Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali
Titolo: Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Riferimenti: AC N.3475/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 549
Data: 07/03/2022
Organi della Camera: XII Affari sociali

 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

A.C. 3475

 

 

 

 

 

 

 

n. 549

 

 

 

7 marzo 2022

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

( 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it

 

 

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File: AS0289.docx

 


INDICE

Schede di lettura

§  Premessa                                                                                                        3

§  Quadro normativo e di contesto                                                                      5

§  Art. 1  (Principi e criteri direttivi di delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)                                                          18

§  ELENCO DEGLI IRCCS RICONOSCIUTI                                                    27

 

 


Schede di lettura

 


Premessa

Il disegno di legge in esame (A.C. 3475), di iniziativa governativa, si compone di un unico articolo e reca una delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in attuazione della riforma prevista nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, nel campo della ricerca sanitaria, prevede l’obiettivo della riorganizzazione di tali Istituti entro il 31 dicembre 2022, senza oneri a carico della finanza pubblica.

La Riforma rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e, come previsto nella NADEF 2021, costituisce un disegno di legge collegato alla manovra di bilancio 2022-2024.

La componente 2 della Missione 6 Salute, che nello specifico concerne l’ambito dell’Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, infatti, prevede espressamente la revisione e l’aggiornamento dell’assetto regolamentare e del regime giuridico di tali Istituti e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.

In particolare, con la Riforma si punta ad introdurre criteri e standard internazionali per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico degli IRCCS, con la valutazione basata su più ampi fattori (tra cui impact factor[1], complessità assistenziale, indice di citazione[2]), per garantire esclusivamente la presenza di strutture di eccellenza. Inoltre, la riforma mira a collegare gli Istituti al territorio dove operano, definendo le modalità di individuazione di un ambito di riferimento per ciascuna area tematica, per rendere la valutazione per l’attribuzione della qualifica IRCCS più coerente con le necessità dei diversi territori. Tra gli obiettivi a cui la riforma punta, inoltre, vi è lo sviluppo delle potenzialità degli istituti e la valorizzazione dell’attività di trasferimento tecnologico con le imprese. 

La Riforma degli IRCCS, che deve essere attuata con le risorse a legislazione vigente, si collega comunque, nell’ambito della Componente 2 della Missione 6 Salute, ad altri interventi finanziati con risorse del PNRR, volti, più specificamente, alla promozione e al rafforzamento della ricerca scientifica biomedica con il trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese relativo ad almeno 424 progetti (su malattie rare e tumori rari e malattie altamente invalidanti), tramite risorse finalizzate alla realizzazione di progetti PoC (Proof of concept, ovvero sperimentazioni con prova sul campo dei risultati), che il Ministero della salute deve attuare come obiettivo entro il 2025 mediante sovvenzioni pari a 524,14 milioni di euro.

 

In termini di attuazione, si segnala al riguardo l'articolo 38-quinquies del DL. 152/2021[3] (L. 233/2021) che ha introdotto più specifiche misure per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito Missione 6 - Salute del PNRR, prevedendo che, con decreto del Ministro della salute, vengano definiti i criteri e le modalità per l'introduzione di un sistema di valutazione, in relazione ai progetti P.O.C (Proof-Of-Concept, con prova di fattibilità), per l’appunto nel campo delineato dal PNRR (malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti), con oneri complessivamente pari a 700.000 euro cui si provvede entro i limiti delle risorse stanziate per i bandi previsti dall'investimento 2.1. della medesima Missione 6.

 

Inoltre si segnala il collegamento della Riforma in esame con l'ambito della Missione 4 ("Istruzione e ricerca"), Componente 2 ("Dalla ricerca all'impresa"), con riferimento agli interventi relativi alle seguenti tre aree d'intervento (qui le Linee guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2): 1) rafforzamento della ricerca e diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e imprese; 2) sostegno ai processi di innovazione e trasferimento tecnologico; 3) potenziamento delle condizioni di supporto alla ricerca e all'innovazione.

 

Al riguardo, i commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 8 del DL. 152/2021 (L. n. 233/2021) hanno previsto la definizione, con decreto del Ministro della Salute dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'istituzione, da parte di ogni singola regione e provincia autonoma, dei cd. Molecular Tumor Board (MTB) nell'ambito delle reti oncologiche regionali (R.O.R)[4].  

 


Quadro normativo e di contesto

 

Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), la cui disciplina è attualmente definita dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288[5], sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale[6], nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.

Ferme restando le funzioni di vigilanza (e di controllo[7]) spettanti al Ministero della salute, alle Regioni competono le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti, da esercitarsi nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute (art. 1 del D.Lgs 288/2003).

 

La natura giuridica degli IRCCS può essere pubblica o privata. Dal 2003 gli IRCCS di diritto pubblico, su istanza della Regione in cui l'Istituto ha la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, possono essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del MEF.

Al momento dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 288/2003 di riordino di tali Istituti, gli IRCCS operanti erano complessivamente 35, prevalentemente in regime di diritto pubblico. Il numero è progressivamente aumentato a 21 IRCSS pubblici, di cui un istituto riconosciuto e in attesa di conferma, e 30 IRCSS privati, anche in questo caso, un istituto in attesa di conferma a seguito del riconoscimento (qui l'elenco completo dal portale del Ministero della salute).

L’elenco per esteso degli IRCCS riconosciuti è a seguire in fondo al presente Dossier.

 

Come si legge dalla relazione illustrativa al provvedimento, i fondi per la ricerca approntati essenzialmente dal Ministero della salute con i quali sono stati nel corso del tempo finanziati questi istituti, a fronte di una loro crescita nel numero, è rimasto sostanzialmente costante negli anni, determinando in termini reali la riduzione di circa la metà dei finanziamenti ricevuti.

 

In merito al vigente riordino che il D.Lgs. 288/2003 ha disposto riguardo gli IRCCS, prevedendo come aspetto prioritario la condivisione tra il Ministero della Salute e le Regioni della trasformazione degli istituti pubblici in fondazioni e della definizione dei loro organi di gestione, lo stesso decreto stabilisce che gli Istituti che non verranno trasformati saranno organizzati sulla base di criteri che garantiscano le esigenze di ricerca e la partecipazione a reti nazionali di centri di eccellenza (art. 5).

Come sopra accennato, gli IRCCS presentano natura giuridica sia pubblica, sia privata: gli IRCCS pubblici si caratterizzano per la maggiore ingerenza dello Stato sull'andamento della loro gestione (al Ministro spetta la nomina del direttore scientifico).

Dal 2003 gli IRCCS di diritto pubblico, su istanza della Regione in cui l'Istituto ha la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, possono essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del MEF.

In proposito si segnala l’atto di intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni sulla organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni, prevista ai sensi dell'art. 5 del richiamato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

Gli enti trasformati assumono la denominazione di Fondazione IRCCS e operano in regime di diritto privato, con una maggiore libertà dai vincoli di gestione, con funzioni di indirizzo e verifica affidate ad un apposito Consiglio composto da cinque membri, due dei quali nominati dal Ministro della salute e due dal presidente della Regione, mentre il quinto, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della Regione. I componenti devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità e durano in carica cinque anni.

 

Gli IRCCS sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute che garantisce che la ricerca da essi svolta sia finalizzata all'interesse pubblico e di supporto tecnico ed operativo agli altri organi del SSN per l'esercizio delle funzioni assistenziali al fine del perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale in materia di ricerca sanitaria e per la formazione del personale (art. 16 D.Lgs 288/2003).

