Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente 7 settembre 2021 |
Indice |
Premessa|Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
PremessaLo schema di decreto legislativo in esame è adottato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, d'ora in poi indicata semplicemente come direttiva o "direttiva SUP" dall'acronimo inglese Single Use Plastics.
La delega per il recepimentoLa delega per il recepimento della direttiva è recata dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) che nell'allegato A include la direttiva 2019/904/UE. Oltre ai principi e criteri di delega di carattere generale (a cui rinvia l'art. 1 della legge delega), l'art. 22 della legge 53/2021 prevede i seguenti principi e criteri direttivi di delega specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904:
Il comma 653
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) riconosce un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Il credito d'imposta è stabilito nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002. Il successivo comma 654 limita il credito d'imposta di cui al comma 653 a un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario e ne consente l'utilizzo esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il citato comma stabilisce inoltre che tale beneficio può essere concesso entro il limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
Si ricorda inoltre che la stessa legge di bilancio (L. 160/2019), con i commi 634 e seguenti, ha istituito e disciplinato l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati « MACSI», che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (c.d. plastic tax). Tuttavia il termine iniziale di applicazione dell'imposta è stato prorogato (per effetto di una serie di proroghe, l'ultima delle quali operata dall'art. 9, comma 3, del D.L. 73/2021) al 1° gennaio 2022. b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso, comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
La disposizione unionale richiamata prevede che "le misure che gli Stati membri adottano per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 della presente direttiva sono conformi alla legislazione alimentare dell'Unione a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti. Gli Stati membri incoraggiano, ove possibile, l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti".
c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;
L'articolo citato è stato inserito nel testo del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006)
dall'
art. 1, comma 802, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)
, quindi prima dell'entrata in vigore della direttiva, anticipandone in parte gli obiettivi. Tale norma, ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare", ha previsto che i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:
a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;
c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.
La direttiva 2019/904/UEGli obiettivi della direttiva 2019/904/UE sono prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno (art. 1).
Nella
relazione del Governo in merito alla proposta di direttiva
, trasmessa al Parlamento nel giugno 2018, viene sottolineato come le materie plastiche siano tra le componenti principali dei rifiuti marini, stimate a rappresentare fino all'85% dei rifiuti marini trovati lungo le coste (beach litter), sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano (marine litter). Nella stessa relazione viene evidenziato che si stima che vengano prodotte annualmente, a livello mondiale, 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare ogni anno.
L'ambito di applicazione della direttiva riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato alla direttiva stessa, nonché i prodotti di plastica oxodegradabile e gli attrezzi da pesca contenenti plastica (art. 2). Le nuove regole dettate dalla direttiva prevedono, in particolare: Il termine per il recepimento, fissato dalla medesima direttiva, è scaduto il 3 luglio 2021. Vi sono però alcune eccezioni: le disposizioni riguardanti i requisiti di progettazione del prodotto per le bottiglie dovranno essere recepite a partire dal 3 luglio 2024 e le misure relative alla responsabilità estesa del produttore a partire dal 31 dicembre 2024. Disposizioni nazionali vigenti e in itinereLa relazione illustrativa ricorda, con riferimento alla disciplina già vigente, che "oltre ad alcune disposizioni specifiche contenute nella Parte quarta del Codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), si registrano alcune disposizioni contenute in altre leggi di riferimento che, nel tempo, hanno promosso l'orientamento alla riduzione dei prodotti in plastica monouso o verso prodotti alternativi". Si ricordano, in particolare, le seguenti disposizioni. Nella legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) si rinvengono le seguenti disposizioni che hanno la finalità di contribuire alla riduzione dei rifiuti di plastica: - i commi da 73 a 77 dell'art. 1 riconoscono un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio;
Tale misura è sostitutiva dell'agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dai commi 96-99 della legge di bilancio 2018. Per questo motivo viene conseguentemente abrogata la relativa autorizzazione di spesa (contenuta nel comma 97 della medesima legge).
