Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto
Riferimenti: SCH.DEC N.132/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 132
Data: 03/12/2019
Organi della Camera: VIII Ambiente


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Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto

3 dicembre 2019
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|


Presupposti normativi

Lo schema di decreto in esame è predisposto in attuazione del comma 558 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).

Prima di richiamare il contenuto di tale disposizione, occorre ricordare che la stessa fa parte di un blocco di disposizioni (commi da 549 a 561) che ha previsto l'istituzione:

- del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore;

- dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "Italia Meteo", con sede a Bologna, sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato.

Nel dettaglio, il comma 549 ha previsto l'istituzione del citato Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia "per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore" e ne ha disciplinato la composizione.

Come sottolineato dal Presidente dell'ISPRA (nel n. 1/2018 della rivista "Ecoscienza", curata dall'ARPA Emilia-Romagna) «l'esigenza di dotare il nostro Paese di un Servizio meteorologico e climatologico nazionale civile, paragonabile per funzioni istituzionali, compiti e attività a quello degli altri paesi europei avanzati, è sentito da molti anni dagli operatori del settore. Nel corso degli anni, per lo svolgimento di alcuni compiti, al Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, che garantisce da sempre le funzioni di assistenza al volo e dispone di risorse limitate rispetto a quelle complessive e necessarie a un servizio meteorologico moderno, si sono progressivamente aggiunti i Servizi meteorologici regionali, molti dei quali inclusi nelle Arpa. Inoltre, alcune funzioni con caratteristiche di "servizio" sono state sviluppate da enti di ricerca o agenzie nazionali: è questo il caso di alcuni servizi di climatologia operativa che fanno capo all'ISPRA, in collaborazione con gli organismi nazionali e regionali titolari delle principali reti di monitoraggio meteo climatico in Italia. Sotto l'aspetto legislativo, si è cercato in questi anni di creare un vero e proprio Sistema meteorologico distribuito sulla falsariga di un modello a rete tipico del Sistema di protezione civile e del Sistema nazionale delle agenzie ambientali (SNPA)».
Tale ultimo riferimento è all'art. 111 del D.Lgs. 112/1998 che aveva previsto l'istituzione del  Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND) "per  lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia", costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati. L'istituzione del SMND era stata successivamente confermata dall'art. 1, comma 1, lettera b-ter), del D.L. 59/2012, che aveva previsto che "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica".
Tali disposizioni, di fatto mai attuate, sono state abrogate dal comma 560 dell'art. 1 della L. 205/2017 in virtù della succitata istituzione dell'Agenzia "ItaliaMeteo" e del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia.

In attuazione del disposto recato dal comma 549, con il D.P.C.M. 11 aprile 2018 si è provveduto alla costituzione del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia.

Il comma 549 dispone che il Comitato è composto da tredici esperti del settore, di cui uno designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dal Ministero della difesa, uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sei in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza Stato-Regioni.
Lo stesso comma ha altresì stabilito che il Comitato assicura la rappresentanza dell'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per il tramite dei componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) è un'organizzazione intergovernativa, istituita nel 1975, che opera sia come centro di ricerca, sia come ente operativo produttore di previsioni meteo globali cedute agli Stati per finalità nazionali, sia strategico-militari che civili. Il centro è composto da 22 Stati membri (tra cui l'Italia), coadiuvati da 12 Stati cooperanti. L'organo di governo dell'ECMWF è il Consiglio, composto da rappresentanti degli Stati membri.
Si ricorda, in proposito, che con la legge 27 novembre 2017, n. 170 è stato ratificato ed eseguito l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017. Tale  Accordo ha previsto il trasferimento in Italia, per la precisione nei locali del Tecnopolo di Bologna, del Data center dell'ECMWF. 
Tale evento - come sottolineato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame -  ha reso "più urgente la necessità di una razionalizzazione e riconduzione ad unità del sistema meteorologico nazionale,  oggi in capo a diversi attori pubblici, dislocati su diversi livelli territoriali, anche al fine di garantire al nostro Paese una rappresentanza unitaria nei rapporti internazionali".

Il successivo comma 551, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo", con sede centrale in Bologna, e ne ha individuato i compiti, nonchè disciplinato (ai commi 553-556) la dotazione organica e il personale.

I compiti affidati all'Agenzia dal comma 551 sono:
a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi meteo, nonché omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione;
b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche attività di ricerca e sviluppo applicate nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;
c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta di dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni;
d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;
e) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;
f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia;
g) promozione di attività di partenariato con soggetti privati.


   Il comma 552 stabilisce che ItaliaMeteo svolge i citati compiti anche in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità definite con le convenzioni previste dal comma 558.

