Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
Riferimenti: SCH.DEC N.119/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 119
Data: 15/10/2019
Organi della Camera: I Affari costituzionali, IV Difesa, V Bilancio, Commissione parlamentare per la semplificazione

 

Servizio Studi

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Dossier n. 173

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 119

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

 

 

 

 

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I N D I C E

 

Schede di lettura

§  La disposizione di delega. 3

§  Capo I (Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato) 7

§  Capo II (Revisione dei ruoli del personale dell’Arma dei Carabinieri) 23

§  Capo III (Revisione dei ruoli del personale della Guardia di finanza) 33

§  Capo IV (Revisione dei ruoli del personale della Polizia penitenziaria) 39

§  Capo V (Disposizioni transitorie) 47

§  Capo VI (Disposizioni finanziarie e finali) 71

 

 


Schede di lettura

 


La disposizione di delega

L’articolo 1 individua l’oggetto dello schema di decreto legislativo, volto ad apportare modificazioni ed integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

 

La delega trova fondamento nell’articolo 1 della legge m. 132 del 2018, di conversione in legge del decreto-legge 113/2018 (c.d. decreto sicurezza). Tale disposizione ha infatti delegato il Governo di adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, nei limiti delle risorse del fondo di cui all’articolo 35 del predetto decreto-legge n. 113. Il citato articolo 35 ha infatti istituito un Fondo in cui sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui è stato aggiunto dal decreto-legge 113 un ulteriore stanziamento poi incrementato dalla legge di bilancio 2019, da ultimo rimodulato dall’art. 1 del decreto-legge 104/2019 (v. infra-art. 45).

Ai fini dell’attuazione della delega sono richiamati i principi e criteri direttivi dettati dall’art. 8, comma 1, lettera a), n. 1) della legge n. 124 del 2015.

 

I principi e criteri direttivi dettati da tale disposizione dispongono, in particolare: la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dettati dall’art. 19 della legge n. 183 del 2010.

 

Nella disposizione di delega è altresì precisato che la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è attuata in ragione delle nuove esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ferme restando le facoltà assunzionali previste dal 1° gennaio 2019.

 

 

Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere il 30 settembre 2019 e – in virtù della norma di scorrimento (v. infra) - il termine per l’esercizio della delega è prorogato al 29 dicembre 2019.

Il termine per l’espressione parlamentare (60 giorni dalla data di assegnazione) è fissato al 29 novembre 2019.

 

Per quanto riguarda la procedura di adozione, nella disposizione di delega viene richiamata la procedura prevista dall’articolo 8, comma 5, della legge 124 del 2015 (che ha delegato il Governo al riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia). In base al suddetto comma 5:

-        i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;

-        gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

È prevista inoltre una norma di “scorrimento” del termine di delega nel caso in cui il termine previsto per il parere cada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine o successivamente: in questo caso la scadenza del termine di delega è prorogata di 90 giorni.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

 

Ai fini dell’attuazione delle misure previsto dal provvedimento in esame è previsto, come ricordato, l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo di cui all’articolo 35 del medesimo decreto-legge 113/2018.

Da ultimo, l’articolo 3 del decreto legge 104/2019 recante disposizioni per la riorganizzazione dei Ministeri ha disposto (art. 1) la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate (v. scheda art. 45).

 

Nella relazione illustrativa si evidenzia che l’intervento normativo è volto ad incrementare la funzionalità complessiva dell’organizzazione delle Forze di polizia, nonché ad ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, introducendo previsioni ordinamentali di carattere sistemico, nonché disposizioni che mirano a risolvere una serie di criticità emerse nell’applicazione delle normative in materia.

In tal modo potranno essere superate talune discrasie, incertezze e criticità, emerse durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere delle forze di Polizia.

 

Si ricorda che la medesima disposizione di delega ha autorizzato l’adozione di decreti legislativi integrativi della normativa vigente in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze armate nonché correttivi delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 94 del 2017, sulla base dei principi e criteri direttivi dettati dall’art. 1, comma 5, secondo periodo della legge 244 del 2012. Anche tale schema è stato trasmesso al Parlamento il 30 settembre 2019 (A.G. 118).

 

In relazione al tema concernente il riordino delle carriere si ricorda che il decreto legislativo n. 95 del 2017 è stata data attuazione alla delega recata dall’art. 8 della legge n. 124/2015 (legge di riorganizzazione della p.a.) per la revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Corpo della Guardia di finanza; Corpo di polizia penitenziaria).

Complessivamente, la riforma disposta con il D.Lgs. 95/2017 ha perseguito le seguenti finalità:

-       l'adeguamento delle dotazioni organiche di ciascun corpo rendendole più vicine alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell'ambito dei diversi ruoli;

-       la semplificazione dell'ordinamento, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo e la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure di selezione, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici;

-       l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché dell'anzianità di servizio;

-       l'elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di base, nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l'immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali; l'ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità;

-       l'adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni;

-       l'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.

Sulla materia è intervenuto successivamente il decreto legislativo n. 126 del 2018, quale decreto correttivo ed integrativo del decreto n. 95/2017 per le Forze di polizia (in attuazione del medesimo art. 8 della legge n. 124 del 2015).

 

Parallelamente, con il decreto legislativo n. 94 del 2017, sono state adottate misure per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi della delega prevista dall'articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012.

Il richiamato provvedimento di delega non ha previsto la facoltà di adottare successivi decreti legislativi correttivi; tale facoltà è stata, invece, prevista dalla legge n. 124/2015, concernente il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia.

Il decreto legislativo n. 94 del 2017 ha carattere trasversale e riguarda tutti i ruoli del personale militare. Le disposizioni in esso contenute incidono sul reclutamento, l’avanzamento, la formazione, i compiti, le responsabilità e i trattamenti economici connessi agli accresciuti impegni del personale militare.

In sintesi viene stabilito il principio generale in base al quale gli ufficiali hanno una carriera a sviluppo dirigenziale e unitario e sono distinti in tre componenti: ufficiali generali e ammiragli, ufficiali superiori e ufficiali inferiori. La categoria dei sottufficiali è comprensiva dei ruoli marescialli (per i quali il Codice prescrive il conseguimento della laurea) e sergenti, gli uni con carriera a sviluppo direttivo e gli altri esecutivo. Inoltre per i gradi apicali di entrambi i ruoli, è prevista l'attribuzione di specifiche qualifiche connesse all'assunzione di funzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo d'appartenenza e all'anzianità posseduta. La categoria dei graduati, comprende il ruolo dei volontari in servizio permanente (da caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto), caratterizzati da una carriera a sviluppo meramente esecutivo, e quella dei militari di truppa, nel cui alveo sono ricompresi i militari di leva, i volontari in ferma prefissata e, più in generale le varie tipologie di allievi (carabinieri, finanzieri, frequentatori delle Accademie/scuole militari, etc.). È evidenziato il carattere di specialità dell'ordinamento del personale militare prevedendo, all'uopo, l'applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione solo se espressamente richiamate. Le corrispondenze con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile sono aggiornate alla luce dei nuovi gradi e qualifiche previsti nell'ordinamento militare.

 

 


Capo I
(Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato)

 

Il Capo I dello schema di decreto legislativo reca "Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato".

Esso si compone degli articoli da 2 a 7 dello schema.

Questi articoli modificano ciascuno (secondo un ordine cronologico) un decreto del Presidente della Repubblica o decreto legislativo di valenza 'ordinamentale' per il personale della Polizia di Stato.

 

L'articolo 2 novella il d.P.R. n. 737 del 1981, il quale reca: "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti".

Del d.P.R. n. 737 del 1981, sono modificati in particolare:

§  l'art. 3, relativo al richiamo scritto. Secondo la disposizione vigente (comma 2), il richiamo scritto (dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite determinate mancanze o negligenze) è inflitto dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto dal quale il trasgressore gerarchicamente dipenda.

La novella specifica che il capo dell'ufficio o comandante del reparto infliggano il richiamo scritto, se il destinatario appartenga ai ruoli della Polizia di Stato. E prevede che negli altri casi la sanzione sia inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all’ufficio o reparto o, in mancanza, all’articolazione centrale sovraordinata (così l'articolo 2, comma 1, lettera a) dello schema);

§  l'art. 4, relativo alla pena pecuniaria. Secondo la disposizione vigente (comma 6: ma lo schema erroneamente indica il comma 5), la pena pecuniaria (con cui vengono punite determinate infrazioni e consistente nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo) è inflitta dal direttore del servizio - qualora ne siano destinatari persone non appartenenti alle qualifiche dirigenziali o direttive nei ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza.

La novella specifica che siffatta previsione circa il direttore del servizio valga, se questi appartenga ai ruoli della Polizia di Stato.

L'art. 4, comma 6 è inoltre novellato là dove individua il titolare della potestà disciplinare nel funzionario preposto all'ufficio, per il caso 'residuale' in cui il destinatario non sia in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza né le questure e uffici dipendenti (né in altri uffici di pubblica sicurezza).

La novella specifica che la previsione circa il funzionario preposto all'ufficio e titolare della potestà disciplinare valga, se questi appartenga ai ruoli della Polizia di Stato. Diversamente, se il funzionario titolare della potestà disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione è inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all’ufficio o reparto o, in mancanza, all’articolazione centrale sovraordinata (così la lettera b)).

In breve, le modifiche di cui alle lettere a) e b) vertono sulla titolarità della potestà disciplinare e paiono calibrate nei confronti del personale in servizio presso gli uffici 'interforze' (anche alla luce delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell'ordinamento militare);

§  l'art. 16, là dove tratta del consiglio centrale di disciplina e del consiglio provinciale di disciplina. Secondo la disposizione vigente (comma 5 e comma 9) la funzione di segretario di ciascuno di questi organi è svolta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica direttiva.

La novella specifica che tale qualifica sia non superiore a vice questore o equiparata (com'è noto, la qualifica di vice questore è stata introdotta dal decreto legislativo n. 95 del 2017, recante la revisione dei ruoli delle Forze di polizia).

Analoga previsione è introdotta con riferimento ai due (dei cinque) componenti del consiglio provinciale di disciplina che sono funzionari del ruolo direttivo della Polizia (comma 8). Anch'essi - si viene ora a prevedere - hanno qualifica non superiore a vicequestore o equiparate (lettera c)).

 

L'articolo 3 novella il d.P.R. n. 335 del 1982, il quale reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia".

Si tratta di un novero assai esteso di novelle, la cui esposizione non può che essere svolta in modo inevitabilmente sintetico.

Del d.P.R. n. 335 del 1982, sono modificati in particolare:

§  l'art. 5, comma 3-bis (introdotto dal decreto legislativo n. 95 del 2017), relativo all'attribuzione della denominazione di coordinatore agli assistenti capo, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, dopo otto anni di effettivo esercizio nella qualifica. La novella riduce a sei anni il requisito di effettivo servizio onde sia attribuibile la denominazione di coordinatore.

Secondo la relazione illustrativa, tale modifica (recata dall'articolo 3, comma 1, lettera a) dello schema) è volta a "garantire, attraverso una contenuta accelerazione della progressione in carriera, la possibilità di acquisire, per un numero superiore di soggetti, correlato alle esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti, la denominazione prevista per la qualifica apicale prima della cessazione dal servizio";

§  l'art. 6, circa la nomina ad agente.

Oltre al già previsto godimento dei diritti politici, si viene a prescrivere il godimento dei diritti civili, tra i requisiti per l'accesso al pubblico concorso. Si dettagliano maggiormente le cause di inammissibilità al concorso (dalle quali si escludono precedenti proscioglimenti da Forze armate o di polizia per inidoneità psico-fisica). Si viene a prevedere che le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, così come la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale, siano stabilite con regolamento del Ministro dell'interno (anziché decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza). Così la lettera b);

§  l'art. 6-bis, sui corsi di formazione per allievi agenti e agenti in prova. Anche per questo riguardo, la novellazione trasla la potestà regolatoria sulla formazione e sull'applicazione pratica a regolamento del Ministro dell'interno (anziché decreto del capo della polizia). Si viene inoltre a prevedere che: i frequentatori dei corsi possano essere sottoposti a valutazioni attitudinali per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono una particolare qualificazione; gli agenti in prova prestino giuramento una volta ottenuto il giudizio di conferma dell'idoneità (anziché al termine del periodo di applicazione pratica). Così la lettera c);

§  l'art. 6-ter, circa la frequenza dei corsi di formazione sopra ricordati. Si introduce la previsione che in caso di protratta assenza dovuta a gravi infermità anche non dipendenti da causa di servizio, richiedenti terapie salvavita e tali da impedire lo svolgimento delle attività giornaliere, l'allievo sia ammesso (a domanda) a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica (sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica). Così la lettera d);

§  l'art. 6-quater, circa l'addestramento e i corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti. Se ne viene a disporre l'abrogazione. Così la lettera e).

La disciplina posta da questo articolo abrogato rimane contenuta in parte nell'articolo 6-bis come novellato, in parte nell'articolo 46-bis del d.P.R. n. 335, introdotto dallo schema. Dall'abrogazione parrebbe tuttavia conseguire la soppressione della previsione (recata dall'articolo 6-quater, comma 3) che entro il biennio di conclusione del corso di formazione per allievi agenti, gli agenti di polizia debbano svolgere presso gli uffici o reparti in cui prestano servizio periodi di addestramento di durata complessiva non inferiore a tre mesi;

§  l'art. 24-ter, relativo alle funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti. Una prima novella introduce la menzione che siano "anche qualificate e complesse" le mansioni esecutive svolte dai sovrintendenti. Altra prevede la riduzione (da otto) a sei anni degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo, per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" (analoga riduzione lo schema prevede per gli assistenti capo, v. supra). Così la lettera f);

§  l'art. 24-quater, circa l'immissione in ruolo dei sovrintendenti. È introdotta la previsione - quale novello comma 2-bis - che per il personale che abbia conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, resta ferma la facoltà di presentare istanza di partecipazione alle procedure selettive di accesso alla qualifica iniziale (quella di vice sovrintendente) del ruolo dei sovrintendenti, quando esse consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole. In tal caso si ricade nell'ambito delle risorse destinate a quelle medesime procedure, ed ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.

Altra novella - che riformula il comma 5 - stabilisce (anziché nella data di inizio del relativo corso di formazione professionale) nella data di comunicazione della sede di successiva assegnazione (che comunque avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione) il termine ad quem per la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso per titoli ed esami (riservato agli agenti e assistenti con almeno quattro anni di servizio effettivo) per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti - devoluzione in favore dei partecipanti alla procedura di selezione (riservata agli assistenti capo) effettuata con scrutinio per merito risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Viene inoltre espunto il termine della data di inizio del corso di formazione, per il caso 'inverso', ossia di devoluzione dei posti rimasti scoperti nella procedura di selezione con scrutinio di merito, in favore degli idonei al concorso per titoli ed esami.

Ancora, la potestà regolatoria della disciplina del concorso e del corso di formazione per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti (di cui al comma 6) è traslata a regolamento del Ministro dell'interno (anziché decreto del capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza).

Sono inoltre inseriti i novelli commi 7-bis e 7-ter, con cui si introduce: la facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti da parte del personale che abbia partecipato allo scrutinio di merito o al concorso interno (rinuncia da esercitarsi entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione); l'esclusione dalle procedure di selezione sopra ricordate (scrutinio o concorso) relative all'annualità immediatamente successiva, del vincitore che per due volte abbia esercitato la facoltà di rinuncia pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio. I posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore sono attribuiti ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che abbia formulato la rinuncia, utilmente collocatisi nella relativa graduatoria (anche in tal caso, la prevista facoltà di rinuncia è esercitabile entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione e sino al giorno precedente l’inizio del relativo corso di formazione).

Questo insieme di novelle è recato dalla lettera g);

§  l'art. 24-quinquies, relativo alla frequenza dei corsi per l'accesso a ruolo dei sovrintendenti. È introdotta una previsione per i frequentatori colpiti da grave infermità che richieda terapia salvavita con impedimento delle attività giornaliera (analoga alla novella ricordata supra per gli allievi agenti e agenti in prova). Inoltre, è introdotta la previsione - quale novello comma 5-bis - che il personale che non superi gli esami di fine corso, sia restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo. Così la lettera h);

§  l'art. 27, relativo alla nomina a vice ispettore.

