Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura
Titolo: Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici
Riferimenti: SCH.DEC N.60/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 60
Data: 10/12/2018
Organi della Camera: XIII Agricoltura


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici

10 dicembre 2018
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|


Presupposti normativi

Lo schema di decreto in esame è emanato ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, della legge 25 luglio 2017, n. 127, recante disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

L'art. 2 della legge richiamata prevede, al comma 1, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,si provvede a:
a) individuare i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici;
b) definire i criteri e le tipologie degli interventi ammessi al contributo;
c) determinare la misura dei contributi erogabili.
Il comma 3 specifica che sullo schema di decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di 30 giorni dall'assegnazione.
Con il provvedimento in esame si dà attuazione ad un lungo percorso normativo che ha visto il Parlamento impegnato per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici già a partire dalla XIII legislatura.
Con la legge n.127 del 2017.
  • sono stati, infatti, previsti contributi, relativamente all'anno 2017, per gli interventi di recupero e di ripristino degli agrumeti caratteristici, da destinare prioritariamente ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale;
  • è stato istituito, a ta fine, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2017;
  • si è rinviato, oltre al decreto in esame, ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa con le regioni interessate, che dovrà ripartire il Fondo tra le regioni nei cui territori sono individuati gli agrumeti;
  • è stato previsto che le regioni, in attuazione di quanto previsto dal decreto in esame e sentiti i comuni competenti per territorio e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, sono chiamte a:
a) definire le modalità e i tempi delle risorse finanziarie assegnate e l'ammontare dele risorse da destinare, rispettivamente, agli interventi di recupero e di ripristino;
b) stabilire le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;
c) provvedere alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base di un'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.
  • sono state stabilite specifiche disposizioni in materia di controlli e sanzioni.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di trento e Bolzano ha sancito l'intesa sul testo trasmesso, in data  novembre 2018.


Contenuto

L' art. 1 precisa, al comma 1, l' ambito di applicabilità dell'intervento, consistente:
  • nell'individuazione dei territori;
  • nella definizione dei criteri;
  • e nell'individuazione delle tipologie di interventi.

Il comma 2 prevede che qualora gli interventi debbano essere essere svolti in ambiti sottoposti alla tutela paesaggistica e culturale, gli stessi dovranno essere eseguiti in conformità con quanto previso dal decreto legislativo 2014, n.42. (rectius: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio).

L'art. 2 reca le definizioni.

