Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | La composizione del governo e il numero dei ministeri - L'evoluzione della normativa e la sua applicazione dalla XIV legislatura |
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 8/1 |
Data: | 23/05/2018 |
|
Camera dei deputati |
XVIII LEGISLATURA |
|
|
|
|
La composizione del governo L’evoluzione della normativa e la sua applicazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n. 8/1 |
|
23 maggio 2018 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni
( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it
|
|
|
|
|
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
|
File:
AC0083a.docx
|
INDICE
La normativa sulla composizione del Governo e sul numero dei ministeri
§
Il numero dei ministeri e la riserva di legge costituzionale
§
La riduzione del numero dei ministeri (1997-2001)
§
L’incremento del numero dei ministeri del 2006
§
La nuova riduzione del numero dei ministeri e il tetto al numero dei membri del governo (2007-2008)
§
Le modifiche intervenute nella XVI e XVII legislatura (2008-2017)
§
Tabella. Denominazione e numero dei ministeri
L’attuazione della normativa sul numero dei ministeri e formazione dei governi dalla XIV legislatura
La composizione del Governo in alcuni Paesi europei
§
Francia
§
Germania
§
Spagna
La Costituzione riserva alla legge l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell’organizzazione dei ministeri (art. 95, terzo comma, Cost.).
La riserva di legge per l’ordinamento della Presidenza del Consiglio è stata attuata dalla legge 400/1988 [1] , ampiamente modificata per questo aspetto dal D.Lgs. 303/1999, adottato in base alla delega contenuta nella legge 59/1997 [2] , c.d. legge Bassanini 1.
La riserva di legge in tema di ministeri è stata attuata dal suddetto D.Lgs. 303/1999, e dal D.Lgs. 300/1999, anch’esso di attuazione della legge 59/1997.
Tale riserva di legge ha una portata “biunivoca” che comprende la funzione attribuita al ministero e la titolarità della medesima funzione da parte dello stesso ministero. L’effetto di tale nesso è chiarito dalla giurisprudenza costituzionale che, nel valutare la portata di una richiesta di referendum abrogativo riferita ad un ministero, ha affermato che “la domanda di pura e semplice soppressione totale di un Ministero, attraverso l'abrogazione delle norme che ne prevedono l'esistenza, implica la soppressione delle relative funzioni, quando, come accade di regola nel vigente ordinamento costituzionale e amministrativo, il Ministero è il solo titolare di tali funzioni ad esso attribuite dalla legge, ai sensi dell'art. 95, terzo comma, della Costituzione” (sent. 17/1997).
Il numero e le competenze dei ministeri hanno subito numerose modifiche successivamente alla riforma del 1999. Attualmente, secondo la legislazione vigente, il numero dei ministeri è pari a tredici e il numero massimo complessivo dei membri del Governo a qualunque titolo, compresi i Ministri senza portafoglio, i vice Ministri e i Sottosegretari, è pari a sessantacinque.
Nel 1997 – nel quadro di un ampio progetto di riordino amministrativo mirante, tra l’altro, alla semplificazione degli apparati e delle procedure ed alla riallocazione delle competenze amministrative presso i vari livelli territoriali di governo – la citata legge L. 59/1997 conferiva tra le altre una delega legislativa per la riforma dell’organizzazione del Governo, espressamente intesa a razionalizzare l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo.
Tra i princìpi e criteri direttivi della delega vi erano i seguenti: procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i ministeri, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all’inizio della nuova legislatura; eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all’interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità (cfr art. 12, co. 1, lett. f) e g), della L. 59/1997).
La menzionata delega diede origine al D.Lgs. 300/1999 [3] . Quest’ultimo prevedeva, tra l’altro, una riduzione da 18 a 12 del numero complessivo dei ministeri e definiva, per ciascuno, gli ambiti di competenza e le linee generali dell’organizzazione interna.
I dodici ministeri previsti erano i seguenti:
§ Ministero degli affari esteri;
§ Ministero dell’interno;
§ Ministero della giustizia;
§ Ministero della difesa;
§ Ministero dell’economia e delle finanze;
§ Ministero delle attività produttive;
§ Ministero delle politiche agricole e forestali;
§ Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
§ Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
§ Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
§ Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
§ Ministero per i beni e le attività culturali.
Alla riduzione si è proceduto attraverso l’accorpamento di diverse amministrazioni, con l’istituzione di nuovi ministeri e la contestuale soppressione di quelli destinati all’accorpamento.
Tale previsione, tuttavia, non ha mai avuto applicazione nella sua formulazione originaria. Essa infatti avrebbe dovuto essere applicata a partire dalla XIV legislatura, allorché però fu emanato il D.L. 217/2001 [4] . Il decreto-legge, modificando il testo originario del D.Lgs. 300/1999, portò a quattordici il numero dei ministeri, re-istituendo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero della salute (già della sanità), le competenze dei quali scorporava rispettivamente da quelle del Ministero delle attività produttive e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
All’inizio della XV legislatura, in una fase sostanzialmente contestuale alla formazione del nuovo Governo, è intervenuto il D.L. 181/2006 [5] (ampiamente modificato e integrato nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione). Il decreto-legge – come già avvenuto con il precedente, citato D.L. 217/2001 – ha modificato l’organizzazione del Governo stabilita dal D.Lgs. 300/1999:
§ innanzitutto incidendo sull’articolazione in ministeri, il cui numero risulta innalzato da 14 a 18;
§ modificando inoltre il riparto di competenze tra i ministeri, e tra la Presidenza del Consiglio e i ministeri stessi (con un significativo passaggio di competenze in favore della Presidenza del Consiglio, pur accompagnato da alcune riattribuzioni di competenze da questa a singoli ministeri).
La redistribuzione delle competenze è risultata in parte consequenziale alla scelta stessa di creare nuovi ministeri, in parte innovativa anche per altri profili rispetto al quadro delineato dalla riforma del 1999 (come già modificata dal citato D.L. 217/2001).
In particolare:
§ vengono istituiti il Ministero dello sviluppo economico – che sostituisce il Ministero delle attività produttive – ed il Ministero del commercio internazionale, al quale sono assegnate le funzioni in materia di commercio con l’estero (in precedenza attribuite al Ministero delle attività produttive);
§ vengono nuovamente distinte le competenze in materia di infrastrutture e di trasporti, con la creazione di due distinti ministeri (in sostituzione del preesistente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
§ al neoistituito Ministero della solidarietà sociale sono attribuite le funzioni intestate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche sociali, di lavoratori extracomunitari, nonché quelle concernenti le politiche antidroga e il Servizio civile nazionale, in precedenza attribuite alla Presidenza del Consiglio;
§ le funzioni in materia di istruzione, università e ricerca, prima facenti capo ad un unico ministero, sono ripartite tra Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell’università e della ricerca.
Ulteriori aspetti della redistribuzione di funzioni non hanno determinato la creazione di nuovi ministeri.
Tra questi si ricordano:
§ l’attribuzione di nuove competenze al Ministero delle politiche agricole e forestali, tra cui quelle sui generi alimentari trasformati industrialmente (già del Ministero delle attività produttive); il Ministero è conseguentemente ridenominato Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
§ il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni in materia di politiche di coesione (funzioni originariamente proprie del Ministero dell’economia, attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri – o ad un ministro da lui delegato – dal D.L. 63/2005);
§ il trasferimento al Ministero degli affari esteri delle funzioni in materia di politiche per gli italiani nel mondo (già attribuite alla Presidenza del Consiglio);
§ la ridenominazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
§ l’attribuzione alla Presidenza del Consiglio delle competenze in materia di:
- sport;
- indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
- indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, nonché interventi per il sostegno alla famiglia;
- vigilanza sull’Agenzia dei segretari comunali e provinciali (che si occupa del relativo albo), nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;
- iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
- promozione e coordinamento relativamente all’attuazione dell’art. 118, primo e secondo comma, Cost. (i quali definiscono i criteri per l’attribuzione delle competenze amministrative ai diversi livelli territoriali di governo, in particolare in base al principio di sussidiarietà).
Mentre le prime tre aree di competenza erano in precedenza proprie del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le successive afferivano ad un ambito di intervento (enti locali) prevalentemente riconducibile al Ministero dell’interno.
Con specifico riferimento alla materia del turismo, le relative funzioni, già proprie del Ministero delle attività produttive, vengono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; si è disposto peraltro il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della preesistente Direzione del turismo, prevedendo contestualmente l’istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di una nuova struttura per il turismo, della quale si avvale il Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle relative funzioni [6] .
Alla Presidenza del Consiglio è altresì trasferita la segreteria del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica); nonché alcune funzioni relative alle pari opportunità in materia di lavoro nell’attività di impresa già spettanti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ulteriori, dettagliate, disposizioni disciplinano l’adeguamento degli assetti organizzativi e del personale alle disposizioni recate dal decreto, mirando in particolare a garantire in tale processo l’invarianza dell’onere finanziario.
I commi 2, 3 e 4 dell’art. 1 del disegno di legge di conversione recavano una delega al Governo finalizzata all’adozione di uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri con le disposizioni del decreto-legge. La delega non è stata esercitata entro il termine fissato (18 luglio 2008).
Ulteriori, specifiche misure sono sopravvenute ad opera del successivo D.L. 262/2006 [7] :
§ i commi 94-99 dell’art. 2 hanno ridisciplinato l’ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali (già modificato dall’art. 1, co. 19-ter, del D.L. 181/2006) ripristinando la figura del segretario generale, ed incardinano presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;
§ il successivo co. 157 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio (Dipartimento per l’attuazione del programma di Governo) una struttura interdisciplinare per il monitoraggio del rispetto dei principi di invarianza e contenimento degli oneri connessi alla riforma dei ministeri operata con il D.L. 181/2006.
I commi 376 e 377 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 [8] hanno modificato la composizione del Governo, riducendo nuovamente il numero dei ministeri e fissando un tetto al numero complessivo dei componenti del Governo.
La nuova disciplina, che innova (senza novellarla) quella recata dal D.Lgs. 300/1999, ha efficacia “a partire dal Governo successivo a quello in carica” alla data di entrata in vigore della legge finanziaria; essa ha dunque trovato applicazione in occasione della formazione del primo Governo della XVI legislatura (Berlusconi IV).
Il primo periodo del comma 376 ridefinisce indirettamente il numero dei ministeri, mediante un richiamo alle relative disposizioni del D.Lgs. 300/1999 nella sua formulazione originaria, cioè in quella pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 217/2001 e dal successivo D.L. 181/2006 (vedi supra).
In altre parole, la disposizione in esame fa sostanzialmente rivivere – limitatamente a questo solo aspetto (numero dei ministeri) – la disciplina dell’organizzazione del Governo di cui al testo originario del D.Lgs. 300/1999, ove si istituivano e disciplinavano dodici ministeri.
Il secondo periodo del comma 376 pone un limite (questa volta esplicito) anche al numero complessivo dei componenti del Governo “a qualsiasi titolo”, comprendendo in tale nozione allargata di componente del Governo i ministri senza portafoglio, i viceministri e i sottosegretari. Tale numero non potrà essere superiore a sessanta.
Considerando la carica di Presidente del Consiglio dei ministri e quella dei titolari dei dodici ministeri, se ne desume che il Governo non può contare più di quarantasette tra vicepresidenti del Consiglio (che non siano al contempo titolari di ministero), ministri senza portafoglio, viceministri ed altri sottosegretari di Stato.
Una deroga a tale disposizione è stata introdotta dall’art. 1, co. 2, del D.L. 90/2008 [9] , ove si dispone che un sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia preposto alla soluzione dell’“emergenza rifiuti” nella regione Campania e consente a che tale incarico sia attribuito al Capo del Dipartimento della protezione civile.
Ai sensi del medesimo comma 376, il contingente governativo dovrà inoltre essere configurato “in coerenza” con il principio di cui all’articolo 51, primo comma, secondo periodo, della Costituzione, a mente del quale la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ai fini dell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.
Come si ricava da quanto sin qui detto, il testo in esame ripristina solo il numero, ma non anche la denominazione e la ripartizione delle attribuzioni fra i ministeri di cui all’originario D.Lgs. 300/1999. Il comma 376 non indica infatti quali dei preesistenti ministeri devono intendersi soppressi e quali altri ne debbano esercitare le competenze.
Soccorre a tale riguardo il successivo comma 377, ove si prevede che, a decorrere dalla reviviscenza (ai sensi e nei limiti di cui al comma precedente) del testo originario del D.Lgs. 300/1999 [10] , sono abrogate tutte le disposizioni non compatibili con la riduzione del numero dei ministeri, ivi comprese quelle recate dal D.L. 217/2001 e dal D.L. 181/2006 (i quali, come si è innanzi ricordato, hanno modificato il decreto legislativo istituendo nuovi ministeri e modificando l’assetto delle competenze).
Sembra dover intendersi che l’abrogazione ha ad oggetto le disposizioni, introdotte successivamente al D.Lgs. 300/1999, che hanno disposto l’istituzione di nuovi ministeri, ma non necessariamente quelle che ne hanno modificato la denominazione o le competenze, salvo che tali modifiche risultino incompatibili con la prevista riduzione numerica.
L’individuazione dell’esatta portata abrogativa del comma 377 deve altresì tener conto dell’ultimo inciso del comma, il quale fa comunque salve svariate disposizioni del D.L. 181/2006.
Si tratta dei seguenti commi dell’art. 1 del decreto-legge:
§ commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, che attribuiscono al Ministero dello sviluppo economico le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione già attribuite dal D.Lgs. 300/1999 (art. 24, co. 1, lett. c) al Ministero dell’economia e delle finanze e successivamente trasferite dal D.L. 63/2005 [11] (art. 1) alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con particolare riferimento alle aree depresse, incluse le funzioni in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate e i relativi interventi [12] ;
§ commi 10-bis e 10-ter, che hanno disposto, in sede di prima applicazione del D.L. 181/2006 e al fine di garantire il funzionamento delle strutture trasferite, il mantenimento presso le singole amministrazioni, nell’ambito delle strutture trasferite, degli incarichi dirigenziali conferiti ad esterni, anche in deroga ai limiti numerici fissati dall’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 (co. 5-bis e 6);
§ commi 12 e 13-bis, che mutano rispettivamente in “Ministero dello sviluppo economico” la denominazione del Ministero delle attività produttive e in “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” la denominazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
§ comma 19, lettera a), e 22, lettera a), che attribuiscono al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport già attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli artt. 52, co. 1, e 53 del D.Lgs. 300/1999 [13] ; e trasferiscono alla Presidenza del Consiglio le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;
§ commi 19-bis e 19-quater, che attribuiscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo (in precedenza attribuite al Ministero delle attività produttive dagli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 300/1999), istituiscono presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, e dispongono il trasferimento delle inerenti risorse;
§ comma 22-bis (più volte modificato da successivi interventi normativi) che tra l’altro sopprime la Commissione di supporto al ministro per la funzione pubblica istituita presso il relativo Dipartimento dall’art. 3, co. 6-duodecies-6-quaterdecies, del D.L. 35/2005 [14] , prevedendo in suo luogo la costituzione con D.P.C.M., presso la Presidenza del Consiglio, di una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione [15] , e dispone che, con D.P.C.M., si provveda a riordinare le funzioni e le strutture della Presidenza del Consiglio in materia di semplificazione e qualità della regolazione;
§ comma 22-ter, che novella l’art. 9, co. 2, della L. 400/1988 in materia di attribuzione di compiti specifici a ministri senza portafoglio;
§ comma 25-bis, ove si precisa che il riordino operato non comporta alcuna revisione dei trattamenti economici dei dipendenti, che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
All’inizio della XVI legislatura è intervenuto il D.L. 85/2008 [16] , con la finalità dichiarata di dare attuazione al nuovo assetto strutturale del Governo, come ridefinito dall’art. 1, co. 376 e 377, della legge finanziaria 2008, anche allo scopo di superare eventuali incertezze interpretative potenzialmente derivanti dalla sintetica formulazione dei due commi.
L’articolo 1 del D.L., al comma 1, novella il co. 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 300/1999, stabilendo come segue la denominazione dei dodici ministeri:
§
Ministero degli affari esteri;
§
Ministero dell'interno;
§
Ministero della giustizia;
§
Ministero della difesa;
§
Ministero dell'economia e delle finanze;
§
Ministero dello sviluppo economico;
§
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
§
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
§
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
§
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
§
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
§
Ministero per i beni e le attività culturali.
