Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Individuazione dei beneficiari, per le annualità 2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani
Riferimenti: SCH.DEC N.52/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 52
Data: 23/11/2018
Organi della Camera: V Bilancio


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Individuazione dei beneficiari, per le annualità 2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani

23 novembre 2018
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|


Presupposti normativi

Lo schema di decreto ministeriale in esame è emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 319-321, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), la quale ha istituito, a decorrere dal 2013, il "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani", con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, da destinare al finanziamento dei progetti di sviluppo socio-economico per comuni classificati interamente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

All'individuazione dei progetti si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Il decreto provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo, al finanziamento in favore dei comuni montani di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario (e non possono quindi riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati), rientranti tra le seguenti tipologie:

a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;
d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;
e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;
f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;
g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;
h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;
i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
l) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government;
m) servizi di telecomunicazioni;
n) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;
o) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;
p) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;
q) incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni: Club alpino italiano (CAI); Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS); Collegio nazionale delle guide alpine italiane; Collegio nazionale dei maestri di sci.
Si ricorda che le province autonome di Trento e Bolzano non partecipano alla ripartizione del citato Fondo dal momento che, dal 2010, esse sono escluse dalla ripartizione di finanziamenti statali, in seguito all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che ha abrogato l'articolo 5 della legge n. 386/1989.

Per quanto concerne la ripartizione delle risorse relative all'anno 2013, pari a un milione di euro, l'articolo 11-bis del D.L. n. 93/2013 ha stabilito che esse fossero utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle energie alternative. Con il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 19 dicembre 2013 sono stati dettati i criteri da seguire per individuare i comuni con maggior rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio. Le risorse sono state, pertanto, assegnate ai comuni con maggior rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio individuati con decreto del 4 dicembre 2015, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Dall'anno 2014, il Fondo ammonta a 5 milioni di euro annui, a cui vanno applicate le riduzioni operate sulla base delle norme di spending review per la Prezidenza del Consiglio dei Ministri (si veda paragrafo successivo). Con il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014 sono stati stabiliti i soggetti destinatari del Fondo, le modalità di individuazione dei criteri di valutazione e la procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e di modifica e monitoraggio dei progetti. 

Il 6 aprile 2017 la Conferenza Unificata ha espresso l'intesa sulla griglia di criteri di valutazione dei progetti e sui tetti di spesa da utilizzare per la formazione delle graduatorie contenuti nel Bando.

Per le annualità 2014-2017, interessate dallo schema di decreto di riparto in esame, la comunicazione della pubblicazione del Bando per le annualità 2014-2017  è stata riportata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 128, del 5 giugno 2017. Il Bando ha definito le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte dei comuni totalmente montani e due schede da allegare alle richieste stesse, entro la data del 4 settembre 2017.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Bando, le regioni hanno svolto la fase istruttoria delle domande e predisposto gli elenchi degli enti istanti con le relative valutazioni e relativi punteggi delle iniziative presentate, con riferimento al territorio di competenza. Inoltre, ai sensi dell'articolo 7 comma 6 del Bando, le graduatorie finali di ciascuna regione sono state approvate con provvedimento di asseveramento del Capo del Dipartimento. 

Il 28 dicembre 2017 è stato dunque emanato il primo decreto di asseveramento delle graduatorie predisposte dalle regioni, relativo alle graduatorie delle regioni Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Puglia, Basilicata Sicilia e Sardegna.

Il 5 aprile 2018 è stato emanato il secondo decreto di asseveramento delle graduatorie, relativo alle graduatorie delle regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria.

Il 27 luglio 2018 è stato firmato il terzo decreto di asseveramentorelativo alle graduatorie, aggiornate a seguito della riammissione di sei comunidelle regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Abruzzo e Calabria.

Si segnala che il 29 ottobre 2018 è stato firmato un quarto decreto di asseveramento, relativo alla graduatoria della regione Toscana, aggiornata per includervi un comune, non ammesso, che non era stato inserito nel primo decreto. Quest'ultimo decreto di asseveramento, riguardando un comune non ammesso, non è citato nelle premesse dello schema di decreto ministeriale in esame.

I decreti di asseveramento non dispongono l'impegno al finanziamento dei progetti, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 320, della legge di stabilità 2013, compete allo schema di decreto in esame.


Contenuto

Lo schema di decreto ministeriale in esame  reca il riparto del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani per le annualità 2014-2017 tra i comuni totalmente montani che sono risultati utilmente collocati nelle graduatorie asseverate con i primi tre decreti di asseveramento citati nel paragrafo precedente. In data 18 ottobre 2018 è stata raggiunta l'intesa prescritta in Conferenza unificata sullo schema di decreto in esame.

