Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: RUE - Ufficio SG - Ufficio Rapporti con l'Unione europea
Titolo: Visita al quartier generale di Europol di una delegazione del Comitato Parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, con particolare riferimento alle politiche relative a immigrazione, asilo e Europol
Serie: Documentazione per le Commissioni - Audizioni e incontri in ambito UE   Numero: 7
Data: 17/12/2018
Organi della Camera: Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, XIV Unione Europea

     

 

XVIII LEGISLATURA

 

Documentazione per le Commissioni

Audizioni e incontri

 

 

Visita al quartier generale di Europol di una delegazione del Comitato Parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, con particolare riferimento alle politiche relative a immigrazione, asilo e Europol

L’Aja, 19 dicembre 2018

 

 

 

 

Senato della Repubblica

Servizio Studi
Dossier europei

n. 31

Camera dei deputati

Ufficio Rapporti con l’Unione europea

n. 7

 


 

 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - Twitter_logo_blue.png @SR_Studi

Dossier europei n. 31

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio rapporti con l’Unione europea

Tel. 06-6760-2145 - cdrue@camera.it

Dossier n. 7

 

 

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

INDICE

 

Schede di lettura.. 1

Il ruolo di Europol. 3

Il Gruppo di controllo parlamentare congiunto sulle attività di Europol. 7

Il Documento di programmazione pluriennale di Europol. 9

La protezione dei dati personali nell’ambito delle attività di Europol. 17

Eurojust. 25

Politiche UE in materia di sicurezza interna (con particolare riguardo al terrorismo): l’attuazione dell’Unione della sicurezza.. 29

L’approccio strategico alle questioni della sicurezza. 29

Le principali misure in materia di contrasto al terrorismo. 30

Radicalizzazione e linguaggio d’odio. 37

Frontiere UE e Spazio Schengen. 39

 


 



Schede di lettura




 

Il ruolo di Europol

Entrata in funzione nel 1998 sulla base della Convenzione Europol del 1995, e più volte giuridicamente riformata, da ultimo, con il regolamento n. 2016/794, l’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), in sintesi, assiste le autorità degli Stati membri incaricate dell’applicazione della legge fornendo una piattaforma per lo scambio e l’analisi di informazioni su una serie di attività criminali gravi e a carattere transnazionale.

L’Agenzia è prevista dal Trattato sul funzionamento dell’UE, che, all’articolo 88, paragrafo 1, le assegna il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.

Le aree di intervento di Europol (individuate dall’allegato I del regolamento citato) sono: terrorismo, criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, attività di riciclaggio del denaro, criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive, organizzazione del traffico di migranti, tratta di esseri umani, criminalità connessa al traffico di veicoli rubati, omicidio volontario e lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, razzismo e xenofobia, rapina e furto aggravato, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, truffe e frodi, reati contro gli interessi finanziari dell'Unione, abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario, racket e estorsioni, contraffazione e pirateria in materia di prodotti, falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento, criminalità informatica, corruzione, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, traffico illecito di specie animali protette, traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi, traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali, genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Con sede a L’Aia (Paesi Bassi), l’Agenzia funge da:

·       centro di sostegno per le operazioni di contrasto;

·       centro informazioni sulle attività criminali;

·       centro di competenze in tema di applicazione della legge.

L’Agenzia, oltre alla raccolta, conservazione, trattamento, analisi e scambio di informazioni, può, tra l’altro, e al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri, coordinare, organizzare e svolgere indagini e azioni operative che sono condotte:

i) congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri; o

ii) nel quadro di squadre investigative comuni, ove opportuno, in collegamento con Eurojust.

In ogni caso, in conformità del TFUE e del diritto derivato dell’UE, Europol non applica misure coercitive nello svolgimento dei suoi compiti, trattandosi di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.

La struttura amministrativa e di gestione di Europol comprende: un consiglio di amministrazione; un direttore esecutivo; se del caso, altri organi consultivi istituiti dal consiglio di amministrazione.

Attualmente l’Agenzia impiega oltre mille persone e oltre 200 ufficiali di collegamento, mentre il budget ha registrato negli anni una costante crescita passando dagli oltre 104 milioni di euro nel 2016, ai circa 120 milioni nel 2017, ai 135,7 del 2018 (bilancio rettificato).

La funzione di analisi delle attività criminali esercitata da Europol si traduce, tra l’altro, nella pubblicazione dei seguenti documenti periodici di valutazione:

·       la valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità nell’UE (SOCTA), con la quale si individuano e valutano le minacce emergenti, e si descrivono inoltre la struttura dei gruppi della criminalità organizzata e il loro modo di operare, nonché le principali tipologie di crimini che interessano l’UE;

·       la relazione sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell’UE (TE-SAT), che dà un resoconto dettagliato dello stato del terrorismo nell’UE;

·       la relazione annuale dell’Europol, che delinea i risultati e le informazioni specifiche sui tipi di funzioni e sui sistemi che Europol ha a sua disposizione e in base ai quali eroga la propria attività, sotto forma di sostegno coordinato per operazioni di polizia in Europa.

L’Agenzia riveste un ruolo centrale per quanto riguarda la condivisione di informazioni tra Stati membri in materia di criminalità. Al riguardo, il quadro giuridico di Europol disciplina le modalità di interrogazione della banca dati gestita dall’Agenzia (normalmente alimentata da informazioni inserite dalle autorità di contrasto degli Stati membri). L’accesso alle informazioni avviene in prima battuta tramite la richiesta di riscontro (positivo o negativo) di un determinato dato. In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che lo ha generato può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore (ad esempio un altro Stato membro).

Nel corso degli anni sono stati costituiti, in seno all’Agenzia, una serie di centri specializzati nell’approfondimento di tipologie criminali ritenute di prioritaria importanza. Sono riconducibili a tali organismi, in particolare:

·       il Centro europeo per il cybercrime (EC3), costituito nel 2013 per rafforzare la risposta di polizia alle forme di criminalità cibernetiche, con particolare riguardo alla protezione dei cittadini, delle imprese e degli apparati pubblici dai reati on line;

·       il Centro europeo per il traffico di migranti, istituito all’inizio del 2016 a seguito della grave crisi dei flussi migratori, concernente in particolare la rotta del Mediterraneo orientale e dei Balcani occidentali. Tale organismo sostiene gli Stati membri nelle attività di individuazione e smantellamento delle reti internazionali che gestiscono i flussi irregolari migratori;

·       il Centro europeo antiterrorismo, istituito nel 2016, fornisce sostegno operativo richiesto delle autorità degli Stati membri nel settore delle indagini e del contrasto al fenomeno dei foreign fighters, delle forme di finanziamento del terrorismo, della propaganda terroristica ed estremistica on line (avvalendosi della unità EU Internet Referral Unit), del traffico illegale di armi, cooperando altresì con le atre autorità antiterroristiche a livello internazionale;

·       l’Internet Referral Unit (EU IRU), costituita nel 2015 con il compito di ridurre il livello e l’impatto della propaganda online che inciti al terrorismo o all’estremismo violento. L’unità collabora a progetti in materia di individuazione e segnalazione di tali contenuti ai fornitori di servizi di Internet (ai fini della rapida cancellazione), sostenendo altresì gli Stati membri nelle analisi operative e strategiche concernenti di tale fenomeno.


 

Il Gruppo di controllo parlamentare congiunto sulle attività di Europol

Dando attuazione a quanto disposto dall’articolo 88, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con l’approvazione del regolamento (UE) 2016/794, dell'11 maggio 2016 recante il nuovo quadro giuridico di Europol è stato introdotto un meccanismo di controllo delle attività dell’Agenzia da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali; tale meccanismo si è tradotto nella costituzione del Gruppo congiunto di controllo parlamentare, che ha avviato i suoi lavori nel 2017.

In particolare, il Gruppo esercita un monitoraggio politico delle attività di Europol nell'adempimento della sua missione, anche per quanto riguarda l'impatto di tali attività sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche.

Circa la costituzione del Gruppo:

·       ciascun Parlamento nazionale (limitatamente agli Stati membri che abbiano aderito al regolamento Europol) deve essere rappresentato da un numero di membri fino a 4. Nel caso di Parlamenti bicamerali, ciascuna Camera può nominare fino a due membri. Il Parlamento europeo deve essere rappresentato con un numero massimo di 16 membri;

·       il Gruppo è presieduto congiuntamente dal Parlamento del Paese che detiene la Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo.

Il Gruppo si riunisce normalmente due volte l'anno, alternativamente nel Parlamento del Paese che detiene la Presidenza di turno del Consiglio dell’UE e nel Parlamento europeo (a determinate condizioni, sono possibili riunioni straordinarie).

Il regolamento Europol disciplina una serie di attività nell’ambito del monitoraggio del Gruppo. In particolare:

a)     il presidente del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, il direttore esecutivo o i loro supplenti compaiono dinanzi al Gruppo, su richiesta di quest'ultimo, per discutere questioni riguardanti le attività dell’Agenzia, compresi gli aspetti di bilancio di tali attività, l'organizzazione strutturale e l'eventuale istituzione di nuove unità e centri specializzati, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza. Il gruppo può decidere di invitare alle sue riunioni altre persone interessate, ove del caso;

b)    il Garante europea per la protezione dei dati personali compare dinanzi al Gruppo, su richiesta di quest'ultimo, a cadenza almeno annuale per discutere le questioni generali relative alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare la protezione dei dati personali, nelle attività di Europol, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza;

c)     il Gruppo è consultato per quanto riguarda la programmazione pluriennale di Europol.