Il comma 557, invece, dispone che lo statuto di ItaliaMeteo è predisposto dal Comitato ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Lo stesso comma dispone altresì, tra l'altro, che l'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato che impartisce le linee guida strategiche dell'attività.

Il comma 559 disciplina l'autorizzazione di spesa per fare fronte agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia, da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale autorizzazione è così ripartita:

  •   8 milioni di euro (2 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021) per investimenti tecnologici;
  •   1 milione di euro per il 20185 milioni di euro per il 2019 e 7 milioni di euro a decorrere dal 2020 per il funzionamento e il personale dell'Agenzia.

Infine, il comma 558 dispone che, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni:

- è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia

- e, a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, sono definite misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse sopra citate ovvero attraverso la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o i servizi meteorologici regionali del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) istituito dalla legge n. 132/2016, per la definizione delle attività di collaborazione e per la messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia in modo da aumentare la competitività e l'efficienza del sistema meteorologico.

In attuazione di tale disposizione è stato, quindi, predisposto lo schema in esame.

La relazione illustrativa sottolinea che "con il presente regolamento viene pertanto disciplinata l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ltaliaMeteo», ..., oltre che, previa preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, le misure di coordinamento, a livello nazionale, delle attività in materia di meteorologia e climatologia poste in essere dalle amministrazioni pubbliche nonché dai soggetti privati che svolgono, senza fine di lucro, un'attività operativa ed eroghino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico. La citata ricognizione delle risorse, effettuata ad opera Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, è riportata in allegato" (v. allegato alla relazione illustrativa).  


Contenuto


Funzioni e organizzazione dell'Agenzia (artt. 1-8)

Gli articoli da 1 a 8 disciplinano le funzioni che spettano all'Agenzia ai fini del coordinamento delle attività in materia di meteorologia e di climatologia, della razionalizzazione delle risorse, della gestione e diffusione di dati e previsioni, e dettano una serie di criteri organizzativi interni cui l'Agenzia dovrà ispirarsi.
Per un quadro della situazione attuale dei servizi meteorologici nazionali e delle relative criticità, si veda l'Analisi di Impatto della Regolamentazione allegata allo schema in esdame. Tale Analisi rileva che l'intervento normativo recato dallo schema di decreto in esame è indotto anche dal fatto che nel giugno 2017 il Consiglio dello European Center for Medium Weather Forecast ha deciso di trasferire in Italia, presso il Tecnopolo di Bologna, il più grande Centro Elaborazione Dati Meteorologici esistente al mondo.    
L' articolo 1 reca l' oggetto dello schema di regolamento, che disciplina: l' organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia ItaliaMeteo, le misure di coordinamento a livello nazionale delle attività in materia di meteorologia e climatologia, nonché la razionalizzazione delle risorse

L'AIR allegata al provvedimento in esame, dopo aver ricordato il quadro normativo rappresentato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 549 a 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), evidenzia, quali obiettivi dell'intervento, la creazione di un contesto che permetta di superare l'attuale frammentazione nella distribuzione delle competenze nonché evitare sovrapposizioni o duplicazioni, così favorendo una migliore integrazione delle conoscenze e delle capacità militari e civili, statali e regionali in tale settore; si indica quindi l'obiettivo generale di razionalizzare e ricondurre ad unità il sistema nazionale della meteorologia e della climatologia e di potenziare la competitività italiana e la strategia nazionale in tale settore.

