Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
Riferimenti: SCH.DEC N.171/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 171
Data: 20/04/2020
Organi della Camera: V Bilancio


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Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

20 aprile 2020
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto del provvedimento|


Presupposti normativi

Lo schema di decreto in esame reca una nuova disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Lo schema è presentato in attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 (recante "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106"), che all'articolo 4 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del 5 per mille, per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti nonché per la pubblicazione degli elenchi annuali, in coerenza con le disposizioni del nuovo Codice del Terzo settore.

I successivi articoli 5 e 6 del citato D.Lgs. n. 111/2017 rinviano altresì al medesimo DPCM attuativo per quel che riguarda, rispettivamente:

  • la definizione dei criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti, nonché le modalità di riparto del cd. 'inoptato', riguardante le "scelte non espresse",
  • le modalità attuative per la ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti, al fine di velocizzare ulteriormente le procedure di erogazione delle risorse, stabilendo che per il riparto non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative, in ciò innovando rispetto alla disciplina vigente.

 

Si rammenta che il citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, la quale reca, tra l'altro, all'articolo 9, i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare il legislatore delegato, al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al riordino e della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio.
Tra i principi e criteri direttivi indicati nella norma, si rammentano, all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d):
  • il completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche [1] in base alle scelte espresse dai contribuenti, in favore degli enti del terzo settore – vale a dire, il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi – nonché la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio e, inoltre, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti (La Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 del 2007, ha sottolineato che il 5 per mille "opera un meccanismo fiscale di de tax diretto a favorire, mediante una riduzione dell'imposta, il finanziamento delle attività eticamente o socialmente meritevoli, svolte dal soggetto indicato dal contribuente quale beneficiario del finanziamento. Tale riduzione del tributo erariale è coerente con l'intento del legislatore di perseguire una politica fiscale diretta a valorizzare, in correlazione con un restringimento del ruolo dello Stato, la partecipazione volontaria dei cittadini alla copertura dei costi della solidarietà sociale e della ricerca");
  • l'introduzione, per i suddetti soggetti beneficiari, di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g) della medesima legge n. 106/2016.

 

Lo schema in esame, inoltre, è volto ad abrogare e sostituire il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 ("Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010") e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016 "(Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell''utilizzazione della quota del cinque per mille"), che attualmente recano la disciplina attuativa della normativa dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF.

La disciplina vigente dell'istituto del 5 per mille IRPEF

L'istituto del 5 per mille dell'IRPEF è stato introdotto a titolo sperimentale, per l'anno 2006, dai commi 337-340 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, i quali hanno previsto l'istituzione di un apposito Fondo nel quale far confluire una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca.

L'istituto è stato poi annualmente confermato, da apposite norme di legge, fino all'anno 2014, ed è stato reso definitivo a partire dall'esercizio 2015, con la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, co. 154, legge n. 194/2014), che ne ha definito il relativo ammontare annuale, da intendersi quale limite massimo di spesa, stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille.

La legge di bilancio per il 2015 ne ha inoltre stabilizzato la disciplina, estendendo a decorrere dal 2015 l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. n. 40 del 2010 (che sebbene introdotte per il riparto del 5 per mille dell'esercizio finanziario 2010 erano state via via estese agli anni successivi con apposite norme di legge) e dal relativo D.P.C.M. di attuazione (D.P.C.M. 23 aprile 2010).

Il D.P.C.M. 23 aprile 2010 è; stato successivamente modificato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014, il quale, ai fini di una maggiore trasparenza sull'utilizzo delle somme, ha introdotto numerose disposizioni tese a rafforzare vari aspetti della semplificazione e della rendicontazione.

Nel 2017, infine, in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 9, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 106 del 2016 (di riforma del Terzo settore) è stato emanato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, finalizzato al completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF in favore degli enti del Terzo Settore e all'introduzione, per gli enti beneficiari, di obblighi di pubblicità e di trasparenza sulle risorse ad essi destinate.

