Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive |
Titolo: | Legge di bilancio 2021 - Profili di interesse della X Commissione Attività produttive |
Riferimenti: | AC N.2790-bis/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 382/0/10 |
Data: | 23/11/2020 |
Organi della Camera: | X Attività produttive |
BILANCIO 2021
Profili di interesse della X Commissione Attività Produttive
A.C. 2790-BIS
Novembre 2020
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 -studi1@senato.it @SR_Studi
Dossier n. 323/0/10
Servizio Studi
Dipartimento Attività produttive
Tel. 06 6760-3403 - st_attprod@camera.it - @CD_attprod
Progetti di legge n. 382/0/X
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AP0192_legge bilancio 2021.docx
NOTA
Il presente dossier è articolato in due parti:
§ la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza della X Commissione Attività produttive, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
§ la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2021-2023 di competenza della X Commissione Attività produttive.
I N D I C E
§ Sintesi degli interventi di interesse e schede di lettura Sez. I
§ Articolo 15 (Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo)
§ Articolo 16 (Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini”)
§ Articolo 17 (Fondo impresa femminile)
§ Articolo 18 (Fondo per le imprese creative)
§ Articolo 25 (Accordi per l’innovazione)
§ Articolo 35 (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)
§ Articolo 40 (Rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI)
§ Articolo 71 (Indennizzo per cessazione attività commerciale)
§ Articolo 94 (Fondazione per il futuro delle città)
§ Articolo 100 (Misure in materia di strutture ricettive)
§ Articolo 107 (Regime temporaneo aiuti di Stato)
§ Articolo 185, commi 1-13 e 15 (Transizione 4.0: Credito d’imposta per beni strumentali nuovi)
§ Articolo 186 (Risorse del PNRR per investimenti ad alto contenuto tecnologico)
§ Articolo 210 (Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)
§ Le previsioni di spesa di competenza della X Commissione nel disegno di legge di bilancio
Il disegno di legge di bilancio è disciplinato, nel suo complesso, dall’articolo 21 della legge n. 196/2009.
Con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), i contenuti della ex legge di stabilità e della legge di bilancio sono stati ricompresi in un unico provvedimento, articolato in due sezioni, la I Sezione di carattere normativo, la II Sezione di contenuto contabile, quest’ultima contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.
La I Sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la II Sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.
L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
La presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio è stabilita entro il termine del 20 ottobre di ogni anno (art. 7, L. n. 196)[1]. Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, la Costituzione prevede la concessione al Governo dell’esercizio provvisorio. La normativa contabile conferma che l’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso soltanto per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (articolo 32).
L'obiettivo dichiarato della manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio è quello di sostenere la ripresa dell'economia, dopo i provvedimenti di urgenza adottati nel corso del 2020. Ovviamente le misure di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese rivestono un ruolo primario in questa direzione.
Diverse disposizioni del disegno di legge istituiscono nuovi fondi di sostegno alle attività economiche. In questo senso sono istituiti:
§ il "Fondo a sostegno dell'impresa femminile", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile. Il Fondo prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria tra la popolazione femminile. Viene inoltre istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna con il compito di attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo formulare raccomandazioni sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia (articolo 17);
§ il Fondo per le piccole e medie imprese creative con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con l'obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti ('articolo 18);
§ il Fondo di investimento volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde, nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 19);
§ il Fondo emergenziale per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Fondo è destinato al rifinanziamento delle misure di sostegno economico-finanziarie già adottate nel corso del 2020 ed ha una dotazione di 3.800 milioni di euro per il 2021 (articolo 207).
Altre misure prevedono il rifinanziamento o l'estensione temporale di operatività di strumenti già esistenti. Si ricordano le seguenti misure:
§ l'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, per un importo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 110 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, di cui all'articolo 27 del D.L. n. 83/2012. La norma demanda ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse tra gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e nelle aree di crisi non complessa. Come risulta dalla relazione tecnica, lo strumento agevolativo è risultato di elevato interesse per il sistema delle imprese, in particolare delle PMI, localizzate in tutto il territorio nazionale, confermando un trend di crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone, anche del Mezzogiorno. Difatti, la dotazione finanziaria attualmente disponibile, al netto delle risorse di cui alla legge di bilancio 2020 (L. n. 162/2019), è sostanzialmente esaurita (articolo 14);
§ il rifinanziamento della "Nuova Sabatini", con misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volte alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti (articolo 16);
§ l'incremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'autorizzazione di spesa per il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (articolo 20);
§ la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno dell'operatività della misura sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia") (articolo 35);
§ l'estensione dell'operatività della garanzia SACE a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap), cui sono concesse garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro (articolo 35). Fino al 28 febbraio 2021 le garanzie a favore delle imprese cd. "mid cap" continuano a essere concesse dal Fondo di garanzia PMI (articolo 40);
§ la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dell'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID, con conseguente rifinanziamento (articolo 40);
§ la proroga al 30 giugno 2021 della norma che autorizza SACE S.p.A. a concedere - in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all'esercizio del ramo credito - una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (articolo 38);
§ la proroga dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale (articolo 41);
§ la proroga al 30 giugno 2021 alcune delle misure di aiuto (crediti di imposta) previste dall'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 (articolo 42);
§ l'incremento, per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, della dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri e della dotazione del correlato Fondo per la promozione integrata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (articolo 210).
In coerenza con l’impostazione delle politiche comunitarie di sostegno e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, una crescente attenzione è dedicata alla innovazione delle imprese in senso ambientale. Si citano in questa direzione:
§ l'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035. Tale incremento viene destinato al finanziamento degli accordi per l'innovazione, sottoscritti dal Ministro dello sviluppo economico con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti per sostenere interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazional (articolo 25);
§ la conferma anche per il 2021 delle garanzie concedibili dal Ministero dell'economia e delle finanze per sostenere specifici progetti economicamente sostenibili per progetti riferiti al Green New Deal (articolo 37);
§ l'istituzione della Fondazione per il futuro delle città (FFC), con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia (articolo 94);
§ nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, l'estensione fino al 31 dicembre 2022 a disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo (articolo 185).
Al fine di migliorare la competitività delle imprese italiane, notoriamente caratterizzate da una tendenza alla polverizzazione, un obiettivo del disegno di legge appare quello di favorire la aggregazione delle imprese. Si ricordano in questo senso:
§ la proroga sino al 31 dicembre 2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) (articolo 36);
§ la possibilità, per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021, concessa al soggetto risultante dall'operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in credito d'imposta una quota di attività? per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica) (articolo 39).
Va ricordata tra le misure di sostegno anche la destinazione di una quota delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia (istituito dall'articolo 184) per contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40% della spesa complessiva dell'investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.A. (o da società da questa interamente controllata) (articolo 186).
Il disegno di legge di bilancio contiene anche alcune misure specificamente dedicate ai settori del turismo e del commercio, le cui imprese sono peraltro interessate anche dalle misure di sostegno genericamente a favore delle imprese produttive. Con riferimento al turismo, si segnalano:
§ la promozione della realizzazione di programmi di sviluppo turistico in grado di ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale. A tal fine la disposizione interviene sulla disciplina concernente l'accesso ai contratti di sviluppo. I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il MISE è chiamato a impartire al Soggetto Gestore (Invitalia) le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni (articolo 15);
§ a tutela della concorrenza e dei consumatori, la previsione che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d'imposta relativo al 2021, sia riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale (articolo 100);
§ la riforma della disciplina della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, che viene ora istituita presso il MIBACT. La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al MIBACT i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute (articolo 100).
Per quanto riguarda il settore del commercio, si segnala che dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento, in luogo dello 0,09 per cento attuale. Non si procede pertanto all'aggiornamento dell'aliquota contributiva in questione per il 2021, consentendo la continuità delle prestazioni con fondi a carico del bilancio statale, per un ammontare di 167,7 milioni (articolo 71).
Articolo 14
(Rifinanziamento degli interventi di riconversione
e riqualificazione produttiva di aree di crisi)
Il comma 1 dell’articolo 14 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 150 milioni di euro per l’anno 2021, di 110 milioni di euro per l’anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all’articolo 27 del D.L. n. 83/2012.
Il comma 2 demanda ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse tra gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e nelle aree di crisi non complessa.
La relazione tecnica al provvedimento evidenzia che lo strumento agevolativo è risultato di elevato interesse per il sistema delle imprese, in particolare delle PMI, localizzate in tutto il territorio nazionale, confermando un trend di crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone, anche del Mezzogiorno. Difatti, la dotazione finanziaria attualmente disponibile, al netto delle risorse di cui alla legge di bilancio 2020 (L. n. 162/2019), è da considerarsi esaurita.
Il meccanismo di sostegno delineato dalla legge n. 181/1989, riformato dal successivo D.L. n. 83/2012 e dal D.L. n. 145/2013, consiste nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale nelle aree – soggette a recessione economica e crisi occupazionale - dichiarate dal MiSE di crisi complessa o non complessa.
I progetti promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto compatibili, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Per l’approvazione dei progetti, si prevede lo strumento degli accordi di programma. Gli accordi di programma disciplinano gli interventi agevolativi per investimenti produttivi nelle aree di crisi.
Le aree di crisi industriale complessa riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. L'articolo 27, comma 8, del D.L. n. 83/2012 demanda al MiSE il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, anche a seguito di istanza presentata dalla regione interessata. Il Ministero cura l'attuazione di politiche e programmi per la reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori colpiti dalla crisi mediante l'adozione di PRRI -Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. I PRRI promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili compatibili, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. I progetti sono adottati tramite appositi accordi di programma. Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi. E’ stato demandato ad un decreto di natura non regolamentare la disciplina delle modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e la determinazione dei criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale (D.M. 31 gennaio 2013).
Quanto alle aree di crisi non complessa, l'articolo 27, comma 8-bis, del D.L. n. 83/2012 (introdotto dal successivo D.L. n. 145/2013) ha anch’esso demandato ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. Il Decreto ministeriale 4 agosto 2016 ha proceduto all'individuazione delle aree di crisi industriale non complessa che riguardano i territori individuati dal decreto direttoriale 19 dicembre 2016. Con decreto direttoriale 24 febbraio 2017 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni.
Quanto ai benefici concedibili alle imprese nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa, il nuovo Decreto ministeriale 30 agosto 2019 – adottato ai sensi dell'articolo 29, commi 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. D.L. Crescita)- e la circolare Circolare 16 gennaio 2020 n. 10088 della Direzione generale incentivi alle imprese del MISE, come successivamente modificata dalla Circolare 26 maggio 2020 n. 153147 stabiliscono i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, in sostituzione della originaria disciplina attuativa recata dal decreto ministeriale 9 giugno 2015 . I soggetti beneficiari dei benefici sono le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui all’articolo 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, nonché le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, i cui programmi d’investimento riguardano unità produttive ubicate in territori riconosciuti di crisi industriale complessa o non complessa. In merito alle attività ammesse, sono ricomprese tutte le attività economiche appartenenti alla sezione C dell’ATECO 2007 ad eccezione delle attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni europee (cfr. meglio, .
L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, è soggetto gestore della misura, al cui sito istituzionale si rinvia, relativamente alle aree di crisi attive.
Si rammenta che il D.L. n. 76/2020 (articolo 39) ha incluso tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati a valere sulla misura, la fabbricazione di gas industriali, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, in conformità e alle condizioni di cui alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Per ciò che concerne le risorse per gli interventi (sia in aree di crisi industriale complessa che in quelle di crisi non complessa), l’articolo 27, comma 10, del D.L. n. 83 ha disposto che le risorse già destinate al finanziamento degli interventi del D.L. n. 120/1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni già assunti, affluissero all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro dell'economia, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del MiSE per la successiva assegnazione al Fondo per la crescita sostenibile. Contestualmente, la norma ha disposto che all'attuazione degli interventi previsti dai Progetti si provveda a valere sulle risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo per la crescita sostenibile, una finalità delle quali è appunto il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma (art. 23, co. 2, lett. b) D.L. n. 83/2012). Le attività sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili (comma 9).
Per le aree di crisi complessa e non complessa affluiscono anche risorse a valere sui Fondi strutturali, in particolare le risorse del PON «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III-Competitività PMI
La legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018, articolo 1, commi 204 e 205) ha incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del Fondo crescita sostenibile destinando tali risorse al finanziamento degli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa.
La successiva legge di bilancio 2020 (Legge n. 162/2019, articolo 1, comma 230) ha ulteriormente incrementato la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 50 milioni per l’anno 2020 e di 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, complessa e non complessa di cui all’articolo 27 del D.L. n. 83/2012.
Articolo 15
(Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo)
L'articolo 15 interviene sulla vigente disciplina concernente l’accesso ai contratti di sviluppo del settore turistico. Esso prevede che la soglia di accesso ai contratti di sviluppo pari a 20 milioni di euro è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l’importo minimo dei progetti d’investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro. I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti. Il MISE è chiamato a impartire al Soggetto Gestore (all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia) le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni
Nel dettaglio, il comma 1, al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l’integrazione settoriale, prevede che:
a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo pari a 20 milioni di euro è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l’importo minimo dei progetti d’investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro;
b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.
La vigente disciplina concernente l’accesso ai contratti di sviluppo è dettata dall’articolo 3, comma 4-bis, del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013).
Si veda l'apposito approfondimento dei temi dell'attività parlamentare.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 3 del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha attribuito 150 milioni di euro una tantum - a valere sulle disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile - per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale, riguardanti territori regionali attualmente privi di copertura finanziaria.
In particolare, lo stanziamento di 150 milioni di euro è stato destinato a finanziare, nel quadro degli interventi di cui all’articolo 43, del D.L. n. 112/2008, i programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Tali programmi dovevano esser realizzati nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del D.L. 69/2013, non fossero destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.
Il D.M. 9 dicembre 2014, più volte modificato, reca la disciplina vigente in materia di contratti di sviluppo, in attuazione dell'art. 43 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008).
Il comma 2 ha previsto che detti programmi fossero agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili.
Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale del 24 settembre 2010, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.
Si ricorda che il comma 1, dell’articolo 8 ha previsto che la proposta definitiva di contratto di sviluppo è presentata dal proponente all’Agenzia (Invitalia), che ne invia immediatamente copia alla Regione o alle Regioni interessate, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 7, comma 3, prorogabile una sola volta di non oltre 30 giorni. Decorso tale termine perentorio, senza che la documentazione prevista sia stata presentata o qualora quella presentata risulti incompleta, la stessa non è più ricevibile e la relativa istanza di accesso è considerata decaduta. La Regione o le Regioni, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta comunica/no le proprie osservazioni ed il proprio parere ed eventualmente la disponibilità al cofinanziamento, specificandone la misura, all’Agenzia, che li trasmette immediatamente al MISE. Nel caso in cui la Regione o le Regioni non trasmettano entro il termine sopra indicato le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest’ultimo si considera positivo.
Il comma 3 ha previsto che le risorse (150 milioni) volte a finanziare i tali programmi di sviluppo nel settore industriale e agricolo fossero a valere sulle disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile (articolo 23, D.L. n. 83/2012 e D.M. 8 marzo 2013). Le somme che non risultino impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dal medesimo comma ritornano nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.
Il comma 4 ha previsto che le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui all’art. 43 del D.L. n. 112/2008 fossero definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico con riguardo a specifiche priorità in favore dei programmi ricadenti nei territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.
In attuazione della precedente disposizione è stato adottato il DM 14 febbraio 2014.
Il comma 4-bis ha specificato che il decreto del Ministro dello sviluppo economico - di cui al comma 4 - dovesse prevedere che l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, non fosse inferiore a 20 milioni di euro con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1 lettera a), dell'articolo 3 del D.M. 24 settembre 2010, ovvero 7,5 milioni di euro quando tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
È inoltre specificato che nell'ambito del programma di sviluppo oggetto del contratto, i progetti di investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo non inferiore a dieci milioni di euro a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 del D.M. 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni di euro quando tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
L'articolo 3, comma 1, del citato D.M. ha specificato che la proposta di contratto di sviluppo può avere ad oggetto diversi programmi. In particolare la lettera a) del medesimo comma riguarda il programma di sviluppo industriale definendolo come un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento e, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali.
Il titolo IV stabilisce nel dettaglio la disciplina dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale specificando, tra l'altro che le agevolazioni relative ai progetti di sviluppo industriale possono essere concesse a fronte di progetti di sviluppo sperimentale che possono prevedere anche attività di ricerca industriale. In ogni caso, la parte di sviluppo sperimentale deve essere, in termini di costi agevolabili, prevalente rispetto a quella di ricerca industriale.
Ai sensi del D.M. 24 settembre 2010 per “ricerca industriale” si intende: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b). Per “sviluppo sperimentale” si intende: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
Il comma 2 chiama il MISE a impartire al Soggetto Gestore (all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia) le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni.
Il comma 3 autorizza la spesa di euro 100 milioni per il 2021 e 30 milioni per il 2022.
Articolo 16
(Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini”)
L’articolo 16 interviene sulla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
Il comma 1 dell’articolo dispone che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale. Ai sensi della normativa vigente invece, la corresponsione in un’unica soluzione del contributo è prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.
Il comma 2 rifinanzia la misura, per le finalità di cui al comma 1, di 370 milioni di euro per l’anno 2021.
La relazione tecnica al provvedimento evidenzia la rilevanza della misura agevolativa per il sistema produttivo italiano, confermata dal forte interesse mostrato – fin dall’avvio del 2014 – sia da parte delle PMI beneficiarie che dai soggetti finanziatori.
Con la modifica normativa introdotta dal comma 1 all’articolo 2, comma 4 del D.L. n. 69/2013, si intende dunque semplificare ulteriormente l’accesso alla misura e, in particolare, variare l’attuale meccanismo di funzionamento– che prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno) – estendendo a tutte le iniziative l’erogazione in un’unica soluzione ad oggi prevista, come sopra accennato, per le domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000,00 per effetto della recente modifica introdotta dall’art. 39, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (cd. D.L. Semplificazioni, conv. con mod. in L. n. 120/2020).
La relazione tecnica evidenzia come la proposta di modifica si inserisca nel solco già segnato dal legislatore che è già intervenuto, a più riprese, disponendo deroghe alla iniziale regola di erogazione in sei quote annuali del contributo. Si rinvia, per la ricostruzione normativa, al box, infra.
L’eliminazione della predetta soglia del finanziamento consentendo l’erogazione del contributo in un’unica soluzione in favore di tutte le PMI beneficiarie indipendentemente dall’importo del finanziamento, costituirebbe un importante intervento semplificativo, con vantaggi in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento per le imprese beneficiarie, che potranno introitare l’intero contributo riconosciuto subito dopo l’avvenuta realizzazione dell’investimento, senza dover attendere, per l’incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di sei anni.
Infine, considerando le domande trasmesse negli anni 2019-2020, la relazione evidenzia che le operazioni con finanziamenti di importo non superiore a euro 200.000,00 rappresentano oltre il 73% rispetto al totale delle operazioni “Nuova Sabatini” e il contributo corrispondente a tali finanziamenti, ad oggi, rappresenta circa il 36% del totale. Pertanto, l’erogazione in un’unica soluzione delle agevolazioni, già oggi, riguarda la larga parte dell’operatività della misura agevolativa ed è pienamente rodata sul piano operativo-gestionale.
Per le finalità di cui al comma 1, il successivo comma 2 rifinanzia di 370 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa relativa alla Nuova Sabatini, di cui all'articolo 2, comma 8, del D.L. n. 69/2013.
Lo strumento agevolativo cd. "Nuova Sabatini" – istituito dall'articolo 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) e successivamente rifinanziato ed esteso – costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle PMI all'acquisto, o all’acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.
La misura è finalizzata a migliorare l'accesso al credito per tali investimenti produttivi e tecnologici delle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e consente:
§ l'accesso a finanziamenti agevolati per investimenti in beni strumentali (anche mediante operazioni di leasing finanziario). I finanziamenti sono concessi, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing, nonché – a seguito della novella apportata dal D.L. n. 34/2019 - anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle PMI
§ l’accesso ad un contributo statale in conto impianti per gli investimenti in beni strumentali in questione, parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto (pari al 2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e al 3,575% per gli investimenti "Impresa 4.0").
