Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali
Titolo: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore
Riferimenti: SCH.DEC N.33/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 33
Data: 26/06/2018
Organi della Camera: XII Affari sociali

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
recante codice del Terzo settore

 

 

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Dossier n. 30

 

 

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

§  Premessa......................................................................................................... 3

§  La normativa vigente..................................................................................... 4

§  Il contenuto dello schema di decreto............................................................. 8

§  Articolo 1 (Oggetto)..................................................................................... 12

§  Articolo 2 (Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Attività di interesse generale)..................................................................... 13

§  Articolo 3 (Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017- Tutela degli animali e prevenzione del randagismo).................................. 14

§  Articolo 4 (Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Rendiconti economici).............................................................................. 15

§  Articolo 5 (Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Obblighi di trasparenza sui compensi erogati)........................................ 16

§  Articolo 6 (Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Trattamento economico e normativo dei lavoratori)............................... 17

§  Articolo 7 (Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Status di volontario)................................................................................. 18

§  Articolo 8 (Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Acquisto della personalità giuridica)....................................................... 20

§  Articolo 9 (Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Norme sulla responsabilità)..................................................................... 22

§  Articolo 10 (Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Organo di controllo)................................................................................. 23

§  Articolo 11 (Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Impiego dei volontari).............................................................................. 25

§  Articolo 12 (Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Ordinamento del volontariato)................................................................. 27

§  Articolo 13 (Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Associazione di promozione sociale)........................................................ 28

§  Articolo 14 (Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo n. 117 del 2017 –Gestione delle risorse enti filantropici).................................................... 29

§  Articolo 15 (Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore)....................... 30

§  Articolo 16 (Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Competenza del Consiglio nazionale del Terzo settore).......................... 31

§  Articolo 17 (Modifiche all’articolo 64 del decreto legislativo n. 117 del 2017)............................................................................................................. 32

§  Articolo 18 (Modifiche all’articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Organismi territoriali di controllo)......................................................... 33

§  Articolo 19 (Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017- Atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 34

§  Articolo 20 (Modifiche all’articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Risorse del fondo nazionale politiche sociali)......................................... 36

§  Articolo 21 (Modifiche all’articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Titoli di solidarietà).................................................................................. 38

§  Articolo 22 (Modifiche all’articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Trattamento fiscale del capitale di rischio)............................................. 40

§  Articolo 23 (Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Regime fiscale enti del Terzo Settore)...................................................... 41

§  Articolo 24 (Modifiche all’articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Regime fiscale del reddito di impresa degli enti del Terzo Settore)........ 43

§  Articolo 25 (Modifiche all’articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Credito di imposta per le erogazioni liberali)......................................... 44

§  Articolo 26 (Modifiche all’articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Disciplina delle deduzioni e detrazioni per le erogazioni liberali)........ 45

§  Articolo 27 (Modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato).............................. 46

§  Articolo 28 (Modifiche all’articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Regime forfetario attività associazioni di promozione sociale).............. 47

§  Articolo 29 (Modifiche all’articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Scritture contabili per gli enti non commerciali).................................... 48

§  Articolo 30 (Coordinamento normativa)..................................................... 49

§  Articolo 31 (Modifiche all’articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Disposizioni transitorie).................................................................. 52

§  Articolo 32 (Modifiche all’articolo 102 del decreto legislativo n. 117 del 2017 - Abrogazioni)..................................................................................... 54

§  Articolo 33 (Clausola di invarianza finanziaria)....................................... 55

§  Articolo 34 (Disposizioni transitorie e finali)............................................ 56

§  Articolo 35 (Entrata in vigore).................................................................... 57

 

 


Premessa

 

Nel maggio 2014 il Governo ha predisposto le Linee guida per la riforma del Terzo settore formulando i criteri per una revisione organica della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l’associazionismo non-profit, le fondazioni e le imprese sociali[1].

Con la legge 6 giugno 2016, n. 106 è stata conferita una delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. La riforma è stata attuata con l’emanazione dei seguenti decreti:

·       istituzione e disciplina del Servizio civile universale (decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017, in vigore dal 18 aprile 2017);

·       disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (decreto legislativo n. 111 del 3 luglio 2017, in vigore dal 19 luglio 2017);

·       revisione della disciplina in materia di impresa sociale (decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, in vigore dal 20 luglio 2017);

·       Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, in vigore dal 3 agosto 2017);

·       D.P.R. 28 luglio 2017, sull’approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale (in vigore dal 10 settembre 2017).

 

Lo schema in esame reca disposizione integrative e correttive del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante Codice del Terzo settore. Si ricorda che l’articolo 1, comma 7, della legge delega n. 106 del 2016 ha previsto la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l’esercizio della delega. Il Codice del Terzo settore è entrato in vigore il 3 agosto 2017.

Sul provvedimento la Conferenza unificata nella seduta del 21 giugno scorso ha espresso mancata intesa per contrarietà delle regioni Veneto e Lombardia.

 

Ai sensi dell’art. 1, co. 4 e 5, della legge 106/2016, la procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega è la seguente: proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. Successivamente, gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica, sono trasmessi al Senato e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

Successivamente l’art. 101, co. 9, del D.Lgs. 117/2017 ha precisato che, a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Codice, la cabina di regia (di cui all'articolo 97 del Codice) ha il compito di raccogliere e valutare le evidenze attuative emerse nel periodo transitorio, ai fini della introduzione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi.

A tal proposito si rammenta che la cabina di regia, sede di confronto e di raccordo politico tra i diversi livelli istituzionali, è stata istituita con D.p.c.m. 11 gennaio 2018. L’organismo è presieduto dal Presidente del consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e da quello dell’economia e delle finanze, dal Presidente della Conferenza delle regioni, dal Presidente dell’Unione province italiane (UPI), dal presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dal Presidente della Fondazione Italia sociale. Ogni componente può indicare un delegato in caso di assenza o impedimento (a componenti e delegati non è riconosciuto alcun compenso). I principali compiti che la cabina è chiamata a svolgere sono i seguenti:

•coordinare l’attuazione del Codice del Terzo settore per assicurarne la tempestività, l’efficacia e la coerenza, esprimendo, qualora richiesto, il proprio orientamento in merito ai relativi decreti e linee guida;

•promuovere le attività di raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate, così come la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, al fine di valorizzare fattività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;

•svolgere il monitoraggio sullo stato di attuazione del Codice del Terzo settore, formulando eventuali indicazioni e proposte correttive e di miglioramento.

La normativa vigente

Il D.Lgs. 117/2017 recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (qui l'iter parlamentare), entrato in vigore il 3 agosto 2017, provvede "al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti ", configurandosi come uno strumento unitario in grado di garantire la "coerenza giuridica, logica e sistematica" di tutte le componenti del Terzo settore al fine di "sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali".

 

 

Il Codice:

Come detto, le disposizioni del Codice saranno pienamente operative a partire dal febbraio 2019 (termini per la modifica degli statuti con l'indicazione della denominazione ETS; messa a regime del Registro unico nazionale del Terzo settore).

