Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Legge di bilancio 2020 - Profili di interesse della 1^ Commissione
Serie: Progetti di legge   Numero: 230/0/1
Data: 06/11/2019
Organi della Camera: I Affari costituzionali

LEGGE DI BILANCIO 2020 - Profili di interesse della Commissione Affari costituzionali (edizione provvisoria)

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 181/0/1

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 230/0/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in due parti:

§  la prima parte contiene schede di lettura delle disposizioni recate dalla I sezione del disegno di legge recante il bilancio integrato per il 2020/2022, di competenza della Commissione Affari costituzionali. Le schede sono tratte (aggiornate e con riadattamenti) dal dossier generale sul disegno di legge in esame;

§  la seconda parte contiene l'analisi della II sezione del disegno di legge di bilancio.

 

 

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INTRODUZIONE:

LA DISCIPLINA DI BILANCIO (VIGENTE DAL 2016)

 

Dopo la riforma del 1978[1] che istituì nell'ordinamento contabile italiano la legge finanziaria, dopo la riforma del 2009[2] che la tramutò in legge di stabilità, una nuova riforma è intervenuta nel 2016[3], a ridisegnare la disciplina di contabilità e finanza pubblica.

La sessione parlamentare di bilancio dell'ottobre-dicembre 2016 segna la prima prova di questa nuova disciplina, connotata dalla unificazione della legge di bilancio e della legge di stabilità in un unico provvedimento: la nuova legge di bilancio.

Essa è riferita ad un periodo triennale ed è articolata in due Sezioni.

La Sezione I può dirsi svolgere le funzioni di quello che era il disegno di legge di stabilità.

La Sezione II corrisponde, nella sostanza, al tradizionale disegno di legge di bilancio. Se ne discosta tuttavia perché ora viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni) sugli stanziamenti (sia di parte corrente sia di parte capitale) previsti a legislazione vigente. Integra, nelle sue poste contabili, gli effetti delle disposizioni della Sezione I.

In altri termini, la Sezione II (un tempo legge di bilancio) si fa legge sostanziale, modificativa delle disposizioni che compongono l'ordinamento.

Dall’integrazione in un unico documento di quel che era suddiviso in legge di bilancio e legge di stabilità, consegue che la decisione di bilancio verta sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine, come innanzi avveniva.

 

Qualche maggior dettaglio: la Sezione I

 

La Sezione I contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari decorrenti nel triennio considerato dal bilancio[4].

Tra le novità contenutistiche più rilevanti (rispetto a quel che era il disegno di legge di stabilità) figura la facoltà di recare norme di carattere espansivo (di minore entrata o di maggiore spesa).

Altra innovazione può ravvisarsi nel fatto che al divieto già previsto di inserire norme di delega o di carattere ordinamentale od organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagni ora l’ulteriore divieto di inserire norme che dispongano la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella Sezione II.

Vale a dire: le disposizioni contenute nella Sezione I possono determinare variazioni delle previsioni di bilancio (indicate nella Sezione II) soltanto attraverso la modifica delle autorizzazioni legislative sottostanti o dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l’evoluzione delle entrate e della spesa, ovvero attraverso nuovi interventi.

Le disposizioni della Sezione I non possono cioè apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella Sezione II attraverso una modifica diretta dell’ammontare degli stanziamenti iscritti in quest'ultima.

Le variazioni sono possibili solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge, che determinano l’evoluzione degli stanziamenti di bilancio.

Vale ricordare inoltre che quelle che erano le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità (le quali prevedevano rispettivamente la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale) non compaiono nella Sezione I. Siffatte determinazioni sono 'trasferite' nella Sezione II.

La nuova disciplina prevede però, contestualmente, che i contenuti delle tabelle debbano essere esposti – a fini conoscitivi – in appositi allegati del disegno di legge di bilancio (da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento).

 

I contenuti della Sezione I sono inoltre interessati, oltre che dalla relazione tecnica, da un ulteriore documento, riferito alle grandezze economiche del provvedimento: la Nota tecnico-illustrativa. Già prevista dalla legge n.196 del 2009, viene arricchita di contenuti, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine la Nota espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi (e deve essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell’esame parlamentare).

 

 

 

 

 

La Sezione II

 

La Sezione II, concernente la parte contabile del provvedimento, muta configurazione rispetto alla legge di bilancio di un tempo.

Quest'ultima era legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata): si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare.

Di contro, la Sezione II viene ora ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni) sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Può, in altri termini, integrare le poste contabili (compito spettante un tempo alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la nota di variazioni)

Nella Sezione II le previsioni di spesa del bilancio, formate sulla base della legislazione vigente, tengono conto di:

ü l'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;

ü le rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno);

ü i rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi.