L' articolo 2, al comma 1, prevede che l'Agenzia coordini le attività  in materia di meteorologia e climatologia, anche fornendo supporto alle autorità statali e regionali preposte alla protezione civile, alla t utela della salute e dell'ambiente e alle politiche agricole. In tale prospettiva, il comma fa particolare riferimento al sistema di allerta per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, all'agricoltura di precisione e ai cambiamenti climatici
Con riguardo alle finalità di supportare le autorità statali e regionali preposte alle funzioni di protezione civile, di tutela della salute e dell'ambiente, di attuazione del piano per la politica agricola di precisione, negli ambiti di rispettiva competenza, si ricorda che con l'agricoltura di precisione si intende promuovere l'innovazione tecnologica nei processi produttivi dell'agricoltura moderna, nonché la tutela e la valorizzazione delle risorse agricole e ambientali.
Il comma 2 autorizza l'Agenzia a stipulare apposite convenzioni con i seguenti soggetti:
- le amministrazioni pubbliche
- gli enti, gli organismi e le strutture del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, operanti nel settore della meteorologia e climatologia
- nonché i soggetti privati che svolgano, senza fine di lucro, un'attività operativa ed eroghino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico.
La norma fa, al riguardo, riferimento alla categoria di " enti meteo", individuati, in sede di prima applicazione, nell' allegato 1 al presente regolamento.
Secondo l'Allegato 1, in sede di prima applicazione gli enti meteo sarebbero trentaquattro. Si tratta dei seguenti:  Ministero della Difesa e Forze Armate, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione Civile, Consiglio Nazionale della Ricerche, ISPRA Roma, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), Regione Piemonte, ARPA Regione Piemonte, Regione Puglia, ARPA Regione Liguria (ARPAL), Regione Molise, ARPA Regione Sardegna - (ARPAS), Regione Toscana, Consorzio LAMMA Regione Toscana, ARPA Regione Emilia Romagna (ARPAE), Regione Umbria, Regione Basilicata,  Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA - Ente subregionale) - Regione Basilicata, Regione Sicilia, ARPA Regione Calabria (ARPACAL), ARPA - Regione Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG), Provincia Autonoma Trento (PAT), Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma Bolzano (PAT), ARPA Regione Veneto (ARPAV), Regione Abruzzo, Università dell'Aquila (a supporto Regione Abruzzo), Regione Campania, Regione Marche, ASSAM - Regione Marche, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Agenzia Regionale di protezione civile - Regione Lazio, Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura - Regione Lazio, ARPA Regione Lombardia, Fondazione Centro Mediterraneo Cambiamenti Climatici (CMCC-Lecce), Fondazione CIMA.
Si segnala che l'allegato 1 appare contenere sia soggetti pubblici sia enti di diritto privato, mentre la formulazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 sembrerebbe riferire la dizione "enti meteo" ai soli soggetti privati che svolgono funzioni di interesse pubblico in materia.
Si valuti l'opportunità di chiarire la formulazione di cui al comma 2, con riferimento alla categoria degli 'enti meteo'.
La disposizione indica in tal senso la finalità di potenziare la competitività italiana e la strategia nazionale in materia.
In proposito, la Relazione tecnica allo schema in esame afferma che la stipula delle predette convenzioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i soggetti convenzionati vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.
Si segnala che il Consiglio di Stato nel parere reso nell'adunanza del 25 luglio 2019 e del 24 ottobre 2019, allegato al provvedimento, aveva segnalato l'esigenza di una formulazione "più stringente" con riferimento alle modalità di coordinamento dei vari enti, in relazione all'articolo 2, al fine di garantire effettività e completezza della previsione. Tali rilievi sono stati successivamente riconsiderati a seguito delle modifiche apportate alla proposta di schema, sulla base dele osservazioni formulate dal medesimo Consiglio di Stato.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 20001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), cui l'articolo 2, comma 2 dello schema in esame fa riferimento, reca la definizione di amministrazioni pubbliche. Gli enti, organismi e strutture per la protezione dell'ambiente sono quelli appartenenti al sistema nazionale a rete istituito dalla L. 132/2016. Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, costituito dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, svolge una serie di funzioni (art. 3 della L. 132/2016); si ricorda che le funzioni del Sistema nazionale a rete possono essere svolte, ai sensi del co.3 dell'art. 3 della legge istitutiva, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le università, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici, per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente.
I soggetti con i quali l'Agenzia potrà stipulare convenzioni, denominati dal provvedimento in esame quali " enti meteo", in sede di prima applicazione sono individuati dall' allegato 1 dello schema in esame, cui l'articolo 2, comma 2 rimanda.
Resta ferma, in base alla norma, la facoltà dell'Agenzia di individuare altri "enti meteo", attraverso la procedura descritta dal comma 3 dell' articolo 2 del presente schema di decreto, vale a dire con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previo parere conforme del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia.
Si segnala che il Consiglio di Stato, nel proprio parere allegato al provvedimento, formula osservazioni critiche sul termine 'conforme' attribuito al parere, che potrebbe indurre a ritenere lo stesso parere vincolante, profilo che può invece essere previsto dalla sola norma primaria (art. 97 Cost).

Il comma 4 dell'articolo 2 disciplina la raccolta e lo smistamento di dati, previsioni e simulazioni, la fornitura di standard ottimali nonché la determinazione di criteri tecnologici; si fa riferimento ai necessari accordi fra l'Agenzia e i soggetti di cui al comma 2 per le trasmissioni e gli scambi di dati e per l'utilizzo di infrastrutture di calcolo, informatiche e archivistiche.   
In particolare, si prevede che l'Agenzia, nell'ambito delle attività di coordinamento in materia di meteorologia e climatologia, ed in particolare nell'ambito del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e per l'attuazione del piano sull'agricoltura di precisione e delle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici  provveda a:

a)   raccogliere e archiviare i dati osservativi, le previsioni e le simulazioni acquisiti dai soggetti di cui al comma 2, nonché quelli ricevuti direttamente dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Centre for Medium Range Weather Forecast - ECMWF);

b) ridistribuire senza oneri e tempestivamente agli stessi soggetti dati, prodotti, elaborati, analisi, previsioni meteorologiche, climatologiche e marine, integrati con le proprie;

e) fornire standard uniformi ottimali per le reti osservative, stabilendo i criteri tecnologici di qualità, di frequenza di acquisizione temporale e risoluzione spaziale;

d) concordare, anche sotto il profilo finanziario, con i soggetti di cui al comma 2, le modalità di trasmissione e di scambio dei dati, nonché l'utilizzo delle infrastrutture di calcolo e informatiche e degli archivi dati.

