Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | Riordino della struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza |
Riferimenti: | SCH.DEC N.117/XVIII |
Serie: | Atti del Governo Numero: 117 |
Data: | 30/09/2019 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali |
Servizio Studi
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Dossier n. 169
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Atti del Governo n. 117
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AC0290.docx
I N D I C E
§ Premessa
§ Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamento
§ Testo a fronte tra il d.P.R. n. 208 del 2001 e le modifiche introdotte dall'A.G. n. 117
Lo schema di regolamento in esame (A.G. n. 117) introduce alcune modifiche al d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, che disciplina la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
In particolare, le modifiche riguardano il livello territoriale, per i seguenti aspetti:
1) lorganizzazione delle questure;
2) larticolazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico;
3) una nuova strutturazione delle funzioni di coordinamento sanitario.
In linea generale, č utile premettere che lordinamento centrale dellAmministrazione della pubblica sicurezza rientra nellambito della pił vasta organizzazione del Ministero dellinterno, che č stata definita, da ultimo, con D.P.C.M. n. 78/2019 (che ha abrogato il previgente D.P.R. 398/2001).
Il Ministero si compone di 5 Dipartimenti, istituiti sulla base del D.Lgs. n. 300 del 1999, quali "strutture di primo livello" per assicurare lesercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero, che rappresentano il segmento operativo della politica dellAmministrazione e rispondono funzionalmente al Ministro. Sempre a livello centrale, con il D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98 sono stati individuati gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
I cinque uffici centrali in cui č articolato il Ministero dellinterno sono:
a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
b) Dipartimento della pubblica sicurezza;
c) Dipartimento per le libertą civili e limmigrazione;
d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
e) Dipartimento per lamministrazione generale, per le politiche del personale dellamministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
In particolare, il Dipartimento della pubblica sicurezza, disciplinato ai sensi dellart. 4, D.P.C.M. n. 78/2019, svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dellordine e della sicurezza pubblica. In sintesi, tale dipartimento provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro: all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica; al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia; alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato; alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero.
Articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalitą stabiliti dalla legge n. 121/81, e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza č organizzato in Direzioni Centrali e in Uffici di pari livello, anche a carattere interforze.
A seguito delle modifiche introdotte, dapprima con il d.P.R. 112 del 2018 ed ora con il d.P.C.M. 78 del 2019, il Dipartimento č articolato nei seguenti uffici:
1. Segreteria del Dipartimento;
2. Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento;
3. Ufficio centrale ispettivo;
4. Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
5. Direzione centrale per i servizi di ragioneria;
6. Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;
7. Direzione centrale della polizia criminale;
8. Direzione centrale dei servizi antidroga;
9. Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato;
10. Direzione centrale di sanitą;
11. Direzione centrale della polizia di prevenzione;
12. Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
13. Direzione centrale dellimmigrazione e per la polizia delle frontiere;
14. Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato.
Dal Dipartimento dipendono, inoltre, la Direzione investigativa antimafia e i due Istituti di formazione per le Forze di polizia.
A capo del Dipartimento č posto un prefetto, che assume le funzioni di Capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza; sono assegnati inoltre al Dipartimento tre vice direttori generali, con funzioni specifiche.
Lamministrazione della pubblica sicurezza a livello territoriale č invece disciplinata dalle disposizioni di cui al d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, adottato ai sensi dellart. 6, L. 78/2001.
Lorganizzazione territoriale č basata su uffici con funzioni finali (questure, commissariati di pubblica sicurezza, distretti, ispettorati, ecc.) e uffici, centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto (istituti di istruzione, strutture sanitarie, gabinetto di polizia scientifica, zone telecomunicazioni, ecc.).
Lintervento normativo realizzato con lo schema in commento si inserisce anche nellambito del processo di progressiva attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato, realizzata, in attuazione della delega contenuta nella L. 124 del 2015, dal D.Lgs. n. 95/2017, come modificato dal successivo D.Lgs. n. 126/2018. In particolare, una parte delle modifiche proposte discendono da esigenze legate al riordino della carriera dei funzionari di polizia, che incide sulla struttura organizzativa delle questure.
Il decreto legislativo 95/2017 ha portato alla revisione dei ruoli del personale delle quattro Forze di polizia (Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Corpo della Guardia di finanza; Corpo di polizia penitenziaria), in correlazione con il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate attuato dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94.
Complessivamente la riforma che, nel suo complesso, realizza una sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, si č fondata sulle seguenti finalitą: a) l'adeguamento delle dotazioni organiche di ciascun corpo, b) la semplificazione dell'ordinamento, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo e la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure di selezione; c) l'ampliamento delle opportunitą di progressione in carriera; e) l'elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di base; f) l'ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori; g) l'adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni; h) l'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.
Nella legislatura in corso č intervenuto il decreto legislativo 126/2018 con disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 95/2017, originate, in particolare, da incertezze e difficoltą interpretative derivanti anche dalla prima applicazione della revisione dei ruoli.
Si ricorda, infine, che il decreto-legge 113/2018 (art. 1 della legge di conversione) ha previsto l'adozione di ulteriori disposizioni correttive ai decreti legislativi di riordino dei ruoli e ha destinato a tal fine ulteriori risorse, poi integrate e rimodulate dalla legge di bilancio 2019 e dal decreto-legge n. 104 del 2019, in corso di conversione parlamentare.
