Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari
Riferimenti: SCH.DEC N.9/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 9
Data: 13/04/2018

Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi

 

 

 

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Dossier n. 6

 

 

 

 

 

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Atti di governo n. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

 

 

 

 

 

 

 

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AC0089

 


I N D I C E

 

 

Introduzione. 7

Le disposizioni dello schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 9) 11

Articolo 1, commi 1 e 2 (Corsi di studio ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio) 11

Articolo 1, comma 3, lettera a) (Soggiorno per volontariato: determinazione del contingente annuale e requisiti per il rilascio del nulla osta) 12

Articolo 1, comma 3, lettera b) (Soggiorno per volontariato: termine per il rilascio del nulla osta) 14

Articolo 1, comma 3, lettera c) (Soggiorno per volontariato: rifiuto o revoca del nulla osta) 14

Articolo 1, comma 3, lettera d) (Soggiorno per volontariato: pratiche per il rilascio del permesso di soggiorno) 15

Articolo 1, comma 3, lettera e) (Soggiorno per volontariato: rifiuto o revoca del permesso di soggiorno) 15

Articolo 1, comma 3, lettera f) (Soggiorno per volontariato: documentazione in italiano) 16

Articolo 1, comma 4, lettera a) (Soggiorno per ricerca: i soggetti ammessi) 16

Articolo 1, comma 4, lettera b) (Soggiorno per ricerca: i soggetti esclusi) 16

Articolo 1, comma 4, lettera c) (Soggiorno per ricerca: cessazione di un obbligo per l'istituto di  ricerca che accoglie lo straniero ricercatore) 17

Articolo 1, comma 4, lettera d) ed e) (Soggiorno per ricerca: la convenzione tra istituto di ricerca e straniero ricercatore) 17

Articolo 1, comma 4, lettera f) e lettera o) (Soggiorno per ricerca: rilascio del nulla osta) 18

Articolo 1, comma 4, lettera g) (Soggiorno per ricerca:sospensione del rilascio, rifiuto o revoca del nulla osta) 19

Articolo 1, comma 4, lettera h) (Soggiorno per ricerca: impossibilità di esecuzione della convenzione di accoglienza) 19

Articolo 1, comma 4, lettera i) (Soggiorno per ricerca: pratiche per il rilascio del permesso di soggiorno ) 20

Articolo 1, comma 4, lettera l) (Soggiorno per ricerca: termine per il rilascio e durata del permesso di soggiorno) 20

Articolo 1, comma 4, lettera m) (Soggiorno per ricerca: rifiuto o revoca del permesso di soggiorno) 20

Articolo 1, comma 4, lettera n) (Soggiorno per ricerca: ricongiungimento dei familiari) 21

Articolo 1, comma 4, lettera p) (Soggiorno per ricerca: successivo permesso per cercare un'occupazione o per avviare un'attività d'impresa) 21

Articolo 1, comma 4, lettera q) (Soggiorno per ricerca:attività di insegnamento da parte dello straniero ricercatore) 23

Articolo 1, comma 4, lettera r) (Soggiorno per ricerca: definizione di mobilità di breve o di lunga durata; riammissione dello straniero ricercatore in caso di opposizione da parte di altro Stato membro) 23

Articolo 1, comma 4, lettera s) (Soggiorno per ricerca: mobilità di breve o di lunga durata per lo straniero ricercatore titolare di un permesso di soggiorno per ricerca  rilasciato da altro Stato membro) 24

Articolo 1, comma 4, lettera t) (Soggiorno per ricerca: modifica della rubrica dell'articolo 27-ter del T.U. immigrazione) 26

Articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d) ed f) (Soggiorno per studio: percorsi di istruzione superiore) 26

Articolo 1, comma 5, lettera e) (Soggiorno per studio: mobilità degli studenti) 27

Articolo 1, comma 5, lettera g) (Soggiorno per studio: permesso di soggiorno) ....................................................................................... 28

Articolo 1, comma 6 (Soggiorno per studio: corsi di formazione professionale e tirocini) 28

Articolo 1, comma 7 (Soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti) 30

Articolo 2 (Modifiche al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170) 32

Articolo 3 (Punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione) 32

Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria) 33

 

Testo a fronte. 35

Articolo 1, comma 1 (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) 37

Articolo 1, comma 2 (Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) 41

Articolo 1, comma 3 (Modifiche all'articolo27-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) 43

Articolo 1, comma 4 (Modifiche all'articolo 27-ter al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) 49

Articolo 1, comma 5 (Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) 65

Articolo 1, comma 6 (Modifiche all'articolo 39-bis al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) 73

Articolo 1, comma 7 (Introduzione dell'articolo 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) 77

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170) 79

 


 

INTRODUZIONE

 

 

Lo schema di decreto legislativo contenuto nell'Atto del Governo n. 9 mira al recepimento della disciplina posta dalla direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari.

La direttiva pone il termine di suo recepimento al 23 maggio 2018.

Essa figura nell'elenco (nell'Allegato 1) recato dalla legge n. 163 del 2017, la legge di delegazione europea 2016-2017. Si tratta dell'elenco di direttive per cui la medesima legge n. 163 ha delegato il Governo ad adottare - previo parere del Parlamento - i decreti legislativi di attuazione.

Valgono i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi formulati in via generale - in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive - dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2002 (recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea").

 

Il recepimento della direttiva importa, per più disposizioni, una novellazione del Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998).

Di questo risultano incisi gli articoli che disciplinano l'ingresso e soggiorno: per volontariato (articolo 27-bis), per ricerca (articolo 27-ter), per studio (articoli 39 e 39-bis).

Del Testo unico risulta inoltre abrogato l'articolo 22, comma 11-bis, in quanto avente ad oggetto un profilo (il prolungamento del permesso di soggiorno oltre la conclusione del percorso formativo) che trova riformulazione in un nuovo articolo 39-bis-1 introdotto nel medesimo Testo unico. Questo nuovo articolo concerne una nuova fattispecie di permesso di soggiorno, per ricerca di lavoro o imprenditorialità di ricercatori e studenti (in attuazione dell'articolo 25 della direttiva).

Invero la direttiva disciplina altresì la materia - e dà facoltà agli Stati membri di adeguarvisi - del "collocamento alla pari" (dove per persona collocata alla pari si intende il cittadino di Paese terzo che sia ammesso nel territorio di uno Stato membro per essere temporaneamente ospitato da una famiglia allo scopo di migliorare le sue competenze linguistiche e la sua conoscenza dello Stato membro interessato, in cambio di lavori domestici leggeri e della cura di bambini).

Lo schema di decreto legislativo non contiene previsioni per questo aspetto (oggetto dell'articolo 16 della direttiva), ritenendolo già trattato dalla legge n. 304 del 1973 (di ratifica dell'Accordo del Consiglio europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, aperto all'adesione di qualunque Stato terzo, anche non membro del Consiglio d'Europa), la quale contiene disposizioni di miglior favore rispetto alla medesima direttiva.

 

 

La direttiva (UE) 2016/801 in sintesi

 

La direttiva (UE) 2016/801 fonde in un'unica, in parte modificata, disciplina quel che era innanzi oggetto di due distinte direttive: la direttiva 2004/114/CE (relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato) e la direttiva 2005/71/CE (relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica).

La nuova direttiva ha inteso rimediare ad alcune carenze rilevate dalle istituzioni europee, soprattutto per profili quali i requisiti di ammissione, i diritti, le garanzie procedurali, l'accesso degli studenti al mercato del lavoro durante gli studi e la mobilità all'interno dei Paesi dell'Unione europea.

Suo intento è stato approntare un quadro giuridico unitario per le diverse categorie di cittadini di Paesi terzi che giungono nell'Unione a fini di studi e formazione, nell'auspicio di rendere l'Unione europea polo di attrazione per la ricerca e l'innovazione e agevolare una modernizzazione dei sistemi di insegnamento superiore in Europa.

In tale prospettiva, la direttiva n. 801 del 2016 stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno, per un periodo superiore ai 90 giorni, applicabili ai cittadini di Paesi terzi e ai loro familiari che si recano nell'Ue per motivi di studio, ricerca, volontariato, programmi di scambio di alunni e progetti educativi, facilitando altresì la loro mobilità

all'interno degli Stati membri.

In estrema sintesi, la direttiva si prefigge di ottimizzare i seguenti elementi: durata della permanenza, garanzie procedurali, aspetti burocratici, accesso al mercato del lavoro.

Più nel dettaglio, la direttiva contiene disposizioni in materia di:

ü     ammissione (Capo II);

ü     autorizzazione e durata del soggiorno (Capo III);

ü     rifiuto e revoca delle autorizzazioni (Capo IV);

ü     diritti (Capo V);

ü     mobilità tra Stati membri (Capo VI);

ü     procedure e trasparenza (Capo VII).

