Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura
Titolo: Delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo
Riferimenti: AC N.2049/XVIII AC N.2930/XVIII AC N.2992/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 404
Data: 24/05/2021
Organi della Camera: XIII Agricoltura


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Delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo

24 maggio 2021
Terza edizione


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Analisi di impatto di genere|


Contenuto

Le proposte di legge A.C. 2049 (Spena e altri), A.C. 2930 (Cenni e altri) e A.C. 2992 (Ciaburro e altri) introducono disposizioni volte a promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile nel settore agricolo, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura.

La proposta di legge A.C. 2049 interviene, in particolare, su alcune disposizioni vigenti in materia di autoimprenditorialità femminile e giovanile, estendendo taluni benefici inerenti l'accesso al credito alle donne che intendono avviare imprese agricole e prevede, più in generale, l'adozione di misure volte ad accellerare l'erogazione di sostegni, servizi e garanzie del credito. La stessa proposta di legge reca, inoltre, una delega al Governo volta a disciplinare l'agricoltura multifunzionale, nonchè disposizioni dirette ad attuare il principio della parità di genere. Si prevede, poi, la ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura (ONILFA) nonchè l'istituzione della giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura.

La proposta di legge A.C. 2930 individua, per perseguire le finalità sopra delineate, una serie di misure: l'istituzione, presso il MIPAAF, di un apposito ufficio dirigenziale per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, l'istituzione di un Osservatorio nazionale, la redazione di un Piano annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile, l'applicazione del principio di equilibrio tra i sessi, l'istituzione - nello stato di previsione del MIPAAF- di un Fondo  volto a promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola e a favorire la concentrazione produttiva del sistema imprenditoriale agricolo a conduzione femminile, nonchè la costituzione - presso il Ministero dell'università e della ricerca - del Fondo per la promozione di studi sulle donne, l'agricoltura e la pesca avente lo scopo di favorire la diffusione della cultura imprenditoriale e del lavoro femminile. E'inoltre prevista una delega al governo per l'attuazione della direttiva 2010/41/UE in materia di parità di trattamento uomo-donna.

La proposta di legge A.C. 2992 comprende, tra le sue finalità, anche la promozione della presenza delle donne nei processi di sviluppo ed imprenditorialità e l'abbattimento delle barriere economiche e di genere. Essa dispone, inoltre, l'istituzione, presso il MIPAAF, di una cabina di regia avente diversi compiti di monitoraggio inerenti l'evoluzione e della crescita del lavoro femminile nei settori sopra richiamati, l'istituzione di un Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile, nonchè la costituzione di un apposito Fondo finalizzato alla promozione dell'aggregazione delle attività imprenditoriali a prevalente conduzione femminile.

Si fa presente che nell'ambito della Missione 5 del  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea lo scorso 30 aprile, l'investimento 1.2 è espressamente dedicato all'i mprenditoria femminile, con risorse pari a 400 milioni di euro. Scopo dell'investimento è quello di incrementare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso la previsione di misure volte a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali femminili e a delineare un'offerta più aderente ai fabbisogni delle donne.

La proposta di legge A.C. 2049

La proposta di legge in esame (A.C. 2049) si compone di 5 articoli volti a disciplinare l'agricoltura multifuzionale - intesa come agricoltura caratterizzata dalla diversificazione delle attività agricole - e ad introdurre disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo.

L'art. 1 interviene su alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in materia di incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego e nel decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in materia di interventi per l'incentivazione di attività imprenditoriali.

In particolare, il comma 1 estende i benefici in materia di accesso al credito - già previsti dall'art. 2 del citato decreto legislativo n. 185 del 2020 per le micro e piccole imprese a prevalente partecipazione femminile o giovanile -  alle imprese agricole, anche di nuova costituzione, a conduzione femminile o in cui la compagine societaria sia composta in prevalenza da donne. Si tratta, in particolare, dell'innalzamento al 90% della percentuale di copertura delle spese inerenti i mutui agevolati per investimenti concedibili alle imprese.

 Si ricorda, in proposito, che il citato art. 2 del decreto legislativo n. 185 del 2000 prevede, al fine di sostenere lo sviluppo delle micro e piccole imprese a prevalente partecipazione giovanile o femminile  la concessione di  mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento. Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell' articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli  articoli 107  e  108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea . 
Per quanto concerne gli aiuti di Stato nell'attuale epidemia da Covid-19, si rinvia all'apposito tema web del Servizio Studi della Camera. Con riferimento alle disposizioni adottate in materia agricola in relazione alla medesima emergenza, si rinvia al tema web sul settore agricolo e della pesca di fronte all'emegenza Covid-19.

Il comma 2, interviene sull'art. 4 del d.  lgs. n. 185 del 2000, relativo ai progetti finanziabili in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi (di cui al Capo I del decreto legislativo), stabilendo che la mancata chiusura del procedimento di concessione dei contributi (rectius agevolazioni), entro il termine di centottanta giorni, sia rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, con conseguente responsabilità dirigenziale e disciplinare.

