Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Schema di decreto del PdCM recante ripartizione del Fondo investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato (quota riservata)
Riferimenti: SCH.DEC N.189/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 189
Data: 01/09/2020
Organi della Camera: V Bilancio

Ripartizione del Fondo investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato (quota riservata)

 

A.G. 189

Ai sensi dell’articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

 

Settembre 2020

 

 

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Dossier n. 285

 

 

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

Presupposti normativi 2

Contenuto del provvedimento. 6

 

 


Presupposti normativi

Lo schema di decreto del Presidente del consiglio in esame (A.G. n.189) è emanato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, in attuazione dei commi 14, 18, 19, 24, 25 e 622 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020).

I commi 14 e 24 prevedono rispettivamente l’istituzione e il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034.

Con lo schema di D.P.C.M. di cui all’A.G. n. 188 si provvede al riparto del Fondo tra le Amministrazioni centrali (Ministeri e Presidenza del Consiglio dei ministri) per complessivi 19,7 miliardi dal 2020 al 2034.

Con lo schema di D.P.C.M. in esame (A.G. n.189) si provvede a ripartire la somma di 29 milioni di euro nel 2020, 32 milioni nel 2021, 30 milioni nel 2022, 20 milioni nel 2023 (111 milioni nel periodo 2020-2023) per la realizzazione di alcuni interventi il cui finanziamento e? previsto a valere sulle risorse di cui al predetto comma 14.

Si tratta, in particolare, di:

§  interventi per il completamento del polo metropolitano M1-MS di Cinisello-Monza Bettola, funzionale alla realizzazione delle Olimpiadi invernali 2026, per un ammontare di 8 milioni di euro nel 2020 e 7 milioni nel 2021 (comma 18, secondo periodo);

§  opere di infrastrutturazione per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio al fine di garantire la sostenibilita? della Ryder Cup 2022, per un ammontare di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 10 milioni nel 2022 (comma 19);

§  interventi di progettazione e realizzazione di bonifiche finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato nei poligoni militari ed alla rimozione dell'amianto dai sistemi d'arma (mezzi, unita? navali, velivoli) per un ammontare di 1 milione di euro nel 2020, 5 milioni nel 2021 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 (comma 622).

 

La norma della legge di bilancio 2020 prevede che al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere (comma 24).

 

L’annuncio all’Assemblea della Camera del presente atto del Governo è avvenuto il 30 luglio 2020, e pertanto il parere parlamentare sullo schema di DPCM deve essere espresso entro il 29 agosto 2020.

 

Nei decreti sono individuati i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati entro 24 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione, comunque nell’ambito delle finalità del Fondo. A tal fine, la norma autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, devono essere adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 24 prevede che nei decreti di ripartizione devono essere indicate, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancari ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica[1].

Il profilo finanziario del Fondo, che viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7575), è il seguente: 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l’anno 2015, 1.513 milioni per l’anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva di risorse pari a circa 20,8 miliardi nel periodo indicato (comma 14).

 

Si ricorda che con il decreto-legge n. 16 del 2020 il Fondo di cui al comma 14 è stato ridotto di 1 miliardo di euro per il periodo 2020-2026, per garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano. A seguito di tale modifica (articolo 3, comma 12-bis, lett. a)) le risorse del Fondo destinate alle finalità olimpiche e paralimpiche non saranno più assegnate in sede di riparto dello stesso Fondo, ma derivano da una specifica autorizzazione di spesa, che determina una riduzione delle risorse del Fondo, e saranno allocate su un apposito capitolo di bilancio. Pertanto la dotazione del Fondo è ridotta di 50 milioni nel 2020, 180 milioni nel 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, 10 milioni nel 2026.

 

I precedenti Fondi per gli investimenti

Si evidenzia che il fondo in esame presenta le medesime caratteristiche dell’omonimo Fondo istituito dall’articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018, con una dotazione di oltre 43,6 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2019 al 2033, le cui risorse sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (tranne una quota parte – peraltro non quantificata – da destinare alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria). Una quota di 900 milioni di euro è stata destinata al finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza.

