Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura
Titolo: Disposizioni di sostegno e di semplificazione per il comparto agricolo
Riferimenti: AC N.982/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 73/1
Data: 17/07/2020
Organi della Camera: Assemblea


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Disposizioni di sostegno e di semplificazione per il comparto agricolo

17 luglio 2020
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

L'articolo 1 estende:

-al comma 1, le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti a tutti i soggetti iscritti negli elenchi comunali (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e loro familiari);

-al comma 2, le agevolazioni IMU riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli anche al coniuge e ai parenti entro il terzo grado ai quali è stato concesso il terreno in godimento e siano già in possesso della qualifica di IAP o di CD ed iscritti alla previdenza agricola;

Al comma 3 sostituisce la normativa di cui al comma 11 dell'art. 2 del DL n.338/1989, relativa alla possibilità di chiedere il pagamento rateale dei debiti per contributi e premi, ampliando la possibilità per i comitati regionali di disporre la rateazione per un periodo non superiore a 12 mesi e diminuendo, al contempo, il limite dei mesi per i quali può essere chiesta la rateizzazione per ciascun debito, che passa da 36 a 24 mesi.

Al comma 4, si interviene sul testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, modificando l'ambito oggettivo in base al quale calcolare il corrispettivo dell'atto di cessione volontaria e l'indennità aggiuntiva, non più rapportato, nel primo caso, o riferito, nel secondo caso, all'ipotesi di un'area coltivata direttamente dal proprietario ma coltivata o condotta dallo stesso.

L'art. 2 prevede l'erogazione di mutui agevolati a imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti di età inferiore a quarant'anni finalizzati all'acquisto di macchine agricole. Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilirà i criteri e le modalità per l'erogazione dei predetti mutui. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2020. Il comma 3 fa riferimento alle condizioni richieste dalla Commissione europea per la concessione degli aiuti de minimis nel settore agricolo valevoli in regime ordinario.

L'art. 3  istituisce un Fondo nazionale per il sostegno dei settori in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, è chiamato a definire i criteri e le modalità di attuazione.

L'art. 4 sostituisce il comma 1 dell'articolo 10 del D.Lgs n.185/2000 che definisce i benefici che possono essere concessi ai giovani imprenditori agricoli. La modifica è nel senso di prevedere in generale due forme di intervento, una relativa alla concessione dei mutui agevolati, portando il limite dell'importo massimo richiedibile dal 75 al 60 per cento, e, l'altra, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 35 per della spesa ammissibile, attualmente previsto solo per le regioni svantaggiate.

Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze definirà le misure di attuazione e garantirà la neutralità finanziaria della modifiche.

L'art. 5 prevede:

al comma 1 il rifinanziamento  del Fondo per la qualità delle produzioni cerealicole per gli anni 2020, 2021 e 2022 per un importo di 15 milioni di euro per ciascun anno;

al comma 2 ulteriori risorse, pari a 15 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a favore delFondo per la competitività delle filiere agricole.

Il comma 3 prevede che tali risorse dovranno essere utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale di durata minima triennale.

L'art. 6 interviene in materia di accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, specificando che l'accertamento eseguito da una regione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

L'art. 7 interviene sulla normativa che definisce la tempistica relativa alla raccolta delle uve e alla fermentazione e rifermentazione, anticipando l'inizio dal 1 agosto al 15 luglio (comma 1). Stabilisce, altresì, che i soggetti che offrono aiuto nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane non si qualificano, al pari dei parenti e affini entro il sesto grado, come prestatori di lavoro autonomo o subordinato (comma 2).

L'art. 8 interviene su alcune disposizioni del Testo unico del vino, prevedendo:

  • il divieto di abbinamento della menzione «superiore» solo alla menzione «novello»  e non più  alla menzione «riserva» (lett.a);
  • la sostituzione della normativa relativa al riconoscimento della DOCG in modo da: limitarla ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni (non facendo quindi più riferimento alla possibilità che sia rivendicata da zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC); da aumentare  la percentuale, dal 51 al 66 per cento, relativamente ai soggetti produttori che rappresentano la medesima percentuale di vigneti e di produzione certificata DOC al fine di poter richiedere la rivendicazione della denominazione(lett.b);
  • la modifica della normativa relativa alle attività di vigilanza svolte dai consorzi nella fase del commercio dei prodotti, specificando che l'attribuzione agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi della qualifica di agente di pubblica sicurezza è una facoltà e non un obbligo e sopprimendo, al contempo, la disposizione secondo la quale  il consorzio è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni necessarie alle attività per la denominazione di competenza (lett.c);
  • la modifica della normativa relativa all'accreditamento degli organismi di controllo sottoponendo a tale obbligo anche quelli pubblici, i quali sono chiamati ad adeguarsi alle nuove disposizioni introdotte entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (lett.d).