 Si fa presente, al riguardo, che l'art. 4 del richiamato d. lgs. n. 185 del 2000 prevede che possono essere finanziate  le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative, in particolare, alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli. L'importo massimo delle spese ammissibili è innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi,fatte salve le limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. 

I commi 3 e 4 della disposizione in esame, estendono la portata delle misure previste dal capo III del suddetto d. lgs n. 185 del 2000 in materia di sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.

Nello specifico, il comma 3,  interviene sull'art. 10 del più volte citato d. lgs. n. 185 del 2000, disponendo l'ampliamento dei benefici previsti in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile in relazione al ricambio generazionale in agricoltura. Si stabilisce, in particolare, che i mutui agevolati per gli investimenti siano concessi anche per costituire i compendi unici di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 o per corrispondere l'indennizzo agli eventuali coeredi in caso di successione, al fine di conservare l'integrità aziendale, in attuazione della raccomandazione 94/1069/CE della Commissione relativa all'adozione di strumenti per il mantenimento della reddittività delle piccole e medie imprese nelle successioni ereditarie.

 Il citato art. 10 del citato d. lgs. n. 185 del 2000, disciplina la concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata non superiore a quindici anni.
Si ricorda, inoltre, che l'art. 5- bis, comma 1 ,  del  richiamato  decreto-legislativo n. 228 del 2001  definisce come  compendio unico  l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e dal regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modificazioni. I predetti regolamenti sono stati sostituiti, di recente, rispettivamente, dai regolamenti (CE) n. 1305/2013 e n. 1303/2013, i quali non riportano indicazioni relative all'entità minima colturale per determinare il livello minimo di redditività.

Il comma 4 interviene sull'art. 10-ter del d. lgs. n.185 del 2000, prevedendo - specularmente a quanto disposto dal sopra richiamato comma 2 - la responsabilità dei dirigenti nei casi di mancata chiusura del procedimento di concessione dei (contributi) volti al finanziamento dei progetti presentati dalle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, ai sensi del capo III del citato d. lgs. n. 185 del 2000.

Il comma 5 modifica l'art. 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, disponendo che, al fine di garantire l'accessibilità agli interventi volti ad incentivare le attività imprenditoriali, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (rectius Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) provvede, con propri decreti, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, al fine di favorire la costituzione di imprese agricole, in particolare a conduzione femminile, mediante gli interventi previsti nel citato d. lgs. n. 185 del 2000.

L'art. 2 reca una delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale - intesa come agricoltura caratterizzata dalla diversificazione delle attività agricole, mediante la promozione di interventi di sostegno alla pluriattività e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e d'inserimento socio-lavorativo connessi all'attività agricola - prevedendo l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi in materia. Sono quindi enucleati i principi e criteri direttivi cui i citati decreti legislativi devono attenersi prevedendosi, altresì, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Al riguardo, si osserva, che l'art. 2 indica come finalità per l'esercizio della delega legislativa un efficace utilizzo delle risorse previste nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e, in previsione, della programmmazione 2021-2027 della politica agricola comune (PAC) dell'Unione europea. In proposito, si fa presente, che, per quanto riguarda la nuova Politica agricola comune, il suo avvio è previsto - dopo un periodo transitorio di 2 anni - per il 1° gennaio 2023. Per quanto riguarda l'iter negoziale, si ricorda che lo scorso 10 novembre sono stati avviati i triloghi tra Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione al fine di raggiungere un accordo definitivo sulle tre proposte di regolamento presentate. Con riferimento alla PAC post 2020, si rinvia all'apposita sezione del tema web del Servizio Studi della Camera.

Tra i criteri ed i principi direttivi cui devono ispirarsi i citati decreti legislativi, si ricordano, in particolare:

- la realizzazione di interventi per favorire il lavoro e l'imprenditoria femminili, anche prevedendo specifiche quote vincolate o corsie preferenziali nell'attribuzione delle risorse derivanti dalla programmazione della PAC, ed introducendo specifiche misure nell'ambito del piano nazionale di utilizzo delle risorse della PAC relative alla programmazione 2021-2027;

- l'adozione di misure dirette ad assicurare il sostegno alla crescita dell'imprenditoria femminile in agricoltura, la tutela del lavoro agricolo femminile e la partecipazione delle donne nell'ambito dell'impresa agricola familiare;

- l'introduzione di disposizioni che prevedano il rapido accesso alle misure di sostegno e al credito agevolato;

- l'introduzione di norme volte a favorire l'agricoltura multifunzionale con un modello gestionale dell'azienda basato sull'apporto di capitale umano e nel quale il reddito complessivo derivi da un complesso di attività agricole, quali la specializzazione colturale, il piccolo allevamento, la silvicoltura, il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei propri prodotti;

- l'applicazione dell'iniziativa europea in materia di sviluppo rurale denominata «Leader+», di cui alla comunicazione 2000/C 139/05 della Commissione, del 14 aprile 2000, al fine di promuovere e di consolidare strategie volte a valorizzare il contributo femminile allo sviluppo delle aree rurali, incidendo sugli aspetti socioculturali che condizionano la partecipazione attiva delle donne alla vita socio-economica e ai processi di sviluppo locale; 

- l'estensione alle imprese agricole dell'accesso alla misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'art. 3 reca alcune disposizioni volte all'attuazione del principio della parità di genere.

