Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive
Titolo: Attuazione del Reg. 2017/1938/UE - Misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas
Riferimenti: SCH.DEC N.72/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 200
Data: 10/11/2020
Organi della Camera: X Attività produttive


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Attuazione del Reg. 2017/1938/UE - Misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

10 novembre 2020
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Compatibilità con la normativa dell'Unione europea|Incidenza sull'ordinamento giuridico|


Presupposti normativi

Lo schema di decreto legislativo A.G. 200 - adottato ai sensi dell'articolo 24 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 "Legge di delegazione europea 2018" - apporta alcune modifiche alla normativa vigente inerente il mercato interno del gas naturale (D.Lgs. n. 164/2000 e D.Lgs. n. 93/2011), ai fini di un adeguamento della stessa alle disposizioni contenute nel Regolamento 2017/1938/UE.

Il Regolamento 2017/1938/UE reca misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto del gas naturale, il Regolamento prevedere misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione, che di reazione alle medesime (Considerando n. 7), assicurando così la tutela dei clienti protetti.

La definizione di clienti protetti nel quadro del meccanismo di solidarietà si rende necessaria alla luce, dunque, dell'obbligo degli Stati membri di prestare solidarietà in circostanze estreme e per soddisfare esigenze essenziali. La definizione include i clienti civili, e, a determinate condizioni, taluni servizi sociali essenziali e impianti di teleriscaldamento. In base a tale impostazione, gli Stati membri possono quindi trattare i servizi di assistenza sanitaria, di assistenza sociale essenziale, di emergenza e di sicurezza come i clienti protetti nel quadro della solidarietà, anche quando tali servizi sono erogati da una pubblica amministrazione.

Nell'ottica della reazione coordinata ad eventuali crisi di approvvigionamento di gas naturale, l'articolo 13 del Regolamento prevede che gli Stati membri adottino accordi intergovernativi in base ai quali ciascuno Stato potrà chiedere o fornire solidarietà nella fornitura di gas a uno Stato membro direttamente interconnesso, o connesso attraverso un paese terzo, nel caso in cui una grave situazione di emergenza non consenta di assicurare la fornitura di gas ai propri clienti protetti.

Nel caso di specie, l'Italia - come evidenziato da ARERA (cfr. memoria 179/2018/I/COM) potrebbe attivare la misura di solidarietà, in qualità sia di Stato richiedente sia di Stato prestatore, nei confronti di Francia, Germania (tramite la Svizzera), Austria e Slovenia.

Lo Stato membro che ha dichiarato l'emergenza è tenuto a compensare economicamente lo Stato membro che ha attivato i meccanismi di solidarietà, in considerazione di tutti i ragionevoli costi sostenuti da quest'ultimo. Lo Stato membro che presta solidarietà deve infatti ricevere tempestivamente un'equa compensazione da parte dello Stato membro che riceve solidarietà, anche per il gas distribuito nel  territorio di questo e per tutti gli altri costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà. Le misure di solidarietà sono subordinate alla condizione che lo Stato membro richiedente solidarietà si impegni a versare suddetta equa e tempestiva compensazione.

La data entro la quale  gli Stati membri devono adottare le misure, comprese le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie, per garantire l'effettività del meccanismo di solidarietà ai clienti protetti dello Stato membro richiedente, è stata fissata al 1° dicembre 2018.

Le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie devono dunque essere concordate tra gli Stati membri direttamente connessi o connessi tramite un paese terzo e sono descritte nei rispettivi piani di emergenza.

In caso di inerzia degli Stati membri, la Commissione, previa consultazione delle autorità competenti interessate, può proporre un quadro di riferimento per tali misure per renderle operative.

Per assistere gli Stati membri nell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento, la Commissione europea, con la Raccomandazione 2018/177/UE del 2 febbraio 2018, ha elaborato orientamenti non vincolanti sugli elementi da includere nelle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra gli Stati membri per l'applicazione del meccanismo di solidarietà.

Nell'anno 2019, è stata aperta nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione [EU Pilot n. (2019)9573 ENER] per il mancato rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 13 del Regolamento.

Nello stesso anno, il già menzionato articolo 24 della legge 4 ottobre 2019, n. 17 "Legge di delegazione europea 2018" ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento qui in esame, secondo i  principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012 e secondo principi e criteri direttivi specifici di seguito riportati:

  1.   riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate;
  2. individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'espletamento del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati;
  3. individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione dell'articolo 13 del Regolamento, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per gli aspetti di competenza;
  4. previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Il 14 maggio 2020 la Commissione europea ha inviato lettere di costituzione in mora (procedura di infrazione n. 2020/2131) ai sensi dell'articolo 258 del TFUE a tutti gli Stati membri dell'UE (ad eccezione di Cipro) e al Regno Unito a causa del mancato rispetto degli obblighi di notifica e dell'applicazione del meccanismo di solidarietà, sopra descritti, introdotti dal Regolamento. 

