Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri
Riferimenti: AC N.1285/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 82
Data: 22/01/2019
Organi della Camera: V Bilancio, VIII Ambiente


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Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

22 gennaio 2019
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto


Articolo 1 - Oggetto e finalità della legge

Il comma 1 individua l'oggetto del disegno di legge che consiste nell'introduzione di misure per la crescita delle isole minori marine, lagunari e lacustri  in considerazione del loro valore unico sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate.

La disposizione fa riferimento all'applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea evidenziando che questi prevedono la particolare tutela delle aree insulari attraverso provvedimenti e normative "anche in deroga", per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari. Gli articoli 174-178 del TFUE sono dedicati alla coesione economica, sociale e territoriale.

In particolare, l'articolo 174 del TFUE specifica che per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. Le regioni insulari sono individuate tra quelle meritevoli di attenzione in quanto caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici (art. 174, par. 3); l'UE mira a "ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite". Il terzo paragrafo dell'articolo 174, nell'elencare le zone a cui rivolgere particolare attenzione, fa specifico riferimento alle regioni insulari. Tali obiettivi sono perseguiti dall'Unione attraverso i fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), a cui sono dedicati i seguenti articoli 175- 178.

Il comma 2 stabilisce che, in attuazione del dettato costituzionale di cui all'art. 119, quinto comma, nonché della normativa quadro di cui alla n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

L'art. 119, comma quinto, della Costituzione prevede che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. Vale ricordare, quale radice storica dell'attenzione verso l'insularità, che il testo originario dell'art. 119, precedente alla revisione conseguente alla legge costituzionale n. 3/2001, conteneva un esplicito riferimento alle isole: "Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali". Particolare attenzione alle esigenze di sostegno determinate dall'insularità è espressa dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In tal senso detta legge dispone che i decreti legislativi delegati, aventi ad oggetto l'attuazione dell'art. 119 Costituzione, prendano in considerazione le specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale (art. 16). Si prevede inoltre che i Ministeri competenti per materia predispongano una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali e aeroportuali, tenendo conto, in particolare, tra gli altri elementi, anche della specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione (art. 22, comma 1, lett. g). Si ricorda, in via generale, che con legge n. 158 del 2017 sono state adottate dal legislatore italiano disposizioni per il sostegno e lo sviluppo dei piccoli comuni, con la previsione di apposite risorse finanziarie, ed in relazione al quale saranno adottati provvedimenti attuativi.

Il comma 3 prevede che gli interventi di valorizzazione, di cui al citato comma 2, sono predisposti e attuati dai soggetti di cui al medesimo comma 2, quindi Stato, regioni e comuni prevedendo a tal fine una sinergia tra gli enti interessati.

La norma prevede siano sentiti gli altri enti territoriali delle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti. Si richiamano a tal fine il principio di sussidiarietà - e la sua corretta applicazione - nonché le seguenti finalità: il superamento delle disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché l'implementazione di strategie di sviluppo locale ed investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

Il comma 4 dispone che gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

La finalità dichiarata di tale disposizione è quella di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive e di evitare lo spopolamento, anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente.

Il concetto di "poli di sviluppo sostenibile" non è normativamente definito nel Codice dell'ambiente a cui si fa rinvio.
Occorre però ricordare che l'art. 3-quater del D.Lgs. 152/2006 ha introdotto nella legislazione nazionale il principio dello sviluppo sostenibile e disposto, tra l'altro, che "anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione".
L'art. 34, comma 3, del medesimo Codice ha inoltre previsto l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (la nuova strategia nazionale è stata approvata con la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108) e, a cascata, l'adozione di strategie regionali che "indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarietà all'attività di pianificazione. Le regioni promuovono l'attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale".
L'importanza dello sviluppo sostenibile nelle isole minori è sottolineata dal " Manifesto dello sviluppo sostenibile nelle isole minori italiane", disponibile sul sito dell'Associazione Nazionale Comuni isole Minori (ANCIM). 

In base al comma 5, le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Alle regioni e ai ai comuni è affidato l'impegno nel rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Il comma 6 chiarisce che per isole minori si intendono (salvo ove sia diversamente indicato) le isole marittime di cui all'allegato A e le isole lagunari e lacustri di cui all'allegato B alla presente legge. L'allegato A al testo reca l'elenco delle isole marine qualificate dalla proposta legislativa come minori, l'allegato B l'elenco delle isole lagunari e lacustri. Si tratta di rispettivamente di 57 e 22 isole.

Si ricorda che un elenco di "isole minori" è stato individuato, seppur per uno specifico profilo, nell'ambito del D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico 14/2/2017 (Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili). Detto DM ha precisato, nel preambolo, di prendere in considerazione - in aderenza alla definizione di isola adottata da Eurostat (Ufficio Statistico dell'Unione Europea) - le isole isole minori con superficie superiore a 1 km², localizzate ad una distanza minima di 1 km dal continente e con popolazione residente di almeno 50 persone (escludendo l'isola di Gorgona, in ragione della specifica destinazione della principale infrastrutture esistente, gestita dal Ministero di Giustizia). Pare utile ricordare che secondo Eurostat un territorio può essere definito come isola se soddisfa, oltre ai criteri richiamati dal D.M., anche quello, per quanto qui interessa, di non disporre di un collegamento fisico permanente con il continente (fonte: Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Problemi specifici delle isole» - 2012/C 181/03).

Potrebbe essere suscettibile di valutazione l'opportunità di rimettere a una fonte normativa secondaria la possibilità di modificare e integrare gli elenchi di cui agli allegati A e B.


Articolo 2 - Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori

L'articolo 2 elenca gli obiettivi che, nell'ambito delle rispettive competenze e nel limite delle risorse disponibili, devono essere perseguiti nelle isole minori dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dagli altri enti territoriali interessati.

Si tratta di un lungo elenco, che comprende finalità di carattere socio-sanitario, ambientale, culturale, fiscale, nonché obiettivi di carattere energetico, urbanistico e trasportistico e di promozione e sostegno delle attività produttive e tipiche delle isole minori.

Nel dettaglio, la norma prevede le seguenti finalità:

   a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presìdi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;

   b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

   c) favorire la mobilità sostenibile, anche tramite l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale e la diffusione di punti di distribuzione di energia, nonché tramite interventi per la ciclabilità (estensione delle piste ciclabili e bike sharing);

   d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

   e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali;

   f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;

Il Patto dei Sindaci per il clima e l'Energia dell'UE riunisce governi locali impegnati, su base volontaria, a implementare gli obiettivi comunitari su clima ed energia. L'iniziativa non è limitata al territorio dell'Unione europea e riunisce ad oggi oltre 7.000 enti locali e regionali in 57 Paesi. Per ulteriori informazioni, si rinvia al sito www.pattodeisindaci.eu;

   g) garantire per il funzionamento delle strutture sanitarie l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia elettrica;

   h) promuovere interventi per l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato;

   i) realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) volte ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

   l) promuovere sistemi di elettrificazione delle banchine (high-voltage shore connection) alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili;

   m) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelli connessi al contenimento energetico e all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;

   n) ridurre la produzione e favorire la gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola;

   o) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione con l'uso di tecniche a basso consumo energetico, nonché di recupero delle acque piovane;

   p) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali, la cui proprietà/gestione può essere trasferita dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;

   q) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture e gli ampliamenti nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale;

   r) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle micro, piccole e medie imprese, favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche, e ponendo le basi per nuove progettualità e regole comuni per un miglior coinvolgimento dei pescatori e delle loro rappresentanze nella salvaguardia e valorizzazione delle risorse marine;

   s) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'ANCIM (Associazione nazionale dei comuni delle isole minori), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

   t) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori;

   u) prevedere una nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria;

   v) promuovere l'uso di motori elettrici e ibridi per le imbarcazioni da diporto;

   z) utilizzare campi di ormeggio compatibili con l'habitat della prateria di posidonia oceanica;

