Istituzione del Parco nazionale del fiume Magra 14 dicembre 2020 |
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Premessa|Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
PremessaLe aree protette e la loro classificazioneLa conservazione dei territori naturali che ancora mantengono inalterate le matrici ecosistemiche rappresenta il principale obiettivo dell'istituzione di aree naturali protette. La legge 6 dicembre 1991, n. 394 ("Legge quadro sulle aree protette") ha provveduto alla classificazione delle aree naturali protette ed ha istituito, altresì, l'Elenco ufficiale delle aree protette (attualmente è in vigore il 6° aggiornamento, approvato con Delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e recepito con il D.M. 27 aprile 2010 (G.U. n. 125 del 31 maggio 2010).
L'ultima relazione del Ministero dell'ambiente sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette
(Doc. CXXXVIII, n. 5, presentato alla Camera nel gennaio 2018) sottolinea che dal citato elenco si "rileva che la superficie protetta nazionale riconosciuta si è incrementata fino a raggiungere il 10,50% del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è di 871, per un totale circa di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste. Così ripartito:
24 parchi nazionali, 147 riserve naturali statali, 27 aree marine protette (più due parchi sommersi e il santuario internazionale dei mammiferi marini), 134 parchi naturali regionali, 365 riserve naturali regionali, 171 altre aree protette di diversa classificazione e denominazione".
Alle succitate aree protette vanno aggiunte le zone di protezione facenti parte della rete europea "Natura 2000" (istituita con la c.d. direttiva habitat n. 92/43/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. 357/1997, a sua volta integrato con il D.P.R. 120/2003), concepita ai fini della tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse europeo. Della "rete Natura 2000", istituita dalla c.d. direttiva Habitat (che ha previsto l'individuazione di Siti di importanza Comunitaria e la loro successiva designazione in Zone Speciali di Conservazione), fanno parte anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della c.d. direttiva uccelli (direttiva n. 79/409/CEE, sostituita dalla direttiva 2009/147/CE). Nella citata relazione del Ministero dell'ambiente viene sottolineato che il sistema delle aree protette nazionali ha un'ampia sovrapposizione con il sistema dei siti della rete "Natura 2000". Tale sovrapposizione, in riferimento alla superficie totale delle aree protette nazionali (parchi nazionali, aree marine protette e riserve statali), raggiunge quasi il 79%. |
ContenutoLa proposta di legge in esame è composta da un unico articolo. Il comma 1 dell'art. 1 prevede l'istituzione - mediante l'aggiunta della lettera f-quater) all'art. 34, comma 1, della L. 394/91 (legge quadro sulle aree protette) - del Parco nazionale del fiume Magra. Il comma 2 indica in via generale il territorio interessato dal Parco del fiume Magra (facendo riferimento all'omonimo bacino idrografico nei territori di significativo o rilevante interesse naturalistico e ambientale delle province della Spezia e di Massa-Carrara) e ne demanda la delimitazione provvisoria ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso comma dispone che il Ministero provvede inoltre, d'intesa con le regioni Liguria e Toscana, all'adozione delle misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. Con la medesima procedura si provvede all'eventuale estensione del territorio del Parco nazionale e delle aree contermini.
Si fa notare che le disposizioni in esame sembrano ricalcare quelle recate dall'art. 34, comma 3, della legge quadro, secondo cui "il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali" (istituiti dal medesimo articolo) e "sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi".
Si ricorda altresì che l'art. 8, comma 1, della L. 394/1991, dispone che i parchi nazionali "sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione".
Il comma 3, per l'istituzione e il funzionamento del Parco nazionale del fiume Magra, autorizza la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Tale autorizzazione di spesa prevede che la dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Si tratta degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge medesima, che sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti.
Come evidenziato nella relazione illustrativa allo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (
A.G. 129), su cui l'VIII Commissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 20 novembre 2019, "il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha assegnato i fondi stanziati per le spese di natura obbligatoria nella tabella ordinaria, sul capitolo 1551 (del bilancio del Ministero dell'ambiente,
n.d.r.) prevedendo due piani gestionali: piano gestionale 1 - spese di personale; piano gestionale 2 - spese di funzionamento; includendo, in quest'ultimo, le somme da erogare in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi da ripartire con decreto interministeriale (MATTM-MEF), previa acquisizione del parere favorevole da parte delle competenti Commissioni Parlamentari".
Nello relazione illustrativa allo schema di riparto relativo al 2020 (
A.G. 218) - sul quale l'VIII Commissione ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 dicembre 2020 - si ricorda invece che "i fondi stanziati da dedicare al decreto di riparto per l'anno in corso sono di euro 4.102.413" a fronte di uno stanziamento complessivo, nel capitolo 1551, pari a 70,6 milioni per l'esercizio 2020.
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Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa proposta di legge in esame reca una disciplina riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. |