Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati 16 aprile 2018 |
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Premessa|Il recepimento della direttiva (UE) n. 2015/2302|Il nuovo Capo I, Titolo VI del codice del turismo|Le disposizioni finali dello schema di decreto| |
PremessaLa direttiva (UE) n. 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, emanata il 25 novembre 2015, disciplina la normativa sui pacchetti turistici e i servizi turistici collegati, abrogando la precedente direttiva 90/3124/UEE del Consiglio. Si tratta di un intervento normativo richiesto da un segmento del mercato europeo, quello del turismo, che negli ultimi anni è stato investito da profondi cambiamenti. L'offerta di servizi on line, in particolare, ha evidenziato la necessità di nuovi strumenti di regolazione e tutela in materia di obbligo di informazione, responsabilità dei professionisti, protezione dei viaggiatori in caso di insolvenza di un organizzatore o di un venditore. A tale riguardo, è opportuno sottolineare che la direttiva (UE) n. 2015/2302 si propone di assicurare la tutela dei viaggiatori e lo sviluppo del mercato attraverso il passaggio da una "armonizzazione minima" a una "armonizzazione forte" delle normative nazionali. E' stata perciò adottata una disciplina dettagliata e prescrittiva volta a definire un contesto di maggiore omogeneità normativa fra gli Stati membri. La direttiva 90/3124/UEE, al contrario, contenendo principi di carattere generale, non ha potuto impedire una sensibile diversificazione dei regimi giuridici tra i diversi paesi, rivelandosi nel corso degli anni uno strumento insufficiente a governare con efficacia le dinamiche del settore. A questo proposito, si richiama da subito l'articolo 4 della direttiva 2015/2302, per cui gli Stati membri non possono mantenere o introdurre nel proprio ordinamento disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla direttiva stessa, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un diverso livello di tutela, salvo che la direttiva stessa non disponga altrimenti. Si profila, con il richiamo all'articolo 4, il cosiddetto divieto di gold plating, in base al quale la revisione della disciplina nazionale, in attuazione del diritto europeo, non può introdurre o mantenere livelli di regolazione ulteriori a quelli richiesti dalle direttive. Si comprendono, dunque, le ragioni del normatore europeo di conseguire un elevato grado di dettaglio nella elaborazione della direttiva, lasciando agli Stati membri margini di discrezionalità assai limitati. L'articolato della direttiva 2015/2302 è; suddiviso in otto Capi, dedicati rispettivamente all'oggetto, all'ambito di applicazione, alle definizioni e al livello di armonizzazione (Capo I; articoli da l a 4); all'obbligo di informazione e al contenuto del contratto di pacchetto turistico (Capo II, articoli da 5 a 8); alle modifiche al contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto (Capo III, articoli da 9 a 12); all'esecuzione del pacchetto (Capo IV, articoli da 13 a 16); alla protezione in caso di insolvenza (Capo V, articoli da 17 a 18); ai servizi turistici collegati (Capo VI, articolo 19); alle disposizioni generali (Capo VII, articoli da 20 a 27); alle disposizioni finali (Capo VIII, articoli da 28 a 31 ). Sono poi presenti tre allegati recanti moduli informativi standard e la tabella di concordanza con la direttiva 90/314/UEE. |
Il recepimento della direttiva (UE) n. 2015/2302Lo schema di decreto legislativo in esame è stato presentato in adempimento dell'articolo 1, primo comma, allegato A, n. 2, della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017). All'esito di un'istruttoria compiuta da un gruppo di esperti, costituito con decreto del direttore generale Turismo del 25 ottobre 2017, lo schema di decreto proposto si compone di 4 articoli: l'articolo 1 sostituisce integralmente l'attuale Capo I, Titolo VI del codice del turismo. L'articolo 2 individua le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, che si applicano anche alla materia dei pacchetti turistici. L'articolo 3 fissa come termine di entrata in vigore delle nuove disposizioni il l° luglio 2018, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. Considerate le finalità della direttiva europea, l'Atto del Governo n. 6 ha inteso proporre un testo il più possibile fedele alla formulazione letterale della direttiva stessa: è stata mantenuta ad esempio l'espressione della direttiva pacchetto turistico. Sono state introdotte modifiche del testo della direttiva solo laddove è stato necessario un adeguamento terminologico all'ordinamento interno, collocando singoli istituti giuridici nelle corrispondenti categorie del codice civile, per prevenire ambiguità lessicali e concettuali. Ne è derivato che sono state introdotte espressioni come "eccessivamente oneroso" in luogo di "costi sproporzionati" o "recesso" al posto di "annullamento" o, ancora, "inadempimento" per "inesatta esecuzione" coerentemente con il disposto dell'articolo 1218 del codice civile sull'inadempimento in materia di