XVII Legislatura

Commissioni Riunite (Commissione speciale per l'esame di atti del Governo della Camera e Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo del Senato)

Resoconto stenografico



Seduta n. 6 di Mercoledì 17 aprile 2013

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Giorgetti Giancarlo , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DECRETO-LEGGE N. 35 DEL 2013 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ IN MATERIA DI VERSAMENTO DI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera.
Giorgetti Giancarlo , Presidente ... 3 
Befera Attilio , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 3 
Giorgetti Giancarlo , Presidente ... 6 
Galli Giampaolo (PD)  ... 6 
Taranto Luigi (PD)  ... 6 
Marcon Giulio (SEL)  ... 7 
Vignali Raffaello (PdL)  ... 7 
Legnini Giovanni (PD)  ... 7 
Dell'Aringa Carlo (PD)  ... 8 
Marazziti Mario (SCPI)  ... 9 
Giorgetti Giancarlo , Presidente ... 9 
Befera Attilio , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 9 
Marazziti Mario (SCPI)  ... 10 
Befera Attilio , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 10 
Legnini Giovanni (PD)  ... 11 
Befera Attilio , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 11 
Dell'Aringa Carlo (PD)  ... 11 
Befera Attilio , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 11 
Giorgetti Giancarlo , Presidente ... 11 
Lenzi Donata (PD)  ... 11 
Befera Attilio , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 11 
Lenzi Donata (PD)  ... 11 
Befera Attilio , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 12 
Zanetti Enrico (SCPI)  ... 12 
Befera Attilio , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 12 
Zanetti Enrico (SCPI)  ... 12 
Befera Attilio , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 12 
Ruocco Carla (M5S)  ... 12 
Befera Attilio , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 12 
Galli Giampaolo (PD)  ... 12 
Befera Attilio , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 13 
Giorgetti Giancarlo , Presidente ... 13 

Audizione di rappresentanti del Dipartimento delle Finanze:
Giorgetti Giancarlo , Presidente ... 13 
D'Avanzo Giovanni , Direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali del Dipartimento delle finanze ... 13 
Puglisi Paolo , Direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze ... 15 
Giorgetti Giancarlo , Presidente ... 16 
Taranto Luigi (PD)  ... 17 
Legnini Giovanni (PD)  ... 17 
Galli Giampaolo (PD)  ... 17 
Bobba Luigi (PD)  ... 17 
Arrigoni Paolo  ... 18 
Benamati Gianluca (PD)  ... 18 
Pisano Girolamo (M5S)  ... 19 
Vignali Raffaello (PdL)  ... 19 
Giorgetti Giancarlo , Presidente ... 19 
D'Avanzo Giovanni , Direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali del Dipartimento delle finanze ... 19 
Puglisi Paolo , Direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze ... 21 
Bobba Luigi (PD)  ... 21 
Puglisi Paolo , Direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze ... 21 
Giorgetti Giancarlo , Presidente ... 22

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL;
Scelta Civica per l'Italia: SCpI;
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Lega Nord e Autonomie: LNA;
Fratelli d'Italia: FdI;
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero: Misto-MAIE;
Misto-Centro Democratico: Misto-CD;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI ATTI DEL GOVERNO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI GIANCARLO GIORGETTI

  La seduta comincia alle 17.

  (Le Commissioni approvano il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nel quadro dell'indagine conoscitiva relativa all'esame del decreto-legge n. 35 del 2013 recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, l'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera.
  Ricordo che si tratta di un'audizione fortemente richiesta dalle Commissioni.
  Avverto che Confprofessioni e FISE – Assoambiente hanno trasmesso delle memorie relative al decreto-legge.
  Abbiamo il piacere e l'onore della presenza del direttore dell'Agenzia delle entrate, dottor Attilio Befera, che ha accolto prontamente l'invito che abbiamo formulato nella giornata di ieri, al fine di riferirci l'opinione dell'Agenzia delle entrate sui contenuti del decreto-legge in esame che riguardano l'Agenzia stessa.
  Ringrazio quindi il dottor Befera, cui do la parola per la relazione. Ricordo che abbiamo un'ora di tempo, compreso lo spazio per le domande che i colleghi vorranno porre.

