Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica |
Riferimenti: | AC N.1511/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 147/3 |
Data: | 07/09/2020 |
Organi della Camera: | Assemblea |
REVISIONE DELL'ARTICOLO 58 DELLA COSTITUZIONE
sull'elettorato del Senato
Servizio Studi
Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura
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Dossier n. 128/3
Servizio Studi
Dipartimento Istituzioni
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Progetti di legge n. 147/3
Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente Servizio:
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Modifica del requisito anagrafico per l’elettorato entro il dibattito sulle riforme istituzionali
Lavori preparatori dell’Assemblea costituente
Giunge all'esame dell'Assemblea del Senato il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1440 e abbinati - A, recante "Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica".
Esso è stato approvato dalla Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione, il 31 luglio 2019.
Presso il Senato, il 15 gennaio 2020 si è concluso l'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali, la quale ha introdotto una ulteriore previsione nel testo.
Il disegno di legge costituzionale quale approvato dalla Camera dei deputati interviene in materia di elettorato attivo dei componenti del Senato (con la finalità di ridurre il limite di età previsto dalla Carta costituzionale).
In particolare, si compone di un unico articolo che - attraverso la modifica dell'articolo 58, primo comma della Costituzione - modifica il requisito anagrafico per essere elettori del Senato.
Al citato primo comma dell'articolo 58, che riguarda l’elezione del Senato, si prevede infatti la soppressione delle parole: “dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età”.
Cosicchè il testo costituzionale risultante reciterebbe: “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto”.
Con tale modifica, il dettato costituzionale circa l'elettorato attivo per il Senato della Repubblica verrebbe uniformato a quello previsto per la Camera dei deputati (dall'articolo 56, primo comma della Costituzione: "La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto").
Peraltro, se finalità del disegno di legge costituzionale sia la riduzione dell'età per essere elettore del Senato da 25 anni a 18 anni (uniformandola a quella prevista per essere elettore della Camera dei deputati), potrebbe rendersi necessario altresì un adeguamento normativo di rango primario, dal momento che il decreto legislativo n. 533 del 1993 ("Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica") prevede (all'articolo 13, comma 1), sulla scorta della disposizione costituzionale ad oggi vigente: "All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età".
Egual contenuto sostanziale, rispetto all'A.S. n. 1440 trasmesso dalla Camera dei deputati, avevano alcuni altri disegni di legge costituzionale d'iniziativa di Senatori - gli A.S. nn. 307, 1022, 1116 - i quali sono stati abbinati all'altro ai fini del vaglio referente.
L'esame referente svolto presso la prima lettura in Senato ha condotto all'introduzione, nel testo di modificazione costituzionale, di una ulteriore disposizione, concernente l'elettorato passivo del Senato.
Ad essere inciso è dunque anche il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, il quale prevede (nel testo vigente): "Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età".
La modificazione così introdotta muta il requisito anagrafico per essere eleggibili al Senato.
Essa prevede il diverso requisito anagrafico del venticinquesimo anno d'età, per essere eleggibili a senatori.
Peraltro, se finalità del disegno di legge costituzionale sia la riduzione dell'età per essere eletti in Senato da 40 anni a 25 anni (uniformandola a quella prevista per essere eletti nella Camera dei deputati), potrebbe rendersi necessario altresì un adeguamento normativo di rango primario, dal momento che il decreto legislativo n. 533 del 1993 ("Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica") prevede (all'articolo 5, comma 1), sulla scorta della disposizione costituzionale ad oggi vigente: "Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età (...)".
Dunque modificato dal disegno di legge risulterebbe altresì il requisito anagrafico per l'elettorato passivo del Senato, anch'esso equiparato (al pari di quello attivo) a quello valevole per l'elettorato della Camera dei deputati.
Talché verrebbe meno (dopo la diversità di durata, che dapprima era di sei anni per il Senato e di cinque anni per la Camera dei deputati, indi equiparata a cinque anni per ambedue i rami del Parlamento dalla legge costituzionale n. 2 del 1963) un ulteriore elemento di differenziazione (relativo all'elettorato, così attivo come passivo) tra le due Camere, originariamente previsto nella Costituzione del 1948.
