Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi
Riferimenti: AC N.3218/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 514
Data: 24/11/2021
Organi della Camera: I Affari costituzionali


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Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi

24 novembre 2021
Schede di lettura


Indice

Premessa|Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Compatibilità con la normativa dell'Unione europea|


Premessa

La Finalità della pdlproposta di legge in esame (A.C. 3218), presentata alla Camera dei Deputati il 22 luglio 2021 e assegnata alla I Commissione Affari Costituzionali in sede referente l'11 novembre 2021, reca disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi

La proposta si compone di 4 articoli e mira a rendere più stringenti i controlli per il rilascio della licenza di porto d'armi in favore dei privati, nonché a rendere effettive e permanenti le verifiche sull'integrità psico-fisica e comportamentale dei possessori. Si prevede inoltre, un incremento degli obblighi di comunicazione posti a carico dell'interessato e il generale potenziamento del sistema di tracciamento e controllo delle armi.

Si ricorda che la disciplina dell'acquisto e detenzione di armi da fuoco e della licenza di porto d'armi è contenuta principalmente nel regio decreto n. 773/1931, in materia di acquisto di armi, e nella legge n. 89/1987, in materia di porto d'armi.

Tra gli ultimi interventi rilevanti, si segnala il D.Lgs. n. 104/2018, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/853 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

La L'attuazione della direttiva (UE) 2017/853 direttiva si proponeva di migliorare alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE – che intendeva raggiungere un punto di equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza – al fine di contrastare l'uso improprio di dette armi per scopi criminali, anche alla luce dei recenti atti terroristici.
La revisione europea, preannunciata nella comunicazione della Commissione del 28 aprile 2015 "Programma europeo sulla sicurezza", prevedeva tra l'altro:
- l'introduzione di norme comuni dell'Unione in materia di marcatura applicabili esclusivamente alle armi da fuoco e loro componenti essenziali fabbricati o importati dopo l'entrata in vigore della direttiva;
- la conservazione di dati relativi ad armi e componenti nell'apposito archivio per 30 anni dopo la distruzione;
- uno strumento di collegamento elettronico accessibile agli armaioli e agli intermediari per trasmettere le informazioni alle autorità nazionali via e-mail o inserendole direttamente in una banca dati o altro registro;
- norme più rigorose per le armi da fuoco più pericolose, onde non autorizzarne l'acquisizione, detenzione e scambi, salve deroghe limitate e debitamente motivate;
- la proibizione dell'uso civile di armi da fuoco progettate per uso militare (ad es. AK-47 e M16), dotate di selettore di fuoco e per le quali è possibile impostare manualmente la modalità di fuoco tra semiautomatica e automatica, nonché le semiautomatiche dotate di caricatore fisso o amovibile ad alta capacità di colpi.

Il decreto legislativo di attuazione, in particolare, interviene sulle definizioni, a partire dalla nozione di "parte d'arma", prevedendosi che essa coincida con quella di "componente essenziale" dettata dalla direttiva; dispone l'aggiornamento del regime di alcune tipologie di armi che la direttiva ricomprende fra quelle proibite o il cui porto o detenzione sono soggetti a speciali sistemi di autorizzazione; ridefinisce le modalità di marcatura delle armi da fuoco e le loro parti essenziali; prevede l'adeguamento ai nuovi parametri recati dalla direttiva della disciplina dei sistemi informativi, dedicati ad assicurare la tracciabilità delle armi e delle munizioni; prevede l'obbligo, per i detentori di armi comuni da sparo (ad eccezione dei collezionisti di armi antiche), di presentare, a cadenza quinquennale, la certificazione medica; dispone la riduzione da 6 a 5 anni della durata della licenza di porto d'armi per uso venatorio o sportivo (tiro a volo). Si prevede inoltre l'istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di un sistema informatico che consenta, attraverso una piattaforma informatica centralizzata, di realizzare lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione Europea, richiesto dalla direttiva.


Contenuto

L'articolo 1 della proposta di legge reca alcune Certificazione medica per il porto d'armimodifiche alla legge n. 89 del 1987 in materia di porto d'armi. In particolare, all'art. 1 comma 1, disciplinante il certificato medico di idoneità da allegarsi alla richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi, viene aggiunto il riferimento ad un nuovo articolo 1-bis.

