Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero
Riferimenti: AC N.181/XVIII
Serie: Analisi degli Effetti Finanziari   Numero:
Data: 23/07/2019
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 181 e abb.-A

 

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori

semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero

 

 

 

 

 

 

 

N. 32 – 23 luglio 2019

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA. - 3 -

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI - 3 -

ARTICOLO 1. - 3 -

Obbligo di installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici - 3 -

ARTICOLO 2. - 6 -

Installazione dei DAE nei luoghi pubblici - 6 -

ARTICOLO 3. - 7 -

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici - 7 -

ARTICOLO 4. - 7 -

Dotazione e utilizzo dei defibrillatori da parte di altri soggetti - 7 -

ARTICOLO 5. - 8 -

Insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e uso del DAE. - 8 -

ARTICOLO 6. - 9 -

Registrazione dei DAE presso le Centrali operative del 118. - 9 -

ARTICOLO 7. - 10 -

Applicazioni mobili, software e obbligo di istruzioni - 10 -

ARTICOLO 8. - 12 -

Aliquota IVA di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni - 12 -

ARTICOLO 9. - 14 -

Campagne di informazione e di sensibilizzazione. - 14 -

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

181-A

Titolo:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero

Iniziativa:

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

Relazione tecnica (RT):

assente

Relatore per la Commissione di merito:

Mulè

Gruppo:

FI

Commissioni competenti:

XII (Affari sociali)

 

PREMESSA

 

Il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.

È oggetto della presente Nota il testo unificato delle proposte C 181 e abbinate, risultante dall’esame in sede referente, svolto presso la XII Commissione (Affari sociali).

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Obbligo di installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici

Le norme obbligano le pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, a dotarsi entro il 31 dicembre 2025 – presso ciascuna sede in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbia servizi aperti al pubblico - di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale specificatamente formato (comma 1).

Con DPCM, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è definito il programma pluriennale di attuazione delle misure.

Il programma individua le amministrazioni destinatarie dell'obbligo secondo un ordine di priorità che tiene conto della ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso e, ove possibile, dell'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in relazione alla serie storica.

È comunque prioritaria l’installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università (comma 2).

Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, opportunamente segnalati da adeguata cartellonistica, favorendo laddove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche alla comunità (comma 4).

Per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni e gli enti interessati si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. ovvero dalle centrali di committenza regionali (comma 5).

Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono stanziate, quale contributo dello Stato, risorse nei limiti di 4 milioni di euro per il 2020 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Con il DPCM di cui al precedente comma 2 sono stabilite le modalità di accesso al contributo a favore delle amministrazioni che non riescano a provvedere, con le risorse disponibili a legislazione vigente, all'adempimento dell'obbligo. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, nei limiti ivi previsti, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze (commi 6 e 7).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi entro il 31 dicembre 2025 di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale specificatamente formato nelle sedi aventi determinate caratteristiche. L’installazione dei defibrillatori dovrà essere, inoltre, opportunamente segnalata da adeguata cartellonistica. In previsione degli oneri che le amministrazioni pubbliche dovranno sostenere sono stanziate, quale contributo dello Stato, risorse nei limiti di 4 milioni di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Pur rilevando che il contributo si configura come limite di spesa, si evidenzia che la norma, a fronte di obblighi imposti a soggetti pubblici, prevede un onere configurato come mero contributo: ciò presumibilmente nel presupposto della possibilità per i soggetti medesimi di provvedere all’adempimento dei predetti obblighi attingendo a risorse già disponibili a legislazione vigente. In proposito andrebbero peraltro forniti dati volti a verificare l’effettiva possibilità di dare attuazione alle disposizioni con risorse già esistenti, come integrate dal contributo statale.

A tale fine appaiono in primo luogo necessari elementi di stima per verificare l’effettivo impatto finanziario delle disposizioni.

In particolare, andrebbero forniti parametri quali il costo medio dei singoli defibrillatori, della relativa manutenzione annuale, dei corsi di formazione per il personale, nonché degli adeguamenti strumentali necessari alla segnalazione dei dispositivi.