Inoltre Europol trasmette al Gruppo, a titolo informativo, tra l’altro, i seguenti documenti, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza:

·       le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti di situazione in relazione all'obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol;

·       le intese amministrative concluse ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1;

·       il documento contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol;

·       la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol;

·       la relazione di valutazione redatta dalla Commissione.

Il Gruppo di controllo parlamentare congiunto può redigere conclusioni sintetiche sul monitoraggio politico delle attività di Europol e presentarle al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali. Il Parlamento europeo le trasmette, a titolo informativo, al Consiglio, alla Commissione e a Europol.


 

Il Documento di programmazione pluriennale di Europol

Basandosi sul Regolamento finanziario e sulle linee guida elaborate dalla Commissione europea, il Documento di programmazione di Europol contiene componenti di programmazione pluriennale e annuale per il periodo 2019-2021, accompagnate dall'individuazione - a titolo indicativo - delle risorse di bilancio e di personale necessarie a realizzarle.

La componente pluriennale del Documento si basa in larga parte sulla Strategia 2016-2020, adottata dal Consiglio di amministrazione di Europol il 1° dicembre 2015. Gli obiettivi strategici individuati in quella sede sono stati incorporati tra gli obiettivi e le azioni concrete previste per il triennio.

Nei prossimi tre anni, Europol continuerà a sostenere le autorità di polizia nella loro lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo, con una strategia che si sposterà in modo progressivo dall'incremento delle capacità operative alla fornitura di servizi operativi con impatto massimizzato. Il consolidamento delle capabilities e della expertise si tradurrà in un supporto diretto alle attività investigative degli Stati membri.

Il lavoro di Europol si concentrerà pertanto su due tematiche fondamentali:

·       offrire un contributo significativo alla gestione delle informazioni sul crimine a livello di Unione europea;

·       garantire il massimo impatto operativo della propria azione di supporto agli Stati membri.

Il Documento di programmazione si concentra su tre grandi obiettivi, di cui vengono qui fornite, in sintesi, le rispettive modalità di attuazione.

1.     Europol deve trasformarsi nel Centro dell'UE per lo scambio di informazioni in materia criminale, e fornire gli strumenti di accesso e di elaborazione delle informazioni stesse a tutte le autorità di polizia degli Stati membri.

La gestione delle informazioni include l'accesso, la raccolta e l'organizzazione di informazioni provenienti da fonti multiple e in formati multipli, al fine di renderle accessibili agli Stati membri. Per ottenere tale scopo, Europol, intende concentrarsi su tre assi:

·       sviluppare le capacità ICT che consentano di massimizzare lo scambio e la disponibilità di informazioni sui reati, tenendo conto che il nuovo quadro giuridico di Europol sposta l'accento da sistemi e database specifici all'introduzione di un nuovo Concetto per la gestione integrata dei dati (IDMC), incentrato in primis sulle necessità concrete delle autorità di polizia - con un conseguente riposizionamento del focus sui dati stessi, rispetto ai sistemi o ai database destinati a conservarli;

·       garantire uno scambio di informazioni immediato, efficace e ininterrotto. A tale scopo è già disponibile un Centro informazioni in funzione 24 ore su 24, che consente di massimizzare l'acquisizione, la prima elaborazione e la disponibilità delle informazioni per gli Stati membri. Europol intende altresì lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per incrementare la qualità della loro cooperazione, con particolare riferimento alla qualità delle informazioni scambiate e alla rapidità di reazione (per esempio, attraverso un maggiore uso del cd. Universal Message Format, o UMF);

·       rafforzare in modo strategico i rapporti di cooperazione con i partner. Europol intende continuare a promuovere e sviluppare ulteriormente la cooperazione con tutte le autorità di polizia competenti, ivi inclusi i servizi doganali e antiterrorismo degli Stati membri. Allo stesso tempo, è decisa a rafforzare ulteriormente i partenariati con i paesi terzi (Stati Uniti, paesi mediterranei, Balcani occidentali, Medio Oriente e paesi nordafricani), attraverso iniziative che preservino la natura operativa di Europol e la sua funzione di supporto agli Stati membri. "In considerazione delle sfide globali che l'UE si trova ad affrontare, per esempio nelle aree della cybercriminalità, dell'immigrazione e del terrorismo, la cooperazione con Interpol rimarrà particolarmente rilevante e verrà rafforzata tramite un allineamento più stretto e la predisposizione di azioni strategiche comuni." Analogo rafforzamento, sulla base della complementarità, dovrà essere previsto per quanto concerne la partnership con agenzie dell'UE come Frontex ed Eurojust.

 

2.     Europol fornirà supporto operativo ed expertise ai massimi livelli per le indagini effettuate dagli Stati membri, sviluppando e utilizzando un ampio portafoglio di servizi. Più nel dettaglio, il supporto di Europol si esplicherà:

·       per le indagini degli Stati membri nell'area del crimine organizzato, attraverso un particolare impegno nel contrasto ai gruppi gerarchicamente strutturati che operano in aree differenziate (o gruppi di tipo mafioso), e nella lotta contro il traffico di esseri umani connesso alle migrazioni (attraverso lo European Migrant Smuggling Centre, o EMSC);

·       per la lotta alla cybercriminalità, tramite una particolare concentrazione sui reati commessi da gruppi organizzati, specie laddove generino profitti significativi, come le frodi online; sui reati che provocano danni gravi alle vittime, come lo sfruttamento sessuale dei minori online, e sui reati che colpiscono le infrastrutture critiche e i sistemi di informazione dell'UE;

·       nell'area dell'antiterrorismo, tramite un impegno volto a rafforzare e rendere più fluidi la cooperazione e lo scambio di informazioni. Più nel dettaglio, il Centro europeo antiterrorismo (ECTC), operativo all'interno di Europol dal 2016, proseguirà nel suo impegno volto a promuovere e costruire le infrastrutture necessarie per potenziare lo scambio di informazioni e la capacità di fornire un sostegno analitico e operativo alle indagini di maggior portata. La Internet Referral Unit dell'Unione (IRU) sarà utilizzata a fini di contrasto della radicalizzazione online, come la Financial Intelligence Unit (FIU.net) e il Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP) potranno fornire un supporto decisivo nel rafforzare il quadro di intelligence sulle fonti di finanziamento del terrorismo;

·       più in generale, tramite lo sviluppo e la gestione di un supporto analitico di alta qualità e di un portafoglio di capacità operative trasversali e in costante evoluzione.

 

3.     Europol diverrà un organismo sempre più efficiente, con accordi di governance funzionali e una reputazione positiva. Come conseguenza del nuovo regolamento, Europol sarà soggetto a una supervisione di nuovo tipo, da parte del Supervisore europeo sulla protezione dei dati (EDPS) e del Joint Parliamentary Scrutiny Group. In linea con la policy dell'Unione europea, l'Agenzia continuerà a potenziare la trasparenza delle sue attività, facilitando l'accesso ai relativi documenti tramite un registro pubblico.

Un capitolo a parte del Documento di programmazione è espressamente dedicato alla Strategia esterna di Europol per gli anni 2017-2020, e tiene conto in particolare del dettato dell'articolo 12 del Regolamento (UE) 2016/794, nel quale viene espressamente prevista la predisposizione di una strategia per i rapporti con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. La Strategia trae altresì fondamento dalla Strategia globale dell'UE per la politica estera e di sicurezza, dalla comunicazione della Commissione su una Agenda europea per la sicurezza e la lotta contro il terrorismo e dalla Agenda europea sulla migrazione.

Gli obiettivi della Strategia esterna di Europol consistono primariamente:

·       nell'ottimizzare i partenariati, operativi e strategici, assicurando uno scambio efficace di informazioni e rafforzando il proprio ruolo come centro dell'Unione per le informazioni sul crimine;

·       nel rafforzare il ruolo di Europol quale piattaforma privilegiata per la cooperazione internazionale di polizia contro le minacce connesse alla sicurezza dell'Unione. In tal senso appare particolarmente necessario potenziare ulteriormente la comunità degli ufficiali di collegamento che prestano i loro servizi presso l'Agenzia, e i rispettivi uffici: "lo sviluppo di una rete di ufficiali di collegamento dovrebbe condurre a una cooperazione di polizia migliore e maggiormente coordinata", anche tramite un utilizzo sistematico di SIENA (Secure Information Exchange Network Application) e del formato universale per lo scambio di messaggi (UMF);

·       nel rafforzare la posizione di Europol all'interno dell'architettura dell'UE per la sicurezza, attraverso una cooperazione più intensa e continua con la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), onde assicurare "uno scambio adeguato di informazioni strategiche, offrire un'analisi congiunta delle minacce che hanno una dimensione sia interna che esterna, e facilitare i contatti con i paesi terzi con i quali Europol non ha ancora avviato una cooperazione;

·       nel promuovere Europol quale modello di successo nell'ambito della cooperazione.

Per quanto concerne le priorità dell'azione esterna di Europol, in accordo con le urgenze individuate nei documenti strategici dell'Unione per quanto concerne la sicurezza interna - terrorismo, minacce ibride, cybersicurezza e sicurezza energetica, crimine organizzato e gestione delle frontiere esterne-, esse si concentreranno in particolare nelle aree della lotta al crimine organizzato, al cybercrimine e al terrorismo. Le minacce ibride, infatti, "sono un nuovo fenomeno che deve essere analizzato più a fondo onde definire il ruolo di Europol e l'eventuale sostegno che potrebbe offrire nella lotta contro questa minaccia globale."

Quanto infine ai partner, la Strategia esterna stabilisce che Europol deve puntare a rafforzare ulteriormente il suo partenariato con i paesi terzi, senza limitarsi all'adozione di meri criteri geografici, "poiché per alcune tipologie di reato la prossimità geografica di un partner non può essere l'unico criterio da seguire." Nella Strategia vengono comunque espressamente menzionati gli Stati Uniti, i paesi del Mediterraneo e i Balcani occidentali.