Il Regolamento 2017/1938/UE prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione, che rappresenta una delle cinque dimensioni della governance europea dell'energia. In particolare, il regolamento (che abroga il Regolamento 994/2010/UE, rispetto al quale intende migliorare le azioni di prevenzione e di mitigazione) introduce misure volte a far fronte ad un'eventuale carenza ( shortage) di gas causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda straordinariamente elevata, al fine di assicurare la continuità dell'approvvigionamento di gas nei Paesi dell'Unione.
Il regolamento permette l'adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire i necessari approvvigionamenti di gas, comprese misure di solidarietà di ultima istanza, e prevede la chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l'Unione per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione a reali interruzioni dell'approvvigionamento di gas.
A tali fini, il Regolamento, all'art. 3, attribuisce la sicurezza dell'approvvigionamento di gas alla responsabilità condivisa delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, in particolare attraverso le autorità competenti, e della Commissione, nell'ambito dei rispettivi settori di attività e competenza, prevedendo che ciascuno Stato membro designi un' autorità competente.
È istituito (art. 4) un gruppo di coordinamento del gas (GCG), presieduto dalla Commissione europea e volto a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, composto di rappresentanti degli Stati membri, in particolare rappresentanti delle rispettive autorità competenti, dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («Agenzia»), dell'ENTSOG e degli organi rappresentativi del settore interessato e di quelli dei pertinenti clienti.
Il GCG assiste la Commissione, in particolare per quanto riguarda le seguenti questioni: a) la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in qualsiasi momento e più specificamente in caso di emergenza; b) tutte le informazioni importanti della sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello nazionale, regionale e dell'Unione; c) le buone prassi ed eventuali linee guida destinate a tutte le parti interessate; d) il livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, i parametri di riferimento e i metodi di valutazione; e) gli scenari nazionali, regionali e dell'Unione e le prove per determinare il grado di preparazione; f) la valutazione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza, la coerenza tra i vari piani e l'attuazione delle misure ivi contemplate; g) il coordinamento delle misure intese a far fronte all'emergenza dell'Unione, con le parti contraenti della Comunità dell'energia e con altri paesi terzi; h) l'assistenza necessaria per gli Stati membri più colpiti.
Sono inoltre definiti i c.d. standard di approvvigionamento di gas. L'art. 6 prevede che l'Autorità competente prescriva alle imprese di gas naturale, che l'autorità stessa identifica, di adottare misure volte ad assicurare ai clienti protetti dello Stato membro l'approvvigionamento di gas in ciascuno dei casi seguenti:
  1. temperature estreme per un periodo di picco di sette giorni che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni;
  2. un periodo di trenta giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni;
  3. un periodo di trenta giorni in caso di interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale del gas in condizioni invernali medie.
Ogni Stato membro notifica alla Commissione le proprie definizioni di clienti protetti, i volumi di consumo annuo di gas dei clienti protetti e la percentuale del consumo totale annuo finale di gas che tali volumi di consumo rappresentano in tale Stato membro.
L'istituzione di standard di sicurezza dell'approvvigionamento sufficientemente armonizzati è finalizzata a far fronte, come evidenziato nel Considerando n. 31, a situazioni come quella verificatasi nel gennaio 2009, a causa delle interruzioni dell'approvvigionamento di gas proveniente dalla Russia. Tali standard tengono conto delle differenze tra Stati membri, degli obblighi di servizio pubblico e delle misure a tutela dei clienti. Gli standard di sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbero essere stabili, ai fini della certezza giuridica, e chiari, senza gravare in modo eccessivo e sproporzionato sulle imprese di gas naturale. Gli Stati membri dovrebbero definire misure che garantiscano, in modo efficace e proporzionato, la conformità delle imprese di gas naturale a tali standard, nonché la possibilità di stabilire sanzioni per i fornitori, qualora lo ritengano opportuno.
