Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura
Titolo: Delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica
Riferimenti: AC N.1258/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 160
Data: 17/06/2019
Organi della Camera: XIII Agricoltura


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Delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica

17 giugno 2019
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 prevede:

  • al comma 1, una delega al Governo per la disciplina e la promozione delle pratiche culturali fuori suolo applicate alla coltivazione idroponica e acquaponica.

Si valuti, al riguardo, se non sia più corretto formulare la previsione di cui al comma 1 in riferimento alla delega contenuta nell'articolo 2. 

  • al comma 2, le definizioni di pratica culturale fuori suolo, di coltivazione idroponica e di coltivazione acquaponica;
Si intende per pratica culturale fuori suolo la cultura sviluppata in ambiente controllato, basata su supporti di ordine tecnologico alternativi o integrativi rispetto alle tradizionali prassi di coltivazione e di allevamento e che non prevede l'utilizzo del terreno in una o più fasi  dello sviluppo della pianta.
Si intende per coltivazione idroponica la coltivazione fuori suolo di specie vegetali svolta in un ambiente controllato mediante l'impiego di un substrato inerte e di adeguate sostanze nutritive. 
Per coltivazione acquaponica si intende la coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato derivante dall'integrazione tra coltivazione idroponica e acquacoltura.
  • al comma 3, la definizione di supporti di ordine tecnologico, richiamati dalla definizione di pratica colturale fuori suolo.

Sono tali: a) i sistemi automatizzati per il controllo della ventilazione e dell'aerazione funzionali alla creazione dell' habitat più consono allo sviluppo delle piante; b) i sistemi computerizzati finalizzati alla gestione del ciclo della produzione anche da remoto. 

L'articolo 2 prevede una delega al Governo  per la disciplina delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica ed acquaponica.

I principi e criteri direttivi (comma 1) cui il Governo dovrà attenersi sono i seguenti:

a) definizione delle tipologie di substrato e di soluzioni nutritive, dei metodi irrigui e delle specie ittiche più adattabili alla coltivazione acquaponica;

b) equiparazione del metodo di allevamento acquaponico a quello della produzione agricola con metodo biologico;

c) incentivazione delle coltivazioni in esame, anche attraverso il sostegno a progetti sperimentali promossi dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

d) promozione delle produzioni ortofrutticole ed ittiche ottenute con metodo di coltivazione idroponica e acquaponica, anche attraverso indicazioni specifiche in etichetta che diano conto del metodo di coltivazione seguito e dei benefici in relazione al mancato utilizzo di fitofarmaci e insetticidi;

e) previsione di apposite sanzioni e individuazione dell'Autorità competente all'irrogazione delle stesse;

f) individuazione degli adempimenti cui sono tenute le aziende, con riguardo, in particolare, al c.d. "bilancio di massa" necessario a identificare i materiali che connotano il ciclo di produzione in ingresso e in uscita;

g) previsione di specifiche norme per la conservazione del buono stato dei terreni dove si svolgono le coltivazioni in esame;

h) inserimento di una specifica classe merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica per l'attribuzione del codice ATECO.

L'iniziativa in ordine alla proposta è affidata al Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, che dovrà agire di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento. Gli schemi dei decreti legislativi saranno poi trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

La coltivazione idroponica fa parte della categoria più ampia della coltivazione senza suolo, che può essere:

a) con substrato (in particolare, con l'uso di vasi contenenti varie tipologie di substrati, come la torba, dove - ad esempio - possono essere coltivati pomodori o altri ortaggi), oppure,

b) senza substrato, dove l'acqua e i nutrienti vengono dati al prodotto agricolo direttamente, ad esempio per immersione delle radici delle piante in contenitori privi di terra e di concime:

in quest'ultimo caso, si parla di coltivazione idroponica che, di regola, avviene in serra, in particolare per ortaggi e fiori.

La coltivazione acquaponica (attualmente di limitata applicazione) coniuga l'acquacolltura (ossia l'allevamento di specie acquatiche quali pesci e crostacei) con la coltivazione idroponica (ovvero la coltura di vegetali senza l'utilizzo di terra)  riutilizzando, con un procedimento biologico di ricircolo, l'acqua delle vasche all'interno della quali vengono allevati i pesci per irrigare i letti di crescita, privi di terra e di concime. Gli scarti organici dell'acquacoltura (ad esempio dei pesci o dei crostacei) sono quindi utilizzati per la realizzazione della coltivazione idroponica di piante e ortaggi (senza l'utilizzo della terra).


Relazioni allegate o richieste

Al provvedimento risulta allegata la prescritta relazione illustrativa.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'agricoltura, considerata come attività di produzione di beni, è, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, materia di competenza residuale regionale. Numerosi ambiti sono stati attratti dalla giurisprudenza costituzionale nell'alveo della competenza statale, siano essi relativi alla tutela dell'ambiente, alle regole della concorrenza, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'alimentazione, alla ricerca, alla tutela della salute e all'organizzazione amministrativa dello Stato.

Il provvedimento in esame, disciplinando una specifica tecnica di produzione, sembrerebbe rientrare nella competenza esclusiva regionale, salvo non si vogliano considerare prevalenti gli aspetti civilistici e amministrativi delle attività in questione che richiedono l'individuazione di principi generali valevoli per l'intero territorio nazionale.