Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura
Titolo: Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi
Riferimenti: SCH.DEC N.209/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 209
Data: 16/11/2020
Organi della Camera: XIII Agricoltura


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Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi

16 novembre 2020
Atti del Governo


Indice

Premessa|Contenuto|Compatibilità con la normativa dell'Unione europea|Relazioni e pareri allegati|


Premessa

Lo schema di decreto legislativo in esame (atto del Governo 209), recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle   disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625", è composto di 59 articoli e di tre allegati, ed è stato predisposto in base all'art. 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018).

La norma di delega

L'articolo 11 della L. 117/2020 (Legge di delegazione europea 2018) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai seguenti regolamenti europei:

- regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

- regolamento (UE) n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.

All'articolo successivo (art. 12) della L. 117/2019, è stata prevista un'ulteriore delega per l'attuazione del medesimo regolamento, la cui applicazione si estende anche ai controlli sugli alimenti e sui mangimi, al rispetto delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

I decreti legislativi di adeguamento al regolamento (UE) 2017/625 si dovranno limitare a modificare la normativa nazionale limitatamente alla sanità delle piante. Il termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

È stato previsto, per l'adozione dei relativi decreti legislativi - su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e dello sviluppo economico - che venga acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

La delega ha previsto la raccolta in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625.

I princìpi e criteri direttivi specifici sono i seguenti:

- adeguamento e semplificazione delle normative vigenti alle recenti conoscenze tecnico scientifiche del settore (ambito che sembra esulare dall'adeguamento all'ordinamento europeo e avere carattere molto ampio);

a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;

b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;

d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali;

e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;

g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;

l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;

m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;

n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma;

o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;

p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

 

La normativa dell'Unione europea

 

Il Reg. (UE) n. 2031 del 2016, che sostituisce la direttiva 2000/29/UE, stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite, dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile. Vengono offerte le necessarie definizioni e si incarica la Commissione europea di redigere un apposito elenco. Gli operatori professionali sono tenuti a notificare immediatamente alle Autorità competenti qualsiasi dato a loro disposizione che riguardi un pericolo imminente relativo a un organismo nocivo; gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione europea le relative informazioni. L'operatore professionale adotta immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo, dando attuazione alle disposizioni impartite dallo Stato membro. Gli Stati membri sono chiamati a svolgere indagini basate sul rischio, volte ad accertare eventuali presenze di organismi nocivi da quarantena, e ad approvare programmi pluriennali. Essi devono stilare piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari, programmare esercizi di simulazione, designare stazioni di quarantena e strutture di confinamento. Viene confermato che le piante devono essere dotate del c.d. passaporto, di un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento delle piante; tale passaporto non è richiesto se la pianta è fornita direttamente a un utilizzatore finale, salvo si tratti di contratti a distanza o riguardi utilizzatori che si trovano in zone protette. Nel registro ufficiale degli operatori professionali sono chiamati a iscriversi coloro che spostano prodotti vegetali nell'Unione europea, rilasciano i passaporti delle piante e i certificati di export. Gli operatori professionali sono tenuti a istituire sistemi di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti delle piante e dei prodotti vegetali. La tracciabilità deve essere conservata per almeno tre anni. Il regolamento si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il Reg. (UE) n. 625 del 2017 stabilisce norme comuni per i controlli ufficiali dell'UE volti a garantire che la legislazione riguardante la filiera agroalimentare per la protezione della salute umana, della salute e del benessere degli animali, e della sanità delle piante sia correttamente applicata e resa esecutiva. Introduce un approccio più armonizzato e coerente ai controlli ufficiali e alle misure esecutive lungo la filiera agroalimentare e rafforza il principio dei controlli basati sul rischio. Include norme sui controlli ufficiali eseguiti su tutte le aziende di alimenti e mangimi, dai produttori primari ai rivenditori al dettaglio e ai ristoratori, ma anche su selezionatori, coltivatori, allevatori e commercianti di animali e piante. Riguarda i controlli ufficiali effettuati dalle autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge per verificare la conformità alle norme sulla filiera agroalimentare nelle seguenti aree: alimenti e sicurezza alimentare, integrità e salubrità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente per la produzione di alimenti e mangimi; mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso; salute e benessere degli animali; produzione biologica ed etichettatura di prodotti biologici.

