Attuazione del Reg. 2017/1938/UE - Misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas 10 novembre 2020 |
Presupposti normativiLo schema di decreto legislativo A.G. 200 - adottato ai sensi dell'articolo 24 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 "Legge di delegazione europea 2018" - apporta alcune modifiche alla normativa vigente inerente il mercato interno del gas naturale (D.Lgs. n. 164/2000 e D.Lgs. n. 93/2011), ai fini di un adeguamento della stessa alle disposizioni contenute nel Regolamento 2017/1938/UE.
Il Regolamento 2017/1938/UE reca misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto del gas naturale, il Regolamento prevedere misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione, che di reazione alle medesime (Considerando n. 7), assicurando così la tutela dei clienti protetti. La definizione di clienti protetti nel quadro del meccanismo di solidarietà si rende necessaria alla luce, dunque, dell'obbligo degli Stati membri di prestare solidarietà in circostanze estreme e per soddisfare esigenze essenziali. La definizione include i clienti civili, e, a determinate condizioni, taluni servizi sociali essenziali e impianti di teleriscaldamento. In base a tale impostazione, gli Stati membri possono quindi trattare i servizi di assistenza sanitaria, di assistenza sociale essenziale, di emergenza e di sicurezza come i clienti protetti nel quadro della solidarietà, anche quando tali servizi sono erogati da una pubblica amministrazione. Nell'ottica della reazione coordinata ad eventuali crisi di approvvigionamento di gas naturale, l'articolo 13 del Regolamento prevede che gli Stati membri adottino accordi intergovernativi in base ai quali ciascuno Stato potrà chiedere o fornire solidarietà nella fornitura di gas a uno Stato membro direttamente interconnesso, o connesso attraverso un paese terzo, nel caso in cui una grave situazione di emergenza non consenta di assicurare la fornitura di gas ai propri clienti protetti. Nel caso di specie, l'Italia - come evidenziato da ARERA (cfr. memoria 179/2018/I/COM) potrebbe attivare la misura di solidarietà, in qualità sia di Stato richiedente sia di Stato prestatore, nei confronti di Francia, Germania (tramite la Svizzera), Austria e Slovenia. Lo Stato membro che ha dichiarato l'emergenza è tenuto a compensare economicamente lo Stato membro che ha attivato i meccanismi di solidarietà, in considerazione di tutti i ragionevoli costi sostenuti da quest'ultimo. Lo Stato membro che presta solidarietà deve infatti ricevere tempestivamente un'equa compensazione da parte dello Stato membro che riceve solidarietà, anche per il gas distribuito nel territorio di questo e per tutti gli altri costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà. Le misure di solidarietà sono subordinate alla condizione che lo Stato membro richiedente solidarietà si impegni a versare suddetta equa e tempestiva compensazione. La data entro la quale gli Stati membri devono adottare le misure, comprese le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie, per garantire l'effettività del meccanismo di solidarietà ai clienti protetti dello Stato membro richiedente, è stata fissata al 1° dicembre 2018. Le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie devono dunque essere concordate tra gli Stati membri direttamente connessi o connessi tramite un paese terzo e sono descritte nei rispettivi piani di emergenza. In caso di inerzia degli Stati membri, la Commissione, previa consultazione delle autorità competenti interessate, può proporre un quadro di riferimento per tali misure per renderle operative. Per assistere gli Stati membri nell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento, la Commissione europea, con la Raccomandazione 2018/177/UE del 2 febbraio 2018, ha elaborato orientamenti non vincolanti sugli elementi da includere nelle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra gli Stati membri per l'applicazione del meccanismo di solidarietà. Nell'anno 2019, è stata aperta nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione [EU Pilot n. (2019)9573 ENER] per il mancato rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 13 del Regolamento. Nello stesso anno, il già menzionato articolo 24 della legge 4 ottobre 2019, n. 17 "Legge di delegazione europea 2018" ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento qui in esame, secondo i principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012 e secondo principi e criteri direttivi specifici di seguito riportati:
Il 14 maggio 2020 la Commissione europea ha inviato lettere di costituzione in mora (procedura di infrazione n. 2020/2131) ai sensi dell'articolo 258 del TFUE a tutti gli Stati membri dell'UE (ad eccezione di Cipro) e al Regno Unito a causa del mancato rispetto degli obblighi di notifica e dell'applicazione del meccanismo di solidarietà, sopra descritti, introdotti dal Regolamento.