Il provvedimento č adottato ai sensi dellart. 6, co. 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che affida ad un regolamento di delegificazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
In attuazione di tale disposizione č stato adottato il citato d.P.R. n. 208/2001. In ossequio al principio di flessibilitą nellorganizzazione degli uffici periferici, ai sensi dellart. 9 del medesimo decreto, per quanto non previsto dal regolamento, lordinamento generale degli uffici, la definizione dei relativi compiti, nonché la dotazione organica, di personale e di mezzi, sono demandati a decreti del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno.
Viene inoltre in rilievo lart. 3, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 95 del 2017, che prevede ladozione di un regolamento di delegificazione ex art. 17, co. 2, L. 400/1988, al fine di apportare le necessarie modifiche al d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, in conseguenza della revisione delle funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, disciplinata dallart. 2, D.Lgs. 334/2000 come modificato dal medesimo decreto n. 95/2017.
In particolare, la revisione dei ruoli disposta dal D.Lgs. 95/2017 ha individuato una carriera unitaria dei funzionari, che supera la precedente divisione in ruoli (dei commissari e dei dirigenti) al proprio interno.
Infatti, attraverso le modifiche al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, recante lordinamento del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, i ruoli della Polizia di Stato sono stati ridotti da sei a quatto. Sono stati mantenuti i primi tre ruoli (agenti e assistenti; sovrintendenti; ispettori) e sono stati abrogati i tre ruoli dirigenziali: il ruolo direttivo speciale (mai istituito), il ruolo dei commissari e il ruolo dei dirigenti che confluiscono nella carriera dei funzionari.
Inoltre, la riforma ha stabilito la natura dirigenziale della qualifica di vice questore aggiunto e della nuova qualifica di vice questore, cosģ come delle corrispondenti qualifiche dei funzionari tecnici e dei medici.
Il regolamento in esame č emanato ai sensi dellart. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, che disciplina i regolamenti di delegificazione in materia non coperta da riserva assoluta di legge.
Il regolamento č adottato su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli schemi di regolamento di delegificazione sono trasmessi al Consiglio di Stato, per il parere ai sensi dello stesso articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988, e alle Camere, ai sensi dell'articolo 13, co. 2 della legge n. 59/1997, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.
Acquisiti i pareri previsti, o trascorso il termine entro il quale dovevano essere espressi, il Consiglio dei Ministri adotta in via definitiva con propria deliberazione il regolamento, che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica.
Il provvedimento si compone di tre articoli.
Larticolo 1, suddiviso in lettere dalla a) alla h), novella in pił parti il d.P.R. n. 208/2001.
La lettera a) modifica larticolo 2 del decreto, che descrive larticolazione periferica dellamministrazione di pubblica sicurezza ed elenca la tipologia di uffici e strutture che la compongono.
La lettera a), n. 1 e n. 2, modifica la denominazione dei commissariati previsti dallart. 2, lett. a), n. 1 e n. 3, al solo fine di garantire il coordinamento con le modifiche introdotte dalla riforma dei ruoli, in base alle quali i commissariati di pubblica sicurezza sono stati ridenominati in commissariati distaccati di pubblica sicurezza, mentre i commissariati sono stati ridenominati commissariati sezionali di pubblica sicurezza. (si cfr. tabella A, d.P.R. 335/1982, come modificata da D.Lgs. 95/2017).
La lettera a), n. 3 introduce gli uffici di coordinamento sanitario e i centri sanitari polifunzionali nellelenco delle strutture sanitarie indicate allart. 2, co, 1, lett. b), n. 3 del DPR 208/2001. Tale modifica si collega con il riordino della disciplina delle funzioni di coordinamento sanitario ad opera dello schema in esame (si cfr., infra, art. 1, co. 1, lett. e)).
La lettera a), n. 4:
1) ridenomina le attuali zone telecomunicazioni previste dallart. 2, co. 1, lett. b), n. 5 del vigente DPR 208/2001, quali uffici territoriali con funzioni strumentali, in centri per le tecnologie dellinformazione e della comunicazione. In base alla relazione illustrativa la nuova denominazione risulta pił aderente alle funzioni effettivamente svolte dagli uffici, che comprendono compiti sia di TLC, sia di informatica;
2) istituisce nuovi uffici, nellambito di quelli con funzioni strumentali e di supporto, denominati centri infrastrutture in dipendenza del complessivo riassetto delle funzioni di supporto tecnico-logistico (si cfr., infra, art. 1, co. 1, lett. d)).
La lettera a), n. 5 abroga il comma 2-bis dellart. 2, in considerazione della riorganizzazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico svolte sul territorio (si cfr., infra, art. 1, co. 1, lett. d)).
La lettera b) modifica larticolo 3 del DPR 208/2001, che reca lordinamento delle questure e degli uffici dipendenti.
Si ricorda che, ai sensi dellart. 2, co. 1, lett. a), n. 1 del DPR 208/2001 le questure sono gli uffici territoriali provinciali per lesercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e per lassolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato.
La revisione organizzativa delle questure mira a realizzare una struttura pił agile composta di pił uffici equiordinati con un profilo funzionale specifico, in luogo dellattuale disegno normativo che configura lordinamento di massima delle questure in quattro strutture (ufficio di gabinetto del questore, divisione anticrimine, divisione polizia amministrativa, sociale e dellimmigrazione, uffici per le esigenze di amministrazione e gestione del personale) da cui dipendono altri uffici.
