Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Le leggi elettorali regionali - quadro di sintesi
Serie: Documentazione e ricerche   Numero: 109
Data: 03/08/2020
Organi della Camera: I Affari costituzionali

 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

Le leggi elettorali regionali
quadro di sintesi

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 109

 

 

 

3 agosto 2020

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

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File: AC0365.docx

 


INDICE

Premessa                                                                                                            3

§  Quadro normativo relativo alle Regioni a statuto ordinario                            3

§  Quadro normativo relativo alla Regioni a statuto speciale                             5

Regioni a statuto ordinario

Normativa nazionale                                                                                        11

Regione Piemonte                                                                                            18

Regione Lombardia                                                                                         19

Regione Veneto                                                                                                23

Regione Liguria                                                                                                28

Regione Emilia-Romagna                                                                               32

Regione Toscana                                                                                             36

Regione Umbria                                                                                                41

Regione Marche                                                                                               44

Regione Lazio                                                                                                   49

Regione Abruzzo                                                                                              54

Regione Molise                                                                                                 58

Regione Campania                                                                                           61

Regione Puglia                                                                                                 66

Regione Basilicata                                                                                           69

Regione Calabria                                                                                              73

Regioni a statuto speciale e province autonome

Regione autonoma Valle d’Aosta                                                                   79

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia                                                       83

Regione siciliana                                                                                              88

Regione autonoma della Sardegna                                                                92

Provincia autonoma di Bolzano                                                                     97

Provincia autonoma di Trento                                                                      101

 


Premessa

Le riforme costituzionali attuate con le leggi costituzionali n. 1 del 1999, per le regioni a statuto ordinario, e n. 2 del 2001, per le regioni a statuto speciale, hanno attribuito alle regioni potestà legislativa in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità.

Il dossier illustra i contenuti principali della legislazione di ciascuna regione e provincia autonoma in materia di sistema di elezione, con particolare riferimento all’articolazione territoriale delle circoscrizioni elettorali, al sistema delle candidature, alla rappresentanza di genere, alla modalità di votazione e al sistema di trasformazione dei voti in seggi.

 

In tutte le regioni, ad eccezione della Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, le leggi elettorali dispongono la contestuale elezione, in un unico turno, del Presidente della Regione e del Consiglio.

Pur con qualche differenza, i sistemi elettorali adottati prevedono la presentazione di liste concorrenti nelle circoscrizioni (generalmente coincidenti con il territorio delle province) collegate, singolarmente o in coalizione, con un candidato alla carica di Presidente. L’attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali avviene con metodo proporzionale (previo superamento di soglie di sbarramento) e alla lista o coalizione collegata al candidato Presidente eletto (il candidato che ha ottenuto più voti a livello regionale) viene attribuito un premio di maggioranza variabile, in genere senza previsione di una soglia minima.

Nella regione Valle d’Aosta e nella Provincia autonoma di Bolzano, invece, il Presidente è eletto dal Consiglio nel suo seno, insieme alla Giunta.

Tutte le regioni e le province autonome hanno adottato nelle loro leggi disposizioni per favorire la parità di accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'art. 117, settimo comma, Cost.

 

Quadro normativo relativo alle Regioni a statuto ordinario

Le norme costituzionali modificate dalla legge costituzionale 1 del 1999, hanno definito gli organi delle regioni a statuto ordinario (articolo 121) ed attribuito alle medesime regioni la potestà legislativa in materia elettorale, nei «limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica» (articolo 122), e la potestà statutaria, tra i cui contenuti vi sono la «forma di governo» e i «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» (articolo 123).

 

L’articolo 122 della Costituzione attribuisce alla legge regionale la potestà di disciplinare il sistema di elezione degli organi della regione ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta. Questa potestà è soggetta però ai vincoli direttamente posti dalla Costituzione e al limite dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. La norma stabilisce inoltre che la durata degli organi elettivi è sottratta alla competenza regionale e stabilita dalla legge della Repubblica. Sempre l’articolo 122 determina direttamente alcune delle incompatibilità fra le cariche negli organi della regione e le cariche in altri organi politici, istituzionali e della giurisdizione e rimette alla legge nazionale la definizione dei principi in materia.

In assenza di una diversa scelta statutaria, infine, l’ultimo comma dell’articolo 122 stabilisce direttamente la forma di governo delle regioni a statuto ordinario ed alcuni degli elementi che la connotano: l’elezione diretta del Presidente della Giunta, i poteri di questi e il rapporto con la ‘sua’ Giunta, la natura del rapporto di fiducia che intercorre fra il Presidente eletto ed il Consiglio regionale.

 

In attuazione dell’articolo 122 della Costituzione la legge 165 del 2004 stabilisce i principi fondamentali entro cui deve svolgersi la potestà legislativa della regione in materia elettorale, con particolare riferimento a ineleggibilità (art. 2), incandidabilità (art. 3) e sistema di elezione (art. 4), nonché la durata degli organi elettivi regionali (art. 5).

 

Per quanto concerne il sistema di elezione, la legge stabilisce i seguenti principi:

§  individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze e assicuri al contempo la rappresentanza delle minoranze;

§  contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Limiti temporali stringenti nel caso la regione opti per l’elezione del Presidente da parte del Consiglio regionale.

§  divieto di mandato imperativo;

§  il principio della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (punto modificato con la legge 20 del 2016), infine, è declinato nei diversi sistemi di candidature: nel caso in cui la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale e deve essere consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima (doppia preferenza di genere); nel caso invece siano previste liste senza espressione di preferenze, deve essere prevista l’alternanza tra candidati di sesso diverso e in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale; nel caso, infine, siano previsti collegi uninominali, deve comunque essere previsto l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

 

Quanto alla durata degli organi elettivi, l’articolo 5 della legge 165 del 2004 la stabilisce in 5 anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

 

Si ricorda che, alla luce dell'emergenza Covid-10, il D.L. n. 26 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 59 del 2020, posticipa, in via eccezionale i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020. Per quanto riguarda le elezioni regionali, l'articolo 1, comma 1, lett. d) dispone, in primo luogo, che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020, durano in carica 5 anni e 3 mesi, in luogo dei 5 anni previsti in via ordinaria dalla legge; si prevede, inoltre, che le elezioni per il rinnovo degli organi si svolgano esclusivamente tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori.

 

Il sistema elettorale nelle regioni a statuto ordinario, fino alla adozione da parte di ciascuna di esse di una propria legge elettorale a seguito dell’entrata in vigore del nuovo articolo 122 Cost., è stato disciplinato dalla normativa nazionale, costituita da un complesso di norme il cui nucleo fondamentale sono la legge 108 del 1968, la legge 43 del 1995 e l’articolo 5 della legge costituzionale 1/1999.

La normativa nazionale è stata applicata, da ultimo, nelle più recenti elezioni regionali in Piemonte (26 maggio 2019), che non ha ancora adottato una propria legge elettorale, e continua ad applicarsi nelle altre regioni, per quanto non espressamente disciplinato dalla legge elettorale regionale.

 

Le altre regioni (da ultimo la regione Liguria) hanno adottato una disciplina elettorale; in tale quadro nessuna di esse ha modificato sostanzialmente il sistema di elezione stabilito dalle leggi nazionali 108 del 1968 e 43 del 1995.

Tutte le leggi elettorali conservano infatti l’impianto proporzionale in circoscrizioni corrispondenti al territorio delle province e l’esito maggioritario in sede regionale. Inoltre, tutte recepiscono espressamente la legislazione nazionale, anche integrativa, per quanto le leggi regionali non dispongono o dispongono diversamente.

 

Tutte le leggi elettorali regionali stabiliscono che ad indire le elezioni provvede il Presidente della Giunta regionale. Assieme al decreto di convocazione dei comizi è adottato altresì il decreto che ripartisce, in proporzione alla popolazione, i seggi del Consiglio tra le circoscrizioni.

Quadro normativo relativo alla Regioni a statuto speciale

La legge costituzionale 2 del 2001 ha modificato le norme degli statuti speciali della Regione siciliana, della Valle d’Aosta, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia concernenti l'elezione degli organi e la forma di governo, nonché dettato in materia i principi fondamentali.

Analogamente a quanto fatto con la legge costituzionale 1 del 1999 per le regioni a statuto ordinario, le modifiche apportate a ciascuno statuto attribuiscono alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano la competenza legislativa sulla forma di governo, sul sistema di elezione dei consiglieri, del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché sulla disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità. Fonte normativa per queste discipline è la legge 'statutaria': una legge approvata dalla maggioranza dei consiglieri, che può essere sottoposta a referendum popolare con specifiche procedure.

Secondo le norme di ciascuno statuto modificate dalla legge costituzionale 2 del 2001 (ferme restando le differenze per le quali si rinvia alle schede dedicate) la regione adotta la normativa elettorale in armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dallo statuto.

La legislazione regionale, inoltre, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali[1].

Insieme ai principi cui deve attenersi la legislazione elettorale, lo statuto disciplina la forma di governo, che – uniformando il sistema a quello delle regioni a statuto ordinario, prevede l'elezione diretta del Presidente della Regione (e della Provincia autonoma di Trento)[2] contemporaneamente all'elezione del Consiglio e, conseguentemente, la previsione che le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio comportano lo scioglimento del Consiglio e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione (o della Provincia) eletto a suffragio universale e diretto[3].

Sono inoltre stabiliti alcuni casi di ineleggibilità e incompatibilità tra le cariche elettive e altre cariche istituzionali, fermo restando la potestà legislativa in materia.

Le norme statutarie, infine, stabiliscono il numero di componenti del Consiglio, fissano in 5 anni la durata del mandato per gli organi elettivi e stabiliscono che le elezioni sono indette dal Presidente della Regione (o Provincia autonoma).

 

Per le regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e per la Provincia autonoma di Trento la legge costituzionale 2 del 2001 detta inoltre la disciplina transitoria per le elezioni dei rispettivi consigli e Presidenti, fino all’entrata in vigore della normativa di ciascuna regione.

Per la regione Valle d'Aosta e per la Provincia autonoma di Bolzano, invece, in considerazione delle specificità linguistiche delle rispettive popolazioni, non sono state emanate norme transitorie e per la Provincia autonoma di Bolzano è stato inserito il vincolo statutario dell'elezione del consiglio provinciale con sistema proporzionale (art. 47, comma 3, DPR 670/1972).

Tutte le autonomie speciali hanno disciplinato le elezioni dei propri organi.

Riguardo la Regione Trentino-Alto Adige si ricorda che lo statuto stabilisce che il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano e che il Presidente della Regione e la Giunta sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta (art. 25, comma 1 e art. 36, comma 2, DPR 670/1972).

 

 


Regioni a statuto ordinario


Normativa nazionale

Nelle regioni a statuto ordinario che non hanno adottato una propria legge in materia – attualmente la regione Piemonte – il sistema elettorale è disciplinato dalla normativa nazionale, costituita da un complesso di norme il cui nucleo fondamentale sono la legge 108 del 1968; la legge 43 del 1995, l’articolo 5 della legge costituzionale 1 del 1999 ed infine la legge 165 del 2004 (modificata da ultimo dalla legge 20 del 2016 in tema di parità di genere), che stabilisce i principi a cui è sottoposta la potestà legislativa della regione in materia elettorale.

 

La legge 108 del 1968 disciplina l’elezione del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario. Fino al 1995 l’elezione avviene con metodo interamente proporzionale sulla base di liste presentate nelle circoscrizioni corrispondenti alle province. L’elettore può esprimere da 1 a 3 voti di preferenza in relazione alla grandezza della circoscrizione. In ciascuna circoscrizione provinciale sono assegnati i seggi sulla base del solo quoziente intero (corretto con +1); i seggi che restano da attribuire, sono assegnati livello regionale sulla base dei voti residuali e del quoziente naturale.

La legge 43 del 1995 (cosiddetta “legge Tatarella”) introduce in quel sistema una parte ‘maggioritaria’, quando Presidente e Giunta sono ancora eletti dal Consiglio regionale. Il 20 per cento dei consiglieri regionali sono eletti sulla base di una lista regionale (il cosiddetto “listino”), a cui si collegano le liste provinciali. Alla lista regionale che ottiene il maggior numero di voti viene attribuito un premio di maggioranza variabile, dipendente dalla percentuale di voti ottenuti dalla stessa e dai seggi ottenuti dalle liste provinciali ad essa collegate. La legge, inoltre, introduce la soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e riduce ad uno il numero di voti di preferenza esprimibili.

La legge costituzionale 1 del 1999 (che modifica gli articoli 121, 122 e 123 della Costituzione), ha conferito alle regioni a statuto ordinario potestà legislativa in materia elettorale nei «limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica». Ciascuna regione, inoltre, adotta uno statuto che ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. L’articolo 5 della legge costituzionale detta le disposizioni transitorie fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali. La norma introduce, nell’impianto delle due leggi già citate, l’elezione diretta del Presidente della Giunta e la contestualità della elezione del Consiglio regionale. Nello specifico, la norma stabilisce che i capilista delle liste regionali sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale ed è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

La norma specifica, infine, che il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale, come pure è eletto di diritto consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

 

 

Il Presidente della Regione è eletto direttamente dal corpo elettorale, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, in base alla legge n. 108 del 1968 e alle successive integrazioni e modificazioni.

Il sistema di elezione è misto: proporzionale ad esito maggioritario.

L’80 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale è attribuito in circoscrizioni provinciali a liste concorrenti, collegate singolarmente come gruppo o in coalizione, a un candidato alla carica di Presidente della Regione. Il restante 20 per cento dei seggi è attribuito a candidati presenti in liste regionali il cui capolista è il candidato alla carica di Presidente della Regione. Alla coalizione di liste collegate al ‘candidato Presidente’ che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi per le liste regionali è assegnato il 55 o il 60 per cento dei seggi spettanti al Consiglio regionale.

 

Circoscrizioni e convocazione dei comizi elettorali

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province (legge 108 del 1986, art. 1, comma 4).

 

I comizi elettorali sono convocati con decreto del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie emanato di intesa con il Presidente della Corte di Appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.

La legge 108/1968 aveva attribuito questo compito al Commissario di Governo; la legge costituzionale n. 3/2001 ha poi abrogato l’articolo 124 della Costituzione che prevedeva tale figura. L’articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 è quindi intervenuto stabilendo che in ogni regione a statuto ordinario il prefetto preposto all’ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo di regione esercita le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

 

I comizi elettorali sono convocati con decreto del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie emanato di intesa con il Presidente della Corte di Appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione[4].

Il rappresentante dello Stato con il decreto di convocazione dei comizi provvede altresì alla ripartizione dei seggi spettanti al Consiglio, stabiliti ora dallo statuto della regione, nelle singole circoscrizioni in proporzione alla popolazione con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti (legge 108 del 1968, art. 3, comma 4 e art. 2, commi 2 e 3).

 

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste provinciali concorrenti (ai fini dell’elezione dell’80 per cento dei seggi del Consiglio) collegate, singolarmente o in coalizione, a liste regionali (concorrenti per l’elezione del 20 per cento dei seggi del Consiglio, come quota maggioritaria), il cui capolista è il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

 

Liste provinciali

Le liste provinciali devono essere composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere in quella circoscrizione e non inferiore ad un terzo di quello stesso numero.

Ciascuna lista provinciale a pena di nullità della presentazione deve dichiarare di collegarsi ad una lista regionale e, per quanto è richiesto a quest’ultima, essere presente in almeno la metà dei collegi provinciali, o essere collegata tramite la lista regionale ad altre liste provinciali presenti complessivamente in almeno la metà dei collegi (legge 43/1995, art. 1, comma 8). La lista è identificata da un contrassegno (legge 108/1968, art. 9, comma 8, n. 4). L’identità del contrassegno connota un «gruppo di liste» presente nelle diverse circoscrizioni. Il gruppo di liste partecipa come tale alla ripartizione dei seggi proporzionali residuali (in sede di collegio unico regionale, legge 108/1968, art. 15, comma 8, n. 2) ed è collegato con dichiarazione di ciascuna lista provinciale alla medesima lista regionale (legge 43/1995, art. 1, comma 8).

Ai candidati, è consentito) presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo (art. 9, comma 7, legge 108 del 1968); per altro, non vi è divieto alla candidatura nelle liste provinciali e nella lista regionale cui queste sono collegate.

 

 

Liste regionali

Per l’assegnazione dei seggi maggioritari concorrono «liste regionali» composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei seggi da attribuire in ciascuna regione. La lista regionale è caratterizzata anche dalla indicazione del capolista che, per esplicita disposizione dell’articolo 5 della legge costituzionale 1/1999, è il candidato alla Presidenza della Giunta. Il suo nome dovrà comparire sulla scheda elettorale accanto al simbolo della lista.

Ciascuna lista regionale a pena di nullità della presentazione deve essere collegata ad almeno un gruppo di liste provinciali presentate in almeno la metà dei collegi della regione con arrotondamento all’unità superiore (legge 43/1995, art. 1, comma 3). Lista regionale e liste collegate provinciali sono contrassegnate dal medesimo simbolo (legge 43/1995, art. 1, comma 8, ultimo periodo).

 

Rappresentanza di genere

La normativa nazionale (legge 108 del 1968 e legge 43 del 1995) non contiene disposizioni per favorire la rappresentanza di entrambi i generi. La legge 43 del 1995 all’articolo 1, comma 6, aveva previsto che nelle liste circoscrizionali e regionali non potessero essere presenti più dei due terzi dei candidati dello stesso genere. La norma, tuttavia, non era allora supportata dalle disposizioni costituzionali sulle pari opportunità recate ora dagli articoli 51 e 117 (modificati rispettivamente dalle leggi costituzionali n. 1/2003 e n. 3/2001) e la Corte costituzionale ne dichiarò la illegittimità costituzionale con sentenza n. 422 del 1995.

Per quanto riguarda la possibilità di una diretta applicazione delle disposizioni di principio sulla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive contenute nella legge 165 del 2004 (introdotte dalla legge 20 del 2016) alle regioni che non hanno adottato una propria legge elettorale, si ricorda come in occasione delle ultime elezioni che si sono svolte nella regione Piemonte il 26 maggio 2019 si è ritenuto che vi fosse la necessità di un’attuazione nel contesto della normativa elettorale regionale, anche considerato che esse sono declinate diversamente in relazione alle diverse modalità di votazione previste dalla normativa regionale.

Come già ricordato, le norme di principio contenute nella legge 165 del 2004 sono declinate diversamente in relazione alle diverse modalità di votazione previste dalla normativa regionale. Nel caso in cui la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale e deve essere consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima (doppia preferenza di genere); nel caso invece siano previste liste senza espressione di preferenze, deve essere prevista l’alternanza tra candidati di sesso diverso e in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale; nel caso, infine, siano previsti collegi uninominali, deve comunque essere previsto l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

Nella regione, infatti, non avendo adottato una propria legge elettorale, per il rinnovo degli organi elettivi si applicano le norme che disciplinavano le elezioni regionali prima della riforma costituzionale del 1999, le leggi 108 del 1968 e 43 del 1995, con le disposizioni transitorie stabilite dall’art. 5 della legge costituzionale 1 del 1999. In queste norme non vi sono disposizioni sulle pari opportunità tra uomini e donne.

 

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

La scheda elettorale di ciascuna circoscrizione provinciale riporta accanto al candidato alla carica di Presidente della Regione il simbolo delle liste a lui collegate e, per ciascuna lista, lo spazio per l’eventuale espressione di un voto di preferenza (art. 13, legge 108 del 1968 e art. 2 legge 43 del 1995).

 

Per l’espressione del voto (art. 2, legge 43 del 1995) l’elettore può tracciare un segno:

§  per il candidato alla presidenza della Regione; in questo caso il voto non si trasferisce alla o alle liste a questo collegate;

§  per una delle liste della circoscrizione provinciale, esprimendo, eventualmente, anche un voto di preferenza per un candidato della medesima lista; il voto si trasferisce anche al candidato alla carica di Presidente della Regione al quale quella lista è collegata;

§  per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una lista a lui non collegata (‘voto disgiunto’).

 

 

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

In sede regionale è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato primo nella lista regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nell’ambito del collegio unico regionale (CUR) (art. 5 L.cost. 1 del 1999)[5] .

Si procede successivamente alla verifica dei seggi conseguiti dall’insieme delle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione.

 

Alla assegnazione dei seggi concorrono soltanto le liste che hanno ottenuto (come gruppo di liste circoscrizionali) almeno il tre per cento del totale dei voti validi espressi per tutte le liste circoscrizionali, nonché le liste che pur non avendo raggiunto quella soglia individuale, siano collegate ad una lista regionale che abbia ottenuto almeno il cinque per cento del totale dei voti validi espressi per le liste regionali (art. 7, legge 43 del 1995).

La verifica è effettuata dall’Ufficio elettorale regionale e le liste non ammesse sono escluse da ogni successivo calcolo.

 

L’assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni (che la legge chiama collegi provinciali) e nel collegio unico regionale è disciplinata dall’articolo 15 della legge 168 del 1968, come modificato dalla legge 43 del 1995.

La prima ripartizione dei seggi in ciascuna circoscrizione provinciale è fatta dall’Ufficio elettorale circoscrizionale in base ai voti che ciascuna lista ha ottenuto nella circoscrizione medesima (cifra elettorale circoscrizionale). I seggi sono assegnati con metodo proporzionale sulla base dei quozienti interi (quoziente corretto con +1). Il quoziente elettorale circoscrizionale è calcolato come rapporto tra il totale dei voti espressi per le liste circoscrizionali (quelle che hanno superato le soglie di sbarramento) e i seggi da assegnare nella circoscrizione aumentato di una unità. Nel limite dei seggi spettanti a ciascuna lista, sono proclamati eletti i candidati della stessa, sulla base della graduatoria decrescente dei voti di preferenza ottenuti dagli stessi (commi 1-4).