Permarrebbero elementi di differenziazione, nel dettato della Carta: il diverso formato numerico[1]; la "base regionale" del Senato (tema peraltro oggetto di dibattito presso la Camera dei deputati, ove al momento della presente pubblicazione è in corso di esame il disegno di legge costituzionale A.C. 2238 recante "Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l’elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica"); la presenza in Senato di senatori a vita[2].
Secondo le disposizioni fin qui vigenti, votano[3] per l'elezione delle due Camere (elettorato attivo) i cittadini italiani che siano in possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano raggiunto i seguenti requisiti anagrafici:
- la maggiore età (dunque diciotto anni) per l'elezione dei deputati (Costituzione, articolo 48, primo comma; d.P.R. n. 223 del 1967, articolo 1);
- il compimento del venticinquesimo anno di età per l'elezione dei senatori (Costituzione, articolo 58, primo comma; decreto legislativo n. 533 del 1993, articolo 13, comma 1).
Il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (Costituzione, articolo 48, quarto comma).
La legge elenca tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo (d.P.R. n. 223 del 1967, articolo 2).
Possono essere eletti alla carica di deputato e senatore (elettorato passivo) i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il venticinquesimo e il quarantesimo anno di età (Costituzione, articolo 56, terzo comma e articolo 58, secondo comma).
La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo.
Aventi diritto al voto - dati elezioni 4 marzo 2018
(fonte: Ministero dell’interno, Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Il dossier)
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Elettori |
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Donne |
Uomini |
Totale |
Camera |
24.174.723 |
22.430.202 |
46.604.925 |
Senato |
22.361.797 |
20.509.631 |
42.871.428 |
I neo-diciottenni aventi diritto al voto per la prima volta alle elezioni politiche 2018 sono stati complessivamente 584.530.
Nei grafici che seguono sono riportati i deputati e i senatori - che compongono i due rami del Parlamento in base ai risultati delle elezioni del 4 marzo 2018 - suddivisi per fasce di età, compresi, per il Senato, i senatori a vita e di diritto (dati aggiornati al momento di approvazione del presente disegno di legge costituzionale in prima lettura presso la Camera dei deputati, luglio 2019).
XVIII legislatura
Età media nella XVIII legislatura alla Camera: 44 anni
Età media nella XVIII legislatura al Senato: 53 anni
Di seguito è confrontata la distribuzione per fasce di età dei deputati e dei senatori[4] eletti dalla XVI alla XVIII legislatura.
Ove si considerino i momenti salienti del dibattito parlamentare sulle riforme istituzionali sviluppatosi dagli anni Ottanta, le diverse ipotesi di riforma costituzionale discusse hanno talora annoverato l'abbassamento del limite di età per l'elettorato (attivo o passivo).
La Commissione parlamentare bicamerale istituita ad hoc nella IX legislatura (cd. 'Commissione Bozzi': 30 novembre 1983-29 gennaio 1985) formulò una relazione conclusiva dei suoi lavori in cui auspicava la fissazione dell'elettorato attivo per il Senato al conseguimento della maggiore età, come per tutti gli altri diritti civili e politici.
Il testo di revisione presentato da quella Commissione tuttavia non prevedeva una modifica in tal senso dell’articolo 58 della Costituzione.
Nella XI legislatura, altra Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (cd. 'Commissione De Mita-Iotti': 9 settembre 1992-11 gennaio 1994) non propose alcuna modifica relativa agli articoli 56-58 della Costituzione.
Nella XIII legislatura, una nuova Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (cd. 'Commissione D'Alema': 5 febbraio 1997-4 novembre 1997) elaborava un progetto[5] in cui il limite anagrafico per l'elettorato passivo per la Camera dei deputi era abbassato a 21 anni (art. 85).