In particolare, al comma 1, è previsto che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento - in sede di rinnovo delle cariche degli enti strumentali agricoli e delle società controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali operanti nel settore agricolo, si provvede ad assicurare che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.

Si ricorda, in proposito, che il sopra citato D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 " Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2013, stabilisce, all'art. 2, che le suddette società prevedono, nei propri statuti, che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

Tale disposizione è prevista al fine di dare piena attuazione all'articolo 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Il citato art. 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 " Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2006, prevede, al comma 1, che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, predispongano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sotto rappresentate, favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.

Il comma 2 stabilisce che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente provvedimento, il Governo provveda a modificare il sopra citato DPR n. 251 del 2012, nel senso di assicurare il rispetto della composizione degli organi sociali e, a tal fine sopprimendo, all'art. 3, comma 1, il limite dei tre mandati consecutivi e prevedendo che i compiti di monitoraggio e vigilanza - di cui all'art. 4, comma 5, - attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità siano estesi anche al Ministro competente. 

L'art. 3 del sopra richiamato D.P.R. n. 251 del 2012 stabilisce che le società controllate sopra richiamate assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Il successivo art. 4 del citato D.P. R. n. 251 del 2012, attribuisce compiti di monitoraggio e vigilanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità prevedendo, altresì, la presentazione al Parlamento di una relazione triennale sullo stato di applicazione della stessa. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che le società di cui si tratta sono tenute a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della stessa; inoltre le medesime società sono tenute a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità la mancanza di equilibrio tra i generi, anche quando questa si verifichi in corso di mandato. E' inoltre stabilito che  nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti il mancato rispetto della quota stabilita, nella composizione degli organi sociali, diffida la società a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fissa un nuovo termine di sessanta giorni ad adempiere, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, ove la società non provveda, i componenti dell'organo sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione dell'organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.

Ai successivi commi, si prevedono ulteriori modifiche delle disposizioni vigenti volte ad attuare il principio della parità di genere.

In particolare, il comma 3, riguarda una modifica del comma 17-bis dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, disponendo che, nell'ipotesi in cui la composizione del consiglio di amministrazione dei consorzi di tutela DOP e IGP  non rispetti il criterio di riparto volto ad assicurare l'equilibrio tra i sessi, si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 4 del più volte citato D.P.R. n. 251 del 2012.

Il comma 4, introduce, tra i requisiti necessari per il riconoscimento da parte del Ministero competente dei consorzi di tutela DOP e IGP, di cui all'art. 41, comma 3, della legge 12 dicembre 2016 n. 238, anche quello secondo cui lo statuto di detti consorzi deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, di cui al sopra menzionato D.P.R. n. 251 del 2012.

Il comma 5, prevede la soppressione del riferimento ai tre mandati consecutivi con riferimento al rispetto del principio della parità tra i sessi nei consorzi di tutela, di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante disposizioni in materia di semplicazione nei settori agricolo e agroalimentare. 

L'art. 4 reca alcune disposizioni volte alla ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura (ONILFA).

Si ricorda, in proposito, che tale organismo era stato istituito con D.M. del 13 ottobre 1997 presso il Ministero per le poltiche agricole con le seguenti finalità:
- raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione delle donne nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale;
- esame della normativa riguardante il lavoro femminile e la sua evoluzione, nonché studio della normativa in materia di pari opportunità;
- analisi degli interventi attivati dalle amministrazioni centrali e regionali nonché dall'Unione europea al fine di individuare le opportunità per l'imprenditoria e il lavoro coadiuvante e dipendente delle donne in agricoltura;
- collegamento con le fonti di informazione e divulgazione, nonché con il mondo della ricerca e sperimentazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell'imprenditoria femminile;
- attivazione, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di iniziative pilota per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura;
- sensibilizzazione delle amministrazioni interessate allo sviluppo rurale;
- funzioni consultive e di supporto per un migliore e puntuale svolgimento delle attività pubbliche.
L'ONILFA è stato successivamente soppresso dall'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante " Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2012, n. 156.

Al comma 1, si prevede, in particolare, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano - provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, alla ricostituzione dell'ONILFA.