In un documento elaborato nell'ambito della strategia marina, viene ricordato che le praterie di Posidonia oceanica sono considerate tra i più rappresentativi e importanti ecosistemi costieri del Mediterraneo, anche ai sensi della c.d. direttiva habitat (92/43/CEE) che, all'allegato I (che elenca i tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione), include la voce "1120 Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)" che viene considerato come habitat protetto prioritario.

   aa) salvaguardare la flora e la fauna locali;

   bb) favorire, incentivare e promuovere gli sport acquatici ecosostenibili;

   cc) prevenire il randagismo e l'abbandono di cani e gatti;

In proposito si segnala che la legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 756, L. n. 145/2018) ha incrementato di 1 milione di euro, per il 2019, lo stanziamento disposto a regime per le finalità della legge quadro sugli animali di affezione (Legge n. 281/1991), volte in particolare a prevenire il randagismo e a promuovere e disciplinare la tutela di tali animali, di fatto raddoppiando le risorse previste con particolare riferimento a tale anno.

   dd) garantire interventi per la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e del sistema fognario, favorendo anche il recupero delle acque depurate nonché il trattamento e il recupero dei fanghi prodotti.

Relativamente all'adeguamento citato, la norma richiama le disposizioni della direttiva europea 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che sono state recepite dalle norme della parte terza del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).
Si ricorda che, nonostante il recepimento normativo, l'adeguamento alle prescrizioni della citata direttiva è stato disatteso in numerosi agglomerati urbani, tanto da portare all'apertura di diverse procedure di infrazione (nn. 2004/2034, 2009/2034, 2014/2059 e 2017/2181). Alcuni di tali agglomerati, come si evince dalla banca dati ancora disponibile nella sezione #infrazioni del "portale dell'acqua" (creato nella scorsa legislatura dalla struttura di missione "Italiasicura" della Presidenza del Consiglio dei ministri, non riconfermata in questa legislatura), si trovano nelle isole minori. 

Articolo 3 - Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori

L'articolo 3 disciplina gli strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori.

Il comma 1 individua nel documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Il DUPIM è adottato con decreto del Ministro degli Affari regionali, su proposta del Comitato istituzionale per le isole minori (istituito dal comma 5).

La disposizione precisa che resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di fondo per le isole minori e sono fatti salvi gli effetti dell'art. 4, comma 9, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2.

Per il commento di tali disposizioni, relative all'istituzione del Fondo di sviluppo delle isole minori e alle modalità di erogazione delle risorse si rinvia alla scheda relativa all'articolo 4 nel presente dossier.

Il comma 2 prevede che i comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM, mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST); si prevede a tale riguardo, al fine di garantire l'espressione delle istanze connesse allo specifico contesto territoriale di riferimento, anche il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini.

Il comma 3 chiarisce che i PIST predisposti dai comuni costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è codificato, pena esclusione dal finanziamento, attraverso il codice unico di progetto (CUP) previsto dalla legge n. 3/2003.

L' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici, prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2003, in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico e ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, sia dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. In materia di sistema relativo all'attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico è stata adottata la Del. CIPE 27 dicembre 2002, n. 143/2002.

Il comma 4 prevede che le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro 60 giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie, nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni. La delibera regionale è trasmessa al Comitato istituzionale per le isole minori (istituito dal comma 5). Ove la decisione della Regione non intervenga entro il termine di 60 giorni, i PIST possono essere trasmessi direttamente al Comitato istituzionale per le isole minori.

Il comma 5 prevede l'istituzione del Comitato istituzionale per le isole minori presso il Dipartimento degli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri; il Comitato è presieduto dal Ministro degli Affari regionali.

Il comma 6 individua così la composizione del Comitato:

a) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri:

- Ministero dell'interno

- Ministero delle infrastrutture e trasporti

- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

- Ministero dell'economia e delle finanze;

b) un rappresentante delle Regioni nei cui territori sono presenti isole minori;

c) due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto di intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui alla Tabella B.

Si ricorda che l'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori (ANCIM), fondata l'8 giugno 1986 all'isola del Giglio, rappresenta 36 comuni nei quali sono residenti più di 200.000 persone che, come evidenzia il sito istituzionale dell'associazione, divengono milioni durante la stagione estiva.Tra gli obiettivi indicati dall'Associazione vi sono: superare l'emarginazione; superare i gap legati all'insularità: scuola - sistema socio sanitario – infrastrutture (materiali ed immateriali) – trasporti; superare la prassi di uno sviluppo incentrato quasi esclusivamente sul turismo attraverso la valorizzazione delle tradizioni socio culturali e dei prodotti tipici di qualità; superare le azioni di sviluppo frazionate nelle 36 realtà comunali per ricuperare la forza di un agire comune e di un agire integrato.Lo Statuto, i compiti istituzionali, il funzionamento e gli organi dell'associazioni possono essere consultati sul relativo sito.

Si fa presente che, allo stato attuale, non tutte le isole minori di cui all'Allegato A trovano rappresentanza nell'ANCIM.

Il comma 7 stabilisce che il Comitato esprima altresì parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto di un insieme di criteri, quali la distanza delle isole della terraferma, il numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, i flussi turistici e l'estensione territoriale.

Si osserva che talune delle isole indicate negli allegati A e B non hanno abitanti residenti e/o sono collegate alla terraferma da un ponte (es. Nisida).

Il comma 8 prevede che il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

Il comma 9 reca una clausola di invarianza finanziaria in relazione alle attività del Comitato, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Il comma 10, infine, dispone che per la fase di prima applicazione della legge, si provvede ad integrare il DUPIM (di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2) con le modalità previste dalla disposizione qui in esame (nello specifico, di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7), mentre il successivo DUPIM è predisposto per il periodo 2021-2027.

Si osserva che il richiamo al comma 7 andrebbe più propriamente riferito al comma 8.

 


Articolo 4 - Fondi per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

L'articolo 4 detta norme relative a due specifici Fondi per il sostegno delle isole minori.

Il comma 1 incrementa il Fondo di sviluppo delle isole minori di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Il Fondo di sviluppo delle isole minori è stato istituito dall' articolo 2, comma 41, della legge n.244/2007 (legge finanziaria 2008) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per gli affari regionali), con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Il Fondo è rivolto, in particolare, al finanziamento di interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti presentati dagli enti locali realizzati nelle aree protette e nella rete "Natura 2000", prevista dall'articolo 3 del decreto del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale (in particolare: energie rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica, gestione dei rifiuti, gestione delle acque, mobilità e nautica da diporto ecosostenibili, recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio, contingentamento dei flussi turistici, destagionalizzazione, protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, valorizzazione dei prodotti tipici, certificazione ambientale dei servizi. Prioritarie anche le misure per favorire la competitività delle imprese insulari).
 
Ai sensi dell'articolo 2, comma 42, della legge finanziaria 2008 ( legge n. 244/2007), al fondo sono confluite anche le risorse del "Fondo per la tutela e sviluppo delle isole minori", già istituito presso il Ministero dell'interno, dall' art. 25, co. 7, della legge n. 488/2001 (finanziaria per il 2002).
tale ultimo fondo, istituito con una dotazione di 51,6 milioni di euro per il solo anno 2002, era finalizzato all'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e di sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali singolarmente indicati nell'allegato "A" annesso alla legge finanziaria medesima. La tipologia ed i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori sono stati individuati con il D.P.C.M. 7 marzo 2003; i criteri e le modalità di accesso al Fondo sono stati stabiliti con D.M. Interno 15 marzo 2004, n. 163.
 