Alle previsioni di entrata e di spesa della Sezione II così determinate, si aggiungono, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I, formandosi in tal modo il dato di bilancio “integrato”, oggetto della deliberazione parlamentare.

L’unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della Sezione II ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni sostanziali.

Le unità di voto, per le spese, sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni (le quali rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa)[5].

Per quanto riguarda la classificazione delle spese, la dotazione finanziaria dei programmi si presenta distinta in spese correnti e spese d’investimento.

Con la riforma ultima, è stata superata la ripartizione delle spese del bilancio dello Stato in "rimodulabili" e "non rimodulabili" (in favore di una più puntuale classificazione che distingua direttamente le spese a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa).

La spesa di ciascun programma è ora articolata nelle seguenti tre categorie:

ü oneri inderogabili (ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie);

ü fattori legislativi (ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio);

ü spese di adeguamento al fabbisogno (ossia spese diverse dagli oneri inderogabili dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

La riforma del 2016 ha inoltre introdotto innovazioni circa la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione.

 

Gli obiettivi di spesa di ciascun dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con apposito d.P.C.m., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno (ai sensi del nuovo articolo 22-bis, comma 1, introdotto nella legge di contabilità dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 90 del 2016). È competenza 'fuoriuscita' da quella tradizionalmente propria del Ministero dell'economia e finanze.

I Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della Sezione II, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali, anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse.

È stato introdotto l'obbligo per le Amministrazioni di predisporre un piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), contenente dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento.

 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa, è stato ampliato l’ambito applicativo della cd. flessibilità di bilancio sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi, con l’obiettivo di dotare le amministrazioni di strumenti più idonei ad una migliore programmazione delle risorse, attraverso:

ü la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, senza più il vincolo della compensatività all'interno di uno stesso programma o di una stessa missione (cd. rimodulazione verticale);

ü la previsione di una ulteriore fattispecie di rimodulazione delle leggi di spesa (cd. rimodulazione orizzontale) che consente l’adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma);

ü l’introduzione della possibilità di apportare variazioni, con la Sezione II, alle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale, con operazioni che precedentemente erano riservate alla legge di stabilità attraverso le tabelle C, D e E.

 

 

 


LA SEZIONE I

         

Qui di seguito si menzionano, per rapidi cenni, le disposizioni suscettibili di interesse (anche di là di una stretta competenza per materia) per la Commissione Affari costituzionali del Senato.

Vale rammentare come, dopo la riforma del Regolamento del Senato del 2017, la generale competenza in materia di lavoro pubblico sia attribuita non più alla Commissione Affari costituzionali bensì alla Commissione Lavoro e previdenza sociale.

 

 

Articolo 7
(Fondo investimenti delle amministrazioni centrali)

 

Istituisce un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato (con particolare riguardo a profili come economia circolare, decarbonizzazione, riduzione delle emissioni, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, innovazione ad elevata sostenibilità), con una dotazione complessiva di circa 22,3 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034.

Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza (sui quali è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia).

 

 

Articolo 8
(Investimenti degli enti territoriali)

 

Assegna risorse ai Comuni per contribuire a loro investimenti in opere pubbliche, in specifici settori (i commi 26-28 riguardano Province e Città metropolitane, i commi 29-30 le Regioni).

Riguardo ad alcuni investimenti dei Comuni - in efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - i contributi (determinati in proporzione alla popolazione residente) sono assegnati entro il 31 gennaio 2020 con decreto del Ministero dell'interno, il quale effettua altresì (in collaborazione con il dicastero delle infrastrutture) controlli a campione sulle opere.

Sullo stato di previsione del medesimo Ministero è istituito un Fondo per investimenti dei Comuni nello sviluppo sostenibile e nelle infrastrutture - nonché un Fondo per la messa in sicurezza o costruzione di edifici comunali destinati ad asili nido.

 

         

Articolo 12
(Green Mobility)

 

Prescrive alle pubbliche amministrazioni - dal 1° gennaio 2020 - allorché rinnovino gli autoveicoli in dotazione, di procedere in misura non inferiore al 50 per cento mediante l'acquisito o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica o ibrida (nei limiti delle risorse di bilancio a legislazione vigente).

Sono esclusi dalla prescrizione sopra ricordata: il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa; le Forze di polizia.

 

Il censimento delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2018 (realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con Formez PA) rileva (al 31 dicembre 2018) 33.527 autovetture (le amministrazioni che hanno comunicato i dati sono state 8.366, su un totale di 10.164).

 

 

Articolo 14

(Lavoro straordinario delle Forze di Polizia)

 

Autorizza un incremento di 48 milioni - a decorrere dall'anno 2020 - della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti delle Forze di polizia.