 

Entrando più nel dettaglio, va ricordato che gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, insieme ad altri Istituti che curano la ricerca sanitaria per i profili di competenza, quali gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), l’Istituto Superiore di Sanità, l’AGENAS, oltre che specifiche Aziende sanitarie e Ospedaliere, ricevono il sostegno delle risorse pubbliche del Ministero della salute[8] mediante il Programma Nazionale della Ricerca Sanitaria. Tale Programma definisce gli indirizzi strategici di questo tipo di ricerca, come è stato da ultimo approvato nel Programma Nazionale della Ricerca Sanitaria PNRS 2020-2022[9], che ha tenuto conto della recente crisi sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19.

La peculiarità dell'attività di ricerca degli IRCCS risiede nello scambio continuo di conoscenze scientifiche fra laboratorio e clinica, in quanto ogni ricerca deve tendenzialmente trovare sbocco in applicazioni terapeutiche ospedaliere.

 

Il Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, come prima accennato, ha disposto il riordino degli IRCCS stabilendo come aspetto prioritario la condivisione tra il Ministero della Salute e le Regioni della trasformazione degli istituti pubblici in fondazioni e della definizione dei loro organi di gestione e prevedendo i requisiti per il riconoscimento del carattere scientifico.

Per quanto riguarda il funzionamento degli IRCCS, il riordino che ha riguardato segnatamente gli Istituti a carattere pubblico, ha dettato le definizioni fondamentali, la natura e la forma giuridica, nonché le procedure di acquisizione, revisione e revoca del riconoscimento scientifico degli Istituti, oltre che le funzioni di vigilanza e di eventuale estinzione degli stessi.

 

Questi Istituti, che possono altresì derivare da realtà ospedaliere emergenti in relazione a patologie di rilievo nazionale e ad alta specialità clinica, possono ricevere la qualifica di IRCCS attraverso una procedura che riconosce il loro carattere scientifico. Tale riconoscimento conferisce il diritto alla fruizione di un finanziamento statale - che si aggiunge a quello regionale -, finalizzato esclusivamente allo svolgimento della attività di ricerca relativa alle materie riconosciute.

 

Riconoscimento del carattere scientifico

In base all’articolo 13 del richiamato decreto legislativo n. 288/2003, il riconoscimento del carattere scientifico di strutture pubbliche e private è soggetto al possesso, in base a titolo valido, di specifici requisiti, quali:

  1. personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato;
  2. titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari;
  3. economicità ed efficienza dell'organizzazione, qualità delle strutture e livello tecnologico delle attrezzature;
  4. caratteri di eccellenza del livello dell’attività di ricovero e cura di alta specialità direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito, nell’ambito di attività di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare una più alta qualità dell’attività assistenziale, attestata da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
  5. caratteri di eccellenza della attività di ricerca svolta nell'ultimo triennio relativamente alla specifica disciplina assegnata;
  6. dimostrata capacità di inserirsi in rete con Istituti di ricerca della stessa area di riferimento e di collaborazioni con altri enti pubblici e privati;
  7. dimostrata capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati indipendenti;
  8. certificazione di qualità dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute;

Tali requisiti devono essere presenti e documentati al momento della presentazione della domanda di riconoscimento, che, in base alla procedura riguardante il completamento del riconoscimento (novellata dall’articolo 14, commi 10 e 10-bis, del DL. n. 158/2012,   c.d. Decreto Balduzzi[10]),  è vagliata dall’organo regionale competente che esprime il proprio avviso in merito alla coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria, inoltrando la medesima domanda dell’Istituto al Ministero della salute.

 

Nella domanda devono essere precisate, tra l’altro, la sede effettiva di attività della struttura e la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento, evidenziando la coerenza dello stesso con la propria programmazione sanitaria.  

 

Successivamente, il Ministero della Salute provvede a nominare una Commissione di valutazione per ogni Istituto, formata da almeno due esperti nella disciplina oggetto della richiesta di riconoscimento.

Entro trenta giorni dalla predetta nomina, la Commissione esprime il proprio parere motivato sulla sussistenza dei requisiti normativamente richiesti, sulla completezza della documentazione allegata alla domanda e su quella eventualmente acquisita dalla struttura interessata.

La Commissione può procedere ai necessari sopralluoghi - cosiddette site-visit - e valutare gli elementi così acquisiti. Nell’arco dei dieci giorni dal ricevimento del parere, il Ministero della Salute cura la trasmissione dei relativi atti alla Conferenza permanente Stato-Regioni per l’emanazione del parere.

 

Quest’ultimo parere di competenza deve essere formulato entro 45 giorni dal ricevimento dell’atto.

 

Al termine del procedimento, il riconoscimento è disposto con decreto del Ministero della salute, previa intesa con il Presidente della Regione interessata, motivando l’eventuale decisione difforme dai pareri.

Segue un procedimento di conferma del carattere scientifico, disciplinato ai sensi dell’art. 15, comma 1, del richiamato decreto legislativo, secondo cui ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e gli IRCCS di diritto privato inviano al Ministero della Salute i propri dati aggiornati attestanti la permanenza dei requisiti di legge, secondo quanto previsto dall’allegato B al Decreto ministeriale 5 febbraio 2015.

Si segnala che è in vigore il procedimento di conferma e revoca del carattere scientifico, disciplinato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 288/2003[11].

 

Le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano ogni due anni al Ministero della salute (precedentemente erano tre anni), i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento.

Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi dell’articolo 16 del richiamato D. Lgs. 288/2003, può verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle Fondazioni IRCCS, degli Istituti non trasformati e di quelli privati.

In particolare, I consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli organi degli IRCCS non trasformati possono essere sciolti con provvedimento del Ministro della salute, adottato d'intesa con il MEF e con il Presidente della Regione, quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;

c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

 

Nel caso di eventuale sopravvenuta carenza di tali condizioni, il Ministero informa la Regione territorialmente competente ed assegna all'ente un termine non superiore a sei mesi (precedentemente al riordino era un anno), entro il quale reintegrare il possesso dei requisiti prescritti.

Il Ministro della salute e la Regione competente possono immediatamente sostituire i propri designati all'interno dei Consigli di amministrazione ovvero sospendere cautelativamente l'accesso al finanziamento degli enti interessati. Pertanto, alla scadenza del termine dei 6 mesi, sulla base dell'esito della verifica, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento.

 

In caso di revoca del riconoscimento, le Fondazioni IRCCS e gli Istituti, pubblici e privati, riacquistano la natura e la forma giuridica rivestite prima della concessione del riconoscimento, fermo restando l'obbligo di terminare i progetti di ricerca finanziati con risorse pubbliche o, in caso di impossibilità, di restituire i fondi non utilizzati.

 

Personale degli IRCCS

 

In merito al trattamento giuridico del personale degli IRCCS, la legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 451, L. 160/2019) ha di recente previsto speciali procedure di reclutamento a tempo determinato, stabilendo che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità dedicata al personale del ruolo della ricerca sanitaria (CCNL dell'11 luglio 2019, pubblicato in G.U il 25 gennaio 2020), gli Istituti possono assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in relazione a rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica. In forza di tali disposizioni, gli Istituti possono assumere inoltre i titolari di borsa di studio, alla data del 31 dicembre 2017, erogata da medesimi Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, con anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque.