- il comma 802 dell'art. 1 detta disposizioni (che vengono inserite nel nuovo articolo 226-quater del D.Lgs. 152/2006) finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso e a favorirne la raccolta e il riciclaggio. A tal fine vengono invitati i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023, ad adottare una serie di iniziative (modelli di raccolta e riciclo, utilizzo di biopolimeri, elaborazione di standard qualitativi dei prodotti, sviluppo di tecnologie innovative, attività di informazione, ecc.). Lo stesso comma prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente (ora Ministero della transizione ecologica), di un fondo (con una dotazione di 100.000 euro, a decorrere dal 2019) destinato a finanziare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca. Nella legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) sono contenute le seguenti disposizioni: - i commi 85-99 recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, istituendo un fondo da ripartire, che ha anche finalità di riduzione dell'uso della plastica e di sostituzione della plastica con materiali alternativi (commi 86 e 87); - i commi 634-658 stabiliscono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), denominata nel gergo comune "plastic tax", che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili. Il comma 1084 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) reca una serie di modifiche alla disciplina della plastic tax, volte tra l'altro a introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l'imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall'imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane, prevedere il differimento al 1° luglio 2021 dell'entrata in vigore dell'imposta. Si fa notare che l'art. 9, comma 3, del D.L. 73/2021, ha differito al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax. Il successivo comma 1085 rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall'art. 51, commi da 3-sexies a 3-novies, del D.L. 104/2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973). Ulteriori disposizioni sono contenute nel decreto-legge n. 111/2019. La relazione illustrativa richiama altresì l'art. 206-quater del Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) - inserito nel testo del Codice dall'art. dall'art. 23, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 - recante "Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi". Tra le iniziative legislative in corso si ricorda, in particolare, il disegno di legge n. 1571 approvato dalla Camera e all'esame del Senato, recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (c.d. "legge SalvaMare")". |
ContenutoArt. 1 (Oggetto e finalità)L'articolo 1, in linea con l'art. 1 della direttiva, individua l'oggetto e le finalità del decreto che è orientato a definire misure di prevenzione e di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, nonché misure volte a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili. Rispetto al testo della direttiva, viene inoltre: - prevista la promozione di comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica; - precisato che lo schema in esame reca, altresì, misure volte a promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.
Si fa notare che il contenuto dell'articolo in esame riprende alcune delle indicazioni recate dai principi e criteri direttivi fissati, per il recepimento della direttiva, dall'art. 22 della legge 53/2021; in particolare:
a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili;
b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso;
d) adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva.
Si fa altresì notare che nella relazione illustrativa viene evidenziato che il "comma 2 definisce le modalità di revisione e di integrazione delle previsioni in allegato", ma tale comma non risulta contemplato dal testo dell'articolo in esame.
Art. 2 (Ambito di applicazione)L'articolo 2 disciplina l'ambito di applicazione del decreto, riproducendo quanto previsto dal corrispondente articolo della direttiva. Il comma 1 dispone infatti che lo schema in esame si applica: - ai prodotti in plastica monouso indicati in allegato; Il comma 2 precisa che, ferma restando la disciplina in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con gli stessi, le disposizioni del presente decreto prevalgono sulle norme incompatibili della disciplina dei rifiuti e degli imballaggi recata dalla parte quarta del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006). Art. 3 (Definizioni)L'articolo 3 introduce una serie di definizioni che recepiscono fedelmente, nella maggior parte dei casi, quelle previste dal corrispondente articolo della direttiva. Sono infatti riprodotte testualmente rispetto a quanto previsto dalla direttiva, ad eccezione dei riferimenti normativi che vengono adeguati al contesto nazionale, le definizioni di plastica oxo-degradabile, attrezzo da pesca, rifiuto di attrezzo da pesca, messa a disposizione sul mercato, norma armonizzata, rifiuto, regime di responsabilità estesa del produttore, produttore, raccolta, raccolta differenziata, trattamento, imballaggio, plastica biodegradabile e prodotti del tabacco (lettere c)-e), g)-r), t), del comma 1 dell'articolo in esame). Relativamente alla definizione di plastica, si fa notare che la definizione prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame ripropone fedelmente quella prevista dalla direttiva, integrandola con una disposizione volta a chiarire che dalla definizione stessa sono esclusi materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10% rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti.
La relazione illustrativa ricorda che tale integrazione è in linea con quanto indicato nell'11° considerando della direttiva, secondo cui "vernici, inchiostri e adesivi non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva e tali materiali polimerici non dovrebbero pertanto rientrare nella definizione".
La stessa relazione ricorda altresì che ciò peraltro è stato confermato dalle linee Guida pubblicate dalla Commissione Europea (
2021/C 216/01).
Riguardo alla disposizione volta ad escludere rivestimenti in plastica aventi peso inferiore al 10% del prodotto, si fa notare che sia nella direttiva che nelle citate linee guida tale principio non viene affermato. In particolare nelle linee guida viene evidenziato che "quando viene applicato un rivestimento in plastica interno o esterno sulla superficie di un materiale a base di carta, cartone o altro materiale per proteggerlo dall'acqua o dal grasso, il prodotto finito è considerato un prodotto composito, costituito da più materiali di cui uno è la plastica. In questo caso si ritiene che il prodotto finito sia fatto in parte di plastica. Di conseguenza i prodotti monouso a base di carta o cartone con rivestimento in plastica interno o esterno sono in parte di plastica e rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva".
