Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Riduzione del numero dei parlamentari
Serie: Progetti di legge   Numero: 47
Data: 15/10/2018
Organi della Camera: I Affari costituzionali

A.S. n. 214; n. 515; n. 805RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI


16 ottobre 2018

marzo 2018


 

 

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Dossier n. 71

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 


I N D I C E

 

 

Il numero dei parlamentari nella Costituzione italiana e nelle proposte di sua modificazione delle scorse legislature.. 7

LA XVIII LEGISLATURA: INIZIATIVE LEGISLATIVE.. 11

Dati e comparazioni: le Camere 'basse' 19

Un raffronto numerico tra le Camere 'alte' 25

Il numero complessivo dei parlamentari. 31

 


 

PREMESSA

 

 

Il numero dei parlamentari è disciplinato secondo varie modalità nei diversi ordinamenti, per quanto concerne la fonte giuridica (disposizione costituzionale o di legge organica o di legge ordinaria) e la determinazione numerica (in numero prestabilito o in rapporto alla popolazione; e con la possibilità o meno di seggi 'in soprannumero', talché la composizione numerica dell'organo può risultare variabile).

In Italia, il numero dei parlamentari è determinato dalla Costituzione (in numero fisso, dopo la revisione costituzionale del 1963; innanzi era in rapporto alla popolazione). Nel corso di un più che trentennale dibattito sulle riforme istituzionali, in alcuni frangenti il Parlamento italiano è giunto a deliberare una modificazione del numero dei parlamentari, senza che l'iter della revisione costituzionale tuttavia trovasse compimento.

Di seguito si fornisce un prospetto comparativo circa il numero dei parlamentari nei diversi Stati membri dell'Unione europea. Sono altresì richiamate le variazioni numeriche, recate da proposte giunte a deliberazione parlamentare in Italia nelle ultime legislature.

I dati comparativi, per essere appieno intesi, richiederebbero invero di essere letti alla luce della storia politico-costituzionale, della forma di Stato e di governo, del sistema elettorale, di ciascun Paese - a tacere di fattori altri, socio-economici e politici. Tale lettura esula dalla presente ricognizione.

 


Il numero dei parlamentari nella Costituzione italiana e nelle proposte di sua modificazione delle scorse legislature

 

 

In Italia, gli articoli 56 e 57 della Costituzione prevedono un numero fisso di deputati e senatori, rispettivamente pari a 630 e 315 (cui si aggiungono i senatori a vita e i senatori di diritto a vita).

Tale previsione è stata introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 1963. Nella precedente formulazione, approvata dall’Assemblea Costituente, il numero dei parlamentari era determinato in misura fissa il rapporto con la popolazione: per la Camera, un deputato ogni 80.000 abitanti (o frazioni superiori a 40.000); per  il  Senato[1], un senatore ogni 200.000 abitanti (o frazioni superiori a 100.000).

In rapporto alla popolazione, oggi vi è un deputato ogni 96.006 abitanti circa; un senatore elettivo (senza considerare i senatori a vita e i senatori di diritto a vita) ogni 192.013 abitanti circa.

La nuova disciplina costituzionale introdotta nel 1963 (la quale al contempo parificava la durata delle due Camere, innanzi diversificata in quanto di sei anni per il Senato) manteneva un quoziente di rappresentatività non discosto di fatto da quello risultante dall'applicazione della originaria formulazione, per quanto riguarda la Camera dei deputati. Per il Senato, invece, mirava ad affrontare il profilo della 'integrazione' della sua composizione.

Infatti la III disposizione transitoria della Costituzione aveva previsto un novero di senatori di diritto, solo per la prima legislatura repubblicana (il loro numero risultò di 107), a fianco dei senatori elettivi (per i quali il d.P.R. n. 30 del 6 febbraio 1948 disegnò 237 collegi uninominali).

Già nella seconda legislatura pertanto la composizione numerica del Senato si ridimensionò ai soli senatori elettivi (oltre ai senatori a vita ed agli ex Presidenti della Repubblica), donde l'avvio colà di un dibattito su come riequilibrarla rispetto all'altro ramo del Parlamento (che contò allora 590 deputati). Nella successiva terza legislatura il disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa infine approvato (ancorché con variata formulazione rispetto all'originario A.S. n. 250, che fu approvato in testo unificato con l'A.S. n. 285) precisava, nella sua relazione illustrativa, di mirare ad "un migliore equilibrio" nella composizione numerica delle due Camere, "in modo che il sistema bicamerale abbia maggiori garanzie di organico funzionamento". Era istanza declinata tenendo presente la posizione costituzionale del Parlamento in seduta comune, onde scongiurare la possibilità che "il Senato, considerato nella sua totalità, abbia nella votazione in comune con la Camera, una disponibilità di voti perfino inferiore a quella del numero dei membri della Camera appartenenti a un solo partito. Basterebbe cioè un solo partito della Camera a neutralizzare la volontà di tutta la rappresentanza senatoriale". 

 

Ove si considerino i momenti salienti del dibattito parlamentare sulle riforme istituzionali sviluppatosi dagli anni Ottanta, emerge che una riduzione del numero dei parlamentari fu discussa già entro la Commissione parlamentare bicamerale istituita ad hoc nella IX legislatura (cd. 'Commissione Bozzi': 30 novembre 1983-29 gennaio 1985). Essa tuttavia non formalizzò al riguardo una propria proposta di revisione costituzionale, tra le varie formulatevi (come la previsione di un deputato ogni 110.000 abitanti, di un senatore ogni 200.000, talché la composizione di Camera e Senato sarebbe risultata allora di 514 e 282 membri; o una determinazione numerica pari, almeno per la Camera dei deputati, alla media della composizione delle 'Camere basse' di Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania; o 480-500 membri della Camera e 240-250 del Senato).