Pertanto, la lettera b), n. 1, sostituisce integralmente il comma 2 dellarticolo 3, elencando gli uffici che compongono le questure:
- ufficio di gabinetto del questore;
- ufficio polizia anticrimine, nel cui ambito opera il gabinetto provinciale di polizia scientifica (attualmente divisione anticrimine);
- ufficio polizia amministrativa e di sicurezza (attualmente divisione polizia amministrativa, sociale e dellimmigrazione). La denominazione perde il riferimento alle funzioni di polizia sociale che, come riferito nella relazione di accompagnamento allo schema, sono state progressivamente dismesse;
- Squadra mobile (attualmente articolazione della divisione anticrimine);
- DIGOS (attualmente articolazione della divisione anticrimine): per questi ultimi due uffici, in quanto servizi di polizia giudiziaria, lamministrazione ritiene inopportuna la dipendenza da una diversa articolazione interna;
- Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (attualmente incorporato nellufficio di gabinetto del questore); lufficio viene reso autonomo attesa la specifica vocazione operativa e le funzioni ad esso attribuite;
- ufficio immigrazione (attualmente articolazione della divisione di polizia amministrativa e sociale): lufficio viene reso autonomo dallufficio polizia amministrativa, in ragione delle profonde differenze sul piano dellorganizzazione, delle attivitą e delle funzioni di rispettiva competenza;
- uno o pił uffici per la gestione delle risorse umane, per le funzioni logistiche, informatiche, amministrativo-contabili e per le attivitą connesse alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ufficio sanitario provinciale.
Nella nuova articolazione proposta, le due attuali divisioni (divisione anticrimine e divisione di polizia amministrativa e sociale), come modificate, vengono ridenominate in uffici.
Nella relazione si precisa altresģ che anche per il futuro il termine divisione sarą utilizzato solo per individuare a livello centrale articolazioni interne alle quali č preposto, nellambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, un primo dirigente della Polizia di Stato.
In merito alla formulazione del nuovo testo, il Consiglio di Stato, nel parere reso il 25 luglio 2019, sottolinea lopportunitą di inserire in relazione agli uffici in cui sono ordinate le questure, una indicazione, ancorché in forma sintetica, delle funzioni svolte da tali uffici, in via analoga a quanto previsto nella vigente formulazione del testo.
La lettera b), n. 2, sostituisce il comma 3 dellart. 3 del DPR 208/2001, che attualmente dispone che alle funzioni di questore possano essere preposti dirigenti superiori di pubblica sicurezza, mentre riserva ai primi dirigenti della Polizia di Stato la preposizione all'ufficio di gabinetto, alle divisioni, ai commissariati di pubblica sicurezza di particolare rilevanza, nonché allespletamento delle funzioni vicarie.
La nuova formulazione della disposizione conferma che alle funzioni di questore sono preposti dirigenti superiori e, alle funzioni di vicario, primi dirigenti della Polizia di Stato (nuovo art. 3, co. 3, lett. a)).
Per la preposizione allufficio di gabinetto, allufficio polizia anticrimine e allufficio di polizia amministrativa e di sicurezza possono invece essere assegnati funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della Polizia di Stato (nuovo art. 3, co. 3, lett. b)). Pertanto, stante la attuale articolazione della carriera dei funzionari, ai tre uffici menzionati potranno essere preposti vice questori aggiunti o vice questori o primi dirigenti, ossia un livello dirigenziale differenziabile, da determinare con decreto del Ministro dellinterno (si cfr., infra, nuovo comma 5).
Si ricorda, in proposito, che a seguito dellentrata in vigore della revisione dei ruoli, i due precedenti ruoli di commissari e dirigenti sono stati unificati in una unica struttura denominata carriera dei funzionari di Polizia, articolata in 8 qualifiche: vice commissario, commissario, commissario capo, vice questore aggiunto, vice questore, primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale di pubblica sicurezza (art. 1, D.Lgs. 334/2000, come modificato dal D.Lgs. 95/2017).
Pertanto, come si evidenzia nella relazione di accompagnamento al provvedimento, la nuova struttura organizzativa nelle questure č ridelineata al fine di consentire che i livelli di preposizione alle articolazioni risultino coerenti con la revisione dei ruoli. In particolare, lintervento di riorganizzazione non determina listituzione di nuovi uffici di livello dirigenziale, ma, al contrario, garantisce quei margini di flessibilitą organizzativa necessari a consentire ladeguamento dei livelli di preposizione alle nuove dotazioni organiche.
In merito, si ricorda che il Consiglio di Stato, nel parere reso il 25 luglio 2019, ha posto come condizione la sostituzione delle parole funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della Polizia di Stato con preferibilmente primi dirigenti della Polizia di Stato ovvero funzionari con la qualifica di vice questore o vice questore aggiunto della Polizia di Stato.
La lettera b), n. 3, che sostituisce il comma 4 dellart. 3, conferma che al dirigente assegnato allespletamento delle funzioni vicarie puņ essere delegata dal questore la sovrintendenza di alcuni uffici o servizi (e ora anche di alcune attivitą).
Nellottica di valorizzare il ruolo del vicario, lo schema in esame aggiunge inoltre il compito di sovrintendere a tutti gli uffici di supporto che necessitano di un coordinamento (ossia gli uffici per la gestione delle risorse umane, per le funzioni logistiche, informatiche, amministrativo-contabili e per le attivitą connesse alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui allart. 2, co. 2, lett. h), come riformulato).
Infine, al vicario sono demandate le attivitą di controllo interno sullefficacia e sullefficienza dei servizi svolti dalle singole articolazioni della questura.
La lettera b), n. 4, sostituisce il comma 5 dellarticolo 3 che riguarda le questure di sedi di particolare rilevanza, a cui invece viene dedicato il nuovo art. 3-bis (si v., infra).