L'articolo 3 reca norme sui rapporti tra l'Agenzia e le Forze Armate. L'Agenzia trasmetterà all'Aeronautica Militare dati, messaggi, previsioni e altri prodotti meteo-climatici nazionali e globali con continuità, tempestività e senza oneri. Le trasmissioni avverranno utilizzando modalità già in uso presso le Forze Armate. Si fa riferimento a 'procedure tecniche concordate', nonché a modalità sicure e tempestive.
La Relazione tecnica prevede che non ne deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si segnala tuttavia che, a parere del Consiglio di Stato (adunanza della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 4 luglio 2019, citata), le modalità degli accordi tra la costituenda Agenzia e le Forze Armate, nonché la tempistica di trasferimento di dati, previsioni e prodotti, sono formulati in termini generici, occorrendo meglio definire le modalità degli accordi e le tempistiche di riferimento. 
L'articolo 4 reca norme in materia di titolarità dei prodotti meteo-climatici. Tale articolo attribuisce all'Agenzia la titolarità e la responsabilità dei propri dati osservativi e delle proprie previsioni. Inoltre, impegna i soggetti che diffondono a livello locale le previsioni a dare visibilità all'Agenzia, secondo modalità che saranno stabilite da quest'ultima.
La norma sembra quindi demandare alla sola Agenzia il potere di stabilire le modalità con cui assicurare la propria visibilità.
Sul piano meramente formale, si segnala la necessità di correggere l'attuale numerazione dei commi dell'articolo 4 che parte dal comma 2, invece che da un comma 1.
L'articolo 5, comma 1 dispone la confluenza presso l'Agenzia di risorse umane, finanziarie e strumentali finalizzate dagli enti meteo, previo accordo con gli interessati. La confluenza avverrà all'esito di un'attività di preliminare ricognizione. Il medesimo comma 1 prevede altresì la stipula di convenzioni per regolare le attività di collaborazione (su tali convenzioni, si veda anche l'articolo 15, infra).
Il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce che la ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui al comma precedente sia aggiornata con cadenza almeno biennale, per mezzo di un provvedimento del direttore dell'Agenzia, previo parere conforme del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia.
La citata Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, nel parere emesso a seguito dell'adunanza del 4 luglio 2019, ritiene che la ricognizione biennale riguardante anche le risorse finanziarie assicuri il controllo di esse nei limiti della disponibilità a regime. Nel medesimo parere, si segnala tuttavia l'esigenza di espungere il termine 'conforme' in quanto da esso potrebbe derivare una alterazione delle attribuzioni senza una specifica previsione di norma primaria di legge.
Si segnala che allegata alla Relazione illustrativa allo schema in esame vi è una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alle materie in rilievo, nell'ambito delle PP.AA. (documento redatto dal Comitato di Indirizzo per la meteorologia e la climatologia).
L'articolo 6, comma 1, indica i seguenti  criteri organizzativi cui l'Agenzia deve attenersi:
   a) autonomia e di responsabilizzazione;
   b) semplificazione e flessibilità;
   c) valorizzazione delle risorse umane;
   d) controlli interni a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
   e) contrasto ai conflitti di interessi e alla corruzione;
   f) flessibilità e innovazione tecnologica a supporto dei processi gestionali;
   g ) sviluppo e disponibilità di sistemi informativi.
Il comma 2 dell'articolo 6 impegna poi l'Agenzia ad operare conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), adottando propri regolamenti su termini e responsabilità dei procedimenti e sulla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
In materia di conflitto di interessi e di corruzione, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 si richiama alla legge n. 190/2012 ( Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).      