Il Regolamento adotta un approccio a tre livelli, che coinvolge, innanzitutto, le imprese di gas naturale pertinenti e il settore, in secondo luogo gli Stati membri a livello nazionale o regionale e, in terzo luogo, l' Unione. Si specifica infatti (cfr. Considerando n. 32) che, al fine di mantenere efficiente il funzionamento del mercato interno del gas, in particolare in caso di interruzione dell'approvvigionamento e in situazioni di crisi, è opportuno definire con precisione il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale e di tutte le autorità competenti.
In primo luogo ( art. 13 del Regolamento), lo Stato membro che ha dichiarato l'emergenza dovrebbe attuare in particolare tutte le misure previste dal suo piano di emergenza al fine di garantire l'approvvigionamento di gas ai propri clienti protetti nel quadro della solidarietà. Nel contempo, tutti gli Stati membri che hanno introdotto un aumento dello standard di approvvigionamento dovrebbero ridurlo temporaneamente allo standard di approvvigionamento ordinario per rendere più liquido il mercato del gas, nell'eventualità che lo Stato membro che dichiara lo stato di emergenza indichi la necessità di un'azione transfrontaliera. Se queste due serie di misure non riescono ad assicurare l'approvvigionamento necessario, gli Stati membri direttamente connessi dovrebbero adottare misure di solidarietà per assicurare l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro in situazione di emergenza su richiesta di tale Stato membro.
Tali misure di solidarietà dovrebbero consistere nel garantire una riduzione o un'interruzione dell'approvvigionamento di gas ai clienti diversi dai clienti protetti, al fine di liberare i volumi di gas, nella misura necessaria e fintantoché non sia assicurato l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente solidarietà.
A tale proposito, si precisa (v. Considerando n. 60) che l'obiettivo della salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione "non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione": quest'ultima, quindi, può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.
Collateralmente, il Considerando n. 39 specifica che i meccanismi di solidarietà  assicurano la cooperazione con Stati membri più vulnerabili e, allo stesso tempo, rappresentano una misura di ultima istanza che si applica solo in una situazione di emergenza e solo a condizioni restrittive. Pertanto, si specifica che se uno Stato membro ha dichiarato l'emergenza, è opportuno procedere con un approccio graduale e proporzionato per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.
In tale ottica, il regolamento rafforza la cooperazione regionale tra Stati membri, proponendo una stretta cooperazione tra gli stessi nell'elaborazione delle valutazioni regionali dei rischi, che saranno affrontati in piani d'azione preventivi e in piani d'emergenza, notificati dalla Commissione entro il 1° marzo 2019. Entro 4 mesi dalla notifica, la Commissione esamina tali piani tenendo conto dei pareri espressi su di essi dal GCG (articoli da 7 a 10 del Regolamento).
Il regolamento stabilisce anche meccanismi di trasparenza (art. 14 sullo scambio di informazioni) che riguardano, in uno spirito di solidarietà, il coordinamento della pianificazione e delle contromisure da attuare in caso di emergenze a livello nazionale, regionale e dell'Unione.
L'art. 11 del Regolamento riconosce un sistema proporzionato di gestione delle crisi e scambio di informazioni basato su tre livelli di crisi:
  • preallarme (qualora ci siano informazioni concrete, serie e affidabili che possa verificarsi un evento che rischi di deteriorare gravemente la situazione dell'approvvigionamento di gas innescando il livello di allarme o di emergenza);
  • allarme (qualora un'interruzione dell'approvvigionamento di gas o una domanda di gas eccezionalmente elevata deteriori gravemente la situazione dell'approvvigionamento di gas, ma il mercato è ancora in grado di farvi fronte senza dover ricorrere a misure non di mercato);
  • emergenza (qualora ci sia una domanda di gas eccezionalmente elevata, o grave interruzione o altro serio deterioramento dell'approvvigionamento di gas e tutte le misure di mercato sono state attuate ma l'approvvigionamento di gas è insufficiente a soddisfare la domanda rimanente.
Quando l'autorità competente di uno Stato membro dichiara uno dei livelli di crisi, essa ne informa immediatamente la Commissione nonché le autorità competenti degli Stati membri cui lo Stato membro di tale autorità competente è direttamente connessa. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza, ne sono informati anche gli Stati membri nel gruppo di rischio. La Commissione dichiara: lo stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione su richiesta di almeno due autorità competenti che hanno dichiarato lo stato di emergenza; la fine di un'emergenza a livello regionale o dell'Unione se, dopo aver valutato la situazione, conclude che la dichiarazione dello stato di emergenza non è più giustificata.