 

I seggi restanti sono assegnati ai gruppi di liste circoscrizionali (liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno) nell’ambito del collegio unico regionale (CUR) in base alla somma dei voti residuali di ciascun gruppo di liste, con il metodo dei quozienti interi (quoziente naturale) e dei maggiori resti

I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste in sede di CUR sono assegnati alle singole liste nelle circoscrizioni in base alla graduatoria decrescente del rapporto tra il quoziente provinciale ed i resti che ciascuna lista in quella circoscrizione ha trasferito al CUR (commi 5-12).

 

Le successive operazioni sono intese ad attribuire la restante quota del 20 per cento dei seggi (quota maggioritaria) e a garantire che, quale che sia stata l’assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni e nel CUR, la lista, o la coalizione di liste collegate al candidato proclamato Presidente ottenga complessivamente il 55 o il 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale (commi 13-16).

 

In particolare:

a)  si verifica il numero dei seggi attribuiti complessivamente in sede circoscrizionale alle liste collegate al candidato proclamato Presidente:

§  se questo è pari o superiore al 50 per cento dei seggi spettanti alla Regione, al gruppo di liste collegate è attribuita la metà della quota maggioritaria, ovvero il 10 per cento dei seggi del Consiglio; a questi seggi sono proclamati i candidati della lista regionale collegata al candidato eletto Presidente (il cosiddetto ‘listino’) e, qualora residuino ulteriori seggi, i candidati delle liste circoscrizionali non già proclamati eletti; l’altra metà della quota maggioritaria è assegnata alle liste non collegate al candidato proclamato Presidente ed è ripartito proporzionalmente fra queste;

 

§  se il numero di seggi conseguito dalle liste circoscrizionali è inferiore al 50 per cento dei seggi spettanti alla Regione, alla lista regionale collegata al candidato proclamato Presidente sono assegnati tutti i seggi riservati alla quota maggioritaria (20 per cento); a questi seggi sono proclamati, nell’ordine, i candidati della lista regionale collegata al candidato proclamato Presidente e, in caso di seggi residuali, i candidati delle liste collegate non proclamati eletti nelle circoscrizioni;

 

b)     successivamente occorre verificare se, dopo l’assegnazione dei seggi della quota maggioritaria le liste collegate al candidato proclamato Presidente della Giunta regionale hanno ottenuto:

§  almeno il 55 per cento dei seggi assegnati al Consiglio se il candidato proclamato Presidente (la sua lista regionale) ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti validi;

§  almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto alla carica di Presidente ha ottenuto un numero di voti validi uguale o superiore al 40 per cento.

In entrambi i casi, qualora quel numero di seggi non sia stato già raggiunto, alle liste collegate al candidato proclamato Presidente della Giunta regionale è assegnato l’ulteriore numero di seggi (in soprannumero rispetto ai seggi del Consiglio) necessario a che sia raggiunto il rapporto proporzionale dei seggi in relazione ai seggi conseguiti dalle altre liste.

 

I seggi così assegnati sono ripartiti proporzionalmente fra tutte le liste collegate al candidato proclamato Presidente con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti.

Successivamente, a quei seggi sono proclamati eletti i candidati delle liste circoscrizionali sulla base della graduatoria decrescente dei voti di preferenza ottenuti dagli stessi (ultimo comma).


 

Regione Piemonte

Nella regione Piemonte, in assenza di una disciplina elettorale regionale, si applica la normativa nazionale.

In materia elettorale la regione Piemonte ha approvato unicamente la legge regionale 21 del 2009, che stabilisce i casi di esonero dall’obbligo di sottoscrizione per la presentazione delle liste circoscrizionali e regionali.

 

Il Consiglio regionale è composto da 50 membri, oltre al Presidente della Giunta regionale eletto, così stabilisce l’articolo 17 dello statuto (legge regionale statutaria 1 del 2005).

L’articolo 5 della legge costituzionale 1 del 1999 dispone inoltre che, fino all’entrata in vigore delle nuove leggi elettorali regionali, un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore al Presidente eletto.

 


 

Regione Lombardia

La legge regionale n. 17 del 31 ottobre 2012, composta di un solo articolo, prevede l’elezione diretta del Presidente della Giunta contestualmente all’elezione del Consiglio regionale; il sistema è proporzionale su base circoscrizionale, con attribuzione di un premio di maggioranza. Le circoscrizioni corrispondono alle province. Sono intervenute modifiche successive che hanno riguardato la parità di genere (L.R. n. 38 del 2017), la disciplina di presentazione delle liste (L.R. n. 2 del 2018) e alcuni casi di sostituzione temporanea e subentro di consiglieri (L.R. n. 3 del 2018)[6].

La legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 disciplina le cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale.

 

Composizione del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Lombardia è composto di 80 membri. Un seggio è attribuito di diritto al Presidente della Giunta regionale eletto e uno al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore (articolo 12 dello statuto, adottato con legge regionale statutaria 1 del 2008, e art. 1, commi 2 e 4).

 

Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province esistenti alla data del 1° gennaio 2012 (art. 1, comma 6) che corrispondono alle attuali province di Varese, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e della Brianza e alla città metropolitana di Milano.

 

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

 

Liste provinciali

La presentazione delle liste provinciali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; le liste sono ammesse solo se presenti con il medesimo contrassegno in almeno 5 circoscrizioni (art. 1, comma 12).

Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno nelle diverse circoscrizioni sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; tali liste formano un gruppo di liste (art. 1, comma 13). Più gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente sono riunite in una coalizione di liste (art. 1, comma 14).

Le liste sono composte da un massimo di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere e da un minimo pari alla metà degli stessi. Se il numero di consiglieri da eleggere è pari a 1 o 2 la lista è composta di 2 candidati (art. 1, comma 11-bis).

 

Candidatura alla carica di Presidente

I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale devono dichiarare il collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste (art. 1, comma 8).

Non può essere candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi (art. 1, comma 10).

 

Rappresentanza di genere

Le liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, sono composte seguendo l’ordine dell’alternanza di genere (art. 1, comma 11). È inoltre prevista la doppia preferenza di genere (vedi infra).

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

L’elettore dispone di un’unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e i contrassegni delle liste provinciali collegate (art. 1, commi 18 e 19).

L’elettore può votare solo per un candidato Presidente, o per un candidato Presidente e per una lista collegata, o per un candidato Presidente e per una lista non collegata (voto disgiunto) o solo per una lista; qualora esprima solo un voto a favore di una lista, tale voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente collegato (art. 1, comma 20). Nel caso di un voto per un candidato Presidente e per più di una lista collegata, è valido solo il voto al candidato Presidente (art. 1, comma 22).

Ciascun elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista. In caso contrario la seconda preferenza è annullata (art. 1, comma 21).

 

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

Alle liste collegate al Presidente della Giunta regionale eletto è attribuito un premio di maggioranza variabile della consistenza di almeno il 55 per cento, e in ogni caso non più del 70 per cento, dei seggi del Consiglio; tale percentuale calcolata senza contare il seggio attribuito al Presidente eletto (art. 1, commi 24 e 25).

Sono escluse dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell’intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi se non collegato ad un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi (art. 1, comma 30, lett. d)).

La ripartizione e l’assegnazione dei seggi avvengono in sede regionale. A seguito delle comunicazioni ricevute dagli uffici centrali circoscrizionali (art. 1, commi 26-29), l’Ufficio centrale regionale:

§  proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, individua il candidato alla carica di Presidente che abbia ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore e determina la percentuale di voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente (art. 1, comma 30, lett. a));

§  determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali e la cifra elettorale di maggioranza della coalizione o del gruppo di liste collegate al Presidente eletto (art. 1, comma 30, lett. b) e c));

§  esclude dalla ripartizione dei seggi le liste il cui gruppo non abbia ottenuto la prevista percentuale di voti validi (3 per cento se non collegato ad un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi) (art. 1, comma 30, lett. d));

§  procede ad una prima ripartizione dei seggi tra la coalizione o il gruppo di liste maggioritario collegato con il Presidente eletto e i gruppi di liste minoritarie non collegate con il Presidente eletto, con il metodo d’Hondt[7] (art. 1, comma 30, lett. e));

§  verifica quindi che la coalizione o il gruppo di liste collegato con il Presidente eletto abbia ottenuto: almeno 44 seggi se il candidato proclamato eletto Presidente ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti validi; almeno 48 seggi se il candidato proclamato eletto Presidente ha ottenuto una cifra pari o superiore al 40 per cento dei voti validi. In caso contrario, gli attribuisce i seggi occorrenti per raggiungere tale consistenza e ripartisce poi i seggi restanti tra gli altri gruppi di liste ammessi; in ogni caso alla coalizione o gruppo di liste maggioritario non possono essere assegnati più di 56 seggi, i seggi eventualmente eccedenti sono sottratti e assegnati ai gruppi di liste minoritari (art. 1, comma 30, lett. f));

§  se il Presidente eletto è collegato ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione: divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi assegnato +1, ottenendo così il quoziente di coalizione, divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste della coalizione per tale quoziente e assegna i seggi sulla base dei quozienti interi e dei maggiori resti (art. 1, comma 30, lett. g)).

 

Stabilito quanti seggi sono assegnati a ciascuna lista a livello regionale, l’ufficio procede  alla ripartizione degli stessi nelle circoscrizioni: per ogni circoscrizione divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale (dato dal totale dei voti validi alle liste nella circoscrizione diviso per il numero complessivo di seggi spettanti alla circoscrizione +1) ed assegna i seggi sulla base dei quozienti interi; calcola poi la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista, moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista e dividendoli per il totale dei voti validi alle liste nella circoscrizione (art. 1, comma 31).

L’ufficio verifica quindi, per ciascun gruppo di liste, se il numero di seggi assegnati alle liste a quoziente intero supera quello dei seggi spettanti in base alla ripartizione effettuata e, eventualmente, sottrae i seggi in eccedenza a partire dalle liste che hanno avuto assegnati più seggi; ripartisce quindi i seggi residui tra le liste sulla base delle maggiori cifre elettorali residuali provinciali fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi spettanti (art. 1, comma 32).

Ai fini del rispetto della norma statutaria sulla rappresentanza in Consiglio regionale di tutti i territori provinciali (art. 12, comma 3 della statuto), verifica che in ogni circoscrizione elettorale sia stato attribuito almeno un seggio; in caso contrario in quella circoscrizione è attribuito un seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata; il seggio così attribuito è sottratto all’ultimo assegnato al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene (art. 1, commi 34-36).

 

Una volta determinato definitivamente il numero di seggi spettanti a ciascuna lista circoscrizionale, proclama eletti i candidati di ogni lista seguendo la graduatoria delle preferenze (art. 1, comma 33).


 

Regione Veneto

La legge regionale n. 5 del 16 gennaio 2012, modificata da ultimo dalla legge regionale n. 19 del 25 maggio 2018, prevede l’elezione diretta del Presidente della Giunta contestualmente all’elezione del Consiglio regionale. Il sistema è proporzionale su base circoscrizionale, con attribuzione di un premio di maggioranza variabile. Le circoscrizioni corrispondono ai territori delle province.

La legge regionale 19 del 2018 interviene nei seguenti ambiti:

§  elettorato passivo: abroga la norma che stabiliva il divieto di terzo mandato consecutivo per i consiglieri regionali (art. 6, commi 3-bis).

§  cause di incompatibilità con le cariche di consigliere regionale e di Presidente della Giunta (art. 8, comma 1): sopprime l’incompatibilità con la carica di consigliere comunale (lettera i); aggiunge l’incompatibilità con la carica di consigliere di città metropolitana (lettera h) e di componente della Commissione di garanzia statutaria e del Consiglio delle autonomie locali (lettera r);

§  inserisce la incompatibilità tra la carica di componente della Giunta regionale con le funzioni di consigliere regionale (art. 9, comma 1);

§  presentazione delle liste di candidati (art. 14); tra l’altro, sopprime il limite massimo di 3 circoscrizioni per la medesima candidatura (comma 8) nonché l’obbligo per i comuni di garantire la possibilità di sottoscrizione delle liste per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale (comma 5); inserisce la possibilità per il candidato Presidente della Giunta di presentare la propria candidatura a consigliere regionale per un gruppo di liste della coalizione, per la quale è candidato in tutte le circoscrizioni;

§  introduce la doppia preferenza di genere e, conseguentemente, modifica la scheda elettorale (art. 20, commi 2 e 5);

§  modifica il premio di maggioranza, prevedendo solo due ipotesi (anziché tre): alla coalizione vincente spettano il 60 o il 55 per cento dei seggi in ragione della percentuale di voti ottenuta, rispettivamente superiore o inferiore al 40 per cento dei voti validi.

Da ultimo la legge regionale 29 maggio 2020, n. 22, modifica l’articolo 11 della legge regionale 5 del 2012 in tema di decreto di indizione dei comizi, riducendo da 60 a 50 giorni il termine prima della data delle elezioni, entro cui il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Composizione del Consiglio regionale

L’articolo 34, comma 2, dello statuto (legge regionale statutaria 1 del 2012) stabilisce che il Consiglio regionale è composto da un numero di consiglieri determinato con un parametro di riferimento di uno ogni centomila abitanti, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, e comunque non oltre un massimo di sessanta consiglieri.

In attuazione della disposizione statutaria, l’articolo 2 della legge elettorale regionale prevede un numero di componenti del Consiglio variabile sulla base della popolazione residente risultante dall’ultimo censimento. Considerato che nel censimento 2011 la popolazione residente nella regione è compresa fra i quattro e i sei milioni di abitanti, nell’attuale legislatura il Consiglio regionale del Veneto è composto da 49 membri. Fanno inoltre parte del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale eletto e il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore al Presidente eletto.

 

Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali sono sette: coincidono con i territori delle sei province (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza) e della città metropolitana di Venezia.

I 49 seggi sono ripartiti fra le circoscrizioni sulla base della popolazione con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti.

 

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste provinciali concorrenti e coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

 

Liste provinciali

Le liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo costituiscono un gruppo di liste. Il gruppo di liste o l’insieme dei gruppi di liste collegati al medesimo candidato Presidente costituiscono una coalizione. Sono ammesse coalizioni solo se formate da almeno un gruppo di liste presentate con il medesimo contrassegno in almeno 4 circoscrizioni. Le liste provinciali contrassegnate dal medesimo simbolo sono collegate con il medesimo candidato Presidente. (art. 13).

La presentazione delle liste provinciali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (art. 14, comma 10).

Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non inferiore a un terzo del numero di seggi da assegnare nella circoscrizione e non superiore al totale dei seggi da assegnare nella circoscrizione; nelle circoscrizioni di Belluno e Rovigo il numero massimo di candidati è 5 (art. 13, commi 5 e 5-bis).

La legge regionale 19 del 2018 ha soppresso la norma (introdotta dalla legge regionale 1 del 2015) che stabiliva il divieto di terzo mandato consecutivo per i consiglieri regionali (art. 6, commi 3-bis).

Rimane ferma invece la norma che stabilisce che non possono essere immediatamente rinominati assessori regionali coloro che hanno rivestito ininterrottamente per due mandati consecutivi la carica di componente della Giunta (art. 6, comma 3).

 

Candidatura alla carica di Presidente

I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale devono dichiarare il collegamento con almeno un gruppo di liste presentate in almeno 4 circoscrizioni (art. 15, comma 5).

Non può immediatamente ricandidarsi alla carica di Presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi; è consentito un terzo mandato consecutivo solo se uno dei due mandati ha avuto una durata inferiore a 2 anni, 6 mesi e 1 giorno (art. 6, commi 2 e 4).

 

Rappresentanza di genere

A pena di inammissibilità, in ogni lista i due generi sono rappresentati in misura eguale, se il numero dei candidati è pari, non superiore di un’unità rispetto all’altro genere se il numero dei candidati è dispari. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere (art. 13, comma 6). La legge regionale 19 del 2018 ha inoltre introdotto la doppia preferenza di genere: l’elettore può esprimere fino a due preferenze, in questo caso esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. (art. 20, comma 5).

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

L’elettore dispone di un’unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta, i contrassegni delle liste provinciali collegate e, accanto a ciascuno di essi, le due righe per l’espressione di due preferenze.

L’elettore può votare solo per un candidato Presidente, o per un candidato Presidente e per una lista collegata, o per un candidato Presidente e per una lista non collegata (voto disgiunto) o solo per una lista; qualora esprima solo un voto a favore di un candidato Presidente, tale voto si intende espresso anche a favore della coalizione collegata, qualora esprima solo un voto a favore di una lista questo si intende espresso anche a favore del candidato Presidente collegato. Il voto si intende validamente espresso a favore della lista provinciale e del candidato Presidente della Giunta collegato, anche nel caso in cui l’elettore esprima il suo voto soltanto attraverso una sola preferenza e anche se espresso negli spazi previsti per altre liste.

Come già detto, ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze che, nel caso, devono riguardare candidati di genere diverso (art. 20, modificato dalla L.R. 19 del 2018).

 

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

Non sono ammesse alla ripartizione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del 5 per cento dei voti validi a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi (art. 21).

La ripartizione e l’assegnazione dei seggi avvengono in sede regionale (art. 22, commi 1-4). A seguito delle comunicazioni ricevute dagli uffici centrali circoscrizionali, l’Ufficio centrale regionale:

§  determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione ed esclude le coalizioni che non abbiano raggiunto la soglia prevista;

§  proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente che abbia ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore;

§  alla coalizione regionale collegata al candidato Presidente proclamato eletto spetta il 60 per cento dei seggi se la coalizione ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, il 55 per cento dei seggi se ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti validi[8]; l’Ufficio procede quindi alla ripartizione dei seggi tra le coalizioni con il metodo d’Hondt[9] e verifica che sia stato raggiunto o superato il previsto numero di seggi, in caso contrario attribuisce alla coalizione vincente il numero di seggi previsto e ripartisce i restanti seggi tra le altre coalizioni con il medesimo metodo;

§  l’Ufficio procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa calcolando il quoziente elettorale di coalizione (totale delle cifre elettorali dei gruppi di liste diviso il numero seggi spettanti alla coalizione +1) e utilizzando il metodo dei quozienti interi e maggiori resti.

I seggi spettanti a ciascuna lista sono quindi attribuiti nelle circoscrizioni prima sulla base del quoziente elettorale circoscrizionale corretto (voti validi/seggi assegnati alla circoscrizione + 1) in corrispondenza dei soli quozienti interi e per i seggi residuali, sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali residuali (resti)[10] di ciascuna lista, ma nei limiti dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione (art. 22, commi 5 e 6).

 


 

Regione Liguria

La regione Liguria ha adottato la legge regionale 21 luglio 2020, n. 18[11] che, pur conservandone l’impianto fondamentale, apporta rilevanti modifiche alla normativa nazionale. Nello specifico, viene soppresso il listino, che è sostituito dalla candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, vengono introdotte le norme sulla rappresentanza di genere, tra cui la cosiddetta doppia preferenza di genere ed è modificata l’assegnazione del premio di maggioranza. Per tutti gli altri aspetti continua ad applicarsi la normativa nazionale.

L’articolo 13 della legge regionale 41 del 2014 disciplina alcuni aspetti della presentazione delle candidature, in particolare stabilisce il numero di sottoscrizioni necessarie, i casi di esonero dall’obbligo di sottoscrizione (ora modificati dalla legge regionale 18 del 2020) e il dimezzamento del numero di sottoscrizioni richieste in caso di svolgimento di elezioni anticipate.

 

Composizione del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è composto da 30 membri, oltre al Presidente della Giunta regionale eletto, così stabilisce l’articolo 15 dello statuto (legge regionale statutaria 1 del 2005).

Fa inoltre parte del Consiglio regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore al Presidente eletto (art. 3, comma 3).

I quattro quinti dei seggi del Consiglio (pari a 24 seggi) sono ripartiti fra le circoscrizioni sulla base della popolazione con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti[12]; i restanti 6 seggi sono attribuiti, come premio di maggioranza per le liste collegate al candidato eletto Presidente, nel numero necessario a raggiungere la quota di 18 (art. 3, commi 1 e 2).

 

Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali corrispondono alle province liguri: Imperia, Savona, Genova e La Spezia.

 

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste provinciali concorrenti collegate, singolarmente o con altri gruppi di liste, a candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale (art. 2, comma 2).

 

Liste provinciali

Un gruppo di liste è costituito da tutte le liste provinciali - presentate in più circoscrizioni - contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale (art. 2, comma 3).

La presentazione delle liste provinciali, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle candidature a Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente della Giunta regionale (art. 4, comma 4).

Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non inferiore a un terzo del numero dei consiglieri assegnati alla circoscrizione e non superiore ai cinque quarti dello stesso arrotondato al numero intero più vicino (art. 6, comma 1).

Come già ricordato l’articolo 13 della legge regionale 41 del 2014 (ora modificata dalla legge 18 del 2020) ha ridotto, rispetto la normativa nazionale, il numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste provinciali[13], esonerato dall’obbligo di sottoscrizione le liste espressioni di partiti o movimenti già rappresentati nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano (ad eccezione del Gruppo misto, inserisce ora la legge regionale 18 del 2020)[14] e previsto il dimezzamento del numero di sottoscrizioni richieste in caso di svolgimento di elezioni anticipate di almeno centottanta giorni.

 

Candidatura alla carica di Presidente

Per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesto il deposito del contrassegno, né la sottoscrizione da parte degli elettori.

I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale devono dichiarare il collegamento con almeno un gruppo di liste presentate nelle circoscrizioni (art. 4).

 

Rappresentanza di genere

Le liste provinciali sono formate, a pena di inammissibilità, in modo che i candidati del medesimo sesso non eccedano il 60 per cento del totale (art. 6, comma 2).

L’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza, in questo caso essi devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 7, commi 1 e 5).

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

L’elettore dispone di un’unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta, i contrassegni delle liste provinciali collegate e, accanto a ciascuno di essi, le due righe per l’espressione di due preferenze.

L’elettore può votare solo per un candidato Presidente, o per un candidato Presidente e per una lista collegata, o per un candidato Presidente e per una lista non collegata (voto disgiunto). Qualora esprima solo un voto a favore di una lista questo si intende espresso anche a favore del candidato Presidente collegato. Come già detto, ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze che, nel caso, devono riguardare candidati di genere diverso (art. 7).