 

L'articolo 7 dispone che siano organi dell 'Agenzia, esercitando le attribuzioni loro demandate dalla legge e dallo statuto: 
- il direttore
- il comitato direttivo
- e il collegio dei revisori dei conti.
La disposizione è oggetto di rilievi critici da parte del Consiglio di Stato, in quanto ritenuta superflua in base alla formulazione già prevista dalla fonte primaria. 
Si ricorda che il comma 557 della legge di bilancio 2018 prevede che l'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato che formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante lo statuto individua, altresì, i compiti di vigilanza che, per specifiche attività, il Comitato può delegare ad una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua poi gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica ai sensi del comma 553 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza.
In base alla norma primaria, la presidenza del collegio dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.
L'articolo 8 reca disposizioni in materia di Comitato tecnico-scientifico. In base al comma 1, il direttore, su proposta del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, può istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico: tale organo, previsto quindi in termini facoltativi, sulla base della scelta operata dal direttore, ha funzioni consultive.
Si ricorda che il citato comma 549 della legge di bilancio 2018 ha previsto l'istituzione del  Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia "per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore" e ne ha disciplinato la composizione.
Il comma 2 provvede a definirne la composizione: il Comitato tecnico-scientifico è composto da sei esperti designati dal Comitato di indirizzo tra i soggetti in possesso di competenze ed esperienze consolidate in almeno uno dei  seguenti settori:
  • meteorologia
  • climatologia
  • archivi dati di supercalcolo
  • metodi e sistemi di rilevamento e di telecomunicazioni di dati meteorologici, climatici e marini
  • piattaforme applicative per la previsione e l'analisi di eventi meteorologici e climatici.
In base al comma 3, la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, compenso o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso degli oneri di missione a carico del bilancio dell'Agenzia. Si applicano le disposizioni previste per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato.
Si valuti l'opportunità di chiarire la normativa cui riferire il rinvio previsto, al fine di meglio definire la formulazione, posto che essa reca un generale riferimento alla normativa dei dirigenti.
 

Valutazione della performance (artt. 9-10)

L'articolo 9 prevede che l'Agenzia si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), previsto e disciplinato dall'art. 14 del D.Lgs. 150 del 2009, come riformato dal D.Lgs. 74 del 2017, è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. Può essere costituito in forma collegiale con tre componenti (di norma) o in forma monocratica: in ogni caso i suoi componenti sono scelti solo tra i soggetti iscritti ad un Elenco nazionale tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica. 
L'OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; valida la Relazione sulla performance a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali; garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonchè dell'utilizzo dei premi; propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all'organo di indirizzo politico‐amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi.
L'OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l'amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: in particolare formula un parere vincolante sull'aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione. Promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della performance organizzativa.
Ai sensi del citato art. 14, comma 2-ter, il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.

L'articolo 10 stabilisce che l'Agenzia si avvale del comitato dei garanti previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 165/2001 o, in alternativa, di comitati già istituiti presso altre pubbliche amministrazioni previo accordo.

Con riguardo a tale ultima previsione, andrebbe valutata l'opportunità di definire più puntualmente l'ambito della disposizione al fine di evitare incertezze in sede applicativa.

Il Comitato dei garanti, previsto dall'art. 22 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, è un organismo di garanzia per i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato con il compito di esprimere pareri sulle sanzioni conseguenti a responsabilità dirigenziale in base a quanto previsto dall'art. 21, commi 1 e 1-bis, del medesimo decreto. Il Comitato, ai sensi del citato articolo 22, è composto da cinque componenti: un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente; un componente designato dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.); un esperto designato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico; due dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.) estratti a sorte fra coloro che presentano la propria candidatura.
E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica tre anni e l'incarico di componente non è rinnovabile. 


Struttura organizzativa dell'Agenzia (art. 11)

L'articolo 11 disciplina la struttura organizzativa dell'Agenzia prevedendo, al comma 1, che la stessa si articola in 4 aree cosi individuate:

a) attività operative;

b) infrastrutture osservative e informatiche, anche con funzioni di ufficio per la transizione digitale di cui all'art. 17, comma 1-sexies, del D.Lgs. 82/2005;

c) ricerca e sviluppo;

d) amministrazione, personale, comunicazione e formazione.

Si ricorda che il richiamato comma 1-sexies dell'art. 17 del D.Lgs. 82/2005 (recante Codice dell'amministrazione digitale - CAD) prevede che, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale (disciplinato dal comma 1 del medesimo articolo) tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente. Presso ciascuna amministrazione deve essere individuato un unico ufficio, di livello dirigenziale generale, per la transizione alla modalità digitale e per la gestione dei conseguenti processi di riorganizzazione. L'ufficio garantisce l'attuazione da parte di tutte la pubbliche amministrazione delle linee strategiche in materia definite dal Governo. A capo di ciascun ufficio è preposto un Responsabile per la transizione al digitale (RTD), con il compito della realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, che fornisca servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.

Lo stesso articolo 11 prevede, al comma 2, che con provvedimento del direttore, su proposta del dirigente interessato, possono essere istituite, nell'ambito di un'area, unità non dirigenziali per specifiche esigenze organizzative.