Più nel dettaglio:

·       gli Stati Uniti rimarranno il partner chiave di Europol, a partire dalle aree principali di interesse comune: terrorismo e cybersicurezza (ma anche crimine organizzato e traffico illegale di migranti);

·       i paesi del Medio Oriente e del Nordafrica rappresentano i soggetti principali con i quali rafforzare il partenariato, con particolare riferimento alla lotta contro il terrorismo e le migrazioni illegali, e in stretto coordinamento con il Servizio europeo di azione esterna;

·       anche con i paesi dei Balcani Occidentali sarà necessario implementare un modello di cooperazione che peraltro ha già portato a risultati significativi, concentrandosi in particolare sul traffico di migranti, il terrorismo e il crimine organizzato;

·       le medesime aree - strategiche per la sicurezza interna ed esterna - richiederebbero una cooperazione molto più stretta con la Turchia, la cui definizione è però fortemente legata all'evoluzione dei rapporti tra il paese e l'Unione europea;

·       altri paesi con i quali puntare a una cooperazione più strutturata sono India e Pakistan; Cina (visto l'impatto della criminalità organizzata cinese nel territorio dell'Unione e l'alto profilo internazionale dei gruppi criminali cinesi); i paesi centro e sudamericani (con particolare riferimento al narcotraffico e ai reati connessi); Israele e la Federazione russa.

Per quanto concerne invece i rapporti con le organizzazioni internazionali, Interpol rimarrà ovviamente il principale partner di Europol in un'azione di supporto agli Stati membri e di rafforzamento di una cooperazione di polizia che operi sull'intero territorio dell'Unione. Europol dovrà però produrre ulteriori sforzi per potenziare la cooperazione con altri organismi internazionali, primo fra tutti la NATO, con particolare riferimento ad aree di interesse comune come la lotta al terrorismo e al traffico illegale di migranti.

L'ultimo capitolo del Documento di programmazione è dedicato infine alle risorse finanziarie e umane per gli anni 2019-2021, e muove dalla considerazione che, nel corso degli ultimi anni, "a Europol sono state affidate una serie di funzioni completamente nuove come il Centro europeo sul cybercrimine, il Centro europeo sul traffico illegale di migranti, la European Internet Referral Unit (IRU), il Centro europeo antiterrorismo e la già citata FIU.net. Benché siano state messe a disposizione alcune risorse per questi nuovi incarichi, Europol ha dovuto dipendere pesantemente dalla riallocazione interna di personale con mansioni operative e dallo spostamento di taluni incarichi da funzioni di supporto al Dipartimento operazioni."

L'evoluzione costante del ruolo di Europol, legata alle nuove esigenze di sicurezza dell'Unione richiede, secondo quanto rilevato nel Documento, una revisione continua e complessiva delle necessità dell'Agenzia in termini di risorse umane, per fronteggiare un ampio ventaglio di sviluppi che attengono, a mero titolo esemplificativo:

·       alla prevenzione o reazione ad attacchi di matrice terroristica;

·       all'individuazione e soppressione di propaganda online;

·       al rafforzamento della pressione sulle reti di trafficanti di esseri umani, da ottenersi anche tramite la presenza diretta di personale Europol negli hotspot degli Stati membri più affetti dal fenomeno;

·       alla necessità di fornire un miglior supporto centralizzato in termini di informatica forense e di decrittazione;

·       a un uso più sistematico dell'intelligence finanziaria nel corso delle indagini;

·       allo sviluppo di una maggior capacità di individuare potenziali "vittime", specie per proteggere i bambini dagli abusi e dallo sfruttamento sessuale.

Dopo aver ricordato che, nel precedente Documento di programmazione, era stato previsto un incremento approssimativo di 70 agenti temporanei, poi ridotto a 26 unità, Europol afferma di aver risagomato la sua programmazione tenendo conto dell'approccio molto prudente seguito dall'autorità di bilancio per il 2018, e richiede pertanto, per il triennio 2019-2021, 111 nuovi incarichi, così ripartiti:

·       54 unità per la Direzione operazioni;

·       46 unità per il Dipartimento ICT;

·       11 unità per governance e amministrazione.

Analogamente contenuto è l'incremento di bilancio che il Documento prefigura: + 21 milioni nel 2019 (rispetto al bilancio iniziale 2018), per un budget totale di 143,3 milioni che crescerebbe in modo ancor più contenuto nel 2020 (+ 2,8 milioni) e nel 2021 (+5,9 milioni).


 


 

La protezione dei dati personali nell’ambito delle attività di Europol

In considerazione della significativa massa di informazioni trattate e scambiate nell’ambito delle attività di Europol (cui partecipano autorità di Stati membri per finalità legate al contrasto del crimine), il rinnovato quadro giuridico[1] dell’Agenzia dedica una sezione specifica (il Capo VI) a una serie di garanzie in materia di protezione dei dati personali.

Tale regime è basato sui principi contenuti nella Convenzione n. 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale[2], e sulla raccomandazione n. R(87) del Comitato dei Ministri del medesimo organismo in materia di uso dei dati personali nel settore della polizia.

La disciplina è, inoltre, coerente con quanto stabilito a livello UE dalla direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, nell’ambito di un disegno complessivo di riforma (caratterizzato da elevati standard di protezione armonizzati) che ha previsto anche l’adozione del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)[3].

Europol applica addizionalmente il regolamento (CE) n. 45/2001 sul trattamento dei dati personali da parte delle Istituzioni e degli organismi comunitari, attualmente in fase di revisione, con particolare riguardo a dati personali “non operativi”, ovvero non collegati ad indagini penali, come i dati personali relativi ai membri del personale Europol.

In sintesi, il Capo VI del regolamento Europol stabilisce, tra l’altro: i principi generali in materia di protezione dei dati personali trattati dall’Agenzia (articolo 28), anche con riferimento a particolari categorie di dati (cosiddetti dati sensibili), e di soggetti interessati al trattamento (articolo 30); i termini per la conservazione e la cancellazione dei dati (31); le disposizioni che vincolano l’Agenzia a garantire sotto diversi profili la sicurezza dei dati (articoli 32 e 33); la notificazione di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo (articolo 34), e la relativa comunicazione (compresi i limiti dovuti ad esigenze connesse alla peculiare attività dell’Agenzia di sostegno alle attività di tutela della sicurezza) agli interessati (articolo 35). Disposizioni particolari sono altresì previste con riguardo, tra l’altro, al diritto di accesso dell’interessato ai propri dati (articolo 36), e ai connessi diritti di rettifica, cancellazione e limitazione dell’accesso ai dati (articolo 37), il cui esercizio è circoscritto in funzione delle citate esigenze di tutela della sicurezza.

La disciplina delinea, inoltre, il quadro delle responsabilità in materia di protezione dei dati personali, ripartendole in linea di massima tra Europol e gli Stati membri (articolo 38) viene altresì individuato tra i membri del personale dell’Agenzia un responsabile della protezione, nominato dal consiglio di amministrazione dell’organismo (articolo 41).

Il regime include inoltre un articolato sistema di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (articoli 41-45), che coinvolge significativamente il Garante europeo per la protezione dei dati personali, e le autorità di controllo nazionali (vedi infra).

Da ultimo, è previsto un apparato di mezzi di ricorso e di responsabilità che, in estrema sintesi, prevede il diritto degli interessati di presentare reclamo al Garante citato e ricorso alla Corte di giustizia dell’UE, nonché il diritto al risarcimento, da parte di Europol o dello Stato membro (a seconda dei profili di responsabilità), del danno cagionato da un trattamento illecito di dati (articoli 47- 50).

La sorveglianza sulla protezione dei dati personali può altresì considerarsi inclusa nel monitoraggio politico dal Gruppo di controllo parlamentare congiunto delle attività di Europol anche per quanto riguarda l’impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche.[4]

Più approfonditamente, secondo i principi generali (articolo 28), nell’ambito di Europol i dati personali devono essere, tra l’altro:

·       trattati in modo corretto e lecito;

·       raccolti per finalità determinate;

·       adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

·       esatti e aggiornati;

·       conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle loro specifiche finalità;

·       trattati in modo tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali.

Il regolamento, da un lato, consente il trattamento di dati personali relativi a vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati e a persone di età inferiore a diciotto anni se strettamente necessario e proporzionato per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, dall’altro limita la facoltà di trattare (mediante procedimenti automatizzati o meno) dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale di un individuo ai casi in cui sia strettamente necessario e proporzionato per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol e se tali dati integrano altri dati personali trattati da Europol (regime dei dati sensibili - articolo 30).

Oltre alle citate norme sulla durata della conservazione dei dati, il regolamento stabilisce una serie di obblighi a carico di Europol e (nel caso di trattamento automatizzato) degli Stati membri concernenti misure adeguate per proteggere i dati personali. Si tratta, tra l’altro, di misure idonee a garantire: il controllo dell’accesso alle attrezzature, il controllo dei supporti dei dati, della conservazione dei dati; degli utilizzatori dei dati, dell’accesso, della comunicazione, dell’introduzione, e del trasporto dei dati, nonché il ripristino, l’affidabilità e l’integrità delle funzioni dei sistemi (articolo 32). In caso di violazione dei dati personali, Europol è tenuta a notificarla senza giustificato ritardo al Garante europeo per la protezione dei dati personali e alle autorità competenti degli Stati membri, nonché al fornitore dei dati interessato (articolo 34, par. 1).

