Istituzione della Giornata dei camici bianchi 30 giugno 2020 |
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Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoLa proposta di legge in esame, approvata dal Senato in sede deliberante il 28 maggio scorso (A.S. 1795), è diretta ad istituire una giornata nazionale quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell'anno 2020.
Va ricordato che sono all'esame, in sede referente, della XII Commissione affari sociali alcune proposte di legge (A.C. 2451 ed abb.) dirette ad istituire una giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. La commissione ha adottato un testo unificato delle proposte di legge che riconosce il 18 marzo quale giornata nazionale di memoria delle vittime. Tale data è stata scelta poiché fu la giornata in cui si registrò il maggior numero di decessi su scala nazionale.
Come evidenziato nella relazione illustrativa la scelta della giornata del 20 febbraio coincide con la data in cui presso l'Ospedale di Codogno è stato individuato il c.d. "paziente uno" nel nostro Paese.
In Italia con
Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo
stato di emergenza per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020) in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia. In materia sono state adottate una serie di misure urgenti con Decreti legge, D.P.C.M. o con ordinanze ministeriali o regionali. Qui il
quadro generale delle le misure adottate per contrastare la diffusione del virus dalle autorità italiane.Vista la continua evoluzione dell'emergenza, si fa altresì rinvio alla
pagina dedicata del Ministero della salute per un costante aggiornamento. Qui il
portale di pubblica utilità del Ministero della salute.
Va ricordato che l'articolo 3 della legge n. 260/1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive) prevede che sono considerate solennita' civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni: l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.
Inoltre, l'articolo 2 della legge n.54/1977 (
Disposizioni in materia di giorni festivi) prevede che le solennita' civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132 (
Ricorrenza festivita' del 4 ottobre in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena), non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.
Infine l'articolo 3 della citata legge dispone che le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza ne' possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
L'articolo 2 prevede che il Governo, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione. |
Relazioni allegate o richiesteSi tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeSi segnala che l'istituzione di una ricorrenza civile può avere a fondamento sia una fonte di rango legislativo, sia una fonte di livello inferiore. Tuttavia, l'intervento con legge appare strettamente necessario solo per l'individuazione delle ricorrenze festive a livello nazionale o in considerazione degli effetti civili risultanti dall'istituzione di una nuova ricorrenza.
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Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteL'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia "ordinamento civile", che l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente (ex art. 117, terzo comma, Cost.) quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione. |