Si tratta di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria.

Tali risorse si intendono aggiuntive rispetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

La previsione muove sulla falsariga di quanto disposto dall'articolo 33 del decreto-legge n. 113 del 2018, ove era stato previsto - a decorrere dall'anno finanziario 2018 - già un incremento di spesa - per poco più di 38 milioni - per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia.

 

Per quanto riguarda la Polizia di Stato, lo stanziamento di bilancio per il compenso straordinario del personale ammonta a 394,355 milioni per il 2019 (secondo la legge n. 110 del 2019 di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019: Ministero dell'interno, cap. 2501/3).

La medesima fonte legislativa indica: per l'Arma dei Carabinieri 275,942 milioni (Ministero della difesa, cap. 4800/3); per la Guardia di finanza 102,900 milioni (Ministero dell'economia e finanza, cap. 4201/3); per la Polizia penitenziaria 103,290 milioni (Ministero della giustizia, cap. 1601/3).

 

 

Articolo 15

(Lavoro straordinario dei Vigili del fuoco)

 

Autorizza un incremento di 2 milioni - a decorrere dall'anno 2020 - della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze di servizio "imprevedibili e indilazionabili" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tali risorse si intendono aggiuntive rispetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

 

Per quanto riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, lo stanziamento di bilancio per il compenso straordinario del personale ammonta a 44,488 milioni per il 2019 (secondo la legge n. 110 del 2019 di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019: Ministero dell'interno, cap. 1801/3).

 

 

Articolo 17

(Fondo per la valorizzazione dei Vigili del fuoco)

 

Istituisce un Fondo - sullo stato di previsione del Ministero dell'interno - finalizzato alla "valorizzazione" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico rispetto a quello del personale delle Forze di Polizia.

La dotazione prevista per tale Fondo è di 25 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020. 

 

 

Articolo 45

(Contribuzione all'editoria)

 

Prevede la concessione, a decorrere dal 2020, di contributi a favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici (commi 1 e 2).

Nonché posticipa (al comma 3) di 12 mesi i termini riguardanti l'abolizione (o la progressiva riduzione fino all'abolizione) dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, disposta dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018: cfr. suo articolo 1, comma 810).

Tale posticipazione è disposta "nelle more di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell’informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell’informazione".

 

 

Articolo 46

(Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

 

Autorizza una spesa massima di 8 milioni annui per il triennio 2020-2022 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento del servizio, prevede la 'proroga' della convenzione – scaduta a maggio 2019 – con il Centro di produzione S.p.a., titolare dell’emittente Radio Radicale.

Decorso il termine per l'espletamento della procedura di affidamento - stabilito al 30 aprile 2020 - il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto, salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa.

 

 

Articolo 47

(Innovazione digitale)

 

Il comma 1 reca alcuni incrementi di risorse per il "rafforzamento strutturale" dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per tali attribuzioni alla Presidenza del Consiglio, il decreto-legge n. 135 del 2018 ha determinato (all'articolo 8) un onere di 6 milioni annui dal 2020.

A tali risorse, la disposizione qui in commento viene ad aggiungere:

+   6 milioni per l'anno 2020;

+   8 milioni per l'anno 2021;

+ 10 milioni a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 2 autorizza la spesa di 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l'avvio delle azioni, iniziative e progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana (in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea).

Il comma 3 reca novella a disposizione del citato decreto-legge n. 135 del 2018, aggiungendo che per il medesimo fine attuativo dell'Agenda digitale italiana e per lo sviluppo e la diffusione dell’uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Ministro delegato) "individua, promuove e gestisce progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale".

 

Per Agenda digitale si intende un insieme di specifiche azioni volte al potenziamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT nell'acronimo dall'inglese).

A livello nazionale, al fine di attuare le politiche dell'Agenda digitale, fu istituita nel 2012 l'Agenda digitale italiana (cfr. art. 47 del decreto legge n. 5 del 2012), nel corso del tempo oggetto di un novero di disposizioni legislative (tra cui l'art. 63 del decreto legislativo n. 179 del 2016, indi il citato art. 8 del decreto-legge n. 135 del 2018) che ne hanno ridisegnato la governance.

 

 

Articolo 63

(Regioni a Statuto ordinario)

 

Si segnalano qui le previsioni (commi 1 e 2) che anticipano di un anno la facoltà per tali Regioni di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibro di bilancio - in quanto 'effetto'  di due sentenze della Corte costituzionale: n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 [6].

 

Articolo 64
(Minoranze linguistiche)

 

Incrementa i finanziamenti destinati al Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche per il triennio 2020-2022.

