Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive
Titolo: Disciplina delle attività professionali nel settore dell'estetica
Riferimenti: AC N.874/XVIII AC N.711/XVIII AC N.662/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 187
Data: 01/08/2019
Organi della Camera: X Attività produttive


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Disciplina delle attività professionali nel settore dell'estetica

1 agosto 2019
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto

Le tre proposte di legge A.C. 874 Vallascas, A.C. 711 Moretto e A.C. 662 Gadda recano norme relative alle attività professionali nel settore dell'estetica e sono finalizzate alla definizione di un quadro normativo unitario delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore, quali quelle di socio-estetista, truccatore, tecnico delle ciglia, onicotecnico, tatuatore e piercer. A tal fine, apportano numerose modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che reca la normativa di riferimento per l'attività professionale di estetista.

La proposta di legge A.C. 874 Vallascas riprende in larga parte il contenuto del testo unificato , adottato all'unanimità dalla X Commissione attività produttive della Camera nella scorsa legislatura, in data 25 luglio 2017, come testo base per l'esame in sede referente delle proposte di legge abbinate A.C.aperturagrassetto . 4169 , A.C. 4350 Vignali, A.C. 2182 Della Valle, e A.C. 4413 Allasia, vertenti sullo stesso argomento. Le due proposte di legge A.C. 662 Gadda e A.C. 711 Moretto – identiche nei contenuti - riprendono quasi integralmente il contenuto della sola PDL C. 4169 Donati.

Si ricorda in proposito che, nel corso dell'esame in sede referente delle predette PDL, nella scorsa legislatura, sono stati auditi informalmente. in data 27 giugno 2017, i rappresentanti di CNA e Confartigianato. Allo scadere della stessa, l'esame in sede referente non si era concluso: la V Commissione Bilancio, ai fini dell'espressione del parere, aveva chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo unificato adottato dalla Commissione. La relazione non è stata  presentata.

Quadro normativo di riferimento

La L. n. 1/1990, come modificata dal D.L. n. 7/2007, dal D. Lgs. n. 59/2010 e dal D. Lgs. n. 147/2012, costituisce la normativa di riferimento per la disciplina dell'attività di estetista.

Si ricorda - in proposito alle predette modifiche - che l'esercizio economico dell'attività professionale di estetista rientra nell'ambito di applicazione della  direttiva 2006/123/CE (cd. "Direttiva servizi" anche nota come "Direttiva Bolkenstein") approvata il 12 dicembre 2006. La "Direttiva Servizi" è stata attuata in Italia con il D.Lgs.26 marzo 2010, n. 59, successivamente modificato e integrato, in particolare, dal D.Lgs.6 agosto 2012, n. 147 e dalla L. 24 dicembre 2012, n. 234. Tra i settori che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva si segnalano la distribuzione e il commercio, compresa la vendita all'ingrosso e al dettaglio di beni e servizi i servizi degli artigiani e i servizi professionali. In considerazione di ciò, il D.Lgs. n. 59/2010 ha apportato modifiche alla Legge n. 1/1990 sull'esercizio dell'attività di estetista.

In particolare, tale legge:

  • disciplina le prestazioni ed i trattamenti oggetto dell'attività, nonché le modalità di svolgimento delle attività medesime, escludendo dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico;
  • disciplina l'esercizio in forma di impresa, individuale o societaria, dell'attività professionale di estetista, assoggettato a segnalazione certificata di inizio di attività (ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; cfr. D.Lgs. n. 222/2016, Tabella A, Sez. I, parte 10 n. 92);
  • prevede che, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale;
  • disciplina i requisiti per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista (superamento, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, alternativamente: a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista (corso organizzato dalle regioni); b) di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista; c) di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b).
  • reca norme in materia di esercizio professionale dell'attività di estetista nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, disponendo altresì che nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale;
  • subordina lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, al possesso della qualificazione professionale;
  • prevede che, al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanino norme di programmazione dell'attività di estetista e dettino disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla legge;
  • prevede che le regioni predispongano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonché di corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale. A tal fine si prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione del'università e della ricerca, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge provveda con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame (in attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. n. 352/1994, recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista);
  • detta norme in materia di requisiti per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista;
  • consente o svolgimento dell'attività di estetista anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere (si segnala al riguardo che la L. 17 agosto 2005, n. 174, recante disciplina dell'attività di acconciatore, ha modificato la denominazione "attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna" nella denominazione «attività di acconciatore»);
  • prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, emani, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla medesima legge.

La legge contiene altresì un Allegato recante l'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico (modificato ed integrato dai D.M. n. 110/2011 e n. 206/2015).


Principi generali

La proposta di legge A.C. 874 Vallascas,  all'art. 1, comma 1, lettera a), punto 1), novella l'art. 1 della Legge n. 1/1990, premettendo al comma 1 il comma 01. Il nuovo comma dispone che legge stessa contiene i principi fondamentali per disciplina delle attività professionali nel settore dell'estetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.


Definizione delle professioni

La proposta di legge Vallascas A.C. 874, all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2) specifica che l'attività di estetista comprende non solo tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, ma anche gli annessi cutanei. Lo scopo dell'attività resta quello di mantenere il corpo umano in perfette condizioni, di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, mentre viene aggiunta la finalità del concorso al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona.