 

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

 

 

Sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell’intera regione, almeno il 3 per cento dei voti validi, a meno che la lista sia collegata ad un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno il cinque per cento dei voti (art. 7 legge 43 del 1995[15]).

I 24 seggi da attribuire con metodo proporzionale sono assegnati nelle circoscrizioni con le modalità stabilite dall’art. 15 (commi 1-11) della legge 108 del 1968: prima assegnazione nelle circoscrizioni sulla base del quoziente intero corretto (+1) e recupero dei seggi e dei voti residui a livello regionale (art. 8, comma 1).

 

La prima ripartizione dei seggi in ciascuna circoscrizione provinciale è fatta dall’Ufficio elettorale circoscrizionale in base ai voti che ciascuna lista ha ottenuto nella circoscrizione medesima (cifra elettorale circoscrizionale). I seggi sono assegnati con metodo proporzionale sulla base dei quozienti interi (quoziente corretto con +1). Il quoziente elettorale circoscrizionale è calcolato come rapporto tra il totale dei voti espressi per le liste circoscrizionali (quelle che hanno superato le soglie di sbarramento) e i seggi da assegnare nella circoscrizione aumentato di una unità. Nel limite dei seggi spettanti a ciascuna lista, sono proclamati eletti i candidati della stessa, sulla base della graduatoria decrescente dei voti di preferenza ottenuti dagli stessi.

I seggi restanti sono assegnati ai gruppi di liste circoscrizionali (liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno) nell’ambito del collegio unico regionale (CUR) in base alla somma dei voti residuali di ciascun gruppo di liste, con il metodo dei quozienti interi (quoziente naturale) e dei maggiori resti

I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste in sede di CUR sono assegnati alle singole liste nelle circoscrizioni in base alla graduatoria decrescente del rapporto tra il quoziente provinciale ed i resti che ciascuna lista in quella circoscrizione ha trasferito al CUR.

 

È eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti a livello regionale.

 

Alla lista o alle liste collegate al candidato eletto Presidente, viene attribuito un premio di maggioranza di misura variabile, in relazione ai seggi ottenuti dalla lista o dalle liste ad esso collegate, in modo che ad esse siano attribuiti complessivamente 18 seggi. Sono attribuiti da un massimo di 6 seggi, nel caso in cui esse abbiano ottenuto nell’assegnazione circoscrizionale 11 seggi, ad un seggio nel caso in cui esse abbiano ottenuto 17 seggi.

I seggi attribuiti come premio di maggioranza sono ripartiti tra le liste collegate al candidato eletto Presidente in proporzione ai voti ottenuti a livello regionale (con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti) ed assegnati nelle circoscrizioni sulla base della medesima graduatoria utilizzata per l’assegnazione dei seggi residuali nel collegio unico regionale (CUR) graduatoria decrescente del rapporto tra il quoziente provinciale ed i resti che ciascuna lista in quella circoscrizione ha trasferito al CUR.

Nel caso in cui le liste collegate abbiano già ottenuto nella assegnazione circoscrizionale un numero pari o superiore a 19 seggi, non viene attribuito alcun seggio aggiuntivo.

I seggi non attribuiti come premio di maggioranza sono ripartiti tra le altre liste non collegate al candidato eletto Presidente ed assegnati nelle circoscrizioni con la medesima procedura previsti per i seggi assegnati come premio di maggioranza.

 

 


 

Regione Emilia-Romagna

La legge regionale n. 21 del 23 luglio 2014 prevede l’elezione diretta del Presidente della Giunta contemporaneamente all’elezione del Consiglio regionale; il sistema è proporzionale su base circoscrizionale, con attribuzione di un premio di maggioranza. Le circoscrizioni corrispondono alle province.

 

Composizione del Consiglio regionale

L’articolo 29 dello statuto (legge regionale statutaria 13 del 31 marzo 2005) stabilisce che il Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna è composto di 50 membri, compreso il Presidente della Giunta regionale, eletto contestualmente al Consiglio. È altresì ricompreso il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente (art. 1, comma 1).

Dei 49 consiglieri, 40 sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 9 con sistema maggioritario (art. 3, comma 1). I 9 consiglieri eletti con sistema maggioritario nel collegio unico regionale, sono comunque scelti tra i candidati delle liste circoscrizionali che, per tale ragione, devono essere composte da un numero minimo di candidati non inferiore al numero di seggi spettanti alla circoscrizione (vedi infra).

 

Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle nove province emiliano romagnole. Sono ripartiti tra le circoscrizioni, sulla base della popolazione residente con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, solo 40 seggi dei 50 che costituiscono il consiglio (art. 3, comma 2).

 

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

 

Liste circoscrizionali

La presentazione delle liste circoscrizionali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; le liste sono ammesse solo se presenti con il medesimo contrassegno in almeno 5 circoscrizioni (art. 5).

Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno nelle diverse circoscrizioni sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; tali liste formano un gruppo di liste (art. 9, comma 1). Più gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste (art. 9, comma 2).

Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione sulla base della popolazione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all’unità superiore (art. 8).

 

Candidatura alla carica di Presidente

I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione, devono essere collegati ad almeno uno dei gruppi di liste ammessi (art. 6).

Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi (art. 7).

 

Rappresentanza di genere

A pena di inammissibilità, nelle liste circoscrizionali il numero dei candidati di ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è pari, e in numero non superiore di un’unità rispetto all’altro genere, se il numero dei candidati è dispari (art. 8).

È inoltre prevista la doppia preferenza di genere (art. 10, comma 2)

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

Le modalità di votazione sono descritte all’articolo 10. L’elettore dispone di un’unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e il simbolo delle liste circoscrizionali collegate. L’elettore può votare solo per un candidato Presidente, o per una lista e un candidato Presidente, anche non collegato alla lista prescelta; qualora esprima solo un voto a favore di una lista, tale voto si trasferisce al candidato Presidente collegato. Nel caso in cui l’elettore esprima il voto per un candidato Presidente e per più di una lista, è valido solo il voto al candidato Presidente.

Ciascun elettore può inoltre esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di due preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

 

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

Sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell’intera regione, almeno il 3 per cento dei voti validi, a meno che la lista sia collegata ad un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno il cinque per cento dei voti (art. 11).

I 40 seggi da attribuire con metodo proporzionale sono assegnati nelle circoscrizioni con le stesse modalità adottate dalla legge 108/1968: prima assegnazione nelle circoscrizioni, e recupero dei seggi e dei voti residui a livello regionale.

Il premio di maggioranza è attribuito sulla base dei seggi ottenuti dalla lista o coalizione.

 

Una prima ripartizione dei seggi è effettuata a livello circoscrizionale dall’ufficio centrale circoscrizionale (art. 12), il quale:

§  determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale;

§  procede al riparto dei seggi tra le liste: a tal fine calcola il quoziente elettorale circoscrizionale (dividendo il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero di seggi assegnato alla circoscrizione + 1) e attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte tale quoziente risulti contenuto nella cifra elettorale della lista stessa; qualora il numero complessivo dei seggi così attribuiti superi il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni sono ripetute con un nuovo quoziente calcolato diminuendo di una unità il divisore; i seggi non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

§  stabilisce la somma dei voti residuati per ogni lista e il numero dei seggi non attribuiti per insufficienza di quozienti o di candidati.

 

L’ufficio centrale regionale compie quindi le seguenti operazioni (art. 13):

§  procede all’assegnazione dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni in base ai voti residuati: a tal fine calcola il quoziente elettorale regionale (dividendo la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero di seggi da attribuire) e divide la somma di voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente, ottenendo il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo; i seggi che rimangono da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali tali divisioni hanno dato i maggiori resti; i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale;

§  proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il candidato che nel complesso delle circoscrizioni ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

§  individua il candidato alla carica di Presidente che abbia ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore al candidato eletto, ai fini della riserva del seggio;

§  determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste del gruppo;

§  determina la cifra elettorale regionale il numero di seggi assegnati alla coalizione di liste o al gruppo di liste collegato con il Presidente eletto;

§  qualora tale gruppo o coalizione abbia conseguito un numero di seggi superiore a 24 (senza contare il seggio riservato al Presidente eletto) gli assegna 4 dei 9 seggi da attribuire con metodo maggioritario; i restanti 5 seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste minoritarie;

§  qualora tale gruppo o coalizione abbia conseguito un numero di seggi pari o inferiore a 24, gli assegna i 9 seggi da attribuire con metodo maggioritario,

§  verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla coalizione o dal gruppo di liste collegato con il Presidente eletto sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti validi;

§  nel caso in cui tale soglia non sia stata raggiunta verifica se il numero di seggi conseguiti dalla coalizione o dal gruppo di liste collegato con il Presidente eletto sia pari o superiore a 27 (senza contare il seggio riservato al Presidente eletto); in caso negativo assegna a tale coalizione o gruppo una quota di seggi aggiuntiva fino al raggiungimento di 27 seggi; i seggi aggiuntivi sono sottratti alle liste minoritarie a partire dai seggi assegnati con il resto o con il voto residuo minore.

 


 

Regione Toscana

La legge regionale n. 51 del 26 settembre 2014 prevede l’elezione diretta del Presidente della Giunta contemporaneamente all’elezione del Consiglio regionale; il sistema è proporzionale su base circoscrizionale, con attribuzione di un premio di maggioranza variabile, previo eventuale ballottaggio. Le circoscrizioni corrispondono alle province, meno la provincia di Firenze che è suddivisa in 4 circoscrizioni. Ciascuna lista circoscrizionale può presentare anche fino ad un massimo di 3 candidati regionali, eletti prioritariamente.

Il procedimento elettorale è inoltre disciplinato dalla legge regionale n. 74 del 23 dicembre 2004.

 

Composizione del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Toscana è composto di 40 membri. Fa inoltre parte del Consiglio il Presidente della Giunta regionale, eletto contestualmente al Consiglio. Così stabiliscono l’articolo 6 dello statuto (statuto regionale 11 febbraio 2005) e l’articolo 2 della legge elettorale regionale (legge regionale 51 del 2014).

I 40 seggi del Consiglio regionale sono attributi con metodo proporzionale e premio di maggioranza sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, costituite da candidati circoscrizionali e candidati regionali, collegate con un candidato alla presidenza della Giunta regionale.

 

Circoscrizioni

Sul territorio regionale sono costituite 13 circoscrizioni elettorali, 9 delle quali corrispondono ai territori delle province, mentre la provincia di Firenze è suddivisa in 4 circoscrizioni (art. 7[16]).

 

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata ad una candidata o candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Se indicato all’atto della presentazione, le liste possono essere formate anche da un numero di candidate o candidati regionali non superiore a tre (art. 8).

 

Liste circoscrizionali

Il numero minimo e massimo di candidate e candidati di ciascuna lista circoscrizionale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento. A tal fine si calcola la cifra teorica dei seggi spettanti alla circoscrizione sulla base della popolazione con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti: il numero minimo di candidati è pari a tale cifra teorica (aumentata di un’unità qualora sia dispari), il numero massimo è pari al doppio (art. 8, c. 4).

Qualora le liste circoscrizionali siano formate anche da candidate e candidati regionali, questi devono essere indicati distintamente rispetto ai candidati circoscrizionali, in ordine progressivo (art. 8, c. 5).

Le liste circoscrizionali contrassegnate da un medesimo simbolo e collegate con il medesimo candidato Presidente e con i medesimi candidati regionali, se presenti, (definite gruppo di liste ex art. 9, c. 1) sono ammesse alle elezioni regionali solo se presentate in almeno 9 circoscrizioni (art. 8, c. 9).

Più gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente sono definiti coalizione di liste (art. 9, c. 2).

È consentito candidarsi per liste contrassegnate dal medesimo simbolo al massimo in tre circoscrizioni. I candidati regionali possono presentarsi per le proprie liste anche come candidati circoscrizionali al massimo in due circoscrizioni (art. 10, c. 1 e 2).

I candidati Presidenti della Giunta regionale non possono presentarsi nelle liste circoscrizionali (art. 10, c. 3).

 

Candidatura alla carica di Presidente

I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale devono dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste.

Non può immediatamente ricandidarsi alla carica di Presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi (art. 12).

 

Rappresentanza di genere

A pena di inammissibilità, le liste circoscrizionali sono composte da candidate e candidati in ordine alternato di genere (art. 8, c. 6). Per consentire il rispetto dell’ordine alternato di genere l’art. 8, c. 4 prevede che il numero minimo di candidati sia sempre pari.

L’ordine alternato di genere è espressamente previsto anche per i candidati regionali, se presenti (art. 8, c. 5).

È inoltre prevista la doppia preferenza di genere (vedi infra).

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

L’elettore dispone di un’unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e il simbolo delle liste circoscrizionali collegate. Nel rettangolo contenente il simbolo di ciascuna lista è indicata l’eventuale presenza di una lista regionale e sono riportati i nomi dei candidati circoscrizionali secondo l’ordine di presentazione. I nomi dei candidati circoscrizionali sono preceduti da un quadrato per l’espressione del voto di preferenza (art. 13).

Ciascun elettore può votare a favore di una lista e di un candidato Presidente, anche non collegato alla lista prescelta; qualora esprima solo un voto a favore di una lista, tale voto si trasferisce al candidato Presidente collegato. Può inoltre esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di due preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso (art. 14).

 

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

I seggi sono assegnati a livello regionale dall’Ufficio centrale regionale, che compie le seguenti operazioni:

§  proclama eletto il Presidente della Giunta Regionale. È eletto il candidato o la candidata che nel complesso delle circoscrizioni ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purché superiore al 40 per cento dei voti validi. Nel caso in cui nessun candidato Presidente abbia conseguito il 40 per cento dei voti validi si procede ad un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati. Tra il primo e il secondo turno non sono ammessi ulteriori collegamenti tra le liste (art. 15);

§  determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali presentate in più circoscrizioni e contrassegnate dal medesimo simbolo. Determina inoltre la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, data dalla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste che la compongono (art. 16, c. 2 e 3);

§  verifica quali coalizioni e quali gruppi di liste abbiano superato la soglia di accesso ai seggi (art. 18). La soglia è calcolata con riferimento alla percentuale della cifra elettorale regionale sul totale dei voti validi espressi a livello regionale ed è fissata:

ü  al 10 per cento per le coalizioni, purché contengano almeno un gruppo di liste che abbia superato la soglia del 3 per cento;

ü  al 5 per cento per i gruppi di liste non uniti in coalizione nonché per i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non abbiano superato la soglia del 10 per cento;

ü  al 3 per cento per i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che abbiano superato la soglia del 10 per cento;

§  procede all’assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste che hanno superato la soglia prevista applicando il metodo D’Hondt: ciascuna cifra elettorale regionale è divisa per 1, 2, 3, 4 … fino a concorrenza dei seggi da attribuire, i seggi sono quindi assegnati ai quozienti più alti (art. 19, c. 2);

§  verifica se i seggi così assegnati determinano l’assegnazione di un premio di maggioranza alla coalizione o al gruppo di liste collegato al Presidente eletto o l’assegnazione di seggi alle minoranze, ai sensi dell’art. 17 (art. 19, c. 3). L’articolo 17 prevede infatti che:

ü  la coalizione o il gruppo di liste collegato al Presidente eletto ottenga almeno il 60 per cento dei seggi (24 seggi) se il Presidente eletto ha conseguito più del 45per cento dei voti validi al primo turno;

ü  la coalizione o il gruppo di liste collegato al Presidente eletto ottenga almeno il 57,5 per cento dei seggi (23 seggi) se il Presidente eletto ha conseguito più del 40 per cento e non oltre il 45 per cento dei voti validi al primo turno o in caso di vittoria al secondo turno;

ü  il complesso delle altre coalizioni o liste deve ottenere comunque il 35 per cento dei seggi (14 seggi);

§  se i seggi assegnati alla coalizione o al gruppo di liste collegato al Presidente eletto non raggiungono la quota minima prevista, procede ad assegnarle seggi fino a raggiungere tale quota. Assegna quindi i restanti seggi alle altre coalizioni o liste; qualora complessivamente tali seggi non raggiungano la prevista quota di garanzia per le minoranze, procede con l’assegnazione di seggi alle coalizioni e liste di minoranza fino a raggiungere tale quota. In tutte le operazioni previste si applica il metodo D’Hondt (art. 19, c. 4 e 5);

§  ripartisce fra i seggi spettanti a ciascuna coalizione tra i rispettivi gruppi di liste che abbiano superato la soglia del 3 per cento, sempre applicando il metodo D’Hondt (art. 20).

 

Elezione alla carica di consigliere

Sono proclamati eletti consiglieri:

§  il candidato alla carica di Presidente risultato eletto (art. 21);

§  i candidati alla carica di Presidente delle coalizioni o gruppi di liste che hanno ottenuto almeno un seggio (art. 21);

§  per ciascun gruppo di liste, sono proclamati eletti gli eventuali candidati regionali, secondo l’ordine di presentazione nel limite dei seggi spettanti (meno il seggio già attribuito al candidato alla carica di Presidente) (art. 22, co. 1-2);

 

Si procede quindi alla ripartizione dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste (sottratti quelli già attribuiti al candidato Presidente e agli eventuali candidati regionali) tra le liste circoscrizionali (art. 22, c. 3) con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti, sulla base del quoziente elettorale regionale di gruppo (voti ottenuti dalla lista in tutte le circoscrizioni, diviso il numero di seggi spettanti, sottratti quelli già attribuiti a livello regionale)[17]. Si procede distintamente per ciascun gruppo di liste.

La ripartizione è effettuata prioritariamente a livello di provincia; successivamente nel caso della provincia di Firenze il cui territorio è ripartito in 4 circoscrizioni, si procede ad una ulteriore ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna lista nella provincia tra le 4 circoscrizioni, (con il medesimo metodo sopra descritto).

Nell’ambito di ciascuna circoscrizione sono proclamati eletti consiglieri regionali i candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra elettorale circoscrizionale della lista aumentata dei voti di preferenza da essi ottenuti.

 

Rappresentanza di tutti i territori circoscrizionali

La normativa regionale stabilisce che tutti i territori delle circoscrizioni siano rappresentati, e quindi che in ciascuna circoscrizione risulti eletto almeno un consigliere regionale. Se ciò non dovesse verificarsi (applicando le norme già viste) l’articolo 23 stabilisce che per ciascuna circoscrizione in cui non è risultato eletto nessun candidato, si procede alla elezione del candidato circoscrizionale “con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti”. Di conseguenza è ridotto di una unità il numero di consiglieri spettanti al gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti[18].

Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all’assegnazione di seggi, le disposizioni si applicano alla lista circoscrizionale che segue la prima nell’ordine dei voti ottenuti nella circoscrizione.


 

Regione Umbria

La legge regionale n. 2 del 4 gennaio 2010, modificata e integrata dalla legge regionale n. 4 del 23 febbraio 2015, prevede l’elezione diretta del Presidente della Giunta contestualmente all’elezione del Consiglio regionale. Le leggi regionali dettano disposizioni generali e di principio e, per tutti gli aspetti della procedura, modificano, limitatamente alla regione Umbria, le leggi 108 del 1968 e 43 del 1995[19]. Il sistema è proporzionale con attribuzione di un premio di maggioranza; la regione costituisce una unica circoscrizione elettorale.

 

Composizione del Consiglio regionale

Come stabilito dall’articolo 42 dello Statuto (legge regionale 21 del 2005), il Consiglio regionale dell’Umbria è composto da 20 membri, oltre al Presidente della Giunta regionale eletto. Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore al Presidente eletto (art. 3, commi 1 e 1-quater).

 

Circoscrizioni

Il territorio regionale costituisce un’unica circoscrizione elettorale (art. 3, comma 1-ter).

 

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste e coalizioni concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

 

Liste regionali

La presentazione delle liste regionali deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (art. 9 della L.R. 4 del 2015 che modifica, limitatamente alla regione Umbria, la legge 108 del 1968).

Le liste collegate ad un medesimo candidato Presidente sono riunite in una coalizione di liste (art. 2, comma 10).

 

Candidatura alla carica di Presidente

I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale devono dichiarare il collegamento con una o più liste.

Non può candidarsi alla carica di Presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi (art. 10 della L.R. 4 del 2015 che modifica, limitatamente alla regione Umbria, la legge 108 del 1968).

 

Rappresentanza di genere

A pena di inammissibilità, in ogni lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all’unità superiore per il genere sottorappresentato (art. 9 della L.R. 4 del 2015 che modifica, limitatamente alla regione Umbria, la legge 108 del 1968). È inoltre prevista la doppia preferenza di genere (vedi infra)

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

L’elettore dispone di un’unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e i contrassegni delle liste e coalizioni collegate.

L’elettore può votare per un candidato Presidente e una lista ad esso collegata, o solo per una lista e in tal caso il voto si trasferisce al candidato Presidente collegato. Non è ammesso il voto disgiunto. Il voto espresso per più liste collegate al medesimo candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente.

Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di due preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. Il voto espresso mediante la sola espressione della preferenza si intende espresso anche a favore della lista e del candidato Presidente collegato (art. 13 della L.R. 4 del 2015 che modifica, limitatamente alla regione Umbria, la legge 108 del 1968).

 

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

L’art. 14 della legge regionale n. 4 del 2015 modifica, limitatamente alla regione Umbria, l’art. 15 della legge 108/1968 relativo all’attribuzione dei seggi.

Non è prevista una soglia d’accesso alla ripartizione dei seggi fra liste e coalizioni di liste. È prevista solo una soglia del 2,5 per cento dei voti, ai fini della ripartizione dei seggi fra le liste all’interno di una coalizione.

