Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Definizione quale opera infrastrutturale prioritaria della ricostruzione del Viadotto di Albiano sul fiume Magra e nomina del relativo commissario straordinario
Riferimenti: SCH.DEC N.173/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 173
Data: 04/05/2020
Organi della Camera: VIII Ambiente


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Definizione quale opera infrastrutturale prioritaria della ricostruzione del Viadotto di Albiano sul fiume Magra e nomina del relativo commissario straordinario

4 maggio 2020
Atti del Governo


Indice

Premessa|Contenuto|


Premessa

Il crollo del viadotto e le attività conseguenti

Nella mattinata dell'8 aprile 2020, ad Aulla (Massa Carrara), è crollato il viadotto sito in località Albiano Magra, nel tratto di strada statale 330; il crollo ha coinvolto due furgoni senza però causare vittime.

In risposta all'interpellanza urgente 2-00737, il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 16 aprile 2020, ha ricordato che "a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra, lungo la ex strada provinciale 70, ora strada statale 330 di Buonviaggio, che collega l'abitato di Santo Stefano di Magra con Albiano, il Ministro De Micheli ha immediatamente istituito una commissione ispettiva, presieduta dal direttore dell'Agenzia nazionale per sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (esattamente la ANSFISA ...), ingegnere Fabio Croccolo, per fare chiarezza sull'accaduto e accertarne le responsabilità. Nello stesso giorno dell'evento la commissione ha effettuato un primo sopralluogo, congiuntamente al pubblico ministero titolare dell'inchiesta penale e su autorizzazione dello stesso. Un secondo dettagliato sopralluogo è in corso nella giornata odierna. La commissione provvederà ad acquisire, sia presso l'autorità giudiziaria sia presso l'ANAS, subentrata alla provincia di Massa Carrara nella gestione del ponte a novembre 2018, la documentazione relativa ai progetti originali delle varie fasi costruttive ed evolutive del ponte, nonché quella afferente all'attività manutentiva, al fine di operare una ricostruzione della dinamica dell'incidente. Entro la prima decade del prossimo mese di maggio la commissione elaborerà una dettagliata relazione sui fatti. Informo anche che il Ministro De Micheli, al fine di accelerare l'attività di ricostruzione del ponte, ha proposto al Presidente del Consiglio dei ministri il commissariamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, poi convertito in legge (il cosiddetto sblocca cantieri), individuando come commissario straordinario il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi. Inoltre, per individuare con rapidità le soluzioni viabilistiche più adeguate a garantire la piena accessibilità in sicurezza dell'area attraverso la definizione di percorsi alternativi, è stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un apposito tavolo tecnico con i rappresentanti di tutte le istituzioni del territorio, sia toscano che ligure, convocato per domani, al fine di esaminare le proposte dei comuni interessati. Nelle more, è stato richiesto alla concessionaria SALT, che si è resa disponibile, di prevedere l'esenzione dal pagamento del pedaggio per coloro i quali, impossibilitati ad utilizzare per i propri spostamenti il ponte in questione, sono obbligati a transitare sulla bretella autostradale".

In proposito si ricorda che, come riportato nel comunicato stampa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 21 aprile scorso, "la società autostradale SALT, concessionaria delle tratte A12 e A15, ha accolto la richiesta della ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, di sospendere il pedaggio tra i caselli di Aulla (A15) e La Spezia (A12) che oggi delimitano il collegamento alternativo al tratto di strada interdetto dal crollo del ponte" e che "è prevista inoltre la predisposizione di un Protocollo operativo, con il coinvolgimento degli enti territoriali interessati e della società Anas, in cui si valuterà l'ipotesi di estendere l'esenzione del pedaggio anche alla tratta compresa tra Albiano Magra e Caprigliola".

In merito all'attività svolta sull'opera, nella succitata risposta all'interpellanza 2-00737 il Sottosegretario ha altresì ricordato che, a seguito del trasferimento dell'opera dalla provincia di Massa Carrara all'ANAS, "ANAS nel corso del 2019 ha avviato attività ispettive finalizzate anche a pianificare successivi interventi di manutenzione. All'atto del passaggio di consegne, avvenuto con verbale del 15 novembre 2018, i tecnici della provincia di Massa Carrara non hanno segnalato alcuna criticità, né preesistenti situazioni di pericolo sono state evidenziate nel corso delle interlocuzioni e dei sopralluoghi precedenti la consegna del medesimo. In realtà, però poi, nel corso del 2019, il comune di Aulla ha segnalato la presenza di alcune fessure in prossimità della spalla lato Liguria, e pertanto ANAS ha eseguito numerosi sopralluoghi e verifiche. Detti sopralluoghi e verifiche non hanno evidenziato l'esistenza di situazioni tali da compromettere la funzionalità del ponte, a detta di ANAS. Analoghi esiti sono scaturiti dalle verifiche effettuate nel mese di dicembre 2019, a seguito di eventi alluvionali che hanno interessato l'area dove è ubicato il ponte. ANAS, inoltre, ha comunicato di avere costituito una commissione per accertare la dinamica e le cause del collasso del ponte, e di avere già predisposto un piano per la realizzazione dell'opera provvisoria, così da ripristinare nel più breve tempo possibile i collegamenti interdetti".

