Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | D.L. 86/2018: Riordino dei Ministeri |
Serie: | Progetti di legge Numero: 12 |
Data: | 17/07/2018 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali |
D.L. 86/2018 - A.S. n. 648
Servizio Studi
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Dossier n. 42
Servizio Studi
Dipartimenti: Istituzioni; Ambiente; Cultura; Bilancio
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Progetti di legge n. 12
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La composizione del Governo e il numero dei ministeri
Le basi normative
La Costituzione riserva alla legge l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell’organizzazione dei ministeri (art. 95, 3° comma, Cost.).
La riserva di legge per l’ordinamento della Presidenza del Consiglio è stata attuata dalla legge 400/1988, ampiamente modificata per questo aspetto dal D.Lgs. 303/1999, adottato in base alla delega contenuta nella legge 59/1997 (la cosiddetta legge Bassanini).
La riserva di legge in tema di ministeri è stata attuata dal suddetto D.Lgs. 303/1999 (organizzazione della Presidenza del Consiglio), e dal D.Lgs. 300/1999 (organizzazione dei ministeri), anch’esso di attuazione della legge 59/1997. Attualmente, il numero dei ministeri è pari a tredici (D.Lgs. 300/1999, art. 2 nella versione vigente).
Il numero massimo complessivo dei membri del Governo a qualunque titolo, compresi i ministri, i ministri senza portafoglio, i vice ministri e i sottosegretari, è pari a sessantacinque; inoltre, la composizione del Governo deve essere coerente con il principio di pari opportunità di genere sancito dall’articolo 51 della Costituzione (L. 244/2007, art. 1, comma 376).
L’organizzazione del Governo
Presidente del Consiglio dei ministri e ministri
Il Governo è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri. Spetta al Presidente della Repubblica nominare il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri (art. 92 Cost.).
Il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di vicepresidente del Consiglio dei ministri che, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, lo sostituisce (L. 400/1988, art. 8).
Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'età.
I ministri costituiscono il vertice del dicastero che sono chiamati a presiedere. Secondo la disciplina che il decreto-legge n. 86 del 2018 viene ad incidere, i ministeri sono 13 (decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 2):
1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
2) Ministero dell'interno
3) Ministero della giustizia
4) Ministero della difesa
5) Ministero dell'economia e delle finanze
6) Ministero dello sviluppo economico
7) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali
11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
13) Ministero della salute
Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l’incarico di reggere ad interim un dicastero. In tal caso, fermo restando il numero dei ministeri fissato a 13, il numero dei ministri verrebbe ad essere inferiore a quello dei ministeri (L. 400/1088, art. 9, comma 4).
Ministri senza portafoglio
Oltre ai ministri responsabili di un dicastero, all'atto della costituzione del Governo, possono essere nominati ministri senza portafoglio (L. 400/1988, art. 9), ossia ministri per la cui attività non sono previsti autonomi stati di previsione in sede di bilancio, bensì specifici stanziamenti nell’ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio. Essi, infatti svolgono funzioni delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri (sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale) ed operano presso la Presidenza del Consiglio.
Il numero dei ministri senza portafoglio e le deleghe ad essi affidate variano da governo a governo; generalmente sono sempre nominati i ministri senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento, per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali.
Viceministri e sottosegretari di Stato
Completano la composizione del Governo i sottosegretari di Stato chiamati a coadiuvare il Presidente del Consiglio e i singoli ministri. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri (L. 400/1988, art. 10).
Un sottosegretario di Stato è nominato segretario del Consiglio dei ministri di cui redige il verbale. È l’unico sottosegretario che partecipa di diritto alle sedute del Consiglio dei ministri.
A non più di dieci sottosegretari di Stato può essere attribuito il titolo di vice ministro, qualora siano loro conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio. I vice ministri possono partecipare, su invito del Presidente del Consiglio d'intesa con il ministro competente, alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su questioni attinenti alla materia loro delegata (L. 400/1988, art. 10, commi 3 e 4).
La composizione dei Governi nella XVI e XVII legislatura
Nella tabella che segue viene confrontata la composizione dei Governi delle ultime due legislature.
Presidente del Consiglio |
Ministri |
Ministri senza portafoglio |
Viceministri e sottosegretari |
Totale |
XVI legislatura |
||||
IV Berlusconi 7.5.2008-12.11.2011 |
12 |
9 |
38 |
60 |
Monti 16.11.2011-21.12.2012 |
11 |
6 |
29 |
47 |
XVI legislatura |
||||
Letta 28.4.2013-14.2.2014 |
13 |
8 |
41 |
63 |
Renzi 21.2.2014-7.12.2016 |
13 |
3 |
45 |
62 |
Gentiloni 12.12.2016-24.3.2018 |
13 |
5 |
42 |
61 |
I dati si riferiscono alla composizione iniziale di ciascun Governo (al momento della sua formazione) e non tengono conto delle eventuali variazioni occorse nel corso del tempo.
All’inizio della XVI legislatura (2008), il IV Governo Berlusconi ha attuato la legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007, art 1, commi 376 e 377) che aveva modificato (a partire appunto dal Governo successivo a quello allora in carica) la composizione del Governo, riducendo a 12 il numero dei ministeri e fissando un tetto al numero complessivo dei componenti (60 membri). Nel 2009, il numero dei ministeri è stato aumentato a 13 (L. 172/2009) e il numero massimo di membri del Governo è stato elevato a 65 (DL 195/2009). Successivamente, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è stato sostituito dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è stato nominato un nuovo ministro senza portafoglio.
Nel 2011, con il Governo Monti, il numero dei ministri è ridotto a 11, fermo restando il numero dei dicasteri (13): il dicastero dell’Economia e delle finanze viene assunto ad interim dallo stesso Presidente del Consiglio Monti, così come quelli dello Sviluppo e delle Infrastrutture e trasporti sono affidati al ministro Passera. Nel luglio 2012, il numero dei ministri sale a 12, con la nomina del prof. Grilli a Ministro dell’economia e delle finanze.
L'esordio della XVIII legislatura
Dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018 il Presidente della Repubblica Mattarella conferisce l’incarico di formare il nuovo Governo al prof. Giuseppe Conte, che accetta con riserva.
Il Presidente del Consiglio incaricato rimette l’incarico, ma riceve successivamente un nuovo incarico il 31 maggio e presenta il giorno stesso la lista dei ministri.
Il Presidente della Repubblica, quindi, con quattro distinti decreti adottati il 31 maggio:
§ accetta le dimissioni rassegnate il 24 marzo 2018 dal Presidente del Consiglio dei ministri on. Paolo Gentiloni Silveri in nome proprio e dei ministri componenti il Consiglio medesimo;
§ accetta, su proposta del Presidente del Consiglio, le dimissioni rassegnate dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai sottosegretari di Stato presso i ministeri;
§ nomina il prof. Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei ministri;
§ nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i 18 ministri del nuovo Governo (di cui 12 con portafoglio e 6 senza portafoglio).
I quattro decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2018.
Viene così ridotto di uno il numero dei ministri con portafoglio, fermo restando il numero dei dicasteri (fissato nella misura di 13 dalla legge 172/2009). Infatti, il dicastero dello Sviluppo e quello del Lavoro e delle politiche sociali sono affidati al Ministro e Vicepresidente del Consiglio on. Di Maio.
Subito dopo il giuramento, si svolge a Palazzo Chigi la cerimonia di insediamento del nuovo Governo con il passaggio di consegne tra il Presidente uscente Gentiloni e il nuovo Presidente del Consiglio Conte.
Successivamente, si tiene la prima riunione del Consiglio dei ministri. Il Consiglio condivide le seguenti proposte formulate dal Presidente Conte: nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dell'on. Giancarlo Giorgetti, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo il quale ha quindi prestato giuramento e assunto le proprie funzioni (la nomina è disposta con il D.P.R. 1° giugno 2018); attribuzione delle funzioni ai vicepresidenti del Consiglio, sen. Salvini e on. Di Maio (l'attribuzione di funzioni è disposta con il D.P.R. 1° giugno 2018); conferimento degli incarichi ai ministri senza portafoglio: rapporti con il Parlamento e democrazia diretta; pubblica amministrazione; affari regionali e autonomie; Sud, famiglia e disabilità; affari europei (gli incarichi sono conferiti con il D.P.C.M. 1° giugno 2018).