Il regolamento riguarda inoltre le importazioni di determinati animali e merci: provenienti dall'esterno dell'Unione e soggetti ai controlli ai posti di controllo frontalieri dell'UE; merci vendute via Internet; definisce un regime di controllo basato sul rischio, in modo che le autorità nazionali preposte all'applicazione della legge effettuino i controlli ufficiali laddove sono più necessari. In generale, per garantire la loro efficacia, i controlli ufficiali verranno effettuati senza preavviso.

I controlli ufficiali si applicano alle norme sul benessere degli animali, incluse le fasi di trasporto, macellazione e allevamento. La Commissione europea può adottare provvedimenti legislativi volti ad adeguare le disposizioni in materia di controlli ufficiali affinché soddisfino le esigenze specifiche del benessere degli animali. I centri di riferimento dell'UE per il benessere animale sono competenti per: assistere i paesi dell'UE con i controlli ufficiali attraverso studi scientifici e tecnici, corsi di formazione e diffondere i risultati della ricerca e informazioni sulle innovazioni tecniche; fornire le competenze scientifiche e tecniche sui metodi di valutazione e miglioramento del benessere degli animali.

Il regolamento chiarisce e rafforza le norme sulla cooperazione e l'assistenza amministrativa tra i paesi dell'UE; richiede che i paesi dell'UE garantiscano lo scambio di informazioni tra autorità nazionali e altre autorità incaricate dell'applicazione della legge, procuratori e autorità giudiziarie su possibili casi di non conformità. Un sistema di gestione Integrato per i controlli ufficiali integrerà tutti i sistemi informatici esistenti (e futuri) gestiti dalla Commissione.

Le autorità nazionali devono pubblicare relazioni annuali mentre le norme per il calcolo degli oneri per i controlli ufficiali garantiranno che i Paesi dell'UE finanzino adeguatamente i propri sistemi di controllo e che tali oneri non superino i costi di realizzazione dei controlli ufficiali. Il regolamento è in vigore dal 14 dicembre 2019 per quanto riguarda gli articoli relativi all'ambito di applicazione, alle definizioni, alle norme per le autorità competenti, al finanziamento dei controlli ufficiali e alle azioni esecutive delle autorità competenti.


Contenuto

Lo schema di decreto, come anticipato, si compone di 59 articoli - suddivisi in 13 capi - e di tre allegati. Esso detta ex novo la disciplina nazionale in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi.

 

La relazione illustrativa informa che il nuovo testo normativo contiene i seguenti aspetti chiave:

- definizione di una nuova organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo e definizione dell'autorità unica e delle autorità competenti in materia;

- modifica del ruolo del Comitato fitosanitario nazionale e individuazione del Centro Difesa e Certificazione (CREA-DC) quale Istituto nazionale di riferimento per il supporto scientifico e diagnostico;

- ridefinizione del ruolo e delle competenze e formazione permanente del personale del servizio fitosanitario nazionale alla luce dei nuovi obblighi previsti dai regolamenti europei;

-definizione di nuova gestione delle emergenze fitosanitarie attraverso anche la definizione di specifiche strutture necessarie a tale gestione, tra cui il Segretariato per le emergenze fitosanitarie e specifiche unità di coordinamento territoriali;

- realizzazione di un Sistema informativo nazionale per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;

- razionalizzazione dei punti di ingresso frontalieri;

- definizione delle procedure di controllo ufficiale.

L'ATN, parte III, 1), specifica altresì che lo schema introduce due definizioni normative ulteriori rispetto a quelle già in uso, sia al fine di dare piena applicazione ai regolamenti 2016/2031 e 2017/625, suddetti, sia al fine di armonizzare e coordinare le definizioni esistenti con le novità introdotte dalla normativa europea. In particolare, è stata introdotto la definizione di ordinanza fitosanitaria con la quale si intende "ciascuna disposizione emanata tramite un provvedimento amministrativo dal Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo di cui all'articolo 5, per motivi di necessità e urgenza, su delibera del Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all'articolo 4"; è stata inoltre introdotta la definizione di "diritti obbligatori" intendendo gli importi a copertura dei costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali stabiliti ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2017/625. Le definizioni introdotte, distinte da quelle già presenti nei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, includono anche quelle già previste dall'art. 2 comma 1, punto t), del d.lgs. 214/2005, opportunamente aggiornate.