Per quanto riguarda il Senato, l'esercizio del diritto di voto era equiparato a quello della Camera (18 anni), mentre l'età minima per l’eleggibilità era portata a 35 anni (art. 86).
Nella XIV legislatura, il Parlamento approvò in duplice deliberazione un disegno di legge costituzionale (A.S. n. 2544-D) che interveniva anche sui limiti anagrafici dell’elettorato attivo e passivo[6]. Tale legge di revisione fu indi sottoposta (ai sensi dell'articolo 138, terzo comma della Costituzione) a referendum, il quale si svolse il 25-26 giugno 2006 e non la approvò. Pertanto la revisione costituzionale non giunse a compimento.
Per quanto riguarda la Camera dei deputati, quel testo non modificava la disciplina dell'elettorato attivo, sì però l'elettorato passivo, prevedendo una riduzione dell'età minima per essere eletti da 25 a 21 anni.
Per quanto riguarda il Senato, prevedeva esso fosse eletto a suffragio universale e diretto, quindi da tutti gli elettori che hanno superato la maggiore età, e per l'elettorato passivo, che “in ciascuna Regione sono eleggibili a senatore gli elettori che abbiano compiuto i 25 anni di età"[7].
Nella XV legislatura, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati fu approvato un testo unificato (cd. 'bozza Violante': A. C. n. 553 e abbinati-A), di cui iniziò l’esame in Assemblea. Il progetto non giunse ad approvazione (nemmeno presso la Camera dei deputati) prima dell'anticipata cessazione della legislatura.
Il progetto di legge (art. 2) modificava l’articolo 56 della Costituzione intervenendo sulla composizione della Camera dei deputati e sull’età per l’eleggibilità a deputato. L'età minima per poter essere candidati mutava da 25 anni a 18 anni.
Il progetto prevedeva (art. 3 e 7) l’abbandono dell'elezione diretta dei Senatori, di conseguenza abrogava l'articolo 58 della Costituzione, e il requisito dell’età minima (40 anni) per l'elezione a Senatore veniva implicitamente abbassata a 18 anni, così come, modificandosi il sistema elettorale, il requisito dell'età minima per l'esercizio del diritto di voto.
Nella XVI legislatura, fu la volta della Commissione Affari costituzionali del Senato di esaminare numerosi disegni di riforma costituzionale. Il testo che essa approvò (il 29 maggio 2012: A.S. n. 24 e abbinati-A) giunse in Assemblea del Senato, la quale infine l'approvò con significative modifiche, il 25 luglio 2012: e lì si concluse, con la cessazione della legislatura, l'iter del disegno di legge (A.C. n. 5386).
In quella proposta, era prevista la riduzione del requisito di età per l’elettorato passivo della Camera dei deputati da 25 a 21 anni; e per il Senato, l'abbassamento del requisito di elettorato attivo alla maggiore età e di quello di elettorato passivo a 35 anni.
Nel corso della medesima XVI legislatura, inoltre, la Camera dei deputati approvò un progetto di legge finalizzato a promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale ed a equiparare l’elettorato attivo a quello passivo (A.S. 2921). Il Senato non concluse l'esame del testo prima della conclusione della legislatura.
Il disegno di legge interveniva esclusivamente sull'eleggibilità dei membri del Parlamento (e non anche sul diritto di voto attivo), equiparando completamente il limite di età tra elettorato attivo e passivo, attraverso l’adeguamento del secondo al primo.
In tal modo, si prevedeva che fossero eleggibili alla Camera i maggiori di 18 anni (in corrispondenza con l’elettorato attivo) e al Senato di 25 anni (in corrispondenza, anche in questo caso, con l'elettorato attivo).
L’equiparazione del diritto di voto passivo e attivo costituiva una prima attuazione del nuovo articolo 31 della Costituzione, che veniva integrato dal medesimo progetto con la previsione che “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale della Nazione”. Inoltre si proponeva l'introduzione in Costituzione del principio della equità fra le generazioni.