La progressione economica alle fasce retributive superiori del personale così assunto avviene, in fase di prima applicazione, secondo le procedure e i criteri di valutazione definiti con decreto interministeriale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Precedentemente, la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, comma 524) era intervenuta nella disciplina degli IRCCS e degli IZS con l'obiettivo di valorizzare maggiormente le attività di ricerca svolte all'interno degli Istituti. In primo luogo, viene specificato che l'istituzione di nuovi IRCCS, pubblici o privati, deve essere coerente e compatibile, oltre che con la programmazione sanitaria della Regione interessata, come prevede la normativa vigente, anche con la disciplina europea relativa agli organismi di ricerca. Questa disposizione è finalizzata a chiarire che gli IRCCS rientrano nella categoria degli organismi di ricerca e che possono, quindi, essere legittimamente destinatari di risorse pubbliche - nazionali o di derivazione europea - relative all'attività di ricerca.

 

In proposito si ricorda che la disciplina italiana degli IRCCS soddisfa i requisiti posti, per gli organismi di ricerca, dal Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, sulle categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e che pertanto non possano configurarsi come aiuti di Stato, in base ai quali la finalità principale del soggetto che beneficia di aiuti alla ricerca e sviluppo deve consistere nella ricerca, come definita nel medesimo Regolamento (v. punti 83-85) ovvero nello sviluppo sperimentale o nella diffusione dei risultati delle suddette attività.

 

Peraltro, è previsto che le eventuali imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sul soggetto non possano godere di alcun accesso preferenziale ai risultati della ricerca. Si precisa che la contabilità inerente alle eventuali attività economiche deve essere separata da quella relativa alle attività oggetto delle summenzionate finalità principali. In proposito, l'allegato 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ed il D.M. 14 marzo 2013 sulla documentazione necessaria per il riconoscimento degli IRCCS già richiedono, per gli stessi Istituti, la redazione del bilancio sezionale relativo esclusivamente alle attività di ricerca.

 

Inoltre, la legge di bilancio 2019 (comma 543, art. 1, L. 145/2018) ha esteso la possibilità di assunzione a tempo determinato ai titolari di borsa di studio per attività di ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli IZS, apportando alcune modifiche all'art. 1, comma 432, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017)[12] in materia di rapporti di lavoro per attività di ricerca presso tali Istituti.

L'estensione, valida per i titolari di borsa di studio alla data del 31 dicembre 2017 - e non solo, come previsto dalla legge di bilancio 2018, ai soli titolari di rapporto di lavoro flessibile – riguarda le borse conseguite a seguito di procedura selettiva pubblica con un'anzianità di titolarità di borsa di almeno tre anni negli ultimi cinque.

 

In proposito, la legge di bilancio 2018 aveva dettato disposizioni in tema di IRCCS prevedendo in particolare (comma 421, art. 1, della legge 205/2017) che le Regioni potessero procedere alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate da tali Istituti, sia di diritto pubblico che privato - accreditati nell'ambito del SSN -, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni degli stessi IRCCS, anche con riferimento a quelle prestazioni rese in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella di appartenenza della struttura nell'ambito della mobilità sanitaria interregionale. È stata fatta salva la normativa relativa ai rapporti della Regione con le strutture pubbliche e private accreditate e i vincoli finanziari vigenti, anche in materia di tetti di spesa, ad invarianza di spesa a carico della finanza pubblica, in quanto l'eventuale incremento di prestazioni erogate dai predetti Istituti doveva necessariamente essere compensato su altre strutture sanitarie regionali.

Inoltre, la stessa legge di bilancio 2018 ha previsto (art. 1, co. 422-434) l'istituzione presso gli IRCCS pubblici e presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle connesse attività di supporto, per promuoverne qualità ed efficienza secondo i principi della Carta europea dei ricercatori.

Si tratta di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, soggetti a valutazione annuale, con durata quinquennale e possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni, da disciplinare con apposita sezione del CCNL del comparto Sanità e finanziati anche con risorse aggiuntive. I contratti possono essere successivamente trasformati a tempo indeterminato.

 

Si ricorda che, ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca, gli Istituti in esame possono assumere personale con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, entro il limite delle risorse finanziarie ivi stabilite e secondo i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti da un successivo DPCM, previo accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, conformemente alle condizioni ed alle modalità previste dalle norme generali in materia di reclutamento da parte delle pubbliche amministrazioni (norme di cui all'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)[13].

 

Il D.L. n. 183/2020 (cd. Proroga termini - L. 21/2021), all'art. 4, comma 7, ha peraltro consentito agli IRCCS e IZS la proroga fino al 30 settembre 2021 dei contratti di lavoro flessibile in corso relativi ad attività di ricerca o di supporto alla ricerca, anche in ragione della crisi pandemica da COVID-19. Con l’ultima legge di bilancio (commi 268-271, art. 1, L. 234/2021) si interviene con una proroga dei rapporti di lavoro flessibile e la stabilizzazione di personale del ruolo sanitario, non estesa a tutto il personale degli IRCCS, che pertanto continuano a presentare un elevato livello di precariato.

Si segnala che la possibilità di proroga dei contratti è stata posta in deroga al divieto di stipula, da parte delle pubbliche amministrazioni, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (divieto decorrente dal 1° luglio 2019 ai sensi dell'articolo 22, comma 8, del D. Lgs. n. 75/2017). La medesima possibilità viene ammessa nel limite delle risorse finanziarie disponibili, per ciascun Istituto, ai fini della stipulazione - per le attività di ricerca - di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato. A decorrere dal 2019, tale limite è pari alla somma del 30 per cento delle complessive risorse finanziarie disponibili (per ciascun Istituto) per le attività di ricerca e della quota di ulteriori risorse attribuite[14], ai sensi del comma 424, art. 1, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a ciascun Istituto dal Ministero della salute.

 

In proposito, l’OdG 9/03424/160, del 30 dicembre 2021 approvato alla Camera nel corso dell’esame del disegno di legge di bilancio 2022, in relazione alla proroga dei rapporti di lavoro flessibile nel comparto sanitario di cui ai commi 268-271, art. 1 (poi L. 234/2021) e della stabilizzazione del personale di tale ruolo, ha messo in luce che in base all'esperienza degli enti come gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in cui coesistono la ricerca sanitaria e l'assistenza, emergono criticità gestionali, in quanto le assunzioni a tempo indeterminato per il personale di ricerca non risultano avviate. La legge di bilancio del 2017, infatti, ha posto le basi per un contratto a tempo determinato di 5+5 anni che, se da una parte ha fornito diritti da dipendente, dall'altra ha creato una condizione di maggiore precariato di tale personale[15].

Tale richiesta di stabilizzazione del personale è stata da ultimo ribadita da una interrogazione a risposta immediata in Commissione XII (5-07596) del 22 febbraio 2022, che ha rilevato come l’attuale regime giuridico «ibrido» degli IRCCS (rispondono al Ministero della salute per le loro attività di ricerca, mentre sono soggetti anche alle competenze delle Regioni per le attività di assistenza sanitaria) ha da sempre comportato diverse criticità gestionali. Infatti, le Regioni gestiscono l'ambito dell'assistenza e predispongono le assunzioni, mentre il Ministero della salute finanzia la ricerca annualmente in base alla produzione scientifica dell'anno precedente, determinando come conseguenza il protrarsi, anche per decenni, del precariato di ricercatori che pure vantano ampia produttività scientifica, impiegati con contratti atipici (borse di studio, contratti di collaborazione coordinata e continuative, collaborazioni professionali e partite Iva). A seguito del progetto di riforma di questi Istituti annunciata nel PNRR, viene auspicato il definitivo superamento del precariato del personale degli IRCCS.