Vi è inoltre l’obbligo di comunicare all’interessato violazioni dei dati suscettibili di lederne gravemente di diritti e le libertà, salvo il caso in cui:

·       Europol abbia applicato ai dati personali oggetto della violazione misure tecnologiche di protezione appropriate che rendano i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi;

·       Europol abbia successivamente adottato misure atte a far sì che i diritti e le libertà dell'interessato non rischino più di essere gravemente pregiudicati; oppure

·       tale comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati, in particolare, a motivo del numero di casi in questione (in una simile circostanza, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile che informi gli interessati in questione con analoga efficacia).

La comunicazione all'interessato può inoltre essere rinviata, limitata o omessa nel caso in cui ciò costituisca una misura necessaria, tenuto debito conto dei legittimi interessi del soggetto in questione:

·       per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;

·       per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;

·       per proteggere la sicurezza pubblica e nazionale;

·       per proteggere i diritti e le libertà di terzi (articolo 35).

L’articolo 36 prevede il diritto dell’interessato, a intervalli ragionevoli, di ottenere informazioni per sapere se i dati personali che lo riguardano sono trattati da Europol, descrivendo altresì il tipo di informazioni che, in tal caso, l’Agenzia deve fornire (a seguito di apposita domanda all’autorità designata a tal fine nello Stato membro). Tale diritto dell’interessato non può considerarsi assoluto, potendo la comunicazione di informazioni essere rifiutata o limitata ove tale rifiuto o limitazione (tenendo conto dei diritti fondamentali e degli interessi del richiedente) costituisca una misura necessaria per:

·       consentire il corretto svolgimento dei compiti di Europol;

·       tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico o prevenire attività criminali;

·       garantire che nessuna all’indagine nazionale sia compromessa;

oppure

·       proteggere i diritti e le libertà di terzi.

Ove l’interessato abbia avuto accesso ai dati personali che lo riguardano trattati da Europol, ha il diritto di chiederne la rettifica, l’integrazione o l’aggiornamento degli stessi, o ancora la cancellazione nel caso in cui tali dati non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

L’onere relativo alla rettifica o cancellazione dei dati personali ricade su Europol o sugli Stati membri a seconda della fonte che li ha forniti. Senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della domanda, Europol informa per iscritto l'interessato che i dati sono stati rettificati, cancellati, o limitati per quanto riguarda l’accesso; il termine di tre mesi vige anche per quanto riguarda l'eventuale rifiuto alle operazioni citate, mediante il quale viene altresì indicata all’interessato la facoltà di proporre reclamo al Garante europeo per la protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale (articolo 37).

La responsabilità della qualità dei dati è attribuita ad Europol dal regolamento con riferimento alle informazioni fornite da Paesi terzi, organizzazioni internazionali, o parti private, o reperiti direttamente da Europol da fonti pubbliche, mentre rimane in capo agli Stati membri quando questi ultimi siano gli stessi fornitori dei dati personali (articolo 38, par. 1).

La disciplina prevede, inoltre, la figura di un responsabile della protezione dei dati personali nominato dal consiglio di amministrazione tra i membri del personale dell’Agenzia, con un mandato di quattro anni rinnovabile fino agli otto complessivi, dotato di specifiche garanzie di indipendenza, le cui funzioni sono tra l’altro:

·       garantire l’applicazione delle disposizioni del regolamento Europol in materia di dati personali;

·       garantire che sia mantenuta traccia del trasferimento e del ricevimento dei dati personali secondo il regolamento citato;

·       garantire che gli interessati siano informati, su richiesta, dei rispettivi diritti;

·       cooperare con il Garante europeo per la protezione dei dati personali;

·       redigere una relazione annuale e trasmetterla al consiglio di amministrazione e al Garante citato;

·       tenere un registro delle violazioni dei dati.

Da ultimo, oltre al potere di accesso a tuti i dati trattati e tutti i locali dell’Agenzia, al responsabile è attribuita la facoltà di chiedere ai principali organi direttivi di Europol di porre rimedio alle violazioni delle regole sulla protezione dei dati, potendo altresì, in caso di diniego, rivolgersi direttamente al Garante citato (articolo 42).

Il Capo VI del regolamento Europol attribuisce al Garante europeo per la protezione dei dati personali (GEPD - in cooperazione con le autorità nazionali designate dagli Stati membri) le principali funzioni di sorveglianza circa l’applicazione da parte di Europol del quadro giuridico specifico, e di qualsiasi altro atto dell’Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, sul legittimo trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività dell’Agenzia.

Il GEPD svolge anzitutto attività consultiva, di propria iniziativa o su richiesta da parte di Europol, su qualsiasi argomento circa il trattamento dei dati, anche in via preventiva rispetto a nuovi tipi di trattamento da effettuare (articoli 39 e 43, paragrafo 2, lettera d)).

In generale, la disciplina conferisce a tale organismo poteri di indagine (anche in assenza di reclamo da parte degli interessati) che il GEPD svolge, tra altro, esercitando il potere di accesso a tutti i dati personali e informazioni, nonché a tutti i locali di Europol.

Nell’ambito delle attività di monitoraggio, il GEPD può, tra l’altro:

·       offrire consulenza agli interessati sull'esercizio dei loro diritti;

·       rivolgersi a Europol in caso di presunta violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare proposte volte a porvi rimedio;

·       ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti (accesso ai dati o modifiche nel trattamento) in relazione ai dati allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli 36 e 37;

·       ordinare a Europol di effettuare la rettifica, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione dei dati personali che sono stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali tali dati sono stati comunicati;

·       vietare a titolo provvisorio o definitivo i trattamenti da parte di Europol che violano le disposizioni sul trattamento dei dati personali;

·       rivolgersi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e adire la Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni previste dal TFUE o intervenire nelle cause dinanzi alla stessa Corte (articolo 43).

La vigilanza del GEPD è svolta in collaborazione con le autorità nazionali designate, in particolare tramite il Consiglio di cooperazione, un forum cui sono attribuite funzioni consultive nel quale vengono principalmente discusse questioni di carattere comune e sviluppate linee guida e migliori pratiche (articolo 45). Da ultimo, si ricorda che le autorità nazionali svolgono la vigilanza sulla liceità del trasferimento, reperimento e comunicazione a Europol di dati personali da parte degli Stati membri interessati.

Il nuovo regime attribuisce all’interessato lo strumento del reclamo al GEPD ove si ritenga il trattamento dei dati non conforme alle disposizioni del regolamento Europol; su tale reclamo, a seconda dei casi, il GEPD decide autonomamente o in cooperazione con le autorità nazionali designate (articolo 47).

Avverso tali decisioni è possibile ricorrere innanzi alla Corte di giustizia dell’UE (articolo 48).

Infine, l’articolo 50 stabilisce che la persona fisica che subisca un danno cagionato da un trattamento illecito dei dati ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno da Europol, conformemente all'articolo 340 TFEU, o dallo Stato membro in cui si è verificato il fatto generatore del danno, conformemente al diritto nazionale.

L'azione contro Europol è proposta dalle persone fisiche dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, mentre quella contro lo Stato membro è da esse proposta dinanzi all'autorità giurisdizionale competente di tale Stato membro.

 

Il primo monitoraggio da parte del GEPD sulle attività di Europol

Il Garante europeo sulla protezione dei dati personali ha dato conto delle prime attività di sorveglianza su Europol, nel Rapporto annuale 2017 (presentato nel marzo del 2018). In particolare, nei primi mesi di sorveglianza il GEPD è stato consultato da Europol in merito alle modalità di trattamento dei dati personali nell’ambito di progetti di analisi operative dell’Agenzia (volte a sostenere attività di indagini e operazioni di intelligence) in specifici settori criminali, ed ha altresì trasmesso all’Agenzia un parere circa le linee guida da essa provvisoriamente adottate sul concetto di trattamento integrato dei dati da parte di Europol.

Inoltre, alla fine del 2017, il GEPD ha condotto la prima ispezione presso l’Agenzia che ha riguardato, tra l’altro, il ciclo di vita dei dati trattati da Europol, una valutazione dei sistemi di sicurezza informatica, il rispetto delle disposizioni in materia di limiti di conservazione e di cancellazione dei dati.

Il GEPD, nel 2017, ha altresì ricevuto tre richieste d consultazione preventiva da parte di Europol, nonché due reclami, uno solo dei quali è stato dichiarato ammissibile. Tale reclamo (alla fine del 2017 ancora oggetto di indagine) ha riguardato il diniego di accesso ai dati personali da parte dell’interessato.

 


 

Eurojust

L’unità’ di cooperazione Eurojust è stata istituita con decisione 2002/187/GAI del Consiglio modificata dalla decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, al fine di sostenere e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra autorità nazionali nella lotta contro le forme gravi di criminalità transnazionale che interessano l'Unione europea.

Ciascuno dei 28 Stati membri designa un proprio rappresentante presso Eurojust, la cui sede si trova all'Aia. Tali rappresentanti possono essere pubblici ministeri, giudici o funzionari di polizia con pari prerogative.

I membri nazionali svolgono le attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi di Eurojust, ossia assistere le autorità nazionali in ogni fase delle indagini e dell’esercizio dell’azione penale. Risolvono, inoltre, questioni giuridiche e problemi pratici derivanti dalle differenze tra i sistemi giuridici degli Stati membri.

I membri nazionali si possono avvalere del supporto di sostituti, assistenti o di esperti distaccati. Nel caso in cui Eurojust abbia concluso un accordo di cooperazione con uno Stato terzo, presso l'organismo possono operare i magistrati di collegamento provenienti da tale Stato. Attualmente sono distaccati presso Eurojust magistrati di collegamento provenienti dalla Norvegia e dagli Stati Uniti. Per converso Eurojust, grazie a recenti interventi normativi dell'UE, ha acquisito la facoltà di inviare magistrati di collegamento in Stati terzi.