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo A.G. 200 - adottato ai sensi dell'articolo 24 della legge 4 ottobre 2019, n. 117  Legge di delegazione europea 2018 - apporta alcune modifiche alla normativa vigente inerente il mercato interno del gas naturale (D.Lgs. n. 164/2000 e D.Lgs. n. 93/2011), ai fini di un adeguamento della stessa alle disposizioni contenute nel Regolamento 2017/1938/UE.

Segnatamente, l'articolo 1 - conformemente al criterio direttivo di delega contenuto nel citato articolo 24, comma 3, lett. a) - modifica il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, agli articoli 18, 22 e 28, per inserire la definizione di clienti protetti e clienti protetti nel quadro della solidarietà ai sensi del citato Regolamento, nonché per includere, tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico (MISE), la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà.

In particolare, l'articolo:

  1. modifica il comma 2 dell'articolo 18, al fine di prevedere che il MISE tenga conto degli obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti protetti di cui all'articolo 6 del Regolamento 2017/1938/UE, in sede di determinazione dei criteri per il calcolo degli obblighi, in capo ai soggetti che svolgono attività di vendita, di modulazione per il periodo di punta stagionale (a favore dei clienti non idonei).
    Con la novella in esame, viene dunque espunto il richiamo, già contenuto nel comma 2 dell'articolo 18, ai clienti vulnerabili di cui all'articolo 8 del Regolamento n. 994/2010/UE, in quanto la disciplina  contenuta in tale Regolamento è stata abrogata e sostituita dal nuovo Regolamento qui in esame.
    E' cliente protetto ai sensi, dell'articolo 2, punto 5) del Regolamento 2017/1938/UE, il cliente civile connesso a una rete di distribuzione del gas. Se lo Stato membro interessato lo decida, ai sensi di quanto consentito dall'articolo 6 dello stesso Regolamento, la definizione di cliente protetto può comprendere anche a) la piccola o media impresa, purché connessa a una rete di distribuzione del gas; b) un servizio sociale essenziale, purché connesso a una rete di distribuzione o di trasporto del gas;c) l'impianto di teleriscaldamento, nella misura in cui serve i clienti civili, le piccole o medie imprese o i servizi sociali essenziali, se non può essere alimentato anche da combustibili diversi dal gas. Tale inclusione è ammessa purché le imprese o i servizi di cui alle lettere a) e b) rappresentino insieme al massimo il 20% del consumo totale annuale finale di gas dello stesso Stato membro.
    Si ricorda che è cliente civile un cliente che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico (la definizione di cliente civile è quella di cui all'articolo 2, punto 25) della Direttiva 2009/73/UE sul mercato interno del gas, ed è richiamata dal Regolamento;
  2. aggiunge all'articolo 22, dopo il comma 2-bis, un nuovo comma 2-ter, ai sensi del quale sono considerati "clienti protetti nel quadro della solidarietà" ai sensi del  Regolamento 2017/1938/UE, i clienti civili che sono connessi ad una rete di distribuzione del gas, inclusi i servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione. La definizione ricalca quella contenuta nell'articolo 2, punto 6 del Regolamento;
  3. modifica il comma 2 dell'articolo 28, ai sensi del quale il MISE provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi, con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas.
    La modifica è finalizzata ad includere nei compiti del MISE la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà, come previsto dall'articolo 13 del Regolamento.

L'articolo 2 apporta modifiche al D.Lgs. n. 93/2011 e, particolare, agli articoli 4, 8 e 42, per adeguare la disciplina sulle misure di salvaguardia per far fronte a crisi sul mercato e/o a minacce all'integrita del sistema del gas alle disposizioni del Regolamento, espungendo il richiamo alla disciplina europea abrogata (Regolamento n. 994/2010/UE).

 In particolare, l'articolo:

