Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno
Riferimenti: SCH.DEC N.301/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 301
Data: 20/09/2021
Organi della Camera: I Affari costituzionali


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Modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno

20 settembre 2021
Atto del Governo


Indice

Premessa|Presupposti normativi|Contenuto|Relazione e pareri allegati|


Premessa

Lo schema di regolamento in esame (A.G. n. 301), che si compone di cinque articoli, dispone alcune modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno di cui al d.P.C.m. n. 78 del 2019, volte ad aggiornare la compagine organizzativa e funzionale di tre dei cinque dipartimenti del medesimo dicastero, in attuazione di alcune disposizioni di legge recentemente intervenute sull'assetto ordinamentale del dicastero.

In proposito, si ricorda infatti che l' organizzazione del Ministero dell'interno è disciplinata, oltre che da alcune disposizioni del D.Lgs. n. 300 del 1999, dal regolamento adottato con  d.P.C.m. 11 giugno 2019, n. 78, adottato in attuazione dell'art. 12, co. 1-bis, del decreto - legge n. 13 del 2017. 
Tale regolamento ha stabilito una complessiva ridefinizione delle strutture del Ministero, abrogando contestualmente il precedente regolamento di organizzazione degli uffici centrali, adottato con il D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, che era stato più volte modificato (dapprima con D.P.R. 8 marzo 2006, n. 15 e, successivamente, con D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210  e con D.P.R. 2 agosto 2018, n. 112).
Completa l'attuale quadro normativo dell'organizzazione del Ministero a livello centrale il D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, che disciplina gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

In particolare, sono dettate le norme regolamentari sull'organizzazione del dicastero, conseguenti all'istituzione di tre nuove Direzioni centrali nell'ambito, rispettivamente, del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e del Dipartimento per l'amministrazione generale, le politiche del personale dell'Amministrazione civile per le risorse strumentali e finanziarie. 


Presupposti normativi


Legge di autorizzazione

Il provvedimento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a sua volta attuativo della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lett. a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cd. legge Bassanini 1), nonché degli articolo 17, co. 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988.

In proposito, è utile ricordare che l'organizzazione interna dei ministeri è disciplinata da una pluralità di fonti normative.

Le strutture di primo livello (dipartimenti o direzioni generali) sono stabilite direttamente dalla legge, che nel caso di specie è rappresentata innanzitutto dal D.Lgs. n. 300/1999, il quale fissa per ciascun ministero il numero massimo di dipartimenti o di direzioni generali, a seconda del modello organizzativo prescelto.

Nell'ambito di tale struttura primaria, si provvede a definire il numero, nonché l'organizzazione, la dotazione organica e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali, mediante regolamenti di delegificazione adottati con D.P.R. ex art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988 (così dispone l'art. 4, co. 1, del D.Lgs. 300/1999).

L'articolazione interna degli uffici di livello dirigenziale generale è demandata al ministro che provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti (art. 17, co. 4-bis, lett. e), L. 400/1988 e art. 4, co. 4, D.Lgs. 300/1999).

Anche per la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, l'assetto ordinario delle fonti ministeriali (art. 7 del d.lgs. 300/1999) prevede che siano istituiti e disciplinati con regolamento ex art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988.

Negli ultimi anni, tuttavia, il legislatore ha fatto ricorso a procedure di semplificazione e accelerazione dei processi di riorganizzazione ministeriale mediante l'adozione di DPCM, in deroga alle procedure ordinarie ed in ogni caso in via transitoria, in particolare, al fine di semplificare ed accelerare il riordino organizzativo dei ministeri conseguente all'attuazione di misure di contenimento della spesa e di riduzione della dotazione organica ovvero in occasione di complessivi riordini degli assetti ministeriali o di singoli dicasteri.