Il successivo comma 3 dispone che l'ufficio procedimenti disciplinari, di cui all'art. 55, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, è incardinato nell'area competente per il personale.

La richiamata disposizione del testo unico del pubblico impiego ( art. 55, comma 4) riguarda le infrazioni disciplinari che sanzionano i dirigenti i quali, in caso di procedimento disciplinare in corso, non collaborano o rendono informazioni false all'ufficio disciplinare, oppure non promuovono o lasciano decadere  l'azione disciplinare; in tali casi le determinazioni conclusive del procedimento, compresa l'irrogazione delle eventuali sanzioni (che per le violazioni di cui sopra consistono nella sospensione dal servizio) sono adottate, anziché dall'ufficio procedimenti disciplinari, dai dirigenti generali o dai titolari degli incarichi titolari dell'amministrazione (quali i segretari generali dei ministeri).
Si ricorda che l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) è l'organismo competente per la gestione dei procedimenti disciplinari nelle P.A. Infatti, l'art. 55- bis, comma 2, del medesimo testo unico prevede che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con la sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità. Tale disposizione si applica anche all'Agenzia in virtù di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, dello schema di decreto in esame e dalla legge di autorizzazione:  l'art. 1, comma 555 della L. 205/2017 prevede che al personale di ItaliaMeteo si applicano le disposizioni del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

Si valuti l'opportunità di fare riferimento al comma 2 dell'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, che prevede che ciascuna amministrazione individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari, in luogo del comma 4 del medesimo articolo.


Norme in materia di personale e reclutamento (artt. 12-14)

Gli articoli 12 e 13 recano disposizioni in ordine al personale dell'Agenzia e ai sistemi di reclutamento dello stesso.

Preliminarmente, va ricordato che quanto disposto dai predetti articoli riprende le previsioni di cui ai commi da 553 a 556 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che definiscono: la dotazione organica dell'Agenzia, determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, comprensive di 4 dirigenti, da definire con apposito D.P.C.M. (comma 553);  le modalità di reclutamento del personale dell'Agenzia, che può avvenire mediante procedure di mobilità o procedure selettive pubbliche (comma 554); le disposizioni applicabili al suddetto personale (comma 555); la possibilità per l'Agenzia di avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche in posizione di comando (comma 556).

 

L'articolo 12 reca disposizioni in merito al personale di cui si avvale l'Agenzia e alle norme ad esso applicabili.

Più nel dettaglio, si prevede che al personale dell'Agenzia si applichino le disposizioni del Testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) ed il CCNL del comparto Funzioni centrali (comma 1).

Per quanto riguarda le competenze del personale dirigenziale (per il quale si applica di norma il criterio della rotazione nelle responsabilità d'ufficio) si dispone che questo, sulla base degli indirizzi del direttore dell'Agenzia, si occupi dell'attuazione e della gestione amministrativa (compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno), nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate (comma 2).

Si ricorda che il criterio di rotazione nelle responsabilità d'ufficio è previsto dalla legislazione anticorruzione e riguarda non solo i dirigenti ma tutti i dipendenti della P.A. impiegati in settori a rischio corruttivo: l'art. 1, co. 5, lett. b) della L. 190/2012, prevede che le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all'Autorità nazionale anticorruzione procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 10, lett. b) della L. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. L'art. 1, co. 4, lett. e) della l. 190/2012, dispone che spetta all'ANAC definire i criteri che le amministrazioni devono seguire per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione. 

Si configura, inoltre, la possibilità per l'Agenzia di avvalersi, nei limiti delle disponibilità di organico, di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ad esclusione di quello scolastico, in posizione di comando ai sensi dell'art. 17, comma 14, della L. 127/1997, in base al quale, se disposizioni di legge o regolamentari prevedono il collocamento in posizione di fuori ruolo o di comando di un contingente di personale, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il relativo provvedimento entro quindici giorni dalla richiesta (comma 3).

Sul punto, si ricorda che, in deroga a quanto previsto dal richiamato comma 14, il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019.

Nei limiti delle risorse disponibili, l'Agenzia si avvale anche di un massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia, mediante incarichi individuali di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il conferimento di tali incarichi qualora le amministrazioni pubbliche non possano far fronte a specifiche esigenze con il personale in servizio (comma 4).