In questo senso, il D.Lgs. n. 111/2017, secondo una logica di continuità con la normativa previgente, detta norme per il completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e revisione organica del contributo, e ne disciplina la destinazione in base alle scelte espresse dai contribuenti. Esso ha introdotto numerose disposizioni volte, in particolare, alla razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio; alla semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti; alla definizione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; alla revisione della disciplina sanzionatoria.

In particolare, l'articolo 4 del D.Lgs. n. 111/2017 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che avrebbe dovuto essere adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la definizione delle modalità attuative della nuova disciplina.

 

La disciplina vigente dà facoltà al contribuente di scegliere, in sede di dichiarazione dei redditi, di destinare il 5 per mille della propria IRPEF a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale. La scelta del contribuente concorre proporzionalmente a determinare l'entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato.

 

L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo d'imposta considerato, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche (articolo 11, comma 1, del D.P.C.M 23.4.2010).
Gli importi saranno ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.
Per consentire una più efficace gestione della procedura di erogazione delle devoluzioni del 5 per mille disposte dai contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, l'articolo 9, comma 5, del D.L. n. 174/2012 ha previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con l'Agenzia delle entrate.

 

I contribuenti possono destinare le risorse del 5 per mille alle seguenti finalità:

  • sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori (assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale). Al riguardo si segnala che l'articolo 3 del D.Lgs. n. 111/2017 ha individuato quali soggetti destinatari del beneficio del 5 per mille gli "enti iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore", anziché riproporre l'elencazione delle suddette singole tipologie di enti, come invece previsto dall'articolo 2, comma 4-novies del D.L. n. 40/2010. La nuova formulazione è coerente con il nuovo assetto normativo discendente dalla legge n. 106 del 2016, che presenta una nozione di ente del Terzo settore onnicomprensiva e prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del settore, mediante la previsione di un Registro unico nazionale, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
  • finanziamento della ricerca sanitaria;
  • attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
  • sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
  • dal 2012, finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23, comma 46, D.L. n. 98/2011. In attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 30 maggio 2012 ha fissato le modalità di presentazione della richiesta e di predisposizione delle liste dei soggetti ammessi al riparto;
  • dal 2018, finanziamento degli enti gestori delle aree protette (art. 17-ter, D.L. n. 148/2017) Le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille a sostegno degli enti gestori delle aree protette sono disciplinate con il D.P.C.M. 22 marzo 2019.

 

Il D.P.C.M. 7 luglio 2016 ha introdotto una serie di norme di semplificazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille (art. 6-bis del DPCM 23 aprile 2010).

In particolare, a partire dall'esercizio finanziario 2017, è previsto che la validità del beneficio si ha con l'iscrizione al riparto della quota del cinque per mille IRPEF e con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo. Gli enti che non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva sono inseriti in un apposito elenco, pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Grava sulle amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille l'obbligo, entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, di pubblicare in apposita sezione del proprio sito web, gli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.

 

Ai fini del riparto del cinque per mille, l'articolo 10 del D.P.C.M. 23 aprile 2010 stabilisce che ai soggetti definitivamente individuati come beneficiari spettano le quote del cinque per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma in sede di dichiarazione dei redditi, hanno, altresì, indicato il codice fiscale dei soggetti. Ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi.

Ai comuni spettano le quote del cinque per mille dell'IRPEF dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la propria firma.

 

Per quanto concerne la rendicontazione, il DPCM del 23 aprile 2010 è; stato notevolmente integrato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016 (emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014) il quale, ai fini di una maggiore trasparenza sull'utilizzo delle somme, ha introdotto dettagliate modalità di redazione della rendicontazione delle somme erogate per il regime del 5 per mille dell'IRPEF, di recupero delle somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, nonché obblighi di pubblicazione.

In particolare, si prevede uno specifico obbligo di rendicontazione in capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari (ribadito dall'art. 8 del D.Lgs. n. 111/2017).

Un secondo obbligo concerne la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i 7 giorni successivi.

Il D.P.C.M. 7 luglio 2016 ha altresì introdotto per le amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille l'obbligo di pubblicare in apposita sezione del proprio sito web, entro un mese dalla ricezione, i rendiconti e le relazioni illustrative al rendiconto medesimo, trasmessi dai soggetti ai quali è stato erogato il contributo.