In particolare, si ricordano tra precedenti interventi di carattere generale:
- l'art. 2, comma 10-ter, del D.L. 95/2012 (c.d. spending review) aveva previsto la possibilità di adottare i regolamenti di organizzazione conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche del personale, con finalità di contenimento della spesa pubblica, con D.P.C.M., anziché con D.P.R. La deroga aveva carattere provvisorio e, a seguito di una serie di proroghe, è stata ammessa fino al 28 febbraio 2014;
- successivamente, l'art. 16, co. 4, D.L. 66/2014 ha autorizzato nuovamente i Ministeri, al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, ad adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione nella forma di DPCM, anziché di regolamenti di delegificazione, fino al 15 luglio 2014, termine poi prorogato al 15 ottobre 2014 (art 2, co. 4-bis, D.L. 90/2014). In questo caso era prevista la possibilità di includere anche la disciplina degli uffici di diretta collaborazione;
- di nuovo, l'articolo 4-bis, del D.L 86/2018 (L. 97/2018), il quale ha previsto che la procedura sopra descritta fosse applicabile da tutti i ministeri dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 86/2018 e fino al 30 giugno 2019.
Successivamente sono seguiti: D.L. 104/2019 (L. 132/2019); art. 16-ter, co. 7, D.L. 124/2019 (L. 157/2019); art. 1, co. 167, L. 160/2019; art. 3, comma 6, D.L. 1/2020 (L. 12/2020); art. 116, D.L. 18/2020 (L. 27/2020); art. 10, D.L. 22/2021 (L. 55/2021).

In tale contesto si colloca anche l'art. 12, comma 1-bis del decreto-legge n. 13 del 2017, che ha autorizzato la predisposizione di un nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno mediante dPCm adottato su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. La riorganizzazione veniva posta in relazione, in particolare, alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale, nonché si rendeva necessaria anche per rendere effettive le modifiche della pianta organica, ossia la riduzione di 29 posti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno (prevista dall'art. 32 del D.L. 113 del 2018) in ottemperanza alle prescrizioni previste dal decreto-legge n. 95/2012 (c.d. decreto spending review), nonché per rendere effettivo quanto previsto dal D.P.C.M. 22 maggio 2015, che in precedenza aveva disposto la riduzione della pianta organica del Ministero.

L'autorizzazione ad aggiornare l'organizzazione dei Ministeri con d.P.C.m. ha avuto carattere temporaneo, dapprima entro il termine del 31 dicembre 2018 e, con l'entrata in vigore dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, fino al 30 giugno 2019.  In attuazione di questo processo è stato adottato il citato d.P.C.m. 11 giugno 2019, n. 78

Per tali decreti è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ex art. 3, commi da 1-3, della legge n. 20/1994 e, sugli stessi, viene riconosciuta la facoltà al Presidente del Consiglio di richiedere il parere da parte del Consiglio di Stato. A differenza dei regolamenti adottati con D.P.R., non è, invece, previsto il parere delle commissioni parlamentari. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

Scaduto il termine per l'utilizzo transitorio del d.P.C.M., le modifiche che ora si rendono necessarie al regolamento del Ministero sono adottate con gli strumenti previsti dalle disposizioni ordinarie a legislazione vigente, ossia il citato articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in combinato disposto con l'articolo 17, co. 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988.

Sul punto, il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di regolamento in esame, rileva che "il ritorno al regolamento governativo, dopo la stagione derogatoria e transitoria dei dPCM di organizzazione dei Ministeri, manifesta inevitabilmente la prevedibile aporia di una tecnica normativa che consiste nell'interpolazione di un regolamento adottato in forma semplificata con disposizioni introdotte mediante il procedimento ordinario stabilito dalla legge 400 del 1988: l'effetto risulta anomalo, perché l'atto normativo di riferimento resta il DPCM, modificato in parte da un dPR, che dovrebbe invece essere il mezzo proprio di regolazione.Per poter rimediare a tale anomalia, la Sezione ritiene che l'occasione sia propizia per considerare l'opportunità di ricondurre le norme dei dPCM nell'alveo della fonte ordinaria del regolamento governativo, anche per mero recepimento testuale e senza la necessità di modificazioni nel contenuto, quando non dovuto a norme di legge sopravvenute, come nel caso in esame, o a esigenze di coordinamento. In sostanza, il regolamento governativo in oggetto potrebbe consistere, invece che nelle novelle al dPCM, nella riscrittura "compilativa", sotto forma di dPR, di tutto il regolamento organizzativo oggi vigente, come innovato dalle disposizioni in esame, con contestuale abrogazione del dPCM n. 78 del 2019". Da ultimo, il Consiglio di Stato, più in generale, "rappresenta l'opportunità di considerare questa soluzione anche per gli altri Ministeri, man mano che se ne presenti la possibilità".