La medesima PDL, all'articolo 1, comma 1, lettera a), punti 3) e 4) , aggiunge il comma 1-bis, nell'articolo 1 della L. n. 1/990, specificando che la legge disciplina anche le attività di tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia, socio-estetista e che l'attività di estetista  può essere svolta, oltre che con l'attuazione di tecniche manuali, anche con la tecnica del massaggio; si fa rinvio, poi, agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico indicati nell'Allegato 1 e, per le attività di tatuatore e di piercer, alle attrezzature indicate rispettivamente negli Allegati 2 e 3 della legge (gli Allegati 2 e 3 vengono appositamente inseriti dalla PDL in esame, cfr. infra). Si sostituisce il riferimento normativo alla L. n. 713/1986 con il richiamo alle norme vigenti.

Con riferimento all'attività di massaggiatore, la risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016 della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che tale l'attività, quando non rientra in quanto previsto dalla legge n. 1 del 1990, dunque non è di tipo estetico, e quando non può essere considerata alla stregua di una attività sanitaria (pertanto priva di carattere terapeutico-riabilitativo), è da considerarsi libera e suscettibile di ricadere nell'ambito della legge n. 4 del 2013, che reca la disciplina in materia di professioni non organizzate. A quest'ultimo proposito, la successiva risoluzione n. 293796 del 20 settembre 2016 ha specificato che nel sistema della legge 4/2013, l'iscrizione ad una associazione, da parte del professionista, è un atto assolutamente volontario e comunque non conferisce alcuna autorizzazione ad esercitare una attività che è già libera di per sé.

L'art. 1, comma 1, lettera b) della proposta di legge A.C. 874 Vallascas inserisce poi, nella Legge n. 1/1990, l'art. 1-bis, che reca le definizioni di:

  • "tatuaggio" la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o con la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, ovvero con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni; 
  • "piercing" la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura;
  • "onicotecnica" l'attività consistente nella costruzione, nella ricostruzione e nella decorazione delle unghie nonché nell'applicazione di prodotti specifici, anche semipermanenti, su unghie naturali e nell'esecuzione di interventi periodici per formare unghie naturali e artificiali. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e di pedicure estetico;
  • "truccatore" il decoratore del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento artistico;
  • "tecnico delle ciglia", inteso come l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.
  • "socio-estetica" lo svolgimento di trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita.

Si specifica, quindi, che tutte le predette attività sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e si vieta l'esecuzione di tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente. Si vieta comunque di eseguire tatuaggi e piercing su minori di sedici anni e si consente l'esecuzione di piercing al lobo sui minori di sedici anni solo con il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.

Nella scorsa legislatura. la II Commissione Giustizia della Camera, nel parere favorevole con condizioni e osservazioni  espresso sul testo unificato approvato dalla Commissione attività produttive, in data 25 luglio 2017, come testo base per l'esame delle PDL in materia di esercizio dell'attività di estetista, i cui contenuti sono sostanzialmente identici a quelli della PDL Vallascas qui in esame, aveva invitato la Commissione a valutare l'opportunità modificare il testo al fine di consentire che l'esecuzione di tatuaggi e piercing su minori di anni 16, possa avvenire con il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.

Anche le identiche proposte di legge A.C. 662 e A.C. 711 modificano l'articolo 1, co. 1, della L.n. 1 del 1990, specificando che l'attività in questione comprende non solo tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, ma anche gli annessi cutanei. Lo scopo dell'attività resta quello di mantenere il corpo umano in perfette condizioni, di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, e viene aggiunta la finalità del concorso  al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona. Anche tali PDL inseriscono il massaggio tra le tecniche con le quali l'attività di estetista è svolta (art. 1, co. 1, lett.a), n.1) e 2)).

Come chiarito nella relazione illustrativa di entrambe le PDL, la specificazione relativa agli annessi cutanei – intesi come peli, ciglia e unghie – è finalizzata a garantire un orientamento uniforme nella definizione dell'ambito di attività dell'estetista, al fine di ricomprendervi quei servizi "di nicchia" che, al tempo dell'approvazione della legge n. 1 del 1990, non erano ancora diffusi. Per lo stesso motivo si giustifica la specificazione relativa alla tecnica del massaggio, anche alla luce del proliferare, accanto a quelli estetici, di numerose tipologie di massaggio c.d. "del benessere".

Le proposte di legge A.C. 662 e A.C. 711, come l'AC. 874, inseriscono nell'ambito di disciplina della legge n. 1 del 1990  le attività di tatuaggio, di piercing, di onicotecnico e di truccatore (art. 1, co. 1, lett. a), n. 3) che aggiunge il comma 3-bis all'art. 1 della L. n. 1/1990).

In particolare, le PDL introducono nella legge le seguenti definizioni (lett. g), che aggiunge l'art. 9-bis alla medesima L. n. 1/1990):

  • tatuaggio: la colorazione permanente di parti ottenuta con l'introduzione o con la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, ovvero con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni;
  • piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura. Anche tali PDL dispongono il divieto di eseguire tatuaggi e piercing, a esclusione del piercing al padiglione auricolare, sui minori di diciotto anni senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, nonché il divieto di eseguire tatuaggi e piercing sui minori di sedici anni e l'esecuzione di piercing al lobo sui minori di sedici anni solo con il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.
  • onicotecnica: la costruzione, la ricostruzione, l'applicazione e la decorazione su unghie naturali di prodotti specifici anche semipermanenti e di interventi periodici per formare unghie naturali e artificiali. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e di pedicure estetico;
    truccatore:il decoratore del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento artistico .

La "socio-estetica" è  definita come lo svolgimento di trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita (articolo 1, comma 1, lett. b) punto 2) che introduce nell'articolo 3 della legge n. 1/1990 il nuovo comma 1-ter).