Quest'ultimo prevede, con riferimento all'accertamento dei requisiti psichici di cui al decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998 per il rilascio di tale certificato, la costituzione di un apposito collegio medico presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sanitario nazionale di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Qualora nell'accertamento si riscontrino segni (anche ad uno stadio iniziale) di disturbi psico-comportamentali, è fatto divieto di rilasciare il certificato ed è data immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente che, a seconda dei casi, rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi, o ne dispone la revoca.

Si ricorda, in merito, che secondo la vigente normativa per ottenere il porto d'armi (per difesa personale, attività sportiva, licenza di caccia) va richiesto il certificato medico di idoneità psico-fisica. L'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. n. 104 del 2018 ha ampliato la platea dei sanitari abilitati al rilascio del citato certificato, che oggi ricomprende - oltreché i settori medico-legali delle ASL e le strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato - anche i singoli medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché  i medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.
La certificazione medica è richiesta anche per la detenzione di armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 38 TULPS: a tale proposito si ricorda che l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 104 detta una disciplina transitoria relativa alla modalità di rilascio dei certificati medici che a norma dell'art. 38  i detentori di armi devono presentare ogni 5 anni. Inoltre, il  D.Lgs. n. 104 del 2018, modificando  l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 204 del 2010,  ha fatto rinvio ad un nuovo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'interno (non ancora adottato) per disciplinare:

- le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché al rilascio del nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore (di cui all'art. 35, comma 7, del TULPS);

- una specifica disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto stesso già detengono armi;

- definire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici (delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi.

L'Modifiche in materia di acquisto di armiarticolo 2 della proposta reca alcune modifiche agli articoli 35 e 42 del regio decreto 773/1931 (c.d. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

In particolare, l'obbligo di comunicazione all'ufficio di polizia territorialmente competente delle generalità dei privati che hanno acquistato o venduto armi, della specie e quantità delle stesse nonché dei relativi titoli abilitativi, già posto dal comma 2 dell'art. 35 TULPS a carico dell'armaiolo con cadenza mensile, è reso non più periodico, bensì contestuale ad ogni operazione di vendita o acquisto (lettera a), n. 1).

In secondo luogo, sempre all'art. 35, il comma 7 è radicalmente riscritto, in collegamento con le modifiche apportate alla legge n. 89/1987 di cui supra (lettera a), n. 2).

La disposizione attualmente in vigore subordina il rilascio del nulla osta per l'acquisto di armi (di competenza del questore) alla presentazione di un apposito certificato, prodotto dal settore medico legale dell'ASL o da un medico militare, della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco; in alternativa, è possibile presentare qualsiasi certificazione sanitaria prevista dalla normativa vigente. Nel progetto di legge in esame il comma è sostituito da una nuova formulazione che, per il rilascio del nulla osta, fa espresso rinvio alla certificazione di idoneità psicofisica di cui al nuovo art. 1-bis della l. 89/1987, come novellato all'art. 1 della presente proposta, unificando in tal modo in senso restrittivo la disciplina degli accertamenti di natura medica con riferimento tanto all'acquisto quanto alla detenzione di armi da fuoco.

Infine, (lettera a), n. 3 e lettera b) l'obbligo di comunicazione (di cui al comma 10 dell'art. 35 e al comma 2 dell'art. 42 TULPS) attualmente previsto nei confronti dei conviventi maggiorenni anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio , a cura del diretto interessato, nel caso rispettivamente di rilascio del nulla osta all'acquisto delle armi o di una licenza di porto d'armi, viene esteso con l'espresso richiamo "all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o stabile relazione affettiva". In tal modo la comunicazione è imposta anche rispetto a relazioni da ritenersi cessate al momento del rilascio. 

Riguardo all'obbligo di comunicazione, la proposta di legge introduce categorie ampie e onnicomprensive che rendono non facilmente individuabile la platea dei destinatari della comunicazione con possibili incertezze in sede applicativa. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di una  puntuale determinazione dei soggetti richiamati, anche riguardo all'estensione temporale delle stabili relazioni affettive cessate. 