Il contenuto dello schema di decreto

L’esigenza di apportare correzioni alla nuova normativa sugli Enti del Terzo settore (ETS) è emersa nel corso di incontri con attori istituzionali e a seguito di riunioni con il Consiglio nazionale del Terzo settore. Tra le questioni emerse, oggetto dell’intervento in esame, si segnalano:

·       l’elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli Enti del Terzo Settore (ETS) viene integrato con la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo (art. 3);

·       la proporzionalità degli obblighi contabili degli ETS: sale da 100mila a 220mila euro annui il limite di entrate per gli obblighi di trasparenza sui compensi erogati (art. 5);

·       il perimetro entro cui possono muoversi i lavoratori degli ETS.  Vengono introdotte deroghe al principio in base al quale la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto e viene riconosciuto il diritto a forme di flessibilità oraria per i lavoratori subordinati che svolgono attività volontariato presso un ETS (art. 6);

·       l’assetto civilistico in relazione all’iscrizione degli enti (art. 8);

·       la revisione legale dei conti: si chiarisce che, fermo restando il controllo contabile già previsto, l’obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli ETS di maggiori dimensioni e che, per previsione statutaria, l’ETS può affidare la revisione legale dei conti, quando essa sia obbligatoria, all’organo di controllo interno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell’apposito registro (art. 10);

·       la previsione che le organizzazioni di volontariato di secondo livello devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale (art. 11);

·       l’aumento di quattro unità del numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore, al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli enti, comprese le reti associative (art. 15);

·       la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la definizione annuale dell’atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che determina gli obiettivi di finanziamento del Fondo per il sostegno dei progetti e delle attività di interesse generale nel Terzo settore (art. 19);

·       l’estensione anche alle organizzazioni di volontariato – e non alle sole fondazioni – delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per attività di interesse generale (art. 20);

·       l’estensione a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore commerciali,  della possibilità di emettere titoli di solidarietà, ovvero obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore (art. 21);

·       l’aggiornamento della denominazione dei soggetti che svolgono attività di social lending, facendo riferimento ai gestori delle piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali; le cosiddette piattaforme di peer to peer lending (art. 22);

·       l’individuazione delle attività svolte dagli enti del Terzo settore che si caratterizzano per essere non commerciali, prevedendo una presunzione in base alla quale tali attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi (art. 23);

·       la modifica del regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali del Terzo settore, prevedendo che tra i ricavi cui applicare il coefficiente di redditività siano aggiunti anche i ricavi conseguiti attraverso la raccolta di fondi, oltre a quelli conseguiti nell’esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse, secondarie e strumentali (art. 24);

·       ·l’esclusività delle attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali, ai fini del cosiddetto social bonus (art. 25);

·       l’estensione della detrazione maggiorata del 35 per cento alle erogazioni liberali eseguite a favore delle organizzazioni di volontariato (art. 26);

·       l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato e dall’IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali (art. 27);

·       le correzioni di coordinamento relative agli indici sintetici di affidabilità fiscale che non si applicano per gli enti che utilizzano il regime forfetario (art. 28);

·       la modifica degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per gli enti non commerciali del Terzo settore che non applicano il regime forfetario (art. 29);

·       il coordinamento normativo della disciplina del Terzo settore con la normativa prevista nel Testo unico delle imposte sui redditi, con la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, nonché con le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (art. 30).

 

 

Lo schema si compone di 35 articoli.

 


 

Articolo 1
(Oggetto)

 

L’articolo 1 precisa che il D.Lgs. 117/2017, recante Codice del Terzo settore, è modificato e integrato dalle disposizioni del provvedimento in esame e che, per quanto non disciplinate dal decreto, restano ferme le disposizioni già vigenti. Più in particolare, come evidenziato dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 75 del 21 marzo 2018, lo schema “apporta alcune modifiche al Codice del Terzo settore, al fine di un migliore coordinamento con la normativa nazionale e regionale e tiene conto, inoltre, delle osservazioni formulate dagli stakeholder di riferimento”.

 


 

Articolo 2
(Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Attività di interesse generale)

 

L’articolo 2 - modificando l’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 - rafforza il riferimento dello svolgimento di attività di interesse generale come elemento distintivo e qualificante delle organizzazioni di terzo settore. Più in particolare, viene ora specificato che sono enti del Terzo settore (ETS) le organizzazioni che svolgono attività di interesse generale in via esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Infine, la modifica rende coerente la definizione di ETS con quanto previsto dall’art. 5, co. 1, del Codice che stabilisce espressamente che gli ETS esercitino “in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale”.

 


 

Articolo 3
(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017- Tutela degli animali e prevenzione del randagismo)

 

L’articolo 3 - modificando l’articolo 5, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 117/2017 – arricchisce l’elenco delle attività di interesse generale inserendovi la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo di cui alla legge 281/199.

Più precisamente alla lettera e) “interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi” viene aggiunto “tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 281/1991”.

 


 

Articolo 4
(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Rendiconti economici)

 

L’articolo 4 – modificando l’articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 – intende coordinare le disposizioni del Titolo II (dedicate alle scritture contabili) con le altre parti del Codice e in particolare con il Titolo X (dedicato alla disciplina fiscale). Le modifiche operate ai commi 1 e 2 dell’articolo 13, (il “rendiconto finanziario” diviene “rendiconto gestionale”, mentre il “rendiconto finanziario per cassa” diviene il “rendiconto per cassa”) definiscono in maniera più appropriata il rendiconto per competenza economica inerente l’attività svolta dagli ETS.

La modifica apportata al comma 6 intende chiarire le modalità con cui deve essere documentato, tenendo conto delle tre forme di bilancio richieste agli ETS, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale. Attualmente, l’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione. Con la modifica proposta viene chiarito che l’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale a seconda dei casi nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

 

Attualmente, ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, del Codice, tutti gli ETS sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio. Un adempimento che però si declina in modo differenziato a seconda della dimensione degli ETS: in caso di entrate inferiori a 220mila euro è sufficiente un prospetto di sintesi snello quale il rendiconto finanziario per cassa; oltre i 220mila euro, invece, vi è l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Fanno eccezione (art. 13, comma 4, del Codice) gli ETS che svolgono attività esclusivamente o principalmente sotto forma di impresa commerciale per i quali vi è l’obbligo di tenere le scritture di cui all’art. 2214, c.c.

 


 

Articolo 5
(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Obblighi di trasparenza sui compensi erogati)

 

L’articolo 5 modifica l’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 al fine di ridurre i carichi gestionali riferibili agli ETS di piccole dimensioni. La modifica proposta fa salire da 100mila a 220mila euro annui il limite di entrate per gli obblighi di trasparenza sui compensi erogati; il parametro dimensionale viene così uniformato a quello previsto per la nomina obbligatoria di un organo di controllo (art. 30 del Codice).

 

Attualmente l’art. 14 del Codice prevede che gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori ad 1milione di euro devono depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentiti la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte. Si ricorda che sono tenute a presentare il bilancio sociale tutte le imprese sociali, indipendentemente dalla loro dimensione economica.

Inoltre, gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

 


 

Articolo 6
(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Trattamento economico e normativo dei lavoratori)

 

L’articolo 6 modifica l’articolo 16 del D.Lgs. 117/2017 che indica il perimetro entro cui possono muoversi i lavoratori degli ETS. Più in particolare, l’articolo 16 chiarisce che i lavoratori degli ETS hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai CCL (di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/201526). In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L’articolo ora in esame introduce una deroga, poiché chiarisce che la differenza retributiva tra dipendenti degli ETS non può superare il rapporto uno a otto fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, lettera b) dello stesso Codice, ovvero per comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, della formazione universitaria e post-universitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (attività di interesse generale indicate dall'art. 5, co 1, lettere b), g) o h) D.Lgs. 117/2017)

 


 

Articolo 7
(Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Status di volontario)

 

L’articolo 7 modifica l’articolo 17 del D.Lgs. 117/2018 recante la definizione dello status di volontario. Più in particolare, il comma 7 dell’articolo 17 specifica che le disposizioni del Titolo III (Del volontario e dell’attività di volontariato) non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale e al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale e agli operatori che prestano le attività svolte dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (di cui alla legge 74/2001). La modifica ora proposta estende tale deroga anche alle organizzazioni di soccorso e di emergenza operanti nelle province di Bolzano (organizzazioni di cui all’art. 76 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 7/2001[2]) e di Trento (organizzazioni di cui all’art. 55-bis della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento 23/1990[3]).