Al comma 2, sono enumerate le ulteriori funzioni da attribuirsi all'ONILFA. Tra queste, in particolare, si ricordano: 

1) la sensibilizzazione delle pubbliche amministrazioni ad avviare politiche attive volte a sostenere la crescita dell'imprenditoria femminile in agricoltura, comprese le attività formative nonchè ad attuare e a diffondere politiche di sviluppo rurale attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, destinate alle imprese femminili e alle donne, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea;

2) lo svolgimento da parte del suddetto organismo di un ruolo di stimolo e di supporto all'azione del Governo, in relazione all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore dell'imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura nell'ambito della programmazione 2021-2027;

3) l'attività di raccordo con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, da esercitarsi anche attraverso la richiesta e lo scambio di informazioni disponibili in materia di lavoro femminile in agricoltura con gli organismi dell'Unione europea e regionali competenti;

4) la creazione, nel proprio sito internet istituzionale, di un portale telematico volto ad mettere a disposizione delle aspiranti imprenditrici agricole le normative vigenti in materia, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi relativi al settore agricolo e consigli per la risoluzione di problemi concernenti le procedure amministrative nonchè di un portale, denominato « banca della solidarietà », che consenta alle imprenditrici e alle lavoratrici del settore agricolo nazionale di confrontare le loro esperienze e conoscenze con quelle delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi in via di sviluppo;

5) la redazione di un rapporto annuale per il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sullo stato di attuazione delle politiche in favore dello sviluppo del lavoro e dell'attività imprenditoriale delle donne in agricoltura. 

L'art. 5 prevede, infine, l'Istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura.

In particolare, al comma 1 si stabilisce - in corrispondenza con la Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007 - l'istituzione, il 15 ottobre di ogni anno, della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura al fine di far conoscere l'importanza sociale e la qualità dell'imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura, nonché l'apporto dato dalle donne alla crescita civile e sociale del Paese anche allo scopo di assicurare la parità di trattamento tra uomo e donna in agricoltura.

Al comma 2, si prevede che, in occasione di tale giornata, siano organizzati eventi e iniziative finalizzati a far conoscere le attività, le esperienze e le professionalità acquisite dalle donne in agricoltura.


La proposta di legge A.C. 2930

La proposta di legge A.C. 2930 si compone di 11 articoli ed introduce diverse disposizioni volte a promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge. In particolare, l'oggetto è individuato nella promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle aree rurali e marginali, costiere, lacuali e fluviali. Le finalità consistono:

- nella valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile;

- nel garantire il diritto alla maternità, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai servizi di assistenza, alla continuità della formazione, all'accesso al credito, alla terra e alle acque;

- nella rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore.

La proposta di legge reca altresì disposizioni aventi lo scopo di eliminare le criticità esistenti nel sopra richiamati settori, di contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, nonché di monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel medesimo settore.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente proposta di legge), dell'Ufficio dirigenziale non generale per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

In particolare, l'ufficio di cui si propone l'istituzione - che coordina la propria attività con quella delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - ha assegnati i seguenti compiti:

1) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

2) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'evoluzione del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, e negli altri settori ad esso assimilati, con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestie e violenza nei luoghi di lavoro;

3) monitorare l'utilizzo e l'efficacia delle misure previste dalla Politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dai piani triennali della pesca e dell'acquacoltura e dalle norme nazionali e regionali per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne;

4) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze sul lavoro e sull'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

5) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità e nelle ipotesi di assistenza ai figli;

6) contribuire alla redazione del piano nazionale annuale di cui all'articolo 4.

 

L'articolo 3, comma 1, istituisce l'Osservatorio nazionale sull'imprenditoria e sul lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al comma 2, sono individuate le funzioni attribuite a tale organismo. Esse consistono:

1) nella predisposizione di analisi periodiche sulla presenza e sulla rappresentanza delle donne nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'agricoltura e nella redazione di rapporti sull'efficacia delle misure in vigore in materia;

2) nello svolgimento di un ruolo di consulenza e di stimolo sui temi relativi alla presenza e alla rappresentanza delle donne nei settori sopra richiamati nei confronti delle regioni, del Governo e, per suo tramite, delle Camere e dell'Unione europea, formulando raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa nazionale e regionale in materia nonchè la presentazione, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per lo sviluppo dell'imprenditoria e del lavoro femminile nei settori più volte richiamati;

3) nel sensibilizzare le pubbliche amministrazioni ai fini dell'attuazione di interventi per promuovere l'imprenditoria e il lavoro femminile nei settori indicati e nel miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e delle imprenditrici agricole;

4) nella collaborazione con le università e i centri di ricerca, ai fini dell'istituzione di corsi di studio sui temi relativi alla presenza e alla rappresentanza delle donne nei settori più volte citati;

5) nella partecipazione alla redazione del Piano nazionale annuale di interventi di cui al successivo articolo 4.

I successivi commi da 3 a 6, individuano la composizione dell'Osservatorio, demandando, in particolare, ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la nomina dei componenti del predetto Osservatorio.