Le risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori sono gestite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ( cap. 447 del CdR7 - Affari regionali - bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
 
A seguito delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa operate con il D.L. n. 93/2008 (c.d. "decreto ICI"), la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori per gli anni 2010 e successivi è stata annullata. Il capitolo è mantenuto nel bilancio della Presidenza del Consiglio soltanto per la reiscrizione dei residui passivi perenti.
 
Per quanto riguarda le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori, il comma 41 (come novellato dall' articolo 27, comma 14, della legge n. 99 del 2009), prevede che i criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata. Gli interventi ammessi al relativo finanziamento sono individuati con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti locali interessati.
Sulla procedura è quindi intervenuto il D.L. 2/2010, che, all' articolo 4, comma 9, ha stabilito che, ai fini dell'adozione del richiamato D.P.C.M. di erogazione delle risorse del Fondo, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori ( DUPIM) (e nella relativa tabella di riparto delle risorse), approvato il 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso il 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, secondo la disciplina previgente alla legge n. 99/2009, con riferimento al solo anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.
Si ricorda chelL'ANCIM (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori) è stata fondata ufficialmente l'8 giugno 1986 all'isola del Giglio. L'Associazione rappresenta 36 comuni.
Con D.P.C.M. 1 ottobre 2010 (G.U. n. 58/2011) sono stati definiti i criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori.
Con il D.P.C.M. 12 maggio 2011 (G.U. n. 138/2011) sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento per l'anno 2009, mentre con il D.P.C.M. 20 febbraio 2012 (G.U. n. 207/2012) sono stati individuati gli interventi ammessi al finanziamento  relativamente all'annualità 2009 (ultima annualità ripartita).

Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il Fondo è volto a sostenere gli investimenti e finanzia, quindi, gli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST, nonché gli ulteriori interventi per i quali le disposizioni della proposta di legge in esame rinviano alle risorse del Fondo.

Il comma 3 prevede che il monitoraggio degli interventi è effettuato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il D. Lgs. n.229/2011 reca l'attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.
Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. E' prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti all'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.
Si prevedono, nel dettaglio, disposizioni in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, recando una serie di disposizioni su comunicazione dei dati, natura delle informazioni e definizione set informativo nonché modalità e regole di trasmissione dei dati. Sono contenute altresì norme sui titolari delle banche dati, già esistenti, e sulla disponibilità dei dati, nonché sulla trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato.
Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell' art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».
L' art. 4 del D.lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.
Le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate, per ciascuna Amministrazione, come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere».

Per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato attraverso la Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (di cui all'articolo 13 della legge n.196 del 2009).

L' art. 13 della legge n.196/2009, in materia di Banca dati delle amministrazioni pubbliche, prevede, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari ad attività di ricognizione e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, che le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della legge in parola. In apposita sezione della banca dati sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale, dati che sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali, anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

Infine, la disposizione rimette a un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze la possibilità di regolare le modalità di attuazione del monitoraggio degli interventi.


Articolo 5 - Ripartizione delle risorse

L'articolo 5 definisce le modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 4, stabilendo che siano destinate:

  • per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A, relativo alle isole minori marine
  • e per il 10 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B, relativo alle isole minori lagunari e lacustri.

Articolo 6 - Disciplina dell'imposta di scopo per i comuni delle isole minori

L'articolo 6 consente ai comuni delle isole minori di destinare il gettito dell'imposta di scopo anche alla realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche cui è generalmente destinato tale gettito, finalizzati più in generale al sostegno alle isole minori (finalità di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame). 

Le disposizioni originariamente contenute nell'articolo 6 dell'A.S. 497, in tema di ricognizione infrastrutturale, a seguito dell'esame al Senato sono confluite nell'articolo 7 dell'A.C. 1285. L'articolo 5 dell'A.S. n. 497, non più riprodotto nella proposta in esame - in seguito alle modifiche del Senato - recava invece disposizioni in tema di fiscalità di sviluppo in favore dei comuni delle isole minori.

Più in dettaglio, ai sensi del comma 1, con regolamento comunale (da adottare adottare ai sensi delle norme generali in tema di potestà regolamentare dei comuni, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) i comuni delle isole minori, nella disciplina dell'imposta di scopo, possono prevedere altresì la destinazione del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche cui è destinato per regolamento comunale o ex lege il gettito dell'imposta, purché siano comunque diretti alla realizzazione delle finalità di sostegno delle isole minori (finalità di cui all'articolo 1 del provvedimento, alla cui scheda si rinvia).

 

L'imposta di scopo è stata regolata dall'articolo 1, commi 145-151, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), che attribuisce ai comuni la facoltà - confermata dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, comma 706) - di istituire, con regolamento, un'imposta di scopo per finanziare la realizzazione di opere pubbliche.

In particolare, la norma rimette ad un regolamento comunale, emanato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione dell'imposta (comma 145), che deve essere destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di specifiche opere pubbliche. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, situati nel territorio del Comune, o titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Il comma 149 individua le categorie di opere pubbliche cui può essere destinata l'imposta di scopo e cioè:

a) opere per il trasporto pubblico urbano;

b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;

c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;

f) opere di restauro;

g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;

h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;

i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.  

Su tal disciplina è intervenuto l'articolo 6 del D.Lgs. 23 del 2011 (successivamente modificato dal decreto-legge n. 16 del 2012) sul federalismo municipale in modo tale da consentire ai Comuni, con regolamento, di prevedere:

a)   l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto alle tipologie definite dalla normativa vigente;

b)   l'aumento sino a dieci anni della durata massima di applicazione dell'imposta;

c)   la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

A decorrere dall'entrata in vigore dell'IMU (cioè dal 2012), l'imposta di scopo si applica o, se istituita, continui ad applicarsi, con riferimento alla base imponibile e secondo la disciplina vigente. 


Articolo 7 - Ricognizione infrastrutturale

L'articolo 7 disciplina le procedure per la ricognizione infrastrutturale, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale.

Il comma 1 prevede che i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, compiano una ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali (sanitarie, assistenziali e scolastiche) nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

L' articolo 22 della legge n.42/2009 (Legge delega in materia di federalismo fiscale) prevede, in materia di perequazione infrastrutturale, che in sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predisponesse una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;
c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;
e) particolari requisiti delle zone di montagna;
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
Nella fase transitoria indicata, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione in questione, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi in parola da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria in base alla normativa richiamata.
Si ricorda che l' articolo 119, comma 5, della Costituzione prevede la possibilità che lo Stato, per promuovere lo sviluppo economico, , la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, possa destinare risorse aggiuntive o effettui interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Il comma 2 prevede che i sindaci dei comuni delle isole minori trasmettano poi all'ANCIM, entro i successivi 60 giorni, una relazione sulle risultanze della ricognizione, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2019-2025 e per la elaborazione di ogni successivo DUPIM.

Il comma 3 stabilisce che tali relazioni siano inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le valutazioni dei progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.


Articolo 8 - Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale

L'articolo 8 dispone che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni delle isole minori provvedono – d'intesa con le regioni di appartenenza, e nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili nei rispettivi bilanci – alla ricognizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale presente nel proprio territorio.

Entro i successivi 60 giorni, i sindaci dei medesimi comuni trasmettono all'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni (di appartenenza) una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione.


Articolo 9 - Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche

Analogamente, l'articolo 9 dispone che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni delle isole minori provvedono – sempre d'intesa con le regioni di appartenenza, e nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili nei rispettivi bilanci – anche alla ricognizione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche presenti nel proprio territorio.

Entro i successivi 60 giorni, i sindaci dei medesimi comuni trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni (di appartenenza) una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione.

Inoltre, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni, le regioni e i ministeri interessati provvedono, ciascuno secondo le proprie competenze, a pubblicare l'elenco delle manifestazioni che si svolgono nel proprio territorio e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime. Tali elenchi e criteri premiali sono soggetti a revisione da parte dei medesimi soggetti, entro il 31 dicembre di ogni anno.