A seguito delle comunicazioni ricevute dall’Ufficio unico circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale:

§  proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e individua il candidato alla carica di Presidente che abbia ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore;

§  procede al riparto dei seggi fra le coalizioni e le liste: a tal fine divide le rispettive cifre elettorali, comprensive degli eventuali voti assegnati al solo candidato Presidente, per il totale dei seggi + 1, ottenendo così il quoziente elettorale regionale; divide le cifre elettorali per tale quoziente elettorale e attribuisce i seggi alle liste e coalizioni in base ai quozienti interi; se il totale dei seggi così attribuiti supera il totale dei seggi da assegnare si ripete l’operazione con un nuovo quoziente elettorale ottenuto diminuendo di un’unità il divisore; i seggi eventualmente rimasti da attribuire sono assegnati alle liste e coalizioni in base ai maggiori resti;

§  verifica il totale dei seggi conseguiti dalla coalizione o lista vincente e le assegna in ogni caso 12 seggi; in caso di coalizione vincente ripartisce tali seggi tra le liste facenti parte della coalizione che hanno superato la soglia del 2,5 per cento del totale dei voti validi a livello regionale;

§  verifica il totale dei seggi conseguiti dalle altre liste e coalizioni e assegna loro nel complesso 8 seggi, uno dei quali è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore al Presidente eletto; i restanti 7 seggi sono ripartiti tra le liste e coalizioni non vincenti.


 

Regione Marche

La legge regionale 27 del 2004, e successive modificazioni, prevede l’elezione diretta del Presidente della Giunta contemporaneamente all’elezione del Consiglio regionale. Il sistema è proporzionale su base circoscrizionale, con l’attribuzione di un premio di maggioranza. I seggi sono attribuiti a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta. Le circoscrizioni corrispondono alle province.

Da ultimo, le modifiche introdotte dalla legge regionale 36 del 2019 riguardano[20]:

§  la parità di genere: la rappresentanza di ciascun genere in ciascuna lista provinciale non può essere inferiore al 40 per cento, anziché ai due terzi; viene inoltre introdotta la doppia preferenza di genere (e conseguentemente modificata la scheda di votazione);

§  il premio di maggioranza, attribuito alla coalizione vincente con una soglia minima del 40 per cento dei voti validi, anziché con la soglia del 37 per cento;

§  la disciplina della presentazione delle liste e delle candidature (casi di esenzione dalla sottoscrizione, obblighi dei comuni, esame ed ammissione).

Viene inoltre introdotta la incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale. Il consigliere regionale nominato assessore regionale è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico da assessore.

Da ultimo, la legge regionale 2 luglio 2020, n. 24 ha apportato modifiche alla normativa elettorale concernenti i limiti di candidature. In particolare ha inserito il divieto per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale di presentarsi come candidati nelle liste provinciali (art. 10-bis, comma 1, L.R. 27 del 2004) e detta inoltre le conseguenti istruzioni ai fini della verifica delle candidature. Queste disposizioni tuttavia entreranno in vigore a partire dalla XII legislatura e quindi non si applicheranno alle elezioni del 2020 (art. 5, comma 1).

La medesima legge regionale (art. 5, comma 2), ha inoltre dettato disposizioni transitorie che si applicano solo in occasione delle elezioni del 2020, al fine di recepire la norma del decreto legge 26 del 2020 che riduce ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste provinciali.

 

Composizione del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale delle Marche è composto da 30 consiglieri, più il Presidente della Giunta regionale, eletto contestualmente al Consiglio. Così stabilisce l’articolo 15 dello statuto (legge regionale statutaria 1 del 2005) e l’articolo 4, comma 1, della legge elettorale regionale.

I 30 seggi di consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali (art. 4, comma 2). Uno dei 30 seggi spetta al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla coalizione che ha ottenuto la seconda cifra elettorale regionale (art. 19, comma 6, lett. c)).

 

Non è immediatamente rieleggibile a Presidente della Giunta regionale, allo scadere del secondo mandato, chi ha ricoperto tale carica per due legislature consecutive (art. 3-bis, comma 2).

La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale. Il consigliere regionale nominato assessore regionale è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico da assessore (art. 3-bis, comma 2-bis, introdotto dalla legge regionale 36 del 2019).

 

Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province. La ripartizione dei 30 seggi tra le circoscrizioni è effettuata sulla base della popolazione residente con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti (art. 6).

 

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste provinciali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale (art. 9). Più liste provinciali possono collegarsi in coalizione.

 

Liste provinciali

Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale; l’insieme di tali liste è definito gruppo di liste (art. 9, commi 2, 3 e 7).

Il gruppo o l’insieme dei gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente formano una coalizione di liste; per essere ammesse le coalizioni devono essere formate da almeno un gruppo di liste presentate con il medesimo simbolo in almeno tre circoscrizioni; non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a tre (art. 9, comma 4).

Ciascuna lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore a un terzo, con arrotondamento all’unità superiore (art. 9, comma 5).

 

Candidatura alla carica di Presidente

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, a pena di inammissibilità, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un gruppo di liste provinciali presentate in almeno tre circoscrizioni. (art. 11, comma 2).

 

Rappresentanza di genere

A pena di inammissibilità, nelle liste provinciali nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei candidati (con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore (art. 9, comma 6, modificato dalla L.R. 36 del 2019).

E’ inoltre prevista la doppia preferenza di genere (art. 16, co.6, come modificato dalla L.R. 36 del 2019).

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

Le modalità di votazione sono descritte all’articolo 16: l’elettore dispone di un’unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e i simboli delle liste provinciali collegate. L’elettore può votare per una lista e un candidato Presidente collegato alla lista prescelta; qualora esprima solo un voto a favore di una lista, tale voto si intende espresso anche per il candidato Presidente collegato; qualora esprima solo un voto a favore di un candidato Presidente, il voto si intende espresso anche per la coalizione collegata. Non è consentito il voto disgiunto.

Ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze, in tal caso queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza (comma 6, modificato dalla L.R. 36 del 2019).

 

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

Sono ammesse all’assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto, nell’intera regione, almeno il 5 per cento dei voti validi, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del 3 per cento dei voti validi a favore delle liste (art. 18).

La ripartizione dei seggi è effettuata a livello regionale. A seguito delle comunicazioni ricevute dagli uffici centrali circoscrizionali (art. 19, commi 1-3), l’ufficio centrale regionale (art. 19, comma 4 e segg.):

§  calcola la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste e di ciascuna coalizione (data dalla somma dei voti espressi per le liste che la compongono più i voti eventualmente espressi per il solo candidato Presidente);

§  esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano superato la soglia prevista;

§  proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato collegato alla coalizione che ha ottenuto la maggior cifra elettorale regionale;

§  verifica quale coalizione abbia ottenuto la seconda cifra elettorale regionale e riserva un seggio al candidato Presidente collegato a tale coalizione;

§  effettua una prima ripartizione dei seggi tra le coalizioni con il metodo d’Hondt[21] e assegna, eventualmente, il premio di maggioranza alla coalizione vincente; a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale 36 del 2019, il premio di maggioranza è attribuito alla coalizione vincente se questa ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi[22], nello specifico sono assegnati:

ü  19 seggi se la coalizione ha ottenuto almeno il 43 per cento dei voti validi;

ü  18 seggi se ha ottenuto fra il 40 per cento e il 43 per cento dei voti validi

§  ripartisce quindi i seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse, utilizzando il metodo d’Hondt;

§  procede alla ripartizione dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra i gruppi di liste che ne fanno parte; a tal fine utilizza il metodo dei quozienti interi e maggiori resti sulla base di un quoziente di coalizione corretto (totale dei voti validi di ciascuna coalizione diviso il numero di seggi spettanti +1).

I seggi assegnati a ciascuna lista sono quindi ripartiti nelle circoscrizioni provinciali utilizzando il quoziente circoscrizionale (totale dei voti validi di tutte le liste – comprese quelle fuori soglia – espressi nella circoscrizione diviso il numero di seggi spettanti alla circoscrizione):

ü  attribuisce i seggi secondo i quozienti interi e verifica per ciascun gruppo di liste se il numero di seggi così assegnati supera quello dei seggi spettanti; in caso affermativo toglie i seggi eccedenti sottraendoli alle liste a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi; in caso di parità di seggi assegnati la sottrazione è a carico della lista che ha ottenuto il minor numero di voti;

ü  attribuisce i seggi restanti sulla base delle maggiori cifre elettorali residuali (ottenute moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista e dividendoli per il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione) entro il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione; qualora risultino ancora seggi da attribuire questi sono ripartiti, sempre entro il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, alle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti;

§  individua il seggio assegnato con la minore cifra elettorale residuale ad una lista della coalizione che ha ottenuto la seconda cifra elettorale regionale e lo attribuisce al candidato Presidente di quella coalizione.


 

Regione Lazio

Con la legge regionale n. 2 del 13 gennaio 2005[23], e successive modificazioni, la regione Lazio ha emanato disposizioni relative ad alcuni aspetti della disciplina elettorale, lasciando invariato l’assetto generale previsto dalla normativa statale: elezione diretta del Presidente della Giunta contestualmente all’elezione del Consiglio regionale e sistema proporzionale di liste circoscrizionali con attribuzione di un premio di maggioranza.

La legge regionale n. 10 del 3 novembre 2017, ha apportato ulteriori modifiche al sistema elettorale. In particolare ha abolito il listino e modificato l’attribuzione del premio di maggioranza, introdotto il divieto di un terzo mandato consecutivo per il Presidente della Regione e modificato le norme sulla rappresentanza di genere.

 

Composizione del Consiglio regionale

L’articolo 19 dello statuto (legge regionale statutaria 1 del 2004) stabilisce che il Consiglio regionale del Lazio è composto da 50 consiglieri e dal Presidente della Regione. Dei 50 consiglieri, 40 (quattro quinti) sono eletti con sistema proporzionale sulla base di liste circoscrizionali, mentre i restanti 10 (un quinto) costituiscono il premio di maggioranza attribuito alla lista o coalizione collegata con il candidato Presidente eletto (art. 3, comma 1 e art. 6). È altresì membro del Consiglio regionale - compreso tra i 50 consiglieri - il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente (art. 2, comma 5).

Con la legge regionale n. 10 del 2017 è stato introdotto il divieto del terzo mandato consecutivo per il Presidente della Regione: dopo due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica (art. 2, comma 5-bis).

 

Circoscrizioni

Come già determinato dalla normativa statale, le circoscrizioni elettorali sono 5 e coincidono con i territori delle province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e della Città metropolitana di Roma capitale. I seggi sono ripartiti tra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. La ripartizione dei 40 seggi è effettuata con decreto del Presidente della Regione adottato insieme al decreto di convocazione dei comizi (art. 4). Per le elezioni del 2018, la ripartizione effettuata sulla base del censimento 2011 è la seguente: Frosinone 4, Latina 4, Rieti 1, Roma 29 e Viterbo 2.

 

Candidature e liste

La legge regionale n. 10 del 2017 ha apportato sostanziali modifiche alla normativa statale. In particolare sono state soppresse le liste regionali e la necessità delle sottoscrizioni per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente; sono state inoltre modificate le norme sulla composizione delle liste circoscrizionali. Il sistema si basa sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti (che possono essere composte da un numero di candidati maggiore rispetto ai seggi da eleggere in ciascuna circoscrizione), ciascuna collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione. Le disposizioni contenute nella legge 43 del 1995 relative alle liste regionali, si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione (art. 1, comma 2).

 

Candidature alla carica di Presidente

La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione, a pena di nullità, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste circoscrizionali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all’unità superiore (art. 1, comma 3, legge 43 del 1995).

La legge regionale n. 10 del 2017, come già ricordato ha introdotto il divieto del terzo mandato consecutivo per il Presidente della Giunta regionale (art. 2, comma 5-bis).

 

Liste circoscrizionali

La presentazione delle liste nelle circoscrizioni provinciali (che la legge 108 chiama collegi) è disciplinata dall’articolo 9 della legge 108 del 1968, modificata e integrata, limitatamente alla regione Lazio, dall’articolo 8 della legge regionale 2 del 2005 e dall’articolo 1 della legge 43 del 1995. 

La presentazione delle liste circoscrizionali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una candidatura alla carica di Presidente della Regione. Più liste circoscrizionali possono collegarsi alla stessa lista regionale (art. 1, comma 8, legge 43 del 1995).

Le nuove norme introdotte dalla legge regionale n. 10 del 2017 determinano il numero di candidati che ciascuna lista circoscrizionale deve avere, fissando un limite minimo e massimo, in modo tale che la lista possa avere un numero maggiore di candidati rispetto al numero di consiglieri da eleggere in quella circoscrizione; si rammenta infatti che da queste stesse liste saranno tratti i candidati eletti con sistema maggioritario. I numeri sono i seguenti (art. 8, comma 5-bis):

-       da 22 a 32 per la Città metropolitana di Roma (che elegge 29 consiglieri)

-       da 4 a 6 per Latina e Frosinone (che eleggono ciascuna 4 consiglieri);

-       da 2 a 4 a 6 per Viterbo (che elegge 2 consiglieri)

-       e in misura fissa di 2 per Rieti che elegge un solo consigliere.

 

Rappresentanza di genere

In ogni lista circoscrizionale, a pena di inammissibilità, entrambi i sessi devono essere rappresentanti in pari misura. Se il numero di candidati è dispari, ogni genere deve essere rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all’altro (art. 3, comma 2).

È stata, inoltre, introdotta la doppia preferenza di genere (art. 5-bis).

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

La nuova legge elettorale disciplina anche la scheda elettorale conseguentemente alla soppressione delle liste regionali ed alla possibilità di esprimere due voti di preferenza. Nella sostanza, tuttavia, non cambiano le modalità di voto: la votazione avviene su un’unica scheda che reca il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale e del candidato Presidente collegato.

L’elettore può votare solo per il candidato Presidente, o solo per una lista circoscrizionale, o per il candidato Presidente e per una lista circoscrizionale anche non collegata con il candidato Presidente prescelto (voto disgiunto). Qualora esprima solo un voto a favore di una lista circoscrizionale, tale voto si trasferisce al candidato Presidente collegato.

Come già ricordato ciascun elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. In tal caso una preferenza deve riguardare un candidato di genere maschile ed una un candidato di genere femminile (art. 5-bis).

 

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

È eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi a livello regionale (art. 2, comma 3).

La legge elettorale della regione Lazio non prevede disposizioni specifiche relativamente alla percentuale sul totale dei voti validi necessaria per l’ammissione al riparto dei seggi, che resta disciplinata dalla normativa nazionale: 3 per cento per i gruppi di liste, a meno che il gruppo di liste non sia collegato ad un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno il 5 per cento (art. 7, legge 43 del 1995).

I quattro quinti (40) dei seggi del Consiglio sono attribuiti mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residuali e dei seggi non assegnati nel collegio unico regionale. Il restante quinto dei consiglieri costituisce il premio di maggioranza e, ove non necessario, è distribuito tra le altre liste e coalizioni (art. 3, comma 1 e art. 6).

L’attribuzione dei seggi da assegnare con sistema proporzionale resta disciplinata dalla normativa statale (legge 108 del 1968, art. 15, commi 1-12): prima ripartizione a livello circoscrizionale a quoziente intero, poi a livello regionale per i seggi residui.

I seggi sono dapprima ripartiti in ciascuna circoscrizione in base ai voti che ciascuna lista ha ottenuto nella circoscrizione medesima (cifra elettorale circoscrizionale). I seggi sono assegnati con metodo proporzionale sulla base dei quozienti interi. Il quoziente è ottenuto dividendo il totale dei voti delle liste ammesse per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione aumentato di una unità (quoziente corretto con +1).

I seggi che rimangono da assegnare sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali (liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno) nell’ambito del collegio unico regionale (CUR) in base alla somma dei voti residuali di ciascun gruppo di liste, con il metodo dei quozienti interi (quoziente naturale) e dei maggiori resti. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste in sede di CUR sono assegnati alle singole liste nelle circoscrizioni in base alla graduatoria decrescente del rapporto tra il quoziente provinciale ed i resti che ciascuna lista in quella circoscrizione ha trasferito al CUR.

 

L’assegnazione dei seggi da assegnare con criterio maggioritario è disciplinata dall’art. 6 della legge regionale 2 del 2005, come modificato dalla legge regionale 10 del 2017:

§  qualora la lista o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto - vale a dire inferiore a 30 seggi - assegna tra i suddetti gruppi di liste un numero di seggi necessario a raggiungere tale consistenza e comunque nei limiti dei seggi ancora a disposizione – pari al massimo a 10 seggi;

§  qualora la lista o la coalizione di liste collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto abbiano già conseguito un numero di seggi pari o superiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna i seggi a disposizione alle altre liste collegate ai candidati Presidenti non eletti.

I seggi del premio di maggioranza sono ripartiti tra le liste che ne hanno diritto con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti, sulla base del quoziente regionale calcolato come rapporto tra il totale dei voti delle liste diviso il numero di seggi attribuire (art. 6, comma 2).

Per ciascuna lista, i seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni sulla base della graduatoria decrescente dei divisori Sainte-Laguë. Il sistema applica uno dei metodi dei divisori: la cifra elettorale circoscrizionale della lista è divisa per 1, 3, 5, 7 fino al numero di seggi da assegnare; i quozienti così ottenuti sono ordinati in un’unica graduatoria per tutte le circoscrizioni e i seggi sono attribuiti in corrispondenza dei valori maggiori nella circoscrizione corrispondente (art. 6, comma 3).

 

Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali

La legge regionale contiene, infine, una norma volta a garantire che venga eletto almeno un consigliere in ciascuna circoscrizione (art. 6, comma 4). Alla fine delle operazioni di assegnazioni dei seggi nelle circoscrizioni, qualora in una circoscrizione non sia stato attribuito neanche un seggio, il seggio mancante viene attribuito alla lista collegata al candidato Presidente eletto che abbia, in quella circoscrizione, la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. Alla medesima lista è sottratto un seggio in altra circoscrizione, secondo i seguenti criteri:

-       nel caso in cui alle liste collegate al Presidente eletto sia stato attribuito il premio di maggioranza, è sottratto uno dei seggi attribuiti come premio di maggioranza, nella circoscrizione in cui è stato attribuito con il quoziente minore;

-       nel caso in cui alle liste collegate al Presidente eletto non sia stato attribuito il premio di maggioranza, è sottratto il seggio attribuito in sede di collegio unico regionale, nella circoscrizione in cui è stato attribuito con i minori voti residuali percentuali;

-       nel caso infine in cui tutti i seggi spettanti alle liste collegate al Presidente eletto fossero stati ottenuti con i quozienti interi nelle circoscrizioni, il seggio è sottratto alla lista collegata che ha ottenuto la minore cifra elettorale.


 

Regione Abruzzo

La legge regionale n. 9 del 2 aprile 2013 prevede l’elezione diretta del Presidente della Giunta contestualmente all’elezione del Consiglio regionale; il sistema è proporzionale su base circoscrizionale, con attribuzione di un premio di maggioranza. Le circoscrizioni corrispondono alle province.

La legge elettorale è stata successivamente modificata dalla legge regionale 15 del 2018, che ha introdotto la doppia preferenza di genere e modificato, conseguentemente, la scheda di votazione.

 

Composizione del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo è composto di 31 membri. Un seggio è attribuito di diritto al Presidente della Giunta regionale eletto e uno al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore (articolo 14 dello statuto regionale, 28 dicembre 2006, e art. 4, comma 1, legge elettorale regionale).

Alle liste collegate al Presidente della Giunta regionale eletto è attribuito almeno il 60 per cento e non più del 65 per cento dei seggi del Consiglio (senza contare i due seggi attribuiti di diritto) (art. 4, comma 5).

 

Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province[24]. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata sulla base della popolazione residente con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti (art. 4, comma 2).

 

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

 

Liste circoscrizionali

La presentazione delle liste circoscrizionali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; le liste sono ammesse solo se presenti con il medesimo contrassegno in almeno 3 circoscrizioni (art. 2, comma 2).

Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno nelle diverse circoscrizioni sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; tali liste formano un gruppo di liste (art. 2, comma 3). Più gruppi di liste possono indicare con un patto di coalizione il collegamento ad un medesimo candidato Presidente (art. 2, comma 4).

Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, con arrotondamento all’unità superiore (art. 12, comma 5).

È consentita la candidatura in al massimo due circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo (art. 12, comma 7)

 

Candidatura alla carica di Presidente

I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione, devono dichiarare il collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di una coalizione o di un gruppo di liste (art. 3, comma 5).

Non può essere candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi (art. 3, comma 3).

 

Rappresentanza di genere

In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati (art. 1, comma 4).

L’elettore ha la possibilità di esprimere la doppia preferenza di genere (vedi infra art. 9, comma 1).

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

L’elettore dispone di un’unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e i simboli delle liste circoscrizionali collegate; il contrassegno di ciascuna lista, è affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze.

L’elettore può votare solo per un candidato Presidente, o per un candidato Presidente e per una lista collegata, o solo per una lista; qualora esprima solo un voto a favore di una lista, tale voto si trasferisce al candidato Presidente collegato. Non è ammesso il voto disgiunto (il voto per un candidato Presidente e una lista non collegata è nullo). Nel caso di un voto per un candidato Presidente e per più di una lista collegata, è valido solo il voto al candidato Presidente. Il voto per più liste collegate a candidati Presidenti diversi è nullo (art. 9).

Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 7 e art. 9, comma 1, modificati dalla L.R. 15 del 2018).

 

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

Sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell’intera regione, almeno il 4 per cento dei voti validi o il 2 per cento se collegato ad una coalizione che abbia superato il 4 per cento dei voti validi (art. 16).

I seggi sono ripartiti in sede regionale con il metodo d’Hondt, a seguito della proclamazione del Presidente della Giunta e dell’attribuzione del premio di maggioranza.

I seggi spettanti a ciascuna lista sono ripartiti nelle circoscrizioni in modo tale che venga rispettata la rappresentanza territoriale. I seggi sono dapprima attribuiti nelle circoscrizioni in corrispondenza dei soli quozienti interi, sulla base del quoziente circoscrizionale corretto (voti/seggi+1). I seggi residui sono attribuiti alle liste sulla base di un’unica graduatoria regionale delle cifre elettorali residuali percentuali: alle liste sono attribuiti seggi in corrispondenza delle cifre maggiori ma nel limite dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione e fino a raggiungere il numero di seggi spettanti.