In luogo di quella disciplina introduce una disposizione che prevede che il Ministro dellinterno, con proprio decreto, stabilisce la qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente per i tre uffici di cui al comma 3, lett. b) (ufficio di gabinetto del questore; ufficio polizia anticrimine; ufficio polizia amministrativa e di sicurezza), sulla base delle esigenze funzionali ed operative di ciascun contesto territoriale e nei limiti delle rispettive dotazioni organiche. Il Ministro individua inoltre le qualifiche corrispondenti della carriera dei funzionari tecnici e dei medici di Polizia nellambito degli uffici delle questure.
La lettera b), n. 5, abroga il comma 6 dellart. 3, del DPR 208/2001, che riguarda le questure di sedi di particolare rilevanza, a cui invece viene dedicato il nuovo art. 3-bis (si v., infra).
La lettera b), n. 6, interviene sul comma 7 dellart. 3, apportandovi modifiche lessicali e di coordinamento rispetto al mutato quadro normativo introdotto con lo schema in commento.
Allesito delle modifiche, la disposizione prevede che con le modalitą di cui al comma 6 si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attivitą delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessitą, per i commissariati di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure
La lettera c) introduce nel DPR 208/2001 il nuovo articolo 3-bis, che reca lordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza.
In base al vigente ordinamento le questure aventi sede nelle cittą di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia hanno un ordinamento differenziato, in quanto sedi di particolare rilevanza ed alle stesse sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza.
Con DM sono determinati, per tali questure, gli uffici di livello dirigenziale, prevedendo, all'occorrenza l'assegnazione di dirigenti del ruolo unico per le funzioni amministrativo-contabili. All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all'assegnazione delle risorse provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti (art. 3, co. 5 e 6, D.P.R. 208/2001).
Ai sensi del nuovo art. 3-bis, le questure di sedi di particolare rilevanza sono elencate con riferimento ai territori indicati nella Tabella A e nella Tabella B, allegate al decreto, che riguardano, rispettivamente:
- le 14 cittą metropolitane di cui alla Tabella A, ossia le 10 previste dalla legge n. 56/2014 (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Roma capitale) e le ulteriori 4 istituite dalle Regioni Sardegna (Cagliari) e Sicilia (Messina, Catania e Palermo);
- gli 8 capoluoghi di provincia o di regione di cui alla Tabella B (Catanzaro, Trieste, Brescia, Bergamo, Salerno, Padova, Verona, Caserta). La sola Tabella B puņ essere modificata con decreto del Ministro dellinterno a fronte di eventuali evoluzioni del quadro delle esigenze di ciascun territorio, fermo restando che il numero di tali questure non potrą essere superiore a otto (co. 2).
In merito, si ricorda che il Consiglio di Stato, nel parere reso il 25 luglio 2019, ha posto come condizione, al fine di utilizzare anche elementi di contesto della valutazione di eventuali variazioni, che la modificazione del numero possa avvenire previo rilevamento dei dati ed avvalendosi, ove opportuno, dellISTAT.
Le questure delle cittą indicate nelle Tabelle hanno un ordinamento differenziato che continua ad essere definito con decreto del Ministro dellinterno (co. 1). A tali questure sono preposti con funzioni di questore dirigenti generali di pubblica sicurezza, nellambito della relativa dotazione organica (co. 3).
In base alle modifiche proposte il numero delle questure di sedi di particolare rilievo salirebbe dalle attuali venti ad un totale di ventidue.
Si ricorda che la dotazione organica delle qualifiche del personale della Polizia di Stato sono definite nella Tabella A, allegata al DPR n. 335 del 1982, come modificata da ultimo con D.Lgs. n. 126/2018. In particolare, la dotazione organica dei dirigenti generali č pari a 32 unitą (prima della modifica del 2018 erano 27). Tale ampliamento del contingente delle posizioni da dirigente generale, come si legge nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto, ha agevolato lampliamento del numero delle questure di sedi di particolare rilevanza, che si č reso necessario in considerazione del mutato quadro evolutivo delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica, maturato nel corso degli anni.
Il comma 4 del nuovo art. 3-bis disciplina le modalitą per la determinazione dellordinamento differenziato, sulle quali non si registrano particolari novitą rispetto al quadro normativo vigente.
La lettera d) sostituisce larticolo 6 del DPR 208 del 2001 la fine di riorganizzare le funzioni di supporto tecnico-logistico a livello territoriale.
Tale riorganizzazione prevede, in sostanza, la soppressione degli attuali Servizi tecnico-logistici e patrimoniali e laffidamento del supporto tecnico-logistico sul territorio, nei settori di rispettiva competenza, ai seguenti uffici, dipendenti dalla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e del patrimonio del Dipartimento di pubblica sicurezza:
- centri per le tecnologie dellinformazione e della comunicazione;
- centri elettronici ed informatici;
- centri logistici di raccolta di materiali e mezzi;
- centri motorizzazione;
- centri infrastrutture.
Il nuovo assetto organizzativo, come si evince dalla relazione, intende garantire piena corrispondenza tra i servizi istituti nellambito della rinnovata Direzione centrale, distinti per materia, e le articolazioni periferiche.
Ai sensi del comma 2 dellarticolo 6 come riformulato, tali uffici concorrono al monitoraggio e allindividuazione del fabbisogno di beni delle articolazioni periferiche, alla pianificazione e programmazione degli acquisti e dei lavori, nonché alla gestione dei beni.
In merito, il Consiglio di Stato, nel parere reso il 25 luglio 2019, ha posto come condizione, al fine di precisare meglio le funzioni svolte dai nuovi uffici, di sostituire le parole concorrono al monitoraggio e allindividuazione del fabbisogno" con forniscono alla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza i dati per il monitoraggio e lindividuazione del fabbisogno.