Si valuti pertanto l'opportunità di verificare se la parte della definizione in esame volta ad escludere i "rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti" non risulti in contrasto con il corretto recepimento della direttiva. Relativamente alla definizione di prodotto di plastica monouso prevista dalla lettera b), si fa notare che la stessa riproduce fedelmente quella recata dalla direttiva, integrandola con una disposizione volta a chiarire che dalla definizione stessa sono esclusi i contenitori per alimenti secchi o alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità.
Tale integrazione riproduce fedelmente l'ultimo periodo del 12° considerando della direttiva.
Piccole differenze si riscontrano infine nelle definizioni di immissione sul mercato (lettera f)) e impianto portuale di raccolta (lettera s)). Relativamente alla prima di tali definizioni, la lettera f) riproduce fedelmente la corrispondente definizione della direttiva, ma la integra con una disposizione volta a chiarire che non è considerata "immissione sul mercato" la distribuzione di un prodotto da parte di un soggetto che abbia acquistato da un fornitore sul mercato nazionale.
In proposito la relazione illustrativa sottolinea che detta previsione ha lo scopo di "chiarire puntualmente la definizione di messa a disposizione differenziandola dalla prima immissione sul mercato".
Relativamente alla definizione di impianto portuale di raccolta (lettera s)), a differenza della direttiva - che fa rinvio alla definizione prevista nella direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, recepita in Italia con il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 - lo schema in esame definisce tale impianto come "qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi".
La relazione illustrativa evidenzia in proposito che, "in considerazione dell'imminente recepimento della direttiva (UE) 2019/883, si è ritenuto opportuno non inserire i riferimenti al decreto legislativo n. 182 del 2003, in quanto destinato ad essere abrogato dal nuovo decreto di recepimento, ma definire la nozione con un rinvio dinamico alle disposizioni di recepimento della direttiva citata".
Art. 4 (Riduzione del consumo)L'articolo 4 reca disposizioni finalizzate a garantire quanto richiesto dal corrispondente articolo della direttiva, vale a dire una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato della medesima direttiva, entro il 2026, rispetto al 2022.
La relazione illustrativa ricorda che la direttiva "non indica con dettaglio misure vincolanti, ma lascia agli Stati la libertà di individuare azioni e misure finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo. Essa infatti, si limita a suggerire alcune possibilità, senza specificare un cronoprogramma di dettaglio o degli obiettivi intermedi da raggiungere, indicando esclusivamente il termine ultimo entro il quale adempiere all'obbligo di riduzione al consumo di tali prodotti".
Per la finalità di riduzione prevista dalla direttiva, il comma 1 dell'articolo in esame prevede la stipula di accordi e contratti di programma, da parte del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico, delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter, del Codice dell'ambiente.
Si ricorda che l'art. 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel disciplinare la stipula di accordi e contratti di programma dispone che gli stessi "non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative".
Il successivo art. 206-
ter disciplina invece la stipula di a
ccordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi".
Entrambi gli articoli richiamati prevedono che l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma, avviene con apposito decreto ministeriale.
Il comma 1 reca inoltre un lungo elenco (non esaustivo, come si deduce dall'utilizzo del termine "anche") delle finalità a cui devono tendere gli accordi e contratti di programma in questione. Ulteriori finalità sono elencate nel comma 2.
Le finalità indicate sembrano compatibili con quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva che prevede che le misure adottate dagli Stati membri per conseguire la riduzione dei prodotti di plastica monouso entro il 2026 "possono comprendere obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che tali prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale" nonché accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Lo stesso articolo della direttiva dispone altresì che gli Stati membri possono imporre restrizioni di mercato per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica.
Il comma 3 dispone che gli accordi e i contratti di programma di cui trattasi: - specificano il cronoprogramma delle azioni; - sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e comunicati alla Commissione europea.
Tale disposizione è in linea con quanto previsto dall'art. 17, paragrafo 3, lettere b) e c), della direttiva.
In base al comma 5, il Ministro della transizione ecologica, una volta l'anno, provvede alla notifica alla Commissione europea delle misure adottate. Lo stesso comma prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero per la transizione ecologica, entro il 30 marzo di ogni anno, le misure adottate a livello regionale e gli accordi e i contratti di programma sottoscritti ai sensi del presente articolo.
Le disposizioni recate dai commi 3 e 5 appaiono in linea con quanto previsto dall'art. 4 della direttiva, secondo cui gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica.