Eurojust ospita inoltre i segretariati della Rete giudiziaria europea, della rete di punti di contatto in materia di genocidio, di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra, nonché della rete delle Squadre investigative comuni.

Eurojust tratta circa 2.000 casi all'anno e tiene annualmente  intorno a 200 riunioni di coordinamento. Tali riunioni coinvolgono le autorità giudiziarie e investigative provenienti dagli Stati membri e, eventualmente, da Stati terzi. Nel corso delle riunioni si risolvono problemi relativi all'attività operativa e si elaborano piani d'azione quali perquisizioni e arresti simultanei.

Le riunioni di coordinamento si concentrano su fattispecie di reato individuate come prioritarie dal Consiglio dell'Unione europea: terrorismo, traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani, frode, corruzione, criminalità informatica, riciclaggio di denaro e altri reati connessi alla presenza di organizzazioni criminali in vari settori dell'economia.

 

Eurojust dispone di un certo numero di funzioni e poteri elencati nella decisione Eurojust. Tra questi, risponde alle richieste di assistenza giudiziaria provenienti dalle autorità nazionali competenti e può chiedere agli Stati membri di avviare indagini o esercitare l’azione penale con riferimento a  specifici fatti.

Può inoltre aiutare a prevenire conflitti di giurisdizione ove più di un'autorità nazionale abbia la facoltà di avviare un'indagine o esercitare l'azione penale. Eurojust agevola l'esecuzione degli strumenti internazionali di cooperazione giudiziaria, tra i quali il mandato d'arresto europeo; fornisce, inoltre, il finanziamento e il supporto per istituire e rendere operative le Squadre investigative comuni.

Eurojust collabora sia con autorità nazionali sia con organismi dell'Unione europea, quali la Rete giudiziaria europea, Europol, l'OLAF (nei casi di reati a danno degli interessi finanziari dell'Unione europea), Frontex, CEPOL, la Rete europea di formazione giudiziaria e ogni altro organismo competente in virtù delle disposizioni adottate nel quadro dei trattati.

Si ricorda che il Consiglio dell’UE ha recentemente adottato norme volte a migliorare il funzionamento di Eurojust, in particolare, introducendo una riforma dei procedimenti e della struttura dell’Agenzia per migliorarne l'efficacia operativa, aggiornarne il quadro in materia di protezione dei dati e aumentarne la trasparenza e il controllo democratico.

Le principali modifiche rispetto al quadro giuridico vigente riguardano:

·       la distinzione tra le funzioni operative e le funzioni di gestione del collegio dei membri nazionali:

·       nuove norme sulla protezione dei dati, in linea con le recenti disposizioni in materia nelle istituzioni dell'UE;

·       l'istituzione di un comitato esecutivo che assista il collegio nelle funzioni di gestione e consenta di accelerare il processo decisionale per le questioni non operative e strategiche;

·       nuove disposizioni sulla programmazione annuale e pluriennale;

·       la rappresentanza della Commissione in sede di collegio e di comitato esecutivo;

·       maggiore trasparenza e controllo democratico delle attività di Eurojust attraverso un meccanismo di valutazione congiunta da parte del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali.


 


 

Politiche UE in materia di sicurezza interna (con particolare riguardo al terrorismo): l’attuazione dell’Unione della sicurezza

L’approccio strategico alle questioni della sicurezza

L’Unione europea ha definito un nuovo quadro strategico per la sua azione nel settore della sicurezza con l’adozione dell'Agenda europea sulla sicurezza nell’aprile 2015, prospettando linee di intervento tradotte in specifiche proposte legislative (v. paragrafi successivi).

Con la successiva Comunicazione sulla realizzazione dell'Unione della sicurezza (aprile 2016), la Commissione europea si è data precise scadenze per la realizzazione  delle principali misure di prevenzione e di contrasto ai fenomeni del terrorismo, della criminalità organizzata e del cybercrime.

Inoltre, per rafforzare l’approccio a tali materie, la Presidenza Juncker della Commissione europea ha creato uno specifico portafoglio per l'Unione della sicurezza (attribuito al Commissario Julian King) coadiuvato da una task force trasversale che abbraccia numerose competenze all'interno dell'Esecutivo europeo, cui è stato attribuito il mandato di garantire l'attuazione delle iniziative previste nei documenti programmatici citati.

I principali temi approfonditi nell’ambito dell’Unione della sicurezza sono:

·       la revisione del quadro penale europeo in materia di terrorismo, con particolare riguardo al contrasto del fenomeno dei foreign fighters;

·       una serie di misure volte a sottrarre alle organizzazioni criminali e terroristiche gli strumenti necessari alle loro attività (accesso alle risorse finanziarie, alle armi, utilizzo di Internet e di documenti contraffatti);

·       le politiche in materia di prevenzione e contrasto ai processi di radicalizzazione;

·       il rafforzamento dei dispositivi di sicurezza impiegati nella gestione delle frontiere interne ed esterne dell'UE;

·       le misure di prevenzione e contrasto del cybercrime:

·       il miglioramento dei sistemi di scambio di informazioni tra autorità di contrasto (polizia e magistratura penale) e di intelligence tra Stati membri;

·       misure volte a rafforzare la protezione dei possibili obiettivi degli attacchi terroristici;

·       dimensione esterna della lotta contro il terrorismo.

 

Le principali misure in materia di contrasto al terrorismo

Riforma del quadro penale - Misure volte a ridurre i mezzi impiegati da organizzazioni criminali e terroristiche   

Nel corso del 2017, l'Unione europea ha rafforzato le misure per il contrasto del terrorismo, tra l’altro, adottando:

·       una direttiva che amplia le fattispecie penali riconducibili ai reati di terrorismo, con particolare riguardo al fenomeno dei combattenti stranieri (ricomprendendovi i viaggi a fini terroristici; la partecipazione a un addestramento a fini terroristici; la fornitura o la raccolta di capitali, con l'intenzione o la consapevolezza che tali fondi saranno utilizzati per commettere reati di terrorismo e reati connessi);

·       una direttiva relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, volta ad impedirne l’accesso ai criminali e ai terroristi, attraverso, tra l’altro, una maggiore tracciabilità delle armi da fuoco, il divieto dell'uso civile delle armi da fuoco semiautomatiche più pericolose, nonché misure più severe riguardo all'acquisizione e alla detenzione delle armi da fuoco più pericolose[5].

Per completare tale ultima iniziativa la Commissione ha, altresì, presentato una raccomandazione sull'adozione di disposizioni immediate miranti a migliorare la sicurezza delle misure di esportazione, importazione e transito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni. In tale settore si segnala, altresì, la comunicazione congiunta, recentemente presentata dalla Commissione europea e dall’Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, “Elementi per una strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni”.

Da ultimo, nell’ambito delle misure volte a neutralizzare gli strumenti impiegati dalle organizzazioni criminali e terroristiche, la Commissione europea ha altresì presentato, nell’aprile del 2018, una proposta di revisione e rafforzamento delle restrizioni attualmente previste dal regolamento 98/2013 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, recante una serie di misure che limitano l’accesso dei privati a tali sostanze, nonché una proposta di regolamento volto a rafforzare la sicurezza delle carte d'identità rilasciate ai cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Le due proposte sono tuttora all’esame delle Istituzioni legislative europee.

Si segnala, infine, la proposta, presentata dalla Commissione europea in occasione del Discorso sullo Stato dell’Unione del Presidente Jean-Claude Juncker del 12 settembre 2018, di estendere i compiti della recentemente istituita Procura europea al fine di includervi la lotta contro i reati di terrorismo.

La Procura europea, la cui piena operatività è prevista entro la fine del 2020, è un ufficio indipendente dell'Unione europea composto da magistrati aventi la competenza di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati a danno del bilancio dell'UE, come la frode, la corruzione o le gravi frodi transfrontaliere in materia di IVA.

 Attualmente partecipano alla Procura europea 22 Stati membri dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Germania, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia.

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la possibilità di estendere le competenze di tale organismo allo scopo includere tra le sue attribuzioni i reati gravi che colpiscono più di uno Stato membro, mediante una decisione presa all'unanimità da tutti gli Stati membri partecipanti e dagli altri, previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.

Misure per il contrasto al finanziamento del terrorismo

Dando seguito al Piano di azione presentato dalla Commissione europea nel 2016, l’Unione europea ha messo in campo una serie di misure che hanno l’obiettivo specifico di rafforzare il contrasto al finanziamento del terrorismo.

Il Piano prevedeva due principali filoni d'azione:

·       iniziative volte ad individuare i terroristi attraverso i loro movimenti finanziari e impedire loro di spostare fondi o altri beni;

·       misure dirette allo smantellamento delle fonti di entrata usate dalle organizzazioni terroristiche, in primo luogo colpendo le capacità di raccolta fondi.

Devono ricomprendersi in tale ambito di intervento:

·       l’adozione, il 30 maggio 2018, della V direttiva sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

La normativa antiriciclaggio UE - in estrema sintesi - regola i flussi finanziari in modo da garantire che le operazioni possano essere pienamente rintracciate e monitorate[6]. Gli operatori finanziari e taluni non finanziari devono identificare i propri clienti (compresi i proprietari effettivi delle società e dei trust), controllare le operazioni e riportare eventuali sospetti di riciclaggio alle unità di informazione finanziaria.  Con la V direttiva in materia si mira a: migliorare la trasparenza sulla titolarità delle società e dei trust; contrastare i rischi connessi alle carte prepagate e alle valute virtuali; rafforzare la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria; potenziare i controlli sulle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.