I commi successivi esplicitano gli accorpamenti e i trasferimenti di competenze che ne conseguono, e recano ulteriori disposizioni attuative.
In particolare, i commi 2 e 7 attribuiscono al Ministero dello sviluppo economico le funzioni in materia di commercio internazionale e comunicazioni, in precedenza spettanti ad altri ministeri ora soppressi.
I commi 3 e 10 disciplinano funzioni e denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in cui vengono accorpate le funzioni esercitate dal Ministero delle infrastrutture e da quello dei trasporti.
I commi 4, 6 e 12 disciplinano il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in cui vengono accorpate le funzioni dei ministeri del lavoro e previdenza sociale, della salute e della solidarietà sociale. Sono escluse da tale accorpamento le funzioni relative alle politiche antidroga, al Servizio civile nazionale e alcune funzioni in materia di politiche giovanili, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
I commi 5 e 11 accorpano nel Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le funzioni del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca e ne definiscono la nuova denominazione.
Il comma 9 adegua la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definisce le competenze in materia di vigilanza sui consorzi agrari.
Il comma 14 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri una serie di competenze in materia di politiche giovanili, per la famiglia e per le pari opportunità, riprendendo con talune modifiche e integrazioni il contenuto delle lettere d), e), f) e g) dell’articolo 1, comma 19 del D.L. 181/2006, che aveva previsto un analogo conferimento di funzioni. Correlativamente, il comma 13 fa venir meno, nelle previsioni legislative vigenti, la denominazione “Ministro per le politiche della famiglia”.
Il comma 15 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro, da questi delegato, competente per la semplificazione normativa il compito di esercitare il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa.
I commi 8, 16 e seguenti disciplinano la ricognizione in via amministrativa delle strutture ministeriali trasferite e recano disposizioni organizzative e finanziarie di varia natura.
Natura derogatoria ha avuto la disposizione dell’art. 1 del D.L. 90/2008 [17] , che ha istituito un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio per la soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania: la formulazione normativa ne afferma l’assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla situazione in corso e ne limita gli effetti fino al 31 dicembre 2009.
Nel corso della XVI legislatura la composizione del governo è stata ulteriormente modificata.
Dapprima, la legge 172/2009 [18] ha disposto l’aumento del numero dei ministeri da dodici a tredici e l’incremento del numero complessivo dei membri del Governo da sessanta a sessantatre, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari. Inoltre, la legge ha sostituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il “Ministero della salute” e il “Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
Successivamente, il numero complessivo dei membri del Governo è stato elevato a sessantacinque, con il decreto-legge 195/2009 in materia di rifiuti [19] (art. 15, co. 3-bis e 3-ter).
Da segnalare l’attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni in materia di politiche di sviluppo e coesione (di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 300/1999) già attribuite al Ministero dello sviluppo economico dal DL 181/2006 (D.L. 78/2010 [20] , art. 7, commi 26-27). Il Presidente del Consiglio si è avvalso per l’esercizio di tali competenze del dipartimento per le politiche di coesione, operante presso il MISE fino all’istituzione nel 2013 dell’Agenzia per la coesione territoriale (D.L. 101/2013 [21] , art. 10).
Nel corso della XVII legislatura, pur rimanendo invariato il numero dei ministeri e dei membri del Governo, vengono apportate alcune modifiche alla denominazione e alle competenze di singoli dicasteri.
Dapprima, le funzioni in materia di turismo in precedenza esercitate dalla Presidenza del Consiglio sono state trasferite al Ministero dei beni e le attività culturali che assume la nuova denominazione di Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo (L. 71/2013 [22] , art. 1, commi 2-8 e 10).
Inoltre, il Ministero degli affari esteri è stato ridenominato Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (L. 125/2014
[23]
, art. 3).
La tabella che segue pone a confronto le diverse composizioni del Governo secondo le formulazioni del D.Lgs. 300/1999 succedutesi nel tempo. Il carattere neretto evidenzia le differenze rispetto al testo originario.
Art. 2, co. 1, del D.Lgs. 300/1999
|
||||
Testo originario
|
Testo modificato dal D.L. 217/2001
|
Testo modificato dal D.L. 181/2006
|
Testo modificato dal D.L. 85/2008
|
Testo modificato dalla L. 172/2009
|
1. A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:
|
1. I ministeri sono i seguenti:
|
1. I ministeri sono i seguenti:
|
1. I ministeri sono i seguenti:
|
|
1) Ministero degli affari esteri
|
1) Ministero degli affari esteri
|
1) Ministero degli affari esteri
|
1) Ministero degli affari esteri
|
1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
[24]
|
2) Ministero dell’interno
|
2) Ministero dell’interno
|
2) Ministero dell’interno
|
2) Ministero dell’interno
|
2) Ministero dell’interno
|
3) Ministero della giustizia
|
3) Ministero della giustizia
|
3) Ministero della giustizia
|
3) Ministero della giustizia
|
3) Ministero della giustizia
|
4) Ministero della difesa
|
4) Ministero della difesa
|
4) Ministero della difesa
|
4) Ministero della difesa
|
4) Ministero della difesa
|
5) Ministero dell’economia e delle finanze
|
5) Ministero dell’economia e delle finanze
|
5) Ministero dell’economia e delle finanze
|
5) Ministero dell’economia e delle finanze
|
5) Ministero dell’economia e delle finanze
|
6) Ministero delle attività produttive
|
6) Ministero delle attività produttive
|
6) Ministero dello sviluppo economico
|
6) Ministero dello sviluppo economico
|
6) Ministero dello sviluppo economico
|
|
|
7) Ministero del commercio internazionale
|
|
|
|
7) Ministero delle comunicazioni
|
8) Ministero delle comunicazioni
|
|
|
7) Ministero delle politiche agricole e forestali
|
8) Ministero delle politiche agricole e forestali
|
9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
|
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
|
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
|
8) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
|
9) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
|
10) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
|
8) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
|
8) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
|
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
|
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
|
11) Ministero delle infrastrutture
|
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
|
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
|
|
|
12) Ministero dei trasporti
|
|
|
10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
|
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali
|
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale
|
10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
|
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali
|
|
12) Ministero della salute;
|
14) Ministero della salute
|
|
11) Ministero della salute
|
11) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
|
13) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
|
15) Ministero della pubblica istruzione
|
11) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
|
12) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
|
|
|
16) Ministero dell’università e della ricerca
|
|
|
12) Ministero per i beni e le attività culturali
|
14) Ministero per i beni e le attività culturali
|
17) Ministero per i beni e le attività culturali
|
12) Ministero per i beni e le attività culturali
|
13) Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo
[25]
|
|
|
18) Ministero della solidarietà sociale
|
|
|
Il D.Lgs. 300/1999 ha previsto la riduzione a dodici del numero complessivo dei ministeri, definendo, per ciascuno, gli ambiti di competenza e le linee generali dell’organizzazione interna.
Nella formulazione originaria i dodici ministeri erano i seguenti:
§
Ministero degli affari esteri;
§
Ministero dell’interno;
§
Ministero della giustizia;
§
Ministero della difesa;
§
Ministero dell’economia e delle finanze;
§
Ministero delle attività produttive;
§
Ministero delle politiche agricole e forestali;
§
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
§
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
§
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
§
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
§
Ministero per i beni e le attività culturali.
Il D.Lgs. 300/1999 prevedeva che la riduzione avrebbe dovuto essere applicata a partire dalla XIV legislatura.
Il 30 maggio 2001 si inaugura la XIV legislatura, dopo le elezioni del 13 maggio 2001 che avevano visto vincente la coalizione di centro destra.
Dopo le consultazioni, il 10 giugno 2001, il Presidente della Repubblica Ciampi riceve al Quirinale l’on. Berlusconi, che scioglie la riserva, accetta di formare il Governo e ne rende nota la composizione.
Con quattro distinti D.P.R. emanati lo stesso giorno, il Capo dello Stato:
§ accetta le dimissioni presentate il 31 maggio 2001 dal Presidente del Consiglio Amato in nome proprio e dei ministri del Governo da lui presieduto;
§ accetta, su proposta del Presidente del Consiglio Amato, le dimissioni dei sottosegretari, che rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina di quelli del nuovo Governo;
§ nomina l’on. Berlusconi Presidente del Consiglio;
§ nomina, su proposta del Presidente del Consiglio Berlusconi, i 22 ministri del nuovo Governo. Si tratta di 12 ministri con portafoglio (come prescritto dal D.Lgs. 300/1999) e 10 senza portafoglio. Completano la compagine di Governo il Presidente del Consiglio e il Vicepresidente del Consiglio, on. Fini, cui non viene attribuito un dicastero.
I decreti citati sono stati pubblicati tutti nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137.
Come si legge in comunicato della Presidenza della Repubblica del 10 giugno 2001, l’on. Berlusconi, dopo il colloquio con il Presidente della Repubblica, ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle quali rende nota la composizione del nuovo Governo e preannuncia l’intenzione, comunicata in precedenza al Presidente della Repubblica, di adottare nel primo Consiglio dei Ministri un provvedimento di urgenza inteso a modificare il D.Lgs. 300/1999, “allo scopo di conservare autonomia politica, organizzativa e funzionale al Ministero delle Comunicazioni e al Ministero della Sanità”. Il Presidente del Consiglio ha, inoltre, informato il Presidente della Repubblica che a dirigere i due dicasteri saranno chiamati rispettivamente l'on. Gasparri e il prof. Sirchia.
L’11 giugno 2001, al Quirinale, il Presidente del Consiglio Berlusconi, e subito dopo i Ministri, prestano giuramento al Capo dello Stato.
Successivamente si svolge la prima riunione del Consiglio dei ministri.
Il Consiglio condivide collegialmente le seguenti proposte del Presidente Berlusconi:
§ nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio del dott. Gianni Letta, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo (nomina disposta con D.P.R. 11 giugno 2001 );
§ attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio al ministro senza portafoglio on. Fini (incarico attribuito con D.P.R. 12 giugno 2001);
§ conferimento degli incarichi ai 9 ministri senza portafoglio (riforme istituzionali e devoluzione; politiche comunitarie; funzione pubblica e servizi di informazione; affari regionali; rapporti con il Parlamento; pari opportunità; italiani nel mondo; innovazione e tecnologie; attuazione del programma di Governo; incarichi conferiti con D.P.C.M. 11 giugno 2001);
§ nomina dei 59 Sottosegretari (il numero non comprende il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio già nominato all’inizio della seduta e comprende l’on. Costa che non presterà giuramento) presso i vari Dicasteri o presso la Presidenza del Consiglio (nomina disposta con D.P.R. 12 giugno 2001).
Inoltre, il Presidente Berlusconi espone le linee generali delle dichiarazioni programmatiche che illustrerà alle Camere, i cui contenuti sono condivisi ed approvati all’unanimità dal Consiglio.
Infine, su proposta del Presidente Berlusconi, il Consiglio approva un decreto legge (D.L. 12 giugno 2001, n. 217) che provvede a ridefinire il numero dei dicasteri, ricostituendo, in particolare, quelli della Sanità (ridenominato della Salute) e delle Comunicazioni. Il numero dei ministeri viene portato dunque a 14.
Il giorno successivo, 12 giugno 2001, a seguito della emanazione del decreto legge n. 217, su proposta del Presidente del Consiglio, il Capo dello Stato nomina i due nuovi ministri, delle comunicazioni on. Gasparri, e della salute prof. Sirchia (due D.P.R. in data 12 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta ufficiale 15 giugno 2001, n. 137), i quali prestano il giuramento prescritto.
A Palazzo Chigi si svolge il giuramento dei sottosegretari.
Il 18 giugno 2001, il Presidente del Consiglio si presenta al Senato per esporre il programma di governo; al termine delle proprie comunicazioni, si reca alla Camera e, secondo la prassi, consegna il testo delle dichiarazioni programmatiche.
Al Senato, il 19 giugno 2001, ha inizio la discussione sulle comunicazioni del Governo e, il 20 giugno 2001, dopo la replica del Presidente del Consiglio e le dichiarazioni di voto, il Senato approva la mozione di fiducia al Governo. La votazione ha il seguente risultato: presenti: 314; votanti: 313; maggioranza: 157; favorevoli: 175; contrari: 133; astenuti: 5.
Il giorno stesso, inizia il dibattito alla Camera che si conclude il 21 giugno 2001: dopo la replica del Presidente del Consiglio e le dichiarazioni di voto, viene votata la mozione di fiducia al Governo. La votazione dà il seguente risultato: presenti: 613; votanti: 612; astenuti: 1; maggioranza 307; favorevoli: 351; contrari: 261.
Il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti on. Giorgetti presenta le dimissioni dalla carica, in quanto nominato Presidente della Commissione bilancio.
Dopo la votazione sulla fiducia, le Commissioni permanenti della Camera procedono alla loro costituzione eleggendo i rispettivi Uffici di Presidenza.
Il 26 giugno 2001, al Senato si riuniscono le Commissioni permanenti; ciascuna Commissione procede alla votazione per l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei segretari.
Il 12 ottobre 2001, il Consiglio dei ministri approva, su proposta del Presidente del Consiglio, i contenuti di specifiche deleghe conferite dai rispettivi ministri ai Sottosegretari di Stato Baldassari e Miccichè (Economia), Adolfo Urso (Attività Produttive), Martinat e Tassone (Infrastrutture e Trasporti), Possa (Istruzione). Conseguentemente sono approvati i relativi decreti presidenziali che attribuiscono agli stessi (a norma dell’articolo 10, comma 3, della legge n.400 del 1988) il titolo di Vice Ministro.
Il 19 ottobre 2001, con sei distinti D.P.R. emanati in data 19 ottobre 2001, il Presidente della Repubblica attribuisce, a seguito delle deleghe di particolari funzioni conferite dai ministri competenti, il titolo di Vice Ministro a sei Sottosegretari di Stato: prof. Mario Baldassarri e on. Giovanni Miccichè (Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell’economia e delle finanze), on. Ugo Giovanni Martinat e on. Mario Tassone (Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), on. Adolfo Urso (Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attività produttive), on. Guido Possa (Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca).
Nell’aprile del 2005 si verifica la crisi del Governo Berlusconi che porta alla formazione di un nuovo Governo guidato dallo stesso Berlusconi.
Il 23 aprile 2005 il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, nomina il nuovo Governo, formato, come il precedente, da 14 ministri con portafoglio e 11 senza portafoglio.
Il 26 aprile il Consiglio dei ministri nomina i 71 sottosegretari.
Il 27 aprile alla Camera si svolge il dibattito sulle comunicazioni del Governo; al termine di esso viene presentata la mozione di fiducia al Governo. La mozione è approvata con 334 voti favorevoli, 240 contrari e 2 astenuti.
Al Senato, nella seduta pomeridiana, prende avvio la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio e il 28 aprile si conclude il dibattito; dopo la replica del Presidente del Consiglio e le dichiarazioni di voto viene posta in votazione la mozione di fiducia al Governo, che ottiene il seguente risultato: 170 voti favorevoli e 117 contrari.
Il 9 e 10 aprile 2006 si svolgono le elezioni politiche.
Il 28 aprile 2006 si inaugura la XV legislatura con la prima seduta delle Camere: si procede alle votazioni per l’elezione dei rispettivi Presidenti.
Il 2 maggio 2006 il Presidente del Consiglio on. Berlusconi rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto al Presidente della Repubblica, il quale lo invita a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.
L’8 maggio 2006 si riunisce il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali; si svolge la prima votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica. Il 10 maggio 2006 al quarto scrutinio viene eletto Presidente della Repubblica il sen. Giorgio Napolitano che presta il giuramento il 15 maggio .
Dopo brevi consultazioni il 17 maggio 2006 il Presidente della Repubblica riceve l'on. Prodi, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 16 maggio, accetta di formare il nuovo Governo.