Nella scorsa XVII legislatura, il Parlamento approvò in duplice deliberazione (A.C. n. 2613-D) un disegno di legge costituzionale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016), sul quale l'esito del referendum svoltosi (il 4 dicembre 2016) ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione non è stato favorevole. Il testo non modificava il requisito anagrafico per la Camera dei deputati (l'età per essere eletti restava pertanto 25 anni. Per quanto riguarda il Senato, poneva fine all'elezione popolare diretta (sostituendola con una elezione da parte dei Consigli regionali o provinciali autonomi fra i loro componenti nonché, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori).
Prevedeva al contempo la soppressione dell'articolo 58 della Costituzione (dall’art. 38, comma 2). Di conseguenza non era più previsto il requisito, per diventare Senatori, del compimento di quaranta anni di età né quello di venticinque anni per esercitare il diritto di voto. Il requisito di età, sia per l'elettorato attivo che per quello passivo, sarebbe divenuto quello corrispondente a quello delle suddette cariche territoriali, quindi pari a 18 anni.
Paese |
Organo parlamentare |
Età minima per votare |
Età minima eleggibilità |
Fonti normative |
Austria[8] |
Nationalrat (Camera bassa) |
16 anni |
18 anni |
Cost. art. 26 e 34 |
Bundesrat (Camera alta) |
Elezione indiretta |
Elezione indiretta |
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Belgio[9] |
Chambre des Représentants |
18 anni |
18 anni |
Cost. artt. 61, 64, 69 |
Sénat |
Elezione indiretta |
Elezione indiretta (l’età minima richiesta è 18 anni) |
||
Francia[10] |
Assemblée nationale |
18 anni |
18 anni |
Cost. art. 3; Code electoral, articoli L. 2, LO. 127, LO. 296 |
Sénat |
Elezione indiretta (18 anni) |
Elezione indiretta (24 anni) |
||
Germania[11] |
Bundestag |
18 anni |
18 anni |
Cost. art. 38; Bundeswahlgesetz (Legge elettorale federale), articoli 12 e 15 |
Bundesrat |
Elezione indiretta |
Elezione indiretta (v. nota) |
||
Irlanda[12] |
Dáil ?ireann (Camera bassa) |
18 anni |
21 anni |
Cost. articoli 16 e 18 |
Seanad ?ireann (Camera alta) |
Elezione indiretta (v. nota) |
Elezione indiretta |
||
Paesi Bassi[13] |
Tweede Kamer (Camera bassa) |
18 anni |
18 anni |
Cost. artt. 54, 56 |
Eerste Kamer (Camera alta)
|
Elezione indiretta (18 anni) |
Elezione indiretta (18 anni) |
||
Polonia |
Camera (Sejm) |
18 anni |
21 anni |
|
Senato |
18 anni |
30 anni |
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Regno Unito[14] |
House of Commons |
18 anni |
18 anni |
Representation of the People Act 1983, art. 1; Electoral Administration Act 2006, art. 17; Standing Orders Of The House Of Lords Relating To Public Business (Regolamento della Camera dei Lord), art. 2 |
House of Lords |
Per nomina o di diritto |
Per nomina o di diritto (21 anni) |
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Repubblica Ceca |
Camera |
18 anni |
21anni |
|
Senato |
18 anni |
40 anni |
||
Spagna[15] |
Congreso de los Diputados |
18 anni |
18 anni |
Cost. art. 12; Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, articoli 2 e 6 |
Senado |
Elezione in parte diretta e in parte indiretta (18 anni) |
Elezione in parte diretta e in parte indiretta (18 anni) |
Ndr.: non si considera qui la Slovenia, ancorché presenti ordinamento bicamerale. Questo perché, laddove l'Assemblea Nazionale (Državni Zbor) è espressione diretta del corpo elettorale nel suo complesso, il Consiglio Nazionale (Državni Svet) rappresenta gli interessi sociali, economici e locali della popolazione, attraverso un suffragio speciale ed indiretto, che riceve specificazione da apposite disposizioni legislative per ciascun gruppo di interesse rappresentato, le quali stabiliscono requisiti ulteriori per l'eleggibilità.