Per quanto riguarda l'ammissione, la direttiva definisce, tra l'altro, le condizioni generali (articolo 7), nonché i requisiti specifici per i ricercatori (articolo 8), gli studenti (articolo 11), gli alunni (articolo 12), i tirocinanti (articolo 13), i volontari (articolo 14) e le persone collocate alla pari (articolo 16).

La direttiva stabilisce poi il regime delle autorizzazioni, rilasciate sotto forma di permesso di soggiorno, di visto a lunga durata o programma che prevede mobilità (articolo 17), e definisce la loro durata a seconda che si tratti di ricercatori, studenti o programma di scambio di alunni (articolo 19). Precisa inoltre i motivi di rifiuto di una domanda di autorizzazione (articolo 20), nonché quelli alla base della revoca o del non rinnovo della stessa (articolo 20). Tali motivi includono la non sussistenza delle condizioni generali, documenti falsificati o manomessi, irregolarità da parte dell'ente, dell'impresa o della famiglia ospitante. Fatta eccezione per i ricercatori, nel caso in cui si presenti una domanda di rinnovo per instaurare o continuare un rapporto di lavoro in uno Stato membro, quest'ultimo può verificare se il posto in questione non possa essere occupato da propri cittadini, o da altri cittadini dell'Unione, o da cittadini di paesi terzi che soggiornano da lungo periodo in tale Stato (articolo 20, paragrafo 5). Nel caso in cui lo Stato non intenda rinnovare o intenda revocare l'autorizzazione agli studenti, questi ultimi potranno presentare una domanda di accoglienza presso un altro istituto superiore per seguire un programma di studi equivalente rimanendo nello Stato membro fino alla decisione delle autorità competenti in merito alla domanda (articolo 20, paragrafo 6).

Quanto ai diritti, la direttiva stabilisce che, nei rapporti di lavoro, i ricercatori, i tirocinanti, i volontari e le persone alla pari abbiano un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro interessato, salvo alcuni casi particolari (articolo 22), e concede ai ricercatori il diritto ad insegnare, lasciando agli Stati membri la facoltà di fissare un numero di ore o di giorni prestabilito (articolo 23). I ricercatori, inoltre, avranno il diritto di farsi accompagnare dai familiari, ai quali è ugualmente riconosciuto il diritto di lavorare durante il soggiorno nell'Ue (articolo 26).

Tra le novità introdotte dalla direttiva, quella di concedere agli studenti, durante la durata della loro attività di studio, la possibilità di lavorare per almeno 15 ore settimanali (articolo 24). Inoltre, studenti e ricercatori potranno risiedere nel territorio dell’Unione almeno 9 mesi dopo il completamento dei loro studi o del loro periodo di ricerca allo scopo di cercare un’occupazione o avviare un’impresa (articolo 25).

Un'altra novità riguarda il diritto per studenti e ricercatori a muoversi tra i Paesi membri con maggiore facilità e a lavorare (o insegnare, se si tratta di ricercatori) contestualmente alle loro attività di studio o ricerca. Essi non dovranno presentare nuove richieste per il rilascio del permesso di soggiorno (articolo 27). Per i ricercatori la mobilità intra-Ue può essere di breve durata (fino a 180 giorni) (articolo 28) o di lunga durata (non inferiore a 360 giorni) (articolo 29). Essi potranno portare con sé i propri familiari, ai quali dovrà essere consentito di lavorare durante il loro periodo di permanenza nell’Ue (articolo 30). Per gli studenti la mobilità è prevista invece per un periodo massimo di 360 giorni (articolo 31).

La direttiva stabilisce poi una serie di garanzie procedurali e obblighi in materia di trasparenza, tra cui l'obbligo di informare i cittadini circa la necessità di integrare la documentazione fornita a sostegno di una domanda di autorizzazione o circa i motivi di inammissibilità o rigetto di una domanda (articolo 34), nonché l'obbligo di provvedere affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno (articolo 35).

Infine, altre disposizioni riguardano la designazione di punti di contatto (articolo 37) e l'elaborazione di statistiche sul numero di autorizzazioni rilasciate (articolo 38).

 

 


LE DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO EGISLATIVO (ATTO DEL GOVERNO N. 9)

 

 

Lo schema si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca un novero di novelle al decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale contiene il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero.

Il Testo unico dell'immigrazione disciplina l'oggetto della direttiva all'articolo 27, comma 1, lettera r) (collocamento alla pari: ma per questa materia non viene posta alcuna modifica, per le ragioni ricordate in introduzione); articolo 27-bis (ingresso e soggiorno per volontariato), articolo 27-ter (ingresso e soggiorno per ricerca); articolo 39 (accesso ai corsi delle università), articolo 39-bis (soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale).

E vi è ora inserito un articolo 39-bis.1. relativo ad un permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti (per i ricercatori, disposizioni in questo senso sono collocate nel citato articolo 27-ter, introducendovi i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater).

L'articolo 2 novella - a fini di raccordo con la disciplina della direttiva - disposizione del decreto-legge n. 105 del 2003, in materia di Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università.

L'articolo 3 prevede punti di contatto per lo scambio di informazioni e di documentazione con gli Stati membri, necessarie ai fini della mobilità degli studenti e dei ricercatori.

L'articolo 4 pone la clausola di invarianza finanziaria.

 

 

Articolo 1, commi 1 e 2

(Corsi di studio ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio)

 

(modifiche all'articolo 5, comma 3 nonché abrogazione dell'articolo 22, comma 11-bis del T.U. immigrazione)

(cfr. articolo 18, par. 2, 3 e 4 della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (di seguito T.U. immigrazione) disciplina il permesso di soggiorno per gli stranieri entrati regolarmente nel territorio dello Stato italiano.

La durata del permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere inferiore al periodo di frequenza - anche pluriennale - di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto.

La novella introduce in questa enumerazione gli "istituti tecnici superiori".

È così ampliata l'enumerazione dei corsi impartiti dagli istituti di insegnamento e dagli istituti di istruzione superiore, la cui frequenza legittimi il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Tale ampliamento è inteso rispondere alla definizione di "studente" resa dalla direttiva UE n. 801 del 2016 all'articolo 3 (par. 3:  studente è "il cittadino di Paese terzo che sia stato accettato da un istituto di istruzione superiore e che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per seguire, quale attività principale, un programma di studi a tempo pieno che porti al conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato membro, compresi i diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto di istruzione superiore, che può comprendere un corso propedeutico preliminare a tale istruzione, in conformità del diritto nazionale, o un tirocinio obbligatorio").

 

L'articolo 69 della legge n. 144 del 1999 ha istituito il sistema dell'istruzione e formazione "tecnica superiore" (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

Successivamente, la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori (ITS).

Tali linee guida sono state adottate con il d.P.C.m. 25 gennaio 2008.

 

Altra novella abroga l'articolo 22, comma 11-bis del T.U. immigrazione.

Infatti la fattispecie lì normata - il prolungamento del permesso di soggiorno fino ad ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto - viene ad essere oggetto di altre disposizioni, introdotte dallo schema (v. infra) quale novello articolo 39-bis.1 del medesimo Testo unico.

 

 

Articolo 1, comma 3, lettera a)

(Soggiorno per volontariato: determinazione del contingente annuale e requisiti per il rilascio del nulla osta)

 

(modifiche all'articolo 27-bis, commi 1 e 2 del T.U. immigrazione)

(cfr. articolo 14 della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

Questa lettera incide intanto sul comma 1 dell'articolo 27-bis del T.U. immigrazione, il quale disciplina le modalità per la determinazione del contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato - "di interesse generale e di utilità sociale", si viene ad aggiungere, in raccordo con le formulazioni presenti nel Codice del Terzo settore (il decreto legislativo n. 117 del 2017).

La determinazione del contingente annuale (permane per essa il termine del 30 giugno di ciascun anno) è rimessa a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito - si viene a prevedere - il Consiglio nazionale del terzo settore.

Questa lettera incide inoltre sul comma 2 del medesimo articolo 27-bis del T.U.

Le novelle qui disposte mirano a raccordare la disciplina con quella del Terzo settore, oggetto di recente riforma (citato decreto legislativo n. 117 del 2017). Inoltre modificano il requisito anagrafico per la partecipazione dello straniero ad un programma di volontariato.

Lo straniero partecipante al programma di volontariato è ammesso - entro il contingente annuale - se in età compresa tra 25 e 35 anni (non già tra 20 e 30 anni, com'è nella disposizione del T.U. immigrazione).

Ancora, le novelle incidono sui requisiti necessari perché sia rilasciato il nulla osta all'ingresso di tale categoria di stranieri.

A tal fine prevedono espressamente il carattere di utilità sociale e l'assenza di scopo di lucro da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato.

Quest'ultima - non solo promotrice, anche responsabile del programma di volontariato, si prevede - è tenuta a stipulare con lo straniero una convenzione, della quale si viene a prevedere un contenuto più 'stringente' che in passato.