Nella XI legislatura, altra Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (cd. 'Commissione De Mita-Iotti': 9 settembre 1992-11 gennaio 1994) non propose alcuna modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione.

Nella XIII legislatura, una nuova Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (cd. 'Commissione D'Alema': 5 febbraio 1997-4 novembre 1997) esaminava un progetto, con la previsione tra 400 e 500 deputati (demandandosi ad una legge la determinazione puntuale entro quei limiti minimo e massimo) e 200 senatori (elettivi).

Nella XIV legislatura, il Parlamento approvò in duplice deliberazione un disegno di legge costituzionale (A.S. n. 2544-D), in cui era prevista una Camera composta di 518 deputati (elettivi), un Senato di 252 senatori. Tale legge di revisione fu indi sottoposta (ai sensi dell'articolo 138, terzo comma della Costituzione) a referendum, il quale si svolse il 25-26 giugno 2006 e non la approvò. Pertanto la revisione costituzionale non giunse a compimento.

Nella XV legislatura, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati fu approvato un testo unificato (cd. 'bozza Violante': A. C. n. 553 e abbinati-A), ove si prevedeva un numero di deputati pari a 512. Per il Senato era prevista una composizione di secondo grado (salvo 6 senatori eletti nella circoscrizione Estero), in cui i Consigli regionali (con voto limitato al loro interno) ed i Consigli delle autonomie locali (tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città autonome) eleggessero ciascuno un numero di senatori, predeterminato sulla base della popolosità della Regione. Ne sarebbe conseguito un Senato di 186 componenti. Il progetto non giunse ad approvazione (nemmeno presso la Camera dei deputati) prima dell'anticipata cessazione della legislatura.

Nella XVI legislatura, fu la volta della Commissione Affari costituzionali del Senato di esaminare numerosi disegni di riforma costituzionale, prospettanti tra l'altro la riduzione del numero dei parlamentari. Il testo che essa approvò (il 29 maggio 2012: A.S. n. 24 e abbinati-A) giunse in Assemblea del Senato, la quale infine l'approvò con significative modifiche, il 25 luglio 2012: e lì si concluse, con la cessazione della legislatura, l'iter del disegno di legge (A.C. n. 5386). In quella proposta, era prevista una Camera di 508 deputati, un Senato di 250 senatori (più i senatori a vita e quelli di diritto a vita). Dunque il numero di parlamentari, ai sensi di quella proposta, sarebbe diminuito da 950 a 758.

          Nella scorsa XVII legislatura, il Parlamento approvò in duplice deliberazione un disegno di legge costituzionale (A.C. n. 2613-D), in cui era prevista, tra le molteplici sue previsioni, una Camera inalterata nella sua composizione di 630 deputati, un Senato di 95 senatori elettivi di secondo grado. Tali senatori sarebbero stati eletti dai Consigli regionali o provinciali autonomi - in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei me­desimi organi - tra i consiglieri regionali ed i sindaci del territorio. Più in dettaglio, 74 senatori sarebbero stati scelti tra i membri dei Consigli regionali o provinciali autonomi; 21 senatori tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori, nella misura di uno per ciascun Consiglio regionale o provinciale autonomo. A quei 95 senatori avrebbero potuto aggiungersi fino a 5 senatori (non più a vita ma in carica per sette anni) nominabili dal Presidente della Repubblica per aver illustrato la Patria, nonché si sarebbero aggiunti gli ex Presidenti della Repubblica.

Il Senato dunque sarebbe divenuto (per la più gran parte dei suoi componenti) elettivo di secondo grado, a rinnovo parziale 'continuo' (giacché la durata del mandato dei senatori sarebbe coincisa con quella dell'organo dell’istitu­zione territoriale elettrice, ossia con la durata dei Consigli regionali o provinciali autonomi), non sottoposto a scioglimento, e privo di rappresentanti della circoscrizione Estero.

La legge di revisione fu indi sottoposta a referendum costituzionale, il quale si svolse il 4 dicembre 2016 e non la approvò. Come già dieci anni prima nel 2006, la revisione costituzionale non giunse a compimento.

 


LA XVIII LEGISLATURA: INIZIATIVE LEGISLATIVE

 

 

          Il dibattito parlamentare sulla riduzione del numero dei componenti delle due Camere è destinato a riaprirsi altresì nella XVIII legislatura avviatasi dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018.

          A preannunziarlo sono state alcune anticipazioni rese dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, innanzi alle Commissioni Affari costituzionali congiunte di Camera e Senato (seduta del 12 luglio 2018).

È seguita su quella falsariga una iniziativa legislativa parlamentare, l'A.S. n. 805 (senn. Patuanelli e Romeo). Ma già innanzi erano stati presentati l'A.S. n. 214 (sen. Quagliariello) e l'A.S. n. 515 (sen. Calderoli).

          Questi disegni di legge costituzionale prevedono un numero di 400 deputati e di 200 senatori elettivi (essi non recano modificazione della previsione costituzionale vigente circa i senatori a vita e gli ex Presidenti della Repubblica senatori di diritto a vita).

          Siffatta riduzione si prevede abbia decorrenza dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della novella previsione costituzionale. 

Per ciascuno dei due rami del Parlamento, la riduzione così prevista è pari al 36,5 per cento degli attuali componenti (elettivi).

A seguito delle modificazioni così proposte, il numero degli abitanti per deputato aumenterebbe così (da 96.006) a 151.210. Il numero di abitanti per ciascun senatore aumenterebbbe (da 188.424) a 302.420 (assumendo il dato della popolazione quale reso da Eurostat).

Entro il numero complessivo di 400 deputati e 200 senatori, il numero degli eletti nella Circoscrizione Estero è previsto pari 8 deputati (anziché 12) e 4 senatori (anziché 6). Si tratta di una riduzione percentuale affine a quella numerica complessiva, onde non vari in misura significativa l'incidenza numerica della rappresentanza della Circoscrizione Estero.