Le lettere e) ed f) novellano il DPR 208 del 2001 prevedendo la riorganizzazione per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento sanitario.
Attualmente larticolo 7 del regolamento attribuisce ai centri sanitari polifunzionali le funzioni di coordinamento sanitario dei servizi di assistenza nei confronti degli uffici e reparti dislocati nelle rispettive competenze territoriali, nonché la programmazione dei piani di sorveglianza sanitaria. Tali centri, oggi esistenti nelle tre sedi di Milano, Napoli e Palermo, sono diretti da primi dirigenti medici, dipendono dal Servizio centrale operativo di sanitą, incardinato allinterno della Direzione centrale di sanitą del Dipartimento della pubblica sicurezza.
In particolare, la lettera e) dellarticolo 1 dello schema in esame riscrive tale disposizione al fine di definire correttamente tali funzioni e la loro titolaritą, in quanto, come riferisce lAmministrazione nella relazione illustrativa, le funzioni di coordinamento sanitario, benché ricondotte dalla norma ai centri sanitari polifunzionali, sono svolte in realtą da dirigenti superiori medici alle dirette dipendenze della Direzione centrale di sanitą del Dipartimento di pubblica sicurezza.
In luogo dellattuale organizzazione lo schema in esame, nel nuovo art. 7, prevede listituzione di uffici di coordinamento sanitario, direttamente dipendenti dalla Direzione centrale di sanitą, con sede nei sette capoluoghi di regione e di provincia di cui allallegata Tabella C (Catania, Firenze, Milano. Napoli, Roma, Torino, Venezia), con competenza territoriale interregionale.
I nuovi uffici, ai quali sono preposti dirigenti superiori medici della Polizia di Stato, svolgono funzioni in materia di pianificazione della gestione delle risorse umane e strumentali e di coordinamento delle attivitą delle strutture sanitarie periferiche.
La sistemazione logistica di tali uffici, nelle sedi e con la competenza territoriale definita nella Tabella C, sarą assicurata dagli uffici sanitari provinciali.
In merito, il Consiglio di Stato, nel parere reso il 25 luglio 2019, ha posto come condizione di precisare, come gią nelle altre disposizioni del decreto, che i dirigenti superiori medici sono preposti agli uffici nellambito della relativa dotazione organica.
La lettera f) introduce il nuovo articolo 7-bis, dedicato ai centri sanitari polifunzionali, le cui funzioni e la cui collocazione sono ridefinite.
In particolare, ai centri č affidato lo svolgimento delle attivitą diagnostiche, anche di natura specialistica, finalizzate alla valutazione dellidoneitą al servizio e alla promozione della salute del personale, oltre che di analisi strumentale per la valutazione della salubritą dei luoghi di lavoro.
La riorganizzazione ne prevede la dipendenza dagli uffici di coordinamento sanitario competenti per territorio.
In merito, il Consiglio di Stato, nel parere reso il 25 luglio 2019, ha posto come condizione, di precisare dopo le parole competenti per territorio le seguenti ove essi hanno sede.
La lettera g) introduce il nuovo articolo 7-ter, con il quale si precisa che alla costituzione, allordinamento e alla complessiva organizzazione dei nuovi uffici previsti dagli articoli 6 (uffici per il supporto tecnico-logistico), 7 (uffici di coordinamento sanitario) e 7-bis (centri sanitari polifunzionali), come sostituiti ed introdotti dal presente schema, si provvede secondo le modalitą di cui agli 8 e 9 del DPR, che prevedono ladozione di un decreto del Ministro dellinterno per lindividuazione dei posti di funzione dirigenziali e un decreto del Capo della Polizia per quanto riguarda la costituzione, lordinamento e lorganizzazione delle strutture, ivi inclusa la dotazione organica, di personale e di mezzi.
La lettera h) apporta allarticolo 10 del DPR 208/2001 che reca disposizioni transitorie e finali - mere modifiche di coordinamento interno, conseguenti alle novelle gią descritte.
In merito, il Consiglio di Stato, nel parere reso il 25 luglio 2019, ha posto - come condizione labrogazione dellarticolo 10 del DPR in quanto ha esaurito i suoi effetti.
Larticolo 2 reca la clausola di neutralitą finanziaria.
Larticolo 3 contiene alcune disposizioni transitorie e finali.
In particolare, al fine di garantire continuitą nella copertura normativa, si prevede che la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche resti disciplinata dalle disposizioni del DPR 208/2001 nel testo previgente alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dallo schema in esame, nelle more delladozione dei decreti attuativi del Ministro dellinterno e del Capo della Polizia, previsti dallart. 3, co. 5 e co. 7 (questure), dallart. 3-bis, co. 4 (ordinamento questure di sedi di particolare rilevanza), e dallart. 7-ter (uffici per il supporto tecnico-logistico, uffici di coordinamento sanitario e centri sanitari polifunzionali).
