Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: RUE - Ufficio SG - Ufficio Rapporti con l'Unione europea
Titolo: La Brexit
Serie: Documentazione per le Commissioni - Attività dell'Unione europea   Numero: 5
Data: 27/11/2018
Organi della Camera: III Affari esteri, XIV Unione Europea


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La Brexit

26 novembre 2018


Indice

Quadro riepilogativo|L'accordo di recesso|I negoziati relativi al quadro delle future relazioni tra UE e Regno Unito|Risoluzione del Parlamento europeo|Attività della Commissione europea|I temi di interesse italiano implicati dalla Brexit|


Quadro riepilogativo

Il Consiglio europeo nella riunione straordinaria del 25 novembre 2018 ha:
  • approvato l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ed invitato la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare le misure necessarie per fare in modo che l'accordo possa entrare in vigore il 30 marzo 2019, così da garantire un recesso ordinato;
  • approvato la dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Il Consiglio europeo ribadisce la determinazione dell'Unione ad avere un partenariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito in futuro, in linea con la dichiarazione politica. L'approccio dell'Unione continuerà a fondarsi sulle posizioni e sui principi generali definiti negli orientamenti del Consiglio europeo concordati in precedenza. Il Consiglio europeo continuerà a occuparsi in permanenza della questione;
  • espresso ringraziamento a Michel Barnier per il suo impegno in qualità di capo negoziatore dell'Unione e per aver contribuito a mantenere l'unità tra gli Stati membri dell'UE a 27 durante i negoziati sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
Il Consiglio europeo ha, inoltre, approvato tre dichiarazioni relative rispettivamente:
  • all'accordo di recesso del Regno Unito e alla dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni nella quale, in particolare, si indica che il Consiglio europeo, nell'ambito dei negoziati per il futuro accordo sulle relazioni tra UE e Regno Unito, vigilerà sulla salvaguardia dei diritti dei cittadini, per il mantenimento delle condizioni di level playing field tra UE e Regno Unito (ossia la garanzia del rispetto dell'insieme di regole e disposizioni del mercato interno in materia di concorrenza e aiuti di stato, fiscalità, ambiente, lavoro e protezione sociale volte ad evitate vantaggi competitivi) e per la protezione delle attività di pesca e delle comunità costiere;
  • all'interpretazione dell'articolo 184 dell'accordo di recesso, relativo ai negoziati sulle future relazioni tra Regno Unito e UE, evidenziando che l'art. 184 non impone obbligazioni sull'ambito territoriale di futuri accordi e in particolare non impone che il loro ambito territoriale debba essere analogo a quello previsto dall'articolo 3 dell'accordo di recesso (che per il Regno unito comprende anche Gibilterra, le Channel Islands e l'Island of Man, le basi militari a Akrotiri e Dhekelia a Cipro e i Territori d'oltre mare del Regno Unito);
  • all'ambito territoriale dei futuri accordi, precisando che, dopo il recesso del Regno Unito, Gibilterra non verrà inclusa nell'ambito territoriale di accordi tra il Regno Unito e l'UE. Ciò non precluderà però la possibilità di separati accordi tra l'UE e il Regno Unito riguardo Gibilterra, che però richiederanno il preventivo accordo della Spagna.
I negoziati tra UE e Regno Unito per l'accordo di recesso sono stati avviati il 19 giugno 2017, a seguito del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'UE tenutosi il 23 giugno 2016 e della notifica formale del processo di recesso dall'UE il 29 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE), da parte del Governo del Regno Unito.
Ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE), il processo di uscita del Regno Unito dall'UE si dovrebbe concludere entro due anni, e quindi, il 29 marzo 2019 ( a meno che il Consiglio europeo, come previsto dall'art. 50 del TUE, non decida all'unanimità di prorogare tale termine).
Il Governo inglese ha accolto positivamente, malgrado le dimissioni di alcuni ministri, il testo dell'accordo di recesso in occasione della riunione del Gabinetto del 15 novembre 2018. Il Primo Ministro ha riferito ai Comuni sia sul testo dell'accordo sia, successivamente, sulla dichiarazione.
Il testo dell'accordo dovrà poi essere approvato formalmente dall'UE e ratificato dal Regno Unito (il Parlamento inglese si dovrebbe pronunciare sul testo dell'accordo l'11 dicembre prossimo).
L'Articolo 50 del TUE prevede che l'accordo sia concluso a nome dell'Unione dal Consiglio dell'UE, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.
Si ricorda che l'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE non necessita di essere ratificato dagli Stati membri, ma solo dal Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo, mentre l'accordo che disciplinerà le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito e che dovrà essere negoziato nel periodo transitorio (30 marzo 2019 – 31 dicembre 2020) avrà natura mista e dovrà invece essere ratificato da tutti gli Stati membri.