·       l’adozione della direttiva 2018/1673 volta a perseguire penalmente il riciclaggio dei proventi di reati: la nuova disciplina reca norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni connesse al riciclaggio di denaro;

Ai sensi della direttiva le attività di riciclaggio dovranno essere punite con una pena detentiva massima di almeno 4 anni e gli organi giurisdizionali potranno applicare misure e sanzioni aggiuntive (ad esempio, l'esclusione temporanea o permanente dall'accesso ai finanziamenti pubblici, sanzioni pecuniarie, ecc.). Ai casi connessi a organizzazioni criminali o per reati commessi nell'esercizio di determinate attività professionali si applicheranno circostanze aggravanti. Il nuovo regime prevede la possibilità che entità giuridiche siano ritenute responsabili di determinate attività di riciclaggio e si vedano infliggere una gamma di sanzioni (ad esempio, esclusione dagli aiuti pubblici, assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, provvedimenti giudiziari di scioglimento, ecc.). La direttiva contempla altresì l'eliminazione degli ostacoli alla cooperazione giudiziaria e di polizia a livello transfrontaliero introducendo disposizioni comuni al fine di migliorare le indagini. Riguardo ai casi transfrontalieri, le nuove norme chiariscono a quale Stato membro spetta la competenza giurisdizionale, le modalità di cooperazione tra gli Stati membri interessati e di partecipazione di Eurojust.

·       l’adozione del regolamento 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005;

Il nuovo regolamento amplia la definizione di denaro contante in modo da includere non soltanto le banconote, ma anche altri strumenti o beni liquidi, come gli assegni, gli assegni turistici (traveller's cheque), le carte prepagate e l'oro. Il campo di applicazione del regolamento è stato, inoltre, ampliato per includere il denaro contante inviato per posta, come merce o con corriere. La nuova legislazione amplia l'obbligo cui è soggetto qualunque cittadino in entrata o in uscita dall'UE che reca con sé denaro contante di valore pari o superiore ai 10.000 euro di dichiararlo alle autorità doganali. La dichiarazione è richiesta indipendentemente dal fatto che il viaggiatore rechi il denaro contante con sé, nel proprio bagaglio o nel mezzo di trasporto utilizzato. Su richiesta delle autorità dovrà metterlo a disposizione a fini di controllo.

·       l’adozione del regolamento 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca;

Gli elementi principali delle nuove norme comprendono, tra l’altro: il principio generale del riconoscimento reciproco, ovvero tutte le decisioni giudiziarie in materia penale adottate in un paese dell'UE saranno direttamente riconosciute e applicate da un altro Stato membro. Il regolamento fissa solo un numero limitato di motivi per il non riconoscimento e la non esecuzione; un ampio campo di applicazione per quanto concerne i tipi di confisca in materia penale, come la confisca basata sul valore e la confisca non basata su una condanna, tra cui alcuni sistemi di confisca preventiva, a condizione che vi sia un nesso con un reato; certificati e procedure standard per consentire azioni di congelamento e di confisca rapide; un termine di 45 giorni per il riconoscimento di un provvedimento di confisca e, in casi urgenti, un termine di 48 ore sia per il riconoscimento che per l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento. Questi termini possono essere prorogati a condizioni rigorose.

Sono tuttora all’esame delle Istituzioni europee, inoltre:

·       una proposta di regolamento, tuttora all’esame delle Istituzioni legislative europee, relativa all’importazione di beni culturali;

·       una proposta di direttiva recante disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati.

Da ultimo, si ricorda che, in occasione del citato Discorso sullo Stato dell’Unione, la Commissione europea ha presentato nuove iniziative volte a lottare più efficacemente contro il riciclaggio di denaro a livello transfrontaliero.

Si tratta in particolare della proposta di regolamento COM(2018)646 diretta a concentrare le competenze in materia di antiriciclaggio in relazione al settore finanziario in seno all' Autorità bancaria europea e a rafforzarne il mandato per garantire una vigilanza efficace e coerente sui rischi di riciclaggio di denaro da parte di tutte le autorità pertinenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra queste autorità. La Commissione europea ha presentato, inoltre, una strategia per migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità antiriciclaggio e quelle prudenziali, e invitato le autorità europee di vigilanza, e in particolare l'ABE, ad adottare linee guida per aiutare le autorità di vigilanza prudenziale ad integrare gli aspetti relativi all'antiriciclaggio nei loro diversi strumenti e ad assicurare la convergenza in materia di vigilanza (tale strategia è contenuta nella comunicazione COM(2018)645). La Commissione ha, infine, annunciato l’intenzione di incoraggiare la Banca centrale europea a concludere con le autorità di vigilanza antiriciclaggio un protocollo d'intesa multilaterale sullo scambio di informazioni entro il 10 gennaio 2019, come previsto dalla disciplina europea antiriciclaggio in vigore.

Da ultimo si ricorda che, il 4 dicembre 2018,  il Consiglio ha adottato conclusioni su un piano d'azione volto a contrastare meglio il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Le conclusioni delineano una serie di azioni non legislative a breve termine tese a conseguire 8 obiettivi fondamentali:

·       individuare i fattori che hanno contribuito ai recenti casi di riciclaggio dei proventi nelle banche dell'UE, così da dare forma a eventuali ulteriori azioni a medio e lungo termine;

·       repertoriare i pertinenti rischi relativi al riciclaggio dei proventi e al finanziamento del terrorismo nonché le migliori prassi in materia di vigilanza prudenziale per affrontarli;

·       migliorare la convergenza in materia di vigilanza e prendere meglio in considerazione gli aspetti relativi all’antiriciclaggio nel processo di vigilanza prudenziale;

·       garantire una cooperazione efficace tra le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di riciclaggio;

·       chiarire gli aspetti relativi alla revoca di un'autorizzazione alle banche in caso di gravi violazioni;

·       migliorare la vigilanza e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti

·       condividere le migliori prassi e trovare un terreno di convergenza tra le autorità nazionali;

·       migliorare la capacità delle autorità europee di vigilanza di sfruttare maggiormente gli strumenti e i poteri esistenti

Misure restrittive nei confronti di persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici

Dal 2001 l'Unione europea ha predisposto un elenco di persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici e soggetti a misure restrittive, in attuazione delle risoluzioni dell’ONU in materia di contrasto al terrorismo. L'elenco, comprensivo di persone e gruppi attivi sia all'interno che all'esterno dell'UE, è riesaminato periodicamente, almeno ogni 6 mesi.

Le misure restrittive consistono in:

·       misure connesse al congelamento dei capitali e delle attività finanziarie;

·       misure connesse alla cooperazione di polizia e giudiziaria.

Nel settembre 2016, il Consiglio dell’UE ha rafforzato l’azione antiterroristica adottando un quadro giuridico che consente all'UE di applicare sanzioni in maniera autonoma nei confronti dell'ISIL/Da'esh e di Al Qaeda e di persone ed entità ad essi associate o che li sostengono, indipendentemente dalla presenza di tali persone ed entità in elenchi elaborati dalle Nazioni Unite o da Stati membri dell'UE agenti a titolo individuale. In particolare, con la decisione (PESC) 2016/1693 e il regolamento del Consiglio 2016/1686 (approvati il 20 settembre 2016), l’UE ha imposto il divieto di viaggio nei confronti di persone identificate come associate all'ISIL (Da'esh)/Al Qaeda e il congelamento dei beni nei confronti di persone ed entità nella stessa situazione.

Per persone ed entità interessate si intendono quelle che hanno partecipato alla pianificazione o al compimento di attentati terroristici o hanno fornito all'ISIL (Da'esh)/Al Qaeda finanziamenti, petrolio o armi, o hanno ricevuto dagli stessi addestramento terroristico. Persone ed entità potrebbero inoltre essere inserite nell'elenco per attività quali reclutamento, istigazione o provocazione pubblica ad atti e attività a sostegno di tali organizzazioni, o coinvolgimento in gravi abusi dei diritti umani al di fuori dell'UE, tra cui sequestro, stupro, violenza sessuale, matrimonio forzato e riduzione in schiavitù.

Le misure restrittive si estendono alle persone che viaggiano o cercano di recarsi sia al di fuori dell'UE che all'interno dell'UE allo scopo di sostenere l'ISIL (Da'esh)/Al Qaeda o di ricevere addestramento dagli stessi (combattenti stranieri).

Previo accordo sulle proposte di inserimento da parte degli Stati membri, le persone ed entità sono inserite nell'elenco tramite una decisione del Consiglio e un regolamento del Consiglio, adottati all'unanimità.

Misure per la protezione degli obiettivi degli atti terroristici

La Commissione europea sta procedendo in via prioritaria all’attuazione di un Piano di azione, presentato nell’ottobre del 2017, per migliorare la protezione degli spazi pubblici, recante, tra l’altro, lo stanziamento ad hoc di risorse finanziarie nell’ambito del bilancio UE.

Si tratta, in particolare, oltre ad iniziative nel campo della cooperazione e dello scambio di best practicies, dello stanziamento di 18 milioni di euro, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per sostenere progetti transnazionali volti a migliorare la protezione di tali spazi, e di ulteriori 100 milioni di euro, previsti nel 2018, nel quadro di azioni urbane innovative a sostegno delle città che investono in soluzioni in materia di sicurezza.

La Commissione europea ha contestualmente presentato un Piano d’azione per rafforzare la preparazione contro i rischi per la sicurezza di natura chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN), che prefigura una serie di misure destinate a ridurre l'accessibilità dei materiali CBRN, a eliminare le lacune nelle capacità di individuare tali materiali e a rafforzare la preparazione e la risposta agli incidenti di tipo CBRN.