Il 3 marzo u.s. è stata depositata la risposta scritta del Governo, che ha affermato che la riforma della cosiddetta «piramide della ricerca sanitaria», di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (articolo 1, commi da 422 a 434) non creerà ulteriore precariato, rispondendo all'esigenza di valorizzare i ricercatori operanti presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali-IZS, garantendo loro uno specifico status giuridico ed un percorso di sviluppo professionale.

Precedentemente, l’OdG 9/03099/014 del 18 maggio 2021, approvato nel corso dell’esame del D.L. 41/2021 (cd. Sostegni), ha impegnato il Governo affinché, date le carenze di personale di personale specialistico presso gli IRCCS, anche a causa del blocco del turnover fino al 2017, all'interno del Sistema sanitario nazionale venga assicurata la stabilizzazione del personale precario “anche per assicurare la tenuta del sistema salute nazionale, gli impegni previsti per la gestione delle liste di attesa e l'effettivo successo degli interventi previsti nel PNRR”.

 

In base alla disciplina di assunzione flessibile dettata dalla sopra citata legge di bilancio 2018, i rapporti di lavoro a tempo determinato sono stipulati per la durata di 5 anni e possono - nel rispetto dei suddetti limiti di risorse - essere rinnovati per la durata massima di ulteriori 5 anni una sola volta, previa apposita valutazione di idoneità per il rinnovo (valutazione che è preceduta da valutazioni annuali del dipendente).

Sia queste ultime valutazioni ai fini dell'immissione nei ruoli del SSN, sia quelle di idoneità effettuate secondo modalità, condizioni e criteri specificamente individuati ai fini dell'eventuale rinnovo del contratto di lavoro a conclusione dei primi cinque anni di servizio, risultano stabilite dal decreto del Ministro della salute n. 164 del 20 novembre 2019.

L'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra gli Istituti e con il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato, fermo restando il rispetto dei suddetti limiti di risorse.

È consentita la successiva trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine in esame, con possibile inquadramento nella dirigenza, previa verifica dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, dopo il completamento del secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina definita dal suddetto decreto ministeriale.

Resta fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese per il personale e del limite dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca.

I contratti a tempo determinato in esame possono essere sottoscritti, per la durata del relativo progetto di ricerca, con gli sperimentatori principali, vincitori di bandi pubblici, nazionali, europei o internazionali, demandando al sopra richiamato DPCM la definizione della relativa disciplina di dettaglio. Il costo del relativo contratto è a carico dei fondi del progetto (finanziato con il bando pubblico); il medesimo contratto può essere prorogato per il completamento del primo quinquennio, fermo restando il rispetto dei summenzionati limiti di risorse finanziarie. Una quota, non superiore al 5 per cento, delle disponibilità finanziarie corrispondenti ai suddetti limiti, può essere impiegata per stipulare i contratti a tempo determinato in esame con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il summenzionato decreto del Ministro della salute.

I titolari dei contratti di ricerca a termine come personale medico, inoltre, possono essere ammessi in soprannumero ai corsi di specializzazione medica, previo superamento delle prove di ammissione, nel limite di un dieci per cento complessivo di soprannumerari del corso e della capacità recettiva delle singole scuole.

Nelle more delle predette assunzioni a termine, gli Istituti in esame, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricerca, hanno potuto continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie summenzionate e in deroga alle norme (di cui all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001) limitative della possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di stipulare contratti di collaborazione.

 

In aggiunta, si segnala la misura prevista dall’articolo 26, comma 2, del DL. 152/2021 (L. n. 233/2021) in materia di adeguamento al PNRR, che ha introdotto la possibilità di bandire procedure selettive anche per la chiamata - a determinate condizioni -, di dirigenti di ricerca e altri soggetti operanti presso gli IRCSS, stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica, con assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, co. 422 della L. 205/2017 (v. infra),

Tutti i partecipanti alle procedure devono risultare in servizio da almeno 5 anni presso l’ente di appartenenza e devono essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura (nuovo comma 5-ter dell’art. 7 della L. 240/2010).

 

Per quanto riguarda la formazione, si segnala che il personale IRCCS rientra, assieme al personale delle Aziende Ospedaliere Universitarie, nell’ambito di intervento del "Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario", istituito nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dei commi 755 e 756, articolo 1, della Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022.

 

Il termine formazione in simulazione in ambito sanitario rappresenta un complesso di attività che comprendono non solo l’utilizzo di task trainers, manichini di diversa complessità, pazienti e ambienti virtuali, ma anche pazienti simulati, interpretati da persone fisiche opportunamente addestrate a recitare un ruolo ben definito. Lo scopo principale è quello di riprodurre situazioni e ambienti di cura fortemente realistici, per insegnare procedure diagnostiche e terapeutiche, ripetere processi e concetti medici, assumere decisioni da parte di un professionista della sanità o di un team di professionisti (per approfondimenti FNOPI, La formazione in simulazione - “Raccomandazioni per una buona pratica”).

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministro della Salute, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al presente articolo.

 

L’organizzazione delle reti di IRCCS e il loro finanziamento

Speciale sostegno proveniente dalle risorse per la ricerca pubblica è destinato alle reti strutturate tra gli IRCSS, alle quali il Ministero della salute riserva specifiche quote nella ripartizione dei fondi di cui agli artt. 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, annualmente stabilite, in particolare, per il finanziamento di progetti gestiti mediante organizzazioni in rete, di cui all’art. 10 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

 

Lo speciale sostegno finanziario alle Reti strutturate tra gli IRCCS è dovuto anche al fatto che grazie ad esse gli Istituti possono condividere risorse in termini di competenze scientifiche cliniche e sperimentali, oltre che tecnologie avanzate, ottimizzando in tal modo l’impiego delle risorse destinate alla ricerca a livello nazionale ed europeo in specifici ambiti tematici.

Tra gli obiettivi vi sono quelli di ottimizzare le capacità di ricerca e la sua sostenibilità; creare una piattaforma condivisa di centri di ricerca, raggruppati per macro-aree; di facilitare accesso ai cittadini/pazienti per la cura delle patologie, migliorando le prestazioni sanitarie e la diffusione di buone pratiche; e di internazionalizzare la partecipazione delle Reti tematiche IRCCS, attraverso progetti di ricerca mirati, strutturati, competitivi e sostenibili.

Attualmente operano 6 Reti:

 

In merito ad interventi per la cura ed il contrasto di specifiche patologie mediante la ricerca scientifica si segnala la previsione contenuta nella legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 523 e 524, L. n. 145 del 2018) che ha disposto, per il 2019, due finanziamenti di 5 milioni di euro ciascuno, per due reti di ricerca sanitaria del Ministero della salute: la Rete oncologica e la Rete cardiovascolare, delle quali fanno parte IRCCS impegnati, rispettivamente, nello sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e nella prevenzione primaria cardiovascolare.

 

In proposito, l’Odg 9/03431-AR/130 del 21 febbraio 2022, approvato nel corso dell’esame del D.L. 228/2021 (cd. Proroga termini), ha inteso impegnare il Governo a destinare risorse agli enti di rilevanza nazionale relativamente alla loro attività di ricerca ai sensi anche di quanto disposto al comma 523, dell'articolo 1, della legge 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) e all’art. 23-quater, co. 4 del D.L. 119/2018 (L. 136/2018), che hanno previsto un finanziamento, rispettivamente per il 2019 e per il 2020, di 5 milioni di euro agli Istituti di ricovero e cura, di carattere scientifico (IRCCS) della «Rete oncologica» del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro agli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare, al fine di prevederne una proroga dei finanziamenti.