L'incremento è di: 250.000 euro, per l'anno 2020; 500.000, per l'anno 2021; 1 milione, per l'anno 2022.

 

 

Articoli 65 e 66

(Comuni montani; isole minori)

 

Ove si abbia riguardo ad un principio di continuità territoriale dello Stato, potrebbero qui ricordarsi l'articolo 65, che destina 10 milioni (anziché 5 milioni come finora previsto) al Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani, dal 2020, e l'articolo 66, che istituisce un Fondo per gli investimenti nelle isole minori (con una dotazione finanziaria per gli anni 2020, 2021 e 2022, di importo rispettivamente pari a 14,5 milioni, a 14 milioni ed a 13 milioni).

 

 

Articolo 71

(Acquisti e negoziazioni

delle pubbliche amministrazioni)

 

Reca disposizioni volte ad estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione.

A tal fine inserisce alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti (comma 1).

Consente l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai lavori pubblici (comma 2).

Obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche (ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali) ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito (comma 3).

Stabilisce che le convenzioni Consip per l'approvvigionamento di beni e servizi possano essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni oppure per specifici ambiti territoriali (comma 5). Ed estende l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi (comma 7).

 

 

Articolo 72, commi 23-36

(Razionalizzazione in materia di Data Center ed ICT)

 

Il comma 23 dispone che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - con esclusione degli enti territoriali (Regioni, Province autonome, "enti locali") e delle società da questi partecipate - assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

Il comma 24 prevede che la percentuale di risparmio di spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico debba esser parti al 5 per cento (non già al 10 per cento, come previsto dal precedente comma) della spesa annuale media sostenuta nel biennio 2016-2017, ove si tratti di spese correnti sostenute dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 (dunque esclusi gli enti territoriali e loro società partecipate) per la gestione delle infrastrutture informatiche (Data Center).

Questo, al netto dei costi di migrazione - ed a decorrere dalla certificazione da parte dell'AgID del passaggio al “Cloud della PA” (Cloud Service Provider o Polo Strategico Nazionale).

Il comma 25 dispone che le riduzioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 non si applichino alle spese sostenute dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.

Quel comma 15 dell'articolo 83 così citato venne a stabilire che i diritti dell'azionista per la Sogei, quale Società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, siano esercitati dal Dipartimento del tesoro.

Le disposizioni dei commi 23-25 di questo articolo si pongono come principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Così il comma 26 (secondo previsione che parrebbe suscettibile di approfondimento, dal momento che le disposizioni dei commi richiamati escludono dal proprio ambito precettivo gli enti territoriali).

 

 

Articolo 73

(Rinegoziazione dei contratti di locazione passiva)

 

Le disposizioni concernono i contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata utilizzati dalle amministrazioni dello Stato per usi istituzionali.

In particolare si prevede che le amministrazioni dello Stato, ove lo ritengano conveniente, possano richiedere alla proprietà degli immobili locati (entro il termine di 150 giorni dalla entrata in vigore della norma) la rinegoziazione dei contratti vigenti alla data di entrata in vigore della norma.

Le amministrazioni, dopo aver verificato con l'Agenzia del demanio la convenienza anche economica della rinegoziazione, possono proporre alla proprietà la stipula di un nuovo contratto di locazione della durata di nove anni, a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare ridotto del 15 per cento.

In caso di mancata accettazione da parte della proprietà, il contratto di locazione in essere resta in vigore fino alla naturale scadenza.  

Le previsioni si applicano anche per i contratti di locazione già scaduti alla data di entrata in vigore della norma.

 

 

 

Articolo 99

(Tabelle A e B)

 

Questo articolo dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Sono le tradizionali (e mantenute dalla riforma della disciplina di bilancio) Tabella A (di parte corrente) e Tabella B (in conto capitale).

La Tabella A reca stanziamenti per il Ministero dell'interno:

7,01 milioni per il 2020;

13,6 milioni per il 2021;

23,6 milioni per il 2022.

La Tabella B reca stanziamenti per il Ministero dell'interno:

10 milioni per il 2020;

25 milioni per il 2021;

30 milioni per il 2022.

 

 

Articolo 100

(Fondo per Regioni a Statuto speciale)

 

Istituisce un Fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, destinato ai territori delle Regioni a statuto speciale.

 

 

Articolo 101

(Fondo rimpatri)

 

Estende l'utilizzo delle risorse del cd. Fondo Africa ai Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori.

Assegna a tale Fondo una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020, 30 milioni di euro per l’anno 2021 e 40 milioni di euro per il 2022.