L'articolo 4 prevede, al comma 1, la redazione di un Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 2, stabilisce che il suddetto Piano è finalizzato a realizzare e finanziare una serie di interventi. Tra questi si ricordano, in particolare, quelli volti a:

- favorire la creazione e l'attività delle imprese a conduzione femminile nonchè a sostenere le stesse anche mediante la previsione di premialità utilizzabili nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale e nei programmi di sviluppo rurale regionali e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

-  tutelare la maternità e la genitorialità delle lavoratrici e delle imprenditrici agricole e a garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e politiche di welfare;

-  promuovere reti di contrasto e prevenzione di fenomeni di molestie e violenza e a potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole;

- promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per le imprese agricole femminili che utilizzano infrastrutture digitali;

- favorire l'economia agricola e ittica circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, di valorizzazione della biodiversità e del recupero di pratiche agro-ecologiche nelle imprese femminili;

- incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola anche attraverso il sostegno e la creazione di reti di imprese femminili, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di distretti del cibo, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Il comma 3, statuisce che il suddetto Piano nazionale, redatto in collaborazione con l'ufficio di cui all'articolo 2 e con l'Osservatorio di cui all'articolo 3, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'articolo 5,  prevede, al comma 1, l'applicazione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del principio di equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di un terzo:

a) nelle nomine di propria competenza nell'ambito degli enti e degli organismi da esso partecipati;

b) nella scelta dei  propri consulenti e dei componenti dei comitati di consulenza di ricerca e studio, costituiti al suo interno.

Il comma 2, specifica che è assicurata un'adeguata rappresentanza di genere in tutti gli organismi di monitoraggio impegnati nella redazione e nella valutazione dei piani nazionali e regionali nel settore dell'agricoltura delle foreste della pesca e dell'acquacoltura. Il comma 3, stabilisce che, con regolamento da adottarsi mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge) previa intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni, sono individuate le modalità di attuazione della disposizione in commento.

Si osserva, con riferimento al comma 3 dell'articolo 5, che appare opportuno, in relazione al regolamento ivi indicato, che sia precisato che lo stesso viene adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola.

In particolare, al comma 1, è precisato che tale Fondo è istituito, nello stato di previsione del MIPAAF, con la finalità di favorire la concentrazione produttiva del sistema imprenditoriale agricolo a conduzione femminile.

Il comma 2, specifica che il Fondo è finalizzato a porre in essere iniziative di aggregazione imprenditoriale femminile - compresa la costituzione di reti di imprese agricole femminili ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile- , con specifica attenzione a iniziative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni tipiche territoriali e alla salvaguardia del sistema ambientale-paesaggistico nelle aree interne e costiere nonché nelle aree svantaggiate e all'integrazione tra economia verde, blu ed economia circolare.  Il comma 3, stabilisce che, con regolamento da adottarsi mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di attuazione della disposizione in commento.

Si osserva, che analogamente al comma 3 dell'articolo 5, anche il comma 3 dell'articolo 6, prevede l'adozione di un regolamento da adottarsi con decreto. Si veda, in proposito, l'osservazione riportata all'articolo 5.

L'articolo 7 disciplina la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura stabilendo che - ad eccezione dei casi in cui sia configurabile un diverso rapporto di lavoro-  tale qualifica è riconosciuta, ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, al familiare che presta la sua attività di lavoro nell'impresa ittica.

L'art.   230-bis del codice civile stabilisce- ai commi 1, 2 e 3 - che, salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo  per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia  di rifinanziamento del fondo rotativo volto a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura.

Nello specifico, il comma 1, fa riferimento al fondo rotativo previsto dall'art. 1, comma 506, della  legge n. 160 del 2019 prevedendone il rifinanziamento nella misura di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. 

Si ricorda, in proposito, che l'art. 1, comma 506 della legge 160 del 2019 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del sopra citato fondo rotativo con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020. L'art. 1, comma 504, della richiamata legge di bilancio per il 2019, ha demandato ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole,  da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione  dei criteri e delle modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. In attuazione del predetto comma è stato adottato il  D.M. 9 luglio 2020 recante misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura, pubblicato nella Gazz. Uff. del 26 agosto 2020, n. 212.
L'art. 1, comma 505, della suddetta legge 160 del 2019 ha poi previsto che  i mutui di cui al comma 504 sono concessi nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il comma 2, stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge) previa intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni, sono individuate i criteri e le modalità di erogazione del fondo rotativo di cui al precedente comma 1. 

L'articolo 9, al comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la promozione di studi sulle donne, l'agricoltura e la pesca, con una dotazione annua di 2 milioni di euro, al fine di favorire la diffusione della cultura imprenditoriale e del lavoro femminile, con particolare riferimento al settore della ricerca applicata in agricoltura.

Il comma 2, prevede che risorse del Fondo sono altresì destinate all'istituzione di borse di studio in favore degli studenti che discutono una tesi di laurea in materie attinenti alle finalità proprie del medesimo Fondo. Il comma 3 demanda ad un apposito regolamento da adottarsi mediante decreto - entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge - con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le modalità di attuazione della disposzione in commento.