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ContenutoLo schema di decreto legislativo A.G. 200 - adottato ai sensi dell'articolo 24 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 Legge di delegazione europea 2018 - apporta alcune modifiche alla normativa vigente inerente il mercato interno del gas naturale (D.Lgs. n. 164/2000 e D.Lgs. n. 93/2011), ai fini di un adeguamento della stessa alle disposizioni contenute nel Regolamento 2017/1938/UE. Segnatamente, l'articolo 1 - conformemente al criterio direttivo di delega contenuto nel citato articolo 24, comma 3, lett. a) - modifica il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, agli articoli 18, 22 e 28, per inserire la definizione di clienti protetti e clienti protetti nel quadro della solidarietà ai sensi del citato Regolamento, nonché per includere, tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico (MISE), la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà. In particolare, l'articolo:
L'articolo 2 apporta modifiche al D.Lgs. n. 93/2011 e, particolare, agli articoli 4, 8 e 42, per adeguare la disciplina sulle misure di salvaguardia per far fronte a crisi sul mercato e/o a minacce all'integrita del sistema del gas alle disposizioni del Regolamento, espungendo il richiamo alla disciplina europea abrogata (Regolamento n. 994/2010/UE). In particolare, l'articolo:
L'articolo 2 appare dare specifico recepimento ai principi e criteri direttivi di delega contenuti nell'articolo 22, comma 3, lett.
b) e
c) della
legge n. 117/2019 (Legge di delgazione europea 2018). Si ricorda, in proposito, che l'ARERA, nella
memoria 179/2018/I/COM del 7 maggio 2019 - depositata in occasione dell'audizione sul disegno di legge di delgazione europea 2018 presso la 14° Commissione del Senato - abbia formulato taluni rilievi circa i principi direttivi sopra indicati, i quali prevedono (al comma 3, lett.
c)) che l'individuazione dei
criteri per la determinazione delle
compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione del meccanismo di solidarietà siano individuati anche
sulla base delle indicazioni fornite da ARERA; mentre, non prevedono (al comma 3, lett.
b)) il coordinamento tra
Autorità di regolazione e Ministero dello sviluppo economico relativamente all'
individuazione delle
modalità tecniche e finanziarie per l'
applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza (comma 3, lett.
c)).
Ciò, secondo l'ARERA, potrebbe far emergere talune criticità, poichè le modalità di gestione tecnica e finanziaria della misura di solidarietà necessitano di un raccordo funzionale con le disposizioni in materia di bilanciamento, la cui disciplina è stata assegnata dal legislatore ad ARERA stessa con il
D.Lgs. n. 93/2011 (articoli 21, comma 3, e 32, comma 1), e ARERA ne ha dato attuazione con la delibera 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, che approva il Testo integrato del bilanciamento, e ss. mod. e int..
Alla luce di quanto appena illustrato, ARERA aveva ritenuto pertanto auspicabile che l'azione di coordinamento tra l'Autorità e il Ministero dello sviluppo economico, opportunamente prevista dalla lettera
c) del comma 3 dell'articolo 22, in materia di determinazione delle compensazioni economiche connesse all'attivazione della misura di solidarietà venisse estesa anche alle previsioni di cui alla lettera
b) del medesimo comma 3, inerenti l'individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione dell'anzidetto meccanismo di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale.
Tale indicazione sembra essere stata seguita dallo schema di decreto in esame. L'Analisi di Impatto delle Regolamentazione (
AIR) allegata allo schema, afferma che
il testo è stato condiviso con ARERA, tenuto conto del ruolo di ARERA nella definizione della copertura economica degli Accordi di solidarietà.