Si incide qui, intanto, sulle percentuali da destinare al concorso pubblico e al concorso interno. Secondo la disposizione vigente, esse sono nel limite del 50 per cento dei posti disponibili (al 31 dicembre di ogni anno), per ciascuna delle due modalità di accesso. Secondo la novella, divengono tra il 50 e il 60 per cento per il concorso pubblico, tra il 40 e il 50 per cento per il concorso interno (per il quale sono inoltre formulate alcune specifiche novelle).

È introdotta la previsione - quale novello comma 1-ter - che il numero dei posti annualmente messi a concorso (pubblico e interno) sia determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo.

E sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno è bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di un sesto dei posti per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.

Siffatte previsione mirano a "garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori".

Oltre a modifica di mero coordinamento (circa la durata dei corsi di formazione per i vincitori del concorso interno), è previsto che la disciplina del concorso e dei corsi per la nomina a vice ispettore spetti a regolamento del Ministro dell'interno (anziché decreto del capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza).

Questo insieme di novelle è recato dalla lettera i);

§  art. 27-bis, relativo alla nomina a vice ispettore, secondo titolazione dell'articolo che peraltro viene modificata in: "concorso pubblico per la nomina a vice ispettore ". Siffatta specificazione consegue al contenuto delle novelle (là dove non siano meramente di drafting), intese ad inserire alcune previsioni (circa il godimento dei diritti civili e le cause di inammissibilità) relative ai requisiti di accesso al concorso pubblico per accedere alla qualifica di vice ispettore. Tali novelle hanno il medesimo contenuto di quelle introdotte per il concorso pubblico ad agente di polizia, ricordate supra, e 'allineano' la disciplina a quanto previsto dal codice dell'ordinamento militare. Così la lettera l);

§  art. 27-ter, relativo ai corsi per la nomina a vice ispettore.

Secondo la disposizione vigente, gli allievi vice ispettori ottenuta la nomina frequentano, presso l'apposito istituto, un corso (della durata non inferiore a due anni) preordinato anche all'acquisizione di una specifica laurea triennale, individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno (nonché preordinato alla formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa).

La novella incide sul riferimento alla laurea, prevedendo una diversa formulazione: "acquisizione di una delle lauree a contenuto giuridico di cui all’articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334" (decreto legislativo recante riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato). La novella così evidenzia come i crediti formativi conseguiti nel corso di formazione valgano per lauree a contenuto giuridico. Parrebbe suscettibile di approfondimento se il rinvio ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis incida sulla previsione vigente là dove questa si riferisce ad una laurea triennale.

Altra novella ridenomina in "tirocinio operativo di prova" il tirocinio applicativo (non superiore a un anno) alla cui frequenza sono avviati gli allievi vice ispettore che abbiano superato con successo il corso e prestato giuramento. E viene a prevedere che l'esito del tirocinio sia tenuto in conto nella redazione del rapporto informativo annuale (redatto per il personale con qualifica inferiore a vice questore aggiunto, ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982 novellato dallo schema, v. infra). Così la lettera m);

§  art. 27-quater, circa le dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore.

Le novelle sono le seguenti. Il non superamento degli "esami di fine corso" (anziché "esami del corso", come recita la disposizione vigente) è causa di dimissione dal corso. In caso di assenza protrattasi oltre i previsti limiti dovuta ad infermità contratta durante il corso (o per ragioni di servizio, per i provenienti da altri ruoli della Polizia), la già prevista ammissione a partecipare al primo corso al riconoscimento della idoneità - psico-fisica, si viene a specificare - opera per gli allievi vice ispettori, a condizione - si viene a prevedere- che nel periodo precedente a tale corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l’accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica (disposizione analoga a quella del pari introdotta per allievi agenti e agenti in prova e per i sovrintendenti, v. supra). Così la lettera n);

§  art. 31, circa la promozione a ispettore capo. La novella - recata dalla lettera o) - riduce a sei anni (anziché sette) il periodo di servizio effettivo nella qualifica di ispettore, prescritto perché si consegua (a ruolo aperto) la promozione a ispettore capo;

§  art. 31-bis, circa la promozione a ispettore superiore. La novella riduce a otto anni (anziché nove) il periodo di servizio effettivo nella qualifica di ispettore capo, prescritto perché si consegua (a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo) la promozione a ispettore superiore. Inoltre sostituisce il richiamo alle lauree triennali previste dal decreto legislativo n. 334 del 2000 (cfr. suo art. 3, comma 2), con il richiamo alle lauree a contenuto giuridico¸ di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2 di quel medesimo decreto legislativo n. 334 (v. supra quanto già riferito circa la novella all'art. 27-ter relativo ai corsi per la nomina a vice ispettore). Così la lettera p);

§  è introdotto un art. 46-bis, relativo ai corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento. Si tratta di una disposizione che riconduce a unitaria previsione valevole per tutto il personale della Polizia, la materia dei corsi, in ordine a: l'avviamento alla loro frequenza del personale (anche previo superamento di specifiche selezioni mediche e psico-attitudinali); la determinazione delle modalità di svolgimento, del piano di studi, della durata del percorso formativo, comprese le eventuali prove d'esame, la quale è rimessa a decreto del capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza (tuttavia in altre disposizioni novellate, relative ai corsi per allievi agenti e agenti in prova e per divenire sovrintendenti, si demanda a regolamento del Ministro dell'interno); divieto di impiego del personale durante la frequenza dei corsi in attività diverse da quelle formative, salvo eccezionali esigenze di servizio. Così la lettera q);

§  art. 62, relativo ai rapporti informativi. Secondo la disposizione vigente, il consiglio di amministrazione per il personale della Polizia ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze "delle singole carriere". La novella - recata dalla lettera r) - modifica quella dicitura in: "dei ruoli e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato", onde esplicitare - si legge nella relazione illustrativa dello schema - l'applicabilità della disposizione anche ai funzionari dei ruoli direttivi;

§  art. 71, circa la promozione per merito straordinario di agenti e assistenti. La novella estende l'applicabilità di tale disposizione agli assistenti, conformemente alla titolazione di quell'articolo, che fu novellato dal decreto legislativo n. 126 del 2018 (cfr. suo art. 2, co. 1, lett. m)) tuttavia espungendone (per errore materiale) la menzione degli assistenti - cui ora provvede la lettera s);

§  art. 74, circa la promozione per merito straordinario di funzionari. Si introduce la previsione che al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico, che si trovi nelle condizioni previste per una promozione per merito straordinario, possano essere attribuiti la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità. Poiché si tratta di qualifica (quella di commissario capo) apicale, l'avanzamento alla qualifica superiore non è realizzabile, così è 'convertita' in un riconoscimento economico. Così la lettera t);

§  art. 75-bis, sui criteri per il conferimento delle promozioni per merito straordinario. La novella - recata dalla lettera u) - sostituisce la dicitura "carriera dei funzionari" con "funzionari", per esplicitare l'applicabilità della disposizione anche ai funzionari del ruolo direttivo.

 

La conclusiva lettera v) modifica la Tabella A allegata al d.P.R. n. 335 del 1982.

Entro tale Tabella A sono determinati i posti corrispondenti alle varie qualifiche.

Le modifiche previste per questo riguardo[1] dallo schema consistono in:

§  più 30 unità di primo dirigente, dal 1° gennaio 2027 (dunque non 628 unità bensì 658; invariate fino a quella data permangono 709 unità);

§  meno 30 unità di commissario capo, commissario, vice commissario, dal 1° gennaio 2027 (dunque non 1.550 unità bensì 1520; invariate fino a quella data permangono 1.969 unità);

§  meno 420 unità per il ruolo degli ispettori (dunque non 17.901 unità bensì 17.481; e a decorrere dal 1° gennaio 2027, non 18.611 unità bensì 18.191);

§  meno 180 unità di sostituto commissario (dunque non 5.900 unità bensì 5.720);

§  quale risultante delle variazioni da ultimo sopra ricordate, meno 600 unità di dotazione complessiva ispettori (dunque non 23.801 unità bensì 23.201; e a decorrere dal 1° gennaio 2027, non 24.511 unità bensì 23.911);

§  più 1.600 unità per il ruolo degli agenti e assistenti, dal 1° gennaio 2020 (dunque da quella data non 50.270 unità bensì 51.870).

Quest'ultima variazione è così esposta dalla relazione illustrativa: "tale aumento di organico costituisce uno strumento di attenuazione della riduzione delle dotazioni organiche raggiunta con il d.lgs. n. 95/2017, cosicché si passa da 117.291 unità ante-riordino a 106.255 con il decreto legislativo n. 95 del 2017, fino a 107.855 [secondo lo schema]; pertanto, la riduzione passa da 11.036 unità a 9.436. La destinazione di tale aumento per intero al ruolo degli agenti e assistenti trova fondamento nella significativa riduzione subita da tale ruolo, oltre che sul piano dell’organico (nel 2017 la riduzione ammonta a circa 9.600 unità), in termini di forza effettiva".

 

Si riporta di seguito la Tabella A come riformulata - quanto ai posti - dallo schema:

 


TABELLA A

 

 

VIGENTE

A.G. n. 119

Qualifica

Posti di qualifica e di funzione

 

Carriera dei funzionari di polizia

 

Dirigente generale di pubblica sicurezza

32

 

Dirigente superiore

195

 

Primo dirigente

709 (628 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

(658

da 1°-1-2027)

Vice questore e Vice questore aggiunto

1.595 (1.295 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

 

Commissario capo

Commissario

Vice commissario

1.969 (1.550 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

(1.520

da 1°-1-2027)

Dotazione complessiva Carriera funzionari

4.500 (3.700 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

 

Ruolo degli ispettori Vice ispettore

17.901 (18.611 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

17.481 (18.191 da 1°-1- 2027)

Ispettore

Ispettore capo

Ispettore superiore-sostituto ufficiale di p.s.

Sostituto commissario-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza

5.900

5.720

Dotazione complessiva ispettori

23.801 (24.511 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

23.201 (23.911

da 1°-1- 2027)

Ruolo dei sovrintendenti

21.562 (24.000 a decorrere dal 1° gennaio 2021)

 

Vice sovrintendente

Sovrintendente

Sovrintendente capo

Ruolo degli agenti e assistenti

50.270

51.870 (da 1°-1-2020)

Agente

Agente scelto

Assistente

Assistente capo

 


 

 

L’articolo 4 reca modifiche al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”, con interventi finalizzati – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa - ad allineare la disciplina del personale “tecnico” a quella del corrispondente personale dei ruoli “ordinari”.

In tale quadro, viene data la facoltà del Ministro dell’interno di articolare, con proprio decreto, il ruolo degli ispettori tecnici e la carriera dei funzionari tecnici in settori e profili di impiego.

È inoltre introdotto un nuovo settore denominato “sicurezza cibernetica”, al fine di corrispondere alle esigenze di operatività in tale campo della Polizia di Stato.

Tra le misure previste viene disposta una riduzione degli anni di permanenza nella qualifica richiesta per l’attribuzione di incarichi di livello superiore.

È previsto il trasferimento della potestà regolatoria in materia di concorsi e di altre procedure di reclutamento per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell’interno.

È altresì specificata la natura delle mansioni svolte dal personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici. È tra le altre prevista, la possibilità, per il personale promosso vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di partecipare, nell’ambito delle risorse destinate alle relative procedure, anche ai concorsi interni e agli scrutini (con conseguente ricostruzione di carriera) a determinate condizioni.

È infine incrementata di 600 unità la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici (di cui 180 con la qualifica di sostituto commissario tecnico), in funzione dell’istituzione del nuovo settore di impiego “sicurezza cibernetica” e per incrementi nei rimanenti settori per esigenze di maggiore funzionalità.

Ulteriori interventi sono disposti sulle dotazioni organiche tra cui un aumento della dotazione organica dei dirigenti generali tecnici per le esigenze di funzionalità del nuovo assetto comparto tecnico-logistico dell’Amministrazione.

 

L’articolo 5 modifica il d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, recante “Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato”, prevedendo che il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, che abbia riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, innanzitutto possa essere utilizzato a domanda o d’ufficio, in servizi di istituto tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato ritenuti compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalente a quelli previsti per la qualifica ricoperta.

Solo in mancanza di tali condizioni, il personale citato può essere trasferito, come prevede attualmente la normativa, a domanda e anche d’ufficio (come specificato nella novella) nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.

In secondo luogo si prevede la possibilità per gli ispettori del ruolo “ordinario” non più idonei all’espletamento dei servizi di polizia, di transitare nel settore tecnico “supporto logistico amministrativo” anche qualora non abbiano conseguito l’idoneità per il passaggio in uno degli altri settori dei ruoli “tecnici”.

 

L'articolo 6 introduce modificazioni al d.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, recante il "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato".

In primo luogo, al fine di allineare le disposizioni riguardanti le nomine a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato, si prevede che ai relativi concorsi possono partecipare i cittadini italiani in possesso del godimento dei diritti civili e politici, dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno e delle qualità di condotta richieste per l'accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia (in luogo delle vigenti disposizioni che fanno riferimento al “possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi”).

Tra le altre novità relative alla nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si prevede inoltre il limite di età di 40 anni per la partecipazione al concorso.

Oltre ad alcuni interventi di coordinamento normativo, la novella sostituisce infine la tabella G, che riguarda la progressione di carriera del personale del ruolo degli orchestrali, la quale avviene per anzianità senza demerito al compimento degli anni di servizio indicati nella citata tabella.

Con le modifiche introdotte si riduce di un anno la permanenza nella qualifica di orchestrale ispettore tecnico (da sette a sei anni) e di orchestrale ispettore tecnico capo (da otto a sette; da sei a cinque e da due a uno, a seconda della parte) ai fini della promozione alla qualifica superiore, in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici (si ricorda che la tavola di equiparazione tra le qualifiche del personale della banda musicale della Polizia di Stato e quelle del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica è contenuta nella Tabella F, allegata al d.P.R. 30 aprile 1987, n. 240).

 

L’articolo 7 reca modifiche al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato", prevedendo, oltre ad interventi formali di coordinamento, alcune sostanziali novità.

In relazione alla carriera dei funzionari di Polizia lo schema prevede, in particolare, che:

§  il numero dei posti messi a concorso (sia concorso pubblico per titoli ed esame, sia concorso interno per titoli ed esami) è determinato ogni anno considerando la complessiva carenza della dotazione organica;

§  in ogni caso il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera dei funzionari di Polizia attraverso il concorso interno ovvero attraverso la riserva prevista nel concorso pubblico non può superare il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno;

§  è richiesto, per l’accesso al concorso pubblico, il possesso oltre che dei diritti politici anche di quelli civili e di lauree magistrali o specialistiche “a contenuto giuridico”, chiarendo in particolare quali titoli di studio vengano considerati tali ai fini del concorso;

§  la potestà regolatoria della disciplina dei concorsi e dei corsi di formazione (per commissari, vice commissari, vice questori aggiunti) è trasferita dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

§  sono riformulati i casi di esclusione dal concorso pubblico per l’accesso alla carriera dei funzionari in analogia a quanto già previsto per le forze armate dal Codice dell’ordinamento militare. In particolare, si prevede che al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una p.a., licenziati dal lavoro alle dipendenze di p.a. a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;

§  l'assegnazione dei commissari capo e dei vice commissari, al termine del corso di formazione, è effettuata in relazione alla scelta della provincia da parte degli interessati, secondo l'ordine della graduatoria finale, rimettendo, invece, all’Amministrazione l'individuazione dell'ufficio di servizio;

§  sono rimodulate le aliquote previste per l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno, attraverso l'aumento della percentuale riservata agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti (dal 20 al 40 per cento), con contestuale rimodulazione di quella del ruolo degli ispettori (dall’80 al 60 per cento), allo scopo di aumentare le opportunità di carriera del personale dei ruoli di base che hanno anche una maggiore consistenza numerica;

§  per le promozioni alla prima qualifica dirigenziale di vice questore aggiunto, nonché alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore è introdotto il sistema del c.d. doppio scrutinio, con decorrenza, rispettivamente, al l° gennaio ed al l° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento, allo scopo di coprire, in tempi più brevi, le vacanze che si determinano in corso d’anno. Si precisa, inoltre, che nella graduatoria di inizio corso, la precedenza spetta a coloro che sono stati promossi mediante scrutinio per merito comparativo, rispetto a coloro che sono risultati vincitori del concorso interno;

§  che i commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni non conseguono la promozione, salvo che l’assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneità fisicopsichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo;

§  per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore, oltre alle ipotesi già previste, si inserisce la previsione che il personale, nel corso della carriera, deve aver prestato servizio in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza.