obbligazioni. In questo contesto l'atto in esame recepisce il duplice obiettivo di assicurare massima salvaguardia dei diritti dei viaggiatori e condizioni adeguate di concorrenzialità nel settore del turismo. E' accolta, altresì, la distinzione della direttiva europea fra viaggiatori e consumatori, dal momento che si intende tutelare anche coloro che viaggiano per finalità lavorative. Recuperando sollecitazioni esplicitate già nei considerando della direttiva, al fine di garantire un recepimento completo della stessa, lo schema di decreto legislativo ha inteso proporre una novella del Capo I, Titolo VI del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/UE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. In tal modo è stato possibile non solo recepire la normativa di estremo dettaglio della direttiva (UE) n. 2015/2302, ma considerare anche le indicazioni date dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2 aprile 2012 con riguardo allo stesso codice del turismo e rispettare il riparto di competenze in materia fra Stato e Regioni, definito dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. |
Il nuovo Capo I, Titolo VI del codice del turismoA seguito della novella introdotta dall'articolo 1 dello schema di decreto, il nuovo Capo I del Titolo VI del codice del turismo, dedicato ai contratti del turismo organizzato, risulta così suddiviso: Sezione I "Pacchetti turistici e servizi turistici collegati" (articoli da 32 a 33); Sezione II "Obblighi d'informazione e contenuto del contratto di vendita di pacchetto turistico" (articoli da 34 a 37); Sezione III "Modifiche al contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto" (articoli da 38 a 41); Sezione IV "Esecuzione del pacchetto" (articoli da 42 a 46); Sezione V "Protezione in caso d'insolvenza o fallimento" (articoli da 47 a 48); Sezione VI "Servizi turistici collegati" (articolo 49); Sezione VII ''Responsabilità del venditore di pacchetto turistico" (articoli da 50 a 51-quater); Sezione VIII ''Disposizioni generali" (articoli da 51-quinquies a 51-sexies); Sezione IX "Tutela amministrativa e giurisdizionale" (articoli da 51-septies a 51-novies). La Sezione I (articoli da 32 a 33) disciplina le nuove regole dei contratti del turismo organizzato e le relative definizioni, senza sostanziali divergenze tra il testo proposto e i corrispondenti articoli 2 e 3 della direttiva. In particolare, l'articolo 32 delinea l'ambito di applicazione riguardante i pacchetti turistici e i servizi turistici. Da tali ambiti sono esclusi i pacchetti e servizi turistici di durata inferiore alle 24 ore, qualora non sia incluso l'alloggio, e la vendita o offerta in vendita occasionale a un numero modesto di viaggiatori da parte delle associazioni turistiche senza scopo di lucro, su cui incombono comunque oneri informativi a tutela del viaggiatore. Con associazioni turistiche senza scopo di lucro si deve fare riferimento all'articolo 5 del codice del turismo, rubricato Imprese turistiche senza scopo di lucro, che richiama l'attività delle associazioni operanti nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali. Nell'attività di questi operatori deve mancare il momento dell'offerta al pubblico, intesa tecnicamente alla luce dell'articolo 1336 del codice civile. In tal modo, si è limitata la possibilità che operatori non professionali propongano pacchetti turistici, ponendosi allo stesso livello degli operatori economici presenti sul mercato. L'articolo 33, sulla base delle definizioni contenute nella direttiva, indica quando una combinazione di servizi si configura come pacchetto turistico e specifica la nozione di servizi turistici collegati. Il pacchetto turistico è la combinazione, ad opera di un unico professionista, di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza. Tali servizi, pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga, devono essere acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore consenta al pagamento. Sono ricompresi nella nozione di pacchetto anche i contratti on line, i pacchetti su misura e i pacchetti cosiddetti "dinamici", ad eccezione delle semplici escursioni, dei contratti di business travel e dei viaggi organizzati dalle associazioni non riconosciute nel limite massimo di due all'anno. Sono pacchetti anche quelle combinazioni offerte dai villaggi turistici che comprendono alloggio, visite guidate, attività sportive e di animazione. Anche la crociera rientra nella definizione di pacchetto turistico. Per configurarsi un pacchetto turistico, non è necessario assicurare il servizio di trasporto. Viceversa, non sono servizi turistici a se stanti quelli che fanno intrinsecamente parte di un altro servizio turistico: ad esempio non rientrano come servizi turistici autonomi il trasporto del bagaglio durante il trasferimento dei passeggeri, le visite guidate e i tragitti su breve distanze in genere o i trasferimenti tra albergo e aeroporto o stazione ferroviaria, i pasti, le bevande, la pulizia degli alloggi, l'accesso a strutture come piscine, saune, palestra, centri benessere riservati per i