Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura
Titolo: Schema DM attività agricoltura sociale
Serie: Atti del Governo   Numero: 48
Data: 19/09/2018
Organi della Camera: XIII Agricoltura


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Schema DM attività agricoltura sociale

19 settembre 2018
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|


Presupposti normativi

La legge 18 agosto 2015, n.141, in materia di agricoltura sociale ha previsto, all'articolo 2, comma 2, che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definiti i requisiti minimi e le modalità delle attività che il comma 1 definisce come agricoltura sociale. Il provvedimento deve essere adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

La Conferenza, nella seduta del 21 dicembre 2017, ha sancito l'intesa, raccomandando al Governo di chiarire  nelle linee guida di prossima definizione la figura dell'operatore di agricoltura sociale nonché le modalità applicative del comma 4 dell'art. 2 della legge n.141 del 2015 in materia di fatturato delle cooperative sociali.


Contenuto

Il provvedimento si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 detta disposizioni generali.

Il comma 1 definisce l'oggetto del provvedimento consistente nel definire  i requisiti minimi e le modalità inerenti le attività che contraddistinguono l'agricoltura sociale, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge n.141/2015 che ha disciplinato tale attività.

La legge n.141/2015 prevede al riguardo che per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare:

  1. l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
  2. prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
  3. prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
  4. progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
Il comma 2 prevede che le predette attività devono essere svolte regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale.
A ciascuna regione è lasciata la scelta in ordine ai termini temporali minimi necessari per garantire tale continuità.
Viene solo precisato che nel caso si tratti di attività agricole a carattere stagionale, basta che  le stesse siano svolte nei periodi specifici dell'attività stessa, purchè sia rispettata la continuità dell'attività successivamente all'anno di riconoscimento. 
Il comma 3 stabilisce che le attività di agricoltura sociale sono realizzate in collaborazione con:
  • i servizi socio-sanitari;
  • gli enti pubblici competenti per territorio;
  • con i soggetti di cui:
a) all' art. 1, co. 5, della legge n. 328/2000- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ( organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati);
b) all'a rt. 1, comma 18, del D.lgs. n.502/1992 - Riordino della disciplina in materia sanitaria (istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria);
c) all' art. 38, commi 1 e 2, della legge n.104/1992  - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (che fa riferimento alla possibilità per i comuni di avvalersi, attraverso convenzioni, delle strutture riconosciute ai sensi dell' art. 26 della legge n.833/1978, delle associazioni, delle istituzioni private e delle cooperative che non hanno scopo di lucro nel perseguire attività di assistenza)
d) all' art. 4, co.1, del D.lgs. n.117 del 2017, che definisce gli enti  del terzo settore)
e) decreto legislativo n.112 del 2017- Revisione della disciplina in materia di impresa sociale ( il testo non richiama specificamente l'articolo; l'indicazione al riguardo può però essere ricavata dall'articolo 4 che richiama l'articolo 2  del medesimo provvedimento) .
Il comma 4 precisa che la collaborazione di cui al precedente comma deve essere formalizzata attraverso convenzione, accordo o altra forma contrattuale.
In relazione a quanto previsto dal comma 5, i soggetti legittimati a svolgere agricoltura sociale  possono ricorre alla stipula di strumenti contrattuali di natura associativa  anche se non finalizzati alla creazione di un soggetto giuridico autonomo.
Al riguardo viene richiamato quanto previsto dai commi 4 e 5 dell' art. 2 della legge n.141/2015.
Il comma 4 definisce le cooperative sociali che possono svolgere agricoltura sociale: si tratta delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo. 
Il comma 5 prevede che le attività di di agricoltura sociale possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
Il comma 6 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano rendono pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti, istituendo, a tal fine, appositi albi, registri o elenchi che dovranno esser aggiornati con cadenza almeno triennale.
Si ricorda che l' articolo 3 della legge n.141/2015 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguino, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni , e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, altresì, le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti.
L' articolo 2 definisce i requisiti minimi e le modalità dell'attività di inserimento socio-lavorativo.
I destinatari, ai sensi del comma 2, sono:
  • i soggetti di cui all'art. 2, numeri 3) e 4) del Reg. (UE) n.651/2014
Il regolamento richiamato è relativo ad alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e definisce, all'articolo 2, numeri 3 e 4, cosa si intende per "lavoratore con disabilità" e "lavoratore svantaggiato".
Per "lavoratore con disabilità" si intende.
a) chiunque sia riconosciuto tale dall'ordinamento nazionale
b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazioni con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con altri lavoratori.
Per "lavoratore svantaggiato" chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito entro sei mesi;
b) avere un'età compresa tra i 15 e 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non aver ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) aver superato i 50 anni d'età;
e) essere adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la media di disparità uomo-donna;
g) appartenere ad una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione per avere accesso ad una occupazione stabile.
La legge n.381 del 1991 disciplina le cooperative sociali. All'articolo 4 definisce la categoria delle persone svantaggiate prevedendo che nelle cooperative  si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.
 Viene poi previsto che le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

