La Brexit 26 novembre 2018 |
Quadro riepilogativo
Il
Consiglio europeo nella
riunione straordinaria del 25 novembre 2018 ha:
Il Consiglio europeo ha, inoltre, approvato
tre dichiarazioni relative rispettivamente:
I negoziati tra UE e Regno Unito per l'accordo di recesso sono stati avviati il 19 giugno 2017, a seguito
del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'UE tenutosi il
23 giugno 2016 e della
notifica formale del
processo di recesso dall'UE il
29 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE), da parte del Governo del Regno Unito.
Ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE), il processo di uscita del Regno Unito dall'UE si
dovrebbe concludere entro due anni, e quindi,
il 29 marzo 2019 (
a meno che il Consiglio europeo, come previsto dall'art. 50 del TUE, non decida all'unanimità di prorogare tale termine).
Il
Governo inglese ha
accolto positivamente, malgrado le dimissioni di alcuni ministri,
il testo dell'accordo di recesso in occasione della riunione del Gabinetto del 15 novembre 2018. Il Primo Ministro ha riferito ai Comuni sia sul testo dell'accordo sia, successivamente, sulla dichiarazione.
Il testo dell'accordo dovrà poi essere
approvato formalmente dall'UE e ratificato dal Regno Unito (il Parlamento inglese si dovrebbe pronunciare sul testo dell'accordo l'11 dicembre prossimo).
L'Articolo 50 del TUE prevede che l'accordo sia concluso a nome dell'Unione dal
Consiglio dell'UE, che delibera a
maggioranza qualificata,
previa approvazione del Parlamento europeo.
Si ricorda che l'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE
non necessita di essere ratificato dagli Stati membri, ma solo dal Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo, mentre
l'accordo che disciplinerà le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito e che dovrà essere
negoziato nel periodo transitorio (30 marzo 2019 – 31 dicembre 2020) avrà
natura mista e dovrà invece essere
ratificato da tutti gli Stati membri.
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L'accordo di recesso
L'accordo
riprende gli elementi dell'accordo di massima su alcune questioni prioritarie che era stato
già raggiunto tra UE e Regno Unito a dicembre 2017 e contiene
disposizioni in merito alle
questioni che erano rimaste in
sospeso e che sono state al centro dell'ultima parte dei negoziati ed in particolare la questione della regolamentazione del
confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del nord.
Periodo transitorio
È previsto un
periodo transitorio dal 30 marzo 2019 al 31 dicembre 2020 (che potrà essere
rinnovato di comune accordo una sola volta,
prima del 1° luglio 2020 per un periodo di uno o due anni), nel corso del quale il Regno Unito non farà più parte dell'UE, ma non saranno ancora applicabili le disposizioni del futuro accordo sui rapporti tra UE e Regno Unito.
Il periodo transitorio è volto a dare tempo alle amministrazioni nazionali ed alle imprese per adeguarsi al nuovo quadro regolamentare previsto dalla Brexit e di negoziare l'accordo che dovrà disciplinare le relazioni tra l'UE e il Regno Unito in quanto paese terzo. In proposito, si ricorda che il Consiglio europeo del
22 e 23 marzo 2018 ha adottato
orientamenti per quanto riguarda il negoziato sul quadro delle
future relazioni tra UE e Regno Unito, nei quali, in particolare, si prevede che l'UE intende stabilire con il Regno Unito una cooperazione più stretta possibile, che comprenda la
cooperazione economica e commerciale, ma anche la
lotta contro il terrorismo e la criminalità internazionale, e la
politica di sicurezza, difesa ed estera.
Nel periodo transitorio, il diritto dell'UE si continuerà ad applicare integralmente al
Regno Unito, che però non sarà più rappresentato nelle istituzioni ed organi dell'UE e non parteciperà al processo decisionale europeo
.
Nel corso del periodo transitorio:
Diritti dei cittadini
I cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito (circa 3,2 milioni, di cui circa 700.000 italiani) e i cittadini del Regno Unito residenti nell'UE (circa 1,2 milioni)
potranno continuare ad esercitare i diritti attualmente garantiti dalle normative europee, sulla base dei
principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Si tratta in particolare di diritti di residenza, di lavoratori e liberi professionisti, diritti di riconoscimento di qualifiche professionali, diritti di prestazioni sanitarie, sociali e pensionistiche. Le disposizioni relative alla protezione dei diritti dei cittadini UE residenti nel Regno Unito saranno sostanzialmente
incorporate nel diritto britannico (avranno dunque applicabilità diretta e non potranno essere modificate unilateralmente dal Regno Unito attraverso una legge ordinaria) e i
tribunali britannici dovranno fare riferimento diretto ad esse, assumendo come riferimento le
sentenze della Corte di giustizia dell'UE. In caso di incertezza è previsto che le corti del Regno Unito facciano ricorso al
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE per un periodo di 8 anni dall'entrata in vigore dell'accordo di recesso. Il
controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini sarà esercitato dalla
Commissione europea e, nel
Regno Unito, da una
autorità indipendente.