 

Nel dettaglio, a seguito delle comunicazioni ricevute dagli uffici centrali circoscrizionali (commi 1-4), l’Ufficio centrale regionale:

§  proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente che abbia ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore (art. 17, comma 5, lett. a));

§  determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali e la cifra elettorale di maggioranza della coalizione o del gruppo di liste collegate al Presidente eletto (art. 17, comma 5, lett. b) e c));

§  esclude dalla ripartizione dei seggi il gruppo di liste circoscrizionali che non abbia ottenuto la prevista percentuale di voti validi (4 per cento o 2 per cento se in una coalizione che ha ottenuto il 4 per cento) (art. 17, comma 5, lett. d));

§  procede ad una prima ripartizione dei seggi tra la coalizione o il gruppo di liste maggioritario collegato con il Presidente eletto e i gruppi di liste minoritarie non collegate con il Presidente eletto, con il metodo d’Hondt[25]; verifica quindi che la coalizione o il gruppo di liste collegato con il Presidente eletto abbia ottenuto almeno 17 seggi e, in caso negativo, gli attribuisce i seggi occorrenti per raggiungere tale consistenza; in ogni caso alla coalizione o gruppo di liste maggioritario non possono essere assegnati più di 19 seggi, i seggi eventualmente eccedenti sono sottratti e assegnati ai gruppi di liste minoritari (art. 17, comma 5, lett. e) f));

§  se il Presidente eletto è collegato ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione: divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi assegnato +1, ottenendo così il quoziente di coalizione, divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste della coalizione per tale quoziente e assegna i seggi sulla base dei quozienti interi e dei maggiori resti (art. 17, comma 5, lett. g));

§  successivamente distribuisce i seggi assegnati alle liste nelle circoscrizioni: per ogni circoscrizione divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale (dato dal totale dei voti validi alle liste nella circoscrizione per il numero complessivo di seggi spettanti alla circoscrizione +1) e assegna i seggi ad ogni lista sulla base dei quozienti interi; calcola poi la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista (moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista e dividendoli per il totale dei voti validi alle liste nella circoscrizione) (art. 17, comma 6);

§  verifica, per ciascun gruppo di liste, se il numero di seggi assegnati alle liste circoscrizionali a quoziente intero supera quello dei seggi spettanti in base alla ripartizione effettuata e, eventualmente, sottrae i seggi in eccedenza a partire dalle liste che hanno avuto assegnati più seggi; ripartisce quindi i seggi residui tra le liste circoscrizionali sulla base delle maggiori cifre elettorali residuali percentuali – precedentemente calcolate.  Queste sono poste in un’unica graduatoria decrescente e i seggi attribuiti alle cifre maggiori ma nel limite dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione e fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi spettanti (art. 17, comma 7) ;

§  determinato definitivamente il numero di seggi spettanti a ciascuna lista circoscrizionale, proclama eletti i candidati di ogni lista seguendo la graduatoria delle preferenze (art. 17, comma 8).

 


 

Regione Molise

La regione Molise ha adottato una propria disciplina con la legge regionale n. 20 del 5 dicembre 2017 (modificata da ultimo dalla L.R. n. 1 del 2018). Il sistema è analogo a quello in vigore nelle altre regioni e prevede l’elezione diretta del Presidente della Giunta contestualmente all’elezione del Consiglio regionale; i consiglieri sono eletti con sistema proporzionale, su base di liste e coalizioni collegate ad un candidato Presidente e con attribuzione di un premio di maggioranza. La regione costituisce una unica circoscrizione elettorale.

La disciplina dettata dalle leggi n. 108 del 1968 e n. 43 del 1995 continua ad applicarsi per quanto non espressamente disciplinato (art. 1, comma 2).

 

Composizione del Consiglio regionale

Ai sensi dell’art. 15 dello statuto (L.R. 18 aprile 2014 n. 10) il Consiglio regionale del Molise è composto da 20 membri, oltre al Presidente della Giunta regionale eletto (articolo 1, comma 3).

Un seggio è attribuito di diritto al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore (articolo 2, comma 3).

 

Circoscrizioni

Il territorio della regione costituisce un’unica circoscrizione elettorale (art. 3).

 

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste regionali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Più liste collegate al medesimo candidato Presidente costituiscono una coalizione (art. 2, comma 6).

La legge regionale disciplina la presentazione delle liste (articolo 5) e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta (articolo 6) nell’unica circoscrizione regionale; per entrambe è richiesta la sottoscrizione da un minimo di 300 ad un massimo di 600 elettori della regione. La legge regionale disciplina le modalità di presentazione, i documenti necessari e i casi di esenzione dall’obbligo di sottoscrizione per le liste regionali. Queste devono essere composte da un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere (20) e non inferiore allo stesso numero diminuito di un quarto (15).

 

Rappresentanza di genere

In ogni lista regionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero di candidati del genere meno rappresentato contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In sede di ammissibilità, nella lista che non rispetta tale percentuale, sono cancellati i nominativi in eccedenza, quindi verificato di nuovo il limite minimo di candidati richiesti e se non conforme alla prescrizione, la lista è dichiarata inammissibile.

I soggetti politici devono garantire la partecipazione di entrambi i generi alla campagna elettorale (articolo 7).

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

L’elettore dispone di un’unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e i simboli delle liste collegate. L’elettore può votare solo per un candidato Presidente, o per un candidato Presidente e per una lista collegata, o solo per una lista; qualora esprima solo un voto a favore di una lista, tale voto si trasferisce al candidato Presidente collegato. Non è ammesso il voto disgiunto. Nel caso di un voto per un candidato Presidente e per più di una lista collegata, è valido solo il voto al candidato Presidente. Il voto per più liste collegate a candidati Presidenti diversi è nullo.

È prevista la doppia preferenza di genere (art. 10).

 

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

È proclamato eletto il candidato Presidente che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale.

L’Ufficio elettorale procede quindi ad una prima ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste singole e le coalizioni ammesse.

Accedono alla ripartizione dei seggi le liste singole e le coalizioni collegate ad un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno l’8 per cento dei voti validi regionali.

Nel caso in cui nessun altro candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, oltre a quello proclamato eletto, abbia ottenuto l'8 per cento dei voti validi, alla ripartizione dei seggi partecipa la coalizione di liste o la lista singola collegate al candidato alla Presidenza della Giunta regionale che ha ottenuto la maggiore percentuale di voti validi.

Dopo questa prima assegnazione, l’Ufficio elettorale verifica quanti seggi ha ottenuto la lista singola o coalizione collegata con il candidato Presidente e attribuisce alla stessa un numero di seggi complessivi da un minimo di 12 ad un massimo di 14 seggi. Conseguentemente ripartisce i restanti 6 o 8 seggi tra le liste singole e coalizioni collegate con i candidati Presidenti non eletti.

I seggi assegnati ad una coalizione – sia di maggioranza che di minoranza – sono ripartiti tra le liste che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi regionali.

Tutte le ripartizioni che richiedono le diverse fasi dell’assegnazione dei seggi, sono effettuate con lo stesso metodo proporzionale sulla base del quoziente naturale corretto calcolato come rapporto tra il totale dei voti validi delle liste ammesse e il numero di seggi da attribuire aumentato di una unita. I seggi sono assegnati prima sulla base dei quozienti interi, quindi attribuiti in corrispondenza dei più alti numeri di voti residuali.


 

Regione Campania

Con la legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, e successive modificazioni, la regione Campania ha apportato alcune modifiche al sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale previsto dalla normativa statale, mantenendo l’impianto a ripartizione proporzionale ed esito maggioritario con l’assegnazione del 20 per cento dei seggi quale premio di maggioranza. È stato soppresso il cosiddetto listino.

La legge regionale recepisce la normativa statale – espressamente le leggi 108/1968 e 43/1995 e la legge costituzionale 1/1999 – ad eccezione delle parti incompatibili con le disposizioni della legge

 

Composizione del Consiglio regionale

L’art. 27 dello statuto (legge regionale 6 del 2009) dispone che il Consiglio regionale della Campania è composto da 50 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale[26]; i due organi sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto (art. 1, comma 1 e art. 5 comma 2).

I consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti con applicazione di un premio di maggioranza (art. 1 comma 4).

È altresì membro del Consiglio regionale - compreso tra i 50 consiglieri - il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente (art. 5, comma 3).

 

Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali corrispondono al territorio delle province (art. 1 legge 108/1968).

 

Candidature e liste

Il sistema delle candidature è basato sulla presentazione di liste provinciali collegate – singolarmente come gruppo o in coalizione di più gruppi - ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

La legge regionale detta le disposizioni illustrate di seguito e rinvia alla normativa statale, cui fa esplicito riferimento, per le modalità e i tempi di presentazione, la disciplina delle sottoscrizioni, l’esame e l’ammissione delle liste.

 

Liste provinciali

La presentazione di liste provinciali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; sono ammesse solo se presenti in almeno 3 circoscrizioni.

Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo e presentate in più circoscrizioni (definite gruppo di liste) sono collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente; più gruppi di liste collegate con il medesimo candidato sono collegate in una coalizione di liste (articolo 3).

 

Candidatura alla carica di Presidente

La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un gruppo di liste ovvero con una coalizione. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente, non è necessaria alcuna sottoscrizione (articolo 2).

 

Rappresentanza di genere

Le norme in materia di rappresentanza di genere sono previste dall’articolo 10: il comma 2 dispone che in ciascuna lista provinciale, a pena di inammissibilità, ciascuno dei due sessi non può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati; il comma 3 dispone che nella campagna elettorale i soggetti politici debbano assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica e nei messaggi autogestiti.

Un’ulteriore disposizione sulla rappresentanza di genere è prevista dall’articolo 4, comma 3 in relazione al voto di preferenza: poiché la legge regionale prevede la possibilità per l’elettore di esprimere uno o due voti di preferenza, «nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»[27].

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

Le modalità di votazione sono descritte all’articolo 4: la votazione avviene su un’unica scheda. L’elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno della lista. Il voto espresso alla sola lista provinciale si intende validamente espresso anche per il candidato alla carica di Presidente. È ammesso il voto disgiunto.

Come già detto l’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza (nel caso di due preferenze queste devono riguardare candidati di genere diverso). Nel caso in cui l’elettore esprima il voto per un candidato Presidente e due preferenze per due liste diverse, i voti di lista sono nulli ed è valido il solo voto al candidato alla carica di Presidente.

 

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

La ripartizione e l’assegnazione dei seggi avvengono in sede regionale (articolo 7).

A seguito delle comunicazioni ricevute dagli uffici centrali circoscrizionali (commi 1-4), l’Ufficio centrale regionale:

§  proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (art. 5, comma 1 e art. 7, comma 5, lett. a));

§  verifica quale candidato alla carica di Presidente abbia ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore al candidato eletto, ai fini della riserva del seggio (vedi infra, comma 7, lett. c));

§  determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste provinciali e la cifra elettorale di maggioranza della coalizione o del gruppo di liste collegate al Presidente eletto (comma 5, lett. b), c));

§  procede alla verifica della ‘clausola di sbarramento’ (analoga a quella prevista dalla disciplina nazionale) ed esclude dalla ripartizione dei seggi il gruppo di liste provinciali che non abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi se non collegato con un candidato alla carica di Presidente che abbia ottenuto almeno il 10 per cento[28] dei voti validi (comma 5, lett. d));

§  per l’applicazione delle norme concernenti il premio di maggioranza e la garanzia per le minoranze contenute nell’articolo 6, procede ad una prima ripartizione dei seggi tra la coalizione - o gruppo di liste – maggioritaria e i gruppi di liste ‘minoritarie’ non collegate con il Presidente eletto, con il metodo d’Hondt[29]; quindi procede alle seguenti verifiche (comma 5 lett. e) ed f)):

 

ü  verifica se i seggi attribuiti alla coalizione maggioritaria siano almeno 30[30] (cioè il 60 per cento dei seggi come dispone il comma 1 dell’articolo 6) e, in caso negativo, attribuisce alla coalizione maggioritaria tanti seggi quanti ne occorrono per raggiungere questa quota;

ü  verifica se i seggi attribuiti alla coalizione maggioritaria siano superiori a 32[31] (cioè il 65 per cento dei seggi, limite massimo consentito dal comma 2 dell’articolo 6): in caso positivo, sottrae alla coalizione maggioritaria tanti seggi quanti ne occorrono per raggiungere questa quota;

ü  nel caso in cui venga attribuito il premio di maggioranza, ovvero vengano sottratti seggi a garanzia delle minoranze, procede ad una nuova ripartizione dei seggi restanti dalle precedenti operazioni, sempre con il metodo d’Hondt;

§  se il candidato eletto Presidente è collegato ad una coalizione, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra le liste che la compongono; a tal fine utilizza il metodo dei quozienti interi e maggiori resti sulla base del quoziente corretto: il quoziente di coalizione è ottenuto dividendo la cifra elettorale della coalizione per il numero di seggi spettanti + 1 (comma 5, lett. g).

 

I seggi spettanti a ciascuna lista sono quindi assegnati nelle circoscrizioni provinciali sulla base del quoziente elettorale circoscrizionale. In ogni circoscrizione l’Ufficio centrale regionale:

§  divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale ammessa al riparto per il quoziente elettorale circoscrizionale e attribuisce i seggi alle liste nelle circoscrizioni in base ai quozienti interi (comma 6, lett. a)); il quoziente elettorale circoscrizionale è calcolato, ai sensi del comma 3 lettera e), dividendo il totale dei voti validi alle liste espressi nella circoscrizione – comprese le liste eventualmente fuori soglia – per il numero di seggi spettanti alla circoscrizione + 1;

§  calcola la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale ammessa al riparto (ovvero moltiplica per cento i resti derivanti dall’operazione di cui al punto precedente e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione) e attribuisce i seggi che residuano sulla base delle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione (comma 7, lett. b));

§  in entrambe queste fasi, procede ad operazioni correttive qualora ad una lista vengano assegnati a quoziente intero più seggi di quelli spettanti (art. comma 7 lett. a) e qualora l’operazione di attribuzione dei seggi residui non consenta di attribuire tutti i seggi spettanti a ciascuna lista (comma 7 lett. b), secondo periodo).

§  individua il seggio assegnato con la minore cifra elettorale residuale ad una delle liste collegate al candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto la seconda cifra elettorale regionale, al fine di riservarlo al candidato stesso (comma 7, lett. c)).

 

Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali

L’articolo 11 dispone che per ogni circoscrizione elettorale venga eletto almeno un consigliere. L’ufficio centrale regionale, al termine delle operazioni di ripartizione dei seggi alle liste nelle circoscrizioni, verifica tale condizione (articolo 7, comma 7, lett. d).

Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti la mancata elezione di almeno un consigliere, in quella circoscrizione viene attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto.

 


 

Regione Puglia

La legge regionale n. 2 del 28 gennaio 2005, modificata dalla legge regionale n. 7 del 10 marzo 2015, prevede l’elezione diretta del Presidente della Giunta contestualmente all’elezione del Consiglio regionale; il sistema è proporzionale su base circoscrizionale con soglie di sbarramento e attribuzione di un premio di maggioranza senza soglia minima. Le circoscrizioni corrispondono alle province.

 

Composizione del Consiglio regionale

L’articolo 24 dello statuto (legge regionale 7 del 2004) stabilisce che il Consiglio regionale della Puglia è composto da 50 membri, oltre al Presidente della Giunta regionale eletto.

La legge elettorale regionale conferma le suddette disposizioni e aggiunge che dei 50 consiglieri 23 sono eletti sulla base di liste circoscrizionali e 27 a livello regionale (art. 3) e che un seggio è attribuito di diritto al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore al Presidente eletto (art. 2, commi 3 e 4).

 

Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province. La ripartizione tra le circoscrizioni dei 23 seggi attribuiti a livello circoscrizionale è effettuata sulla base della popolazione residente con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti (art. 4). Questo costituisce il numero minimo di candidati per lista; il numero massimo consentito è costituito dal risultato della ripartizione tra le circoscrizioni in base alla popolazione di tutti i 50 seggi (art. 8, comma 12).

 

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

 

Liste circoscrizionali

La presentazione delle liste circoscrizionali deve essere accompagnata, a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; le liste sono ammesse solo se presenti con il medesimo contrassegno in almeno 3 circoscrizioni (art. 8, commi 2 e 3).

Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno nelle diverse circoscrizioni sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; tali liste formano un gruppo di liste (art. 8, commi 4 e 5). Più gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente sono riunite in una coalizione di liste (art. 8, comma 6).

È consentita la candidatura in un massimo di tre circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo (art. 8, comma 16).

 

Candidatura alla carica di Presidente

I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale devono dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste (art. 2, comma 7).

 

Rappresentanza di genere

In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento. L’inosservanza della norma è punita con una sanzione pecuniaria (riduzione dei contributi ai gruppi consiliari) (art. 8, comma 13).

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

L’elettore dispone di un’unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e i contrassegni delle liste provinciali collegate.

L’elettore può votare solo per un candidato Presidente, o per un candidato Presidente e per una lista collegata, o per un candidato Presidente e per una lista non collegata (voto disgiunto) o solo per una lista; qualora esprima solo un voto a favore di una lista, tale voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente collegato (art. 7, commi 1 e 2).

Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza (art. 7, comma 3). Nel caso di un voto per un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista collegata, è valido solo il voto al candidato Presidente (art. 7, comma 9).

 

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

L’art. 10 della legge regionale modifica, limitatamente alla regione Puglia, numerosi articoli della legge 108 del 1968, sostituendo integralmente l’art. 15 relativo all’attribuzione dei seggi (ad esso fanno riferimento le indicazioni dei commi presenti di seguito).

La soglia d’accesso alla ripartizione dei seggi è fissata all’8 per cento dei voti validi per le coalizioni e per i singoli gruppi di liste, al 4 per cento per i gruppi di liste all’interno di una coalizione.

La ripartizione e l’assegnazione dei seggi avvengono in sede regionale. A seguito delle comunicazioni ricevute dagli uffici centrali circoscrizionali, l’Ufficio centrale regionale:

§  proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e individua il candidato alla carica di Presidente che abbia ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore (comma 4, numeri 5 e 6);

§  determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste e di ciascuna coalizione ed esclude dalla ripartizione dei seggi le liste e le coalizioni che non abbiano ottenuto la prevista percentuale di voti validi (8 per cento per coalizioni e gruppi di liste non coalizzati, 4 per cento per i gruppi di liste in coalizione) (comma 4, numeri 7 e seguenti);

§  procede al riparto dei primi 23 seggi a livello circoscrizionale: per ogni circoscrizione divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale (dato dal totale dei voti validi alle liste nella circoscrizione diviso per il numero di seggi spettanti alla circoscrizione +1[32]) e assegna i seggi ad ogni lista sulla base dei quozienti interi; se il numero dei seggi da attribuire così calcolato supera il numero di seggi spettante alla circoscrizione, si utilizza un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore; i seggi che rimangono da assegnare sono attribuiti al collegio unico regionale: a tal fine calcola la somma dei voti residui di ogni lista e il totale dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni e assegna tali seggi ai gruppi di liste sulla base dei voti residuati con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti, utilizzando il quoziente elettorale regionale (calcolato come rapporto tra il totale dei voti residuali e i seggi residuali da attribuire); procede quindi a ripartire i seggi assegnati a ciascun gruppo di liste nelle circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale (comma 5).

Assegnati i 23 seggi nelle circoscrizioni, l’Ufficio procede alla verifica dei seggi ottenuti dalla coalizione o gruppo di liste collegate al Presidente eletto, ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza e quindi della ripartizione degli ulteriori 27 seggi (comma 6). Il premio di maggioranza è variabile in relazione alla percentuale di voti ottenuta dalla coalizione o dal gruppo di liste collegate al Presidente eletto: pari o superiore al 40 per cento, dal 35 al 40 per cento ed inferiore al 35 per cento. In questi 3 casi assegna a tale coalizione o gruppo il numero di seggi necessario (sommato ai seggi già attribuiti) per arrivare ad una maggioranza, rispettivamente di 29, 28 o 27 seggi.

I restanti seggi sono ripartiti fra i gruppi e coalizioni di minoranza.

I seggi così assegnati sono attribuiti nelle circoscrizioni (prima ripartiti tra i gruppi di liste, in caso di coalizione) sulla base della graduatoria delle cifre elettorali percentuali già utilizzate (per la ripartizione nelle circoscrizioni dei seggi residuali nel collegio unico regionale), iniziando dalla circoscrizione in cui non è stato ancora attribuito un seggio.


 

Regione Basilicata

La legge regionale 20 del 20 agosto 2018, come modificata dalla legge regionale 27 del 3 ottobre 2018, disciplina il sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali; la legge prevede l’elezione diretta del Presidente della Giunta contestualmente all’elezione del Consiglio regionale; il sistema è proporzionale su base circoscrizionale, con attribuzione di un premio di maggioranza. Le circoscrizioni corrispondono alle province.

Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità la legge regionale rinvia alla normativa nazionale (art. 24).

La legge regionale è stata approvata dopo l’approvazione dello statuto, avvenuta con legge regionale statutaria n. 1 del 17 novembre 2016 che contiene i principi del sistema elettorale regionale[33]. Lo statuto, inoltre, ha attribuito (art. 22) alla Consulta di garanzia statutaria la funzione, tra l’altro, di sovraintendere alle elezioni regionali e la legge regionale ne disciplina i compiti che sono quelli, in sostanza, di Ufficio centrale regionale[34].

 

Composizione del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Basilicata è composto da 20 membri, oltre al Presidente della Giunta regionale eletto (art. 25 statuto e art. 2, comma 3, legge elettorale)[35].

Un seggio è attribuito di diritto al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore (art. 2, comma 4).

 

 

Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata sulla base della popolazione residente risultante dall’ultimo censimento, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti (art. 4).

 

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata, singolarmente o in coalizione con altre liste, ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le norme sulla presentazione delle liste e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta, sono contenute nella legge regionale 20 del 2018 agli articoli 6 e 7 e da 10 a 13.