L'art. 9 interviene sulla normativa che regola il rapporto di lavoro con le cooperative, specificando che un lavoratore autonomo agricolo può prestare la propria attività lavorativa nella cooperativa utilizzando la propria previdenza senza che sia necessario instaurare un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa stessa.

L'art. 10 interviene sulla legislazione dedicata all'attività agrituristica prevedendo:

al comma 1, che le prestazioni di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato addetti all'attività agrituristica siano considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione;

al comma 2, che anche i fabbricati rurali destinati all'agriturismo rientrino tra quelli per i quali i comuni possono disporre riduzioni e agevolazioni TARI.

L'art. 11 estende alle attività ricettive con capacità non superiore a venticinque posti letto che utilizzino singole unità abitative le disposizioni tecniche relative alla tipologia di impianti di produzione di calore che devono essere installati al fine di prevenire gli incendi.

L'art. 12 prevede, al comma 1, la possibilità di evidenziare l'indicazione del luogo di produzione dei prodotti somministrati nell'esercizio dell'attività agrituristica. E', altresì, reso possibile indicare nelle liste di vivande degli esercizi pubblici destinati alla somministrazione di cibi e bevande: l'origine delle materie prime; il nome, marchio o ragione sociale del produttore in caso di provenienza da un Paese straniero nonché le caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate (comma 2).

L'art. 13 interviene sul Codice del consumo estendo l'ambito di applicazione dei diritti ivi riconosciuti alle microimprese rispetto alle categorie già tutelate dei consumatori e degli utenti.

L'art. 14 modifica la normativa ai contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, escludendo dalla relativa applicazione anche il piccolo imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile  ed identificato nel coltivatore diretto.

L'art. 15 esclude gli imprenditori agricoli dal pagamento del tributo a favore delle Stazioni sperimentali per l'industria relativamente all'attività da questi svolta per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'art. 16 prevede che l'obbligo di utilizzare in via esclusiva la tecnologia per la presentazione di istanze e lo scambio di documenti tra imprese e amministrazioni non si applichi alle imprese agricole con  un volume d'affari non superiore a 7.000 euro annui.

L'art. 17 definisce i criteri in base ai quali il Governo è chiamato a disciplinare l'attività di lombricoltura ai sensi dell'art. 17, co.2, della legge n.400 del 1988 (vale a dire con regolamento di delegificazione).

L'articolo 18 interviene sulla disciplina dell'apicoltura, prevedendo:

 al comma 1, un rinvio alle regioni, oltre che alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai fini della individuazione della competenza per l'attuazione delle disposizioni ivi previste, la soppressione della disposizione secondo la quale è apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di apicoltore a titolo principale, la previsione che le secrezioni extrafiorali di interesse mellifero possano giustificare limitazioni ai trattamenti fitosanitari nonché la soppressione della disposizione secondo la quale la pratica del nomadismo deve essere subordinata al preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria;

al comma 2 l'esclusione della comunicazione di inizio di attività per la  vendita al dettaglio destinata alla produzione primaria;

al comma 3, l'esclusione dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e di scarico per gli allevatori apistici;

 al comma 4, l'introduzione di sanzioni amministrative in caso di mancata registrazione di inizio di attività e delle operazioni effettuate nell'Anagrafe Apistica.

al comma 5, l'applicazione agli apicoltori che producono idromele assoggettato ad accisa ad aliquota zero delle disposizioni a favore dei piccoli produttori di vino in ordine alla documentazione e ai controlli richiesti per la circolazione del prodotto all'interno del territorio nazionale;

al comma 6, l'inserimento della pappa reale o gelatina reale tra i beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento.

L'art. 19 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa avvalersi dell'assistenza di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola) negli ambiti specificamente individuati dall'articolo in esame.

L'art. 20 modifica la normativa che disciplina l'attività di manutenzione del verde, estendendola  alle imprese commerciali la capacità di svolgere tale attività.