Infine, l’aggiunto comma 6-bis specifica che i lavoratori subordinati che svolgono attività di volontariato presso un ETS hanno diritto ad usufruire delle forme di flessibilità orarie o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale. Come sottolineato dalla Relazione al provvedimento, la modifica ripropone all’interno del Codice una disposizione già contenuta nell’art. 17 della legge 266/1991 (abrogata dal Codice) sulle organizzazioni di volontariato e ora estesa a tutti gli ETS in considerazione del fatto che la prestazione di attività di volontariato è possibile in ogni ETS:

 

Ai fini del Codice, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite di un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Gli ETS che si avvalgono di volontari nello svolgimento delle attività di interesse generale, devono darne conto in un apposito registro. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dall’ente in cui svolge la propria attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ETS nel quale è attivo; ovvero al singolo volontario non possono erogarsi rimborsi illimitati, ma solo rimborsi contenuti in limiti individuali quantitativi e/o qualitativi (per tipologia di spesa) preventivamente individuati da parte degli organi deliberativi dell’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, ossia senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate, effettivamente sostenute dai percettori. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/200028, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tale modalità di rimborso non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi. Inoltre, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l’associato che esercita gratuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

 


 

Articolo 8
(Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Acquisto della personalità giuridica)

 

L’articolo 8 modifica l’articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 che disciplina, per gli ETS, l'acquisto della personalità giuridica. Più in particolare, l’articolo 22, al comma 1, prevede che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possano, in deroga al D.P.R. n. 361/2000[4], acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. A tal fine il notaio deve accertare la sussistenza delle condizioni previste per la costituzione dell’ETS, con particolare riferimento ai requisiti posti dallo stesso Codice del Terzo settore, ovvero verificare la sussistenza del patrimonio minimo (somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni) e depositare, entro venti giorni dal ricevimento, l'atto costitutivo, ovvero il testamento, presso il competente ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, con contestuale richiesta di iscrizione per l’ente interessato. All’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore spetta la verifica della regolarità formale della documentazione depositata e la conseguente iscrizione dell’ente nel Registro. Nelle more dell’istituzione del registro, il legislatore ha previsto un regime transitorio: il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (articolo 101 CTS).

In tal senso, la modifica qui proposta dalla lettera a) dell’articolo in commento precisa che l’acquisto della personalità giuridica è effetto dell’iscrizione secondo le regole procedurali e le condizioni stabilite dall’art. 22 del Codice. La successiva lettera b) introduce il nuovo comma 1-bis nel corpo dell’articolo 22, precisando che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore già iscritte nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000, che ottengono l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sono cancellate dai registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000 senza che ciò comporti estinzione della persona giuridica. La Relazione al provvedimento chiarisce che quanto detto si applica esclusivamente nel caso in cui l’associazione o fondazione del Terzo settore già iscritta nei registri previsti dal D.P.R. 361/2000 chieda ed ottenga l’iscrizione al Registro unico nazionale ai sensi dell’art. 22, perché “in caso contrario permarrà la sua doppia iscrizione in entrambi i registri: in quello di cui al D.P.R. 361/2000, cui l’ente si è iscritto per ottenere la personalità giuridica, e nel Registro unico nazionale in cui l’ente si iscritto (pur non seguendo la procedura di cui all’art. 22) al fine di essere riconosciuto come ETS. Il competente Ufficio del Registro unico nazionale dovrà comunicare alla Prefettura competente l’avvenuta iscrizione nel registro predetto ai fini del successivo aggiornamento”.

 

Si ricorda che l'art. 1 del D.P.R. 361/2000 prevede che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, operanti in ambito nazionale (o le cui finalità statutarie interessano il territorio di più regioni) e/o in settori di competenza statale, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro Prefettizio. L'art. 7 del D.P.R. 361/2000 disciplina invece il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'articolo 14 del D.P.R. 616/77, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'àmbito di una sola Regione, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione.

 


 

Articolo 9
(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Norme sulla responsabilità)

 

L’articolo 9 modifica l’articolo 28 del Codice in materia di responsabilità di amministratori, direttori, componenti gli organi di controllo e incaricati della revisione degli ETS. Si ricorda che tali soggetti sono chiamati a rispondere nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, sulla base delle disposizioni codicistiche che regolano la responsabilità degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci delle società per azioni, nonché delle disposizioni che regolano la responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale. La norma ora in commento  specifica che ci si riferisce ai direttori generali, come previsto dall’art. 2396 cc.

 


 

Articolo 10
(Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Organo di controllo)

 

L’articolo 10 modifica l’articolo 30 del Codice che disciplina l’organo di controllo degli ETS.

 

La nomina di un organo di controllo interno, anche monocratico (sindaco unico o revisore unico), è sempre obbligatoria nelle fondazioni del Terzo settore. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è invece necessaria quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

-      totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;

-      ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 220.000 euro;

-      dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Tuttavia, l’obbligo di nominare l'organo di controllo viene nuovamente meno se, per due esercizi consecutivi, tali limiti non vengono superati.

Un ulteriore caso di obbligatorietà si verifica quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare (ai sensi dell’art. 10 del Codice).

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di composizione collegiale, i requisiti di professionalità devono essere posseduti da almeno un componente. Ai componenti dell'organo di controllo si applica in ogni caso l'articolo 2399 del codice civile.

I commi 6 e 7 dell’articolo 30 individuano i compiti dell'organo di controllo interno. Ai sensi del comma 6, esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001[5], qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Più in particolare, il comma 6 prevede che l’organo di controllo eserciti anche il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

 

La norma ora in commento, sostituisce il secondo periodo del comma 6, prevedendo che l’atto costitutivo o lo statuto possano attribuire all’organo di controllo, di cui sia componente almeno un revisore legale iscritto nell’apposito registro, la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria (ai sensi dell’art. 31 del Codice per gli ETS di maggiori dimensioni).

 

Per quanto riguarda la revisione legale, l'articolo 31 pone in capo agli ETS l'obbligo di nominare un soggetto incaricato della revisione legale dei conti (iscritto nell’apposito registro), allorché siano superati per due esercizi consecutivi alcuni parametri. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i tali limiti non vengono superati. La nomina è inoltre obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni separati. In ogni caso, la nomina non è obbligatoria allorché il controllo contabile sia effettuato dall'organo di controllo interno composto da almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

 

Ai sensi dell’art. 30, comma 7, del Codice l'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (Attività di interesse generale), 6 (Attività diverse), 7 (Raccolta fondi) e 8 (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro). Inoltre, l’organo di controllo deve attestare che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La modifica proposta opera una correzione puramente formale in quanto il Codice non utilizza mai il termine di “sindaco” e “collegio sindacale” bensì quello più generico  di “organo di controllo e “componente dell’organo di controllo”.

 


 

Articolo 11
(Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Impiego dei volontari)

 

L’articolo 11 modifica l’articolo 32 del Codice del Terzo settore prevedendo che le Organizzazioni di volontariato (ODV) di secondo livello si avvalgano in modo prevalente di volontari provenienti dalle organizzazioni di primo livello, che ne compongono la base sociale.

 

L’articolo 32 del Codice definisce le organizzazioni di volontariato (ODV) quali enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, per lo svolgimento, prevalentemente, in favore di terzi di una o più attività di interesse generale. Per la formazione delle organizzazioni di volontariato vengono posti dei parametri quantitativi:

·       un numero non inferiore a sette volontari;

oppure

·       tre organizzazioni di volontariato.

Gli atti costitutivi delle ODV possono prevedere l'ammissione come associati di altri ETS, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

 

Attualmente, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Codice, l’attività delle ODV è svolta avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. La norma ora in commento, alla lettera a) modifica quest’ultima disposizione: l’espressione “prestazioni dei volontari” viene sostituita da “attività di volontariato dei propri associati o delle persone associate agli enti associati”, in linea con il contenuto dell’articolo 17 del Codice che parla esclusivamente di attività, e a sottolineare la struttura a rete delle ODV.

