Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale
Riferimenti: AC N.2313/XVIII
Serie: Analisi degli Effetti Finanziari   Numero:
Data: 04/08/2020
Organi della Camera: V Bilancio


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Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale

4 agosto 2020
Nota di analisi n. 52


Indice

Finalità|Analisi degli effetti finanziari|


Finalità

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, ha ad oggetto l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione, da ultimo, nella seduta del 17 giugno 2020 e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva

Il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.


Analisi degli effetti finanziari

Articoli 1-3 della proposta

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale

Le norme prevedono l'istituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, di una zona economica esclusiva a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati sulla base di accordi con gli Stati con coste adiacenti od opposte; fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.

L'istituzione avviene in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva ai sensi della legge n. 689/1994.
La Convenzione tratta delle zone economiche esclusive (ZEE) nella parte V (artt. 55-75), disciplinando i diritti e la giurisdizione dello Stato costiero, e i diritti e le libertà degli altri Stati.
In sintesi, nella ZEE lo Stato costiero gode di diritti sovrani sulla gestione delle risorse naturali e su altre attività connesse con l'esplorazione e lo sfruttamento economico della zona; esercita la giurisdizione in determinate materie ed è titolare di altri diritti e doveri previsti dalla Convenzione. La ZEE non può estendersi oltre le 200 miglia dalle linee di base da cui è misurata l'ampiezza del mare territoriale.
Per poter divenire effettiva, la ZEE deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla Comunità internazionale.

All'istituzione della zona in esame, comprendente tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica notificato agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia (articolo 1).

All'interno della zona economica esclusiva istituita l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti (articolo 2).

Infine, l'istituzione della zona non compromette l'esercizio, in conformità del diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione e di sorvolo nonché di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti (articolo 3).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la proposta in esame è volta a consentire all'Italia l'istituzione, tramite DPR e previ accordi con gli Stati contermini, di una zona economica esclusiva (di seguito: ZEE) ai sensi della Convenzione di Montego Bay. Il testo in esame non prevede autorizzazioni di spesa né clausole di neutralità.

Si deve rammentare che l'Italia non ha ancora individuato ZEE ai sensi della citata Convenzione; inoltre nelle ultime legislature [1] non sono stati presentati ed esaminati progetti di legge di analogo contenuto. Non risulta dunque possibile fare riferimento, per l'analisi degli effetti finanziari, a fattispecie analoghe a quella ora in esame.

Ai fini della stima di eventuali oneri, si deve tener conto che dall'istituzione di una ZEE derivano, per uno Stato costiero, non solo diritti ma anche diversi adempimenti, doveri ed obblighi.

Così, a titolo esemplificativo:
- viene ampliato lo "spazio marittimo" per il quale il D. Lgs. 201/2016 dispone un processo di pianificazione, attuativo di obblighi UE, ad opera del Ministero delle infrastrutture quale autorità competente: al decreto non sono ascritti effetti finanziari;
- vengono ampliate le "acque marine" per le quali il D. Lgs. n. 190/2010 prevede, in attuazione di obblighi UE, una serie di azioni volte a conseguire e mantenere un "buono stato ambientale", mediante un sistema di traguardi e indicatori da assoggettare a monitoraggio costante; autorità competente è il Ministero dell'ambiente. Il decreto ascrive oneri, di durata biennale, alle attività di valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino (art. 8) e oneri di carattere permanente alle attività di monitoraggio per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine (art. 11), mentre non ascrive oneri alle restanti attività;
- alla ZEE italiana risulta applicabile la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 157/2009), la quale obbliga gli Stati aderenti a proteggere e preservare detto patrimonio: alla legge di ratifica sono ascritti oneri per euro 13.455 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2009.

Appare dunque necessario acquisire una valutazione circa i possibili oneri derivanti dall'estensione dell'area marina relativamente alla quale le Autorità italiane sarebbero tenute ai rispettivi adempimenti o, in alternativa, acquisire elementi idonei a confermare che da tale ampliamento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In tale quadro, stante la novità della materia da esaminare, è comunque utile rammentare che a precedenti misure che hanno esteso o delimitato la giurisdizione italiana su determinate aree marine non sono stati ascritti effetti: così, ad esempio, per quanto riguarda le "zone di protezione ecologica", la L. 61/2006 che ne disciplina l'individuazione è priva di effetti finanziari, e infatti il DPR n. 209 del 2011, che in attuazione della predetta legge ha istituito zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno, pur prevedendo taluni adempimenti amministrativi non menziona alcuno stanziamento; anche gli accordi bilaterali volti a delimitare la "piattaforma continentale" sono stati tutti considerati neutrali (L. 290/1980 Grecia, L. 147/1995 Albania, L. 347/1978 Tunisia, L. 348/1978 Spagna).

 

[1] A partire dalla XIII legislatura (1996-2001) sino all'attuale.