 

È stato, inoltre, espressamente previsto che nel caso di impiego per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario, si procede al recupero del contributo che comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito. Se l'obbligato non ottempera al versamento entro il termine fissato, si procede al recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, secondo le norme vigenti, con la relativa applicazione delle sanzioni penali e amministrative

 

Sono, infine, previste sanzioni in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web da parte dell'amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.

In tali casi, la norma prevede l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.Lgs. n. 33/2013, in tema di responsabilità dirigenziale.

Il citato articolo 46 prevede che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili, a meno che il responsabile non dimostri che tale inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile.
L'articolo 47 reca le sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione o violazione degli obblighi di comunicazione.
Le risorse per il 5 per mille

A differenza di quanto disposto per il primo anno di applicazione (2006, in cui le somme corrispondenti alla quota del 5 per mille sono state determinate "sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti come risultanti dal rendiconto generale dello Stato"), negli anni successivi è stata introdotta una specifica autorizzazione legislativa di spesa, disposta in termini di limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille.

  

L'articolo 1, comma 154, della citata legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito in 500 milioni di euro annui l'importo destinato alla liquidazione della quota del 5 per mille a decorrere dall'anno 2015 (iscritto sul cap. 3094/Ministero dell'economia e delle finanze).

La norma dispone, inoltre, che le somme iscritte sul capitolo, non impegnate alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre), possano essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La necessità di una tale disposizione - che consente il mantenimento in bilancio delle somme stanziate per il 5 per mille che, secondo la normativa contabile, se non utilizzate, alla chiusura dell'esercizio costituirebbero economie di bilancio - è connessa alla complessa procedura per il riparto delle somme che si svolge di media nell'arco di due anni, in considerazione sia dei tempi necessari per l'esame dei soggetti ammissibili al contributo sia anche i relativi ricorsi che questi possono presentare.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 720 della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) ha disposto un incremento delle risorse per il 5 per mille IRPEF, nell'importo di 10 milioni per il 2020, di 20 milioni per il 2021 e di 25 milioni a decorrere dal 2022, portando dunque l'autorizzazione di spesa destinata alla liquidazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF a 510 milioni per l'anno 2020, in 520 milioni per l'anno 2021 e in 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Per quel che concerne le risorse, si rammenta, infine, che la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, ha introdotto il divieto di utilizzo per la copertura finanziaria delle leggi le risorse del cinque per mille dell'IRPEF che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti, al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all'atto del prelievo fiscale.


Contenuto del provvedimento

Lo schema di DPCM in esame disciplina le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, semplificando la procedura di accreditamento degli enti beneficiari. Gli adempimenti a carico degli enti interessati sono razionalizzati e armonizzati con le disposizioni del nuovo Codice del Terzo settore.

Lo schema definisce inoltre le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi annuali e dell'elenco permanente, nonché le modalità di riparto del contributo e di rendicontazione delle somme erogate agli enti beneficiari, finalizzate ad assicurare la pubblicità e la massima trasparenza della destinazione del contributo del cinque per mille.

Rispetto alla normativa vigente, di cui al D.P.C.M. 23 aprile 2010 (come modificato e integrato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016), le novità principali riguardano:

  • tra i soggetti destinatari del 5 per mille sono previsti gli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore: gli enti interessati possono dichiarare di voler partecipare al riparto direttamente in sede di iscrizione al Registro;
  • sono individuate per ciascuna tipologia di enti le Amministrazioni competenti a ricevere le istanze di iscrizione (non è più l'Agenzia delle entrate a pubblicare gli elenchi, ma le singole amministrazioni);
  • nella procedura di iscrizione è eliminato un doppio adempimento (domanda e dichiarazione sostitutiva), prevedendosi un'unica autocertificazione;
  • sono uniformati i termini per la presentazione della domanda di iscrizione e per la pubblicazione degli elenchi per tutte le tipologie di enti. In tal modo sono agevolati gli adempimenti per quegli enti che possono accedere al contributo in più categorie; inoltre sono armonizzati i termini per la pubblicazione degli elenchi ai fini della dichiarazione precompilata;
  • ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito web l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, con le integrazioni e gli aggiornamenti;
  • i controlli sul possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al riparto sono effettuati da ciascuna Amministrazione, in luogo dell'Agenzia delle entrate;
  • al fine di evitare l'eccessiva parcellizzazione delle risorse, l'importo minimo erogabile a ciascun beneficiario è innalzato da 12 a 100 euro;
  • sono confermati gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione a carico dei beneficiari dei contributi.

