Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno (Schema di DPR)
Riferimenti: SCH.DEC N.18/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 18
Data: 11/04/2018


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Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno (Schema di DPR)

11 aprile 2018
Atti del Governo


Indice

Premessa|Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamento|Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Premessa

Lo schema di regolamento in esame (A.G. n. 18), che si compone di due articoli, dispone alcune modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno di cui al DPR n. 398 del 2001, volte ad aggiornare la compagine organizzativa e funzionale degli uffici che compongono la struttura del Dipartimento della pubblica sicurezza del medesimo dicastero. In particolare, è disposta la soppressione di una struttura di livello dirigenziale generale, con conseguente ridistribuzione delle relative funzioni.

L'iniziativa presenta, dunque, un oggetto circoscritto in attesa, come si legge nella relazione governativa, di una complessiva ridefinizione delle strutture del Ministero, prevista dall'art. 12, co. 1-bis, del decreto-legge n. 13 del 2017. Tale disposizione ha, infatti, assegnato al Ministero dell'interno il compito di predisporre entro il termine del 31 dicembre 2018, il nuovo regolamento di organizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, con la finalità, in particolare, di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale.

La scelta di intervenire con modifiche circoscritte in attesa di un più ampio intervento organizzativo è motivata - secondo quanto si legge nella relazione - dalla necessità di "anticipare nei tempi più brevi possibili quella parte di interventi sulla struttura dirigenziale generale del Dipartimento della pubblica sicurezza necessari a conseguire obiettivi di maggiore efficienza gestionale del Dipartimento medesimo", senza attendere i tempi più lunghi che richiederà la completa attuazione della nuova architettura ministeriale.

In proposito, si ricorda che l' organizzazione del Ministero dell'interno è disciplinata, oltre che da alcune disposizioni del D.Lgs. n. 300 del 1999, dal regolamento adottato con D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, per quanto riguarda gli uffici centrali di livello dirigenziale generale. Tale regolamento è stato modificato, dapprima, con D.P.R. 8 marzo 2006, n. 15 (che ha, in particolare, previsto l'istituzione del "Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie", che si è aggiunto agli originari quattro) e, successivamente, con D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210, adottato per realizzare interventi di razionalizzazione degli uffici e degli organici in attuazione delle misure di contenimento della spesa pubblica disposte dall'art. 74, D.L. n. 112/2008.
Completa il quadro normativo dell'organizzazione del Ministero a livello centrale il D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, che disciplina gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.
Più di recente, nel contesto della riforma prevista dalla delega contenuta nella L. n. 124 del 2015 (c.d. legge Madia), che ha coinvolto numerosi aspetti dell'organizzazione e dell'attività delle Pubbliche amministrazioni, per quanto riguarda le attribuzioni del Ministero, si ricorda che è stato emanato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. 


Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamento


Legge di autorizzazione

Il provvedimento è stato adottato in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a sua volta attuativo della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lett. a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cd. legge Bassanini 1), che ha previsto l'emanazione di decreti legislativi diretti a razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.

In proposito, si ricorda che l'organizzazione interna dei ministeri è disciplinata da una pluralità di fonti normative. Le strutture di primo livello sono stabilite direttamente dal D.Lgs. n. 300/1999, che fissa la tipologia organizzativa: in ciascun ministero le strutture di primo livello possono essere costituite da dipartimenti o da direzioni generali (in questa seconda ipotesi, può essere istituito l'ufficio del segretario generale).

Inoltre, in base all'art. 4 del D.Lgs. n. 300 del 1999, l'organizzazione, la dotazione organica e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali dei Ministeri sono definiti mediante regolamenti di delegificazione adottati con D.P.R. ex art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988. Mentre l'articolazione interna degli uffici di livello dirigenziale non generale è demandata al Ministro che provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti. Con le medesime modalità si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

Tale assetto delle fonti, tuttavia, ha registrato negli ultimi anni frequenti deroghe. In particolare, al fine di semplificare ed accelerare il riordino organizzativo dei ministeri conseguente all'attuazione di misure di contenimento della spesa e di riduzione della dotazione organica, il legislatore ha previsto la possibilità di adottare i regolamenti di organizzazione con D.P.C.M. al posto dei regolamenti di delegificazione, ancorchè per un tempo ed un oggetto definiti (si v. art. 2, co. 10-ter, D.L. 95/2012 e art. 16, co. 4, D.L. 66/2014).