Il d.lgs. 214/2005, più volte novellato, in particolare dal d.lgs. 84/2012 e dal D.L. 27/2019 (L. 44/2019), contiene la vigente disciplina di attuazione della direttiva 2002/89/UE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Nel dettaglio, si ricorda che il decreto legislativo n. 214/2005 è stato adottato, sulla base della delega conferita dalla legge comunitaria 2003, per dare attuazione alla direttiva 2002/89/UE che aveva lo scopo di aumentare la protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali circolanti nel territorio dei paesi membri. Alle modifiche apportate dalla menzionata direttiva alla direttiva base 2000/29/UE non sono poi seguite ulteriori modifiche sostanziali. Il decreto legislativo 214, abrogando le precedenti disposizioni in materia, ha rivisto l'assetto delle strutture deputate alla vigilanza (titolo XI) ed i controlli fitosanitari esistenti (titolo III sulle ispezioni e controlli), che debbono seguire procedure specifiche per i prodotti importati (titolo VIII); in merito alle strutture si è proceduto alla riorganizzazione del Servizio fitosanitario nazionale costituito dal Servizio fitosanitario centrale - che opera presso il Ministero delle politiche agricole e rappresenta l'autorità centrale responsabile del coordinamento (art. 49), nonché dai Servizi fitosanitari regionali - che debbono peraltro rispondere a particolari requisiti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo del proprio territorio (artt. 50-51). Le modifiche introdotte dalla direttiva 2002/89/UE hanno toccato numerosi aspetti del regime fitosanitario. Sono state in particolare ridefinite le procedure per i controlli fitosanitari da effettuare sui vegetali e prodotti vegetali in importazione, che devono rivelarsi efficaci ed essere effettuate secondo modalità armonizzate nell'intera Comunità. La direttiva ha poi delineato metodi per lo scambio di informazione tra gli uffici doganali e gli organismi responsabili delle formalità fitosanitarie, che possono svolgersi in uno Stato membro diverso da quello dove è avvenuto lo sdoganamento. Proprio per rendere più efficaci i controlli è stato auspicato che le formalità sanitarie vengano espletate prima dello sdoganamento. E' stata inoltre istituita una tariffa fitosanitaria al fine di armonizzare in campo comunitario la riscossione dei contributi da parte di tutti i paesi membri e di assicurare le risorse finanziarie necessarie per migliorare i controlli sui vegetali e prodotti vegetali in importazione.

Il Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 3, riguarda l'ambito di applicazione dello schema e le definizioni.

In particolare, l'articolo 1 prevede che il provvedimento in esame ha per oggetto l'adeguamento della normativa nazionale ai fini dell'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. n. 471/1955. Inoltre, la protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione.

Al riguardo, si segnala che tale riferimento alla disposizione costituzionale echeggia l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. 214/2005, secondo la quale lo stesso d.lgs. ha per oggetto le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione. Dalla data di entrata in vigore di tale disposizione, non risulta sia mai stato avviato un contenzioso relativamente alla costituzionalità della stessa.

 

L'articolo 3 definisce come attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio del rischio fitosanitario, per le esigenze di informazione del Servizio fitosanitario nazionale e di pianificazione delle azioni di protezione delle piante. La prevenzione e la mitigazione consistono nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni connessi a organismi nocivi delle piante anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione e di una appropriata valutazione del rischio. Sono attività di prevenzione e di mitigazione quelle concernenti: l'acquisizione di informazioni da parte del Servizio fitosanitario nazionale, sulla base delle conoscenze disponibili, dei risultati delle indagini, della sorveglianza in tempo reale del territorio e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio; la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale; l'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 relativi al regime fitosanitario unionale, compresi i controlli ai punti di entrata, la sorveglianza del territorio e i controlli alle produzioni; la diffusione della conoscenza della protezione delle piante, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini; la comunicazione alla popolazione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante e delle relative norme di comportamento; la promozione e l'organizzazione di simulazioni ed altre attività addestrative e formative, in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/2031; l'elaborazione dei piani di emergenza per la prevenzione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme delle misure e degli interventi diretti ad assicurare l'eradicazione o il contenimento degli organismi nocivi da quarantena e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, nonché la relativa attività di informazione alla popolazione.