Si tratta del “Fondo per interventi straordinari per il rilancio del dialogo con i Paesi africani per le rotte migratorie”, istituito nel bilancio del Ministero degli affari esteri dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 621 della legge n. 232 del 2016). Esso viene qui ridenominato “Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d’importanza prioritaria per i movimenti migratori”.

Inoltre l'articolo incrementa (a decorrere dal 1° febbraio 2020) gli importi dei diritti consolari (da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari).

 

In particolare, i diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne, aumentano da 300 a 600 euro. Si prevede un diritto consolare di 50 euro per un documento di viaggio provvisorio. Il diritto per visto nazionale per soggiorni di lunga durata aumenta da 116 a 130 euro a persona. È stabilito un generale incremento del 20% degli importi dei diritti consolari, ad eccezione di passaporti, documenti di identità e visti.

 

 

Articolo 109

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

 

Questo articolo autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l’anno finanziario 2020, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8). V. infra.

Il comma 2 prevede che le somme versate dal CONI nell’ambito dello stato di previsione dell’entrata (voce “Entrate derivanti da servizi resi dalle amministrazioni statali”) sono riassegnate con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze al programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3) nell’ambito della missione Soccorso civile (8) dello stato di previsione del Ministero dell’interno per il 2020. Tali somme sono destinate alle spese per l’educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi del comma 3, l’elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell’interno individua le spese dell’amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2019 dal Fondo di cui all’articolo 1, legge. n. 1001/1969 (cap. 2676, che reca nel disegno di legge di bilancio integrato 21,54 milioni di euro nel 2020).

Il comma 4 autorizza per il 2019 il Ministro dell’economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, co. 562, legge n. 266/2005; art. 34, decreto-legge n. 159/2007 e art. 2, co. 106, legge n. 244/2007).

 

Nel capitolo 2313, sono iscritte risorse pari a 66,56 milioni di euro per il 2020.

Nel capitolo 2872 sono iscritte risorse pari a 53,909 milioni di euro per il 2020.

 

Il comma 5 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2020, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-bis, decreto legislativo n. 286 del 1998).

Il comma 6 autorizza, per il 2020, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell’interno - le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-ter, decreto legislativo n. 286 n. 286/1998).

Il comma 7 autorizza per il 2020 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell’interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e comunali.

Il comma 8 autorizza il Ministro dell’interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nella Missione 3, Programma 3.1 (che reca previsioni di competenza pari a 13,468 milioni di euro per il 2020) al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane S.p.A, ANAS spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Il comma 9 ribadisce la disposizione recata dall'articolo 14, comma 2 del disegno di legge (v. supra), con riferimento al pagamento dei compensi per lavoro straordinario, stavolta dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

 

 

 

 

 


STATI DI PREVISIONE E BILANCIO INTEGRATO:

LA SEZIONE II

 

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione affari costituzionali si rinvengono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell’interno (Tabella 8). Inoltre assumono rilevanza alcuni programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2).

 

 

Lo stato di previsione del Ministero dell’interno (Tabella 8)

 

Lo stato di previsione del Ministero dell’interno si articola in 6 missioni e 12 programmi. Questi ultimi rappresentano le unità di voto parlamentare.

Il disegno di legge autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell’interno, spese finali in termini di competenza pari a:

25.648,6 milioni per il 2020;

25.350,9 milioni per il 2021;

25.790,8 milioni per il 2022.

 

A seguito della riforma del 2016 della legge di bilancio, gli stati di previsione della spesa sono redatti in modo da rappresentare:

ü il bilancio a legislazione vigente (BLV);

ü le variazioni al bilancio a legislazione vigente che si propongono con la Sezione II;

ü gli effetti finanziari della Sezione I del disegno di legge di bilancio (che, come già ricordato, contiene l’articolato della ex legge di stabilità);

ü il Bilancio integrato (BLV + variazioni Sez. II + effetti Sez. I).

 

Le spese finali del Ministero dell'interno per il triennio 2020-2022 si configurano in termini di competenza nel modo che segue:

                                            (dati di competenza, valori in milioni di euro, con arrotondamenti)

 

LEGGE DI
BILANCIO

2019

PREVISIONI assestate

2019

PREVISIONI

DDL DI
BILANCIO

2020

DIFF.
BIL 2020/
ASSEST 2019

DDL DI
BILANCIO

2021

DDL DI
BILANCIO

2022

Spese correnti

23.012,4

23.488,6

22.722,9

-765,7

22.385,5

22.347,3

Spese in c/capitale

1.973,6

2.091,7

2.925,6

952,0

2.965,3

3.443,5

SPESE FINALI

24.986,1

25.580,4

25.648,6

186,3

25.350,9

25.790,8

 

Ove si aggiungano altresì oneri altri, come il rimborso di passività finanziarie, il totale in ultimo delle spese del Ministero sono, in termini di competenza, pari a:

25.666,9 milioni per il 2020;

25.370,2 milioni per il 2021;

25.810,2 milioni per il 2022.