Con quattro distinti decreti adottati in data 17 maggio 2006, il Presidente della Repubblica:
§ accetta le dimissioni rassegnate il 2 maggio 2006 dal Presidente del Consiglio dei Ministri on. Silvio Berlusconi in nome proprio e dei Ministri componenti il Governo da lui presieduto;
§ accetta, su proposta del Presidente del Consiglio, le dimissioni rassegnate, per le rispettive cariche, dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio e dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri;
§ nomina l’on. Romano Prodi Presidente del Consiglio;
§ nomina, su proposta del Presidente del Consiglio on. Prodi, i 25 Ministri del nuovo Governo (14 sono i Ministri con portafoglio e 11 senza).
Il Presidente del Consiglio e i Ministri giurano nelle mani del Capo dello Stato, pronunciando la formula di rito.
Si svolge la prima riunione del Consiglio dei ministri. Il Consiglio condivide collegialmente le proposte formulate dal Presidente Prodi di:
§ nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, dell’on. Enrico Letta (nomina disposta con D.P.R. 17 maggio 2006);
§ attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio al Ministro degli affari esteri on Massimo D’Alema e al Ministro per i beni e le attività culturali on. Francesco Rutelli (incarichi attribuiti con D.P.R. 17 maggio 2006);
§ conferimento ai Ministri senza portafoglio degli incarichi per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali; le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; gli affari regionali e le autonomie locali; l'attuazione del programma di Governo; i diritti e le pari opportunità; le politiche giovanili e le attività sportive; le politiche per la famiglia (incarichi conferiti con il D.P.C.M. 18 maggio 2006); politiche europee (incarico conferito con altro D.P.C.M. 18 maggio 2006);
§ nomina dei Sottosegretari di Stato presso vari Dicasteri (nomina disposta con D.P.R. 18 maggio 2006).
Su proposta del Presidente Prodi, il Consiglio approva un decreto-legge (D.L. 18 maggio 2006, n. 181) che provvede ad un riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio e di alcuni Ministeri, il numero dei quali viene aumentato da 14 a 18. Conseguentemente il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 18 maggio 2006, nomina i ministri dello sviluppo economico; del commercio internazionale; delle politiche agricole, alimentari e forestali; delle infrastrutture; dei trasporti; del lavoro e della previdenza sociale; dell'istruzione; dell'università e della ricerca; della solidarietà sociale.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 181/2006, con DPR in data 18 maggio 2006 sono nominati i ministri: dello Sviluppo economico, on. Bersani (già nominato ministro delle Attività produttive con il DPR 17 maggio 2006); del Commercio internazionale, on. Bonino (già nominato ministro senza portafoglio con il DPR 17 maggio 2006); delle Politiche agricole, alimentari e forestali, on. De Castro (già nominato ministro delle Politiche agricole e forestali con il DPR 17 maggio 2006); delle Infrastrutture, on. Di Pietro (già nominato ministro delle Infrastrutture e dei trasporti con il DPR 17 maggio 2006); dei Trasporti, Bianchi (già nominato ministro senza portafoglio con il DPR 17 maggio 2006); del Lavoro e della Previdenza sociale, on. Damiano (già nominato ministro del Lavoro e delle politiche sociali con il DPR 17 maggio 2006); dell'Istruzione, on. Fioroni (già nominato ministro senza portafoglio con il DPR 17 maggio 2006); dell’Università e della ricerca, on. Mussi (già nominato ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il DPR 17 maggio 2006); della Solidarietà sociale, on. Ferrero (già nominato ministro senza portafoglio con il DPR 17 maggio 2006).
Con DPR, in data 18 maggio 2006, sono nominati i Sottosegretari.
Con DPCM 18 maggio 2006, sono conferiti ai ministri senza portafoglio Chiti, Nicolais, Lanzillotta, Santagata, Pollastrini, Melandri e Bindi gli incarichi, rispettivamente, per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, gli affari regionali e le autonomie locali, l’attuazione del programma di governo, i diritti e le pari opportunità, le politiche giovanile e le attività sportive, le politiche per la famiglia.
Tutti i decreti citati sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 20 maggio 2006, n. 116.
Il 19 maggio 2006 il Senato vota la mozione di fiducia al Governo. La votazione ha il seguente risultato: senatori votanti: 320; maggioranza: 161; favorevoli: 165; contrari: 155.
La fiducia è votata alla Camera il 23 maggio con il seguente risultato: presenti e votanti: 612; maggioranza: 307; favorevoli: 344; contrari: 268.
A seguito delle polemiche insorte in quanto i Ministri hanno prestato giuramento prima dell’adozione del D.L. n. 181, con cui sono stati riordinate le attribuzioni della Presidenza del Consiglio e di alcuni Ministeri, il 22 maggio, la Presidenza della Repubblica diffonde un comunicato in cui si precisa, con riferimento al decreto di nomina dei Ministri del Governo Prodi, che i Ministri hanno prestato giuramento il 17 maggio, e, in merito al successivo decreto di nomina adottato a seguito del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che gli atti del Presidente della Repubblica sono stati improntati al più rigoroso rispetto delle regole e della prassi. Nessun Ministro ha giurato con attribuzioni improprie: i Ministri che non avevano ancora competenze, infatti, hanno giurato come Ministri senza portafoglio. La normativa vigente, prosegue il comunicato, prevede la nomina di Ministri senza portafoglio e la possibilità di modificare gli incarichi conferiti ai Ministri, anche a seguito di sopravvenuti provvedimenti legislativi, senza necessità di rinnovare il giuramento.
A seguito della crisi del II Governo Prodi, si svolgono le elezioni anticipate il 13 e 14 aprile 2008. Il risultato è favorevole alla coalizione di centro destra (il Popolo delle libertà) che ha un’ampia maggioranza sia alla Camera sia al Senato.
Il 29 aprile 2008 si svolge la prima seduta delle Camere della XVI legislatura e si procede alle votazioni per l’elezione dei rispettivi Presidenti.
Dopo la costituzione dei gruppi parlamentari, il Presidente della Repubblica Napolitano inizia le consultazioni per la formazione del nuovo Governo e il 7 maggio conferisce all’on. Berlusconi l'incarico di formare il nuovo Governo. L'on. Berlusconi accetta l'incarico e presenta al Presidente della Repubblica la lista dei ministri, ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione.
Con quattro distinti decreti adottati in data 7 maggio 2008, il Presidente della Repubblica:
§ accetta le dimissioni rassegnate il 24 gennaio 2008 dal Presidente del Consiglio dei Ministri on. Romano Prodi in nome proprio e dei Ministri componenti il Governo da lui presieduto;
§ accetta, su proposta del Presidente del Consiglio, le dimissioni rassegnate, per le rispettive cariche, dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio e dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri;
§ nomina l’on. Silvio Berlusconi Presidente del Consiglio;
§ nomina, su proposta del Presidente del Consiglio on. Berlusconi, i 21 Ministri del nuovo Governo (tra i quali, 12 con portafoglio e 9 senza portafoglio).
Viene così data attuazione per le prima volta alla legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007, art 1, commi 376 e 377) che aveva modificato (a partire appunto dal Governo successivo a quello allora in carica) la composizione del Governo, riducendo a 12 il numero dei ministeri e fissando un tetto al numero complessivo dei componenti (60 membri).
L’8 maggio 2008, il Presidente del Consiglio e i Ministri prestano giuramento al Quirinale. Successivamente, si svolge la prima riunione del Consiglio dei ministri. Il Consiglio condivide collegialmente le proposte formulate dal Presidente Berlusconi di:
§ nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, del dott. Gianni Letta (nomina disposta con D.P.R. 8 maggio 2008;
§ conferimento ai Ministri senza portafoglio degli incarichi per i rapporti con il Parlamento; le riforme per il federalismo; la semplificazione normativa, i rapporti con le regioni; le pari opportunità; le politiche comunitarie; la pubblica amministrazione e l’innovazione; l’attuazione del programma; le politiche per i giovani (incarichi conferiti con il D.P.C.M. 8 maggio 2008.
Il 12 maggio 2008 il Consiglio approva, su proposta del Presidente del Consiglio, la nomina dei Sottosegretari di Stato (nomina disposta con il D.P.R. 12 maggio 2008. Successivamente si svolge la cerimonia del loro giuramento. I Sottosegretari di Stato sono complessivamente 38, compreso il Sottosegretario Gianni Letta, nominato l’8 maggio 2008.
Il 13 maggio 2008 il Presidente del Consiglio si presenta alla Camera per illustrare il programma del nuovo Governo e il 14 e 15 maggio vene votata la fiducia, rispettivamente alla Camera (335 favorevoli e 275 contrari) e al Senato (173 favorevoli e 275 contrari).
Il 16 maggio 2008 viene emanato il D.L. 85/2008, di attuazione del nuovo assetto strutturale del Governo, come ridefinito dall’art. 1, co. 376 e 377, della legge finanziaria 2008, anche allo scopo di superare eventuali incertezze interpretative potenzialmente derivanti dalla sintetica formulazione dei due commi, ma senza modificare il numero dei ministeri, né quello dei membri del governo.
Successivamente, si registrano tre interventi volti ad aumentare il numero dei componenti del governo.
Il primo, il 23 maggio 2008, con il decreto-legge n. 90 che ha istituito un sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio per la soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania: la formulazione normativa ne afferma l’assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla situazione in corso e ne limita gli effetti fino al 31 dicembre 2009.
Il secondo, con la legge 13 novembre 2009, n. 172 (di modifica dell’art. 1, co. 376, della L. 244/2007) che ha disposto l’aumento del numero dei ministeri da 12 a 13 e l’incremento del numero complessivo dei membri del Governo da sessanta a sessantatre, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari. Inoltre, la legge ha sostituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’approvazione della legge ha consentito la nomina a Ministro della salute di Ferruccio Fazio, fino ad allora Viceministro del lavoro, salute e politiche sociali.
Conseguentemente, con due distinti D.P.R. emanati entrambi in data 15 dicembre 2009 (pubblicati nella Gazzetta ufficiale 17 dicembre 2009, n. 292), il sen. Maurizio Sacconi (già ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali) è nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il prof. Ferruccio Fazio è nominato Ministro della salute.
Il terzo con il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (decreto rifiuti) che ha elevato il numero massimo di membri del Governo a 65, anche in questo caso con una novella alla L. 244/2007.
A seguito dell’incremento del numero complessivo dei membri del Governo operato in rapida successione dalla legge 172/2009 e dal decreto-legge 195/2009 sono stati nominati i seguenti sottosegretari:
§ il dott. Francesco Belsito è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (D.P.R. 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2010, n. 45);
§ la dott.ssa Daniela Santanché, l’on. Laura Ravetto e il sen. Andrea Augello sono stati nominati Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio (tre distinti D.P.R. emanati in data 4 marzo 2010 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2010, n. 58);
§ il sen. Guido Viceconte è stato nominato Sottosegretario di Stato all’istruzione, all’università e alla ricerca (D.P.R. 4 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2010, n. 58).
In tutti i provvedimenti di nomina viene richiamata la legge 172/2009, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari.
A seguito della crisi del III Governo Berlusconi, il 13 novembre 2011 il Presidente della Repubblica Napolitano conferisce l’incarico di formare il nuovo Governo al senatore Monti il quale, secondo la prassi, si riserva di accettare.
Il 16 novembre 2011 il sen. Monti si reca dal Capo dello Stato per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri.
Il Presidente della Repubblica, con tre distinti D.P.R. emanati il 16 novembre 2011 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2011):
§ accetta le dimissioni che il Presidente del Consiglio Berlusconi ha rassegnato il 12 novembre anche a nome dei ministri del suo Governo;
§ accetta le dimissioni rassegnate, per le rispettive cariche, dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Sottosegretari di Stato presso i ministeri;
§ nomina Presidente del Consiglio e Ministro dell’economia e delle finanze il sen. Monti.
Con altro D.P.R. in pari data, adottato su proposta del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica nomina i 16 ministri (tra i quali 11 con portafoglio e 5 senza).
Viene così ridotto, senza che siano intervenute modifiche legislative, il numero dei ministri con portafoglio (11), fermo restando il numero dei dicasteri che, come si ricorda, era stato da ultimo fissato nella misura di 13 con la legge 172/2009. Infatti, il dicastero dell’Economia e delle finanze viene assunto dallo stesso Presidente del Consiglio, così come quelli dello Sviluppo e delle Infrastrutture e trasporti sono affidati al ministro Passera.
Al Quirinale, il Presidente del Consiglio e i ministri prestano giuramento nelle mani del Capo dello Stato pronunciando la formula di rito. Il Ministro degli affari esteri, Ambasciatore Terzi di Sant'Agata, e il Ministro della difesa, Ammiraglio Di Paola, al momento all'estero, prestano giuramento successivamente (rispettivamente il 17 e 18 novembre).
Subito dopo, si svolge la prima riunione del Consiglio dei ministri. Il Consiglio condivide collegialmente la proposte formulate dal Presidente Monti di nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, del presidente di sezione del Consiglio di Stato Catricalà e di conferimento degli incarichi ai Ministri senza portafoglio (affari europei; turismo e sport; coesione territoriale; rapporti con il Parlamento; cooperazione internazionale e integrazione). Le nomine in questione sono disposte, rispettivamente con un D.P.R. e un D.P.C.M. in data 16 novembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2011.
Il 17 novembre 2011 il Presidente del Consiglio si presenta al Senato per illustrare il programma del nuovo Governo; il Senato vota le mozioni di fiducia al Governo. Questo il risultato della votazione: presenti: 307; votanti: 306; maggioranza: 154; favorevoli: 281; contrari: 25.
Il giorno dopo anche la Camera vota la fiducia al Governo. Le mozioni di fiducia sono approvate con il seguente risultato: presenti e votanti 617; maggioranza: 309; favorevoli: 556; contrari: 61.
Il 28 novembre 2011 il Consiglio dei ministri provvede alla nomina di 28 sottosegretari di Stato (D.P.R. 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2011). Considerando il Sottosegretario di Stato Catricalà, complessivamente i Sottosegretari sono 29.
Il 29 novembre 2011 il presidente di sezione del Consiglio di Stato Patroni Griffi è nominato Ministro senza portafoglio (D.P.R. 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2011). Il numero complessivo dei ministri sale a 17; rimane invariato il numero dei ministeri.
Con il D.P.R 11 luglio 2012 è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze il prof. Grilli, il quale cessa dalla carica di Sottosegretario di Stato al medesimo dicastero.
Dopo le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 e la rielezione del Presidente della Repubblica Napolitano, il 24 aprile 2013 il Capo dello Stato conferisce l’incarico di formare il nuovo governo all’on. Enrico Letta, che accetta con riserva.
Dopo le consultazioni con le forze politiche, il 27 aprile il Presidente del Consiglio Letta si reca dal Capo dello Stato per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri.
Il giorno successivo (28 aprile) il Presidente della Repubblica con quattro distinti decreti:
§
accetta le dimissioni rassegnate il 21 dicembre 2012 dal Presidente del Consiglio dei ministri sen. Mario Monti in nome proprio e dei ministri componenti il Governo da lui presieduto;
§
accetta, su proposta del Presidente del Consiglio, le dimissioni rassegnate, per le rispettive cariche, dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio e dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri;
§
nomina l’on. Enrico Letta Presidente del Consiglio;
§
nomina, su proposta del Presidente del Consiglio Letta, i 21 Ministri del nuovo Governo, di cui 13 con portafoglio (nella limiti di quanto stabilito dalla legge 172/2009) e 8 senza.
Tutti i decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2013.
Lo stesso giorno al Quirinale il Presidente del Consiglio dei ministri Letta e i ministri giurano nelle mani del Capo dello Stato.
Subito dopo il giuramento del nuovo governo si svolge a Palazzo Chigi la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne tra il presidente uscente Monti e il nuovo premier Letta. Successivamente, si tiene la prima riunione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio condivide collegialmente le proposte formulate dal Presidente Letta di nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di Patroni Griffi, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo (nomina disposta con D.P.R. 28 aprile 2013) il quale presta giuramento ed assume le proprie funzioni; di attribuzione delle funzioni di Vice Presidente del Consiglio all’on. Alfano, Ministro dell’interno; di conferimento degli incarichi ai Ministri senza portafoglio: Affari Europei, Affari Regionali e autonomie, Coesione Territoriale, Rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di governo, Riforme Costituzionali, Integrazione, Pari opportunità, sport e politiche giovanili, Pubblica Amministrazione e semplificazione (incarichi attribuito con D.P.R. 28 aprile 2013).