Si osserva, che il comma 3 dell'articolo 9, analogamente al commi 3 dell'art. 5 e al comma 3 dell'art. 6 prevede l'adozione di un regolamento da adottarsi con decreto. Si veda, in proposito, l'osservazione richiamata all'articolo 5.

L'articolo 10 conferisce al Governo la delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma prevedendo che i decreti legislativi siano informati ai princìpi e criteri direttivi contenuti nella direttiva 2010/41/UE e a quelli previsti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. E' inoltre stabilito che gli schemi dei decreti legislativi che prevedono sanzioni penali siano trasmessi, ai due rami del Parlamento, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. E' poi descritta la procedura di emanazione degli stessi decreti ed una analoga relativa agli schemi dei decreti legislativi che comportano conseguenze finanziarie.

Si osserva, preliminarmente, che l'art. 2 del decreto-legge n. 216 del 2012 ha recepito la suddetta direttiva 2010/41/UE. Successivamente, tale decreto è decaduto per mancanza di conversione, ma l'art. 1, comma 362 della legge n. 228 del 2012 ha stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme di tale provvedimento, non convertite in legge. Si osserva, poi, per quanto riguarda la procedura di emanazione descritta ai commi 4 e 5 dell'articolo 10, che al terzo periodo del comma 4 e al secondo periodo del comma 5, andrebbe introdotto, per maggiore chiarezza dell'iter procedurale descritto, un inciso che espliciti l'ipotesi in cui i pareri delle commissioni parlamentari competenti siano resi entro i 40 giorni prescritti dalla stessa disposizione. 

L'articolo 11 reca le disposizioni finanziarie prevedendo, in particolare, che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge, pari 42,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze.


La proposta di legge A.C. 2992

La proposta di legge n. 2992, composta di 5 articoli, è volta ad introdurre disposizioni finalizzate a promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura.

L'articolo 1, specifica l'oggetto ed individua le finalità della proposta di legge in esame.

Quanto al primo profilo, è previsto che la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile avvenga, nei settori sopra indicati, anche con riferimento alle aree interne, montane e rurali. Con riferimento alle finalità esse consistono in interventi diretti a:

- valorizzare le esperienze e delle professionalità delle donne;

- riconoscere il diritto alla maternità;

- promuovere la presenza delle donne nei processi di sviluppo e di imprenditorialità;

- abbattere le barriere economiche e di genere e al contrasto delle disparità salariali.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di una cabina di regia per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura.

Al comma 1, è stabilito che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce la sopra menzionata cabina di regia, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa disposizione contiene, nei successivi commi, disposizioni concernenti la composizione della cabina di regia, l'elezione ed i compiti attribuiti al Presidente nonchè i compiti attribuiti alla stessa Cabina di regia. Tra questi si ricorda, in particolare, la redazione, da parte di tale organismo, del Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, di cui al successivo art. 3, nonchè il monitoraggio dell'evoluzione dell'imprenditoria femminile nei settori indicati con particolare riferimento alle aree interne, montane e rurali e alla qualità delle retribuzioni e delle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestie e violenza nei luoghi di lavoro. Ulteriori compiti consistono nel monitoraggio dell'impatto delle misure previste dalla Politica agricola comune, dai piani triennali della pesca e dell'acquacoltura e dalle norme nazionali e regionali per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile e delle attività connesse nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura. Alla suddetta cabina di regia è attribuita anche la conduzione di indagini annuali sulle iniziative necessarie per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari

Si osserva che il termine di adozione del decreto menzionato al comma 1 dall'articolo 2 - ossia trenta giorni dall'adozione del provvedimento in esame - potrebbe non essere congruo, in quanto sono coinvolti due Ministri nel relativo procedimento.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile (Piano nazionale) adottato ai sensi del precedente articolo 2, descrivendone, in particolare, le finalità. Esse consistono:

   1) nella realizzazione di interventi per sostenere le imprese e il lavoro femminili, mediante la previsione di criteri di premialità adottabili nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale e nei programmi di sviluppo rurale regionali e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

   2) nell'elaborazione di misure per il sostegno dell'imprenditoria femminile nell'ambito della Politica agricola comune;

   3) nell'elaborazione di misure atte a tutelare la maternità delle lavoratrici e delle imprenditrici nonché a garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare;

   4) nella promozione di  iniziative per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e delle imprenditrici;

   5) nella creazione di reti di imprese femminili, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di distretti del cibo, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

   6) nella realizzazione di attività di potenziamento dell'offerta formativa e dell'aggiornamento professionale delle lavoratrici e delle imprenditrici;

   7) nella realizzazione di iniziative volte ad attivare e a potenziare i servizi di trasporto pubblico locale, prevedendo incentivi per l'acquisto di abbonamenti a tali servizi, nonché i servizi di assistenza sanitaria e di cura nei territori rurali e costieri periferici al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità sostenibile e alla salute delle donne nonché di contrastare fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e di sfruttamento del lavoro;

  8) nella realizzazione di iniziative e di misure volte ad agevolare l'accesso al credito da parte delle lavoratrici e delle imprenditrici nonchè nella promozione dell'installazione e dell'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle aree interne, montane e rurali.