 

In termini di cassa, siffatto totale è pari a:

25.868,3 milioni nel 2020;

25.370,1 milioni nel 2021;

25.794,9 milioni per il 2022.

 

Sulla base delle nuove norme di contabilità, le previsioni di spesa della Sezione II (formulate sulla base della legislazione vigente) possono essere modificate (attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) dalla medesima Sezione II. A queste variazioni si aggiungono gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I.

In tal modo si perviene ad un dato di bilancio integrato.

Esso si atteggia nel modo che segue, per le diverse missioni e i diversi programmi in cui si articola lo stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

Si veda la pagina seguente:

 

 

 

 

?

 


                                                                 (dati di competenza, valori in milioni di euro, con arrotondamenti)

                                                                                 MINISTERO DELL’INTERNO                                                                               

(*)

Missione/Programma

2019

2020

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

 

 

 

1

Amministr. generale e supporto alla rappr. gen. di governo e di Stato sul territorio (2)

609,6

636

664,2

-

-10,3

653,9

-

653,9

1.1

Attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero sul territorio (2.2)

609,6

636

664,2

-

-10,3

653,9

-

653,9

2

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

11.424,9

11.688,7

11.234,7

-

-2,4

11.232,3

780,8

12.013,2

2.1

Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)

35,4

35,4

35,4

-

-

35,4

-

35,4

2.2

Interventi e cooperazione istit. nei confronti delle autonomie (3.9)

43

222

69,1

-

-

69,1

-

69,1

2.3

Elaborazione, quantificazione e assegnazione risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)

11.346,5

11.431,3

11.130,1

-

-2,4

11.127,8

780,8

11.908,6

3

Ordine pubblico e sicurezza (7)

8.138,7

8.343,1

8.358,1

-

-7,7

8.359,4

20,9

8.371,3

3.1

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

7.061,5

7.243,3

7.257,1

-

-7,2

7.249,8

20,2

7.270,1

3.2

Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)

439,6

451,6

456,6

-

-

456,6

0,5

457,1

3.3

Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10)

637,7

648,2

644,4

-

-0,5

643,9

0,2

644,2

4

Soccorso civile (8)

2.346,8

2.447,2

2.477,8

-22,3

-2

2.453,5

17

2.470,5

4.1

Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)

12,1

12,2

9

-

-

9

-

9

4.2

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

2.334,7

2.435,1

2.468,7

-22,3

-2

2.444,5

17

2.461,5

5

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

2.286,1

2.279,5

1.941,7

-

-5

1.936,7

-

1.936,7

5.1

Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)

2.286,1

2.279,5

1.941,7

-

-5

1.936,7

-

1.936,7

6

Servizi istituzionali e generali delle amm. pubbliche (32)

197,3

203,3

221,4

-

-

221,4

-

221,4

6.1

Indirizzo politico (32.2)

27,8

30,6

30,7

-

-

30,7

-

30,7

6.2

Servizi e affari generali per le amm. di competenza (32.3)

169,5

172,7

190,6

-

-

190,6

-

190,6

 

SPESE FINALI MINISTERO

24.986,1

25.580,4

24.879,6

-22,3

-27,4

24.830

818,7

25.648,7

 

Rimborso passività finanziarie

17,3

17,3

18,3

 

 

18,3

 

18,3

 

SPESE COMPLESSIVE

25.003,5

25.597,8

24.897,9

-22,3

-27,4

24.848,2

818,7

25.666,9

 


Lo spettro riepilogativo innanzi riportato evidenzia per il 2020, ove si raffronti con le previsioni iniziali del bilancio 2019: sulla missione: "Ordine pubblico e sicurezza", un incremento di circa 232 milioni; sulla missione "Soccorso civile", un incremento di circa 123 milioni; sulla missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", un decremento di circa 349 milioni.

Rispetto invece al bilancio a legislazione vigente 2019, le poste di bilancio si mantengono all'incirca in linea - salvo che per la missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", per la quale il decremento risulta più marcato, pari a circa 342 milioni.

 

Gli stanziamenti della missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" sono allocati su tre Ministeri:

-   la maggior parte dei fondi sono allocati sul Ministero dell'interno (sul
programma “5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose”), dove risultano iscritti i principali i Fondi nazionali per i servizi di accoglienza;

-   una ulteriore quota è iscritta sul Ministero del lavoro e delle politiche
sociali (sul programma “4.1 - Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate”);

-   una parte, infine, è allocata al Ministero dell’economia e finanze (programma “16.1 - Rapporti con le confessioni religiose), e si riferisce agli stanziamenti delle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF in favore delle confessioni religiose.