Da ultimo, nella quindicesima relazione sull’attuazione dell’Unione della sicurezza, la Commissione europea ha avviato un programma di azioni per migliorare la sicurezza dei passeggeri del trasporto ferroviario nell’UE, che prevede tra le prime iniziative (entro la fine del 2018) l’istituzione di una piattaforma volta a raccogliere  informazioni  pertinenti  sulla sicurezza  ferroviaria  e  fornire  orientamenti  sulle  buone  pratiche  per  gli  Stati  membri, nonché l’elaborazione di un  metodo di valutazione comune dei rischi.

Radicalizzazione e linguaggio d’odio

Fin dagli attentati terroristici di Londra del 2005, l'UE ha avviato politiche in materia di contrasto alla radicalizzazione, basate su un approccio trasversale, che include strumenti sia di tipo reattivo (tra i quali il richiamato nuovo quadro giuridico in materia di terrorismo) sia di carattere preventivo (processi di integrazione e inclusione sociale, di reinserimento e deradicalizzazione delle persone considerate a rischio e degli stessi combattenti stranieri che fanno ritorno nei rispettivi Stati membri di provenienza).

Tra gli strumenti di prevenzione adottati a livello di Unione devono ricomprendersi il Gruppo di esperti di alto livello in materia di radicalizzazione, la Rete per la sensibilizzazione alla radicalizzazione (RAN), il Forum dell'UE su Internet, la Rete europea per le comunicazioni strategiche (ESCN) e l'unità IRU (Internet Referral Unit) istituita in seno ad Europol, l’Agenzia europea per la cooperazione di polizia. 

Il Gruppo di esperti di alto livello in materia di radicalizzazione è stato istituito dalla Commissione europea nel luglio del 2017 con l'incarico di definire raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del fenomeno con particolare riguardo al coordinamento e alla cooperazione tra tutti i portatori di interesse.

La RAN, recentemente rafforzata con l'istituzione al suo interno di un centro di eccellenza, è una piattaforma per scambiare esperienze, mettere in comune le conoscenze, identificare le migliori pratiche e sviluppare nuove iniziative per affrontare la radicalizzazione, cui partecipano diversi attori provenienti dagli Stati membri.

Il Forum dell'UE su internet riunisce rappresentanti dell'industria, degli Stati membri, delle autorità di pubblica sicurezza e partner della società civile per esaminare il modo in cui affrontare le sfide poste dalla propaganda terroristica ed estremistica on line attraverso una cooperazione volontaria rafforzata.

L’IRU ha il compito di segnalare ai fornitori di servizi on-line interessati i contenuti volti alla propaganda terroristica o all'estremismo violento su Internet ai fini della loro rimozione.

Nel quadro degli interventi della Commissione europea per la prevenzione e il contrasto dei contenuti illeciti on-line devono ricomprendersi, inoltre, il Code of conduct  siglato con le principali imprese operanti nel settore dei social media, recante l’impegno da parte di queste di eliminare i messaggi illegali di incitamento all’odio (maggio 2016); gli orientamenti politici per le piattaforme on-line al fine di intensificare la lotta contro i contenuti illeciti on line in  cooperazione con le autorità nazionali (settembre 2017), nonché le raccomandazioni agli Stati membri recanti misure operative volte a garantire maggiore rapidità nella rilevazione e nella rimozione dei contenuti illegali on-line anche di stampo terroristico o riconducibili a reati di odio (marzo 2018). Nel caso di contenuti terroristici la Commissione europea chiede, in particolare, agli Stati membri la loro rimozione entro un’ora dai siti web, nonché l’impiego di meccanismi di rilevazione automatizzata di tali contenuti.

Da ultimo, si ricorda che, in occasione del citato Discorso sullo Stato dell’Unione, la  Commissione europea ha presentato nuove regole per eliminare rapidamente i contenuti terroristici dal web (si tratta della proposta di regolamento COM(2018)640).

La nuova disciplina introduce un termine vincolante di un’ora per la rimozione dei contenuti di stampo terroristico a seguito di un ordine di rimozione emesso dalle autorità nazionali competenti. Sono altresì previsti: un quadro di cooperazione rafforzata tra prestatori di servizi di hosting, Stati membri ed Europol, per facilitare l'esecuzione degli ordini di rimozione; meccanismi di salvaguardia (reclami e ricorsi giurisdizionali) per proteggere la libertà di espressione su Internet e per garantire che siano colpiti esclusivamente i contenuti terroristici; un apparato sanzionatorio per i prestatori di servizi nel caso di mancato rispetto (o ancora, di omissione sistematica) degli ordini di rimozione.

Frontiere UE e Spazio Schengen

L'azione europea in tale settore si è anzitutto tradotta in misure volte al rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne, da un lato, aumentando le verifiche in ingresso e uscita dai confini UE, dall'altro, proponendo nuovi meccanismi automatici di controllo dei transiti dei cittadini di Stati terzi nonché migliorando il funzionamento e l'accesso ai sistemi informazione attualmente utilizzati dalle autorità di contrasto e di gestione delle frontiere.

Tra gli elementi chiave in tale settore, l'approvazione della riforma del Codice frontiere Schengen volta a rendere obbligatorie le verifiche sistematiche nella banche dati di sicurezza di tutti i viaggiatori, compresi i cittadini dell'UE che attraversano le frontiere, misura resasi necessaria tra l'altro in considerazione della significativa componente di cittadini europei (le stime Europol riferiscono un volume assai approssimativo nel 2017, intorno alle 7 mila persone) espatriati per aderire alle milizie ISIS.

Da ultimo, si segnala che il Codice frontiere Schengen è attualmente oggetto di una proposta di riforma volta ad ampliare i periodi di ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne tra Stati membri.

La proposta, originata da un lato, dall’obiettivo di impedire i movimenti secondari dei migranti, dall’altro dall’intenzione di stringere le maglie dei controlli nei confronti degli spostamenti intra UE di possibili terroristi e foreign fighters, è tuttora all’esame delle Istituzioni legislative europee.

Si segnala che il Governo italiano, confermando riserve giù manifestate nei confronti della proposta originaria della Commissione europea, ha individuato criticità anche con riferimento al testo che dovrebbe costituire la base per i negoziati interistituzionali tra Parlamento europeo e Consiglio.

Si ricorda infine che, il 29 novembre 2018, il Parlamento europeo ha approvato emendamenti al testo della Commissione europea, rinviando la questione alla Commissione parlamentare competente per l'avvio di negoziati interistituzionali.

Sono molteplici le iniziative europee volte a rafforzare gli strumenti di controllo degli ingressi alle frontiere esterne dell’UE.

In tale settore l'Unione europea ha istituito:

·       un sistema di ingressi /uscite dell'UE (EES)[7], volto a consentire la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini dei Paesi terzi all'atto di attraversare le frontiere esterne;

·       un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), volto a consentire controlli di sicurezza su passeggeri che viaggiano in Europa in regime di esenzione del visto prima di arrivare alle frontiere UE.

È invece tuttora all’esame dell’Istituzioni legislative europee una proposta di aggiornamento del sistema d'informazione visti (VIS), la banca dati che contiene informazioni su coloro che chiedono visti Schengen.

Si ricorda, infine, che, il 19 novembre 2018, il Consiglio dell’UE ha approvato tre proposte legislative volte a rafforzare il Sistema d’informazione Schengen (SIS), il principale database. Si tratta, in particolare, di tre regolamenti relativi all'uso del sistema d'informazione Schengen, rispettivamente, nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, delle verifiche di frontiera e per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il sistema di informazione Schengen è  il sistema IT più ampiamente utilizzato nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE. Il sistema contiene oltre 76 milioni di segnalazioni. Il nuovo regime consente l'inserimento nel sistema di alcune categorie di provvedimenti di Stati membri, come ad esempio il divieto di ingresso e l'ordine di rimpatrio dei cittadini di Stati terzi non legittimati ad entrare e rimanere sul territorio dell'UE.

Si ricorda infine che attiene alla gestione del controllo delle frontiere esterne  dell’UE la proposta di regolamento COM(2018)631 volta a potenziare il sistema della Guardia di frontiera e costiera europea, tra l'altro prevedendo in seno all'Agenzia europea omonima (meglio conosciuta con il nome di Frontex) la costituzione di un corpo permanente di 10 mila unità operative, entro il 2020, abilitate a svolgere compiti che implicano competenze esecutive; la Commissione europea propone peraltro di rafforzare il mandato dell'Agenzia prevedendo un suo maggior coinvolgimento nel sostegno alle procedure di rimpatrio effettuate dagli Stati membri e nella cooperazione con i paesi terzi interessati.

Nella relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, il Governo italiano, pur condividendo le finalità perseguite dall'iniziativa, ritiene tuttavia che la proposta normativa tenda a conferire un maggior peso e autorità decisionale alla Commissione europea e all'Agenzia stessa, rilevando in particolare che le diposizioni che prefigurano il dispiegamento delle guardie europee sul territorio di uno Stato interessato in assenza del consenso di quest’ultimo potrebbero considerarsi come violazione della sovranità nazionale.

