Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore
Riferimenti: AC N.2531/XVIII
Serie: Analisi degli Effetti Finanziari   Numero:
Data: 13/04/2022
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2531

 

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore

 

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 85 – 13 aprile 2022

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

 

PREMESSA.. - 3 -

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI - 3 -

ARTICOLI 1 e 3. - 3 -

Disciplina dell’ippicoltura e disposizione finanziaria. - 3 -

 

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

2531

Titolo:

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore

Iniziativa:

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

Relazione tecnica (RT):

assente

Relatore per le Commissione di merito:

Cassese

Gruppo:

M5S

Commissione competente:

XIII Commissione (Agricoltura)

 

PREMESSA

 

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, ha ad oggetto la disciplina dell’ippicoltura.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dall’esame finora svolto presso la Commissione XIII Agricoltura e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione dei rispettivi pareri.

Il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1 e 3

Disciplina dell’ippicoltura e disposizione finanziaria

Normativa vigente. Gli articoli da 32 a 35 del TUIR[1] recano disposizioni in materia di reddito agrario, al quale si applica uno specifico regime fiscale agevolato. In particolare, l’articolo 32, comma 2, individua l’elenco delle attività che rientrano nella definizione di “reddito agrario” ai fini fiscali. 

L’articolo 56-bis del TUIR reca disposizioni concernenti il regime fiscale delle “altre attività agricole”. In particolare, il comma 3 stabilisce che sulle attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.

 

Le norme intervengono sulla disciplina dell’ippicoltura (articolo 1) e recano le corrispondenti disposizioni finanziarie (articolo 3).

Articolo 1

Le norme individuano l’oggetto della nuova disciplina, che consiste nelle attività di ippicoltura, svolte in forma individuale o associata, applicabili a tutti gli equidi, destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) e non destinati alla produzione di alimenti (NON DPA) (comma 1).

L’allevamento e le attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento degli equidi, svolte in forma imprenditoriale, sono considerate attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, primo comma del c.c. (comma 2)

Si individuano poi le attività che rientrano, ai fini fiscali, nella definizione di reddito agrario (attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del c.c.) qualora siano svolte dall'imprenditore agricolo. Qualora tali attività siano svolte a favore di terzi, ai relativi redditi si applica il regime delle “altre attività agricole” di cui all’articolo 56-bis, comma 3, del TUIR (comma 3).

Tra le attività rientrano la gestione di stazioni di fecondazione e la produzione del seme, l'addestramento e la custodia dei cavalli, la valorizzazione e la promozione delle razze autoctone e non autoctone, nonché l'impiego per scuole di equitazione, in raduni di turismo equestre e ippoterapia, la gestione e il mantenimento di equidi di qualunque età anche qualora non più impiegati in attività, la promozione dello studio delle tecniche di ippicoltura in collaborazione con istituti scolastici e gli allevamenti presenti sul territorio e le cliniche veterinarie universitarie e l’attività di mascalcia.

Inoltre, si definiscono attività di prestazione di servizi utili allo sviluppo del settore agricolo e della intera filiera dell’ippicoltura quelle della formazione in materia di discipline equestri, nonché dell'assistenza tecnica nel settore dell'allevamento e delle competizioni equestri e ippiche (comma 4).

Alle attività di ippicoltura si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo (comma 5).

Si prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento alla cessione e alla vendita degli equidi (comma 6).

Gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura sono considerati lavoratori agricoli dipendenti agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale (comma 7).

Infine, è vietato destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico (comma 8).

Articolo 3

L’articolo 3, composto di un unico comma, prevede che agli oneri derivanti dall’articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili[2].

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo 1 reca disposizioni concernenti l’esercizio dell'ippicoltura ed individua, in particolare, specifiche attività che sono qualificate, ai fini fiscali, come reddito dell’imprenditore agricolo (se esercitate da quest’ultimo) ovvero come reddito derivante da “altre attività agricole”.