Andrebbero, quindi, acquisiti elementi volti ad individuare le risorse già disponibili o reperibili a legislazione vigente per le predette finalità, soprattutto per soggetti, come le scuole, che dovrebbero provvedere agli obblighi in esame in via prioritaria.

Si osserva in proposito che il contributo statale è limitato nel tempo mentre l’obbligo di dotarsi di defibrillatori – essendo di carattere permanente – richiede spese non solo una tantum, ma anche di carattere ricorrente o costante (si pensi, fra le altre, alla manutenzione periodica, alla sostituzione degli apparecchi obsoleti o delle componenti deteriorabili, alla formazione del personale subentrante).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal comma 5 dell’articolo medesimo, recante lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie finalizzate all’attuazione di un programma pluriennale per la installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni da parte delle pubbliche amministrazioni, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità anche alla luce delle ulteriori riduzioni disposte sul medesimo accantonamento ai sensi degli articoli 7, comma 2, 8, comma 2, lettera b), e 9, comma 4.

 

Peraltro si segnala che l’accantonamento del Fondo speciale del Ministero della salute destinato alla copertura di nuove iniziative legislative riferibili al medesimo Dicastero reca, al momento, le seguenti disponibilità: un milione di euro per l’anno 2019 e 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in conto capitale; 8 milioni e 968 mila euro per l’anno 2019, 2 milioni e 435 mila euro per l’anno 2020 e 2 milioni e 700 mila euro per il 2021, di parte corrente.

Ciò posto, andrebbe tuttavia valutata l’opportunità di formulare più puntualmente il primo periodo del comma 5, che prevede che siano “stanziate” quale contributo dello Stato “risorse nei limiti di 4 milioni di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025”. Infatti, al di là della formulazione letterale del testo, che non appare pienamente coerente con analoghe autorizzazioni legislative di spesa previste ai sensi della vigente disciplina contabile, da un punto di vista sostanziale non appare chiaro se “il contributo dello Stato” sia destinato ad amministrazioni pubbliche diverse da quella statale ovvero se esso sia erogabile anche alle amministrazioni statali, posto che il provvedimento in esame si riferisce alla generalità delle pubbliche amministrazioni.

 

ARTICOLO 2

Installazione dei DAE nei luoghi pubblici

Le norme prevedono che gli enti territoriali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, adottino propri regolamenti al fine di prevedere l’installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, 24 ore su 24, adeguatamente segnalate. Le postazioni sono dotate di sistemi automatici di chiamata e segnalazione ai servizi d’emergenza (comma 1).

Tali DAE, ove possibile, devono essere collocati in teche accessibili, 24 ore su 24, al pubblico e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente (comma 2).

Gli enti territoriali incentivano, anche attraverso l’individuazione di misure premiali, le installazioni di DAE semiautomatici e automatici nei centri commerciali, condomini, alberghi e strutture aperte al pubblico nel rispetto della normativa vigente (comma 3).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono, ai commi 1 e 2, l’obbligo per gli enti territoriali di disciplinare l’installazione di defibrillatori in postazioni aperte al pubblico. In proposito è necessario chiarire se l’installazione e la manutenzione delle postazioni sia a carico degli stessi enti territoriali e, in tal caso, andrebbero quantificati i relativi oneri. Il comma 3 prevede inoltre che gli enti territoriali incentivino l’installazione di DAE: trattandosi di attività di carattere obbligatorio, andrebbe chiarito se tale incentivazione possa essere adempiuta nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti predetti.

 

ARTICOLO 3

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici

Le norme sostituiscono integralmente l’articolo 1, comma 1, della L. 120/2001 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero). In particolare, la novella consente, nei casi di arresto cardiaco, nei quali non sia presente personale sanitario o non sanitario formato, l’uso del defibrillatore (semiautomatico o automatico) anche a chi non sia in possesso dei requisiti sopra descritti. In ogni caso, non sono punibili le azioni connesse all’uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti non in possesso dei predetti requisiti che agiscano per stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 4

Dotazione e utilizzo dei defibrillatori da parte di altri soggetti

Normativa vigente. L’articolo 7, comma 11, del DL 158/2012 prevede che, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della salute, con proprio decreto, disponga garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

 

Le norme prevedono l’estensione del predetto articolo 1, comma 1 (obbligo di dotarsi, entro il 31 dicembre 2025, di DAE e di personale specificatamente formato) agli aeroporti, alle stazioni ferroviarie e ai porti (marittimi e interni), ai mezzi di trasporto (aerei, ferroviari e marittimi che effettuano tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno due ore) e, comunque, ai gestori di pubblici servizi e i titolari di servizi di trasporto extraurbano in concessione (comma 1).

