Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Istituzione del Parco nazionale del fiume Magra
Riferimenti: AC N.1963/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 389
Data: 14/12/2020
Organi della Camera: VIII Ambiente


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Istituzione del Parco nazionale del fiume Magra

14 dicembre 2020
Schede di lettura


Indice

Premessa|Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Premessa

Le aree protette e la loro classificazione

La conservazione dei territori naturali che ancora mantengono inalterate le matrici ecosistemiche rappresenta il principale obiettivo dell'istituzione di aree naturali protette. La legge 6 dicembre 1991, n. 394 ("Legge quadro sulle aree protette") ha provveduto alla classificazione delle aree naturali protette ed ha istituito, altresì, l'Elenco ufficiale delle aree protette (attualmente è in vigore il 6° aggiornamento, approvato con Delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e recepito con il D.M. 27 aprile 2010 (G.U. n. 125 del 31 maggio 2010).

L'ultima relazione del Ministero dell'ambiente sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette (Doc. CXXXVIII, n. 5, presentato alla Camera nel gennaio 2018) sottolinea che dal citato elenco si "rileva che la superficie protetta nazionale riconosciuta si è incrementata fino a raggiungere il 10,50% del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è di 871, per un totale circa di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste. Così ripartito: 24 parchi nazionali, 147 riserve naturali statali, 27 aree marine protette (più due parchi sommersi e il santuario internazionale dei mammiferi marini), 134 parchi naturali regionali, 365 riserve naturali regionali, 171 altre aree protette di diversa classificazione e denominazione".

Alle succitate aree protette vanno aggiunte le zone di protezione facenti parte della rete europea "Natura 2000"   (istituita con la c.d. direttiva habitat n. 92/43/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. 357/1997, a sua volta integrato con il D.P.R. 120/2003), concepita ai fini della tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse europeo.

Della "rete Natura 2000", istituita dalla c.d. direttiva Habitat (che ha previsto l'individuazione di Siti di importanza Comunitaria e la loro successiva designazione in Zone Speciali di Conservazione), fanno parte anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della c.d. direttiva uccelli (direttiva n. 79/409/CEE, sostituita dalla direttiva 2009/147/CE).

Nella citata relazione del Ministero dell'ambiente viene sottolineato che il sistema delle aree protette nazionali ha un'ampia sovrapposizione con il sistema dei siti della rete "Natura 2000". Tale sovrapposizione, in riferimento alla superficie totale delle aree protette nazionali (parchi nazionali, aree marine protette e riserve statali), raggiunge quasi il 79%.


I parchi nazionali

L'art. 2 della legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991), nel classificare le aree protette, dispone che "i parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future" (comma 1) e che "la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni" (comma 7).

Il successivo articolo 8 dispone, al comma 1, che i parchi nazionali "sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione".  

Il Parco e il bacino del fiume Magra

La relazione illustrativa della proposta di legge in esame ricorda che il 21 giugno 2019 "si è svolto a Sarzana (La Spezia) il Forum dedicato al Parco del fiume Magra organizzato da Legambiente per fare il punto sul futuro dell'area insieme agli amministratori regionali e locali e alle associazioni del bacino idrografico. Quello che è emerso dal Forum è l'utilità di andare oltre la richiesta di un Parco del fiume Magra di interesse regionale in quanto il contesto geografico, il bacino idrografico, la biodiversità e la qualità ecologica del territorio rendono propedeutica l'istituzione di un percorso affinché il fiume Magra venga riconosciuto come Parco nazionale".

Nella stessa relazione viene sottolineato che il Parco nazionale del fiume Magra dovrebbe comprendere "l'attuale territorio del Parco regionale di Montemarcello-Magra-Vara in provincia della Spezia, le aree naturali protette di interesse locale (ANPIL) situate lungo il fiume Magra in provincia di Massa-Carrara, oltre ai siti della rete Natura 2000 compresi nel bacino idrografico interregionale del fiume Magra".

Nel Manifesto approvato nel Forum del giugno 2019 succitato viene evidenziato che "il fiume Magra in Toscana è stato tutelato negli ultimi 15 anni, per un tratto di circa 13 chilometri, da due ANPIL (Aree Naturali Protette d'Interesse Locale) che la recente legge regionale ha abrogato, lasciando quegli habitat senza una chiara destinazione futura", mentre il tratto ligure del Magra e del suo principale affluente, il Vara, invece, è interessato dal Parco Regionale di Montemarcello-Magra-Vara". Nello stesso Manifesto viene evidenziato che il fiume Magra rappresenta inoltre un importante corridoio ecologico che svolge un rilevante ruolo di collegamento tra aree ed ecosistemi continentali e mediterranei, trovandosi in una posizione cruciale di collegamento e di cerniera tra habitat protetti dell'appennino tosco-ligure d'importanza internazionale, quali il Parco Nazionale delle Cinque Terre, il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e il Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Relativamente al Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara, si ricorda che esso è stato istituito dalla legge regionale della Liguria n. 12/1995 e ha una superficie a terra di 4.320 ettari e interessa il territorio di 16 comuni della provincia della Spezia.