Il 29 aprile il Governo ottiene la fiducia alla Camera con 453 voti favorevoli, 153 contrari e 17 astenuti. Il giorno successivo anche il Senato vota la fiducia con 233 voti favorevoli, 59 contrari e 18 astenuti.
Il 2 maggio 2013 si svolge a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri per la nomina dei Viceministri e dei Sottosegretari. Nel complesso i Sottosegretari sono 41 (compreso il Sottosegretario Patroni Griffi, nominato il 28 aprile), di cui 10 Viceministri. Il numero complessivo dei componenti del Governo è dunque di 62 membri, oltre al Presidente del Consiglio, entro la soglia di 65 prevista dalla legge come numero massimo dei membri del Governo (L. 24 dicembre 2007 n. 244, art. 1, co. 376).
Dopo la crisi del Governo Letta il Presidente della Repubblica Mattarella, dopo brevi consultazioni, il 17 febbraio 2014 conferisce l’incarico di formare il nuovo Governo a Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico che accetta con riserva.
Il 21 febbraio 2014 Renzi si reca dal Capo dello Stato per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri.
Il Presidente della Repubblica con quattro distinti decreti adottati in data 21 febbraio 2014 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014):
·
accetta le dimissioni rassegnate il 14 febbraio 2014 dal Presidente del Consiglio dei ministri on. Enrico Letta in nome proprio e dei ministri componenti il Governo da lui presieduto;
·
accetta, su proposta del Presidente del Consiglio, le dimissioni rassegnate, per le rispettive cariche, dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio e dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri;
·
nomina il dott. Matteo Renzi Presidente del Consiglio;
·
nomina, su proposta del Presidente del Consiglio Renzi, i 16 Ministri del nuovo Governo (dei quali 13 con portafoglio e 3 senza portafoglio).
Il 22 febbraio, al Quirinale, il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi e i ministri giurano nelle mani del Capo dello Stato pronunciando la formula di rito. Il Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, al momento all'estero, presterà giuramento successivamente (il 24 febbraio).
Subito dopo il giuramento si tiene la prima riunione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio condivide collegialmente le proposte formulate dal Presidente Renzi di nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di Graziano Delrio, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo (nomina disposta con D.P.R. 22 febbraio 2014) il quale presta giuramento ed assume le proprie funzioni e di conferimento degli incarichi ai Ministri senza portafoglio (Riforme Costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Semplificazione e Pubblica Amministrazione, Affari Regionali) Gli incarichi sono attribuiti con il D.P.C.M. 22 febbraio 2014. I due provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014.
Il 24 febbraio 2014 il Presidente del Consiglio Renzi presenta il programma del suo Governo al Senato che approva la mozione di fiducia al nuovo Governo (risultato della votazione: presenti 309; votanti 308; maggioranza 155; favorevoli 169; contrari 139). Il giorno dopo anche la Camera approva la mozione di fiducia al Governo (presenti 599, votanti 598, maggioranza 300).
Il 28 febbraio 2014 il Consiglio dei ministri approva, su proposta del Presidente del Consiglio, la nomina dei Sottosegretari di Stato (nomina disposta con il D.P.R. 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2014, n. 54). Nel complesso i Sottosegretari sono 45 (compreso il Sottosegretario Delrio, nominato il 22 febbraio). Il numero complessivo dei componenti del Governo è dunque di 60 membri, oltre al Presidente del Consiglio, entro la soglia di 65 prevista dalla legge come numero massimo dei membri del Governo (L. 24 dicembre 2007 n. 244, art. 1, comma 376).
A seguito della crisi del Governo Renzi, l’11 dicembre 2016 il Presidente della Repubblica Mattarella conferisce l’incarico di formare il nuovo Governo all’on Gentiloni, Ministro degli esteri, che accetta con riserva.
Il 12 dicembre 2016 l’on. Gentiloni si reca dal Capo dello Stato per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri.
Con quattro distinti decreti adottati nello stesso giorno, il Presidente della Repubblica:
·
accetta le dimissioni rassegnate il 7 dicembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei ministri dott. Matteo Renzi in nome proprio e dei ministri componenti il Consiglio medesimo;
·
accetta, su proposta del Presidente del Consiglio, le dimissioni rassegnate, per le rispettive cariche, dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio e dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri;
·
nomina l’on. Paolo Gentiloni Silveri Presidente del Consiglio;
·
nomina, su proposta del Presidente del Consiglio on. Gentiloni, i 18 Ministri del nuovo Governo (tra i quali, 13 ministri con portafoglio e 5 senza portafoglio).
I quattro decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2016.
Al Quirinale il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni e i ministri giurano nelle mani del Capo dello Stato.
Dopo il giuramento del nuovo governo si svolge a Palazzo Chigi la prima riunione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio condivide collegialmente le proposte formulate dal Presidente Gentiloni di nomina a Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dell'on. Maria Elena Boschi, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo (nomina disposta con D.P.R. 12 dicembre 2016) la quale presta giuramento ed assume le proprie funzioni, e di conferimento degli incarichi ai Ministri senza portafoglio (Rapporti con il Parlamento, Semplificazione per la Pubblica Amministrazione, Affari Regionali, Coesione territoriale e Mezzogiorno, Sport). Gli incarichi sono attribuiti con il D.P.C.M. 12 dicembre 2016. I due provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2016.
Il Presidente del Consiglio Gentiloni si presenta alla Camera per esporre il programma del nuovo Governo. La mozione di fiducia al Governo viene approvata (risultato della votazione: presenti e votanti 473; maggioranza 237; favorevoli 368; contrari 105).
Il giorno successivo anche il Senato approva vota la mozione di fiducia con 169 voti favorevoli e 99 contrari.
Il 29 dicembre 2016 il Consiglio dei ministri nomina 41 sottosegretari di Stato. Nel complesso i sottosegretari sono 42 (compresa la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Boschi, nominata il 12 dicembre). La nomina è disposta con il D.P.R. 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2017.
Attualmente il Governo francese di Édouard Philippe, nominato Primo ministro nel maggio 2017, è composto da 16 ministeri:
1) Ministère de l'Intérieur
2) Ministère de la Transition écologique et solidaire
3) Ministère de la Justice
4) Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
5) Ministère des Armées
6) Ministère de la Cohésion des territoires
7) Ministère des Solidarités et de la Santé
8) Ministère de l'Économie et des Finances
9) Ministère de la Culture
10) Ministère du Travail
11) Ministère de l'Éducation nationale
12) Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
13) Ministère de l'Action et des Comptes publics
14) Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
15) Ministère des Outre-Mer
16) Ministère des Sports
I membri del Governo francese sono complessivamente 32:
· un Primo ministro
· 16 ministri
· 3 viceministri
· 12 sottosegretari di Stato
Il Governo tedesco della Cancelliera Angela Merkel, formato nel marzo 2018, è composto da 14 Ministeri federali (Bundesministerien):
1) Finanze
2) Interno
3) Esteri
4) Economia e energia
5) Giustizia e protezione dei consumatori
6) Lavoro ed affari sociali
7) Difesa
8) Alimentazione e agricoltura
9) Famiglia
10) Salute
11) Trasporti e infrastrutture digitali
12) Ambiente
13) Istruzione e ricerca
14) Cooperazione economica e sviluppo
Ad ogni dicastero è preposto un Ministro Federale. Inoltre, del Gabinetto fa parte il Capo della Cancelleria federale che ricopre il ruolo di Ministro federale per compiti speciali. Pertanto il numero dei ministri è pari a 15.
I membri del Governo tedesco sono complessivamente 46:
· un Cancelliere
· 15 ministri federali (Bundesminister)
· 3 ministri di Stato (Staatsminister) che coadiuvano il Ministro degli esteri
· 28 sottosegretari di Stato (Parlamentarische Staatssekretäre)
Il Governo britannico del Primo Ministro Theresa May, formato nel luglio 2016, è composto attualmente da 25 Ministeri dipartimentali (Ministerial departments):
1) Cabinet Office
2) Department for Business, Energy & Industrial Strategy
3) Department for Digital, Culture, Media & Sport
4) Department for Education
5) Department for Environment, Food & Rural Affairs
6) Department for Exiting the European Union
7) Department for International Development
8) Department for International Trade
9) Department for Transport
10) Department for Work and Pensions
11) Department of Health and Social Care
12) Foreign & Commonwealth Office
13) HM Treasury
14) Home Office
15) Ministry of Defence
16) Ministry of Housing, Communities & Local Government
17) Ministry of Justice
18) Northern Ireland Office
19) Office of the Leader of the House of Lords
20) Office of the Secretary of State for Scotland
21) Office of the Secretary of State for Wales
22) UK Export Finance
23) Attorney General's Office
24) Office of the Advocate General for Scotland
25) Office of the Leader of the House of Commons
Tranne gli ultimi 4, ciascuno ministero è retto da un Cabinet minister.
La composizione del Governo è la seguente:
· 1 Prime minister
· 22 Cabinet ministers (tra cui un Minister without Portfolio) generalmente denominati Secretaries of State
· 98 Other ministers (vi sono compresi i ministri che non fanno parte del Cabinet, i Ministers of State e i Parliamentary Under Secretaries of State)
In totale dunque il numero dei membri del Governo è pari a 121.
Attualmente il Governo spagnolo di Mariano Rajoy, formatosi nel 2016, è composto da 13 ministeri:
1) Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
2) Ministerio de Justicia
3) Ministerio de Defensa
4) Ministerio de Hacienda y Función Pública
5) Ministerio del Interior
6) Ministerio de Fomento (trasporti)
7) Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
8) Ministerio de Empleo y Seguridad Social
9) Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
10) Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
11) Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
12) Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
13) Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
I ministri sono 14: i titolari dei 13 dicasteri sopra indicati e la Vicepresidente e ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Per ogni ministero viene nominato un sottosegretario che generalmente proviene dalla pubblica amministrazione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.
L. 15 marzo 1997, n. 59.
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
(art. 11)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
Capo II
(omissis)
Art. 11.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (1), uno o più decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.
(omissis)
--------------------------------------------------------------------------------
(41) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. Successivamente l'art. 1, L. 29 luglio 1999, n. 241 (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:
«Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
(2) Vedi, anche, i commi 376 e 377 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto. (3)
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.
2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
--------------------------------------------------------------------------------
(3) Per le disposizioni relative all'adeguamento delle strutture di governo, vedi l'art. 1, comma 376, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 2.
Ministeri.
1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; (9)
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; (6)
11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; (8)
13) Ministero della salute. (7) (4) (10)
2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.
4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.
--------------------------------------------------------------------------------
(4) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2001, n. 317 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 233. In seguito il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 121.
(5) Per le disposizioni relative all'adeguamento delle strutture di governo, vedi l'art. 1, comma 376, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(6) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172.
(7) Numero aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 2, L. 13 novembre 2009, n. 172.
(8) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 2, L. 24 giugno 2013, n. 71, a decorrere dal 26 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 15 della suddetta L. 71/2013.
(9) Numero così sostituito dall'art. 3, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 125, a decorrere dal 29 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, comma 1 della medesima L. 125/2014.
(10) A norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri di cui al presente comma, si configurano come uffici di livello dirigenziale generale.
TITOLO I
L'Organizzazione dei ministeri
Art. 3.
Disposizioni generali.
1. Nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:
a) i dipartimenti;
b) le direzioni generali.
2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non può essere istituita la figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamento, è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il regolamento di cui all'articolo 4 (4).
--------------------------------------------------------------------------------
(4) Articolo così sostituito prima dall'art. 2, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi dall'art. 1, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304). L'art. 6 del citato D.Lgs. n. 287 del 2002 ha così disposto: «Art. 6. Disposizioni finali. 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
Art. 4.
Disposizioni sull'organizzazione.
1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare (5).
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero (6).
5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.
--------------------------------------------------------------------------------
(5) Comma così modificato dal comma 10 dell'art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
(6) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
Art. 5.
I dipartimenti.
1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;
f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalità di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.
Art. 6.
Il segretario generale.
1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro (7).
--------------------------------------------------------------------------------
(7) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304).
Art. 7.
Uffici di diretta collaborazione con il ministro.
1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.
TITOLO II
Le agenzie
Art. 8.
L'ordinamento. (9)
1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.
--------------------------------------------------------------------------------
(9 Vedi, anche, l'art. 2, comma 109, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, e l'art. 17, comma 12, L. 11 agosto 2014, n. 125.
Art. 9.
Il personale e la dotazione finanziaria. (10)
1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali (10).
--------------------------------------------------------------------------------
(10) Vedi, anche, l'art. 2, comma 109, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, e l'art. 17, comma 12, L. 11 agosto 2014, n. 125.
Art. 10.
Agenzie fiscali (11).
1. Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti (12).
--------------------------------------------------------------------------------
(11) Rubrica così modificata dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
(12) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
TITOLO III
L'amministrazione periferica
Art. 11.
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. (13)
1. La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, è coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attività nella provincia nonché da rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione è altresì coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione.
4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, può richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, può provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti.
6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adottare le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare vigente.
--------------------------------------------------------------------------------
(13) Articolo prima modificato dall'art. 10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131, poi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 366 ed infine così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 29 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2004, n. 30). In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180.
TITOLO IV
I Ministeri
Capo I - Il ministero degli affari esteri
Art. 12.
Attribuzioni.
1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea. (34)
2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale.
3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonché all'attuazione delle relative politiche.
--------------------------------------------------------------------------------
(34) Comma così sostituito dall'art. 31, comma 2, lett. a), L. 11 agosto 2014, n. 125, a decorrere dal 29 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, comma 1 della medesima L. 125/2014.
Art. 13.
Ordinamento.
1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un segretario generale.
2. Restano in vigore, per il ministero degli affari esteri, la riserva di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 13-bis.
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (36)
1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono definiti dalla legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
--------------------------------------------------------------------------------
(36) Articolo inserito dall'art. 31, comma 2, lett. b), L. 11 agosto 2014, n. 125, a decorrere dal 29 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, comma 1 della medesima L. 125/2014.
Capo II - Il ministero dell'interno
Art. 14.
Attribuzioni.
1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico (14).
2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero (15).
3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente (16).
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.
--------------------------------------------------------------------------------
(14) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. Per l'abrogazione delle disposizioni contenute nel citato art. 1 e conseguentemente nel presente comma, limitatamente alle politiche di protezione civile, vedi il comma 1 dell'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.
(15) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 30 ottobre 2003, n. 317 (Gazz. Uff. 19 novembre 2003, n. 269).
(16) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
Art. 15.
Ordinamento.
1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto.
Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque (17).
2. L'organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
--------------------------------------------------------------------------------
(17) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 30 ottobre 2003, n. 317 (Gazz. Uff. 19 novembre 2003, n. 269).
Capo III - Il ministero della giustizia
Art. 16.
Attribuzioni.
1. Il ministro di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia.
2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.
3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;
d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.
4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.
Art. 17.
Ordinamento.
1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.
Art. 18.
Incarichi dirigenziali.
1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.
Art. 19.
Magistrati.
1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità (18).
--------------------------------------------------------------------------------
(18) Articolo così sostituito, a far data dal 1° luglio 2004, dall'art. 1-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 5, commi 1 e 2, D.L. 11 novembre 2002, n. 251 come sostituito dalla relativa legge di conversione.
Capo IV - Il ministero della difesa
Art. 20.
Attribuzioni.
1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti di cui all'articolo 15 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (49)
--------------------------------------------------------------------------------
(49) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 2, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.
Art. 21.
Ordinamento.
1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale (19).
2. L'articolazione del Ministero è definita dall'articolo 16 del codice dell'ordinamento militare (20).
--------------------------------------------------------------------------------
(19) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(20) Comma così sostituito, a decorrere dal 9 ottobre 2010, ai sensi del combinato disposto della lettera a) del comma 1 dell’art. 2118 e dell’art. 2272, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 22.
Agenzia Industrie Difesa.
1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa sono definiti dall'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare (21).
--------------------------------------------------------------------------------
(21) Articolo così sostituito, a decorrere dal 9 ottobre 2010, ai sensi del combinato disposto della lettera b) del comma 1 dell’art. 2118 e dell’art. 2272, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Capo V - Il ministero dell'economia e delle finanze
Art. 23.
Istituzione del ministero e attribuzioni.