Tali decreti devono essere adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208 Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza |
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Testo vigente |
A.G. 117 |
Articolo 2 Articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza |
[sono evidenziate solo le modificazioni]
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1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul territorio nei seguenti uffici: a) uffici con funzioni finali: 1. questure, uffici territoriali provinciali per l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato; 2. commissariati di pubblica sicurezza, direttamente dipendenti dalle questure, istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, per l'esercizio, da parte di funzionari di pubblica sicurezza, delle funzioni dell'autoritą locale di pubblica sicurezza e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato non devoluti alla competenza di altri uffici;
3. distretti, commissariati e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo; 4. ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi gli speciali compiti di cui all'articolo 5; 5. uffici periferici, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera; 6. reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per i compiti di cui all'articolo 33 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 7. reparti, centri o nuclei istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure, per particolari attivitą operative che richiedono l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio di mezzi speciali o di animali; b) uffici centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto: 1. Istituto superiore di polizia; 2. istituti di istruzione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento del personale; 3. strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici o reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite; 4. gabinetti di polizia scientifica alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure in cui sono istituiti, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite; 5. zone telecomunicazioni; centri elettronici e informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e centri motorizzazione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, e ogni altro ufficio, centro o magazzino posto alle dipendenze dell'ufficio o reparto presso cui sono istituiti, per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno.
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2. commissariati distaccati di pubblica sicurezza, direttamente dipendenti dalle questure, istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, per l'esercizio, da parte di funzionari di pubblica sicurezza, delle funzioni dell'autoritą locale di pubblica sicurezza e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato non devoluti alla competenza di altri uffici; 3. distretti, commissariati sezionali e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati distaccati e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo;
3. uffici di coordinamento sanitario, centri sanitari polifunzionali e altre strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici o reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;
5. centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, centri elettronici e informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi, centri motorizzazione e centri infrastrutture, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, e ogni altro ufficio, centro o magazzino posto alle dipendenze dell'ufficio o reparto presso cui sono istituiti, per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno.
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2. Oltre alle attivitą di direzione unitaria e coordinamento generale assicurate dal dipartimento della pubblica sicurezza, per specifiche attivitą di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza possono essere stabilite, con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autoritą nazionale di pubblica sicurezza, forme di coordinamento anche regionale e interregionale degli uffici o reparti di cui al comma 1.
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Abrogato |
2-ter. All'espletamento delle funzioni ispettive e di controllo sull'attivitą svolta dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle aree individuate con il decreto previsto dal medesimo articolo, provvede l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché, relativamente alle funzioni ispettive e di controllo per il personale dipendente, ciascun ufficio di livello dirigenziale e, per le funzioni di vigilanza di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il personale medico e tecnico designato anche a livello decentrato. |
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Articolo 3 Ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti |
[sono evidenziate solo le modificazioni]
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1. Le questure sono organi periferici del Ministero dell'interno per l'espletamento, nella provincia, delle funzioni di cui all'articolo 32 della legge 1° aprile 1981 n. 121, delle altre funzioni previste da disposizioni di legge o di regolamento e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato. |
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2. Le questure sono ordinate,
a) ufficio di gabinetto del questore
b) divisione anticrimine, nel cui ąmbito opera
c) divisione polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione, nel cui ąmbito operano l'ufficio polizia amministrativa e sociale e l'ufficio polizia dell'immigrazione e degli stranieri;
d) uffici per le esigenze di amministrazione e gestione del personale, dei mezzi, delle risorse logistiche, per quelle amministrativo-contabili, e per quelle di sanitą e sicurezza dei lavoratori. |
a) ufficio di gabinetto del questore,
b) ufficio polizia anticrimine, nel cui ąmbito opera il gabinetto provinciale di polizia scientifica; [v. a seguire le lettere: d), e), f), g)]
c) ufficio polizia amministrativa e di sicurezza;
d) Squadra Mobile; e) DIGOS; f) Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico; g) ufficio immigrazione; h) uno o pił uffici per la gestione delle risorse umane, per le funzioni logistiche, informatiche, amministrativo-contabili e per le attivitą connesse alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
i) ufficio sanitario provinciale. |
3. Alle questure sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti superiori di pubblica sicurezza e sono assegnati, per la preposizione all'ufficio di gabinetto e alle divisioni di cui al comma 2 ed ai commissariati di pubblica sicurezza di particolare rilevanza e per l'espletamento delle funzioni vicarie, primi dirigenti della Polizia di Stato.
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3. Salvo quanto previsto dallarticolo 3-bis, comma 3, alle questure sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti superiori della Polizia di Stato e sono assegnati: a) primi dirigenti della Polizia di Stato per lespletamento delle funzioni vicarie; b) funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della Polizia di Stato per la preposizione allufficio di gabinetto, allufficio polizia anticrimine ed allufficio polizia amministrativa e di sicurezza.
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4. Al dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie puņ essere delegata la sovrintendenza a determinati uffici o servizi.
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4. Il dirigente assegnato per lespletamento delle funzioni vicarie sovrintende alle articolazioni di cui al comma 2, lettera h), svolge attivitą di controllo interno e puņ essere, altresģ, delegato alla sovrintendenza di determinati uffici, servizi o attivitą. |
5. Le questure aventi sede nelle cittą di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia hanno un ordinamento differenziato, determinato a norma del comma 7. In quanto sedi di particolare rilevanza, individuate a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, alle stesse sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello C. |
[comma trasposto, con modifiche, entro un novello articolo 3-bis: cfr. di questo i commi 1 e 3] |
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5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera b), con decreto del Ministro dellinterno, tenuto conto dei livelli di responsabilitą correlati alla qualifica ricoperta e sulla base delle esigenze funzionali ed operative di ciascun contesto territoriale, sono individuati, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, i posti da conferire ai funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della carriera dei funzionari di Polizia e qualifiche corrispondenti della carriera dei funzionari tecnici e dei medici di Polizia nellambito degli uffici di cui al comma 2). |
6. In relazione alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto, gli uffici di livello dirigenziale, prevedendo all'occorrenza l'assegnazione di dirigenti del ruolo unico per le funzioni amministrativo-contabili. All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all'assegnazione delle risorse provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 9, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti. |
[comma trasposto, con modifiche, entro un novello articolo 3-bis: cfr. di questo il comma 4] |
7. Con le modalitą di cui al comma 6 si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attivitą delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessitą, per i commissariati di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure.