[1] Riguardo alla composizione della Camera dei deputati e del Senato, non occorre ricordare come sia stata approvata dai due rami del Parlamento nella duplice lettura conforme costituzionalmente prevista (dall'articolo 138, primo comma della Costituzione) la modifica degli articoli 56 e 57 (oltre che 59) della Costituzione. Lì si prevede una riduzione del numero dei deputati da 630 a 400; dei senatori elettivi da 315 a 200. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019. L'approvazione parlamentare è intervenuta senza conseguimento in seconda deliberazione presso il Senato del quorum di due terzi dei componenti, preclusivo di eventuale referendum confermativo (ai sensi del secondo e terzo comma del medesimo articolo 138). Essendosi verificate le condizioni per la sottoposizione a referendum, con il decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno seguente) sono stati convocati per il 20 e 21 settembre 2020 i comizi elettorali relativi alla consultazione referendaria sul testo di legge costituzionale. Si rinvia al dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato: Riduzione del numero dei parlamentari. Il testo di legge costituzionale e il referendum ex art. 138 della Costituzione, 19 agosto 2020.
[2] Il testo di legge costituzionale citato nella nota precedente viene a prescrivere in cinque unità il numero massimo di senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica.
[3] L'articolo 4, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, nel testo modificato dalla legge n. 270 del 2005, riprende la dizione costituzionale secondo cui il voto, oltre che un diritto, è un “dovere civico”.
[4] I dati del Senato tengono conto delle variazioni intervenute nel corso dell'intera legislatura.
([5]) A.C. 3931 – A.S. 2583, Progetto di legge costituzionale. Revisione della parte seconda della Costituzione, trasmesso dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica il 30 giugno 1997.
([6]) Si veda il Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante «Modifiche alla Parte II della Costituzione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005).
([7]) Il progetto prevedeva, inoltre, che i candidati dovessero rispondere ad uno dei seguenti requisiti: avessero ricoperto o ricoprissero cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della regione; fossero stati eletti deputati o senatori nella regione; risiedessero nella regione alla data di indizione delle elezioni.
([8]) I membri del Bundesrat sono eletti dalle Assemblee legislative (Diete) dei singoli Länder in numero proporzionato alla relativa popolazione. I membri del Bundesrat non devono necessariamente appartenere alla Dieta ma devono essere eleggibili a tale assemblea legislativa, secondo le norme applicabili nel singolo Land.
([9]) In Belgio i senatori non sono eletti direttamente dai cittadini bensì in parte dai collegi elettorali olandese e francese, in parte dai Consigli delle Comunità fiamminga, francese e germanofona.
([10]) In Francia i membri del Senato sono eletti a suffragio universale indiretto da collegi elettorali formati dai titolari di cariche elettive negli enti territoriali.
([12]) In Irlanda, dei 60 membri che compongono il Seanad ?ireann (Camera alta), 11 sono nominati dal Primo Ministro, mentre gli altri 49 sono eletti a suffragio universale indiretto. Tra gli elettori dei 49 membri elettivi vi sono anche i membri del Senato uscente e della Camera, per i quali è richiesta l'età minima di 21 anni al momento dell'elezione.
([13]) Nei Paesi Bassi i membri della Eerste Kamer (Camera alta) sono nominati tra i membri degli Stati provinciali (le assemblee legislative delle Province).
([15]) In Spagna il Senato è la camera di rappresentanza delle autonomie territoriali: i senatori sono, in parte, eletti a suffragio universale dal corpo elettorale delle singole Comunità, in parte, designati dai parlamenti delle stesse. La legge elettorale n. 5/1985 pone, all'interno delle disposizioni elettorali di carattere generale di cui al Titolo I, la maggiore età (fissata a 18 anni dall'art. 12 della Costituzione) quale requisito per l'elettorato attivo e passivo.