 

Lo schema in esame si compone di 18 articoli.

 

L'articolo 1 individua le finalità e i soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'IRPEF, sulla base delle scelte dei contribuenti, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente:

a)    sostegno degli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 111/2017, comprese le cooperative sociali, ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;

b)    finanziamento degli enti senza scopo di lucro della ricerca scientifica e dell'università;

c)    finanziamento degli enti della ricerca sanitaria;

d)    sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e)    sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Il comma 3 mantiene inoltre ferma la destinazione della quota del cinque per mille a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, introdotta tra le finalità ammissibili al beneficio del 5 per mille a decorrere dal 2012 ai sensi dell'articolo 23, comma 46, del D.L. n. 98/2011, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette, inseriti tra i beneficiari del cinque per mille dall'articolo 17-ter del D.L. n. 148/2017.

 

Rispetto alla normativa vigente, l'elemento innovativo attiene ai soggetti indicati alla lettera a) dell'articolo 1: tale lettera individua quali soggetti destinatari del beneficio del 5 per mille gli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale, come indicato dal D.Lgs. n. 111/2017, anziché riproporre l'elencazione delle singole tipologie di enti (organizzazioni di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute, ecc.) che operano nei settori dell'assistenza sociale, assistenza, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, promozione della cultura, tutela dei diritti civili, ecc., come invece previsto dall'articolo 1, lettera a), del DPCM 23 aprile 2010.

La nuova formulazione è coerente con il nuovo assetto normativo delineato dalla legge n. 106/2016, di riforma del Terzo settore, che presenta una nozione di ente del Terzo settore onnicomprensiva e prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del settore, mediante la previsione di un Registro unico nazionale, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 
Si ricorda che il Codice delimita il perimetro del Terzo settore, enumerando gli enti che ne fanno parte: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso. L'ente del Terzo settore è definito come "ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi". Entro il 31 ottobre 2020 tutti gli enti del Terzo settore devono modificare i propri statuti inserendovi l'indicazione di ente di Terzo settore o l'acronimo ETS.
Il Codice del Terzo settore, in vigore dal 3 agosto 2017, aveva previsto che il Registro unico nazionale del Terzo settore fosse pienamente operativo a febbraio 2019, in quanto aveva concesso un anno di tempo per l'adozione dei provvedimenti attuativi a livello nazionale (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni) e ulteriori sei mesi alle Regioni per provvedere agli aspetti di propria competenza. Attualmente il decreto istitutivo del Registro unico nazionale del Terzo settore non risulta ancora emanato.

In ragione della complessità del processo istitutivo del citato Registro unico nazionale del Terzo settore, il comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame precisa l'applicabilità delle nuove disposizioni dall'anno successivo a quello di operatività del Registro. Fino a tale data, pertanto, il contributo del 5 per mille continua ad essere destinato al sostegno degli enti di cui all'articolo 2, comma 4-novies, del D.L. n. 40/2010, vale a dire: ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano) e associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 (assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale).

 

L'articolo 2 individua le Amministrazioni competenti a ricevere le istanze di iscrizione per ciascuna tipologia di enti:

  • il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite l'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, per gli enti del Terzo settore;
  • il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli enti della ricerca scientifica e dell'università;
  • il Ministero della salute per gli enti della ricerca sanitaria;
  • il CONI per le associazioni sportive dilettantistiche;
  • l'Agenzia delle entrate per gli enti del volontariato fino al momento in cui sarà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore.