 

Il Capo II, costituito dagli articoli da 4 a 12, disciplina l'organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale.

L'articolo 4 qualifica il Servizio fitosanitario nazionale come l'autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede all'attuazione delle attività di cui all'articolo 3. Il Servizio fitosanitario nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le Regioni a statuto ordinario o speciale, nei Servizi fitosanitari delle Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali» e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante. Il Comitato Fitosanitario Nazionale è l'organo deliberativo tecnico del Servizio Fitosanitario Nazionale. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano all'attuazione delle attività di cui all'articolo 3, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.

Ai sensi dell'articolo 5, il Servizio fitosanitario centrale opera presso il MIPAAF e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, nonché l'organo di collegamento ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla protezione delle piante. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di un numero di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della vigente dotazione organica del MIPAAF per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conforme alla dotazione calcolata secondo i parametri di cui all'allegato l, organizzati nei seguenti ambiti di competenze: predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria; funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie; controlli all'importazione; controlli alla produzione e al territorio; controlli all'esportazione; formazione e gli audit; comunicazione; raccordo con le Istituzioni europee ed internazionali. Il MIPAAF comunica ai Servizi fitosanitari regionali il nominativo del responsabile incaricato per le attività di protezione delle piante. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 30 giorni dall'avvenimento.

L'articolo 6 prevede che i Servizi fitosanitari regionali sono costituiti presso le Amministrazioni delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e rappresentano le autorità deputate per l'attuazione sul territorio di competenza delle attività di cui all'articolo 3 e sono identificati da tale denominazione. I Servizi fitosanitari regionali sono strutture che dispongono di un numero di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, per garantire lo svolgimento dei compiti di propria spettanza. Tale numero è pari almeno alla dotazione minima calcolata secondo i parametri di cui all'allegato 1. Le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Servizio fitosanitario centrale il nominativo del responsabile regionale incaricato per le attività di protezione delle piante. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre trenta giorni dall'avvenimento.

L'articolo 7 istituisce presso il Servizio fitosanitario centrale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato Fitosanitario Nazionale, così composto: dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente; dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati; dal Responsabile dell'Istituto Nazionale di riferimento o un suo delegato; da due funzionari, con funzioni di segreteria, dell'Unità per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle relative attività di segreteria.

L'articolo 8 qualifica il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC), riconosciuto quale laboratorio di riferimento dell'Unione europea per batteri, virus e viroidi, di cui del regolamento (UE) 2019/530 come l'Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, quale organismo scientifico di supporto del Servizio Fitosanitario Nazionale per le attività di protezione delle piante. L'Istituto di riferimento ha le strutture, le dotazioni umane e le conoscenze per svolgere i propri compiti in materia di insetti e acari, funghi e oomiceti, batteri, nematodi, virus e viroidi.

L'articolo 9 istituisce presso il Servizio fitosanitario centrale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie che si riunisce almeno ogni tre mesi con la seguente composizione: il responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente; l'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie del Servizio fitosanitario centrale; tre responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati, designati dal Comitato fitosanitario nazionale. Il Segretariato per le emergenze fitosanitarie rappresenta il raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unità territoriali di emergenza fitosanitaria.

L'articolo 10 prevede che per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, i Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio in cui si verifica l'emergenza, istituiscono una Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie che dà attuazione al Piano di azione e alle ordinanze del Servizio fitosanitario centrale, secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti.

L'articolo 11 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative ed amministrative, istituiscono e disciplinano l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale e assicurano le attività di protezione delle piante nell'ambito dei rispettivi territori, nonché la garanzia dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625.

L'articolo 12 disciplina gli audit interni del Servizio fitosanitario nazionale.

 

Il Capo III, costituito dagli articoli da 13 a 16, riguarda l'organizzazione della rete laboratoristica nazionale.