Inoltre, la lettera b) della norma in commento aggiunge un nuovo comma all’articolo 32 (comma 1-bis) prevedendo, nel caso in cui il numero degli associati dovesse divenire inferiore a quanto richiesto, che lo stesso debba essere integrato entro un anno. Trascorso tale periodo, senza che il numero degli associati sia integrato, l’ODV deve formulare richiesta di iscrizione ad una sezione compatibile del Registro (ovvero a sezione dedicata agli ETS per i quali non è previsto un numero minimo di associati, inclusa la sezione “altri ETS”). Se ciò non avviene la ODV è cancellata dal Registro unico nazionale.

La Relazione rileva che “ove la richiesta non venga formulata, l’organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale, subendo tutte le conseguenze derivanti da questa cancellazione (di natura patrimoniale e non, inclusa la possibile estinzione della personalità giuridica)”.


 

Articolo 12
(Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Ordinamento del volontariato)

 

L’articolo 12 modifica l’articolo 34, comma 1 del Codice, che dispone circa l’ordinamento e l’amministrazione delle ODV. La norma in commento sostituisce “organizzazioni di volontariato associate” con “enti associati”, con l’obiettivo di specificare che possono associarsi ad una ODV anche ETS diversi da una organizzazione di volontariato; enti legittimati a tutti gli effetti ad indicare gli amministratori delle ODV.

 


 

Articolo 13
(Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Associazione di promozione sociale)

 

L’articolo 13 modifica l’articolo 35 del Codice che disciplina le Associazioni di promozione sociale (ASP). Analogamente a quanto fatto dall’articolo 11 per le ODV, si prevede che le ASP di secondo livello si avvalgano in modo prevalente di volontari provenienti dalle organizzazioni di primo livello, che ne compongono la base sociale. Inoltre, nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero degli associati divenga inferiore a quanto richiesto, lo stesso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’ASP è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione dello stesso.

 

Ai sensi del Codice, le APS sono enti del Terzo settore in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, costituiti da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Si esclude espressamente che rientrino nella categoria delle APS: i partiti politici, le organizzazioni sindacali e professionali; sono inoltre esclusi i circoli privati e le associazioni che pongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli associati o discriminazioni in relazione all'ammissione dei medesimi.

 


 

Articolo 14
(Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo n. 117 del 2017 –Gestione delle risorse enti filantropici)

 

L’articolo 14 modifica l’articolo 38, comma 2, del Codice, con la finalità di definire più puntualmente le norme di trasparenza relative alla gestione delle risorse degli enti filantropici. L’intervento legislativo è inoltre operato per uniformarsi con la definizione di ente filantropico data dall’art. 37, comma 1, del Codice.

 

L’art. 37, comma 1, del Codice definisce gli enti filantropici come ETS costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione per erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. L’articolo 38, al comma 1, dispone che gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. Il successivo comma 2, modificato dalla norma in esame, stabilisce poi che gli atti costitutivi degli enti filantropici devono indicare i principi ai quali attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni anche di investimento (come aggiunto dalla norma in esame che contestualmente sopprime  la locuzione attività di investimento) o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (precedentemente degli enti di terzo settore).

 


 

Articolo 15
(Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore)

 

L’articolo 15 modifica l’articolo 59, comma 1, lettere a) e b) del Codice dedicato alla composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore. La norma ora in esame porta:

·     da otto a dieci i rappresentanti designati dall'associazione di ETS più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di ETS ad essa aderenti (identificata nel Forum del Terzo settore), tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;

·     da quattordici a sedici i rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore. 

 

Il Consiglio Nazionale del Terzo Settore è un organismo di consultazione a livello nazionale i cui componenti sono nominati con decreto ministeriale (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8 del 23 gennaio 2018, in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale) e rimangono in carica per tre anni.

Il Consiglio Nazionale, attualmente composto da 33 membri effettivi e altrettanti supplenti, è espressione delle associazioni e delle reti associative più rappresentative sul territorio nazionale, delle regioni e degli enti locali nonché di altre istituzioni pubbliche (quali Istat ed Inapp). Nel Consiglio, siedono anche in qualità di membri, esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore. La partecipazione al Consiglio dei componenti, effettivi e supplenti, è gratuita e non da diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento (qui l’elenco dei membri).

Il 22 febbraio 2018, il Consiglio si è riunito per la prima volta è stata presentata la bozza delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore ed è stata proposta una bozza di Regolamento interno relativo al funzionamento del Consiglio Nazionale.

 


 

Articolo 16
(Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Competenza del Consiglio nazionale del Terzo settore)

 

L’articolo 16 integra l’articolo 60 del Codice chiarendo che il Consiglio nazionale del Terzo settore esprime un parere obbligatorio non vincolate anche sulla definizione dei modelli di bilancio degli ETS.

 

Attualmente, il Consiglio con funzione prevalentemente consultiva, svolge i seguenti compiti:

-      esprime pareri sugli schemi degli atti normativi e sull'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore;

-      esprime pareri sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività degli enti del Terzo Settore e, con modifica introdotta dalla norma in esame, sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore;

-      designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale;

-      è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali;

-      designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL.

 


 

Articolo 17
(Modifiche all’articolo 64 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

 

L’articolo 17 modifica l’articolo 64, comma 5, lettera h). La modifica è di natura meramente formale, diretta a sostituire il riferimento interno ad un comma.

 


 

Articolo 18
(Modifiche all’articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Organismi territoriali di controllo)

 

L’articolo 18 modifica l’articolo 65 del Codice che dispone in ordine agli Organismi territoriali di  controllo (OTC), uffici territoriali dell'Organismo nazionale di controllo (ONC) privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei Centri servizio per il volontariato (CSV) nel territorio di riferimento.

L’articolo in commento istituisce l’Ambito 15: Friuli Venezia Giulia (regione attualmente compresa nell’ambito 4 insieme al Veneto) e dispone i necessari coordinamenti formali (comma 1, lettera a) della norma in esame).

Più in particolare, attualmente il comma 3 dell’articolo 65 prevede la presenza di un componente, espressione delle ODV del territorio (designato dall’associazione degli ETS più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di ETS ad essa aderenti) in relazione ai seguenti OTC: ambiti nn. 1 (Liguria), 3 (Lombardia), 6 (Emilia Romagna), 7 (Toscana), 11 (Calabria), 13 (Sardegna) e 14 (Sicilia). Il successivo comma 4 prevede la presenza di due rappresentanti, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio (designato dall’associazione degli ETS più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di ETS ad essa aderenti) con riguardo ai seguenti OTC: - ambiti nn. 2 (Piemonte e Valle D'Aosta), 4 (Veneto e Friuli Venezia Giulia), 5 (Trento e Bolzano), 8 (Marche e Umbria), 9 (Lazio e Abruzzo), 10 (Puglia e Basilicata), 12 (Campania e Molise).

La norma in esame, con la modifica di cui al comma 1, lettera b), correttamente introduce fra gli ambiti riferiti a una sola regione anche l’ambito 15 di nuova istituzione.

La modifica di cui alla lettera c), modificando il comma 4, lettera b) dell’articolo 65, specifica che, negli ambiti territoriali riferiti a due regioni o due province autonome, i due membri degli OTC espressione delle ODV del territorio, devono essere designati uno per ciascun territorio di riferimento dall'associazione degli ETS più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di ETS ad essa aderenti (attualmente solo un componente viene così designato).

Si rileva che al comma 4 del citato articolo 65 andrebbe tolto il rinvio all’ambito 4, che con le modifiche apportate, risulta riferito alla sola Regione Veneto.

 


 

Articolo 19
(Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017- Atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

 

L’articolo 19 aggiunge al comma 3 dell’articolo 72 del Codice del Terzo settore la disposizione che prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini della determinazione annuale dell’atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tale atto di indirizzo definisce gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del Codice. Si tratta pertanto di attività non solo di esclusiva statale, ma relative anche ad altri livelli di governo.