Anche le PDL in esame prevedono per l'esercizio delle suddette attività professionali il rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e, in secondo luogo, l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica definita ai sensi delle norme vigenti.

In assenza di una legislazione specifica in materia di tatuaggi e piercing, la normativa attualmente vigente è costituita dalle «Linee-Guida emanate dal Ministero della salute per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza» del 1998 (Circolare del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e Circolare del 16 luglio 1998 n. 2.8/633). Tali circolari prendono in considerazione i rischi di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica oltre che di infezioni cutanee ed effetti tossici dovuti alle sostanze utilizzate per la pigmentazione del derma. Le misure da applicare per il controllo del rischio sono: norme igieniche generali; misure di barriera e precauzioni universali; nonché misure di controllo ambientali. Si registra, sul punto, anche una grande disomogeneità dell'approccio normativo regionale. Una parte delle regioni ha recepito le linee guida del Ministero della Salute, emanando atti normativi, mentre alcune regioni non hanno emanato alcun provvedimento.
In ambito europeo, quanto alla sicurezza per la salute degli inchiostri per tatuaggi e del trucco permenente, si evidenzia che nel dicembre 2015 la Commissione Europea ha chiesto all'Agenzia Europea per le sostanze Chimiche (ECHA) di valutare i rischi delle sostanze chimiche classificate come CMR (Cancerogene, Mutagene, Reprotossiche) o sensibilizzanti per la pelle contenute negli inchiostri per tatuaggi, attraverso la preparazione di un fascicolo all'Allegato XV per una restrizione ai sensi del REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche). Nel 2016 l'ECHA ha quindi lanciato un invito a raccogliere informazioni su tali sostanze ed altre contenute negli inchiostri per tatuaggi e per trucco permanente che possano presentare un rischio per la salute umana. Nell'ottobre 2017 è stato presentato un fascicolo che propone restrizioni per CMR, sensibilizzanti per la pelle ed alcune altre sostanze negli inchiostri per tatuaggi e nel trucco permanente. Il RAC, Comitato per la valutazione del rischio dell'ECHA ha adottato un parere favorevole alla restrizione nel novembre 2018 e il SEAC, la Commissione di analisi socio-economica dell'ECHA ha adottato anch'essa, a marzo 2019, il proprio parere positivo.. In seguito all'adozione del parere finale da parte del SEAC,i pareri sono stati trasmessi alla Commissione europea per un progetto di regolamento con un'eventuale modifica dell'allegato XVII al Regolamento REAC.

Si ricorda che i tatuaggi temporanei (i trasferimenti applicati sulla pelle con l'umidità e/o la pressione) non sono inclusi nel fascicolo ECHA sopra menzionato: sono considerati cosmetici e sono, pertanto, soggetti alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

Quanto agli apparecchi strumentali, la L. n. 1/1990 prevede che l'attività di estetista possa essere svolta anche con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, specificamente elencati nell'allegato alla medesima legge, subordinatamente al processo della qualificazione professionale ivi prevista.
L'art. 10, co. 1, della medesima legge n. 1 del 1990 ha demandato al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, l'adozione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, di un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla stessa legge, e l'aggiornamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, del medesimo elenco.
Sulla base di tale disposizione, è stato emanato il regolamento n. 110/2011, che reca norme in materia di caratteristiche tecnico-dinamiche, meccanismi di regolazione, modalita' di esercizio e di applicazione e cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, anche alla luce della normativa comunitaria dettata dalla direttiva 2006/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Con il successivo D.M. n. 206/2015 del Ministro dello sviluppo economico si è proceduto all'aggiornamento dell'elenco deagli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista, di cui all'allegato della L. n. 1/1990 e agli allegati n. 1 (elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico con i corrispondenti riferimenti alle relative schede del regolamento di attuazione) e n. 2 (schede tecnico-informative recanti le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici pe uso elettrico) del citato D.M. n. 1/2010. L'aggiornamento è stato reso necessario a seguito della sentenza n. 1417/2014 del Consiglio di Stato, che aveva annullato le disposizioni del D.M. n. 110/2011 nelle parti in cui non includevano, o includevano con ingiustificate limitazioni, dall'uso corrente degli esercenti la professione di estetista taluni apparecchi elettromeccanici per uso estetico (in particolare, gli stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata, della luce pulsata per foto depilazione e il laser per la depilazione estetica), tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica del settore.
Sulla base di quanto previsto dal D.M. 206/2015, in data 20 gennaio 2017 la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico, con Nota prot. 18706/2017, ha risposto ad un quesito in merito alla validità di un certificato per l'attività di estetista ed al suo utilizzo anche per il servizio di trucco semipermanente. Nella Nota, il MISE ha rievato come il trucco semipermanente (o micro pigmentazione) sia un trattamento volto all'abbellimento estetico di aree del viso o del corpo mediante l'introduzione di appositi pigmenti  nello strato cutaneo più superficiale (a riprova della superficialità dell'intervento  sta la necessità di ripetere l'operazione nel tempo, dovuta alla progressiva scomparsa dei  pigmenti precedentemente posati per il normale processo esfoliativo e di rigenerazione  della pelle).
La tecnica, frequentemente associata a quella, analoga, di tatuaggio, costituisce rispetto ad essa attività invero differente, anche  per quanto attiene alla strumentazione e dai prodotti utilizzati. Il MISE ha inoltre ricordato quanto sopra già evidenziato, circa l'assenza di regolamentazione a livello nazionale dell'attività professionale di tatuaggio, fatte salve le sopra citate linee guida emanate dal Ministero della salute e variamente disciplinata da normative regionali e regolamenti locali.
Quanto al trucco  semipermanente, il MISE ha concluso nel senso che che debba ritenersi consentita la prestazione dell'attività in parola a soggetti in possesso dell'abilitazione allo svolgimento dei trattamenti estetici i quali abbiano ricevuto idonea formazione dal fabbricante della relativa apparecchiatura o da un suo mandatario o da altro ente competente, purché certificata conformemente alle indicazioni contenute nel D.M. del 2015. Tale D.M. ha previsto l'inserimento tra  le apparecchiature consentite all'estetista del dermografo per micropigmentazione, cui è  dedicata la scheda tecnico - informativa n. 23,  in cui si espone per l'apparecchiatura il  seguente meccanismo di azione: « la  micropigmentazione  (altrimenti  detta  dermopigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o  camouflage) viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi  del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella  copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage). Tramite un  applicatore puntiforme sterile oscillante, viene trasferita nell'epidermide u na piccola  quantità di pigmento che vi permane per un periodo variabile secondo la zona del viso o del  corpo. La permanenza variabile è dovuta all'uso di particelle di pigmento che, al passare  del tempo, in parte sono rimosse dalla loro sede ed eliminate d ai processi metabolici ed in  parte sono eliminate dal ricambio dei tessuti della pelle. Il pigmento è veicolato da uno  speciale liquido, appositamente realizzato per favorire la corretta applicazione del  prodotto ».