La tipologia degli investimenti in beni strumentali ammissibili al beneficio – inizialmente individuata in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013) - è stata estesa dalla legge di bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) ai seguenti investimenti cd. "Industria 4.0": macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloudcomputing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequencyidentification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (articolo 1, comma 55 della legge di bilancio 2017 e circolare attuativa 15 febbraio 2017, n. 14036, allegati 6/A e 6/B). Per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0", la legge di bilancio 2017 ha costituito apposita riserva di risorse ed una maggiorazione del contributo statale in conto impianti concedibile a valere sulle nuove risorse dalla medesima legge stanziate.
La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) oltre a rifinanziare, all’articolo 1, comma 40, la misura, ha mantenuto il meccanismo preferenziale, introdotto nell’anno precedente, per gli investimenti “Industria 4.0”. Ad essi ha riservata una quota pari al 30 per cento delle nuove risorse stanziate dalla medesima legge e ha disposto che il relativo contributo statale in conto impianti rimanga maggiorato del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. La legge ha altresì disposto che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrino nella disponibilità complessiva della misura (articolo 1, comma 41). Inoltre, ha portato il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla misura in questione dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 42).
La legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018, articolo 1, comma 200) ha anch’essa rifinanziato la misura, mantenendo le percentuali di riserva, la maggiorazione per gli investimenti in beni 4.0. e il termine della concessione dei finanziamenti fino ad esaurimento delle risorse, già previsti dalla legge di bilancio per il 2018.
La legge di bilancio per il 2020 (L. n. 162/2019, articolo 1, commi 226-229) ha ulteriormente rifinanziato la misura, mantenendo sempre la riserva del 30% delle risorse e la maggiorazione del contributo statale del 30% per gli investimenti in beni strumentali cd. “Industria 4.0”.
In più, ha disposto che a valere sulle risorse dalla stessa legge stanziate, per gli investimenti realizzati dalle PMI nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), la maggiorazione del contributo statale per investimenti “Industria 4.0” sia del 100%, nel limite complessivo di 60 milioni di euro. Il successivo D.L. 76/2020 (articolo 39) ha inoltre previsto che il contributo maggiorato alle MPMI del Mezzogiorno sia corrisposto in un’unica soluzione e che, in aggiunta allo stanziamento di 60 milioni di euro (di cui all’articolo 1, comma 226, terzo periodo, della legge di bilancio per il 2020: vedi supra), l’intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti diversi da quelli relativi a “Industria 4.0”.
Una ulteriore riserva pari al 25% delle risorse autorizzate dalla legge di bilancio 2020 è stata poi destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale. Anche per tali operazioni opera una maggiorazione del contributo statale, che viene rapportato, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575% (dunque, il contributo statale è maggiorato del 30% rispetto al contributo ordinario).
Le risorse delle riserve non utilizzate alla data del 30 settembre di ciascun anno rientrano nella disponibilità della misura.
La legge di bilancio 2020 ha inoltre disposto che sui finanziamenti concessi , la garanzia del Fondo di garanzia PMI operi in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Quanto ai finanziamenti agevolati concedibili per gli investimenti in beni strumentali ammissibili al beneficio, la normativa istitutiva del 2013 aveva previsto che la concessione degli stessi avvenisse da parte di banche e società di leasing finanziario esclusivamente a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A. Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 3/2015 (Legge n. 33/2015), che ha previsto la possibilità di riconoscere i contributi statali alle PMI anche a fronte di un finanziamento - compreso il leasing finanziario - non più necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista CDP (articolo 8, comma 1).
I finanziamenti vengono concessi alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) per un importo non superiore a 4 milioni di euro (e non inferiore a 20 mila euro), anche frazionato in più iniziative di acquisto, possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto (art. 2, comma 3 del D.L. n. 69/2013, come novellato dall’articolo 20 del D.L. n. 34/2019).
Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino al massimo previsto dalla normativa vigente (80% dell'ammontare del finanziamento), con priorità di accesso ai sensi del D.M. attuativo 29 settembre 2015.
Come detto, alle PMI beneficiarie è concesso - sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati - un contributo statale in conto impianti parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto e fissato dalla normativa secondaria attuativa della misura (2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e 3,575% per gli investimenti "Impresa 4.0")[2].
L'erogazione del contributo avviene sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in più quote determinate con il medesimo decreto. A fronte di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro, l’erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione (tale possibilità di erogazione unica è stata introdotta inizialmente dall’art. 20 del D.L. n. 34/2019, che l’ha consentita solo per finanziamenti fino a 100.000 euro. Il successivo D.L. n. 76/2020 (articolo 39) ha innalzato a 200.000 euro la soglia entro la quale il contributo è erogato in un’unica soluzione.
Il contributo “Nuova Sabatini”, anche quando riconosciuto in unica quota, è sempre erogato all’impresa a seguito dell’ultimazione del programma di investimenti agevolato.
Quanto alle risorse statali destinate alla concessione del citato contributo in conto impianti, si ricorda che il D.L. n. 69/2013, articolo 2, comma 8, ha inizialmente previsto uno stanziamento iniziale pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 17 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021.
Al fine di snellire le procedure connesse alla concessione ed erogazione del contributo, con D.L. n. 91/2014 (articolo 18, comma 9-bis, lett. b)) è stata costituita nell’ambito del Fondo Crescita Sostenibile, un’apposita contabilità speciale n. 5850 denominata “Contributi per investimenti in beni strumentali” nella quale affluiscono le risorse che anno per anno sono impegnate sul capitolo 7489, pg.1 per poi essere erogate alle imprese beneficiarie.
L’autorizzazione di spesa è stata poi rifinanziata dalla legge di stabilità 2015 (art.1, comma 243), che ha disposto, un incremento di 12 milioni di euro dello stanziamento per il 2015, di 31,6 milioni di euro di quello per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse in questione, appostate sul capitolo di Bilancio 7489 pg. 1/MISE sono state oggetto, nel corso del tempo, anche di riduzioni lineari a copertura di norme sul contenimento della spesa.
La legge di bilancio 2017 ha stanziato ulteriori 28 milioni di euro per l’anno 2017, 84 milioni di euro per l’anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni per l’anno 2022 e 28 milioni per il 2023.
La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, articolo 1, comma 40) ha ulteriormente rifinanziato la misura per 33 milioni per il 2018, per 66 milioni per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e 33 milioni per il 2023. Inoltre, ha portato il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati dal 31 dicembre 2018 fino alla data di avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 42).
L’articolo 1, comma 200 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) rifinanzia da ultimo la misura per 48 milioni di euro per il 2019, di 96 per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e 48 milioni per il 2024. Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30% delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30%) per gli investimenti in beni strumentali cd. “Industria 4.0”, nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018. Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.
La legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 226) ha rifinanziato l’autorizzazione di spesa di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025 la cd. Nuova Sabatini.
Secondo le informazioni diffuse dal MISE, alla data di ottobre 2020, il 90% delle risorse statali complessivamente stanziate per la misura risulta prenotato.
La Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ha condotto un’analisi della misura di sostegno cd. “Nuova Sabatini” (Relazione approvata con deliberazione 25 ottobre 2018, n. 21/2018/G). Per quel che riguarda le considerazioni di sintesi della Corte circa i controlli propedeutici alle erogazioni condotti dal Mise, si rinvia a pagina 14 e ss. della Relazione.
Si rinvia alla Relazione della Corte dei Conti, sullo stato di attuazione della "Nuova Sabatini" del 25 ottobre 2018, nonché al sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
Quanto ai dati attuativi della misura, essi sono tenuti in costante aggiornamento e pubbicati dal Ministero dello sviluppo economico, sul suo sito istituzionale, cui si rinvia.
Articolo 17
(Fondo impresa femminile)
L'articolo 17 istituisce, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile. Il Fondo prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell’imprenditoria tra la popolazione femminile. Viene inoltre istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna con il compito di attualizzare le linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo formulare raccomandazioni sui temi della presenza femminile nell’impresa e nell’economia.
Il comma 1 istituisce presso il Ministero dello Sviluppo economico, il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Si tratta di un intervento volto ad intervenire sulla più ampia questione del lavoro femminile in Italia. Le politiche a favore del rafforzamento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e il rispetto del principio costituzionale della parità di genere nelle retribuzioni sono state oggetto di attenzione nella comunicazione della Commissione europea recante la Relazione per paese relativa all'Italia 2020[3], dove si rivela come elemento critico il fatto che le politiche attive per il mercato del lavoro degli ultimi anni non abbiano inciso a sufficienza per incrementare l’occupazione femminile. La stessa relazione illustrativa ricorda che i dati – a livello nazionale e internazionale – rivelano che sono ancora troppo poche le donne “che scelgono di creare un’impresa, di avviare una start-up di intraprendere studi scientifici”.
Per quanto riguarda la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un recentissimo intervento dell’ISTAT[4] sottolinea che “i dati sull’occupazione femminile in Italia permangono preoccupanti se confrontati con quelli del resto d’Europa. Nonostante il livello di istruzione femminile sia sensibilmente maggiore di quello maschile, il tasso di occupazione è molto più basso (nel II trimestre 2020 è il 48,4% contro il 66,6% maschile) e il divario di genere è più marcato rispetto alla media Ue (61,7% contro 72,1%) e agli altri grandi paesi europei”. Peraltro, nel corso delle audizioni informali sul rilancio del commercio alla luce della crisi causata dall'emergenza epidemiologica svolte dalla X Commissione (Attività produttive), è stato sottolineato che la crisi derivante dalla pandemia ha colpito in modo particolare i settori del commercio, della ricezione e della ristorazione, tutti settori in cui è maggiormente presente l’imprenditoria femminile (oltre che giovanile e straniera)[5].
Si ricorda che l'articolo 23, 2 co. della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea precisa che il principio della parità tra uomo e donna accolto al 1 co. «non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato».
I principali strumenti di sostegno finalizzati alla creazione e allo sviluppo di imprese a prevalente o totale partecipazione femminile consistono essenzialmente in misure volte a garantirne migliori condizioni di accesso al credito, o tramite i mutui a tasso zero per le micro e piccole imprese femminili ovvero tramite l’accesso alla Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese – Sezione Pari Opportunità. Per la ricostruzione degli strumenti di sostegno finalizzati alla creazione e allo sviluppo di imprese a prevalente o totale partecipazione femminile, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare.
L’articolo in esame, in luogo di strumenti di agevolazione ai fini dell’accesso al credito, contempla forme di sostegno diretto all’imprenditoria femminile, nonché azoni di comunicazione e sensibilizzazione sul tema. Il comma 2, infatti, così definisce le finalità e le azioni del Fondo:
a) interventi per supportare l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia;
b) programmi ed iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello comunitario e nazionale.
Con riferimento alla lettera c), si osserva che è stato recentemente ribadito che “esiste ancora un forte svantaggio femminile se si considerano le lauree tecnico-scientifiche, le cosiddette lauree STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics): il 37,3% degli uomini ha una laurea STEM contro il 16,2% delle donne”[6].
Il comma 3 chiarisce che gli interventi di supporto possono consistere in:
a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili (con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età);
b) finanziamenti a tasso zero o comunque agevolati (è ammessa anche la combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti) per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;
c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, sotto la forma di contributo a fondo perduto del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’ottanta per cento della media del circolante degli ultimi 3 esercizi;
d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale, per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;
e) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative di cui all’articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
f) azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano.
Con riferimento alla lettera e), si ricorda che il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni in L. n. 221/2012), ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la start-up innovativa. La definizione di startup innovativa è contenuta nell’articolo 25, comma 2 del citato decreto n. 179. Ai sensi di tale disposizione, è startup innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che abbia quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, abbia un livello di spesa in attività di ricerca e sviluppo almeno pari al 15 per cento del valore maggiore tra costo e produzione, impieghi ricercatori per almeno un terzo della forza-lavoro, sia titolare (o depositaria o licenziataria) di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, oltre ad altri requisiti societari. A sua volta, l'articolo 4, comma 1 del D.L. n. 3/2015 ha introdotto la definizione di "piccole e medie imprese innovative", disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le start-up innovative. La finalità è quella di far rientrare nel campo di intervento tutte le imprese innovative, a prescindere dal loro livello di maturità.
Relativamente a tale disciplina, si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare “Startup innovative, PMI innovative e incubatori certificati”.
Il comma 4 chiarisce quali possano essere gli interventi di diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile o i programmi di formazione e orientamento di cui al comma 2, lettere b) e c).
In tal senso, si possono prevedere:
a) iniziative per promuovere il valore dell’impresa femminile nelle scuole e nelle Università;
b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;
c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio STEM;
d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell’economia digitale;
e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d’impresa e promuovere i programmi finanziati dall’articolo in commento.
Il comma 5 fa riferimento alla possibilità di collaborazione, anche prevedendo forme di cofinanziamento, con le Regioni e gli enti locali, le associazioni di categoria, il Sistema camerale e i Comitati per l’imprenditoria femminile.
Il comma 6 prevede una relazione annuale al Parlamento, da predisporre ad opera del Ministero dello sviluppo.
Il comma 7 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall’entra in vigore della legge di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il compito di ripartire la dotazione finanziaria tra i diversi interventi, di individuare le modalità di attuazione, nonché i criteri e i termini delle agevolazioni previste.
Peraltro nella relazione tecnica è riportato il seguente schema di ripartizione, che dovrà in caso essere confermato dal decreto previsto dal comma 7:
I commi da 8 a 10 disciplinano il Comitato Impresa Donna, che viene istituito presso il MISE. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le funzioni attribuite al Comitato sono quella di:
a) contribuire ad attualizzare le linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo;
b) condurre analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell’impresa;
c) formulare raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell’azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e sui temi della presenza femminile nell’impresa e nell’economia;
d) contribuire alla redazione della Relazione annuale.
Articolo 18
(Fondo per le imprese creative)
L'articolo 18 istituisce, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo per le piccole e medie imprese creative con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con l’obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti.
La disposizione introduce misure di favore per le “imprese creative”, tramite la istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (comma 1).
Il comma 4 fornisce la definizione di “settore creativo”. Rientrano in tale settore “tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità”.
La questione della definizione di impresa (o attività) culturale è di particolare complessità. Si ricorda che la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), all’articolo 1, commi 57-60, aveva definito "imprese culturali e creative" quelle che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione. A favore di tale categoria di imprese, la legge del 2017 aveva previsto l'istituzione di un credito di imposta per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. Il tetto di spesa del credito di imposta fu fissato a 500 mila euro per il 2018 e ad 1 milione per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Tuttavia, non è mai intervenuto il decreto interministeriale (MIBACT-MISE, previa intesa in Conferenza Stato-regioni e parere parlamentare), che avrebbe dovuto essere adottato - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - per la definizione della procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi, per cui tale agevolazione non ha avuto seguito pratico.
In proposito, la difficoltà di definire in senso giuridico la “creatività” di una impresa può trovare fondamento anche nel carattere trasversale (la relazione illustrativa parla di “meta settore”) di una serie di ambiti, “che vanno dal design, all’architettura, al teatro, alla moda, al cinema, alla comunicazione e alla pubblicità, alla radio e televisione sino al software e altro”. Secondo la relazione illustrativa, il settore ha un valore stimato di 92 miliardi di Euro, pari al 6,1 per cento della ricchezza prodotta nel Paese, con un impatto occupazionale di 1,5 milioni di persone. Si tratta di un grande settore dell’economia, fortemente connesso al Made in Italy, che crea valore ed occupazione nel nostro Paese e contribuisce in maniera determinante al suo export.
La normativa dell’Unione europea sembra confortare la definizione presa a riferimento nell’articolo in esame. Il Regolamento (CE) 11/12/2013, n. 1295/2013 ha istituito il programma Europa creativa (2014-2020). In tale regolamento (art.2), tra le definizioni, viene chiarito che per "settori culturali e creativi" si intendono “tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o espressioni artistiche e altre espressioni creative, indipendentemente dal fatto che queste attività siano o meno orientate al mercato, indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza, nonché a prescindere dalle modalità di finanziamento di tale struttura. Queste attività comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. I settori culturali e creativi comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive”.
Va peraltro anticipato che il comma 5 dell’articolo prevede che un decreto del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) individui i codici ATECO che classificano le attività dei settori creativi, per cui accanto alla definizione descrittiva interverranno indicazioni tecniche delle tipologie di imprese coinvolte.
Si segnala in proposito la necessità che il comma 5 faccia riferimento al comma 4 e non al comma 3 dell’articolo.
Il comma 2 dispone che le risorse del Fondo siano utilizzate per:
a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all’acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;
c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
d) consolidare e favorire lo sviluppo dell’ecosistema del settore attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.
Con riferimento alla lettera c), si ricorda che il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni in L. n. 221/2012), ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la start-up innovativa. La definizione di startup innovativa è contenuta nell’articolo 25, comma 2 del citato decreto n. 179. Ai sensi di tale disposizione, è startup innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che abbia quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, abbia un livello di spesa in attività di ricerca e sviluppo almeno pari al 15 per cento del valore maggiore tra costo e produzione, impieghi ricercatori per almeno un terzo della forza-lavoro, sia titolare (o depositaria o licenziataria) di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, oltre ad altri requisiti societari.
A sua volta, l'articolo 4, comma 1 del D.L. n. 3/2015 ha introdotto la definizione di "piccole e medie imprese innovative", disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le start-up innovative. La finalità è quella di far rientrare nel campo di intervento tutte le imprese innovative, a prescindere dal loro livello di maturità.
Relativamente a tale disciplina, si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare “Startup innovative, PMI innovative e incubatori certificati”.
Il comma 3 prevede, al fine di massimizzarne l’efficacia e l’aderenza alle caratteristiche dei territori, forme di collaborazione con le Regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia. Il comma richiama gli interventi di cui al comma 2, con eccezione della lettera b), relativa alla collaborazione con le imprese di altri settori produttivi, nonché con le Università e gli enti di ricerca.
Il comma 5, già richiamato, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il compito di dettare le norme di attuazione, con particolare riferimento (oltre che ai codici ATECO delle imprese), alla ripartizione delle risorse, ai criteri per la concessione delle agevolazioni, alla definizione delle iniziative ammissibili, alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato[7].
Peraltro nella relazione tecnica è riportato il seguente “presumibile” schema di ripartizione, che dovrà in caso essere confermato dal decreto previsto dal comma 5:
Il decreto potrebbe avere anche un contenuto ulteriore, potendo far riferimento ad “ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici”, nonché ad altre forme di intervento del Fondo, volte a favorire l’accesso a canali alternativi di finanziamento.
Articolo 19
(Fondo d’investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy)
L'articolo 19 istituisce, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo di investimento volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde, nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione dell’anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un’apposita sezione dedicata esclusivamente alle PMI del settore aeronautico nazionale.
Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti.
Il comma 1 istituisce, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo di investimento volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde, nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Il Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione dell’anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un’apposita sezione dedicata esclusivamente alle PMI del settore aeronautico nazionale.
Il Fondo finanzia interventi di sviluppo delle PMI quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica ed ambientale dei processi produttivi (comma 2).
Il comma 3 attribuisce ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di ripartire le risorse tra le varie sezioni del fondo, nonché stabilire i criteri e le modalità di accesso al Fondo e le forme di partecipazione al Fondo da parte di investitori privati.
La relazione tecnica chiarisce che dalla disposizione non derivano effetti di indebitamento netto.
L’ultima Relazione sullo stato dell'industria aeronautica trasmessa al Parlamento il 9 agosto 2019 (ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808) risale all’anno 2017. Nella relazione si riporta che il dell'aeronautica registra ricavi intorno ai 10 miliardi di euro.
Si tratta di un settore che compete e collabora con realtà industriali nazionali più ampie, come la Francia (53 miliardi di euro), il Regno Unito (40 miliardi di euro), la Germania (40 miliardi di euro).
Tuttavia la Relazione riporta casi di successo, come il fatto che oltre l’80% di tutti gli aerei commerciali al mondo volano con componenti prodotti da Avio Aero, azienda con un fatturato pari a 1,7 miliardi di dollari, per la stragrande maggioranza in export, e 4200 dipendenti in 6 siti produttivi in Italia.