Articolo 10 - Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali

L'articolo 10 detta disposizioni in materia di censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali.

 

Il comma 1 stabilisce che i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedano a censire le produzioni presenti sul loro territorio. Il termine per tale adempimento è fissato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. 

Si osserva, al riguardo, che sarebbe opportuno riferirsi, in relazione all'obbligo di censimento, non tanto alle produzioni presenti sul territorio quanto alle produzioni definite dal successivo comma 3.

 

Entro i successivi sessanta giorni, i sindaci dei comuni interessati trasmettono una relazione (comma 2) sui risultati  del monitoraggio all'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), al Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo nonché alle regioni. La trasmissione è finalizzata alla definizione di progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1. 

Anche in tal caso risulterebbe più corretto riferirsi alle produzioni di cui al comma 3.

 

Il comma 3 definisce cosa debba intendersi per "piccole produzioni locali": sono tali i prodotti agricoli di origine animale o vegetale, primari o trasformati, destinati all'alimentazione. Tali prodotti devono provenire da un'azienda agricola, ittica o di allevamento, e devono essere destinati, in piccole quantità, al consumo sul posto e alla vendita diretta al consumatore nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

Si rileva che il riferimento a "piccole quantità" risulta di difficile attuazione mentre vale a livello normativo, affinché possa applicarsi la normativa fiscale sulla vendita dei prodotti agricoli, il limite di 160.000 euro per gli imprenditori individuali o di 4 milioni di euro per le società, relativamente all'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti che non provengono dalle rispettive aziende.

 

Si ricorda, al riguardo, che la legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018) ha previsto, all'articolo 1, commi 700-701, un'innovazione in termini di vendita diretta disciplinata dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevedendo che gli imprenditori agricoli possano effettuare la vendita diretta non solo dei propri prodotti, ma anche di quelli acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli (comma 700). E' stato, poi, previsto (comma 701) che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovano specifiche campagne per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, prevedendo, a tal fine, un limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019. 

L'articolo 4 del suddetto decreto legislativo già dal 2001 prevede che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possano vendere direttamente al dettaglio, anche in forma itinerante, con strutture mobili o tramite commercio elettronico, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende (inclusi i prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici), osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti che non provengono dalle rispettive aziende sia superiore, nell'anno solare precedente, a 160.000 euro per gli imprenditori individuali o a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni sul commercio di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998.

 

Si rileva che presso la Commissione Agricoltura del Senato sono all'esame le proposte di legge A.S. 728 sulle piccole produzioni locali e S.878, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, già approvata dalla Camera.

 

Il comma 4 prevede, quindi, che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, pubblichino l'elenco delle piccole produzioni (rinviando, anche in tal caso, al comma 1, invece che al comma 3) del proprio territorio di competenza e individuino i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori per la promozione dei prodotti.  

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n.173 del 1998 ha previsto che, per l'individuazione dei « prodotti tradizionali», le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura, il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei «prodotti tradizionali».
Con decreto ministeriale 8 settembre 1999 è stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali; all'articolo 2, comma 3, tale regolamento ha previsto che le regioni e le province autonome inviino gli elenchi ed i successivi aggiornamenti al Ministero per le politiche agricole, che provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale.
Con decreto ministeriale 18 luglio 2000 è stato pubblicato l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (in GU n.57 del 9 marzo 2018, Suppl. Ord. N.11, è stata pubblicata la diciottesima revisione dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali).

  

Il comma 5, infine, prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verifichino gli elenchi e i criteri di cui al comma 4, procedendo ad una revisione annuale. 


Articolo 11 - Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica

L'articolo 11, comma 1, prevede la facoltà, per i comuni delle isole minori, di predisporre, nell'ambito dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST, su cui v. infra, art. 3), un piano avente ad oggetto:

- l'attuale offerta turistica del territorio;

- la diversificazione per aree di interesse;

- una scala di interventi da realizzare con priorità.

 

La predisposizione del piano mira a perseguire le seguenti finalità:

- favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio;

- valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri.

 

Con riferimento al contenuto del piano, che deve essere munito del relativo quadro economico, si specifica che in esso occorre evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico.

 

Il comma 2 demanda alle regioni interessate e ai comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, la promozione e l'organizzazione nel territorio delle stesse isole di corsi di formazione professionale per operatori turistici, nel rispetto delle norme vigenti. La disposizione è finalizzata a sopperire a eventuali carenze formative.

 

Con riferimento alla figura professionale in esame, si richiama il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al D.Lgs. n. 79/2011 (c.d. "Codice del turismo"), il quale definisce, all'articolo 6, professioni turistiche come le attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati. Si segnala come l'evoluzione della disciplina nazionale in tema di guida turistica e, più in generale, di professioni turistiche, evidenzi una particolare integrazione con i principi dell'Unione europea, nonché una sovrapposizione di materie e competenze tra Stato e Regioni: coesistono infatti, nella regolamentazione della stessa, la materia turismo (di competenza esclusiva delle regioni), la materia professioni (appartenente alla competenza concorrente Stato-regioni) e formazione professionale (di competenza residuale delle regioni), nonché la materia tutela della concorrenza (di competenza statale esclusiva).
L'articolo 7 della L. n. 135/2001 (Riforma della legislazione nazionale del turismo, c.d. Legge quadro del turismo) con riguardo alle professioni turistiche, ossia quelle relative all'organizzazione e alla fornitura di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché ai servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti, ha stabilito che il relativo esercizio è subordinato ad un'apposita autorizzazione valida sull'intero territorio nazionale (ma fatta eccezione per le guide turistiche), rilasciata dalla regione. L'esercizio dell'attività da parte di imprese o di esercenti professioni turistiche non appartenenti alla UE è consentita, nel nostro Paese, previa iscrizione al registro delle imprese e previo accertamento, limitatamente agli esercenti professioni turistiche, del possesso dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal DPCM di cui all'art. 44 del D.Lgs. 112/1998. In seguito, l'art. 10, co. 4, del D.L. n. 7/2007 (c.d. Bersani- bis) è intervenuto sulle attività di guida turistica e accompagnatore turistico, disponendo, in particolare: l'eliminazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva allo svolgimento dell'attività, di rispetto dei parametri numerici e di requisiti di residenza; la conferma della necessità del possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali; che l'esercizio dell'attività di guida turistica, per i laureati in lettere con indirizzo in storia dell'arte o archeologia o titolo equipollente, è in ogni caso consentito e non è subordinato allo svolgimento di un esame abilitante o di altre prove selettive, fatta salva la previa verifica delle relative conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento; la promozione da parte delle regioni di sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori; che l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico è in ogni caso consentito ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi; che è consentito ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese UE di appartenenza di operare in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, generale o specifica.
Si richiama al riguardo, la procedura di pre-infrazione EU Pilot n. 4277/12/MARK avviata nel 2012 dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia sulla base della violazione della direttiva servizi 2006/123/CE (c.d. direttiva servizi nel mercato interno). La disciplina italiana, infatti, prevedeva che l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica avesse validità solo nella regione di rilascio del relativo titolo. Si prevedeva l'accesso a tale professione attraverso il superamento di un esame, scritto e orale, organizzato secondo le norme di ciascuna regione ed inerente a materie relative a quel territorio.
Al fine di evitare la procedura di infrazione e di superare le incertezze normative in materia, è intervenuta la L. n. 97/2013 (legge europea 2013), che all'art. 3, come modificato dal D.L. n. 84/2013, ha disciplinato l'attività di guida turistica, al fine di armonizzare le esigenze di promozione della concorrenza nell'esercizio di tal professione con la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. In particolare, esso prevede la validità dell'abilitazione alla professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale, ferma restando la piena riconoscibilità della qualifica professionale, conseguita da un cittadino UE in un altro Stato membro, che ha pari efficacia territoriale e consente all'interessato di operare in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione o abilitazione, sia essa generale o specifica.
L'articolo 3, comma 2 della legge 97/2013 - prevedendo che i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione nè abilitazione, sia essa generale o specifica - fa salvo quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Tale decreto legislativo, attuativo della Direttiva 2005/36/CE (c.d. "Professioni" ) modificato dal d.lgs. 15/2016, attuativo della Direttiva 2013/55 (sul "Riconoscimento delle qualifiche professionali), all'articolo 59 dispone che con DPCM, sentito il Dipartimento per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere adottati, nel rispetto del diritto comunitario, criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico. L'art. 3, co. 3, prevede che con apposito decreto del MiBACT, sentita la Conferenza unificata, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio. Il regime delineato dalla L. n. 97/2013 prevede quindi un'abilitazione generale, unica e valida su tutto il territorio nazionale, e una "specialistica", occorrente ad operare in siti di particolar interesse storico, artistico o archeologico, la cui individuazione è fissata con DM sentita la Conferenza unificata.
In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 97/2013, sono stati emanati:
- il D.M. 7 aprile 2015, recante l'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica. Il D.M. in questione ne elenca 3.187 sull'intero territorio nazionale;
- il D.M. 11 dicembre 2015 n. 565, recante l'individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione.
Il Consiglio di Stato (con sentenza n. 3859 del 1° agosto 2017), ha annullato dei citati D.M., confermando la validità della legge 97/2013 e del vigente rispetto del principio di libera circolazione ed esercizio delle professione. Ad avviso del Consiglio di Stato, i D.M. del 2015, "in forma surrettizia, cercano d'introdurre un duplice regime di abilitazioni, di cui uno ad efficacia limitata all'ambito regionale in cui sono ubicati i siti sensibili per i quali si chiede la specializzazione".
 Sul punto si è espressa anche l' Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, con la pronuncia del 21 dicembre 2016, ha segnalato che le restrizioni concorrenziali, introdotte sul mercato dei servizi professionali delle guide turistiche in Italia dai decreti ministeriali 7 aprile 2015 e 11 dicembre 2015, si configurano come limitazione ingiustificata all'attività delle guide turistiche. Ad avviso dell'Autorità, con tali Decreti ministeriali è stata, di fatto, reintrodotta nella disciplina nazionale delle guide turistiche la previsione di autorizzazioni valide a livello locale, contraria ai principi e alle norme vigenti in materia di concorrenza.