Il 6 giugno 2018 il Governo ottiene la fiducia alla Camera con 350 voti favorevoli, 236 contrari e 35 astenuti. Il giorno precedente il Governo aveva ottenuto la fiducia al Senato con voti favorevoli 171, contrari 117, astenuti 25.
Il 12 giugno 2018 si svolge a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri per la nomina dei Sottosegretari. Nel complesso i Sottosegretari sono 46 (compreso il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giorgetti, nominato il 1° giugno 2018). Il numero complessivo dei componenti del Governo è dunque di 65 membri, oltre al Presidente del Consiglio, numero pari alla soglia massima prevista dalla legge (L. 24 dicembre 2007 n. 244, art. 1, comma 376).
La composizione del Governo in alcuni Paesi europei
Francia
Attualmente il Governo francese di Édouard Philippe, nominato Primo ministro nel maggio 2017, è composto da 16 ministeri:
1) Ministère de l'Intérieur
2) Ministère de la Transition écologique et solidaire
3) Ministère de la Justice
4) Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
5) Ministère des Armées
6) Ministère de la Cohésion des territoires
7) Ministère des Solidarités et de la Santé
8) Ministère de l'Économie et des Finances
9) Ministère de la Culture
10) Ministère du Travail
11) Ministère de l'Éducation nationale
12) Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
13) Ministère de l'Action et des Comptes publics
14) Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
15) Ministère des Outre-Mer
16) Ministère des Sports
I membri del Governo francese sono complessivamente 32:
· un Primo ministro
· 16 ministri
· 3 viceministri
· 12 sottosegretari di Stato
Germania
Il Governo tedesco della Cancelliera Angela Merkel, formato nel marzo 2018, è composto da 14 Ministeri federali (Bundesministerien):
1) Finanze
2) Interno
3) Esteri
4) Economia e energia
5) Giustizia e protezione dei consumatori
6) Lavoro ed affari sociali
7) Difesa
8) Alimentazione e agricoltura
9) Famiglia
10) Salute
11) Trasporti e infrastrutture digitali
12) Ambiente
13) Istruzione e ricerca
14) Cooperazione economica e sviluppo
Ad ogni dicastero è preposto un Ministro Federale. Inoltre, del Gabinetto fa parte il Capo della Cancelleria federale che ricopre il ruolo di Ministro federale per compiti speciali. Pertanto il numero dei ministri è pari a 15.
I membri del Governo tedesco sono complessivamente 46:
· un Cancelliere
· 15 ministri federali (Bundesminister)
· 2 ministri di Stato (Staatsminister) che coadiuvano il Ministro degli esteri
· 28 sottosegretari di Stato (Parlamentarische Staatssekretäre)
Regno Unito
Il Governo britannico del Primo Ministro Theresa May, formato nel luglio 2016, è composto attualmente da 25 Ministeri dipartimentali (Ministerial departments):
1) Cabinet Office
2) Department for Business, Energy & Industrial Strategy
3) Department for Digital, Culture, Media & Sport
4) Department for Education
5) Department for Environment, Food & Rural Affairs
6) Department for Exiting the European Union
7) Department for International Development
8) Department for International Trade
9) Department for Transport
10) Department for Work and Pensions
11) Department of Health and Social Care
12) Foreign & Commonwealth Office
13) HM Treasury
14) Home Office
15) Ministry of Defence
16) Ministry of Housing, Communities & Local Government
17) Ministry of Justice
18) Northern Ireland Office
19) Office of the Leader of the House of Lords
20) Office of the Secretary of State for Scotland
21) Office of the Secretary of State for Wales
22) UK Export Finance
23) Attorney General's Office
24) Office of the Advocate General for Scotland
25) Office of the Leader of the House of Commons
Tranne gli ultimi 4, ciascuno ministero è retto da un Cabinet minister.
La composizione del Governo è la seguente:
· 1 Prime minister
· 22 Cabinet ministers (tra cui un Minister without Portfolio) generalmente denominati Secretaries of State
· 98 Other ministers (vi sono compresi i ministri che non fanno parte del Cabinet, i Ministers of State e i Parliamentary Under Secretaries of State)
In totale dunque il numero dei membri del Governo è pari a 121.
Spagna
Attualmente il Governo spagnolo di Pedro Sánchez Pérez-Castejón, in carica dal 2 giugno 2018, è composto dai seguenti Ministeri:
1) Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (la titolare, María del Carmen Calvo Poyato, è anche vice presidente del Governo);
2) Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación;
3) Ministerio de Justicia;
4) Ministerio de Defensa;
5) Ministerio de Hacienda;
6) Ministerio del Interior;
7) Ministerio de Fomento;
8) Ministerio de Educación y Formación Profesional;
9) Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social;
10) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo;
11) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación;
12) Ministerio de Política Territorial y Función Pública;
13) Ministerio para la Transición Ecológica;
14) Ministerio de Cultura y Deporte;
15) Ministerio de Economía y Empresa;
16) Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
17) Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Articolo 1
(Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati)
Il comma 1 trasferisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (che assume - in base al comma 4 - la nuova denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal MIBACT, il quale, secondo il comma 5, torna ad assumere la denominazione di Ministero per i beni e le attività culturali - MIBAC.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2019, al MIPAAFT sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale turismo (recte, Direzione generale per le politiche del turismo) del MIBACT nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.
In base all'art. 19 del DPCM 171/2014 (Regolamento di organizzazione del MIBACT), la DG Turismo - istituita con DM 18 novembre 2013 - svolge funzioni e compiti in materia di turismo, e a tal fine cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche. Il Direttore generale, in particolare: elabora e sottopone all'approvazione del Ministro i piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali, nonché di quelle europee e internazionali e ne cura l'attuazione; definisce le strategie per rilanciare la competitività dell'Italia sullo scenario internazionale e per la promozione del Made in Italy; a tal fine si raccorda con il Segretariato generale e con le Direzioni generali competenti per materia; promuove iniziative, raccordandosi con le altre Direzioni generali e con l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualità e lo sviluppo dell'offerta turistica e per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica dei territori; promuove, in raccordo con l'ENIT, azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varietà delle destinazioni turistiche italiane, attraverso l'attuazione di interventi in favore del settore turistico, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea; cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attività di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo; elabora, in raccordo con l'ENIT, programmi e promuove iniziative, in raccordo con le Direzioni generali competenti e i Segretariati regionali, finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanità; attiva, in raccordo con i Segretariati regionali e con gli enti territoriali, reti e percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale e cura la definizione, in raccordo con la Direzione generale Belle arti e paesaggio e la Direzione generale Musei, degli indirizzi strategici dei progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identità territoriali e le radici culturali delle comunità locali; elabora programmi e promuove iniziative finalizzati a sensibilizzare le giovani generazioni al turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, dell'ambiente e dell'ecosistema; provvede alla diffusione del Codice di Etica del Turismo; gestisce il Fondo buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli; attua iniziative di assistenza e tutela dei turisti, garantendo il consumatore di pacchetto turistico; esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale, ivi inclusi ENIT - Agenzia nazionale del turismo, ACI - Automobile Club d'Italia e CAI - Club Alpino Italiano, nonché la società Promuovi Italia S.p.a. in liquidazione; gestisce il Fondo nazionale di garanzia; cura le attività di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e le realtà imprenditoriali; provvede alla programmazione e gestione di fondi strutturali e promuove gli investimenti di competenza all'estero e in Italia; predispone gli atti necessari all'attuazione delle misure a sostegno delle imprese di settore, ivi compresa la concessione di crediti di imposta; predispone gli atti necessari al monitoraggio dell'applicazione e alla revisione periodica degli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale; convoca, in qualità di amministrazione procedente, apposite conferenze di servizi, al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati; promuove la realizzazione di progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, predisposti a cura delle Regioni e degli enti locali, singoli o associati; cura le attività inerenti all'esercizio di ogni altra competenza statale in materia di turismo. Presso la DG Turismo, che ne supporta le attività, hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente per la promozione del turismo. La DG Turismo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. La DG Turismo si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale.