 

Nell’ambito della missione presso il Ministero dell'interno si segnalano, in particolare, i seguenti stanziamenti:

·       cap. 2351/2 - Spese per l’attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri e spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri. Il capitolo reca determinazione pari a 1.165,9 milioni di euro per il 2020 (e 1.050 milioni così nel 2021 come nel 2022);

·       cap. 2352 – Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, che reca una determinazione pari a circa 404,2 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022;

·       cap. 2353 – Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che reca una determinazione di 165 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022.

 

La maggior entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno viene assorbita dalla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" (circa il 47 per cento), comprendente gli stanziamenti per i trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali.

 

Stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze

(Tabella 2)

 

Qui rilevano alcuni stanziamenti, previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Vi figura intanto la missione n. 17 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri".

Essa reca uno stanziamento complessivo per il 2020 a legislazione vigente di circa 2.330 milioni di euro.

Lo stanziamento diviene, per il medesimo anno, di 2.349 milioni secondo il disegno di legge di bilancio integrato.

Questo incremento - di circa 20 milioni - riguarda il programma 17.2 Presidenza del Consiglio dei ministri, per effetto delle disposizioni del presente disegno di legge di bilancio concernenti territori montani e isole (v. supra la parte relativa all'articolato).

Riepilogando, la missione si articola in due programmi:

·     il programma 1.1 relativo agli Organi costituzionali: per esso nel 2020 sono previsti 1.742 milioni circa - che si mantengono costanti per il 2021 e 2022;

·     il programma relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri: nel 2020 sono previsti circa 606 milioni.

 

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

Organi costituzionali

2010-2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018; 2019; 2020; 2021; 2022

Presidenza della Repubblica

228

228

228

224

224

224

224

Senato della Repubblica

526,36

505,36

505,36

505,36

505,36

505,36

505,36

Camera dei            deputati

982,8

943,16

943,16

943,16

943,16

943,16

943,16

 

 

Per la Corte costituzionale, per il periodo qui sopra considerato gli stanziamenti sono stati pari a 52,7 milioni fino al 2016. Indi hanno ricevuto un contenuto incremento, che per il triennio a venire è così modulato dal disegno di legge in esame: 55,7 milioni per il 2020 (ammontare pari al 2019); 56 milioni per il 2021; 56,2 milioni per il 2022.

Per il CNEL lo stanziamento (invariato) è di 7,1 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022.

Entro il programma 17.1 (Organi costituzionali), immutato risulta altresì il capitolo 1999 (istituito nell'esercizio finanziario 2013), in cui sono appostate le risorse per il funzionamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio (in attuazione della legge n. 243 del 2012). Le somme destinategli sono pari a 6 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

 

All'interno del programma relativo alla Presidenza del Consigli dei Ministri sono compresi anche trasferimenti vari, quali quelli per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale, o per la struttura di servizio Investitalia, o per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione e la rigenerazione delle aree urbane degradate. Sono compresi altresì gli interventi in materia di salvaguardia dei territori montani, o il trasferimento dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per la quota dello Stato, al fine di finanziare interventi di carattere straordinario (62 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022). Ancora, afferiscono a tale programma poste di bilancio per interventi a favore della gioventù, dello sport, nonché il Fondo per gli interventi del Servizio civile nazionale (su cui infra).

 

Anche altri programmi di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze concernono la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tra questi, possono ricordarsi (tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di interesse della Commissione Affari costituzionali):

·       gli stanziamenti dedicati al programma 16.1 Rapporti con le confessioni religiose (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1,22 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, senza scostamenti rispetto all’esercizio 2019 (si tratta dei trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille IRPEF);

·       alcuni stanziamenti dedicati nell’ambito della Missione 14, "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" (24) al programma: 14.1. Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5), nel cui ambito in particolare si collocano:

Ø Promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd. Fondo pari opportunità), le cui previsioni di spesa risultano pari a 55,9 milioni per il 2020 (con lievi variazioni in diminuzione per il biennio successivo, fino ai 55 milioni del 2022);

Ø Tutela delle minoranze linguistiche, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211. In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano per il 2020 pari a 1,1 milioni, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 2,3 milioni di euro.

 

Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali rilevano anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ad esempio nella missione Ordine pubblico e sicurezza (7), programma Sicurezza democratica (7.4) si segnalano il capitolo 1670, relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Tale capitolo quale bilancio a legislazione vigente espone una previsione di competenza di circa 791 milioni per il 2020, circa 802 milioni per ciascun anno del biennio 2021 e 2022. Le sezioni del bilancio non apportano variazione a tali previsioni.