L'accordo di recesso

L'accordo riprende gli elementi dell'accordo di massima su alcune questioni prioritarie che era stato già raggiunto tra UE e Regno Unito a dicembre 2017 e contiene disposizioni in merito alle questioni che erano rimaste in sospeso e che sono state al centro dell'ultima parte dei negoziati ed in particolare la questione della regolamentazione del confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del nord.
Periodo transitorio
È previsto un periodo transitorio dal 30 marzo 2019 al 31 dicembre 2020 (che potrà essere rinnovato di comune accordo una sola volta, prima del 1° luglio 2020 per un periodo di uno o due anni), nel corso del quale il Regno Unito non farà più parte dell'UE, ma non saranno ancora applicabili le disposizioni del futuro accordo sui rapporti tra UE e Regno Unito.
Il periodo transitorio è volto a dare tempo alle amministrazioni nazionali ed alle imprese per adeguarsi al nuovo quadro regolamentare previsto dalla Brexit e di negoziare l'accordo che dovrà disciplinare le relazioni tra l'UE e il Regno Unito in quanto paese terzo. In proposito, si ricorda che il Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2018 ha adottato orientamenti per quanto riguarda il negoziato sul quadro delle future relazioni tra UE e Regno Unito, nei quali, in particolare, si prevede che l'UE intende stabilire con il Regno Unito una cooperazione più stretta possibile, che comprenda la cooperazione economica e commerciale, ma anche la lotta contro il terrorismo e la criminalità internazionale, e la politica di sicurezza, difesa ed estera.
Nel periodo transitorio, il diritto dell'UE si continuerà ad applicare integralmente al Regno Unito, che però non sarà più rappresentato nelle istituzioni ed organi dell'UE e non parteciperà al processo decisionale europeo .
Nel corso del periodo transitorio:
  • il Regno Unito continuerà a partecipare all'unione doganale, al mercato unico (con tutte e quattro le libertà) ed a tutte le politiche dell'UE;
  • l'acquis dell'UE (l'insieme dei diritti, degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli Stati membri dell'Unione europea) continuerà ad applicarsi integralmente al Regno Unito, ed ogni eventuale successiva modifica all'acquis si applicherà automaticamente al Regno Unito;
  • sarà mantenuta l'efficacia diretta e la primazia del diritto dell'UE;
  • il Regno unito dovrà garantire il rispetto tutti gli esistenti strumenti e strutture dell'Unione in materia di regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione, ivi compresa la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
  • il Regno Unito dovrà rispettare la politica commerciale dell'UE e potrà negoziare accordi commerciali con paesi terzi che potranno entrare in vigore prima della conclusione del periodo transitorio solo previa autorizzazione dell'UE;
  • si continueranno ad applicare al Regno Unito le disposizioni in materia di politica estera e di sicurezza comune dell'UE. In particolare il Regno Unito dovrà continuare a rispettare le misure restrittive decise dall'UE nei confronti di paesi terzi, potrà continuare a partecipare a operazioni militari e civili dell'UE, seppure non in un ruolo guida e potrà continuare a partecipare a progetti condotti dall'Agenzia europea per la difesa, senza avere però ruoli decisionali;
  • si continueranno ad applicare al Regno Unito tutte le disposizioni relative alla giustizia ed agli affari interni vigenti alla data del recesso e il Regno Unito conserverà la possibilità di opt-in o opt-out in relazione a tutte le misure che dovessero emendare o sostituire tali disposizioni. Tuttavia il Regno Unito non avrà nel periodo transitorio la possibilità di opt-in per misure completamente nuove. L'UE potrà in ogni caso invitare il Regno unito a cooperare in relazione a tali nuove misure sotto le condizioni stabilite per Paesi terzi;
  • il Regno Unito dovrà rispettare le obbligazioni provenienti da tutti gli accordi internazionali conclusi dall'UE.

