Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura
Titolo: Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta
Riferimenti: AC N.183-B/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 46/3
Data: 26/04/2022
Organi della Camera: Assemblea


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Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta

26 aprile 2022
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

La proposta di legge A.C. 183-B, approvata in prima lettura dalla Camera, è stata di recente approvata, con modifiche, dall'Assemblea del Senato (S. 878).

L'Assemblea della Camera, il 17 ottobre 2018, aveva infatti approvato la proposta di legge C. 183, recante "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari proveniente da filiera corta, a chilometri zero o utile". Il testo è quindi passato all'esame del Senato, che lo ha parzialmente modificato e approvato lo scorso 15 marzo.

Il testo è quindi nuovamente all'esame della Camera, che - ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento -  delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.

La presente proposta di legge si compone di 8 articoli e reca disposizioni volte alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

L'articolo 1, modificato dal Senato definisce, al comma 1, le finalità. Esse consistono:

  • nella valorizzazione promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta (La modifica operata dal Senato è intervenuta in tale comma - oltre che nel successivo articolo 2, comma 1-, operando la soppressione della parola "utile" dopo le parole "a chilometro zero");
  • nel favorire il consumo dei predetti prodotti;
  • nel garantire un'adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità.

 Il comma 2, prevede che le regioni e gli enti locali potranno adottare le iniziative di loro competenza per la valorizzazione di tali prodotti.

 

L'articolo 2modificato dal Senato, reca le definizioni.

 

Il comma 1, lettera a), con riferimento ai  prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero rinvia, per l'individuazione dei prodotti agricoli, a quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre, per i prodotti alimentari, fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002.

La citata disposizione stabilisce che per " alimento" si intende qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito da esseri umani. In tale definizione sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, in quanto incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.
Non risultano invece compresi nella suindicata definizione di alimenti i mangimi; gli animali vivi, (salvo il caso in cui siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano); i vegetali prima della raccolta; i medicinali; i cosmetici; il tabacco; le sostanze stupefacenti o psicotrope; i residui e contaminanti.

Si considerano a chilometro zero ii prodotti che provengono da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola (o delle materie prime agricole primarie) posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita (modifica aggiunta dal Senato). dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione.

Sono compresi anche i prodotti della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli Uffici marittimi delle Capitanerie di Porto competenti per i punti di sbarco e da imprenditori ittici iscritti nel registro delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti.

Ai sensi del comma 1 lettera b), sono prodotti agricoli e alimentari nazionali (parola aggiunta dal Senato) provenienti da filiera corta i prodotti la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario tra produttore e consumatore finale.

L'articolo 3 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra produttori e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.

 

L'articolo 4modificato dal Senato, disciplina la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

Il comma 1, introdotto dal Senato, stabilisce che i comuni riservano almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato (e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco) agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o a filiera corta.

Al comma 2, si prevede che, in caso di apertura di mercati agricoli di vendita diretta, i comuni possano riservare agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta appositi spazi all'interno delle aree del mercato.

Inoltre, un ulteriore periodo del comma in esame, introdotto dal Senato, riconosce agli stessi imprenditori agricoli la possibilità di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli a filiera corta.

Il comma 3 specifica che le regioni e gli enti locali, previa intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione, possono favorire la destinazione di particolari aree all'interno dei supermercati destinate alla vendita di tali prodotti.

 

L'articolo 5, modificato dal Senato, prevede l'istituzione dei loghi "chilometro zero" e"filiera corta".

In particolare, il comma 1, statuisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali - da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con quello dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata - siano istituiti: il logo "chilometro zero" e il logo "filiera corta". Spetta allo stesso decreto definire le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, le modalità di verifica e attestazione della provenienza territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità, nonché le modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.

Il comma 2, chiarisce che il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione (modifica aggiunta dal Senato) e all'interno dei locali, in spazi espositivi appositamente dedicati. Può essere pubblicato in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti oggetto della proposta di legge in esame.

Il comma 3 precisa, inoltre, che il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

 

L'articolo 6, modificato dal Senato, disciplina la promozione dei prodotti a chilometro zero e provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva.