L'articolo 13 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la designazione di uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) 2017/625. Può essere designato un laboratorio nazionale di riferimento anche nei casi in cui non vi sia un corrispondente laboratorio di riferimento dell'Unione europea.

L'articolo 14 prevede che i Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, sentito il Comitato Fitosanitario Nazionale, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza, e inseriscono i relativi dati nella sezione controlli ufficiali del Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP).

L'articolo 15 rinvia a un provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle caratteristiche, gli ambiti di competenza, le strutture e le modalità di riconoscimento dei laboratori per l'autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi per l'effettuazione di analisi

in applicazione del provvedimento in esame.

L'articolo 16 istituisce la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante di cui fanno parte: l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante; i laboratori nazionali di riferimento; i laboratori ufficiali; altri laboratori di ricerca operanti sul territorio nazionale nel settore della protezione delle piante, nonché della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale.

 

Il Capo IV, costituito dagli articoli da 17 a 25, riguarda il personale del Servizio Fitosanitario nazionale.

L'articolo 17 prevede che il personale tecnico che opera presso il Servizio fitosanitario nazionale è iscritto nel Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale. Il personale del Servizio fitosanitario nazionale ha l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni, ottenute nell'adempimento dei propri doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, coperte per la loro natura dal segreto professionale conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione europea. Le dotazioni di personale dei Servizi fitosanitari centrale e regionali, definite secondo i parametri di cui all'allegato 1, costituiscono dotazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale e vengono rideterminate, almeno ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base dei risultati degli audit interni del Servizio fitosanitario nazionale, che consentono di valutare le attività di protezione delle piante.

Ulteriori disposizioni riguardano l'Ispettore fitosanitario (articolo 18), l'Agente fitosanitario (articolo 19), l'Assistente fitosanitario (articolo 20) e il Responsabile fitosanitario ufficiale e il Certificatore (articolo 21).

L'articolo 22 prevede che i Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori, accompagnati dal personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del provvedimento in esame si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali fitosanitari, compresi quelli concernenti i passaporti delle piante ed ogni altro documento rilevante, i sistemi di tracciabilità, le constatazioni ufficiali, il prelievo dei campioni e gli accertamenti relativi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto, per i quali sono espressamente incaricati dal Servizio fitosanitario competente.

L'articolo 23 disciplina la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

L'articolo 24 prevede che l'istituzione, presso il Servizio fitosanitario centrale, del Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo per la Protezione delle Piante (SIPP), si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale del Servizio fitosanitario nazionale, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali fitosanitari, l'inquadramento, la sede operativa, nonché le relative firme autentiche.

L'articolo 25 prevede che al personale del Servizio fitosanitario nazionale è rilasciato un apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto secondo quanto stabilito dal Comitato fitosanitario nazionale. L'uso del logo, degli stemmi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, è esclusivamente riservato al personale ad esso appartenente, fermo restando la facoltà del Servizio fitosanitario centrale di autorizzarne, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Servizio fitosanitario nazionale.

Il Capo V, composto dagli articoli 26 e 27, riguarda le attività di sorveglianza degli organismi nocivi sul territorio nazionale.

L'articolo 26 prevede che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse minime da mettere a disposizione e sulle procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di detto organismo nocivo. Il Piano di emergenza, redatto conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031, è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.

L'articolo 27 prevede che i Servizi fitosanitari regionali, nei territori di propria competenza, effettuano indagini al fine di verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, gli obiettivi e i criteri di indagine generali sulla base della valutazione del rischio dei vari organismi nocivi.

Il Capo VI, composto dagli articoli da 28 a 33, riguarda la gestione delle emergenze fitosanitarie.

L'articolo 28 fa obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della presenza effettiva o sospetta di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi prioritari nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, nonché qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla. L'operatore professionale, se del caso, adotta immediatamente le misure cautelative volte ad evitare l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo.

L'articolo 29 disciplina la procedura di notifica di ritrovamento di organismi nocivi mentre l'articolo 30 riguarda l'informativa sul ritrovamento di organismi nocivi agli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali o altri oggetti possono esserne colpiti.