clienti di un albergo. I servizi turistici collegati sono servizi turistici acquistati con contratti distinti presso professionisti distinti, attraverso processi collegati di prenotazione on line, per i quali si prevede l'estensione degli obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e d'informazione al viaggiatore. Particolare rilievo assume la distinzione delle figure professionali del settore: "organizzatore", "venditore", "professionista", "viaggiatore". L'organizzatore del viaggio corrisponde normalmente a un tour operator, che provvede di norma a organizzare la combinazione degli elementi del pacchetto turistico da vendere sia direttamente sia attraverso altri soggetti. L'intermediario è il "venditore", figura già disciplinata dalla precedente formulazione del codice del consumo, che si occupa della vendita di pacchetti turistici realizzati da un organizzatore. Infine, come anticipato, è utilizzato nello schema di decreto proposto il termine "viaggiatore" nell'obiettivo di comprendere anche chi viaggia per scopi professionali. La Sezione II (articoli da 34 a 37) riprende pressoché testualmente il disposto degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva, relativamente agli obblighi di informazione e al contenuto del contratto di pacchetto turistico. Tali obblighi hanno valore vincolante per le parti contraenti, a conferma della scelta della direttiva stessa di proporre un'armonizzazione decisa delle normative nazionali, riducendo quei margini di discrezionalità che inciderebbero negativamente sulla tutela dei viaggiatori e sulle condizioni di concorrenzialità del mercato. L'articolo 34 elenca le informazioni che sia l'organizzatore sia il venditore sono tenuti a fornire al viaggiatore prima della stipula del contratto. La modulistica allegata allo schema precisa nel dettaglio il quadro informativo che deve essere sottoposto al viaggiatore. Le informazioni devono essere fornite in forma chiara e precisa e, se scritte, devono essere facilmente leggibili. Grava sul professionista l'obbligo di indicare gli estremi delle polizze di assicurazione a tutela del viaggiatore previste dall'articolo 47 dello schema di decreto. A tale proposito, poiché la direttiva europea stabilisce un obbligo generale in materia, è parso opportuno dilatare questi obblighi di tutela e informazione anche a favore dei cittadini extraeuropei, rimuovendo la limitazione, prevista nella formulazione del codice del turismo attualmente ancora in vigore, a favore dei soli cittadini dell'Unione. L'articolo 35 precisa il carattere vincolante delle informazioni di cui all'articolo precedente: tali informazioni formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate. Ogni eventuale modifica va comunicata prima della conclusione del contratto e il viaggiatore non è tenuto al pagamento di eventuali costi o spese non comunicati. L'articolo 36 precisa che i contratti di vendita di pacchetto turistico sono formulati in un linguaggio semplice e chiaro e, ove in forma scritta, leggibile. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, si ammette, infatti, l'eccezione della forma non scritta del contratto, in considerazione anche della diffusione di contratti stipulati on line, sebbene copia del contratto debba essere sempre consegnata su supporto durevole al viaggiatore. L'articolo 37 detta norme in materia di onere della prova che ricade sul professionista, mentre il secondo comma richiama la possibilità per il consumatore di fare ricorso all'Autorità in caso di pubblicità ingannevole. Sempre in aderenza alla finalità generale della direttiva di conseguire un'armonizzazione forte fra le normative nazionali in materia, la Sezione III (articoli da 38 a 41) riproduce le previsioni assai dettagliate contenute negli articoli da 9 a 12 della direttiva con riguardo alla disciplina delle modifiche al contratto di pacchetto turistico. L'articolo 38 consente al viaggiatore di cedere il contratto, con preavviso dato almeno 7 giorni prima dell'inizio del pacchetto, ad altro soggetto idoneo: in tal caso entrambi sono obbligati in solido al pagamento del prezzo. L'articolo 39 limita le ipotesi di aumento del prezzo del contratto ai casi espressamente previsti, dovuti a variazioni dei prezzi del carburante, tasse, diritti, tassi di cambio pertinenti al pacchetto, previa comunicazione almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto. Qualora l'aumento del prezzo superi 1'8 per cento del prezzo pattuito, il viaggiatore può recedere dal contratto senza corrispondere le relative spese, eccetto le spese amministrative. L'articolo 40 riserva all'organizzatore la possibilità, che deve essere prevista dal contratto, di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali diverse dal prezzo ove siano di scarsa importanza: il parametro di riferimento della "scarsa importanza" è da rinvenirsi nell'articolo 1455 del codice civile. Ove le modifiche proposte siano significative o non possano essere soddisfatte specifiche richieste del viaggiatore o, ancora, in caso di aumento del prezzo oltre la soglia del1'8 per cento, il