Articolo 12 - Misure per migliorare l'assistenza sanitaria

L'articolo 12 dispone, allo scopo di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze per la popolazione residente e per i turisti nelle isole minori, che lo Stato e le regioni territorialmente competenti, provvedono, con invarianza di spesa pubblica, alla riorganizzazione delle strutture sanitarie, laddove presenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA, definiti da ultimo DPCM 12 gennaio 2017) e con particolare riferimento a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70 (comma 1).

Quest'ultimo è un regolamento di definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, per il calcolo, tra l'altro, della dotazione dei posti letto delle strutture sanitarie determinato da specifici parametri per il controllo della spesa. Pertanto, laddove tale riorganizzazione per uniformare gli standard già previsti dalla normativa vigente non sia stata attuata - in quanto i soggetti interessati sono precipuamente le regioni - , la norma in esame dispone una specifica previsione per le isole minori, consentendo a tali enti di provvedere alla stregua degli enti territoriali.

 Il comma 2 dell'articolo prevede inoltre che le amministrazioni interessate, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, adottino le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118, per valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori.
In proposito si ricorda che il servizio del 118 rappresenta un istituto del SSN volto a garantire al cittadino utente la migliore risposta di soccorso sanitario in tutti i casi di emergenza e urgenza, ossia di evidente o potenziale pericolo di vita. A tale istituto - contattabile appunto mediante il numero 118 -, si deve il coordinamento per i soccorsi ai pazienti acuti o critici, mediante la loro tempestiva collocazione in strutture idonee per la presa in carico, evitando in tal modo un ritardo - potenzialmente letale - nelle fasi del processo assistenziale, limitando il più possibile le attività secondarie di trasferimento.
Il riferimento a tale coordinamento, operato dalla norma in commento, è quindi pertinente considerato il fatto che tale servizio è di norma strutturato a livello provinciale (quindi a livello locale) e, solo in casi particolari, a livello regionale.

Articolo 13 - Misure a sostegno del sistema scolastico

L'articolo 13 prevede l'individuazione di criteri preferenziali da applicare, in sede di assegnazione di personale scolastico alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, di ruolo, che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel medesimo comune delle isole minori sede dell'istituzione scolastica di assegnazione. L'individuazione di tali criteri preferenziali è demandata ad un decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge, previa intesa con le regioni interessate in sede di Conferenza Stato-regioni.


Articolo 14 - Disposizioni in materia di protezione civile

L'articolo 14, fermo restando quanto previsto dal Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018), prevede (al comma 1) che i sindaci dei comuni delle isole minori possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriali di protezione civile.

L'esercizio di tali funzioni da parte dei sindaci è disposto dall'art. 6 del Codice della protezione civile, contenuto nel D.Lgs. 1/2018, al quale la norma in esame fa esplicito rinvio. L'articolo 6 dispone, in particolare, che i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia, di una serie di compiti elencati dalla norma stessa. Le funzioni dei Comuni sono, inoltre, dettagliate e disciplinate dall'art. 12 del medesimo Codice.

La stessa disposizione precisa che l'istituzione di tale organismo dovrà avvenire senza recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A garanzia di ciò viene stabilito che ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Si valuti l'opportunità di mantenere tale precisazione, alla luce della clausola di invarianza finanziaria già recata dal successivo comma 4.

 

Il comma 2, al fine di favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi, consente ai Comuni delle isole minori di prevedere la costituzione di un fondo (comunale) per le emergenze.

 

Il comma 3 detta disposizioni finalizzate alla predisposizione (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge), da parte dei Comuni delle isole minori che ancora non vi hanno provveduto, del piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

Nel D.Lgs. 1/2018 non risulta contemplato lo strumento del "piano di messa in sicurezza" bensì quello (art. 12, comma 4) del piano di protezione civile comunale che deve essere approvato dal Comune con deliberazione consiliare e redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e con gli indirizzi regionali.

Si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento al "piano di messa in sicurezza", trattandosi di strumento non contemplato dal D.Lgs. 1/2018, provvedendosi eventualmente all'opportuno coordinamento con lo strumento del "piano di protezione civile comunale" previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 1/2018, considerato che le procedure di adozione previste dalla norma in esame differiscono da quelle previste dal Codice della protezione civile.

 

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni dettate dell'articolo in esame, prevedendo che i comuni vi facciano fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.


Articolo 15 - Accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito

Il comma 1 dell'articolo 15 dispone che lo Stato, le regioni interessate e i comuni delle isole minori, singoli o associati, adottano iniziative per definire (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca volti, tra l'altro, a favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici finalizzati al superamento di situazioni di sperequazione infrastrutturale.

In materia, si ricorda che un'indicazione verso il coinvolgimento delle università in attività di progettazione di interventi pubblici è presente all'art. 2, punto 6, del Contratto di Sviluppo per i Beni Culturali e il Turismo nelle Isole Italiane e del Mediterraneo, sottoscritto a Caprera il 30 novembre 2016 da Mibact, ANCIM, Regioni Sardegna, Sicilia, Campania, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana, e finalizzato a realizzare una strategia complessiva di difesa e conservazione della natura, di sviluppo sostenibile e adeguamento infrastrutturale materiale ed immateriale del sistema delle Isole minori ispirata agli indirizzi dell'UE con particolare riferimento allo sviluppo del turismo fondato sulla valorizzazione dei beni culturali e tutela del paesaggio archeologico e ambientale.