Il comma 6 prevede l'applicazione anche ai bicchieri di plastica monouso delle misure previste dal presente articolo.
Tale disposizione consente di recepire il criterio di delega recato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 22 della L. 53/2021, che richiede espressamente di "
includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904".
I commi 4, 7, 8 e 9 recano misure specifiche per l'attuazione della riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso prevista dall'art. 4 della direttiva. La copertura degli oneri derivanti da tali misure è disciplinata dal successivo comma 10 e avviene mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea (art. 41-bis della legge n. 234 del 2012).
Il comma 4 prevede, quali ulteriori misure volte alla riduzione di prodotti in plastica monouso, in particolare di quelli elencati nell'Allegato, parte A, che le stazioni appaltanti favoriscono l'impiego di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso anche mediante specifiche tecniche e clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti pertinenti. A tal fine, viene prevista l'emanazione, entro un anno dalla data di in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di nuovi criteri ambientali minimi: - per i servizi di ristorazione con e senza l'installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua; - per l'organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive.
Si ricorda che i criteri ambientali minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. L'efficacia dei CAM (definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e adottati con decreto del Ministro della transizione ecologica) è garantita dall'art. 34 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), che ne ha reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.
Relativamente ai CAM previsti dal comma in esame si ricorda che, secondo quanto riportato nella
sezione "I criteri ambientali minimi" del sito web del Ministero della transizione ecologica, tra i vari CAM già adottati rientrano anche quelli per il s
ervizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvati con il
D.M. n. 65 del 10 marzo 2020
), mentre tra i CAM programmati per il 2021 vi sono quelli per gli eventi culturali.
In base al comma 7, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che provvedono all'acquisto e all'utilizzo di prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
Si fa notare che la norma UNI EN 14995 specifica i requisiti e le procedure per la determinazione della compostabilità o il trattamento anaerobico dei materiali plastici con riferimento alle seguenti caratteristiche: biodegradabilità, disintegrazione durante il trattamento biologico, effetto sulla qualità del composto risultante. Per gli imballaggi si applica la UNI EN 13432 che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.
Si valuti pertanto l'opportunità di richiamare, nel comma in esame, entrambe le norme tecniche, in linea con quanto effettuato nel testo del comma 3 dell'art. 5 del presente schema.
Nel definire la disciplina del credito d'imposta, il comma in esame, in particolare: - dispone che il contributo spetta nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate per i citati acquisti ed è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario; - demanda la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del contributo, assegnando criteri di priorità ai prodotti monouso destinati a entrare in contatto con alimenti, ad apposito decreto ministeriale adottato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 8 autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 ai fini dell'adozione delle misure previste al comma 1, lettera c), vale a dire l'incentivazione delle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, ai fini della modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi. Lo stesso comma demanda la disciplina delle modalità di assegnazione delle predette somme ad un apposito decreto del Ministero della transizione ecologica. Si osserva che non viene indicato il termine per l'emanazione del decreto attuativo.
Il comma 9, al fine di ridurre, entro l'anno scolastico 2025/2026, il consumo dei prodotti di plastica monouso nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie e di educare al corretto smaltimento e alla possibilità di riciclo e riuso dei prodotti in plastica monouso, prevede che il Ministero dell'istruzione supporta le istituzioni scolastiche nell'adozione del modello di "scuola plastic free e per un futuro sostenibile" anche attraverso la partecipazione a reti di scuole.
Si fa notare che le disposizioni recate dall'articolo in esame appaiono in linea con quanto previsto dal criterio di delega recato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 22 della L. 53/2021, che richiede di "garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'
allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'
articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160".
In particolare la finalità perseguita dal comma 653 (che riconosce un credito di imposta, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432: 2002) sembra essere perseguita dalle disposizioni recate dai commi 7 e 8.
Art. 5 (Restrizioni all'immissione sul mercato) L'articolo 5 reca, al comma 1, una disposizione che recepisce integralmente il testo dell'art. 5 della direttiva e che prevede il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.
In aggiunta rispetto al testo della direttiva, l'articolo in esame prevede ulteriori commi volti a disciplinare casi di esclusione dal divieto suddetto e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni recate dal presente articolo. Il comma 2 consente la messa a disposizione sul mercato interno dei prodotti di cui al comma 1, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 1. La relazione illustrativa evidenzia che la deroga prevista dal comma in esame viene introdotta "considerato il significativo impatto della norma ed il ristretto tempo a disposizione degli operatori per l'adeguamento". Posto che la disposizione in esame non trova corrispondenze nella direttiva, si valuti l'opportunità di un chiarimento, anche con riferimento ai controlli sull'applicabilità della deroga in questione. Il comma 3 prevede l'esclusione dal divieto di cui al comma 1 per l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiori ad almeno il 60% nei casi indicati dal comma stesso.