L'articolo 31 disciplina le emergenze fitosanitarie. A seguito della conferma del ritrovamento, il Servizio fitosanitario regionale competente indaga senza indugio sull'origine della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea, in particolare se tale presenza può essere messa in relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, e sulla possibilità che l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti. Il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le prime misure fitosanitarie urgenti necessarie a eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata. Il Servizio fitosanitario regionale competente istituisce un'area delimitata, in cui devono essere adottate le misure di eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.

L'articolo 32 disciplina gli interventi di protezione delle piante. I Servizi fitosanitari regionali attuano o fanno attuare, nel territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/2031. Le misure ufficiali si attuano su tutte le piante e i prodotti vegetali ed ogni altro oggetto per i quali è confermato o sospettato il rischio di introduzione o diffusione di un organismo nocivo. Le misure fitosanitarie sono a carico dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo. Qualora questi non le attuano nei tempi previsti, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio interviene coattivamente, ponendo i costi a carico degli interessati.

L'articolo 33 disciplina le misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'organismo nocivo, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.

Il Capo VII, costituito dagli articoli da 34 a 36, riguarda l'istituzione e la gestione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali.

L'articolo 34 istituisce, presso il Servizio fitosanitario centrale, in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031, il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) che contiene almeno gli elementi di cui all'articolo 67 del medesimo regolamento.

L'articolo 35 disciplina la registrazione al RUOP. L'operatore professionale, ai fini della registrazione al RUOP, presenta una domanda di registrazione conforme all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 al Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede legale, indicando tutti i Centri aziendali e i campi di produzione ad essi afferenti utilizzati per svolgere le proprie attività in relazione a piante e prodotti delle piante. Il Servizio Fitosanitario centrale, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, definisce con successivo provvedimento, i contenuti, le modalità e le procedure operative per il deposito della domanda di registrazione al RUOP. Il Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale, esaminata la domanda e verificata la presenza dei requisiti richiesti, registra senza indugio l'operatore professionale e assegna il codice di registrazione comunicandolo all'operatore medesimo e agli altri Servizi fitosanitari regionali coinvolti, attraverso il Sistema Informatico Fitosanitario. Gli operatori professionali notificano al Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale ogni eventuale aggiornamento relativo agli elementi contenuti nella domanda di registrazione.

L'articolo 36 disciplina la revoca della registrazione al RUOP.

Il Capo VIII, composto dagli articoli da 37 a 41, concerne il passaporto delle piante.

L'articolo 37 regolamenta la procedura di rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.

L'articolo 38 riguarda i piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. L'operatore autorizzato al rilascio di un passaporto delle piante può predisporre, secondo le linee guida adottate dal Servizio fitosanitario centrale, i Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'articolo 91 del regolamento 2016/2031 e li mette a disposizione del Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, secondo le modalità indicate da quest'ultimo.

Gli articoli 39 e 40 riguardano, rispettivamente, le procedure relative alle ispezioni e alla revoca dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante nonché i casi e le procedure di annullamento o rimozione del passaporto delle piante.

L'articolo 41 disciplina le procedure di registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione.

Il Capo IX, costituito dagli articoli da 42 a 48, disciplina l'attività di controllo ufficiale su organismi nocivi, sulle piante, i prodotti e gli altri oggetti in tutte le loro fasi di produzione nonché sugli operatori professionali.

Le disposizioni in esso contenute riguardano i controlli ufficiali (articolo 42), la delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali (articolo 43), la controperizia (articolo 44), i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (articolo 45), i posti di controllo frontalieri (articolo 46), il piano di controllo fitosanitario nazionale (articolo 47) nonché i certificati fitosanitari per l'esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi terzi (articolo 48).

Il Capo X, costituito dagli articoli 49 e 50, disciplina le deroghe applicate a piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali di selezione varietale o riproduttivi.

Le disposizioni ivi contenute concernono l'autorizzazione temporanea all'introduzione e allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi (articolo 49) nonché la designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento (articolo 50).

Il Capo XI, costituito dagli articoli da 51 a 54, contiene la disciplina relativa al Sistema informatico fitosanitario.