Nella convenzione infatti devono essere specificate le attività assegnate al volontario e le modalità di loro svolgimento, inclusi i giorni e le ore di impegno in tali attività. Si rende comunque obbligatoria l'indicazione del percorso di formazione dello straniero volontario, anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana, così come obbligatoria è scandito essere la sottoscrizione di una polizza assicurativa, per le spese relative all'assistenza sanitaria nonché alla responsabilità civile verso terzi, ed ora anche contro gli infortuni collegati all'attività di volontariato.

L'organizzazione promotrice e responsabile del programma di volontariato inoltre provvede alle spese di viaggio, vitto, alloggio, dello straniero, nonché alle piccole spese che siano - si viene a prevedere - sostenute e documentate direttamente dal volontario per tutta la durata del soggiorno.

L'organizzazione assume - si viene a prevedere - piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma stesso di volontariato, nonché per il viaggio di ingresso e ritorno.

Rimane fermo che lo straniero volontario non possa essere retribuito dall'ente promotore e responsabile ·del programma, potendosi solo rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Siffatte previsioni ripetono quanto previsto per il volontariato nel Terzo settore dal decreto legislativo n. 117 del 2917 (il cd. Codice del Terzo settore: cfr. il suo articolo 17).

 

 

Articolo 1, comma 3, lettera b)

(Soggiorno per volontariato: termine per il rilascio del nulla osta)

 

(modifiche all'articolo 27-bis, comma 3 del T.U. immigrazione)

 

La novella introduce un termine - di quarantacinque giorni - perché il nulla osta (domandato dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato) sia rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione (presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato), acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti sopra ricordati.

 

 

Articolo 1, comma 3, lettera c)

(Soggiorno per volontariato: rifiuto o revoca del nulla osta)

 

(introduzione dei commi 4-bis e 4-ter nell'articolo 27-bis del T.U. immigrazione)

(cfr. articoli 20 e 21 della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

La novella consiste nella disciplina dei casi in cui il nulla osta per l'ingresso dello straniero soggiornante per volontariato sia rifiutato o, se già rilasciato, sia revocato.

Il rifiuto o la revoca del nulla osta intervengono: quando non sussistano i requisiti e le condizioni previsti per l'ingresso, o la documentazione presentata sia stata falsificata o ottenuta in maniera fraudolenta, o l'organizzazione o l'ente non abbia rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili, o sia stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare.

Le decisioni di revoca del nulla osta sono adottate caso per caso nel rispetto del principio di proporzionalità (così un novello comma 4-ter, che al suo interno contiene un refuso nel rinvio normativo).

 

 

Articolo 1, comma 3, lettera d)

(Soggiorno per volontariato: pratiche per il rilascio del permesso di soggiorno)

 

(modifiche all'articolo 27-bis, comma 5 del T.U. immigrazione)

 

Le novelle prevedono che dopo il nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione all'organizzazione promotrice del programma di volontariato, lo straniero volontario sia tenuto - entro otto giorni dall'ingresso in Italia - a presentare la dichiarazione di presenza allo Sportello unico che ha rilasciato il nulla osta.

Questo, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno reca la dicitura "volontario".

È rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle formalità presso lo Sportello unico.

 

 

Articolo 1, comma 3, lettera e)

(Soggiorno per volontariato: rifiuto o revoca del permesso di soggiorno)

 

(introduzione del comma 5-bis nell'articolo 27-bis del T.U. immigrazione)

(cfr. articoli 20 e 21 della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

La novella consiste nella disciplina dei casi in cui il permesso di soggiorno per lo straniero giunto per volontariato sia rifiutato o, se già rilasciato.

Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno intervengono: quando il permesso sia stato ottenuto in maniera fraudolenta o sia stato falsificato o contraffatto, o se risulta che il volontario non soddisfacesse o non soddisfi più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal T.U. immigrazione, o se egli soggiorni per fini diversi da quelli per cui è stato rilasciato il nulla osta.

 

 

 

Articolo 1, comma 3, lettera f)

(Soggiorno per volontariato: documentazione in italiano)

 

(introduzione del comma 6-bis nell'articolo 27-bis del T.U. immigrazione)

 

La novella consiste nella previsione che la documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni per l'ingresso e soggiorno per volontariato siano fornite in lingua italiana.

 

 

Articolo 1, comma 4, lettera a)

(Soggiorno per ricerca: i soggetti ammessi)

 

(modifiche all'articolo 27-ter, comma 1 del T.U. immigrazione)

(cfr. articolo 3, par. 2 della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

Si amplia - in ottemperanza alla direttiva europea - la categoria di soggetti che cui è consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di ricerca.

L'ampliamento consiste nell'inclusione dei titolari di un dottorato.

Rimane immutato l'impianto della disciplina già vigente, imperniato sulla non previsione di quote di ingresso per tal tipo di soggiorno e sulla previsione che gli istituti di ricerca che selezionano lo straniero ricercatore debbano essere iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca.

 

 

Articolo 1, comma 4, lettera b)

(Soggiorno per ricerca: i soggetti esclusi)

 

(introduzione del comma 1-bis nell'articolo 27-ter del T.U. immigrazione)

(cfr. articolo2, par. 2 della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

Questo novello articolo elenca le categorie di cittadini stranieri esclusi dall'ambito di applicazione della regolamentazione del soggiorno per motivi di ricerca, in quanto si applicano loro altre fattispecie.

Si tratta di: soggiornanti nel territorio nazionale per motivi di protezione temporanea o umanitaria; i beneficiari di protezione internazionale e coloro che ne abbiano fatto richiesta e siano in attesa di una decisione; i familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea; i titolari di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo; i lavoratori altamente qualificati; i dipendenti in tirocinio che fanno ingresso nell'ambito di un trasferimento intra-societario; i destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

È insieme di esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva, da questa stessa predisposto.

 

Articolo 1, comma 4, lettera c)

(Soggiorno per ricerca:cessazione di un obbligo per l'istituto di ricerca che accoglie lo straniero ricercatore)

 

(introduzione del comma 2-bis nell'articolo 27-ter del T.U. immigrazione)

(cfr. articolo 8, par. 2 della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

La novella prevede - per l'istituto di ricerca che accolga lo straniero ricercatore - la cessazione dell'obbligo di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore fino a sei mesi dopo la cessazione della convenzione di accoglienza, quando al ricercatore sia rilasciato il permesso di soggiorno per cercare un lavoro o avviare un'attività di impresa (su tale permesso, v. infra, lettera p) del comma 3 dell'articolo 1 del presente schema).

 

 

Articolo 1, comma 4, lettere d) ed e)

(Soggiorno per ricerca: la convenzione tra istituto di ricerca e straniero ricercatore)

 

(modifiche all'articolo 27-ter, commi 3 e 3-bis del T.U. immigrazione)

(cfr. risp. articolo 10, par. 2 e 3, ed articolo 7, par. 3) della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

La disciplina vigente prescrive la stipula di una convenzione di accoglienza tra lo straniero ricercatore e l'istituto di ricerca che lo accoglie.

La novella prevede che la convenzione abbia ad oggetto l'attività di ricerca (anziché il mero progetto di ricerca) e ne indichi il titolo o scopo nonché la durata stimata

Inoltre prescrive che le risorse mensili messe a disposizione del ricercatore siano sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale.

Così come prescrive l'indicazione di una polizza assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore e i suoi familiari.

La medesima convenzione deve altresì - si viene a prevedere - recare le informazioni sulla eventuale mobilità del ricercatore in altri Stati membri dell'Unione europea, ove già nota al momento della stipula della convezione.

 

Ancora, si viene a prevedere che la valutazione (che la convenzione deve contenere) delle risorse mensili messe a disposizione del ricercatore, sia effettuata caso per caso.

Permane comunque invariato, come parametro di riferimento, il doppio dell'importo dell'assegno sociale.

 

 

Articolo 1, comma 4, lettera f) e lettera o)

(Soggiorno per ricerca: rilascio del nulla osta)

 

(modifiche all'articolo 27-ter, comma 4 del T.U. immigrazione)

(cfr. articolo 7, par. 1, 4, 5 e 6, articolo 8, par. 1 e 3, articolo 34, par. 2, della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

Così come per il volontariato (v. supra), così l'ingresso e soggiorno per la ricerca si articola in due passaggi: il rilascio del nulla osta all'organizzazione o istituto che impiega lo straniero; il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero.

La lettera f) qui in esame concerne la domanda di nulla osta per ricerca (viene espunta la specificazione "scientifica"), presentata dall'istituto di ricerca allo Sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base al luogo in cui si svolge la ricerca, il quale lo rilascia acquisito il parere della questura sulla sussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore in quanto pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale (cfr. articolo 4, comma 3 del T.U. immigrazione).

Ebbene, la novella prescrive che la domanda di nulla osta indichi gli estremi del passaporto (o documento equivalente) dello straniero ricercatore.