L' industria aeronautica italiana dispone di un patrimonio di competenze e tecnologie, con riferimento sia all'ala rotante (elicotteri) che all'ala fissa (velivoli), aerostrutture ed elettronica dedicata.
Grazie a questo tipo di produzioni il comparto aerospaziale e difesa in Italia ha effetti elevati sull'economia, con un moltiplicatore del valore aggiunto calcolato in 2,6 e rilevanti riflessi occupazionali, di gettito fiscale e ricadute su altri settori economici con coinvolgimento di numerose e qualificate aziende piccole, medie e intermedie, con diversi gradi di specializzazione.
La legge n. 808 del 1985 rappresenta lo strumento fondamentale di politica industriale per il settore aeronautico. Tale legge sostiene progetti di ricerca e sviluppo delle imprese del settore aeronautico riguardanti sia il cosiddetto “ambito civile” che quello della “sicurezza nazionale”. L’articolo 3 di tale legge prevede tre tipologie di finanziamento: finanziamenti agevolati a tasso zero, contributo in conto interessi e contributi in conto interessi per allineare le condizioni del finanziamento a quelle delle imprese estere che partecipino ai medesimi programmi. Come rileva la Corte dei conti, di questa tipologia di interventi è sostanzialmente praticata solo la prima.
Per quanto riguarda la mobilità elettrica, si sottolinea che il comma 1 fa riferimento alla “componentistica” relativa a tale settore. La relazione tecnica specifica che con questa locuzione va “intesa come produzione di componenti per le auto e scooter elettrici come le batterie.
Più in generale, si ricorda che a livello europeo si sta accelerando la transizione verso la mobilità a zero emissioni, cercando di rendere il settore dei trasporti decarbonizzato ed efficiente dal punto di vista energetico.
In tal senso, già andavano le comunicazioni della Commissione "Strategia europea per una mobilità a basse emissioni", del luglio 2016, e " L'Europa in movimento" , del maggio 2017 . La Commissione UE ha quindi imposto normativamente limiti sempre più rigidi per le emissioni dei veicoli a motore ed ha introdotto dal 1° settembre 2017 nuove procedure di prova delle emissioni reali di guida (Real Driving Emissions, RDE).
L'11 dicembre 2019 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione "Il Green Deal Europeo" (COM(2019) 640 final). Successivamente, il Parlamento europeo con la risoluzione 15 gennaio 2020 ha chiesto una normativa ambiziosa in materia di clima e di portare al 55%, rispetto ai livelli del 1990, l'obiettivo dell'UE per il 2030 in materia di riduzione delle emissioni di gas serra. Il meccanismo di governance delineato in sede UE prevede che ciascuno Stato membro sia chiamato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni attraverso la fissazione di propri obiettivi 2030, predisponendo i Piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNIEC).
In attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, il MISE, il MIT ed il Ministero dell'Ambiente hanno redatto e pubblicato il testo del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. Il Piano stabilisce gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.
Per un approfondimento della materia, si rinvia al tema parlamentare relativo sulla mobilità sostenibile.
Per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili, si tratta di uno dei temi che rientrano nella politica di sviluppo sostenibile che viene perseguita a livello comunitario e nazionale. In questo senso, si ricorda che il pacchetto legislativo adottato dalle Istituzioni europee tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 -cd. Winter package o Clean energy package - fissa il quadro regolatorio della governance dell'Unione per l'energia e il clima funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia e al percorso di decarbonizzazione (economia a basse emissioni di carbonio) entro il 2050.
Il meccanismo di governance delineato in sede UE prevede che ciascuno Stato membro sia chiamato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni attraverso la fissazione di propri target 2030. A tale fine, sono preordinati i Piani nazionali integrati per l'energia e il clima - PNIEC, che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030.
Il Governo Italiano ha inviato il proprio PNIEC per gli anni 2021-2030 alle Istituzioni europee a gennaio 2020.
Il PNIEC si prefigge come obiettivo al 2030 il conseguimento di una quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia (CFL) pari al 30%, con una quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia nei trasporti pari al 22 %. Questi target sono più ambiziosi di quelli delineati nella Direttiva. Si ricorda, infatti, che l’articolo 25 della Direttiva dispone che ogni Stato membro fissi un obbligo in capo ai fornitori di carburante per assicurare che entro il 2030 la quota di energia da fonti rinnovabili sia almeno il 14% del consumo finale di energia nel settore (quota minima), in conformità di una traiettoria indicativa stabilita dallo Stato membro stesso e calcolata secondo una specifica metodologia (cfr. artt. 26 e 27 della Direttiva).
A livello legislativo interno, sono poi in corso di recepimento le Direttive europee del cd. Winter package.
È attualmente all’esame del Parlamento il disegno di legge di delegazione europea (A.C.2757), che reca la norma di delega (art. 5) per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
A gennaio 2020, con la comunicazione sul Green Deal (COM(2019)640), la Commissione UE ha delineato una roadmap volta a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea attraverso un ampio spettro di interventi che insistono prioritariamente sulle competenze degli Stati membri e interessano prevalentemente l'energia, l'industria (inclusa quella edilizia), la mobilità e l'agricoltura. Il Green Deal intende, in sostanza, superare quanto già stabilito dal Quadro 2030 per il clima e l'energia, che dovrà conseguentemente essere rivisto.
Sull'attuazione del Green deal europeo e sulle risorse finanziarie destinate a realizzarlo, ha inciso la crisi pandemica e la necessità dell'UE di predisporre un piano di ripresa dell'economia europea per far fronte ai danni economici e sociali causati dall'epidemia. Le risorse per l'attuazione del Green deal rientrano nel Piano finanziario per la ripresa e la resilienza, costituendone una delle priorità: sostenere la transizione verde e digitale e promuovere una crescita sostenibile. I progetti e le iniziative nell'ambito dei Programmi nazionali di ripresa e resilienza dovranno dunque essere conformi alle priorità di policy legate alle transizioni verde e digitale, oltre che coerenti con i contenuti del Piano energia e clima (PNIEC). Per una compiuta illustrazione della materia, si rinvia al tema della attività parlamentare Governance europea e nazionale su energia e clima.
Per quanto riguarda la “chimica verde”, si tratta di una nozione che rientra nelle politiche per lo sviluppo sostenibile e in particolare dell’economia circolare, proponendosi – tra l’altro, l’utilizzo di residui e rifiuti come materie prime rinnovabili. Nel 2017, secondo quanto riportato in uno studio di ENEA, in Italia le attività connesse alla bioeconomia “hanno fatturato oltre 312 miliardi di euro e impiegato circa 1,9 milioni di persone, rappresentando il 19,5% del PIL nazionale e l’8,2% degli occupati”.
Per definire la “chimica verde” si fa ricorso a “12 principi”:
Prevenire gli sprechi: progettare sintesi chimiche per evitare sprechi. Non lasciare rifiuti da trattare o pulire.
Massimizzare l’economia atomica: progettare sintesi in modo che il prodotto finale contenga la percentuale massima dei materiali di partenza. Pochi o nessun atomo vengono sprecati.
Progettare sintesi chimiche meno pericolose: progettare sintesi che utilizzino o generino sostanze con tossicità minima o nulla per l’uomo o l’ambiente.
Progettare prodotti chimici più sicuri: progettare prodotti chimici che siano completamente efficaci ma che abbiano una tossicità minima o nulla.
Utilizzare solventi e condizioni di reazione più sicure: evitare l’uso di solventi, agenti di separazione o altri prodotti chimici ausiliari. Se è necessario utilizzare questi prodotti chimici, utilizzare quelli più sicuri.
Aumentare l’efficienza energetica: eseguire reazioni chimiche a temperatura ambiente e pressione quando possibile.
Utilizzare materie prime rinnovabili: utilizzare materiali di partenza che siano rinnovabili anziché esauribili. Le fonti di materie prime rinnovabili sono spesso prodotti agricoli o rifiuti di altri processi; le fonti di materie prime esauribili sono spesso combustibili fossili (petrolio, gas naturale o carbone) o attività minerarie.
Evitare i derivati chimici: evitare l’uso di gruppi protettori o eventuali modifiche temporanee, se possibile. I derivatiutilizzano reagenti aggiuntivi e generano rifiuti.
Usare catalizzatori, non reagenti stechiometrici: ridurre al minimo gli scarti utilizzando reazioni catalitiche. I catalizzatori sono efficaci in piccole quantità e possono eseguire una singola reazione molte volte. Sono preferibili ai reagenti stechiometrici, che sono usati in eccesso e svolgono una reazione solo una volta.
Design di prodotti chimici da degradare dopo l’uso: progettare prodotti chimici che riducano le sostanze non innocue dopo l’uso in modo che non si accumulino nell’ambiente.
Analizzare in tempo reale per prevenire l’inquinamento: includere il monitoraggio e il controllo in-process, in tempo reale durante le sintesi per minimizzare o eliminare la formazione di sottoprodotti.
Ridurre al minimo il rischio di incidenti: progettare prodotti chimici e le loro forme fisiche (solide, liquide o gassose) per minimizzare il potenziale di incidenti chimici tra cui esplosioni, incendi e rilasci nell’ambiente.
Articolo 25
(Accordi per l’innovazione)
L'articolo 25 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035.
In particolare, tale incremento viene destinato al finanziamento degli interventi di cui al DM 24 maggio 2017, pubblicato nella GU n. 192 del 18 agosto 2017, destinati allo strumento agevolativo degli accordi per l’innovazione.
L'art. 2 del DM citato stabilisce che lo stesso provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti. Tali accordi, che assumono la denominazione di «Accordi per l'innovazione», devono essere diretti a sostenere, attraverso la realizzazione di uno o più progetti di cui all'art. 4, interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.
L'art. 4 del DM 1° aprile 2015 prevede che le agevolazioni sono concesse nelle misure previste dall'Accordo di programma, tenuto conto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, e nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, nella forma del finanziamento agevolato e/o del contributo diretto alla spesa. L'Accordo di programma può prevedere che la prima erogazione sia disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
L'art. 4 del DM 24 maggio 2017 prevede che i progetti ammissibili alle agevolazioni nell'ambito degli accordi per l'innovazione devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione 2014-2020 «Orizzonte 2020» riportate in allegato al decreto 1° giugno 2016.
Relativamente al fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del D.L. n. 83/2012 (L. n. 134/2012), si veda la Deliberazione 1° marzo 2019, n. 3/2019/G della Corte dei conti, 93-94.
Articolo 35
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)
L’articolo 35 proroga ed estende la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”), contenuta nell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020. In particolare, il comma 1, lett. a) proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività della misura.
La lett. a) interviene anche sulle esposizioni che possono essere assunte da CDP S.p.A. derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza, prorogando anch’esse al 30 giugno 2020.
La lett. b) estende l’ambito di applicazione della garanzia SACE alle cessioni dei crediti effettuate dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari senza garanzia di solvenza del cedente (dunque alle cessioni pro soluto, mentre, attualmente, la garanzia SACE opera solo per le cessioni pro solvendo). Quanto disposto dalla lettera b) si applica per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020 (comma 5).
La lett. c) estende la garanzia SACE ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato. Quanto disposto dalla lettera c) si applica per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020 (comma 5).
Il comma 2 conseguentemente consente che, in caso di rinegoziazione del debito, la quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori non sia accreditata su apposito conto corrente dedicato.
Il comma 3 implementa ulteriormente l’operatività della garanzia SACE. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, le garanzie di SACE di cui all’articolo 1 del D.L. 23/2020, rilasciate a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap), sono concesse a titolo gratuito e fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI. Il comma in esame è in sostanza finalizzato a consentire alle imprese “mid-cap” di poter accedere allo strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020, la cui operatività straordinaria, per le imprese “mid cap”, è prevista fino al 28 febbraio 2021 dall’articolo 40, comma 2 del disegno di legge.
Inoltre, il comma 3 dispone che a decorrere dal 1° luglio 2021, le predette imprese “mid cap” possono accedere, con una percentuale di copertura fino all’80 per cento dell’importo del finanziamento, alle garanzie SACE rilasciate a condizioni di mercato, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina ordinaria inerente le attribuzioni della stessa SACE, comma 14-bis dell’articolo 6 del D.L. n. 269/2003.
Il comma 4 modifica peraltro tale ultima disciplina al fine di specificare la percentuale di copertura delle garanzie, di consentirne il rilascio, da parte di SACE, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, anche in favore delle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni, nonché di consentire a SACE di rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia.
Ai sensi del comma 6, fanno capo a SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato delle misure di aiuto concesse ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020.
Segnatamente, il comma 1, lett. a) proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia di SACE previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 23/2020 a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia.
A tal fine, modifica il comma 1 e il comma 2, lett. a) del citato articolo 1 D.L. n. 23/2020, autorizzando SACE S.p.A. a concedere fino al 30 giugno 2021 (e non più fino al 31 dicembre 2020) le garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, con sede in Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
La garanzia SACE è dunque rilasciata entro il 30 giugno 2021 (e non più fino al 31 dicembre 2020), per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi.
Per far fronte alla grave emergenza economica determinata dalla pandemia da coronavirus, e sostenere la liquidità del sistema produttivo, fortemente colpito dalle misure restrittive di contrasto all’espansione del virus, il D.L. n. 23/2020 delinea uno schema di garanzie straordinarie sulle operazioni di finanziamento delle imprese, incentrato sul ruolo di SACE S.p.A. e del Fondo di garanzia delle PMI (articolo 1 e articolo 13).
In particolare, per quanto qui interessa, l'articolo 1 del D.L. n. 23/2020, come modificato dal D.L. n. 104/2020, autorizza SACE S.p.A. a concedere - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dagli effetti dell'epidemia Covid-19. L'intervento in garanzia di SACE, non si sovrappone a quello del Fondo di garanzia PMI, bensì lo completa, in quanto interviene per categorie di imprese medio grandi e anche per PMI - ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti - che hanno esaurito la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI, nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.
Sono escluse dal beneficio le società che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali.
Gli impegni complessivamente assunti da SACE non devono superare i 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati alle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti.
Gli impegni assunti da SACE sono garantiti dallo Stato e a tal fine è stato istituito un apposito Fondo a copertura dei relativi oneri statali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro per il 2020. Il Decreto legge n. 34/2020 ha consistentemente rifinanziato il Fondo, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 31).
La garanzia SACE è rilasciata, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020, entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni:
§ durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di un preammortamento fino a 36 mesi;
§ impresa beneficiaria, che al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà, e che al 29 febbraio 2020 non aveva nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate. Possono comunque beneficiare delle garanzie anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;
§ importo del prestito garantito che, conformemente allo State Aid Temporary Framework europeo, non superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 25 per cento del fatturato annuo relativo al 2019; doppio dei costi del personale relativi al 2019;
§ percentuale di copertura, che può essere del 70, 80 o 90 percento. Le percentuali sono inversamente proporzionali alla dimensione delle imprese;
§ assunzione da parte delle imprese beneficiarie di specifici impegni, tra i quali quello di gestire i livelli occupazionali tramite accordi sindacali e quello di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020, o, se la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni al momento della richiesta di finanziamento ha già avuto luogo, l'impegno a non distribuire dividendi viene assunto per i 12 mesi successivi alla richiesta. Inoltre, le imprese beneficiarie si devono impegnare a non delocalizzare gli stabilimenti produttivi;
§ destinazione del finanziamento a determinate tipologie di spese aziendali. Secondo quanto inserito in sede di esame parlamentare, il finanziamento deve essere destinato, per non più del 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale il cui rimborso sia oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da COVID.
Le garanzie straordinarie SACE, si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate dalle imprese beneficiarie a favore di banche e intermediari finanziari (comma 1-bis, dell’art. 1 del D.L. n. 23/2020).
SACE ha pubblicato un manuale operativo attuativo di quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 23/2020 (aggiornato al 9 luglio 2020).
Le misure previste dall'articolo 1 e dall'articolo 13 del Decreto Legge 23/2020 sono state autorizzate dalla Commissione europea in data 14 aprile 2020 (SA56963), in quanto ritenute compatibili con la disciplina contenuta nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int. – cd. Temporary Framework.
Si tratta di una disciplina quadro degli aiuti di Stato, di carattere straordinario, volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico nazionale, fortemente colpito dalla crisi, in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite dalla vigente normativa europea a tutela della concorrenza.
Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte, da ultimo, il 13 ottobre 2020, con la Comunicazione della Commissione C(2020)7127 final (cd. quarta modifica del Quadro temporaneo). Con tale comunicazione, le disposizioni del Quadro temporaneo sono state estese per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021 e sono state ulteriormente estese le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi del Temporary Framework (cfr. Sezione 3.12, punti 86-87 del Quadro).
L’intervento di proroga della garanzia SACE contenuto nell’articolo qui in esame è dunque adottato ai sensi di quanto consentito dalla recente quarta modifica del “Temporary framework”.
La versione consolidata del Temporary Framework è stata pubblicata dalla Commissione UE, sul sito istituzionale.
Per una illustrazione analitica, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare.
Infine, si segnala che l'11 novembre, la Task Force per le misure sostegno della liquidità (MEF, MISE, BANCA D'ITALIA, ABI, MEDIO CREDITO CENTRALE, SACE) ha pubblicato un comunicato (qui il link) in cui ha diffuso i dati attuativi settimanali aggiornati. Quanto alle garanzie rilasciate da SACE, i volumi dei prestiti garantiti raggiungono 16,6 miliardi di euro, per un totale di 896 operazioni.
Il comma 1, lettera a) interviene, inoltre, sull’articolo 1, comma 13, del D.L. n. 23/2020. Ai sensi di tale norma, lo Stato può concedere garanzia sulle esposizioni[8] di Cassa depositi e prestiti assunte o da assumere entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie (anche di prima perdita) su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese, con sede in Italia, che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse.
Con la novella in esame, le esposizioni di Cassa depositi e prestiti garantite dallo Stato possono essere assunte da CDP sino al 30 giugno 2021.
Il comma 1, alla lett. b), estende l’ambito di applicazione delle garanzie SACE anche alle cessioni dei crediti effettuate dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari senza garanzia di solvenza del cedente.
A tal fine, la lettera novella l’articolo 1, comma 1-bis del D.L. n. 23/2020, il quale attualmente invece consente l’intervento in garanzia di SACE solo per le cessioni di crediti con garanzia di solvenza.
Quanto disposto dalla lettera b) si applica, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020.
La relazione illustrativa al disegno di legge afferma che l’allargamento della garanzia pubblica alle cessioni di credito pro soluto consentirebbe di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale adottando un approccio flessibile che si adatti alla dinamica del fatturato, senza gravare il bilancio dell’impresa cedente di ulteriori debiti finanziari.
L’articolo 1, comma 1-bis del D.L. n. 23/2020 attualmente dispone l’applicazione della disciplina della garanzia SACE alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate dalle imprese dopo il 7 giugno 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto) - anche ai sensi della legge sul factoring, o cessione in blocco dei crediti d’impresa, legge 21 febbraio 1991, n. 52 - a favore di banche e intermediari finanziari, iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB (D.Lgs. n. 385/1993).
Con tale previsione è stato fornito uno strumento di supporto complementare rispetto alle garanzie che SACE può prestare sui finanziamenti bancari, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 23.
Le imprese che possono beneficiare della garanzia sulla cessione dei crediti pro solvendo sono le stesse che possono beneficiare della garanzia SACE sui finanziamenti, dunque, imprese medio grandi e anche le PMI - ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti - che hanno esaurito la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI, nonché alle garanzie fornite da ISMEA.
I limiti di importo del prestito garantito da SACE, e le percentuali di copertura della garanzia SACE, vanno riferiti all’importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti.
Le modalità attuative ed operative della misura, nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi, sono state demandate ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e finanze. La specificazione della procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia è stata demandata a SACE.
La lett. c) del comma 1 amplia l’ambito di intervento della garanzia SACE sui finanziamenti bancari. A tal fine, modifica il comma 2 dell’articolo 1, del D.L. n. 23/2020, che elenca le condizioni in presenza delle quali tale garanzia è ammessa.
In particolare, integra la lettera n), la quale attualmente dispone che il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, nonché investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, e le medesime imprese si devono impegnare a non delocalizzare le produzioni.
La lett. c) dispone che “ovvero”, il prestito deve essere destinato al rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.