In base all'art. 1, co. 2, L. 71/2013, al MIBAC - che avrebbe assunto la nuova denominazione di «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» - sono state trasferite le funzioni allora esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo nonché, con decorrenza dal 21 ottobre 2013 (data di adozione del DPCM previsto dal successivo co. 5), le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui.
Inoltre, in base al co. 3, al MIBAC era trasferito il personale che alla data del 21 maggio 2013 prestava servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con conseguente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferiti. È stato quindi previsto dal co. 4 che il personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito mantenesse il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se il trattamento fosse risultato più elevato, al personale doveva essere corrisposto un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
Il co. 6 ha autorizzato l'allora MIBAC ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base del predetto trasferimento di funzioni e di personale e il co. 7 - nelle more dell'adozione del DPCM previsto dal co. 5 - ha stabilito che esso si avvalesse dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il co. 8 ha disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individuate dal predetto DPCM, per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del MIBACT.
Il 21 ottobre 2013 è stato quindi adottato, in attuazione dell'art. 1, co. 5, L. 71/2013, il DPCM recante i termini e le modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al MIBACT.
In particolare, la tabella 1 (prevista dall'art. 2, co. l) ha individuato il contingente di personale che alla data del 21 maggio 2013 prestava servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui si disponeva il trasferimento al MIBACT.
Dirigenti di prima fascia |
1 |
Cat. A F6 |
3 |
Cat. A F4 |
5 |
Cat. A F3 |
5 |
Cat. B F7 |
7 |
Cat. B F5 |
10 |
Cat. B F4 |
2 (1) |
Cat. B F3 |
1 |
TOTALE |
34 (1) |
(l ) di cui uno cessato dal servizio il 1° agosto 2013
La tabella 2 (art. 2, co. 3) ha specificato le risorse afferenti al trattamento economico del personale, quantificate in € 1.929.850 annui, ad esclusione dell'importo relativo al lavoro straordinario (pari ad € 37.828, allocato sul fondo destinato ai compensi per il lavoro straordinario dei dipendenti dello Stato), le quali sono state allocate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del MIBACT.
FISSE E CONTINUATIVE |
1.736.821,00 |
FUA MIBAC |
94.217,00 |
BUONI PASTO |
60.984,00 |
STRAORDINARIO |
37.828,00 |
TOTALE compresi oneri amministrazione |
1929.850,00 |
La tabella 3 (art. 3, co. l) ha determinato la dotazione organica trasferita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al MIBACT.
Dirigenti di prima fascia |
1 |
Dirigenti di seconda fascia |
4 |
Cat. A F6 |
3 |
Cat. A F5 |
2 |
Cat. A F4 |
9 |
Cat. |
6 |
Cat. A FI |
3 |
Cat. B F9 |
1 |
Cat. B F8 |
|
Cat. B F7 |
7 |
Cat. B F6 |
3 |
Cat. B F5 |
10 |
Cat. B F4 |
2 |
Cat. B F3 |
1 |
TOTALE |
53 |
Il comma 2 dispone la soppressione della DG turismo e la contestuale istituzione, presso il MIPAAFT, del Dipartimento del turismo, al quale sono trasferiti i relativi posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale. I maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del MIPAAFT è rideterminata nel numero massimo di 13 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 3 novella alcune disposizioni del d.lgs. 300/1999. In particolare, sono espunti i riferimenti alle competenze in materia di turismo in capo al Ministero delle attività produttive (ora MISE), mediante le modificazioni agli articoli 27, co. 3, e 28, co. 1, lett. a). La lett. b-bis) - inserita nel co. 3 dell'art 33 - individua le nuove competenze del MIPAAFT: svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del MAECI, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche. Con la novella all'art. 34, viene elevato da 2 a 4 il numero massimo dei dipartimenti istituiti presso il MIPAAFT.
Restano attribuite al MIBAC le competenze, già previste a legislazione vigente, relative alla Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora ridenominata «Scuola dei beni e delle attività culturali») nonché le risorse necessarie al suo funzionamento. Le attività della Scuola sono riferite ai settori di competenza del MIBAC e il suo statuto dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui all'articolo in esame entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (comma 6).
Per lo svolgimento di tali attività è stato previsto un limite di spesa di € 2 mln per gli anni 2012/2013/2014.
In base a un documento reperibile sul sito della Presidenza del Consiglio, l’atto costitutivo della Fondazione è stato adottato il 22 marzo 2013.
Successivamente, l’art. 5, co. 1-bis, del D.L. 192/2014 – senza novellare l’art. 67 del D.L. 83/2012 – ha differito fino al 31 dicembre 2017 le attività della Fondazione, ridefinendone l’ambito di attività, attraverso l’estensione al settore dei beni e delle attività culturali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il co. 1-ter ha previsto che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Ministro dei beni e delle attività e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, doveva essere adottato il nuovo statuto della Fondazione, che assumeva la denominazione di “Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo”.
Lo Statuto della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato approvato con D.I. 11 dicembre 2015 che, in particolare, ha disposto che la Scuola stessa subentra in tutti i rapporti giuridici alla Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo, i cui organi sono decaduti contestualmente all’emanazione dello stesso decreto.
In base allo Statuto, la Scuola – che ha personalità giuridica di diritto privato nella forma di Fondazione di partecipazione e non ha fine di lucro – è un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell’ambito delle competenze del Mibact ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile. Essa è posta sotto la vigilanza del MIBACT e ha sede centrale a Roma, presso il Ministero.
In particolare, come istituto internazionale di formazione avanzata, la Scuola organizza – fra gli altri – un corso di perfezionamento internazionale denominato “Scuola del patrimonio”, di durata minima biennale, e una “International School of cultural heritage” destinata a studenti stranieri. Il modello formativo – basato su corsi in italiano e in inglese – è multidisciplinare e realizza la piena integrazione fra ricerca, didattica ed esperienza concreta nei settori del patrimonio e delle attività culturali e del turismo. Le modalità di ammissione degli allievi e di selezione di docenti e ricercatori, nonché di fellow e collaboratori, sono disciplinate da apposito regolamento, comunque su selezioni a livello internazionale ed esclusivamente in base al merito.
L’art. 11, co. 3-quater, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), novellando l’art. 5, co. 1-bis, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), ha soppresso il termine finale del 31 dicembre 2017, previsto per lo svolgimento delle attività della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo, e ha autorizzato la spesa di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2017.
La puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie e la definizione della disciplina per il loro trasferimento al MIPAAFT sono demandate dal comma 7 a un DPCM da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali.
Le risorse umane includono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla DG Turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del predetto DPCM, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla DG turismo con la società in house ALES S.p.A.
Qui i progetti conclusi o in corso.
Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del MIPAAFT.
È riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro 15 giorni dall'adozione del DPCM. Le facoltà assunzionali del MIBAC sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito del trasferimento del personale interessato, il MIPAAFT provvede all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
In base al comma 8, al fine di mantenere inalterato il numero massimo di 25 uffici dirigenziali di livello generale del MIBAC, previsto dall'art. 54, co. 1, del d.lgs. 300/1999, la dotazione organica di tale Ministero, ridotta per effetto del trasferimento della DG turismo, è incrementata di 1 posto di funzione dirigenziale di livello generale, i maggiori oneri del quale, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.
Le dotazioni organiche e le strutture organizzative del MIBAC sono adeguate con successivo regolamento di organizzazione (per la cui emanazione non è previsto un termine).
Analogamente, in base al comma 9, anche l’adeguamento delle dotazioni organiche e delle strutture organizzative del MIPAAFT è demandato a un futuro regolamento di organizzazione (per la cui emanazione non è previsto un termine).