Inoltre pone un termine di trenta giorni per il rilascio (o il rigetto) del nulla osta.

E prevede che il nulla osta (insieme con il codice fiscale del ricercatore) sia trasmesso (dallo Sportello unico) in via telematica agli uffici consolari all'estero, per il rilascio del visto di ingresso, da richiedere entro sei mesi dall'ottenimento del nulla osta.

Siffatto visto di ingresso è rilasciato prioritariamente rispetto agli altri tipi di visto.

La lettera o) prevede che la procedura sopra descritta si applichi anche ai ricercatori già regolarmente presenti ad altro titolo nel territorio nazionale.

 

 

 

 

 

Articolo 1, comma 4, lettera g)

(Soggiorno per ricerca: sospensione del rilascio, rifiuto o revoca del nulla osta)

 

(introduzione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater nell'articolo 27-ter del T.U. immigrazione)

(cfr. articoli 20, 21 e 34, par. 3 della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

Si prevede che, in caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'istituto di ricerca sia invitato ad integrarla, con sospensione del termine per il rilascio del nulla osta (novello comma 4-bis).

Si prevedono altresì (come già sopra esaminato circa il soggiorno per volontariato) i casi in cui il nulla osta per il soggiorno per ricerca sia rifiutato o, se già rilasciato, revocato.

Rifiuto o revoca intervengono quando: non sussistano i requisiti e le condizioni previsti per l'ingresso; la documentazione presentata sia stata falsificata o ottenuta in maniera fraudolenta: l'istituto di ricerca sia in corso di liquidazione o sia stato liquidato; l'istituto di ricerca sia stato sanzionato per lavoro non dichiarato o non abbia rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di diritti dei lavoratori, di previdenza sociale (novello comma 4-ter).

Le decisioni di revoca del nulla osta per cause addebitabili all'istituto di ricerca, sono adottate caso per caso nel rispetto del principio di proporzionalità (novello comma 4-quater).

 

 

Articolo 1, comma 4, lettera h)

(Soggiorno per ricerca: impossibilità di esecuzione della convenzione di accoglienza)

 

(modifiche all'articolo 27-ter, comma 5 del T.U. immigrazione)

(cfr. articolo 10, par. 5 e 6 della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

Secondo la disposizione vigente, la convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego del nulla osta.

La novella aggiunge la previsione di altra fattispecie, ossia il caso di impossibilità di esecuzione della convenzione.

In tal caso l'istituto di ricerca è tenuto a informare lo Sportello unico, ai fini delle conseguenti decisioni in merito al rilascio del nulla osta.

 

 

 

 

Articolo 1, comma 4, lettera i)

(Soggiorno per ricerca: pratiche per il rilascio del permesso di soggiorno)

(modifiche all'articolo 27-ter, comma 6 del T.U. immigrazione)

 

La novella prevede che il ricercatore, una volta entrato nel territorio nazionale, si rechi presso lo Sportello unico per la dichiarazione di presenza.

Il termine per essa è di otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale.

 

 

Articolo 1, comma 4, lettera l)

(Soggiorno per ricerca: termine per il rilascio e durata del permesso di soggiorno)

 

(modifiche all'articolo 27-ter, comma 7 del T.U. immigrazione)

(cfr. articolo 17, par. 1 e 3, articolo 18, par. 1 e articolo 34, par. 2 della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

La novella pone un termine di trenta giorni per il rilascio al ricercatore, da parte del questore, del permesso di soggiorno.

Inoltre specifica che la durata del permesso di soggiorno sia pari a quella del programma di ricerca.

Il permesso deve recare un riferimento ai programmi dell'Unione europea o multilaterali comprendenti misure di mobilità, ove il ricercatore faccia ingresso sulla base di tali programmi.

 

 

Articolo 1, comma 4, lettera m)

(Soggiorno per ricerca: rifiuto o revoca del permesso di soggiorno)

 

(introduzione del comma 7-bis nell'articolo 27-ter del T.U. immigrazione)

(cfr. articoli 20 e 21della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

La novella consiste nella disciplina dei casi in cui il permesso di soggiorno per lo straniero giunto per ricerca sia rifiutato o, se già rilasciato, sia revocato.

Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno intervengono: quando il permesso sia stato ottenuto in maniera fraudolenta o sia stato falsificato o contraffatto, o se risulta che il ricercatore non soddisfacesse o non soddisfi più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal T.U. immigrazione, o se egli soggiorni per fini diversi da quelli per cui è stato rilasciato il nulla osta.

 

Articolo 1, comma 4, lettera n)

(Soggiorno per ricerca: ricongiungimento dei familiari)

 

(modifiche dell'articolo 27-ter, comma 8 del T.U. immigrazione)

(cfr. articolo 26, articolo 27, par. 3 e articolo 30 della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

La novella incide sulla disciplina del ricongiungimento dei familiari dei ricercatori.

La norma generale del ricongiungimento familiare dello straniero è posta dall'articolo 29 del T.U immigrazione.

Per lo straniero il quale sia ricercatore, l'articolo 27-ter, comma 8 del T.U. pone alcune specifiche previsioni.

Quest'ultimo comma è qui novellato, onde specificare che la sua previsione riguarda il coniuge legalmente non separato ed i figli minori. Inoltre si pone per l'autorizzazione al ricongiungimento il medesimo termine (di trenta giorni) previsto per il rilascio del nulla osta, qualora le due richieste siano contestuali. Diversamente - si intende dal combinato disposto con l'articolo 29 del T.U. -  permane il termine di novanta giorni.

Per l'ingresso del familiare al seguito dello straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da altro Stato membro, la novella prevede la dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiare nel primo Stato membro.

Rimane fermo che in caso di ricongiungimento ai familiari sia rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quella del permesso di soggiorno del ricercatore.

 

 

Articolo 1, comma 4, lettera p)

(Soggiorno per ricerca: successivo permesso per cercare un'occupazione o per avviare un'attività d'impresa)

 

(introduzione dei commi 9-bis, 9-ter e 9-quater nell'articolo 27-ter del T.U. immigrazione)

(cfr. articolo 25, par. 1 e 2 della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

Viene innovativamente introdotta - sulla scorta della previsione dell'articolo 25 della direttiva - per i ricercatori stranieri la possibilità, una volta completata l'attività di ricerca per cui abbiano fatto ingresso, di ottenere un nuovo permesso di soggiorno per cercare un'occupazione o avviare un'attività d'impresa coerente con l'attività di ricerca completata.

 

 

Sono prescritte alcune condizioni, prima fra tutte la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'assegno sociale (aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere, o in maggior misura in caso di figli minori).

Il permesso di soggiorno dei familiari è rinnovato, in tal caso, per la stessa durata.

È inserita la previsione della necessaria dichiarazione di disponibilità da parte del ricercatore allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, ai sensi dell'articolo 19 ("Stato di disoccupazione", la sua rubrica) del decreto legislativo n. 150 del 2015, n. 150.

Si fa qui rinvio a una procedura volta a far ricevere a coloro che siano privi di impiego ed intendano impegnarsi nella ricerca attiva di lavoro, di ricevere servizi e misure di politica attiva del lavoro, da parte dei servizi, pubblici e privati, per l'impiego. Secondo la disciplina normativa vigente, tramite il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità le persone in cerca di occupazione sono inserite nelle banche dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, che dialoga con i nodi di coordinamento regionali, per la successiva erogazione di servizi e misure di politiche attive del lavoro.

La direttiva indica una durata minima per questa tipologia di soggiorno (ulteriore rispetto allo svolgimento dell'attività di ricerca), pari a nove mesi. Essa è recepita, con l'indicazione altresì di una durata massima di dodici mesi.

Tale termine parrebbe 'ritagliato' su quanto previsto per il lavoratore straniero che perda il posto di lavoro (e dunque sia in cerca di uno nuovo), oggetto di specifica previsione del T.U. immigrazione (suo articolo 22, comma 11).

Così il novello comma 9-bis.

Si prevede che il ricercatore debba fornire idonea documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta, rilasciata dall'istituto di ricerca (documentazione presentabile entro sessanta giorni dalla richiesta di questo permesso di soggiorno per lavoro, se essa non sia immediatamente disponibile). Così il novello comma 9-ter.

Anche per questa tipologia di permesso di soggiorno sono disciplinati il rifiuto o revoca. Intervengono se sia stata presentata documentazione fraudolenta o contraffatta o comunque quando, anche prima della sua scadenza, vengano a mancare i requisiti previsti dal T.U. per il soggiorno nel territorio nazionale (comma 9-quater).

 

 

 

 

 

Articolo 1, comma 4, lettera q)

(Soggiorno per ricerca:attività di insegnamento da parte dello straniero ricercatore)

 

(modifiche dell'articolo 27-ter, comma 10 del T.U. immigrazione)

(cfr. articolo 23 e articolo 27, par. 2 della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

La novella rimuove alcune condizioni limitative, circa l'ammissione dello straniero ricercatore a svolgere attività di insegnamento a parità di condizioni con i cittadini italiani (purché si tratti di insegnamento compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca).