Come evidenziato nella relazione illustrativa la modifica operata è coerente con la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, che richiede il rispetto del principio della leale collaborazione, ove non possa ravvisarsi una competenza prevalente.

 

Si ricorda in proposito che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha adottato il citato atto di indirizzo nel novembre del 2017, individuando, per tale anno, oltre che obiettivi generali e aree prioritarie di intervento, anche le modalità di impiego per iniziative e progetti di rilevanza nazionale che, per evitare la frammentazione degli interventi, dovranno essere finanziati per range di importi tra i 250 mila e 900 mila euro (qui il provvedimento che ha cadenza annuale).

Nell’atto di indirizzo si rileva peraltro la necessità di sostenere la capacità anche degli enti di dimensioni più ridotte, ma che siano particolarmente radicati sui territori di riferimento, allo scopo di assicurare un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali. Le risorse finanziarie disponibili sono pertanto destinate, oltre che al sostegno di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, anche ad iniziative locali, entro la cornice degli accordi di programma tra regioni/ province autonome e soggetti coinvolti nel nuovo modello di governance del Terzo settore configurato dal Codice. Specifiche destinazioni di risorse sono, infine, dirette a forme di sostegno ad attività che non presentano carattere progettuale, come i contributi all’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali (ai sensi dell’art. 73, comma 3, lett. c) (v. anche infra art. 20) e concessione di contributi annuali in favore di specifici soggetti che svolgono attività di promozione sociale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a) della L. 476/1987[6].

 

Il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore è iscritto, per un ammontare di 20 milioni di euro, al cap. 5247 che rientra nel programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2), Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24).

 

A valere su questo strumento, a decorrere dal 2017, sono trasferiti gli oneri – che cessano pertanto di essere finanziati a valere sul Fondo nazionale delle politiche sociali di cui all’art. 20 della L. 328/2000 – previsti dalle seguenti norme, in base all’articolo 73 del Codice:

-        articolo 12, comma 2, della legge quadro sul volontariato (L. 266/1991), per un ammontare di 2 milioni di euro, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte negli specifici registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome, per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

-        articolo 1 della legge sul contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale (L. 438/1998), per un ammontare di 5,16 milioni di euro, relativo al contributo statale ad associazioni ed enti di promozione sociale;

-        articolo 96, comma 1, della legge n. 342/2000, per un ammontare di 7,75 milioni di euro, relativo alle risorse per l’acquisto da parte delle associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di autombulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;

-        articolo 13 della legge che disciplina le associazioni di promozione sociale (L. 383/2000), per un ammontare di 7,05 milioni di euro, riguardante il Fondo per l’associazionismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale fondo è destinato al sostegno di iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla legge e all’approvazione di progetti sperimentali. Si tratta di progetti elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da associazioni iscritte negli appositi registri che operano per fare fronte a particolari emergenze sociali e con metodologie di intervento particolarmente avanzate.

 


 

Articolo 20
(Modifiche all’articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Risorse del fondo nazionale politiche sociali)

 

L’articolo 20 modifica il primo comma dell’articolo 76 del Codice del Terzo settore con la finalità di estendere anche alle organizzazioni di volontariato – e non alle sole fondazioni – le risorse già provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, per uno specifico ammontare di 7,75 milioni di euro, per attività di interesse generale. La portata della disposizione, in sostanza, è quella di reintegrare il regime giuridico precedentemente previsto dall’abrogato comma 1, articolo 96, della legge 342/2000.

 

Si ricorda, in proposito, che, a decorrere dal 2017, una quota-parte del FNPS destinata alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata trasferita ad un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero. Si tratta del cap. 3523 “Altri interventi per il sostegno degli enti del Terzo settore”, che risulta iscritto nel bilancio 2018 (stato di previsione MLPS) per un ammontare di competenza pari a 21,96 milioni di euro, nell’ambito del programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2), Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24). Si segnala che, nel bilancio 2018, il piano di gestione 3 del cap. 5242 Fondo per il volontariato e contributi alle associazioni sociali, destinato ai contributi alle Onlus e alle associazioni di volontariato per l’acquisto di beni strumentali risulta conseguentemente soppresso. Nel bilancio 2017, tale piano di gestione cifrava risorse residue per 7,85 milioni di euro.

Tali risorse sono destinate alle finalità di intervento elencate all’articolo 73, comma 2, lett. c) riguardanti i contributi all’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali che le fondazioni – e in base alla norma in commento ora anche le organizzazioni di volontariato – possono donare alle strutture sanitarie pubbliche. Pertanto, tali risorse andranno a finanziare anche la donazione e non più soltanto l’acquisto, da parte delle organizzazioni di volontariato, dei predetti beni che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversi usi senza radicali trasformazioni, e che dovranno essere utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale.

 

In proposito si ricorda che è stato emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel novembre 2017, il provvedimento riguardante la definizione delle modalità attuative per l’utilizzo del contributo per le ambulanze e i beni strumentali previsto dall’articolo 76, comma 4, del D.Lgs. 117/2017 (qui il provvedimento con scadenza di un anno).

 

Il provvedimento di attuazione definisce i soggetti beneficiari autorizzati a presentare la domande per la concessione dei contributi finanziati dalle risorse qui esaminate, specificando – in quanto basato sulla disposizione oggetto di modifica - la distinzione tra organizzazioni di volontariato e fondazioni.

Il contributo, segnatamente, può essere utilizzato per i seguenti acquisti (effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno) o acquisizioni mediante contratto di leasing (le risorse disponibili sono peraltro suddivise in percentuale tra questi):

a)     di autoambulanze ed autoveicoli per attività sanitarie immatricolati ad uso speciale, e rispettivi allestimenti (65% delle risorse);

b)     di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale definite all’art. 5, comma 1, lett. a), b), c), d) e y)[7] del Codice del Terzo settore, non utilizzabili diversamente se non con radicali trasformazioni (30% delle risorse);

c)     beni acquistati per donazioni a strutture sanitarie pubbliche, attualmente da parte delle sole fondazioni (5% delle risorse).

·       Ne consegue che la modifica apportata alla normativa vigente dalla disposizione in esame riguarderebbe una percentuale residuale dello stanziamento  da trasferire ai predetti beneficiari.

·       Sono comunque esclusi beni immobili e altri beni utilizzati per l’organizzazione ed il funzionamento dei soggetti beneficiari della norma. I beni acquistati non possono essere venduti o ceduti prima di un periodo di almeno cinque anni, se non eccezionalmente – i casi devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero del lavoro - e comunque in favore di altre organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro unico nazionale.

 

La modifica è effettuata sopprimendo nel dispositivo le parole “per le sole fondazioni” e aggiungendo l’ulteriore specificazione che le donazioni alle strutture sanitarie pubbliche dei beni in commento possono essere effettuate sia da parte delle organizzazioni di volontariato, sia da parte delle fondazioni.

 


 

Articolo 21
(Modifiche all’articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Titoli di solidarietà)

 

L’articolo 21 modifica l’articolo 77 del D.Lgs. n. 117 del 2017, il quale prevede la possibilità per le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, di emettere titoli di solidarietà, ovvero obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore.

Su tali titoli le banche emittenti non possono applicare le commissioni di collocamento, con l'obbligo di destinare l'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore (commi 1 e 6). Una quota pari almeno allo 0,6 per cento della raccolta può essere devoluta a titolo di liberalità agli enti del Terzo settore con corrispondente assegnazione di un credito d'imposta pari al 50 per cento della stessa erogazione liberale (comma 5). I rendimenti di tali titoli sono soggetti a ritenuta alla fonte nella misura del 12,5 per cento, in luogo dell’aliquota ordinaria del 26 per cento (comma 9) e sulle comunicazioni relative a tali titoli di solidarietà non si applica l’imposta di bollo (comma 10).