La disposizione prosegue disponendo che sono, altresì, destinatari di tali percorsi coloro che si trovano in altra situazione di disagio sociale - quali immigrati, minori stranieri non accompagnati, donne vittime di violenza, vittime di tratta , e altri, - certificata dai soggetti pubblici competenti, nonché i soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 1, della legge n.141/2015 che prevede che siano destinatari delle attività di inserimento socio-lavorativo i soggetti prima richiamati (quelli cioè indicati all'art. 2, numeri 3) e 4) del reg. (UE n.651/2014 e i soggetti della legge n.381 del 1991) nonché i minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale.

Si rileva, quindi, che alcune categorie richiamate nel provvedimento in esame non trovano riscontro nell'elenco contenuto nell'articolo 2, comma 1, lett. a) della legge 141/2015. Il riferimento è in particolare agli immigrati, ai minori stranieri non accompagnati, alle donne vittime di violenza e alle vittime di tratta; si sottolinea, altresì, che il riferimento generico "ad altri" non precisati soggetti rende la categoria dei destinatari incerta in contrasto con quello che sembra essere il dettato normativo contenuto nella legge sull'agricoltura sociale.

Il comma 3 prevede che, laddove previsto, devono essere verificate e certificate le competenze acquisite sulla base delle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento di cui all'Accordo raggiunto in Conferenza Stato-regioni del 25 maggio 2017.
Il comma 4 prevede che in caso di aziende ( preferibile sarebbe il riferimento ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge n.141/2015, trattandosi di imprenditori agricoli e cooperative) che impiegano fino a 15 addetti esse devono avere almeno 1 unità lavorativa destinata alle attività di inserimento socio lavorativo; per quelle che hanno un numero di addetti da 16 a 20 unità , sono richieste almeno 2 unità lavorative. Per le aziende con un numero di addetti oltre le 20 unità lavorative, il numero dei soggetti deve essere almeno il 10% del totale degli addetti.
 
L' articolo 3 specifica i requisiti minimi e le modalità per le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali.
L'articolo attua la lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge n.141/2015, secondo la quale rientrano tra le attività di agricoltura sociale le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana. 
Si ricorda che le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 2 della legge 141, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile .  
L'articolo in commento prevede che tali attività debbano essere svolte prevalentemente presso l'azienda agricola; possono essere esercitate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'imprenditore agricolo e delle cooperative, purché tali attività siano funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali. Le amministrazioni regionali sono chiamate a specificare la durata temporale minima (comma 2). Le attività possono essere svolte avvalendosi di specifiche figure professionali che sono preposte alla erogazione di tali servizi, avendone i requisiti previsti dalla normativa vigente ( comma 3). Tali prestazioni possono essere realizzate anche attraverso forme di inserimento diretto, quali tirocini, borse lavoro, attività formative, orientamento per le categorie svantaggiate oltre alle ulteriori modalità previste dalla normativa vigente (comma 4)

L'articolo 4 definisce i requisiti minimi e le modalità per le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative.