Viene meno la limitazione dell'attività di insegnamento costituita dal suo finora necessario collegemanto al progetto di ricerca svolto dal ricercatore straniero.

Inoltre la possibilità di insegnamento è estesa ai ricercatori provenienti, per mobilità di breve o lunga durata, da un altro Stato membro dell'Unione europea.

 

 

 Articolo 1, comma 4, lettera r)

(Soggiorno per ricerca: definizione di mobilità di breve o di lunga durata; riammissione dello straniero ricercatore in caso di opposizione da parte di altro Stato membro)

 

(introduzione del comma 10-bis dell'articolo 27-ter del T.U. immigrazione)

(cfr. articolo 32, par. 4, lettera b) della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

Prevede l'obbligo per lo Stato italiano di riammissione senza formalità dello straniero ricercatore titolare di un permesso per ricerca rilasciato dall'Italia, su richiesta di un altro Stato membro che si opponga alla mobilità di breve durata del medesimo ricercatore nel proprio territorio ovvero non autorizzi oppur revochi un'autorizzazione per mobilità di lunga durata.

L'obbligo permane anche se il permesso di soggiorno rilasciato dall'Italia sia scaduto o sia stato revocato.

Si intende che nei confronti dello straniero rientrato nel territorio nazionale sono adottati i provvedimenti previsti dal T.U. immigrazione, in base alla sua condizione giuridica (dunque anche l'espulsione, qualora il permesso di soggiorno sia stato revocato).

La novella sopra sunteggiata menziona una mobilità di breve durata ed una mobilità di lunga durata.

La definizione vi è resa nel modo seguente: mobilità di breve durata è quella per periodi non superiori a 180 giorni in un arco temporale di 360 giorni; mobilità di lunga durata è quella per periodi superiori a 180 giorni.

È definizione che ricalca quella resa nella direttiva, nei suoi articoli 28 e 29.

 

 

Articolo 1, comma 4, lettera s)

(Soggiorno per ricerca: mobilità di breve o di lunga durata per lo straniero ricercatore titolare di un permesso di soggiorno per ricerca  rilasciato da altro Stato membro)

 

(modifiche al comma 11 nonché introduzione dei commi da 11-bis a 11-decies nell'articolo 27-ter del T.U. immigrazione)

(cfr. articolo 17, par. 4, articolo 27, par. 1, articolo 28, par. da 1 a 9, articolo 29 e articolo 30 della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

Disciplina le condizioni e le modalità dell'esercizio del diritto di mobilità di breve e di lunga durata nel territorio nazionale del ricercatore titolare di un'autorizzazione per ricerca rilasciata da un altro Stato membro (ed eventualmente dei suoi familiari).

Per quanto concerne la mobilità di breve durata (si è detto, quella per periodi non superiori a 180 giorni in un arco temporale di 360 giorni), si prevede che sia l'istituto di ricerca che accolga in Italia lo straniero ricercatore (anziché quest'ultimo) a presentare una comunicazione allo Sportello unico per l'immigrazione competente, affinché il ricercatore possa svolgere una parte della sua attività di ricerca in Italia.

L'istituto di ricerca deve essere iscritto nell'elenco (tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca) degli istituti che possono accogliere stranieri soggiornanti per ricerca.

La comunicazione dell'istituto di ricerca deve contenere alcuni elementi, tra i quali sono introdotti: gli estremi del passaporto (o documento equivalente) del ricercatore ed eventualmente dei familiari; l'attestato di iscrizione dell'istituto di ricerca nell'elenco del Ministero; copia dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro e della convenzione di accoglienza del ricercatore con l'istituto di ricerca del primo Stato membro; la documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di risorse "sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale".

La comunicazione che ottemperi a queste condizioni sostituisce il nulla osta per ricerca, in presenza del quale - nel caso, si è detto, di ricercatore titolare di un'autorizzazione per ricerca rilasciata da un altro Stato membro - non è necessario un permesso di soggiorno, che pertanto non è rilasciato (così il novellato comma 11).

Si aggiunge che il ricercatore possa fare ingresso nel territorio nazionale immediatamente dopo che sia stata effettuata la comunicazione. I familiari possono fare ingresso e soggiornare, purché dimostrino di aver risieduto in qualità di familiari nel primo Stato membro (comma 11-bis).

Peraltro lo Sportello unico per l'immigrazione, acquisito il parere della questura, potrà, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istituto di ricerca, comunicare all'istituto di ricerca, alla questura e al primo Stato membro, che sussistono motivi di opposizione alla mobilità del ricercatore, per determinate ragioni:  mancanza delle condizioni per l'esercizio del diritto di mobilità; motivi di sicurezza; presentazione di documenti contraffatti; mancata iscrizione dell'istituto di ricerca nell'elenco ministeriale (comma 11-ter). .

In caso di opposizione alla mobilità, il ricercatore e se presenti i suoi familiari già entrati nel territorio nazionale, debbono lasciarlo e rientrare nel primo Stato membro (comma 11-quater).

 

Altre previsioni concernono la mobilità di lunga durata (ossia quella per periodi superiori a centottanta giorni). Per tale caso, è prevista prevede una procedura analoga a quella valevole per il ricercatore che entra in Italia come primo Stato membro.

Si ha dunque dapprima il rilascio di un nulla osta all'ingresso (che può avvenire senza visto), richiesto allo Sportello unico competente da parte dell'istituto di ricerca che accoglie lo straniero ricercatore e che con lui stipula una convenzione.

Se il ricercatore è già presente in Italia per aver esercitato il diritto di mobilità di breve durata, la richiesta di nulla osta alla mobilità di lunga durata deve essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di mobilità di breve durata (comma 11-quinquies).

Il nulla osta è rifiutato o revocato - oltre che negli stessi casi in cui può essere negato l'ingresso in Italia come primo Stato membro - anche nel caso in cui sia scaduta l'autorizzazione al soggiorno rilasciata dal primo Stato membro in cui il ricercatore abbia fatto ingresso (comma 11-sexies).

Al ricercatore che entra in Italia per un periodo di mobilità di lunga durata è rilasciato un permesso di soggiorno per mobilità (comma 11-septies).

In attesa del permesso (e prima, del nulla osta) il ricercatore può svolgere attività di ricerca, purché non sia superato il periodo di mobilità di breve durata e sia ancora valida l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro (comma 11-octies).

Disposizione di chiusura (comma 11-nonies) fa rinvio - per quanto non espressamente previsto dall'articolo 27-ter relativo all'ingresso e soggiorno per ricerca, del T.U. immigrazione - all'articolo 22 del medesimo T.U, relativo al lavoro subordinato. Non si applica però, di questo, la previsione secondo cui entro otto giorni dall'ingresso lo straniero debba recarsi presso lo Sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, per la firma del contratto di soggiorno, che resta ivi conservato ed è trasmesso dallo Sportello in copia all'autorità consolare ed al centro per l'impiego competenti.

Anche per l'ingresso e soggiorno per ricerca del ricercatore titolare di un'autorizzazione per ricerca rilasciata da un altro Stato membro si viene a prevedere che la documentazione e le informazioni richieste siano fornite in lingua italiana (comma 11-decies).

 

 

Articolo 1, comma 4, lettera t)

(Soggiorno per ricerca: modifica della rubrica dell'articolo 27-ter del T.U. immigrazione)

 

La rubrica dell'articolo 27-ter del T.U immigrazione diviene "Ingresso e soggiorno per ricerca" (anziché "Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica").

 

 

Articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d) ed f)

(Soggiorno per studio: percorsi di istruzione superiore)

 

(modifiche all'articolo 39, commi 1-3 e 5, del T.U. immigrazione)

(cfr. articolo 3, par. 3 e 13, ed articolo 11 della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

Le modifiche apportate da queste lettere sono condensate già nella nuova intestazione dell'articolo 39 del T.U immigrazione, il quale da "accesso ai corsi universitari" diviene: "accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore".

Le novelle dunque mirano a riferire all'intera offerta formativa dell'insegnamento superiore le previsioni di questo articolo del T.U., finora incentrato sui corsi universitari.

Siffatto ampliamento risponde a prescrizione della direttiva europea.

Pertanto si fa ora menzione, nelle diverse disposizioni dell'articolo 39 come qui novellato, dei vari percorsi di formazione superiore (es. corsi universitari, corsi erogati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, corsi di mediatori linguistici) e percorsi di formazione tecnico superiore.

 

 

 

 

Articolo 1, comma 5, lettera e)

(Soggiorno per studio: mobilità degli studenti)

 

(modifiche all'articolo 39, commi 4-bis, 4-ter e 5, del T.U. immigrazione)

(cfr. articolo 3, par. 3 e 13, ed articolo 11 della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

La disposizione di cui al novellato comma 4-bis concerne la mobilità degli agli studenti titolari di un'autorizzazione al soggiorno per studio rilasciata da un altro Stato membro dell'Unione europea.