1. È istituito il ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge (22).
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
--------------------------------------------------------------------------------
(22) Comma così modificato prima dal comma 2-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172.
Art. 24.
Aree funzionali.
1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia (23);
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato (24);
c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari (25);
d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'articolo 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari (26);
e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero (27).
1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'àmbito delle stesse aree (28).
--------------------------------------------------------------------------------
(23) Lettera così modificata prima dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 e poi dall'art. 8, L. 17 agosto 2005, n. 166.
(24) Lettera così modificata prima dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 e poi dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172.
(25) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dello sviluppo economico vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181 come sostituito dalla relativa legge di conversione, e, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il comma 26 dell'art. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(26) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
(27) Lettera sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
(28) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
Art. 25.
Ordinamento.
1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro (29).
2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonché in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati (30).
--------------------------------------------------------------------------------
(29) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173. Per l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti vedi il D.M. 28 gennaio 2009.
(30) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173. Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 39, comma 13-ter, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Art. 26.
Riforma del Ministero delle finanze.
1. In attesa della costituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede, anche in fasi successive, alla trasformazione del Ministero delle finanze, alla istituzione delle agenzie fiscali e all'ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Capo II del Titolo V.
Capo VI - Il Ministero delle attività produttive
Art. 27.
Istituzione del Ministero e attribuzioni.
1. È istituito il Ministero delle attività produttive.
2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di (31):
a) promuovere le politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali (32);
b) sostenere e integrare l'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità economica del Paese;
c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitività;
e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitività del sistema produttivo (33).
2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati:
a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi (34);
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilità relative alle modalità produttive, alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale;
e) definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel Mondo (35) (36).
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalità di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio (37).
2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (38).
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo (39).
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa (40).
--------------------------------------------------------------------------------
(31) Alinea così modificato dal comma 2-ter dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(32) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero del commercio internazionale vedi il comma 3 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(33) Comma prima modificato dall'art. 50, L. 16 gennaio 2003, n. 3 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.
(34) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero del commercio internazionale vedi il comma 3 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(35) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero del commercio internazionale vedi il comma 3 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(36) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.
(37) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.
(38) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.
(39) Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 2, D.P.C.M. 10 aprile 2001.
(40) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per il trasferimento delle funzioni di competenza statale di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio dei Ministri vedi il comma 19-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
Art. 28.
Aree funzionali.
1. Nel rispetto delle finalità e delle azioni di cui all'articolo 27, il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) competitività: politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale; politiche di promozione degli investimenti delle imprese al fine del superamento degli squilibri di sviluppo economico e tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle attività produttive e gli strumenti della programmazione negoziata, denominati contratti di programma, inclusi quelli ricompresi nell'àmbito dei contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto, nonché la partecipazione, per quanto di competenza ed al pari delle altre amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalità; politiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo conto anche delle competenze regionali; politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese nei settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza; politiche per i distretti industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori produttivi; attività di regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; attività di coordinamento con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e di vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale; politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati; monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi compreso, per quanto di competenza, il settore agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo; politiche per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e mutualità;
b) internazionalizzazione: indirizzi di politica commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali in materia commerciale; tutela degli interessi della produzione italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made in Italy, anche potenziando le relative attività informative e di comunicazione, in concorso con le amministrazioni interessate; disciplina del regime degli scambi e gestione delle attività di autorizzazione; collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze, e concorso al relativo coordinamento con le politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle attività della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero, disciplina del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi internazionali e comunitarie ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; attività di semplificazione degli scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri, e partecipazione nelle competenti sedi internazionali; coordinamento, per quanto di competenza, dell'attività svolta dagli enti pubblici nazionali di supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di competenza del Ministero delle attività produttive; sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali, promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e distretti produttivi, con la partecipazione di enti territoriali, sistema camerale, sistema universitario e parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze dei Ministeri interessati; politiche e strategie promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di internazionalizzazione; promozione integrata all'estero del sistema economico, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti internazionali in materia fieristica, ivi comprese le esposizioni universali e coordinamento della promozione del sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri; coordinamento, avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle attività promozionali nazionali, raccordandole con quelle regionali e locali, nonché coordinamento, congiuntamente al Ministero degli affari esteri ed al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attività promozionali in àmbito internazionale; sostegno agli investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; promozione degli investimenti esteri in Italia, congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e con gli enti preposti; promozione della formazione in materia di internazionalizzazione; sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;
c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Regioni; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; organizzazione articolata delle attività per i brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e relativi rapporti con le autorità internazionali, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la parte di competenza; politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza; promozione della concorrenza nel settore commerciale, attività di sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza; sostegno allo sviluppo della responsabilità sociale dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni; sicurezza e qualità dei prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in particolare in materia di ecolabel e ecoaudit; qualità dei prodotti, ad esclusione di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e qualità dei servizi destinati al consumatore, ferme le competenze delle regioni in materia di commercio; metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti locali; attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); attività di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale; monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - in materia di giochi, nonché di prevenzione e repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione nei settori di competenza.
2. Il Ministero svolge altresì compiti di studio, consistenti in particolare nelle seguenti attività: redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter dell'articolo 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale; valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attività assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale; rilevazione degli aspetti socio-economici della cooperazione.
3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri Ministeri (41).
--------------------------------------------------------------------------------
(41) Articolo prima modificato dall'art. 4, D.L. 12 giugno 2001, n. 217 e poi così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34. Per il trasferimento delle funzioni di competenza statale di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio dei Ministri vedi il comma 19-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181 aggiunto dalla relativa legge di conversione.
Art. 29.
Ordinamento.
1. Il Ministero si articola in non più di undici direzioni generali, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato il coordinamento delle aree funzionali previste all'articolo 28.
2. Il Ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonché, sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (42).
--------------------------------------------------------------------------------
(42) Articolo prima modificato dall'art. 4-bis, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.
Art. 30.
Attribuzioni di funzioni ad altri Ministeri.
1. Le funzioni inerenti ai rapporti con l'istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono trasferite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il relativo personale e le risorse relative sono assegnati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (43).
--------------------------------------------------------------------------------
(43) Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 3, D.P.C.M. 10 aprile 2001.
Art. 31.
Agenzia per le normative ed i controlli tecnici.
[1. È istituita l'agenzia per le normative ed i controlli tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformità delle macchine, degli impianti e di prodotti nelle materie di spettanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre, all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti.
3. Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della loro approvazione ministeriale.
4. In materia di comunicazioni spetta all'agenzia:
a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;
b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni (44).
5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.
6. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnati all'agenzia (45)] (46).
--------------------------------------------------------------------------------
(44) Comma soppresso dall'art. 5, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.
(45) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.
(46) Articolo abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.
Art. 32.
Agenzia per la proprietà industriale.
[1. È istituita l'agenzia per la proprietà industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale.
3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.
4. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.
5. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia] (47).
--------------------------------------------------------------------------------
(47) Articolo abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.
Capo VI-bis - Ministero delle comunicazioni (48)
Art. 32-bis.
Istituzione del Ministero e attribuzioni.
1. È istituito il Ministero delle comunicazioni.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (49).
--------------------------------------------------------------------------------
(48) Il Capo VI-bis, comprendente gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(49) Il Capo VI-bis, comprendente gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione.
Art. 32-ter.
Funzioni.
1. Il Ministero svolge in particolare funzioni e compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali, tramite gli organi centrali e gli Ispettorati territoriali:
a) politiche nel settore delle comunicazioni;
b) rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali nel settore delle comunicazioni, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del Ministro degli affari esteri;
c) disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche;
d) gestione nazionale di programmi comunitari in materia di comunicazioni elettroniche;
e) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata anche nelle forme evolutive;
f) regolamentazione dei servizi postali, con particolare riferimento al contratto di programma con il fornitore del servizio universale;
g) emissione delle carte valori postali;
h) formazione e addestramento professionale anche tramite la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni;
i) concessioni, licenze e autorizzazioni nei settori delle comunicazioni;
l) controllo del mercato, vigilanza sul rispetto delle normative di settore e applicazione delle sanzioni;
m) adeguamento periodico del servizio universale nel campo delle comunicazioni;
n) verifica degli obblighi di servizio universale nei settori delle comunicazioni;
o) tutela delle comunicazioni;
p) piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativa attività internazionale;
q) gestione degli accordi internazionali in materia di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle reti ed orbite dei sistemi satellitari e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni;
r) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle numerazioni;
s) controllo delle emissioni radioelettriche e delle interferenze;
t) tecnologie dell'informazione; sicurezza delle reti; studi e ricerca scientifica nei settori delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ICT); normazione tecnica, ivi compresi gli aspetti inerenti alla numerazione, standardizzazione, anche quale organismo nazionale di standardizzazione (NSO), accreditamento, certificazione ed omologazione nei settori dell'ICT; definizione degli standard di qualità dei servizi nei settori dell'ICT; coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nei settori dell'ICT e per l'adozione e l'implementazione di nuovi standard. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
u) servizi multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali;
v) certificazione per i prodotti e i sistemi informatici commerciali;
z) adozione delle regole di impiego degli apparati radioelettrici;
aa) espletamento di prestazioni per conto terzi;
bb) rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche;
cc) attività di collaudo ed ispezione delle apparecchiature radioelettriche di bordo;
dd) vigilanza e controllo sugli enti operanti nell'àmbito delle comunicazioni;
ee) agevolazioni all'editoria, ferme restando le competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle attività produttive.
2. Nelle materie proprie del Ministero delle comunicazioni l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono espletati dagli uffici centrali e periferici del Ministero stesso, nell'àmbito delle rispettive competenze, ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia. L'ordinanza - ingiunzione, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è adottata nel termine di 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma dell'articolo 16 della medesima legge (50).
--------------------------------------------------------------------------------
(50) Il Capo VI-bis, comprendente gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 366. Vedi, anche, l'art. 9 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e il comma 7 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.
Art. 32-quater.
Organizzazione del Ministero.
1. Il Ministero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera nell'àmbito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale (51).
2. Sono uffici centrali:
a) il Segretariato generale;
b) le direzioni generali, in numero di cinque, così individuate:
1) direzione generale per la gestione delle risorse umane;
2) direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
3) direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
4) direzione generale per la regolamentazione del settore postale;
5) direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative.
3. Sono, altresì, previste tre posizioni di livello dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di controllo, nonché di studio e di ricerca (52).
4. Sono organi tecnici del Ministero:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) [la commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422] (53);
c) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;
d) [l'unità organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30 giugno 2000] (54);
e) la commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
5. L'assetto organizzativo di cui al presente articolo può essere modificato con regolamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, senza «oneri aggiuntivi (55).
--------------------------------------------------------------------------------
(51) Per il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni vedi il D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176 e il D.M. 16 dicembre 2004. Per il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico dell'Istituto di cui al presente comma vedi l'art. 2, D.P.C.M. 24 giugno 2008.
(52) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 5, D.P.R. 29 dicembre 2006, n. 309 e, per la soppressione di una delle tre posizioni di cui al presente comma, la tabella B allegata al D.P.C.M. 24 giugno 2008.
(53) Lettera abrogata ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.
(54) Lettera abrogata ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.
(55) Il Capo VI-bis, comprendente gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 366. Vedi, anche, l'art. 7 dello stesso decreto legislativo. Vedi, inoltre, l'art. 9 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Art. 32-quinquies.
Struttura del Ministero.
1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'organizzazione degli uffici centrali.
2. Per l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si applicano i princìpi di autonomia organizzativa ed amministrativa dettati dall'articolo 41, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'Istituto espleta i compiti affidatigli dalla disciplina vigente, attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Ministero delle comunicazioni; dispone, nell'àmbito della dotazione organica del Ministero, di un apposito contingente di personale; agisce con piena autonomia scientifica e provvede all'autonoma gestione delle risorse iscritte in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni. Organi dell'Istituto sono il comitato amministrativo, il comitato tecnico-scientifico ed il direttore.
3. Con i decreti di cui al comma 1 si provvede altresì al riordino della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni annessa all'Istituto di cui al comma 2 (56).
--------------------------------------------------------------------------------
(56) Il Capo VI-bis, comprendente gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 366.
Capo VII - Il ministero per le politiche agricole e forestali
Art. 33.
Attribuzioni.
1. Il ministro per le politiche agricole e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.
3. Il ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:
a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;
b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione - attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale (57) (58).
--------------------------------------------------------------------------------
(57) Lettera così modificata dall'art. 6-bis, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali vedi il regolamento emanato con D.P.R. 23 marzo 2005, n. 79.
(58) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.
Art. 34.
Ordinamento.
1. Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo (59).
--------------------------------------------------------------------------------
(59) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.
Capo VIII - Il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Art. 35.
Istituzione del ministero e attribuzioni.
1. È istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali (60).
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale (61).
--------------------------------------------------------------------------------
(60) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304).
(61) Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 1, D.P.C.M. 10 aprile 2001. Per il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio vedi il D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261.
Art. 36.
Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro.
1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attribuita la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM (62).
1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (63).
--------------------------------------------------------------------------------
(62) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304).
(63) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, L. 15 dicembre 2004, n. 308.
Art. 37.
Ordinamento.
1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (64).
2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.
--------------------------------------------------------------------------------
(64) Comma prima sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) e poi così modificato dall'art. 7, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, come modificato dalla relativa legge di conversione.
Art. 38.
Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
1. È istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale (65).
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'àmbito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (66).
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia (67).
--------------------------------------------------------------------------------
(65) Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343. La modifica è stata soppressa dalla relativa legge di conversione.
(66) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 23 marzo 2001, n. 93. Lo statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici è stato approvato con D.P.R. 8 agosto 2002, n. 207.
(67) Per il nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia di cui al presente articolo vedi il comma 109 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 è stata soppressa l'Agenzia di cui al presente articolo.
Art. 39.
Funzioni dell'agenzia.
1. L'agenzia svolge, in particolare, le funzioni concernenti:
a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID (68) (69).
--------------------------------------------------------------------------------
(68) Lettera così modificata dall'art. 5-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(69) Per il nuovo assetto organizzativo dall'Agenzia di cui al presente articolo vedi il comma 109 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.
Art. 40.
Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;
b) l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Capo IX - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 41.
Istituzione del ministero e attribuzioni.
1. È istituito il ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilità.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché del dipartimento per le aree urbane istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59.
Art. 42.
Aree funzionali.
1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche (70);
b) edilizia residenziale: aree urbane (71);
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo (72);
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri (73);
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni (74);
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi (75);
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane (76).
2. Il ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
--------------------------------------------------------------------------------
(70) Lettera così modificata dal comma 5 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero delle infrastrutture vedi il comma 4 dell'art. 1 dello stesso decreto.
(71) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dello sviluppo economico vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(72) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dei trasporti vedi il comma 5 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(73) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dei trasporti vedi il comma 5 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(74) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149). Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dei trasporti e al Ministero delle infrastrutture vedi i commi 4 e 5 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(75) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149). Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero delle infrastrutture vedi il comma 4 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(76) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149). Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero delle infrastrutture vedi il comma 4 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
Art. 43.
Ordinamento.
1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo.
2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, nei limiti di posti di funzione individuati dalla pianta organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 è ridotta di due unità (77).
2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto dell'articolo 11 (78).
2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale non più di dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni S.I.I.T. è articolato in due settori relativi, rispettivamente, all'area infrastrutture e all'area trasporti, a ciascuno dei quali è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo è preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell'àmbito delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attività di servizio (79).
2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su base convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo e gestionale alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali anche ad ordinamento autonomo, nonché ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti (80).
2-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede alla struttura organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla loro articolazione territoriale, secondo il criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture e dei corrispondenti bacini di utenza, utilizzando prioritariamente il personale assegnato agli altri uffici, anche al fine di incrementare la qualità delle funzioni e delle attività rese nei confronti dei singoli, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli enti territoriali (81).
2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-quinquies sono soppresse le strutture periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici (82).
2-septies. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:
a) alla riorganizzazione del Ministero;
b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici (83).
--------------------------------------------------------------------------------
(77) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149).
(78) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149).