 

Con riferimento alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia lo schema del decreto prevede disposizioni simmetriche a quelle descritte per i funzionari, in materia di accesso alla carriera, potestà regolatoria sulla disciplina dei concorsi, introduzione del sistema del c.d. doppio scrutinio per le promozioni a direttore tecnico capo, a primo dirigente e a dirigente superiore tecnico. Viene inoltre eliminata la previsione del D.Lgs. 334/2000 che rende indisponibile un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico anche in caso di nomina del dirigente generale tecnico al fine di mantenere la disponibilità delle intere dotazioni organiche della qualifica di dirigente superiore nei diversi ruoli tecnici.

 

Per quanto riguarda la carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia lo schema in commento:

§  attribuisce in capo ai direttori degli uffici sanitari provinciali con qualifica di primo dirigente medico competenza anche in ordine all'accertamento della dipendenza delle lesioni traumatiche da causa violenta subite in servizio da appartenenti alla Polizia di Stato, che oggi viene grava sulle infermerie presidiarie,

§  dispone in simmetria con quanto viene disposto per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia, in merito ai requisiti per la partecipazione ai concorsi e per le promozioni, nonché al trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei concorsi e dei corsi di formazione in capo al Ministro dell'interno, all’introduzione del sistema del c.d. doppio scrutinio per le promozioni a medico capo, medico veterinario capo, primo dirigente medico, primo dirigente medico veterinario, dirigente superiore medico, con decorrenza sempre al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno;

§  modifica la norma relativa alla riserva di posti in favore del personale della Polizia di Stato (venti per cento) nei concorsi per l’accesso alla qualifica di medico, con riferimento ai requisiti richiesti.

 

Per tutte le carriere dei funzionari (ordinaria, tecnica e dei medici) viene trasferita la potestà regolatoria della disciplina dei corsi di aggiornamento dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno.

In sede di novella viene inoltre introdotta una specifica disposizione (nuovo art. 59-bis) che disciplina i criteri di valutazione per gli scrutini per la promozione alle qualifiche dirigenziali dei funzionari della Polizia di Stato, anche alla luce dell'introduzione del c.d. doppio scrutinio.

 

Da ultimo, l’articolo 7 abroga la Tabella 6 allegata al D.Lgs. 334/2000 recante l'equiparazione tra le qualifiche del personale dei ruoli dei commissari e quelle del ruolo direttivo speciale, in ragione della soppressione di quest'ultimo ruolo in sede di riordino delle carriere.

 


Capo II
(Revisione dei ruoli del personale dell’Arma dei Carabinieri)

 

 

Il Capo II dello schema di decreto legislativo reca "Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell’Arma dei carabinieri.

Esso si compone degli articoli da 8 a 25 dello schema recanti tutti novelle al Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (di seguito denominato “Codice”).

 

Al riguardo, nella relazione illustrativa allegata allo schema, si fa presente che il Capo II “costituisce il veicolo normativo per intervenire, in via definitiva, sulle criticità applicative emerse in fase di prima attuazione del riordino del 2017, considerando anche la necessaria equi-ordinazione con le altre Forze armate che, a differenza del provvedimento correttivo cd. di “primo tempo”, dispongono ora di espressa delega per l’adozione dell’analogo decreto integrativo e correttivo del riordino dei ruoli, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94”.

 

Il Capo in esame è poi suddiviso in VI Sezioni:

-      Sezione I Disposizioni generali e comuni (articoli da 8 a 12);

-      Sezione II Ruolo degli ufficiali (articoli 13 e 14);

-      Sezione III Ruolo degli ispettori (articoli da 15 a 18);

-      Sezione IV Ruolo dei sovrintendenti (articoli 19 e 20);

-      Sezione V Ruolo degli appuntati e carabinieri (articoli 21 e 22);

-      Sezione VI Norme di coordinamento e transitorie (articoli da 23 a 25);

 

La Sezione I reca Disposizioni generali e comuni e reca novelle agli articoli 97, 179, 641, 645, 949, 950, 993, 1051 e 1072-bis del Codice.

 

Nel dettaglio:

§  con riferimento alla collocazione della bandiera, attraverso l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 97, viene escluso l’obbligo espresso di custodire la bandiera nell’ufficio del Comandante generale, attualmente vigente solo per l’Arma dei carabinieri (art.8);

§  in materia di personale esonerato temporaneamente dal servizio, attraverso il nuovo articolo 179-bis recante “sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza”, è prevista la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nel caso di sospensione dall'impiego e il loro ripristino all'atto della riassunzione. Analoga sospensione è prevista nel caso di provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico fino all'atto della riacquisizione dell’idoneità al servizio (art.9);

§  in materia di concorsi e formazione, attraverso le novelle agli articoli 641 e 645 del Codice, si prevede la possibilità di conferire la qualifica di perito selettore anche al Comando Generale dell’Arma dei carabinieri (oltre che al Ministero della Difesa) e la facoltà per l’Arma di articolare i corsi di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studi, qualora necessario per esigenze organizzative e logistiche connesse all’elevato numero di vincitori dello stesso concorso (art.10);

 

§  con riferimento alla Commissione permanente di l’avanzamento di cui all’articolo 949 del Codice viene previsto che, per la nomina e connessa eventuale sostituzione dei membri integrativi possa provvedere il relativo Presidente, scegliendo, secondo il criterio della maggiore anzianità assoluta e relativa, tra gli appuntati scelti già selezionati e nominati quali membri supplenti della citata commissione (art. 11, co. 1, lett. a).

 

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 949 del Codice l'ufficiale diretto da cui dipende il militare, se ritiene che il medesimo non è meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al Comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione permanente di avanzamento, integrata da tre appuntati da lui designati, se l'interessato è carabiniere in ferma.  I militari che non sono ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria.

 

§  In materia di ammissione al servizio permanente sono previste una serie di novelle all’articolo 950 per chiarire alcuni aspetti oggetto di contenzioso. Con riferimento al prolungamento della ferma si estende al congedo obbligatorio per maternità l’attuale disposizione di cui al comma 1 del richiamato articolo in forza del quale “il militare che alla scadenza della ferma volontaria non può essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria”. In relazione a tale disposizione (comma 1 dell’articolo 950) si prevede inoltre di sostituire la parola fisica con psico-fisica e di aggiungere la parola “di stato” dopo “procedimento disciplinare”.

In estrema sintesi si ricorda che a norma dell’articolo 1376 del Codice, il procedimento disciplinare di stato inizia con l’inchiesta formale (contestazione degli addebiti) che consiste in un’istruttoria con la quale si raccolgono tutti gli elementi necessari al completo accertamento delle circostanze che costituiscono la mancanza disciplinare, per la quale il Militare può essere soggetto a una delle sanzioni di stato previste dall’articolo 1357 del Codice, ovvero a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi; b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi; c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare; d) la perdita del grado per rimozione.

 

Si chiarisce, inoltre, in via normativa, che il beneficio del prolungamento della ferma in caso di sottoposizione a procedimento penale non condiziona le valutazioni sulla successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma (punto 1.4). Con riferimento a questo tema si prevede, inoltre, con il nuovo comma 3- bis dell’articolo 950, che la concessione del beneficio del prolungamento della ferma nei confronti del militare imputato per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato, qualora delegata ai comandanti di corpo, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o altra autorità delegata (articolo 11, comma 1 lett. b).

 

§   in materia di avanzamento del personale dell’arma dei Carabinieri imputato in un procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al prolungamento della ferma volontaria ai sensi del richiamato articolo 950 si stabilisce, con una novella all’articolo 1051, che tale personale non è inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio permanente (articolo 12, co. 1, lett. a);

§  è previsto un eventuale incremento della quota di promozioni per i tenenti colonnelli più anziani, fermo restando il numero complessivo delle promozioni annualmente previste, favorendone la progressione di carriera e alimentando il ruolo dei colonnelli con ufficiali di maggiore età anagrafica (art. 12, co. 1, lett. b);

 

La Sezione II -Ruolo degli ufficiali- composta dagli articoli 13 e 14 reca novelle all’articolo 737 che attualmente disciplina il “corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico”.

Al riguardo le modifiche sono volte a prevedere la riduzione della durata minima del corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico e del corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale (da due ad un anno).

Si prevede, inoltre, la sostituzione del quadro I, specchi B e C, della tabella 4, quale conseguenza delle modifiche apportate all’articolo 2111-bis del Codice.

 

Al riguardo si ricorda che l’articolo 24, comma 1, lettera a) dello schema, prevede l’introduzione nel Codice del comma 1-bis all’articolo 2211-bis al fine di stabilire, a decorrere dall’anno 2021, un nuovo volume organico del ruolo normale, per il quale è stata predisposta un’ulteriore tabella (4, quadro I - specchio A bis) che fissa le consistenze del ruolo normale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, preservando l’attuazione, fino al 31 dicembre 2020, della tabella 4, quadro I (specchio A), attualmente in vigore. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2211-bis rinviano direttamente alle tabelle 4, quadro I, specchi B e C, che, conseguentemente, vengono modificate.

 

La Sezione III - Ruolo degli ispettori - è composta dagli articoli da 15 a 18 che recano modifiche ed integrazioni agli articoli 679, 737, 848, 1051, 1072, 1293 e 1325 – bis del Codice.

 

Più nel dettaglio le modifiche riguardano:

 

§  l’articolo 679 del Codice, concernente le modalità di reclutamento nei ruoli dei marescialli, in relazione ai posti disponibili in organico, al fine di limitare il transito nel ruolo ispettori al solo personale in servizio permanente, in analogia con quanto previsto dall’art. 690 per l’accesso al ruolo sovrintendenti, nonché all’art. 2212- quaterdecies per l’immissione nel ruolo straordinario ad esaurimento (art.15, co. 1, lett. a).

§  l’articolo 683 del Codice che attualmente regola l’alimentazione del ruolo degli ispettori, allo scopo di chiarire che la durata indicata nella disposizione fa riferimento al periodo minimo di formazione che ciascun allievo maresciallo dovrà frequentare (e non quindi al corso superiore di qualificazione nella sua interezza). Al riguardo, viene precisato che la durata minima di 6 mesi si riferisce alla 2^ fase del corso, destinata ai Brigadieri, mentre la 1^ fase, dedicata agli Appuntati e Carabinieri, avrà una durata non inferiore a 1 mese (art.15, co. 1, lett. b);

§  l’articolo 684 del Codice, concernente l’ammissione al corso per marescialli, con la finalità di garantirne la partecipazione anche ai “diplomandi”, nel caso in cui l’anno di conseguimento del titolo di studio coincida con quello in cui il concorso è bandito (art.15, co. 1, lett. c);

§  l’articolo 685 del Codice in tema di corso superiore di qualificazione, al fine di precisare che lo stesso si compone di due fasi, con le rispettive durate (art.15, co. 1, lett. d);

§  l’articolo 766 del Codice, concernente il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri, al fine di attribuire al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri la facoltà di delegare anche autorità di altre organizzazioni per l’approvazione dei piani di studio dei corsi di formazione iniziale per ufficiali, marescialli e brigadieri, e per lo svolgimento del corso biennale per marescialli (art.16, co. 1, let. a) e b);

§  l’articolo 848, recante norme in materia di appartenenti al ruolo degli ispettori, al fine di chiarire, attraverso la previsione del nuovo comma 3-bis che il Comando di stazione nell'ambito delle varie organizzazioni funzionali è prerogativa del personale del ruolo ispettori

§  l’articolo 1293, concernente i periodi minimi di permanenza nel grado, al fine di ridurre la permanenza minima nel grado di maresciallo ordinario, da 7 a 6 anni e nel grado di maresciallo capo, da 8 a 7 anni (art.18, co. 1, lett. a).

 

Al riguardo la relazione illustrativa precisa che lo sviluppo di carriera attualmente previsto nel minimo di 29 anni viene rimodulato con una riduzione complessiva di 2 anni, coerente con il tendenziale incremento dell’età media di arruolamento, già passato nell’ultimo quadriennio da 25 a 26 anni e tuttora in progressivo aumento. L’intervento è in linea altresì con l’esigenza funzionale di disporre in anticipo di marescialli dei gradi più elevati, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 173 COM, i Comandi delle oltre 4.500 stazioni territoriali sono retti di massima da luogotenente, maresciallo maggiore e maresciallo capo, e considerato anche che, a fronte della carenza organica di ufficiali inferiori, vi sono oltre 300 posizioni di impiego devolute a tenente/sottotenente e attribuibili anche luogotenente, nonché altre 844 devolute a ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento, provenienti dai luogotenenti, ricopribili anche da ispettori, necessariamente di grado elevato.

 

§  L’articolo 1325-bis, in materia di attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri, per stabilire tra i requisiti per l’attribuzione della qualifica di carica speciale l’assenza di condanne penali per delitto non colposo nell’ultimo triennio (art.18, co. 1, lett. b);

§  i quadri VI e IX della tabella 4, al fine di modificare le permanenze minime nei gradi per il personale del ruolo forestale degli ispettori, e del ruolo forestale dei periti, in coerenza con la riduzione dei periodi minimi di permanenza nei gradi per il ruolo normale per i marescialli del ruolo ispettori (art.18, co. 1, lett. c) e d).

 

La Sezione IV - Ruolo dei sovrintendenti - è composta dagli articoli 19 e 20 dello schema.

 

Nel dettaglio, in relazione all’articolo 849 del Codice, concernente i compiti assegnati al personale appartenente al ruolo sovrintendenti, viene specificato che oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, tale personale potrà svolgere mansioni esecutive anche qualificate e complesse (art. 19).

Si prevede, inoltre, con una novella all’articolo 1325- ter, la riduzione della permanenza nel grado di brigadiere capo da 8 a 6 anni (art. 20).

 

La Sezione V -Ruolo degli appuntati e carabinieri- è composta dagli articoli 21 e 22.

 

Con una novella all’articolo 800 del Codice l’articolo 22 dello schema eleva da 58.877 a 60.617 la dotazione organica del ruolo degli appuntati e carabinieri (art. 21); riduce da 8 a 6 anni la permanenza nel grado di appuntato scelto ai fini dell’attribuzione della qualifica speciale e, infine, integra gli speciali requisiti richiesti per l’attribuzione della qualifica speciale, includendo anche l’assenza di condanne penali per delitto non colposo nell’ultimo triennio (art. 22).

 

La Sezione VI - Norme di coordinamento e transitorie - è composta dagli articoli 23, 24 e 25.

 

Più nel dettaglio:

 

§  viene prevista una deroga all’articolo 690 del Codice al fine di stabilire un incremento soprannumerario transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, per un massimo di 3000 unità complessive distribuite su più anni dal 2020 al 2024 (art. 23);

 

Nel dettaglio: – per il 2020 ne sono tratti 350 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi; – per il 2021 ne sono tratti 450 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi; – per il 2022 ne sono tratti 450 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi; – per il 2023 ne sono tratti 750 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi; – per il 2024 ne sono tratti 750 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi. Infine, alla luce dell’incremento in sovrannumero della consistenza del ruolo sovrintendenti e, di conseguenza, del numero di allievi vicebrigadieri da formare ogni anno fino al 2024, viene prevista una durata inferiore dei relativi corsi formativi per consentirne l’articolazione su più cicli nello stesso anno;

 

§  si stabilisce, tramite l’introduzione del nuovo articolo 2211 –bis, un nuovo volume organico del ruolo normale a decorrere dal 2021 e per il quale è stata predisposta un’ulteriore tabella (4, quadro I - specchio A bis) che fissa le consistenze del ruolo normale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, conservando l’efficacia, fino al 31 dicembre 2020, della tabella 4, quadro I (specchio A), attualmente in vigore (art. 24, lett. a).

 

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento segnala che tale disposizione risponde a esigenze funzionali e di equi-ordinazione, e si prefigge lo scopo di elevare, in modo mirato e progressivo, i livelli dei comandi territoriali dell’Arma dei carabinieri, assegnando, tendenzialmente, la responsabilità delle città metropolitane a generali di brigata e quella delle corrispondenti legioni territoriali a generali di divisione, al fine di allineare i predetti livelli gerarchici a quelli già previsti dalle altre Forze di polizia;

 

§  si modificano i tassi di avanzamento per gli ufficiali più anziani provenienti dal Corpo Forestale dello Stato al fine di renderli coerenti con le prospettive di promozione nel corpo di provenienza (art. 24, lett. b); si uniformano, a far data dal 1° gennaio 2021 e a domanda degli interessati, i limiti ordinamentali di collocamento in congedo (art. 24, lett. d);

§  si prevede che per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2010 (anziché 31 dicembre 2007) il corso d'istituto di cui all'articolo 755 è considerato assolto (art. 25, co. 1, lett. a); si stabilisce, inoltre, l’esclusione dalle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze degli ufficiali del ruolo tecnico con anzianità antecedente al 1° gennaio 2011, per i quali il predetto corso di istituto viene considerato assolto (art. 25, lett. b);

§  si definiscono i periodi minimi di comando per i capitani del ruolo normale (art. 25, lett. c);

§  si conferma, per le commissioni superiori di avanzamento, la presenza del generale di divisione del ruolo forestale iniziale e viene eliminata la figura del segretario senza diritto di voto; per la commissione ordinaria di avanzamento si richiede la presenza di un solo ufficiale del ruolo forestale iniziale (art. 25, lett. d) ed e);

§  si prevedono disposizioni di raccordo in materia di permanenze minime nei gradi ai fini dell’avanzamento, con particolare riferimento ai gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale a esaurimento e brigadiere capo e appuntato scelto per l’attribuzione della qualifica speciale (art. 25, lett. f), g) e h).