Per il riparto di tale fondo è stato presentato alle Commissioni parlamentari competenti, per il prescritto parere, lo schema di cui all’A.G. n. 81. Tale D.P.C.M., che ha ottenuto parere favorevole con osservazioni il 29 maggio alla Camera e il 6 giugno al Senato, non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DPCM 11 giugno 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 luglio 2019).

Per il riparto della quota del fondo destinata al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza è stato presentato alle Commissioni parlamentari competenti, per il prescritto parere, lo schema di cui all’A.G. n. 82. Anche tale D.P.C.M. non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DPCM 11 giugno 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 luglio 2019). Le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019, 2020 e 2021 sono state apportare con il D.M. economia 4 ottobre 2019).

Per approfondimenti sul riparto, si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera Il fondo per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Si ricorda, infine, che i suddetti due fondi destinati al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali si affiancano all’ulteriore Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032) e rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (per ulteriori complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033). Tale Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa (tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica, la riqualificazione urbana) e viene ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Per il riparto di tale Fondo e per approfondimenti si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

 

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 25 della legge di bilancio per il 2020 richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell’ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi, nell’ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell’articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.

Si tratta della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del già citato Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017), che ciascun Ministero beneficiario è tenuto ad inviare, entro il 15 settembre di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e finanze ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Si segnala che al momento risultano pervenute al Parlamento solo le relazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Doc. CCXL, n. 1, trasmessa nel dicembre 2018, e Doc. CCXL, n. 2, trasmessa nel luglio 2019) e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Doc. CCLX, n. 3, trasmessa l’11 novembre 2019).

Contenuto del provvedimento

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, composto da un unico articolo, dispone, al comma 1, a valere sulle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, l’assegnazione di 8 milioni di euro per l’anno 2020 e di 7 milioni di euro per l’anno 2021 per il completamento del polo metropolitano Ml-M5 di Cinisello-Monza Bettola, rientrante nelle opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l’accessibilita?, delle Olimpiadi invernali 2026.

 

Si ricorda che il comma 96 dell'articolo 1, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) ha disposto l’utilizzo delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali, istituito dal comma 95 dell'articolo 1 della medesima legge, per il cofinanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza secondo la seguente ripartizione annuale: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027.

Il costo complessivo dell'opera stimato è pari a 1.265 milioni di euro. Oltre alle risorse statali si prevedono contributi della Regione Lombardia (283 milioni di euro), del Comune di Milano (37 milioni di euro), del Comune di Monza (27,5 milioni di euro) del Comune di Cinisello Balsamo (13) e di quello di Sesto San Giovanni (4,5).

La relazione governativa afferma che l’intervento finanziato dal provvedimento in esame (autorizzato dall’articolo 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019) consiste nel completamento e nel rafforzamento dell'interscambio modale: in corrispondenza della stazione Cinisello-Monza la nuova linea in costruzione incontrera? infatti la linea MS, il cui prolungamento e? stato cofinanziato dal MIT per 900 milioni (con convenzione sottoscritta nei mesi scorsi). Il nodo consente di garantire la corrispondenza tra due linee di forza del sistema metropolitano e le altre linee del TPL su gomma, nonche? l'interconnessione con il sistema autostradale ed in particolare con l'autostrada A4 Torino Venezia e la Strada Statale 36, detta Nuova Valassina del Lago di Como e dello Spluga, strada di importante collegamento con i siti Olimpici di Milano e della Valtellina Bormio - Livigno. Il punto di incrocio tra M1 e M5 si trova, inoltre, adiacente alle due intersezioni della SS36 superstrada Milano-Lecco-Sondrio-Bormio con la A4 Torino-Milano-Venezia che rappresenta un nodo di interscambio strategico anche per la mobilita? tra Milano e la Valtellina e della Valtellina con il Veneto (articolo 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019)

Il comma 2 dispone l’assegnazione di 20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni di euro nell'anno 2022 per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio al fine di garantire la sostenibilita? della Ryder Cup 2022, a valere sulle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese.