L'art. 21 prevede che i registri di carico/scarico dei prodotti sementieri e i registri per il controllo del tenore dell'acqua nelle carni di pollame fresche, congelate e surgelate siano dematerializzati e realizzati nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

L'art. 22 prevede

al comma 1, la possibilità per le piccole e medie imprese tra loro collegate attraverso un contratto di rete di avvalersi delle garanzie prestate da ISMEA per i finanziamenti erogati a loro favore;

al comma 2, l'inclusione della cessione della produzione agricola tra gli scopi del contratto di rete;

al comma 3, la precisazione che l'aliquota di accisa agevolata prevista per il gasolio (pari al 22% dell'aliquota ordinaria) per gli oli vegetali (esenzione) e per la benzina (pari al 49% dell'aliquota ordinaria) sia applicabile anche agli impieghi effettuati dalle imprese agricole unite in rete;

al comma 4, la possibilità da parte di ISMEA di sottoscrivere garanzie a titolo gratuito per lo sviluppo di tecnologie innovative a favore delle imprese agricole singole o associate sono gratuite.

L'art. 23 modifica la normativa in materia di Registro nazionale degli aiuti di Stato, aggiungendo gli aiuti de minimis nei settori agricolo e forestale, compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste, tra gli atti soggetti a monitoraggio attraverso l'integrazione e l'interoperabilità del Registro con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.

L'art. 24 estende il termine di operatività delle norme sulla  attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice (di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 228 del 2001, legge di orientamento in agricoltura). Tali norme sono relative ai termini di decadenza dai benefici fiscali per la formazione e l'arrotondamento di proprietà coltivatrice, nel caso di trasferimento della proprietà acquistata con agevolazioni. In particolare, si dispone che le suddette disposizioni in materia di attenuazione dei vincoli si applichino   agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del provvedimento di riforma, e non più, come è previsto attualmente, agli atti di acquisto posti in essere cinque anni prima l'entrata in vigore della normativa di riforma.

L'art. 25 prevede che nei piccoli comuni gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti possono assumere in appalto lavori per la sistemazione del territorio montano o per la lavorazione agricola e forestale, impiegando esclusivamente il proprio lavoro e utilizzando solo macchine di loro proprietà.

Tali lavori non sono considerati prestazioni di servizi a fini fiscali e non sono soggetti ad imposta qualora  resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e con lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

Sempre nei piccoli comuni, come individuati dalla legislazione vigente, gli stessi  coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali dietro autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'Autorità preposta alla tutela idrogeologica.

L'art. 26 modifica la legge per le zone montane aggiungendo l'assunzione in forma intermittente di coltivatori diretti residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU , tra le modalità contrattualistiche a cui possono far ricorso le imprese e i datori di lavoro operanti nei comuni montani e prevedendo, al contempo, che ai coltivatori diretti assunti secondo tale modalità spetti il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda.

L'art. 27 considera reddito agrario l'indennità di maternità conseguita in ragione dell'iscrizione alla previdenza agricola ex-Scau da parte delle coltivatrici dirette e delle coadiuvatrici, stabilendo, altresì, che la medesima non sia soggetta a ritenuta alla fonte.

L'art. 28 istituisce il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali.

L'art. 29 inserisce le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare tra i distretti del cibo.

L'art.30 estende  ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali il diritto di rivalsa attribuito imprese artigiane e commerciali per il pagamento dei contributi.

L'art. 31 esenta dall'obbligo di tenuta del titolo di conduzione per la costituzione del fascicolo aziendale gli imprenditori agricoli il cui fondo è ubicato in comuni montani svantaggiati, è coltivato in base ad un contratti di affitto e comodato e la cui coltivazione  è legata all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

L'art. 32 prevede che l'esenzione sull'imposta di bollo e per ogni altro contributo agli atti relativi ai masi chiusi si applichi a tutti i procedimenti e non solo a quelli per i quali non siano scaduti i termini di accertamento e di riscossione.

L'art. 33  estende:

al comma 1 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive ai periodi di imposta successivi al 2018;

al comma 2,  il credito di imposta a sostegno del Made in Italy per i periodi di imposta dal 2020 al 2022 alle reti di imprese agricole e agroalimentari – per la realizzazione di infrastrutture informatiche che possano potenziare il commercio elettronico – e alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di filiera.

L'art. 34 prevede una detrazione dall'imposta lorda, pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, per le spese sostenute per l'acquisto di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime derivanti dalla filiera corta.

L'art. 35 prevede uno sgravio contributivo per le imprese della filiera del legno che hanno sede principale nei territori montani e che provvedono alla manutenzione dei territori.

L'art. 36 estende il c.d. bonus verde per interventi di realizzazione di cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche.