 

La relazione illustrativa precisa che la norma consente di evitare illegittimi scavalcamenti sia nell’ambito del ruolo speciale a esaurimento sia in occasione dei transiti nel ruolo normale, garantendo un equo trattamento a tutti gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento.

 

§  si dispone il prolungamento di un anno del regime transitorio dell’aspettativa per riduzione quadri, escludendone l’applicazione agli ufficiali del ruolo forestale iniziale sino al 2033, anziché 2032 come attualmente previsto dall’articolo 2252-quater (art. 25, lett. i);

 

Al riguardo, si ricorda che, in base alla normativa recata dal Codice dell’ordinamento militare, l’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri è un istituto giuridico previsto per i colonnelli e generali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Il meccanismo opera quando il conferimento delle promozioni annuali fissate dalla legge per i suddetti gradi determina eccedenze rispetto agli organici e tali eccedenze non possono essere riassorbite nei casi previsti dalla legge. Al personale collocato in ARQ compete il 95% (100% dell'I.I.S. e degli assegni familiari) degli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento nella predetta posizione in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate. Da un punto di vista normativo si ricorda che l'articolo 906 del Codice dell’ordinamento militare stabilisce che, se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal codice, salvo quanto disposto dall'articolo 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado.  Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

 

§  Si prevedono disposizioni specifiche in merito al numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente, in deroga a quanto attualmente previsto dall’articolo 1295-bis, comma 3 e relativamente all’anno 2020 (art. 25, lett. l) e si definiscono i criteri per la promozione dei marescialli capi in presenza di determinati presupposti e,

 

La relazione illustrativa precisa che le disposizioni hanno lo scopo di preservare l’armonico sviluppo del ruolo, anche a seguito della riduzione delle permanenze nei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo.

 

In particolare attraverso l’inserimento dei nuovi commi 9 - quater, 9 - quinquies e 9 sexies:

 

1.   viene introdotta una disposizione finalizzata a evitare scavalcamenti fra il personale già incluso nell’aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019 per l’avanzamento a maresciallo maggiore “a scelta per terzi” e i marescialli capo che, in conseguenza della riduzione delle permanenze minime per complessivi due anni introdotte dalle modifiche apportate all’articolo 1293, acquisirebbero titolo ad essere valutati.

2.   viene introdotta una modifica per evitare scavalcamenti a discapito dei marescialli capi già valutati con aliquota formata al 31 dicembre 2019, da parte del personale che acquisisce titolo alla valutazione in conseguenza della riduzione di permanenze minime di cui all’articolo 1293, per il qual è necessario prevedere un’aliquota straordinaria di avanzamento, alla data del 1° gennaio 2020.

3.   Al comma 9-sexies, viene prevista la promozione del personale avente anzianità riferita all’anno 2013, incluso nell’aliquota del 31 dicembre 2020 (dopo 7 anni nel grado), senza la suddivisione a scelta per terzi, al fine di evitare gli scavalcamenti con il personale meno anziano.

 

§  attraverso l’inserimento nel Codice nel nuovo articolo 2252-bis si definisce il regime transitorio dell’avanzamento al grado di maresciallo capo (art. 25, lett. m);

 

§  si recano una serie di novelle all’articolo 2253-bis che attualmente disciplina la promozione al grado di luogotenente e di perito superiore scelto (art. 25, co. 1, lett. n).

 

In particolare, con riferimento al personale già promosso maresciallo aiutante con la normativa vigente prima del decreto legislativo n. 95 del 2017, con anzianità di grado inferiore a 8 anni, viene applicata una riduzione di un anno della permanenza nel grado di maresciallo maggiore nel quale gli stessi erano stati reinquadrati, non beneficiando, nell’immediato, di ulteriori progressioni di carriera. Inoltre, con il nuovo comma 9-quater dell’articolo 2253-bis si riconosce ai marescialli capi promossi maresciallo maggiore dopo l’entrata in vigore del riordino, ovvero con decorrenza fino al 31 dicembre 2019, le riduzioni di permanenza minima di un anno nel grado di maresciallo ordinario e di un anno nel grado di maresciallo capo, introdotte con le modifiche dell’articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX. A sua volta il nuovo comma 9-quinquies dell’art. 2253-bis, per il personale che, grazie alle riduzioni di permanenza minima di complessivi due anni, introdotte con le modifiche dell’articolo 1293 del Codice e della tabella 4, quadri VI e IX, ha conseguito il grado di maresciallo maggiore con un solo anno di anticipo, si riconosce la necessaria ulteriore riduzione di un anno nella permanenza minima per la promozione al grado di luogotenente, mentre il nuovo  comma 9-sexies dell’art. 2253-bis, riconosce la necessaria ulteriore riduzione di un anno nella permanenza minima per la promozione al grado di luogotenente al personale che grazie alle riduzioni di permanenza minima di complessivi due anni sopra richiamate abbia conseguito il grado di maresciallo maggiore con un solo anno di anticipo.

 

§  vengono inseriti i nuovi commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5-bis dell’articolo 2253-ter, con lo scopo di riconoscere ai luogotenenti di tutti i ruoli dell’Arma dei carabinieri, l’anticipazione nell’attribuzione della qualifica di carica speciale, derivante dalle sopra richiamate riduzioni di permanenza introdotte dall’articolo 1293 Codice e della tabella 4, quadri VI e IX, nonché dall’articolo 2253-bis (art. 25, lett. o); si modifica l’articolo 2253-quinquies del Codice introducendo disposizioni tecniche di raccordo connesse con la riduzione della permanenza minima nel grado di brigadiere capo necessaria per l’attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all’articolo 1325-ter (art. 25, lett. p). 26; si novella l’articolo 2253-septies per disciplinare, nel regime transitorio, le modalità di conseguimento della qualifica speciale conseguenti alla riduzione di permanenza nel grado appuntato scelto introdotta dall’articolo 1325-quater (art. 25, lett. q).

 

 

 


Capo III
(Revisione dei ruoli del personale della Guardia di finanza)

 

 

Il Capo III dello schema è costituito da tre articoli, dal 26 a 28, e apporta modifiche ed integrazioni all’ordinamento del personale del Corpo della guardia di finanza.

Più in dettaglio l’articolo 26 modifica e corregge il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 relativo al personale non direttivo e non dirigente del citato Corpo.

 

Tra le principali novità (articolo 26, comma 1) si segnalano le seguenti:

-        viene rideterminata di 950 unità la dotazione organica nel ruolo iniziale degli appuntati e finanzieri, in attuazione della delega di cui alla legge n. 132 del 2018 (con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge n. 113 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica) che delega il Governo a riordinare ruoli e carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. L’articolo 1, comma 3 della predetta legge in particolare prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019.

-        viene ridotto il periodo di permanenza nel grado di appuntato scelto e di brigadiere capo (da 8 a 6 anni) ai fini dell’attribuzione della “qualifica speciale”; si rammenta che il possesso di “qualifica speciale” attribuisce rango preminente sul parigrado non in possesso della qualifica medesima (articoli 4 e 18 del D.Lgs. n. 199 del 1995);

-        si consente al Corpo di assumere personale nel ruolo di base anche in eccedenza rispetto alla relativa dotazione organica, attingendo alle vacanze organiche dei ruoli sovrintendenti e ispettori, in analogia a quanto disposto per altre Forze di polizia;

-        sono integrati i requisiti richiesti per l’arruolamento nel ruolo di appuntati e finanzieri disponendo, tra l’altro, il possesso delle qualità di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria e specificando i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni costituisce motivo impeditivo all’accesso nella Guardia di finanza. Analoghe misure sono adottate con riferimento ai requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per ispettori;

-        si consente l’arruolamento diretto, tramite concorso pubblico aperto ai cittadini italiani, anche per personale da destinare alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) della Guardia di finanza, oltre che al Servizio di soccorso alpino, nel limite di 180 unità;

-        sono modificate le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici e dei concorsi interni, rispettivamente ampliando il numero di idonei che possono essere dichiarati vincitori in sede di approvazione di graduatoria e rimodulando i periodi in cui possono essere sostituiti gli eventuali rinunciatari;

-        con riferimento alla nomina a maresciallo, sono chiariti i casi in cui il militare non può essere ammesso in servizio permanente, tra cui si ricorda la temporanea inidoneità psico-fisica e il congedo obbligatorio per maternità;

-        si allinea la disciplina della ferma del militare in congedo obbligatorio per maternità a quanto previsto dalle generali a tutela di tale condizione (decreto legislativo n. 151/2001);

-        si prevede l’allineamento della disciplina delle cause di sospensione della valutazione di sovrintendenti e ispettori a quella stabilita per il ruolo appuntati e finanzieri;

-        viene modificata la procedura di transito di contingente, per chiarire che detto istituto opera compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione e per definire puntualmente i requisiti necessari per l’accoglimento delle istanze e consentire, per il transito di contingente (da ordinario a mare e viceversa), al Comandante Generale di definire eventuali, ulteriori requisiti di cui deve essere in possesso l’interessato.

Il comma 2 dell’articolo 26 sostituisce le seguenti tabelle allegate al decreto legislativo 199 del 1995:

              Tabella A, che individua l’ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi e delle qualifiche del personale, per eliminare il riferimento alle qualifiche del Corpo forestale dello Stato, soppresso a opera del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

-        Tabella D/2 sulla progressione di carriera degli appartenenti al ruolo ispettori, prevedendo l’aggiornamento delle permanenze nei gradi richieste per la promozione al grado superiore;

-        tabella G, relativa ai periodi minimi di permanenza nel grado per la progressione di carriera degli esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza, prevedendo l’aggiornamento delle permanenze nei gradi richieste per la promozione al grado superiore.

 

L’articolo 27 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza

Tra le principali novità (comma 1) si segnalano le seguenti:

-      si precisa che i militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di complemento ovvero della riserva di complemento sono iscritti nel corrispondente ruolo del congedo relativo al ruolo normale-comparto speciale.

-      vengono integrati e specificati alcuni requisiti (tra cui parametri fisici, assenza permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico, assenza di procedimento disciplinare causa di licenziamento dal lavoro in altre pubbliche amministrazioni, possesso delle qualità di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria) di cui è necessario essere in possesso ai fini della nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza;

-       sono disposte modifiche sia al concorso per ufficiali del ruolo normale (viene previsto che il Comandante generale della guardia di finanza può destinare fino al 25 per cento dei posti a favore degli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri che, nell'ultimo quinquennio sono stati impiegati quali specializzati nei servizi navale e aereo), sia al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza (si prevede che il requisito anagrafico di partecipazione di 28 anni, attualmente previsto per gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri, sia valevole anche per gli ufficiali di complemento, gli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, i finanzieri ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi finanzieri e gli allievi finanzieri ausiliari del Corpo);

-      sono modificate alcune norme in materia di reclutamento di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. In particolare, nell’ambito dei reclutamenti degli ufficiali di detto ruolo viene riconosciuta la facoltà in capo all’Amministrazione di individuare nei relativi bandi di concorso il titolo di laurea richiesto per l’accesso alla specialità per la quale si concorre e si dispone l’abbassamento da 35 a 32 anni del limite di età per la partecipazione al concorso;

-      si individua nel Comandante generale, in luogo del Ministro dell’economia e delle finanze, l’autorità competente a decidere se un dipendente ufficiale valutato per l’avanzamento al grado superiore abbia perduto uno dei requisiti previsti per la promozione;

-      viene stabilita una decorrenza unica per le promozioni a scelta, fissandola al 1º gennaio dell’anno cui si riferisce l’aliquota di valutazione;

-      si attribuisce agli ufficiali medici superiori che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza la competenza degli accertamenti medico-legali per lesioni traumatiche da causa violenta subite dal proprio personale, attualmente in capo alle strutture sanitarie delle Forze armate.

 

Il comma 2 dell’articolo 27 sostituisce la tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001 relativa al ruolo normale della guardia di finanza disponendo una rimodulazione della piramide organica degli ufficiali del ruolo normale; la rivisitazione dei periodi minimi di permanenza nei gradi di tenente colonnello, di colonnello e di generale di brigata e del numero di promozioni annuali ai suddetti gradi; l’aggiornamento dei periodi minimi di comando richiesti ai fini dell’avanzamento ai gradi di maggiore del comparto ordinario e tenente colonnello del comparto speciale.

 

Il comma 3 dell’articolo 27 sostituisce la tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001 relativa al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, rimodulando talune dotazioni organiche nei gradi di generale di brigata e di colonnello, prevedendo per ciascuno di essi una figura apicale dedicata, la quale pertanto sarà in possesso delle peculiari professionalità richieste nel settore di competenza.

 

 

L’articolo 28 apporta modifiche a disposizioni sul Corpo della Guardia di finanza contenute in diversi testi normativi.

In particolare, accanto ad alcuni interventi di coordinamento formale, un primo gruppo di norme novella diversi testi normativi concernenti il personale della Guardia di finanza. Tra l’altro:

-        viene posticipata di un anno la tempistica di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, ai fini della partecipazione al concorso per l’accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria;

-        in ordine alle qualifiche degli appartenenti al Corpo della GDF, si prevede che le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e ufficiale di polizia tributaria siano escluse, in via ordinaria, per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico amministrativo. E’ ferma la possibilità, per l’Amministrazione, di utilizzare specifiche professionalità di detto personale nel campo delle investigazioni di polizia economico-finanziaria e di polizia giudiziaria, qualora il medesimo personale sia impiegato presso un reparto di esecuzione del servizio;

-        sempre in relazione alle qualifiche, le norme in esame attribuiscono con maggiore precisione le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria a militari della Guardia di finanza che si trovino in particolari condizioni (servizio permanente o ferma volontaria, sospensione, ipotesi di provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia, etc.);

-        si escludono le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria, nonché le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuite dalla legge o da altre fonti in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza, ai militari della Guardia di finanza in congedo della categoria dell’ausiliaria, richiamati in servizio per esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall’Amministrazione di appartenenza.

Un secondo gruppo di interventi opera l’estensione di alcune norme del Codice dell’ordinamento militare – COM alla GDF e novella il medesimo Codice in relazione a peculiari aspetti dell’ordinamento del Corpo.

In particolare:

-        si estendono alla Guardia di finanza le norme del COM che prevedono la commutazione in aspettativa senza assegni dei periodi di congedo, permesso, licenza straordinaria od altro istituto indebitamente fruiti, ove il militare non intenda chiedere la conversione degli stessi in licenza ordinaria;

-        si affida a un provvedimento di rango secondario l’individuazione degli adempimenti connessi alla redazione e alla custodia della documentazione caratteristica per il Corpo della GDF, con finalità di snellimento degli adempimenti;

-        si consente alle donne aspiranti all’arruolamento nel Corpo della guardia di finanza in stato di gravidanza, temporaneamente impedite a sostenere gli accertamenti psicofisici e, se previste, le prove di efficienza fisica e/o di idoneità al servizio, di essere ammesse, d’ufficio - anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età - a svolgere i predetti accertamenti o prove nell’ambito del primo concorso utile successivo al periodo impeditivo. Sono poi disciplinati i conseguenti adempimenti, quali l’inserimento nel corso di formazione e l’attribuzione di anzianità;

-        si precisa che gli ufficiali destinatari dell’aspettativa per riduzione quadri possono, a domanda, chiedere di cessare dal servizio permanente quando sono effettivamente collocati in tale posizione e non in un momento antecedente a tale collocamento;

-        è modificata la disciplina militare per il personale del Corpo della guardia di finanza, rimettendo al Ministro dell’economia e delle finanze esclusivamente le prerogative disciplinari di stato e cautelari nei confronti dei generali di corpo d’armata e dei generali di divisione. La relazione illustrativa chiarisce che dunque, nei confronti dei generali di brigata e dei colonnelli, le citate prerogative, già in capo al citato Ministro, vengono affidate al Comandante generale della Guardia di finanza. Inoltre le norme specificano che i pareri dei livelli gerarchici intermedi devono essere considerati quale parte degli accertamenti preliminari e, infine, si affida il procedimento disciplinare di stato a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 


Capo IV
(Revisione dei ruoli del personale della Polizia penitenziaria)

 

 

Il Capo IV, composto da 7 articoli (da 29 a 35) apporta modifiche ed integrazioni in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

 

L’articolo 29 introduce una serie di modifiche alla legge n. 395 del 1990, recante l'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria.