Si ricorda che la norma UNI EN 14995 specifica i requisiti e le procedure per la determinazione della compostabilità o il trattamento anaerobico dei materiali plastici con riferimento alle seguenti caratteristiche: biodegradabilità, disintegrazione durante il trattamento biologico, effetto sulla qualità del composto risultate. Per gli imballaggi si applica la UNI EN 13432 che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.
La relazione illustrativa sottolinea che la previsione recata dal comma in esame "è stata disposta nel rispetto del criterio di delega previsto nell'articolo 22 della legge di delegazione europea specificando, per una maggiore certezza della norma, i casi in cui risulta integrato il requisito dell'impossibilità dell'uso di alternative riutilizzabili previsto dall'articolo citato".
Il riferimento è al criterio di delega recato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 22 della L. 53/2021, che richiede "ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile".
Il comma 4 disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo (valutati in 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, 27,1 milioni di euro per l'anno 2023, 22,9 milioni di euro per l'anno 2024, 26,9 milioni di euro per l'anno 2025, 25,5 milioni di euro a decorrere dal 2026), disponendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea (art. 41-bis della legge n. 234 del 2012). Art. 6 (Requisiti dei prodotti)L'articolo 6 reca, ai commi da 1 a 3, disposizioni che recepiscono fedelmente quelle contemplate dal corrispondente articolo della direttiva, i cui contenuti principali sono volti a prevedere: - che a decorrere dal 3 luglio 2024 (data prevista dall'art. 17 della direttiva) i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto; - che i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica; - che i prodotti indicati sono considerati conformi alle nuove disposizioni introdotte se fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate adottate dall'UE; - requisiti per le bottiglie per bevande, elencate nella parte F dell'allegato, stabilendo che le bottiglie in PET, a partire dal 2025, devono contenere almeno il 25% di plastica riciclata e che le bottiglie per bevande elencate nella medesima parte F, a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30% di plastica riciclata.
Il comma 4, che non trova corrispondenza nel testo del corrispondente articolo della direttiva, dispone che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i consorzi degli imballaggi assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione. La norma non fa riferimento esplicito ai consorzi citati ma richiama i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, che a sua volta richiama i sistemi di responsabilità estesa del produttore costituiti ai sensi del Titolo II (Gestione degli imballaggi) della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove sono disciplinati il CONAI e i consorzi di filiera. I consorzi attualmente operanti per le materie plastiche sono il COREPLA e i più recenti CORIPET, CONIP e Sistema PARI. Art. 7 (Requisiti di marcatura)L'articolo 7 reca, ai commi da 1 a 3, disposizioni che recepiscono fedelmente il corrispondente articolo della direttiva, i cui contenuti principali sono volti a prevedere che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato deve rispettare particolati requisiti di marcatura.
La relazione illustrativa sottolinea che, rispetto al momento dell'adozione della direttiva, è intervenuto recentemente il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato alla direttiva e che quindi, per tale motivo, viene inserito il rinvio a tale disposizione nell'articolo in esame.
In aggiunta a quanto previsto dalla direttiva, e in analogia con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5, il comma 4 dell'articolo in esame introduce una disciplina transitoria consentendo la messa a disposizione sul mercato interno, fino ad esaurimento delle scorte, delle giacenze e dei residui di magazzino dei prodotti indicati non conformi ai requisiti di marcatura, a condizione che ne sia dimostrata la data di produzione o di acquisto antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Analogamente a quanto osservato in relazione al comma 2 dell'articolo 5, poiché la disposizione in esame non trova corrispondenze nella direttiva, si valuti l'opportunità di un chiarimento. Art. 8 (Responsabilità estesa del produttore)L'articolo 8 reca disposizioni finalizzate al recepimento del corrispondente articolo della direttiva che, al paragrafo 1, impone agli Stati membri di provvedere a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato immessi sul mercato degli Stati membri.
In attuazione di tale norma e dell'art. 17 della medesima direttiva (in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 8 entro il 31 dicembre 2024, ma entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell'allegato), i commi da 1 a 3 prevedono, con distinte disposizioni per i prodotti indicati nelle sezioni I, II e III della parte E dell'allegato, che: - alle scadenze indicate, i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E siano gestiti nell'ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con apposito decreto;
La relazione illustrativa sottolinea che la parte quarta del Codice ambientale già contempla diverse disposizioni finalizzate alla creazione di sistemi di EPR, mediante previsioni di carattere generale (articolo 178-bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006) e che pertanto i commi in esame rinviano alle disposizioni generali di cui all'articolo 178-bis, comma 1 del Codice.