Ai sensi del comma 2, per favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, si consente ai comuni delle isole minori (per effetto delle modifiche al Senato: la proposta di legge possono attivare, previa indizione di bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri basati non su una mera valutazione creditizia, ma sull'efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM -documento unico di programmazione isole minori e asseverato dalle regioni. 

Nel corso dell'esame della proposta al Senato è stata resa facoltativa (anziché tassativa) l'attivazione dei predetti accordi.

Il comma 3 dell'articolo 15 prevede che i comuni delle isole minori, sulla base di modalità stabilite nel contratto di programma tra MISE e Poste italiane, sentito il fornitore del servizio postale universale, possano proporre iniziative per sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postalianche congiuntamente ad altri servizi. Ciò anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali nel territorio. Di tali iniziative è data informazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). La clausola di invarianza finanziaria prevede che dall'attuazione del presente comma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Si ricorda che una disposizione di contenuto analogo è già prevista dall'art. 9 della legge n. 158 del 2017 , la quale dispone che i piccoli comuni, anche in forma associata, d'intesa con la regione, possano proporre iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postalil'offerta complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Sono considerati piccoli comuni ai sensi della legge n. 158 del 2017 quelli con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. Rientrano nei comuni che possono usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 158/2017, tra l'altro, anche i comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani, nonchè i comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche. 

La legge di bilancio per il 2018 (legge 205 del 2017) ha prescritto in proposito che le iniziative degli enti territoriali che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi in specifici ambiti territoriali debbano essere valutate prioritariamente dal fornitore del servizio universale.

Il vigente Contratto di programma tra MISE e Poste italiane S.p.a per il periodo 2015-2019, è stato firmato il 15 dicembre 2015 e regola i rapporti tra lo Stato e la società per la fornitura del servizio postale universale. Il contributo per l'onere del servizio postale universale è di 262,4 milioni all'anno. Si ricorda che il servizio universale è stato affidato dal D.Lgs n. 58 del 2011 a Poste Italiane S.p.A. fino al 30 aprile 2026 ed è soggetto a verifiche quinquennali da parte del Ministero sul livello di efficienza nella fornitura del servizio. Poste Italiane S.p.A. è una società per azioni a partecipazione pubblica. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 4 dell'articolo 15, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, per potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei servizi, affida ai comuni delle isole minori il compito di adottare iniziative per definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e PagoBancomat nel territorio isolano.


Articolo 16 - Misure relative ai trasporti locali

L'articolo 16, comma 1, prevede, in considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, che le regioni territorialmente competenti esercitino compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la verifica abbia dato esito negativo.

Il comma 2 prevede che le regioni territorialmente competenti definiscano per le isole minori un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

Si dispone altresì che i progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali - adottati a seguito delle procedure di ricognizione delle dotazioni infrastrutturali previste dall'articolo 7 - costituiscano opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel documento unico di programmazione isole minori (DUPIM, previsto dall'articolo 3), nonché ai fini del finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.

Con l'espressione "continuità territoriale" si fa riferimento a misure finalizzate a favorire adeguati collegamenti fra territori nei casi in cui l'attività di libero mercato non risulti soddisfacente (ad esempio perché l'offerta di servizi di trasporto è insufficiente nelle tratte scarsamente remunerative).  La continuità territoriale è strettamente connessa al diritto alla libera circolazione e al diritto di uguaglianza dei cittadini (diritti sanciti, rispettivamente, all'articolo 16 e all'articolo 3 della Costituzione).
L'insularità costituisce la condizione tipica in cui gli svantaggi ad essa connessi rendono necessarie misure per la continuità territoriale. La continuità territoriale è riconosciuta dall'ordinamento UE e  le misure in favore della continuità territoriale trovano fondamento nell'art.45 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'UE e nell'art.21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno.
L'ordinamento comunitario favorisce la continuità territoriale legittimando:
1. gli aiuti a carattere sociale concessi agli utenti, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dalla nazionalità. L'aiuto consiste nelle agevolazioni tariffarie a coloro che usufruiscono di servizi di collegamento da e per regioni sfavorite. Tali interventi, prima di entrare in vigore, devono essere notificati alla Commissione europea;
2. l'introduzione di oneri di servizio pubblico (OSP) a carico della società incaricata del servizio di trasporto in deroga al principio di libera concorrenza. Alla società può essere riconosciuto un vantaggio sia in termini di attribuzione del regime di esclusiva, sia in termini di corresponsione di una compensazione monetaria commisurata all'effettivo disavanzo economico sostenuto per la presa in carico del un servizio altrimenti non remunerativo. Non si tratta di aiuti di Stato in senso tecnico e pertanto non è richiesta la notifica alla Commissione europea dell'introduzione di tali misure. L'esigenza di ricorrere agli OSP viene avvertita nei settori aereo e marittimo in concomitanza con la liberalizzazione dei medesimi settori a livello comunitario, avvenuta con una serie di regolamenti del 1992. Con l'apertura del mercato e la contestuale crisi del modello delle società a controllo statale, che avevano fra i propri compiti quello di assicurare servizi di trasporto relativi a rotte non ritenute profittevoli, si era determinata infatti una corsa alle rotte più remunerative e uno scarso interesse per quelle meno appetibili sotto il profilo commerciale.

Articolo 17 - Misure in materia di dissesto idrogeologico

L'art. 17 reca misure in materia di dissesto idrogeologico, volte alla tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori.

  A tali fini, le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, da inserire negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

In merito alla programmazione nazionale  degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, si ricorda che, a partire dalla programmazione 2015, l'art. 7, comma 2, del D.L. 133/14 ha  affidato l'attuazione dei suddetti interventi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art.  10  del  decreto-legge n. 91 del 2014.  
Successivamente, con il  D.P.C.M. 28 maggio 2015 sono stati indicati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, e con l'articolo 55 della legge n. 221/2015 (c.d. collegato ambientale), al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, presso il Ministero dell'ambiente è stato istituito il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, le cui modalità di funzionamento sono state disciplinate  con il  D.P.C.M. 14 luglio 2016, consentendo di destinare alla progettazione degli interventi le risorse, pari a  100 milioni di euro (a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020), assegnate dal  punto 1.4 della delibera CIPE n. 32/2015.
I progetti finanziati dal citato Fondo sono selezionati tra quelli inseriti nel data-base on line ReNDiS ( Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo), a cura delle regioni e province autonome o dei soggetti dalle stesse accreditati. 
Utili informazioni s ullo stato di attuazione del Fondo sono state fornite in risposta all' interrogazione 5/12057, nella seduta del 3 agosto 2017.
La legge 158/17 sui piccoli comuni ha istituito all'art. 3 il  Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, volto tra l'altro al finanziamento di investimenti diretti alla mitigazione del rischio idrogeologico, nell'ambito di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni,  con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, poi incrementato di 10 milioni di euro a partire dal 2018 (art. 1, comma 862, della legge di bilancio 2018 - L. 205/17).
In merito, poi, alle competenze statali sul dissesto idrogeologico, l'art. 2 del D.L 86/18, che tra l'altro riordina le funzioni anche di altri ministeri, ha trasferito al Ministero dell'ambiente i compiti, attribuiti in precedenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di coordinamento e monitoraggio di determinati interventi di emergenza ambientale e in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo.
In precedenza, c on il D.P.C.M. 27 maggio 2014, era stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Segretariato generale – la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico  e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, con analoghe funzioni in tale ambito, al fine di imprimere un'accelerazione all'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, nonché per lo sviluppo di infrastrutture idriche.

In merito alle funzioni degli enti territoriali, l'art. 62 del Codice dell'ambiente (D. Lgs. n.152 del 2006), ha previsto che i comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

Si ricorda infine che risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono previste dall'art. 1 della legge di bilancio 2019.