 

Candidatura alla carica di Presidente

Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate contestualmente alla presentazione delle liste ad esso collegate e devono essere sottoscritte da un minimo di mille e da un massimo di millecinquecento elettori elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

Non può essere candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi (art. 6).

 

Liste circoscrizionali

La presentazione delle liste circoscrizionali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Più liste circoscrizionali possono indicare il medesimo alla carica Presidente della Giunta e in tal caso le dichiarazioni devono essere convergenti.

Le liste devono essere sottoscritte da un minimo di trecento e da un massimo di seicento elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione (art. 7).

 

Rappresentanza di genere

In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati (con arrotondamento all’unità più vicina); in caso di inosservanza sono esclusi dalla lista (art. 3, comma 3). È inoltre prevista la doppia preferenza di genere.

 

 

 

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

L’elettore dispone di un’unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e i simboli delle liste circoscrizionali collegate (art. 16).

L’elettore esprime il voto per una lista circoscrizionale e può esprimere fino a due voti di preferenza; il secondo voto di preferenza deve essere per un candidato di sesso diverso dal primo, pena l’annullamento della preferenza stessa.

Il voto espresso per una lista è contestualmente attribuito al candidato Presidente collegato. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto per un candidato Presidente e una lista non collegata è nullo.

Nel caso di un voto per un candidato Presidente e per più di una lista collegata, è valido solo il voto al candidato Presidente. Il voto per più liste collegate a candidati Presidenti diversi è nullo (art. 17).

 

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

La legge elettorale (art. 19) stabilisce le seguenti soglie di accesso, calcolate sempre come percentuale sul totale dei voti espressi nell’intera regione:

-       3 per cento per le liste non collegate in coalizione;

-       per le liste collegate in coalizione: nessuna soglia se la coalizione supera la soglia dell’8 per cento, in caso contrario la lista deve ottenere almeno il 4 per cento;

-       8 per cento per le coalizioni.

I seggi sono ripartiti in sede regionale (con il metodo d’Hondt), a seguito della proclamazione del Presidente della Giunta e dell’attribuzione del premio di maggioranza (art. 20, comma 3).

È proclamato eletto il candidato alla carica di Presidente che ottiene il maggior numero di voti. Alla lista o coalizione ad esso collegata è attribuito un premio di maggioranza variabile (dal 60 al 50 per cento dei 20 seggi complessivi del Consiglio) in relazione alla cifra elettorale ottenuta dalla lista o coalizione collegata:

-       se ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi regionali, sono attribuiti 12 seggi;

-       se ha ottenuto una percentuale di voti validi regionali compresa tra il 30 e il 40 per cento, sono attribuiti 11 seggi;

-       se ha ottenuto meno del 30 per cento dei voti validi regionali, sono attribuiti 10 seggi.

Alla lista o coalizione collegata al candidato Presidente eletto, non possono comunque essere attribuiti più di 14 seggi; in caso contrario i seggi eccedenti sono sottratti alla lista o coalizione maggioritaria e distribuiti tra le altre liste seguendo la graduatoria dei divisori d’Hondt (art. 20, comma 3, lett. g)).

I seggi spettanti ad una coalizione sono ripartiti proporzionalmente tra le liste che ne fanno parte con il metodo d’Hondt.

 

I seggi spettanti a ciascuna lista sono successivamente attribuiti nelle circoscrizioni in modo tale che venga rispettata la rappresentanza territoriale (art. 20, commi 4-6).

Una prima operazione attribuisce i seggi nelle circoscrizioni in corrispondenza dei soli quozienti interi, sulla base del quoziente circoscrizionale corretto (calcolato come rapporto tra i voti di tutte le liste e il numero di seggi spettanti alla circoscrizione aumentato di una unità, come prescrive l’art. 20, comma 1, lett. f)). I seggi non attribuiti in questa fase, definiti perciò ‘residuali’, sono attribuiti alle liste sulla base di un’unica graduatoria regionale dei voti residuali percentuali (ottenuti moltiplicando per cento i voti residuali – non utilizzati nella fase precedente - e divisi per il totale dei voti validi espressi per tutte le liste nella circoscrizione).

I seggi sono attribuiti in corrispondenza delle cifre maggiori ma nel limite dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (come determinati ai sensi dell’articolo 4 con decreto del presidente della Regione) fino a raggiungere il numero di seggi spettanti a ciascuna lista.

Nel limite dei seggi assegnati alle liste in ogni circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati della lista secondo l’ordine dei voti di preferenza ricevuti.

 


 

Regione Calabria

Con la legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005, e successive modificazioni, la regione Calabria ha emanato disposizioni relative a vari aspetti della disciplina elettorale, mantenendo l’impianto generale previsto dalla normativa statale: elezione diretta del Presidente della Giunta contestualmente all’elezione del Consiglio regionale e sistema proporzionale di liste circoscrizionali con attribuzione di un premio di maggioranza. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni ed è soppresso il listino.

 

Composizione del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Calabria è composto di 31 membri. Un seggio è attribuito di diritto al Presidente della Giunta regionale eletto (articolo 15 dello statuto e art. 1, comma 2). Dei restanti 30 consiglieri, 24 sono eletti sulla base di liste circoscrizionali e 6 con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali (art. 2, comma 1, lettere a) e b), che modificano l’art. 1, commi 2 e 3 della legge 43 del 1995).

 

Circoscrizioni

Le tre circoscrizioni elettorali corrispondono ai territori di una o più province: la provincia di Cosenza per la circoscrizione nord, le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia per la circoscrizione centro, la provincia di Reggio Calabria per la circoscrizione sud (art. 1, comma 2-bis).

Dato che la legge regionale non reca disposizioni sulla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si applica la disciplina statale che prevede la ripartizione in proporzione alla popolazione con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti (art. 2, legge 108/1968).

 

Candidature e liste

La legge regionale modifica – limitatamente alla regione Calabria – alcuni punti della normativa statale, che per il resto rimane valida: il sistema si basa pertanto sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna collegata ad una lista regionale composta da un unico candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

 

Candidatura alla carica di Presidente

Le liste regionali contengono come unica candidatura quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, per tale motivo non hanno contrassegno. La presentazione delle liste regionali, a pena di nullità, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste circoscrizionali presentate in non meno della metà delle circoscrizioni della regione, con arrotondamento all’unità superiore. Più gruppi di liste circoscrizionali possono collegarsi con la medesima lista regionale (art. 1, commi 3 e 9, legge 43 del 1995, modificati per la regione Calabria dall’art. 2, comma 1, lettere b) ed e)).

 

Liste circoscrizionali

Come prevede la disciplina statale, la presentazione delle liste circoscrizionali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una lista regionale.

Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore a due terzi con arrotondamento all’unità superiore (art. 3, che modifica l’art. 9, comma 5, della legge 108 del 1968).

Nella circoscrizione centro le liste devono comprendere, a pena di inammissibilità, almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti (art. 1, comma 2-quater).

Più liste circoscrizionali possono collegarsi alla stessa lista regionale, composta dall’unico candidato Presidente (art. 2, comma 1, lettera e) che modifica l’art. 1, comma 9 della legge 43 del 1995).

 

Rappresentanza di genere

Le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi (art. 1, comma 6).

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

La votazione avviene su un’unica scheda che reca il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale e a fianco il nome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato. L’elettore può votare solo per un candidato Presidente, o per un candidato Presidente e per una lista collegata, o solo per una lista; qualora esprima solo un voto a favore di una lista, tale voto si trasferisce al candidato Presidente collegato. Non è previsto il voto disgiunto. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza (art. 2, comma 2).

 

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

Sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell’intera regione, almeno il 4 per cento dei voti validi (art. 1, comma 3).

L’attribuzione dei 24 seggi da assegnare con sistema proporzionale resta disciplinata dalla normativa statale (legge 108 del 1968, art. 15, commi 1-12): prima ripartizione a livello circoscrizionale a quoziente intero, poi a livello regionale per i seggi residui.

La prima ripartizione dei seggi in ciascuna circoscrizione è fatta dall’Ufficio elettorale circoscrizionale in base ai voti che ciascuna lista ha ottenuto nella circoscrizione medesima (cifra elettorale circoscrizionale). I seggi sono assegnati con metodo proporzionale sulla base dei quozienti interi (quoziente corretto con +1). Il quoziente elettorale circoscrizionale è calcolato come rapporto tra il totale dei voti espressi per le liste circoscrizionali (quelle che hanno superato le soglie di sbarramento) e i seggi da assegnare nella circoscrizione aumentato di una unità.

I seggi che rimangono da assegnare sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali (liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno) nell’ambito del collegio unico regionale (CUR) in base alla somma dei voti residuali di ciascun gruppo di liste, con il metodo dei quozienti interi (quoziente naturale) e dei maggiori resti. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste in sede di CUR sono assegnati alle singole liste nelle circoscrizioni in base alla graduatoria decrescente del rapporto tra il quoziente provinciale ed i resti che ciascuna lista in quella circoscrizione ha trasferito al CUR.

L’assegnazione dei 6 seggi da assegnare con criterio maggioritario è disciplinata dall’art. 4 della legge regionale che modifica, limitatamente alla regione Calabria, l’art. 15, comma 13, della legge 108 del 1968. L’Ufficio centrale regionale procede pertanto alle seguenti operazioni:

§  determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista regionale [candidato Presidente] e individua il totale dei seggi assegnati al gruppo o ai gruppi di liste collegate a ciascuna lista regionale;

§  individua la lista regionale che ha conseguito la maggior cifra elettorale regionale e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato di tale lista;

§  verifica il totale dei seggi conseguito dal gruppo o dai gruppi di liste collegati al Presidente eletto: se il totale è pari o superiore a 15 assegna a tale gruppo di liste 3 seggi e i restanti 3 seggi sono ripartiti tra le liste minoritarie, se il totale è inferiore a 15 assegna tutti e 6 i seggi al gruppo di liste maggioritario;

§  i seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le liste sulla base dei quozienti interi e dei maggiori resti;

§  i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono poi assegnati nelle circoscrizioni sulla base della graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale.

 


Regioni a statuto speciale
e province autonome


Regione autonoma Valle d’Aosta

Le elezioni del Consiglio regionale sono disciplinate dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, modificata e integrata dalle seguenti leggi regionali:

§  legge regionale 22 del 2007, a seguito della modifica degli articoli da 15 a 18 dello statuto (L.cost. 4 del 1948) ad opera della L.cost. 2 del 2001 che attribuisce alle regioni a statuto speciale la competenza legislativa sulla forma di governo, sul sistema di elezione dei consiglieri, del Presidente e degli altri componenti della Giunta;

§  legge regionale 16 del 2017, che abbassa la soglia di accesso al premio di maggioranza da 50 a 42 per cento e sopprime l’eventuale ballottaggio;

§  legge regionale 7 del 2019 che da ultimo interviene in diversi ambiti: rappresentanza di genere (porta la percentuale minima di presenza di un genere in ciascuna lista dal 30 al 35 per cento); composizione delle liste e presentazione (abbassa, tra l’altro, il numero di sottoscrizioni necessarie); riduzione dei voti di preferenza da 3 a 1 (e conseguente modifica della disciplina del voto e della scheda); introduzione del limite di 3 mandati consecutivi per i consiglieri; disciplina e organizzazione delle operazione dello spoglio centralizzato da parte degli otto Poli di scrutinio (‘scrutinio centralizzato’, articoli da  14-bis a 16-bis).

I casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere regionale sono stabiliti dalla legge regionale 20 del 2007.

Lo statuto della regione (L.cost. 4 del 1948) stabilisce il numero dei componenti il Consiglio, la durata della legislatura, fissata in 5 anni come per tutte le altre regioni, nonché le modalità di convocazione dei comizi (art. 18).

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento dei 5 anni di legislatura. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Riguardo la forma di governo, nello statuto non vi è alcun vincolo ed è rimessa alla disciplina della legge regionale statutaria. La riforma apportata dalla legge costituzionale 2 del 2001 ha infatti soppresso la previsione statutaria dell’elezione del Presidente della Regione da parte del Consiglio regionale tra i suoi membri. Tuttavia la scelta del legislatore valdostano ha poi di nuovo confermato la suddetta disposizione, così che il Presidente della Regione continua ad essere eletto dal Consiglio regionale tra i suoi membri. La legge regionale 21 del 2007 disciplina l’elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, nonché la presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale.

Per l’elezione del Consiglio regionale la legge disciplina un sistema proporzionale con soglia di sbarramento (il doppio del quoziente naturale) ed eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, se la lista o gruppo maggioritario ha ottenuto almeno il 42 per cento dei voti validi.

 

Composizione del Consiglio regionale

Il numero di componenti del Consiglio regionale è stabilito dall’art. 16 dello statuto in 35 consiglieri. Il medesimo articolo, prevede altresì la possibilità che per l’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, venga richiesto il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno. Così è stato previsto dalla legge regionale in relazione all’elettorato attivo per i cittadini maggiorenni (art. 2) e in relazione all’elettorato passivo per i cittadini che hanno compiuto o compiono il 21° anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione (art. 3).

La legge regionale 7 del 2019 ha inoltre introdotto (art. 3.1), per i consiglieri regionali, il limite di tre mandati consecutivi, dopo i quali non sono immediatamente rieleggibili. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.

 

Circoscrizioni

Il territorio della Regione costituisce un unico collegio elettorale (art. 1, comma 4).

 

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo. Ciascuna lista presenta inoltre un programma elettorale, che può essere comune a più liste. È definito ‘gruppo di liste’, l’insieme delle liste che presentano un programma elettorale comune (art. 4-bis). Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 21 e non superiore a 35 (art. 6, comma 1, modificato dalla L.R. 7 del 2019).

La legge regionale 7 del 2019 ha abbassato il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste, portando il limite minimo da mille a novecento elettori e il limite massimo da millecinquecento a millequattrocento elettori (art. 6, comma 2).

 

Rappresentanza di genere

In ciascuna lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 35 per cento, con arrotondamento all’unità inferiore (art. 3-bis, modificato dalla L.R. 7 del 2019).

Durante la campagna elettorale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i generi (art. 3-ter)

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

Nella scheda le liste che hanno presentato un programma comune sono inserite in un unico rettangolo (art. 17).

L’elettore può esprimere un voto per una lista e può inoltre attribuire un solo voto di preferenza ad un candidato della lista votata (art. 34 e 35, modificati dalla L.R. 7/2019).

 

Attribuzione dei seggi ed eventuale premio di maggioranza

I seggi sono attribuiti con metodo proporzionale (quozienti interi e maggiori resti) alle liste ed ai gruppi di liste [coalizioni] che hanno superato la soglia di accesso ed eventuale attribuzione del premio di maggioranza. La legge regionale n. 16 del 2017 ha abbassato la soglia di accesso al premio di maggioranza, da 50 a 42 per cento, e soppresso l’eventuale ballottaggio tra le due liste più votate nel caso nessuna raggiungesse la percentuale del 50 per cento.

 

Le soglie sono in sostanza due. Una prima soglia è pari al quoziente ‘naturale’, vale a dire il rapporto tra il totale dei voti validi alle liste e i 35 seggi da assegnare; le liste che non raggiungono tale quoziente sono escluse da tutti i successivi calcoli. In particolare i voti delle liste che superano questa prima soglia, non sono computati ai fini del calcolo dei voti di un gruppo di liste (liste che presentano il medesimo programma), né ai fini del calcolo della percentuale di voti validi ottenuti dalla lista o gruppo di lista maggioritario.

Una seconda soglia è pari al doppio del quoziente naturale.

 

Si procede alla ripartizione dei seggi tra le liste che hanno superato la seconda soglia di accesso, vale a dire il doppio del quoziente naturale, sulla base del quoziente elettorale di attribuzione pari al totale dei voti delle liste ammesse alla ripartizione, diviso il numero di seggi da attribuire e si procede con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti.

 

Il premio di maggioranza, della consistenza di 21 seggi (pari al 60 per cento dei seggi del Consiglio), è attribuito alla lista o gruppo maggioritario solo nel caso in cui abbia ottenuto un numero di voti validi pari o superiore al 42 per cento del totale dei voti validi (calcolato escludendo le liste che non hanno raggiunto il primo quoziente) e naturalmente non abbia già ottenuto dal riparto proporzionale il suddetto numero di seggi.

Nel caso di attribuzione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste si procede alla ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste che ne fanno parte liste con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti. Analogamente sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste i 14 restanti seggi (art. 50).

Stabilito quanti seggi spettano a ciascuna lista, questi sono attribuiti ai candidati nell’unica circoscrizione sulla base della graduatoria decrescente dei voti di preferenza ottenuti dai candidati (cifra individuale) e, a parità di cifra, sulla base dell’ordine di lista (art. 51).

 


 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale sono disciplinate dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 recante la determinazione della forma di governo e del sistema elettorale regionale e dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 che disciplina il procedimento elettorale[36] . I casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere regionale sono stabiliti dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21.

Lo statuto della regione (L.cost. 1 del 1963) oltre a stabilire quali sono gli organi della regione e ad attribuire alla stessa la potestà legislativa in materia elettorale (art. 12), stabilisce il numero dei componenti il Consiglio, la durata della legislatura, fissata in 5 anni come per tutte le altre regioni, nonché le modalità di convocazione dei comizi (art. 14)

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento dei 5 anni di legislatura. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La normativa elettorale regionale, adottata ai sensi dell’articolo 12 dello statuto stabilisce la contestuale elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Il sistema è proporzionale con correttivi maggioritari quali le soglie di sbarramento e l’attribuzione di un premio di maggioranza variabile; è inoltre prevista la cosiddetta garanzia delle minoranze.

 

Composizione del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia è attualmente composto da 49 consiglieri, compreso il Presidente della Giunta regionale, eletto contestualmente al Consiglio. Fa inoltre parte del Consiglio, il candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto (art. 19).

Il numero dei componenti è stato così determinato sulla base dell’art. 13 dello statuto della regione (L. cost. 1/1963, art. 13, modificato con L. cost. 1/2013) che stabilisce che il “numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali”.

 

Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali per la elezione dei consiglieri regionali sono 5: Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Trieste e Udine.

Le circoscrizioni elettorali di Gorizia, di Pordenone e di Trieste corrispondono al territorio della rispettiva provincia; la circoscrizione elettorale di Udine corrisponde al territorio della provincia di Udine, esclusi i comuni compresi nella giurisdizione del soppresso Tribunale di Tolmezzo, che costituiscono la circoscrizione elettorale di Tolmezzo.

La ripartizione dei 47 seggi (sono detratti i due seggi riservati al Presidente eletto e al candidato alla medesima carica primo dei non eletti) tra le circoscrizioni è effettuata sulla base della popolazione residente con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. La circoscrizione per l’elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale (art. 21).

La ripartizione effettuata con il decreto del 28 febbraio 2018 per le ultime elezioni regionali è la seguente: Trieste 9, Gorizia 5, Udine 18, Tolmezzo 3 e Pordenone 12.

 

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata – anche insieme ad altre liste - ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione (artt. 22 e 23).

 

Liste provinciali

Le liste circoscrizionali contrassegnate da un medesimo simbolo sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale; l’insieme di tali liste è definito gruppo di liste.

Il gruppo o l’insieme dei gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente formano una coalizione di liste; per essere ammesse le coalizioni devono essere formate da almeno un gruppo di liste presentate con il medesimo simbolo in almeno tre circoscrizioni; non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a tre (art. 22, commi 1-4).

Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore a un terzo, con arrotondamento all’unità superiore (art. 23, comma 1).

Non è immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature consecutive detta carica (art. 3, comma 2)

 

Candidatura alla carica di Presidente

Ciascun candidato Presidente della Regione è contrassegnato da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione. I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. Ciascun candidato deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste (art. 22, comma 5).

Il Presidente della Regione non può immediatamente candidarsi alla medesima carica dopo il secondo mandato consecutivo (art. 20, comma 3).

 

Rappresentanza di genere

Ciascuna lista circoscrizionale non può contenere, a pena di esclusione, più del 60 per cento, arrotondato all’unità superiore, di candidati dello stesso genere. I candidati sono alternati per genere, fino all’esaurimento del genere meno rappresentato.

Se la lista è composta da due candidati, ai fini del rispetto delle quote di genere, questi dovranno essere di genere diverso (art. 23, comma 2).

 

Minoranza linguistica slovena

Sono previste disposizioni particolari per le liste espressive della minoranza linguistica slovena. Esse possono essere collegate solo con altro gruppo di liste – della stessa coalizione – presente in tutte le circoscrizioni della regione (ai fini dell’attribuzione del seggio ai sensi dell’art. 28 della L.R. 17/2007). Il numero di firme necessario per la sottoscrizione è inoltre ridotto della metà rispetto a quello richiesto per le altre liste (art. 23, commi 4 e 6).

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

L’elettore può esprimere due voti in un'unica scheda: uno per la lista circoscrizionale, con possibilità di esprimere una preferenza e un voto per il candidato Presidente, anche non collegato alla lista votata (voto disgiunto).

Nel caso di voto solo a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Regione con la stessa collegato. Nel caso di voto solo a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente (artt. 24 e 25).

 

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

È eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti (art. 20).

La procedura per l’attribuzione dei seggi alle liste è stabilita agli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge regionale 17 del 2007 e si articola nelle seguenti fasi:

§  attribuzione proporzionale (con il metodo dei divisori d’Hondt) a livello regionale dei seggi del Consiglio alle liste ammesse al riparto. I seggi ripartiti sono 47 in quanto sono esclusi i due seggi già attribuiti al candidato Presidente vincente e al candidato Presidente ‘secondo’;

§  verifica delle soglie per l’attribuzione del premio di maggioranza o della garanzia delle minoranze ed eventuale nuova ripartizione dei seggi a livello regionale;

§  ripartizione dei seggi spettanti alla coalizione tra le liste che la compongono (con il medesimo sistema proporzionale dei divisori d’Hondt).

§  ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna lista nelle circoscrizioni.