Si prevede la possibilità di ricongiungimento familiare post-2020 per chi è residente da prima di quella data.
Se il periodo di transizione dovesse essere esteso, si estenderebbero anche i tempi per godere dei diritt.i
Liquidazione finanziaria
Il Regno Unito si impegna ad
onorare tutti gli obblighi finanziari dovuti per la sua partecipazione all'UE e, in particolare, tutti gli obblighi finanziari
fino al 2020, data di scadenza dell'attuale quadro finanziario pluriennale di bilancio dell'UE, nonché gli altri impegni finanziari già assunti che andranno oltre tale data.
Nel caso in cui il periodo transitorio venisse esteso sarà necessario definire un equo contributo del Regno Unito al bilancio dell'UE.
Confine tra Irlanda e Irlanda del Nord
Le disposizioni relative al confine tra Irlanda e Irlanda del Nord sono contenute nel
protocollo sull'Irlanda/Nord Irlanda allegato all'accordo di recesso.
Al fine di evitare la ricostituzione di un confine fisico tra Irlanda ed Irlanda del Nord, le disposizioni del protocollo prevedono la creazione di un'
area doganale comune (single custom territory) che comprenderà il
territorio dell'UE e quello del
Regno Unito (compresa quindi l'Irlanda del Nord), nella quale l'
Irlanda del Nord vedrà applicato il
codice doganale comunitario in modo integrale
e quindi rimarrà sostanzialmente nel mercato unico dell'UE, mentre il
Regno Unito rimarrà
allineato ad un
numero più limitato di disposizioni
relative al mercato unico.
Tale area doganale comune sarà istituita:
Le merci in transito tra Irlanda e Irlanda del Nord non saranno soggette a controlli alle frontiere ma all'arrivo a destinazione (fatti salvi i controlli per animali e tutto ciò che pone questioni veterinarie, per ragioni di salute pubblica). Per le merci dirette nell'Irlanda del Nord in provenienza dagli altri territori del Regno Unito saranno necessari dei controlli volti a verificare il rispetto degli standard dell'UE finalizzati alla protezione dei consumatori, degli operatori economici e delle imprese del mercato unico.
Sono altresì previste una serie di misure volte a
garantire il level playing field tra UE e Regno Unito (ossia la garanzia del rispetto dell'insieme di regole e disposizioni del mercato interno in materia di concorrenza e aiuti di stato, fiscalità, ambiente, lavoro e protezione sociale volte ad evitate vantaggi competitivi) e
il Regno Unito è tenuto ad armonizzare la sua politica commerciale con quella dell'UE in modo da garantire il corretto funzionamento dell'area doganale comune.
Il Regno Unito non potrà applicare dazi più bassi di quelli dell'UE per le merci importate da paesi terzi o applicare regole di origine diverse. Il Regno Unito potrà stipulare accordi indipendenti dall'UE solo su servizi e investimenti e non sulle merci.
Il protocollo contiene, inoltre, disposizioni volte a
tutelare gli accordi del Venerdì santo (o accordo di Belfast) del 1998, a consentire il proseguimento della
Common Travel area tra Irlanda e Regno Unito (un insieme di disposizioni volte a facilitare la circolazione delle persone), della
cooperazione Nord Sud e del
mercato unico elettrico nell'isola di Irlanda.
Governance dell'accordo
Tutte le
disposizioni dell'accordo di recesso avranno
efficacia diretta e
supremazia negli ordinamenti degli Stati membri e in quello del Regno Unito.
I tribunali britannici dovranno attenersi al principio dell'
interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni dell'accordo di recesso coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE fino alla fine del periodo di transizione (che sia 31 dicembre 2020 od oltre).
Cessato il periodo transitorio i Tribunali britannici dovranno comunque
tenere in debito conto la giurisprudenza della stessa Corte di giustizia dell'UE nell'interpretazione ed applicazione dell'accordo di recesso.
L'accordo prevede
meccanismi di risoluzione delle controversie.
In caso di
controversia sull'interpretazione dell'accordo di recesso, una prima consultazione si svolgerà in un
Comitato misto composto da rappresentanti dell'UE e del Regno Unito.
Se in seno al comitato misto non viene trovata alcuna soluzione, ciascuna delle parti può sottoporre la controversia ad
arbitrato vincolante. Nei casi in cui la controversia riguardi una questione di diritto dell'UE, il collegio arbitrale ha l'obbligo di sottoporre la questione alla Corte di giustizia per una decisione vincolante.
Le decisioni del collegio arbitrale saranno
vincolanti per l'UE e il Regno Unito.
Nel caso di non ottemperanza alle decisioni del collegio arbitrale questo potrà comminare una
sanzione pecuniaria. In caso di continua mancanza di ottemperanza alla decisione arbitrale, le parti potranno
sospendere proporzionalmente l'applicazione dell'accordo di recesso, ad eccezione delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini, o
parti di altri accordi tra l'UE e il Regno Unito.
Altre questioni
Riconoscimento delle denominazioni di origine
L'accordo di recesso prevede il
mantenimento dell'attuale livello di protezione delle circa 3.000 denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette degli Stati membri dell'UE, fintanto che non sia stato concluso un nuovo accordo nell'ambito delle future relazioni tra UE e Regno Unito.
Pesca
Le questioni relative alla
pesca sono state
escluse dall'accordo di recesso e dovranno essere
regolamentate nel contesto dei negoziati - che si svolgeranno nel periodo transitorio - relativi all'accordo che regolamenterà le
future relazioni tra UE e Regno Unito.
Al termine del periodo transitorio il Regno Unito diventerà infatti uno Stato costiero indipendente e quindi servirà un futuro accordo di pesca bilaterale per l'accesso alle acque e per le quote di pesce da pescare.
Protocollo sulle zone di sovranità a Cipro
L'accordo contiene un protocollo sulle zone di sovranità a Cipro, che tutela gli
interessi dei ciprioti che vivono e lavorano nelle zone di sovranità in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione.
Protocollo su Gibilterra
L'accordo contiene un protocollo su Gibilterra, che prevede una stretta
cooperazione tra Spagna e Regno Unito nei confronti di Gibilterra per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo di recesso in materia di diritti dei cittadini e disciplina la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti in una serie di settori.
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I negoziati relativi al quadro delle future relazioni tra UE e Regno Unito
La definizione del quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito è affidato ad una
dichiarazione allegata all'accordo di recesso.
L'accordo vero e proprio sulle future relazioni tra UE e Regno Unito dovrebbe essere definito dopo il 29 marzo 2019, quando il Regno Unito diventerà uno Stato terzo ed entro il periodo di transizione previsto dal 30 marzo 2019 al 31 dicembre 2020 (
tale accordo, a differenza dell'accordo di recesso dovrà essere ratificato da tutti gli Stati membri).
La
dichiarazione sulle future relazioni tra UE e Regno Unito contiene impegni per i seguenti settori:
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Risoluzione del Parlamento europeo
Il
Parlamento europeo ha approvato
il 14 marzo 2018 una
risoluzione sul
quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito nella quale, in particolare, ha ribadito che
l'adesione del Regno Unito al mercato interno e all'Unione doganale sarebbe la soluzione migliore e indicato che approverà il quadro per le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito se rispetterà in particolare i seguenti principi:
Nell'ambito dell'esame della risoluzione del Parlamento europeo sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, avviato lo scorso 18 luglio dalla III Commissione Affari esteri e comunitari, con il parere della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
è in corso presso la Camera dei deputati un ciclo di audizioni.
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Attività della Commissione europea
La Commissione europea ha sottolineato il fatto che anche nell'ipotesi di completamento del processo di ratifica dell'accordo di recesso prima del 30 marzo 2019, il Regno Unito in futuro non sarà più uno Stato membro dell'UE e che
occorrono in ogni caso preparativi per adeguarsi a tutte le implicazioni possibili a livello di
Istituzioni dell'UE, Istituzioni nazionali, regionali e locali e soprattutto da parte degli
operatori economici e dei
soggetti privati.
La Commissione europea ha da ultimo
presentato il 13 novembre 2018 una
comunicazione relativa ad un piano di emergenza in caso di mancato accordo che dà seguito alla comunicazione di luglio 2018 e che individua le misure urgenti - che avranno natura temporanea e saranno limitate nella loro portata - nelle seguenti
aree prioritarie:
Nel caso di mancato accordo, la
Commissione europea prevede di presentare le relative proposte legislative entro dicembre 2018, indicando che dovranno essere
adottate definitivamente al più tardi
entro la sessione del Parlamento europeo del 11-14 marzo 2019.
La Commissione europea ha inoltre adottato il
13 novembre 2018 due
proposte legislative volte a modificare il diritto dell'UE in materia di visti ed efficienza energetica in vista del recesso del Regno Unito dall'UE, comunque necessarie, a prescindere dall'esito dei negoziati sull'accordo di recesso.
Per quanto riguarda in particolare i
visti, la proposta della Commissione prevede che a partire dalla data in cui il diritto dell'UE non si applica più al Regno Unito (il 30 marzo 2019 in caso di
no deal, o la fine del periodo transitorio in caso di conclusione positiva dei negoziati per l'accordo di recesso) i cittadini del Regno Unito saranno esentati dall'obbligo di visto per permanenza di breve periodo nel territorio dell'UE, a condizione che anche il Regno Unito riconosca analogo regime per i cittadini dell'UE.
In tema di
efficienza energetica, la Commissione ha presentato una proposta volta a modificare la direttiva relativa agli obiettivi di efficienza energetica dell'UE, tenendo conto dell'uscita del Regno Unito.
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I temi di interesse italiano implicati dalla Brexit
L'Italia ha partecipato al negoziato
all'interno del fronte europeo, che ha manifestato
coerenza e compattezza. Le questioni di maggiore rilevanza nazionale sono:
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