viaggiatore può recedere dal contratto senza corrispondere le relative spese, fatta eccezione sempre per le spese amministrative. Nel caso di recesso l'organizzatore potrà proporre un pacchetto sostitutivo. L'articolo 41 disciplina il diritto di recesso dal contratto che può essere invocato dal viaggiatore in ogni momento prima dell'inizio dell'esecuzione del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese· sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta. Possono essere pattuite spese standard di recesso, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. Il viaggiatore ha diritto al recesso senza spese anche in caso di accadimenti straordinari sul luogo di destinazione, relativi ad esempio alla salute pubblica, alle condizioni di sicurezza, a calamità naturali che abbiano colpito le mete prescelte. Se il contratto è stipulato fuori da locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recesso nei quattordici giorni successivi: con tale previsione, esercitando la facoltà prevista dalla direttiva 2015/2302, è; stata estesa ai contratti di pacchetto turistico la disciplina del recesso, già disciplinata dal codice del consumo. La Sezione IV (articoli da 42 a 46) detta norme in materia di esecuzione del pacchetto turistico. Con l'articolo 42 si è dato rilievo all'applicazione dei principi di buona fede, di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, e alla responsabilità per il fatto doloso o colposo degli ausiliari del debitore della prestazione (articolo 1228 del codice civile). Sono previsti, inoltre, termini per la comunicazione da parte del viaggiatore di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del pacchetto, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso, cosicché l'operatore inadempiente possa porvi rimedio e possa limitarsi il ricorso al contenzioso. L'articolo 43 dispone a favore del viaggiatore la riduzione del prezzo in presenza di difetti di conformità. Mentre non sono consentite limitazioni dell'obbligazione risarcitoria per danni alla persona, il quinto comma dell'articolo 43, nel recepire il disposto dell'articolo 14, quarto comma, della direttiva, stabilisce che il contratto di pacchetto turistico possa prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. E' indicato il termine di prescrizione in due anni, mentre il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive di norma in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. E' consentito che l'organizzatore possa comunque avvalersi di eventuali limitazioni al risarcimento dei danni previste a favore del fornitore di servizi turistici da convenzioni internazionali. L'articolo 44 stabilisce le forme di comunicazione di cui può avvalersi il viaggiatore nei confronti del venditore o dell'organizzatore: il viaggiatore potrà indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore, il quale, a sua volta, dovrà inoltrare tempestivamente tali comunicazioni all'organizzatore. Ai fini del computo dei termini di prescrizione, la data in cui il venditore riceve le comunicazioni è considerata data di ricezione anche per l'organizzatore. L'articolo 45 prevede, a carico dell'organizzatore, l'obbligo di prestare assistenza al viaggiatore relativamente ai servizi sanitari, all'assistenza consolare, nonché nelle comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. L'articolo 46 disciplina la figura di "danno da vacanza rovinata", precisata anche da consolidata giurisprudenza. Si tratta di una fattispecie che prende in considerazione la lesione alla sfera dinamico-relazionale del soggetto coinvolto. Il "danno da vacanza rovinata" per inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni pattuite può dare luogo luogo a un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta. E' puntualizzata, altresì, l'imputazione delle rispettive responsabilità in capo all'organizzatore e al venditore in funzione della diversa natura giuridica del contratto di pacchetto turistico e del contratto di intermediazione di viaggio con la previsione di un unico termine triennale di prescrizione a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Le disposizioni della Sezione V (articoli da 47 a 48) si riferiscono, oltre che al caso di insolvenza, anche a quello di fallimento dell'organizzatore e del venditore, nell'obiettivo di assicurare adeguate forme di garanzia del viaggiatore. L'articolo 47 prevede l'obbligo assicurativo a favore del viaggiatore e a carico dell'organizzatore e del venditore per i danni derivanti dall'inadempimento del contratto di vendita di pacchetto turistico. La garanzia in caso di insolvenza o fallimento dell'operatore di viaggio copre anche il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rimpatrio. Al fine di integrare il sistema di protezione del viaggiatore, merita specifica segnalazione il comma 9 dell'articolo 47 a norma del quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio della propria attività professionale, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza. L'articolo 48 prevede il riconoscimento reciproco delle protezioni in