I commi 134-148 prevedono due distinti programmi - gestiti rispettivamente dalle singole regioni (c. 134-138) e dal Ministero dell'interno (c. 139-148) - aventi però la medesima finalità di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (i commi 135 e 141 chiariscono che i contributi sono destinati ad investimenti per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; di strade, ponti, e viadotti; nonché degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei comuni). Per la realizzazione di tali programmi sono assegnati ai comuni, per il periodo 2021-2033, mediante riparto effettuato dal soggetto gestore, contributi per un importo complessivo di circa 8,1 miliardi di euro. Oltre alle procedure per la concessione dei contributi ai comuni, sono disciplinati l'utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta nonché il monitoraggio degli investimenti effettuati.

I commi 1028-1029 autorizzano la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro (800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della presente legge) risulta ancora in corso oppure è terminato da non oltre 6 mesi. Sono inoltre disciplinate le modalità di realizzazione e di monitoraggio degli interventi, nonché di utilizzo delle risorse.

Il comma 1030 prevede che le Regioni, per la realizzazione di interventi nel settore della prevenzione dei rischi ambientali e del dissesto idrogeologico, utilizzino in via prioritaria le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi della programmazione europea 2014/2020, nonché nell'ambito dei programmi complementari di azione e coesione, nel limite di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

I commi 107-114 disciplinano l'assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni di ridotte dimensioni (con non più di 20.000 abitanti), per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Sono stabiliti, inoltre, i criteri di assegnazione dei contributi, le modalità di erogazione, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, inclusi i termini per l'eventuale revoca e riassegnazione dei contributi previsti. Si disciplinano altresì il monitoraggio e il controllo dei finanziamenti erogati e dell'esecuzione delle opere pubbliche.


Articolo 18 - Gestione dei rifiuti

L'articolo 18 prevede che i comuni delle isole minori attuano - al fine di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria - le seguenti azioni:

a) il miglioramento della raccolta differenziata, nonché il reimpiego e il riciclaggio; 

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti; 

c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

L'articolo in esame prevede, a tale riguardo, la possibilità di ricorrere anche all'utilizzo delle risorse relative al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiunto dall'art. 4, comma 2-bis, D.L. 16/12, e, successivamente, sostituito dall'art. 33, comma 1, della legge 221/2015 (cd. collegato ambientale).

Tale norma prevede che i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento, in alternativa all'imposta di soggiorno, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori. Tale contributo può essere elevato a 5 euro dai comuni in via temporanea ovvero dai comuni anche in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica.  
Si ricorda che l' art. 1, comma 2-bis, del D.L. 91/2018 , ha  prorogato al 30 giugno 2019  i termini entro i quali diventa obbligatoria la  gestione in forma associata  delle funzioni fondamentali dei  piccoli comuni  (fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a  comuni tà montane) e quindi, in particolare, della raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e della riscossione dei relativi tributi, essendo questa una delle funzioni fondamentali contemplate dalla normativa ( art. 14, comma 27, D.L. 78/2010 ). 
Con la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) è stata disciplinata l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI, individuandone il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni. Successivamente, il decreto-legge n. 16 del 2014 ha autorizzato i comuni a introdurre riduzioni della Tari per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo e ha reso meno stringenti i criteri di determinazione della tariffa. In particolare, la TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili. Inoltre, ai sensi del comma 659 della legge 147/2013 (modificato dall'art. 36, comma 1, della legge 221/2015) il comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni come nel caso di: abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso limitato, fabbricati rurali ad uso abitativo, attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti,  ovvero (comma 660) deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle citate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. Il decreto-legge n. 16 del 2014 ha quindi demandato ai comuni la regolazione delle riduzioni della Tari per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo.
L'art. 38 della legge 221/2015, che ha modificato l'art. 180 del Codice dell'ambiente sulla prevenzione della produzione di rifiuti, ha previsto, tra l'altro, che i comuni incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità. A tale fine, i comuni possono applicare una riduzione sulla TARI alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti.

Articolo 19 - Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare

L'articolo 19 detta disposizioni finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e a favorire il riutilizzo degli imballaggi usati.

Per le finalità indicate, il comma 1 consente l'attivazione in via sperimentale, da parte dei comuni delle isole minori, del sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

La stessa disposizione stabilisce che la previsione di tale sistema dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in sede di predisposizione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST).

Si osserva che l'articolo 3, che disciplina l'adesione ai PIST, non prevede scadenze specifiche per la loro adozione. Si valuti pertanto l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni in esame.

 

Si fa notare che l'articolo 39 del collegato ambientale (L. 221/2015) ha introdotto, in via sperimentale (per la durata di 12 mesi) e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (nuovo art. 219- bis del D.Lgs. 152/2006). La disciplina delle modalità della sperimentazione e la determinazione delle forme di incentivazione e delle loro modalità di applicazione sono state demandate ad un apposito regolamento ministeriale. Tale regolamento attuativo, emanato con il D.M. Ambiente 3 luglio 2017, n. 142 (pubblicato nella G.U. del 25 settembre 2017), ha disposto l'avvio della citata fase di sperimentazione a decorrere dal 7 febbraio 2018. Una descrizione dettagliata è disponibile nella pagina " Vuoto a rendere" del sito web del Ministero dell'ambiente.
L'art. 219- bis citato dispone altresì che al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.

 

Il comma 2 prevede che nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani possano essere previste, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per le utenze commerciali che applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

Si ricorda che il comma 659 della legge 147/2013 (introdotto dall'art. 36, comma 1, della L. 221/2015) consente al Comune di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in una serie di casi tra cui, in particolare, quello in cui siano effettuate "attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti".

 

Il comma 3 demanda ai regolamenti comunali la disciplina delle modalità della sperimentazione, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

 

Il comma 4 prevede che, all'esito favorevole della sperimentazione, il sistema del vuoto a rendere può essere esteso anche ad ogni altra tipologia di imballaggio in vetro contenente altre tipologie di liquidi o alimenti.


Articolo 20 - Demanio regionale e riserve naturali

L'articolo 20, al comma 1 - modificato al Senato - conferisce alle regioni la facoltà di trasferire ai comuni delle isole minori la gestione dei beni del demanio regionale

Tale disposizione sembra prevedere, di conseguenza. il passaggio ai comuni anche della competenza al rilascio di concessioni e di autorizzazioni.

Le disposizioni dell'articolo in parola erano originariamente contenute nell'articolo 17 dell'A.S. 497. In particolare l'originario articolo 17, comma 1, prevedeva che le regioni dovessero trasferire (e non, dunque, che ne avessero facoltà) la  gestione dei beni del demanio regionale ai comuni delle isole minori; veniva compreso nella disposizione anche il demanio marittimo.  L'originario comma  2, espunto al Senato, prevedeva che a  seguito di tale trasferimento i comuni potessero beneficiare del  50 per cento delle entrate  derivanti dalla gestione dei beni demaniali da finalizzare agli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria degli stessi.

 Il comma 2 dispone che, in conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole minori è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori.

     L'art. 22 della legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991), che detta le norme quadro per le aree naturali protette regionali, elenca (al comma 1) una serie di princìpi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali, tra cui rientra quello di "partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta". Tale principio viene ribadito al comma 2, ove si dispone che "fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco".     
Ciò premesso, si valuti l'opportunità di un coordinamento della disposizione in esame con le previsioni dell'art. 22 della legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette).

Articolo 21 - Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili

L'articolo 21 prevede la facoltà, per le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole minori, di predisporre, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori.