Relativamente al subentro dell'ANAS nella relazione illustrativa dello schema in esame viene ricordato che "la strada (ex SP 70), fino al novembre 2018 in gestione della Provincia di Massa Carrara, è stata trasferita alla competenza· di ANAS S.p.A., a seguito dell'adozione del D.P.C.M. 20 febbraio 2018",  recante "Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria".

Presupposti normativi per l'emanazione dello schema in esame

L'art. 4, commi 1-5, del D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri) ha introdotto e disciplinato una procedura per l'individuazione degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari nonché per la nomina dei Commissari straordinari onde garantirne la celere realizzazione.

In particolare, il comma 1 del citato articolo prevede che l'individuazione degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari avvenga con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari) e che, per tali interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o più Commissari straordinari.

Lo stesso comma consente altresì l'emanazione di ulteriori D.P.C.M., con le stesse modalità testè richiamate ed entro il 31 dicembre 2020, con cui il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

I poteri e le attribuzioni dei Commissari sono disciplinati dai successivi commi 2-5 (di cui si dà conto nel seguito del presente dossier).

Il comma 5, inoltre, prevede anche che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, nonché il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. Lo stesso comma dispone che i compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011.

L'articolo 15, comma 3, del D.L. 98/2011 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

Contenuto


Definizione della priorità dell'opera (art. 1)

L'articolo 1 dispone che la ricostruzione del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra, tra il km 10+422 e il km 10+680, che collega l'abitato di Santo Stefano di Magra (in provincia della Spezia) con l'abitato di Albiano, situato nel comune di Aulla (in provincia di Massa Carrara) è considerato intervento infrastrutturale prioritario per la complessità delle procedure, per i riflessi sullo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali e i connessi effetti sociali.

Si ricorda che, in base alla revisione della rete stradale disposta con il D.P.C.M. 20 febbraio 2018, il tratto della S.S. 330, da km 7,695 al km 10,680 è stato trasferito alla competenza dello Stato.

Nomina, compiti e poteri del Commissario (art. 2)

Nomina del Commissario (comma 1)

L'articolo 2 prevede, al comma 1, che il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, è nominato Commissario straordinario per la ricostruzione dell'opera ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri).

Della procedura per la nomina di commissari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari in base alle disposizioni recate dall' art. 4 del D.L. 32/2019 si è già dato conto in premessa. In questa sede si illustrano brevemente i poteri attribuiti a tali commissari dai commi 2-5 del medesimo articolo 4.
Il comma 2, in particolare, consente ai Commissari di derogare, per l'approvazione dei progetti, a norme di natura amministrativa, fatte salve quelle inerenti alle discipline di natura ambientale e di tutela dei beni culturali.
Più precisamente, tale comma dispone che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale (per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati) e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici (per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati).
Il comma 3, invece, dispone che, per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE.
Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, lo stesso comma dispone che i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
Si ricorda inoltre che il comma 5 consente ai commissari in questione di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni. 

Compiti e poteri attribuiti al Commissario (commi 2, 3 e 4)

Il comma 2 dell'articolo 2 dispone che il Commissario straordinario è autorizzato fin da subito a mettere in atto ogni attività, anche in somma urgenza, per ripristinare, con opere temporanee o provvisionali, il collegamento interrotto:

- avvalendosi dell‘Anas S.p.A.;

- anche utilizzando le attività di progettazione eventualmente realizzate dalla stessa Anas;

- utilizzando le deroghe e le procedure previste per i "commissari dello sblocca cantieri" (cioè dall'art. 4 del D.L. 32/2019), di cui si è dato sinteticamente conto poc'anzi.

Il comma 3 dispone che il Commissario straordinario è incaricato di sovraintendere, con i poteri attribuiti ai "commissari sblocca cantieri" (come individuati dai commi 2 e 3 dell'art. 4 del D.L. 32/2019, di cui si è dato conto precedentemente) alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi per la realizzazione dell'opera in questione.

In base al comma 4, il Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si fa notare che tale disposizione ripropone il contenuto del comma 5 dell'art. 4 del del D.L. 32/2019.

Ulteriori disposizioni (art. 3)

Il comma 1 dell'articolo 3 prevede che il Commissario comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il cronoprogramma degli interventi e le circostanze degli eventuali ritardi.

Si fa notare che l'art. 4, comma 4, del D.L. 32/2019, dispone invece che i Commissari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere.

    In base al comma 2, qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'opera, il Commissario straordinario ne dà immediata notizia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

    Il comma 3 prevede che il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture una relazione semestrale sull'attività svolta, sulle iniziative adottate e di prossima adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione dell'opera.

Il comma 4 stabilisce che al Commissario non spetta in ragione dell'incarico attribuito alcun compenso o emolumento a carico della finanza pubblica.

Si fa notare che l'art. 4, comma 5, del D.L. 32/2019, dispone che il compenso per i Commissari straordinari è demandato al decreto di nomina e che i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.