- i produttori assicurano almeno la copertura dei costi indicati dall'art. 8, paragrafi 1-3, della direttiva.
Si fa notare che, mentre nella sezione I della parte E dell'allegato sono inclusi i contenitori per alimenti o bevande o recipienti usati per contenere liquidi, tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi, e i sacchetti di plastica in materiale leggero, nella sezione II rientrano le salviette umidificate per l'igiene personale e l'uso domestico e nella sezione III i prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.
In relazione ai prodotti del tabacco, nella relazione illustrativa viene ricordato che a livello nazionale esiste già una disciplina specifica per i r
ifiuti di prodotti da fumo, contenuta negli articoli 232-bis del Codice dell'ambiente e attuata con il D.M. 15 febbraio 2017.
Si fa notare che il campo di applicazione di tale disciplina è più esteso di quella introdotta dalla direttiva recepita dallo schema in esame, la quale riguarda solamente i "prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco" in plastica, mentre l'art. 232-
bis riguarda in generale i
mozziconi dei prodotti da fumo.
Si fa altresì notare che la disciplina recata dall'
art. 232-
bis
e dal relativo decreto attuativo non è di fatto mai stata applicata, come risulta dalla risposta resa dal rappresentante del Governo all'interrogazione 5/04974, in cui viene evidenziato che "per quanto attiene, invece, ai dati relativi alle sanzioni previste in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo, risulta che le somme versate al bilancio dello Stato dai Comuni in ragione del 50 per cento delle sanzioni elevate siano pari a zero per l'anno 2018, pari a 70 euro per l'anno 2019 e pari a 150 euro nel periodo gennaio-ottobre 2020. Tale deludente risultato suggerisce la rivisitazione della disciplina in argomento, laddove possibile anche in sede di recepimento della c.d. «Direttiva SUP»".
Il comma 4 prevede disposizioni analoghe per l'EPR dei rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica, che recepiscono fedelmente i contenuti dei paragrafi 8 e 9 dell'articolo 8 della direttiva.
Al comma 5 viene previsto che i regimi EPR istituiti prima del 4 luglio 2018 provvedano all'adeguamento dei propri statuti entro il 5 gennaio 2023.
Il comma 6 reca disposizioni relative all'individuazione dei costi da coprire. Viene infatti disposto che i sistemi di cui al presente articolo individuano con gli attori interessati, inclusi i gestori dei rifiuti, i costi da coprire in base ai servizi necessari da fornire, in maniera trasparente, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti assunte dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). Lo stesso comma dispone che i costi di rimozione dei rifiuti sono limitati alle attività intraprese dagli enti di governo dell'ambito, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro conto; in tal caso, la determinazione del corrispettivo per il servizio da questi reso è fissato in modo proporzionato ai costi sostenuti. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti possono essere determinati stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale.
Il comma 7 prevede, a carico dei produttori, l'obbligo di adesione ai sistemi EPR costituiti ai sensi del presente articolo, prevedendo che a tali sistemi debba essere comunque assicurata la partecipazione degli utilizzatori o delle altre categorie di operatori interessati, in relazione al settore di riferimento, che possono aderire anche mediante le associazioni di categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale.
La relazione illustrativa sottolinea che tale obbligo è finalizzato ad assicurare l'effettiva applicazione delle previsioni recate dall'articolo in esame.
Il comma 8, al fine di assicurare la riduzione del consumo, la raccolta e il recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti elencati nella parte E dell'allegato, prevede che il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con i settori economici interessati, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del Codice dell'ambiente.
I commi 9 e 10 disciplinano il caso di produttori dei prodotti che siano stabiliti in un altro Stato membro: - richiamando le disposizioni già vigenti di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del Codice dell'ambiente; - nonché (in linea con quanto previsto dall'art. 8, par. 6, della direttiva) prevedendo l'obbligo per i produttori stabiliti sul territorio nazionale che immettono i prodotti di plastica monouso elencati nel presente articolo in un altro Stato membro dell'Unione europea in cui non sono stabiliti, di designare una persona fisica o giuridica, quale rappresentante autorizzato e responsabile per l'adempimento degli obblighi del produttore nell'altro Stato membro.
L'art. 178-ter, comma 8, del Codice dell'ambiente dispone, tra l'altro, che presso il Ministero della transizione ecologica è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di EPR sono tenuti ad iscriversi e che "in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro".