Per il Senato, la riduzione di formato numerico complessivo importa la riduzione del numero minimo di senatori eletti per Regione.

Tale numero minimo regionale è previsto dall'A.S. n. 805 pari a 5 (anziché 7). Il Molise avrebbe 1 senatore (anziché 2). Immodificata rimane la previsione vigente relativa alla Valle d'Aosta (1 senatore).

L'A.S. n. 214 riduce invece il numero minimo di senatori per Regione a 4; e non modifica il numero di senatori del Molise.

L'A.S. n. 515 riduce il numero minimo di senatori per Regione a 6; e riduce ad una unità la rppresentanza senatoriale del Molise.

 

Posto che l'immodificato terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione prevede una ripartizione tra Regioni in proporzione della loro popolazione risultante dall'ultimo censimento regionale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, risulterebbe la seguente distribuzione di seggi senatoriali per Regione, prendendo a parametro quanto previsto dall'A.S. n. 805:

 

 

* Legenda: nella tavola precedente, l'ultima colonna (recante la dicitura: seggi riparto proporzionale) indica la distribuzione dei seggi che si avrebbe qualora non fosse previsto un numero minino di seggi per Regione.

 

 

La variazione della distribuzione numerica di senatori per Regioni, prospettata dagli A.S. n. 204, n. 515 e n. 805, rispetto all'attuale può così raffigurarsi:

 

 

Regioni

Seggi elettivi

Attualmente spettanti

Spettanti secondo la proposta

Var %

Piemonte

22

14

-36,4%

Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste

1

1

0,0%

Lombardia

49

30

-38,8%

Trentino Alto Adige / Südtirol

7

5

-28,6%

Veneto

24

15

-37,5%

Friuli-Venezia Giulia

7

5

-28,6%

Liguria

8

5

-37,5%

Emilia-Romagna

22

14

-36,4%

Toscana

18

11

-38,9%

Umbria

7

5

-28,6%

Marche

8

5

-37,5%

Lazio

28

17

-39,3%

Abruzzo

7

5

-28,6%

Molise

2

1

-50,0%

Campania

29

18

-37,9%

Puglia

20

13

-35,0%

Basilicata

7

5

-28,6%

Calabria

10

6

-40,0%

Sicilia

25

16

-36,0%

Sardegna

8

5

-37,5%

Estero

6

4

-33,3%

Italia

315

200

-36,5%

 

         

 

 

 

 

 

Circoscrizioni

Attualmente spettanti

Spettanti secondo la proposta

Var %

1

Piemonte 1

23

15

-34,8%

2

Piemonte 2

22

14

-36,4%

3

Lombardia 1

40

25

-37,5%

4

Lombardia 2

22

14

-36,4%

5

Lombardia 3

23

14

-39,1%

6

Lombardia 4

17

11

-35,3%

7

Veneto 1

20

13

-35,0%

8

Veneto 2

30

19

-36,7%

9

Friuli-Venezia Giulia

13

8

-38,5%

10

Liguria

16

10

-37,5%

11

Emilia-Romagna

45

29

-35,6%

12

Toscana

38

24

-36,8%

13

Umbria

9

6

-33,3%

14

Marche

16

10

-37,5%

15

Lazio 1

38

24

-36,8%

16

Lazio 2

20

12

-40,0%

17

Abruzzo

14

9

-35,7%

18

Molise

3

2

-33,3%

19

Campania 1

32

20

-37,5%

20

Campania 2

28

18

-35,7%

21

Puglia

42

27

-35,7%

22

Basilicata

6

4

-33,3%

23

Calabria

20

13

-35,0%

24

Sicilia 1

25

15

-40,0%

25

Sicilia 2

27

17

-37,0%

26

Sardegna

17

11

-35,3%

27

Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste

1

1

0,0%

28

Trentino Alto Adige / Südtirol

11

7

-36,4%

Estero

12

8

-33,3%

Italia

630

400

-36,5%

 

 

La rideterminazione del numero di deputati e senatori si riflette su molteplici altri profili.

Intanto, si ripercuote sull'organizzazione interna delle Camere. Ad esempio, se immutate di numero le quattordici Commissioni permanenti del Senato risulterebbero composte da circa 14 senatori ciascuna (ed entro di esse, una sede deliberante - valorizzata dalla recente riforma del 2017 del Regolamento del Senato - richiederebbe un quorum di deliberazione costituito da un invero esiguo numero di componenti). E se del pari immutata, la soglia numerica per la costituzione di un Gruppo parlamentare importerebbe una variazione in termini di rappresentatitivà.

Inoltre si riverbera sull'effettuale dinamica dei procedimenti. Ove si consideri, ad esempio, l'elezione del Presidente della Repubblica, la sopra ricordata riduzione del numero dei parlamentari comporterebbe una variazione nell'assemblea degli elettori: 600 parlamentari ai quali si devono aggiungere i 58 rappresentanti delle Regioni (tre delegati per ciascuna Regione; un solo delegato per la Valle d'Aosta). Non considerando i senatori a vita, le maggioranze richieste dall'articolo 83 della Costituzione sarebbero così rideterminate: 439 voti necessari ai primi tre scrutini (due terzi dell'Assemblea); 330 voti dal quarto scrutinio (maggioranza assoluta), essendo il numero degli elettori pari a 658 (400+200+58).

 

In occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica ultima svoltasi (29-30 gennaio 2015), le medesime maggioranze (considerandovi tuttavia la presenza di sei senatori a vita) erano pari a: 673 voti (maggioranza dei due terzi dell'Assemblea) e 505 voti (maggioranza assoluta), essendo il numero complessivo degli elettori pari a  1009 (630+321+58).

 

La riduzione del numero dei parlamentari si ripercuote va da sé sulla legislazione elettorale (legge n. 165 del 2017 e decreto legislativo n. 189 del 2017).