Essi possono fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto, soggiornandovi per proseguire gli studi già iniziati nello Stato membro che abbia rilasciato l'autorizzazione al soggiorno, senza dover richiedere un permesso di soggiorno.

La novella prescrive che, ai fini di tale mobilità, gli studenti beneficino di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità, o di un accordo tra due o più istituti di istruzione. E pone la durata massima di trecentosessanta giorni, per il periodo volto a proseguire gli studi (già iniziati nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione al soggiorno).

E qualora lo studente provenga da uno Stato membro che non applichi integralmente l'acquis di Schengen, al momento della dichiarazione di presenza egli dovrà esibire (oltre all'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro) anche la documentazione relativa al programma o all'accordo di cui si tratta.

La disposizione di cui al novellato comma 4-ter prevede invece che gli studenti stranieri che non beneficino dei programmi e degli accordi di cui al precedente comma 4-bis e che facciano ingresso nel territorio nazionale per svolgervi una parte dei propri studi, debbano richiedere un permesso di soggiorno per studio (rilasciato dal questore), allegando la documentazione proveniente dalle autorità accademiche dello Stato membro di provenienza, attestante che il programma di studi da svolgere in Italia sia complementare a quello già svolto.

È comunque consentito l'accesso all'istruzione superiore agli stranieri titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo o di permessi di soggiorno per protezione internazionale (oltre che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria conseguito in Italia).

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1, comma 5, lettera g)

(Soggiorno per studio: permesso di soggiorno)

 

(introduzione dei commi da 5-bis a 5-quinquies nell'articolo 39 del T.U. immigrazione)

(cfr. articolo 3, par. 3 e 13, ed articolo 11 della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

 

Si viene a prevedere che il permesso di soggiorno sia rilasciato agli studenti in formato elettronico e abbia durata pari a quella del corso di studio prescelto (comma 5-bis).

Viene inoltre specificato che il permesso di soggiorno dello straniero -che usufruisca di misure di mobilità negli altri Stati membri sulla base di un programma dell'Unione o multilaterale ovvero di un accordo tra due o più istituti di istruitone, debba recare riferimento a tali programmi o accordi.

Il medesimo studente straniero è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, qualora un altro Stato membro si opponga all'esercizio del diritto di mobilità nel suo territorio.

In tal caso, nei confronti dello straniero rientrato nel territorio nazionale sono adottati i provvedimenti previsti dal T.U. in materia di immigrazione in base alla sua condizione giuridica (incluso è da ritenere il provvedimento di espulsione, se il permesso di soggiorno sia stato revocato) (comma 5-ter).

Sono individuati i casi in cui il permesso di soggiorno è rifiutato ovvero è revocato: quando il permesso sia stato ottenuto in maniera fraudolenta o falsificato, o lo straniero non soddisfi le condizioni generali per l'ingresso ed il soggiorno previste dal T.U. immigrazione, o il cittadino straniero soggiorni per fini diversi da quelli per i quali il permesso sia stato rilasciato (comma 5-quater).

Sono infine elencate le categorie di cittadini stranieri che, secondo la direttiva che si recepisce, sono escluse dalla presente tipologia di permesso di soggiorno per studio (comma 5-quinquies).

 

 

Articolo 1, comma 6

(Soggiorno per studio: corsi di formazione professionale e tirocini)

 

(modifiche all'articolo 39-bis del T.U. immigrazione)

(cfr. articolo 3, par. 3 e 5, ed articoli 11, 12 e 13 della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

Dopo aver ribadito che l'ingresso e soggiorno per motivi di studio è consentito anche ai fini della frequenza dei percorsi erogati dagli istituti tecnici superiori (ITS) e dagli istituti tecnici di formazione superiore (IFTS), la novella si sofferma sulla frequenza dei tirocini, alla luce della nozione di "tirocinante" fissata dall'articolo 3 della direttiva.

Sono distinti tirocini extracurriculari e tirocini extracurriculari.

I tirocini extracurriculari - al pari dei corsi di formazione professionale - debbono rientrare nel contingente programmato da decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociale, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni.

Si viene a prevedere che siffatta determinazione del contingente programmato sia triennale (anziché annuale: è materia di cui tratta il decreto-legge n. 76 del 2013).

Normativa di riferimento per i tirocini extracurriculari sono le linee guida condivise tra Governo e Regioni in sede di Conferenza permanente in materia di tirocini formativi e di orientamento, di cui alla legge n. 92 del 2012 ("Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita") all'articolo 1 ("Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore"), comma 34.

I tirocini curriculari sono riconducibili al programma di studi volto al conseguimento del titolo di istruzione superiore od al titolo di studio superiore già conseguita.

Si tratta ad ogni modo di un'offerta formativa diversa da quella delle istituzioni scolastiche (scuole secondarie di secondo grado) né soggetta all'obbligo scolastico (donde l'assenza di obbligo di accogliere le iscrizioni e di formare nuove classi qualora le domande di iscrizione non fossero soddisfatte nell'ambito delle classi istituite).

I tirocini curriculari non sono soggetti al contingentamento triennale.

Essi si fondano sulla convenzione di formazione tra l'istituzione formativa inviante, l'ente ospitante e il tirocinante. Tale convenzione diviene oggetto di specifica disciplina: deve contenere la descrizione del programma di tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di apprendimento, la durata complessiva, le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse messe a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia.

 

L'articolo 39-bis ha ad oggetto anche gli scambi di alunni.

Per questo riguardo, la novella prevede che i programmi di scambio (i quali sono approvati dai Ministeri degli esteri e dell'istruzione) debbano definire la responsabilità delle spese relative agli studi, in capo a terzi, oltre all'alloggio dell'alunno.

Infine si introduce la previsione che stranieri che fanno ingresso nel territorio nazionale per i motivi individuati dall'articolo 39-bis (soggiorno o scambio di studenti; tirocini) sia rilasciato un permesso di soggiorno in formato elettronico recante la dicitura "studente", "tirocinante" o "alunno".

Il permesso rilasciato ai giovani stranieri ammessi a frequentare corsi di studio presso gli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore nonché corsi di formazione professionale avrà durata pari a quella del percorso formativo prescelto.

Il permesso rilasciato a coloro che sono ammessi a frequentare tirocini curriculari è pari a quella prevista dalla convenzione di formazione. 

Per gli alunni la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore ad un anno o alla durata prevista dal programma di scambio culturale o dal progetto educativo se più breve.

 

 

Articolo 1, comma 7

(Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità

degli studenti)

 

(introduzione dell'articolo 39-bis.1 del T.U. immigrazione)

(cfr. articolo 25 della direttiva UE n. 801 del 2016)

 

Questo comma - con l'introduzione del nuovo articolo 39-bis.1 nel T.U. immigrazione - prevede, per lo straniero che abbia conseguito un titolo di studio di istruzione post-diploma, la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa "coerente con il percorso formativo completato".

La durata, le condizioni e i requisiti per la richiesta del permesso sono disciplinati dal comma 1 del nuovo articolo 39-bis-1.

Il permesso ha durata compresa tra nove e dodici mesi; in presenza dei requisiti previsti dal testo unico, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro.

Può essere richiesto allo scadere dei permessi che consentono l'accesso ai corsi universitari (articolo 39 T.U. immigrazione, oggetto altrove di modifica da parte dello schema) oppure il soggiorno per motivi di studio (previsto dall'articolo 39-bis, comma 1, lettera a) T.U. immigrazione, anch'essa oggetto di modifica). Per tali modifiche, v. supra quanto esposto in proposito dei commi 5 e 6.

Il richiedente dichiara (mediante invio telematico al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, secondo le modalità previste dall'articolo 19, "stato di disoccupazione", del decreto legislativo n. 150 del 2015 in materia di servizi e di politiche attive per il lavoro) la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i Servizi per l'impiego.

Il permesso in oggetto può essere richiesto da coloro che abbiano conseguito in Italia uno dei seguenti titoli di studio:

ü dottorato o master universitario

ü la laurea triennale o la laurea specialistica,

ü diploma accademico di primo livello o di secondo livello

ü diploma di tecnico superiore.

L'interessato deve:

ü essere munito di passaporto valido o altro documento equipollente

ü dimostrare la disponibilità dei requisiti reddituali richiesti dall'articolo 29, comma 3, lettera b) in materia di ricongiungimento familiare (disponibilità di un reddito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.)

ü rispettare l'obbligo (di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico), qualora il soggetto interessato non rientri tra le categorie di coloro che sono obbligati ad iscriversi al Servizio sanitario nazionale (secondo il medesimo articolo 34, commi 1 e 2), di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Il possesso dei requisiti reddituali ed il rispetto degli obblighi inerenti la copertura sanitaria deve essere dimostrato allegando alla richiesta la relativa documentazione.