Il Fondo - le cui risorse sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 2126) - è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (capitolo 434 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Secondo il bando (articolo 1, commi 1 e 2), le risorse sono destinate al finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti o siano carenti, in determinati ambiti elencati dal comma 2. I singoli comuni (articolo 1, comma 3 del Bando) possono essere destinatari di finanziamenti di valenza annuale, ciascuno dell'importo di 25 mila euro; ai finanziamenti di valenza pluriennale, ciascuno di 100 mila euro, possono accedere aggregazioni di almeno tre comuni totalmente montani. L'articolo 4 del bando individua le risorse disponibili in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, 4.728.870 euro per l'anno 2016 e 4.324.717 euro per l'anno 2017, per un totale di 19.053.587 euro.

Si segnala che, rispetto all'originaria dotazione del Fondo di 5 milioni di euro annui, negli anni 2016 e 2017 le risorse del Fondo sono state decurtate in seguito alle norme che hanno richiesto alla Presidenza del Consiglio un contenimento delle spese (articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del D.L. n. 95/2012; articolo 1, comma 291, della legge n. 190/2014). In particolare, il conto consuntivo 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (pag. 24) riporta uno  stanziamento finale del capitolo 434 di 4.728.870; il conto consuntivo 2017 (pag. 23) reca uno stanziamento finale del capitolo 434 di 4.324.717.

L'importo totale destinato alle quote di finanziamento di valenza pluriennale (300 mila euro per regione) è pari a 5.700.000 euro.

L'importo residuo di 13.353.587 euro, attribuibile alle quote di finanziamento annuali, è ripartito tra le regioni sulla base di coefficienti percentuali di attribuzione individuati dall'ISTAT, una volta escluse le province autonome di Trento e Bolzano (si veda l'articolo 5, comma 3, del bando).

 Nelle premesse, lo schema di decreto afferma di aver proceduto ad una compensazione tra le quote destinate a progetti annuali e pluriennali, nell'ambito dello stesso territorio regionale, al fine di ampliare il numero di progetti ammessi al finanziamento (l'importo complessivo dei finanziamenti superava di poco la metà della disponibilità del fondo, ammontando a 10.476.168 euro). In alcune regioni, infatti, a fronte di un importo non utilizzato per i progetti pluriennali, si è verificata un'esuberanza di progetti annuali asseverati, o viceversa.

Nonostante la compensazione tra progetti annuali e pluriennali fatta per consentire a ciascuna regione di sfruttare al massimo l'importo attribuito, risultano finanziabili secondo il decreto 18 progetti pluriennali e 388 progetti annuali (si segnala che dalle tabelle presenti nell'Allegato 1 allo schema di decreto risultano 389 progetti annuali) per un importo totale di 11.197.868 euro, inferiori agli oltre 19 milioni disponibili.

Secondo le premesse dello schema, solo in due regioni (Piemonte e Abruzzo) risultano escluse alcune richieste (rispettivamente 3 e 15) che, come previsto dal Bando, potranno essere evase utilizzando eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di interventi, o dalle minori spese sostenute.

La tabella che segue riassume le informazioni contenute nell'Allegato 1 allo schema di decreto, evidenziando per ciascuna regione il numero dei progetti annuali e pluriennali ammessi al finanziamento, e i relativi importi.

REGIONE Nr. progetti  annuali Contributo Nr. progetti pluriennali Contributo CONTRIBUTO TOTALE
Piemonte 48 1.100.000 3 300.000 1.400.000
Valle d'Aosta 6 139.280 2 186.000 325.280
Lombardia 19 439.870 1 100.000 539.870
Veneto 12 294.481 - - 294.481
Friuli Venezia-Giulia 10 241.592 - - 241.592
Liguria 8 180.000 1 43.432 223.432
Emilia-Romagna 18 440.000 - - 440.000
Toscana 23 570.000 2 200.000 770.000
Umbria 14 350.000 4 400.000 750.000
Marche 17 411.649 2 200.000 611.649
Lazio 31 772.000 1 100.000 872.000
Abruzzo 41 1.017.350 - - 1.017.350
Molise 5 125.000 - - 125.000
Campania 23 553.400 - - 553.400
Puglia 5 125.000 - - 125.000
Basilicata 14 350.000 - - 350.000
Calabria 64 1.600.000 - - 1.600.000
Sicilia 9 208.814 - - 208.814
Sardegna 22 550.000 2 200.000 750.000
TOTALE 389 9.468.436 18 1.729.432 11.197.868