Diritti dei cittadini
I cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito (circa 3,2 milioni, di cui circa 700.000 italiani) e i cittadini del Regno Unito residenti nell'UE (circa 1,2 milioni) potranno continuare ad esercitare i diritti attualmente garantiti dalle normative europee, sulla base dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Si tratta in particolare di diritti di residenza, di lavoratori e liberi professionisti, diritti di riconoscimento di qualifiche professionali, diritti di prestazioni sanitarie, sociali e pensionistiche. Le disposizioni relative alla protezione dei diritti dei cittadini UE residenti nel Regno Unito saranno sostanzialmente incorporate nel diritto britannico (avranno dunque applicabilità diretta e non potranno essere modificate unilateralmente dal Regno Unito attraverso una legge ordinaria) e i tribunali britannici dovranno fare riferimento diretto ad esse, assumendo come riferimento le sentenze della Corte di giustizia dell'UE. In caso di incertezza è previsto che le corti del Regno Unito facciano ricorso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE per un periodo di 8 anni dall'entrata in vigore dell'accordo di recesso. Il controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini sarà esercitato dalla Commissione europea e, nel Regno Unito, da una autorità indipendente.
Si prevede la possibilità di ricongiungimento familiare post-2020 per chi è residente da prima di quella data.
Se il periodo di transizione dovesse essere esteso, si estenderebbero anche i tempi per godere dei diritt.i
Liquidazione finanziaria
Il Regno Unito si impegna ad onorare tutti gli obblighi finanziari dovuti per la sua partecipazione all'UE e, in particolare, tutti gli obblighi finanziari fino al 2020, data di scadenza dell'attuale quadro finanziario pluriennale di bilancio dell'UE, nonché gli altri impegni finanziari già assunti che andranno oltre tale data.
Nel caso in cui il periodo transitorio venisse esteso sarà necessario definire un equo contributo del Regno Unito al bilancio dell'UE.
Confine tra Irlanda e Irlanda del Nord
Le disposizioni relative al confine tra Irlanda e Irlanda del Nord sono contenute nel protocollo sull'Irlanda/Nord Irlanda allegato all'accordo di recesso.
Al fine di evitare la ricostituzione di un confine fisico tra Irlanda ed Irlanda del Nord, le disposizioni del protocollo prevedono la creazione di un' area doganale comune (single custom territory) che comprenderà il territorio dell'UE e quello del Regno Unito (compresa quindi l'Irlanda del Nord), nella quale l' Irlanda del Nord vedrà applicato il codice doganale comunitario in modo integrale e quindi rimarrà sostanzialmente nel mercato unico dell'UE, mentre il Regno Unito rimarrà allineato ad un numero più limitato di disposizioni relative al mercato unico.
Tale area doganale comune sarà istituita:
  1. a partire dalla fine del periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso (31 dicembre 2020 o, in caso di estensione del periodo transitorio la data alla quale questo comunque cesserà);
  2. a condizione che non sia stato definito un accordo sulle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito nel corso del periodo transitorio, che comprenda la regolamentazione del confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, senza la ricostituzione di un confine fisico.
    Il Protocollo prevede l'impegno da parte dell'UE e del Regno Unito a concludere e ratificare tale accordo entro il 1° luglio 2020.
Le merci in transito tra Irlanda e Irlanda del Nord non saranno soggette a controlli alle frontiere ma all'arrivo a destinazione (fatti salvi i controlli per animali e tutto ciò che pone questioni veterinarie, per ragioni di salute pubblica). Per le merci dirette nell'Irlanda del Nord in provenienza dagli altri territori del Regno Unito saranno necessari dei controlli volti a verificare il rispetto degli standard dell'UE finalizzati alla protezione dei consumatori, degli operatori economici e delle imprese del mercato unico.