L'articolo 3, in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 24, comma 3, lett. d) della legge n. 117/2019, prevede sanzioni amministrative in capo alle imprese di gas naturale che non adempiono agli obblighi di notifica agli Stati membri interessati e alla Commissione inerenti i contratti di fornitura in essere e i flussi di approvvigionamento. In particolare, il comma 1 dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 20 mila euro alle imprese di gas naturale che non adempiono agli obblighi di notifica previsti dall'articolo 14, par. 6 del del Regolamento, entro il 15 settembre di ogni anno.
Si rammenta che, ai sensi della
Direttiva 2009/73/UE, articolo 2, par. 1, punto
1), è
"impresa di gas naturale" ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle seguenti funzioni: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni. La definizione è stata trasposta nel nostro ordinamento, ed è contenuta nella lettera
t) del
comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 164/2000, inserita dall'
articolo 6 del D.Lgs. n. 93/2011, di recepimento della Direttiva citata.
Il
Regolamento, all'
articolo 14, paragrafo 6, impone a ciascuna impresa di gas naturale l'obbligo di
notificare:
Il comma 2 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 60 mila euro nei confronti delle imprese di gas naturale, le quali:
Ai sensi del comma 3, l'autorità competente a provvedere all'accertamento della violazione e ad irrogare le relative sanzioni è il Ministero dello sviluppo economico. L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale, dall'attuazione del provvedimento in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e i costi dell'eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti nel quadro della solidarietà sono a carico del sistema del gas naturale. |
Relazioni e pareri allegatiAllo schema di decreto è allegata la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLo schema di decreto in esame - adottato ai sensi della norma di delega di cui all'articolo 24 della legge di delegazione europea L. 4 ottobre 2019, n. 117 - interviene modificando la normativa nazionale di recepimento della disciplina europea sul mercato interno del gas naturale, per adeguarla alle nuove disposizioni del Regolamento europeo 2017/1938/UE. Il Regolamento prevede misure di solidarietà e di coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento, da realizzarsi attraverso appositi accordi intergovernativi. Lo schema di regolamento include dunque, tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico (MISE), la predisposizione e l'attivazione di misure legate agli accordi intergovernativi di solidarietà, prevedendo sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto, da parte degli operatori, delle disposizioni del regolamento, nonché interviene sui compiti dell'ARERA, relativamente alla compensazione finanziaria degli interventi.
In questi termini, il regolamento non pone problemi di compatibilità con le competenze costituzionalmente definite delle regioni in materia di energia.
Si ricorda infatti che l'articolo 1, comma 7, lettera q) e comma 8, lettera b), punto 1) della Legge quadro in materia di energia,L. 23 agosto 2004, n. 239, dispone che sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA, i seguenti compiti e funzioni:
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Compatibilità con la normativa dell'Unione europea |
Procedure di contenziosoIl 14 maggio 2020 la Commissione europea ha inviato lettere di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE a tutti gli Stati membri dell'UE (ad eccezione di Cipro) e al Regno Unito a causa del mancato rispetto di alcune disposizioni del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas (regolamento (UE) 2017/1938). L'avvio della procedura d'infrazione (n. 2020/2131) è in particolare riferita agli obblighi di notifica e all'applicazione del meccanismo di solidarietà, introdotti dal regolamento per prevenire e affrontare eventuali interruzioni dell'approvvigionamento di gas nell'UE. Gli Stati membri interessati hanno avuto a disposizione di 4 mesi per rispondere alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrebbe decidere di inviare pareri motivati. |
Incidenza sull'ordinamento giuridicoLo schema di decreto in esame è adottato ai sensi della norma di delega di cui all'articolo 24 della legge di delegazione europea L. 4 ottobre 2019, n. 117, e interviene modificando la normativa nazionale di recepimento della disciplina europea sul mercato interno del gas naturale, per adeguarla alle nuove disposizioni del Regolamento europeo 2017/1938/UE. |