Art. 9 (Raccolta differenziata) L'articolo 9 prevede, ai commi 1 e 2, in linea con quanto previsto dal corrispondente articolo della direttiva, in relazione alle bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi (cioè ai prodotti di cui alla parte F dell'allegato): - che i sistemi EPR costituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del Codice dell'ambiente garantiscono la raccolta differenziata, entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 77%, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell'anno di riferimento e che tale percentuale sia elevata al 90% entro il 2029; - che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno, e consente l'emanazione di un decreto del Ministro della transizione ecologica finalizzato all'istituzione di appositi sistemi di cauzione e rimborso per i prodotti elencati nella parte F dell'allegato e alla definizione di specifici obiettivi di raccolta differenziata.
Art. 10 (Misure di sensibilizzazione)L'articolo 10 recepisce, al comma 1, le disposizioni del corrispondente articolo della direttiva che impone agli Stati membri di adottare misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla presente direttiva, nonché misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti: la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti; l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica; l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria.
Per le finalità indicate, il comma 1 prevede che il Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero per lo sviluppo economico, adotta con proprio decreto una Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica che comprenda le misure suddette nonché, in aggiunta a quanto previsto dalla direttiva, anche informazioni sull'impatto ambientale delle cattive prassi, della percentuale del contenuto di plastica presente in determinati prodotti, nonché l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sugli scarichi delle acque domestiche grigie e sulle caditoie stradali per le acque meteoriche; ed inoltre informazioni sulle modalità di conferimento e gestione dei prodotti biodegradabili e compostabili certificati EN 13432 con i rifiuti organici. Nei commi 2 e 3 sono contenute disposizioni aggiuntive rispetto al dettato della direttiva. Il comma 2 indica i soggetti coinvolti nella predisposizione della Strategia citata, disponendo che la stessa è adottata con il supporto di ISPRA e previa consultazione con i settori interessati, i sistemi EPR di cui all'articolo 8, le autorità locali e le associazioni di consumatori e di protezione ambientale. Il comma 3, per le finalità di cui al comma 1, prevede che il Ministero dell'Istruzione adotta "Rigenerazione Scuola", un Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, che prevede la realizzazione, a favore della comunità scolastica, di attività formative volte alla promozione della consapevolezza e della conoscenza delle problematiche legate al consumo della plastica monouso e a trasformare le abitudini di vita in chiave sostenibile. Art. 11 (Coordinamento dei piani e programmi)L'articolo 11, che recepisce fedelmente le norme recate dal corrispondente articolo della direttiva, al comma 1, prevede che le misure adottate con il presente decreto siano integrate con i diversi strumenti di pianificazione e programmazione già previsti dalla normativa vigente in materia di acque e rifiuti, ambiente marino e rifiuti delle navi. Il comma 2 invece prevede che le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 debbano essere conformi alla legislazione alimentare dell'UE a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti, promuovendo, ove possibile, l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti.
La norma recata dal comma 2 sembra rispondere, almeno in parte, anche a quanto previsto dal criterio di delega recato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 22 della L. 53/2021, che richiede di "
incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'
articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904
, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti".
Art. 12 (Speciflche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso) L'articolo 12, che recepisce fedelmente il corrispondente articolo della direttiva, prevede che, per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini del presente decreto, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.
Art. 13 (Sistemi di informazione e relazioni)L'articolo 13, che recepisce fedelmente il corrispondente articolo della direttiva, stabilisce le modalità, i contenuti e le tempistiche delle comunicazioni che devono essere annualmente fornite dal Ministero della transizione ecologica alla Commissione europea.
Art. 14 (Sanzioni)L'articolo 14 reca disposizioni finalizzate a recepire il corrispondente articolo della direttiva che impone l'adozione di strumenti sanzionatori a supporto dell'effettiva applicazione delle norme adottate. A tali fini, vengono introdotte specifiche sanzioni amministrative pecuniarie : - per la violazione dei divieti di immissione in consumo, degli obblighi di marcatura e di rispetto dei requisiti dei prodotti immessi sul mercato (comma 1); - nonché per garantire il rispetto dell'obbligo di partecipazione ai sistemi EPR (comma 2). Viene altresì precisato che: - le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste si provvede ai sensi dell'art. 262, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (comma 3);
L'art. 262, comma 1, del Codice ambientale dispone che, fatte salve le altre disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste in relazione al divieto di cui all'
articolo 226, comma 1, del medesimo Codice (vale a dire del divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio) per le quali è competente il comune.