Sono altresì previste una serie di misure volte a garantire il level playing field tra UE e Regno Unito (ossia la garanzia del rispetto dell'insieme di regole e disposizioni del mercato interno in materia di concorrenza e aiuti di stato, fiscalità, ambiente, lavoro e protezione sociale volte ad evitate vantaggi competitivi) e il Regno Unito è tenuto ad armonizzare la sua politica commerciale con quella dell'UE in modo da garantire il corretto funzionamento dell'area doganale comune.
Il Regno Unito non potrà applicare dazi più bassi di quelli dell'UE per le merci importate da paesi terzi o applicare regole di origine diverse. Il Regno Unito potrà stipulare accordi indipendenti dall'UE solo su servizi e investimenti e non sulle merci.
Il protocollo contiene, inoltre, disposizioni volte a tutelare gli accordi del Venerdì santo (o accordo di Belfast) del 1998, a consentire il proseguimento della Common Travel area tra Irlanda e Regno Unito (un insieme di disposizioni volte a facilitare la circolazione delle persone), della cooperazione Nord Sud e del mercato unico elettrico nell'isola di Irlanda.
Governance dell'accordo
Tutte le disposizioni dell'accordo di recesso avranno efficacia diretta e supremazia negli ordinamenti degli Stati membri e in quello del Regno Unito.
I tribunali britannici dovranno attenersi al principio dell' interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni dell'accordo di recesso coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE fino alla fine del periodo di transizione (che sia 31 dicembre 2020 od oltre).
Cessato il periodo transitorio i Tribunali britannici dovranno comunque tenere in debito conto la giurisprudenza della stessa Corte di giustizia dell'UE nell'interpretazione ed applicazione dell'accordo di recesso.
L'accordo prevede meccanismi di risoluzione delle controversie.
In caso di controversia sull'interpretazione dell'accordo di recesso, una prima consultazione si svolgerà in un Comitato misto composto da rappresentanti dell'UE e del Regno Unito.
Se in seno al comitato misto non viene trovata alcuna soluzione, ciascuna delle parti può sottoporre la controversia ad arbitrato vincolante. Nei casi in cui la controversia riguardi una questione di diritto dell'UE, il collegio arbitrale ha l'obbligo di sottoporre la questione alla Corte di giustizia per una decisione vincolante.
Le decisioni del collegio arbitrale saranno vincolanti per l'UE e il Regno Unito.
 Nel caso di non ottemperanza alle decisioni del collegio arbitrale questo potrà comminare una sanzione pecuniaria. In caso di continua mancanza di ottemperanza alla decisione arbitrale, le parti potranno sospendere proporzionalmente l'applicazione dell'accordo di recesso, ad eccezione delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini, o parti di altri accordi tra l'UE e il Regno Unito.
Altre questioni
Riconoscimento delle denominazioni di origine
L'accordo di recesso prevede il mantenimento dell'attuale livello di protezione delle circa 3.000 denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette degli Stati membri dell'UE, fintanto che non sia stato concluso un nuovo accordo nell'ambito delle future relazioni tra UE e Regno Unito.
Pesca
Le questioni relative alla pesca sono state escluse dall'accordo di recesso e dovranno essere regolamentate nel contesto dei negoziati - che si svolgeranno nel periodo transitorio - relativi all'accordo che regolamenterà le future relazioni tra UE e Regno Unito.
Al termine del periodo transitorio il Regno Unito diventerà infatti uno Stato costiero indipendente e quindi servirà un futuro accordo di pesca bilaterale per l'accesso alle acque e per le quote di pesce da pescare.
Protocollo sulle zone di sovranità a Cipro
L'accordo contiene un protocollo sulle zone di sovranità a Cipro, che tutela gli interessi dei ciprioti che vivono e lavorano nelle zone di sovranità in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione.
Protocollo su Gibilterra
L'accordo contiene un protocollo su Gibilterra, che prevede una stretta cooperazione tra Spagna e Regno Unito nei confronti di Gibilterra per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo di recesso in materia di diritti dei cittadini e disciplina la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti in una serie di settori.