 Il suddetto Piano nazionale è adottato annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
  I successivi commi individuano le risorse finanziarie per l'attuazione delle iniziative del suddetto Piano nazionale.

L'articolo 4 reca disposizioni volte a favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nei settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura.

In particolare, la disposizione in esame integra il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, inerente i progetti finanziabili nell'ambito delle misure volte a favorire la nuova imprenditorialità nei settori della produzione di beni e servizi, estendendo il contenuto della stessa anche all'imprenditoria femminile. 
  La stessa disposizione interviene inoltre, sul comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi alle attività imprenditoriali, prevedendo che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali intervenga con propri decreti - da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sulla base dei criteri di cui al comma 4 - alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza allo scopo di favorire la costituzione di imprese nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, in particolare a conduzione femminile, mediante gli interventi previsti dal sopra richiamato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185
  E' inoltre prevista l'istituzione del Fondo per la promozione dell'aggregazione dell'imprenditoria femminile nei settori più volte citati da attuarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge: ciò al fine di favorire l'aggregazione delle attività imprenditoriali a prevalente conduzione femminile. Con apposito regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sono stabilite le modalità di accesso alle risorse del suddetto Fondo.

Si osserva, con riferimento al comma 4 dell'articolo 4, che appare opportuno, in relazione al regolamento ivi indicato, che sia precisato che lo stesso viene adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie prevedendo, in particolare, che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge, pari 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze.


Relazioni allegate o richieste

Tutte le proposte di legge in commento, di iniziativa parlamentare, sono corredate dalla relazione illustrativa.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella seivicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario che limita sia la potestà statale che quella regionale, alle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma), quali la tutela della concorrenza (lett. e), l'organizzazione amministrativa (lett. g),  l'ordinamento civile e penale  (lett. l), nell'ambito del quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nei provvedimenti in esame), la profilassi internazionale (lett.q), e la tutela dell'ambiente (lett. s).

Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione, sono materia di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Per quanto riguarda il settore della pesca, si fa presente che tale materia, costituisce oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme.
A ciò deve aggiungersi che per quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all'attività di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi.


Analisi di impatto di genere

La proposta di legge AC. 2049 ha come scopo principale quello di promuovere la parità di genere nel settore agricolo (finalità richiamata espressamente all'art. 3): le sue disposizioni sono tese, in particolare, a sostenere l'imprenditoria femminile in tale settore (artt. 1 e 2) e, più in generale, il lavoro femminile agricolo (artt. 4 e 5). Si evidenzia, in particolare, l'ulteriore specifica finalità - contenuta nel citato art. 3 - del riequilibrio di genere in sede di rinnovo delle cariche degli enti strumentali agricoli e delle società controllate dal MIPAAF, al fine di dare piena attuazione all'art. 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 (commi 1 e 2). La medesima finalità viene perseguita ai successivi commi 3-5 del medesimo art. 3 (rispettivamente, in relazione alla composizione del consiglio di amministrazione dei consorzi di tutela DOP e IGP; alle necessarie previsioni in materia che devono essere presenti nello statuto dei predetti consorzi e, infine, alla soppressione del riferimento ai tre mandati consecutivi in relazione al rispetto del principio della parità tra i sessi nei consorzi di tutela).

La proposta di legge A.C. 2930, contempla tra le finalità indicate nell'art. 1, il contrasto alle disparità salariali e alle discriminazioni di genere, il monitoraggio dell'impatto di genere sulle misure introdotte dalla stessa proposta di legge, nonchè la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore. Le prime due finalità sono perseguite attraverso l'espletamento delle attività di monitoraggio svolte dall'apposito Ufficio dirigenziale istituito presso il MIPAAF( art.2) e delle attività di analisi e consulenza sulla presenza e rappresentanza delle donne nei settori agricolo, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura svolte dall'Osservatorio (art. 3). Anche il Piano nazionale di cui all'art. 4 ha attribuito, tra gli altri, il compito di promuovere azioni volte alla tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici agricole, secondo un'ottica di genere. La terza finalità prima indicata - contenuta nell'art. 5 - è perseguita attraverso l'applicazione del principio di equilibrio tra i sessi  - almeno nella misura di un terzo - da applicarsi alle nomine di enti e organismi partecipati di competenza del MIPAAF nonchè nella scelta dei propri consulenti e dei componenti dei comitati di consulenza di ricerca e studio, costituiti al suo interno.