 


Art. 1
(Principi e criteri direttivi di delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)

 

L’articolo 1 del disegno di legge in esame (composto da un unico articolo) delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito: IRCSS) sulla base di alcuni principi e criteri direttivi definiti dalle lettere da a ) a q).

I principi e criteri direttivi di delega sono i seguenti;

 

a)    prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome, le modalità e le condizioni per potenziare il ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e assistenza a rilevanza nazionale.

Tali Istituti di ricerca devono, in particolare, promuovere in via prioritaria l’eccellenza della ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico organizzativa, nonché l’innovazione e il trasferimento tecnologico[16], da integrare con i compiti di cura e assistenza, nell’ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major Diagnostic Category - MDC)[17];

Si rileva che, in base a studi di settore[18], il numero di IRCCS interessato alle attività di trasferimento tecnologico è notevolmente aumentato rispetto al 2016. Infatti, quasi la totalità degli IRCCS sono “operativi” sul trasferimento tecnologico (43 IRCCS). In particolare, dei 51 IRCCS analizzati nel 2018, il 45% (23 IRCCS) dichiara di svolgere attività di trasferimento tecnologico avvalendosi di uno specifico Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT), che rappresenta in tali casi l’unità organizzativa che si occupa della valorizzazione dei risultati della ricerca. Il numero degli UTT presenti negli IRCCS è notevolmente aumentato rispetto al 2016, passando da 14 a 23 unità.

 

 

b)    revisionare i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico, per la revoca nonché per la conferma, su base quadriennale, differenziando e valorizzando gli IRCSS monotematici (per singola materia) e IRCCS politematici (per più aree biomediche integrate), introducendo criteri e soglie di valutazione elevati, riferiti all’attività di ricerca, secondo standard internazionali, all’attività clinica e assistenziale.

La norma mantiene in ogni caso ferma la disposizione di cui all’articolo 13, comma 3, lettera d), del citato D.Lgs. n. 288/2003, in materia di riconoscimento del carattere scientifico che rimane soggetto al possesso, in base a titolo valido, dei requisiti stabiliti.

Come sopra illustrato, tali requisiti sono: a) personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato; b) titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari; c) economicità ed efficienza dell'organizzazione, qualità delle strutture e livello tecnologico delle attrezzature; d) caratteri di eccellenza del livello dell'attività di ricovero e cura di alta specialità direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attività di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare una più alta qualità dell'attività assistenziale, attestata da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale; e) caratteri di eccellenza della attività di ricerca svolta nell'ultimo triennio relativamente alla specifica disciplina assegnata; f) dimostrata capacità di inserirsi in rete con Istituti di ricerca della stessa area di riferimento e di collaborazioni con altri enti pubblici e privati; g) dimostrata capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati indipendenti; h) certificazione di qualità dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute.

Il criterio di formulazione delle disposizioni deve inoltre assicurare, nell’ambito di detta attività di revisione, che le attività di ricerca degli istituti oggetto di valutazione siano correlate alle attività di centro di riferimento clinico-assistenziale regionale o sovra-regionale per area tematica, nonché alle reti di ricerca clinico-assistenziali a livello nazionale e internazionale;

 

c)    prevedere, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, anche criteri di valutazione riferiti in via prioritaria alla localizzazione territoriale dell’istituto, all’area tematica oggetto di riconoscimento e al bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche di cui alla precedente lett. a), fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria. Deve essere inoltre garantita un’equa distribuzione territoriale;

In proposito si sottolinea che la programmazione sanitaria regionale fonda la proposta del Ministero della salute ai fini della predisposizione del Piano sanitario nazionale da parte del Governo, di durata triennale, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nella relazione annuale, quali indirizzi strategici degli interventi sul territorio per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi regionali. In particolare, entro 150 giorni dalla presentazione del Piano sanitario nazionale, le Regioni sono chiamate ad adottare o adeguare i propri Piani sanitari[19], trasmettendo al Ministro della salute gli schemi o i progetti allo scopo di acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale.

 

d)    disciplinare le modalità di accesso da parte di pazienti extraregionali alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell’offerta assistenziale del SSN, prevedendo meccanismi di adeguamento dei volumi di attività, nell’ambito dei budget di spesa complessivi regionali.

In proposito si fa riferimento alla conseguente regolazione della matrice della mobilità sanitaria nell’ambito del riparto delle risorse del Servizio sanitario nazionale;

Al riguardo, pertanto, si dovrebbe prevedere una regolazione in base ai attuali flussi di migrazione degli assistiti (considerato il saldo tra mobilità attiva e passiva) per prestazioni sanitarie erogate al di fuori della propria Regione di provenienza, in base al livello di adeguatezza/soddisfazione delle prestazioni erogate, tenendo conto di diversi fattori (tra cui qualità percepita delle cure, rispetto dei tempi d’attesa, valutazioni professionali dei clinici) e conseguente attrazione degli utenti non residenti (v. approfondimento).

 

e)    prevedere, ai fini dei nuovi riconoscimenti degli IRCCS proposti dalla Regioni, che in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, d'intesa con le Regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS possa essere vincolata, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi delle diverse prestazioni assistenziali dei medesimi Istituti, ai previsti fabbisogni del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l’erogazione di risorse coerenti con i tali fabbisogni.

In proposito, si ricorda che una parte delle risorse da ripartire destinate al fabbisogno sanitario è vincolata alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario, come quelli inseriti in specifici progetti a livello regionale, elaborati sulla scorta delle linee guida proposte dal Ministro della salute ed approvate con l'Accordo di riparto in sede di Conferenza Stato-Regioni, che vengono poi richiamate nella premessa della delibera di riparto successivamente approvata dal CIPE (ora CIPESS, Comitato per la programmazione economia e sviluppo sostenibile).

 

f)     regolamentare, per gli IRCSS aventi sedi in più Regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale;

 

g)    disciplinare la costituzione, la governance e le modalità di finanziamento delle reti di IRCCS secondo le aree tematiche di cui alla precedente lett. a), anche multidisciplinari, nell’osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, semplificazione operativa, condivisione delle conoscenze e sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione verso altri enti del SSN, nonché di partner scientifici ed industriali;

 

h)    promuovere, nel rispetto dell’autonomia regionale, il coordinamento tra direzione generale e direzione scientifica degli IRCSS, al fine di assicurare il raccordo tra l’attività di ricerca e quella di assistenza, in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e nazionale, per una più efficace azione nell’ambito delle aree tematiche di riconoscimento;

 

i)       prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento delle (ordinarie) attività di vigilanza da parte del Ministero della salute sugli IRCCS sia di diritto pubblico, sia di diritto privato, anche mediante l'acquisizione di documenti e di informazioni e il monitoraggio costante volto ad accertare il mantenimento degli standard e dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, in relazione ai già illustrati requisiti richiesti per il riconoscimento scientifico;

 

l)      disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici al fine di rendere compatibile l’esercizio del predetto incarico con lo svolgimento di attività di ricerca pre-clinica, traslazionale, clinica e di formazione, da espletare nell’esclusivo interesse dell’istituto di appartenenza;

Al riguardo, si segnala che in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS è vigente il Regolamento di cui al D.P.R. 26/02/2007, n. 42 con il quale sono disciplinate le modalità di selezione, incarico e revoca dei direttori scientifici degli IRCCS.