 

Per i comuni, non è richiesta alcuna domanda preventiva di accreditamento.

Resta confermata la possibilità di accreditarsi in più di una categoria.

 

Si evidenzia che con il decreto-legge n. 1 del 2020, convertito dalla legge n. 12 del 2020, sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Appare pertanto necessario individuare il nuovo Ministero competente ai fini dell'accreditamento per gli enti della ricerca scientifica.

 

Gli articoli da 3 a 7 disciplinano le modalità e i termini di accreditamento per ciascuna tipologia di ente beneficiario, in sostanziale continuità con le regole vigenti delineate dal DPCM 23 aprile 2010 (come modificato dal DPCM 7 luglio 2016), soprattutto per i comuni e per gli enti della ricerca scientifica e della ricerca sanitaria. La novità più rilevanti interessano gli Enti del Terzo Settore e le Associazioni sportive dilettantistiche.

Per tutte le tipologie di enti sono uniformati i termini per la presentazione della domanda di iscrizione e per la pubblicazione degli elenchi, ciò anche al fine di agevolare – si sottolinea nella relazione - l'effettuazione degli adempimenti per quegli enti che, in possesso dei requisiti prescritti, possono accedere al contributo in più categorie:

  • entro il 10 aprile deve essere presentata la domanda di iscrizione per l'accesso al contributo per via telematica (ad eccezione degli enti della ricerca sanitaria per i quali non è previsto un canale informatico obbligatorio); la domanda comprende una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;
  • entro il 20 aprile l'Amministrazione competente pubblica sul proprio sito web l'elenco degli iscritti;
  • entro il 30 aprile il rappresentante legale dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione;
  • entro il 10 maggio l'Amministrazione competente pubblica l'elenco degli iscritti da ammettere al finanziamento, con l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale.

Viene precisato, inoltre, che se i termini suddetti scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Per semplificare le procedure di iscrizione al beneficio, è eliminato il doppio adempimento a carico degli enti beneficiari relativo alla presentazione della domanda di iscrizione e della successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo una autocertificazione relativa al possesso dei requisiti contestuale alla domanda di iscrizione.

 

In particolare, per gli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'articolo 3 introduce un'importante semplificazione nella procedura di iscrizione al contributo del cinque per mille, prevedendo che gli enti interessati possono dichiarare la loro volontà di accreditarsi ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille direttamente in sede di iscrizione nel predetto Registro, in via telematica. L'ente interessato può accreditarsi anche in un momento successivo all'iscrizione nel Registro, entro la scadenza del 10 aprile per accedere al contributo dall'esercizio in corso.

 

Anche per gli enti del volontariato - che in attesa dell'entrata a regime del registro degli enti del terzo Settore continuano ad essere i destinatari del contributo del cinque per mille IRPEF – è previsto un alleggerimento della procedura. L'articolo 7 prevede la presentazione di una istanza, in via telematica, di accreditamento all'Agenzia delle entrate entro i suddetti termini, contenente una autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa alla sussistenza dei requisiti, che può essere inviata direttamente dai soggetti abilitati ai servizi telematici, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica. In tal caso, gli intermediari hanno l'obbligo di conservazione. L'elenco dei soggetti iscritti è pubblicato dall'Agenzia delle entrate pubblica entro il 20 aprile. Il legale rappresentante dell'ente, entro il 30 aprile, può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione. L'Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio, pubblica sul proprio sito istituzionale la versione aggiornata dell'elenco.

 
La procedura di accreditamento per gli enti del volontariato, si rammenta, ora disciplinata dall'articolo 2 del DPCM di aprile 2010, è molto più complessa e prevede che i soggetti che intendano partecipare al riparto della quota del cinque per mille IRPEF si devono iscrivere in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. La domanda, prevede una autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti. I soggetti vengono inseriti in un unico elenco curato dall'Agenzia delle entrate, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, della tipologia di appartenenza, del codice fiscale di ciascun nominativo, pubblicato dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito entro il 14 maggio. Entro il 30 giugno, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco sottoscrivono una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa alla persistenza dei requisiti. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto. L'Agenzia delle entrate procede entro il 31 dicembre ai controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del cinque per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale della competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.
Entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio del cinque per mille, nonché quello dei soggetti esclusi dal riparto sia per le cause di decadenza previste nei commi 6 e 7, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.
 