 

La legge stabilisce tre diverse soglie di accesso alla ripartizione dei seggi: due a livello regionale e una a livello circoscrizionale (art. 26, comma 3). Ciascuna lista (gruppo di liste) partecipa alla ripartizione dei seggi in presenza di una delle tre seguenti condizioni:

§  ottiene il 4 per cento dei voti validi a livello regionale;

§  ottiene il 1,5 per cento dei voti validi a livello regionale e fa parte di una coalizione, purché la coalizione abbia ottenuto almeno il 15 per cento a livello regionale;

§  la lista ottiene, nella singola circoscrizione, il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.

 

Per quanto riguarda il premio di maggioranza, la legge stabilisce una misura variabile in relazione alla percentuale di voti ottenuta:

§  se la percentuale di voti ottenuti dalla coalizione o lista collegata al candidato Presidente vincente è superiore al 45 per cento, a questa è attribuito il 60 dei seggi del Consiglio;

§  se la percentuale di voti ottenuti dalla coalizione o lista vincente è pari o inferiore al 45 per cento, a questa è attribuito il 55 per cento dei seggi del Consiglio.

 

La legge prevede inoltre la cosiddetta “garanzia per le minoranze”: almeno il 40 per cento dei seggi del Consiglio è attribuito al gruppo o ai gruppi di liste non collegate al candidato presidente vincente (art. 27).

 

L’articolo 28 della L.R. 17/2007 contiene disposizioni finalizzate a garantire la rappresentanza politica alle liste espressive della minoranza linguistica slovena. In sostanza se la lista rappresentativa di minoranza linguistica slovena non ha già ottenuto un seggio con la ripartizione proporzionale, le norme consentono di attribuire comunque un seggio alla lista suddetta, in presenza di due condizioni: che la lista sia collegata con una lista presente in tutte le circoscrizioni e che abbia ottenuto almeno l’uno per cento dei voti validi a livello regionale. In tal caso vengono sommati i voti delle due liste e uno dei seggi attribuiti al complesso delle due liste viene attribuito alla lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena.

 

Ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni

Stabilito il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, l’Ufficio centrale regionale procede a ripartire gli stessi nelle circoscrizioni (art. 29).

In una prima fase procede ad attribuire i seggi in ciascuna circoscrizione utilizzando il metodo del quoziente corretto (numero dei seggi spettanti nella circoscrizione + 2).

In ogni circoscrizione calcola il quoziente circoscrizionale corretto, dato dal totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione dalle liste circoscrizionali ammesse per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione più 2. A ciascuna lista assegna tanti seggi quanti sono i quozienti interi risultanti dalla divisione tra la cifra elettorale circoscrizionale e il quoziente corretto.

L’Ufficio accerta quindi il numero di seggi che rimangono da assegnare, i voti residui di ciascuna lista circoscrizionale (corrispondenti al resto della divisione della cifra elettorale della lista per il quoziente elettorale circoscrizionale) e le cifre elettorali residuali percentuali delle liste. Queste ultime sono ottenute moltiplicando per 100 i voti residui di ciascuna lista e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione dalle liste circoscrizionali ammesse. Accerta inoltre se il totale dei seggi assegnati ad un gruppo di liste eccede il numero di seggi spettanti e nel caso sottrae i seggi eccedenti nelle circoscrizioni in cui la lista li ha ottenuti con la cifra elettorale percentuale residuale più bassa.

Procede quindi alla attribuzione dei seggi residuali, sulla base della graduatoria regionale decrescente delle cifre elettorali residuali percentuali. Ciascuna cifra percentuale corrisponde ad una determinata lista presente in una determinata circoscrizione; sono utilizzate le sole cifre elettorali residuali percentuali delle liste che hanno ancora diritto a seggi e di quelle circoscrizioni in cui è ancora possibile attribuire il seggio.

 


 

Regione siciliana

Le elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea regionale siciliana sono disciplinate dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29[37]  che disciplina l’elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 giugno 2005, n. 7 in relazione all’elezione diretta e contestuale del Presidente della Regione siciliana e dell’Assemblea e dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, con riguardo alle norme su incompatibilità e ineleggibilità.

Lo statuto della regione (R.D.Lgs. n. 455 del 1946) oltre a stabilire quali sono gli organi della regione (art. 2) e ad attribuire alla stessa la potestà legislativa in materia elettorale, stabilisce il numero dei componenti dell’Assemblea, la durata della legislatura, fissata in 5 anni come per tutte le altre regioni, nonché le modalità di convocazione dei comizi (art. 3).

Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento dei 5 anni di legislatura. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Lo statuto siciliano (all’articolo 9) stabilisce altresì che il l’elezione diretta e contestuale del Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

Il sistema elettorale disciplinato dalla legge regionale, proporzionale con esito maggioritario, è analogo a quello introdotto per le regioni a statuto ordinario con la legge 43 del 1995: il 90 per cento dei seggi è attribuito nei collegi provinciali a liste concorrenti che sono collegate, singolarmente o in coalizione, ad una lista regionale il cui capolista è il candidato alla carica di Presidente della Regione. È prevista un’unica soglia di accesso alla ripartizione dei seggi tra le liste provinciali pari al 5 per cento del totale dei voti validi dell’intera regione e un premio di maggioranza (per il quale viene utilizzata la lista regionale) senza soglia di accesso, tale da far sì che alla lista o coalizione collegata con il candidato Presidente vincente, siano attribuiti un massimo 42 seggi (il 60 per cento dei seggi dell’Assemblea regionale) oltre al Presidente della Regione.

 

 

 

 

Composizione del Consiglio regionale

L’Assemblea regionale della Regione siciliana è attualmente composta da 70 deputati.

 

Successivamente alle elezioni svoltesi il 22 ottobre 2012, la legge costituzionale 2 del 2013 ha modificato l’art. 3 dello statuto (R.D.Lgs. 455/1946) abbassando il numero dei componenti l’Assemblea da 90 a 70.

La medesima legge costituzionale, all’articolo 2, inoltre, nel caso la disciplina elettorale non fosse stata modificata prima delle successive elezioni (del 2017), ha provveduto ad adeguare la stessa al diverso numero di componenti dell’Assemblea:

-       porta da 80 a 62 i deputati da eleggere in ragione proporzionale;

-       porta da 9 a 7 il numero dei candidati da includere nella lista regionale;

-       porta da 54 a 42 il numero massimo di seggi che è possibile attribuire alla lista o alle liste collegate con la lista regionale più votata.

 

Fanno parte dell’Assemblea il Presidente della Regione (art. 1, comma 4) e il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata (art. 1-bis, comma 11).

 

Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali – denominate collegi elettorali - coincidono con i territori delle nove “province regionali” (art. 1-bis, comma 2). Esse corrispondono ai liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e alle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina istituite a seguito della riforma degli enti di area vasta attuata con la legge regionale n. 15 del 2015.

Nei collegi provinciali sono eletti con metodo proporzionale 62 deputati (art. 1-bis, comma 4 e art. 2, lett. a), L. cost. 2/2013). Il numero di deputati da eleggere in ogni circoscrizione è determinato in proporzione alla popolazione con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti (art. 2).

 

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste concorrenti nei nove collegi, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata – anche insieme ad altre liste - ad una lista regionale il cui capolista è il candidato alla carica di Presidente della Regione (art. 1-bis, commi 4-7).

 

Liste provinciali

Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo sono collegate con la medesima lista regionale; l’insieme di tali liste è definito gruppo di liste. Più gruppi di liste provinciali possono esprimere un unico candidato Presidente collegandosi ad una medesima lista regionale (art. 1-ter, comma 2).

Ciascuna lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei deputati da eleggere nella circoscrizione e non inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore (art. 3-ter, comma 1). Per i candidati nelle liste provinciali è ammessa la possibilità di candidarsi con lo stesso contrassegno in un massimo di 3 collegi (art. 14, comma 6).

 

Liste regionali e candidatura alla carica di Presidente

Il candidato alla carica di Presidente della Regione è il capolista di una lista regionale (art. 1-bis, comma 6).

Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a 7, incluso il capolista candidato alla carica di Presidente della Regione (art. 1-bis, comma 7 e art. 2, lett. b), L. cost. 2/2013).

Ciascuna lista regionale deve collegarsi ad un gruppo di liste provinciali, presente con il medesimo simbolo in almeno 5 collegi (art. 1-ter, comma 1).

I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate e solo in un collegio (art. 1-bis, comma 9 e art. 3-ter, comma 2)

 

Rappresentanza di genere

I candidati di ciascuna lista regionale, ad eccezione del capolista, devono essere inseriti nell’ordine di lista secondo l’alternanza di genere (art. 1-bis, comma 8 e art. 14, comma 1).

Ciascuna lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio, con arrotondamento matematico (art. 14, comma 1). In riferimento ad eventuali violazioni delle disposizioni sulla rappresentanza di genere, la legge non prevede sanzioni specifiche. Alla verifica della composizione della lista circoscrizionale e della lista regionale in relazione alle disposizioni sulla rappresentanza di genere - compiute rispettivamente dall’ufficio centrale circoscrizionale (art. 16-bis, comma 7, lett. d)) e dall’ufficio centrale regionale (art. 17-ter, comma 4, lett. e)) – segue la procedura prevista per qualsiasi violazione.

Gli uffici in tutti i casi in cui rilevino irregolarità che si palesano tali da poter essere sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invitano i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro un termine tassativo delle ore 09,00 del giorno successivo (art. 16-bis, comma 8, art. 17-ter, comma 5).

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

In un'unica scheda (descritta all’art. 3-bis) l’elettore può esprimere due voti: un voto per una lista provinciale, con possibilità di esprimere una preferenza e un voto per la lista regionale. È possibile il voto disgiunto (art. 3).

 

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

È eletto Presidente il candidato capolista della lista regionale che ottiene più voti nell’intera regione (art. 1-bis, comma 10).

Viene inoltre eletto deputato regionale il candidato capolista della seconda lista regionale più votata (art. 1-bis, comma 11).

Il sistema prevede l’attribuzione dei seggi alle liste provinciali nell’ambito di ciascuna circoscrizione (che la legge chiama collegio provinciale), con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti. A tal fine viene calcolato il quoziente elettorale di circoscrizione, dato dal totale dei voti validi delle liste ammesse all’assegnazione dei seggi e i seggi attribuiti in quella circoscrizione in proporzione alla popolazione (art. 2-bis).

 

Partecipano alla ripartizione dei seggi le liste provinciali che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari o superiore al 5 per cento dei voti validi dell’intera regione (art. 1-bis, comma 5).

 

Una volta attribuiti i seggi alle liste provinciali nei collegi, si verifica il totale dei seggi ottenuti complessivamente nei collegi dal gruppo di liste (o coalizione di gruppi di liste) collegate con il candidato Presidente vincente, al fine dell’attribuzione del premio di maggioranza. Se è inferiore a 42 seggi (pari al 60 per cento dei seggi dell’Assemblea) vengono attribuiti al gruppo di liste vincente il numero necessario di seggi a raggiungere la cifra complessiva di 42 seggi, escluso il Presidente. Della lista regionale (composta da 7 candidati, incluso il capolista) sono quindi proclamati eletti tanti candidati – nell’ordine di presentazione della lista – quanti ne occorrono a raggiungere la cifra di 42 e comunque fino a un massimo di 6 candidati (potrebbe quindi verificarsi che la cifra di 42 non venga comunque raggiunta) (art. 1-bis, comma 12 e art. 2-ter, comma 3).

Qualora non tutti i 6 seggi siano necessari alla maggioranza (o nel caso nessun seggio sia necessario in quanto le liste di maggioranza hanno già ottenuto 42 o più seggi), i restanti seggi sono ripartiti tra gli altri gruppi di liste e coalizioni non collegate con il candidato Presidente vincente, in proporzione alla cifra elettorale regionale con il con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti (art. 1-bis, comma 12 e art. 2-ter, commi 4 e 5).

I seggi così ripartiti sono attribuiti nei collegi provinciali sulla base della graduatoria dei voti residuali percentuali (art. 1-bis, comma 12 e art. 2-ter, commi 6 - 12)

 


 

Regione autonoma della Sardegna

Le norme fondamentali per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale sono contenute nella legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, come modificata dalla legge regionale statutaria 20 marzo 2018, n. 1, in relazione alla composizione delle liste circoscrizionali ed alla parità di genere. Gli aspetti procedurali sono disciplinati dalla legge regionale 26 luglio 2013 n. 16 (e successive modifiche), per quanto concerne principalmente la presentazione delle liste e delle candidature, le operazioni degli uffici elettorali e la votazione e dalla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (e successive modifiche) in relazione alla costituzione ed agli adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali, alla disciplina di presentazione delle liste e delle candidature, nonché all’organizzazione dei seggi elettorali[38].

Lo statuto della regione (L. cost. 3 del 1948) oltre a stabilire quali sono gli organi della regione e ad attribuire alla stessa la potestà legislativa in materia elettorale (art. 15), stabilisce il numero dei componenti il Consiglio, la durata della legislatura, fissata in 5 anni come per tutte le altre regioni, nonché le modalità di convocazione dei comizi (art. 18).

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento dei 5 anni di legislatura. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La normativa elettorale regionale, adottata ai sensi dell’articolo 15 dello statuto stabilisce la contestuale elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Il sistema elettorale è proporzionale con esito maggioritario, i seggi sono attribuiti a liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali collegate, singolarmente o in coalizione, ad un candidato alla carica di Presidente della Regione; sono previste soglie di sbarramento e l’attribuzione di un premio di maggioranza.

 

Composizione del Consiglio regionale

Il numero di componenti del Consiglio è stabilito dall’art. 16 dello statuto (L.cost. 3 del 1948) in 60 consiglieri (il numero è stato così ridotto, da 80, dalla legge costituzionale 3/2013).

Fanno parte del Consiglio regionale (compresi nei 60) il Presidente della Regione e il candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto (art. 1, comma 5).

 

Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali per la elezione dei consiglieri regionali sono 8: Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari  e corrispondono a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009, costituite dal territorio delle province allora vigenti[39] .

Il numero di consiglieri da eleggere in ogni circoscrizione è determinato in proporzione alla popolazione (dato ISTAT al 31 dicembre dell’anno antecedente le elezioni) con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio nelle circoscrizioni, non viene considerato il seggio del Presidente della Regione, per tale ragione vengono ripartiti 59 seggi (art. 3).

 

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata – anche insieme ad altre liste - ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

 

Liste provinciali

Le liste circoscrizionali contrassegnate da un medesimo simbolo sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale; l’insieme di tali liste è definito gruppo di liste. Un gruppo di liste deve essere presente in almeno tre quarti delle circoscrizioni, vale a dire in 6 circoscrizioni. Più gruppi di liste possono collegarsi al ad un medesimo candidato Presidente e formano una coalizione di liste (art. 4, commi 1-3)

Le norme sulla composizione delle liste circoscrizionali sono state modificate dalla legge regionale statutaria n. 1 del 2018. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione, arrotondato alla unità superiore. Il limite superiore è fissato solo per le circoscrizioni cui sono assegnati un numero di seggi uguale o superiore a 3, in questo caso il numero di candidati non può essere superiore al numero di seggi assegnato alla circoscrizione, nel caso sia un numero dispari, aumentato di una unità (art. 4, commi 3 e 3-bis).

Ciascun candidato, inoltre, può candidarsi in un solo collegio, pena la nullità delle sue candidature (art. 7, comma 2 e L.R. 16/2013, art. 11, commi 3 e 4)[40].

 

Candidatura alla carica di Presidente

Ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste e se è accompagnata dal programma politico.  I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali (art. 4, comma 5 e art. 7, comma 1 della L.R.stat.1/2013 e art. 13 della L.R. 16 del 2013)

 

Rappresentanza di genere

La legge statutaria n. 1 del 2018 in relazione alla parità di genere, modifica le norme sulla composizione delle liste circoscrizionali, introduce la doppia preferenza di genere e norme sulla presenza paritaria di genere nei programmi e nei messaggi di comunicazione politica.

In ciascuna lista circoscrizionale ogni genere è rappresentato in misura eguale, anche nel caso in cui la lista sia composta da due soli candidati (la norma precedente prescriveva che ciascuna lista non potesse contenere più dei due terzi di candidati dello stesso genere). Qualora siano presentate liste circoscrizionali con un numero di componenti inferiore al numero massimo prescritto, il numero dei componenti della lista deve essere pari (art. 4, comma 4).

L’art. 9-bis introdotto dalla L.R.stat.1 del 2018 stabilisce inoltre che i soggetti politici debbono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e nei messaggi autogestiti, devono garantire che siano messi in risalto, con pari evidenza, la i candidati di entrambi i generi nelle liste presentate.

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

L’elettore può esprimere due voti (in un'unica scheda): uno per la lista circoscrizionale e un voto per il candidato Presidente. È possibile il voto disgiunto. La legge statutaria n. 1 del 2018 ha introdotto la doppia preferenza di genere (art. 9).

 

 

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

È eletto Presidente il candidato che ha ottenuto nella Regione il maggior numero di voti validi (art. 1, comma 4 e art. 11).

La legge stabilisce due soglie di accesso, entrambe a livello regionale, una per le coalizioni e una per le liste non coalizzate. Accedono alla ripartizione dei seggi:

§  le coalizioni che hanno ottenuto un numero di voti validi (voti ai gruppi di liste che ne fanno parte) pari almeno al 10 per cento del totale regionale; nell’ambito della coalizione, non è prevista una soglia di accesso per i singoli gruppi di liste che ne fanno parte;

§  le liste non coalizzate che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale regionale (art. 1, comma 7 e art. 12).

 

Al gruppo di liste o coalizione collegata con il Presidente vincente viene attribuito un premio di maggioranza con soglia minima di accesso e di consistenza variabile, in relazione alla percentuale di voti ottenuti sul totale dei voti espressi per tutti i candidati presidenti (art. 13). Al gruppo di liste o coalizione sono attribuiti:

§  il 60 per cento dei seggi del Consiglio (pari a 36) se il Presidente ha ottenuto oltre il 40 per cento dei voti;

§  il 55 per cento dei seggi del Consiglio (pari a 33) se il Presidente ha ottenuto una percentuale di voti tra il 25 e il 40 per cento del totale regionale.

Nel caso in cui il Presidente sia collegato con una coalizione di liste, i seggi attribuiti (detratto il seggio del Presidente) sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione, con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti (procedura descritta all’art. 14).

I restanti seggi (24 o 27) sono ripartiti tra le altre liste [gruppi di liste] non collegate con il candidato Presidente vincente, con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti (procedura descritta all’art. 15). I seggi sono ripartiti direttamente tra i gruppi di liste, non vengono prese in considerazione le coalizioni.

 

Non è attribuito alcun premio e i seggi sono ripartiti proporzionalmente, nei seguenti casi:

§  il candidato Presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al 60 per cento dei voti e le liste o coalizioni ad esso collegate hanno ottenuto il 60 per cento del totale dei voti espressi a favore delle liste ammesse al riparto;

§  il candidato Presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti inferiore al 25 per cento.

In questi casi i 58 seggi (sono detratti il seggio del Presidente e quello del candidato arrivato secondo, già proclamati) sono ripartiti proporzionalmente tra tutti i gruppi di liste ammesse, sempre con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti (come prescritto dall’art. 16).

 

Ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni

Stabilito il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, l’Ufficio centrale regionale procede al riparto degli stessi nelle circoscrizioni (art. 17).

In una prima fase procede ad attribuire i seggi in ciascuna circoscrizione, assegnando i seggi alle liste sulla base del quoziente intero corretto. Il quoziente è calcolato come la parte intera della divisione tra il totale dei voti validi delle liste che hanno diritto a seggi nella circoscrizione, per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione aumentato di una unità.

Nel caso in cui il totale dei seggi assegnati ad un gruppo di liste eccede il numero di seggi spettanti, l’Ufficio procede a sottrarre i seggi eccedenti nelle circoscrizioni in cui la lista li ha ottenuti con la cifra elettorale percentuale residuale più bassa.

L’Ufficio procede quindi alla attribuzione dei seggi residuali, sulla base della graduatoria regionale decrescente delle cifre elettorali residuali percentuali (calcolate come voti residuali moltiplicati per 100, diviso il quoziente circoscrizionale).

Il metodo di ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni non garantisce che ciascuna circoscrizione abbia assegnati i seggi spettanti sulla base della popolazione. Al fine di garantire la rappresentanza territoriale, la disciplina elettorale contiene norme specifiche (art. 18) per far sì che tutte le circoscrizioni abbiamo assegnato almeno un seggio. Qualora non si verifichi tale circostanza, nella circoscrizione in cui non è stato assegnato il seggio, si attribuisce un seggio al candidato più votato della lista circoscrizionale che ha la maggiore cifra tra quelle ammesse all'attribuzione dei seggi; corrispondentemente è detratto l'ultimo seggio attribuito al medesimo gruppo di liste nelle altre circoscrizioni.

 


 

Provincia autonoma di Bolzano

Gli articoli 47 e 48 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige (DPR 670/1972) come modificati dalla legge costituzionale 2 del 2001, stabiliscono che il Consiglio provinciale di Bolzano venga eletto, per la durata di cinque anni, con sistema proporzionale e a suffragio universale diretto e segreto, che le elezioni vengano indette dal presidente della Provincia e che esse abbiano luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio.

Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi membri.

Le modifiche apportate dalla legge costituzionale 2 del 2001 agli statuti delle regioni a statuto speciale, attribuiscono alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano la competenza legislativa sulla forma di governo, sul sistema di elezione dei consiglieri, del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché sulla disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità. Per la Provincia autonoma di Bolzano, diversamente da quanto fatto per le altre autonomie, è stato inserito il vincolo statutario dell'elezione del Consiglio Provinciale con sistema proporzionale e una procedura ‘aggravata’ nel caso la legge preveda l’elezione diretta del Presidente della Provincia (art. 47, comma 3, DPR 670/1972).