Per completezza sulle fonti di organizzazione del Ministero dell'interno si ricorda che l'articolo 14 del D.Lgs. n. 300/1999 riconduce in capo al dicastero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.

Infine, l'articolo 15 del D.Lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.Lgs. 30 ottobre 2003, n. 317, stabilisce che il Ministero si articola in dipartimenti e che il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque (anteriormente alle modifiche, era fissato in quattro).

Le cinque strutture di primo livello in cui è attualmente articolato il Ministero dell'interno sono:

a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

b) Dipartimento della pubblica sicurezza;

c) Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

e) Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. 


Procedura di emanazione

Il regolamento in esame è emanato ai sensi dell'art. 17, co. 4-bis, della legge n. 400/1988, introdotto dall'art. 13 della legge n. 59/1997.

Tale norma prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri siano determinate con regolamento emanato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, cioè con regolamento di delegificazione in materia non coperta da riserva assoluta di legge. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli schemi di regolamento di delegificazione di cui al comma 4-bis, sono trasmessi al Consiglio di Stato, per il parere ai sensi dello stesso articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988, e alle Camere, ai sensi dell'articolo 13, co. 2 della legge n. 59/1997, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti. Acquisiti i pareri previsti, o trascorso il termine entro il quale dovevano essere espressi, il Consiglio dei Ministri adotta in via definitiva con propria deliberazione il regolamento, che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 300/1999, oltre a rinviare espressamente a regolamenti o decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988, prevede l'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 59/1997, che richiede siano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.


Contenuto

L'articolo 1 istituisce, al comma 1, una nuova Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, ossia il dipartimento del Ministero preposto all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica, al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia, alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato, alla direzione e gestione dei supporti tecnici, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 121 del 1981, la quale reca l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Attualmente, il Dipartimento della pubblica sicurezza (art. 4, d.P.C.m. n. 78/2019) si articola in 14 tra Direzioni centrali e Uffici di pari livello, anche interforze. Si tratta dei seguenti uffici:
  • Segreteria del Dipartimento;
  • Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento;
  • Ufficio centrale ispettivo;
  • Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
  • Direzione centrale per i servizi di ragioneria;
  • Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;
  • Direzione centrale della polizia criminale;
  • Direzione centrale dei servizi antidroga;
  • Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato;
  • Direzione centrale di sanità;
  • Direzione centrale della polizia di prevenzione;
  • Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
  • Direzione centrale dell'immigrazione e per la polizia delle frontiere;
  • Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato.
Dal Dipartimento dipendono, inoltre, la Direzione investigativa antimafia e i due Istituti di formazione per le Forze di polizia. A capo del Dipartimento è posto un prefetto, che assume le funzioni di Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza; sono previsti tre vice direttori generali, con funzioni specifiche. Quanto a funzioni e modalità organizzative, il Dipartimento è tuttora disciplinato dalla L. n. 121/1981, che ha riordinato l'Amministrazione della pubblica sicurezza – la struttura cioè attraverso la quale il Ministro espleta i compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico – e riorganizzato le strutture del Ministero per quanto concerne tali funzioni. In particolare, tale dipartimento provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro: all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica; al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia; alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato; alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero. La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia (art. 5, co. 7, L. n. 121/1981).

Tale previsione si pone in attuazione di quanto disposto dall'art. 240 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio), che ha attribuito all'istituenda direzione generale:

  • lo sviluppo della prevenzione e tutela informatica e cibernetica (quale struttura per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, preposta ad assicurare i servizi di protezione informatica ed i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate - secondo prevede l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005);
  • lo sviluppo delle attività attribuite al Ministero dell'interno in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (istituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2019, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipenda l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale);
  • l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla polizia postale e delle comunicazioni, specialità della Polizia di Stato - e degli altri compiti che costituiscano il completamento di supporto alle attività investigative.