Ancora, nella missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (22), si pone il programma 22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, con una determinazione che per il 2020 è di 224,4 milioni.

Nella medesima missione ma nell'ambito del programma 22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni, si segnalano le previsioni di competenza destinate a:

·       la Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); il capitolo 2116 espone previsioni di competenza nel bilancio a legislazione vigente, pari a circa 4,27 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Le sezioni del disegno di legge non apportano variazioni;

·       la Scuola nazionale della amministrazione - SNA (cap. 5217) che, nel bilancio a legislazione vigente, ammonta a 13,6 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022. Le sezioni del disegno di legge non apportano variazioni;

·       l’Istituto nazionale di statistica (cap. 1680), pari nel bilancio a legislazione vigente a circa 231,9 milioni di euro per il 2020. Le sezioni del disegno di legge non apportano variazione a tale previsione (né a quella per il 2021, che di suo registra un incremento di 5 milioni, e per il 2022, invece pari a circa 211,9 milioni);

·       l'Agenzia per l’Italia digitale (cap. 1707), che ammontano nel bilancio a legislazione vigente a 9,6 milioni per ciascun anno del triennio (senza che le sezioni del disegno di legge apportino variazioni). Più ampia dotazione è destinata alla complessiva attuazione dell'Agenda digitale italiana digitale (circa 26,5 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022), posto che diverse competenze innanzi in capo all'AgID sono state traslate (soprattutto per effetto dell'art. 8 del decreto-legge n. 135 del 2018) alla Presidenza del Consiglio, cui sono infatti da trasferire risorse (sul cap. 2010) pari a 11,8 milioni per il 2020; 13,8 milioni per il 2021; 15,7 milioni per il 2022.

 

Possono altresì ricordarsi:

Ø trasferimenti alla Corte dei conti (cap. 2160, programma 1.10 "Giurisdizione e controllo dei conti pubblici"), pari a circa 320 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022 (senza che le sezioni del bilancio apportino variazioni);

Ø Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall’attuazione dei referendum (cap. 3020) (nell’ambito della missione 23 "Fondi da ripartire", programma 23.1, "Fondi da assegnare"). Nel bilancio a legislazione vigente, il capitolo reca uno stanziamento pari a 300 milioni euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 (così ridotto a partire dal 2014, in conseguenza delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014, n. 147 del 2013, in materia elettorale). Le sezioni del disegno di legge non apportano variazioni.

 

Altri programmi di spesa entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia, qui suscettibili di richiamo sono:

- gli stanziamenti dedicati entro la Missione n. 6 (Soccorso civile) al programma Protezione civile (6.2), per il quale gli stanziamenti di competenza per il 2020 ammontano a 1,97 miliardi (con un rifinanziamento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, per 350 milioni);

- gli stanziamenti dedicati entro la Missione n. 10 (Comunicazioni) al programma Sostegno al pluralismo dell'informazione (10.2), la cui dotazione in termini di competenza per il 2020 ammonta a 203,7 milioni (con un rifinanziamento delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente di circa 20 milioni, destinato al Fondo di cui subito qui infra).

All'interno di tale Missione, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (cap. 2196), reca i seguenti stanziamenti: 193,9 milioni per il 2020; 204,3 milioni per il 2021; 210,3 milioni per il 2022;

- gli stanziamenti dedicati entro la Missione n. 14 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) al programma Garanzia dei diritti dei cittadini (14.2) (converge qui la voce relativa alla riparazione per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile del giudice e violazione dei diritti umani), che per il 2020 ammontano a 143,8 milioni, od al programma Tutela della privacy (14.5), con 30,1 milioni per il 2020.

 

Si ricorda infine che sono esposte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, alla missione 2 (recante appunto quella dicitura).

 

 



[1] Legge n. 468 del 1978 (la quale si ispirava al modello della loi de finance di derivazione francese), poi rivisitata dalla legge n. 362 del 1988, indi modificata dalla legge n. 208 del 1999.

[2] Legge n. 196 del 2009.

[3] Legge n. 163 del 2016.

[4] Il contenuto della Sezione I è disciplinato dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies dell’articolo 21 della legge n. 196 del 2009, introdotti dalla riforma del 2016. Riprendono, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196 del 2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.

[5] Con il decreto legislativo n. 90 del 2016 – attuativo della delega contenuta all’articolo 40, comma 1, della legge di contabilità n. 163 del 2016 – finalizzata al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato – si è provveduto all'introduzione delle azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi.

[6] Per il commento delle sentenze, si rinvia alla scheda di lettura riferita all'articolo1, commi da 819 e 826, del dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato: Legge di bilancio 2019 - vol. III.