La nomina del direttore scientifico degli IRCCS è effettuata dal Ministro della salute nel rispetto dei criteri generali fissati dall'atto di intesa tra lo Stato, le Regioni e Province autonome e delle competenze statutarie. Le domande, pervenute sulla base di appositi bandi indetti dal Ministero della salute, sono esaminate da un’apposita Commissione, che seleziona una terna di candidati, secondo criteri specifici predefiniti dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell'ambito della terna[20].

 

m)   Individuare i requisiti di comprovata professionalità e competenza per i componenti degli organismi di governo degli IRCCS sia di diritto pubblico che di diritto privato, in relazione alla specificità dei medesimi istituti.

Rimane fermo quanto previsto all'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), in materia di composizione del collegio sindacale.

Il citato articolo 16 disciplina il potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci, al fine di un effettivo monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, assicurando la presenza di un rappresentante del MEF nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio. Detti collegi sono chiamati a riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla legge di contabilità e finanza pubblica e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

 

n)    procedere, in relazione agli IRCCS pubblici e agli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria prevista dalla legge di bilancio 2018 (commi da 422 a 434, art. 1, L. 205/2017), nell'ambito delle risorse di cui al comma 424 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428 della citata legge di bilancio 2018.

Deve essere inoltre prevista la facoltà di rimodulare il numero degli anni di servizio del contratto di lavoro a tempo determinato collegandolo alla valutazione positiva di cui al richiamato comma 428;

La legge di bilancio 2018, all’art. 1, co. 422-434 (qui la scheda di dettaglio delle disposizioni contenute ai singoli commi), ha previsto l'istituzione presso gli IRCCS pubblici e presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle connesse attività di supporto, per promuoverne qualità ed efficienza secondo i principi della Carta europea dei ricercatori.

Si tratta di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (qui il DPCM attuativo del 21 aprile 2021[21]), soggetti a valutazione annuale, con durata quinquennale e possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni, da disciplinare con apposita sezione del CCNL del comparto Sanità e finanziati anche con risorse aggiuntive. I contratti possono essere successivamente trasformati a tempo indeterminato.

In particolare, il comma 428 consente la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine in esame, con possibile inquadramento nella dirigenza, previa verifica dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, dopo il completamento del secondo periodo contrattuale con valutazione positiva. Resta fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese per il personale e del limite dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca.

 

La novità, in base a stime prudenziali, ha riguardato dipendenti per un numero non inferiore a 2.860 unità (2.135 negli IRCCS e 726 negli IZS) di cui 1.963 ricercatori e 898 unità di personale di supporto.

 

o)    assicurare che l’attività di ricerca degli IRCCS sia svolta nel rispetto dei criteri internazionali di trasparenza e di integrità della ricerca, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d’impatto della ricerca sulla salute dei cittadini;

In proposito si ricorda, in base alle Linee Guida dell’ANVUR (l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca), volte a definire la gestione integrata del Ciclo della Performance degli Enti pubblici di ricerca gli enti, intesi come organizzazioni, non hanno il potere di determinare gli obiettivi e i percorsi di ricerca dei propri dipendenti. In estrema sintesi, ai fini della valutazione, la ricerca scientifica è misurata attraverso i suoi prodotti (segnatamente pubblicazioni), mediante a) la valutazione da parte dei pari (peer review); b) la valutazione attraverso indicatori (bibliometria).

 

 

p)    prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCSS e delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca. La tutela deve avvenire anche disciplinando il regime di incompatibilità del dipendente pubblico con le fasi di trasferimento tecnologico, di spin off e di start up, nonché il rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e nella scelta del partner scientifico e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS di appartenenza;

Attualmente gli IRCCS si dotano in genere di un proprio regolamento, nel rispetto della normativa in materia di tutela brevettuale e registrazione delle opere d’ingegno, con particolare riferimento al Codice di Proprietà Industriale – CPI (D. Lgs. n. 30 del 2005)[22], alle norme contenute nel medesimo D. Lgs. 288/2003 e, residualmente, a quelle della Legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941).

 

q)    prevedere il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di IRCCS anche mediante l’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti attuativi della presente legge.

 

Il comma 2 dispone che i decreti legislativi di attuazione sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il MEF, con il MUR e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.

Ai sensi del comma 3, inoltre, gli schemi dei decreti legislativi devono essere trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato per l’espressione del parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso inutilmente tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega ( sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge), ovvero successivamente, il termine per l’esercizio della delega è prorogato di tre mesi (comma 3).

Il comma 4 stabilisce che entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può comunque adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Il comma 5 dell’articolo 1 in commento sancisce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


 

ELENCO DEGLI IRCCS RICONOSCIUTI

 

 

IRCCS pubblici

Denominazione e link al sito

Area di ricerca

Data site visit

Verbale site visit

Decreto

Gazzetta Ufficiale

Stato procedimento

Istituto Oncologico Veneto - Padova

oncologia

8 ottobre 2019

Verbale IOV

Decreto 2 aprile 2020


n.107 del 24 aprile 2020

confermato

Ospedale infantile Burlo Garofolo - Trieste

materno-infantile

19 febbraio 2020

Verbale Burlo

Decreto 1 ottobre 2020

n. 290 del 21 novembre 2020

confermato

CRO - Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (PN)

oncologia

20 febbraio 2020

Verbale CRO

Decreto 30 ottobre 2020

n. 290 del 21 novembre 2020

confermato

Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano

malattie del sistema nervoso nell'adulto e nel bambino

1 ottobre 2020

Verbale Besta

Decreto 20 gennaio 2021


n. 47 del 25 febbraio 2021

confermato

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei tumori - Milano

oncologia

23 gennaio 2020

Verbale Istituto tumori

Decreto 15 luglio 2020


n. 206 del 19 agosto 2020

confermato

Fondazione Ca'Granda – Ospedale Maggiore Policlinico - Milano

riparazione e sostituzione di cellule organi e tessuti

urgenza-emergenza nell'adulto e nel bambino

24 gennaio 2020

Verbale Maggiore

Decreto 4 dicembre 2020

n. 7 dell'11 gennaio 2021

confermato

Fondazione Policlinico San Matteo - Pavia

trapiantologia: malattie curabili con trapianto d'organi, tessuti e cellule

malattie internistiche ad alta complessità biomedica e tecnologica

16 giugno 2020

Verbale S. Matteo

Decreto 21 gennaio 2021


n. 38 del 15 febbraio 2021

confermato

Istituto delle Scienze Neurologiche - Bologna

scienze neurologiche

26 febbraio 2018

Verbale ISN

Decreto 10 agosto 2018

n. 239 del 13 ottobre 2018

confermato

Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna

ortopedia e traumatologia

28 novembre 2019

Verbale Rizzoli

Decreto 2 novembre 2020

n. 290 del 21 novembre 2020

confermato

Azienda Ospedaliero Universitaria - Bologna

assistenza e ricerca nei trapianti e nel paziente clinico

gestione medica e chirurgica integrata delle patologie oncologiche

19 dicembre 2019

Verbale AOU


Decreto 19 settembre 2020

Decreto di rettifica 23 aprile 2021


n. 266 del 26 ottobre 2020

n. 115 del 15 maggio 2021

riconosciuto

Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia - Reggio Emilia

oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali

4 febbraio 2020

Verbale Istituto Reggio Emilia

Decreto 16 luglio 2020

n. 196 del 6 agosto 2020

confermato

Istituto Giannina Gaslini - Genova

materno-infantile

11 giugno 2020

Verbale Gaslini

Decreto 17 novembre 2021

n. 302 del 21 dicembre 2021

confermato

Ospedale Policlinico San Martino - Genova

oncologia
neuroscienze

15 luglio 2020

Verbale San Martino

Decreto 3 maggio 2021

n. 121 del 222 maggio 2021

confermato

Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani - Ancona

geriatria

31 gennaio 2019

Verbale INRCA

Decreto 7 giugno 2019

n. 168 del 19 luglio 2019

confermato

Istituti fisioterapici ospitalieri - Istituto Regina Elena
Istituti fisioterapici ospitalieri - Istituto Dermatologico Santa Maria e San Gallicano
- Roma