La proposta di legge A. C. 2992, prevede, tra le finalità esposte all'art. 1, quella relativa alla promozione della presenza delle donne nei processi di sviluppo ed imprenditorialità nonchè quella inerente l'adozione di interventi volti all'abbattimento delle barriere economiche e di genere nonchè al contrasto delle disparità salariali. In particolare, all'art. 2, è stabilito che la Cabina di regia, da istituirsi presso il MIPAAF, ha assegnati diversi compiti tra cui quello di monitoraggio dell'evoluzione del lavoro e dell'imprenditoria femminile (con riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriere, alla tutela della maternità e della genitorialità), nonchè quello di svolgere, nel settore dell'agricoltura e negli altri assimilati, indagini annuali sulle iniziative necessarie per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari.

In relazione a tali premesse e con riguardo alla presenza femminile nel settore agricolo (e a quelli ad esso assimilati), e, in particolare, al numero delle aziende agricole a conduzione femminile operanti sul nostro territorio, appare opportuno riportare - di seguito - un insieme di dati ed elaborazioni sul numero di imprenditrici e lavoratrici che operano n tali settori.

Secondo il Rapporto Unioncamere sull'imprenditoria femminile 2020 - alla cui lettura integrale si rimanda - con riferimento ai settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca  - (si veda la tabella a pag. 9) - su un totale di 740.990 imprese complessive rilevate nel 2019 in tali settori, 210.402 sono "imprese femminili", a fronte di un numero pari a 530.588 di imprese a conduzione maschile.

Il predetto Rapporto - alle pagg. 5 e 6 - definisce femminile un'impresa la cui partecipazione di genere risulti superiore al 50%, mediando la composizione delle quote di partecipazione e le cariche attribuite. Esso prevede, quindi, che siano qualificate femminili:

- le imprese individuali di cui siano titolari donne ovvero gestite da donne;

- le società di persone in cui la maggioranza dei soci è di genere femminile;

- le società di capitali in cui la maggioranza delle quote di partecipazione sia nella titolarità di donne, ovvero in cui la maggioranza delle cariche sia attribuita a donne, ovvero le imprese in cui la media tra le quote di partecipazione nella titolarità di donne e le quote delle cariche attribuite a donne risulti superiore al 50%;

- le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci sia di genere femminile.

In base ai dati riportati nell'Annuario sull'agricoltura del CREA per l'anno 2019 (pubblicato a gennaio 2021), l'imprenditoria femminile nel settore primario interessa circa il 31% delle imprese, percentuale che si mantiene costante dal 2010 e risulta di poco superiore agli altri settori produttivi, dove mediamente il 29% delle imprese è a titolarità femminile (pag. 66).

 
 Con riferimento alla composizione percentuale in base alle classi di età non si evidenziano cambiamenti significativi negli ultimi anni; infatti - secondo il citato Annuario CREA - nell'ultimo quinquennio è rimasta pressoché invariata la quota di titolari giovani (età inferiore ai 30 anni) pari al 4,2% e quella dei titolari con più di 50 anni che rappresenta quasi il 70% dei titolari (+0,5% rispetto all'anno precedente). L'incidenza dei titolari agricoli con meno di 30 anni è inferiore rispetto ad altri settori (5,7% se si considerano tutti i settori economici), mentre la presenza di titolari meno giovani è sensibilmente superiore, situazione che conferma la difficoltà con cui il ricambio generazionale si realizza nel settore primario, malgrado le opportunità di finanziamento previste dalle politiche per lo sviluppo rurale (si veda pag. 66 dell'Annuario sopra citato).
 

Per quanto concerne il numero di occupati in agricoltura, per sesso e per posizione professionale, il suddetto Annuario del CREA - nella tab. 3.2 di pag. 104 e nella tab. A10 di pag. 520 - mostra (in base a dati ISTAT) che su un totale di 909 mila occupati totali in agricoltura, silvicoltura e pesca nel 2019 (erano 872 mila nel 2018, essendovi quindi stato un incremento del 4,2 per cento rispetto all'anno precedente), 235 mila sono donne (erano 234 mila nel 2018). Di queste 235 mila occupate nel comparto agricolo, 123 mila sono lavoratrici dipendenti (erano 124 mila nel 2018) e 113 mila sono lavoratrici indipendenti (erano 111 mila l'anno precedente).

Si rappresenta, infine, che la parità di genere rappresenta una delle tre priorità trasversali del sopra citato PNRR. Si ricorda, in particolare, che il Governo italiano, nel documento in questione, ha indicato come strumento per contrastare le molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne, l'adozione di una Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026. Tale strategia si propone di raggiungere, entro il 2026, l'incremento di cinque punti nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), che attualmente vede l'Italia al 14° posto nella classifica dei Paesi UE-27. Si fa presente, infine, che le misure previste dal Piano in favore della parità di genere sono in prevalenza rivolte a promuovere una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro, sia attraverso interventi diretti di sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità femminile, sia mediante interventi indiretti rivolti, in particolare, al potenziamento dei servizi educativi per i bambini e di altri servizi sociali.