La documentazione che attesta il possesso del titolo di studio può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta, quando non sia immediatamente disponibile (comma 2 del nuovo articolo 39-bis.1).

Il permesso è revocato qualora la necessaria documentazione sia stata ottenuta in maniera fraudolenta o sia falsificata o contraffatta ovvero risulti che lo straniero interessato non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni previste dal presente articolo o le condizioni per l'ingresso e il soggiorno previste da altre disposizioni del testo unico, (comma 3 del nuovo articolo 39-bis.1). 

 

Articolo 2

(Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati)

 

Questo articolo modifica il decreto-legge n. 105 del 2003 (recante "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali").

In particolare, novella le disposizioni istitutive dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle Università (di cui all'articolo 1-bis del medesimo decreto-legge).

La novella estende la previsione relativa all'Anagrafe degli studenti e dei laureati delle università ai percorsi di tutte le istituzioni di istruzione superiore terziaria che rilascino titoli di studio analoghi a quelli delle istituzioni universitarie.

A tal fine è modificata la rubrica del citato articolo 1-bis includendo nell'ambito di applicazione dell'Anagrafe gli "istituti tecnici superiori" e le "istituzioni della formazione superiore".

L'Anagrafe, quindi, comprende non solo gli "studenti" e i "laureati", come nel testo vigente, ma anche i "diplomati" delle istituzioni ora contemplate.

 

Per quanto riguarda gli "istituti tecnici superiori", v. supra quanto ricordato a proposito dell'articolo 1, comma 1 dello schema.

Rientrano inoltre nella formazione terziaria anche gli istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). L'AFAM raggruppa tutte le istituzioni della formazione superiore italiana il cui scopo è la formazione nei settori dell’arte della musica, della danza e del teatro quali le Accademie di Belle Arti, le Accademie Nazionali di Arte Drammatica e di Danza, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), i Conservatori di Musica e gli Istituti superiori di studi Musicali.

 

 

Articolo 3

(Punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione)

 

Questo articolo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 37 della direttiva, prevede l'istituzione - da parte del Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - di punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri, necessarie all'applicazione delle disposizioni concernenti la mobilità degli studenti e dei ricercatori.

Gli Uffici e le Amministrazioni competenti sono tenute a fornire "tempestivamente" le informazioni e la documentazione.

È demandata ad un decreto interdirettoriale (del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) la definizione delle linee guida per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo.

 

 

Articolo 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

Reca la clausola di invarianza finanziaria: dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare maggiori oneri o minori entrate; gli uffici provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 


Testo a fronte



Articolo 1, comma 1

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

 

 

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Articolo 5

(Permesso di soggiorno)

Testo vigente

Testo modificato

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 

1. Identico.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. 

2. Identico

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 

2-bis. Identico

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari. 

2-ter. Identico.

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere: 

3. Identico

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; 

a) identica

[b) lettera abrogata dall'art. 5, comma 1, lett. d), L. 30 luglio 2002, n. 189]

 

c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis; 

c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 39-bis. 1; 

[d) lettera abrogata dall'art. 5, comma 1, lett. d), L. 30 luglio 2002, n. 189]

 

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

e) identica.

(...)

(...)

 



Articolo 1, comma 2

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

 

 

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Articolo 22

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

Testo vigente

Testo modificato

(...)

(...)

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Abrogato.

[ndr: v. l'art. 39-bis.1]

(...)

(...)

 

 



Articolo 1, comma 3

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

 

 

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Articolo 27-bis

(Ingresso e soggiorno per volontariato)

Testo vigente

Testo modificato

1. Con decreto del Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale ai sensi del presente testo unico.

2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

2. Nell'ambito del contingente di cui al comma l è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, di cui all'articolo 5, comma l del decreto legislativo n. 117 del 2017, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:

a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie che svolgono attività senza scopo di lucro e di utilità sociale:

1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

Cfr. n. 3)

 

1) enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico del Terzo settore (RUN), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

2) organizzazioni della società civile e altri soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125;

3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

 

Cfr. n. 1)

3) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;

b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice e responsabile del programma delle attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale in cui siano specificate: 1) le attività assegnate al volontario; 2) le modalità di svolgimento delle attività di volontariato, nonché i giorni e le ore in cui sarà impegnato in dette attività; 3) le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate direttamente dal volontario per tutta la durata del soggiorno. 4) l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;

c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza è obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

c) sottoscrizione obbligatoria da parte dell'organizzazione promotrice e responsabile del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni collegati all'attività di volontariato;

d) assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma stesso di volontariato, nonché per il viaggio di ingresso e ritorno. In conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, l'attività del volontario impegnato nelle attività del programma di volontariato non può essere retribuita dall'ente promotore e responsabile del programma medesimo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla osta.

3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia entro quarantacinque giorni il nulla osta.

4. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.

4. Identico.

 

4-bis. Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando:

a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi l, 2 e 3;

b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;

c) l 'organizzazione o l 'ente di cui al comma 2, lettera a), non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili.

d) l 'organizzazione o l 'ente di cui al comma 2, lettera a), è stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;

 

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla asta è comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero.

5. Il permesso di soggiorno è richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi.

5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il volontario dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nullaosta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il permesso di soggiorno, che reca la dicitura "volontario" è rilasciato dal questore, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle formalità di cui al primo periodo, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi.

 

5-bis. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:

a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;

b) se risulta che il volontario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.

6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis.

6. Identico.

 

6-bis. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana.

 

 



Articolo 1, comma 4

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

 

 

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Testo vigente

Testo modificato

Articolo 27-ter 

(Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica)

Articolo 27-ter

(Ingresso e soggiorno per ricerca)

1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca.

1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca.

 

1-bis. Le disposizioni di cui al comma l non si applicano agli stranieri:

a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;

b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'articolo ·2, comma l, lettera a}, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;

c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;

d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

e) che soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;

f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2;

g) che sono destinatari. di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede:

a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;

c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;

d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.

2. Identico.

 

 

2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa in caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.

3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma l stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare l'attività di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. L'attività di ricerca deve essere approvata dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresì, le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell'attività di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno del ricercatore a completare l'attività di ricerca, le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se già nota al momento della stipula della convenzione, l'indicazione della polizza assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.

3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è valutata caso per caso, tenendo conto del doppio dell'importo dell'assegno sociale, ed è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore all'attività di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.

4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.

4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La domanda indica gli estremi del passaporto in corso di validità del ricercatore o di un documento equipollente. Lo sportello, acquisito dalla questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari ali 'estero per il rilascio del visto di ingresso da richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il visto è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.

 

4-bis. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'istituto di ricerca è invitato ad integrare la stessa e il termine di cui al comma 4 è sospeso.

 

4-ter. Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando:

a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi l, 2, 3, 3-bis e 4;

b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;

c) l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;

d) l 'istituto di ricerca è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;

e) l'istituto di ricerca è in corso di liquidazione o è stato liquidato per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica.

 

4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nullaosta è comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero.

5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.

5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. In presenza di cause che rendono impossibile l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca ne informa tempestivamente lo sportello unico per i conseguenti adempimenti.

6. Il visto di ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione, ed è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.

6. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico.

7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica è richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Per le finalità di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.

 

7. Il permesso di soggiorno per ricerca, che reca la dicitura "ricercatore", è rilasciato dal questore, ai sensi del presente testo unico, entro trenta giorni dall'espletamento delle formalità di cui al comma 6, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Per il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Per le finalità di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.

 

7-bis. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:

a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;

b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.

8. Il ricongiungimento familiare è consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.

8. Il ricongiungimento dei familiari di cui all'articolo 29, comma l, lettere a) e b) è consentito al ricercatore di cui ai commi l e 11-quinquies, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste. dal medesimo articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera a). Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito presentata contestualmente alla richiesta di nullaosta all'ingresso del ricercatore si applica il termine di cui al comma 4. Per l'ingresso dei familiari al seguito del ricercatore di cui al comma 11-quinquies è richiesta la dimostrazione di aver risieduto~ in qualità di familiari, nel primo Stato membro. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del ricercatore.

9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.

9. Salvo quanto previsto dal comma l-bis, la procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro titolo. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.

 

9-bis. In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o. altro documento equipollente, che ha completato l'attività di ricerca, alla scadenza del permesso di .cui al comma 7 può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata. In tal caso il permesso di soggiorno dei familiari è rinnovato per la stessa durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

 

9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis, lo straniero, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, allega idonea documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta, rilasciata dall'istituto di ricerca. Ove la documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta non -sia già disponibile, può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.

 

9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis non è rilasciato, o se già rilasciato, è revocato:

a) se la documentazione di cui ai commi 9-bis e 9-ter è stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni previste dai commi 9-bis e 9-ter nonché le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico.

10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.

10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies possono essere ammessi a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.