La disciplina vigente ha determinato: per la Camera dei deputati, complessivi 232 collegi uninominali e 63 collegi plurinominali; per il Senato, complessivi 116 collegi uninominali e 33 collegi plurinominali.

I disegni di legge costituzionale non intervengono su questa materia, la quale è rimessa alla legislazione ordinaria.

La relazione illustrativa dell'A.S. n. 805 prospetta tuttavia una trasposizione del mutato formato numerico dei due rami del Parlamento, all'interno della legge elettorale, senza mutare di questa l'impianto normativo.

Si tratterebbe - mediante comunque un'apposita modificazione della normativa elettorale - di prevederne un'applicazione commisurata ad un numero non già fisso bensì percentuale (tra seggi e numero dei deputati o dei senatori), ai fini dell'assegnazione dei seggi a valere sull'uninominale o sul proporzionale.

La relazione menziona per questo riguardo la legislazione elettorale del 1993 (cd. 'legge Mattarella': decreti legislativi n. 276 e n. 277, recanti previsione dell'attribuzione in ogni circoscrizione del settantacinque per cento dei seggi nell'ambito di altrettanti collegi uninominali). "Con tale modalità - recita la relazione dell'A.S. n. 805 - "la modifica della composizione numerica delle Camere non comporterebbe interventi sulla legge elettorale", si intende quanto a meccanismo complessivo di funzionamento.

La riduzione del numero dei parlamentari secondo questa modalità - può aggiungersi in sede di commento - si dovrebbe riflettere sulla ridefinizione del perimetro dei collegi, uninominali e plurinominali (oltre che sulla definizione di elementi quali quelli connessi alla tutela delle minoranze linguistiche - ad esempio ai fini della soglia di sbarramento, ed altresì ai fini del rispetto delle prescrizioni della legge n. 422 del 1991 e della misura 111 del 'Pacchetto' - o connessi al numero di seggi che la legge n. 165 del 2017 definisce direttamente nel testo: numero di collegi uninominali in Trentino Alto Adige, in Molise ecc.).

Dunque la definizione territoriale dei collegi, per risultare coerente con il nuovo e diminuito numero di parlamentari senza discostarsi dall'impianto del vigente sistema elettorale, richiederebbe la previsione di una nuova delega legislativa da parte del legislatore elettorale (o la ridefinizione dei collegi direttamente con legge) onde diminuire il numero attuale di collegi (uninominali in primo luogo), ed in modo tale da dispiegare i suoi effetti al momento di applicazione della nuova disciplina costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari.

Riguardo al tema della determinazione dei collegi, si può ricordare che nel 1963 si pose il problema - per il solo Senato - di commisurare un variato numero di seggi al numero di collegi. La scelta compiuta fu quella di non modificare il numero dei collegi, destinando il numero di seggi previsti in più, al meccanismo di riparto 'sostanzialmente' proporzionale (già allora vigente, per il caso non si raggiungesse nel collegio uninominale la soglia del 65 per cento dei voti validi).

Andrebbe comunque assicurata una chiara individuazione della legislazione elettorale applicabile in ogni momento, che ricomprenda anche l'ipotesi in cui le Camere dovessero essere sciolte subito dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale e prima dell’attuazione (e dell'entrata in vigore) dell'atto normativo chiamato all'eventuale rideterminazione dei confini dei nuovi collegi elettorali (considerato che la decorrenza per l’applicazione della modifica costituzionale è fissata al momento del primo scioglimento della legislatura in corso).

 


Dati e comparazioni: le Camere 'basse'

 

 

Sono di seguito forniti meri dati numerici, riportati in alcune tabelle comparative, circa la composizione dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea (includendo il Regno Unito).

Quella qui resa è da intendersi come una 'fotografia' (a ottobre 2018), tenuto conto che la composizione numerica parlamentare può risultare, per le Assemblee di alcuni Paesi, non fissa bensì, in misura più o meno estesa, mutevole.

Non ci si sofferma sulla varietà di giuridica previsione circa il numero dei parlamentari. Talora è la Costituzione direttamente a determinare quel numero, talaltra sono norme di legge. A volte le norme di legge agiscono entro un limite numerico posto dalla Costituzione: limite massimo (come in Francia, dove la Costituzione pone, al contempo, una riserva di legge organica per l'esatta identificazione del numero) o limite minimo e massimo (come in Spagna per il Congresso dei deputati). Le diverse opzioni incidono va da sé sul tipo di procedura necessario per una variazione del numero dei parlamentari, determinando se sia necessaria una modificazione costituzionale o di disposizione legislativa.    

 

          Più agevole a rendersi è la comparazione tra le Camere 'basse', per la omogeneità di composizione dal momento che esse sono tutte elettive dirette.          Senza per ora soffermarsi sulla monocameralità o meno dell'istituzione parlamentare, la comparazione può rappresentarsi nel modo che segue:

 

TABELLA 1 - Stati membri dell'Unione europea:

numero di DEPUTATI in relazione alla popolazione

(in ordine alfabetico)

 

Stato

Numero

di deputati

Popolazione

Numero di

abitanti per deputato

Numero di deputati

per 100.000 ab.