oncologia
dermatologia

30 ottobre 2019

Verbale IFO

Decreto 8 maggio 2020

n. 141 del 4 giugno 2020

confermato

Istituto per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani - Roma

malattie infettive

10 ottobre 2018

Verbale Spallanzani

Decreto 9 luglio 2019

n. 240 del 12 ottobre 2019

confermato

Istituto nazionale tumori Fondazione Giovanni Pascale - Napoli

oncologia

23 maggio 2018

Verbale Pascale

Decreto 5 dicembre 2018

n. 39 del 15 febbraio 2019

confermato

Ente Ospedaliero specializzato in gastroenterologia Saverio De Bellis - Castellana Grotte (BA)

gastroenterologia

22 febbraio 2021

Verbale De Bellis

Decreto 10 novembre 2021

n. 303 del 22 dicembre 2021

confermato

Istituto tumori Giovanni Paolo II - Bari

oncologia

29 gennaio 2019

Verbale Istituto tumori Bari

Decreto 6 maggio 2019

n. 130 del 5 giugno 2019

confermato

CROB Centro di riferimento oncologico della Basilicata - Rionero in Vulture (PZ)

oncologia

5 luglio 2018

Verbale CROB

Decreto 26 novembre 2018

n. 39 del 15 febbraio 2019

confermato

IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo - Messina

neuroscienze nell'ambito della prevenzione, del recupero e trattamento delle gravi neurolesioni acquisite

18 febbraio 2021

Verbale Bonino Pulejo

Decreto 23 novembre 2021 

n. 304 del 23 dicembre 2021

confermato

 

IRCCS privati

Denominazione e link al sito

Area di ricerca

Data site visit

Verbale site visit

Decreto

Gazzetta Ufficiale

Stato procedimento

San Camillo IRCCS S.r.l. - Venezia

neuroriabilitazione motoria, della comunicazione e del comportamento

9 gennaio 2020

Verbale San Camillo

Decreto 15 luglio 2020

n. 199 del 10 agosto 2020

confermato

IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli - Brescia

malattie psichiatriche

8 febbraio 2018

Verbale Fatebenefratelli

Decreto 22 novembre 2018

n. 40 del 16 febbraio 2019

confermato

Centro Cardiologico S.P.A. Fondazione Monzino - Milano

patologie cardiovascolari

5 luglio 2017

Verbale Monzino

Decreto 23 novembre 2017

n. 8 del 11.01.2018

confermato

IEO - Istituto Europeo di Oncologia - Milano

patologia oncologica

25 giugno 2020

Verbale IEO

Decreto 15 settembre 2021

n. 249 del 18 ottobre 2021

confermato

Istituto Ortopedico Galeazzi - Milano

malattie dell'apparato locomotore

3 dicembre 2020

Verbale Galeazzi

Decreto 22 marzo 2021

n. 85 del 9 aprile 2021

confermato

Istituto Auxologico Italiano - Milano


medicina della riabilitazione e sottospecialità:
patologie auxo-endocrino-metaboliche, neurocardiovascolari e dell'invecchiamento

6 marzo 2018

Verbale Auxologico

Decreto 4 ottobre 2018

n. 273 del 23 novembre 2018

confermato

IRCCS Ospedale San Raffaele - Milano

medicina molecolare

12 giugno 2019

Verbale San Raffaele

Decreto 4 dicembre 2019

n. 4 del 7 gennaio 2020

confermato

IRCCS Multimedica - Milano

malattie del sistema cardiovascolare

12 settembre 2017 e 18 luglio 2018


Verbale Multimedica 2017
Verbale Multimedica 2018

Decreto 5 novembre 2018

n.295 del 20 dicembre 2018

confermato

Fondazione Don Carlo Gnocchi - Milano

medicina della riabilitazione

17 ottobre 2018

Verbale Don Gnocchi

Decreto 6 maggio 2019

n. 133 del 8 giugno 2019

confermato

Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri - Milano, Bergamo, Ranica

farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, rare ed ambientali

18 settembre  2020

Verbale Mario Negri

Decreto 3 maggio 2021

n. 121 del 22 maggio 2021

confermato

Istituto Clinico Humanitas - Rozzano (Milano)

malattie immunodegenerative

29 ottobre 2020

Verbale Humanitas

Decreto 25 aprile 2020

n.136 del 28 maggio 2020

confermato

Policlinico San Donato - San Donato Milanese

malattie del cuore e dei grandi vasi nell'adulto e nel bambino

14 dicembre 2016

Verbale San Donato

Decreto 6 giugno 2017

n.163 del 14.07.2017

confermato

Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino - Pavia

malattie del sistema nervoso

22 febbraio 2019

Verbale Mondino

Decreto 6 giugno 2019

n. 168 del 19 luglio 2019

confermato

Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB - Pavia

medicina del lavoro e della riabilitazione

14 marzo 2019

Verbale Maugeri


Decreto 25 aprile 2020

n. 136 del 28 maggio 2020

confermato

Istituto Eugenio Medea - Bosisio Parini (LC)

medicina della riabilitazione

20 giugno 2018

Verbale Medea

Decreto 19 ottobre 2018

n. 273 del 23 novembre 2018

confermato

Fondazione del Piemonte per l’Oncologia - Candiolo (TO)

oncologia

17 luglio 2018

Verbale FPO

Decreto 5 dicembre 2018

n. 39 del 15 febbraio 2019

confermato

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria- Negrar (VR)

malattie infettive e tropicali

3 novembre 2020

Verbale SacroCuore

Decreto 27 luglio 2021

n. 221 del 15 settembre 2021

confermato

Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori - Meldola (FC)

terapie avanzate nell’ambito dell’oncologia medica

28 settembre 2020

Verbale IRST

Decreto 9 agosto 2021

n.252 del 21 ottobre 2021

confermato

Fondazione Stella Maris - Calambrone (Pisa)

neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza

13 novembre  2019

Verbale Stella Maris

Decreto 30 aprile 2020

n. 141 del 4 giugno 2020

confermato

Fondazione G.B. Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia - Roma

oftalmologia

13 ottobre 2017

Verbale Bietti

Decreto 6 dicembre 2017

n. 17 del 22 gennaio 2018

confermato

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - Roma


medicina personalizzata
biotecnologie innovative

13 ottobre 2020

Verbale Gemelli

Decreto 10 novembre 2021

n. 303 del 22 dicembre 2021

riconosciuto

Fondazione Santa Lucia - Roma

riabilitazione neuromotoria con l'estensione al settore delle neuroscienze

5 settembre 2017

Verbale S.Lucia

Decreto 6 dicembre 2017

n. 25 del 31 gennaio 2018

confermato

Ospedale pediatrico Bambino Gesù - Roma

pediatria

14 novembre 2019

Verbale Bambino Gesù

Decreto 15 luglio 2020

n. 196 del 6 agosto 2020

confermato

Istituto Dermopatico dell'Immacolata (IDI)- Roma

dermatologia

26 febbraio 2019

Verbale IDI

Decreto 9 luglio 2019

n. 240 del 12 ottobre 2019

confermato

IRCCS San Raffaele Pisana - Roma

riabilitazione motoria e sensoriale

17 dicembre 2020

Verbale S. Raffaele Pisana

Decreto 10 novembre 2020

n. 303 del 22 dicembre 2021

confermato

Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed - Pozzilli (IS)

neuroscienze

29 dicembre 2020

Verbale Neuromed

Decreto 9 agosto 2021

n. 223 del 17 settembre 2021

confermato

SDN Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare - Napoli

diagnostica per immagini e di laboratorio integrata

19 ottobre 2018

Verbale SDN

Decreto 14 novembre 2019

n. 295 del 17 dicembre  2019

confermato

Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza - San Giovanni Rotondo (FG)