I negoziati relativi al quadro delle future relazioni tra UE e Regno Unito

La definizione del quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito è affidato ad una dichiarazione allegata all'accordo di recesso.
L'accordo vero e proprio sulle future relazioni tra UE e Regno Unito dovrebbe essere definito dopo il 29 marzo 2019, quando il Regno Unito diventerà uno Stato terzo ed entro il periodo di transizione previsto dal 30 marzo 2019 al 31 dicembre 2020 ( tale accordo, a differenza dell'accordo di recesso dovrà essere ratificato da tutti gli Stati membri).
La dichiarazione sulle future relazioni tra UE e Regno Unito contiene impegni per i seguenti settori:
  • cooperazione economica
    • creazione di una area di libero scambio per le merci, che combini una stretta cooperazione regolamentare e doganale e un adeguato level playing field (ossia la garanzia del rispetto dell'insieme di regole e disposizioni del mercato interno in materia di concorrenza e aiuti di stato, fiscalità, ambiente, lavoro e protezione sociale volte ad evitate vantaggi competitivi), accompagnata da un'ampia cooperazione settoriale negli ambiti di interesse comune e dalla comune determinazione a sostituire la soluzione backstop per l'Irlanda del Nord con un accordo successivo che stabilisca misure alternative in grado di assicurare a titolo permanente l'assenza di un confine fisico nell'isola d'Irlanda;
    • accordi ambiziosi, comprensivi ed equilibrati sul commercio di servizi ed investimenti, con un livello di liberalizzazione che vada ben oltre gli impegni delle parti all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio e si ispiri ai recenti Accordi commerciali stipulati dall'Unione;
    • accordi sulle qualifiche professionali;
    • impegno a preservare nel settore dei servizi finanziari la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato, la protezione degli investitori ed una equa competizione sulla base di un sistema di equivalenza tra il regime regolatorio dell'UE e quello del Regno Unito, che dovrà essere pronto il prima possibile, prima della fine del giugno 2020;
    • previsioni per facilitare il commercio elettronico e la circolazione transfrontaliera dei dati;
    • protezione della proprietà intellettuale e promozione di reciproche opportunità nei rispettivi mercati degli appalti pubblici;
    • mobilità delle persone, anche in riferimento ad attività di impresa in alcune aree, basata sulla non-discriminazione tra i diversi Stati membri dell'Unione e su una piena reciprocità, dando per acquisita la decisione del Regno Unito in base alla quale il principio della libera circolazione delle persone cesserà di applicarsi alla fine del periodo di transizione;
    • accordo comprensivo sui trasporti aerei, accesso ai rispettivi mercati per operatori di trasporto su strada, accordi ferroviari, la promozione della connettività nel trasporto marittimo;
    • facilitare la cooperazione tra operatori di reti di gas ed energia elettrica e la cooperazione nel settore dell'energia nucleare;
    • cooperazione bilaterale e internazionale nel settore della pesca, con particolare riferimento alle misure per la conservazione, la gestione razionale e la regolazione della pesca, in modo non-discriminatorio, e massimo sforzo per finalizzare e ratificare un nuovo accordo in materia di pesca entro il 1° luglio 2020, così da poter determinare le opportunità di pesca già per il primo anno dopo il periodo di transizione;
    • cooperazione globale in fori internazionali in materia di cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile, protezione del commercio mondiale e stabilità finanziaria.
  • cooperazione nel settore della sicurezza
    • cooperazione giudiziaria sui profili penali e criminali volta a garantire la sicurezza di cittadini;
    • cooperazione per la promozione e tutela dei diritti fondamentali e della protezione dei dati personali;
    • accordi per lo scambio dati relativi al PNR (Passenger name record), alle impronte digitali e DNA;
    • accordi per l'estradizione di sospetti o condannati;
    • definizione della cooperazione del Regno Unito con le Agenzie europee Europol ed Eurojust;
    • sostegno all'azione internazionale volta a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento di terroristi;
    • cooperazione nel settore della politica estera, di sicurezza e di difesa comune, attraverso forme strutturate di consultazione e dialoghi tematici a vari livelli, partecipazione caso per caso a missioni e operazioni dell'UE in materia di politica di sicurezza e difesa comune, collaborazione del Regno Unito ai progetti condotti dall'Agenzia europea per la difesa e a progetti nell'ambito della cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa, forme di consultazione sulle misure restrittive e sanzioni dell'UE, cooperazione in paesi terzi, inclusa la protezione consolare e cooperazione nell'ambito di organizzazioni internazionali, in particolare nell'ambito delle Nazioni unite;
    • scambio di informazioni relative ad attività di intelligence e accordi di cooperazione sullo spazio e sulla navigazione satellitare; a
    • accordi sulla sicurezza delle informazioni classificate.
  • cooperazione tematica
    • sicurezza e stabilità del cyberspazio;
    • contrasto al terrorismo;
    • contrasto alla migrazione illegale, tramite la collaborazione con l'Agenzia per la guardia di frontiera e costiera europea e il dialogo e la cooperazione su obiettivi condivisi, anche verso Paesi terzi e nei fora internazionali;
    • protezione civile nei disastri naturali o prodotti dall'uomo;
    • sicurezza della salute.