L'aSistema di tracciabilitàrticolo 3, ai fini di una migliore tracciabilità delle armi detenute sul territorio e di uno scambio più efficiente di dati tra soggetti e amministrazioni, prevede l'adozione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro dell'Interno recante linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati afferenti al sistema informatico dedicato alla tracciabilità di armi e munizioni, già istituito dal D.Lgs. 104/2018 e incardinato presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero.

Si ricorda in proposito che, in attuazione dell'articolo 1, par. 14, della direttiva 2017/853, il decreto legislativo n. 104 del 2018 (articolo 11) ha previsto l'istituzione di un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni. Esso è istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. È inteso quale strumento per assicurare standard uniformi circa il controllo delle armi da fuoco e delle munizioni nonché per garantire lo scambio di dati tra Stati membri dell'Unione europea. Le informazioni che il sistema deve contenere sono specificate dal comma 2, a seconda che si tratti di armi da fuoco, di munizioni, di armi diverse da quelle da fuoco.  Il comma 3 individua i soggetti tenuti ad immettere i dati relativi alle operazioni eseguite nel sistema informatico i dati. Sono i soggetti di cui all'articolo 35 (armaioli) e - limitatamente alle munizioni - all'articolo 55 (gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite) del Testo unico di pubblica sicurezza. L'inserimento dei dati nel sistema costituisce per questi soggetti assolvimento degli obblighi informativi loro imposti dai medesimi articoli 35 e 55 del Testo unico. Ne dovrebbe conseguire una informatizzazione dei registri, previsti da quegli articoli del Testo unico. In caso di operazioni relative ad armi che siano state compiute da acquirenti e detentori diversi dai soggetti sopra ricordati, l'inserimento dei dati spetta all'Ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, il locale comando dell'Arma dei Carabinieri ovvero la Questura competente per territorio. Questo, in caso di trasmissione della denuncia per via telematica. Così prevede il comma 4. Il comma 5 individua il personale abilitato alla consultazione del sistema informatico. Si tratta del personale delle Forze di polizia nonché del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Prefetture-Unità territoriali del Governo, le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza. Le finalità della consultazione sono il controllo della circolazione delle armi e delle munizioni nonché la prevenzione e repressione dei reati commessi per loro mezzo. Il comma 6 demanda a regolamento ministeriale la disciplina attuativa di alcuni profili.

Infine, l'Esclusioniarticolo 4 circoscrive l'ambito di applicazione della disciplina dalla stessa recata, prevedendo l'espressa esclusione di alcune rilevanti categorie di soggetti, alle quali continuerà ad applicarsi la normativa attualmente vigente. Si tratta, in particolare, dei titolari di licenza di fucile per uso caccia, dei titolari per uso sportivo i quali siano iscritti alle federazioni o associazioni convenzionate e svolgano la relativa attività con armi da fuoco, delle istituzioni autorizzate (tra cui corpi armati e società di tiro) con detenzione nei luoghi destinati, dei possessori di raccolte autorizzate di armi di valore artistico, antiche o rare, nonché di coloro che vadano armati per ragioni professionali, limitatamente alla specie e numero di armi a ciò consentite.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina della proposta di legge è riconducibile alla regolamentazione di armi, munizioni ed esplosivi, materia che l'art. 117, secondo comma, lett. d) Cost. attribuisce espressamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.


Compatibilità con la normativa dell'Unione europea

La disciplina proposta tiene conto delle disposizioni dell'Unione europea in tema di controllo delle armi di cui alla direttiva 91/477/CEE e alla direttiva (UE) 2017/853. In particolare, l'articolo 2 della proposta di legge, che rende contestuale ad ogni operazione di compravendita l'obbligo di comunicazione all'ufficio di polizia competente, si inserisce in chiave attuativa dell'articolo 3 della direttiva 853, laddove quest'ultimo prescrive che gli Stati provvedano affinché gli armaioli e gli intermediari stabiliti nel proprio territorio segnalino "senza indebito ritardo" alle autorità nazionali competenti le operazioni riguardanti le armi da fuoco o i componenti essenziali, così da permettere alle suddette autorità un aggiornamento immediato dei relativi archivi.