 

10-bis. Il ricercatore a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca di cui al comma 7 è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla mobilità di breve durata del ricercatore ovvero non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilità di lunga durata, anche quando il permesso di soggiorno di cui al comma 7 è scaduto o revocato. Ai fini del presente articolo, si intende per mobilità di breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni e per mobilità di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a centottanta giorni."

11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui è svolta l'attività di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione è corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilità di risorse, nonché una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca.

11. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di validità rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale al fine di proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni. A tal fine non è rilasciato al ricercatore un permesso di soggiorno e il nullaosta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione dell'istituto di ricerca, iscritto nell'elenco di cui al comma 1, allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si svolge l'attività di ricerca. La comunicazione indica gli estremi del passaporto in corso di validità o documento equipollente del ricercatore e dei familiari, ed è corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma l, di copia dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del ricercatore e dei familiari e della convenzione di accoglienza con l'istituto di ricerca del primo Stato membro nonché della documentazione relativa alla disponibilità di risorse sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale e di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e per i suoi familiari, ove tali elementi non risultino dalla convenzione di accoglienza.

 

11-bis. Il ricercatore è autorizzato a fare ingresso in Italia immediatamente dopo la comunicazione di cui al comma 11. I familiari del ricercatore di cui al comma 11 hanno il diritto di entrare e soggiornare nel territorio nazionale, al fine di accompagnare o raggiungere il ricercatore, purché in possesso di un passaporto valido o documento equipollente e di un'autorizzazione in corso di ·validità, rilasciata dal primo Stato membro, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari nel primo Stato membro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7.

 

11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 11, lo sportello unico, acquisito il parere della questura sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso nel territorio nazionale, comunica all'istituto di ricerca, e all'autorità competente designata come punto. di contatto dal primo Stato membro che sussistono motivi di opposizione alla mobilità del ricercatore e dei suoi familiari, dandone informazione alla questura, nei seguenti casi:

a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11;

b) i documenti sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero sono stati contraffatti;

c) l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco di cui al comma 1;

d) è stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al comma 11;

e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e soggiorno previste dal presente testo unico.

 

11-quater. In caso di opposizione alla mobilità il ricercatore e se presenti i suoi familiari cessano immediatamente tutte le attività e lasciano il territorio nazionale.

 

11-quinquies: Per periodi superiori a centottanta giorni, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità è autorizzato a fare ingresso senza necessità di visto e a soggiornare nel territorio nazionale per svolgere l'attività di ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco di cui al comma l previo rilascio del nulla osta di cui al comma 4. Nel caso in cui lo straniero è presente nel. territorio nazionale ai sensi del comma 11, la richiesta di nulla osta è presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno ivi previsto.

 

11-sexies. Il nullaosta di cui al comma 11-quinquies è rifiutato e se rilasciato è revocato quando:

a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter;

b) l'autorizzazione del primo Stato membro scade durante la procedura di rilascio del nulla osta.

 

11-septies. Al ricercatore di cui al comma 11-quinquies è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura "mobilità-ricercatore" e si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell'eventuale revoca del permesso ·di soggiorno di cui al presente comma sono informate le autorità competenti del primo Stato membro.

 

11-octies. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno è consentito al ricercatore di cui al comma 11-quinquies di svolgere attività-di ricerca a condizione che l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro sia in corso di validità e che non sia superato un periodo di centottanta giorni nell'arco di trecentosessanta giorni.

 

11-nonies. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo.

 

11-decies. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana.

 

 



Articolo 1, comma 5

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

 

 

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Testo vigente

Testo modificato

Articolo 39 

(Accesso ai corsi delle università)

Articolo 39

(Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi)

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

1. In materia di accesso ai corsi di istruzione e formazione tecnico superiore, ai corsi degli Istituti Tecnico Superiori e alla formazione superiore, nonché agli interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

 

2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

2. Le istituzioni di formazione superiore nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con istituzioni formative straniere per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

3. Identico:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

a) identica;

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'università, e l'esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso; 

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'istituzione, e l'esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso; 

c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;

c) identica;

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

d) identica;

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione tecnica e alla formazione superiore in Italia;

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

f) identica.

[4. Comma già abrogato dall'art. 5, comma 8, lett. f), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145]

 

4-bisNel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità del visto per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purché abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:

a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;

b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare al programma di studi già svolto. 

4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.

4-bis. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea in quanto iscritto ad un corso di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore o ad un istituto di insegnamento superiore, che beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, può fare ingresso e soggiornare in Italia, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, senza necessità di visto e di permesso di soggiorno per proseguire gli studi già iniziati nell'altro stato membro o per integrarli con un programma di studi ad essi connesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7. Nel caso in cui l'autorizzazione in corso di validità provenga da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen, lo straniero al momento della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 7 esibisce copia dell'autorizzazione del primo Stato membro e della documentazione relativa al programma dell'Unione o multilaterale o all'accordo tra due o più istituti di istruzione.

4-ter. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validità rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, che non beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente Misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, può fare ingresso e soggiornare in Italia, al fine di svolgervi parte degli studi, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico. Lo straniero correda la domanda di permesso di soggiorno con la documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia è complementare al programma di studi già svolto.

5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

 

5-bis. Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio ai sensi dell'articolo 5, commi 3, lettera c) e 8, recante la dicitura "studente".

 

5-ter. Quando il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) è rilasciato allo studente che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità o accordi tra due o più istituti di istruzione superiore, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi o accordi. Lo studente titolare del permesso di soggiorno di cui al presente comma è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla mobilità dello studente anche quando il permesso di soggiorno di cui al presente comma è scaduto o revocato.

 

5-quater. Il permesso di soggiorno dì cui ai commi 5-bis e 5-ter non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:

a)        se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;

b)        se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi del presente articolo.

 

5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 5-ter non si applicano agli stranieri:

a)        che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;

b)        che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n, 251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;

c)         che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;

d)        che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

e)         che soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27 quater;

f)         che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2;

g)       g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

 

 



Articolo 1, comma 6

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

 

 

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Testo vigente

Testo modificato

Articolo 39-bis

(Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale)

Articolo 39-bis

(Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio)

1. È consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:

1. È consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:

 

a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

 

 

a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore,  corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore;

b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;

 

b) ammessi a frequentare:

1)            corsi di formazione professionale e tirocini extracurriculari nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;

2) tirocini curriculari compresi nell'ambito di percorsi di istruzione tecnica superiore e formazione superiore, promossi da istituzioni di formazione superiore, istituti dí istruzione tecnica superiore, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale; periodi di pratica professionale nonché tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche; tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari per l'istruzione e la formazione superiore. I tirocini di cui al presente numero non sono soggetti al contingentamento triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281.

c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;

c) identica;

 

d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.

 

d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche. I programmi di scambio definiscono le responsabilità delle spese relative agli studi, in capo a terzi oltree all'alloggio dell'alunno.

 

1-bis. Per i tirocini curriculari, gli istituti di insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti di paesi terzi sono quelli autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a erogate corsi di formazione tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonché gli Istituti Tecnico Superiori. I tirocini si fondano sulla convenzione di formazione tra l'istituzione formativa inviante, l'ente ospitante e il tirocinante che contiene la descrizione del programma di tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di apprendimento, la durata complessiva del tirocinio, le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse messe a disposizione. dei richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia.

 

1-ter. Ai tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di un professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee guida di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34.

 

1-quater. Agli stranieri di cui al comma I è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura "studente", "tirocinante" o "alunno". Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a) e b), ad eccezione degli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera e). Per gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dalla convenzione di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d) la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore ad un anno o alla durata del programma di scambio o del progetto educativo se più breve.

 

h)       1-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 5-ter e 5-quater.

 

 



Articolo 1, comma 7

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

 

 

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Testo vigente

Testo modificato

 

Articolo 39-bis.1

(Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti)

 

 

1.           In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello .o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno di cui agli articoli 39 e 39-bis, comma 1, lettera a), può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i Servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore, a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

 

2.           Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, allega la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1. Ove la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1, non sia già disponibile, può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1.

 

3.           Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non è rilasciato, o se già rilasciato, è revocato:

a)          se la documentazione di cui ai commi 1 e 2 è stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;

b)          se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni previste dai commi I e 2 nonché le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico.

 



Articolo 2

(Modifiche al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170)

 

 

Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105

Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali

Testo vigente

Testo modificato

Articolo 1-bis

(Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università)

Articolo 1-bis

(Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore)

1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, avente i seguenti obiettivi:

1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, avente i seguenti obiettivi:

a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;

a) identica;

b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;

b) identica;

c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;

c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei diplomati e laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;

d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonché le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;

d) identica;

e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;

e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore;

f) monitorare e sostenere le esperienze formative in àmbito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.

f) identica;

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle università e da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione delle Università e della Ricerca, il Consiglio nazionale degli studenti universitari e le altre consulte degli studenti, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore e da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.