Più nel dettaglio la disposizione:

§  interviene sull'organizzazione sul territorio del Corpo di polizia penitenziaria al fine di meglio qualificare i reparti di Polizia penitenziaria già esistenti presso gli istituti penitenziari per adulti e minori, le scuole e gli istituti di istruzione;

§  inserisce formalmente tra i compiti della polizia penitenziaria, funzioni già nei fatti svolte, quali la garanzia dell’ordine e della sicurezza anche delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro, la collaborazione con la magistratura di sorveglianza, operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza e l’assistenza del magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell’ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto. Si esplicita inoltre che la polizia penitenziaria può essere impiegata in attività amministrative, purché direttamente connesse ai compiti istituzionali.

Come precisa la relazione le ragioni che suggeriscono l’integrazione della norma sui compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria risiedono nella necessità di chiarire lo spettro dei predetti compiti al fine di realizzare un miglioramento dell’efficienza anche nello svolgimento delle funzioni sull’ordine e la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari. Ciò, in particolare, vale nel caso della formalizzazione della collaborazione con la Magistratura di sorveglianza. Infatti, il sostegno all’operato dei giudici della sorveglianza costituisce ad oggi una diffusa situazione de facto, indispensabile per garantire il funzionamento minimo di tali uffici giudiziari. Va rilevato che si tratta dello svolgimento di una funzione di raccordo fra ufficio di sorveglianza e carcere, necessaria al buon andamento anche di quest’ultimo;

§  interviene in materia di doveri gerarchici.

Attualmente gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Ministro di grazia e giustizia; dei Sottosegretari di Stato per la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria; del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; del direttore dell'ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria; del provveditore regionale; del direttore dell'istituto; dei superiori gerarchici, ma anche del direttore.

Lo schema di decreto introduce il rapporto di subordinazione gerarchica del contingente di personale di polizia penitenziaria assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nei confronti del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del medesimo dipartimento; aggiorna le denominazione di "Ministro di grazia e giustizia" e di “direttore dell’ufficio del personale” che oggi si individuano rispettivamente nel "Ministro della giustizia" e nel “Direttore Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria”; rimodula il rapporto di subordinazione del personale di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari nei confronti del direttore dell’istituto penitenziario, che è di natura gerarchica se il comandante del reparto riveste qualifica inferiore a primo dirigente; stabilisce che il rapporto di subordinazione nei confronti del direttore dell’istituto penitenziario, del personale del reparto di polizia penitenziaria ha carattere funzionale, quando il comandante del reparto riveste la qualifica di primo dirigente.

Si tratta di modifiche che, come precisa la relazione illustrativa, rispondono alla necessità di dare attuazione al principio di delega che orienta l’intervento normativo nel senso di un accrescimento ed aggiornamento dell’efficienza dell’azione amministrativa sotto forma di valorizzazione delle esigenze funzionali dell’amministrazione.

§  aggiorna la dizione “istituti di prevenzione e pena” che diventa “istituti penitenziari" e interviene in materia di diritto di sciopero prevedendo che il personale di polizia penitenziaria non possa esercitare tale diritto, né azioni sostitutive di esso che, ove effettuati durante il servizio, possano pregiudicare l’ordine e la sicurezza delle strutture in cui lavorano (e non genericamente, come prevede la legislazione vigente, " il servizio di sicurezza degli istituti penitenziari").

 

 

L’articolo 30 incide sul decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma l, della legge 15 dicembre 1990, n. 395".

Tra le novelle più significative si segnalano:

§  l’inserimento nell’ambito dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, della carriera dei funzionari;

§  la riduzione di 2 anni (da 8 a 6) della permanenza nella qualifica di Assistente Capo e di Sovrintendente capo per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore";

§  l’introduzione di prove di efficienza fisica nell’ambito delle procedure concorsuali volte all’assunzione di agenti e di ispettori nel Corpo di polizia penitenziaria e nei concorsi per l’accesso dall’esterno ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;

§  la specificazione concernente il contenuto delle mansioni esecutive del ruolo dei sovrintendenti;

§  la possibilità - per il personale frequentante il corso per la nomina a vice sovrintendente o il corso per la nomina a vice ispettore e dimesso dallo stesso per assenze complessivamente superiori ad un quarto delle giornate di studio, di essere ammesso di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica, qualora le assenze siano dovute a gravi infermità;

§  l’anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, per la promozione alla qualifica di ispettore capo, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore; per la promozione alla qualifica di ispettore superiore da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;

La relazione illustrativa sottolinea che al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera del personale e contrastare futuri decrementi di organico nelle qualifiche apicali del ruolo

§  l’adeguamento al nuovo assetto normativo ed organizzativo della disciplina della redazione del rapporto informativo per i diversi ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria e la contestuale abrogazione delle disposizioni vigenti relative alla compilazione del rapporto informativo

§  la rimodulazione della commissione competente ad esprimersi sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di garantire coerenza con il nuovo assetto normativo ed organizzativo;

§  la ridefinizione della disciplina relativa alle modalità di comunicazione delle condizioni di salute ostative al servizio, Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, siano disciplinate le modalità che assicurino l’adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all’articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di effettuare, tramite l’articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l’idoneità psico-fisica previste dalla legge;

§  l’aggiornamento lessicale di denominazioni utilizzate nel testo e superate;

§  l’individuazione delle modalità per lo svolgimento delle prove per l’accertamento dell’efficienza fisica con decreto del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e l’individuazione della commissione competente alla valutazione con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse;

§  la rimodulazione delle commissioni esaminatrici e dei comitati di vigilanza per l’accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;

§  la specificazione che in sede di accertamento dei requisiti attitudinali, il giudizio di non idoneità è definitivo comporta l’esclusione dal concorso con decreto motivato del Direttore generale del personale e delle risorse;

§  la riformulazione delle disposizioni in materia di esclusione dai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia penitenziaria già previste per i candidati con tatuaggi in determinate fattispecie;

§  la sostituzione della tabella A recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria. L’intervento è volto, in attuazione del principio di delega contenuto nell’articolo 1, comma 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, a incrementare la dotazione organica nel ruolo iniziale degli agenti - assistenti di 620 unità.

Secondo quanto riportato dalla Relazione illustrativa tale misura è stata determinata, sulla base delle aggiornate esigenze di funzionalità, considerando un incremento pari all’1,5% della dotazione organica complessiva del Corpo di polizia penitenziaria. L’intervento in parola, alla luce delle recenti revisioni ordinative che hanno interessato l’organizzazione territoriale del Corpo, assicurerà una maggiore flessibilità organizzativa, mediante la possibilità di una più agevole definizione delle relative piante organiche dei reparti di polizia penitenziaria dislocati sul territorio nazionale e di disporre di un’adeguata forza organica non distribuita, necessaria per far fronte a particolari esigenze operative ovvero a non programmabili situazioni di carattere temporaneo.

 

L’articolo 31 introduce modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, concernente le sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e la regolamentazione dei relativi procedimenti, prevedendo in particolare:

§  l’individuazione del soggetto che irroga la sanzione disciplinare della censura;

§  l’attribuzione delle funzioni di presidente del Consiglio centrale di disciplina ad un dirigente generale penitenziario o ad un dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria;

§  specifici obblighi di informazione dell’organo competente da parte del comandante del reparto, che abbia notizia di un’infrazione commessa da un dipendente per la quale sia prevista una sanzione più grave della censura.

 

L’articolo 32 introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante “Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria”, prevedendo l’adeguamento della disciplina relativa alla assegnazione, alla consegna ed all’impiego dell’armamento, individuale e di reparto, al nuovo assetto normativo ed organizzativo.

 

L’articolo 33 introduce modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria” prevedendo:

§  la ridenominazione delle qualifiche della carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria; l’introduzione della nuova qualifica apicale di “dirigente generale”;

§  l’istituzione della Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali saranno preposti esclusivamente i dirigenti generali di Polizia penitenziaria;

§  la rideterminazione degli incarichi attribuibili ai funzionari del Corpo in relazione alle qualifiche rivestite;

§  l’inserimento tra fra le prove concorsuali anche quelle di efficienze fisica;

§  la rideterminazione del riparto di competenze fra direttore dell’istituto e comandante di reparto, che rivesta la qualifica di primo dirigente, riguardo alla determinazione concernente la conferma nella qualifica di commissario capo dei funzionari che terminano il periodo di tirocinio iniziale;

§  la sostituzione di alcune denominazioni non più coerenti con il mutato assetto normativo;

§  l’introduzione della cadenza semestrale per l’effettuazione degli avanzamenti alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore, in luogo dell’attuale cadenza annuale;

§  una disciplina più puntuale del percorso di carriera dei funzionari del Corpo, tramite la precisazione che gli incarichi nel corso del tempo ricoperti devono essere connessi alle qualifiche di volta in volta rivestite e introduzione dei limiti, minimi e massimi, di permanenza nel medesimo incarico di comando di reparto o di nucleo traduzioni e piantonamenti;

§  una nuova disciplina della procedura di nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria (in conseguenza dell’introduzione della nuova qualifica apicale della carriera dei funzionari);

§  l’attribuzione del valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari;

§  la ridefinizione della disciplina della commissione competente sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera dei funzionari del Corpo; in particolare viene conferita a quest’ultima l’integrale competenza in materia, sgravando così il consiglio di amministrazione del ministero del compito di approvare le graduatorie di merito dei funzionari promovendi;

§  una nuova disciplina, in analogia con quella già prevista per i funzionari della Polizia di Stato, della valutazione annuale dei funzionari del Corpo con qualifica di livello dirigenziale;

§  la sostituzione della tabella recante le dotazioni organiche della carriera dei funzionari del Corpo.

 

 

L’articolo 34 interviene in materia di progressione di carriera per anzianità del personale della banda musicale del corpo di polizia penitenziaria.

In particolare la disposizione modifica la Tabella F, allegata al Regolamento (d.P.R. n. 276 del 2006), avente ad oggetto il periodo di permanenza nella qualifica per gli ispettori orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, con l’anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore, per la promozione alla qualifica di ispettore capo, e con l’anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore.

Si tratta di modifiche finalizzate, come precisa la relazione illustrativa, a realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera del personale e contrastare futuri decrementi di organico nelle qualifiche apicali del ruolo.

 

L’articolo 35 introduce modifiche in materia di ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

 

E' appena il caso di ricordare che i ruoli tecnici della polizia penitenziaria sono stati istituti, in attuazione del Trattato di Prüm per l’istituzione della banca dati del DNA, con il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al quale la disposizione in esame reca una serie di modifiche.

 

La disposizione, in particolare:

§  prevede che, con riguardo ai ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a quanto previsto per l’omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;

§  riduce da otto anni a sei anni il periodo di effettivo servizio richiesto per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”, per gli assistenti capo tecnici e per i sovrintendenti capo;

§  prevede che le mansioni esecutive del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici possano assumere contenuto anche qualificato e complesso;

§  dispone l’anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, per la promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico rispettivamente da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore tecnico e da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico;

§  adegua la nomenclatura delle qualifiche, in analogia a quanto previsto per l’omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;

§  stabilisce che la direzione del laboratorio centrale del DNA sia affidato a personale della carriera dei funzionari tecnici con qualifica di primo dirigente tecnico e che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici;

§  prevede che la formazione iniziale per l’immissione nella carriera dei funzionari tecnici sia assicurata secondo modalità individuate dalla Scuola superiore dell’esecuzione penale;

§  prevede l'adeguamento - con riguardo alla nomenclatura delle qualifiche, alle modalità di promozione alla qualifica di primo dirigente e all'inquadramento giuridico - del personale della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria a quanto previsto con riguardo all’omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria. Con particolare riguardo alla promozione a primo dirigente tecnico si prevede che tale promozione si consegua, nell'ambito dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di intendente che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica entro le suddette date;

§  rimodula la dotazione organica del personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici. Viene previsto, in particolare, un posto da primo dirigente tecnico, proveniente dal ruolo dei biologi e a cui affidare la direzione del Laboratorio centrale del DNA, con contestuale riduzione di un posto di funzionario tecnico biologo.  

 

 

 


Capo V
(Disposizioni transitorie)

Modifiche alle disposizioni transitorie per la Polizia di Stato

L’articolo 36 dello schema di decreto legislativo reca modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, recante disposizioni transitorie in materia di copertura di vacanza organiche, progressioni di carriera, misure compensative, disposizione di deroga, incrementi della consistenza organica dei ruoli delle Forze di Polizia. Si tratta di una serie di disposizioni (dalla lettera a) alla lettera aaaa-sexies) dell'articolo 2, comma 1) relative alla fase di prima applicazione del decreto legislativo.

Un primo gruppo di novelle incide sulla disciplina per la copertura delle vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori.

Quanto ai sovrintendenti, la novella propone di limitare il concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale solamente alle vacanze rilevabili al 31 dicembre 2017, laddove il testo vigente prevede tale procedura per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Quindi, alla copertura delle vacanze per gli anni 2018-2022, si provvede in parte (70% dei posti al 31 dicembre di ciascun anno) con lo scrutinio per merito comparativo, in parte (restante 30% dei posti) mediante concorso per titoli destinato ad agenti e assistenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo.

È prevista, per tutti, la frequenza di un successivo corso di formazione.

Si prevede, inoltre, un aumento temporaneo dei posti, sempre nel ruolo dei sovrintendenti, mediante la previsione di posizioni in sovrannumero, da riassorbire entro il 2026.

Quanto all'accesso al ruolo dei vice ispettori mediante concorso interno, la novella propone una diversa modulazione delle procedure: alla copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, si provvede attraverso due concorsi da bandire negli anni 2017 e 2018 (in luogo di cinque concorsi previsti a legislazione vigente). Tali procedure sono strutturate in modo da coprire: una parte dei posti disponibili mediante concorso per titoli destinato al personale del ruolo dei sovrintendenti; per la restante parte, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame destinato ad unità in servizio presso la Polizia di Stato aventi determinati requisiti. Sono inoltre previsti ulteriori tre concorsi - confermando in ciò quanto previsto a legislazione vigente - da bandire negli anni dal 2021 al 2023, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno precedente. Si prevede quindi una nuova disciplina relativa alla possibilità di rinuncia all'accesso alla nuova qualifica.

L'articolo dello schema di decreto detta, quindi, una serie di disposizioni aggiuntive applicabili a figure che possiedono taluni requisiti alla data del 1° gennaio 2020 e che, in virtù degli stessi, possono partecipare alle procedure per l'accesso a qualifiche superiori ovvero possono ottenere la qualifica di "coordinatore".

Ulteriori novelle recano, tra l'altro:

§  le modalità di riconoscimento del titolo di laurea triennale in scienze dell’investigazione ai fini della promozione alla qualifica di ispettore superiore;

§  modifiche alla disciplina del riconoscimento dei titoli e dei coefficienti di anzianità in materia di scrutinio per merito comparativo per la promozione a talune qualifiche;

§  il graduale utilizzo dei posti, resisi vacanti a seguito delle cessazioni del ruolo direttivo, per assunzioni nella carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia, mediante concorsi, a regime, per vice commissario, nella misura pari a 1.004 unità derivanti;

§  l'inapplicabilità di alcuni limiti di età per gli appartenenti alla Polizia che partecipino ai concorsi pubblici per l'accesso alla carriera di funzionari;

§  differimento del termine per l'applicabilità delle disposizioni sul percorso di carriera dei funzionari di Polizia per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore

§  disposizioni sulla programmazione pluriennale, demandata ad un decreto ministeriale, al fine di definire l'andamento delle dotazioni organiche dei funzionari di Polizia negli anni 2021-2016;

§  disposizioni inerenti la partecipazione al concorso per vice sovrintendente tecnico da parte del personale promosso per merito straordinario;

§  la riduzione della permanenza nel ruolo di commissario tecnico ai fini del conseguimento della promozione a commissario capo tecnico;

§  misure per la permanenza dei ruoli per gli orchestrali della banda della Polizia di Stato;

§  disposizioni per l'accesso alla qualifica di medico capo, di funzionari medici e di funzionari medici veterinari;

§  disposizioni per il transito a domanda (in sostituzione del concorso previsto dalle disposizioni transitorie vigenti) ai corrispondenti ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico-amministrativo del personale della Polizia di Stato.