Con la modifica al comma 1 si estende l’ambito di applicazione della norma a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore commerciali. Pertanto anche tali enti, che la relazione tecnica stima essere circa il 5% di tutti gli enti non profit, possono accedere a questa forma di finanza sociale. Rimane fermo che le erogazioni liberali effettuate dagli emittenti possono essere ricevute dai soli enti del Terzo settore non commerciali (modifica al comma 5).

Ai sensi del comma 4, le predette obbligazioni e titoli di debito hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore, e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di titoli dell’istituto emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli, e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. Gli emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento (secondo le modalità indicate nel decreto attuativo).

Con la modifica al comma 4 si prevede che per poter applicare il tasso di remunerazione più basso tra i due considerati dalla norma, gli emittenti devono fornire un’evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso (fisso o variabile) e, se disponibile, rischio di controparte.

La relazione governativa, al riguardo, afferma che tale disposizione, completando la formulazione del comma, rende la norma immediatamente operativa, con la conseguente abrogazione del comma 15 che prevede l’attuazione dell’articolo 77 mediante un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (non ancora emanato).

Si segnala che andrebbe espunta anche l’ultima parte del vigente comma 4, il quale fa riferimento al decreto attuativo di cui al comma 15.

Con la modifica al comma 6 si prevede che, fermo restando che gli emittenti sono obbligati a destinare l'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli di solidarietà ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore, tale somma non deve essere necessariamente destinata al finanziamento delle iniziative istituzionali realizzate dagli stessi enti.

 


 

Articolo 22
(Modifiche all’articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Trattamento fiscale del capitale di rischio)

 

L’articolo 22 modifica l’articolo 78 del D.Lgs. n 117 del 2017 il quale, al fine di favorire la raccolta di capitale di rischio per il finanziamento delle iniziative istituzionali degli enti del Terzo settore attraverso il c.d. social lending, assoggetta la remunerazione del capitale al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato (12,5 per cento).

Il nuovo comma 1, adeguando la normativa alle novità introdotte in materia dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, commi 43-45), aggiorna la denominazione dei soggetti, facendo riferimento ai gestori delle piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di peer to peer lending, art. 44, comma 1, nuova lettera d-bis) del TUIR). Il trattamento fiscale rimane immutato.

Si segnala che la legge di bilancio 2018 ha introdotto uno specifico regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending, prevedendo l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta, in misura pari al 26 per cento, sui proventi derivanti da prestiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti finanziatori non professionali. La nuova lettera d-bis) dell'articolo 44, comma 1, TUIR qualifica come redditi di capitale i proventi derivanti dalle piattaforme di peer to peer lending gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari autorizzati o da istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia.

 


 

Articolo 23
(Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Regime fiscale enti del Terzo Settore)

 

Gli articoli dal 23 al 29 intervengono sul Titolo X del D.Lgs. n. 117 del 2017 il quale disciplina il regime fiscale degli enti del Terzo settore.

Si ricorda che il nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore, disciplinato dal Titolo X, è basato sulla distinzione tra attività commerciali e non commerciali svolte e, dunque, sulla natura dell’ente. Tale distinzione consente di disciplinare in termini differenti la fiscalità degli enti che svolgono l'attività istituzionale con modalità commerciali rispetto a quelli che non esercitano (od esercitano solo marginalmente) l'attività di impresa.

L’articolo 79 individua le attività svolte dagli enti del Terzo settore che si caratterizzano per essere non commerciali, in rapporto alle modalità con le quali sono gestite da parte dell’ente. Tali enti hanno natura non commerciale se svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale indicate dall’articolo 5 del Codice in conformità ai criteri gestionali individuati.

In particolare il comma 2 dispone che le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte dagli enti del Terzo settore si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale. Per determinare il costo effettivo si tiene conto anche del valore normale delle attività di volontariato e delle erogazioni gratuite di beni e servizi.

L’articolo 23 inserisce un nuovo comma 2-bis all’articolo 79, nel quale si specifica che le citate attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi.

La relazione governativa afferma che la disposizione è volta a consentire un margine di flessibilità nella gestione degli enti ed evitare che il conseguimento di eventuali utili al termine dell’esercizio (i quali devono peraltro essere reinvestiti negli scopi istituzionali) possa automaticamente comportare la qualifica dell’attività svolta come di natura commerciale.

Le modifiche al comma 5 e i nuovi commi 5-bis e 5-ter sono volte ad esplicitare meglio le stesse disposizioni. Al comma 6 sono corretti alcuni refusi.

Il comma 5 stabilisce che gli enti del Terzo settore si considerano enti non commerciali se svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto con le modalità precisate nei precedenti commi 2 e 3. L'ente si configura invece come commerciale qualora, indipendentemente dalle previsioni del proprio statuto, i proventi delle attività istituzionali svolte secondo modalità commerciali, nonché delle attività diverse, secondarie e strumentali, ad eccezione delle attività di sponsorizzazione, risultino superiori nel medesimo periodo di imposta rispetto alle entrate derivanti da attività non commerciali. A tal fine si intendono attività non commerciale i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti (ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 4), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività non commerciali (ivi incluse quelle svolte a titolo gratuito). Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale (come meglio chiarito dalla norma in esame), opera a partire dal periodo d'imposta in cui l’ente assume natura commerciale.

 


 

Articolo 24
(Modifiche all’articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Regime fiscale del reddito di impresa degli enti del Terzo Settore)

 

L’articolo 24 introduce modifiche all’articolo 80 del D.lgs. n. 117 del 2017, il quale prevede uno specifico regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d’impresa degli enti non commerciali del Terzo settore basato sui coefficienti di redditività. Il coefficiente di redditività è una percentuale variabile che si applica al reddito imponibile su cui viene poi calcolata l’imposta.

Per effetto della prima modifica tra i ricavi cui applicare i coefficiente di redditivà, oltre a quelli conseguiti nell’esercizio delle attività di interesse generale (art.5) e delle attività diverse, secondarie e strumentali, (art. 6), sono aggiunti anche i ricavi conseguiti attraverso la raccolta di fondi (art. 7).

La seconda modifica aggiorna il riferimento normativo relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, dalla cui disciplina sono esclusi gli enti che optano per il regime forfetario.

La disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici in relazione ai diversi livelli di affidabilità, è stata introdotta dal decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 9-bis) il quale ha previsto contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. La legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 931, ha differito l'avvio della nuova disciplina al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

 


 

Articolo 25
(Modifiche all’articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Credito di imposta per le erogazioni liberali)

 

L’articolo 25 modifica l’articolo 81 del D.lgs. n. 117 del 2017, in tema di social bonus, il quale prevede un credito d'imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

La modifica al comma 5, con l’eliminazione delle parole “in via prevalente”, chiarisce che i destinatari delle erogazioni liberali utilizzano gli immobili da recuperare esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali, coerentemente a quanto previsto dal comma 1.

 


 

Articolo 26
(Modifiche all’articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Disciplina delle deduzioni e detrazioni per le erogazioni liberali)

 

L’articolo 26 modifica l’articolo 83 del D.lgs. n. 117 del 2017, il quale disciplina in maniera unitaria le deduzioni e le detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali.

La norma prevede una detrazione Irpef pari al 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in danaro o in natura, per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo di imposta. La detrazione è incrementata al 35 per cento per le erogazioni “in denaro” (specificazione abrogata dalla norma in esame) a favore delle organizzazioni di volontariato. Si prevede inoltre una deduzione nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato da persone fisiche, enti e società.

In primo luogo con la modifica in esame si estende la detrazione del 30 per cento alle erogazioni effettuate agli enti del Terzo settore commerciali, alle cooperative sociali e alle imprese sociali costituite in forma non societaria (riferimento all’art. 82, comma 1). La detrazione, pertanto, non è più limitata alle erogazioni in favore degli enti del Terzo settore non commerciali (art. 79, comma 5).