Il comma  1 ripete quanto già scritto nella legge in merito all'individuazione degli agrumeti caratteristici: sono tali quelli aventi particolare pregio varietale, paesaggistico, storico e ambientale. Tali caratterizzazioni possono essere esclusive o in combinato tra loro e devono essere dimostrate da specifica documentazione.
Il comma 2 elenca, quindi, i principali cultivar tradizionali italiani che fanno sì che si possa parlare di pregio varietale: sono elencati singolarmente e in riferimento a ciascuna tipologia di frutto (l'arancio, il limone, il mandarino, il lime, il chinotto, il cedro e i limoni cedrati e il bergamotto).
Il comma 3 definisce, invece, quando un agrumeto possa vantare un pregio paesaggistico. Devono essere presenti elementi distintitivi e qualificanti, di cui si fornisce una esemplificazione,  del paesaggio rurale, anche in combinazione tra loro.
Il comma 4 specifica, infine, che per pregio storico si intendono quegli agrumeti presenti in un determinato territorio da lungo tempo, la cui coltivazione è legata all'impiego di pratiche e tecniche tradizionali  o caratterizzate da un ridotto impiego di energie in termini di meccanizzazione, nonché da legami molto stretti con i sistemi sociali e economici locali. L'epoca di impianto deve risalire a prima del 1960; la densità deve risultare coerente con gli ordinamenti culturali tradizionali del territorio. Sono, altresì, definiti elementi di pregio storico, le chiusure, gli antichi locali di stoccaggio e di prima lavorazione, i manufatti di raccolta e di distribuzione dell'acqua, le case padronali e la minuta architettura rurale, purchè risalente a prima del 1960.
Infine, ai sensi del comma 5, si caratterizzano per pregio ambientale quegli agrumeti che utilizzano tecniche sostenibili e a basso impatto ambientale, collegate ad opere di sistemazione agraria identitaria del territorio (terrazzamenti, muri in pietra a secco, siepi, fangiventi vivi nonchè tutti quegli elementi che favoriscono la biodiversità).
L' articolo 3 individua i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, divisi per regione interessata (il testo fa riferimento al Piemonte, alla Lombardia, alla Liguria, alle Marche, alla Puglia, alla Campania, alla Calabria, alla Sicilia e alla Sardegna). Viene, poi, precisato che l'individuazione sarà poi aggiornata ogni due anni dal Dicastero agricolo, di concerto con il Ministro dei beni culturali e il Ministero dell'ambiente ( indicati nel testo del provvedimento con le sigle e non per esteso).
Si rilva, al riguardo, che all'articolo 3, comma 1, si fa riferimento, ai fini dell'individuazione delle aree vocate alla coltivazione, a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 127 del 2017 mentre l'individuazione dei territori è indicata tra le finalità del decreto in esame dall'art. 2, comma 1, della legge 127/2017.
L' articolo 4 definisce i criteri e le tipologie di intervento di recupero.
Il provvedimento in esame prevede che gli interventi di recupero devono riguardare agrumeti ai quali siano mancate le ordinari cure colturali per almeno 5 anni.
Viene, quindi, richiamato il comma 2 dell'art. 2 della legge n.127/2017, secondo il quale gli interventi devono essere realizzati nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche capaci di preservare le identità locali, con priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura biologica intgrata e biologica.
Quanto alla ricostituzione varietale che deve essere attuata, si fa riferimento ai cultivar legati al territorio, specificando che eventuali altre specie potranno essere ammesse solo previo parere motivato della regione interessata.
Si precisa, inoltre, che il materiale impiegato per la ricostituzione varietale, quale materiale di propagazione, dovrà essere certificato secondo la normativa fitosanitaria vigente.
Gli interventi devono mirare ad un "recupero globale".
I proprietari o conduttori sono tenuti a favorire la permanenza di sistemi ad alto valore naturalistico (corridoi ecologici, siepi, alberi isolati o a gruppi, fasce tampone vegetali lungo i corsi d'acqua).
Gli interventi di recupero che possono essere ammessi al finanziamento sono:
- le opere di ristrutturazione produttiva dell'agrumeto tradizionale, anche con interventi finalizzati alla prevenzione della diffusione della tristeza o di altre fitopatie, compreso il recupero delle opere a corredo;
- il miglioramento della fertilità del suolo, anche attraverso il riporto di terreno nei terrazzamenti dilavati, nonchè attraverso la dotazione di sostanza organica del suolo investito ad agrumeto.
I proprietari o conduttori devono assicuare il mantenimento in buono stato agronomico delle superfici recuperate per almeno 5 anni.
L' articolo 5 definisce i criteri e le tipologie degli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati .
Gli interventi devono essere finalizzati alla ricostituzione varietale, paesaggistica, storica ed ambientale. Gli agrumeti devono essere in uno stato di abbandono da oltre 5 anni. Gli interventi di ripristino devono far sì che gli agrumeti riacquistino i pregi  paesaggistici, storici ed ambientali come definiti dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 
Si rileva, al riguardo, che non viene effettuato il richiamo al comma 2 dell'art. 2 del provvedimento che fa riferimento al pregio varietale.
Gli interventi di ripristino che possono essere ammessi al finanziamento sono:
- le opere di ricostituzione produttiva dell'agrumeto tradizionale, compresa l'estirpazione, il rimpianto e il recupero delle opere a corredo;
- il miglioramento della fertilità del suolo anche attraverso il riporto di terreno nei terrazzamenti dilavati e attraverso la dotazione di sostanza organica del suolo investito ad agrumeto.
L' articolo 6 determina i contributi erogabili.
Il comma 1 prevede che la soglia massima erogabile per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 è quella prevista per gli aiuti de minimis di cui al reg. (UE) n.1408/2013.
Il Reg. richiamato prevede, all'art.3 che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa agricola unica non può superare 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Il comma 2 prevede che le regioni potranno superare tale importo purchè non superino il limite di 50.000 per ciascun intervento. In tal caso la Regione dovrà notificare all'Unione europea l'aiuto di Stato previsto.
Si fa presente al riguardo che in data 26 novembre 2018, la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del Reg. 1408/2013 finalizzata ad innalzare da 15 a 20 mila euro, con deroghe fino a 25 milia euro, in un triennio, il tetto degli aiuti "de minimis" che possono essere concessi ad ogni azienda agricola senza il preventivo via libera da parte della Commissione europea.
Le regioni, secondo il comma 3, dovranno scegliere se utilizzare il regime di aiuti  de minimis o il regime degi aiuti di Stato.
Il comma 4 precisa che non sono ammessi al finanziamento gli interventi che hanno già usufruito dei programmi regionali e nazionali per lo sviluppo rurale (PSR e PSRN) o che usufruiscono di ogni altro aiuto pubblico.
L' articolo 7, recante disposizioni finali, prevede che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.