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7. Con le modalitą di cui allarticolo 3-bis, comma 4, si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attivitą delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessitą, per i commissariati distaccati e sezionali di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure.
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Articolo 3-bis (Ordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza) |
(Articolo 3, comma 5) 5. Le questure aventi sede nelle cittą di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia hanno un ordinamento differenziato, determinato a norma del comma 7. [segue subito infra]
[prosegue] In quanto sedi di particolare rilevanza, individuate a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, alle stesse sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza
(Articolo 3, comma 6) 6. In relazione alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto, gli uffici di livello dirigenziale, prevedendo all'occorrenza l'assegnazione di dirigenti del ruolo unico per le funzioni amministrativo-contabili. All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all'assegnazione delle risorse provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 9, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti. |
1. Le questure delle cittą metropolitane e di quelle ad esse assimilate di cui alla Tabella A e le otto questure dei capoluoghi di provincia o di regione di cui alla Tabella B, che sono entrambe parie integrante del presente regolamento, hanno un ordinamento differenziato, individuato ai sensi del comma 4.
[La Tabella A dell'A.G. n. 117 enumera le questure delle 14 Cittą metropolitane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia. La Tabella B dell'A.G. n. 117 enumera 8 questure sedi di particolare rilevanza: Catanzaro, Trieste, Brescia, Bergamo, Salerno, Padova, Verona, Caserta].
2. Il Ministro dellinterno, con proprio decreto, in considerazione dellevoluzione delle esigenze operative e funzionali di ciascun territorio, puņ modificare lindividuazione delle questure di cui alla Tabella B, il cui numero non puņ in ogni caso essere superiore ad otto.
3. Alle questure di cui al comma 1, in quanto sedi di particolare rilevanza, sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nellambito della relativa dotazione organica.
4. 4. Per le questure di cui al comma 1, al fine di far fronte alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, si provvede con le modalitą di cui allarticolo 3, comma comma 5 [decreto del Ministro dell'interno]. Con il medesimo decreto, il Ministro dellinterno puņ prevedere che la direzione degli uffici per la trattazione degli affari amministrativo-contabili č affidata a dirigenti di seconda fascia dellArea I dellAmministrazione civile dellinterno. Allordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed allassegnazione delle risorse, provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dellart. 9, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti.
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Articolo 6 Supporto tecnico-logistico decentrato |
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1. Il supporto tecnico-logistico
a) alle funzioni di direzione unitaria delle zone telecomunicazioni, dei centri elettronici ed informatici, dei centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e dei centri motorizzazione b) al concorso nelle pianificazioni e programmazioni concernenti il reperimento, l'approvvigionamento e l'assegnazione delle risorse strumentali e logistiche ed alle relative verifiche
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1. Il supporto tecnico-logistico sul territorio č svolto, nei settori di rispettiva competenza, dai seguenti uffici, dipendenti dalla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza: a) centri per le tecnologie dellinformazione e della comunicazione; b) centri elettronici ed informatici; c) centri logistici di raccolta di materiali e mezzi; d) centri motorizzazione; e) centri infrastrutture.
2. Gli uffici dģ cui al comma 1 concorrono al monitoraggio e all'individuazione del fabbisogno dei beni mobili, immobili e strumentali delle articolazioni periferiche dellAmministrazione della pubblica sicurezza, alla pianificazione e programmazione degli acquisti e dei lavori, alla successiva conservazione, assegnazione, distribuzione e gestione dei beni nei settori di competenza.
Abrogata. |
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Abrogato. |
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Abrogato. |
Articolo 7 Coordinamento sanitario |
Articolo 7 Uffici di coordinamento sanitario |
1. I Centri sanitari polifunzionali provvedono alle funzioni di coordinamento sanitario dei relativi servizi di assistenza nei riguardi degli uffici e reparti dislocati nelle rispettive competenze territoriali ed alla programmazione, nell'ambito delle direttive della Direzione centrale di sanitą del Dipartimento della pubblica sicurezza, di piani di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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[comma trasposto, con modifiche, quale novello articolo 7-bis]
1. Gli uffici di coordinamento sanitario, istituiti alle dirette dipendenze della Direzione Centrale di Sanitą del Dipartimento della pubblica sicurezza presso i capoluoghi di regione e di provincia di cui allallegata Tabella C, che ne determina la competenza territoriale ed č parte integrante del presente decreto, svolgono funzioni in materia di pianificazione della gestione delle risorse umane e strumentali e di coordinamento delle attivitą delle strutture sanitarie periferiche. Agli uffici di coordinamento sanitario sono preposti dirigenti superiori medici della Polizia di Stato. Alla sistemazione logistica degli uffici di cui al comma 1 provvedono gli uffici sanitari provinciali. |
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Articolo 7-bis (Centri Sanitari Polifunzionali) |
Articolo 7 1. I Centri sanitari polifunzionali provvedono alle funzioni di coordinamento sanitario dei relativi servizi di assistenza nei riguardi degli uffici e reparti dislocati nelle rispettive competenze territoriali ed alla programmazione, nell'ambito delle direttive della Direzione centrale di sanitą del Dipartimento della pubblica sicurezza, di piani di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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1. 1 centri sanitari polifunzionali, istituiti per lo svolgimento delle attivitą diagnostiche, anche di carattere specialistico, finalizzate alla valutazione dellidoneitą al servizio ed alla promozione della salute del personale, statistico-epidemiologiche e agli accertamenti strumentali per la valutazione della salubritą dei luoghi di lavoro, sono posti alle dirette dipendenze degli uffici di coordinamento sanitario competenti per territorio. |