Abilitazione e qualificazione professionale

La proposta di legge Vallascas A.C. 874, all'art. 1, comma 1, lettera c), modifica l'art. 3, comma 1 della L. n. 1/1990, laddove si prevedono, le modalità per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista.

La citata disposizione, nella sua formulazione vigente, prevede il superamento di un esame torico pratico preceduto dallo svolgimento:
  • di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue;
  • oppure di un anno di attività lavorativa qualificata a tempo pieno, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
  • oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista seguita dai corsi regionali di formazione teorica.

In particolare, si aggiorna il riferimento normativo alla disciplina del rapporto di apprendistato, sostituendo il richiamo alla ormai abrogata legge n. 25/1955 con quello relativo al D.Lgs. n. 81/2015. Inoltre, inserisce un nuovo comma 1-bis, il quale prevede che al termine dei percorsi formativi, coloro che hanno ottenuto l'abilitazione professionale di estetista possano frequentare corsi regionali di specializzazione in socio-estetica, della durata di 600 ore.

I corsi e l'esame teorico-pratico sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 della legge 1/1990, che viene modificato dalla proposta di legge qui in esame (cfr. infra).

La stessa PDL A.C. 874, all'art. 1, comma 1, lettera h) inserisce poi nella legge n. 1/1990 il nuovo articolo 9-ter, il quale consente l'erogazione dei percorsi formativi descritti dal citato art. 3, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, anche dagli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione nell'ambito del regime di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Tale percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche ai fini dell'acquisizione di appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Le competenze acquisite durante il percorso formativo, il periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita, nonchè le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'UE in materia di apprendimento permanente, registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, di cui al D.Lgs. n. 150/2015 danno titolo a crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Quanto alla disciplina del percorso di qualificazione e abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia, la citata lettera h) inserisce un apposito nuovo art. 9-bis.

Il nuovo articolo 9-bis, ai commi da 1 a 4 e 11, dispone che la qualificazione professionale di tatuatore e di piercer è conseguita dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 600 ore. Agli operatori già qualificati in estetica sono riconosciuti i crediti formativi.

Gli operatori in possesso dell'abilitazione igienico-sanitaria, prevista dalle leggi regionali ovvero dalle Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza (di cui alla già citata circolare del Ministero della Salute 5 febbraio 1998, n. 2.9/156) sono abilitati all'esercizio dell'attività a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

I corsi e l'esame teorico-pratico sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 della legge 1/1990, come modificato dalla stessa proposta di legge (cfr. infra).
   La qualificazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia è conseguita dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di 300 ore nel corso di un biennio. I corsi e l'esame teorico-pratico sono anch'essi organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione.

La qualificazione professionale di estetista abilita alle attività di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia. Agli operatori qualificati in tali attività sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.
  

La PDL A.C. 874  dispone, inoltre, che le qualificazioni professionali di cui all'articolo 1, comma 1-bis, dunque, le qualificazioni professionali di tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia, socio estetista, sono altresì conseguite:

   a) dopo un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso un'impresa di estetica, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguito da appositi corsi regionali, di almeno 100 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetica;

   b) in alternativa a quanto disposto dalla lettera a), dopo un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetica, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla medesima lettera a). Il periodo di attività deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera a).

Si demada alle regioni:

  • la disciplina delle attività professionali di cui sopra, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
  • la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e dell'esame teorico-pratico, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.

Vi è inoltre, una norma transitoria, secondo la quale - entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento - la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale, definisce i criteri per il riconoscimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, piercing, onicotecnico e truccatore ottenuti in precedenza.
   