 

In materia, si ricorda che l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/2011 prevede che "con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, sono definite le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione" relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
 L'art. 1 comma 6- octies del decreto-legge n. 145 del 2013, aveva previsto che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'AEEGSI (ora ARERA), fossero individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse alla rete elettrica nazionale attraverso energia da fonti rinnovabili, compresi gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti.
L'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, prevede che, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal citato art. 1, comma 6-octies, l'AEEGSI (ora ARERA), adotti una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attività di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio.
Il decreto ministeriale 14 fennraio 2017 ha dettato norme per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, individuando le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili e, in particolare, stabilendo:
a) gli obiettivi quantitativi del fabbisogno energetico delle isole da coprire attraverso la produzione da fonti rinnovabili;
b) gli obiettivi temporali per il processo di graduale sviluppo della produzione da fonti rinnovabili;
c) le modalità di sostegno degli investimenti necessari al perseguimento dei suddetti obiettivi.
 
Per ciascuna delle isole, l'Allegato 1 al medesimo decreto individua obiettivi minimi di sviluppo delle fonti rinnovabili da raggiungere entro il 31 dicembre 2020 in relazione a:
a) installazione, presso utenze domestiche e non domestiche, di sistemi con pannelli solari termici per la copertura dei consumi di acqua calda o per il solar cooling. Concorre a tale obiettivo anche l'installazione, esclusivamente in sostituzione di scaldaacqua elettrici, di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria;
b) installazione di impianti di produzione di energia elettrica collegati alla rete elettrica isolana, alimentati dalle fonti rinnovabili disponibili localmente. I predetti impianti di produzione possono essere asserviti a specifiche utenze, ivi inclusa la ricarica di veicoli elettrici, con immissione parziale nella rete elettrica, ovvero possono immettere in rete tutta l'energia elettrica prodotta.
Il decreto ministeriale 14 febbraio 2017, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati:
a) definisce (articolo 3 e Allegato 2) i requisiti che devono possedere gli impianti per accedere alle nuove forme di remunerazione di cui al decreto stesso, nonché le modalità per l'effettuazione dei conseguenti controlli assegnati al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.;
b) assegna all'Autorità il compito di definire le modalità di remunerazione degli interventi e di utilizzo dell'energia prodotta (articolo 4);
c) promuove l'ammodernamento delle reti elettriche isolane (articolo 5);
d) promuove la realizzazione di almeno due progetti integrati innovativi che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità del servizio, consentano, entro il 31 dicembre 2020, di ridurre la produzione elettrica annua convenzionale secondo i termini indicati nel medesimo decreto (articolo 6);
e) definisce le condizioni per eventuali cumulabilità degli incentivi (articolo 7);
f) definisce, nel caso dell'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, semplificazioni autorizzative qualora i medesimi impianti siano installati aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi (articolo 8);
L'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita Terna S.p.a. per quanto di propria competenza, provveda, per l'insieme delle isole non interconnesse di cui al medesimo decreto, a richiedere alla Commissione Europea la deroga prevista dall'articolo 44 della direttiva 2009/72/CE. Si rammenta che l'articolo 44 della direttiva 2009/72/CE prevede la possibilità, per gli Stati membri, di:
- "dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati";
- "chiedere alla Commissione deroghe alle pertinenti disposizioni della medesima direttiva, recanti, , Gestione del sistema di trasmissione, Gestione del sistema di distribuzione, Separazione e trasparenza della contabilità, Organizzazione dell'accesso al sistema e Generazione nel caso dei microsistemi isolati, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e espandere la capacità esistente".
L'ammissione alle deroghe di cui all'articolo 44 della direttiva 2009/72/CE per tutte le isole non interconnesse consentirebbe, in tali realtà, la gestione del servizio elettrico da parte di imprese verticalmente integrate, in regime di regolazione completa del servizio, anche per le fasi di produzione e vendita ove non diversamente previsto. Tali deroghe non escluderebbero la presenza di produttori terzi;
Il D.M. citato ha assegnato all'Autorità molteplici compiti, di seguito riportati:
1. la puntualizzazione dei requisiti che gli impianti di produzione di energia elettrica devono rispettare per poter accedere alla remunerazione prevista dal medesimo decreto ministeriale (articolo 3), pur riportando già una serie di disposizioni (Allegato 2) nonché il generale riferimento alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 luglio 2012(in relazione agli impianti fotovoltaici) e 23 giugno 2016(in relazione agli altri impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili); non è invece previsto che l'Autorità puntualizzi i requisiti che gli impianti di produzione di energia termica devono rispettare per poter accedere alla remunerazione prevista dal medesimo decreto ministeriale, essendo questi già in esso riportati (Allegato 2);
2. la definizione della remunerazione degli interventi e dell'energia prodotta da fonti rinnovabili (articolo 4, comma 1)
3. la definizione di ogni altro aspetto necessario per il funzionamento dei meccanismi previsti dal medesimo decreto ministeriale
4. la verifica della congruità dei programmi tecnici ed economici, presentati dai gestori di rete per la promozione dell'ammodernamento delle reti elettriche isolane (articolo 5), anche avvalendosi di RSE;
5. il rilascio del parere (articolo 6), preliminare: alla definizione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, dei requisiti minimi che i progetti integrati innovativi devono rispettare per poter accedere alle forme di remunerazione a essi dedicate, delle relative modalità di selezione, di realizzazione e di monitoraggio delle prestazioni, nonché delle spese ammissibili e delle modalità di consuntivazione; alla selezione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, dei progetti pilota integrati innovativi previa verifica del rispetto dei requisiti;
6. la definizione delle modalità con le quali le risorse per l'applicazione degli articoli 4 e 6 del medesimo decreto trovano copertura per il tramite della componente tariffaria UC 4, ora elemento A UC4RIM della componente tariffaria A RIM (articolo 8, comma 4), anziché tramite la componente tariffaria A SOS (normalmente utilizzata per la copertura dei costi associati all'incentivazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili).
 
Con il Decreto Direttoriale 14 luglio 2017, n. 340, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in materia di "Incentivi per interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento agli impatti ai cambiamenti climatici nelle isole minori", sono poi state disciplinati condizioni, presupposti e modalità di finanziamento e monitoraggio di progetti di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico, di mobilità sostenibile e di adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, favorire modalità di trasporto a basse emissioni e misure di adattamento ai cambiamenti climatici nelle isole minori non interconnesse.
 
Con la Deliberazione dell'ARERA n. 558/2018/R/efr del 6 novembre 2018, Definizione della remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse, adottata in attuazione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, è stata definita la remunerazione spettante ai produttori di energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse, nonché le relative modalità di accesso,

Articolo 22 - Clausola di salvaguardia

L'articolo prevede che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Si ricorda che la giurisprudenza costituzionale, relativamente alla clausola di salvaguardia prevista per le regioni a statuto speciale e le province autonome, ha evidenziato, in più occasioni, come a mezzo della clausola di salvaguardia [...] gli evocati parametri di rango statutario assumono «la funzione di generale limite» (sentenze n. 241 e n. 64 del 2012, n. 152 del 2011) (...), nel senso che la clausola ha la funzione di rendere queste le disposizioni applicabili agli enti ad autonomia differenziata, «solo a condizione che, in ultima analisi, ciò avvenga nel "rispetto" degli statuti speciali» (sentenze n. 23 del 2014 e n. 215 del 2013).


Articolo 23 - Copertura finanziaria

L'articolo 23 detta norme per la copertura finanziaria degli interventi previsti dal provvedimento.

In particolare, si prevede che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 (pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025), si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

c) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si tratta del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3076), che viene ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 24 - Entrata in vigore

 In base all'articolo 24, la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento detta disposizioni che incidono su una pluralità di materie che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente delle regioni. Trattandosi di norme aventi prevalentemente natura programmatica o di principi fondamentali, le stesse non appaiono suscettibli di violare le competenze legislative costituzionalmente definite delle regioni, alle quali anzi il provvedimento rinvia continuamente per il raggiungimento degli obiettivi da esso fissati.