  1. sostituisce il comma 4 dell'articolo 4, al fine di prevedere che le misure di salvaguardia sono indicate nel piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale di cui all'articolo 8 (tale articolo viene dunque contestualmente modificato, cfr. infra), ed è fatto obbligo alle imprese del gas naturale di rispettarle.
  2. riformula l'articolo 8, inserendovi la disciplina inerente la predisposizione dei piani e degli accordi di solidarietà di cui agli articoli 7-9 e 13 del Regolamento
    In particolare, il nuovo comma 1, dispone che il MISE provvede, ai sensi del dell'articolo 7 del Regolamento, alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, nonché, con le autorità competenti degli Stati Membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, alla valutazione comune dei rischi.
    Al Ministero è attribuita la competenza a definire il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute negli articoli 7-9 e 13, del Regolamento, avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale (CTEM) operante presso lo stesso MISE (i due piani, come si dirà subito appresso, sono stati adottati dal MiISE, sia pure sulla base della normativa già vigente).
    Il nuovo comma 2 dispone che il Ministero comunica i predetti piani alla Commissione europea e agli altri Stati membri interconnessi, si coordina con le autorità competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e !imitarne i danni, nonché definisce, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale MAECI, accordi di solidarietà con gli Stati membri direttamente connessi, o interconnessi attraverso uno Paese terzo, adottando le misure necessarie, comprese le modalità tecniche, amministrative e finanziarie concordate, per garantire che il gas sia fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarietà dello Stato membro richiedente, come previsto dall'articolo 13 del Regolamento.
    Ai sensi del nuovo comma 2-bis, il MISE, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente-ARERA, stabilisce la metodologia per il calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà a favore dei clienti protetti nel contesto della solidarietà degli stessi Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 13, par. 8, del Regolamento, sulla base dei criteri definiti nella Raccomandazione della Commissione 2018/177/UE.
    La compensazione deve coprire almeno il valore del gas naturale fornito nel quadro del meccanismo di solidarietà, i costi di trasporto, i costi relativi allo stoccaggio, il costo degli eventuali procedimenti giudiziari, gli eventuali danni dovuti alla riduzione dell'attività industriale, compresa la compensazione dei danni economici da essi derivanti.
    Ai sensi del nuovo comma 2-ter, l'operatore maggiore del sistema di trasporto nazionale del gas naturale provvede, secondo quanto stabilito in ciascun accordo intergovernativo di solidarietà, all'attuazione tecnica delle misure incluse negli accordi.
    Ai sensi del nuovo comma 2-quater, il gestore dei mercati energetici - GME, provvede, secondo quanto stabilito all'interno di ciascun accordo intergovernativo di solidarietà, a mettere a disposizione piattaforme di scambio dedicate all'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi.
    Il nuovo comma 3 dispone che il MISE adotta le misure necessarie affinché, nel caso di interruzione del flusso di gas naturale dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacità delle infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni di cui all'Allegato II del Regolamento, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili azioni di riduzione della domanda e della capacità di stoccaggio di modulazione e strategico nazionale, di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di punta massima, calcolata con una probabilità statistica almeno ventennale.
    Il nuovo comma 4 dispone che i gestori del sistema di trasporto realizzano una capacità di trasporto bidirezionale continua, ai fini del controflusso sia virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, inclusa la interconnessione tra Italia e Centro Europa (con le reti gas nordeuropee) attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal MISE ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del Regolamento.