(79) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149) e poi così modificato dall'art. 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 79.
(80) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149).
(81) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149).
(82) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149).
(83) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per il riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204.
Art. 44.
Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture.
1. È istituita l'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato in relazione:
a) alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri;
b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;
d) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 112, nonché in materia di visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili;
e) alla certificazione attribuita all'organismo notificato di cui all'articolo 20 della direttiva 96/48/CE del Consiglio 23 luglio 1996, ed in generale alla certificazione in applicazione delle norme di base nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e processi relativi ai sistemi di trasporto;
f) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g) ai collegamenti informatici e alle banche dati nazionali gestiti presso il centro elaborazione dati della motorizzazione civile.
3. Spetta altresì all'agenzia il coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto.
4. All'agenzia sono assegnate le competenze progettuali e gestionali in materia di infrastrutture di competenza statale, ivi comprese quelle esercitate dai provveditorati alle opere pubbliche e dagli uffici opere marittime.
5. Sono soppresse le strutture del ministero dei trasporti e della navigazione e del ministero dei lavori pubblici che svolgono le funzioni ed i compiti demandati all'agenzia, ai sensi dei precedenti commi. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
6. L'agenzia può articolarsi in strutture territoriali di livello regionale.
Capo X - Il ministero del lavoro e delle politiche sociali (84)
Art. 45.
Istituzione del ministero e attribuzioni.
1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (85).
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale (86).
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale (87).
4. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali. [Sono altresì trasferiti al ministero i compiti svolti in materia di tutela contro gli infortuni del lavoro dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)] (88) (89).
--------------------------------------------------------------------------------
(84) Rubrica così sostituita dall'art. 7, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(85) Comma così sostituito dall'art. 8, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.
(86) Comma così sostituito dall'art. 8, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.
(87) Comma così sostituito dall'art. 8, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(88) Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 4, D.P.C.M. 10 aprile 2001.
(89) Periodo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
Art. 46.
Aree funzionali.
1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) [ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria] (90);
b) [tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro] (91);
c) politiche sociali, previdenziali: princìpi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati (92);
d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero (93).
--------------------------------------------------------------------------------
(90) Lettera soppressa dall'art. 9, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.
(91) Lettera soppressa dall'art. 9, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.
(92) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera vedi il comma 6 e il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181 come sostituiti dalla relativa legge di conversione, e le lettere a) e b) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.
(93) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero della solidarietà sociale vedi il comma 6 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181 come sostituito dalla relativa legge di conversione.
Art. 47.
Ordinamento.
1. Costituiscono strutture di primo livello del Ministero le direzioni generali alla cui individuazione ed organizzazione si provvede a norma dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (94).
2. [Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11] (95).
3. Presso il ministero continua ad operare il comitato nazionale delle pari opportunità di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.
--------------------------------------------------------------------------------
(94) Comma prima modificato dal comma 01 dell'art. 10, D.L. 12 giugno 2001, n. 217 aggiunto dalla relativa legge di conversione e successivamente così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 241 (Gazz. Uff. 30 agosto 2003, n. 201). L'art. 2 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 2. 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».
(95) Comma prima sostituito dall'art. 10, D.L. 12 giugno 2001, n. 217 e poi abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 29 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2004, n. 30).
Capo X-bis Ministero della salute (96)
Art. 47-bis.
Istituzione del Ministero e attribuzioni.
1. È istituito il Ministero della salute.
2. Nell'àmbito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti (97).
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero, con modalità definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 (98) (99).
--------------------------------------------------------------------------------
(96) Il Capo X-bis, comprendente gli articoli da 47-bis a 47-quater, è stato aggiunto dall'art. 11, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172.
(97) Comma così modificato dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 178.
(98) Il Capo X-bis, comprendente gli articoli da 47-bis a 47-quater, è stato aggiunto dall'art. 11, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente articolo vedi il comma 3 dell'art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172.
(99) Per il regolamento di organizzazione del Ministero della salute vedi il D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108.
Art. 47-ter.
Aree funzionali (100).
1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria (101);
b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro (102).
b-bis) monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento (103).
--------------------------------------------------------------------------------
(100) Il Capo X-bis, comprendente gli articoli da 47-bis a 47-quater, è stato aggiunto dall'art. 11, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente articolo vedi il comma 3 dell'art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172.
(101) Lettera così modificata dal n. 1) della lettera e) del comma 2 dell'art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172.
(102) Lettera così modificata dal n. 2) della lettera e) del comma 2 dell'art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172.
(103) Lettera aggiunta dal n. 3) della lettera e) del comma 2 dell'art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172.
Art. 47-quater.
Ordinamento.
1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 47-ter.
2. [Le funzioni già svolte dagli uffici periferici del Ministero della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281] (104) (105).
--------------------------------------------------------------------------------
(104) Comma abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 29 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2004, n. 30).
(105) Il Capo X-bis, comprendente gli articoli da 47-bis a 47-quater, è stato aggiunto dall'art. 11, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente articolo vedi il comma 3 dell'art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172.
Art. 48.
Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
[1. L'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL) esercitano, nelle materie di competenza dell'area sanitaria del ministero, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPEL è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e tutela igienico-sanitaria.
2. L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e costituiscono organi tecnico-scientifici del servizio sanitario nazionale, dei quali il ministero, le regioni, e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.
3. Sono organi dei due istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli istituti si provvede con regolamenti, secondo i criteri e le modalità di cui al decreto legislativo sul riordinamento degli enti pubblici non previdenziali. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca] (106).
--------------------------------------------------------------------------------
(106) Articolo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
Capo XI - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Art. 49.
Istituzione del ministero e attribuzioni.
1. È istituito il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni dei ministeri della pubblica istruzione e della università e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui all'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le funzioni di vigilanza spettanti al ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.
Art. 50.
Aree funzionali.
1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) istruzione non universitaria: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; valutazione del sistema scolastico; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23; istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, ed all'articolo 138, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (107);
b) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica: programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università e degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico Osservatorio, in materia universitaria; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del ministero degli affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del CIVR; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica (108).
--------------------------------------------------------------------------------
(107) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dell'istruzione vedi il comma 7 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(108) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dell'università e della ricerca vedi il comma 8 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
Art. 51.
Ordinamento.
1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50.
Capo XII - Il ministero per i beni e le attività culturali
Art. 52.
Attribuzioni.
1. Il ministero per i beni e le attività culturali esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali (109).
2. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.
--------------------------------------------------------------------------------
(109) Comma così modificato dall'art. 4, L. 29 dicembre 2000, n. 400. Per il trasferimento delle funzioni statali in materia di sport di cui al presente comma al Presidente del Consiglio dei Ministri vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181 come sostituito dalla relativa legge di conversione, e il D.P.C.M. 4 maggio 2007.
Art. 53.
Aree funzionali.
1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo (110).
--------------------------------------------------------------------------------
(110) Per il trasferimento delle funzioni di competenza statale in materia di sport di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio dei Ministri vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181 come sostituito dalla relativa legge di conversione e il D.P.C.M. 4 maggio 2007.
Art. 54.
Ordinamento.
1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.
2. L’individuazione e l’ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell’articolo 4 (111).
--------------------------------------------------------------------------------
(111) Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3, poi modificato dal comma 19-ter dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione, ed infine così sostituito dal comma 94 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ed i limiti indicati nel comma 95 dello stesso art. 2. Per il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali vedi il D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173.
TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie
Capo I - Procedura di attuazione ed entrata in vigore
Art. 55.
Procedura di attuazione ed entrata in vigore.
1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
- il ministero dell'economia e delle finanze;
- il ministero delle attività produttive;
- il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- il ministero della salute;
b) sono soppressi:
- il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- il ministero delle finanze;
- il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- il ministero del commercio con l'estero;
- il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri;
- il ministero dell'ambiente;
- il ministero dei lavori pubblici;
- il ministero dei trasporti e della navigazione;
- il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- il ministero della sanità;
- il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il ministero della pubblica istruzione;
- il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (112).
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ministro e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia e il ministro e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i princìpi previsti dal presente decreto legislativo (113).
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri (114) (115).
7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. [Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997] (116).
9. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole «per le amministrazioni e le aziende autonome» sono sostituite dalle parole «per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome».
--------------------------------------------------------------------------------
(112) Comma così modificato dal comma 2-bis dell'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(113) Per l'organizzazione del Ministero della sanità vedi il D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 435; per l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali vedi il D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441; per l'organizzazione del Ministero della giustizia vedi il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55; per l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali vedi il D.P.R. 28 marzo 2000, n. 450; per l'organizzazione del Ministero delle finanze vedi il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107; per l'organizzazione del Ministero delle attività produttive vedi il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175; per l'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali vedi il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 176; per l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vedi il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 177; per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio vedi il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 178.
(114) Comma così modificato dall'art. 1, L. 6 luglio 2002, n. 137. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 10 aprile 2001.
(115) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(116) Periodo soppresso dall'art. 5, comma 4, L. 6 febbraio 2004, n. 36.
Capo II - Riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale
Sezione I - Ministero delle finanze
Art. 56.
Attribuzioni del ministero delle finanze.
1. Il ministero delle finanze svolge le seguenti funzioni statali:
a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini della valutazione del sistema tributario e delle scelte di settore in sede nazionale, comunitaria e internazionale;
b) predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e cura dei rapporti interni ed internazionali per il conseguimento degli obiettivi fissati;
c) indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad esse attribuita; esercizio dei poteri di coordinamento e vigilanza attribuiti dalla legge su altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato;
d) coordinamento, secondo le modalità previste dal presente decreto e salva la possibilità di definire autonomamente forme di diretta collaborazione tra loro, delle attività e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con gli altri enti e organi di cui alla lettera c);
e) coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strutture per l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi del ministero, delle agenzie e della guardia di finanza, del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore;
f) comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l'opinione pubblica per favorire la corretta applicazione della legislazione tributaria;
g) amministrazione del personale e delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti del ministero e all'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie.
2. Fermi restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'autonomia organizzativa ed i compiti di polizia economica e finanziaria attribuiti al corpo della guardia di finanza, il coordinamento fra la guardia di finanza e le agenzie fiscali nelle attività operative inerenti alle funzioni trasferite alle agenzie stesse è curato sulla base delle direttive impartite dal ministro delle finanze per realizzare la migliore collaborazione nella lotta all'evasione fiscale.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il ministero favorisce ed attua la cooperazione con le regioni e gli enti locali ed il coordinamento con le loro attività.
Art. 57.
Istituzione delle agenzie fiscali.
1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane e dei monopoli e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia (117).
2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.
--------------------------------------------------------------------------------
(117) Comma così modificato, a decorrere dal 1° dicembre 2012, dalla lettera a) del comma 10 dell’art. 23-quater, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 58.
Organizzazione del ministero.
1. Il ministero è organizzato secondo i princìpi di distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa.
2. Gli uffici nei quali si articola il ministero fanno capo ad un unico dipartimento.
3. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del ministero sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (118).
--------------------------------------------------------------------------------
(118) Per il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze vedi il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
Art. 59.
Rapporti con le agenzie fiscali.
1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento (119).
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione (120).
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia;
c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.
4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione è graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.
5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società.
--------------------------------------------------------------------------------
(119) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
(120) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
Art. 60.
Controlli sulle agenzie fiscali.
1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo.
2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'articolo 59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci (121).
3. Fermi i controlli sui risultati e quanto previsto dal comma 2, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo (122).
--------------------------------------------------------------------------------
(121) Rubrica così modificata dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
(122) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
Sezione II - Le agenzie fiscali
Art. 61.
Princìpi generali.
1. Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia del demanio è ente pubblico economico (123).
2. In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali, hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai princìpi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.
4. [La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria delle agenzie, con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalle apposite strutture di controllo interno previste dagli statuti delle agenzie fiscali] (124).
--------------------------------------------------------------------------------
(123) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
(124) Comma abrogato dall'art. 27, L. 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 62.
Agenzia delle entrate.
1. All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64 (125) .
2. L'agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori (126).
3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia (127).
--------------------------------------------------------------------------------
(125) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 e poi, a decorrere dal 1° dicembre 2012, dalla lettera b) del comma 10 dell'art. 23-quater, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agostio 2012, n. 135.
(126) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
(127) Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria. Vedi, anche, l'art. 1, comma 189, L. 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall'art. 67, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, altresì l'art. 74 della suddetta legge.
Art. 63.
Agenzia delle dogane e dei monopoli (128).
1. L'agenzia delle dogane e dei monopoli è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali. L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (129) .
2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.
3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia (130) (131).
--------------------------------------------------------------------------------
(128) Rubrica così modifcata, a decorrere dal 1° dicembre 2012, dalla lettera c) del comma 10 dell’art. 23-quater, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(129) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 e poi, a decorrere dal 1° dicembre 2012, dalla lettera c) del comma 10 dell’art. 23-quater, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(130) Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria. Con Delib. 5 dicembre 2000, n. 1/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 7 maggio 2001, n. 21/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), dalla Delib. 8 febbraio 2002, n. 33 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154) e dall'art. 2, Det. 26 settembre 2007 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2007, n. 229), è stato approvato il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane. Con Delib. 5 dicembre 2000, n. 2/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 30 gennaio 2001, n. 12/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), è stato approvato il regolamento di contabilità dell'Agenzia delle dogane. Con Delib. 5 dicembre 2000, n. 3/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 14 dicembre 2000, n. 5/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.) e dalla Delib. 30 gennaio 2001, n. 10/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), è stato approvato lo statuto dell'Agenzia delle dogane.
(131) Vedi, anche, l'art. 1, comma 189, L. 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall'art. 67, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, altresì l'art. 74 della suddetta legge.
Art. 64.
Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate (132).
1. L'agenzia delle entrate è inoltre competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio (133).
2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.
3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare (134).
3-bis. Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59 (135) .
4. Il comitato di gestione di cui all'articolo 67 del presente decreto legislativo è integrato, per l'agenzia delle entrate, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali (136) (137).
--------------------------------------------------------------------------------
(132) Rubrica così modificata, a decorrere dal 1° dicembre 2012, dal n. 1) della lettera d) del comma 10 dell’art. 23-quater, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(133) Comma così modificato a decorrere dal 1° dicembre 2012, dal n. 2) della lettera d) del comma 10 dell’art. 23-quater, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
(134) Comma così modificato dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 6, D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
(135) Comma aggiunto dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 6, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e poi così modificato, a decorrere dal 1° dicembre 2012, dal n. 3) della lettera d) del comma 10 dell’art. 23-quater, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal n. 1 della lettera a) del comma 6-quater dell'art. 9, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213.
(136) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 e poi, a decorrere dal 1° dicembre 2012, dal n. 3) della lettera d) del comma 10 dell’art. 23-quater, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal n. 1 della lettera a) del comma 6-quater dell'art. 9, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213. Vedi, anche, la lettera b) del citato comma 6-quater dell'art. 9, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213.
(137) Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria. Vedi, anche, l'art. 1, comma 189, L. 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall'art. 67, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, altresì l'art. 74 della suddetta legge.
Art. 65.
Agenzia del demanio.
1. All'agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. All'agenzia è altresì attribuita la gestione dei beni confiscati (138).
2. L'agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici. Può avvalersi, a supporto delle proprie attività estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del territorio (139).
2-bis. L'Agenzia del demanio è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale (140) (141).
--------------------------------------------------------------------------------
(138) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173. Vedi, anche, il comma 18 dell'art. 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95.
(139) Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria.
(140) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
(141) Vedi, anche, il comma 479 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 66.
Statuti.
1. Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo, nonché dai rispettivi statuti, deliberati da ciascun comitato di gestione ed approvati con le modalità di cui all'articolo 60 dal ministro delle finanze. L'Agenzia del demanio è regolata, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto legislativo, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private (142).
2. Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione dell'agenzia, istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno, e recano princìpi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali.
3. L'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi.
--------------------------------------------------------------------------------
(142) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
Art. 67.
Organi.
1. Sono organi delle agenzie fiscali:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato di gestione, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede (143);
c) il collegio dei revisori dei conti (144).
2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata (145).
3. Il comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni, ferma restando ai fini della scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia (146).
4. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile (147).
5. I componenti del comitato di gestione non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'agenzia (148).
6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'agenzia.
--------------------------------------------------------------------------------
(143) Lettera così modificata dal comma 52 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e dall'art. 83, comma 13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(144) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
(145) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
(146) Comma prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 e poi così modificato dal comma 18 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, dal comma 13 dell'art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e dalla lettera d-bis) del comma 10 dell'art. 23-quater, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, aggiunta dal n. 2) della lettera a) del comma 6-quater dell'art. 9, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213.
(147) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
(148) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
Art. 68.
Funzioni.
1. Il direttore rappresenta l'agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi.
2. Il comitato di gestione delibera, su proposta del presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'agenzia, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il direttore sottopone alla valutazione del comitato di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico (149).
--------------------------------------------------------------------------------
(149) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
Art. 69.
Commissario straordinario.
1. Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione, di manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di vertice dell'agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro delle finanze può essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia, del direttore del comitato di gestione dell'agenzia. Per i compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 6 (150).
2. La nomina è disposta per il periodo di un anno e può essere prorogata per non oltre sei mesi. A conclusione, dell'incarico del commissario sono nominati il direttore e il comitato di gestione subentranti (151).
--------------------------------------------------------------------------------
(150) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
(151) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
Art. 70.
Bilancio e finanziamento.
1. Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da:
a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell'articolo 59 del presente decreto legislativo a carico del bilancio dello Stato;
b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui all'articolo 59;
c) altri proventi patrimoniali e di gestione.
2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica (152).
3. Le agenzie, che possono stipulare convenzioni con aziende di credito per la gestione del servizio di tesoreria, non hanno facoltà di accendere mutui, né di adire ad alcuna forma di indebitamento, fatta eccezione per le anticipazioni di cassa previste nelle convenzioni per la gestione del servizio di tesoreria.
4. In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono determinati sulla base delle assegnazioni di bilancio iscritte nello stato di previsione del ministero delle finanze destinate all'espletamento delle funzioni trasferite a ciascuna agenzia.
5. Il comitato di gestione delibera il regolamento di contabilità, che è sottoposto al ministro delle finanze secondo le disposizioni dell'articolo 60. Il regolamento si conforma, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di contabilità pubblica e anche prevedendo apposite note di raccordo della contabilità aziendale, ai princìpi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile (153).
6. Le agenzie fiscali non possono impegnare o erogare spese eccedenti le entrate. I piani di investimento e gli impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e dalle altre entrate proprie delle agenzie fiscali.
--------------------------------------------------------------------------------
(152) Comma così sostituito dal comma 72 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(153) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
Art. 71.
Personale.
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
2. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale (154).
3. Il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di gestione ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto legislativo. In particolare esso, in conformità con i princìpi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza (155) (156).
--------------------------------------------------------------------------------
(154) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18.
(155) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
(156) Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate è stato deliberato con Delib. 30 novembre 2000 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2001, n. 36). Vedi, anche, il comma 360 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 72.
Rappresentanza in giudizio.
1. Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
Sezione III - Disposizioni transitorie
Art. 73.
Gestione e fasi del cambiamento.
1. Con decreto ministeriale può essere costituita, alle dirette dipendenze del ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quando vengono trattate questioni riguardanti le materie trattate dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui al presente comma partecipano, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie interessate (157).
2. Il ministro delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione.
3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con propri decreti il ministro delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.
4. Il ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai dipartimenti del ministero.
5. Il ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.
6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del ministro delle finanze.
7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive integrazioni e modifiche.
--------------------------------------------------------------------------------
(157) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173. Per la soppressione della struttura interdisciplinare prevista dal presente comma vedi il comma 17 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
Art. 74.
Disposizioni transitorie sul personale.
1. A partire dalla data fissata con decreto del ministro delle finanze, tutto il personale del ministero è incluso in un ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano diretto a consentire l'avvio delle attività in conformità con le trasformazioni attuate con il presente decreto legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle funzioni ed alle attività svolte in precedenza dai singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti ad uffici soppressi.
2. Il trattamento giuridico ed economico definito o da definire ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, fermi altresì gli istituti e le procedure che regolano le relazioni sindacali.
3. Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e secondo le modalità del contratto individuale, presso il ministero o l'agenzia a cui è provvisoriamente assegnato. Dopo l'approvazione del contratto collettivo e contemporaneamente alla stipula del successivo contratto individuale direttamente con una agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento nel ruolo della stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente distaccati presso un'agenzia fiscale si applicano, nel caso di mancata stipulazione di un contratto individuale, le disposizioni dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 disciplina l'inquadramento definitivo dei dirigenti provvisoriamente distaccati presso il ministero a termini del comma 3 del presente articolo e può, a parità di oneri a carico del bilancio dello Stato, trasformare le posizioni economiche regolate dalle disposizioni di leggi vigenti per il ministero delle finanze in rapporti di lavoro o di consulenza conformi alle funzioni attribuite dal presente decreto legislativo al ministero (158).
5. L'inquadramento definitivo del restante personale nelle dotazioni organiche del ministero e delle agenzie fiscali è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 3 e dai regolamenti di cui all'articolo 71, comma 2 del presente decreto legislativo, ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi a garanzia del personale dipendente dai ministeri.
--------------------------------------------------------------------------------
(158) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
Capo III - Disposizioni in materia di istruzione non universitaria, di università e ricerca, di politiche agricole
Art. 75.
Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria.
1. Le disposizioni relative al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente all'area dell'istruzione non universitaria, fatta salva l'ulteriore fase di riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (159).
2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e ripartizione fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneità, coerenza e completezza;
b) eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti, con particolare riferimento ai compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed affari economici.
3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi (160).
4. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione non universitaria è definitivamente attuato entro l'anno 2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 30 luglio 1996.
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 il ministro della pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli organizzativi conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo che consentano l'aggregazione di compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse responsabilità amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali finalità è altresì autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e riqualificazione necessari in relazione alla nuova organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.
--------------------------------------------------------------------------------
(159) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.
(160) Vedi, anche, gli artt. 1 e 3, D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75.
Art. 76.
Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.
1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali, con personalità giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello sub-regionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative.
2. Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie formative.
3. L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE è definita dall'apposito regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi con l'amministrazione regionale. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (161).
--------------------------------------------------------------------------------
(161) Con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190, è stato approvato il regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa.
Art. 77.
Disposizioni per l'università e la ricerca.
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo un dipartimento per le funzioni finali, con non più di due uffici di livello dirigenziale generale al suo interno, nonché non più di due uffici di livello dirigenziale generale per funzioni strumentali.
Art. 78.
Disposizioni per le politiche agricole.
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del nuovo ministero delle politiche agricole e forestali, il ministro per le politiche agricole è riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo che il dipartimento delle politiche di mercato e il dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, sono articolati rispettivamente in due ed in tre uffici di livello dirigenziale generale.
Capo IV - Agenzia di protezione civile (162)
Art. 79.
Agenzia di protezione civile.
[1. È istituita l'agenzia di protezione civile, di seguito denominata agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.
2. All'agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio sismico nazionale.
3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di protezione civile, dipende funzionalmente dall'agenzia.
4. L'attività dell'agenzia è disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, dalle norme del codice civile.
5. L'agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte di conti, che si esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
6. L'agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni] (163).
--------------------------------------------------------------------------------
(162) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343. Vedi, anche, l'art. 5-bis dello stesso decreto, nel testo integrato della relativa legge di conversione.
(163) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5-bis dello stesso decreto, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile, contenuti nella legislazione vigente, si intendono effettuati al Dipartimento della protezione civile.
Art. 80.
Vigilanza.
[1. L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro dell'interno, che esercita poteri di indirizzi sull'attività dell'agenzia. Le deliberazioni del comitato direttivo dell'agenzia relative ai regolamenti, al bilancio e al rendiconto sono trasmesse al ministro dell'interno che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può chiedere di sospenderne l'esecutività. Nei trenta giorni successivi, il ministro dell'interno può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o del merito del rinvio. In assenza di osservazioni i regolamenti diventano esecutivi trascorsi 45 giorni dalla ricezione. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esprime, nel termine di venti giorni, il proprio avviso sull'ordinamento finanziario e contabile.
2. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'agenzia, comprese le variazioni di bilancio, non sono sottoposti a controllo preventivo] (164).
--------------------------------------------------------------------------------
(164) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
Art. 81.
Compiti.
[1. L'agenzia svolge compiti relativi a:
a) la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al ministro dell'interno per l'approvazione del consiglio dei ministri;
b) l'acquisizione di elementi tecnici sulla intensità ed estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) le attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative a:
1) l'approvazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l'utilizzazione delle organizzazioni di volontariato;
2) la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, da emanarsi dal ministro dell'interno;
3) la rilevazione dei danni e l'approvazione di piani di interventi volti al superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati;
d) l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell'ambito dei compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi, coordinando anche l'impiego dei mezzi aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni;
f) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza;
g) l'attività di formazione in materia di protezione civile;
h) la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali ed antropici, finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell'evento o dell'allarme tempestivo;
i) la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d'intesa con le regioni ed altre amministrazioni pubbliche;
l) l'attività di informazione alle popolazioni interessate;
m) il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorirne la partecipazione alle attività di protezione civile;
n) la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso ed a tutela della pubblica incolumità.
2. Entro il mese di febbraio l'agenzia predispone una relazione annuale sullo stato della protezione civile che il ministro dell'interno presenta al Parlamento.
3. Il ministro dell'interno si avvale dell'agenzia:
a) per le attività di cui all'articolo 107, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) per la predisposizione di provvedimenti normativi in materia di protezione civile e nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L'agenzia assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto tecnico-operativo e tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate.
5. I compiti di cui al comma 1, lettere a) e i) e al comma 3, lettera a), sono esercitati attraverso intese nella conferenza unificata ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed l), sono esercitati sentite le regioni] (165).
--------------------------------------------------------------------------------
(165) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
Art. 82.
Organi.
[1. Sono organi dell'agenzia:
a) il direttore;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore è scelto tra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze.
3. Il comitato direttivo è composto dal direttore dell'agenzia, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, di cui uno nominato su designazione della conferenza unificata.
4. Il direttore e il comitato direttivo durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e vengono nominati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno.
5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati dal ministro dell'interno, su designazione, quanto al presidente, del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica] (166).
--------------------------------------------------------------------------------
(166) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
Art. 83.
Commissione grandi rischi e comitato operativo della protezione civile.
[1. Operano presso l'agenzia la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo della protezione civile di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. La commissione di cui al comma 1, articolata in sezioni, svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal direttore dell'agenzia ed è composta da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il comitato operativo della protezione civile assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività in emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso. È presieduto dal direttore dell'agenzia e composto da tre rappresentanti dell'agenzia stessa, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nell'agenzia e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso e da due rappresentanti designati dalle regioni. Alle riunioni del comitato possono essere inviate le autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
4. I componenti del comitato rappresentanti di ministeri, su delega dei rispettivi ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilanti, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
5. L'agenzia, sentite le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica] (167).
--------------------------------------------------------------------------------
(167) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
Art. 84.
Fonti di finanziamento.
[1. Le entrate dell'agenzia sono costituite da:
a) un fondo iscritto nello stato di previsione del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modifiche;
b) trasferimenti da parte dello Stato, connessi ad interventi per calamità, per fronteggiare le quali si richiedono mezzi straordinari;
c) trasferimenti specifici da parte dello Stato per fronteggiare oneri derivanti da preesistenti leggi a fronte di competenze trasferite all'agenzia;
d) proventi per prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e a privati;
e) proventi derivanti da entrate diverse.
2. I trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono iscritti su appositi capitoli dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica] (168).
--------------------------------------------------------------------------------
(168) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
Art. 85.
Personale.
[1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'agenzia sono disciplinati con appositi strumenti di contrattazione integrativa, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con previsione di una separata area di contrattazione, al fine di tener conto adeguatamente delle specificazioni connesse alla peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di lavoro connesse, in particolare, alla gestione delle emergenze.
2. L'agenzia può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Esperti altamente qualificati possono essere assunti con contratti a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta previa procedura di valutazione comparativa] (169).
--------------------------------------------------------------------------------
(169) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
Art. 86.
Primo inquadramento del personale.
[1. Entro il termine di cui all'articolo 87, comma 1, l'agenzia provvede all'inquadramento del personale di ruolo del servizio sismico nazionale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contestuale soppressione di tali ruoli; vengono altresì inquadrati i vincitori di concorsi già banditi alla stessa data.
2. Entro lo stesso termine viene inquadrato, a domanda, il personale di ruolo in servizio presso la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, che svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 79, comma 2, il personale di ruolo della presidenza del consiglio dei ministri in servizio presso il dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri e il personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici in posizione di comando o fuori ruolo presso tutte le strutture di cui all'articolo 79, comma 2. Il contratto integrativo definisce l'equiparazione di qualifiche e profili professionali per il personale proveniente dai diversi comparti di contrattazione.
3. L'agenzia succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo delle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, alle condizioni economiche e normative esistenti al momento dell'inquadramento ed i dipendenti mantengono i diritti antecedentemente maturati] (170).
--------------------------------------------------------------------------------
(170) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
Art. 87.
Norme finali e abrogazioni.
[1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi dell'agenzia. Nei successivi sei mesi l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con lo statuto e i regolamenti e ad essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, che vengono contestualmente soppresse (171).
2. Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è soppresso il consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della stessa legge] (172).
--------------------------------------------------------------------------------
(171) Con D.M. 9 maggio 2001 (Gazz. Uff. 19 maggio 2001, n. 115) è stato approvato lo statuto dell'Agenzia di protezione civile.
(172) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
Capo V - Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale
Art. 88.
Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.
1. È istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, l'agenzia per la formazione l'istruzione professionale.
2. All'agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, i compiti esercitati dal ministero del lavoro e previdenza sociale e dal ministero della pubblica istruzione in materia di sistema integrato di istruzione e formazione professionale.
3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia delle esigenze della formazione professionale, connesse anche all'esercizio, in materia, delle competenze regionali, sia delle esigenze generali del sistema scolastico, definite dal competente ministero, l'agenzia svolge, in particolare, i compiti statali di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l) del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale quadro, l'agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture di formazione professionale che agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione e formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore. L'agenzia svolge, inoltre, attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica nel settore della formazione professionale.
4. Lo statuto dell'agenzia è approvato con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, su proposta dei ministri del lavoro, della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. È altresì sentita la Conferenza per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo gestionale ad un organo a composizione mista Stato-regioni.
5. L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro del lavoro e del ministro della pubblica istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro degli indirizzi definiti d'intesa fra i predetti ministri. I programmi generali di attività dell'agenzia sono approvati dalle autorità statali competenti d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome. L'autorità di vigilanza esercita i compiti di cui all'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'agenzia prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal ministro della pubblica istruzione e dal ministro del lavoro.
6. Con i regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su proposta anche dei ministri di settore, possono essere trasferiti all'agenzia, con le inerenti risorse, le funzioni inerenti alla formazione professionale svolte da strutture operanti presso ministeri o amministrazioni pubbliche.
7. All'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il numero 8, è aggiunto il seguente: "9) formazione e istruzione professionale".
Art. 89.
Disposizioni finali.
1. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto legislativo.
D.L. 18 maggio 2006, n. 181, conv. con mod. L. 17 luglio 2006. n. 233.
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 luglio 2006, n. 233.
(3) Sull'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto vedi il comma 377 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero della pubblica istruzione;
16) Ministero dell'università e della ricerca;
17) Ministero per i beni e le attività culturali;
18) Ministero della solidarietà sociale.» (4).
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (5).
2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: «programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione» (6).
2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo il principio di» fino a: «politica industriale» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale» (7).
2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il decimo comma è sostituito dal seguente: «Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» (8).
2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato (9).
3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (10).
4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «; integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse (11).
6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6- bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù (12).
7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (13).
8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonchè un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (14).
8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale (15).
9. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (16).
9-bis. [Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007 (17), depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007 (18)] (19).
9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: «, ivi compresi la registrazione a livello internazionale» fino a: «specialità tradizionali garantite» sono soppresse (20).