 

La norma in esame propone, inoltre, l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi. Essi riguardano, in estrema sintesi: una norma di interpretazione autentica di alcune disposizioni per l'accesso alla qualifica di medico capo; la possibilità di attribuzione di funzioni dirigenziali ai funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o vice questore, ed equiparate; riduzione della permanenza prevista in taluni ruoli.

 

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017 di cui si prospetta la novella, nel testo vigente si compone di un unico comma, articolato in lettere. Si riassumono qui di seguito le modifiche e le integrazioni proposte alle lettere del comma 1, quindi si darà conto dei tre commi aggiuntivi da 1-bis a 1-quater.

 

Riguardo alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti - e ai relativi incrementi della dotazione organica - si propone novella alla lettera a), indi si propone di introdurre le nuove lettere a-bis), a-ter) e a-quater).

La novella alla lettera a) mira a limitare l'applicabilità della disciplina transitoria vigente ai soli posti disponibili al 31 dicembre 2017. Nel testo vigente, infatti, alle vacanze rilevabili in ciascun anno del periodo 2017-2022, si provvede mediante concorsi per titoli da bandire entro il 30 settembre dell'anno successivo. La medesima disposizione per le modalità, le procedure e i criteri di assegnazione rinvia al decreto del Ministro dell'interno n. 144 del 2013. Sono fatte salve le riserve previste dalla disciplina sull'immissione nel ruolo dei sovrintendenti recata nell'Ordinamento del personale della Polizia di Stato (di cui al d.P.R. n. 335 del 1982, art. 24-quater). Tale procedura si applicherebbe quindi ai soli posti disponibili al 31 dicembre 2017.

Per le annualità 2018-2022 si applica la disciplina di cui alla nuova lettera a-bis) che propone due diverse procedure, consistenti in una selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ed in un concorso. Tale doppio canale presenta analogie con quanto previsto dal citato d.P.R. n. 335 del 1982, art. 24-quater. In entrambi i casi, segue il superamento di un successivo corso di formazione professionale espletato con le modalità di cui alla lett. b-bis) (v. infra).

In particolare:

1.     per il 70% dei posti vacanti si applica la disciplina prevista dall'art. 24-quater, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 335 del 1982. Esso prevede la selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell'ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

2.     per la copertura del restante 30% dei posti vacanti al 31 dicembre di ciascun anno del quinquennio, si applica la disciplina di cui alla lettera a). Il concorso è riservato a chi abbia completato almeno quattro anni di effettivo servizio.

 

La nuova lettera a-ter) incrementa la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti al 31 dicembre del 2019 (di 1.500 unità), del 2020 (di 1.000 unità), del 2021 (di 750 unità) e del 2022 (di 750 unità). Si tratta di unità di personale soprannumerarie riassorbibili, alla cui copertura si provvede mediante le procedure di cui alla lett. a-bis), n. 1 (v. sopra), in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili a seguito delle cessazioni dal servizio al 31 dicembre di ogni anno. Rimangono ferme le disposizioni sul computo delle carenze organiche di cui al medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, art. 3, comma 2.

Si provvede al completo riassorbimento delle posizioni in sovrannumero - entro il 2026 - mediante la riduzione dei posti disponibili per le promozioni. Il numero massimo delle posizioni in sovrannumero è stabilito nella maniera seguente: 3.060 al 31 dicembre 2023; 1.802 al 31 dicembre 2024; 750 al 31 dicembre 2025.

Secondo la nuova lettera a-quater), a tutte le procedure (concorsuali e scrutinali) finora menzionatesi applica l'art. 24-quater, comma 5, del d.P.R. n. 335 del 1982. Esso devolve i posti rimasti scoperti nei concorsi - fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale - ai partecipanti alle procedure di scrutinio risultati idonei in base ai punteggi conseguiti. I posti non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale che fa seguito alle procedure per scrutinio, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso.

 

Alla lettera b-bis) del testo vigente si propongono novelle di coordinamento con la disciplina delle procedure di selezione sopra sunteggiata. Come accennato, essa disciplina il corso di formazione destinato ai vincitori delle procedure selettive: esso ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Secondo la nuova lettera b-ter), resta ferma la facoltà di accedere alle procedure da parte di chi abbia conseguito la qualifica di vice soprintendente per merito straordinario, quando ne consentano l'accesso a tale qualifica con decorrenza più favorevole. È assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.

 

Le novelle che seguono riguardano l'accesso alla qualifica di vice ispettore. La modifica proposta alla lettera c) mantiene sostanzialmente invariate le modalità di selezione attualmente previste per la copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 (di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica n. 335 del 1982) riservati al concorso interno (di cui all'art. 27, comma 1, lett. b) del medesimo decreto legislativo). Dove però la formulazione vigente prevede l'espletamento di complessivi sette concorsi, da bandire entro il 30 settembre di ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, la novella propone due concorsi da bandire entro il 30 settembre del 2017 e del 2018, per un numero di posti pari, rispettivamente, al cinquanta per cento dei predetti posti disponibili per il primo anno e, a un sesto del residuo cinquanta per cento per il secondo anno in aggiunta a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Le nuove lettere c-bis) e c-ter) prevedono l'espletamento degli ulteriori concorsi per le annualità successive fino al 2023.

Due ulteriori concorsi sono da bandire, secondo la lett. c-bis), rispettivamente, entro il 31 dicembre 2019 e il 30 settembre 2020. Il primo concorso è destinato alla copertura del 40% dei posti residui alla data del 31 dicembre 2016 da cui detrarre 57 unità da utilizzare per il secondo concorso di cui alla lett. c) (v. sopra). Il secondo concorso è destinato alla copertura del residuo 60%. Ad entrambe le procedure si aggiungono i posti riservati al concorso interno per vice ispettore disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per l'espletamento di queste procedure si seguono i seguenti criteri:

§  per il 70% dei posti disponibili, si procede con un concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti, tenendo conto che la metà di tali posti è riservata ai sovrintendenti capo. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è destinato ai soggetti che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (quindi al 6 luglio 2017);

§  per il restante 30% si procede secondo quanto già previsto per il concorso interno dall'articolo 27, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 335 del 1982. La procedura consiste quindi in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, con ulteriori requisiti relativi alle valutazioni e all'assenza di sanzioni disciplinari.

 

Con i medesimi criteri sono da bandire tre ulteriori concorsi, entro il 30 settembre degli armi dal 2021 al 2023, destinati alla copertura dei posti riservati al concorso interno, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (nuova lett. c-ter)).

Ai sensi della nuova lettera c-quater) un decreto del Capo della Polizia -Direttore generale della pubblica sicurezza definisce criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione e per la valorizzazione delle professionalità.

La nuova lettera c-quinquies) prevede meccanismi di ampliamento dei posti disponibili per i candidati risultati idonei, in caso di mancata copertura dei posti disponibili a seguito delle summenzionate procedure, nonché per la procedura di cui alla lettera d).

Tale lettera d) - sempre per l'accesso alla qualifica di vice ispettore - disciplina l'espletamento delle procedure per la copertura di 1.000 posti disponibili al 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico (ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 335 del 1982), nonché per la copertura di altri 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2017, per il concorso interno di cui alla lettera c) (si tratta quindi del secondo concorso interno tra i sette ivi previsti). Vi si provvede attraverso un concorso - con le modalità di cui alla lettera c), n. 1) per il quale v. sopra - da bandire entro il 30 giugno 2018, riservato ai sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Le modalità attuative (anche di quanto previsto alla lettera c)), sono definite con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

La novella propone che alla copertura degli ulteriori 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2018 (2017 nel testo vigente), da soddisfare con il primo concorso interno per vice ispettore di cui alla lettera c-bis), si provveda con le modalità previste dal testo vigente e che gli eventuali posti non coperti a seguito di tale procedura siano portati ad incremento del medesimo primo concorso di cui alla lettera c-bis). Secondo il testo vigente tali posti sono portati ad incremento del secondo concorso di cui alla lettera c), n. 1). Secondo la novella, infine, a decorrere dal 31 dicembre 2023, i suddetti 1.000 posti tornano ad essere disponibili per il concorso pubblico, in ragione di almeno 250 unità per ogni concorso successivo.

Le novelle alle lettere d-ter) ed e) mirano a coordinare le disposizioni ivi previste con le modifiche sopra ricordate.

 

La nuova lettera e-bis) prevede che il vincitore del concorso per l'accesso al ruolo di sovrintendente possa rinunciare alla nuova qualifica entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione e prima del corso di formazione. Il soggetto che abbia rinunciato per due volte all'assegnazione con mantenimento della sede di servizio è escluso dalle procedure concorsuali e scrutinali relative all'annualità successiva. I posti rimasti vacanti a seguito di rinuncia sono assegnati ai candidati utilmente collocati in graduatoria, i quali possono optare per la rinuncia con le medesime modalità (nuova lettera e-ter)).

 

Seguono quindi alcune proposte di integrazione al testo vigente che disciplinano l'accesso a qualifiche superiori, mediante scrutinio, da parte di soggetti con determinati requisiti posseduti al 1° gennaio 2020. In particolare:

·       sono ammessi allo scrutinio per la figura di ispettore capo, gli ispettori che hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni al quella data (nuova lettera h-bis));

·       sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore, gli ispettori capo che hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sette anni e che non siano destinatari della disposizione di cui alla lett. h-bis) (nuova lettera i-bis));

·       sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario gli ispettori superiori al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica, nonché gli ispettori superiori che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ispettore superiore (nuova lettera l-bis));

 

Ai sensi delle nuove lettere o-bis) e p-bis) possono conseguire la denominazione di "coordinatore" - con decorrenza 1° gennaio 2020 - gli assistenti capo ovvero i sovrintendenti che, alla medesima data, hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza delle cause ostative previste dal decreto legislativo n. 335 del 1982 (rispettivamente dall'art. 5, comma 3-ter, e dall'art. 24-ter, comma 3-bis).

Possono altresì (nuova lettera q-bis)) conseguire la denominazione di "coordinatore" i sostituti commissari a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis) e l-bis) che, alla medesima data del 1° gennaio 2020, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica. Possono inoltre conseguire la medesima denominazione i sostituti commissari che abbiano maturato un'anzianità nella qualifica di almeno due anni.

 

La nuova lettera r-bis) prevede il riconoscimento del titolo di laurea triennale in scienze dell’investigazione conseguito, nell’ambito dei corsi di formazione per vice ispettore, in base all’apposita convenzione stipulata dall’Amministrazione, per il personale del ruolo degli ispettori frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8°-bis, ai fini della promozione alla qualifica di ispettore superiore.

 

È quindi novellata la lettera t) la quale reca l'istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato. Si propone di sopprimere la locuzione "ad esaurimento" e di introdurre una disposizione che specifichi che lo stesso ruolo si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle relative unità. Il ruolo è articolato nelle qualifiche di vice commissario, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari. Ha una dotazione organica complessiva di 1.800 unità del ruolo direttivo della Polizia di Stato. La lettera citata reca quindi le norme speciali finalizzate alla sua istituzione.

 

La modifica alla lettera u) - concernente la mancata applicazione di taluni requisiti di età per la partecipazione al concorso interno per vice commissario e sulle riserve di posti in tale procedura - ha carattere meramente formale.

La modifica alla lettera bb) differisce da cinque a sette anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento professionale. Si prevede, inoltre, l'esclusione da tale obbligo dei funzionari che già rivestono la qualifica di primo dirigente.

La modifica alla lettera cc) ha carattere formale.

La modifica alla lettera ff) propone di abrogare alcune disposizioni della disciplina ivi prevista in materia di valutazione dei titoli e ai coefficienti di anzianità ai fini dello scrutinio per merito comparativo per le promozioni a primo dirigente e alle qualifiche equiparate delle carriere di cui al decreto legislativo n. 334 del 2000 ("Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato"). Tale materia, peraltro, è oggetto dell'art. 59-bis, introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera hh), del presente schema di decreto legislativo (v. relativa scheda).

Con la modifica alla lettera hh) si propone il differimento al 1° gennaio 2022 (dal 1° gennaio 2020) del termine per l'applicabilità delle disposizioni sul percorso di carriera dei funzionari di Polizia per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore, previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 334 del 2000 sul riordino dei ruoli della Polizia. Tale articolo stabilisce che per l'ammissione allo scrutinio il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in più uffici con funzioni finali ovvero in più uffici con funzioni o finali o strumentali e di supporto ovvero in più uffici nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza.

Segue una modifica alla lettera ii). Tale lettera è articolata in sette punti.  Si propone qui l'integrale sostituzione della norma (di cui al punto n. 3 della lettera in esame), applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2018, che stabilisce che i posti liberatisi a seguito delle cessazioni dal servizio dei funzionari del ruolo direttivo "ad esaurimento", siano utilizzati per il concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari, riservato al personale del ruolo degli ispettori.

La novella propone il graduale utilizzo dei posti, resisi vacanti a seguito delle cessazioni del ruolo direttivo, per assunzioni nella carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia, mediante concorsi, a regime, per vice commissario, nella misura pari a 1.004 unità derivanti:

§  dal graduale riassorbimento dei posti nel ruolo degli ispettori, resi indisponibili ai sensi della medesima lettera ii), n. 2 e

§  dalla riduzione della dotazione organica della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia prevista sempre dalla lett. ii), al n. 7). Peraltro, tale punto n. 7 è parimenti novellato: si propone che il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è disciplinata la riduzione organica prevista, definisca a tale fine un apposito piano programmatico pluriennale entro l'anno 2020.

 

Alla lettera ll) si propone novella circa la possibilità di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale dei sovrintendenti tecnici, all'esito dei concorsi per titoli per alla copertura di 900 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici ivi previsti. Si tratta di modifica che presenta alcune analogie a quanto previsto dalla lettera e-bis) (v. sopra): la rinuncia può essere esercitata sette giorni dalla comunicazione della successiva sede di assegnazione, prima dell'avvio del corso di formazione. I relativi posti sono assegnati a chi si sia utilmente collocato in graduatoria nel medesimo concorso. Questi ultimi possono esercitare il diritto alla rinuncia nei medesimi termini.

La nuova lettera ll-bis) stabilisce che il vice soprintendente tecnico per merito straordinario possa presentare domanda di partecipazione alle suddette procedure quando queste consentano l'accesso alla qualifica con decorrenza più favorevole, A tali soggetti è assicurata la ricostruzione di carriera. Si tratta quindi di disposizione che presenta analogie a quanto previsto dalla nuova lett. b-ter) per i sovrintendenti (v. sopra).

 

La novella proposta alla lettera nn) sul ruolo direttivo tecnico "ad esaurimento" della Polizia di Stato (avente una dotazione organica complessiva di 80 unità, articolato nelle qualifiche di vice direttore tecnico, durante la frequenza del corso di formazione, di direttore tecnico e di direttore tecnico principale) è di tenore analogo a quella proposta alla lettera t), proponendo la soppressione della locuzione "ad esaurimento" (v. sopra). Inoltre, il testo vigente della lettera nn) stabilisce che, nell'ambito di tale ruolo, la promozione alla qualifica di direttore tecnico principale si consegua, mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico. Con la novella si propone: lo scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario tecnico.

 

Seguono alcune aggiunte al testo vigente (nuove lettere da rr-bis) a ddd-bis)) le quali prevedono disposizioni specifiche destinate a soggetti che posseggano determinati requisiti al 1° gennaio 2020 riguardo al del personale di Polizia che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica. Il d.P.R. n. 337 del 1982 ne reca l'ordinamento.

La nuova lettera rr-bis) stabilisce che gli ispettori tecnici, con anzianità pari o superiore a sei anni al 1° gennaio 2020, sono ammessi, con decorrenza dalla medesima data, allo scrutinio per ispettore capo tecnico, secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 337 del 1982, art. 31, rubricato "Promozione a ispettore capo tecnico".

La nuova lettera ss-bis) stabilisce che gli ispettori capo tecnici con effettivo servizio nella qualifica pari o superiore a sette anni al 1° gennaio 2020 - non destinatari delle norme di sui alla lett. rr-bis) - sono ammessi, con decorrenza dalla medesima data, allo scrutinio per ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 337 del 1982, art. 31-bis rubricato "Promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico".