    Si evidenzia che il Ministero dello sviluppo economico ha adottato, in allegato al D.M. 18 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011, in conformità e prima applicazione delle disposizioni del Regolamento:
    - il Piano di azione preventiva per il sistema Italiano del gas naturale. Il Piano di Azione Preventivo contiene, rispetto ai precedenti, alcune importanti novità tra cui informazioni
    relative ai gruppi di rischio a cui il sistema italiano appartiene. Tali informazioni, direttamente veicolate dagli Stati Membri interessati (in lingua inglese) sono state estrapolate dai documenti di Valutazione dei Rischi Comune elaborati in precedenza e riportate nei capitoli di pertinenza.
    Come richiesto dal nuovo Regolamento il Piano è stato posto in consultazione per i diretti portatori di interesse italiani e, successivamente, per le Autorità Competenti degli Stati Membri europei interessati. Il Piano è stato anhe  pubblicato sul sito istituzionale del MISE.
    Come si legge nel Piano, l'Italia appartiene a sei gruppi di rischio:
    il gruppo "Ucraina" appartenente all'insieme dei gruppi di rischio per l'approvvigionamento di gas attraverso la rotta orientale insieme a Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Croazia, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia;
    il gruppo "Norvegia" appartenente all'insieme dei gruppi di rischio per l'approvvigionamento di gas attraverso la rotta del Mar del Nord insieme a Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Regno Unito;
    il gruppo "Algeria" appartenente all'insieme dei gruppi di rischio per l'approvvigionamento di gas attraverso la rotta nordafricana insieme a Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Malta, Austria, Portogallo e Slovenia;
    il gruppo "Libia" appartenente all'insieme dei gruppi di rischio per l'approvvigionamento di gas attraverso la rotta nordafricana insieme a Croazia, Malta, Austria e Slovenia;
    il gruppo "Corridoio meridionale del gas - Mar Caspio" appartenente all'insieme dei gruppi di rischio per l'approvvigionamento di gas attraverso la rotta sudorientale insieme a Bulgaria, Grecia, Croazia, Ungheria, Malta, Austria, Romania, Slovenia e Slovacchia;
    il gruppo "Mediterraneo orientale" appartenente all'insieme dei gruppi di rischio per l'approvvigionamento di gas attraverso la rotta sudorientale insieme a Grecia, Cipro e Malta.
    Per gli ultimi due gruppi, Corridoio meridionale del gas - Mar Caspio e Mediterraneo orientale, le attività sono ancora ferme poiché le infrastrutture di interconnessione sono ancora in costruzione o in attesa di decisione finale di investimento. L'Italia è stata incaricata di coordinare i lavori del gruppo "Ucraina" e del gruppo "Libia".
    - il Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale . Il Piano è stato poi aggiornato con le previsioni del Decreto Ministeriale 30 settembre 2020, pubblicato in G.U. del 9 ottobre 2020, relativo ai meccanismi per i servizi di interrompibilita' tecnica della fornitura di gas naturale offerti da clienti industriali. Qui, la versione consolidata del Piano, pubblicata sul sito istituzionale del MISE. Il Piano disciplina le condizioni in presenza delle quali si è in   preallarme - early warning; il livello di allarme-alert  e il livello di emergenza- emergency
    La Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari del Ministero dello Sviluppo Economico, responsabile della dichiarazione dei livelli di crisi, dichiara dichiara e comunica l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza e la relativa cessazione, riunisce il CTEM e decide, su indicazione dell'Impresa maggiore di trasporto ( SNAM Rete gas S.p.A) o del Comitato, quali misure non dimercato adottare o sospendere.
    Comunica poi alla Commissione, nonché alle autorità competenti degli Stati membri interessati e degli altri Stati confinanti, l'entrata in vigore della condizione di crisi, ponendo in essere gli eventuali meccanismi di cooperazione previsti o predisponendo l'attivazione di nuovi processi di coordinamento che saranno definiti nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento. Assicura i necessari collegamenti con la Commissione Europea, con il GCG e con le altre istituzioni
    eventualmente coinvolte per la gestione del Piano di Emergenza.
    Si avvale di SNAM Rete gas, per: comunicare agli Utenti del sistema di trasporto l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza;monitorare e coordinare le azioni previste dal Piano di Emergenza.
    Si rammenta, inoltre che il CTEM è stato istituito presso il MISE dal D.M. 26 settembre 2001 e opera in qualità di organo tecnico consultivo presso la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG), ai sensi di quanto previsto dal regolamento di riorganizzazione delMinistero ( D.P.C.M.19 giugno 2019, n. 93, art. 9, comma 2). La sua composizione è stata recentemente modificata dal D.M. 7 agosto 2020. Il Comitato è composto da un presidente: il direttore generale della Direzione  generale  per  le
    infrastrutture e la sicurezza dei sistemi  energetici  e  geominerari (DGISSEG); i seguenti componenti: a) il dirigentedella Divisione IV-Sicurezza approvvigionamenti della DGISSEG; b)  il  dirigente  della   Divisione V - Regolamentazione infrastrutture energetiche della DGISSEG; c)un rappresentante della Direzione generale pe l'approvvigionamento, l'efficienza  e  la  competitivita'  energetica (DGAECE); d) un rappresentante dell'Autorità di regolazione per  energia reti e ambiente (ARERA); e) un rappresentante  di  ciascuna  impresa  di  trasporto,  di stoccaggio  e  impresa  titolare  di  impianti  di   rigassificazione operante sul territorio nazionale;  f) un rappresentante della società Terna S.p.a..
    Ai sensi del Piano, SNAM rete gas S.p.a. monitora quotidianamente lo stato del sistema gas, anche in collaborazione con gli operatori di trasporto internazionali interconnessi, e pubblica in modo chiaro e tempestivo sul proprio sito internet le informazioni a tal fine rilevanti e segnala all'Autorità competente il possibile peggioramento dello stato del sistema e propone l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza. Le imprese di trasporto interconnesse operanti sul territorio nazionale collaborano per garantire condizioni di interoperabilità che contribuiscano al buon fine di ogni fase di crisi.Le imprese di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione, nonchè TERNA S.p.a., contribuiscono ognuno per le proprie competenze, al reperimento delle informazioni necessarie a garantire il monitoraggio del sistema;