Per quanto riguarda la gestione della procedura di iscrizione delle Associazioni sportive dilettantistiche, si segnala che il CONI può stipulare una apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate. Al riguardo si ricorda, inoltre, che tra i requisiti richiesti per l'accreditamento permane la prevalente attività a favore di giovani di età inferiore a 18 anni ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favori di persone di età pari o superiore a 60 anni o nei confronti di soggetti svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'articolo 8 definisce le modalità di formazione, gestione e pubblicazione dell'elenco permanente degli enti accreditati. In particolare, è confermata la previsione contenuta nell'articolo 6-bis del D.P.C.M. 23 aprile 2010, in base alla quale l'accreditamento al riparto del cinque per mille regolarmente eseguito esplica effetti, fermi restando i requisiti prescritti, anche per gli anni successivi.

Spetta a ciascuna Amministrazione competente pubblicare l'elenco permanente degli enti che risultano regolarmente accreditati nei precedenti esercizi, aggiornato annualmente con le variazioni intervenute. Spettano inoltre alle Amministrazione i controlli circa il possesso dei requisiti da parte dei soggetti accreditati ai fini dell'ammissione al riparto delle somme del cinque per mille, disponendo, in caso di perdita dei requisiti, l'esclusione dal riparto e la cancellazione dall'elenco permanente.

In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente.

 
Sotto tale profilo, si ricorda che il D.P.C.M. 7 luglio 2016 - che ha introdotto, nell'ambito del D.P.C.M. 23 arile 2010, nuove disposizioni volte a semplificare gli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille (articolo 6 -bis) - già dispone che l'iscrizione al riparto della quota del cinque per mille - e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo - esplichi effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione (con ciò già prevedendo, sostanzialmente, il carattere permanente dell'iscrizione negli appositi elenchi per l'ammissione al contributo), e disponendo, altresì, la costituzione di un apposito elenco stabile con i nominativi degli enti ammessi al beneficio, da aggiornare annualmente (con i nuovi iscritti o in presenza di variazioni), e pubblicare, in base al D.P.C.M. del 2010, sul sito web dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione.
 

L'articolo 9 stabilisce che ciascuna Amministrazione competente effettua i necessari controlli e pubblica entro il 31 dicembre sul proprio sito l'elenco degli enti ammessi e quello degli enti esclusi. Gli elenchi sono quindi trasmessi all'Agenzia delle entrate che li pubblica, entro sette mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei corrispondenti importi.

 

L'articolo 10 indica i modelli che possono essere utilizzati per eseguire la scelta di destinazione del cinque per mille. In sede di dichiarazione il contribuente può effettuare una sola scelta di destinazione e può indicare il codice fiscale dello specifico ente al quale intende destinare la propria quota del cinque per mille. Nel caso in cui il contribuente apponga la firma in un riquadro, indicando il codice fiscale di un soggetto che appartiene ad un'altra categoria, prevale l'indicazione del codice fiscale.

 

L'articolo 11 introduce disposizioni in tema di riparto ed erogazione del contributo, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 111/2017.

In particolare, il citato articolo 5, nel rinviare al DPCM attuativo, precisa che esso debba fissare i criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti, nonché le modalità di riparto del cd. 'inoptato', riguardante le "scelte non espresse".