L'articolo 14 del medesimo decreto riconduce in capo al Ministero dell'interno le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.

Infine, l'articolo 15 del D.Lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.Lgs. 30 ottobre 2003, n. 317, stabilisce che il Ministero si articola in dipartimenti e che il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque (anteriormente alle modifiche, era fissato in quattro).


Procedura di emanazione

Il regolamento in esame è emanato ai sensi dell'art. 17, co. 4-bis, della legge n. 400/1988, introdotto dall'art. 13 della legge n. 59/1997.

Tale norma prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri siano determinate con regolamento emanato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, cioè con regolamento di delegificazione in materia non coperta da riserva assoluta di legge. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli schemi di regolamento di delegificazione di cui al comma 4-bis, sono trasmessi al Consiglio di Stato, per il parere ai sensi dello stesso articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988, e alle Camere, ai sensi dell'articolo 13, co. 2 della legge n. 59/1997, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

Acquisiti i pareri previsti, o trascorso il termine entro il quale dovevano essere espressi, il Consiglio dei Ministri adotta in via definitiva con propria deliberazione il regolamento, che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 300/1999, oltre a rinviare espressamente a regolamenti o decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988, prevede l'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 59/1997, che richiede siano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.


Contenuto

L'articolo 1 dello schema prevede, al comma 1, la soppressione della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato all'interno del Dipartimento della pubblica sicurezza, che costituisce una delle cinque articolazioni centrali del Ministero.

Le cinque strutture di primo livello in cui è articolato il Ministero dell'interno sono:
a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
b) Dipartimento della pubblica sicurezza;
c) Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
e) Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
Attualmente, il Dipartimento della pubblica sicurezza (art. 4, D.P.R. n. 398/2001) si articola in 14 tra Direzioni centrali e Uffici di pari livello, anche interforze. Si tratta dei seguenti uffici:
  • Segreteria del Dipartimento;
  • Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento;
  • Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;
  • Ufficio centrale ispettivo;
  • Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato;
  • Direzione centrale della polizia criminale;
  • Direzione centrale della polizia di prevenzione;
  • Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
  • Direzione centrale dei servizi antidroga;
  • Direzione centrale per le risorse umane;
  • Direzione centrale per gli istituti di istruzione;
  • Direzione centrale di sanità;
  • Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
  • Direzione centrale per i servizi di ragioneria.
Dal Dipartimento dipendono, inoltre, la Direzione investigativa antimafia e i due Istituti di formazione per le Forze di polizia.
A capo del Dipartimento è posto un prefetto, che assume le funzioni di Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza; sono previsti tre vice direttori generali, con funzioni specifiche. Quanto a funzioni e modalità organizzative, il Dipartimento è tuttora disciplinato dalla L. n. 121/1981, che ha riordinato l'Amministrazione della pubblica sicurezza – la struttura cioè attraverso la quale il Ministro espleta i compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico – e riorganizzato le strutture del Ministero per quanto concerne tali funzioni. In particolare, tale dipartimento provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro: all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica; al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia; alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato; alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero.
La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia (art. 5, co. 7, L. n. 121/1981).

