Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito di eventi sismici 22 ottobre 2019 |
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Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoLa proposta di legge C. 1496 autorizza (all'art. 1) la spesa di 40 milioni di euro, per il 2019, in favore dei familiari delle vittime del terremoto che ha colpito l'Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e degli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016. L'individuazione dei familiari beneficiari e la determinazione delle somme loro spettanti sono effettuate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Sono altresì dettati i criteri di priorità da seguire nell'attribuzione dei benefici in questione e il regime fiscale dei benefici stessi. La stessa proposta prevede altresì (all'art. 2) l'estensione ai familiari delle vittime o dei superstiti di eventi calamitosi della disciplina in materia di diritto al collocamento obbligatorio. La proposta di legge C. 2020, composta di un unico articolo, prevede l'elargizione di un importo complessivo di 100.000 euro ai componenti della famiglia di colui che abbia perso la vita per effetto diretto di eventi sismici verificatisi nell'ambito del territorio nazionale. Tali elargizioni sono riconosciute anche per gli eventi sismici verificatisi nei dodici anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge. Per tali finalità viene prevista l'istituzione di un fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Analogamente alla pdl C. 1496, la disciplina attuativa viene demandata a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e sono dettati i criteri di priorità da seguire nell'attribuzione delle elargizioni in questione e il regime fiscale delle stesse. Benefici economici in favore dei familiari delle vittime del sisma del 2009 in Abruzzo e degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale (art. 1, C. 1496)L'articolo 1 autorizza la spesa di 40 milioni di euro, per il 2019, in favore dei familiari delle vittime del terremoto che ha colpito l'Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e degli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016. L'individuazione dei familiari beneficiari e la determinazione delle somme loro spettanti sono effettuate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Sono altresì dettati i criteri di priorità da seguire nell'attribuzione dei benefici in questione e il regime fiscale dei benefici stessi. Si fa notare che le disposizioni in questione sono analoghe a quelle già previste in passato per alcuni eventi calamitosi e disastri ferroviari.
Si ricordano, in particolare, le norme dettate in favore dei
familiari delle vittime e in favore dei superstiti dei disastri ferroviari di Viareggio (ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 106 del 2010) e di Andria-Corato (ai sensi dell'articolo 5-
bis
del decreto-legge n. 113 del 2016), nonché le disposizioni introdotte dall'art. 4-bis del D.L. 135/2018, in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti della slavina che il 18 gennaio 2017 ha causato 29 vittime in località Rigopiano, in Abruzzo, e dai commi 458-465 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) per i familiari delle
vittime dell'alluvione di Sarno del 5 maggio 1998.
Si ricorda che, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del D.L. 55/2018, è stato accolto, nel corso della
seduta del 19 luglio 2018, l'
ordine del giorno n.
9/804/42 recante l'impegno al Governo ad attivarsi al fine di riconoscere, alle vittime dei terremoti del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e del 2016 in Italia centrale, "il diritto ad un indennizzo a carico dello Stato nella misura di euro 5.000 e, in caso di eredi figli aventi minore età all'atto del decesso della vittima" di euro 40.000.
Un precedente di indennizzi riconosciuti in favore delle vittime del terremoto si ritrova nell'
art. 3 del D.L. 142/1991 (recante "Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991") che prevede una serie di misure in favore dei cittadini rimasti invalidi e dei familiari delle persone decedute in conseguenza degli eventi sismici oggetto del decreto-legge, tra cui anche il riconoscimento della qualifica di infortunato del lavoro ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli stessi eventi sismici.
Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo in esame autorizza, per l'anno 2019, la spesa di 40 milioni di euro in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.
Si ricorda che gli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 hanno causato 299 vittime, mentre il sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009 ha causato 309 vittime.
Se si fa un confronto con le disposizioni recentemente introdotte dal D.L. 135/2018 per la slavina di Rigopiano, si nota che tali disposizioni prevedono il risarcimento non solo delle vittime ma anche di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.
Si ricorda in proposito che, a
i sensi del codice penale (art. 583), la lesione personale si considera grave se dal fatto deriva una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni che supera i 40 giorni o una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso.
Il comma 2 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle persone decedute, individua i rispettivi familiari e determina la somma loro spettante garantendo: - il rispetto del limite della spesa autorizzata dal comma 1; - che ai familiari di ciascuna persona deceduta sia attribuita una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, stabilita tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. Andrebbe precisato che il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a quanto previsto dal comma 2 con proprio decreto. I commi 3 e 4 stabiliscono l'ordine di assegnazione delle somme spettanti ai familiari delle vittime.
In particolare, in base al comma 3, l'ordine è il seguente: a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico; b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato; c) ai genitori; d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico; e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento; f) al convivente more uxorio.
Volendo proseguire il parallelo con le norme adottate per il disastro di Rigopiano, si fa notare che la convivenza more uxorio viene considerata dal D.L. 135/2018 alla lettera c) e non, come previsto dal testo in esame, dalla lettera f).