Fino al 31 dicembre 2018 il MIPAAFT si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del MIBAC. Con la legge di bilancio 2019 le risorse finanziarie da trasferire sono assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del MIPAAFT (comma 10).
Il comma 11 devolve, rispettivamente, al Ministro e al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le competenze relative all’ENIT – Agenzia nazionale del turismo e alla società Promuovi Italia S.p.A., in liquidazione. A tal fine novella l’art. 16 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).
In base al comma 14, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, lo statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del MIPAAFT. Per quanto riguarda il CAI si veda infra.
L'Agenzia ENIT, ai sensi del citato art. 16 del D.L. n. 83/2014, è ente pubblico economico attualmente sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Nel perseguimento della sua missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali nonché i prodotti enogastronomici tipici e artigianali in Italia e all’estero.
Il nuovo statuto dell'ENIT è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2015 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Sono organi dell'Ente: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Esso presiede il consiglio di amministrazione che è altresì composto da due membri nominati dallo stesso Ministro: uno è designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ed uno è designato sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta.
Il 3 luglio 2018 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione, i quali erano stati nominati per tre anni con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 3 luglio 2015. Il 24 luglio 2018 scadrà anche il mandato del presidente dell’Agenzia ENIT, nominato per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 2015.
Tali nomine avevano comportato la cessazione della gestione commissariale dell'Ente, prevista dall'art. 16, comma 4, del D.L. n. 83/2014, il quale aveva disposto la trasformazione dell'ENIT in ente pubblico economico. Il commissario straordinario uscente dell'Agenzia era stato infatti nominato fino all'insediamento degli organi ordinari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2014, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Il co. 10 dell’art. 16 D.L. 83/2014 ha previsto la messa in liquidazione della Società Promuovi Italia S.p.A., il cui azionista unico è l’ENIT, da parte del Commissario entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Il liquidatore può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.A. e Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all'ENIT, anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione di servizi in essere alla data di messa in liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A.
Si ricorda che la predetta società svolge, per conto delle amministrazioni centrali e regionali competenti, le attività di assistenza tecnica previste dall’art. 12, co. 8-bis, D.L. 35/2005, con particolare ma non esclusivo riferimento alle funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell’industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. La società può, più in generale, compiere tutte le operazioni e le attività necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi comprese l’assunzione diretta e indiretta di interessenze e partecipazioni in altri soggetti, sia italiani che esteri aventi oggetto analogo, affine, complementare e comunque strumentale al proprio ed a quello delle società alle quali partecipa, la concessione di sostegno tecnico ed organizzativo alle iniziative promosse, la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che delle proprie partecipare, ed in particolare fideiussioni, l’assunzione di finanziamenti e mutui.
In base al comma 14, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, anche lo statuto del CAI - Club Alpino Italiano dovrà essere modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del MIPAAFT.
Il comma 13 novella quindi la L. 91/1963 (sul riordinamento del CAI) e la L. 6/1989 (che riguarda l’ordinamento delle guide alpine) al fine di trasferire, rispettivamente, al Ministro e al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le competenze in esse previste.
In base all’art. 1 della L. 91/1963, il CAI è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo (ora MIBACT).
Per quanto riguarda la formulazione del comma 13, lettera a), occorre tener presente che la legge 6/1989 reca l’espressione «Ministro del turismo e dello spettacolo» e non «Ministro per il turismo e lo spettacolo».
Per quanto riguarda il comma 13, lettera b), occorre considerare che gli articoli 1 e 5 della legge 91/1963 fanno riferimento al «Ministero del turismo e dello spettacolo», non già al «Ministero per il turismo e lo spettacolo».
Inoltre, il comma 12 modifica la composizione del Consiglio centrale del CAI, riducendo da 5 a 4 il numero dei funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, a seguito della soppressione della previsione relativa al componente designato dal «Ministero per l'agricoltura e le foreste». A tal fine novella l'art. 4, co. 1, della legge 91/1963.
Qui l’organigramma del CAI.
In base all'art. 4, co. 2, dello statuto, gli organi del CAI sono:
a) l'assemblea dei delegati (AD),
b) il comitato centrale di indirizzo e di controllo (CC),
c) il comitato direttivo centrale (CDC),
d) il presidente generale (PG),
e) il collegio nazionale dei revisori dei conti,
f) il collegio nazionale dei probiviri.
In base a quanto si desume dalla spiegazione delle abbreviazioni usate nello statuto e nel regolamento generale (posta sulla prima pagina dello stesso statuto), il Consiglio Centrale ha assunto la nuova denominazione di Comitato centrale di indirizzo e di controllo. In particolare, gli articoli 15 e 16, relativi alla composizione e ai compiti del Comitato, sono stati modificati il 30 novembre 2003; successivamente, con decreto interministeriale 18 gennaio 2005, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state apportate le modifiche di secondo livello ad alcuni articoli dello statuto del Club alpino italiano, con sede di Milano, così come deliberato dall'assemblea straordinaria nella seduta del 30 novembre 2003.
Il comma 15 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 2
(Riordino delle competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)
Il comma 1 attribuisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le funzioni, attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale:
- di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, come convertito, volti a garantire la sicurezza agroalimentare in Campania;
- di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 136 del 2013, recante azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte.
L'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, disciplina lo svolgimento di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all’agricoltura, al fine di accertare l’eventuale esistenza di contaminazione a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi di rifiuti, anche in conseguenza della relativa combustione.
In particolare, si ricorda che la disposizione demanda lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli ai seguenti enti: Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania. Il comma 1-bis detta norme sulla pubblicazione, l'aggiornamento ed il potenziamento degli studi epidemiologici relativi alle contaminazioni delle aree della regione Campania, con particolare riferimento ai registri delle malformazioni congenite ed ai registri dei tumori, e l'elaborazione di dati dettagliati in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riguardo ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili. È consentita, ai sensi del comma 2, la collaborazione, secondo le rispettive competenze, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo delle capitanerie di porto, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici ed enti di ricerca pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. Nello svolgimento delle indagini tecniche sarà possibile avvalersi anche di ulteriori soggetti. I commi 3, 4 e 6-bis recano la disciplina relativa agli obblighi posti in capo alle amministrazioni centrali e locali nonché ai privati, finalizzati allo svolgimento delle indagini (obblighi concernenti la fornitura di dati e l'accesso ai terreni). Il comma 5 prevede la presentazione di una relazione che deve contenere, oltre ai risultati delle indagini svolte e delle metodologie utilizzate, anche una proposta di interventi di bonifica dei terreni indicati come prioritari dalla direttiva ministeriale. Il comma 6 demanda a decreti ministeriali l'individuazione dei terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative (cfr. il D.M. 11 marzo 2014, il D.M. 12 febbraio 2015, il D.M. 7 luglio 2015 e il D.M. 3 aprile 2017). Ulteriori disposizioni (commi da 6-ter a 6-sexies) prevedono, tra l'altro, che i terreni oggetto della destinazione prescritta sono circoscritti e delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati. Infine, il comma 6-septies ha consentito l'interconnessione diretta al SISTRI da parte del Corpo forestale dello Stato, ora confluito nell'Arma dei Carabinieri, al fine di contrastare le attività illecite nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano.
L'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013 disciplina l’istituzione un Comitato Interministeriale e di una Commissione (commi 1-2, oggetto di modifica da parte del presente decreto-legge), con l’obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari.