Risoluzione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha approvato il 14 marzo 2018 una risoluzione sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito nella quale, in particolare, ha ribadito che l'adesione del Regno Unito al mercato interno e all'Unione doganale sarebbe la soluzione migliore e indicato che approverà il quadro per le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito se rispetterà in particolare i seguenti principi:
  • impossibilità per un Paese terzo di godere degli stessi diritti e degli stessi vantaggi di uno Stato membro dell'Unione europea;
  • tutela dell'integrità e del corretto funzionamento del mercato interno;
  • salvaguardia dell'ordinamento giuridico dell'UE e del ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea;
  • parità di condizioni, in particolare per quanto concerne il costante rispetto, da parte del Regno Unito, delle norme discendenti dagli obblighi internazionali, nonché dalla legislazione e dalle politiche dell'Unione in settori quali la concorrenza equa, inclusi gli aiuti di Stato, i diritti sociali e dei lavoratori, e in particolare livelli equivalenti di protezione sociale e salvaguardie contro il dumping sociale, l'ambiente, i cambiamenti climatici, la protezione dei consumatori, la salute pubblica, le misure sanitarie e fitosanitarie, la salute e il benessere degli animali, la fiscalità, prevedendo altresì un chiaro meccanismo di contrasto all'evasione fiscale, all'elusione fiscale e al riciclaggio, la protezione dei dati e la tutela della vita privata;
Nell'ambito dell'esame della risoluzione del Parlamento europeo sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, avviato lo scorso 18 luglio dalla III Commissione Affari esteri e comunitari, con il parere della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, è in corso presso la Camera dei deputati un ciclo di audizioni.