Austria

183

8.822.267

48.209

2,1

Belgio

150

11.413.058

76.087

1,3

Bulgaria

240

7.050.034

29.375

3,4

Cipro*

56

864.236

15.433

6,5

80

864.236

10.803

9,3

Croazia

151

4.105.493

27.189

3,7

Danimarca

179

5.781.190

32.297

3,1

Estonia

101

1.319.133

13.061

7,7

Finlandia

200

5.513.130

27.566

3,6

Francia

577

67.221.943

116.503

0,9

Germania

709

82.850.000

116.855

0,9

Grecia

300

10.738.868

35.796

2,8

Irlanda

158

4.838.259

30.622

3,3

Italia

630

60.483.973

96.006

1,0

Italia (proposta)

400

60.483.973

151.210

0,7

Lettonia

100

1.934.379

19.344

5,2

Lituania

141

2.808.901

19.921

5,0

Lussemburgo

60

602.005

10.033

10,0

Malta

68

475.701

6.996

14,3

Paesi Bassi

150

17.118.084

114.121

0,9

Polonia

460

37.976.687

82.558

1,2

Portogallo

230

10.291.027

44.744

2,2

Regno Unito

650

66.238.007

101.905

1,0

Repubblica Ceca

200

10.610.055

53.050

1,9

Romania

329

19.523.621

59.342

1,7

Slovacchia

150

5.443.120

36.287

2,8

Slovenia

90

2.066.880

22.965

4,4

Spagna

350

46.659.302

133.312

0,8

Svezia

349

10.120.242

28.998

3,4

Ungheria

199

9.778.371

49.138

2,0

 

In questa come nelle tabelle che seguono, le informazioni sul numero dei parlamentari sono tratte dai siti istituzionali dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea nonché dal sito dell'Unione interparlamentare. I dati sulla popolazione dei vari Stati europei sono tratti dal sito di Eurostat (che li riporta talora come provvisori: fonte qui consultata il 20 settembre 2018, su dati aggiornati al 1° gennaio 2018).

 

*        Una precisazione riguarda la Repubblica di Cipro.

La sua Costituzione prevede 80 parlamentari (a seguito della revisione del 1985), dei quali 56 eletti dalla comunità greco-cipriota e 24 dalla comunità turco-cipriota.

Tale previsione è inattuata per la componente turco-cipriota, poiché essa non partecipa alle elezioni e lascia vacante la quota (pari al 30 per cento) dei seggi che le spettano. Il dato riportato nella tabella precedente corrisponde dunque al dettato costituzionalmente previsto, non già a quello effettuale (che è di 56 membri).

 

 

I medesimi dati possono essere riportati secondo l'ordine di formato numerico di composizione dell'organo.

          Ne discende la seguente configurazione:

 

 

TABELLA 2 - Stati membri dell'Unione europea:

numero di DEPUTATI in relazione alla popolazione

(in ordine decrescente di numero di componenti della Camera)

 

 

 

Stato

Numero di deputati

Popolazione

Numero di abitanti per deputato

Numero di deputati per 100.000 abitanti

1.

Germania

709

82.850.000

116.855

0,9

2.

Regno Unito

650

66.238.007

101.905

1,0

3.

Italia

630

60.483.973

96.006

1,0

4.

Francia

577

67.221.943

116.503

0,9

5.

Polonia

460

37.976.687

82.558

1,2

6.

Italia (proposta)

400

60.483.973

151.210

0,7

7.

Spagna

350

46.659.302

133.312

0,8

8.

Svezia

349

10.120.242

28.998

3,4

9.

Romania

329

19.523.621

59.342

1,7

10.

Grecia

300

10.738.868

35.796

2,8

11.

Bulgaria

240

7.050.034

29.375

3,4

12.

Portogallo

230

10.291.027

44.744

2,2

13.

Finlandia

200

5.513.130

27.566

3,6

14.

Repubblica Ceca

200

10.610.055

53.050

1,9

15.

Ungheria

199

9.778.371

49.138

2,0

16.

Austria

183

8.822.267

48.209

2,1

17.

Danimarca

179

5.781.190

32.297

3,1

18.

Irlanda

158

4.838.259

30.622

3,3

19.

Croazia

151

4.105.493

27.189

3,7

20.

Belgio

150

11.413.058

76.087

1,3

21.

Paesi Bassi

150

17.118.084

114.121

0,9

22.

Slovacchia

150

5.443.120

36.287

2,8

23.

Lituania

141

2.808.901

19.921

5,0

24.

Estonia

101

1.319.133

13.061

7,7

25.

Lettonia

100

1.934.379

19.344

5,2

26.

Slovenia

90

2.066.880

22.965

4,4

27.

Malta

68

475.701

6.996

14,3

28.

Lussemburgo

60

602.005

10.033

10,0

29.

Cipro

56

864.236

15.433

6,5

 

 

Si è innanzi accennato ad una possibile variabilità di composizione numerica. È il caso soprattutto della Germania, ove per il Bundestag la legge elettorale determina un numero minimo di componenti (598), cui possono aggiungersi seggi 'soprannumerari' (?berhangmandate), conseguenti all'esito elettorale (connesso ad un sistema in cui vige un 'doppio voto', uninominale di collegio e di lista).

Siffatti seggi risultano pertanto numericamente variabili, di legislatura in legislatura (basti dire che dopo le elezioni del 2002 i seggi 'in soprannumero' furono 5, nel 2005 furono 16, nel 2009 furono 24, nel 2013 risultarono 4).

Intorno alla disciplina dei seggi soprannumerari si è innescata una travagliata revisione della legge elettorale tedesca (e sono intervenute pronunzie del giudice costituzionale), che ha condotto alla ventiduesima legge di modifica della legge elettorale (del 3 maggio 2013), recante previsione di inediti, ulteriori seggi, come 'compensativi' (Ausgleichmandate) rispetto ai 'soprannumerari' (nella successiva prima tornata elettorale di applicazione, il 2013, i seggi 'compensativi' risultarono 29).

Con le elezioni del 2017 si è registrato un incremento dei seggi attribuiti, a causa di una mutata dislocazione dell'assetto partitico ed un accresciuto 'multipolarismo' (nonché dell'uso 'disgiunto' del secondo voto di lista rispetto al primo uninominale, cd. Stimmensplitting, fatto da circa il 27,4 per cento degli elettori). 

Il Bundestag risulta così composto di 709 membri (contro i 631 della precedente), un numero sensibilmente superiore a quello (minimo) previsto, pari a 598 membri.