L'articolo attua la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n.141/2015 secondo il quale rientrano tra le attività di agricoltura sociale e sono da considerarsi connesse a quella agricola le prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.

L'articolo in esame ribadisce (comma 1) che tali attività devono essere esercitate  da imprenditori agricoli e cooperative sociali con il limite di fatturato prima descritto  e devono essere svolte prevalentemente presso l'azienda agricola e all'esterno delle strutture aziendali,quando la conoscenza o la fruizione di flora, fauna, prodotti, territorio, tradizioni e cultura dei luoghi siano funzionali allo svolgimento dell'attività prevista (il disposto sembra da intendere nel senso che l'attività all'esterno per essere ammessa deve essere funzionale alla conoscenza o alla fruizione dei beni indicati).

Le attività in esame sono realizzate, ove richiesto dalla normativa di settore, in collaborazione con i soggetti pubblici di cui all'art. 1, co.5, della legge n.328/2000, all'art. 4, co.1, del D.lgs. n.117/2017 e all'art. 2 del D.lgs. 112/2017 (vedi supra).La durata minima sarà stabilita da ciascuna regione . E' richiesta la presenza di figure professionali che siano preposte all'erogazione dei servizi; tale presenza può essere dimostrata anche mediante collaborazioni o convenzioni (comma 2) . In base al comma 3, rientrano tra le attività riconducibili alla categoria in esame anche gli interventi previsti nelle "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) di cui all'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015. L'avvio delle attività, ove richiesto dalla normativa di settore, deve essere notificato alle Autorità competenti (comma 4).

L'articolo 5 definisce i requisiti minimi e le modalità per la realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare e alla salvaguardia della biodiversità.

L'articolo attua quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della legge n.141/2015 che ha definito come attività di agricoltura sociale e attività connessa a quella agricola i progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

L'articolo in esame precisa che tali iniziative devono essere rivolte a bambini in età prescolare e a persone in difficoltà sociali, fisiche e psichiche. Rientrano, in tale tipologia, i servizi di "orti sociali" in aziende agricole o su altri terreni di proprietà privata, pubblica o collettiva, nel caso detti servizi siano svolti da operatori riconosciuti dell'agricoltura sociale. Il comma 2 specifica che i criteri e le modalità di svolgimento delle attività in esame sono definiti, ove esistenti, a livello regionale (comma 2). L'elenco dei soggetti che svolgono le attività elencate nell'articolo 2, comma 1 non sostituisce l'elenco delle fattorie didattiche già predisposto dalle regioni.(comma 3).

Si rileva, al riguardo, che l'art. 3 della legge n.141 del 1985 prevede le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguino, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le proprie disposizioni al fine di consentire il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti; stabiliscono, altresì, le modalità per i riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data dell'entrata in vigore della legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento dei prescritti requisiti.

L'articolo 6 prevede che è possibile svolgere più attività di agricoltura sociale contemporaneamente purché vengano rispettati i requisiti partitamente previsti per ogni delle attività prestate.

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di strutture, prevedendo che sia assicurato il rispetto dellenormative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, accessibilità, gestione delle risorse ambientali, nome igienico-sanitarie per l'immissione al consumo degli alimenti come condizione per poter svolgere le attività precedentemente indicate, salvo quanto disposto dalle regioni in termini di requisiti e/o deroghe ammesse nell'ambito dell'agricoltura sociale (comma 1).

Il comma 2 prevede che possono essere adibiti all'esercizio dell'agricoltura sociale  i locali rurali e le strutture presenti sul fondo agricolo utilizzate per le attività indicate all'articolo 2135 del codice civile, purché idonee all'esercizio delle predette attività di agricoltura sociale.

Secondo l'articolo 2135 del codice civile, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 5 della legge n.141/2015 detta disposizioni in materia di locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale. E' previsto, al riguardo, che i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori all'esercizio delle attività di agricoltura sociale, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici (comma 1). Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

L'articolo 8, recante disposizioni finali, prevede che dal provvedimento in esame non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.