Attività della Commissione europea

La Commissione europea ha sottolineato il fatto che anche nell'ipotesi di completamento del processo di ratifica dell'accordo di recesso prima del 30 marzo 2019, il Regno Unito in futuro non sarà più uno Stato membro dell'UE e che occorrono in ogni caso preparativi per adeguarsi a tutte le implicazioni possibili a livello di Istituzioni dell'UE, Istituzioni nazionali, regionali e locali e soprattutto da parte degli operatori economici e dei soggetti privati.
La Commissione europea ha da ultimo presentato il 13 novembre 2018 una comunicazione relativa ad un piano di emergenza in caso di mancato accordo che dà seguito alla comunicazione di luglio 2018 e che individua le misure urgenti - che avranno natura temporanea e saranno limitate nella loro portata - nelle seguenti aree prioritarie:
  • disposizioni relative ai diritti di residenza dei cittadini e agli obblighi di visto;
  • servizi finanziari;
  • trasporti aerei;
  • dogane e regolamentazione sanitaria e fitosanitaria;
  • clima.
Nel caso di mancato accordo, la Commissione europea prevede di presentare le relative proposte legislative entro dicembre 2018, indicando che dovranno essere adottate definitivamente al più tardi entro la sessione del Parlamento europeo del 11-14 marzo 2019.
La Commissione europea ha inoltre adottato il 13 novembre 2018 due proposte legislative volte a modificare il diritto dell'UE in materia di visti ed efficienza energetica in vista del recesso del Regno Unito dall'UE, comunque necessarie, a prescindere dall'esito dei negoziati sull'accordo di recesso.
Per quanto riguarda in particolare i visti, la proposta della Commissione prevede che a partire dalla data in cui il diritto dell'UE non si applica più al Regno Unito (il 30 marzo 2019 in caso di no deal, o la fine del periodo transitorio in caso di conclusione positiva dei negoziati per l'accordo di recesso) i cittadini del Regno Unito saranno esentati dall'obbligo di visto per permanenza di breve periodo nel territorio dell'UE, a condizione che anche il Regno Unito riconosca analogo regime per i cittadini dell'UE.
In tema di efficienza energetica, la Commissione ha presentato una proposta volta a modificare la direttiva relativa agli obiettivi di efficienza energetica dell'UE, tenendo conto dell'uscita del Regno Unito.

I temi di interesse italiano implicati dalla Brexit

L'Italia ha partecipato al negoziato all'interno del fronte europeo, che ha manifestato coerenza e compattezza. Le questioni di maggiore rilevanza nazionale sono:
  • le garanzie per i diritti degli italiani residenti nel Regno Unito (circa 700.000 persone) e la semplicità nelle procedure burocratiche che a tal fine dovranno essere affrontate dai cittadini italiani (a tutela delle categorie più vulnerabili o meno colte, vi è interesse a che queste procedure siano accessibili e non siano esclusivamente digitalizzate);
    Con specifico riferimento ai cittadini italiani (e comunitari), Londra si è impegnata a garantire tutti i diritti attuali agli europei che già risiedono nel Regno Unito. Gli italiani che, a partire dal 30 marzo del 2019 (a Brexit avvenuta) vorranno garantirsi lo status di residenti e l'accesso a sanità pubblica e sicurezza sociale , dovranno chiedere un permesso di permanenza e dovranno avere vissuto nel Regno Unito per almeno cinque anni. La libera circolazione delle persone terminerà solo il 31 dicembre 2020, perché fra marzo 2019 e dicembre 2020 sarà in vigore l'accordo di transizione, in virtù del quale sarà ancora possibile stabilirsi e lavorare nel Regno Unito senza permessi particolari. Ci sarà tempo fino al giugno 2021 per presentare la domanda e chi non ha ancora raggiunto i 5 anni di residenza godrà comunque di un " presettled status", che diventerà settled status, cioè residenza definitiva, una volta maturati i cinque anni. Va ricordato come il Regno Unito, a differenza dell'Italia, non abbia un sistema di registrazione dei cittadini europei residenti nel suo territorio (certificato di residenza) e abbia per questo motivo dovuto avviare una procedura specifica, già disciplinata in parte nell'Accordo di recesso. Il quadro verrà e modificarsi a partire dal 2021, poiché uno dei pilastri della Brexit è proprio la fine della libertà di circolazione delle persone, che comporterà l'impossibilità di trasferirsi, vivere e lavorare nel Regno Unito senza un regolare permesso. La materia sarà quindi successivamente disciplinata.
  • la tutela delle indicazioni geografiche nell'agro-alimentare, visto che l'Italia è il paese con il più alto numero di indicazioni geografiche protette in ambito UE. Tutela che, nel testo dell'accordo di recesso, appare garantita per l'intero periodo di transizione, e potenzialmente anche nella prospettiva delle future relazioni commerciali;
  • il mantenimento di un forte rapporto con il Regno Unito sia in materia di sicurezza e difesa, sia in materia di sicurezza interna e contrasto al terrorismo;
  • un'uscita ordinata che non pregiudichi il livello dei rapporti commerciali e di business esistenti fra i due paesi.