  3. modifica il comma 1 dell'articolo 42 al fine di inserire, tra le finalità perseguite dall'ARERA, quella di contribuire a definire, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e di massima salvaguardia dei clienti idonei, la copertura economica degli accordi di solidarietà previsti nel piano di emergenza, in attuazione degli articoli 8 e 13 del Regolamento, comprese le disposizioni che consentono il calcolo dell'equa compensazione di almeno tutti i costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà, come previsto dal citato articolo 13, par. 10, del Regolamento. (nuova lettera f-bis)).
L'articolo 2 appare dare specifico recepimento ai principi e criteri direttivi di delega contenuti nell'articolo 22, comma 3, lett. b) e c) della legge n. 117/2019 (Legge di delgazione europea 2018). Si ricorda, in proposito, che l'ARERA, nella memoria 179/2018/I/COM del 7 maggio 2019  - depositata in occasione dell'audizione sul disegno di legge di delgazione europea 2018 presso la 14° Commissione del Senato - abbia formulato taluni rilievi circa i principi direttivi sopra indicati, i quali prevedono (al comma 3, lett. c)) che l'individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione del meccanismo di solidarietà siano individuati anche sulla base delle indicazioni fornite da ARERA; mentre, non prevedono (al comma 3, lett. b)) il coordinamento tra Autorità di regolazione e Ministero dello sviluppo economico relativamente all' individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l' applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza (comma 3, lett. c)).
Ciò, secondo l'ARERA, potrebbe far emergere talune criticità, poichè le modalità di gestione tecnica e finanziaria della misura di solidarietà necessitano di un raccordo funzionale con le disposizioni in materia di bilanciamento, la cui disciplina è stata assegnata dal legislatore ad ARERA stessa con il D.Lgs. n. 93/2011 (articoli 21, comma 3, e 32, comma 1), e ARERA  ne ha dato attuazione con la delibera 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, che approva il Testo integrato del bilanciamento, e ss. mod. e int..
Alla luce di quanto appena illustrato, ARERA aveva ritenuto pertanto auspicabile che l'azione di coordinamento tra l'Autorità  e il Ministero dello sviluppo economico, opportunamente prevista dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 22, in materia di determinazione delle compensazioni economiche connesse all'attivazione della misura di solidarietà venisse estesa anche alle previsioni di cui alla lettera b) del medesimo comma 3, inerenti l'individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione dell'anzidetto meccanismo di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale.
Tale indicazione sembra essere stata seguita dallo schema di decreto in esame. L'Analisi di Impatto delle Regolamentazione ( AIR) allegata allo schema, afferma che il testo è stato condiviso con ARERA, tenuto conto del ruolo di ARERA nella definizione della copertura economica degli Accordi di solidarietà.

L'articolo 3, in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 24, comma 3, lett. d) della legge n. 117/2019, prevede sanzioni amministrative in capo alle imprese di gas naturale che non adempiono agli obblighi di notifica agli Stati membri interessati e alla Commissione inerenti i contratti di fornitura in essere e i flussi di approvvigionamento.

In particolare, il comma 1 dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 20 mila euro alle imprese di gas naturale che non adempiono agli obblighi di notifica previsti dall'articolo 14, par. 6 del del Regolamento, entro il 15 settembre di ogni anno.

Si rammenta che, ai sensi della Direttiva 2009/73/UE, articolo 2, par. 1, punto 1), è "impresa di gas naturale" ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle seguenti funzioni: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni. La definizione è stata trasposta nel nostro ordinamento, ed è contenuta nella lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 164/2000, inserita dall' articolo 6 del D.Lgs. n. 93/2011, di recepimento della Direttiva citata.
Il Regolamento, all' articolo 14, paragrafo 6, impone a ciascuna impresa di gas naturale l'obbligo di notificare:
  1.  all'autorità competente, una serie di elementi informativi dei contratti di fornitura di gas aventi una dimensione transfrontaliera e di durata superiore a un anno che ha concluso per il reperimento del gas (i) la durata; ii) i volumi annuali; iii) in caso di allarme o di emergenza, i volumi massimi giornalieri;  iv) i punti di consegna; v) i volumi di gas minimi giornalieri e mensili; vi) le condizioni di sospensione delle forniture di gas; vii) un'indicazione se il contratto, individualmente o cumulativamente con i contratti con lo stesso fornitore o collegati, equivale o è superiore al 28 % del consumo annuo di gas in uno Stato membro).
    Le informazioni sono poi notificati dall'autorità competente alla Commissione, in forma anonima.
  2. i contratti di fornitura di gas di durata superiore a un anno, non appena conclusi o modificati, che, individualmente o cumulativamente con i contratti con lo stesso fornitore o suoi collegati, equivalgono al 28% o più del consumo annuo di gas in uno Stato membro. La notifica va fatta a questo Stato.  L'autorità, nel dubbio che un contratto notificato metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di una regione o di uno Stato membro, è tenuta a notificare il contratto alla Commissione.
    Entro il 2 novembre 2018, le imprese di gas naturale sono tenute comunque a comunicare tutti i contratti esistenti e tutti gli accordi commerciali pertinenti per la loro esecuzione, ad esclusione delle informazioni relative ai prezzi.
    In caso di conclusione di nuovi contratti o di modifiche agli stessi, l'intero insieme di informazioni è notificato entro la fine di settembre dell'anno in questione.