L'art. 1, comma 1, lettera e), punti da 1) a 3) della PDL A.C. 874 modifica, come sopra già accennato, l'articolo 6 della legge n. 1/1990, nella parte in cui disciplina le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, inserendovi le seguenti ulteriori materie:

  • massaggio del benessere,
  • fisica, elettrologia,
  • tecniche di dermopigmentazione,
  • nozioni di base sulla legislazione in materia di igiene, prevenzione, sicurezza, educazione sanitaria e fisco.
L'articolo 6 della legge n. 1/1990, nella sua formulazione vigente, attribuisce, al comma 1, alle regioni il compito di predisporre, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico per l'esercizio dell'attività di estetista, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale. A tal fine, al comma 3, demanda ad un decreto interministeriale (del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e con il Ministro della salute) sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame. In attuazione di tale previsione è stato adottato il D.M. 21 marzo 1994, n. 352. Lo stesso articolo 6, al comma 3, elenca le seguenti materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico  a) cosmetologia; b) nozioni di fisiologia e di anatomia; c) nozioni di chimica e di dermatologia; d) massaggio estetico del corpo; e) estetica, trucco e visagismo; f) apparecchi elettromeccanici; g) nozioni di psicologia; h) cultura generale ed etica professionale. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico (comma 4) e hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa (comma 5).

L'art. 1, comma 1, lettera f), della stessa PDL introduce poi, nello stesso articolo 6 della legge n. 1/1990, cinque nuovi commi, da 3-bis a 3-sexies, che, rispettivamente, enumerano le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing (comma 3-bis); le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di onicotecnico (comma 3-ter); le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di truccatore (comma 3-quater);le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di tecnico delle ciglia (comma 3-quinquies); le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di socio-estetista (comma 3-sexies).

Le identiche proposte di legge A.C. 662 e A.C. 711 introducono anch'esse nella  Legge  n. 1/1990 uno specifico percorso per il conseguimento della specializzazione "di secondo livello" in socio estetica e specifici percorsi formativi per il conseguimento della qualifica professionale di operatore di tatuaggi e di piercing e di onicotecnico e truccatore.

Come nella PDL A.C. 874, la specializzazione in socio-estetica  è conseguibile da coloro i quali, ottenuta già la qualifica professionale, seguono appositi corsi regionali di specializzazione della durata di 600 ore (articolo 1, comma 1, lett. b) punto 2) che introduce nell'articolo 3 della legge n. 1/1990 il nuovo commi 1-bis). I citati corsi regionali e l'esame teorico-pratico sono organizzati secondo le stesse modalità previste per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, dall'articolo 6 della stessa legge n. 1/1990 (articolo 1, comma 1, lett. b), punto 3) che novella il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 1/1990).
.Anche le proposte di legge in esame integrano le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico - previste dall'art. 6, co.3, della L. n. 1/1990 - per il conseguimento della qualifica professionale di estetista con le seguenti: massaggio del benessere, fisica, elettrologia e tecniche di dermopigmentazione (art. 1, co. 1, lett. d) delle PDL che novellano le lett. d) ed f) ed inseriscono la nuova lettera h-bis) del comma 3 dell'articolo 6).

Come nella PDL A.C. 874, la qualificazione professionale di operatore di tatuaggi e di piercing  si intende conseguita dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 600 ore. Agli operatori già qualificati in estetica sono riconosciuti i crediti formativi.

Le qualificazioni professionali di onicotecnico e di truccatore si intendono conseguite dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di un anno (anzichè due anni come dispone la PDL 874), con un minimo di 300 ore. Come nella PDL A.C. 874, la qualificazione professionale di estetista abilita all'esercizio delle attività di onicotecnico e di truccatore. Agli operatori qualificati in onicotecnica e trucco sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.

I corsi e l'esame teorico-pratico, per le professioni sopra indicate, sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 1/1990 e  devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche utilizzate (articolo 1, comma 1, lett. g) che introduce nella legge n. 1/1990 il nuovo articolo 9-bis. Cfr. i commi 7 e comma 8 di tale nuovo articolo).

Secondo quanto rilevato dalla relazione illustrativa, la regolamentazione delle attività di tatuatore e piecer risponde all'esigenza di normare un settore attualmente privo di specifica disciplina, sebbene la materia sia stata già oggetto della risoluzione ResAP (2008)1 del Consiglio d'Europa, del 20 febbraio 2008, sui requisiti e criteri per la valutazione della sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente, volta alla tutela della salute pubblica, alla quale dovrebbero uniformarsi le legislazioni dei singoli Stati membri dell'Unione europea. L'unica normativa nazionale in materia è infatti costituita dalle Linee guida emanate dal Ministero della sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza.

In materia di abilitazione professionale, come nella PDL A.C. 874, le PDL A.C. 662 e A.C. 711 recano poi una norma transitoria, secondo la quale - entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento - la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale, definisce i criteri per il riconoscimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, piercing, onicotecnico e truccatore ottenuti in precedenza, previo superamento di un esame  (articolo 1, co. 1, lett. g), che aggiunge l'art. 9-bis alla L. n. 1/1990. Cfr.  il co. 15 di tale articolo 9-bis).



Regime delle attività professionali

La proposta di legge A.C. 874, all'articolo 1, comma 1, lettera d), interviene sulle modalità di svolgimento dell'attività di estetista, fissate nel comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 1/1990, sostituendo tale comma 5 e inserendovi un nuovo comma 5-bis.

Il comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 1/1990 attualmente consente che l'attività di estetista possa essere svolta presso il domicilio dell'esercente, ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale.