A tale fine si interviene sull'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), sostituendone il primo comma. Viene previsto, quindi, che per i servizi di ristorazione la valutazione dell'offerta tiene conto della qualità dei prodotti alimentari, con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica, del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale.

Con riferimento alla modifica effettuata dal Senato, essa consiste nella soppressione del riferimento del criterio di premialità: nel testo approvato dalla Camera era stato previsto che l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta venisse considerato, a parità di offerta, criterio di premialità rispetto agli altri prodotti di qualità, quali i prodotti biologici, tipici o tradizionali, i prodotti a denominazione protetta e quelli provenienti dall'agricoltura sociale.

 E' inoltre stabilito che è fatto salvo quanto previsto :

  • dall'articolo 4, comma 5-quater del decreto-legge 104 del 2013 (legge 128 del 2013), che - nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti alle scuole e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti giovani fino a diciotto anni di età – richiede che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato "dieta mediterranea", e
  • dall'articolo 6 della legge n. 141 del 2015, in base al quale, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.
    .
 

L'articolo 7modificato dal Senato, prevede le sanzioni.

Nel dettaglio, il comma 1, statuisce che, chiunque utilizzi le definizioni previste all'articolo 2 della presente proposta di legge o i loghi di cui all'articolo 5 in maniera non conforme alla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro (la modificata operata dal Senato consiste in una definizione più puntuale della condotta illecita).

I successivi commi da 2 a 5, aggiunti dal Senato, introducono ulteriori disposizioni volte a disciplinare le sanzioni. In particolare, il comma 2 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di controllo e di irrogazione delle stesse sanzioni.

Il comma 4, stabilisce poi che, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni spetta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si avvale, a tal fine, del Corpo delle capitanerie di porto.

 

L'articolo 8, modificato dal Senato, disciplina le abrogazioni. In particolare, al comma 1, si prevede:

  - l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n.158. Viene, al riguardo, disposto che ogni riferimento a tale disposizione debba intendersi riferito a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della proposta di legge in esame.

Si tratta, come rilevato all'articolo 2, della legge sui piccoli comuni e, in particolare, della disposizione che fornisce una definizione di «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» e di «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile».

commi 2 e 3 prevedono la clausola di salvaguardia, per cui le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano le disposizioni della presente legge nei limiti dei rispettivi statuti e delle loro norme di attuazione, e la possibilità, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, di istituire i loghi in forma bilingue.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

ll Comitato pareri della I Commissione, nell'esprimere parere favorevole, ha ribadito sostanzialmente il parere già espresso in prima lettura, rilevando, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge incida sia sulla materia « tutela della concorrenza », assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia sulla materia « alimentazione », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Inolre, ha evidenziato come la proposta contenga disposizioni riguardanti la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, afferenti alla materia del commercio, attribuita alla competenza residuale delle Regioni, sulla quale si registra un'abbondante produzione normativa regionale.

Infine, ha osservato come, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già stabilisca, in ottemperanza all'osservazione contenuta nel parere espresso dal Comitato in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera del provvedimento, alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare al comma 1 dell'articolo 5, che prevede il parere della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con il quale sono istituiti il logo «chilometro zero » e il logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e alimentari.

Infine, ancora con riferimento al citato articolo 5, che contempla l'istituzione del logo « chilometro zero » e del logo « filiera corta », ha ribadito l'esigenza di tenere conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione europea in merito alla compatibilità di previsioni che stabiliscano elementi identificativi circa la provenienza geografica e le caratteristiche dei prodotti (quali, appunto, loghi e marchi) con gli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, quindi, con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione. 

Le Commissioni II, IX e X hanno espresso parere favorevole.

Per quanto riguarda il parere reso dalla X Commissione - che ha espressamente richiamato il parere espresso in prima lettura - si ricorda che tale parere recava due condizioni accolte nel testo approvato dalla Camera, riguardanti la vendita diretta dei prodotti agricoli nei mercati e il criterio di premialità per le produzioni di filera corta negli appalti dei servizi di ristorazione collettiva. Quest'ultima previsione è tuttavia stata soppressa durante l'esame che si è svolto al Senato.