 

Con la legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, la Provincia ha disciplinato l'elezione diretta del Consiglio provinciale, l’elezione da parte del Consiglio del Presidente della Provincia, nonché la composizione ed elezione della Giunta provinciale. Oltre la disciplina puntuale del procedimento elettorale, la legge provinciale contiene inoltre le norme concernenti la ineleggibilità e incompatibilità, nonché la propaganda elettorale e le relative spese[41].

Per le elezioni del Consiglio provinciale del 2008 e del 2013, per quanto non disciplinato diversamente dalla Provincia, si sono applicate le disposizioni contenute nella legge regionale 7 del 1983[42] che disciplinava l’elezione del Consiglio regionale fino alle ultime elezioni del 2003.

 

Il sistema di elezione del Consiglio è interamente proporzionale, basato su liste concorrenti, senza soglia di sbarramento.

La legge provinciale contiene inoltre una normativa specifica che consente il voto per corrispondenza agli elettori del Consiglio provinciale residenti all’estero (articolo 36).

Si ricorda a tale proposito che lo statuto (art. 25) stabilisce che per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni.

 

Composizione del Consiglio provinciale e circoscrizioni

Il numero di componenti del Consiglio provinciale è stabilito dall’art. 48 dello statuto (DPR 670/1972) in 35 consiglieri (e ribadito nell’art. 3, comma 2, della legge provinciale elettorale).

In attuazione di quanto stabilito dallo statuto al comma 2 dell’art. 48, secondo cui deve essere garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino in seno al Consiglio, le norme della legge elettorale provinciale garantiscono che esso ottenga almeno un seggio (art. 3, comma 3).

 

Per l'elezione del Consiglio provinciale il territorio della provincia di Bolzano costituisce un unico collegio elettorale (art. 3, comma 1).

 

Liste di candidati

Il sistema si basa sulla presentazione di liste concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo. Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 12 e non superiore a 35.

La presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da non meno di 400 e non più di 600 elettori, che il giorno della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali hanno diritto di votare nei comuni della provincia di Bolzano. Non sono richieste sottoscrizioni per le liste espressione di partiti o raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio e identico contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Consiglio provinciale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo.

I candidati alla carica di consigliere provinciale, contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati anche con l'indicazione (oltre quelle consuete) del gruppo linguistico di appartenenza (art. 16).

La disciplina per la presentazione delle liste e delle candidature è contenuta negli articoli da 14 a 18 della legge provinciale 14 del 2017.

In ciascuna lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all’unità più prossima. In sede di verifica delle candidature, nelle liste che non rispettano tale proporzione sono cancellati dalla lista i nominativi dei candidati o delle candidate del genere sovra rappresentato (art. 16, comma 8).

 

 

Rappresentanza di genere

In ciascuna lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all’unità più prossima. In sede di verifica delle candidature, nelle liste che non rispettano tale proporzione sono cancellati dalla lista i nominativi dei candidati o delle candidate del genere sovra rappresentato (art. 16, comma 8).

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

L’elettore esprime il suo voto su una scheda unica, recante i contrassegni delle liste e a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere i voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere. L’elettore esprime il voto per una lista e può inoltre attribuire fino a quattro voti di preferenza a candidati della lista votata (articoli 43 e 49).

 

Attribuzione dei seggi

Per l'assegnazione dei seggi alle liste si applica il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti sulla base del quoziente ‘corretto’, ottenuto dal rapporto tra i voti di tutte delle liste e il numero dei seggi da attribuire aumentato di 2 unità, quindi 37 (art. 54).

Si attribuiscono quindi a ciascuna lista elettorale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nel numero di voti ottenuto da ciascuna lista. Ove dopo il primo riparto risultassero non attribuiti dei seggi, l'Ufficio elettorale centrale sceglie, tra le cifre dei voti residui di tutte le liste, le più alte, in numero uguale al numero di seggi rimasti da assegnare, e attribuisce un/a ulteriore rappresentante a ciascuna delle liste alle quali appartengono tali cifre. A parità di cifre dei voti residui il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente più voti e, a parità di questa cifra, per sorteggio. A queste operazioni partecipano anche le liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale intero. Se, con il quoziente elettorale determinato come sopra, il totale dei seggi da attribuire alle varie liste dovesse superare il numero dei consiglieri provinciali previsti (35), le operazioni vengono ripetute con un nuovo quoziente elettorale ottenuto diminuendo il divisore di una unità (quindi 36 anziché 37).

I seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati sulla base della graduatoria decrescente dei voti di preferenza ottenuti (art. 55).

 

Garanzia per il gruppo linguistico ladino

La disciplina elettorale contiene norme per garantire la rappresentanza in Consiglio provinciale del gruppo linguistico ladino, come disposto dall’art. 48, comma 2 dello statuto. In particolare viene comunque garantita l’elezione di almeno un candidato appartenente al gruppo linguistico ladino (art. 3, comma 3).

A tal fine viene compilata la graduatoria decrescente delle cifre individuali (voti di preferenza) dei candidati espressione del gruppo linguistico ladino, a prescindere dalla lista in cui ciascuno si è presentato (art. 53, lett. f)).

Per l’assegnazione del seggio al candidato del gruppo linguistico ladino possono verificarsi due ipotesi (art. 56):

§  nel caso in cui tra le liste a cui sono stati assegnati seggi, vi siano candidati del gruppo linguistico ladino, un seggio è assegnato al candidato con la maggiore cifra individuale e, contestualmente, il seggio è sottratto al candidato della medesima lista, con la minore cifra individuale;

§  nel caso in cui non vi sia nessuna lista, tra quelle cui sono stati assegnati seggi, che abbia candidati del gruppo linguistico ladino, il seggio da assegnare viene individuato nel modo seguente e sottratto alla corrispondente lista:

a) nel caso in cui tutti i seggi fossero stati assegnati con i quozienti interi, il seggio da assegnare al candidato ladino è quello della lista con la più bassa cifra elettorale di lista;

b) nel caso in cui vi siano seggi assegnati con i maggiori resti, il seggio da assegnare al candidato ladino è quello assegnato sulla base della cifra dei voti residui più bassa.

 

 


 

Provincia autonoma di Trento

A seguito della modifica degli articoli 47 e 48 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige (DPR 670/1972) ad opera della legge costituzionale 2 del 2001, la Provincia autonoma ha disciplinato la forma di governo e il sistema di elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale con la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2. Le ultime modifiche apportate alla disciplina elettorale, con la legge provinciale 4 del 2018, riguardano la rappresentanza di genere[43].

Il sistema elettorale prevede l’elezione diretta e contestuale del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, sulla base di liste concorrenti collegate ad un candidato Presidente, senza soglie di sbarramento e con l’attribuzione di un premio di maggioranza variabile, senza soglia minima di accesso; sono previste inoltre norme per garantire la rappresentanza ladina della Val di Fassa e norme di garanzia per le minoranze.

Si ricorda inoltre che lo statuto (art. 25) stabilisce che per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno.

 

Composizione del Consiglio provinciale e circoscrizioni

Il numero di componenti del Consiglio provinciale è stabilito dall’art. 48 dello statuto (DPR 670/1972) in 35 consiglieri. L’art. 4, comma 2, della legge provinciale 2 del 2003 specifica che il Consiglio è composto da 34 consiglieri e dal Presidente della Provincia che fa parte del Consiglio.

Un seggio del Consiglio è inoltre assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni della Val di Fassa (Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa – Vich) a garanzia della rappresentanza nel Consiglio provinciale di Trento della minoranza linguistica ladina, come stabilito dall’art. 48, comma 3, dello statuto (art. 4, comma 3).

 

Per l'elezione del Consiglio provinciale il territorio della provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale (art. 4, comma 1).

 

 

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste concorrenti, ciascuna identificata da un proprio contrassegno e collegata – singolarmente o insieme ad altre - con un candidato alla carica di Presidente.

Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 26 e non superiore a 34 e all’atto della presentazione deve dichiarare il collegamento con un candidato Presidente. 

Ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare il collegamento con una o più liste e presentare il programma di legislatura. Il candidato Presidente non può essere contemporaneamente candidato in una lista (art. 25, commi 6-10).

 

Rappresentanza di genere

In ciascuna lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore all'altro, se non quando il numero delle candidature della lista è dispari; in tal caso è ammesso che un genere sia sovra rappresentato di un'unità. Per assicurare il criterio della parità l'ufficio elettorale eventualmente riduce il numero dei candidati delle liste cancellandoli a partire dall'ultimo e, a seguito di tali operazioni, ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto. Inoltre, nelle liste si alternano candidature di genere diverso. L'Ufficio centrale circoscrizionale può eventualmente correggere l'ordine di elencazione dei candidati e delle candidate, mantenendo il capolista e rispettando l'ordine di presentazione all'interno dello stesso genere. A seguito di tali operazioni le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito sono ridotte, cancellando gli ultimi nomi (art. 25 co. 6-bis e art. 30 co. 1, come modificati dalla L.P. 4/2018).

 

Scheda elettorale e modalità di votazione

L’elettore può esprimere due voti (in un'unica scheda): uno per il candidato alla carica di Presidente e uno per una delle liste ad esso collegate. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate.

Con la legge provinciale 4 del 2018 è stata introdotta la doppia preferenza di genere e quindi ridotti da tre a due i voti di preferenza (art. 63, comma 3, modificato dalla L.P. 4 del 2018).

 

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

L’assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono disciplinati dall’articolo 72 della legge provinciale 2 del 2003. Non è prevista alcuna soglia di sbarramento e tutte le liste sono ammesse all’assegnazione dei seggi. Determinate le cifre elettorali dei candidati alla carica di Presidente e delle liste, l’Ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:

§  proclama eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (lett. h);

§  in applicazione delle norme sulla tutela della minoranza linguistica ladina, attribuisce il seggio spettante al territorio della Val di Fassa alla lista che in quei comuni ha ottenuto il maggior numero di voti e, nell’ambito della lista, al candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; conseguentemente alla lista alla quale ha attribuito il seggio, sottrae dalla cifra elettorale, la quota di voti utilizzati a tal fine (lett. i);

§  procede ad una prima ripartizione proporzionale dei restanti seggi (33) con il metodo d’Hondt tra tutti i candidati Presidenti: divide le cifre elettorali dei candidati Presidenti per 1,2,3, fino a 33 e attribuisce i seggi secondo la graduatoria decrescente dei quozienti così ottenuti (lett. j);

§  verifica quindi quanti seggi ha ottenuto il candidato Presidente proclamato eletto [la lista o le liste ad esso collegate] ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza alla lista o alle liste ad esso collegate (lett. k):

-       sono assegnati 18 seggi (compreso quello del Presidente), se il numero di voti ottenuti è inferiori al 40 per cento del totale dei voti espressi per tutti i candidati Presidenti;

-       sono assegnati 21 seggi (compreso quello del Presidente), se il numero di voti ottenuti è almeno pari al 40 per cento del totale dei voti espressi per tutti i candidati Presidenti;

-       a garanzia delle minoranze è previsto, inoltre, che alla coalizione del Presidente non siano comunque assegnati più di 24 seggi (compreso quello del Presidente).

Assegnati i seggi alla lista o coalizione del Presidente i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e coalizioni con il metodo d’Hondt (lett. k). Infine, nell’ambito di ciascuna ‘coalizione’ ripartisce proporzionalmente i seggi assegnati alle singole liste sempre con il metodo d’Hondt (lett. l).

 



[1]     Sicilia, R.D.Lgt. 455/1946, art. 3, Sardegna L.cost. 3/1948, art. 16, comma 2; Friuli Venezia Giulia L.cost. 1/1963, art. 12, comma 2; Province autonome Trento e Bolzano DPR 670/1972 art. 47, comma 2.

[2] Si ricorda che nella regione Valle d’Aosta e nella Provincia autonoma di Bolzano, invece, il Presidente è eletto dal Consiglio nel suo seno, insieme alla Giunta.

[3]     Le norme degli statuti riguardanti la forma di governo sono le seguenti: Sicilia, R.D.Lgt. 455 del 1946, artt. 8-bis, 9 e 10; Sardegna L.cost. 3/1948, art. 15, comma 2 e art. 35 comma 3; Friuli Venezia Giulia L.cost. 1/1963, art. 12, comma 2 e art. 34; Province autonome Trento e Bolzano DPR 670/1972 art. 47; 

 

[5]     L.cost. 1 del 1999 art. 5 “…Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.”

[6]     Salvo diversa indicazione, i successivi riferimenti normativi inseriti nel testo, rinviano alla legge regionale 17 del 2012, nel testo coordinato con le successive modifiche.

[7] La cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste viene suddivisa per 1, 2, 3, 4…. Con i quozienti così ottenuti si forma una graduatoria decrescente, dalla quale si scelgono i valori più alti fino al numero di seggi da assegnare.

[8] Prima della modifica il premio era così articolato: alla coalizione regionale collegata al candidato Presidente proclamato eletto spetta il 60 per cento dei seggi se la coalizione ha ottenuto almeno il 50 per cento dei voti validi, il 57,5 per cento dei seggi se ha ottenuto un numero di voti compreso tra il 40 per cento e il 50 per cento dei voti validi, il 55 per cento dei seggi se ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti validi

[9] La cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste viene suddivisa per 1, 2, 3, 4…. Con i quozienti così ottenuti si forma una graduatoria decrescente, dalla quale si scelgono i valori più alti fino al numero di seggi da assegnare.

[10]   La cifra elettorale residuale è calcolata come differenza tra il totale dei voti validi della lista e i voti utilizzati per ottenere i seggi a quoziente intero (quoziente circoscrizionale corretto moltiplicato il numero di seggi ottenuti a quoziente intero) L.R. 5/2012, art. 22, comma 5, lett. c).

[11]   Quando non specificato altrimenti le norme sono citate con riferimento alla legge regionale n. 18 del 2020.

[12]   Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi contemporaneamente al decreto di indizione delle elezioni (art. 1, comma 2).

[13]   Per le liste circoscrizionali, la legge prevede solo due fasce di circoscrizioni (anziché 4 come la legge 108): nelle circoscrizioni con popolazione fino a 300.000 abitanti le liste devono essere sottoscritte da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione; nelle circoscrizioni con più di 300.000 abitanti, le sottoscrizioni devono essere almeno 1.000 e non più di 1.500 (il numero più basso di sottoscrizioni nella legge 108 è 750, per le circoscrizioni fino a 100.000 abitanti).

[14]   Sono esonerate dagli obblighi di sottoscrizione, le liste con contrassegno anche composito, espressioni di partiti o movimenti già rappresentati nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano, ad esclusione del Gruppo Misto, al momento della indizione delle elezioni; sono inoltre esonerate dalla sottoscrizione liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o con gruppi già presenti nel Parlamento italiano al momento dell’indizione delle elezioni. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del Gruppo consiliare o parlamentare (L.R. art. 13, comma

[15]   La legge regionale 18 del 2020 non modifica le disposizioni sulla soglia di accesso alla ripartizione dei seggi, che rimangono quindi quelle stabilite dall’art. 7 della legge 43 del 1995.

[16] Quando non specificato altrimenti le norme sono citate con riferimento alla legge regionale n. 51 del 2014.

[17]   Il quoziente elettorale regionale di gruppo è dato dalla parte intera della divisione tra la cifra elettorale regionale del gruppo di liste ed i seggi ad essa spettanti, sottratti quelli attribuiti ai candidati regionali (art. 22, co. 4).

[18]   In relazione alla identificazione della lista a cui sottrarre il seggio, la legge (art. 23, co. 1) dispone diversamente nel caso in cui la circoscrizione che non ha ottenuto il seggio appartenga o meno alla provincia di Firenze, suddivisa in 4 circoscrizioni:

“a) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere appartiene ad una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale della stessa provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);

b) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere coincide con la provincia, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale di altra provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6)”.

[19]   Salvo diversa indicazione, i successivi riferimenti normativi inseriti nel testo rinviano alla legge regionale 2 del 2010, nel testo coordinato con le successive modifiche.

[20]   Salvo diversa indicazione, i successivi riferimenti normativi inseriti nel testo rinviano alla legge regionale 27 del 2004, nel testo coordinato con le successive modifiche.

[21] La cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione viene suddivisa per 1, 2, 3, 4…. Con i quozienti così ottenuti si forma una graduatoria decrescente, dalla quale si scelgono i valori più alti fino al numero di seggi da assegnare.

[22]   Il premio di maggioranza, prima delle modifiche introdotte dalla L.R. 36 del 2019, era attribuito alla coalizione vincente se questa superava il 34  per cento dei coti validi ed era così articolato:

§  18 seggi se la coalizione ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi

§  17 seggi se ha ottenuto fra il 37 per cento e il 40 per cento dei voti validi

§  16 seggi se ha ottenuto fra il 34 per cento e il 37 per cento dei voti validi.

[23]   Salvo diversa indicazione, i successivi riferimenti normativi inseriti nel testo rinviano alla legge regionale 2 del 2005, nel testo coordinato con le successive modifiche.

[24]   La legge regionale - art. 1, comma 3 e ’Allegato 1 - elenca i comuni che fanno parte di ciascuna circoscrizione, di fatto esse coincidono con il territorio delle 4 province abruzzesi.

[25] La cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste viene suddivisa per 1, 2, 3, 4…. Con i quozienti così ottenuti si forma una graduatoria decrescente, dalla quale si scelgono i valori più alti fino al numero di seggi da assegnare.

[26]   Articolo 27 dello statuto della regione Campania (Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6), modificato dalla L.R. 31 gennaio 2014, n. 6.

[27]   La Corte costituzionale con Sentenza n. 4/2010 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo avverso questa disposizione, cosiddetta ‘preferenza di genere’, sostenendo che si tratta di una norma promozionale, nello spirito delle disposizioni costituzionali e statutarie, tesa al riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica. Trattandosi di mera facoltà per l’elettore di indicare due preferenze, la norma non incide sui diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo: «la regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. […] la nuova regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone. Si tratta quindi di una misura promozionale, ma non coattiva. […] I diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo rimangono inalterati. Il primo perché l'elettore può decidere di non avvalersi di questa ulteriore possibilità, che gli viene data in aggiunta al regime ormai generalizzato della preferenza unica, e scegliere indifferentemente un candidato di genere maschile o femminile. Il secondo perché la regola della differenza di genere per la seconda preferenza non offre possibilità maggiori ai candidati dell'uno o dell'altro sesso di essere eletti, posto il reciproco e paritario condizionamento tra i due generi nell'ipotesi di espressione di preferenza duplice. Non vi sono, in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare.» Sentenza Corte costituzionale n.4/2010, considerato in diritto, punto 3.3.

[28] Percentuale così modificata dall’art. 1, comma 196 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

[29] La cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste - viene suddivisa per 1, 2, 3, 4…. Con i quozienti così ottenuti si forma una graduatoria decrescente, dalla quale si scelgono i valori più alti fino al numero di seggi da assegnare.

[30] Numero così modificato dalla legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3.

[31] Vedi nota precedente.

[32]   Si ricorda che nelle circoscrizioni sono ripartiti 23 seggi.

[33]   In assenza di una disciplina elettorale regionale, fino alle elezioni del 2013, è stata applicata la normativa statale. In materia elettorale la regione aveva approvato la legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3, modificata dalla legge regionale 5 febbraio 2010, n. 19, che sopprimeva le candidature della lista regionale (c.d. listino) salvo quella del candidato alla Presidenza della Giunta. La Corte costituzionale, con sentenza 7-11 febbraio 2011, n. 45, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa norma in quanto, non avendo la regione ancora approvato lo statuto ai sensi dell’art. 123 Cost., la sua potestà legislativa in materia elettorale deve essere limitata ad aspetti di dettaglio della disciplina statale.

[34]   La legge regionale 20/2018, contiene comunque una norma transitoria (art. 25), secondo cui, in caso di svolgimento di elezioni prima che sia costituita la Consulta di garanzia statutaria, l'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il Tribunale di ciascun capoluogo di Provincia ed è composto da tre magistrati di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale stesso.

[35]   Il numero di consiglieri è stato così diminuito (da 31) già prima delle elezioni del 2013 (ai sensi dell’art. 7, comma 10, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 35) e prima dell’approvazione dello statuto, che all’articolo 25 stabilisce la composizione del Consiglio regionale in 20 consiglieri oltre il Presidente della Giunta eletto.

[36]   Salvo diversa indicazione, i successivi riferimenti normativi inseriti nel testo, rinviano alla legge regionale 17 del 2007, nel testo coordinato con le successive modifiche.

[37]   I successivi riferimenti normativi, salvo diversa indicazione, sono riferiti al testo coordinato della L.R. 29/1951.

[38]   Salvo diversa indicazione, i successivi riferimenti normativi inseriti nel testo, rinviano alla legge regionale statutaria 1 del 2013, nel testo coordinato con le successive modifiche.

[39]   Le circoscrizioni corrispondono in sostanza al territorio delle 8 province sarde in vigore fino al 2015; la legge fa riferimento alle circoscrizioni elettorali, in quanto la regione aveva avviato (L.R. 11/2012 e 15/2013) un riordino territoriale che prevedeva, tra l’altro, la soppressione delle 4 province istituite nel 2005, a seguito della legge regionale 9 del 2001 (Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias), i cui organi elettivi sono stati commissariati nel 2013. Successivamente con la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, si conclude il riordino territoriale con la istituzione dei seguenti enti di area vasta: la città metropolitana di Cagliari e le quattro province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna (si tratta in sostanza delle province antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 del 2001, con qualche modifica specie in relazione alla città metropolitana di Cagliari e alla provincia Sud Sardegna).

[40]   La disciplina per la presentazione delle liste e delle candidature è contenuta nella L.R. 16 del 2013, CAPO III, Presentazione delle liste e delle candidature, articoli 11-19.

[41]   I successivi riferimenti normativi, salvo diversa indicazione, sono riferiti alla legge provinciale 14 del 2017.

[42]   Adottato come testo unico con Decreto del Presidente della Giunta Regionale D.P.G.R. 29-1-1987 n. 2/L.-  Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale

[43]   Salvo diversa indicazione, i successivi riferimenti normativi inseriti nel testo rinviano alla legge provinciale 2 del 2003, nel testo coordinato con le successive modifiche.