Alla Commissione è affidato il compito di coordinare un programma straordinario e urgente di interventi (comma 4) finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori, per i quali viene indicata la copertura finanziaria (comma 5). Sono disciplinate la composizione del Comitato e della Commissione, sono previsti specifici obblighi di pubblicità dei dati già acquisiti e delle informazioni circa l'attività del Comitato interministeriale. Viene prevista la possibilità di costituire consigli consultivi della comunità locale (comma 4-bis). Ulteriori disposizioni riguardano gli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento. I commi da 4-quater a 4-octies prevedono lo svolgimento di esami sullo stato di salute della popolazione residente in alcuni comuni della regione Campania e l'offerta di omologhi esami alla popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte. Sono infine dettate norme per il finanziamento delle suddette attività
Si ricorda che, in materia, è inoltre intervenuto il D.P.C.M. 18/09/2014, recante Comitato interministeriale per gli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale ed il monitoraggio del territorio della regione Campania, pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2014, n. 282. Esso prevede, all'articolo 1, che - ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, come convertito in legge - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è ricostituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato interministeriale per l'individuazione e il potenziamento delle azioni e degli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, il monitoraggio, anche di radiazioni nucleari, la tutela e la bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania indicati ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge suddetto. Ai sensi del comma 2 di tale D.P.C.M., il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è composto dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e turismo, dal Ministro della difesa e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio delegato all'esercizio delle funzioni relative alla materia delle politiche per la coesione territoriale. Il Presidente della regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato (comma 4) e i componenti del Comitato possono delegare la propria partecipazione a un Vice Ministro o a un Sottosegretario (comma 5). Alle riunioni del Comitato, in base agli argomenti da trattare, possono essere invitati altri Ministri, nonché esponenti del sistema delle autonomie territoriali.
Ai sensi dell'articolo 2, il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) predispone gli indirizzi per l'individuazione e il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno e dell'illecito ambientale, il monitoraggio, anche di radiazioni nucleari, la tutela e la bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania individuati con i decreti di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013;
b) assicura la supervisione delle attività della Commissione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013;
c) predispone con cadenza semestrale una relazione, da trasmettere alle Camere, avente a oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, lo stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti, nonché il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili. La Segreteria del Comitato è assicurata dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per le finalità di tale trasferimento di funzioni, il successivo comma 2 dispone una serie di novelle all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 136 del 2013:
a) con una modifica al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, si stabilisce che:
- il Comitato interministeriale, già sopra richiamato, sia istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (e non più "presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri" come nel testo previgente);
- esso è presieduto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (in luogo del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, come era nel testo previgente);
- il Comitato è composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro della difesa, confermandosi - fatte salve le novelle sopra esaminate - sostanzialmente l'attuale composizione: al Ministro per la coesione territoriale corrisponde il "Ministro per il Sud" e viene integrata la dicitura relativa al ministro competente per le politiche agricole (ora, in seguito alle disposizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge in esame, "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo")
b) con una novella al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, si interviene in materia di composizione della Commissione, sopra già citata, chiamata ad individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale.
In particolare, si prevede che:
- il rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presieda la Commissione;
- non viene più annoverato tra i componenti il rappresentante della Presidenza del Consiglio;
- per il resto la composizione della Commissione rimane sostanzialmente immutata, e le ulteriori novelle riguardano le nuove denominazioni "Ministro delegato per il Sud" e "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";
Conseguentemente, oltre al rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (che, come detto, la presiede), fanno parte della Commissione un rappresentante del Ministro per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attività culturali e della regione Campania.
c) infine, con un'ulteriore novella al comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, si affidano i compiti di segreteria del Comitato e il supporto tecnico per la Commissione alle strutture organizzative del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - in luogo dei "Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale", come prevedeva il testo previgente - nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri per la finanza pubblica (come era già previsto a legislazione vigente).
Il comma 3 attribuisce poi al Ministero dell’ambiente l'esercizio delle funzioni - già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri - in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo; restano ferme le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine, con la disposizione in esame si recano una serie di novelle:
Ø si sopprime la previsione - di cui al comma 9, dell'articolo 7 del D.L. 133 del 2014 - che regola le competenze della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, istituita presso la Presidenza del Consiglio.
Si ricorda che, in base al citato comma 9, la struttura di missione, di cui al comma 8 della medesima disposizione, si prevedeva operasse di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.
Ø Con una novella al comma 8 dell'articolo 7 del D.L. 133, si elimina quindi il previsto concerto con la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico.
Si ricorda che tale disposizione ha assegnato alle Regioni la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, prevedendo una previa istruttoria del Ministero dell'ambiente di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Si ricorda che con il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. decreto competitività), in particolare con l'articolo 10 recante Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura si è prevista l'istituzione di una struttura di missione (comma 11). Quest'ultima è stata istituita con D.P.C.M. del 27 maggio 2014 (Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, "#Italia sicura"), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la funzione di accelerare l'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico e di sviluppo di infrastrutture idriche.
Ø Con una novella sul comma 1074 della legge di bilancio per il 2018 (l. n. 205 del 2017), si stabilisce che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, vengano individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta del Ministero dell’ambiente, e non più, a seguito della novella, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche.
Viene altresì mutato il quadro dei soggetti chiamati a sottoscrivere l’apposito accordo di programma, che si prevede venga sottoscritto non più dal Presidente del Consiglio dei ministri, bensì dal Ministro dell’ambiente e dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento.
Si ricorda che il comma 1073 della citata legge n. 205 del 2017, ha previsto che a valere sugli stanziamenti della medesima legge di bilancio - in particolare ai sensi del comma 1072 e nell'ambito dei settori di spesa ivi indicati - una quota annua pari a 70 milioni di euro possa essere destinata al finanziamento:
a) degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del «Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione » e non ancora finanziati;
b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, individuati ai sensi del comma 1074, oggetto di novella con la disposizione in esame.
Inoltre, con la novella si modifica il quadro dei soggetti chiamati ad esprimersi nell’ambito del processo autorizzatorio finalizzato alla stipula di mutui a favore dei presidenti delle regioni o delle province autonome interessate: queste, infatti, possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa - a seguito della novella - con il Ministero dell’ambiente, e non più con la Presidenza del Consiglio dei ministri come prevedeva la disposizione previgente, a stipulare appositi mutui.
Si ricorda che tali mutui, di durata massima quindicennale, da stipulasti sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, sono previsto con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 1072 già citato. Verificare se in relazione ci sono informazioni su questo fondo
Si ricorda che nel corso delle Comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulle linee programmatiche del suo Dicastero, nella seduta del 5 luglio 2018 della 13a Commissione del Senato, il Ministro ha richiamato l'attenzione sul tema delle azioni di prevenzione in materia di dissesto idrogeologico, "in particolare, riportando in capo al Ministero dell'ambiente la diretta competenza sul tema che nell'ultima legislatura era stata ceduta a una struttura di missione dislocata presso la Presidenza del Consiglio, tema sul quale si è già intervenuti attraverso le norme contenute nel decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri del 2 luglio 2018", richiamando i profili di risparmio di costi a ciò riconnessi.
Il comma 4 reca una serie di modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di Riforma dell'organizzazione del Governo:
- con la lettera a) del comma, si novella l’articolo 35, comma 2, del suddetto decreto legislativo, ove si aggiungono alle materie indicate dalla disposizione, di competenza del Ministero dell'ambiente:
o le politiche di promozione per l’economia circolare e l’uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico (mediante l'inserimento di una nuova lettera c-bis);
o il coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;
Si ricorda che l'art. 35 in parola ha istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Al comma 2 della citata norma, si prevedono in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.
- Con la lettera b) del comma si novella, inoltre, l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 300.
Questo prevede, in materia di ordinamento, che il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede, ai sensi dell'articolo 4 dello stesso D.Lgs., sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e che le direzioni sono coordinate da un Segretario generale.
- Con la novella, si modifica la norma relativa al conferimento dell'incarico di Segretario generale del Ministero dell'ambiente: il rinvio all'articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 diviene generale e non più limitato al solo comma 5-bis della disposizione - norma che prevede, in materia di conferimento di incarichi di funzione dirigenziale, il conferimento anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli dei dirigenti (di cui all'articolo 23 del medesimo D. Lgs. 165), purché dipendenti delle amministrazioni dello Stato ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
In particolare, il comma 5-bis dell'articolo 19 prevede che, ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di funzione dirigenziale, di cui ai commi da 1 a 5 della medesima disposizione, possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli dei dirigenti (di cui all'articolo 23 del medesimo D. Lgs. 165), purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In base alla norma, gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento - limite poi elevato dall'art. 29, comma 3, L. 28 dicembre 2015, n. 221 - della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dei dirigenti e del 10 per cento - limite anch'esso poi elevato- della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. La norma ha stabilito un possibile innalzamento de suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate invece dal comma 6 della disposizione.