caso d'insolvenza e procedure di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. La Direzione generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il cui recapito è comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, è il "punto di contatto" cui ogni Stato membro può rivolgersi per chiedere chiarimenti nel caso in cui dubitasse dell'efficacia delle misure di protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore: il "punto di contatto" risponde tempestivamente e comunque entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. L'articolo 49 (Sezione VI) applica le disposizioni degli articoli 47 e 48 ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati nella misura in cui un servizio turistico, che fa parte di un servizio turistico collegato, non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti. La Sezione VII (articoli da 50 a 51-quater) dello schema reca la disciplina della responsabilità del venditore di pacchetto turistico. L'articolo 50 introduce una disciplina specifica della responsabilità del venditore di pacchetto turistico, distinta rispetto a quella dell'organizzatore di viaggi. E' precisato infatti che il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale. Si tratta di norme volte a puntualizzare la responsabilità dell'agente intermediario nella vendita di pacchetti e nella prenotazione di servizi turistici, distinguendola dai profili di responsabilità dell'organizzatore di viaggi. L'intermediario di viaggi, a norma dell'articolo 51, è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione. Non rientrano nella responsabilità del professionista, ovviamente, gli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie. Con la previsione normativa degli articoli 50 e 51 l'agente di viaggi risponde nei confronti del viaggiatore in base alle regole del mandato, mentre è considerato come organizzatore in caso si rendesse responsabile di particolari omissioni informative. L'articolo 51-bis introduce uno specifico obbligo per il venditore di indicare le proprie qualità di operatore economico, stabilendo che sia considerato come organizzatore in caso ometta di fornire le dovute informazioni al viaggiatore. A norma dell'articolo 51-ter, qualora l'organizzatore sia stabilito fuori dallo spazio economico europeo e non si conformi agli obblighi previsti, il venditore risponde alle obbligazioni contratte proprio in ragione delle finalità di tutela stabilite dall'articolo 51. Il termine di prescrizione del diritto del viaggiatore al risarcimento danni, disposto dall'articolo 54-quater, è di due anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatta eccezione per le previsioni esplicitamente menzionate. La Sezione VIII (articoli da 51-quinquies a 51-sexies) reca le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 51-quinquies disciplina il diritto ad azioni di regresso e il diritto di surrogazione che possono essere esercitati dall'organizzatore e dal venditore. Si statuisce invece, all'articolo 51-sexies, l'inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore per cui, fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, il viaggiatore non è vincolato da clausole contrattuali o proprie dichiarazioni che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i propri diritti. Nel dare attuazione all'articolo 25 della direttiva 2015/2302, la Sezione IX (articoli da 51-septies a 51-novies) prevede un puntuale apparato sanzionatorio. In particolare l'articolo 51-septies elenca sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie, come la sospensione o la cessazione dell'attività. Sanzioni più pesanti sono previste in caso di reiterazione delle violazioni. L'articolo 51-novies puntualizza che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano prevedono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di cui al Capo in oggetto, che rientrano nell'ambito delle competenze riservate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. E' doveroso precisare che l'articolo 51-septies, comma 8, integrando che l'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 - legge finanziaria 2001, statuisce che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni saranno destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Competente ad accertare la violazione delle disposizioni, a inibirne la continuazione e a eliminarne gli effetti, avvalendosi anche degli strumenti sanzionatori previsti dal codice del consumo, è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (articolo 51-octies). |
Le disposizioni finali dello schema di decretoEsaurita con l'articolo 1 la novella Capo I, Titolo VI del codice del turismo, l'articolo 2 dello schema di decreto regola i rapporti della nuova disciplina con il codice del consumo, da cui sono esclusi i contratti del turismo organizzato, salve alcune norme espressamente richiamate. L'articolo 3 fissa al l° luglio 2018 la data di entrata in vigore della nuova disciplina, che sarà applicata ai contratti conclusi a partire da questa stessa data, mentre l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria. |