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Articolo 7-ter (Costituzione ed ordinamento degli Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio, degli Uffici di coordinamento sanitario e dei Centri Sanitari Polifunzionali) |
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1. Alla costituzione ed allordinamento degli uffici di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis, alla definizione dei loro compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, allindividuazione della sede, nonché della relativa dotazione organica di personale e di mezzi si provvede con le modalitą di cui agli articoli 8 e 9. |
Articolo 10 Disposizioni transitorie e finali |
[sono evidenziate solo le modificazioni]
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1. Il Ministro dell'interno e il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in sede di prima applicazione, adottano, ciascuno per quanto di competenza, i provvedimenti di cui al presente regolamento entro novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando a tal fine le sedi, il personale ed i mezzi attualmente destinati agli uffici, istituti, reparti e altre strutture di cui all'articolo 2. |
V. a fronte l'articolo 3, comma 1 dell'A.G. n. 117, infra. |
2. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono soppressi gli ispettori o altri uffici di pubblica sicurezza istituiti presso i Ministeri dei trasporti, delle comunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e possono essere costituiti corrispondenti uffici a norma dell'articolo 5, comma 5, lettera b). Le attribuzioni dell'Ispettorato di pubblica sicurezza a suo tempo istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non gią trasferite ad altre articolazioni del servizio polizia Postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza si intendono trasferite al medesimo Servizio; conseguentemente, i riferimenti al predetto Ispettorato recati nei decreti interministeriali del 12 agosto 1977 e del 14 agosto 1984 si intendono riferiti alle competenti articolazioni del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza. |
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3. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono indicate anche la denominazione degli uffici, istituti reparti e altre strutture, salvo che sia definita a norma del presente regolamento, indicando la corrispondenza tra le denominazioni previgenti soppresse e quelle nuove. |
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4. In relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dagli articoli 4, 6 e 7 del presente regolamento, fino all'entrata in vigore di nuove norme regolamentari vote ad aggiornare il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, adottato con decreto del Presidente della repubblica 28 ottobre 1985, n. 782: [a) non pił vigente] ; b) le direttive impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza per l'impiego coordinato del personale appartenente agli uffici di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono derogare alle disposizioni degli articoli 21 e 22 del predetto regolamento di servizio, fatte salve le attribuzioni e compiti delle autoritą provinciali di pubblica sicurezza. |
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5. In relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, dall'articolo 5, comma 4, ed alla necessitą di assicurare la copertura dei posti per i quali č prevista l'alternanza fra dirigenti generali della Polizia di Stato e ufficiali di grado corrispondente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, la dotazione organica dei dirigenti generali di livello C fissata dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, tabella 1, č modificata con le procedure di cui all'articolo 65, comma 2, del
V. a fronte l'articolo il comma 1 qui supra.
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5. In relazione a quanto previsto dallarticolo 3-bis, dallarticolo 5, comma 4, ed alla necessitą di assicurare la copertura dei posti per i quali č prevista lalternanza fra dirigenti generali di pubblica sicurezza e ufficiali di grado corrispondente dellArma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, la dotazione organica dei dirigenti generali di pubblica sicurezza fissata dalla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, č modificata con le procedure di cui allarticolo 65, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ferme restando le posizioni fuori ruolo esistenti.
Articolo 3 dell'A.G. n. 117 Diposizioni transitorie e finali
1. Il Ministro dellinterno ed il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza adottano i provvedimenti di cui allarticolo 3, comma 5 e comma 7, allarticolo 3-bis, comma 4, ed allarticolo 1-ter di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come rispettivamente sostituiti ed introdotti dal presente regolamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Fino alladozione dei decreti di cui al primo periodo, la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dellAmministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Tabella A allegata al D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208 č sostituita dalle Tabelle A, B e C accluse al presente provvedimento.
3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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Tabelle recate dallA.G. n. 117
Tabella A
(art 3-bis, comma 1)
Elenco delle questure delle quattordici cittą metropolitane.
1) Bari;
2) Bologna;
3) Cagliari;
4) Catania;
5) Firenze;
6) Genova;
7) Messina;
8) Milano;
9) Napoli;
10) Palermo;
11) Reggio Calabria;
12) Roma;
13) Torino;
14) Venezia.
Tabella B
(art. 3-bis, comma 1)
Elenco delle otto questure di sedi di particolare rilevanza individuate sulla base delle esigenze operative e funzionali dei contesti territoriali di riferimento.
1) Catanzaro;
2) Trieste;
3) Brescia;
4) Bergamo;
5) Salerno;
6) Padova;
7) Verona;
8) Caserta
Tabella C
(art. 7, comma 1)
Sedi e competenza territoriale degli Uffici di Coordinamento Sanitario.
1) Catania: coordinamento sanitario per le regioni Sicilia e Calabria;
2) Firenze: coordinamento sanitario per le regioni Toscana, Marche ed Umbria;
3) Milano: coordinamento sanitario per le regioni Lombardia ed Emilia Romagna;
4) Napoli: coordinamento sanitario per le regioni Campania, Basilicata, Molise e Puglia;
5) Roma: coordinamento sanitario per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna;
6) Torino: coordinamento sanitario per le regioni Piemonte, Liguria e Val dAosta;
7) Venezia: coordinamento sanitario per le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.