La disposizione di legge ha previsto che conseguentemente il numero di direzioni generali (ed uffici equiparati) in cui si articola il Dipartimento di pubblica sicurezza è incrementato di una unità. Secondo la lettera dell'art. 240 del c.d. decreto rilancio, alla nuova direzione generale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari espletanti funzioni di polizia.

Rimane immodificato il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza (32 unità, secondo la determinazione recata dal d.P.R. n. 335 del 1982 - il quale reca l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia - alla Tabella A).
È posta una clausola di invarianza di oneri finanziari, entro le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Al fine di attuare tale previsione, lo schema in esame modifica l'articolo 4 del dPCm n. 78/2019, inserendo al comma 4, una lettera p-bis), che include tra gli uffici di cui si compone il Dipartimento di pubblica sicurezza una nuova Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica, assegnandole i seguenti compiti:

  • il coordinamento e supporto centrale delle attività di polizia scientifica svolte dagli Uffici della Polizia di Stato, che finora era intestato alla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. 
  • il coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalla Specialità Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate da tale Specialità, che verrebbero sottratti alla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
  • lo sviluppo delle attività demandate all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, che è attualmente competenza della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
  • lo sviluppo delle attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144/2005 e delle attività attribuite al Ministero dall'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, secondo quanto previsto dal citato art. 240 del D.L. 34/2020;
  • lo sviluppo di attività info-investigative a livello centrale nelle materie di competenza della predetta Specialità della Polizia dì Stato e in quelle demandate al predetto organo del Ministero per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione;
  • la gestione del Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero. A tale ultimo proposito, la relazione illustrativa chiarisce che tale organo sarà deputato a fornire supporto alle articolazioni del Dicastero per superare incidenti o attacchi informatici riguardanti i rispettivi sistemi e reti.

In ragione delle attribuzioni della nuova direzione sono apportate tutte le conseguenti modifiche ai compiti della altre direzioni coinvolte nella riorganizzazione.

Il comma 2 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 60 giorni dalla data dì entrata in vigore del regolamento in esame, sì determinino gli uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articola la nuova Direzione centrale, nel rispetto del limite massimo stabilito di uffici dirigenziali di livello non generale, fissato per il Ministero dell'interno dall'articolo 10, comma 1, del d.P.C.m. n. 78 del 2019, come modificato dall'articolo 5 del decreto in esame (si v. infra).

L'articolo 2 incide sull'assetto organizzativo del Dipartimento per le libertà civili e I'immigrazione, nel cui ambito è innanzitutto istituita la Direzione centrale per le risorse finanziarie, posta alle dipendenze di un dirigente di prima fascia dell'Area delle funzioni centrali. La nuova direzione si aggiunge alle cinque nelle quali si articola attualmente il Dipartimento.

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione  (art. 5,  d.P.C.m. n. 78/2019 svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti l'immigrazione; l'asilo; la cittadinanza, le minoranze e le zone di confine; le confessioni religiose.  Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è articolato in cinque direzioni centrali:
  • Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali;
  • Direzione centrale per le politiche migratorie - Autorità fondo asilo migrazione e integrazione; 
  • Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo; 
  • Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze;
  • Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto.
Inoltre, nell'ambito del Dipartimento opera la Commissione nazionale per il diritto di asilo. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è diretto da un Capo dipartimento e ad esso sono assegnati due vice capo dipartimento ai quali è affidata la responsabilità, rispettivamente, della Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali e della Direzione centrale per le politiche migratorie - Autorità fondo asilo migrazione e integrazione.

A tal fine, lo schema in esame modifica l'art. 5, co. 1, del regolamento, introducendo una lettera e-bis), che assegna alla Direzione centrale per le risorse finanziarie diverse competenze di natura economico-finanziaria, attualmente esercitate dalle altre direzioni, in funzione strumentale delle rispettive missioni finali. La finalità dell'intervento, come esplicitata nella relazione illustrativa, è quella di assicurare una maggiore funzionalità al Dipartimento nello svolgimento delle attività economico-finanziarie, "soprattutto di quelle connesse alla gestione del fenomeno migratorio".