Si valuti l’opportunità di meglio formulare la novella in esame, posto che l’uso della congiunzione “ovvero” – inserita dopo la previsione contenuta nella lettera n) relativa all’obbligo per le imprese beneficiarie di avere sede in Italia e di non delocalizzare le produzioni – potrebbe dare luogo a problemi di tipo interpretativo.
Quanto disposto dalla lettera c) si applica, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020.
La relazione illustrativa afferma che la lettera c) in esame è finalizzata ad assicurare liquidità alle imprese colpite dall’epidemia COVID-19 consentendo loro, alle condizioni date, di poter impiegare lo strumento di “Garanzia Italia” SACE anche per rinegoziare/consolidare indebitamenti esistenti.
Il comma 2, attraverso una modifica all’articolo 1-bis, lettera d) del D.L. n. 23/2020, in sostanza consente che, in caso di rinegoziazione del debito, la quota destinata al rimborso di finanziamenti già erogati dai medesimi soggetti finanziatori (dunque, la quota destinata alla rinegoziazione dei debiti esistenti con il medesimo finanziatore) non sia accreditata su apposito conto corrente dedicato.
In tal modo, afferma la relazione illustrativa, si vuole consentire alla banca di effettuare eventuali compensazioni tra importi a debito e a credito.
Nel dettaglio, il comma 2 modifica l’articolo 1-bis del D.L. n. 23/2020, il quale prevede che le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE, di cui all’articolo 1 dello stesso decreto-legge, siano integrate da autocertificazione, con la quale l’istante dichiara i propri dati aziendali e la presenza di una serie di condizioni per il rilascio del finanziamento garantito, nonché dichiara che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati (comma 1, lett. d)).
Il comma 2 introduce un’eccezione alla previsione di un conto corrente dedicato su cui accreditare i finanziamenti garantiti da SACE, per l’eventuale quota di tali prestiti destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori.
Quanto disposto dal comma 2 si applica, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020
In particolare l’articolo 1-bis, comma 1 del D.L. n. 23/2020 dispone che le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE, di cui all’articolo 1 del decreto legge in esame, siano integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000. Con tale dichiarazione il titolare o il legale rappresentante dell'impresa attestano:
a) che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi;
c) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
d) di essere consapevoli che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
e) di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
Il comma 3, introduce un nuovo articolo 1-bis.1 nel D.L. n. 23/2020, il quale implementa ulteriormente la garanzia SACE prevista nell’articolo 1 dello stesso decreto legge.
Ai sensi del comma 1 di tale nuovo articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, le garanzie di SACE di cui all’articolo 1 del medesimo D.L., rilasciate a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap) sono concesse a titolo gratuito e fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.
Il numero di dipendenti è individuato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019.
La relazione illustrativa evidenzia che il comma in esame è finalizzato a consentire alle imprese “mid-cap” di poter accedere allo strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020, e segnatamente: concessione delle garanzie a titolo gratuito, percentuale di copertura del 90 per cento e importo massimo dei finanziamenti fissato a 5 milioni di euro.
Alla luce del perdurare delle difficoltà economiche nelle circostanze eccezionali della pandemia di Covid-19, si intende dunque consentire alle imprese mid-cap di poter continuare a beneficiare sino al 30 giugno 2021 delle garanzie sui finanziamenti suddetti alle medesime condizioni agevolate vigenti oggi ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.L. n. 23, allocando sullo strumento di Garanzia Italia, gestito da SACE S.p.A., il rilascio di tali specifiche garanzie, ora invece rilasciate dal Fondo di garanzia PMI.
Il comma, letto in combinato disposto con quanto prevede l’articolo 40, comma 2 del disegno di legge in esame, opera in sostanza una “migrazione” delle competenze nel rilascio delle suddette garanzie dal Fondo di garanzia PMI allo strumento “garanzia Italia” SACE, di cui all’articolo 1 del D.L. n. 23/2020, che viene contestualmente prorogato sino al 30 giugno 2021.
Secondo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2 del disegno di legge, il Fondo di garanzia PMI può rilasciare - ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020 - le predette garanzie sui finanziamenti alle imprese cd. “mid cap” sino al 28 febbraio. Successivamente, dunque, interverrebbe SACE.
Con riferimento al combinato disposto del comma 1 dell’articolo 1.bis.1 in esame e dell’articolo 40, comma 2, si valuti l’opportunità di specificare meglio il riparto di competenze tra SACE e Fondo di garanzia PMI nel periodo transitorio intercorrente tra il 1 gennaio 2020 e il 28 febbraio 2020.
Il comma 1 del nuovo articolo dispone che – in ordine alle predette garanzie rilasciate da SACE alle imprese “mid cap” - rimane fermo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1, del D.L. n. 23, ai sensi del quale – ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito - si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini della verifica del limite, se l’impresa è beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE o da altra garanzia pubblica, gli importi si cumulano. Analogamente, se l’impresa, ovvero il suo gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE, gli importi si cumulano.
I benefici - accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della disciplina quadro sugli aiuti di Stato «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» - non devono superare le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1.
Il paragrafo 3.1 punti 21-23-bis del Temporary framework della Commissione UE consente agli Stati membri di adottare regimi aiuti di importo limitato, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. L'aiuto non deve superare 800 mila euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere). L'aiuto non può essere concesso a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell'articolo 2, punto 18) del GBER) . L'aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2021. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'aiuto non deve superare i 120 mila euro e non deve riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "de minimis" (cfr. lett. da a) a k) dell'art.1 del Reg. 717/2014/UE). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l'aiuto non deve superare i 100 mila euro per impresa. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 800 mila euro per impresa[9]. Per una illustrazione più analitica, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare.
Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 1-bis.1, le predette imprese “mid cap” possono inoltre accedere, dal 1° luglio 2021, per l’80 per cento dell’importo del finanziamento, alle garanzie SACE rilasciate a condizioni di mercato - ai sensi di quanto previsto dalla disciplina ordinaria inerente le attribuzioni della Sace, di cui al comma 14-bis dell’articolo 6 del D.L. n. 269/2003, introdotto dallo stesso D.L. n. 23/2020 con l’art. 2, comma 1, lett. c).
Il comma 14-bis dell’articolo 6 del D.L. n. 269/2003 viene contestualmente modificato dall’articolo qui in commento, con il successivo comma 4.
Il comma 14-bis dell’articolo 6 del D.L. n. 23/2020 è stato introdotto dall’articolo 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 23/2020. Fermo restando il ruolo SACE S.p.A. di export credit agency italiana, ad essa, con tale intervento, è stata riconosciuta un’ulteriore funzione: concedere garanzie sui finanziamenti alle imprese italiane, assistite dalla controgaranzia statale. Si tratta dunque di garanzie, diverse da quelle sui rischi definiti di mercato relative al settore dell’esportazione che rientrano già in via ordinaria nei compiti della Società.
Nel dettaglio, il comma 14-bis autorizza SACE a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell’Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
L'attività è svolta in regime di contabilità separata rispetto alle attività finalizzate all’internazionalizzazione del settore produttivo italiano svolte da SACE.
Sugli impegni assunti da SACE è accordata la garanzia dello Stato a prima richiesta. Non è ammesso il ricorso diretto dei finanziatori alla garanzia dello Stato.
Il comma demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze – da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico - la definizione dei criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie e dell’operatività della garanzia dello Stato, in conformità con la normativa dell’Unione europea. Con il decreto sono anche individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell’economia e delle finanze. Il decreto non risulta allo stato ancora adottato.
Il comma 4 modifica il comma 14-bis dell’articolo 6 del D.L. n. 269/2003 al fine di:
§ introdurre la percentuale di copertura delle garanzie rilasciabili da SACE, nella misura del 70 per cento, salvo specifiche deroghe previste con legge (lett. a)).
§ consentire il rilascio delle garanzie, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, anche in favore delle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni (lett. b)).
§ La relazione illustrativa motiva tale intervento in virtù dell’importante ruolo svolto da tali soggetti a favore delle imprese italiane, sia in termini di sostegno alla liquidità aziendale che di supporto per l’ottenimento di commesse nazionali e internazionali.
§ consentire a SACE S.p.A. – entro l’importo massimo di esposizione già consentito (200 miliardi) - di rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia (lett. c)).
§ La relazione illustrativa afferma che, in tale modo, si consente anche alle imprese che intendano far fronte alle proprie esigenze di liquidità con strumenti alternativi ai finanziamenti, di accedere al supporto di SACE.
§ precisare che la garanzia statale è accordata di diritto sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma (e non sugli impegni assunti).
Ai sensi del comma 6, fanno capo a SACE S.p.a. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato delle misure di aiuto concesse ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020.
L'articolo 37 conferma per il 2021 la destinazione delle risorse disponibili sul Fondo Green New Deal alla copertura delle garanzie concedibili dal MEF per sostenere specifici progetti economicamente sostenibili, nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile da SACE S.p.A. pari a 2.500 milioni di euro.
Si ricorda che il comma 85 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha istituito, nello stato di previsione del MEF, un Fondo da ripartire, con la seguente dotazione: 470 milioni di euro per l'anno 2020; 930 milioni di euro per l'anno 2021; 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Di tale dotazione, una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 sarà destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali.
Il comma 85 ha chiarito che il suddetto fondo sarà alimentato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 - versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022 - di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Tali proventi saranno a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato.
L'importo fissato, che resta acquisito dall'erario, è pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni.
Il comma 86 ha previsto la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, e anche realizzati con l'intervento di università e organismi privati di ricerca, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili con i seguenti obiettivi: decarbonizzazione dell'economia; economia circolare; rigenerazione urbana; turismo sostenibile; adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico.
Sono inclusi anche, più in generale, i programmi e i progetti innovativi, con elevata sostenibilità ambientale che tengano conto degli impatti sociali.
Si prevedono anche la finalità di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell'uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi.
La concessione di garanzie è riferita anche ad un portafoglio collettivo di operazioni.
Il comma 87 ha previsto la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o debito, anche di natura subordinata, sempre del Ministro dell'economia e delle finanze, a sostegno delle operazioni di cui al comma 86.
Il comma 88 ha demandato uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal MISE per la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87, la ripartizione dell'intervento tra i diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di cui ai commi 86 e 87 e quello di cui al comma 89, anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per le attività connesse all'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero dell'economia e delle finanze può operare attraverso società in house o attraverso il Gruppo BEI quale banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai commi 86 e 87 è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
L’articolo 64 del D.L. n. 76/2020 (L. 120/2020) ha previsto al comma 1 che le garanzie e gli interventi previsti dall’articolo 1, comma 86, della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), potessero riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il CIPE può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione n. 640 dell’11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo: progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
Il comma 2 ha previsto l'assunzione delle garanzie da parte di SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per il 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio, nell’esercizio delle attribuzioni assegnate alla SACE dall’articolo 2 del d.lgs. n. 143/1998, conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il MEF e SACE S.p.A. e approvata con delibera del CIPE da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi sopra illustrati e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
d) le modalità con le quali è richiesto al MEF il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al MEF degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.
Con deliberazioni del CIPE n. 55/2020 e n. 56/2020 del 29 settembre 2020 sono stati, rispettivamente, approvati l'atto di indirizzo per le attività di cui all'articolo 64, comma 1, del D.L. 76/2020, e la convenzione MEF-SACE per le attività di cui all'articolo 64, comma 2, del D.L. 76/2020.
Il comma 3 prevede che il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.
Il comma 4 prevede che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.
Il comma 5 prevede che per il 2020 le risorse disponibili del fondo istituito dall’articolo 1, comma 85, della L. n. 160/2019 (sul quale si veda supra), sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato previste sulle obbligazioni di SACE S.p.A. mediante versamento sull’apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 88, quarto periodo, della citata L. n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi dell'articolo in esame e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto istitutivo dell'apposito conto corrente di tesoreria centrale, tenuto conto dei limiti di impegno definiti con la legge di bilancio.
Il comma 7 ha previsto che per il 2020, le garanzie potessero essere assunte anche in assenza degli indirizzi del CIPE.
Articolo 40
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI)
L’articolo 40, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID. Fanno eccezione, ai sensi del comma 2, le garanzie di cui al medesimo articolo 13, comma 1, a favore delle imprese cd. “mid cap”, le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni ivi previste, fino al 28 febbraio 2021. Queste, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35 del disegno di legge, saranno invece rilasciate a valere sullo strumento “Garanzia Italia” SACE di cui all’articolo 1, del citato D.L. 23/2020, sino al 30 giugno 2021.
Il comma 3 incrementa la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 500 milioni di euro per l’anno 2022 e di 1000 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2025 e di 500 milioni di euro per l’anno 2026.
Segnatamente, il comma 1 prevede che le disposizioni straordinarie in materia di garanzie erogate dal Fondo di garanzia PMI a supporto della liquidità delle piccole e medie ai sensi dell’articolo 13, comma 1 decreto-legge n. 23/2020 (L. n. 40/2020) si applicano sino al 30 giugno 2021, anziché sino al 31 dicembre 2020.
Come evidenzia la relazione tecnica, tale proroga è disposta ai sensi di quanto consentito dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19- Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), e ss. mod. e int. (cfr. box di ricostruzione normativa, infra)
Il comma 2 dispone che le garanzie straordinarie del Fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020, sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap), fino al 28 febbraio 2021.
Tale disposizione, come rileva anche la relazione illustrativa e tecnica del provvedimento in esame, va letta in combinato disposto con il nuovo articolo 1-bis.1 del D.L. n. 23/2020, inserito dall’articolo 35, comma 3 del disegno di legge in esame, il quale dispone a decorrere dal 1° gennaio 2020 la “migrazione” delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. mid-cap sullo strumento “Garanzia Italia” SACE di cui all’articolo 1, del citato D.L. 23/2020, anch’esso prorogato al 30 giugno 2021.
Le imprese “mid-cap” sono peraltro ammesse, ai sensi dell’articolo 35, a decorrere dal 1° luglio 2021, alle garanzie che possono essere concesse da SACE, in virtù delle attribuzioni ad essa riconosciute di sostegno e rilancio dell’economia, dall’articolo 6, comma 14-bis, del decreto legge n. 269/2003, anch’esso modificato dall’articolo 35 (per le mid cap è previsto un massimale superiore di copertura in garanzia).
Si rinvia, sul punto, alla scheda di lettura relativa all’articolo 35.
Il comma 2 in esame viene dunque qualificato dalla relazione tecnica “una norma transitoria” che consente una graduale riconduzione dell’operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. mid-cap sullo strumento “Garanzia Italia” SACE e sull’ulteriore strumento di cui all’articolo 6, comma 14-bis della L. n. 269/2003, recante la disciplina generale di SACE.
La transizione, oltre che per esigenze di razionale allocazione degli strumenti agevolativi e delle risorse stanziate a copertura dei medesimi, risponderebbe – afferma la relazione tecnica - alla necessità di alleggerire la notevole pressione sulla sostenibilità delle operatività a valere sul Fondo PMI che, per via degli interventi ampliativi apportati dai decreti emergenziali succedutisi negli ultimi mesi, ha visto proporzionalmente aumentare l’entità e la rischiosità delle proprie esposizioni, necessitando di ingenti stanziamenti a copertura del fabbisogno necessario a garantirne l’operatività di breve e medio termine.
Con riferimento al combinato disposto dell’articolo 40 comma 2 in esame e dell’articolo 35, comma 3, si valuti l’opportunità di specificare meglio il riparto di competenze tra SACE e Fondo di garanzia PMI nel periodo transitorio intercorrente tra il 1 gennaio 2020 e il 28 febbraio 2020.
Il comma 3 incrementa la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 500 milioni di euro per l’anno 2022 e di 1000 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2025 e di 500 milioni di euro per l’anno 2026.
Il Fondo di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle piccole e medie imprese.
Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - sugli importi garantiti dal Fondo stesso.
Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., attività finanziarie e assicurative).
Recentemente, con i Decreti legge di marzo-maggio 2020, in considerazione della crisi economica determinata dalla pandemia, la disciplina ordinaria del Fondo è stata potenziata e, contestualmente, affiancata da una disciplina speciale temporanea e derogatoria, contenuta nell’articolo 13, comma 1 del D.L. 23/2020- destinata ad operare fino al 31 dicembre 2020. Sono stati così estesi gli importi garantibili e i beneficiari finali del Fondo, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia rientra, in questo senso, tra le principali misure finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi.
Per una esame analitico degli interventi del Fondo, autorizzati sino al 31 dicembre 2020 in deroga alla disciplina ordinaria, si rinvia al tema dell'attività parlamentare "Misure fiscali e finanziari per fronteggiare l'emergenza da coronavirus", ed, in particolare, al paragrafo sulle "misure di sostegno alle imprese", ricordandone in questa sede le misure principali (richiamate anche dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica al provvedimento in esame). In particolare, le disposizioni dell’articolo 49 del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), successivamente trasfuse ed estese dall’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020 (Legge n. 40/2020) hanno previsto l’accesso al fondo delle cd. imprese “mid-cap”, l’innalzamento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per impresa; l’innalzamento della garanzia diretta del Fondo al 90% dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi e l’accesso al Fondo senza valutazione, così consentendo l’accesso anche alle PMI più rischiose; l’accesso automatico e senza valutazione, con garanzia al 100%, per i finanziamenti di importo fino a 25.000 euro – poi innalzato, in sede di conversione del D.L. n. 23/2020 a 30.000 euro – con durata non superiore a 120 mesi (anche tale importo è stato innalzato in sede di conversione), concessi a PMI e a persone fisiche esercenti arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall’emergenza da Covid-19.
Le misure straordinarie di potenziamento del Fondo hanno considerevolmente incrementato, per numero, tipologia e percentuale di copertura, il basket dei finanziamenti suscettibili di essere garantiti (e contro garantiti, in ultima istanza, dallo Stato), incrementandone il fabbisogno, a fronte dell’aumento delle posizioni garantite e, correlativamente, dell’esposizione complessiva del Fondo stesso.
Per le predette finalità, il Fondo è stato consistentemente rifinanziato. Dapprima l'articolo 25 del D.L. n. 9/2020 poi trasfuso nell'articolo 49-bis del D.L. n. 18/2020), l’ha rifinanziato di 50 milioni di euro per il 2020 (le risorse sono state finalizzate all'estensione, sino al massimo consentito in via ordinaria, della garanzia e riassicurazione a favore di PMI con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19, individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020).
Successivamente, l'articolo 49 del D.L. n. 18/2020 ha rifinanziato il Fondo di 1.500 milioni di euro per il 2020 per gli interventi ivi previsti. Come detto, le misure dell’articolo 49 sono state trasfuse ed estese dall’articolo 13 del D.L. n. 34/2020, che ha autorizzato, per esse, ulteriori 229 milioni per il 2020 rispetto alla somma già stanziata dal D.L. n. 18.
Il D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) cd. D.L. Rilancio, ha, infine, rifinanziato, all’articolo 31, comma 2, il Fondo di ulteriori 3.950 milioni di euro per il 2020, per le già previste finalità di potenziamento ed estensione dell'ambito del suo ambito di operatività del Fondo sino al 31 dicembre 2020.
Lo stesso articolo 31, con il comma 2, ha poi previsto che - al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese - possano essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo[10].
Infine, il D.L. n. 104/2020 (D.L. n. 126/2020), all’articolo 64, ha rifinanziato il Fondo di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025.
Il regime di aiuti disciplinato dall’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020 è stato autorizzato dalla Commissione europea, in quanto ritenuto compatibile con la disciplina contenuta nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int. – cd. Temporary Framework.
Si tratta di una disciplina quadro degli aiuti di Stato, di carattere straordinario, volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico nazionale, fortemente colpito dalla crisi, in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite dalla vigente normativa europea a tutela della concorrenza.
Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte, da ultimo, il 13 ottobre 2020, con la Comunicazione della Commissione C(2020)7127 final (cd. quarta modifica del Quadro temporaneo). Con tale comunicazione, le disposizioni del Quadro temporaneo sono state estese per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021 e sono state ulteriormente estese le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi del Temporary Framework (cfr. Sezione 3.12, punti 86-87 del Quadro).
Per una illustrazione più analitica, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare.
