Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia
Riferimenti: AC N.313/XVIII
Serie: Analisi degli Effetti Finanziari   Numero:
Data: 16/07/2019
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 313-A

 

Norme per l’attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d’Italia

 

 

 

 

 

 

 

N. 28 – 16 luglio 2019

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 3 -

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI - 3 -

ARTICOLI 1 e 2.. - 3 -

Attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d’Italia.. - 3 -

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

313-A

Titolo:

Norme per l’attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d’Italia

Iniziativa:

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

Relazione tecnica (RT):

assente

Relatrice per la Commissione di merito:

Ruggiero

Gruppo:

M5S

Commissioni competenti:

VI (Finanze)

 

PREMESSA

 

Il progetto di legge reca disposizioni in materia di attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d’Italia.

È oggetto della presente Nota il testo iniziale della proposta di legge C. 313, assegnata in sede referente alla VI Commissione (Finanze).

Nella seduta del 9 luglio 2019, la Commissione di merito ha approvato tre identici emendamenti soppressivi di entrambi gli articoli della proposta di legge. La Presidente ha avvertito che la loro approvazione avrebbe implicato la contrarietà della Commissione al testo della proposta nel suo insieme, intendendosi come conferimento al relatore del mandato di riferire all’Assemblea in senso contrario sulla proposta di legge C. 313.

Il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1 e 2

Attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d’Italia

Le norme prevedono l’acquisto, a decorrere dal 1° marzo 2019, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle quote di proprietà della Banca d'Italia detenute da soggetti privati al loro valore nominale, stabilito dall'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (l’articolo 20 dispone che il capitale della Banca sia di trecento milioni di lire e sia rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna interamente versate).

Anche la BCE, chiamata ad esprimere un parere[1] sulla proposta di legge in esame, interpreta la previsione nel senso che l’acquisizione delle quote avvenga al valore nominale di mille lire (euro 0,52) ciascuna.

Si stabilisce, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze possa cedere le proprie quote esclusivamente a soggetti pubblici. Con regolamento, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono disciplinate le modalità di trasferimento delle quote.

Vengono abrogati gli articoli 4, 5 e 6 del DL n. 133 del 2013.

Gli articoli 4, 5 e 6 del DL n. 133 del 2013 recano disposizioni in materia di governance della Banca d'Italia. In particolare, si afferma che la Banca è istituto di diritto pubblico, Banca centrale della Repubblica italiana, componente del Sistema europeo delle Banche centrali (SEBC) nonché Ente preposto alla vigilanza bancaria nel sistema di vigilanza unico. Essa è indipendente nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Viene ridefinito il regime delle partecipazioni al capitale della Banca prevedendo che le partecipazioni possano appartenere solo a: banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; fondazioni bancarie, enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede in Italia nonché fondi pensione. Viene fissato per ciascuna partecipazione, diretta o indiretta, il limite massimo del 3 per cento del capitale. È previsto che per le quote eccedentarie non spettino il diritto di voto ed i relativi dividendi sono da imputare alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

Viene, inoltre, rideterminata la composizione del Consiglio superiore della Banca d'Italia e previste una serie di abrogazioni (fra le quali l’abrogazione degli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375) e riformulazioni di coordinamento con la disciplina vigente.

Alle disposizioni abrogate non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 1 è volto a disporre il trasferimento al Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito “MEF”) delle quote di proprietà della Banca d’Italia (di seguito “quote”) detenute da soggetti privati. Il trasferimento delle quote deve avvenire al loro valore nominale.

In merito all’acquisizione delle quote da parte del MEF, si osserva che la proposta in esame non quantifica oneri derivanti dal corrispettivo che il Ministero dovrà versare ai detentori privati.

Si rileva in proposito che, in base al sistema europeo dei conti SEC 2010, l’acquisizione di quote di proprietà è considerata un’”operazione finanziaria”, in quanto tale priva di effetti sull’indebitamento netto (deficit); tuttavia la spesa da parte di soggetti pubblici per l’acquisizione rileva ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno.

Inoltre, la proposta fa riferimento al valore nominale “stabilito dall’articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141”. La norma, abrogata dall’articolo 6 del DL n. 133 del 2013, prevedeva che il capitale della Banca fosse di trecento milioni di lire, rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna interamente versate.

Il valore attuale delle quote è stato successivamente rivalutato e fissato dal DL n. 133 del 2013 in 25.000 euro ciascuna. In particolare, il capitale della Banca d’Italia è di 7.500.000.000 euro ed è rappresentato da 300.000 quote nominative di partecipazione del valore nominale di 25.000 euro ciascuna.

Pertanto, qualora si intenda far riferimento (come sembrerebbe evincersi dall’indicazione testuale) al valore iniziale non rivalutato, andrebbe verificato se possano determinarsi effetti di gettito per il sopravvenire di minusvalenze in capo ai soggetti venditori delle quote. In ordine agli aspetti evidenziati andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Quanto ai dividendi di cui beneficerebbe il MEF, si rileva che gli stessi, pur costituendo una nuova entrata non prevista a legislazione vigente, non sembrano poter offrire un’idonea modalità di copertura per gli oneri sopra indicati, in ragione della loro diversa distribuzione temporale: in merito sarebbe comunque opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Andrebbe inoltre chiarito se la vendita obbligatoria delle quote ad un valore nominale inferiore a quello attuale legislativamente determinato possa far sorgere un obbligo di indennizzo degli attuali partecipanti con eventuali oneri a carico del bilancio statale.

Si osserva infine che, sulla base dello Statuto della Banca d’Italia, le quote di partecipazione possono appartenere anche a taluni enti di previdenza (casse) che, pur essendo soggetti privati secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 509 del 1994, sono ricompresi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato della p.a. Andrebbe quindi verificato se possano determinarsi effetti negativi per gli equilibri di bilancio di tali enti.

 



[1] https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/it_con_2019_23_f_sign.pdf