La PDL sostituisce il comma 5:

  • confermando che l'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente, ovvero presso il domicilio del committente, ma a condizione che il servizio sia prestato nel rispetto dei protocolli igienico-sanitari per lo svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale. Se il committente è un'impresa l'attività può essere svolta in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5 della stessa legge n. 1/1990;
  • disponendo che l'attività di estetista possa essere svolta in un locale proprio o in uno spazio e con attrezzature concessi in uso da altri, subordinatamente al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente, e nel rispetto delle norme igienico - sanitarie e fiscali. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte nello stesso locale purché esso risponda ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.
Quanto al regolamento comunale, si ricorda che la legge n. 1/1990, all'articolo 5, demanda alle regioni l'emanazione di norme di programmazione dell'attività di estetista e l'adozione di disposizioni ai comuni per l'adozione da parte di questi di regolamenti conformi alla legge. La finalità della previsione è quella di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale.

Nel nuovo comma 5-bis, si dispone che le prestazioni professionali di estetista, tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia, socio-estetista, possono essere erogate anche in modo occasionale presso un centro di estetica, utilizzando professionisti qualificati in base ai requisiti previsti dal regolamento comunale.

La stessa PDL A.C. 874, all'articolo 1, comma 1, lettera i), introduce poi nella legge n. 1/1990 il nuovo articolo 9-bis, il quale dispone, ai commi da 5 a 10, che l'esercizio delle attività professionali di tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia, socio-estetista, è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo sportello unico per le attività produttive; le stesse attività sono esercitate in forma di impresa individuale o societaria e presso ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro,  un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale. E' vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.

Per l'esercizio delle predette attività si prevede dunque lo stesso regime amministrativo che per l'esercizio dell'attività di estetista. L' art. 2 della L. n. 1/1990, come dapprima sostituito dal comma 1 dell'art. 78 del D. Lgs. n. 59/2010 e poi modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2012, prevede infatti che l'attività professionale di estetista:
1) sia  esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti;
2) sia soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare allo sportello unico delle attività produttive
Il decreto legislativo 5 novembre 2016, n. 222 (c.d. SCIA 2), nella Tabella  della Sezione I, dispone la segnalazione certificata di inizio attvità per l'esercizio delle attività di acconciatori ed estetisti.

Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte:

  • unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174. A tal proposito, viene adeguata la terminologia contenuta nella legge n. 1/1990 - che reca la dizione, "barbiere o parrucchiere", già sostituita da quella "acconciatore" ad opera della L. n. 174/2005 (art. 1, comma 1, lettera h))
  • anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede e possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente o presso una sede designata dal cliente o da un altro committente, a condizione che siano esercitate dal titolare dell'impresa o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunali.
Si ricorda che il Ministero dello sviluppo economico è intervenuto, con nota prot. n. 21864 del 17 febbraio 2015, in rispota a taluni quesiti sollevati dalle amministrazioni locali, rilevando che «un soggetto esercente l'attività di impresa, tanto di acconciatura quanto di estetica, [può] concedere l'utilizzo di spazi all'interno dei propri locali (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori che ad estetisti,a condizione che questi ultimi risultino in possesso dei prescritti titoli abilitativi », ovviamente senza prescindere «dal necessario rispetto per le ulteriori disposizioni normative previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia, tra l'altro, contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale ed igienico -sanitaria ».
La richiamata Nota ministeriale concludeva ritenendo possibile l'esercizio dell'attività di estetista da parte del professionista che operi, in regime di «affitto di cabina», presso una sede in cui sia già legittimamente esercita l'attività di acconciatore (così come il caso inverso), purché esso sia preceduto, se necessario, dall'adeguamento dei locali ed in ogni caso da apposita segnalazione certificata di inizio attività, al fine di garantire il necessario rispetto di tutti i requisiti igienico -sanitari previsti in relazione alle differenti attività, nonché dalla nomina delresponsabile tecnico, secondo le vigenti previsioni di legge.
Successivamente, il MISE, con Nota n. 32215 dell'8 febbraio 2016, ha risposto alle richieste di talune amministrazioni locali sulla possibilità - vista la legislazione vigente - che due diverse attività possano coesistere nel medesimo locale, pur essendo intestate a due titolari diversi, così come previsto per gli artigiani dalla legge regionale di riferimento, nonché alla questione se è possibile estendere la fattispecie del  c.d. "affitto di poltrona" ad attività artigianali diverse da quella di acconciatore ed estetista, con espresso riferimento alle «attività artigianali di  onicotecnico e di tatuatore e piercing». Il MISE ha in quella sede rilevato che lo strumento dell'affitto di poltrona è da ricondursi alla figura contrattuale prevista dagli articoli 1615 (Gestione e godimento della cosa produttiva) e seguenti del Codice civile. Esso, consentendo al titolare dell'attività di acconciatore o di estetista di affittare a terzi imprenditori in possesso dei prescritti requisiti professionali uno spazio di lavoro all'interno dei locali nei quali egli  svolge legittimamente la propria attività, viene a configurare un rapporto contrattuale tra due distinti  imprenditori, le cui attività sono gestite in reciproca autonomia nel rispetto delle vigenti disposizioni  nazionali e locali in materia contrattuale, giuslavoristica, fiscale, contabile, di sicurezza igienico - sanitaria  e dei luoghi di lavoro. A queste condizioni si ritiene possibile la compresenza di differenti imprese esercenti la propria attività all'interno dei medesimi locali, con la conseguenza e l'avviso, tuttavia, che, richiamando quanto  già in precedenza affermato  dalla scrivente nel la nota prot. n. 86335 del 9 giugno 2015, «dalla reciproca indipendenza delle imprese » coinvolte nel rapporto contrattuale in parola « deriva l'esigenza di ridurre per quanto  possibile i profili di commistione tra le attività dei due soggetti. Con ogni evidenza ciò si rende necessario sia al fine di perseguire un adeguato livello di tutela del consumatore che si affidi ai servizi dell'impresa concedente ovvero della  concessionaria, sia al fine di garantire quella limpida riconducibilità di eventuali responsabilità all'uno o all'altro soggetto  che costituisce condizione necessaria per l'efficace espletamento delle attività di ispezione e vigilanza da parte delle  Amministrazioni competenti ». Ciò posto e venendo all'ultimo tema, rilevata l'insussistenza di  norme ostative rispetto ad una  siffatta fattispecie, pare potersi concludere nel senso della legittimità di una estensione della fattispecie  dell'affitto di poltrona anche  alle richiamate, differenti, attività artigianali di onicotecnico, tatuatore e  piercing, ove chiaramente siano pienamente rispettate tutte le ulteriori disposizioni normative previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia, tra l'altro, contrattuale, giuslavoristica, contabile,  fiscale ed igienico - sanitaria