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonchè alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente (21).
10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008 (22).
10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis (23).
11. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole e forestali» (24).
12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonchè a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19 e 19-bis (25).
13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.
13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» (26).
14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.
15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.
16. La denominazione «Ministero della pubblica istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7 (27).
17. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.
18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali (28);
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonchè sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;
c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonchè le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;
e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;
f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (29).
19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l’esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa (30).
19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti;
b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'articolo 53»;
c) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) turismo» (31).
19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l’anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, da destinare all’istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo (32).
19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonchè la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983 (33).
20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».
21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».
22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:
a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali (34);
b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; .
c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;
d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 (35).
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l’altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresì, all'Unità tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (36).
22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:
«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» (37).
23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma (38).
23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater (39).
24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».
24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro» (40) (41).
24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006 (42).
24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste (43).
24-quinquies. ll Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonchè, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero (44).
24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi (45).
24-septies. È abrogato l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (46).
24-octies. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero» (47).
24-novies. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonchè di consigliere regionale» sono soppresse (48).
25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (49).
25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministerì e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato (50).
25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati (51).
25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (52).
25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (53).
25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (54) (55).
--------------------------------------------------------------------------------
(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Si tenga presente che il comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 è stato successivamente sostituito dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.
(5) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Vedi, anche, il D.P.C.M. 28 giugno 2007.
(6) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(7) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(8) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(9) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente comma vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.
(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente comma vedi il comma 3 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.
(12) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente comma vedi il comma 4 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.
(13) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(14) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi dal comma 137 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente comma vedi il comma 5 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.
(15) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi così modificato prima dal comma 137 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente comma vedi il comma 5 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.
(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(17) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'art. 26, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
(18) Per la proroga del termine vedi il comma 5-quater dell'art. 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e il comma 1 dell'art. 26, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
(19) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233, poi così modificato dai commi 1076 e 1078 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dal comma 1 dell'art. 26, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e, infine, abrogato dal comma 2 dell’art. 9, L. 23 luglio 2009, n. 99. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 1076. La Corte costituzionale, con sentenza 23-27 febbraio 2009, n. 55 (Gazz. Uff. 4 marzo 2009, n. 9 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma e dell’art. 1, comma 1076, L. 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui dispongono la sostituzione automatica di tutti i «commissari monocratici» dei consorzi agrari in stato di liquidazione, in carica alla data di entrata in vigore della L. 17 luglio 2006, n. 233, con altri «commissari monocratici».
(20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 14 luglio 2006, il D.P.C.M. 12 gennaio 2007, il D.P.C.M. 31 gennaio 2007, il D.P.C.M. 30 marzo 2007, il D.P.C.M. 23 novembre 2007, il D.P.C.M. 22 ottobre 2007 e il D.P.C.M. 9 novembre 2007.
(22) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 2, D.P.C.M. 31 gennaio 2007 e l'art. 2, D.P.C.M. 28 giugno 2007.
(23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Vedi, anche, l'art. 2, D.P.C.M. 28 giugno 2007.
(24) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(26) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(27) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(28) Per il trasferimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport di cui alla presente lettera vedi il D.P.C.M. 4 maggio 2007.
(29) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(30) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 98 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 22 ottobre 2007 e il D.P.C.M. 2 luglio 2009.
(31) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(32) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 98 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 22 ottobre 2007.
(33) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(34) Per il trasferimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport di cui alla presente lettera vedi il D.P.C.M. 4 maggio 2007.
(35) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(36) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato prima dal comma 156 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 424 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per la costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione vedi il D.P.C.M. 10 novembre 2008. Per la soppressione della Segreteria tecnica di cui al presente comma vedi la lettera a) del comma 3 dell’art. 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95.
(37) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(38) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l'originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(39) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l'originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(40) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(41) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
La Corte costituzionale, con sentenza 20 - 28 ottobre 2010, n. 304 (Gazz. Uff. 3 novembre 2010, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 24-bis, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sollevata in riferimento agli articoli 97 e 98 della Costituzione.
(42) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(43) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(44) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(45) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(46) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(47) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(48) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(49) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(50) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(51) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(52) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(53) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(54) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
(55) Sull'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto vedi il comma 377 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge (56).
--------------------------------------------------------------------------------
(56) Sull'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto vedi il comma 377 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
L. 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
(art. 1, commi 346 e 347)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.
Art. 1
(omissis)
Comma 376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione (184).
--------------------------------------------------------------------------------
(184) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172 e poi così modificato dal comma 3-bis dell'art. 15, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
Comma 377. A far data dall’applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni (185).
--------------------------------------------------------------------------------
(185) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90.
(omissis)
D.L. 16 maggio 2008, n. 85, conv. con mod. L. 14 luglio 2008, n. 121).
Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2008, n. 114.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2008, n. 121.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo, come ridefinito ai sensi dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche per risolvere gravi incertezze interpretative in ordine alla successione di leggi nel tempo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attività culturali.».
2. Le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.
3. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti.
4. Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono trasferite le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale, fatto salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e neocomunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, i compiti in materia di politiche antidroga, quelli in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita in via esclusiva le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per i giovani del programma comunitario «Gioventù in azione» di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani. (3) (9)
5. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo (8) .
9. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e quella: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituiscono, ovunque ricorrano, rispettivamente le denominazioni: «Ministero delle politiche agricole e forestali» e «Ministro delle politiche agricole e forestali». Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Le competenze in materia di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti al paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché dei prodotti definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (3)
10. La denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture».
11. La denominazione: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero della pubblica istruzione».
12. La denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».
13. La denominazione: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministro delle politiche per la famiglia».
14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le funzioni già attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali; le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale anche delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi compresi l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze ed il relativo Fondo nazionale per le comunità giovanili di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse già trasferite al Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché delle altre risorse inerenti le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre amministrazioni; (4)
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; (4)
c) le funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, esercitate unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565; (4)
d) l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 20 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; (10)
e) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In ordine al Comitato per l'imprenditoria femminile resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101. (4)
15. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, quelle di cui ai commi 12 e 15 e l'iniziativa di cui al comma 14 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, le parole: «per la funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono soppresse.
16. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle strutture delle Amministrazioni per le quali è previsto il trasferimento delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.
17. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.
19. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento previsti dal presente decreto non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di Governo, la struttura di tali uffici è definita, nel rispetto delle leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applicano transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti, purché resti ferma l'unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.
21. L'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è abrogato. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «e dal Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti:«, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico». (3)
21-bis. All'articolo 29, comma 3, lettera c), della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«, organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio è competente per l'istruttoria relativa al controllo di legittimità su atti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20». (5)
22. Ferma restando l'applicabilità anche ai magistrati amministrativi, ordinari e contabili, nonché agli avvocati dello Stato, delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, mediante decreti adottati dai rispettivi organi di Governo di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informandone gli organi di amministrazione del personale interessato, al predetto articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche: (6)
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri»;
b) al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono inserite le seguenti: «e specifiche».
22-bis. Dalle disposizioni del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. (7)
--------------------------------------------------------------------------------
(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 121.
(4) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 121.
(5) Comma inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 121.
(6) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 121.
(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 121.
(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per il Ministero dello sviluppo economico, il D.P.C.M. 24 giugno 2008, per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il D.P.C.M. 6 agosto 2008, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il D.P.C.M. 6 agosto 2008 e, per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il D.P.C.M. 20 novembre 2008.
(9) Vedi, ora, il comma 3 dell'art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172.
(10) Lettera così sostituita dall'art. 42, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con mod. L. 14 luglio 2008, n. 123.
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.
(artt. 1 e 2)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 2008, n. 120.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2008, n. 123.
(3) Vedi, anche, gli artt. 4– octies e 4– novies, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 e gli artt. da 2 a 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195.
Art. 1.
Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (8)
1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, può essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. (4) (5)
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali. (7)
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Alle attività di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato. (6)
--------------------------------------------------------------------------------
(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, con D.P.R. 30 maggio 2008 il dott. Guido Bertolaso è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decorrenza dal 23 maggio 2008.
(5) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, D.L. 17 giugno 2008, n. 107 e dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123 che ha abrogato il predetto D.L. 107/2008, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della medesima legge di conversione 123/2008. Successivamente il D.L. 17 giugno 2008, n. 107, non è stato convertito in legge (Comunicato 16 agosto 2008, pubblicato nella G.U. 16 agosto 2008, n. 191).
(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682. Vedi, anche, l'art- 4, O.P.C.M. 25 giugno 2009, n. 3784.
(8) Vedi, anche, i commi 2 e 2–bis dell'art. 1, D.L. 26 novembre 2010, n. 196 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1.
Art. 2.
Attribuzioni del Sottosegretario di Stato
1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica, così come individuati nell'articolo 9. (10)
1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti. (11)
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, così come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17. Il Sottosegretario di Stato è altresì autorizzato a porre in essere, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17. (9)
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
4. I siti, le aree, le sedi degli uffici e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione. (14)
5. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresì l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.
7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui al comma 7, nonché per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale. (13)
8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle amministrazioni dello Stato per le finalità di cui al presente decreto è effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17. (11)
9. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, ostacola o rende più difficoltosa l'azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell'articolo 340 del codice penale. (10)
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso ad interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse dei comuni interessati già destinate alla gestione dei rifiuti. (10)
12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17, indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania. (12)
--------------------------------------------------------------------------------
(9) Comma così modificato dall'art. 4, comma 3, D.L. 17 giugno 2008, n. 107 e, successivamente, dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123 che ha abrogato il predetto D.L. 107/2008, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della medesima legge di conversione 123/2008. Successivamente il D.L. 17 giugno 2008, n. 107, non è stato convertito in legge (Comunicato 16 agosto 2008, pubblicato nella G.U. 16 agosto 2008, n. 191).
(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(11) Comma inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(13) Comma inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123, e, successivamente, così modificato dall'art. 5, comma 3, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210.
(14) Comma così modificato dall'art. 2-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210.
L. 13 novembre 2009, n. 172.
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 novembre 2009, n. 278.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
«376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantatrè e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) il numero 10) è sostituito dal seguente:
«10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
2) dopo il numero 12) è aggiunto il seguente:
«13) Ministero della salute»;
b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «e verifica dei suoi andamenti,» sono inserite le seguenti: «ivi incluso il settore della spesa sanitaria,»;
c) all'articolo 24, comma 1, lettera b), dopo le parole: «ed al monitoraggio della spesa pubblica», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali»;
d) all'articolo 47-bis, comma 2, dopo le parole: «di coordinamento del sistema sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario,»;
e) all'articolo 47-ter, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera a), le parole: «programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali»;
2) alla lettera b), le parole: «organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario»;
3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento».
3. Al Ministero della salute sono trasferite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, nonché le relative strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008. Dal trasferimento delle competenze al Ministero della salute non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. La denominazione: «Ministero della salute» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 3. La denominazione: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione a tutte le altre funzioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. (3)
7. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, nonché, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 3, comma 4, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2007. Sono altresì fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208.
8. Nelle more dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché delle misure previste dall'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di assicurare la funzionalità delle strutture, per i Ministeri di cui alla presente legge, è fatta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non, nonché di procedere ad assunzione di personale non dirigenziale, nei limiti delle dotazioni organiche previste dal regolamento vigente, tenendo conto delle riduzioni da effettuare ai sensi della normativa richiamata e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. A tal fine, per detti Ministeri, le assunzioni di personale autorizzate per l'anno 2008 secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2010 (2). In ogni caso detti Ministeri sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche ai fini dell'attuazione delle suddette misure.
9. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli già considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, in attuazione della disposizione richiamata al presente comma, sono computati ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A tal fine, gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo 1.
10. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 460.000 euro per l'anno 2009 e a 920.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 306.417 euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, quanto a 612.834 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come quantificata dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001, e, quanto a 153.583 euro per l'anno 2009 e a 307.166 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
--------------------------------------------------------------------------------
(2) Termine così prorogato dall'art. 6, comma 2, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.
(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 11 giugno 2010. Vedi, anche, il D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108.
D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 conv. con mod. L. 26 febbraio 2010, n. 26.
Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile
(art. 15)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 26.
(omissis)
Art. 15
Disposizioni in materia di protezione civile (53)
1. Fino al 31 dicembre 2010 è preposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, con l'applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del mantenimento dell'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti. (51) (52)
[2. In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze in ordine all'esercizio delle attività di allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza. (48) (50) ]
3. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto. (51) (54)
3-bis. Al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di governo, al comma 376 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la parola: «sessantatre» è sostituita dalla seguente: «sessantacinque». (49)
3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.023.550 euro annui a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (49)
3-quater. All’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quarto periodo, dopo le parole: «Agenzia del demanio» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». (49)
--------------------------------------------------------------------------------
(48) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 26.
(49) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 26.
(50) Comma abrogato dall’art. 1, comma 4, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 100.
(51) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 26.
(52) Per la conferma a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del dott. Guido Bertolaso, vedi il D.P.R. 4 febbraio 2010.
(53) Vedi, anche, l'art. 5, O.P.C.M. 19 gennaio 2010, n. 3841.
(54) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 - 27 gennaio 2011, n. 31 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2011, n. 6, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 3, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 26, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione - dal Collegio arbitrale di Roma; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del citato art. 15, comma 3, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 25, 41, 111, primo e secondo comma, Cost.
L. 24 giugno 2013, n. 71
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.
(art. 1, co. 2-8 e 10)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 giugno 2013, n. 147.
Art. 1
(omissis)
2. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 12) è sostituito dal seguente:
«12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».
3. In attuazione del comma 2, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, si provvede al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferiti. Il personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale trattamento risulta più elevato, al personale è corrisposto un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da 2 a 8.
6. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma 2.
7. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
(omissis)
10. Dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L. 11 agosto 2014, n. 125
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo
(art. 3)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 agosto 2014, n. 199.
(omissis)
Art. 3.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
2. La denominazione «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero degli affari esteri».
[1]
Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
[2]
Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, art. 11, co. 1, lett. a).
[3] D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
[4] D.L. 12 giugno 2001, n. 217, Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.
[5] D.L. 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
[6] Successivamente, nella XVII legislatura (vedi oltre), al Ministero per i beni e le attività culturali verranno trasferite anche le funzioni in materia di turismo, e il Ministero muterà la propria denominazione in Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (L. 71/2013, n. 71, art. 1, commi 2-8 e 10).
[7] D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, conv. con mod. dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.
[8] L. 24 dicembre 2007, n. 244.
[9]
D.L. 23 maggio 2008, n. 90, Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123.
[10] Cioè (è da ritenere) a decorrere dalla data del decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri.
[11] D.L. 26 aprile 2005, n. 63, Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2005, n. 109.
[12] Il comma 2 citato trasferisce inoltre alla Presidenza del Consiglio la segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l’Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all’art. 7 della L. 17 maggio 1999, n. 144, già operanti presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell’economia e delle finanze.
[13] Il combinato disposto degli articoli richiamati attribuiva al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze spettanti allo Stato in materia di sport, fatta eccezione per quelle spettanti ad altre amministrazioni statali ai sensi dello stesso D.Lgs. 300/1999 e per quelle spettanti alle regioni e agli enti locali.
[14] D.L. 14 marzo 2005, n. 35, Disposizioni urgenti nell’àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, conv. con mod. dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
[15] L’Unità è stata costituita con D.P.C.M. 12 settembre 2006.
[16] D.L. 30 maggio 2008, n. 95, Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari. (conv. L. 24 luglio 2008, n. 127).
[17] D.L. 23 maggio 2008, n. 90, Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile (conv. L. 14 luglio 2008, n. 123).
[18]
Legge 13 novembre 2009, n. 172, Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.
[19] D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 (conv. L. 26 febbraio 2010, n. 26), Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
[20] D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122), Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
[21] D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (conv. L. 30 ottobre 2013, n. 125), Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
[22] L. 24 giugno 2013, n. 71, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.
[23] L. 11 agosto 2014, n. 125, Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
[24] Dal 29.8.2014 (L. 125/2014, art. 3).
[25] Dal 26.6.2013 (L. 57/2013, art. 1, commi 2-8)