In particolare la nuova Direzione assorbe le seguenti competenze:

  • programmazione, formazione, variazione del bilancio e monitoraggio delle spese;
  • gestione finanziaria delle spese di competenza delle direzioni centrali, inclusi i Fondi europei;
  • acquisti di beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento;
  • gestione del patrimonio del Fondo lire U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione);
  • revisione e controllo interno di gestione dei Fondo edifici di culto.

Per il personale dirigenziale si dà applicazione, come ricordato nella relazione illustrativa, all'articolo 8-quater del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77,che ha disposto l'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale nella dotazione organica del Ministero dell'interno, con la soppressione conseguente di posti di funzione dirigenziale di livello non generale.

Nella revisione dell'assetto organizzativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione sono state apportate due ulteriori modifiche sostanziali, oltre ad alcune modifiche di drafting. Da un lato, le funzioni inerenti il "controllo delle strutture di accoglienza" sono state trasferite dalla Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali alla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, che già oggi svolge le principali funzioni di gestione del sistema di accoglienza dei migranti (art. 1, co. 1, lett. a), n. 2 e lett. c), n. 1). 

In secondo luogo, viene sottratta alla Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali le competenze in materia di "relazioni internazionali" (art. 1, co. 1, lett. a), n. 2): la relazione illustrativa chiarisce a tal proposito che, trattandosi di attività che rivestono un carattere strategico/politico per le attività del Dipartimento, devono essere trasferire all'ufficio del Capo Dipartimento che si caratterizza per un più diretto rapporto con il vertice politico per la condivisione delle scelte da attuarsi. Il successivo articolo 4, comma 6, dello schema di regolamento prevede il trasferimento delle relative competenze presso una struttura di livello dirigenziale non generale posta alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento.

Tali competenze saranno ricondotte al Capo Dipartimento attraverso la prossima modifica del decreto ministeriale di individuazione del posti di funzione di livello dirigenziale non generale nell'ambito degli uffici del Ministero dell'interno, nell'ambito delle strutture di diretto supporto al Capo Dipartimento.

L'articolo 3 istituisce una Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 31, commi 3 e 4, del D.L. n. 76 del 2020.

Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie (art. 7, d.P.C.m. n. 78/2019) svolge le funzioni e i compiti in materia di amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo esercitati dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo sul territorio; prevenzione amministrativa per la tutela della legalità e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nelle concessioni; politiche del personale, gestione delle risorse umane e sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile; organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile; studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno; coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche; gestione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per le esigenze generali del Ministero.
Il Dipartimento è articolato in tre direzioni centrali:
  • Direzione centrale per l'amministrazione generale e le prefetture - Uffici territoriali del Governo;
  • Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile;
  • Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.

Compito della nuova Direzione centrale è, in conformità alla previsione di legge di cui lo schema dà attuazione, quello di assicurare la funzionalità delle attività di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonché dei sistemi informativi del Ministero dell'interno e delle Prefetture-UTG, anche attraverso una accelerazione dei processi.

A tal fine è introdotta una nuova lettera c-bis) all'articolo 7 del d.P.C.m. n. 78 del 2019, che attribuisce all'istituenda direzione le seguenti competenze:

  • coordinamento e supporto per la transizione alla modalità operativa digitale e ai conseguenti processi di riorganizzazione tecnologica;
  • evoluzione e manutenzione delle procedure automatizzate e gestione dei progetti di sviluppo applicativo e sistemistico;
  • definizione di strategie, progettazione, gestione, monitoraggio e sviluppo dei sistemi informativi finalizzati alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi degli uffici centrali e territoriali;
  • adeguamento alle nuove tecnologie del sistema informativo della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia;
  • progettazione e gestione dei portali e siti web;
  • gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche e della sicurezza informatica del Dipartimento e delle prefetture - UTG, ivi comprese le reti locali e geografiche;·
  • sviluppo delle soluzioni tecnologiche per assicurare il lavoro agile e l'erogazione dei servizi on line;
  • coordinamento con il responsabile della protezione dei dati, con il responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale, con il Computer Emergency Response team (CERT) del Ministero e con le altre strutture dicasteriali operative in materia di sicurezza cibernetica;
  • rapporti con l'Agenzia per l'Italia Digitale e le altre strutture istituzionali coinvolte in materia di trasformazione digitale della pubblica amministrazione;
  • programmazione dei fabbisogni del personale specialistico dei profili informatici; programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta delle risorse informatiche e strumentali del Dipartimento e delle prefetture – UTG;
  • gestione dei contratti e dei capitoli di spesa per l'acquisizione dei beni di natura informatica e dei servizi per lo sviluppo digitale, la manutenzione e l'esercizio delle infrastrutture e dei sistemi informatici.

Parte di tali attribuzioni erano svolte dalla Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali, alla quale vengono corrispondentemente sottratte.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 31, co. 4, del D.L. n. 76 del 2020 ha stabilito che in relazione alla istituzione della nuova direzione, la dotazione organica del Ministero dell'interno è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale della medesima area, equivalente sul piano finanziario, rinviando per le modifiche della dotazione organica al regolamento di organizzazione (si v., infra, articolo 4).

L'articolo 4 dello schema di regolamento ridetermina, al comma 1, il numero massimo di uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articolano tutti i dipartimenti del Ministero, stabilendolo in 473, in luogo di 477, con una riduzione di quattro uffici. Conseguentemente, il comma 2 sostituisce la Tabella A, allegata al regolamento, che riporta la dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione civile del Ministero. In particolare, le modifiche riguardano, come anticipato nell'analisi dell'assetto ordinamentale del dicastero, le qualifiche dirigenziali dell'area delle funzioni centrali, dove si registra un aumento da 4 a 6 dei posti di dirigente di prima fascia e una contestualmente diminuzione di 4 unità (da 197 a 193) dei posti di dirigente di seconda fascia. 

Le modifiche attuano le disposizioni di cui ai citati art. 8-quater del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 e art. 31, co. 4, del D.L. n. 76 del 2020 al fine di assicurare il principio della neutralità finanziaria.

I successivi commi 3 e 4 individuano specificamente i cambiamenti organizzativi conseguenti nell'ambito dei due Dipartimenti interessati dall'incremento di una direzione generale. In particolare, ai sensi del comma 3 nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, l'incremento di un posto di funzione dirigenziale destinato alla nuova Direzione centrale per le risorse finanziarie (art. 2), è compensato dalla soppressione di due aree dirigenziali di seconda fascia, che vengono accorpate nell'ambito di una terza area, contestualmente ridenominata. 

Il comma 4 dispone a sua volta che l'istituzione del nuovo posto di funzione di livello dirigenziale generale presso il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie venga compensata dalla contestuale soppressione di due posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuati in quelli preposti a due Aree del Dipartimento ed il successivo comma 5 chiarisce che le competenze attribuite a tali uffici vengono a confluire nell'ambito degli di livello dirigenziale non generale della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale.

Infine, il comma 7 rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno da adottare, ai sensi dell'art. 17-bis, co. 4-bis, della legge n. 400 del 1988, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di regolamento in esame per dare attuazione, in particolare:

  • al trasferimento delle competenze in materia di relazioni internazionali, di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), n. 2;
  • alla individuazione e alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito della Direzione centrale per le risorse finanziarle del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione: generale del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, di cui agli articoli 2 e 3 dello schema.

L'articolo 5 reca, infine, la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento in esame, stabilendo che il Ministero dell'interno provvede alla sua attuazione avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vìgente.


Relazione e pareri allegati

Lo schema di regolamento è corredato, oltre che della relazione illustrativa, della relazione recante l'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della relazione tecnica, volta a valutare gli effetti finanziari dello schema di regolamento, al fine di verificare il rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista dall'art. 2, co. 2, dello schema.

Risulta inoltre allegato il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 luglio 2021.