Infine, quanto ai dati attuativi della misura, si rinvia al comunicato (qui il link) dell'11 novembre, della Task Force per le misure sostegno della liquidità (MEF, MISE, BANCA D'ITALIA, ABI, MEDIO CREDITO CENTRALE, SACE).
Articolo 71
(Indennizzo per cessazione attività commerciale)
L’articolo 71 dispone che, dal 1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento, in luogo dello 0,09 per cento attuale.
Nel dettaglio, la suddetta contribuzione (di cui all’art. 5, c. 2, del D.Lgs. 207/1996 – vedi infra) è destinata:
§ per la quota dello 0,46 per cento, al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale istituito per far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale;
§ per la quota dello 0,02 per cento, alla Gestione degli esercenti attività commerciali.
La disposizione in commento fa salvo il meccanismo di adeguamento introdotto dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 284, L. 145/2018) in base al quale, se dal monitoraggio degli oneri per le prestazioni dovute agli iscritti alla suddetta Gestione e delle entrate contributive derivanti dalla richiamata aliquota emerga, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell’equilibrio tra contributi e prestazioni, si procede all’adeguamento della medesima aliquota con specifico decreto interministeriale, in mancanza del quale l’INPS non riconosce ulteriori prestazioni.
Per effetto della mancata osservazione del suddetto meccanismo di adeguamento non si è proceduto all’aggiornamento dell’aliquota contributiva in questione per il 2021, malgrado, come evidenziato nella Relazione illustrativa al provvedimento, l’analisi della situazione economico-patrimoniale del Fondo di Razionalizzazione della Rete Commerciale abbia evidenziato, nel decennio di proiezione 2020-2029, una situazione di squilibrio tra entrate per contributi e uscite per prestazioni.
Conseguentemente, a causa del mancato adeguamento contributivo per il 2021, la norma in esame consente il riconoscimento delle relative prestazioni mediante trasferimento a carico del bilancio dello Stato, di 167,1 milioni di euro per la medesima annualità al suddetto Fondo.
Si ricorda che l’articolo 5 del d.lgs. 207/1996 ha disposto il versamento obbligatorio dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% (prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS) al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione del richiamato indennizzo, inizialmente per il triennio 1996-1998. Il termine è stato prorogato più volte, da ultimo l’articolo 1, comma 409, lettera b), della L. 147/2013, ne ha disposto il nuovo termine al 31 dicembre 2018.
Per quanto concerne l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale, questo è stato istituito dal richiamato D.Lgs. 207/1996. La misura è stata più volte temporalmente estesa: tra i recenti interventi, l’articolo 19-ter del D.L. n. 185/2009, che ha concesso il beneficio ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 207/1996 nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016, e l’art. 11-ter del D.L. 101/2019 che lo ha esteso anche ai soggetti in possesso dei suddetti requisiti nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018
La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), ha poi reintrodotto l'indennizzo, facendolo divenire strutturale a decorrere dall’anno 2019, in favore dei soggetti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne), e siano stati iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS
Articolo 94
(Fondazione per il futuro delle città)
L'articolo 94 istituisce la fondazione denominata Fondazione per il futuro delle città (FFC) con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell’Italia.
In base al comma 1, a tal fine, la fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l’apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza.
Ai sensi del comma 2, lo statuto della fondazione, concernente anche l’individuazione degli organi della fondazione, della composizione e dei compiti, è approvato con DPCM, sentiti i Ministri dell’università e della ricerca, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’economia e delle finanze.
Il comma 3 prevede che il patrimonio della fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Per il comma 4, per l’istituzione e l’avvio dell’operatività della fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.
Il comma 5 esclude tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa da ogni tributo e diritto. Essi vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
Articolo 100
(Misure in materia di strutture ricettive)
L'articolo 100 prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d'imposta relativo al 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Le suddette disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
Il comma 2 abroga il comma 3-bis dell'articolo 4 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).
La disposizione che qui si abroga aveva demandato a un regolamento governativo la definizione dei criteri in base ai quali l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al TUIR (DPR n. 917/1986), avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare.
Il comma 3 novella in varie parti l'articolo 13-quater del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019).
L’articolo 13-quater reca norme volte a contrastare l’evasione nel settore turistico-ricettivo.
In primo luogo si stabilisce che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.
I dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, forniti dal Ministero dell’interno all’Agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, sono tramessi ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno a fini di monitoraggio. Viene istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, consentendone l’accesso all’Agenzia delle entrate.
I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono pubblicare il richiamato codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione, pena la sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
Si ricorda che l’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017 ha esteso il regime della cd. cedolare secca anche alle locazioni brevi. In particolare, si può optare per l’applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se i contratti sono stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on line. È dettata una specifica disciplina degli obblighi informativi posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all’atto dell’accredito, a titolo di acconto o d’imposta, a seconda che sia stata effettuata o meno l’opzione per la cedolare secca.
Il comma 5-bis dell’articolo 4 sopra richiamato prevede che gli intermediari non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono all’obbligo di ritenuta d’acconto tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo di ritenuta, in qualità di responsabili d’imposta, possono nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente (ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973).
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017 ha chiarito le modalità di effettuazione della ritenuta da parte degli intermediari, nonché le modalità di adempimento degli obblighi informativi (che riguardano nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo lordo e indirizzo dell'immobile).
Il comma 1 dell’articolo in esame aggiunge un periodo alla fine del comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, volto a chiarire le conseguenze in caso di assenza di nomina del rappresentante fiscale da parte dell’intermediario non residente privo di stabile organizzazione in Italia.
In tal caso gli intermediari residenti nel territorio dello Stato, appartenenti allo stesso gruppo degli intermediari non residenti, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, di sublocazione, nonché dei contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.
Il comma 2 prevede che i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, comunicate dai gestori alla questura, siano forniti dal Ministero dell’interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia delle entrate affinché siano resi disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno. Inoltre tali dati sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (ai sensi del richiamato articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) ai fini dell’analisi del rischio relativamente ai corretti adempimenti fiscali.
Il comma 3 affida a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, il compito di individuare i criteri, i termini e le modalità per l’attuazione delle predette disposizioni in tema di trasmissione e utilizzo dei dati sulle generalità dei soggetti alloggiati. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
Il comma 4, per migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo una apposita banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale, identificate secondo un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.
Ai sensi del comma 5, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sono stabiliti:
a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;
b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;
c) le modalità per la messa a disposizione delle informazioni contenute nella banca dati agli utenti e alle autorità preposte ai controlli e per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva, nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.
Il comma 6 affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in parola, sentiti il Direttore dell’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, il compito di definire le modalità applicative per l’accesso da parte dell’Agenzia delle entrate ai dati relativi al predetto codice identificativo.
Ai sensi del comma 7, i titolari delle strutture ricettive ovvero i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione il richiamato codice identificativo.
L’inosservanza delle disposizioni sulla pubblicazione del codice (comma 8) comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.
Ai sensi del comma 9, agli oneri derivanti dalla realizzazione della banca dati, pari a 1 milione di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
A fronte di tale disciplina vigente,
a) si sostituisce il comma 4.
Il nuovo comma 4 istituisce, a fini di tutela dei consumatori, presso il MIBACT una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017 (L. n. 96/2017), identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al MIBACT i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione qui in esame, sono stabilite le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute.
b) abroga i commi 5 e 6;
Il co. 5 ha demandato a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la definizione: a) delle norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati; b) delle modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati; c) delle modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; d) dei criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.
Il co. 6 ha, come già ricordato, previsto che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, fossero definite le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate.
c) novella il comma 7, inserendo tra coloro che sono tenuti a pubblicare i codici identificativi degli immobili nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo.
Nella formulazione vigente, il comma 7 dell'art. 13-quater prevede che i soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.
Si segnala che una disposizione corrispondente ai commi 1 e 2 dell'articolo in esame era stata introdotta nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (AS 1925), mediante approvazione dell'emendamento 77.62 (testo 3), lettera b), capoverso comma 3-bis, nella seduta n. 334 del 2 ottobre 2020 della 5ª Commissione permanente del Senato.
Nella seduta n. 260 del 5 ottobre 2020, in sede di discussione nell'Assemblea del Senato dell'AS 1925, la Presidenza del Senato ha quindi dichiarato improponibili le disposizioni del maxiemendamento presentato dal Governo che riproducevano il contenuto, tra gli altri, dell'emendamento 77.62, limitatamente al comma 3-bis.
Articolo 107
(Regime temporaneo aiuti di Stato)
L' articolo 107 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (artt. 54- 62 del D.L. n. 34/2020).
L’intervento è finalizzato ad adeguare la cornice normativa alla proroga al 30 giugno 2021 del Quadro temporaneo, e all’inclusione del sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese nei regimi di aiuti ammessi fino a quella data, disposta da parte della Commissione UE con l’approvazione della Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro).
Nel dettaglio, il comma 1, lett. a) modifica l’articolo 54 del D.L. n. 34/2020, il quale traspone sostanzialmente nell’ordinamento interno il contenuto della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche e integrazioni. Tale sezione consente la concessione di aiuti pubblici sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.
Il comma in particolare introduce nell’articolo 54 due ulteriori commi, 7-bis e 7-ter, i quali dispongono che:
§ gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi dell’articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile (800 mila euro) non sia superato (nuovo comma 7-bis).
§ se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione “Quadro temporaneo” (nuovo comma 7-ter).
Si valuti l’opportunità di coordinare tale previsione con quanto già dispone l’articolo 61, comma 2, secondo periodo del D.L. n. 34/2020, il quale prevede che, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.
Le previsioni introdotte appaiono ricalcare quanto previsto dalla Sezione 3.1, punti 21-23-bis del Quadro temporaneo nella sua versione consolidata è (disponibile qui). La Sezione consente aiuti pubblici di importo limitato nella forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni).
L'aiuto non deve superare complessivamente 800 mila euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere). L'aiuto non può essere concesso a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell'articolo 2, punto 18) del GBER) . L'aiuto non può essere concesso, in via generale, a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell'articolo 2, punto 18) del GBER). Gli aiuti possono comunque essere concessi alle micro imprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
L'aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Gli aiuti concessi sulla base di regimi approvati ai sensi della presente sezione e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione nel determinare se il massimale pertinente è superato.
Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'aiuto non deve superare i 120 mila euro e non deve riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "de minimis" (cfr. lett. da a) a k) dell'art.1 del Reg. 717/2014/UE). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l'aiuto non deve superare i 100 mila euro per impresa.
Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 800 mila euro per impresa.
Gli aiuti concessi sulla base di regimi approvati ai sensi della presente sezione e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione nel determinare se il massimale è superato.
Il comma 1, lett. b) aggiunge un nuovo articolo 60-bis nel D.L. n. 34/2020, il quale prevede, al comma 1, che le Regioni e le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese, ai sensi, nei limiti e alle condizioni dettate dalla sezione 3.12 del “Quadro temporaneo”.
La sezione 3.12 è stata introdotta dalla recente Comunicazione della Commissione europea, Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro, cfr. infra).
Il comma 2 del nuovo articolo dispone che tali tipologie di aiuti sono concesse purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 ("periodo ammissibile");
b) l'aiuto è concesso a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nel 2020 o nel 2021.
Il comma 3 reca la definizione di costi fissi (quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione), di costi variabili (quelli sostenuti in funzione del livello di produzione) e di "costi fissi non coperti" (i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato, altre misure di sostegno).
Dispone altresì che le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite.
L'intensità di aiuto non deve superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti; per le micro imprese e le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del Regolamento generale di esenzione per categoria, Reg. UE 651/2014/UE - GBER), l'intensità di aiuto non deve superare il 90 per cento.
Il comma 4 consente che gli aiuti possano essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione europea (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali.
La parte di aiuti che risulta erogata in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto deve essere restituita.
Ai sensi del comma 5, in ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non deve essere superiore a 3 milioni di euro per impresa.
L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale rimanga al di sotto del predetto importo per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Ai sensi del comma 6, gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
Infine, ai sensi del comma 7, la concessione degli aiuti è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità della Commissione europea.
L’impianto dell’articolo 60-bis introdotto dalla norma qui in esame appare ricalcare quello della sezione 3.12 (punti 86-87) del “Quadro temporaneo”, introdotta dalla recente Comunicazione della Commissione europea, Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro).
In particolare, ai sensi di tale Sezione, gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi delle imprese per le quali il focolaio di COVID-19 ha determinato la sospensione o riduzione della loro attività, in termini di calo del fatturato. La Commissione valuterà ammissibili tali interventi ai sensi dell'articolo 107, par. 3, lett. b) TFUE.
Nel dettaglio, l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021, compresi i costi sostenuti per una parte di tale periodo (tempo ammissibile). L'aiuto è concesso alle imprese che hanno subito un calo di fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo nel 2019. L'importo complessivo dell'aiuto non deve superare 3 milioni di euro per impresa.
I costi fissi sono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre i costi variabili sono sostenuti in funzione del livello di produzione.
Per costi fissi non coperti si intendono quelli non coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) e non coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dal Temporary Framework e/o sostegno da altre fonti. Gli aiuti per i costi fissi non sono quindi cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
L'intensità di aiuto non deve superare il 70% dei costi fissi non coperti, tranne per le micro e piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90% dei costi fissi non coperti.
Le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.
Gli aiuti possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto sono recuperati.
L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti purché il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale complessivo sopra indicato (gli importi devono essere lordi, cioè prima qualsiasi deduzione di imposte o altri oneri). Le imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019 non sono ammissibili agli aiuti. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle micro imprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Conseguentemente all’introduzione del nuovo articolo 60-bis, il comma 1, lett. c) opera un coordinamento degli articoli della cornice normativa, introducendo all’interno degli stessi un richiamo a tale nuova disposizione.
Infine, il comma 1, lett. d) interviene sull’articolo 61, comma 2, primo periodo del D.L. n. 34/2020, il quale dispone attualmente che gli aiuti che possono essere riconosciuti alle imprese dalle regioni e dagli altri enti territoriali ai sensi del Quadro temporaneo sono concessi entro il 31 dicembre 2020.
La modifica è finalizzata a prorogare tale termine al 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica del “Quadro temporaneo”.
Il D.L. n. 34/2020, agli articoli 54-62, ha definito la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare, sino al 31 dicembre 2020, taluni regimi di aiuti alle imprese, conformemente ai criteri, ai massimali e alle modalità definiti dal “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak” - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Gli articoli 54-60 prevedono i seguenti regimi di aiuti :
§ sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);
§ garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);
§ prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati (art. 56);
§ finanziamenti di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (art. 57);
§ investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (art. 58):
§ investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19(art. 59);
§ sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60).
La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è stata subordinata all’adozione della decisione positiva di compatibilità da parte della Commissione europea, intervenuta il 21 maggio 2020.
L’articolo 61 del D.L. n. 34/2020 ha poi fissato, per le categorie di aiuti di cui agli articoli 54-60, delle norme comuni. In particolare, secondo l’articolo 61, comma 1, non possono essere concessi aiuti alle imprese che risultino già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 ai sensi:
§ dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, cd. GBER);
§ dell’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006);
§ dell’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura).
Le citate disposizioni definiscono in modo analogo le condizioni rilevanti ai fini della qualificazione di un’impresa come “impresa in difficoltà”[11].
L’articolo 62 dal D.L. n. 104/2020 ha poi integrato la cornice normativa per adeguarla alla Terza modifica del Quadro temporaneo. L’articolo ha disposto che le Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possono concedere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del D.L. n. 34/2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
d) Specificamente, l’articolo 62 del D.L. n. 104/2020 ha integrato l’articolo 61 del D.L. n. 34/2020 (con nuovo comma 1-bis).
L’articolo 62 del D.L. n. 34/2020 dispone che amministrazioni territoriali provvedono alle concessioni degli aiuti consentiti dagli articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica quanto per esse specificamene previsto dall'articolo 125, comma 4, D.L. 18/2020 (L. n. 27/2020).
Gli articoli 63-64 recano norme sulla registrazione nel Registro aiuti di Stato degli aiuti in questione e di contestuale adeguamento di tale registro e dei registri SIAN e SIPA, con la costituzione di una apposita sezione dedicata agli aiuti COVID.
Per una disamina più ampia del quadro temporaneo UE sugli aiuti di Stato, si rinvia, infine, all’apposito tema dell’attività parlamentare.
Articolo 185, commi 1-13 e 15
(Transizione 4.0: Credito d’imposta per beni strumentali nuovi)
L’articolo 185, commi 1-13, nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19, estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo. Viene altresì anticipata la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020.
Preliminarmente si ricorda che la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese – misure che in sostanza consentivano di maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti – ha sostituito tali misure con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, fino al 31 dicembre 2020.
Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
Le disposizioni in esame ricalcano quanto già previsto dalla legge di bilancio 2020, con alcune specifiche differenze che verranno evidenziate nel commento che segue.
Il credito d'imposta è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" annunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientrano in tale riforma anche il credito d'imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0 (articolo 185, commi 14 e 16, alla cui scheda di lettura si rinvia) nonché la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0.
Il comma 1 individua i beneficiari del credito d’imposta nelle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 - in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Esso è riconosciuto nelle condizioni e nelle misure stabilite ex lege, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse dall’agevolazione (comma 2):
§ le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
§ le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il comma 3 chiarisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa.
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:
§ veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);
§ beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
§ fabbricati e costruzioni;
§ beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L'allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;
§ i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Il credito d’imposta in parola è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.
Il comma 4 stabilisce che il credito d’imposta spetta nella misura del 10 per cento del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:
§ investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
§ investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito spetta nelle predette misure per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Il costo agevolabile è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR.
La norma richiamata chiarisce che si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
L’articolo 18 definisce il lavoro agile come la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il comma 188 della legge di bilancio 2020 disponeva che per tali beni il credito d’imposta spettante nel 2020 fosse pari al 6 per cento delle spese sostenute; non prevedeva maggiorazioni per gli investimenti volti a realizzare forme di lavoro agile.
La misura del credito d’imposta, ai sensi del comma 5, scende al 6 per cento per gli stessi investimenti - coi medesimi limiti - se effettuati a dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Ai sensi del comma 11, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
Il comma 6 dispone che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:
§ nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
§ nella misura del 30 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
§ nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Il comma 7 prevede che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A sopra menzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta sia riconosciuto:
§ nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
§ nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
§ nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
La legge di bilancio 2020 prevedeva una diversa modulazione delle aliquote per le predette tipologie di beni (40 o 20 per cento, secondo la quota di investimenti), con limite massimo di 10 milioni di euro (comma 189).
Ai sensi del comma 8, per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Anche per tali investimenti la legge di bilancio 2020 prevedeva una diversa modulazione delle aliquote (15 per cento, secondo la quota di investimenti), con limite massimo di 700.000 euro (comma 190).
L’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Il comma 9 chiarisce che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0), ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni (ai sensi del comma 12) per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0 (di cui ai commi 6, 7 e 8).
La legge di bilancio 2020 prevedeva l’utilizzo in cinque o tre quote (comma 191).
Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 4 (beni materiali diversi da Industria 4.0), per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.
A tale credito d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 dal decreto Rilancio, n. 34 del 2020) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; inoltre non è preclusa l’autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo (articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010).
Al solo scopo di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Si demanda a un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).
Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il comma 10 disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.
In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
Introdotte per evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisse, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa potesse aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto, le richiamate norme sugli investimenti sostitutivi contemplano l’ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti). In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:
§ sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
§ attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.
Il comma 12 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.
In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di riferimento. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6, 7 e 8 (di cui agli allegati A e B della legge di bilancio 2017, beni individuati nell’ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000).
Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti agevolati si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli interpretativi, presentati all’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente), aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.
Il comma 13 chiarisce che il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta spetta al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.
Il comma 15, per la copertura finanziaria della disciplina del credito d’imposta in parola, individua le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU – Italia, di cui all’articolo 184 del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia
L’articolo 185, comma 14, lett. da a) ad h), proroga fino all’anno 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. Contestualmente, apporta modifiche alla disciplina in questione, intese a chiarirne l’ambito applicativo.
Il medesimo comma 14, lettera i), proroga al 2022 il credito d'imposta formazione 4.0. La successiva lettera l) chiarisce i costi ammissibili a tale beneficio.