Il comma 2 individua gli uffici ai quali sono da riassegnare le competenze e le funzioni svolte dalla Direzione di cui è prevista la soppressione, in quanto già titolari di competenze contigue. Si tratta, nel dettaglio, dei seguenti:

  • la Segreteria del Dipartimento;
  • la Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
  • la Direzione centrale per le risorse umane, che il medesimo decreto provvede a ridenominare in Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

Ai sensi del D.M. 25 ottobre 2000 la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato svolge i seguenti compiti: a) promozione e elaborazione dell'organizzazione e pianificazione delle dotazioni di personale e dei mezzi degli uffici e reparti della Polizia di Stato e predisposizione dei relativi provvedimenti che non rientrino nella specifica competenza delle direzioni centrali o di uffici di corrispondente livello; b) pianificazione della dislocazione dei presidi territoriali della Polizia di Stato e dei relativi servizi tecnici; c) pianificazione delle risorse tecniche e tecnico-logistiche occorrenti per l'adeguamento e il potenziamento delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione agli uffici e ai reparti della Polizia di Stato; d) promozione e cura dei rapporti per le finalità di cui alle lettere a), b) e c), rispettivamente, con le autorità provinciali di Pubblica sicurezza e con l'ufficio per il Coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia; e) promozione, elaborazione e pianificazione generale delle altre misure organizzative e delle disposizioni generali di natura tecnico-operativa per gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato; definizione coordinata, d'intesa con le competenti direzioni centrali del dipartimento, delle problematiche di interesse della Polizia di Stato nelle materie di cui alle lettere precedenti o comunque oggetto di coordinamento o esame interforze; promozione e cura dei relativi rapporti con l'ufficio per il Coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia; f) rapporti con l'Ufficio centrale ispettivo e analisi delle risultanze delle ispezioni e promozione del provvedimenti conseguenti relativi al personale e alle strutture della Polizia di Stato; g) esame e valutazione preliminare dei progetti e delle proposte formulati dal Comitato tecnico per l'informatizzazione dei servizi della Polizia di Stato.

Gli obiettivi dell'intervento di aggiornamento della struttura del Dipartimento della pubblica sicurezza, come esplicitato nell'ATN, consistono, oltre che in una semplificazione della struttura dipartimentale, nella volontà di implementare un modello di organizzazione che consenta una più efficace programmazione dei processi di spesa curati dal Dipartimento, nonchè, attraverso accorpamenti di strutture e funzioni, la centralizzazione delle procedure di acquisto per le Forze di polizia.

L'articolo 2 dispone, al comma 1, che la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato continua ad operare, in via transitoria, anche dopo l'entrata in vigore del regolamento correttivo, fino all'adozione dei provvedimenti organizzativi conseguenti alla sua soppressione.

Si ricorda, infatti, che il citato art. 5, co. 7, della L. n. 121/1981 stabilisce che le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia.

Il comma 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria, che esclude nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione del provvedimento in esame.


Relazioni e pareri allegati

Lo schema di regolamento è corredato, oltre che della relazione illustrativa, della relazione recante l'analisi tecnico-normativa (ATN) e da quella sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nonché della relazione tecnica, volta a valutare gli effetti finanziari dello schema di regolamento, al fine di verificare il rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista dall'art. 2, co. 2, dello schema.

 

La relazione tecnica, nell'illustrare le ragioni per le quali il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si sofferma in particolare sulla capacità delle direzioni generali tra le quali dovranno essere ripartite le competenze e le funzioni della Direzione di cui si prevede la soppressione, di assicurare l'assorbimento di tali funzioni e il loro assolvimento, senza che ciò richieda incrementi delle dotazioni delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 

Risulta inoltre allegato il parere favorevole, senza osservazioni, espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2018.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Si ricorda al riguardo che l'art. 95 Cost., terzo comma, della Costituzione riserva alla legge l'ordinamento della Presidenza del Consiglio e la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell'organizzazione dei ministeri. La riserva di legge in tema di ministeri è stata attuata dal D.Lgs. n. 300/1999, di attuazione della legge 59/1997, che ha in parte delegificato la materia (si v. art. 4, D.Lgs. n. 300 del 1999, nel § dedicato alla legge di autorizzazione).