Si rammenta, al riguardo, che il comma 3 dell'articolo 19 del D.Lgs. 165 stabilisce che gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.
Quest'ultimo comma 6, in materia di conferimento di incarichi ad esterni, dispone che gli incarichi, di cui ai commi da 1 a 5, possano essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Il comma 5 dell'articolo in esame prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente, si provveda alla quantificazione puntuale e al trasferimento delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con l'articolo in esame.
Il comma 6 demanda ad un regolamento di organizzazione, da emanare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di adeguare le strutture organizzative del Ministero dell’ambiente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La disposizione non prevede un termine.
Si ricorda che il co. 4-bis in parola stabilisce che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 - dunque con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta- su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con i contenuti e con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali
Il comma 7 stabilisce l'invarianza finanziaria delle disposizioni dell'articolo in esame, stabilendo che all’attuazione della norma il Ministero dell’ambiente provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 3
(Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità)
Il comma 1 individua un complesso di funzioni spettanti - in parte in base alle norme già vigenti[1] in parte in base a trasferimenti di competenza disposti dal medesimo comma - al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità. I commi da 2 a 6 recano novelle, abrogazioni e norme di coordinamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 1. I commi 7 e 8 recano norme finanziarie e contabili.
Le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 attengono alle politiche per la famiglia. In merito, quelle, ivi individuate, che attualmente spettano ad altre Amministrazioni e vengono così trasferite sono: le funzioni statali finora di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento delle politiche intese alla tutela dei diritti ed alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica; le funzioni statali finora di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all’art. 1, comma 391, della L. 28 dicembre 2015, n. 208. A quest'ultimo riguardo, il successivo comma 2 del presente articolo 3 prevede che i decreti di attuazione dell'istituto siano emanati dal Presidente del Consiglio ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, mentre la formulazione fino ad ora vigente prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con gli ultimi due Ministri menzionati).
Tali decreti concernono i criteri e le modalità per il rilascio (sulla base dell'ISEE) della carta alle famiglie con almeno tre figli minori a carico, la quale consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni e servizi ovvero a riduzioni tariffarie, concessi da soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. All'istituto in esame è stata data attuazione con il D.M. 20 settembre 2017.
Le lettere b) e c) del comma 1 confermano le funzioni della Presidenza del Consiglio - ovvero, come detto, del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità - in materia, rispettivamente, di adozione di minori e di politiche per l'infanzia e l'adolescenza. Riguardo alla seconda materia, inoltre, la lettera c): prevede che le relative funzioni di indirizzo e coordinamento (da parte dei suddetti soggetti) riguardino anche lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; attribuisce in via esclusiva al Presidenza del Consiglio (o al suddetto Ministro delegato) le funzioni del Governo inerenti all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed al Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza - mentre nella disciplina finora vigente (abrogata dal successivo comma 6) tali funzioni sono esercitate unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali -; trasferisce - insieme con la novella di cui al successivo comma 3, lettera b) -, nell'àmbito della Presidenza del Consiglio, dal Dipartimento per le pari opportunità al Dipartimento per le politiche della famiglia le funzioni inerenti all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; introduce la previsione che la Presidenza - ovvero il suddetto Ministro delegato - esprima il concerto sui decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Sempre con riferimento alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, la lettera a) del successivo comma 3 attribuisce al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, il cómpito - spettante, nella disciplina finora vigente, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - di convocare periodicamente (e in ogni caso almeno ogni tre anni) la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e trasferisce dal Dicastero del lavoro e delle politiche sociali al Dipartimento per le politiche della famiglia la funzione di organizzazione della medesima Conferenza (secondo le procedure e le modalità già stabilite dalla normativa, la quale contempla, tra l'altro, il parere delle Commissioni parlamentari competenti).
La lettera d) del comma 1 prevede che il Presidente del Consiglio - ovvero, come detto, il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità - eserciti le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, fatte salve le competenze dei Dicasteri ivi menzionati. In merito, il numero 1) della lettera a) del successivo comma 4 trasferisce dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali al Presidente o Ministro delegato suddetti il coordinamento dell'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a conseguire gli obiettivi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ed i cómpiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia. La suddetta lettera d) del comma 1, inoltre, introduce le previsioni che la Presidenza del Consiglio o il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità:
- si avvalgano dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; tale organismo - incardinato, nella normativa finora vigente, presso il Dicastero del lavoro e delle politiche sociali - viene trasferito, in base alle novelle di cui alla lettera c) del successivo comma 4, presso la Presidenza del Consiglio (riguardo ad uno stanziamento in favore dell'Osservatorio, cfr. sub il successivo comma 7). Restano fermi i criteri generali sulla composizione dell'organo e le norme sulla durata ed il possibile rinnovo; a quest'ultimo riguardo, le novelle (al numero 4)) sopprimono la fase procedurale della relazione da parte dell'organismo sull'attività svolta (ai fini della valutazione della perdurante utilità del medesimo);
- esprimano il concerto nell'adozione degli atti di competenza del Ministero della salute relativamente alle attività intese alla promozione dei servizi e delle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità nonché negli atti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativi al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (di cui all'art. 13 della L. 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni);
- gestiscano il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, la cui dotazione viene trasferita dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza medesima. Riguardo a quest'ultimo Fondo, la lettera f) del successivo comma 4 opera una modifica sostanziale della disciplina. Nella normativa finora vigente, il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi intesi al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare. La novella di cui alla lettera f) prevede invece che la dotazione del Fondo (confermata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020) sia destinata ad interventi in materia adottati secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali; si rileva che la procedura di emanazione del decreto in esame non contempla il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta ferma la nozione di caregiver familiare posta dall'art. 1, comma 255, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.
Sempre con riferimento alle politiche in favore delle persone con disabilità, in base alla novella di cui alla suddetta lettera a) del comma 4: il concerto sui disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate nonché il concerto (obbligatorio) per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia è espresso dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, anziché dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; si trasferiscono da quest'ultimo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato suddetto, i cómpiti (da esercitare secondo la procedura e le modalità stabilite dalla disciplina già vigente) di presentare una relazione biennale al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia ed agli indirizzi che saranno seguìti, di promuovere indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e di convocare ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap.
La novella di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 modifica la procedura per l'adozione degli atti e dei provvedimenti concernenti l'impiego del Fondo per le non autosufficienze, prevedendo che i decreti siano emanati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delegato suddetto e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (al quale, nella normativa finora vigente, compete in via principale l'emanazione di tali decreti). Restano fermi il concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché la previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.
Le novelle di cui alla lettera d) del comma 4 riguardano la L. 22 giugno 2016, n. 112, relativa all'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetta “Legge dopo di noi”). Per i relativi decreti di attuazione e per gli atti di riparto delle risorse, nonché per la relazione alle Camere (sull'attuazione della disciplina), le novelle prevedono la titolarità duplice del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (a cui fa riferimento la formulazione finora vigente) e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità.
Le novelle di cui alla successiva lettera e) modificano la composizione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale (organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147), contemplando due rappresentanti della Presidenza del Consiglio, di cui uno del Dipartimento per le politiche della famiglia - mentre la formulazione vigente fa riferimento (per la Presidenza del Consiglio) solo a quest'ultimo rappresentante -, e prevedono che il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità partecipi, come soggetto invitato in via permanente, alle riunioni della Rete.
Le novelle di cui alle lettere g), h) ed i) riguardano l'inclusione scolastica dei soggetti con disabilità. In base ad esse: si inserisce il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità tra i Ministri competenti ad esprimere il concerto ai fini della definizione delle linee guida sui criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva (secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati - ICD - dell'OMS) e sui criteri, i contenuti e le modalità di redazione del relativo “profilo di funzionamento” (secondo la classificazione ICF dell'OMS); si introduce il parere del medesimo Ministro delegato nella procedura di emanazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo alla definizione dei piani di studio e delle modalità attuative ed organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché dei crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso; si inserisce un rappresentante del suddetto Ministro delegato in seno all'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.