Fermo restando il criterio in base al quale ai soggetti beneficiari spettano le quote del cinque per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma, hanno indicato il codice fiscale dei soggetti, in merito a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 111/2017, l'articolo 11:

  • al fine di evitare l'eccessiva parcellizzazione delle risorse, innalza l'importo minimo erogabile a ciascun beneficiario a 100 euro (in luogo degli attuali 12 euro);
  • ai fini della ripartizione delle somme relative alle scelte effettuate senza indicazione del codice fiscale dell'ente beneficiario o con l'indicazione di un codice fiscale errato, viene prevista la ripartizione delle somme corrispondenti in misura proporzionale, nell'ambito della stessa categoria, al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale.
Con riferimento alla determinazione della soglia minima, si ricorda che attualmente, per ragioni di economicità amministrativa, essa è fissata in 12 euro, ai sensi dell' articolo 11, comma 7, del D.P.C.M. 23 aprile 2010.
Ai fini del r iparto del cinque per mille, l'articolo 10 del D.P.C.M. 23 aprile 2010 stabilisce che ai soggetti definitivamente individuati come beneficiari spettano le quote del cinque per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma in sede di dichiarazione dei redditi, hanno, altresì, indicato il codice fiscale dei soggetti. Ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille - ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o irriferibile - le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi.
 

Ai comuni spettano le quote del cinque per mille dell'IRPEF dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la propria firma.

Gli enti che si sono accreditati presso più amministrazioni partecipano al riparto della quota del cinque per mille per ciascuna categoria e, nel caso in cui, in mancanza dei requisiti un ente sia escluso da una delle amministrazioni competenti, perde il diritto a fruire delle somme ad esso destinate solo per la categoria da cui è stato escluso.

Al fine di velocizzare ulteriormente le procedure di erogazione delle risorse, l'articolo 12 stabilisce che, a partire dall'anno 2019, per il riparto delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative (presentate ai sensi dell'art. 2, commi 7, 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998), in linea con quanto previsto in tal senso dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 111/2017, che sul punto innovava rispetto alla normativa precedente.

 

L'articolo 13 disciplina le modalità di erogazione del contributo in maniera corrispondente a quanto attualmente previsto dall'articolo 11 del D.P.C.M. 23 aprile 2010.

L'Agenzia delle entrate trasmette in via telematica alla Ragioneria generale dello Stato gli importi spettanti a ciascuna tipologia di enti . La Ragioneria assegna agli stati di previsione delle amministrazioni competenti all'erogazione le somme iscritte in bilancio sull'apposito Fondo. Le amministrazioni erogatrici procedono al pagamento delle somme spettanti. Il contributo non è corrisposto qualora l'ente beneficiario, prima dell'erogazione delle somme, ha cessato l'attività o non svolge più l'attività che dà diritto al beneficio.
Si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, competente per l'erogazione del contributo a favore degli enti del volontariato e degli Enti del Terzo settore, possa stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione delle attività propedeutiche al pagamento del contributo (come stabilito dall' articolo 9, comma 5, del D.L. n. 174/2012).
In particolare, la corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti è effettuata, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate:
  • dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli enti del Terzo Settore e del volontariato e assistenza sociale;
  • dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i contributi alla ricerca scientifica e universitaria;
  • dal Ministero della salute per i contributi relativi alla ricerca sanitaria;
  • dal Ministero dell'interno per i comuni;
  • dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le associazioni sportive dilettantistiche;
  • dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le finalità di attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
  • dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli enti gestori delle aree protette.

 

L'articolo 14, in attuazione dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 111/2017, disciplina le modalità per il pagamento del contributo prevedendo che entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle Amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento, al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, termine di conservazione in bilancio delle somme stanziate per il 5 per mille.

La precisa indicazione dei termini entro cui i beneficiari debbono comunicare, alle amministrazioni erogatrici, i dati necessari per il pagamento delle somme loro assegnate, e la previsione della decadenza dal beneficio in caso di mancata o tardiva comunicazione, è richiesta dai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 111/2017, in quanto - si sottolineava nella relazione illustrativa del relativo schema - uno dei motivi di dilatazione dei tempi di erogazione del contributo è rinvenibile proprio nella mancata o tardiva comunicazione da parte dei beneficiari dei dati occorrenti per l'erogazione delle somme entro il termine biennale di conservazione in bilancio delle somme stanziate per il 5 per mille.

I beneficiari che non forniscono i suddetti dati nel termine indicato decadono dal diritto alla percezione del contributo per l'esercizio di riferimento ed i relativi importi – fatta eccezione per i casi di contenzioso con i beneficiari - sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il riparto del 5 per mille.