In tali casi, il richiamato comma 6 prevede che le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di comprovata specializzazione, anche universitaria. Ciò è subordinato al rispetto di alcuni requisiti di legittimità, tra cui: corrispondenza dell'oggetto della prestazione con le competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente; coerenza dell'incarico con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; impossibilità oggettiva per l'amministrazione di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; natura temporanea della prestazione per la quale non è ammesso il rinnovo; determinazione preventiva della durata, dell'oggetto e del compenso della prestazione. Il ricorso a tali contratti per lo svolgimento di funzioni ordinarie o per l'utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

L'articolo 13 definisce le modalità di reclutamento del personale dell'Agenzia che, in base al comma 1, è effettuato in conformità al piano triennale dei fabbisogni – emanato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale (ex art. 6 del D.Lgs. 165/2001) - adottato con provvedimento del direttore, sentito il Comitato, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legge.

In base al comma 2, il suddetto reclutamento può avvenire mediante:

  • le procedure di mobilità previste dal D.Lgs. 165/2001, con particolare riferimento al Titolo II (organizzazione), Capo III (Uffici, piante organiche, mobilità e accessi).
In particolare, in materia di mobilità le procedure prevedono: la mobilità intercompartimentale (art. 29-bis); il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, mediante domanda di trasferimento soggetta ad assenso dell'amministrazione di appartenenza (art. 30); esperienze temporanee presso istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati (art. 32); forme di mobilità collettiva per personale in soprannumero attraverso ricollocazione anche presso altre amministrazioni (art. 33) nonché di gestione del personale in esubero che non è possibile ricollocare (personale in disponibilità) (art. 34).
  • le procedure selettive, contemplate dal suddetto decreto legislativo all'articolo 35, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.
L'articolo 35, recante disposizioni per il reclutamento del personale, prevede che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avvenga con contratto collettivo di lavoro mediante procedure selettive che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Le procedure di reclutamento devono essere conformi ad una serie di principi tra cui: pubblicità della selezione, imparzialità delle modalità di svolgimento, trasparenza, rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, competenza dei membri delle commissioni di concorso nell'ambito delle materie oggetto dello stesso. È prevista la possibilità per le amministrazioni pubbliche di riservare i posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato rispondente a precisi requisiti (tre anni di servizio presso l'amministrazione che bandisce il concorso). Possono inoltre essere banditi concorsi per titoli od esami, al fine di valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale del personale di cui sopra.

L'articolo 14 stabilisce che gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal direttore tenendo conto delle caratteristiche della posizione da ricoprire e dei programmi da realizzare nei limiti della dotazione organica. 

Si ricorda, in proposito, che le modalità di conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali nella P.A. sono disciplinate dal testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) che si applica anche all'Agenzia in virtù di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 12 dello schema in esame e dalla legge di autorizzazione (l'art. 1, comma 555 della L. 205/2017 prevede che al personale di ItaliaMeteo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo delle funzioni centrali).

L'art. 19, comma 1, del testo unico prevede che ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis,  l'amministrazione rende conoscibili, mediante pubblicazione di apposito avviso (c.d. interpello) sul sito Internet istituzionale, i posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. 

Convenzioni (art. 15)

L'articolo 15 disciplina la stipula, da parte dell'Agenzia, di convenzioni per la collaborazione con vari soggetti, in particolare con enti fornitori (c.d. convenzioni di sistema) e utenti di servizi meteo-climatologici.

In base al comma 1, l'Agenzia (ai sensi dell'art. 1, comma 558, della L. 205/2017) stipula convenzioni di sistema con gli enti meteo fornitori di servizi e prodotti meteo-climatologici, volte a definire la collaborazione per la realizzazione e lo scambio di dati, prodotti e servizi di supporto, l'omogeneità e la qualità dei prodotti, la partecipazione ad aree di attività, progetti e iniziative comuni, anche nei settori della ricerca e sviluppo, della formazione e aggiornamento del personale, dell'informazione e comunicazione pubblica.

Si ricorda che il citato comma 558, nel prevedere l'emanazione del presente regolamento di organizzazione, stabilisce che siano definite misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse ovvero attraverso la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o i servizi meteorologici regionali del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, per la definizione delle attività di collaborazione e per la messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia in modo da aumentare la competitività e l'efficienza del sistema meteorologico.
Si fa notare che la precisazione "a carattere volontario", prevista dal comma 558 e presente nella bozza iniziale del comma in esame, è stata soppressa in accoglimento delle proposte emendative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il comma 2 prevede l'emanazione di un apposito regolamento interno, predisposto dal direttore e approvato dal Comitato, per la disciplina dei modelli organizzativi permanenti di coordinamento al fine di assicurare la necessaria armonizzazione delle attività oggetto delle succitate convenzioni di sistema, garantendo nel contempo il rispetto delle rispettive responsabilità e la condivisione delle informazioni e delle scelte operative, in un'ottica di complementarietà.