Il comma 2 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20  a 60 mila euro nei confronti delle imprese di gas naturale, le quali:

  • nel caso di dichiarazione di crisi da parte di uno Stato membro, non trasmettono, in quanto imprese interessate, le informazioni relative alle previsioni sull'approvvigionamento e alla domanda giornaliera di gas; al flusso di gas giornaliero presso tutti i punti d'entrata e d'uscita transfrontalieri e presso tutti i punti che collegano la rete a un impianto di produzione, di stoccaggio o a un terminale di GNL; il periodo, in giorni, in cui si prevede che possa essere garantito l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti. Tale obbligo di trasmissione di informazioni è previsto dall'art. 14, par. 1 del Regolamento;
  •  non trasmettono le informazioni, entro il termine indicato su apposita richiesta, che può provenire, ai sensi dell'art. 14, par. 4 e 5,  da uno Stato membro interessato per valutare la situazione dell'approvvigionamento di gas nel suo territorio, o da parte della Commissione per valutare la situazione dell'approvvigionamento di gas nell'Unione o in una sua parte
  • non trasmettono le informazioni relative al o ai contratti di fornitura di gas che, a giudizio debitamente motivato, lo Stato membro interessato o la Commissione ritiene essenziali e importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento. Non debbono essere trasmesse le informazioni relative ai prezzi (art. 14, par.7).

Ai sensi del comma 3, l'autorità competente a provvedere all'accertamento della violazione e ad irrogare le relative sanzioni è il Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale, dall'attuazione del provvedimento in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal  decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e i costi dell'eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti nel quadro della solidarietà sono a carico del sistema del gas naturale.


Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto è allegata la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto in esame - adottato ai sensi della norma di delega di cui all'articolo 24 della legge di delegazione europea L. 4 ottobre 2019, n. 117 - interviene modificando la normativa nazionale  di recepimento della disciplina europea sul mercato interno del gas naturale, per adeguarla alle nuove disposizioni del Regolamento europeo 2017/1938/UE. Il Regolamento prevede misure di solidarietà e di coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento, da realizzarsi attraverso appositi accordi intergovernativi. Lo schema di regolamento include dunque, tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico (MISE), la predisposizione e l'attivazione di misure legate agli accordi intergovernativi di solidarietà, prevedendo sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto, da parte degli operatori, delle disposizioni del regolamento, nonché interviene sui compiti dell'ARERA, relativamente alla compensazione finanziaria degli interventi.

In questi termini, il regolamento non pone problemi di compatibilità con le competenze costituzionalmente definite delle regioni in materia di energia.

Si ricorda infatti che l'articolo 1, comma 7, lettera q) e comma 8, lettera b), punto 1) della Legge quadro in materia di energia,L. 23 agosto 2004, n. 239, dispone che  sono  esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA, i seguenti compiti e funzioni:

  • l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico (art. 1, co. 7, lett. q));
  • l'adozione di indirizzi alle imprese che  svolgono  attività  di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione  di gas naturale e di disposizioni ai  fini  dell'utilizzo,  in  caso  di necessita', degli  stoccaggi  strategici  nonchè  la  stipula  delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza (art. 1, co. 8, lett. b), punto 1)).

Compatibilità con la normativa dell'Unione europea


Procedure di contenzioso

Il 14 maggio 2020 la Commissione europea ha inviato lettere di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE a tutti gli Stati membri dell'UE (ad eccezione di Cipro) e al Regno Unito a causa del mancato rispetto di alcune disposizioni del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas (regolamento (UE) 2017/1938). L'avvio della procedura d'infrazione (n. 2020/2131) è in particolare riferita agli obblighi di notifica e all'applicazione del meccanismo di solidarietà, introdotti dal regolamento per prevenire e affrontare eventuali interruzioni dell'approvvigionamento di gas nell'UE. Gli Stati membri interessati hanno avuto a disposizione di 4 mesi per rispondere alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrebbe decidere di inviare pareri motivati.


Incidenza sull'ordinamento giuridico

Lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi della norma di delega di cui all'articolo 24 della legge di delegazione europea L. 4 ottobre 2019, n. 117, e interviene modificando la normativa nazionale di recepimento della disciplina europea sul mercato interno del gas naturale, per adeguarla alle nuove disposizioni del Regolamento europeo 2017/1938/UE.