In caso di esercizio abusivo delle attività professionali di tatuatore, di piercer, di onicotecnico, di truccatore, di tecnico delle ciglia, di socio estetista, si dispone l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12 della L. n. 1/1990, Tale articolo viene contestualmente modificato dalla PDL in esame (cfr. infra, il paragrafo sulle "sanzioni"). 

All'art. 1, comma 1, lettera g), la stessa PDL A.C. 874  sostituisce il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 1/1990, prevedendo che le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti erboristici e integratori alimentari, strettamente collegati allo svolgimento della propria attività e al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non sono tenute, come già nel caso di vendita di prodotti cosmetici, alla presentazione delle dichiarazioni cui il soggetto interessato è tenuto, nella SCIA, per gli esercizi di vicinato.

All'articolo 1, comma 1, lettera i) inoltre prevede che le attività professionali di tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia, socio-estetista, siano svolte con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica definita dalle norme vigenti.

Contestualmente,all'articolo 1, comma 1, lettera l) e o), introduce il rinvio all'Allegato 1 (e non più all'elenco allegato alla legge) per la individuazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. La lettera l) interviene sull'art. 10, comma 1, della L. n. 1/1990, disponendo in ordine al termine per provvedere agli adempimenti ivi previsti per le attrezzature utilizzabili per le attività di tatuatore e di piercer, indicate rispettivamente nei nuovi Allegati 2 e 3, che vengono introdotti nella L. n. 1/1990, dalla medesima PDL, all'articolo 1, comma 1, lettera p). La lettera l) dispone altresì in ordine all'aggiornamento periodico degli Allegati 1, 2 e 3.

All'art. 1, comma 1, lettera n)  introduce l'art. 12-bis, che riconosce il carattere stagionale a tutte le attività professionali nel settore dell'estetica e autorizza il Governo a integrare con esse l'elenco delle attività lavorative con carattere di stagionalità di cui al D.P.R. n. 1525/1963, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento qui in esame.

Le identiche proposte di legge A.C. 662 e A.C. 711 (che introducono, all'articolo 1, co. 1, lett. g) un nuovo articolo art. 9-bis alla L. n. 1/1990) dispongono anch'esse che le attività professionali di tatuatore, piercer, onicotecnico e truccatore :

  • sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del D.L.n. 112/2008, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari
  • sono esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della L. n. 443/1985, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. n. 580/1993.
    Presso ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.

Come per la PDL 874, le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte:

  • unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 ovvero anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. A tal proposito, viene  adeguata la terminologia contenuta nella legge n. 1/1990 - che reca la dizione, "barbiere o parrucchiere", già sostituita da quella "acconciatore" ad opera della L. n. 174/2005 (articolo 1, comma 1, let. f), che novella l'articolo 9 della legge n. 1/1990) .
  • presso il domicilio dell'esercente o presso una sede designata dal cliente o da un altro committente a condizione che siano esercitate dal titolare dell'impresa o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunali.

Si dispone, come per la PDL 874, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12 della L. n. 1/1990 in caso di esercizio abusivo delle citate attività professionali.

 In parallelo, anche le proposte di legge A.C. 662 e A.C. 711(all'art. 1, co. 1, lett. c), intervengono sulle norme che discplinano le modalità di svolgimento dell'attività di estetista sostituendo il co. 5 dell'art. 4 della L. n. 1/1990 e introducendovi i nuovi co. 5-bis e 5-ter), ed in particolare:

  1. confermano che l'attività possa essere svolta presso il domicilio dell'esercente. Dispongono altresì che l'attività possa essere esercitata presso il domicilio del committente, a condizione che il servizio sia prestato nel rispetto dei protocolli igienico-sanitari nello svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale. Se il committente è un'impresa, l'attività può essere svolta in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale;
  2. introducono la previsione per cui l'attività può essere esercitata in un locale proprio o in uno spazio e con attrezzature concessi in uso da altri, subordinatamente al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e nel rispetto delle norme igienico sanitarie e fiscali. Le attività di estetista e di acconciatore possono essere svolte nello stesso locale, purchè esso risponda ai requisiti previsti dal regolamento comunale (comma 5 dell'art. 4 della legge n. 1/1990 come modificato dalle PDL in esame).


