Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Valorizzazione e promozione prodotti agroalimentari
Riferimenti: AC N.183/XVIII
Serie: Analisi degli Effetti Finanziari   Numero:
Data: 16/10/2018
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 183-A

 

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità

 

 

 

 

 

 

 

N. 3 – 16 ottobre 2018

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

 

PREMESSA. - 3 -

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI - 3 -

ARTICOLI 1-7. - 3 -

Promozione dei prodotti a chilometro zero e da filiera corta.. - 3 -

 

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

183-A

Titolo:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile

Iniziativa:

parlamentare

Relazione tecnica (RT)

Assente

Iter al Senato:

no

Relatrice  per  la Commissione di merito:

Cimino

Gruppo:

M5S

Commissione competente:

XIII (Agricoltura)

 

PREMESSA

 

Il provvedimento reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità.

È oggetto della presente Nota il nuovo testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione XIII (Agricoltura) nella seduta del 9 ottobre 2018.

Il testo contiene, all’articolo 1, comma 3, nonché all’articolo 4, comma 1, due clausole di neutralità finanziaria, ciascuna delle quali riferita al relativo articolo, e non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-7

Promozione dei prodotti a chilometro zero e da filiera corta

Le norme del provvedimento sono finalizzate alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti alimentari a chilometro zero o provenienti da filiera corta. A tal fine, le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti provenienti da filiera corta. Si prevede che dall’attuazione di tali iniziative non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 1).

Vengono poi riportate le definizioni di prodotti agroalimentari a "chilometro zero" o utile e quelle di prodotti provenienti “da filiera corta” (articolo 2).

Per la promozione della vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, l’articolo 3 prevede che:

§  nei mercati alimentari aperti in aree pubbliche, i comuni possano riservare appositi spazi all’interno dell’area destinata al mercato;

§  all’interno dei locali delle grandi strutture di vendita, le Regioni e gli enti locali favoriscano la destinazione di particolari aree alla vendita.

L’articolo 4 prevede l’istituzione del logo «chilometro zero o utile» e del logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e alimentari sopra indicati, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, nel quale sono anche stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo. All’attuazione di quanto previsto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La disposizione prevede l’esposizione del logo in varie collocazioni, come mercati, esercizi di ristorazione, piattaforme informatiche di acquisto e distribuzione e locali della GDO.

L’articolo 5 modifica una norma del Codice dei contratti pubblici che disciplina l’affidamento dei servizi di ristorazione[1], in particolare introducendo come titolo preferenziale, a parità di altri elementi dell’offerta, l’utilizzo adeguatamente documentato dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta.

La norma qui richiamata contiene l’indicazione di una serie di criteri da osservare nell’affidamento dei servizi di ristorazione che fanno riferimento: alla qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli DOP e IGT; alle diposizioni ambientali in materia di green economy, ai criteri ambientali minimi, alla qualità della formazione degli operatori e alla provenienza da operatori dell’agricoltura biologica e sociale. Nella norma vengono fatte salve alcune disposizioni relative ai servizi di refezione scolastica e di fornitura servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido[2], e sull’utilizzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale gestione delle mense scolastiche da parte di istituzione pubbliche.[3]

L’articolo 6 reca le sanzioni e prevede che, salvo che il fatto non costituisca reato, l’operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli e alimentari violando le disposizioni di cui all’articolo 2 o utilizzi il logo di cui all’articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all’articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro.

Infine, all’articolo 7, si abroga l’articolo 11, comma 2, della legge n. 158/2017, il quale reca le vigenti definizioni di prodotti a chilometro zero o utile e di prodotti da filiera corta, definizioni che vengono sostituite all’articolo 2 della proposta in esame. Conseguentemente, tutti i rinvii alla norma abrogata si intendono sostituiti dalle parole «prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile», di cui alle definizioni riportate all’articolo 2.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la proposta in esame stabilisce che regioni ed enti locali possano adottare iniziative per la valorizzazione dei prodotti alimentari a chilometro zero o da filiera corta, nel quadro delle risorse disponibili: sul punto non si formulano osservazioni posto che, essendo le iniziative di carattere facoltativo, gli enti interessati potranno provvedervi ove sussistano disponibilità nell’ambito dei rispettivi vincoli di finanza pubblica, e ciò anche tenuto conto della clausola espressa di invarianza finanziaria.

Inoltre, l’articolo 3 affida alle regioni e agli enti locali il compito di favorire, all’interno dei supermercati, la destinazione di aree ai prodotti tutelati dalla legge in esame: sul punto non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale sarebbe opportuna una conferma – che gli enti territoriali possano provvedere a tale adempimento senza nuovi o maggiori oneri finanziari.

L’articolo 4 istituisce il logo “chilometro zero o utile” e il logo “filiera corta”, prevedendo un’apposita clausola di invarianza, riferita al bilancio dello Stato: in merito, andrebbe confermato che i loghi possano essere elaborati e registrati senza nuovi o maggiori oneri.

L’articolo 5 favorisce, nell’ambito dell’affidamento dei servizi di ristorazione, l’impiego dimostrato dei prodotti agricoli così tutelati: al riguardo non si formulano osservazioni, trattandosi di criteri di selezione del contraente privi di effetti onerosi diretti.

L’articolo 6 fissa una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni della normativa in esame: andrebbe acquisito l’avviso del Governo riguardo all’effettiva possibilità per le autorità competenti di adempiere a tali nuovi compiti di vigilanza ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

 



[1] Articolo 144, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici.

[2] Articolo 4, comma 5-quater del D.L. n. 104/2013.

[3] Articolo 6, comma 1, della legge n. 141/2015