Come ricordato nel sito internet del Parco regionale, "all'interno del territorio del Parco di Montemarcello-Magra-Vara ricadono quattro ZSC di cui l'Ente Parco è stato nominato gestore: IT343502 Parco Magra-Vara, IT1345109 Montemarcello, IT1345101 Piana della Magra e IT1345114 Costa di Maralunga. In particolare la prima di queste identifica quasi la totalità del territorio del Parco e comprende oltre il 60% delle foreste alluvionali residue della Liguria con caratteristiche di buona naturalità ed estensione, considerate habitat di interesse comunitario prioritario".

Come viene ricordato nel sito web dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, il 17 febbraio 2017 è entrato in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 2016 che, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del d.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), ha dato effettivo avvio alla riforma distrettuale dei bacini idrografici, disciplinando le modalità e i criteri per il trasferimento del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalle vecchie Autorità di bacino previste dalla legge 183/1989, che risultano soppresse, alle nuove Autorità distrettuali previste dal Codice dell'ambiente.

Per espressa previsione dell'art. 64 del Codice, il territorio di riferimento del Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale comprende i bacini liguri e toscani (già bacini regionali ai sensi della L. 183/1989), il bacino dell'Arno (già bacino nazionale ai sensi della L. 183/1989), il bacino del Serchio (già bacino pilota ai sensi della L. 183/1989) e il bacino del Magra (già bacino interregionale ai sensi della L. 183/1989).

In attuazione delle previsioni del Codice e del citato D.M. 25 ottobre 2016, con il D.P.C.M. 4 aprile 2018 si è provveduto all'individuazione e al trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e alla determinazione della dotazione organica di tale nuova Autorità distrettuale.


Contenuto

La proposta di legge in esame è composta da un unico articolo.

Il comma 1 dell'art. 1 prevede l'istituzione - mediante l'aggiunta della lettera f-quater) all'art. 34, comma 1, della L. 394/91 (legge quadro sulle aree protette) - del Parco nazionale del fiume Magra.

Il comma 2 indica in via generale il territorio interessato dal Parco del fiume Magra (facendo riferimento all'omonimo bacino idrografico nei territori di significativo o rilevante interesse naturalistico e ambientale delle province della Spezia e di Massa-Carrara) e ne demanda la delimitazione provvisoria ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo stesso comma dispone che il Ministero provvede inoltre, d'intesa con le regioni Liguria e Toscana, all'adozione delle misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

Con la medesima procedura si provvede all'eventuale estensione del territorio del Parco nazionale e delle aree contermini.

Si fa notare che le disposizioni in esame sembrano ricalcare quelle recate dall'art. 34, comma 3, della legge quadro, secondo cui "il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali" (istituiti dal medesimo articolo) e "sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi".
Si ricorda altresì che l'art. 8, comma 1, della L. 394/1991, dispone che i parchi nazionali "sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione".

Il comma 3, per l'istituzione e il funzionamento del Parco nazionale del fiume Magra, autorizza la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
 Il comma 4 disciplina la copertura degli oneri previsti dal comma 3, disponendo che vi si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli Enti parco.

Tale autorizzazione di spesa prevede che la dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Si tratta degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge medesima, che sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti.
Come evidenziato nella relazione illustrativa allo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ( A.G. 129), su cui l'VIII Commissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 20 novembre 2019, "il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha assegnato i fondi stanziati per le spese di natura obbligatoria nella tabella ordinaria, sul capitolo 1551 (del bilancio del Ministero dell'ambiente, n.d.r.) prevedendo due piani gestionali: piano gestionale 1 - spese di personale; piano gestionale 2 - spese di funzionamento; includendo, in quest'ultimo, le somme da erogare in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi da ripartire con decreto interministeriale (MATTM-MEF), previa acquisizione del parere favorevole da parte delle competenti Commissioni Parlamentari".
Nello relazione illustrativa allo schema di riparto relativo al 2020 ( A.G. 218) - sul quale l'VIII Commissione ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 dicembre 2020 - si ricorda invece che "i fondi stanziati da dedicare al decreto di riparto per l'anno in corso sono di euro 4.102.413" a fronte di uno stanziamento complessivo, nel capitolo 1551, pari a 70,6 milioni per l'esercizio 2020.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame reca una disciplina riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.