Le proposte di legge consentono anch'esse che presso un centro di estetica possano essere erogate le prestazioni di cui all'articolo 1 della L. n. 1/1990 - dunque, le prestazioni di estetica, di tatuaggio, di onicotecnica, di trucco e di piercing, secondo la novella all'articolo 1 introdotta dalle PDL in esame - anche in modo occasionale, utilizzando professionisti qualificati in base ai requisiti previsti dal regolamento comunale (nuovo comma 5-bis,dell'art.4 della legge n. 1/1990).
Sarebbe opportuno coordinare tale previsione con quella (contenuta nel comma 13 del nuovo articolo 9-bis della lege n. 1/1990, introdotto dalle PDL in esame) secondo la quale le (sole) attività di onicotecnico e truccatore possono essere svolte unitamente a qulla di estetista e acconciatore, anche in forme di imprese distitnte esercitate nella medesima sede. 

Le PDL  A.C. 662 e A.C. 711 consentono di fornire alla clientela prodotti erboristici e integratori alimentari idonei a favorire l'efficacia delle prestazioni svolte, a seguito di specifici corsi regionali di aggiornamento, ove previsto (nuovo comma 5-ter,dell'art.4 della legge n. 1/1990).

Attraverso la sostituzione del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 1/1990, le PDL anch'esse prevedono che le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista - che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti erboristici e integratori alimentari, strettamente collegati allo svolgimento dell'attività e al solo fine della continuità dei trattamenti in corso - non sono tenute, come già nel caso di vendita di prodotti cosmetici, alla presentazione delle dichiarazioni cui il soggetto interessato è tenuto, nella SCIA, per gli esercizi di vicinato (art. 1, co. 1, lett. e), delle PDL che sostituisce il co. 1 dell'art. 7 della L. n. 1/1990.


Sanzioni

Le proposte di legge in esame intervengono sull'art. 12 della legge n. 1 del 1990 in materia di esercizio abusivo dell'attività di estetista, prevedendo modifiche all'attuale quadro sanzionatorio e ampliandone l'ambito di applicazione a tutte le attività professionali nel settore dell'estetica disciplinate dalle proposte stesse .

L'art.12 della legge di disciplina dell'attività di estetista prevede attualmente:
• l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un milione a lire cinque milioni (da  516 a 2.582 euro) nei confronti di chi esercita l'attività senza i requisiti di legge (superamento dell'esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale oppure da specifica attività lavorativa). Competente per l'irrogazione della sanzione è l'autorità regionale;
• l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un milione a lire due milioni ( da 516 a 1.032 euro) nei confronti di chi esercita l'attività senza l'autorizzazione comunale. Competente per l'irrogazione della sanzione è l'autorità comunale. Quanto al procedimento di contestazione, applicazione e riscossione della sanzione, si applica la legge n. 689 del 1981.
La l egge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale, è la norma fondamentale in tema di illeciti amministrativi. Tale legge stabilisce che la sanzione amministrativa pecuniaria consiste "nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 6 euro e non superiore a 10.329 euro", tranne che per le sanzioni proporzionali, che non hanno limite massimo; nel determinarne l'ammontare, l'autorità amministrativa deve valutare la gravità della violazione, l'attività svolta dall'autore per eliminare o attenuarne le conseguenze, le sue condizioni economiche e la sua personalità (artt. 10 e 11). L'applicazione della sanzione avviene secondo il seguente schema: accertamento, contestazione-notifica al trasgressore; pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa; archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità amministrativa; eventuale opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale); accoglimento dell'opposizione, anche parziale, o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione); eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.

Le modifiche apportate dalle proposte di legge prevedono:

1) un innalzamento dell'attuale sanzione amministrativa pecuniaria (da 516 a 2.582 euro) prevista nei confronti di chi esercita l'attività senza i requisiti di legge;

In particolare:

• la PDL 874 (all'art. 1, comma 1, lettera m)) , innalza la sanzione nel minimo a 2000 euro e nel massimo a 5000 euro

• le PDL 662 e 711 (art. 1, co. 1, lett. h) innalzano la sanzione nel minimo a 5.000 euro e nel massimo a 50.000 euro;

2) la soppressione del richiamo alla competenza dell'autorità regionale all'irrogazione della sanzione.
In merito si osserva che la semplice soppressione della parola "regionale", senza l'individuazione di una diversa autorità competente, potrebbe non modificare il quadro delle competenze attuali.
Infatti, il rinvio alla legge n. 689 del 1981, comporta l'applicazione del principio dell'art. 17 di tale legge in base al quale nelle materie di competenza delle regioni, per le funzioni amministrative ad esse delegate, l'accertamento della violazione deve essere presentato all'ufficio regionale competente;

3)  la sostituzione della sanzione per l'esercizio dell'attività senza autorizzazione comunale, con una sanzione per l'esercizio dell'attività senza la segnalazione certificata allo sportello unico (prevista dall'art. 2 della legge n, 1/90,). Anche questa sanzione (attualmente fissata da 516 a 1.032 euro) viene innalzata nel minimo a 2.000 e nel massimo 5.000 euro.


Necessità dell'intervento con legge

Le proposte di legge in esame apportano numerose modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che reca la normativa di riferimento per l'attività professionale di estetista. La legge in questione viene integrata con varie nuove disposizioni volte a regolare nuove figure professionali nel settore estetico, quali quelle di truccatore, tecnico delle ciglia, onicotecnico, tatuatore e di operatore di piercing.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni possono esercitare la propria potestà legislativa. In proposito si richiama il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale" (cfr, in tal senso, le sentenze della Corte costituzionale n. 424 del 2005, n. 40 del 2006, n. 300 del 2007,  n. 93 del 2008, n. 138 del 2009, n. 98 del 2013  e n. 178 del 2014) ; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura […] quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze n. 117 del 2015).