Al comma 2, che disciplina la deduzione nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, sono apportate modifiche formali: rimane fermo che l’eventuale eccedenza può essere computata dal donante in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

È abrogato il comma 3 che condiziona la possibilità di beneficiare delle suddette agevolazioni al fatto che l'ente beneficiario dichiari, al momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di qualificarsi come ente non commerciale. L’abrogazione di tale procedura è coerente con la modifica al comma 1 che ha esteso la detrazione anche alle liberalità a favore degli enti del Terzo settore commerciali.

Il comma 4 riformulato chiarisce meglio che la detrazione e la deduzione previste dai commi 1 e 2 non sono cumulabili. Rimane fermo che i  soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore del enti del Terzo settore non possono cumulare la deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Al comma 6 è effettuata una modifica di coordinamento.

 


 

Articolo 27
(Modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato)

 

L’articolo 27 modifica l’articolo 84 del D.lgs. n. 117 del 2017, il quale disciplina il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato.

L’articolo 84 elenca una serie di attività che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate non commerciali se svolte dalle organizzazioni di volontariato senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. La norma, inoltre, esenta dall’IRES i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato.

Le modifiche prevedono l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato.

Inoltre l’esenzione dall’IRES dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale (prevista dal comma 2) è estesa anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (nuovo comma 2-bis).

 


 

Articolo 28
(Modifiche all’articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Regime forfetario attività associazioni di promozione sociale)

 

L’articolo 28 modifica l’articolo 86 del D.lgs. n. 117 del 2017, il quale disciplina il regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.

Il regime forfettario, con contabilità semplificata, per le attività commerciali esercitate, può essere applicato a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000 euro nel periodo d’imposta precedente. Il regime forfettario implica per le organizzazioni di volontariato la determinazione del reddito imponibile con l’applicazione all'ammontare dei ricavi percepiti di un coefficiente di redditività pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.

Sono apportate correzioni di coordinamento relative agli indici sintetici di affidabilità fiscale che non si applicano per gli enti che applicano il regime forfettario.

 


 

Articolo 29
(Modifiche all’articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Scritture contabili per gli enti non commerciali)

 

L’articolo 29 modifica l’articolo 87 del D.lgs. n. 117 del 2017, in tema di scritture contabili per gli enti non commerciali del Terzo settore che non applicano il regime forfetario, tenuti a redigere le scritture contabili analitiche per l'attività complessivamente svolta e, inoltre, le scritture contabili riguardanti le attività svolte con modalità commerciali.

Con le modifiche in esame si prevede che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente deve essere rappresentata nel bilancio di esercizio (in luogo di un apposito documento).

Gli enti del Terzo settore non commerciali, che non applicano il regime forfetario, possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste dal primo comma, il rendiconto di cassa qualora non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 220.000 euro (in luogo di 50.000), importo previsto dall’articolo 13, comma 2.

Il termine per il deposito del rendiconto specifico per le raccolte fondi viene esteso a sei mesi (in luogo di quattro), in coordinamento con il termine previsto per il deposito dei rendiconti e dei bilanci.

 


 

Articolo 30
(Coordinamento normativa)

 

L'articolo 30 reca diverse previsioni di coordinamento della disciplina del codice del Terzo settore, per lo più di carattere fiscale, con la normativa vigente.

 

Il comma 1 modifica l'articolo 89, comma 3, del codice del Terzo settore sopprimendo la disposizione (primo periodo) che stabilisce l'applicabilità del regime forfettario (disciplinato dall'art. 145 del DPR n. 917 del 1986 - TUIR) solamente ad alcune tipologie di enti non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Si tratta delle seguenti tipologie di enti:

1.     le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, o gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da parte di quelli ora ricordati (art. 4, co. 2, del codice del Terzo settore).

2.     enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 4, co. 3, del codice).

Inoltre, con riferimento agli enti di cui all'art. 4, co. 3 iscritti nel Registro unico nazionale, la modifica in esame prevede l'applicabilità delle norme del TUIR relative agli enti non commerciali residenti (di cui agli articoli 143-148 TUIR, mentre il testo attualmente vigente dell'art. 89, comma 3, fa riferimento al solo art. 145 sul regime forfetario), limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale, purché (lo specifica il nuovo testo proposto dallo schema in esame), tali enti siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.

 

In estrema sintesi, gli articoli 143-144 TUIR disciplinano la determinazione del reddito degli enti non commerciali, l'art. 145 la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, gli articoli 146-147 recano disposizioni sugli oneri deducibili e sulla detrazione d'imposta. L'articolo 148 reca alcune disposizioni sugli enti di tipo associativo ed è oggetto di modifica da parte del comma 2 del presente articolo (infra).

Si rammenta, inoltre, che le attività di interesse generale sono elencate dall'art. 5 del codice del Terzo settore, oggetto di modifica da parte dell'art. 3 dello schema alla cui scheda si rinvia.

 

Il comma 2 integra l'art. 148, co. 3, TUIR, il quale esclude la natura commerciale di alcune attività svolte (in diretta attuazione degli scopi istituzionali) da enti di tipo associativo. Attualmente la disposizione si applica ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive dilettantistiche. La novella propone di estenderla a fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (art. 10, co. 1, lett. e-ter) TUIR) e ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (art. 51, co. 2, lett. a) TUIR).

 

Il comma 3 modifica le norme sull'esenzione IVA recate dall'articolo 10 del DPR n. 633 del 1972. La novella in esame prevede l'applicabilità dell'esenzione agli "enti del Terzo settore":

§  escludendo le imprese sociali costituite in forma di società dall'esenzione prevista per le attività di trasporto di malati o feriti con veicoli equipaggiati (art. 10, co. 1, n 15, DPR 633/1972), mentre sono comprese le cooperative sociali;

§  escludendo le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma di società dall'esenzione per prestazioni di ricovero e cura, prestazioni educative e didattiche, prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili (art. 10, co. 1, DPR 633/1972, rispettivamente nn. 19), 20) e 27-ter)).

 

Si ricorda che il DPR n. 633 del 1972, tabella A, Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) reca diverse disposizioni in materia di IVA per le cooperative sociali.

 

Il comma 4 reca novelle alla legge n. 112 del 2016 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

L'articolo 1 della legge n. 112 del 2016 ne esplicita le finalità e (comma 3) disciplina misure di agevolazione per i seguenti negozi o atti giuridici, se destinati in favore di disabili gravi: erogazioni da parte di soggetti privati; stipulazione di polizze assicurative; costituzione di trusts; costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri; costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche in favore "di enti del Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)" del codice del Terzo settore.

 

Gli enti di cui alla lett. u) sopra richiamata sono enti che svolgono attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti oppure erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

 

Con la novella in esame si intende riferire la suddetta norma:

§  agli enti del Terzo settore iscritti alla sezione enti filantropici del Registro unico nazionale (e si espunge contestualmente la dicitura "non commerciali");

§  anche agli enti del Terzo settore che svolgono attività nell'ambito sistema integrato di interventi e servizi sociali oppure inerenti ad interventi, servizi e prestazioni a favore delle persone portatrici di handicap (art. 5, co. 1, lett. a) del codice del Terzo settore, in aggiunta quindi agli enti di cui alla lett. u) richiamata nel testo vigente).

 

Ulteriore modifica riguarda l'art. 6, co. 9, della medesima legge n. 112 del 2016. Tale comma riconosce, a decorrere dal periodo di imposta 2016, forme di detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti dei trusts o dei fondi speciali sopra menzionati, entro il duplice limite, secondo la nuova formulazione, del 20% del reddito complessivo dichiarato e di 100.000 euro annui.

