Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali
Riferimenti: AC N.3179/XVIII
Serie: Analisi degli Effetti Finanziari   Numero:
Data: 14/07/2021
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

 
A.C. 3179 e abb.-A

 

 

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

 

 

 

 

 

 

 

N. 67 – 14 luglio 2021

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

PREMESSA.. - 3 -

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI - 3 -

ARTICOLI da 1 a 12. - 3 -

Equo compenso delle prestazioni professionali - 3 -

 


 

Informazioni sul provvedimento

A.C.

3179-A

Titolo:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

Iniziativa:

parlamentare

Iter al Senato:

no

Relatore per la Commissione di merito:

Bisa

Gruppo:

Lega

Commissione competente:

II Commissione (Giustizia)

 

PREMESSA

 

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dall’esame svolto dalla II Commissione (Giustizia) in sede referente.

Il testo si compone di 12 articoli e non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI da 1 a 12

Equo compenso delle prestazioni professionali

Le norme stabiliscono che per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

·        per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 [articolo 1, lett. a)];

·        per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 [articolo 1, lett. b)];

·        per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4[1], dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013 [articolo 1, lett. c)].

Le norme si applicano ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale[2] regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività professionali in favore di imprese bancarie e assicurative delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese sopra indicate.

La presente legge si applica, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione, delle società a partecipazione pubblica e degli agenti della riscossione (articolo 2).

Si dichiarano nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri fissati da specifici decreti ministeriali per alcune professioni. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio. La convenzione o qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati secondo i criteri in esame possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di fare valere la nullità e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso stabilito (articolo 3).

Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l’equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno (articolo 4).

È facoltà delle imprese (ma non delle pubbliche amministrazioni) di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali; i compensi previsti in tali modelli standard si presumono equi fino a prova contraria (articolo 6).

Si prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sull'equo compenso presso il Ministero della giustizia. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da due rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Sono definiti i compiti dell’Osservatorio e si prevede che ai suoi componenti non spetti alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto (articolo 10).

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge (articolo 11). 

Infine (articolo 12), vengono abrogate sia le disposizioni che avevano fissato una disciplina di tenore del tutto analogo a quella attualmente proposta ma limitata ai soli avvocati (articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) sia la disposizione che aveva abrogato (innominatamente) le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti [lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223]. A tutte le disposizioni abrogate non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la disciplina dell’equo compenso attiene a rapporti che hanno natura privatistica e che ad analoga disciplina – prevista per le prestazioni professionali degli avvocati (art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall’art. 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 ed abrogato dall’articolo 12 della proposta di legge ora in esame) – non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Tuttavia si rileva che la nuova disciplina, ai sensi dell’articolo 11, trova applicazione per le prestazioni svolte in esecuzione di convenzioni sottoscritte prima dell’entrata in vigore della legge in esame e in corso alla stessa data. Andrebbero quindi acquisiti chiarimenti al fine di verificare se, alla luce di tale disciplina transitoria, possa determinarsi, in sede giudiziaria (ai sensi dell’articolo 4) o comunque in via di autotutela della p. a., la revisione anche di compensi già pattuiti per prestazioni richieste da amministrazioni pubbliche, con possibile insorgenza, per le amministrazioni medesime, di maggiori oneri riferiti alle prestazioni in questione rispetto ai costi già previsti a legislazione vigente.

Ciò in relazione sia a costi per prestazioni professionali distintamente computati sia a quelli posti complessivamente a carico di stanziamenti disposti per la realizzazione di opere ed interventi (tenuto conto che in questo ultimo caso l’incremento della spesa per prestazioni professionali comporterebbe una corrispondente riduzione delle risorse disponibili per le opere e gli interventi medesimi).

Per quanto riguarda, invece, le prestazioni concordate dopo l’entrata in vigore della proposta di legge in esame, non si formulano osservazioni per quanto attiene ad eventuali maggiori oneri di carattere diretto: ciò anche in coerenza con la mancanza di effetti ascritti all’articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che aveva introdotto una disciplina di analogo tenore per gli avvocati. Riguardo a tale aspetto appare comunque utile acquisire elementi di valutazione e di conferma.

Si fa presente inoltre che il testo, all’art. 6, prevede una presunzione di equità, fino a prova contraria, dei compensi esclusivamente nel caso in cui questi ultimi siano conformi a modelli standard di convenzione; peraltro la sottoscrizione di strumenti convenzionali non è espressamente prevista per le pubbliche amministrazioni, ma soltanto per le imprese indicate all’art. 2, comma 1.

Quanto all’istituzione (articolo 10) dell’Osservatorio nazionale sull'equo compenso presso il Ministero della giustizia, pur rilevando che le norme in esame escludono la corresponsione di qualsiasi emolumento comunque denominato ai suoi componenti, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se dalla sua istituzione possano derivare, per il Ministero competente, oneri legati al funzionamento e alle attività di segreteria.

 



[1] Che svolgono professioni, non organizzate in ordini o collegi, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi ed esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.

[2] Di cui all’articolo 2230 del codice civile.