111 sono stati complessivamente i seggi aggiuntivi, assegnati a seguito delle elezioni politiche tedesche del 2017. I seggi 'soprannumerari' (?berhangmandate) sono risultati 46, i seggi 'compensativi' (Ausgleichmandate) 65.

Nel loro insieme tali seggi aggiuntivi sono risultati distribuiti tra le diverse forze politiche nel modo che segue: 36 a CDU; 22 a SPD; 11 ad AfD; 15 a FDP; 10 a "Die Linke"; 10 ai Verdi; 7 a CSU.

 

          In tema di variabilità di composizione numerica dell'organo parlamentare, può ricordarsi come in Romania sia stata in vigore per un lasso di tempo - con applicazione in due tornate elettorali, il 2008 e il 2012 - una legge elettorale recante un meccanismo tale da poter generare seggi soprannumerari.

Nelle elezioni del 2008 si determinò un solo seggio soprannumerario (alla Camera dei rappresentanti). Non così nelle elezioni del 2012, allorché essi furono numerosi: 79 alla Camera dei rappresentanti, 39 al Senato.

Anche per ovviare a tale esito, nel 2015 è stata varata una riforma elettorale, che ha segnato il ritorno ad un sistema proporzionale di lista (vigente fino al 2004). 

 

Può valere ricordare come un dibattito sulla riduzione del numero dei deputati (nonché dei senatori) sia attualmente in corso in Francia. Il Presidente della Repubblica Macron si è impegnato - durante la campagna elettorale al termine della quale è risultato eletto, nonché una volta insediatosi nella carica innanzi al Parlamento neo-eletto riunito in seduta comune in Congresso nella seduta del 3 luglio 2017 - ad una serie di modifiche. Sono:

-        la diminuzione del numero dei parlamentari;

-        il divieto di cumulo di mandati elettivi per un numero superiore a tre mandati consecutivi (per i parlamentari come per i titolari di funzioni esecutive locali, ad eccezione dei piccoli Comuni);

-        l'introduzione di una componente proporzionale nel sistema di elezione dell'Assemblea nazionale (la Camera elettiva diretta, nel sistema francese).

          Sono modifiche che non richiedono una revisione costituzionale, giacché la medesima Carta costituzionale (articolo 25) demanda alla fonte della legge organica la durata dei poteri di ciascuna Assemblea parlamentare, la determinazione del numero dei loro componenti, l'indennità, le condizioni di eleggibilità, il regime dell'ineleggibilità e incompatibilità. Quanto alle regole elettorale, esse sono collocate in un codice elettorale che ha rango di legge ordinaria.

          A tal fine il Governo francese ha presentato il 23 maggio 2018 presso l'Assemblea nazionale un disegno di legge organica (n. 977, XV legislatura della Quinta Repubblica) recante, tra le sue previsioni, la riduzione del 30 per cento sia dei deputati sia dei senatori (talché invariato rimane il rapporto numerico tra loro).

          Quella proposta prevede pertanto la riduzione dei deputati (da 577) a 404 e la riduzione dei senatori (da 348) a 244.

          La proposta è (al momento di pubblicazione delle presenti note) in discussione in prima lettura presso l'Assemblea nazionale. Il Governo ne ha richiesto la procedura di esame accelerato.

          Del pari d'iniziativa del Governo francese è un disegno di legge ordinaria, presentato il 23 maggio 2018 ancora presso l'Assemblea nazionale (n. 976), volto a introdurre nel sistema elettorale (uninominale maggioritario a doppio turno, com'è noto) l'elezione con metodo proporzionale del 15 per cento dei componenti previsti (dunque 61 deputati), con soglia di sbarramento al 5 per cento dei seggi espressi e doppia scheda per l'elettore: la prima per votare il deputato della sua circoscrizione, la seconda per votare una lista nazionale.

          A questi due disegni di legge si affianca un terzo disegno di legge, questo costituzionale (presentato il 9 maggio 2018 ancora presso l'Assemblea nazionale: n. 911), volto a modificare alcuni articoli della Carta costituzionale, relativi per lo più al procedimento legislativo (ma non mancano disposizioni su altri profili, come il giudice competente a giudicare dei ministri o la soglia numerica perché possa essere adito da una minoranza parlamentare il Consiglio costituzionale).     

Il 'pacchetto' di questi tre disegni di legge reca una medesima intestazione, che il Governo francese ha così declinato: "per una democrazia più rappresentativa, responsabile ed efficace".

 


Un raffronto numerico tra le Camere 'alte'      

 

 

          Ove si si persegua una comparazione numerica tra i 'Senati', il campo di indagine si restringe, dal momento che in diversi ordinamenti vi è monocameralismo - il quale ricorre nei (soli) Stati dell'Unione europea aventi non estesa dimensione demografica, con popolazione sotto undici milioni di abitanti.

          La ricognizione si fa al contempo più impervia per la variegatezza delle modalità di formazione (quasi sempre non elettiva diretta) nonché delle funzioni delle seconde Camere nei diversi ordinamenti, elementi tutti che 'retroagiscono' sul formato numerico dell'organo.

          Così un numero limitato di componenti, proprio del Bundesrat in Germania (attualmente di 69 membri), è funzionale alla natura di quell'organo, che l'articolo 51 della Legge fondamentale tedesca prevede sia composto da membri dei governi dei Länder, che li nominano e li revocano (la nomina governativa implica che i requisiti per l'appartenenza al Bundesrat siano fissati dalle norme del singolo Land).

Il medesimo articolo 51 stabilisce (al terzo comma) che i membri provenienti da uno stesso Land debbano votare in modo unitario. Tale vincolo, può dirsi, tende a spostare il centro delle decisioni dal Bundesrat ai governi dei Länder - profilo, questo, che si riverbera sulla composizione numerica, piuttosto snella, dell'organo.

Ancora l'articolo 51 della Legge fondamentale attribuisce a ciascun Land un numero di voti in parte a seconda della popolazione (ogni Land ha a disposizione almeno 3 voti; i Länder con più di due milioni di abitanti hanno 4 voti; i Länder con più di sei milioni di abitanti hanno 5 voti; i Länder con più di sette milioni di abitanti hanno 6 voti).

Ciascun Land può inviare al Bundesrat tanti rappresentanti quanti sono i voti ad esso attribuiti anche in base alla popolazione. La composizione numerica del Bundesrat può pertanto variare (in base agli aggiornamenti dei dati statistici sulla popolazione residente dei Länder).

All'estremo opposto in termini di numerosità dei componenti è la House of Lords - attualmente composta da 792 membri - la quale risponde a logiche di rappresentatività di tutt'altra natura. Nel Regno Unito non vige un limite numerico per la nomina dei Lords, la quale è a vita, da parte della Corona, su indicazione del Primo ministro. Vi sono poi Lords di diritto, esponenti della Chiesa anglicana. E siedono ancora Lords per diritto ereditario, i quali sono 'ad esaurimento' (da quando è stata abolita la trasmissione ereditaria del seggio, con l'House of Lords Act del 1999).

In Francia, il Senato è elettivo di secondo grado. Esso conta 348 senatori, eletti da un collegio di più di 160.000 'grandi elettori' (costituito per lo più dai delegati dei Consigli municipali) e si rinnova per metà ogni tre anni. Esso assicura, prevede l'articolo 24 della Costituzione, la rappresentanza delle collettività territoriali della Repubblica.

Le elezioni senatoriali francesi hanno luogo a suffragio universale indiretto: i senatori assegnati a ciascun dipartimento sono eletti da un collegio elettorale composto dai parlamentari di quel dipartimento (deputati e senatori), dai consiglieri regionali eletti nello stesso ambito dipartimentale, dai consiglieri del dipartimento stesso e, infine - ma si tratta della componente di gran lunga prevalente in termini numerici e, quindi, anche di peso politico - dai consiglieri municipali e loro delegati. Nel complesso, gli attuali 349 senatori (dopo i due rinnovi parziali del 28 settembre 2014 e del 24 settembre 2017, vigente la nuova disciplina posta dalla legge n. 2013-702 del 2 agosto 2013) sono stati eletti da: 567 deputati; 333 senatori; 2.027 consiglieri regionali; 4.297 consiglieri generali; 156.227 delegati dei consigli municipali. Questi ultimi rappresentano, quindi, più del 95% dell'intero collegio elettorale.

Si è ricordato sopra come in Francia sia in corso di esame parlamentare una iniziativa legislativa volta a ridurre il numero dei deputati ed il numero dei senatori, questi ultimi a 244 (da 348).

In Spagna, il Senato è una Camera prevalentemente elettiva diretta, non interamente tuttavia. I Senatori spagnoli sono, una maggior parte, eletti a suffragio universale diretto (al pari dei 350 deputati del Congresso), e per una minore parte sono membri designati dai Parlamenti delle diciassette Comunità autonome. Si ha dunque una composizione 'mista', elettiva diretta ed elettiva indiretta o di secondo grado.

I senatori designati dai Parlamenti delle Comunità autonome spagnole lo sono in ragione di uno per ciascuna Comunità e di uno ulteriore per ogni milione di abitanti del rispettivo territorio. Pertanto il numero di senatori designati può risultare variabile (a seguito di variazioni nella popolazione della Comunità).

Ogni Comunità disciplina autonomamente il procedimento per l'elezione dei senatori in quota 'designazione'. Unico requisito richiesto dalla Costituzione è quello di assicurare adeguata rappresentanza proporzionale, circostanza che presuppone la riserva di un numero di seggi proporzionale alla forza numerica dei Gruppi parlamentari rappresentati all'interno delle Assemblee parlamentari delle Comunità. Alcune Comunità richiedono o ammettono che l'elezione avvenga tra gli stessi membri del proprio Parlamento, con la conseguenza che l'eletto assume un doppio mandato; altre escludono, invece, tale eventualità.

Dei 266 senatori dell'attuale legislatura (la XII), 208 sono stati eletti direttamente dal popolo a suffragio universale diretto, 58 sono stati designati dai Parlamenti delle 17 Comunità Autonome (9 senatori dall'Andalusia; 8 dalla Catalogna; 7 dalla Comunità di Madrid; 6 dalla Comunità valenzana; 3 da ciascuno di Paesi Baschi, Galizia, Castiglia-La Mancia, Castiglia e Leon, Canarie; 2 da ciascuno di Aragona, Asturie, Baleari, Estremadura, Murcia; 1 da ciascuno di Cantabria, Navarra, La Rioja).

In Polonia, il Senato è composto da 100 membri, eletti a suffragio universale diretto.

 

La varietà di funzioni e di modalità di elezione ha una sua incidenza sulla composizione numerica dei 'Senati'. Senza maggior dettaglio, una comparazione meramente numerica (che, come si è premesso, deve necessariamente tenere conto di quanto previsto relativamente alle differenti funzioni delle due Camere nel panorama europeo) si configura come segue:

 

 

TABELLA 4 - Stati membri dell'Unione europea:

numero di membri della Camera alta in relazione alla popolazione

(in ordine alfabetico)

 

Stato

Numero

di membri

della Camera alta

Popolazione

Numero di

abitanti

per membro

Numero di

membri

per 100.000 ab.