La nuova lettera tt-bis) stabilisce che gli ispettori superiori tecnici con effettivo servizio nella qualifica pari o superiore a sei anni al 1° gennaio 2020 - non destinatari delle norme di sui alla lett. rr-bis) - sono ammessi, con decorrenza dalla medesima data, allo scrutinio per sostituto commissario tecnico, in deroga, secondo il testo dello schema di decreto legislativo, alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 337 del 1982, art. 31-quinquies. Inoltre, in deroga al medesimo art. 31-quinquies, che gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che al 31 dicembre 2016 rivestivano la qualifica di perito superiore, sono parimenti ammessi allo scrutinio per sostituto commissario tecnico, al compimento di almeno cinque anni di servizio effettivo maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore e di ispettore superiore tecnico. L'articolo 31-quinquies citato è dedicato alla "Promozione a sostituto commissario tecnico".

 

La nuova lettera zz-bis) stabilisce che gli assistenti capo tecnici con anzianità pari o superiore a sei anni al 1° gennaio 2020 acquisiscono la denominazione di "coordinatore", in assenza dei motivi ostativi di cui al d.P.R. n. 337 del 1982, art. 4, comma 4-ter (v. infra).

La nuova lettera aaa-bis) stabilisce che i sovrintendenti capo tecnici con anzianità pari o superiore a sei anni al 1° gennaio 2020 acquisiscono la denominazione di "coordinatore", in assenza dei motivi ostativi di cui al d.P.R. n. 337 del 1982, art. 20-ter, comma 3-bis (v. infra).

La nuova lettera bbb-bis) stabilisce che i sostituti commissari tecnici, in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, acquisiscono la denominazione di "coordinatore" con decorrenza da due anni di servizio effettivo nella qualifica, ove non siano destinatari delle disposizioni rr-bis), ss-bis) e tt-bis) ed in assenza dei motivi ostativi di cui al d.P.R. n. 337 del 1982, art. 24, comma 5-ter (v. infra). Inoltre, la stessa denominazione è attribuita, con la stessa decorrenza, ai sostituti commissari che alla data del 1° gennaio 2020 hanno maturato nella qualifica anzianità pari o superiore a due anni. Le disposizioni della presente lettera derogano quanto previsto dall'art. 24, comma 5-bis, del d.P.R. n. 337 del 1982. Esso stabilisce che ai sostituti commissari tecnici, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.

 

Quanto alle cause ostative, gli articoli 4, comma 4-ter e 20-ter, comma 3-bis, del d.P.R. n. 337 del 1982, sopra citati, escludono dall'attribuzione della denominazione di "coordinatore" il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni concernenti l'ammissione ad esami e scrutini di impiegati prosciolti da addebiti disciplinari (artt. 94 e 95 del d.P.R. n. 3 del 1957, t.u. impiegati civili dello Stato).

 

La nuova lettera ddd-bis) detta le disposizioni per avanzamenti di carriera anticipata per gli ispettori tecnici e ispettori capo tecnici che siano orchestrali della Banda della Polizia. Si prevede l'applicabilità delle lett. h-bis), i-bis), l-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis), secondo le anzianità previste dalla tabella G "del d.P.R. n. 337 del 1982".

Tale richiamo normativo sembrerebbe tuttavia doversi riferire alla tabella G del d.P.R. n. 240 del 1987, recante l'ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato, di cui l'articolo 6 dello schema di decreto prospetta la modifica.

 

Alla lettera eee) sono proposte modifiche di coordinamento.

La modifica proposta alla lettera iii) stabilisce, tra l'altro, che il personale che abbia avuto accesso alle qualifiche direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento entro cinque anni dalla data di accesso alla qualifica (tre anni nel testo vigente) ad esclusione non solo di chi lo abbia già frequentato (come nel testo vigente) ma anche dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente tecnico.

La nuova lettera mmm-bis) estende, fino al 2026, al ruolo direttivo tecnico la possibilità di partecipare al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, nell'ambito della riserva per il ruolo degli ispettori tecnici, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio.

La modifica proposta alla lettera qqq) riguarda l'accesso alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, da parte dei funzionari medici in servizio alla data del 31 dicembre 2017, mantenendo ferma la disciplina relativa alla frequenza del corso di formazione dirigenziale e della verificazione delle vacanze applicabile al caso specifico. Presenta analogie con quanto previsto dalla modifica alla lettera rrr).

La nuova lettera qqq-bis) stabilisce che i medici principali già frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione alla qualifica di medico capo, accedono al medesimo scrutinio a cui sono ammessi i medici principali già frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato e, in caso di promozione, i primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno precedente rispetto a quello previsto per i secondi. Tale norma, secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa, mira ad evitare lo scavalcamento dei frequentatori del 13° corso da parte dei frequentatori del 14° corso, ai fini della promozione a medico capo.

La modifica proposta alla lettera rrr) riguarda l'accesso alla qualifica di medico capo e di medico superiore, differendo - da tre a cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e medico superiore - l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento professionale, con esclusione, inoltre, dei funzionari che già rivestono la qualifica di primo dirigente medico.

La modifica proposta alla lettera ttt-bis) intende chiarire l'applicabilità del limite di età (non superiore a trentacinque anni, ai sensi dall’articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 334 del 2000) per l'accesso alla qualifica di medico veterinario, relativamente al primo concorso, per sette posti, di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 334 del 2000. Il limite di età non si applica ai soggetti destinatari di riserve di posti ivi previste.

Secondo la nuova lettera ttt-quater), inoltre, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari medici, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici - settore sanitario, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo tecnico - settore sanitario, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti, dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo. Infine, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si applica il summenzionato limite di età.

La modifica proposta alla lettera aaaa-bis) intende modificare la disciplina sul transito in soprannumero del personale ultracinquantenne nei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e dell'assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo. L'indisponibilità dei posti di provenienza è riassorbita al momento della cessazione dal servizio. La vigente disciplina prevede un concorso interno da bandire entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. La disciplina proposta prevede la presentazione di un'istanza e si applica dal 2020 al 2023. Analogamente, una modifica che inciderebbe sulla lettera aaaa-ter) introduce l'istanza (in luogo del concorso interno previsto dal testo vigente) per il transito alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. L'istanza è da presentare entro l'anno 2020. Alla stessa tipologia di personale (privo di abilitazione ma con esperienza quinquennale nel settore sanitario) la vigente lettera aaaa-quater) destina un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo. La modifica proroga il termine per il bando (30 giugno 2020 in luogo di 30 giugno 2019); corregge inoltre il dettato letterale della disposizione vigente, che considera esclusivamente il personale privo di abilitazione, variando la dicitura in "anche se privo", talché siffatta nuova formulazione letterale includerebbe anche coloro che dell'abilitazione siano in possesso. Una modifica proposta alla lettera aaaa-quinquies), oltre ad apportare correzioni di carattere formale, rimette la valutazione delle istanze di cui alle lettere aaaa-bis) e aaaa-ter) alle Commissioni per il personale non direttivo previste dall'art. 46 del d.P.R. n. 335 del 1982 (Ordinamento del personale di Polizia).

La lettera aaaa-sexies) vigente prevede che, al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di funzionalità determinate dall'elevato numero di partecipanti ai concorsi interni, nella fase transitoria non si applichino le disposizioni concernenti l'accertamento dei requisiti attitudinali. Di tale disposizione si prospettano modifiche di coordinamento.

 

Il comma 2 dell'articolo 36 dello schema di decreto legislativo in esame aggiunge tre nuovi commi all'art. 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Il comma 1-bis reca una norma di interpretazione autentica della lettera qqq), terzo periodo, del comma 1, in merito allo dello scrutinio per medico capo nella fase transitoria. Si stabilisce che l'accesso alla qualifica di medico capo avviene in sovrannumero secondo le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 334 del 2000. Tale articolo stabilisce che l'accesso alla qualifica di medico capo e di medico veterinario capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale delle carriere dei medici in possesso della qualifica di medico principale, con almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

La materia, peraltro, è disciplinata anche dalla lettera nnn): questa prevede che ai fini della frequenza del corso di formazione iniziale e dell'accesso alla qualifica di medico principale e di medico capo, ai medici e ai medici principali del ruolo professionale dei sanitari continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, "nel testo in vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto". Il testo previgente dell'art. 48 stabiliva che la promozione a medico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Come sottolineato anche dalla relazione illustrativa, l'applicabilità di entrambe le disposizioni, coesistenti, viene quindi a creare una ingiustificata disparità, di tre anni, del requisito di servizio effettivo. La stessa relazione illustrativa menziona l'orientamento assunto in via interpretativa dall'Amministrazione in occasione (la prima) dello scrutinio annuale svolto nei primi mesi del 2019, ove è stata applicata "la citata lettera nnn), portando così a scrutinio solo i funzionari medici in possesso dell’anzianità prevista dalla disciplina previgente al riordino" (ivi). La disposizione interpretativa mira quindi a sciogliere il dubbio sull'applicabilità di entrambe le disposizioni, mantenendo gli orientamenti finora assunti dall'Amministrazione nei casi pregressi.

 

Il comma 1-ter consente, nella fase transitoria, l'attribuzione di funzioni dirigenziali ai funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o vice questore, ed equiparate, anche in sovrannumero rispetto a quelle previste per gli Uffici di appartenenza, fino al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie nella relativa dotazione organica, ferme restando le tipologie di funzioni previste dall’ordinamento (di cui alle Tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 335, 337 e 338 del 1982).

 

Il comma 1-quater reca una disposizione volta a prevedere sulle riduzioni delle permanenze previste nella fase transitoria dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis) e ddd-bis). Tali riduzioni si applicano in modo che agli appartenenti al ruolo degli ispettori e degli ispettori tecnici che, avendo già ottenuto promozioni o attribuzione della qualifica di «coordinatore», non possono fruire, in tutto o in parte, delle riduzioni a regime delle permanenze in qualifica ai fini dell’accesso allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli orchestrali della Banda musicale Polizia di Stato, ai fini dell’avanzamento per anzianità senza demerito, alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore superiore, e qualifiche equiparate. A tali soggetti dovranno essere riconosciute, in misura corrispondente, riduzioni transitorie delle permanenze in qualifica previste dalle disposizioni applicabili ai fini dell’accesso alla qualifica superiore, e, in subordine, ai fini dell’attribuzione della denominazione di “coordinatore”. Tali riduzioni sono riconosciute in misura complessivamente non superiore a tre anni al personale summenzionato che, alla data del 1° gennaio 2020, risulta in possesso di una permanenza nella qualifica di ispettore superiore ed equiparate non inferiore a quattro anni e non superiore a otto anni, ed in misura complessivamente non superiore a due anni al rimanente personale.

 

 

L'articolo 37 modifica il decreto legislativo n. 95 del 2017, il quale ha dettato disposizioni di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

Un novero di novelle insiste sull'articolo 3 ("Disposizioni comuni per la Polizia di Stato") del decreto legislativo n. 95.

Di esso sono modificati in particolare:

-      il comma 4 (lettera a)), sì da rendere solo ministeriale (del Ministro dell'interno) anziché interministeriale (di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca) il decreto di individuazione delle classi di laurea triennale per le quali possano valere i crediti formativi acquisiti con la frequenza dei corsi per vice ispettore (di cui all'art. 27-ter del d.P.R. n. 335 del 1982) e per vice ispettore tecnico (di cui all'art. 25-bis del d.P.R. n. 337 del 1982). Così la lettera a);

-      il comma 6, riguardo il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione ai concorsi di accesso ai ruoli della Polizia. Si viene a più puntualmente precisare che entro la data di svolgimento della prima prova concorsuale anche preliminare, possa essere conseguito così il titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente prevista come l'iscrizione agli albi professionali (purché in tal caso il candidato documenti l'avvenuta presentazione della relativa istanza). Così la lettera b);

-      il comma 7, con modifica di mero drafting;

-      si introduce un comma 7-bis, circa il possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale (materia su cui insiste, in via regolamentare, il decreto ministeriale n. 198 del 2003). La novella prevede che tali requisiti si considerino posseduti dal candidato qualora integralmente sussistenti al momento dello svolgimento dei relativi accertamenti (non rilevando una loro eventuale acquisizione in tempo successivo). La disposizione, si legge nella relazione illustrativa, ha una finalità deflattiva del contenzioso in materia di accertamento di tali requisiti;

-      un novello comma 7-ter concerne le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si trovino in stato di gravidanza e non possano essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fìsica, psichica, attitudinale e di efficienza fisica. Esse sono ammesse - si viene a prevedere - a domanda, a sostenere gli accertamenti nella prima sessione concorsuale utile (per una sola volta anche in deroga ai limiti di età). Le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile, in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi: in tal caso la decorrenza giuridica è la medesima dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione. La posizione in ruolo sarà determinata sulla base del punteggio totalizzato al termine del concorso e del corso di formazione frequentato;

-      un novello comma 7-­quater concerne una specifica causa di esclusione dai concorsi di accesso alla Polizia, individuata in alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati - quali tatuaggi o altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi sanitari - se visibili in tutto o in parte con l'uniforme indossata o per la loro 'sede', natura o contenuto risultino deturpanti o indice di alterazione psicologica o non siano comunque conformi al decoro dell'istituzione (la disposizione 'legifica' previsione del citato decreto ministeriale n. 198 del 2003 - cfr. di questo la Tabella n. 2, lettera b) ove figura l'espressione "indice di personalità abnorme", qui riformulata con "indice di alterazione psicologica");

-      un novello comma 7-quinquies concerne le assenze durante la frequenza di corsi di formazione, da parte di coloro che vi accedano dopo il loro inizio. In caso di accesso del frequentatore dopo l'inizio del corso, il numero massimo di giorni di assenza consentito è proporzionalmente ridotto, in ragione della data dell'effettivo accesso al corso; 

-      un novello comma 7-sexies consente lo scorrimento delle graduatorie per i volontari in ferma prefissata, nei concorsi ad agente e agente tecnico di Polizia - per i quali essi fruiscono di una riserva di posti nella misura del 45 per cento, ai sensi dell'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare. L'assunzione con scorrimento degli eventuali candidati idonei non vincitori, ed il conseguente avvio al prescritto corso di formazione, sono consentite entro e non oltre trenta giorni decorrenti dall'inizio del corso. Siffatti commi aggiuntivi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies sono introdotti dalla lettera d);

-      è introdotto altresì un comma 11-bis, secondo cui dal 1° gennaio 2017 coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione nel ruolo d'onore con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario" o di perito superiore tecnico "sostituto direttore tecnico", ricevano attribuite siffatte qualifiche, qualora richiamati in servizio. Cosi la lettera e);

-      ancora, è modificato il comma 13, relativo ai requisiti di ammissibilità previsti dai bandi dei concorsi nella Polizia. La novella dispone che per i titoli oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, oltre ai controlli a campione svolti durante le procedure concorsuali, l'Amministrazione della pubblica sicurezza effettui i controlli: per i vincitori di concorsi per funzionari, entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale; per i vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori, entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione.

Inoltre si prevede che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, determini la decadenza dall’impiego con efficacia retroattiva. Così la lettera f);

-      il comma 13-bis, circa la facoltà dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche, di articolazione dei corsi di formazione in più cicli. La disposizione vigente fa riferimento all'impossibilità di ospitare tutti i vincitori "dello stesso concorso interno". La novella sostituisce una dicitura più comprensiva, facendo riferimento ai vincitori "delle procedure scrutinali o concorsuali interne", si intende della medesima annualità. Così la lettera g);

-      è introdotto un comma 15-bis, volto a porre una clausola secondo cui, ove nel decreto legislativo n. 95 del 2017 ricorrano, le parole "ruolo direttivo ad esaurimento" e "ruolo direttivo tecnico ad esaurimento", le stesse sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "ruolo direttivo" e "ruolo direttivo tecnico", dunque con soppressione della dicitura "ad esaurimento".

Così prevede la lettera h), la quale del pari introduce un comma 15-ter, secondo cui i giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal personale sono commutati in aspettativa senza assegni, non utile ad alcun effetto (inclusa la maturazione di anzianità di servizio), qualora il dipendente non intenda o non possa, entro il termine indicato dall'Amministrazione, chiederne l’imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario. Rimangono ferme restando le valutazioni connesse agli eventuali profili disciplinari.

 

Il comma 2 introduce nel decreto legislativo n. 95 del 2017 un nuovo articolo 3-bis, in materia di distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato.