L'art. 37 interviene in materia di classificazione catastale dei fabbricati rurali,  precisando che sono esclusi da tale categoria, oltre agli immobili di categoria A/1 e A/8, anche quelli di categoria A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Viene soppresso il riferimento, di conseguenza, ai fabbricati ad uso abitativo con caratteristiche  di lusso (come individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969).

L'art. 38 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per l'introduzione di un sistema di incentivi che agevoli il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli.

L'art. 39 interviene sul regime fiscale dei piccoli produttori agricoli. Si dispone che  a chi che non opta per tale regime, e dunque è assoggettato all'ordinario regime IVA, si applichino tutte le disposizioni di cui  all'articolo 34, comma 7 del DPR 633 del 1972, non solo l'ultimo periodo: oltre a poter adempiere all'obbligo di fattura attraverso gli  enti, le cooperative o gli altri organismi associativi ai quali è conferito il prodotto agricolo, per i soggetti IVA ordinari i passaggi dei prodotti agricoli, alle cooperative o agli altri organismi associativi, ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati.

L'art. 40 dà la facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino ad arrivare all'esenzione.

L'art. 41 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze inserisca il mirto tra i beni che possono essere oggetto di attività agricole connesse.

L'art. 42 interviene sul testo unico delle imposte sui redditi precisando che è inclusa nella definizione di  attività di allevamento degli animali - considerata attività agricola ai fini fiscali- sia quella svolta in proprietà sia quella esercitata da terzi.

L'art. 43 prevede che i produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 10000 euro, il cui fondo è ubicato nelle zone agricole svantaggiate, sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.

L'art. 44 abbassa dal 10 al 4 per cento l'IVA  sull'orzo destinato alla semina e sulla semola d'orzo.

L'art. 45  inserisce tra i servizi soggetti ad aliquota del 10 % quelli relativi all'attività di impollinazione.

L'art. 46 istituisce un fondo di emergenza presso il Servizio Fitosanitario nazionale destinato all'attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie. La dotazione iniziale disposta è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. A tal fine viene incrementata di pari importo la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale.

L'art. 47 prevede che le regioni e gli enti strumentali possono superare, a decorrere dall'anno 2020, i limiti di spesa previsti per l'assunzione di personale, purché necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

L'art. 48 prevede il finanziamento del Fondo per l'emergenza avicola per il 2020, destinandovi un importo di 5 milioni, e modifica, in parte, le finalità, aggiungendo quella relativa alla realizzazione di investimenti per la prevenzione e il rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole.

L'art. 49 amplia il novero dei soggetti sottoposti a controlli ispettivi, facendo riferimento non più alle sole imprese agricole come soggetti passivi dell'accertamento, ma alle imprese agro-alimentari, includendo, così, anche quelle che operano nella prima trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo.

Disposizioni di tenore analogo è contenuta nell'articolo 43 del DL 16 luglio 2020, n.76 (c.d. decreto-legge semplificazioni)

L'art. 50 riscrive le disposizioni contenute nella legge sull'agricoltura biologica in materia di sospensione e revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo.

In materia interviene, anche se con disposizioni di diverso contenuto, l'articolo 43 del DL 16 luglio 2020, n.76 (c.d. decreto-legge semplificazioni)

L'art. 51  interviene sulle disposizioni relative all'utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili di cui all'art. 6 del Dlgs 228/2001, estendendo l'applicabilità delle disposizioni sull'affitto dei fondi rustici e sui contratti agrari a tutti i terreni di qualsiasi natura (mentre, attualmente, l'applicazione riguarda solo i terreni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibili dello Stato e degli enti pubblici) e aggiungendo che, nel caso il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, è causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione.

L'art. 52 prevede che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli ubicati  nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 e che nell'esercizio dell'attività agricola devono utilizzare una pluralità di accessi stradali sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada il cui accesso stradale risulta più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale. Per gli ulteriori accessi stradali è prevista la riduzione di un quinto del canone concessorio previsto a legislazione vigente.

L'art. 53 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.

L'art. 54 apporta talune modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 in materia di riproduzione animale..

L'art. 55 interviene sul codice della strada prevedendo che i rimorchi possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente.


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La XIII Commissione Agricoltura ha iniziato l'esame della proposta di legge in esame il 19 dicembre 2018.