Austria

61

8.822.267

144.627

0,7

Belgio

60

11.413.058

190.218

0,5

Francia

348

67.221.943

193.167

0,5

Germania

69

82.850.000

1.200.725

0,1

Irlanda

60

4.838.259

80.638

1,2

Italia

315

60.483.973

192.013

0,5

321

60.483.973

188.424

0,5

Italia (proposta)

200

60.483.973

302.420

0,3

Paesi Bassi

75

17.118.084

228.241

0,4

Polonia

100

37.976.687

379.767

0,3

Regno Unito

792

66.238.007

83.634

1,2

Repubblica Ceca

81

10.610.055

130.988

0,8

Romania

136

19.523.621

143.556

0,7

Slovenia

40

2.066.880

51.672

1,9

Spagna

266

46.659.302

175.411

0,6

 


 

TABELLA 5 - Stati membri dell'Unione europea:

numero di membri della Camera alta in relazione alla popolazione

(in ordine di numero dei componenti della Camera alta)

 

 

Stato

Numero

di membri

della Camera alta

Popolazione

Numero di

abitanti

per membro

Numero di

membri

per 100.000 ab.

1.

Regno Unito

792

66.238.007

83.634

1,2

2.

Francia

348

67.221.943

193.167

0,5

3.

Italia

321

60.483.973

188.424

0,5

315

60.483.973

192.013

0,5

4.

Spagna

266

46.659.302

175.411

0,6

5.

Italia (proposta)

200

60.483.973

302.420

0,3

6.

Romania

136

19.523.621

143.556

0,7

7.

Polonia

100

37.976.687

379.767

0,3

8.

Repubblica Ceca

81

10.610.055

130.988

0,8

9.

Paesi Bassi

75

17.118.084

228.241

0,4

10.

Germania

69

82.850.000

1.200.725

0,1

11.

Austria

61

8.822.267

144.627

0,7

12.

Belgio

60

11.413.058

190.218

0,5

13.

Irlanda

60

4.838.259

80.638

1,2

14.

Slovenia

40

2.066.880

51.672

1,9

 

 

 

 

TABELLA 6 - Stati membri dell'Unione europea:

numero di membri della Camera alta in relazione alla popolazione

(in ordine di numero degli abitanti per componente della Camera alta)

 

 

Stato

Numero

di membri

della Camera alta

Popolazione

Numero di

abitanti

per membro

Numero di

membri

per 100.000 ab.

1.

Germania

69

82.850.000

1.200.725

0,1

2.

Polonia

100

37.976.687

379.767

0,3

3.

Italia (proposta)

200

60.483.973

302.420

0,3

4.

Paesi Bassi

75

17.118.084

228.241

0,4

5.

Francia

348

67.221.943

193.167

0,5

6.

Italia

315

60.483.973

192.013

0,5

7.

Belgio

60

11.413.058

190.218

0,5

8.

Italia

321

60.483.973

188.424

0,5

9.

Spagna

266

46.659.302

175.411

0,6

10.

Austria

61

8.822.267

144.627

0,7

11.

Romania

136

19.523.621

143.556

0,7

12.

Repubblica Ceca

81

10.610.055

130.988

0,8

13.

Regno Unito

792

66.238.007

83.634

1,2

14.

Irlanda

60

4.838.259

80.638

1,2

15.

Slovenia

40

2.066.880

51.672

1,9

 


Il numero complessivo dei parlamentari

 

 

          Si riporta qui di seguito un raffronto circa il numero complessivo dei parlamentari dei diversi Stati membri dell'Unione europea, sommando il numero dei deputati e dei senatori (ove presenti nei diversi ordinamenti).

          Si tratta di raffronto meramente numerico, senza pretesa di analizzare alcune problematiche comparative, inerenti alla diversa natura, composizione, funzione dei Senati nei vari ordinamenti.

          Per il Senato italiano, il numero di senatori considerato è quello che 'fotografa' la sua composizione numerica al momento di pubblicazione del presente fascicolo (includendo i senatori a vita e di diritto a vita).

          Trattandosi di una 'fotografia' all'oggi, essa non tiene conto di riforme in corso di discussione tuttora non giunte a finale approvazione (com'è in Francia, si è ricordato sopra). Per la Germania, tiene conto della composizione attuale, connotata per il Bundestag dalla 'lievitazione' di seggi 'soprannumerari' e di seggi 'compensativi' (v. supra), prodottasi in esito alle elezioni del 2017.

 

 

Tabella 7 - Stati membri dell'Unione europea:

numero di parlamentari

(in ordine decrescente di numero complessivo)

 

 

Stato

Numero

dei parlamentari

Popolazione

1.

Regno Unito

1442

(650+792)

66.238.007

2.

Italia

951

(630+321)

60.483.973

3.

Francia

925

(577+348)

67.221.943

4.

Germania

778

(709+69)

82.850.000

5.

Spagna

616

(350+266)

46.659.302

6.

Italia (proposta)

600

(400+200)

60.483.973

7.

Polonia

560

(460+100)

37.976.687

8.

Romania

465

(329+136)

19.523.621

9.

Svezia

349

10.120.242

10.

Grecia

300

10.738.868

11.

Repubblica Ceca

281

(200+81)

10.610.055

12.

Austria

244

(183+61)

8.822.267

13.

Bulgaria

240

7.050.034

14.

Portogallo

230

10.291.027

15.

Paesi Bassi

225

(150+75)

17.118.084

16.

Irlanda

218

(158+60)

4.838.259

17.

Belgio

210

(150+60)

11.413.058

18.

Finlandia

200

5.513.130

19.

Ungheria

199

9.778.371

20.

Danimarca

179

5.781.190

21.

Croazia

151

4.105.493

22.

Slovacchia

150

5.443.120

23.

Lituania

141

2.808.901

24.

Slovenia

130

(90+40)

2.066.880

25.

Estonia

101

1.319.133

26.

Lettonia

100

1.934.379

27.

Malta

68

475.701

28.

Lussemburgo

60

602.005

29.

Cipro

56

864.236

         

 

 

 



[1] Configurazione a sé ebbe la composizione del Senato nella prima legislatura repubblicana, giacché la III disposizione transitoria della Costituzione previde, per essa soltanto, altresì un insieme di senatori di diritto.