La novella di cui alla lettera l) inserisce il concerto del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità nella procedura di emanazione dei decreti di riparto delle risorse statali, in favore degli enti territoriali, per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.
Il comma 5 specifica che per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo 3 le competenti Amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con la Presidenza del Consiglio.
Il comma 6 dispone l'abrogazione di alcune norme, in quanto assorbite o incompatibili con i commi precedenti.
Il comma 7 reca uno stanziamento per il funzionamento del summenzionato Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, pari a 250 migliaia di euro per il 2018 ed a 500 migliaia di euro annui a decorrere dal 2019. Ai fini della relativa copertura finanziaria, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Il comma 8 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
In merito alle previsioni, di cui al comma 1, che inseriscono un concerto - su atti di Ministri - della Presidenza del Consiglio, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, potrebbe essere opportuno definire i termini di applicazione per i casi in cui il Dipartimento per le politiche della famiglia (della Presidenza del Consiglio) non sia retto da un Ministro.
Articolo 4
(Esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica)
Soppressione del Dipartimento “Casa Italia” (comma 1)
Il comma 1 dell'articolo in esame prevede la soppressione del Dipartimento istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’art. 18-bis del D.L. 8/2017, al fine di svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia”. Le relative funzioni sono affidate alla Presidenza del Consiglio.
Tale soppressione è operata mediante due modifiche all’articolo 18-bis del D.L. 8/2017 che sopprimono ogni riferimento al citato Dipartimento.
Nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato 2017 si legge che “il progetto, introdotto dall’art. 18-bis del DL n. 8 del 2017 (convertito dalla legge n. 45 del 2017), concernente gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, mirava a sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane, nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e alla efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Veniva a tal fine prevista l’istituzione di uno specifico Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del quale si è provveduto, nel corso del 2017, a definirne l’organizzazione interna e la dotazione di personale dirigente e amministrativo[2], continuando ad utilizzare, sotto un profilo squisitamente tecnico, la struttura di missione “Casa Italia”[3]. Tale struttura era stata istituita nel settembre 2016 per dare attuazione al progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo del territorio e delle aree urbane, con il compito di definire una policy generale di messa in sicurezza del Paese anche attraverso l’utilizzo di una quota del fondo di cui al DL n. 50 del 2017 per l’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Quanto alle attività di coordinamento si segnalano, in particolare, la realizzazione della mappa dei rischi dei Comuni italiani, l’archivio nazionale dei dati e delle informazioni sui fabbricati e la ricognizione delle risorse presenti nel bilancio dello Stato destinate ad interventi di prevenzione dei rischi naturali, che costituisce il necessario presupposto per il monitoraggio degli investimenti pubblici nel settore. Le specifiche risorse provenienti dal fondo di cui all’art. 41 del DL n. 50 del 2017 sono state, invece, indirizzate al finanziamento di interventi destinati a verificare la vulnerabilità degli edifici scolastici e degli edifici comuni nelle zone a rischio sismico e a finanziare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici da realizzare attraverso cantieri pilota; attività, queste ultime, di immediata utilità che richiedono un attento monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi. Sotto il profilo finanziario le relative risorse (157,5 milioni incrementati di 5 milioni per il finanziamento degli interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture, provenienti dal Fondo investimenti di cui all’art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2017) sono state assegnate alla Presidenza solo nei mesi di novembre e dicembre transitando, in mancanza di impegni, nell’avanzo di amministrazione 2017”.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica (commi 2 e 3)
Il comma 2 stabilisce che la parte di risorse del Fondo da ripartire per accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 (di cui all’art. 41 del D.L. 50/2017-L. 96/2017) specificatamente destinata al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici, confluisce nel Fondo unico per l’edilizia scolastica e può essere utilizzata (esclusivamente) per le verifiche di vulnerabilità degli edifici ricadenti nella zona sismica 1.
In particolare, la disposizione, facendo esplicito riferimento alle finalità di cui all’art. 41, co. 3, lett. a), n. 1 del D.L. 50/2017, specifica che dette risorse – che devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al Fondo unico per l’edilizia scolastica (di cui all’art. 11, co. 4-sexies, del D.L. 179/2012-L. 221/2012)[4] – devono essere utilizzate per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici ricadenti nella (sola) zona sismica 1[5] e candidati dagli enti locali nell’ambito della procedura selettiva di cui all'art. 20-bis del D.L. 8/2017-L. 45/2017.
La relazione illustrativa sottolinea che la disposizione si rende necessaria per favorire la conclusione di un procedimento già avviato con specifico avviso pubblico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo al finanziamento di verifiche di vulnerabilità sismica per gli edifici scolastici. Tale avviso – ricorda la relazione illustrativa - ha previsto che parte della graduatoria per la realizzazione delle verifiche di vulnerabilità sulle scuole in zona sismica 1 fosse finanziata con le risorse gestite dal Dipartimento Casa Italia, mentre la restante parte (sia per le restanti scuole in zona sismica 1 che per quelle in zona sismica 2) fosse finanziata con le maggiori risorse gestite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con la soppressione del Dipartimento Casa Italia e per evitare ritardi nell'autorizzazione degli enti beneficiari, la norma in questione consente di riassegnare le risorse gestite dal suddetto Dipartimento al Fondo unico per l'edilizia scolastica, per garantire un'autorizzazione unica e una gestione congiunta degli interventi.
Ciò premesso e in considerazione del fatto che la disposizione in esame circoscrive l’ambito degli interventi alla sola zona sismica 1, si verifichi se il richiamo alla lett. a) del co. 3 dell’art. 41 – che riguarda le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nelle zone sismiche 1 e 2 – non debba essere sostituito con il richiamo alla lett. b) dello stesso comma, che fa riferimento alle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni situati nella zona sismica 1, affidando le relative attività al Dipartimento “Casa Italia”.
Si ricorda, infatti, che l’art. 41 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), istituendo nello stato di previsione del MEF un Fondo da ripartire per accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ha disposto che le risorse del medesimo Fondo – pari a € 461,5 mln per il 2017, a € 687,3 mln per il 2018 e a € 669,7 mln per il 2019 – sono destinate, fra l'altro, a:
§ al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nelle zone sismiche 1 e 2 (di cui all'art. 20-bis, co. 4, del D.L. 8/2017 -L. 45/2017[6]) e alla conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico nell’ambito degli interventi di ricostruzione nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016 (L. 229/2016) (co. 3, lett. a), n. 1);
§ al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni situati nella zona sismica 1, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, diversi da quelli di cui alla lett. a) e per i relativi progetti di adeguamento. Il Dipartimento “Casa Italia” provvede alle relative attività previa intesa con il MIUR per il coordinamento degli interventi con gli altri previsti a legislazione vigente (co. 3, lett. b), n. 1).
In attuazione dell’art. 20-bis del D.L. 8/2017 e dell’art. 41 del D.L. 50/2017, il MIUR ha emanato l’avviso pubblico prot. 8008 del 28 marzo 2018, per l’individuazione degli enti locali cui erogare contributi. Gli enti locali interessati dovevano far pervenire la propria candidatura per ogni edificio scolastico entro il 5 giugno 2018.
L’avviso pubblico ha disposto che i contributi stanziati – che in base al comunicato del MIUR del 28 marzo 2018 ammontano a € 145 mln, di cui € 100 mln messi a disposizione dal MIUR e € 45 mln dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri[7] – possono essere utilizzati dagli enti locali proprietari degli edifici scolastici per finanziare:
- zona sismica 1: le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, censiti in Anagrafe dell’edilizia scolastica alla data di pubblicazione dell’avviso, e le progettazioni per gli interventi di adeguamento antisismico che si dovessero rendere necessari a seguito delle predette verifiche;
- zona sismica 2: nei limiti delle risorse disponibili, le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, censiti in Anagrafe dell’edilizia scolastica alla data di pubblicazione dell’avviso, e le progettazioni per gli interventi di adeguamento antisismico che si dovessero rendere necessari a seguito delle predette verifiche.