Inoltre, le disposizioni modificano l’articolo 7, comma 11, del DL 158/2012 sopra descritto, specificando che ai controlli sanitari sui praticanti e alla dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, si adempia sia durante le competizioni sia durante gli allenamenti e le altre attività correlate, compresi trasferimenti e ritiri [comma 2, lettera a)].

Viene altresì introdotto l’articolo 7, comma 11-bis, nel medesimo DL 158/2012, obbligando le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, che utilizzano gli spazi di impianti pubblici, a condividere il dispositivo DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il dispositivo DAE deve essere notificato e registrato presso la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente a cui si devono comunicare, attraverso opportuna modulistica informatica, la precisa collocazione del dispositivo, le sue caratteristiche, marca e modello, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili quali batterie e piastre adesive [comma 2, lettera b)].

 

In merito ai profili di quantificazione, in relazione all’obbligo di installare defibrillatori negli scali trasportistici nonché sui mezzi di trasporto e di prevederlo comunque per i gestori di pubblici servizi e i titolari di servizi di trasporto extraurbano in concessione, si evidenzia quanto segue. Per i soggetti che ricadono nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, le norme determinano effetti diretti di carattere oneroso, per i quali il testo non fornisce una stima con relativa copertura. Viceversa, per i soggetti che non rientrano nel suddetto perimetro, ma che sono partecipati in misura prevalente da soggetti pubblici o che operano in regime di concessione, potrebbero prefigurarsi conseguenze di carattere indiretto e/o eventuale (legate ad esempio al riconoscimento di un eventuale ristoro – peraltro non espressamente previsto dalla norma in esame - in relazione al rapporto di concessione in essere, ovvero al venir meno di utili di gestione per gli enti pubblici partecipanti). Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Per quanto riguarda l’introduzione degli obblighi di registrazione presso la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente dei defibrillatori, andrebbe acquisita conferma che la registrazione stessa sia sostenibile nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 5

Insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e uso del DAE

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 10, della L 107/2015 prevede che nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado siano realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.

 

Le norme modificano l’articolo 1, comma 10, della L. 107/2015, specificando che nell’ambito delle iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, debbano essere ricomprese anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l’uso del defibrillatore esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Le predette iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo tecnico e ausiliario (comma 1).

Ogni istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, provvede a organizzare periodicamente le suddette iniziative di formazione, programmando le attività, anche in rete di scuole, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Ogni istituzione scolastica, inoltre, nell’ambito della propria autonomia, può provvedere a realizzare, nella giornata del 29 settembre, in concomitanza della «Giornata mondiale del cuore», iniziative specifiche di informazione sull'arresto cardiaco e sulle conseguenti azioni di primo soccorso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le iniziative volte a promuovere la conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, di uso del defibrillatore esterno e di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo sono poste a carico di risorse già stanziate ai sensi della L. 107/2015 (“Buona scuola”). In proposito, occorrerebbe acquisire conferma della capienza di tali risorse rispetto alle esigenze connesse alle attività formative in questione, che risultano estese al personale docente e a quello amministrativo, tecnico e ausiliario.

Per quanto riguarda lo svolgimento della «Giornata mondiale del cuore», non si formulano osservazioni in quanto, essendo le iniziative di carattere facoltativo, gli istituti potranno provvedervi nel rispetto dei rispettivi vincoli di bilancio, cui la norma in esame non deroga.

 

ARTICOLO 6

Registrazione dei DAE presso le Centrali operative del 118

Le norme prevedono che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE debbano darne comunicazione alla Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, specificando il numero di dispositivi, le caratteristiche, marca e modello, la loro precisa ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso della certificazione all’uso dei DAE. Per l’acquisto dei DAE successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, all’atto della vendita il fornitore o il venditore deve comunicare, attraverso mezzi telematici, alla Centrale operativa del 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall’acquirente, l’indirizzo dove è prevista l’installazione del DAE e il nominativo del medesimo acquirente (comma 1).

Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza sullo stesso. La Centrale operativa, sulla base dei dati forniti dall’acquirente, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili (comma 2).

I DAE sono connessi al sistema di monitoraggio remoto rappresentato dalla Centrale operativa del 118 più vicina. Il monitoraggio del dispositivo consente di indicare lo stato operativo in tempo reale, la tracciabilità della scadenza delle parti deteriorabili, quali piastre adesive e batteria, e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti (comma 5).

 

In merito ai profili di quantificazione, appare utile acquisire conferma che le Centrali operative del 118 collocate sul territorio nazionale siano in grado di svolgere le funzioni aggiuntive loro assegnate dalle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Andrebbe altresì chiarito se dall’individuazione di un soggetto responsabile del funzionamento e dell’informazione per ciascun DAE derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 7

Applicazioni mobili, software e obbligo di istruzioni

Le norme prevedono che, con Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, siano stabilite le modalità operative per la realizzazione e l’adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo ove si sia verificata l'emergenza. I soccorritori sono individuati tra quelli registrati su base volontaria nei database della Centrale operativa del 118 territorialmente competente (comma 1).

Per l’attuazione di tale disposizione si provvede nei limiti di 250.000 euro per l’anno 2019 e 500.000 euro per l’anno 2020, mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia (comma 2).

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame le Centrali operative del 118 presenti sul territorio nazionale sono tenute a impartire al telefono durante la chiamata di emergenza, secondo un protocollo definito e standardizzato predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni «pre-arrivo» sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e sull’uso del DAE nonché, ove possibile, a fornire le indicazioni utili a localizzare la posizione del DAE più vicino al luogo ove si sia verificata l'emergenza (comma 3).

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire i dati alla base della quantificazione del limite di spesa indicato per la realizzazione di un'applicazione mobile, integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118», per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE. In proposito, andrebbe altresì chiarito se l’insorgenza degli oneri resti circoscritta al biennio 2019-2020 (limitandosi lo stanziamento a dette annualità) o se siano ipotizzabili spese anche per gli esercizi successivi, derivanti ad esempio dalla gestione dell’applicazione in esame (aggiornamento, manutenzione preventiva e correttiva e così via).

Infine, appare utile acquisire conferma che le Centrali operative del 118 collocate sul territorio nazionale siano in grado di svolgere le funzioni aggiuntive loro assegnate dalle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 7 provvede agli oneri derivanti dalla realizzazione ed adozione di un’applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria “118”, pari a 250.000 euro per l’anno 2019 e a 500.000 euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla copertura degli oneri per l’anno 2020, giacché l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità anche alla luce delle ulteriori riduzioni disposte sul medesimo accantonamento ai sensi degli articoli 1, comma 6, 8, comma 2, lettera b), e 9, comma 4. Con riferimento invece all’onere relativo all’anno 2019, pari come detto a 250.000 euro, appare necessario che il Governo chiarisca se sull’accantonamento di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze siano state rese indisponibili risorse per l’anno 2019, posto che l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2019 (recante “Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica”) ha reso complessivamente indisponibili sul programma di spesa “Fondi di riserva e speciali” - all’interno del quale ricade anche il citato accantonamento - risorse per un importo pari a 1,32 miliardi di euro. In caso affermativo, appare altresì necessario che il Governo chiarisca se le risorse residue sull’accantonamento in parola consentano la copertura degli oneri ad esso imputati per l’anno 2019 dall’articolo in esame, nonché dall’articolo 9, comma 4, di cui si dirà in seguito.

 

ARTICOLO 8

Aliquota IVA di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

Le norme prevedono l’assoggettamento dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni all’aliquota agevolata IVA del 5 per cento.

Le disposizioni novellano l’apposita Tabella A, parte II-bis, di cui al DPR 633/1972 (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento), introducendovi il numero 1-quinquies), relativo ai defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.