18 luglio 2019

Verbale Casa Sollievo della Sofferenza

Decreto 17 aprile  2020

n. 141 del 4 giugno 2020

confermato

Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (ISMETT) - Palermo

cura e ricerca delle insufficienze terminali d'organo

25 gennaio 2019

Verbale ISMETT

Decreto 1 ottobre 2019

n. 269 del 16 novembre 2019

confermato

Oasi di Maria Santissima - Troina (EN)

ritardo mentale e involuzione cerebrale senile

3 luglio 2018

Verbale Oasi

Decreto 22 novembre 2018

n. 44 del 21 febbraio 2019

confermato

 

 



[1] Indice utilizzato anche dal Ministero della Salute per rilevare l'importanza delle singole pubblicazioni e premiare la qualità e non solo la quantità della produzione scientifica.

[2] In proposito si consulti questa pubblicazione La valutazione bibliometrica della ricerca sanitaria, 2020, ad opera del Gruppo di Lavoro Bibliometrico Bibliosan  (qui il link).

 

[3] Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021.

[4] Il decreto è emanato sulla base della proposta tecnica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, e definisce anche i criteri per l'individuazione, da parte di ogni singola regione e provincia autonoma, dei centri specialistici per l'esecuzione dei test di genomica estesa cd. Next Generation Sequencing (NGS).

[5] Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3

[6] In base alla definizione del Consiglio nazionale delle ricerche, essa è un particolare tipo di ricerca che ha come obiettivo la trasformazione dei risultati ottenuti dalla ricerca di base in applicazioni cliniche (from bench to top besides), al fine di migliorare ed implementare i metodi di prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie umane.

[7] In proposito, la Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 270 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo limitatamente alle parole "e di controllo", considerato che gli IRCCS sono riconosciuti come enti autonomi, dotati di propri statuti ed organi di controllo interni, ed operanti nell’ambito della legislazione regionale di tipo concorrente, e pertanto non è conforme ai principi costituzionali attribuire al Ministro della salute veri e propri poteri di controllo amministrativo su di essi. In particolare, come si legge dalla sentenza “appare estraneo alla ricostruzione della natura e della posizione giuridica degli IRCCS la previsione, contenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 16 del d.lgs. n. 288 del 2003 di un vero e proprio controllo amministrativo di tipo preventivo sugli atti fondamentali degli IRCCS, controllo affidato ad appositi organi statali (i Comitati periferici di vigilanza) operanti su scala regionale. Un controllo del genere, ormai escluso sia per le Regioni che per gli enti locali dalla intervenuta abrogazione degli stessi artt. 125 e 130 della Costituzione, potrebbe essere ammissibile solo all’interno di una ricostruzione, che si è già esclusa, degli IRCCS come "enti pubblici nazionali”. Ma essendo gli istituti in esame enti pubblici operanti nell’ambito regionale, non è configurabile alcun controllo di questo tipo”.

[8] Direzione generale della ricerca e della innovazione in sanità.

[9] Tale Programma ricopre la funzione strategica di individuare le linee di indirizzo utili al potenziamento del sistema di ricerca, finalizzato al miglioramento della salute della popolazione, attraverso strategie di cura nonché di gestione ed organizzazione dei servizi sanitari e delle pratiche cliniche. Per ottimizzare e potenziare l’utilizzo delle risorse dedicate alla ricerca, occorre valorizzare una visione unitaria delle forze presenti nel SSN, nel mondo accademico e scientifico e a livello internazionale.

 

[10] Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute, convertito, con modificazioni, dalla legge  n. 189/2012.

[11] Come innovato dal comma 11 dell'articolo 14 del citato decreto legge 158/2012.

[12] Al riguardo,

[13] Il limite delle risorse finanziarie è pari alla somma del 20 per cento, per l'anno 2018, ed al 30 per cento, a decorrere dall'anno 2019, delle complessive risorse finanziarie disponibili (per ciascun Istituto) per le attività di ricerca e della quota di ulteriori risorse attribuite dal Ministero della salute. Queste ultime risorse sono pari, complessivamente, a 19 milioni di euro per il 2018, 50 milioni per il 2019, 70 milioni per il 2020 e a 90 milioni annui a decorrere dal 2021.

[14] Queste ulteriori risorse sono pari, complessivamente, a 50 milioni di euro per il 2019, 70 milioni per il 2020 e 90 milioni annui a decorrere dal 2021.

[15] Presso gli IRCCS pertanto risulterebbero circa 1.600 dipendenti in attesa di stabilizzazione del contratto, molti delle quali con oltre 10, 20, 30 anni di produttività scientifica maturata.

[16] Al riguardo, nel 2015 il Ministero della Salute ha avviato la raccolta di dati presso gli IRCCS in merito alle loro attività di trasferimento tecnologico, raccolta che già riguardava Università ed Enti pubblici di ricerca. Infatti, le tecnologie cliniche innovative devono prima essere sottoposte a percorsi di validazione attraverso studi clinici per la loro approvazione e successiva introduzione sul mercato, per essere poi adottate nella pratica medica per la cura del paziente. Allo scopo devono completare i perfezionamenti normativi obbligatori a differenti livelli che richiedono rilevanti investimenti che normalmente non possono essere sostenuti in ambito accademico ed ospedaliero.

 

 

[17] Al riguardo, i raggruppamenti in categorie diagnostiche principali del sistema di classificazione Drg (Diagnosis Related Group, qui l’approfondimento) sono 25, ognuno dei quali raggruppa diagnosi correlate ad un determinato criterio di rilevanza clinica (anatomico o eziologico).

[18] V. Rapporto Netval 2020. Netval è un network per la valorizzazione della Ricerca, associazione riconosciuta che raccoglie 64 Università, 15 Enti Pubblici di Ricerca (EPR) 13 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)) 3 fondazioni 2 agenzie ed un’associazione)

[19] Ai sensi delle modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 di riordino della disciplina in materia sanitaria, apportate dal Decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999.

 

[20] La Commissione è costituita con provvedimento del Ministro della salute ed è composta dal Direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica, da un rappresentante competente designato dalla regione ove l'istituto ha la sede principale, da tre rappresentanti della comunità scientifica, anche di nazionalità straniera, di indiscussa fama internazionale nella disciplina, individuati tenendo conto dell'equilibrio di genere. Il Presidente della commissione è nominato dal Ministro della salute tra i tre rappresentanti della comunità scientifica. L'incarico può essere revocato dal Ministro della salute, sentiti il Presidente della regione interessata ed il Consiglio di indirizzo e di verifica di cui all'articolo 2 dell'Atto di intesa in data 1° luglio 2004 (v. ante), per gli IRCCS non trasformati in fondazioni.

 

[21] Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS).

 

[22] In particolare, all’articolo 65, è disciplinato il regime di tutela delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca