Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti
Riferimenti: AC N.1236/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 49
Data: 15/10/2018
Organi della Camera: I Affari costituzionali, II Giustizia


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Proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti

15 ottobre 2018
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto

La proposta di legge, approvata dal Senato nella seduta del 3 ottobre 2018, interviene sul termine per l'esercizio della delega legislativa per la revisione del processo contabile.

Per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi la proposta di legge prevede il nuovo termine di tre anni (anzichè di due anni) dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega.

Tale decreto, adottato in attuazione della delega recata dall'art. 20 della legge n. 124 del 2015, è il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, entrato in vigore il 7 ottobre 2016.

Il nuovo termine per l'adozione di decreti integrativi e correttivi è dunque fissato – in base alla modifica disposta dalla proposta di legge C. 1236 – al 7 ottobre 2019 (anzichè al 7 ottobre 2018). I principi e criteri direttivi sono i medesimi di quelli fissati dalla disposizione di delega. 

 

Si ricorda che la legge di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (L. 124/2015) ha previsto deleghe legislative volte a riorganizzare ampi settori dell'amministrazione statale e profili della disciplina del lavoro pubblico e del procedimento amministrativo con l'obiettivo di proseguire e migliorare l'opera di digitalizzazione della p.a., di riordinare gli strumenti di semplificazione dei procedimenti nonché di elaborare testi unici delle disposizioni in materie oggetto di stratificazioni normative. In attuazione della legge sono stati approvati numerosi provvedimenti. 
Ha previsto altresì – all'art. 20 - la delega per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte. A sua volta, l' art. 20 comma 6, ha previsto che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo possa  adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo articolo 20.

 

Ai sensi del comma 5 dell'art. 20 i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso il termine, il decreto può essere comunque adottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

 

Si ricorda che sullo schema di decreto legislativo, presentato nel corso della XVII legislatura (A.G. 313), le Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole con condizioni ed osservazioni.

 

Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 reca il codice della giustizia contabile predisposto in attuazione dell'articolo 20 della legge n. 124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione. Il codice provvede al riordino e alla ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte, organizzando in un testo unitario un insieme di norme stratificatosi nel tempo e coordinandole con i principi generali stabiliti dalla disciplina del codice processuale civile.

In particolare il codice provvede a: adeguare la normativa vigente alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori; prevedere l'interruzione del termine di prescrizione di 5 anni delle azioni esperibili dal pubblico ministero; elevare il limite massimo dell'addebito (da 5.000 a 10.000 euro) per il rito monitorio, previsto per i fatti dannosi di lieve entità; introdurre un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che consente la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato; riordinare la fase dell'istruttoria; unificare le disposizioni vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale; integrare le disposizioni vigenti con le norme del codice di procedura civile su specifici aspetti dettagliatamente indicati; ridefinire la disciplina delle impugnazioni, nonchè le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero la titolarità di agire e resistere in giudizio innanzi al giudice civile dell'esecuzione.

 