Lo stesso comma dispone che tali modelli organizzativi comprendono uno stretto raccordo fra il direttore dell'Agenzia e i direttori/rappresentanti degli enti meteo coinvolti e possono comprendere anche specifiche Commissioni permanenti, individuate per le varie aree tematiche e che trattino, fra gli altri, gli aspetti relativi a: realizzazione, comunicazione e diffusione di prodotti e servizi; ricerca e sviluppo; partecipazione a progetti e partenariati nazionali e internazionali; formazione e aggiornamento continuo del personale; fornitura di servizi di supporto.

Relativamente al regolamento interno, il Consiglio di Stato "reputa la norma poco congruente sotto il profilo giuridico, in quanto inserita in una fonte produttiva impropria, ossia il regolamento in esame, laddove la potestà normativa secondaria trova la propria fonte esclusivamente nella legge sovraordinata ad esso. Se il Ministero intende disciplinare i modelli organizzativi con un proprio regolamento, ben può farlo nell'esercizio e nei limiti della propria potestà organizzativa; ma sarebbe meglio procedere, a fini di organicità della relativa disciplina, con questo stesso regolamento".

 

Il comma 3 prevede che l'Agenzia stipula convenzioni con soggetti pubblici che, in qualità di utenti di servizi meteo-climatologici, necessitano di consulenza, assistenza, servizio e supporto in campo meteo-climatologico, tra cui in particolare le autorità investite tramite norma primaria di specifiche funzioni.

Il comma 4 consente inoltre all'Agenzia di sviluppare iniziative, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, purché non in contrasto con i propri obiettivi, compiti e responsabilità istituzionali.

Il comma 5 dispone che il Comitato di indirizzo collabora con il direttore dell'Agenzia per la stesura del modello di convenzione di sistema (di cui al comma 1).


Disposizioni transitorie e finali (art. 16)

L'articolo 16 reca le disposizioni transitorie e finali, stabilendo, al comma 1, che per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme:

- del D.Lgs. 165/2001 (recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche");

- e del D.Lgs. 150/2009 (recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni").

Il comma 2 del medesimo articolo affida al direttore il compito di provvedere all'istituzione del sito istituzionale dell'Agenzia secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

In proposito, il Consiglio di Stato ha osservato che la norma in esame appare "decontestualizzata e comunque mal collocata, poiché l'istituzione del sito in questione non è stata prevista in via meramente transitoria o provvisoria bensì a regime".

Si valuti l'opportunità di procedere ad una ricollocazione della disposizione in commento. 

In base al successivo comma 3, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi le amministrazioni pubbliche, che operano nel settore della meteo-climatologia, assicurano la continuità delle attività svolte nell'ambito delle rispettive competenze.


Elenco enti meteo (Allegato 1)

 

Allegato 1
Gli " Enti Meteo" indicati dall' Allegato 1 allo schema in esame sono 34. Si tratta di: Ministero della Difesa e Forze Armate, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione Civile, Consiglio Nazionale della Ricerche, ISPRA (Roma), Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), Regione Piemonte, ARPA Regione Piemonte, Regione Puglia, ARPA Regione Liguria (ARPAL), Regione Molise, ARPA Regione Sardegna (ARPAS), Regione Toscana, Consorzio LAMMA Regione Toscana, ARPA Regione Emilia Romagna (ARPAE), Regione Umbria, Regione Basilicata,  Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA - Ente subregionale) - Regione Basilicata, Regione Sicilia, ARPA Regione Calabria (ARPACAL), ARPA Regione Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG), Provincia Autonoma Trento (PAT), Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma Bolzano (PAT), ARPA Regione Veneto (ARPAV), Regione Abruzzo, Università dell'Aquila (a supporto della Regione Abruzzo), Regione Campania, Regione Marche, ASSAM - Regione Marche, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Agenzia Regionale di protezione civile - Regione Lazio, Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura - Regione Lazio, ARPA Regione Lombardia, Fondazione Centro Mediterraneo Cambiamenti Climatici (CMCC-Lecce), Fondazione CIMA.
Si ricorda che il provvedimento prevede la possibilità di stipulare convenzioni con i soggetti indicati in tale elenco (ai sensi dell'articolo 2, co. 2, dello schema in esame), attribuendo a questo il ruolo di una prima individuazione di enti in sede di prima applicazione del provvedimento, e prevedendo la possibile inividuazione di ulteriori enti in futuro.
Si valuti l'opportunità di una precisazione dell'elenco, anche al fine di chiarire la distinzione tra gli enti in esso riportati, eventualmente articolando l'allegato in modo da indicare la natura degli enti, pubblici ovvero di diritto privato.

La Fondazione CIMA - Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale, è ente privato controllato, avente come soggetto vigilante il Dipartimento della Protezione Civile. Il Dipartimento della Protezione Civile pubblica in apposita sezione gli Enti controllati di diritto privato, come previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 33/2013, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.