L’articolo 1, comma 19, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019 prevede un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro per il periodo 2020-2022 per garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità.

 

Con riferimento agli interventi suddetti, in vista delle Olimpiadi invernali 2026 e della Ryder Cup 2022, il comma 20 della legge di bilancio 2020 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio, Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, che è resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. Tali decreti sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia (norma così modificata dal decreto-legge n. 16 del 2020).

 

Il comma 3 dispone, sempre a valere sulle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, l'assegnazione di l milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 nello stato di previsione del Ministero della difesa sul fondo per la progettazione e la realizzazione dei seguenti interventi previsti dal Codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006):

§  interventi di recupero dei residuati del munizionamento impiegato nei poligoni (articolo 184, comma 5-bis.3);

§  un monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, e aree limitrofe al poligono (articolo 241-bis, commi 4-bis);

§  interventi di vigilanza e sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti (articolo 241-bis, commi 4-octies).

 

Il comma 622 della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) ha istituito un Fondo nello stato di previsione della difesa, per le attività di bonifica di poligoni e delle aree militari, e più in particolare per i suddetti interventi previsti dal Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).

Si ricorda che l’articolo 184, comma 5-bis.3 prevede che entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato.

L’articolo 241-bis, comma 4-bis prevede che il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

Infine l’articolo 241-bis, comma 4-octies, prevede che l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il Comando carabinieri tutela dell'ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle capitanerie di porto provvedono, alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti.

Si ricorda infine che, conseguentemente all’introduzione, con il comma 622 dell’articolo 1 della Legge di bilancio per il 2020, del fondo per le attività di bonifica di poligoni e delle aree militari, il successivo comma 623, ha abrogato il comma 4-novies dell’articolo 241-bis del D.Lgs. n.152 del 2006 (Codice ambientale), ai sensi del quale, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa relativi ad una serie di attività riguardanti le bonifiche dei poligoni militari. Il comma 623 richiama, nello specifico le attività di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3 e ai commi 4-bis e 4-octies dell’articolo 241-bis del D.Lgs. n.152 del 2006.

 

I commi 4 e 5 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto nel comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.

In particolare, il comma 4 prevede che, ai fini di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi.

Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Il decreto legislativo n. 229/2011 - che si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009 e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1) - introduce nuovi obblighi informativi e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. E' prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013  (pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54).

Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche» (BDAP).

 

Il comma 5 richiede al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero della difesa di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.

 

Si ricorda che il citato comma 25 della legge n. 160/2019 prevede che ciascun Ministero illustri, in una apposita sezione della relazione di cui al comma 1075 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, lo stato dei rispettivi investimenti e dell’utilizzo dei finanziamenti, indicando le principali criticità attuative. Si tratta della relazione annuale presentata ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese.

 

Al riguardo si segnala che molte amministrazioni non hanno fin qui adempiuto l’obbligo di presentazione al Parlamento della analoga relazione annuale sugli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali previsto dalla legge di bilancio per il 2019 e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui art. 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017.



[1]    Si segnala come tale modalità di utilizzo dei contributi, che ne prevede l’impiego anche con ricorso ad operazioni con diverse tipologie di soggetti finanziatori, sia già stata prevista in altre disposizioni legislative, quali in particolare:

§  il comma 98 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) e il comma 140 dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), i quali recano la disciplina di due diversi Fondi per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con norme del tutto analoghe a quella prevista dal comma in esame;

§  il decreto-legge n. 189 del 2016, sul sisma del 2016 in Italia centrale, il cui articolo 5, comma 6 prevede che il commissario straordinario possa stipulare appositi mutui (di durata massima venticinquennale) con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato (pagati agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato) con i medesimi soggetti finanziatori;

§  l’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 ove si fa riferimento ai soggetti finanziatori di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e si dispone il pagamento diretto ai soggetti medesimi da parte dello Stato;