Il comma 3 reca alcune modifiche ai commi 487-489 dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016), al fine di attribuire al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca la competenza sulle procedure in corso relative all’utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti locali per interventi di edilizia scolastica, sia per l’annualità 2018 sia per l’annualità 2019, nell’ambito della disciplina sui c.d. patti di solidarietà nazionale, competenza che la legge di bilancio 2017 aveva attribuito alla Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica.
Come riportato nella Relazione illustrativa, la modifica risulta necessaria in quanto la suddetta Struttura di missione, che ai sensi della legge n. 232/2016 ha finora gestito la procedura per l’assegnazione agli enti locali degli spazi finanziari per gli interventi di edilizia scolastica, non risulta confermata dal nuovo Governo in carica.
Si ricorda, infatti, che la Struttura di missione in questione è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, che ne autorizzava l’operato fino al 30 aprile 2016. La Struttura è stata poi prorogata con D.P.C.M. 11 aprile 2016 fino alla scadenza del mandato del Governo allora in carica (Governo Renzi).
Successivamente alla nomina del nuovo Governo a dicembre 2017 (Governo Gentiloni), la Struttura è stata confermata, con decorrenza 1° gennaio 2017, con il D.P.C.M. 25 gennaio 2017, con i relativi contingenti di personale, limitando comunque il suo operato fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.
Il Governo attualmente in carica non risulta aver emanato il D.P.C.M. per la proroga dell’operatività della Struttura di missione in questione.
Pertanto, con le modifiche apportate dal comma 3 in esame ai commi 487, 488 e 489 della legge di bilancio per il 2017, si interviene sulla procedura di comunicazione/assegnazione degli spazi finanziari finalizzati ad interventi di edilizia scolastica, fermo restando la disciplina dei patti di solidarietà nazionale verticali, indicando, in luogo della più volte citata Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca quale nuovo soggetto competente per quel che concerne:
- la comunicazione da parte degli enti locali degli spazi finanziari di cui essi necessitano per interventi di edilizia scolastica (comma 487);
- l’individuazione degli spazi finanziari da assegnare a ciascun ente locale, tenendo conto dell’ordine prioritario espressamente indicato dalla norma (comma 488);
- l’individuazione degli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 489);
- la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, degli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale (comma 489).
Si ricorda che con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016) è stato previsto nell’ordinamento un patto di solidarietà nazionale "verticale" - che interessa sia gli enti locali (art. 1, comma 485 - 494) che le regioni (art. 1, commi da 495 - 501) - al fine di favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, che rientra negli ambiti dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243/2012. Il carattere verticale è da ricondurre alla circostanza che gli spazi di disavanzo concessi agli enti richiedenti – che nei patti orizzontali sono compensati da corrispondenti spazi di avanzo degli enti che cedono spazi - sono a carico di risorse del bilancio dello Stato.
La legge di bilancio per il 2017 aveva assegnato alle regioni e agli enti locali spazi finanziari, per il triennio 2017-2019, nel limite di 700 milioni di euro annui per gli enti locali (di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica) e di 500 milioni di euro annui per le regioni.
La legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 874, legge n. 205/2017) ha rifinanziato questi patti nazionali, ampliando gli spazi finanziari concessi agli enti locali spazi fino al limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (in luogo dei 700 prima previsti), incrementando di 100 milioni (da 300 a 400 milioni) la quota delle suddette risorse da destinare all'edilizia scolastica, ed inserendo una ulteriore finalizzazione, per 100 milioni annui, in favore degli interventi di impiantistica sportiva.
La norma dispone poi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 un ulteriore stanziamento – sempre riferito all'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale, pari a 700 milioni di euro annui.
L'assegnazione degli spazi si articola secondo una procedura differenziata, in base agli investimenti da realizzare. Per gli spazi finanziari destinati ad interventi di edilizia scolastica, gli enti locali devono comunicare gli spazi di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Struttura di missione per il coordinamento degli interventi di edilizia scolastica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; entro il 5 febbraio di ciascun anno; la Struttura di missione comunica poi alla Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale, tenendo conto di un certo ordine prioritario previsto dalla norma:
- interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno precedente
- interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato, che non abbiano pubblicato il bando alla data della richiesta di spazi finanziari;
- interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato, che non abbiano pubblicato il bando alla data della richiesta di spazi finanziari;
- interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;
- altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP.
Si precisa che gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto di solidarietà nazionale "verticale" sono assegnati agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità. Pertanto, in caso di mancato utilizzo, gli spazi non utilizzati sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per lo stesso importo. L'ente territoriale beneficiario attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione dei patti di solidarietà, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo.
L'attribuzione degli spazi finanziari a favore degli enti locali per l'anno 2017, per complessivi 700 milioni di euro stanziati dal comma 485 della legge di bilancio 2017, è stata disposta con il D.M. Economia del 14 marzo 2017, di cui di cui 402 milioni destinati a interventi di edilizia scolastica.
Quella relativa all’anno 2018 è stata disposta con D.M. Economia 9 febbraio 2018, n. 20970, per complessivi 900 milioni di euro, di cui 342 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro destinati a interventi di impiantistica sportiva.
Indicazioni, procedure ed adempimenti per i patti di solidarietà nazionale sono contenute della circolare n. 5 del 2018 della Ragioneria generale dello Stato.
Articolo 5
(Entrata in vigore)
L'articolo dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal 13 luglio 2018.
[1] Riguardo alle funzioni in oggetto già spettanti, in base alla normativa fino ad ora vigente, al Presidente del Consiglio dei ministri, cfr. il D.P.C.M. 27 giugno 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2018) di delega di funzioni al Ministro per la famiglia e le disabilità, Lorenzo Fontana.
[2] I testi dei decreti sono consultabili nella sezione normativa del sito web del Dipartimento “Casa Italia”, all’indirizzo http://www.casaitalia.governo.it/it/normativa/.
[3] I decreti istitutivo e di conferma della Struttura di missione (emanati rispettivamente il 23 settembre e il 20 dicembre 2016) sono anch’essi consultabili all’indirizzo internet citato nella nota precedente.
[4] Il Fondo unico per l’edilizia scolastica è stato istituito dall’art. 11, co. 4-sexies, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012), che ha previsto che nello stesso devono confluire tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. Il Fondo è allocato sul cap. 7105 dello stato di previsione del MIUR.
[5] Si ricorda che l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ha previsto la classificazione del territorio nazionale (demandata in concreto alla regioni) in 4 zone a pericolosità sismica decrescente: zona 1 (la zona più pericolosa, in cui possono verificarsi fortissimi terremoti); zona 2 (in cui possono verificarsi forti terremoti); zona 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari) e zona 4 (la zona meno pericolosa, in cui i terremoti sono rari).
Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, ai fini dell'individuazione delle zone sismiche e della formazione e dell'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, sono stati approvati i criteri generali e la mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale. Il nuovo studio di pericolosità, allegato a tale ordinanza, ha fornito alle Regioni uno strumento aggiornato per la classificazione del proprio territorio. Nel sito del Dipartimento della Protezione civile è disponibile l'elenco dei provvedimenti di classificazione adottati a livello regionale.
[6] L’art. 20-bis del D.L. 8/2017 (L. 45/2017) – come modificato, da ultimo, dall’art. 11-ter, co. 3, del D.L. 91/2017 (L. 123/2017) – ha destinato alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici situati nelle zone sismiche 1 e 2, nonché alla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le risorse di cui all'art. 1, co. 161, della L. 107/2015, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Almeno il 20% di tali risorse deve essere destinato alle quattro regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
In particolare, il co. 4 ha stabilito che, entro il 31 agosto 2018, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.
[7] Successivamente, il MIUR, con D.M. 8 agosto 2017, ha accertato economie per € 105.112.190,27 da destinare al finanziamento delle indagini di vulnerabilità sismica.