 

L'articolo 15 disciplina gli obblighi di trasparenza in capo alle Amministrazioni erogatrici, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 111 del 2017, ed in sostanziale continuità con la disciplina vigente.

La disposizione non contempla il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cui si applicano le normative di settore.

 

Si valuti l'opportunità di indicare la normativa da applicare alle amministrazioni erogatrici non comprese nella disposizione in esame(indicate all'articolo 1, comma 3)

 

Come previsto dalla normativa vigente (art. 11-bis del D.P.C.M. del 23 aprile 2010) le Amministrazioni erogatrici devono pubblicare sul proprio sito web, entro novanta giorni dall'erogazione del contributo, gli elenchi dei soggetti beneficiari, la data di erogazione e il relativo importo, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito del beneficiario.

In base alla vigente disciplina, come disposto dal D.P.C.M. 7 luglio 2016 (art. 12- bis del D.P.C.M. 23 aprile 2010), grava, invece, sulle amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille l'obbligo di pubblicare in apposita sezione del proprio sito web, entro un mese dalla ricezione, i rendiconti e le relazioni illustrative al rendiconto medesimo, trasmessi dai soggetti ai quali è stato erogato il contributo.

 

In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione a carico dell'Amministrazione erogatrice si applicano le sanzioni previste in materia di responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 46 del D.Lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio. Il successivo art. 47 prevede altresì una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato.

 

L'articolo 16 prevede, invece, gli obblighi di trasparenza in capo agli enti beneficiari, in attuazione dell'articolo 8, commi 1-3, del D.Lgs. n. 111/2017, con esclusione dei soggetti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e degli enti gestori delle aree protette a cui si applica la disciplina di settore (di cui all'articolo 1, comma 3, del provvedimento).

 

Anche in questo caso, si valuti l'opportunità di indicare la normativa di settore applicabile ai soggetti non ricompresi nella disposizione in esame (indicati all'articolo 1, comma 3)

 

Analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 12 del D.P.C.M. del 23 aprile 2010), gli enti beneficiari devono predisporre un rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite. A tal fine gli stessi devono utilizzare un modulo disponibile sul sito istituzionale di ogni rispettiva amministrazione competente; la norma individua inoltre i contenuti minimi del rendiconto.

I rendiconti e le relazioni devono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la loro compilazione, all'amministrazione competente la quale potrà operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari, potendo richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

Soltanto gli enti che percepiscono contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva esplicita richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno in ogni caso essere redatti e conservati per 10 anni.

Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 111/2017, i beneficiari non possono utilizzare le somme percepite per coprire le spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo.

Tale divieto, si ricorda, è già espresso dall'articolo 12, comma 6, del D.P.C.M. 23 aprile 2010, il quale dispone espressamente che le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale. In aggiunta, rispetto alla normativa vigente, si prevede ora, a titolo sanzionatorio, il recupero della quota di contributo utilizzata in violazione del divieto.

 

I beneficiari, infine, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice. Anche in questo caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al venticinque per cento dell'importo percepito, in caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione.

 

L'articolo 17 disciplina le modalità ed i termini per l'eventuale recupero delle somme erogate. In analogia alla disciplina vigente, i contributi sono soggetti a recupero nei seguenti casi:

a)      presentazione di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni;

b)     contributo impiegato per finalità diverse da quelle consentite ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione;

c)      inottemperanza dell'obbligo di rendicontazione;

d)     mancato invio del rendiconto e della relazione;

e)      mancato possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione del beneficio;

f)      cessazione dell'attività prima dell'erogazione delle somme.

In tali casi, l'Amministrazione competente, previa contestazione e in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero e, in caso di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria.

 

L'articolo 18, infine, dispone l'abrogazione del D.P.C.M. 23 aprile 2010 e del D.P.C.M. 7 luglio 2016, in quanto la disciplina normativa da essi recata viene sostituita da quella del provvedimento in esame.