- i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione degli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, destinati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo (comma 4); - chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero commette più violazioni della medesima disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata fino al doppio. La medesima sanzione si applica a chi con più azioni o omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
L'articolo in esame appare in linea con il criterio di delega
recato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 22 della L. 53/2021, che richiede di "introdurre, conformemente all'
articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera".
Art. 15 (Abrogazioni e disposizioni di coordinamento)L'articolo 15 contiene le disposizioni di abrogazione e coordinamento della normativa vigente. In particolare, il comma 1 dispone l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto: a) dell'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
La relazione illustrativa sottolinea che tale abrogazione risulta opportuna in quanto il comma 545 reca previsioni di divieto di immissione in consumo di particolari tipologie di prodotti che si sovrappongono a quelle contenute nel decreto.
Tale comma 545 dispone infatti
il divieto di commercializzare e produrre sul territorio nazionale i
bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002, nonché l'obbligo di indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.
I "bastoncini cotonati" sono infatti inclusi, nella parte B dell'allegato, tra i prodotti a cui si applicano le restrizioni all'immissione sul mercato previste dall'art. 5 del presente decreto.
b) dell'articolo 226-quater, commi 1, 2, e 3, del d.lgs. 152/2006.
La relazione illustrativa fa notare che tale abrogazione risulta richiesta nell'ambito dei criteri di delega (per la precisione dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 22 della L. 53/2021).
L'articolo 226-
quater citato è stato inserito nel testo del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006)
dall'
art. 1, comma 802, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)
, quindi prima dell'entrata in vigore della direttiva, anticipandone in parte gli obiettivi. I commi 1, 2 e 3 di tale norma, ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, e di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare", hanno previsto, tra l'altro, che i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:
a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;
c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.
La relazione evidenzia altresì che si è ritenuto opportuno non abrogare il comma 4 dell'art. 226-
quater, in quanto previsione istitutiva di un fondo (avente una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2019) finalizzato a realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca.
I commi 2, 3 e 4 recano disposizioni di coordinamento. Al comma 2 è riportata una integrazione all'art. 218, comma 1, lettera dd-bis), del Codice dell'ambiente, che definisce la nozione di plastica nell'ambito della disciplina delle borse, in modo da coordinare la definizione con quella introdotta dal decreto in esame. Al comma 3 è prevista la riscrittura dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 261 del Codice dell'ambiente, ai fini del coordinamento della sanzione indicata all'articolo 219, comma 5, del medesimo decreto legislativo con quella introdotta dall'art. 14, comma 1, dello schema in esame e relativa all'etichettatura.
In pratica la sanzione attualmente prevista dal testo vigente, per un importo da 5.200 a 40.000 euro, viene ridotta alla fascia di importo 1.000-10.000 euro.
Al comma 4, sempre con finalità di coordinamento con il Codice dell'ambiente, viene modificato l'articolo 256, comma 8, relativo alla sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di partecipazione al consorzio e ai sistemi alternativi allo stesso, operanti nella filiera della plastica.
In pratica la sanzione attualmente prevista dal testo vigente, per un importo da 8.000 a 45.000 euro, viene ridotta a 5.000 euro.
Il comma 5 dispone che, per i prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco (vale a dire i prodotti contenenti plastica indicati nella sezione III della parte E dell'allegato), i sistemi EPR costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis del Codice ambientale, in accordo con gli stessi.
Si ricorda che l'articolo 232-
bis vieta l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi e dispone che "i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo". La norma in esame consente quindi di fornire una copertura finanziaria alle citate attività che finora è mancata, come sottolineato nella
risposta resa dal rappresentante del Governo all'interrogazione 5/04974, di cui si è dato conto in precedenza.
Art. 16 (Disposizioni finanziarie)L'articolo 16 reca l'usuale clausola di invarianza finanziaria, che però viene esclusa in relazione alle disposizioni di spesa recate dall'art. 4, commi 7, 8 e 10, e dall'art. 5, comma 4. AllegatoL'allegato al decreto riproduce, con limitate modifiche, quanto contenuto nell'allegato alla direttiva. Dei contenuti delle parti da A a G dell'allegato si è già dato conto in precedenza, in appositi box inclusi all'interno del commento ai singoli articoli. |
Relazioni e pareri allegatiLo schema di decreto legislativo è corredato della relazione illustrativa, di una tabella di concordanza tra la direttiva 2019/904, le norme nazionali vigenti e lo schema di decreto, della relazione tecnica, dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e dell'Analisi Tecnico Normativa. Non risulta invece allegato il parere della Conferenza unificata, che il Governo si riserva di trasmettere alle Camere non appena sarà acquisito. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLo schema di decreto legislativo in esame interviene su profili appartenenti alla materia tutela dell'ambiente, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. |