 

Infine, il comma 5 espunge il termine per l'emanazione del decreto (previsto dall'art. 16, co. 7, della legge n. 166 del 2016, concernente la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze (sentito il Tavolo permanente di coordinamento in materia presso il MIPAAF) può individuare ulteriori prodotti che possono essere destinati alla donazione. Tale termine è attualmente fissato al 12 gennaio 2017 (120 giorni dall'entrata in vigore della citata legge n. 166 del 2016).

 

 

 

 


 

Articolo 31
(Modifiche all’articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Disposizioni transitorie)

 

L’articolo 31 modifica alcuni commi dell’articolo 101 del Codice del Terzo settore con riferimento ad alcune disposizioni transitorie a carattere ordinamentale:

·       al comma 2, viene soppresso il riferimento alle imprese sociali per quanto riguarda la clausola che prevede l’applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dai relativi registri per le Onlus, Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale. Ciò in quanto le imprese sociali godono di una loro specifica disciplina, normata dal D.Lgs. n. 112/2017;

 

Si ricorda che le Onlus, in attesa della completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, sono chiamate ad osservare le norme previgenti che regolano i corrispondenti registri, i quali devono adeguarsi alle modifiche entro il termine di 18 mesi a decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni (3 agosto 2017);

·       inoltre, viene specificato che le disposizioni riguardanti il Registro unico sono da considerarsi inderogabili e - nel medesimo termine dei 18 mesi - i predetti soggetti possono modificare i propri statuti al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria;

 

l’introduzione di specifiche clausole è volta a delimitare la facoltà modificativa dello statuto, in modo tale che non vengano inserite nelle eventuali delibere dell’Assemblea ordinaria approvate a maggioranza modifiche derogabili contestualmente ai necessari adeguamenti alla nuova disciplina (inderogabile);

 

·       al comma 10, viene (implicitamente) soppresso il riferimento al (solo) comma 10 dell’art. 77 del Codice per il quale è prevista la richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’efficacia delle disposizioni, con attivazione della procedura per l’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (art.108, par. 3[8]). Pertanto, per la loro efficacia, sono ora subordinate all’autorizzazione della Commissione europea  tutte le disposizioni contenute all’articolo 77.

 

Nell’ambito di tale articolo 77 (v. anche le modifiche operate dall’articolo 21 del presente schema), dedicato ai titoli di solidarietà e a titoli ed obbligazioni aventi peculiari caratteristiche che vengono emessi dagli istituti di credito al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno di attività svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali - tra le peculiarità, il fatto che gli istituti emittenti non applicano le commissioni di collocamento sui titoli di solidarietà -, il comma 10 prevede il riconoscimento agli emittenti di un credito d’imposta, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro effettuate a favore degli enti del Terzo settore.

 

Vengono inoltre subordinate all’autorizzazione delle Commissione europea le nuove disposizioni contenute al comma 2-bis dell’articolo 79 (v. commento art. 23 del presente schema) che introducono uno specifico parametro per la definizione di attività “non commerciali” degli enti del Terzo settore, con riferimento alle attività di interesse generale, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche (in sintesi: ricavi non superiori di oltre il 10% dei relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi).


 

 

 

Articolo 32
(Modifiche all’articolo 102 del decreto legislativo n. 117 del 2017 - Abrogazioni)

 

L’articolo 32 aggiunge una disposizione (lett. a-bis)) a carattere abrogativo, tra quelle contenute all’articolo 102, comma 1, del Codice del Terzo settore, relativamente ai seguenti articoli della legge n. 476/1987, riguardante, tra l’altro, la disciplina del sostegno delle attività di promozione sociale. In particolare, vengono abrogate le seguenti norme:

-        articolo 1, comma 1, lett. b) e comma 2 che autorizzano la concessione di contributi da parte dello Stato agli enti e alle associazioni italiane che promuovano, in base agli scopi dei rispettivi statuti, l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione tra cittadini in condizione di marginalità sociale;

-        gli articoli 2 e 3 che definiscono, rispettivamente, i requisiti dei beneficiari dei predetti contributi e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso ai medesimi.


 

 

 

Articolo 33
(Clausola di invarianza finanziaria)

 

L’articolo 33:

·       al comma 1 definisce la copertura degli oneri così stimati:

 

(in milioni di euro)

Articolo

2018

2019

2020

2021

dal 2022

21 e 23

0,16

0,34

0,5

3

1,9

 

mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 11, articolo 101, del Codice del Terzo settore per gli oneri relativi agli anni 2018, 2019, 2020 e a decorrere dal 2022 e riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 72, comma 5, del medesimo Codice per i soli oneri del 2021.

 

In proposito si ricorda che:

-        il comma 11 del citato articolo 101 ha incrementato la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di 82 milioni di euro per il 2018, 47,2 milioni per il 2019, 42,1 milioni per il 2020 e 10,2 milioni di euro a decorrere dal 2022;

-        il comma 5 del citato articolo 72 che incrementa, per quanto qui interessa, la dotazione della seconda sezione del Fondo per il finanziamento degli interessi generali degli enti del Terzo settore, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2021.

 

·       al comma 2 stabilisce l’invarianza di spesa per l’attuazione delle ulteriori disposizioni dello schema in esame, diverse da quelle di cui al comma 1, prevedendo che le amministrazioni interessate devono provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze è poi autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio (comma 3).


 

 

Articolo 34
(Disposizioni transitorie e finali)

 

L’articolo 34 fa salvi gli effetti già prodotti a legislazione vigente dal Codice del Terzo settore (fino all’entrata in vigore delle presenti disposizioni integrative e correttive).


 

 

Articolo 35
(Entrata in vigore)

 

L’articolo 35 stabilisce che l’entrata in vigore del presente provvedimento sia il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.



[1] Sui numeri del no-profit si ricorda il “Censimento permanente delle istituzioni non profit”, dell’ISTAT. Sul quadro in generale del Terzo Settore in Italia si può far riferimento al Dossier n. 223 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale - A.C. 2617” pubblicato nel settembre 2014.

[2]     Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale. L’art. 76 della legge provinciale prevede che “L'espletamento del trasporto d'urgenza e del trasporto di malati può essere affidato all'"Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca" e all'organizzazione territorialmente competente della "Croce Rossa Italiana"”.

[3]     Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento.

      Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 31 luglio 1990, n. 35. L’art. 55-bis della legge provinciale prevede che “I servizi già affidati alla Croce rossa italiana territorialmente competente dalla Provincia e dai suoi enti pubblici strumentali alla data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad essere affidati ad essa, sulla base di convenzioni che regolano i rapporti economici e le modalità di svolgimento dei servizi stessi”.

[4]     Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)

[5]     Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

[6]     Si tratta dei seguenti enti: ANMIC – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, ANMIL – Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, ENS – Ente Nazionale Sordi, UICI - Unione italiana Ciechi e Ipovedenti, UNMS – Unione Nazionale Mutilati per Servizio.

[7]     Si tratta , rispettivamente di alcuni tipi di interventi, servizi sociali e prestazioni definiti dalla normativa vigente ai sensi della L. 328/2000 e della L. 104/1992, di interventi e prestazioni sanitarie e sociosanitarie definite dai LEA del 2001, di educazione, istruzione e formazione professionale e di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ed interventi di protezione civile.

[8]     Il Trattato al suo articolo 108 - che fa parte della sezione Aiuti concessi dagli Stati del Capo I (Regole di concorrenza) del Titolo VII (Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni) -prevede che la Commissione proceda con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati ed in particolare, al paragrafo 3, dispone che alla Commissione siano comunicati, in tempo utile perché essa presenti le sue osservazioni, progetti diretti a istituire o modificare aiuti. La Commissione, qualora ritenesse che un determinato progetto non fosse compatibile con il mercato interno dell'Unione europea, aprirebbe una procedura in merito, e lo Stato membro interessato non potrebbe dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.