A copertura degli oneri, si provvede:

a) per l’anno 2019, mediante riduzione di 1 milione di euro della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del DL 282/2004;

b) dall’anno 2020, mediante riduzione di 4 milioni di euro annui del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire i dati e gli elementi alla base della quantificazione degli oneri derivanti dalla riduzione dell’aliquota IVA sui defibrillatori, indicati dalla norma, ai fini della relativa verifica.

Inoltre, la quantificazione relativa all’annualità 2019 sembra presupporre l’entrata in vigore dell’aliquota agevolata nell’ultimo trimestre del medesimo anno. Sul punto appare necessaria una conferma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 8, alle lettere a) e b), provvede agli oneri derivanti dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento sui defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, quantificati in 1 milione di euro per il 2019 e in 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti modalità:

- quanto a 1 milione di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (lettera a));

- quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021 (lettera b)).

Per quanto riguarda gli oneri imputati al Fondo per interventi strutturali di politica economica appare necessario che il Governo chiarisca se sul citato Fondo siano state rese indisponibili risorse per l’anno 2019, posto che l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2019 (recante “Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica”) ha reso complessivamente indisponibili sul programma di spesa “Fondi di riserva e speciali” - all’interno del quale ricade anche il Fondo in esame - risorse per un importo pari a 1,32 miliardi di euro. In caso affermativo, appare altresì necessario che il Governo chiarisca se le risorse residue sul citato accantonamento consentano la copertura degli oneri ad esso imputati per l’anno 2019 dall’articolo in esame.

Per quanto concerne invece gli oneri imputati all’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità anche alla luce delle ulteriori riduzioni disposte sul medesimo accantonamento ai sensi degli articoli 1, comma 6, 7, comma 2, e 9, comma 4.

Da un punto di vista formale, andrebbe infine valutata l’opportunità di configurare gli oneri di cui al comma 2, alinea, in termini di minori entrate, essendo gli stessi riferiti ad una perdita di gettito erariale.

 

ARTICOLO 9

Campagne di informazione e di sensibilizzazione

Le norme prevedono che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’istruzione, promuova ogni anno negli istituti di istruzione primaria e secondaria una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti, finalizzata a informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull’uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Il Ministero della salute promuove, inoltre, nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita, provvedendo altresì ad informare in modo adeguato sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. L’attività di informazione e comunicazione in esame costituisce messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 3 della L. 150/2000 (commi 1 e 2).

L’articolo 3 della L. 150/2000 disciplina i messaggi di attività sociale o di pubblico interesse prevedendone – tra l’altro – la trasmissione a titolo gratuito da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il Ministero dello sviluppo economico assicura che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Ai fini dell’attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2019 e 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia per l’anno 2019 (comma 3).

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che le risorse destinate allo svolgimento delle campagne di informazione e sensibilizzazione sono configurate come limiti di spesa, appare comunque necessario acquisire dati ed elementi posti alla base della relativa quantificazione, considerato il carattere non facoltativo delle attività previste dalle norme. Inoltre, posto che alla copertura si provvede per le annualità 2019-2022, mentre le campagne informative appaiono configurate quale adempimento obbligatorio a carattere permanente, andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa gli oneri previsti per le campagne successive al predetto intervallo temporale.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 9 provvede agli oneri derivanti dalla promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione sull’uso dei defibrillatori da parte dei competenti Dicasteri, pari a 50.000 euro per il 2019 e a 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo, premesso che l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità per gli anni dal 2020 al 2022, anche alla luce delle ulteriori riduzioni disposte sul medesimo accantonamento ai sensi degli articoli 1, comma 6, 7, comma 2, e 8, comma 2, lettera b), appare tuttavia necessario che il Governo chiarisca se sul citato accantonamento per l’anno 2019 siano state rese indisponibili risorse ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2019, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica e, in caso affermativo, chiarisca altresì se le risorse residue risultino sufficienti alla copertura degli oneri imputati all’accantonamento medesimo dall’articolo in esame, nonché dall’articolo 7, comma 2, di cui si è detto in precedenza.

Da un punto di vista formale, appare infine necessario introdurre nel testo del provvedimento in esame, in ragione delle coperture operate a valere sulle risorse dei fondi in precedenza illustrati, una specifica disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con riferimento all’attuazione della presente legge, le occorrenti variazioni di bilancio.