Si viene ad estendere al personale della Polizia di Stato che abbia riportato in servizio e per causa di servizio mutilazioni o gravi ferite e lesioni, la concessione di distintivi d'onore, già previsto dalla disciplina del codice dell'ordinamento militare (cfr. l'art. 1464, co. 1, lettere h) ed l) del decreto legislativo n. 66 del 2010).

La determinazione delle caratteristiche e delle modalità di attribuzione del distintivo d'onore è demandata a decreto del capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

 

Modifiche alle disposizioni transitorie per la Guardia di finanza

L’articolo 38 dello schema di decreto in esame modifica l’articolo 36 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che, nell'ambito del Capo III recante norme di revisione dei ruoli del personale del corpo della guardia di finanza, definisce le disposizioni transitorie e finali:

-   si prevede la rimodulazione del coefficiente che determina il numero massimo di promozioni da conferire al grado di luogotenente per l’anno 2023 in relazione alla più ampia platea di ispettori che, per effetto delle riduzioni di permanenza, maturerà i requisiti per l’avanzamento;

-   si sana la posizione (denominazione dell'inquadramento in ruolo) del personale del ruolo d’onore richiamato in servizio;

-   si prevedono norme di avanzamento dei marescialli ordinari e dei marescialli capo, rimodulando la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di maresciallo aiutante. Viene, inoltre, sanata la posizione dei marescialli aiutanti in servizio al 31 dicembre 2016 promossi secondo le disposizioni vigenti in data antecedente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, e disciplinata la promozione al grado di luogotenente dei marescialli aiutanti;

-   si aggiorna la disciplina transitoria per l'attribuzione della qualifica speciale ad appuntati scelti e brigadieri capo;

-   si disciplina l’attribuzione della qualifica speciale di “cariche speciali” ai luogotenenti del Corpo nel periodo transitorio;

-   sono rimodulate le percentuali di ripartizione dei posti tra il concorso pubblico e quello interno ai fini dell’accesso al ruolo ispettori nel periodo transitorio;

-   si consente alla Guardia di finanza di utilizzare ufficiali del medesimo corpo in qualità di "periti selettori" nelle procedure concorsuali;

-   si riduce da 6 a 3 anni il requisito di anzianità “minima” nel grado richiesto per la partecipazione al concorso straordinario per sottotenenti del Corpo, stabilendo che, per poter concorrere nell’ambito della riserva di posti del 25 per cento, gli interessati devono essere stati effettivamente impiegati, nell’ultimo quinquennio, quali specializzati nel relativo servizio;

-   si introducono disposizioni di coordinamento tra i periodi di permanenza nel grado richiesti a partire dalle procedure di avanzamento per l’anno 2023 e quelli previsti dalla previgente normativa, nonché disposizioni riguardanti le aliquote di avanzamento per l’anno 2022;

-   si anticipa di un anno (dal 2025 al 2024) la promozione “dedicata” al grado di generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale;

-   si favorisce un aumento della platea dei soggetti che potranno essere valutati fino all’anno 2027 ai fini dell’avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto ordinario;

-   si prevedono apposite promozioni nell’anno 2020 e 2022, coerentemente con le esigenze del comparto, e sono rimodulati i flussi reclutativi annualmente stabiliti, ai fini di uno sviluppo armonico del ruolo Tecnico-Logistico-Amministrativo.

-   si incrementa la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti per poter disporre di un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria da impiegare nelle attività di polizia, per un massimo di 1.500 unità soprannumerarie, suddivise in 250 unità per il concorso relativo all’anno 2020, 350 unità per il concorso relativo all’anno 2021, 400 unità per il concorso relativo all’anno 2022 e 500 unità per il concorso relativo all’anno 2023.

 

Modifiche alle disposizioni transitorie per la Polizia penitenziaria

L’articolo 39 modifica le disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria, dettate dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 95 del 2017, recante disposizioni in materia di revisione delle Forze di polizia.

 

Più nel dettaglio l'articolo:

·       reca una serie di disposizioni transitorie connesse alla necessità di copertura dei posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente. Si prevedono, fra le altre, una procedura semplificata valida dal 2018 al 2022, per la copertura dei posti per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti; un aumento della dotazione organica del ruolo dei sovraintendenti mediante la previsione transitoria di posizioni soprannumerarie riassorbibili; l’applicazione anche alle procedure concorsuali e scrutinali transitorie per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del meccanismo di devoluzione dei posti rimasti scoperti;

·       prevede l’introduzione di una norma di carattere generale relativa alla possibilità per le candidate ai concorsi per l’accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia penitenziaria che si trovino in stato di gravidanza e non possano essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e di efficienza fisica, di essere ammesse, a domanda, a sostenerli nell’ambito della prima sessione concorsuale utile, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi, con la decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione. La posizione in ruolo sarà determinata sulla base del punteggio totalizzato al termine del concorso e del corso di formazione frequentato;

·       demanda a successivi decreti del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità il riordino delle divisioni nell’ambito degli uffici delle direzioni generali dei rispettivi dipartimenti e l'individuazione delle materie e dei procedimenti di competenza;

·       introduce una norma transitoria che consente, fino alla nomina di dirigenti superiori del Corpo di polizia penitenziaria, di conferire gli incarichi loro attribuiti agli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia;

·       consente, ferma restando la preminenza gerarchica, di assegnare gli incarichi attribuiti agli intendenti aggiunti e agli intendenti, ai funzionari di entrambe le qualifiche;

·        prevede che entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in esame, si emani il nuovo regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

·        fissa, in fase di prima applicazione dell’articolo 13-sexies del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (si veda la lett. l) del comma 1 dell'articolo 33), in tre anni la permanenza nella qualifica di dirigente superiore per la nomina a dirigente generale;

·        reca una norma di coordinamento con l’articolo 9, comma 1-bis, della legge 15 dicembre 1990, n. 395(si veda la lett. c), num. 2 del comma 1 dell'articolo 29), secondo la quale il comandante del reparto di polizia penitenziaria, quando riveste la qualifica di primo dirigente, ed è legato al direttore di istituto da un rapporto di subordinazione funzionale e non gerarchica, assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole nell’istituto penitenziario, avvalendosi del personale di polizia penitenziaria;

·       estende l’istituto giuridico dell’indennità di lungo servizio all’estero, già previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato e alle forze di polizia a ordinamento militare, anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

·       prevede l’anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore capo e di ispettore capo tecnico, rispettivamente per gli ispettori e gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni; nonché l’anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore superiore per gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sette anni. Gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici non inclusi tra i destinatari di tali disposizioni, se in possesso, al 1° gennaio 2020, di un’anzianità, maturata cumulativamente nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo, pari o superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 possono essere ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico, possono invece essere ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati nella qualifica di ispettore superiore;

·       consente di conseguire la denominazione di "coordinatore" con decorrenza 1 gennaio 2020:

o   agli assistenti capo e agli assistenti capo tecnici che, a tale data hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

o    ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici che, a tale data hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

o   ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici che hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a due anni.

 

Altre disposizioni

L’articolo 40 reca modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nella parte contenente le disposizioni finali e finanziarie della revisione dei ruoli delle Forze di polizia, adottata in attuazione della legge 125 del 2014.

In particolare, sono dettate disposizioni volte ad evitare effetti peggiorativi sul trattamento economico complessivo, con l’introduzione di norme di salvaguardia.

Sono altresì incrementati i limiti complessivi di spesa predisposti per il finanziamento del meccanismo di defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore dei dipendenti delle Forze di polizia e Armate con i redditi minori.

È, tra gli altri, disposto il riconoscimento di una indennità una tantum in favore del personale di alcuni ruoli promossi in un determinato periodo e che non ha usufruito interamente degli automatismi di carriera previsti dal decreto legislativo n. 95/2017.

È altresì prevista l’attribuzione a determinate qualifiche con una anzianità di qualifica o grado ivi stabilita, di un assegno lordo una tantum di importo pari a 200 euro. Nella relazione illustrativa si evidenzia che a misura è connessa alla circostanza che a detto personale, per effetto delle norme transitorie del riordino di cui al decreto legislativo n. 95/2017, è stata attribuita la qualifica speciale con le medesime decorrenze del personale meno anziano.

Sono introdotte misure per apportare alcuni correttivi ritenuti necessari dopo l’entrata in vigore del decreto di riordino (decreto legislativo n. 95/2017) e modifiche volte ad evitare disparità di trattamento e diversi istituti retributivi alla luce delle integrazioni normative intervenute.

Viene poi disciplinato diversamente il beneficio della promozione meramente onorifica, da una parte prevedendolo anche in favore dei dipendenti con qualifica/grado apicale nel rispettivo ruolo e, dall’altra parte, estendendolo al personale infermo o deceduto per motivi non dipendenti da causa di servizio.

Sotto altro profilo, considerato che i provvedimenti istitutivi della Direzione centrale per i servizi antidroga (legge 15 gennaio 1991, n. 16) e della Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia (legge 1° aprile 1981, n. 121 e regolamento attuativo di cui al D.P.R.11 giugno 1986, n. 423) prevedono che l’incarico interforze di direttore - assegnato, a rotazione, alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza - sia affidato, per quanto concerne i Corpi di polizia a ordinamento militare, a ufficiali con il grado di generale di divisione, sono apportate modifiche volte a tener conto dell’evoluzione normativa intervenuta, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa. Viene dunque previsto che, per quanto concerne l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, i richiamati incarichi sono assegnati a ufficiali che rivestono il grado non inferiore a generale di divisione.

È infine sostituita la tabella F allegata al decreto legislativo n. 95/2017 con la nuova tabella F allegata allo schema di decreto al fine – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa – di prevedere un assegno una tantum di importo maggiore per i sovrintendenti capo e gradi e qualifiche corrispondenti di elevata anzianità di grado, essendo stato riconosciuto esclusivamente ai parigrado con almeno 8 anni di anzianità.

 


Capo VI
(Disposizioni finanziarie e finali)

 

Nel Capo VI – che reca diposizioni finali, finanziarie e di coordinamento – sono infine contenuti gli articoli 41, 42 e 43.

 

In particolare, l’articolo 41 reca una norma di chiusura che dispone la corresponsione di un assegno lordo una tantum, di natura accessoria, a favore del personale delle qualifiche apicali in servizio al 31 dicembre 2019 che non beneficia delle riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione per effetto delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, rispettivamente di 250 euro, 350 euro o 450 euro lordi in base al ruolo di riferimento.

È altresì disposta l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni di cui all’articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in tema di monitoraggio della spesa derivante dall’attuazione di quanto previsto dello schema di decreto.

 

L’articolo 42 reca, a sua volta, alcune abrogazioni con la finalità di coordinamento con le modifiche dell’articolo 2138 del decreto legislativo n. 66/2010.

In particolare sono abrogati:

-        l’art. 38 del d.lgs. 69/2001 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001 si procede alla redazione della documentazione caratteristica anche nei confronti dei generali di divisione del Corpo della Guardia di finanza con i modelli ivi previsti;

-        il dPR 429/1967 che disciplina i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza, che hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento dato dall'ufficiale, rilevando le qualità da questo dimostrate.

 

L’articolo 43 provvede alla copertura degli oneri recati dal provvedimento, quantificati pari a 51.271.542 euro per l'anno 2019, in 74.040.418 euro per l'anno 2020, in 73.733.539 euro per l'anno 2021, in 72.803.571 euro per l'anno 2022, in 88.601.187 euro per l'anno 2023, in 84.245.274 euro per l'anno 2024, in 85.861.093 euro per l'anno 2025, in 87.116.273 euro per l'anno 2026, in 84.254.642 euro per l'anno 2027, e in 88.375.178 euro a decorrere dall'anno 2028.

 

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede a valere sulle risorse dell’apposito Fondo, istituito dall’articolo 35, comma 1, del D.L. n. 113/2018, per l’adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Il comma precisa altresì che quota parte degli oneri dell’anno 2019 (44.978.408 euro) sono coperti a valere sulle disponibilità in conto residui del Fondo medesimo (comma 1).

 

L’intervento di cui al presente schema di decreto è correlato e contestuale a quello previsto per le Forze armate (A.G. 118), in virtù della disponibilità di risorse finanziarie indistinte, da impiegare in relazione alle finalità di riordino, garantendo la sostanziale equiordinazione del trattamento giuridico ed economico del personale del comparto sicurezza-difesa. A tal fine è stato istituito dall’articolo 35 del decreto-legge n. 113/2018 un apposito fondo (iscritto sul cap. 3029 del Ministero dell’economia e finanze), le cui risorse finanziarie sono state rideterminate e rimodulate, come riepilogato dalla tabella che segue, ad opera dell’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 104/2019 di riorganizzazione dei Ministeri, in corso di conversione, attualmente all’esame del Senato (A.S. n. 1493).

(milioni di euro)         

Anno

Importo previgente

Rimodulazione

Importo vigente

2019

       68,70 (*)

-8

60,70

2020

119,08

-7

112,08

2021

118,97

-6

112,97

2022

119,21

-7

112,21

2023

119,30

17

136,30

2024

119,28

11

130,28

2025

118,99

--

118,99

2026

119,19

--

119,19

2027

118,90

--

118,90

dal 2028

119,27

--

119,27

(*)  Di cui 49,70 in conto residui.

 

Per maggiori approfondimenti normativi e per la ricostruzione delle risorse del Fondo, si rinvia alla scheda dell’articolo 3, commi 1-5, del dossier redatto dai Servizi Studi della Camera dei Deputati e del Senato sul D.L. n. 104/2019, nonché al riepilogo riportato nella Relazione tecnica (Tabella 1.a) al presente atto.

 

La Relazione tecnica (Tabella 1.b) riporta inoltre la ripartizione delle risorse per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di riordino dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate, il cui totale coincide con le risorse del citato Fondo, come ridefinite a seguito della rimodulazione operata dall’art. 3 del D.L. n. 104/2019, come illustra la tabella che segue.

(milioni di euro)

Anno

Forze di polizia

Forze armate

Totale
FF.PP. e FF.AA.

2019

51,27

9,43

60,70

2020

74,04

38,04

112,08

2021

73,73

39,24

112,97

2022

72,80

39,41

112,21

2023

88,60

47,70

136,30

2024

84,25

46,04

130,28

2025

85,86

33,13

118,99

2026

87,12

32,07

119,19

2027

84,25

34,65

118,90

dal 2028

88,38

30,90

119,28

(*)  Di cui 49,70 in conto residui.

 

 

Il comma 2 precisa che gli oneri indicati al comma 1 sono comprensivi degli oneri indiretti sulla spesa di personale che discendono dal provvedimento di riordino dei ruoli, come definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità n. 196/2009, quantificati pari a 1.200.603 euro, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

 

Ai fini della formulazione del comma 2, risulterebbe opportuno precisare che gli oneri indiretti ammontano a euro 1.200.603 “a decorrere dall’anno 2020”, in coerenza con la relazione tecnica.

 

Si ricorda che il citato articolo 17, comma 7, della legge di contabilità richiede, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, che la relazione tecnica riporti un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione deve contenere i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

La relazione tecnica precisa che le risorse per far fronte agli effetti indotti sulla spesa di personale derivanti dall'applicazione del provvedimento di riordino dei ruoli in esame sono complessivamente stimati in 1,84 milioni di euro annui (di cui 1,20 milioni relativi alle Forze di polizia e 0,64 milioni per le forze armate) a decorrere dall'anno 2020 che dovranno essere allocati sul capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta somma è stata quantificata tenendo conto che è possibile stimare nello 0,022% la percentuale di riferimento per i miglioramenti economici da riconoscere ai sensi della normativa vigente al personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, la cui spesa, in termini di trattamento economico, sulla base dei dati del conto annuale 2017, ammonta a circa 8,2 miliardi di euro a lordo degli oneri riflessi.

Alla relazione tecnica viene infine allegata una tabella riepilogativa della quantificazione degli oneri relativi allo schema di decreto in esame.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 



[1]     La medesima lettera v) qui in esame modifica altresì, in alcune parti, la formulazione della Tabella A relative alle funzioni. Per quelle di primo dirigente, le parole “dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure;” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure”; dopo le parole “a livello regionale” sono aggiunte le seguenti: “o interregionale”; le parole: “; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell’ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali” sono soppresse. Per le funzioni di vice questore e vice questore aggiunto, le parole “dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure; vice dirigente di divisione o di ufficio equiparato delie questure, nonché di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza;” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente di ufficio di prima articolazione interna di significativa rilevanza delle questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di significativa rilevanza”; le parole “dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale per la polizia postale e delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di significativa rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni”; le parole “direttore di sezione nell’ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali” sono soppresse.