L'allevamento degli equidi e le attività di gestione della riproduzione, svolti in forma imprenditoriale, vengono considerate attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, primo comma del codice civile; a tali fini, si elencano le attività svolte dall'imprenditore agricolo come connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile; qualora tali attività siano svolte a favore di terzi, ai redditi delle stesse derivanti si applica l'articolo 56-bis, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi. Anche la formazione in materia di discipline equestri, nonché l'assistenza tecnica nel settore dell'allevamento e delle competizioni equestri e ippiche, sono attività di prestazione di servizi utili allo sviluppo del settore agricolo e della intera filiera della ippicoltura. Alle attività di ippicoltura si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo.

In proposito, si evidenzia che le norme introdotte determinano un ampliamento delle fattispecie ricorrendo le quali l’allevamento di cavalli rientra tra le attività agricole soggette a un inquadramento fiscale e previdenziale speciale più favorevole e stabiliscono l’applicazione dell’aliquota IVA al 10 per cento per la cessione e la vendita degli equidi anche quando destinati a usi diversi dalla preparazione di prodotti alimentari.

A fronte di tali previsioni, di carattere oneroso, l’articolo 3 quantifica gli oneri in 5 milioni di euro (si presume “annui”) configurandoli come tetto di spesa (“pari a”) e provvede alla loro copertura mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

In proposito, andrebbero pertanto preliminarmente acquisiti i dati e gli elementi conoscitivi sottostanti l’individuazione del predetto onere, ai fini di una verifica della congruità dello stesso. Inoltre, data la disciplina in cui si inseriscono le disposizioni in esame, andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa l’effettiva possibilità di ricondurre l’onere entro un limite massimo di spesa annua e riguardo alle procedure volte a garantire l’effettivo rispetto di tale limite.

Tali chiarimenti appaiono necessari tenuto conto, da un lato, dell’obbligo generalizzato, sia per i percettori di tali redditi, che per i contribuenti soggetti all’IVA, di liquidare periodicamente, entro i termini previsti dall’ordinamento, le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e considerato, dall’altro, che le disposizioni non prevedono un meccanismo di monitoraggio degli oneri che consenta il rispetto del predetto limite massimo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 dell’articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1 - pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021 - mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Al riguardo, si osserva che - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio vigente[3] - la dotazione del Fondo in questione risulta pari a circa 176 milioni di euro per l’anno 2022, a circa 302 milioni di euro per l’anno 2023 e a circa 387 milioni di euro per l’anno 2024 e che, con specifico riferimento all’anno in corso, sulla base di un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato sul Fondo medesimo risultano al momento disponibili circa 58 milioni di euro.

In tale quadro, si osserva preliminarmente che dal tenore letterale del testo - in difformità a quanto al riguardo stabilito dall’articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 - non risulta espressamente indicata, con riferimento a ciascun intervento oneroso da esso previsto e per ciascun anno interessato, la spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa, giacché l’onere complessivo indicato all’articolo 3 viene ricondotto - in forma cumulativa e indistinta - alle diverse misure recate dall’articolo 1.

Fermo restando quanto in precedenza evidenziato in ordine ai profili di quantificazione e alla possibilità di qualificare gli oneri derivanti dal provvedimento entro un limite massimo di spesa, si segnala comunque l’esigenza di aggiornare la decorrenza degli oneri stessi, tenuto conto dell’avvenuta conclusione dell’esercizio finanziario 2021, cui il testo fa invece ancora esplicito riferimento.

Inoltre, a fronte di oneri che rivestono natura permanente, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in merito all’effettiva sussistenza delle risorse poste a copertura, onde escludere che le stesse possano già risultare oggetto di impegni eventualmente assunti a valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo.

Da un punto di vista meramente formale, infine, andrebbe specificato il carattere “annuo” degli oneri indicati a regime. 

 



[1] Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986.

[2] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

[3] Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.