Scambio di informazioni

L'Unione ha adottato una serie di misure volte a eliminare le lacune riscontrate in materia di scambio di informazioni tra autorità di contrasto (polizia e magistratura penale):

·       l'aggiornamento del quadro giuridico di Europol, trasformato in Agenza europea con un mandato rafforzato per quanto riguarda l’assistenza alle autorità degli Stati membri nelle attività di contrasto delle forme gravi di criminalità internazionale e del terrorismo;

·       la direttiva sui codici di prenotazione dei viaggi aerei (codici PNR) da e verso l'Europa (voli extra UE, salva la facoltà per gli Stati membri di applicare la disciplina anche ai voli intra UE)[8]

Il miglioramento della condivisione delle informazioni è alla base altresì di una serie di iniziative normative, che interessano, tra l’altro:

·       la messa in rete dei casellari giudiziari anche con riferimento a cittadini di Stati terzi (iter legislativo in corso) ;

·       la cosiddetta interoperabilità delle banche dati europee impiegate dalle autorità di contrasto e di gestione delle frontiere, che dovrebbe tradursi nella realizzazione di uno sportello unico in grado di interrogare simultaneamente i molteplici sistemi di informazione, potenziato da un unico sistema di confronto biometrico al fine di consentire alle autorità competenti di verificare, tramite le impronte digitali, identità false o multiple (iter legislativo in corso);

·       il potenziamento di EU-LISA, l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà sicurezza e giustizia (l’iter di tale provvedimento è concluso);

Cybercrime

A partire dal 2013 l'UE ha progressivamente rafforzato le misure volte a contrastare la criminalità informatica e gli attacchi informatici, con particolare riferimento a tre principali categorie di illeciti:

·       gli attacchi alle reti e ai sistemi informatici;

·       la perpetrazione di reati di tipo comune (ad esempio, crimini essenzialmente predatori) tramite l'uso di sistemi informatici;

·       la diffusione di contenuti illeciti (ed esempio, pedopornografia, propaganda terroristica, etc.) per mezzo di sistemi informatici.

La prima categoria di illeciti è considerata di particolare rilievo, attesa la vitale importanza delle reti e dei sistemi informatici rispetto al funzionamento delle infrastrutture critiche (tra tutte, il sistema dei trasporti, le strutture ospedaliere, quelle energetiche), la cui sicurezza attiene peraltro al normale svolgimento della vita democratica di un Paese. L’intervento dell'UE al riguardo si è sviluppato su diversi piani, inclusa la politica estera, di sicurezza e di difesa europea, stante la natura di vera e propria minaccia ibrida[9] di alcune tipologie di attacchi informatici.

In tale ambito, l'iniziativa più rilevante è rappresentata dalla direttiva, approvata nel luglio 2016, sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (direttiva NIS)[10], con la quale l'Unione europea ha posto le basi per un miglioramento della cooperazione operativa tra Stati membri in caso di specifici incidenti di cibersicurezza e della condivisione delle informazioni sui rischi.

Nel settembre 2017 la Commissione europea ha poi presentato un articolato pacchetto di iniziative (tuttora in esame) volte tra le altre cose:

·       a rafforzare il quadro giuridico dell’ENISA, l’Agenzia UE per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, trasformandola in un’Agenzia europea per la cibersicurezza, e a istituire un  quadro per l’introduzione di sistemi europei di certificazione della cibersicurezza dei prodotti e dei servizi TIC nell’Unione;

·       alla riforma della normativa europea relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti,

Da ultimo, nell’aprile del 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte legislative volte a migliorare l'acquisizione transfrontaliera di prove elettroniche per i procedimenti penali. Il pacchetto, tuttora all’esame delle Istituzioni legislative europee, include: una proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali; una proposta di direttiva che stabilisce norme armonizzate sulla nomina dei rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali

In proposito, il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018 ha sottolineato la necessità di rafforzare le capacità contro minacce alla cybersecurity provenienti dall'esterno dell'UE e invitato a dare rapida attuazione alle misure concordate a livello europeo.

Infine, merita segnalare che l’esposizione dei cittadini alla disinformazione su vasta scala (in particolare le informazioni fuorvianti o palesemente false) è una fattispecie che l’UE considera alla stregua di una tipologia di minaccia informatica. In particolare, il tema della propaganda e guerra di informazioni è stato affrontato dall’Unione europea con riferimento alle attività di propaganda di enti e organismi situati in Stati terzi. A tal fine, sono stati adottati strumenti, nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, volti a contrastare la falsa propaganda diffusa da tali soggetti anche, e soprattutto, attraverso la rete.

Tra le misure adottate in tale settore, si ricorda l’istituzione della Task Force East StratCom, operativa dal settembre 2015, sotto la responsabilità dell'Alta rappresentante, volta a far fronte alle campagne di disinformazione organizzate dalla Russia. Tale organismo ha il compito di sviluppare prodotti e campagne di comunicazione incentrate sulla spiegazione delle politiche dell'UE nella regione del partenariato orientale. Funzioni simili sono esercitate anche dalla Task Force StratCom per i Balcani occidentali.

Viene altresì in considerazione la Task Force for Outreach and Communication in the Arab world, organismo istituito a seguito delle conclusioni del Consiglio dell’UE affari esteri del febbraio 2015,  impegnato, tra l’altro, nel sostegno alle iniziative internazionali in materia di lotta alla radicalizzazione e al terrorismo, nella costruzione di partenariati regionali con l’UE; nello sviluppo di contro-narrazioni rispetto alla propaganda terroristica; nella promozione dei diritti fondamentali coinvolgendo i social media e nella facilitazione del dialogo interreligioso e con la società civile.

La Commissione europea ha recentemente presentato una comunicazione in materia di contrasto alla disinformazione on-line, recante una serie di misure tra le quali si ricordano:  la realizzazione di un codice di buone pratiche dell'UE sul tema della disinformazione, il sostegno a una rete indipendente di verificatori di fatti; una politica di incentivi al giornalismo di qualità e promozione dell'alfabetizzazione mediatica.

In proposito, il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018 ha invitato l'Alto rappresentante e la Commissione a presentare entro dicembre 2018, in cooperazione con gli Stati membri e in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2015, un piano d'azione con proposte specifiche per una risposta coordinata dell'UE al problema della disinformazione, comprensivo di mandati appropriati e risorse sufficienti per le pertinenti squadre di comunicazione strategica del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

Il Piano, presentato il 5 dicembre 2018, contempla, tra l’altro: l’adozione di  sistema di allarme rapido, inteso ad agevolare la condivisione dei dati e delle valutazioni delle campagne di disinformazione e a segnalare minacce di disinformazione in tempo reale; l’attuazione da parte delle piattaforme online e di altri soggetti dell’industria  degli impegni a garantire la trasparenza dei messaggi pubblicitari di natura politica, a intensificare gli sforzi per eliminare i profili falsi attivi, a contrassegnare le interazioni non umane (messaggi diffusi automaticamente da "bot") e collaborare con verificatori di fatti e ricercatori universitari al fine di individuare le campagne di disinformazione e rendere i contenuti verificati maggiormente visibili e diffusi; campagne di sensibilizzazione e responsabilizzazione dei cittadini.

Ai temi della cibersicurezza (anche con particolare riguardo al fenomeno della disinformazione) sono infine riconducibili le iniziative contenute nella  comunicazione COM(2018) 637, presentata in occasione del citato Discorso sullo Stato dell’Unione.

In particolare, la Commissione europea ha annunciato:

Gli Stati membri sono invitati a istituire reti nazionali di cooperazione in materia elettorale composte delle pertinenti autorità - come le autorità competenti in materia elettorale e in materia di cibersicurezza, le autorità incaricate della protezione dei dati e le autorità di contrasto - e a designare punti di contatto che partecipino a un'analoga rete di cooperazione in materia elettorale di livello europeo;

I partiti politici, le fondazioni politiche e gli organizzatori delle campagne europee e nazionali dovrebbero rendere disponibili le informazioni sulla spesa sostenuta per le campagne di propaganda online, rivelando quale partito o quale gruppo di supporto politico si trovi a monte della propaganda politica online e pubblicando informazioni sui criteri usati per la selezione dei cittadini destinatari di tali comunicazioni. Qualora tali principi non siano seguiti, gli Stati membri dovrebbero applicare sanzioni nazionali.

 

 



[1] Regolamento (Ue) 2016/794,

[2] La Convenzione, approvata a Strasburgo nel 1981, è stata ratificata dall’Italia nel 1997.

[3] II pacchetto normativo, entrato in vigore nel maggio 2016 e diventato applicabile due anni dopo.

[4] A tal proposito, merita ricordare che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale è incluso nella Carta europea dei diritti fondamentali dell’UE (articolo 8) che, a seguito del Trattato di Lisbona, ha assunto il rango di diritto primario dell’Unione. al pari del Trattato sull’Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE).

[5] Il relativo decreto legislativo di recepimento (Atto del Governo n. 23) è all’esame delle competenti Commissioni parlamentari. (il termine per l’espressione del parere scade il 31 luglio 2018)

[6]   La direttiva antiriciclaggio è periodicamente aggiornata dall’Unione europea anche sulla base delle indicazioni del Gruppo GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale). il Gruppo è una task force intergovernativa istituita nel 1989 al fine di sviluppare e promuovere politiche in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e formulare raccomandazioni - un quadro di misure - che gli Stati dovrebbero applicare. Ne fanno parte la Commissione europea e 15 Stati membri dell'UE.

[7]   Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011

[8] Recepita in Italia con il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53.

[9]Per minacce ibride – nozione per la quale non esiste una definizione sul piano giuridico universalmente accettata – la Commissione europea intende una serie di attività che spesso combinano metodi convenzionali e non convenzionali e che possono essere realizzate in modo coordinato da soggetti statali e non statali pur senza oltrepassare la soglia di guerra formalmente dichiarata. Il loro obiettivo non consiste soltanto nel provocare danni diretti e nello sfruttare le vulnerabilità, ma anche nel destabilizzare le società e creare ambiguità per ostacolare il processo decisionale. Si ricorda che il Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride (Join(2016)18), presentato il 6 aprile 2016 dalla Commissione europea e dall’Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, propone un approccio comune e coordinato, sulla base della premessa che la responsabilità principale ricade sugli Stati membri. Da ultimo, la comunicazione congiunta “Rafforzamento della resilienza e potenziamento delle capacità di affrontare minacce ibride” fa il punto sulle iniziative già avviate e sui prossimi passi a livello europeo per contrastare le minacce ibride

 

[10] Recepita in Italia con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.