L'articolo 51 istituisce il Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante e che consente lo scambio di dati e informazioni tra i Servizi fitosanitari regionali ed il Servizio fitosanitario centrale, tra il Servizio fitosanitario nazionale e la Commissione europea e, se del caso, con altre autorità e operatori, nonché di raccogliere e gestire le relazioni periodiche trasmesse dal Servizio fitosanitario nazionale alla Commissione europea. Il SIPP integra, ove possibile, gli attuali sistemi informatici gestiti dalle Amministrazioni centrali e regionali, per lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi alle attività di protezione delle piante e fornisce gli opportuni collegamenti tra tali sistemi. Il Servizio fitosanitario nazionale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, gestisce nel SIPP i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante. Il SIPP è composto dalle seguenti sezioni: controlli ufficiali; sito web.

L'articolo 52 contiene la disciplina relativa alla sezione controlli ufficiali del SIPP, istituita nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la quale consente al Servizio fitosanitario nazionale lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi agli operatori professionali, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.

L'articolo 53 disciplina la sezione Sito web del SIPP che consente al Servizio fitosanitario nazionale di condividere al suo interno, e di mettere a disposizione degli operatori professionali e del pubblico, dati, informazioni e documenti relativi alla protezione delle piante, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.

L'articolo 54 riguarda le attività di comunicazione per la protezione delle piante, consistenti nel fornire informazioni, agli operatori professionali e a tutta la cittadinanza, circa la pericolosità degli organismi nocivi delle piante, il rischio della loro diffusione, le emergenze fitosanitarie, gli obblighi e le prescrizioni di legge, gli aspetti tecnici per il contrasto degli organismi nocivi e ogni altra informazione rilevante per la protezione delle piante.

Il Capo XII, costituito dagli articoli da 55 a 57, contiene la disciplina relativa alle sanzioni e le norme finanziarie.

L'articolo 55 reca le sanzioni amministrative che si applicano alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame e della normativa nazionale e unionale di settore.

L'articolo 56 introduce la disciplina relativa ai diritti obbligatori per i controlli ufficiali sulle merci e per le altre attività ufficiali relative alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

L'articolo 57 istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, destinato al finanziamento delle attività di protezione delle piante. Esso demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di utilizzo del fondo, dei criteri di riparto e delle modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascun Servizio fitosanitario regionale, nonché delle relative attività di verifica. Agli oneri relativi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito - dall'articolo 41-bis della L. n. 234/2012 - nello stato di previsione del MEF con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Ai costi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPO) e alle relative attività che sono sviluppate nel suo ambito è data copertura mediante uno stanziamento pari a 460.000 euro per il 2021 e uno stanziamento annuo di 160.000 euro a partire dal 2022, a valere sul nuovo Fondo per la protezione delle piante.

Il Capo XIII si compone degli articoli 58 (che contiene le norme transitorie e finali) e 59.

  In particolare, il comma 1 dell'articolo 58  prevede che, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dallo schema di decreto in esame, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, se non in contrasto con la normativa europea vigente. Al riguardo, si segnala che l'ATN, parte III, 7), elenca i provvedimenti attuativi dei quali lo schema di decreto prevede l'emanazione.

Infine, l'articolo 59 abroga il d.lgs. 214/2005.


Compatibilità con la normativa dell'Unione europea

Procedure di contenzioso

L'ATN, parte II, 2), informa che attualmente, in materia fitosanitaria, è in corso la procedura di infrazione n. 2015/2174 ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente la Xylella

fastidiosa in Italia.

Al riguardo, si ricorda che con sentenza nella causa C‑443/18, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana, avendo omesso di garantire, nella zona di contenimento, la rimozione immediata almeno di tutte le piante risultate infette da Xylella fastidiosa, se site nella zona infetta entro 20 km dal confine di tale zona infetta con il resto del territorio dell'Unione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di una serie di decisioni di esecuzione della Commissione europea, basate sulla direttiva 2000/29/UE concernente le  misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Secondo la Corte, l'Italia è inadempiente al diritto dell'UE anche per aver omesso di garantire, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza della Xylella fastidiosa mediante ispezioni annuali.


Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnico-finanziaria e dell'analisi tecnico-normativa.