Il comma 15 dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 1 a 14, per i quali si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione di NextgenerationEU, di cui all’articolo 184.
Il comma 16 stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, al fine assicurare, previa convenzione, il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d’imposta in beni strumentali e dal credito d’imposta in ricerca e sviluppo.
Segnatamente, il comma 14, alle lettere da a) ad h) modifica i commi da 198 a 207 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), che recano la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.
La lettera a) del comma 14 proroga il credito fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tal fine, novella il comma 198 della legge di bilancio 2020, il quale attualmente consente la fruibilità del credito d’imposta per il solo anno 2020.
Le lettere da b) ad e) del comma sono finalizzate a precisare e meglio chiarire l’ambito applicativo del credito d’imposta.
Nel dettaglio, la lettera b) interviene sulle tipologie di imprese che possono beneficiare del credito d’imposta, disponendo – con una novella al comma 199 della legge di bilancio 2020 - che esso sia fruibile a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, anziché del reddito d’impresa, come invece attualmente prevede il citato comma 199.
Nel dettaglio il comma 199 dell’articolo 1 della L. n. 160/2020 prevede che possono fruire del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa (articolo 1, comma 199, della legge 160/2019). La norma, facendo esplicito riferimento al reddito d'impresa, sembra dunque escludere dall'agevolazione le imprese agricole e individuali che svolgono attività che rientrano nel reddito agrario, determinato ai sensi dell'articolo 32 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986). Si ricorda che il precedente credito d'imposta in ricerca e sviluppo ex articolo 3 del D.L. n. 145/2013 era invece rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di riferimento e dal regime contabile (cfr. Circolare Agenzia delle entrate 5/E del 16 marzo 2016). L'articolo 3 del D.L. n. 145/2013 faceva infatti riferimento "a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo".
L’intervento in esame sembra dunque superare la questione interpretativa inerente la formulazione vigente del comma 199.
La lettera c) modifica la norma (comma 200, lett. c) della legge di bilancio 2020) che ammette le spese per contratti di ricerca extra muros nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, alla condizione che i soggetti commissionari dei progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo previste nei contratti stessi siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell'Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
La lettera c), in esame al n.1, precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri.
La lettera c), n. 2 interviene poi sul comma 200, lett. d) della legge di bilancio 2020, il quale ammette - nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta - le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, alla condizione che tali privative derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE, in Stati aderenti al SEE o compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
La lettera c) n. 2, precisa che tali privative, ai fini dell’ammissione delle relative quote di ammortamento nella base di calcolo del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, possono derivare da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco.
Infine, la lettera c), al n. 3, interviene sul comma 200, lett. e) della legge di bilancio 2020. Tale disposizione attualmente considera ammissibili, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) del medesimo comma 200, ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros indicate alla lettera c), senza considerare per queste ultime le maggiorazioni ivi previste.
La lettera in esame precisa che si deve operare il calcolo senza considerare non già le maggiorazioni previste dalla lett. c), ma la maggiorazione prevista dalla medesima lettera c).
Ai sensi della citata lettera c) del comma 200 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L.n. 162/2019), le spese per i contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. La maggiorazione opera, ai sensi della lettera c) in questo specifico caso.
La lettera d), n. 1, interviene sul comma 201, lett. c) della legge di bilancio 2020. Tale norma ammette nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica, a condizione che lo stesso commissionario, sia fiscalmente residente o localizzato in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
La lettera in esame precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri.
La lettera d) n. 2 interviene sul comma 201, lettera d) della legge di bilancio 2020. Tale norma ammette nella base di calcolo del credito d’imposta le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) del medesimo comma 200, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
La lettera in esame specifica che il limite del 20 percento è rapportato alle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero alle spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica, indicate alla lettera c).
La lettera e) n. 1 modifica il comma 202, lettera b) della legge di bilancio 2020, il quale considera ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, entro dati limiti, le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta.
La modifica della lettera in esame è finalizzata ad includere anche le spese relative ai software.
La lettera e) n. 2 modifica il citato comma 202, alla lettera c). Tale norma attualmente ammette nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica, a condizione che il commissionario stesso sia fiscalmente residente o localizzato in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
La lettera in esame precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri.
Con la medesima finalità di precisazione, la lettera e) n. 3 modifica la lettera d) del citato comma 202.Tale norma ammette, entro certi limiti, nella base di calcolo del credito d’imposta, le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività innovative nel design e nell’ideazione estetica, a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
Anche in questo caso, si precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri.
La lettera f) modifica il comma 203, al fine di rideterminare le percentuali entro le quali è riconosciuto il credito di imposta, ed in particolare prevede che:
§ per le attività di ricerca e sviluppo, esso sia riconosciuto in misura pari al 20 per cento – anziché l’attuale 12 per cento - della relativa base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite di 4 milioni – anziché 3 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
Si ricorda che l’articolo 244 del D.L. n. 34/2020 ha già disposto una maggiorazione della percentuale - per le attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (Lazio, Marche e Umbria) (cfr. sul punto, infra, ricostruzione normativa);
§ per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10 per cento – anziché l’attuale 6 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro – anziché 1,5 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
§ per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento – anziché del 6 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro – anziché di 1,5 milioni di euro -ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
§ per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 15 per cento – anziché al 10 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro – anziché 1,5 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
La lettera g) modifica il comma 206 della legge di bilancio 2020, al fine di introdurre l’obbligo di asseverare la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute, ai sensi del citato comma, a redigere e conservare.
La relazione illustra le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Essa deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
La lettera h) prevede una procedura di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia delle entrate ai fini della corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti.
In particolare la lettera integra il comma 207 della legge di bilancio 2020, disponendo che i termini e le modalità di svolgimento delle attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale potrà essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle Entrate, aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta.
Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.
In proposito, il successivo comma 16 stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, al fine assicurare, previa convenzione, da sottoscrivere entro 60 giorni - il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d’imposta in beni strumentali (prorogato dall’articolo 185, commi 1-13) e dal credito d’imposta in ricerca e sviluppo, qui in esame,
La relazione illustrativa afferma che la corretta qualificazione degli investimenti richiede competenze tecnico-ingegneristiche di elevata specializzazione non sempre rinvenibili nella Pubblica Amministrazione.
Con la legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019, articolo 1, commi 198-209), è stata introdotta la nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.
La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019, quindi per il solo anno 2020. Essa si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2013, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina che ne prevedeva l'operatività fino al 2020).
Il nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020 è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" annunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti (iper ammortamento e super ammortamento e lo stesso credito d'imposta R&S di cui al D.L. n. 145/2013) e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientrano in tale riforma anche il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla stessa legge di bilancio 2020 in luogo dell'iper e del super ammortamento, nonché la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0.
Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali è esteso al 2022 dall’articolo 185, commi 1-13 del disegno di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.
I soggetti che possono fruire del credito d'imposta sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa (articolo 1, comma 199, della legge 160/2019).Dalla lettera della norma in esame, che fa esplicito riferimento al reddito d'impresa, sembrano escluse dall'agevolazione le imprese agricole e individuali che svolgono attività che rientrano nel reddito agrario, determinato ai sensi dell'articolo 32 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986).
Si ricorda che il precedente credito d'imposta in ricerca e sviluppo ex articolo 3 del D.L. n. 145/2013 era invece rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di riferimento e dal regime contabile (cfr. Circolare Agenzia delle entrate 5/E del 16 marzo 2016). L'articolo 3 del D.L. n. 145/2013 faceva infatti riferimento "a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo".
Per le imprese ammesse al credito d'imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La legge di bilancio 2020 indica come attività di:
§ ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
§ innovazione tecnologica ammissibili, quelle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, secondo quanto prevede il Manuale di Oslo;
§ attività innovative ammissibili, quelle orientate al design e all'ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile, arredo, della ceramica e per la concezione e realizzazione di nuovi campionari.
Per ogni tipo di attività si indicano le spese ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del beneficio e anche, in alcuni casi, i limiti percentuali rispetto al totale delle spese ammesse, che sono maggiorati nel caso di spese di personale sostenute per:
§ giovani ricercatori (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato
§ giovani specializzati (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in design e altri titoli equiparabili) assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Nel caso di attività di ricerca e sviluppo, ricevono una maggiorazione anche le spese per contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca nonché - secondo quanto recentemente introdotto con il D.L. n. 34/2020 (art. 38, comma 5) - con start-up innovative, aventi sede nel territorio dello Stato.
Il credito di imposta è riconosciuto attualmente:
§ per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
L'articolo 244 del D.L. n. 34/2020 ha disposto che - per le attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (Lazio, Marche e Umbria) - la percentuale è maggiorata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro; dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
§ per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
§ per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;
§ per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
La nuova disciplina considera dunque l'ammontare degli investimenti effettuati e non più il valore incrementale degli investimenti rispetto alla media del triennio.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Si demanda ad un decreto ministeriale l'adozione delle disposizioni attuative della misura. In Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020, è stato pubblicato Decreto del MISE 26 maggio 2020, cd. Decreto Transizione 4.0 che reca disposizioni applicative della disciplina del credito d'imposta concernenti, in particolare: la definizione delle attività di ricerca e sviluppo (articolo 2), delle attività di innovazione tecnologica (articolo 3) e delle attività di design e ideazione estetica ammissibili (articolo 4); l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell'aliquota del credito d'imposta (articolo 5); la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta (articolo 6).
Si segnala che, nel corso dell'audizione del Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, svoltasi lo scorso 9 settembre presso la X Commissione della Camera dei deputati, sulle priorità di utilizzo delle risorse del Recovery Fund, il Ministro ha evidenziato la necessità di un rafforzamento degli interventi di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e tecnologie emergenti.
Il comma 14, lettera i), proroga al 2022 (più precisamente, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022) il beneficio del credito d'imposta formazione 4.0. La successiva lettera l) chiarisce i costi ammissibili a tale beneficio.
La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha assegnato tale credito di imposta in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario. Il comma 48 della legge di bilancio 2018 prevede, inoltre, che tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione. Inoltre il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato.
Con D.M. 4 maggio 2018 sono state emanate le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0., con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.
Successivamente, la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 79 della legge n. 145 del 2018) ha rimodulato il beneficio secondo la dimensione delle imprese.
Il beneficio è stato prorogato al 2020 dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, menzionato comma 210 della legge n. 160 del 2019) che ha effettuato alcune rimodulazioni del limite massimo annuale del credito, da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:
- nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 300.000 euro);
- nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 200.000 euro).
La medesima legge di bilancio 2020 ha aumentato la misura dell’agevolazione per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017. Sono state chiarite le modalità di applicazione del credito d’imposta per il caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa ed è stato eliminato l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.
La lettera l) chiarisce che, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina introdotta originariamente dalla legge di bilancio 2018 (dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) sono ammissibili all’agevolazione i seguenti costi, previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE.
Si tratta in particolare dei seguenti costi:
a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Il comma 15 infine dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 1 a 14 dell’articolo 185 in esame, per i quali si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione di NextgenerationEU, di cui all’articolo 184, secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.
Il comma 4 dell’articolo 184 dispone che, qualora le risorse iscritte sul Fondo di rotazione siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell’Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, l’ importo corrispondente alle predette minori entrate viene versato sulla contabilità speciale n.1778, intestata: “Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio” per la conseguente regolazione contabile, mediante versamento sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio statale. Si rinvia, più diffusamente, alla scheda di lettura relativa all’articolo 184.
Articolo 186
(Risorse del PNRR per investimenti ad alto contenuto tecnologico)
L’articolo 186 prevede che parte delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del PNRR Italia (istituito dall’articolo 184), pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, siano riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40% della spesa complessiva dell’investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.A. (o da società da questa interamente controllata).
Il comma 1 prevede che nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, in particolare delle missioni strategiche relative all’innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del PNRR Italia (istituito dall’articolo 184), al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico.
Il comma 2 prevede che le risorse vengano utilizzate per erogare contributi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive, in misura pari al 40% dell’ammontare complessivo di ciascun investimento.
I contributi sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento.
Si valuti l’opportunità di meglio definire la previsione in esame, in particolare precisando da un lato se il cumulo opera anche con riferimento agli incentivi di tipo fiscale e dall’altro i limiti entro cui opera il cumulo, alla luce della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Quanto agli incentivi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive previsti dalla legislazione vigente, si richiama la “Nuova Sabatini”, misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. La misura è rifinanziata dal disegno di legge in esame, all’articolo 16.
Il comma 3 prevede che la gestione delle risorse sia affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – Invitalia S.p.A. o a società da questa interamente controllata (“Gestore”). Il Gestore è autorizzato, su base semestrale, a trattenere le somme necessarie per le spese di gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,5 per cento della dotazione complessiva.
Il comma 4 dispone che il Gestore provveda a:
§ predisporre e rendere disponibile sul proprio sito internet istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo da parte delle imprese;
§ verificare, sulla base della documentazione prodotta dalle imprese istanti, che gli investimenti proposti per il contributo sono ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti positivi sulla coesione sociale, con particolare riferimento all’occupazione e all’indotto;
§ verificare che le imprese richiedenti:
- si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di antimafia, edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159[12];
- nei confronti degli amministratori, dei soci e dei titolari effettivi non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74[13].
Il comma 5 prevede che il Gestore, effettuate le verifiche ai sensi del comma 4, comunica l’accoglimento delle domande e proceda all’erogazione del contributo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle disponibilità finanziarie. I contributi devono essere erogati entro il 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ammessa al beneficio e sulla base di apposita rendicontazione.
Il comma 6 disciplina l’attività di rendicontazione delle imprese beneficiarie. A tal fine si prevede che il Gestore:
§ definisca contenuti, cadenza e modalità, nonché la documentazione giustificativa, per la rendicontazione da parte delle imprese;
§ sulla base delle informazioni acquisite dalle imprese provveda a:
- revocare il contributo e a recuperare quanto erogato nel caso in cui l’impresa non rispetti più le condizioni previste dal comma 4 per l’accesso ai contributi;
- non utilizzi il contributo per investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, come documentati ai sensi del comma 4;
- non produca documentazione giustificativa adeguata dei contributi erogati.
Infine, il comma 6 disciplina l’attività di rendicontazione del Gestore, il quale è tenuto, su base semestrale, a dare conto dell’attività svolta e rendicontare le spese di gestione.
Articolo 210
(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)
L'articolo 210 incrementa, per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane:
§ la dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri di 1.085 milioni di euro per il 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
§ la dotazione del Fondo per la promozione integrata di 465 milioni di euro per il 2021, e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.
Esso estende altresì dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 la disposizione per cui i finanziamenti agevolati a valere sul predetto fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo.
Il Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 251 del 1981 (Fondo 394/81) è stato istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell’UE, come precisato dal D.L. n. 34/2019. Il Fondo è gestito da SIMEST, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello sviluppo economico. Sulla disciplina del Fondo ha inciso l’articolo 6 del D.L. 112/2008.
Tale norma ha imposto che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri possano fruire delle agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento europeo relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
Le iniziative ammissibili ai benefici del Fondo sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari.
Per le predette iniziative è utilizzato il Fondo Legge n. 394/1981 con una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI) pari al 70 per cento annuo delle risorse del Fondo stesso.
L'articolo 1, comma 270, della Legge di bilancio 2018 (L. n. 2015/2017, modificato da ultimo dal D.L. n. 104/2019) ha poi previsto la composizione del Comitato Agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo (cfr. D.M. 24 aprile 2019, che disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato).
L'art. 72 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative: a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni; d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere sul fondo rotativo ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981 (L. n. 394/1981), secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni competente per il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del D.L. n. 251/1981 e per il Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
L'art. 48, comma 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha rifinanziato il Fondo Legge n. 394/1981 di 200 milioni di euro per l’anno 2020 (lett. a)).
Il comma ha autorizzato l’Amministratore del Fondo (il Comitato agevolazioni) ad elevare, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, fino al doppio, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo stesso. La previsione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021 (lett. b)).
Inoltre, sempre fino al 31 dicembre 2021, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi sulle operazioni del medesimo Fondo – ai sensi dell’art. 72, comma 1, lett. d) del D.L. n. 18/2020 - con le risorse del Fondo per la promozione integrata, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea (lett. c)).
Si osserva in proposito che il Fondo per la promozione integrata di cui all’articolo 72 del D.L. n. 18/2020 interviene esclusivamente, ai sensi del comma 1, lett. d) del medesimo articolo, cofinanziando i finanziamenti concessi alle imprese dal Fondo Legge n. 394, non prestando garanzie.
Ai sensi della lettera d) del comma 2, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Legge n. 394/1981 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina. La previsione si applica anch’essa alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021.
Come sopra accennato, seguito della riforma operata nel 2016, la parte contabile del bilancio – che nella passata concezione di tale provvedimento come legge meramente formale si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[14] - contenuta nella Sezione II, è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo variare direttamente, attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, gli stanziamenti previsti a legislazione vigente[15].
Il comma 1-sexies dell’articolo 21 della legge di contabilità stabilisce dunque che le previsioni di entrata e di spesa della Sezione II:
§ sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno e delle rimodulazioni di cui all’articolo 23 della legge di contabilità che interessano anche i fattori legislativi;
§ evidenziano, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella I sezione.
In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “integrate” riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa, che costituiscono l’unità di voto.
I programmi di spesa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, sono aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.
Le unità di voto parlamentare
La classificazione del bilancio per missioni e programmi è volta a mettere in evidenza la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, e a rendere più agevole l’attività di verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. A tal fine, la legge di contabilità prevede la corrispondenza tra le risorse e il livello amministrativo/responsabile con l’affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.
Per quanto concerne i contenuti, l’unità di voto deve indicare:
§ l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
§ l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;
§ le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
Si ricorda che per il versante dell’entrata, le unità di voto sono individuate con riferimento alla tipologia[16].
Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative sia all’anno cui il bilancio si riferisce sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.
Si evidenzia che la classificazione delle spese del bilancio statale – disciplinata dall’articolo 25 della legge di contabilità pubblica – contempla al di sotto delle missioni e dei programmi di spesa, un terzo livello costituito dalle unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli -, eventualmente ripartite in articoli (i quali, in analogia con quanto ora previsto per i capitoli, corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).
Con il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 si è provveduto all’introduzione delle azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.
Le azioni - adottate a partire dall’esercizio finanziario 2017 in via sperimentale e in prospettiva destinate, dopo un periodo transitorio, a sostituire gli attuali capitoli del bilancio statale - sono rappresentate in un apposito prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza[17].
Fino ad allora, le unità elementari di bilancio (collocate come detto al di sotto dei programmi di spesa) continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, secondo l’oggetto della spesa; ed i programmi di spesa manterranno anche la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale).
Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale (COFOG).
Classificazione delle voci di spesa
Le spese del bilancio dello Stato sono classificate in:
§ oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
§ fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
§ spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
La classificazione della spesa nelle tre categorie si fonda sulla natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.
Per ciascun programma, la quota della spesa per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli stati di previsione.
Flessibilità di bilancio
Con la c.d. flessibilità di bilancio si dà la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi, per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.
L’articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella Sezione II, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:
a) la rimodulazione in via compensativa tra dotazioni di spesa relative a fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).
La rimodulazione è consentita anche sulle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 196, il quale, alla lett. a), prevede la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, o, nel caso di spese a carattere permanente, degli stanziamenti autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione; e, alla lett. b) consente, per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio. In via sperimentale per gli esercizi, 2019, 2020 e 2021, tale previsione si applica anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali (articolo 30, comma 2, lett. b) e D.L. n. 32/2019, articolo 4-quater, comma 1, lett. b))
La rimodulazione è consentita dall’articolo 23, comma 3, lett. a) anche per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa al Cronoprogramma dei pagamenti: in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. rimodulazione orizzontale);
b) il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni degli stanziamenti di autorizzazioni legislative di spesa, non compensativi, concorrono alla manovra di finanza pubblica[18].
Delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa è data esplicita evidenza contabile in appositi allegati al deliberativo di ciascuno stato di previsione della spesa, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Nel disegno di legge di bilancio per il 2021, lo stato di previsione del MISE è interessato da:
§ rimodulazioni compensative orizzontali per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti di cui alla medesima disposizione e all’articolo 30, comma 2, lett.a), nonché
§ da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni, di cui all’articolo 23, comma 3, lett. b) della legge di contabilità (cfr. infra, par. successivo);
§ rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi di cui all’articolo 23, comma 3, lett. a);
§ la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio (articolo 30, comma 2, lett. b) e D.L. n. 32/2019, articolo 4-quater, comma 1, lett. b));
Si ricorda, inoltre, che con il DLB opera anche la reiscrizione - all’esito dell’attività di riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato (residui passivi perenti) - delle risorse corrispondenti al valore dei residui perenti eliminati (di cui è data evidenza in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato). Tale risorse sono reiscritte negli appositi Fondi di conto corrente e conto capitale da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti [19]
La struttura della Sezione II del bilancio di previsione
La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell’entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri, il quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.
Ciascuno stato di previsione della spesa, riporta i seguenti Allegati:
§ Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett. a) – Allegato n. 587 Tomo III A.C. 2790;
§ Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett. a) e art. 30, co. 2, lett. a) – Allegato n. 589 Tomo III A.C. 2790;
§ Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett. b) – Allegato n. 689 Tomo III A.C. 2790;
§ Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4) – Allegato n. 670 Tomo III A.C. 2790;
§ Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2) – Allegato n. 585 Tomo III A.C. 2790.
L’articolo 21 della legge di contabilità dispone l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa, dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.
Ciascuno stato di previsione della spesa nelle singole Tabelle allegate al ddl di bilancio è inoltre corredato dei seguenti elementi informativi:
§ la Nota integrativa, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese, il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti, con indicazione delle risorse finanziarie per il triennio con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni; il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, con riferimento;
§ per ogni programma, viene presentata la ripartizione in unità elementari di bilancio dei relativi stanziamenti;
§ per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;
§ il budget dei costi della relativa amministrazione.
Di tali elementi informativi è richiesto l’aggiornamento al momento dell’approvazione della legge di bilancio. Per il budget dei costi, è previsto l’aggiornamento anche sulla base del disegno di legge di assestamento (art. 33, co. 4-octies).
L’articolo 21 dispone inoltre:
§ la predisposizione della nota di variazioni in caso di variazioni apportate al disegno di legge di bilancio (sia in I che in II Sezione) nel corso della discussione parlamentare;
§ l’approvazione, con apposite norme, dei fondi di riserva, iscritti nell’ambito del MEF: Fondo di riserva per le spese obbligatorie, Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale, Fondo di riserva per le spese impreviste e Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa;
§ la fissazione, con apposita norma, dell'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale;
§ l’annessione agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, secondo le rispettive competenze, degli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Si ricorda, infine, che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio (capitoli) ai fini della gestione e della rendicontazione,
Nel presente capitolo si dà conto delle parti della II Sezione del disegno di legge di Bilancio 2020 (A.C. 2790) di interesse della X Commissione Attività Produttive.
Si tratta in via prevalente dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), ma occorre considerare anche altri quattro Ministeri nei cui stati di previsione sono ricomprese Missioni e sottostanti programmi di interesse della X Commissione: il Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7), il Ministero beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13) e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella n. 6).
L’articolo 213 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
Il comma 2 dell’articolo dispone che le somme impegnate in relazione agli interventi di sostegno nelle aree di crisi siderurgica di cui all’articolo 1 del D.L. 410/1993 (L. n. 513/1993), resesi disponibili a seguito dei provvedimenti di revoca, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell’anno finanziario 2021, con decreti del Ministero dell’economia e finanze-RGS, allo stato di previsione del MISE ai fini di cui al medesimo articolo 1 del D.L n. 410/1993[20].
La legge di bilancio 2021-2023 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), spese finali, in termini di competenza, pari a 9.804,7 milioni di euro nel 2021, a 7.769,4 milioni di euro per il 2022 e 8.872,4 milioni di euro per il 2023, come si evince dalla tabella che segue.
(dati di competenza, in milioni di euro)
|
Legge di Bilancio 2020 |
Previsioni |
|||
Ddl di bilancio 2021 |
Diff. |
Ddl di bilancio 2022 |
Ddl di bilancio 2023 |
||
Spese correnti |
523,8 |
614,7 |
90,9 |
534,4 |
409,2 |
Spese in c/capitale |
4.708,3 |
9.190 |
4.481,7 |
7.235 |
8.463,2 |
SPESE FINALI |
5.232,1 |
9.804,7 |
4.572,6 |
7.769,4 |
8.872,4 |
Spese MISE in % spese finali STATO |
0,8 |
1,3 |
- |
1,0 |
1,2 |
Rimborso passività finanziarie |
242,9 |
173 |
-69,9 |
99,8 |
31,4 |
SPESE COMPLESSIVE |
5.475 |
9.977,6 |
4.502,7 |
7.869,2 |
8.903,8 |
In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 10.839 milioni di euro nel 2021, a 7.809,8 milioni di euro nel 2022 e a 8.919 milioni di euro nel 2023.
Rispetto alla legge di bilancio 2020, il disegno di legge di bilancio 2021-2023 espone dunque per il MISE, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente.
Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2021, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in sensibile aumento rispetto al 2020, in termini assoluti, in misura pari a 4.572,6 milioni di euro (+87,4 per cento).
Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un incremento delle spese di parte corrente pari a 90,9 milioni di euro e di un sensibile aumento delle spese di parte capitale pari a 4.481,7 milioni di euro.
Lo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3 del DDL), espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione di competenza per l'anno 2021 pari a 8.448,6 milioni di euro.
Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2021 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un consistente incremento delle spese finali di 1.356,0
milioni di euro, determinato da una lieve riduzione della spesa di conto corrente di 15,5 milioni e da un incremento di 1.372 milioni della spesa in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue:
(dati di competenza, in milioni di euro)
|
2020 |
2021 |
|||||
Legge di Bilancio |
previsioni |
BLV |
Modifiche Sez. II |
Ddl bilancio Sez II |
effetti Sez. I |
DDL di Bilancio integrato sez I+Sez II |
|
Spese correnti |
523,7 |
937,3 |
630,1 |
-16,5 |
613,7 |
1 |
614,7 |
Spese in c/capitale |
4.708,3 |
13.379,1 |
7.818,5 |
281,5 |
8.100 |
1.090 |
9.190 |
SPESE FINALI |
5.232,1 |
14.316,4 |
8.448,6 |
265,0 |
8.713,7 |
1.091,0 |
9.804,7 |
In particolare, i principali effetti finanziari della manovra sono ascrivibili alla Sezione I che determina un aumento della spesa pari a circa 1.091 milioni di euro, pressoché interamente di conto capitale (cfr. par. successivo).
Gli interventi di Sezione II determinano effetti positivi e pari a 265 milioni di euro.
Il Ministero, da un lato, si è avvalso della flessibilità concessa dalla legge di contabilità (art. 23, comma 3, lettera a) e art. 30, comma 1) L. n. 196/2009) per rimodulare le dotazioni finanziarie in senso “orizzontale” (ossia tra esercizi finanziari, a parità di risorse complessive dell’autorizzazione di spesa) e, dall’altro, ha previsto rifinanziamenti e riprogrammazioni di leggi di spesa (art. 23, comma 3, lettera b)), tutti relativi a spese per investimenti (per i quali si rinvia al paragrafo successivo).
Il DDL di bilancio integrato con gli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a 9.804,7milioni per il 2021.
Gli stanziamenti si attestano allo 1,3% della spesa finale del bilancio statale.
Come si evince dalla tabella successiva, il disegno di legge di bilancio integrato conferma per il 2021, rispetto alla legge di bilancio 2020, la netta prevalenza delle spese in conto capitale, che assorbono il 93,7 delle spese finali del Ministero (rispetto al 90% circa della legge di bilancio 2020).
Le spese in conto capitale sono pari a circa 9.190 milioni di euro per il 2021 e sono per la quasi totalità spese per investimenti (9.125,8 milioni di euro). La manovra, come desumibile dalla Tabella sottostante, ha inciso su tali tipologie di spese.
|
2020 |
2021 |
|||||
Legge di Bilancio |
previsioni |
BLV |
Modifiche Sez. II |
Ddl bilancio Sez II |
effetti Sez. I |
DDL di Bilancio integrato sez I+Sez II |
|
Spese correnti, |
523,7 |
937,3 |
630,1 |
-16,5 |
613,7 |
1 |
614,7 |
- funzionamento |
183,2 |
188,8 |
192,7 |
|
192,7 |
|
192,7 |
- interventi |
236,9 |
640,1 |
342,7 |
-16,4 |
326,2 |
|
326,2 |
Spese in c/capitale, |
4.708,3 |
13.379,1 |
7.818,5 |
281,5 |
8.100 |
1.090 |
9.190 |
Investimenti |
4.707,9 |
13.378,6 |
7.754,2 |
281,5 |
8.000 |
1.090 |
9.125,8 |
SPESE FINALI |
5.232,1 |
14.316,4 |
8.448,6 |
265,0 |
8.713,7 |
1.091,0 |
9.804,7 |
Relativamente alle spese per investimenti, buona parte di essi è costituita da contributi agli investimenti alle imprese (7.608 milioni di euro a DLB integrato) essenzialmente allocati nella Missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese e, in particolare, nel programma 11.7 Incentivazione del sistema produttivo (3.772,2 milioni di euro) nel programma 11.5 (3.530,7 milioni). In quest’ultimo programma di spesa una consistente quota (2,8 miliardi di euro circa) è destinata all’azione “Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa” nonché all’azione “Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica” (649 milioni circa) (cfr. paragrafo successivo). Si tratta di azioni che riguardano il comparto strategico della difesa, per le quali - come più volte evidenziato dalla Corte dei Conti - il ruolo del Ministero dello sviluppo economico attiene al controllo finanziario sulla correttezza amministrativa delle procedure di spesa, residuando in capo al Dicastero della difesa l'attività di programmazione e gestione dei progetti (contratto, SAL, collaudi, etc.) (cit. Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato 2017, Doc. XIV, n.1, Vol. II, pag. 78).
Le missioni iscritte nello stato di previsione della spesa del MISE sono 6, mentre i relativi programmi di spesa – le unità di voto - sono 14, invariati rispetto allo scorso esercizio finanziario
In particolare, il processo di riorganizzazione che ha interessato il Ministero dello sviluppo economico ha visto l'adozione, nel corso 2019, del nuovo Regolamento di organizzazione del MISE - D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93. Il D.P.C.M. ha ridotto a 12 le Direzioni Generali rispetto alle precedenti 15. Successivamente al D.P.C.M. di giugno 2019, entrato in vigore il 5 settembre 2019, è intervenuto il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 (cd. "D.L. Ministeri"), il quale ha disposto ulteriori importanti modifiche agli assetti organizzativi - e conseguentemente finanziari – del MISE. In particolare, l'articolo 2 del D.L. ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni esercitate dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese, ivi incluse le inerenti risorse umane strumentali e finanziarie e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico. In conseguenza del passaggio di attribuzioni, il D.P.C.M. 12 dicembre 2019, n. 178 ha dunque modificato il regolamento di organizzazione del MISE (D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93), eliminando la politica per l'internazionalizzazione dagli ambiti di competenza e conseguentemente riducendo a 11 il numero delle Direzioni Generali.
La tabella seguente indica le previsioni di bilancio integrate per il 2021 per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del Ministero, a raffronto con i dati dell’esercizio 2020. Nel dettaglio, la tabella indica gli effetti che il disegno di legge di bilancio apporta alla legislazione vigente 2021, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.
(dati di competenza, in milioni di euro)
Missione/ |
CDR |
2020 |
2021 |
||||||
legge di bilancio |
ASS. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL sez.ii (C=a+b) |
effetti sez. I (d) |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|||
Rimodul |
variaz. |
||||||||
1. Competitività e sviluppo delle imprese (11) |
|||||||||
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5) |
Direzione generale |
3.324,1 |
3.454,3 |
3.829,4 |
1,9 |
19,5 |
3.850,8 |
120 |
3.970,8 |
- rimborso passività finanziarie |
|
242,9 |
242,9 |
173 |
|
|
173 |
|
173 |
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6) |
Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale |
25 |
27,2 |
24,7 |
|
|
24,7 |
|
24,7 |
Incentivazione del sistema produttivo (11.7) |
Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
1.007 |
9.913,6 |
3.855,1 |
|
260 |
4.115,1 |
971 |
5.086,1 |
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10) |
Direzione generale per la tutela delle proprietà industriale - ufficio italiano brevetti e marchi UIBM |
110,1 |
84,9 |
89,9 |
|
|
89,9 |
|
89,9 |
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11) |
Segretariato generale |
2,5 |
4,2 |
3,2 |
|
|
3,2 |
|
3,2 |
SPESA COMPLESSIVA MISSIONE 11 |
|
4.468,7 |
13.484,2 |
7.802,1 |
1,9 |
279,5 |
8.083,6 |
1.091. |
9.174,6 |
SPESA FINALE MISSIONE 11 |
4.225,8 |
13.241,3 |
7.629,1 |
1,9 |
279,5 |
7.910,6 |
1.091 |
9.001,6 |
|
In % su spesa finale MISE |
|
80,8 |
92,5 |
90,3 |
|
|
90,8 |
|
91,8 |
2. Regolazione dei mercati (12) |
|||||||||
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4) |
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica |
44,9 |
45,7 |
44,8 |
|
|
44,8 |
|
44,8 |
SPESA FINALE MISSIONE 12 |
44,9 |
45,7 |
44,8 |
|
|
44,8 |
|
44,8 |
|
|
|||||||||
4. Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) |
|||||||||
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7) |
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica |
160 |
169,6 |
129,3 |
-16,1 |
|
113,2 |
|
113,2 |
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8) |
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari |
196,1 |
201,2 |
213,7 |
-0,3 |
|
213,4 |
|
213,4 |
SPESA FINALE MISSIONE 10 |
356,1 |
370,8 |
343,1 |
-16,4 |
|
326,7 |
|
326,7 |
|
|
|||||||||
5. Comunicazioni (15) |
|||||||||
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5) |
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione |
11,2 |
11,2 |
10,2 |
|
|
10,2 |
|
10,2 |
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8) |
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali |
476,5 |
527,2 |
229,3 |
|
|
229,3 |
|
229,3 |
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9) |
Direzione generale per le attività territoriali |
41,4 |
41,4 |
41,5 |
|
|
41,5 |
|
41,5 |
SPESA FINALE MISSIONE 15 |
529,1 |
579,8 |
281 |
|
|
281 |
|
281 |
|
|
|||||||||
6. Ricerca e innovazione (17) |
|||||||||
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18) |
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione |
10,2 |
14,1 |
13,7 |
|
|
13,7 |
|
13,7 |
SPESA FINALE MISSIONE 17 |
10,2 |
14,1 |
13,7 |
|
|
13,7 |
|
13,7 |
|
|
|||||||||
7. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
|||||||||
Indirizzo politico (32.2) |
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro |
18,4 |
18,5 |
82,3 |
|
|
82,3 |
|
82,3 |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |
Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio |
47,5 |
46,1 |
54,5 |
|
|
54,5 |
|
54,5 |
SPESA FINALE MISSIONE 32 |
65,9 |
64,6 |
136,8 |
|
|
136,8 |
|
136,8 |
|
|
|||||||||
SPESA COMPLESSIVA MISE |
5.474,9 |
14.559,2 |
8.621,6 |
-14,4 |
279,5 |
8.886,6 |
1.091 |
9.977,7 |
|
SPESA FINALE MISE |
5.232,1 |
14.316,4 |
8.448,6 |
-14,4 |
279,5 |
8713,7 |
1.091 |
9.804,7 |
- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.
Come si evince dalla Tabella, la Missione “Competitività e sviluppo delle imprese” (n. 11), condivisa con il Ministero dell'economia e finanze, è la più consistente, recando a BLV 2021 uno stanziamento di 7.629,1milioni di euro, pari al 90,3 percento delle spese finali del Ministero.
Su tale Missione, ed in particolare sul programma 11.5, è allocato l’intero importo del rimborso delle passività finanziarie del Ministero (173 milioni di euro). Come risulta dalle Note integrative, il rimborso delle passività attiene tutto agli ammortamenti dei mutui relativi alle acquisizioni - da parte del Ministero della difesa - di sistemi complessi per la sicurezza nazionale e la difesa.
Considerando gli effetti della manovra, le spese finali della Missione (11) sono pari a DLB integrato per il 2021 a 9.001,6 di euro - il 91,8 percento della dotazione finale del MISE.
La Missione 11 è quella maggiormente interessata dalla manovra contenuta nel Disegno di legge in esame e ha subito interventi sia di Sez. I che di Sez. II.
Al riguardo, il Ministero si è avvalso, da un lato, della flessibilità concessa dalla legge di contabilità (art. 23, comma 3, lettera a) e art. 30, comma 1) L. n. 196/2009) per rimodulare le dotazioni finanziarie in senso “orizzontale” (ossia tra esercizi finanziari, a parità di risorse complessive dell’autorizzazione di spesa) per una adeguamento degli stanziamenti al piano finanziario dei pagamenti e, dall’altro, ha previsto riprogrammazioni/rifinanziamenti di leggi di spesa (art. 23, comma 3, lettera b)), tutti relativi a spese per investimenti.
Nel dettaglio, la Sezione II del DLB opera, sul programma (11.5) “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità' sociale d'impresa e movimento cooperativo” le seguenti rimodulazioni compensative di autorizzazioni di spesa che, complessivamente, determinano un incremento delle dotazioni per il 2021 di 1,9 milioni di euro. Nel dettaglio, si tratta di:
§ una rimodulazione di risorse stanziate per gli interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (L. n. 808/1985, art. e, comma 1, lett. a). cap. 7432/2/MISE). Nel dettaglio, la rimodulazione determina un incremento di spesa di 2,8 milioni di euro per il 2021 e di 1,9 milioni per il 2023, e una conseguente riduzione di 4,7 milioni di euro per il 2022;
§ una rimodulazione di risorse stanziate per gli interventi di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (D.L. n. 321/1996, art. 5, co. 2, p.c., cap. 7420/1/MISE), con una riduzione di 0,6 milioni di euro per il 2021 e di 0,9 milioni per il 2022, e un conseguente aumento di 1,5 milioni di euro per il 2022
§ - una rimodulazione delle risorse inerenti il credito d’imposta per l’acquisto di veicoli a bassa emissione di CO2 (L. Bilancio 2019, n. 145/2018, art. 1, co.1031, cap. 7323/1/MISE), con una riduzione di 0,3 milioni nel 2021 e un conseguente pari incremento nel 2022.
All’interno del programma di spesa 11.5 e del programma di spesa 11. 7 sono stati poi operati i rifinanziamenti delle seguenti leggi di spesa:
Rifinanziamenti delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI SEZ.II |
||||
MISE |
||||
missione 11. competitività e sviluppo delle imprese |
||||
programma 11.5 “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità' sociale d'impresa e movimento cooperativo” |
|
2021 |
2022 |
2023 |
L. 808/1985, art. 3, c. 1, p. A: Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (cap. 7432/2 -7423/10) (Scad. Variazione 2035) |
LV* |
242,8 |
222,6 |
201,8 |
Rif. |
- |
50 |
50 |
|
L. n. 266/2005, art. 1, co. 95, p. 3 - "Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l’acquisizione delle unità navali FREMM" - (Cap-pg: 7485/12) - (Scad. Variazione 2024) |
LV |
- |
- |
- |
Rif. |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
|
programma 11.7 “Incentivazione del sistema produttivo” |
|
2021 |
2022 |
2023 |
DL n. 34 del 2020 art. 42 c. 1 "Fondo per il trasferimento tecnologico TECH TRANSFER” (Cap-pg: 7452/1) - (Scad. Variazione 2035) |
LV |
- |
- |
- |
Rif. |
- |
50 |
50 |
|
DL n. 34 del 2020 art. 42 c. 5 "Risorse da destinare alla costituzione della Fondazione ENEA-TECH "- (Cap-pg: 7631/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
- |
- |
- |
Rif. |
10 |
10 |
10 |
|
DL n. 34 del 2020 art. 43 c. 1 "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” (Cap-pg: 7478/1) - (Scad. Variazione 2035) |
LV |
- |
- |
- |
Rif. |
250 |
100 |
100 |
|
DL n. 112 del 2008 art. 43 "Contributi per l’erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale” (Cap-pg: 7343/1) - (Scad. Variazione 2035) |
LV |
170,4 |
- |
- |
Rif. |
- |
100 |
100 |
*previsioni per piano di formazione, incluso l’effetto delle rimodulazioni già sopra indicate.