Il comma 4 prevede che, in presenza di figli a carico della persona deceduta nati da rapporti di convivenza more uxorio, il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a). Il comma 5 dispone che i benefìci economici di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa e sono aggiuntivi rispetto ad ogni altra agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. Il comma 6 disciplina la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo (pari a 40 milioni di euro per il 2019), disponendo che vi si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili previsto dall'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Disposizioni in favore dei familiari delle vittime di eventi sismici (art. 1, C. 2020)Il comma 1 dell'articolo in esame, al fine di dare attuazione al principio costituzionale di solidarietà sociale, prevede l'elargizione, anche rateale, di un importo complessivo di 100.000 euro, a decorrere dall'anno 2019, ai componenti della famiglia di colui che abbia perso la vita per effetto diretto di eventi sismici verificatisi nell'ambito del territorio nazionale. Il comma 2 precisa che il citato indennizzo si applica anche agli eventi sismici verificatisi nei dodici anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge. Per le finalità citate, il comma 3 prevede l'istituzione di un fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. La determinazione annuale dell'importo relativo alle singole elargizioni, nei limiti delle risorse disponibili sul fondo in questione, è demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 4 disciplina la procedura di attribuzione dell'elargizione prevedendo che la stessa è attivata d'ufficio dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo presso cui si è verificato l'evento sismico, che provvede all'istruttoria verificando la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso della vittima e l'evento sismico e trasmette l'esito dell'istruttoria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell'adozione del decreto di attribuzione dell'elargizione. Per i terremoti verificatisi nei 12 anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, la citata procedura è attivata a seguito di domanda da parte degli interessati da presentare entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I commi 5 e 6 stabiliscono l'ordine di assegnazione delle somme spettanti ai familiari delle vittime. L'ordine indicato è analogo a quello previsto dall'art. 1, comma 3, dell'A.C. 1496. Le uniche differenze si riscontrano nel fatto che il comma in esame contempla, all'interno della prima classe di priorità, in cui è incluso il coniuge superstite, anche "la parte superstite di un'unione civile". Un'altra differenza risiede nel fatto che al convivente more uxorio viene attribuita la terza classe di priorità e non la sesta, come invece prevede l'A.C. 1496. Il comma 6 prevede che, in presenza di figli a carico della persona deceduta nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione è assegnata al convivente more uxorio con la prima classe di priorità.
Si tratta di una disposizione pressoché identica a quella recata dal comma 4 dell'art. 1 dell'A.C. 1496.
- sono esenti da ogni imposta o tassa; - e sono assegnate (sino al limite di importo previsto dal comma 1) in concorrenza con le altre somme eventualmente percepite o percipiende dai soggetti beneficiari a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità diretta o indiretta di terzi.
Si tratta di una disposizione analoga a quella recata dal comma 5 dell'art. 1 dell'A.C. 1496.
Si osserva che la norma di copertura finanziaria in esame prevede l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 3 senza indicare la provenienza di tali risorse e la copertura dei relativi oneri. Collocamento obbligatorio di familiari di vittime o di superstiti di eventi calamitosi (art. 2, C. 1496)L'articolo 2 estende ai familiari delle vittime o dei superstiti di eventi calamitosi la disciplina in materia di diritto al collocamento obbligatorio, di cui all'art. 1, comma 2, della L. 407/1998. Più nel dettaglio, la suddetta estensione è disposta a favore degli orfani o, in alternativa, dei genitori o del coniuge superstite di coloro che sono deceduti a seguito di eventi calamitosi di origine naturale o causati dall'attività dell'uomo, ovvero sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi calamitosi.
Il richiamato
art. 1, c. 2, della L. 407/1998 ha disposto il diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, nonché dei familiari (coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti) dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli.
Per i suddetti soggetti, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, è prevista l'assunzione per chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri.
Le predette assunzioni:
Inoltre, esse non rientrano nell'applicazione dell'art. 18, c. 2, della L. 68/1999 che
riconosce a favore di determinati soggetti (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e profughi italiani rimpatriati) una quota di riserva sul numero
di dipendenti dei datori
di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti e pari all'1%
. La predetta
quota è pari ad un'unità
di personale per i datori
di lavoro, pubblici e privati, che occupano da 51 a 150 dipendenti. Sul punto, la
Direttiva della funzione pubblica 1/2019 ha precisato che le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata possono avvenire, nell'ambito della suddetta quota dell'1% ed anche con il superamento della stessa, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e di quelli relativi alla dotazione organica, specificando che "non sarebbe possibile un'interpretazione diversa atteso che l'articolo 1, comma, 2 della legge 407/1998 stabilisce, per dette categorie, la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e la preferenza a parità di titoli".
Per espressa previsione dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 333/2000, i soggetti di cui all'
art. 1, c. 2, della L. 407/1998 possono essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio anche se non in possesso dello stato di disoccupazione e, se si tratta dei predetti familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale.
Si segnala, infine, che i benefici della L. 407/98 sono stati progressivamente estesi ad altre categorie quali gli orfani o in alternativa il coniuge superstite dei deceduti per fatto di lavoro (art. 3, comma 123, della L. 244/2007), le
famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul (art. 1-bis del D.L. 9/2004) e il coniuge e i figli superstiti, ovvero a genitori o i fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile per cause di servizio o per atti delittuosi di terzi (art. 34 della L. 3/2003).
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Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLe proposte di legge in esame - recanti disposizioni di carattere provvedimentale in quanto destinate ad applicarsi ad un numero ristretto di beneficiari - dispongono misure di carattere riparatorio per i familiari delle vittime degli eventi sismici che possono per alcuni profili essere ricondotte alla materia ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Può altresì venire in rilievo la materia assistenza sociale, di competenza residuale delle regioni. |