Si ricordano infine i principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio della delega (e per l'adozione dei decreti legislativi correttivi ed integrativi) dall'art. 20 della legge 124/2015:
  • adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori; l'adeguamento va coordinato ai principi generali stabiliti dalla disciplina del codice processuale civile, assicurando in particolare la concentrazione delle tutele spettanti al giudice contabile;
  • disciplinare i giudizi tenendo conto degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi da tutelare, in base al principio di concentrazione ed effettività della tutela e nel rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo;
  • ispirare le disposizioni processuali sulle azioni del PM e sulle funzioni e attività del giudice e delle parti a principi di semplificazione e razionalizzazione e riparto delle competenze;
  • prevedere, per una sola volta e per un massimo di 2 anni, l'interruzione - con atto di costituzione in mora - del termine di prescrizione (di 5 anni) delle azioni esperibili dal procuratore regionale; il termine di prescrizione è sospeso per la durata del processo; detto criterio introduce quindi, per il procuratore regionale, una specifica limitazione rispetto alla disciplina generale sull'interruzione della prescrizione di cui agli artt. 2943 e seguenti del codice civile.
  • elevare il limite attuale (di 5.000 euro) per il rito monitorio previsto dall'art. 55 del TU del 1934 per gli atti dannosi di lieve entità patrimoniale; il limite va periodicamente aggiornato sulla base delle rilevazioni Istat;
  • prevedere, nei giudizi di responsabilità amministrativa, l'introduzione di un rito abbreviato che permetta all'Erario, definendo il giudizio di primo grado, di incamerare rapidamente una somma di denaro, a titolo di risarcimento non superiore al 50% del danno economico imputato; l'accesso al rito abbreviato è condizionato dal parere favorevole del PM ed è precluso in caso di dolo nell'arricchimento del responsabile del danno. La sentenza è immediatamente esecutiva e inappellabile. In secondo grado, la formulazione della richiesta di abbreviato consente una sentenza che preveda un risarcimento almeno pari al 70% di quanto domandato con l'atto di citazione;
  • prevedere un riordino della fase istruttoria sulla base dei seguenti principi: specificità e concretezza della notizia di danno erariale; pieno accesso agli atti dopo l'emissione dell'invito a dedurre; obbligatorietà dell'audizione personale del presunto responsabile; specificazione delle modalità di esercizio dei poteri del PM; formalizzazione dell'archiviazione; preclusione di chiamata in causa su ordine del giudice, in assenza di nuovi elementi, di un soggetto destinatario di archiviazione;
  • unificazione delle norme sull'obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante. L'obbligo di denuncia è attualmente previsto da diverse discipline di settore nell'ambito della pubblica amministrazione (es: in generale, per i dipendenti statali, art. 20 del D.P.R. n. 3 del 1957). Sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, l'art. 54-bis del TU pubblico impiego (D.Lgs 165/2001) introdotto dalla legge 190 del 2012 concentra le tutele sul divieto di sanzioni, licenziamento o misure discriminatorie nei suoi confronti; in sede disciplinare, sul divieto di rivelarne l'identità, senza il suo consenso (a meno che la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato); la denuncia è inoltre sottratta al diritto di accesso agli atti previsto dalla L. 241/1990.
  • disciplinare le procedure sulle consulenze tecniche, prevedendo l'istituzione di albi regionali;
  • riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le disposizioni e i principi del codice di rito civile in relazione a specifici aspetti, che vengono dettagliatamente indicati (cfr nn. 1 e 2);
  • ridefinizione della disciplina delle impugnazioni, anche mediante rinvio a quella del primo grado, nonché riordino e ridefinizione delle norme relative alle decisioni impugnabili, all'effetto devolutivo dell'appello, alla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, al regime delle eccezioni e delle prove, ai termini per la revocazione in conformità a quanto previsto dal c.p.c., in ossequio ai principi del giusto processo e della sua durata ragionevole;
  • riordino e ridefinizione, in ossequio ai principi nomofilattici e di certezza del diritto, delle norme sul deferimento alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale di questioni di massima importanza, conflitti di competenza territoriale e regolamento di competenza su ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo;
  • riordino e ridefinizione delle disposizioni sull'esecuzione di sentenze di condanna definitive al risarcimento del danno (il PM contabile ha la titolarità di agire e resistere davanti al giudice civile dell'esecuzione immobiliare);
  • disciplinare chiaramente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti dalla Corte in sede di controllo ed elementi probatori producibili in giudizio, anche assicurando, nell'ambito di un eventuale giudizio di responsabilità amministrativa, la necessaria considerazione dei pareri resi dalla stessa Corte in sede consultiva.

Necessità dell'intervento con legge

Trattandosi di una modifica del termine per l'esercizio di una delega legislativa è necessaria una modifica con legge.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa" rientra tra gli ambiti di competenza legislativa statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.