Nel corso del 2019 sono stati elaborati dal relatore tre nuovi tesi, il primo in data 9 luglio, il secondo il 9 ottobre e il terzo il 28 novembre. Il 25 giugno e il 9 luglio 2020 sono state esaminate le proposte emendative. Il 16 luglio la XIII Commissione ha recepito talune condizioni espresse dalle Commissioni in sede consultiva ed ha votato il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Il Comitato pareri della I Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni relative all'opportunità di:

- prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento agli articoli: 2, comma 2 e 4, comma 2 (in materia di mutui per i giovani agricoltori), 18 (delegificazione della materia della lombricoltura), 22 (registri di carico/scarico dei prodotti sementieri) , 29, comma 4 (registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico), 35, comma 2 (credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta), 36, comma 2 (sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno), 39, comma 1 (delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole),  49, comma 1 (istituzione del Fondo per le emergenze fitosanitarie), e 57, comma 1 (riproduzione animale);

- rivedere la formulazione dell'articolo 11, che amplia l'ambito di applicazione di una regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, autorizzando il Governo a modificare la predetta regola;

- individuare specifici principi e criteri direttivi per la delega in materia di rinnovo del parco macchine agricole di cui all'articolo 39.

La II Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole a condizione che venisse soppresso l'articolo 42, condizione recepita dalla Commissione di merito. L'articolo disponeva la non applicabilità dell'obbligo relativo all'attestazione energetica agli atti di trasferimento immobiliare a titolo gratuito, alle donazione e ai patti di famiglia. Sono state, poi, approvate quattro osservazioni con le quali si è chiesto di valutare l'effettiva opportunità delle modifiche introdotte con i commi 4 e 5 dell'articolo 1, e con gli articoli 26, 52 e 53.

La V Commissione Bilancio esprimerà il parere per l'Aula.

La VI Commissione Finanze ha espresso parere favorevole.

La VIII Commissione Ambiente ha espresso parere favorevole a condizione che venissero soppressi gli articoli 15 e 48. L'articolo 15 aggiungeva i grassi animali di origine suine tra i prodotti che sono esclusi dall'applicazione del contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE). L'art. 48 sopprimeva il riferimento all'agricoltura, in relazione alla proposta di riduzione dei sussidi ambientali dannosi, provvedendo, di conseguenza, a sopprimere il riferimento al rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali come componente della Commissione chiamata ad elaborare la proposta di riduzione.Entrambe le condizioni sono state recepite. Ha, poi, formulato un'osservazione che si lega alla questione dell'inclusione dei sussidi agricoli tra quelli dannosi oggetto di revisione rilevando l'opportunità di definire una disciplina che specifichi, per il comparto agricolo, una proposta organica di ridefinizione del sistema delle esenzioni con na tempistica e misure quantitative funzionali alle peculiari esigenze di sostegno e di rilancio del mondo agricolo.

La IX Commissione Trasporti ha espresso parere favorevole.

La X Commissione Attività produttive ha espresso parere favorevole chiedendo, con un'osservazione, di valutare l'opportunità di limitare l'applicazione del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive ai periodi di imposta dal 2018 al 2022.

La XI Commissione Lavoro ha approvato un parere favorevole con tre osservazioni. Ha chiesto alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di precisare la formulazione dell'art. 9 in modo da rendere maggiormente chiaro che il socio lavoratore non ha alcun obbligo di modificare la propria posizione previdenziale o di aprirne una nuova. Ha chiesto, altresì, di precisare se le microimprese, di cui al comma 3 dell'art. 13, possano considerarsi equivalenti ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 14. Infine, in merito all'art. 5, comma 3, ha suggerito di introdurre un termine entro il quale le amministrazioni competenti devono pronunciarsi sulla richiesta dell'interessato al fine di attivare la procedura del silenzio-assenso.

La XII Commissione Affari sociali ha espresso parere favorevole.

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso parere favorevole chiedendo, con un'osservazione, alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 48 in modo che possa essere coerente con l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050, fermo restando l'esigenza di garantire adeguate misure compensative, oltre che di incentivazione, al comparto agricolo per assicurare una transizione ecologica senza aggravio di costi.

La Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con tre condizioni:

- prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sui decreti previsti agli articoli 2, comma 2, 4 comma 2, 22, comma 2, 29, comma 4, 57, comma 1, e ai fini dell'emanazione del regolamento di delegificazione di cui all'articolo 18, comma 1, e dei decreti legislativi di attuazione di delega di cui all'art. 39, comma 1;

-inserire il parere in sede di Conferenza Stato-regioni al fine dell'adozione dei decreti ministeriali di cui agli articoli 35, comma 2, e 36, comma 2;

- inserire la previsione di un decreto ministeriale, da adottare previ intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, per la disciplina del Fondo di cui all'articolo 49;

- individuare specifici principi e criteri direttivi per la delega legislativa di cui all'art. 39, comma 1.