Proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti 15 ottobre 2018 |
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Contenuto|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoLa proposta di legge, approvata dal Senato nella seduta del 3 ottobre 2018, interviene sul termine per l'esercizio della delega legislativa per la revisione del processo contabile. Per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi la proposta di legge prevede il nuovo termine di tre anni (anzichè di due anni) dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega. Tale decreto, adottato in attuazione della delega recata dall'art. 20 della legge n. 124 del 2015, è il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, entrato in vigore il 7 ottobre 2016. Il nuovo termine per l'adozione di decreti integrativi e correttivi è dunque fissato – in base alla modifica disposta dalla proposta di legge C. 1236 – al 7 ottobre 2019 (anzichè al 7 ottobre 2018). I principi e criteri direttivi sono i medesimi di quelli fissati dalla disposizione di delega.
Si ricorda che la
legge di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (L. 124/2015) ha previsto deleghe legislative volte a riorganizzare ampi settori dell'amministrazione statale e profili della disciplina del lavoro pubblico e del procedimento amministrativo con l'obiettivo di proseguire e migliorare l'opera di digitalizzazione della p.a., di riordinare gli strumenti di semplificazione dei procedimenti nonché di elaborare testi unici delle disposizioni in materie oggetto di stratificazioni normative. In attuazione della legge sono stati approvati numerosi provvedimenti.
Ha previsto altresì – all'art. 20 - la
delega per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte. A sua volta, l'
art. 20 comma 6, ha previsto che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo articolo 20.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 20 i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso il termine, il decreto può essere comunque adottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
Si ricorda che sullo schema di decreto legislativo, presentato nel corso della XVII legislatura (A.G. 313), le Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole con condizioni ed osservazioni.
Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 reca il codice della giustizia contabile predisposto in attuazione dell'articolo 20 della legge n. 124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione. Il codice provvede al riordino e alla ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte, organizzando in un testo unitario un insieme di norme stratificatosi nel tempo e coordinandole con i principi generali stabiliti dalla disciplina del codice processuale civile. In particolare il codice provvede a: adeguare la normativa vigente alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori; prevedere l'interruzione del termine di prescrizione di 5 anni delle azioni esperibili dal pubblico ministero; elevare il limite massimo dell'addebito (da 5.000 a 10.000 euro) per il rito monitorio, previsto per i fatti dannosi di lieve entità; introdurre un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che consente la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato; riordinare la fase dell'istruttoria; unificare le disposizioni vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale; integrare le disposizioni vigenti con le norme del codice di procedura civile su specifici aspetti dettagliatamente indicati; ridefinire la disciplina delle impugnazioni, nonchè le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero la titolarità di agire e resistere in giudizio innanzi al giudice civile dell'esecuzione.
Si ricordano infine i
principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio della delega (e per l'adozione dei decreti legislativi correttivi ed integrativi) dall'art. 20 della legge 124/2015:
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Necessità dell'intervento con leggeTrattandosi di una modifica del termine per l'esercizio di una delega legislativa è necessaria una modifica con legge. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa materia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa" rientra tra gli ambiti di competenza legislativa statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. |