All’interno dei medesimi programmi di spesa 11.5 e 11. 7, la Sez. II dispone riprogrammazioni di spesa, che comunque attengono tutte ad anni successivi al 2021. Le riprogrammazioni sono relative alle seguenti leggi:
RIPROGRAMMAZIONI |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
SVILUPPO ECONOMICO |
|
|
|
|
|
L. 266/1997, art. 4, co.3: Programmi tecnologici per la difesa – Eurofighter (cap. 7421/20) (scad.2024) |
LV |
964,2 |
233,8 |
125,0 |
253,0 |
Ripr. |
|
|
-100 |
+100 |
|
L. 808/1985, art. 3, c. 1, p. A: Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (cap. 7432/2) (scad.2035) |
LV |
242,8 |
222,6 |
201,8 |
1.015 |
Ripr. |
|
|
-100 |
+100 |
|
L. 145/2018, art. 1, co. 95 p. Gter: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali - Attività industriali ad alta tecnologia (cap. vari)(scad.2028) |
LV |
229 |
759 |
629 |
2.199,8 |
Ripr. |
|
|
-510 |
+510 |
|
L. n. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. G/ter Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese "Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni” - (Cap-pg: 7419/4 - 7421/25 - 7485/10)(scad.2027) |
LV |
284,0 |
378,1 |
344,9 |
2.144,4 |
Ripr. |
|
|
-240 |
+240 |
Il Ministero ha poi operato rimodulazioni compensative orizzontali (articolo 23, comma 3, lettera a) e art. 30, co. 2, lett. a)) su autorizzazioni di spesa le cui risorse sono iscritte nella Missione Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10), nel programma Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7) e nel programma, Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8). Tali rimodulazioni, complessivamente, determinano una riduzione di 16,4 milioni di euro nel 2021 con una posticipazione di tali spese al 2022.
Si evidenziano, in particolare, le seguenti rimodulazioni:
§ sull’autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri per indennizzi e risarcimenti connessi alla predisposizione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI) (D.L. n. 135/2018, art. 11-ter, cap.3598/1/MISE), operando una riduzione di 15 milioni di euro per il 2021 e un correlativo aumento delle risorse stanziate per il 2022.
§ sull’autorizzazione di spesa relativa ai controlli di ENEA sull’ammissibilità tecnica degli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali (D.L. n. 50/2017, art. 4-bis, co.1, b)), operando una riduzione di 1 milioni di euro per il 2021 e un correlativo aumento delle risorse stanziate per il 2022.
Per ciò che concerne gli interventi di Sezione I, essi determinano, un incremento della spesa del MISE di 1.091 milioni di euro come esposto nella Tabella iniziale del presente paragrafo. La manovra incide prevalentemente sul programma di spesa 11.7 Incentivazione del sistema produttivo. Si richiamano in questa sede le principali variazioni:
§ il capitolo 7343 “contributi per l’erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale” che viene incrementato per effetto del rifinanziamento, tutto destinato a favore del settore turistico, contenuto nell’articolo 15 del DLB, di euro 100 milioni per il 2021 e 30 milioni per il 2022. Come sopra detto, anche la Sez. II rifinanzia lo strumento dei contratti di sviluppo per gli anni successivi al 2021 (cfr. supra).
§ il capitolo 7483, relativo al Fondo rotativo per la crescita sostenibile, che registra un incremento in virtù: del rifinanziamento di 150 milioni di euro per l’anno 2021, di 110 milioni di euro per l’anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 disposto dall’articolo 14, a favore delle aree industriali di crisi complessa e non complessa; nonché in virtù dell’articolo 20, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata;
§ il capitolo 7489, relativo alla “Nuova Sabatini”, misura che viene rifinanziata di 370 milioni di euro per l’anno 2021 dall’articolo 16;
§ il capitolo 7345 sul quale sono iscritte le somme da destinare al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che viene rifinanziato di 300 milioni di euro per il 2021 dall’articolo 41. Il rifinanziamento è destinato a favore della proroga al 30 giugno 2021 della moratoria sui finanziamenti già disposta dal D.L. “Cura Italia”.
Anche l’articolo 40 incrementa la dotazione del Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2022 e di 1000 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2025 e di 500 milioni di euro per l’anno 2026.
§ il capitolo 7341, relativo al “Fondo per la competitività e lo sviluppo”, che registra un incremento di complessivi 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per effetto dell’articolo 17 che istituisce il Fondo a sostegno dell’impresa femminile, dotandolo di 20 milioni per il 2021 e 2022 e dell’articolo 18, che istituisce il Fondo imprese creative dotandolo di 20 milioni per gli anni 2021 e 2022;
§ il capitolo 2318, relativo alle somme da destinare all’ENEA, che viene incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per il supporto tecnico al MISE nelle attività previste dalla disciplina del credito d’imposta in beni strumentali e dal credito d’imposta in ricerca e sviluppo.
Con riferimento al programma 11.5, si segnalano le seguenti variazioni:
§ capitolo 7321 relativo alle somme da destinare alla compensazione del credito di imposta relativo all’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi nuovi riconosciuto fino all’anno 2026, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 126. Il capitolo registra un incremento di 20 milioni.
§ capitolo 7428, di nuova istituzione, in cui sono iscritte le risorse destinate al Fondo d’investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico, e della green economy, istituito dall’articolo 19. Tale Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
Come già accennato, la Missione “Competitività e sviluppo delle imprese” (11) è condivisa tra MiSE e MEF e vede all'interno dello stato di previsione di quest’ultimo Ministero, due programmi, interamente gestiti dallo stesso MEF, i quali sono peraltro i più consistenti dell’intera missione. Si tratta del programma Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) e del programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9).
Nel programma Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) si segnala il capitolo 1900 relativo ai Contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, istituito in applicazione delle disposizioni della legge n. 311/2004, art. 1, commi 354 ee ss. Tale capitolo a BLV espone una previsione di competenza di 85 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il DLB in esame non apporta variazioni alle dotazioni a legislazione vigente
Per ciò che concerne il programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9), nel quale sono allocate le risorse per diversi crediti di imposta, a legislazione vigente, reca una dotazione di 25.418 milioni per il 2021, di 21.009 milioni per il 2022 e di 19.976,5 milioni per il 2023. Il DLB in esame non apporta un incremento di 900,8 milioni dotazioni a legislazione vigente 2021, di 3.526,6 milioni al 2022 e di 104 milioni per il 2023. Si segnala, in particolare, il cap. 7800, relativo alle somme da versare al bilancio statale per i crediti d’imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno, che subisce un incremento 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La sua dotazione a BLV integrato è dunque pari a 1.098,9 milioni per il 2021 e a 1.148,9 milioni per il 2022.
La gestione della Missione (28) Sviluppo e riequilibrio territoriale, prima iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2015 è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. La Missione è costituita da un solo programma Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4).
Le risorse sono pressoché interamente iscritte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000). Gli stanziamenti del capitolo in questione, integrati con gli effetti della manovra espongono 10.035,7 milioni per il 2021, 11.551,9 milioni per il 2022 e 9.034,4 milioni per il 2023.
Tale importo è dato da una integrazione della dotazione a BLV con gli effetti della manovra (Sez. I) che ha, in particolare integrato le risorse del Fondo sviluppo e coesione di 2.916,1 milioni per il 2021, di 3.864,1 milioni per il 2022, di 1.366 milioni per il 2023.
Nell'ambito della Missione “Ricerca e innovazione”, programma Ricerca di base e applicata (17.15), il capitolo 7380 è relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ed è dotato a BLV di 93,6 milioni per ciascun anno del triennio 2021-2023, che non subiscono variazioni per il periodo con il DLB in esame.
Nella Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica” (29), programma Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5) il capitolo 3822 è relativo alle somme occorrenti per la compensazione a favore delle regioni degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate di energia elettrica e gas per le famiglie svantaggiate (ai sensi del D.L. 185/2008, articolo 3, comma 9). Tale capitolo – che non viene modificato dal DLB in esame - espone per uno stanziamento di 57,3 milioni per ciascun anno del triennio 2021-2023.
Il D.L. n. 104/2019 ha disposto il passaggio al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, con il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il trasferimento riguarda anche le competenze gestionali sul cd. Piano "Made in Italy" e la titolarità delle gestioni fuori bilancio del MISE, relative al Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all’art.1, comma 932, legge n. 296/2000.
La Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo è costituita da un unico Programma di spesa Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy.
MAECI Missione/ CDR |
2020 |
2021 |
||||||
legge di bilancio |
ASS. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL sez.ii (C=a+b) |
effetti sez. I (d) |
Dlb integrato sez I+Sez II |
||
Rimodul |
variaz. |
|||||||
4. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) |
||||||||
4.1Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy (16.5) |
286,1 |
692,8 |
197,5 |
|
50 |
247,5 |
473,1 |
720,6 |
TOTALE |
286,1 |
692,8 |
197,5 |
|
50 |
247,5 |
473,1 |
720,6 |
Il programma ha subito interventi sia alla Sezione I che alla Sezione II. In particolare, la Sezione I rifinanzia, per 50 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2024, il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, istituito dall’articolo 30 del D.L. n. 133/2014 (L. n. 160/2014) e da ultimo rifinanziato dalla Legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019, art. 1, co. 297).
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 e ss. |
MISSIONE 16 |
|
|
|
|
|
PROGRAMMA 16.5 |
|
|
|
|
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 297 "Promozione del made in Italy" - (Cap-pg: 7959/1) - (scad. Variazione fino al 2024) |
LV |
40,3 |
40,3 |
40,3 |
402,9 |
Rif. |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Il programma registra incrementi di spesa anche in virtù degli interventi di Sezione I. In particolare, si rammenta il rifinanziamento, disposto dall’articolo 210, del Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri, istituito dall’art. 72 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) per 465 milioni di euro per il 2020 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le cui risorse sono iscritte sul capitolo 2320, di nuova istituzione.
Capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, sono allocati nella Missione “Ricerca e Innovazione” (17) Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.22). Si segnalano in particolare i seguenti stanziamenti:
§ il capitolo 1678, "Contributo dello Stato per la ricerca scientifica". Una parte dello stanziamento di tale capitolo (quella iscritta nel piano gestionale 1) riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991 e successivamente rifinanziato da una serie di autorizzazioni legislative di spesa. Il capitolo - che non viene modificato dal DLB in esame – espone, al piano gestionale 1, una dotazione di 22,9 milioni per il 2021, di 22,9 milioni per il 2022 e di 22,9 milioni per il 2023.
§ il capitolo 7236, relativo al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, la cui dotazione di competenza risulta a DLB in esame pari a 1.849,3 milioni di euro per il 2021, e a 1.851,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, subisce un rifinanziamento di Sezione I, pari a 42 milioni per ciascun anno del triennio. A DLB integrato la sua dotazione è pertanto pari a 1.891,3 milioni per il 2021, a 1893,3 milioni per ciascun anno 2022-2023.
§ il capitolo 7238 che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. La dotazione del capitolo a BLV è pari a 20 milioni per il 2021, e di 30 milioni per il 2022 e 26 milioni per il 2023 e non viene modificato dalla manovra in esame.
Il decreto legge n. 104/2019, convertito con modificazioni, a novembre scorso (legge n. 132/2019) ha nuovamente trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali MIBACT – che conseguentemente ha assunto la denominazione di Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo MIBACT - le funzioni in materia di turismo già esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con relative risorse umane, strumentali e finanziarie (individuate dal DPCM 12 novembre 2018) a decorrere dal 1° gennaio 2020[21].
A decorrere, quindi, dall’esercizio finanziario 2020, la missione Turismo, con le relative risorse, transita nuovamente dallo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a quello del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
La missione (31) "Turismo" è rappresentata dall’unico programma "Sviluppo e competitività del turismo" (31.1). Le dotazioni di spesa a legislazione vigente sono pari a circa 45,5 milioni per il 2021, a 45,4 milioni per il 2022 e il 2023.
Il provvedimento in esame apporta variazioni in aumento di Sezione II, pari a +10 milioni euro nel 2021 e a +15 milioni di euro nel 2022.
Il rifinanziamento attiene al Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui al D.L n. 34 del 2020 cd. “DL Rilancio”, art. 179, comma 1, istituito per far fronte alla crisi del settore nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID, iscritto sul cap. 6833/pg.1.
[1] Si evidenzia che la tempistica e i contenuti del ciclo della programmazione di bilancio nazionale sono fortemente influenzati e definiti dalle regole di Governance economica adottate al livello europeo, tese a favorire un più intenso coordinamento ex ante delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri della UE ed una più stretta sorveglianza in campo fiscale e macro-economico. In particolare, il Regolamento UE n. 473/2013 conferisce alla Commissione competenze che le consentono di valutare i progetti di bilancio nazionali e, ove necessario, richiederne la revisione al fine di assicurare la correzione dei disavanzi eccessivi. Il regolamento fissa un " calendario comune di bilancio ", finalizzato ad una migliore sincronizzazione delle principali fasi di elaborazione dei bilanci nazionali proprio per garantire l'efficacia del Patto di stabilità e crescita e dei relativi obiettivi programmatici in esso assunti.
Il calendario aggiunge alla tempistica già fissata con il semestre europeo la presentazione alla Commissione e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre – termine di poco precedente la presentazione alle Camere, il 20 di ottobre, del disegno di legge di bilancio – di un Progetto di documento programmatico di bilancio (DPB) per l'anno successivo, riassuntivo dei contenuti della manovra predisposta per il triennio di riferimento con il disegno di legge di bilancio. Il documento, che va anche trasmesso alle Camere nel medesimo termine del 15 ottobre, deve essere coerente con le raccomandazioni delle Istituzioni europee formulate nel contesto del Patto di stabilità e crescita e con le raccomandazioni formulate nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, anche per quanto concerne la procedura sugli squilibri macroeconomici. Poiché il conseguimento degli obiettivi finanziari fissati con il Patto di stabilità e crescita (PSC) richiede il concorso di tutti i sottosettori delle amministrazioni pubbliche, il documento programmatico di bilancio deve esporre informazioni circa l'entità di tale concorso da parte di ciascuno di questi. Il parere della Commissione sul progetto di documento programmatico di bilancio dovrebbe essere adottato il più rapidamente possibile e comunque entro il 30 novembre , tenendo conto, per quanto possibile, della tempistica e delle procedure parlamentari nazionali
[2] Esso è pari all'ammontare degli interessi calcolati con le modalità stabilite dalla normativa secondaria attuativa della misura: il contributo è concesso dal MISE e determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento quinquennale di importo pari all'investimento al tasso del 2,75% (commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013, DD.MM. attuativi 27 novembre 2013 e 25 gennaio 2016 e Circolare 23 marzo 2016, n. 26673). Per gli investimenti "Industria 4.0", il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. Dunque, il tasso convenzionale su cui calcolare il beneficio è elevato al 3,575% annuo rispetto al 2,75% annuo riservato ai beni ordinari (Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036).
[3] Commissione europea Bruxelles, 26 febbraio 2020 SWD(2020) 511 final.
[4] Si veda la Memoria scritta dell’Istituto nazionale di statistica depositata il 12 novembre 2020 presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera in relazione all’esame delle proposte di legge 1818 (Murelli) e 1885 (De Maria) in materia di lavoro, occupazione e produttività.
[5] Si veda, in particolare, l’audizione informale di Unioncamere del 10 novembre 2020 (https://webtv.camera.it/evento/17074).
[6] Vedi nota 2.
[7] Per un quadro completo della disciplina in materia, corredato delle disposizioni emanate per fronteggiare la pandemia, si rinvia allo specifico tema dell’attività parlamentare.
[8] Rimane fermo che lo Stato “copre” esposizioni per 200 miliardi di euro (il limite è comprensivo dunque delle esposizioni CDP e delle esposizioni di SACE autorizzate dall’articolo 1 del D.L. n. 23).
[9] Gli aiuti concessi sulla base di regimi approvati ai sensi della sezione e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione nel determinare se il massimale pertinente è superato.
[10] Il Fondo di garanzia PMI è inoltre chiamato ad intervenire in garanzia su una quota degli importi oggetto della moratoria ex lege sui finanziamenti in essere concessa, ai sensi del D.L. n. 18/2020 cd. "Cura Italia", alle micro piccole e medie imprese (MPMI) che autocertifichino di avere subito temporanea carenza di liquidità in seguito all'emergenza COVID (articolo 56 ). A tale fine, il D.L. ha rifinanziato il Fondo di ulteriori 1.730 milioni di euro per il 2020 (successivamente rideterminati in circa 1.430 milioni di euro dal D.L. n. 23/2020) destinandoli ad una apposita Sezione speciale istituita per le garanzie concesse dal Fondo sulle moratorie dei finanziamenti in essere a favore delle PMI sino al 30 settembre 2020 (ora 31 gennaio 2021 ai sensi della proroga contenuta nell’articolo 65 del D.L. in esame).
[11] È in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse da PMI con determinate caratteristiche) qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società diverse da PMI con determinate caratteristiche, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0
[12] L’articolo 67 del decreto legislativo n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), prevede, tra gli effetti delle misure di prevenzione, che il soggetto non possa accedere a “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”.
[13] L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n.74 del 2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) prevede la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, per i condannati per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
[14] Compito invece spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.
[15] Nella nuova articolazione della legge di bilancio, la modifica dei parametri sottostanti l’andamento delle entrate e delle spese è riservata alla sezione normativa, cioè la Sezione I, mentre tutta la restante funzione di rideterminazione degli stanziamenti a legislazione vigente è affidata alle possibilità di intervento nella Sezione II.
[16] A titolo esemplificativo, le voci dell’entrata che costituiscono l’unità di voto sono rappresentate, per le entrate tributarie, dai tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), ovvero da raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad es. imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad es. proventi speciali, redditi da capitale, ecc.)
[17] Le azioni del bilancio dello Stato sono state individuate con DPCM del 14 ottobre 2016. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti.La Prima Relazione è stata presentata al Parlamento il 12 ottobre 2018 (Doc. XXVII, n. 2). Con successivo DPCM sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.
[18] Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti Tabelle C, D, E della legge di stabilità. I rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni erano, infatti, prima della riforma ex legge n. 163/2016, operati con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e venivano recepite nella legge di bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano variazioni precluse alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale.
[19] Tali somme possono essere in tutto o in parte reiscritte in bilancio su appositi Fondi da istituire, con la medesima legge di bilancio, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e tenendo conto della natura delle partite debitorie cancellate. Tali risorse sono state dunque reiscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del MISE.
[20] Il D.L. n. 120 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (allora Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia, ora Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa-INVITALIA) la realizzazione di un Piano di promozione industriale. Successivamente a tale decreto, il D.L. 9 ottobre 1993 n. 410 convertito con modificazioni in legge 10 dicembre 1993, n. 513 ha disposto, all’articolo 1, che la SPI (ora INVITALIA), previa autorizzazione dell’allora Ministero dell'industria, ora Ministero dello sviluppo economico, potesse utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nel programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 120), nonché taluni fondi (di cui alla legge n. 408/1989 e al D.L. n. 415/1989), già assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud in crisi siderurgica (indicate dal medesimo D.L. n. 120/1989), nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI. Per le stesse finalità, è stato consentito alla SPI di utilizzare anche ulteriori risorse resesi disponibili per lo scopo, comprese quelle da revoche o riprogrammazioni di cui alla legge sugli interventi straordinari del Mezzogiorno (Legge n. 64/1986). Infine l’articolo 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) ha riordinato la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Anche la nuova disciplina si alimenta con i “rientri” (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa del MISE. Si tratta del capitolo 7483 p.g.1) per le finalità di cui alla L.181/89. Le risorse sono successivamente trasferite al Fondo crescita sostenibile (iscritto in contabilità speciale 1201).
[21] L’art.1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 (legge n. 97 del 2018) – come noto - aveva trasferito le funzioni in materia di turismo dal Ministero dei beni e delle attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che - da allora - aveva assunto la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT). Con decorrenza 1° gennaio 2019, al MIPAAFT erano state altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale turismo dell’ex MIBACT, nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.