  ATTILIO BEFERA, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Signor Presidente, senatori e deputati, vi ringrazio dell'opportunità che mi viene offerta di illustrare alcuni temi di interesse, riguardanti le disposizioni recentemente introdotte con il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, in materia di pagamento dei debiti delle amministrazioni dello Stato.
  Il decreto-legge definisce un insieme di regole e procedure volto a consentire l'immediata immissione di liquidità nel sistema economico, attraverso l'accelerazione del pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione verso i propri creditori. In particolare, per quel che concerne le attività dell'Agenzia delle entrate, il decreto disciplina, in materia di rimborsi di imposte, l'incremento delle erogazioni per 2,5 miliardi nel 2013 e per 4 miliardi nel 2014, e l'elevazione da 516.000 euro a 700.000 euro della soglia attualmente vigente per la compensazione tra crediti e debiti fiscali.
  Per quanto riguarda la compensazione dei crediti commerciali con i debiti fiscali, il decreto-legge prevede la possibilità di utilizzare i debiti delle pubbliche amministrazioni per compensare le somme dovute in base agli istituti definitori della Pag. 4pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario.
  Esporrò ora gli interventi previsti nel dettaglio.
  Innanzitutto i rimborsi, relativamente ai quali gli interventi previsti dal decreto sono sostanzialmente due: il primo prevede un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilisca termini e modalità attuative per la riprogrammazione delle restituzioni dei rimborsi delle imposte, al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni nelle misure indicate dalla medesima norma (come detto, 2,5 miliardi nel 2013 e 4 miliardi nel 2014); il secondo, che ha effetto a decorrere dal 2014, stabilisce l'innalzamento da 516.000 euro a 700.000 euro del limite annuo delle compensazioni effettuate tramite modello F24.
  La decorrenza a partire dal 2014 dell'innalzamento del limite anzidetto è stata condizionata dalla valutazione degli impatti sul bilancio dello Stato e sui saldi di finanza pubblica, nonché dalla valutazione degli effetti reali che l'innalzamento del limite avrebbe avuto nei confronti dei contribuenti.
  In relazione a quest'ultimo aspetto, occorre tener presente che, nel caso in cui un contribuente maturi un credito IVA annuale, deve indicare nella relativa dichiarazione come intende recuperarlo: in compensazione attraverso i modelli F24; a rimborso, con procedura semplificata all'agente della riscossione; a rimborso, su disposizione degli uffici dell'Agenzia delle entrate, ovvero come credito per la gestione IVA dell'esercizio successivo.
  I contribuenti che quest'anno hanno già presentato la dichiarazione IVA entro il 28 febbraio – circa 700.000 soggetti – hanno indicato le modalità di utilizzo del credito tenendo conto del limite di 516.000 euro; pertanto, ove l'innalzamento del limite a 700.000 euro fosse previsto già dal corrente anno, se questi contribuenti volessero usufruire di tale più elevata soglia, dovrebbero predisporre e trasmettere all'Agenzia delle entrate una dichiarazione integrativa con la quale modificare le diverse modalità di recupero del credito IVA annuale.
  Oltre agli oneri amministrativi che questo processo comporterebbe per i contribuenti, la presentazione di dichiarazioni integrative renderebbe necessarie ulteriori attività di riscontro da parte delle strutture dedicate alla lavorazione dei rimborsi, con conseguente potenziale rallentamento nell'erogazione degli stessi.
  In sintesi, oltre agli effetti sul bilancio dello Stato, si ritiene che prevedere l'incremento del limite per il 2013, quando molti contribuenti hanno già inviato la dichiarazione IVA, nella quale hanno evidenziato come utilizzare il credito, avrebbe potuto generare complicazioni e ritardi nell'erogazione dei rimborsi o nel controllo delle compensazioni, tali da non determinare effetti positivi sui richiedenti.
  In tema di effetti positivi sui richiedenti, e in considerazione della particolare congiuntura economico-finanziaria, il Governo ha previsto una consistente accelerazione nell'utilizzo degli stanziamenti necessari all'erogazione dei rimborsi fiscali.
  In allegato alla relazione scritta consegnata alla Presidenza abbiamo inserito una tabella che indica le richieste di rimborso esistenti al 31 dicembre 2012. Per quanto riguarda i rimborsi IVA, l'Agenzia delle entrate nel corso del corrente anno ha già erogato 3,7 miliardi di euro a circa 12.000 imprese (al riguardo un'altra tabella riporta la ripartizione regionale delle somme già erogate e dei soggetti interessati).
  Inoltre, l'Agenzia ha previsto due ulteriori interventi urgenti in materia di rimborsi IVA. Il primo ha riguardato l'emanazione di una specifica direttiva – del 27 marzo, quindi anteriore al decreto-legge – con la quale è stata disposta la massima priorità per la lavorazione delle richieste di rimborso, in modo da fornire un tangibile sostegno alle imprese.
  Il secondo intervento è relativo all'adozione di nuove procedure di verifica delle istanze di rimborso finalizzate alla semplificazione del rapporto con l'utenza e alla razionalizzazione dell'attività degli uffici, Pag. 5in ragione di una più mirata analisi del rischio, con conseguente accelerazione della fase istruttoria dei rimborsi e delle erogazioni. Queste nuove procedure saranno adottate a partire dal mese di giugno.
  Allo stato attuale si prevede, quindi, che nel corso del 2013 potranno essere soddisfatte, in relazione agli stanziamenti pianificati, oltre 63.000 richieste di rimborsi IVA per un importo di 11 miliardi di euro e circa 2,3 miliardi di euro di rimborsi relativi alle imposte dirette. Anche questo punto è illustrato in una tabella allegata alla relazione.
  Questo consentirà, orientativamente, di soddisfare tutte le richieste di rimborso di imposte dirette presentate a fine dicembre 2012 e, per quanto riguarda i rimborsi IVA, anche una parte dei rimborsi trimestrali presentati nel corso del 2013, superando di fatto il problema dell'anticipazione della soglia di compensazione.
  Il secondo intervento previsto è all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge, che consente ai contribuenti di utilizzare in compensazione i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 verso la Pubblica amministrazione, per il pagamento delle somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario.
  I crediti commerciali utilizzabili devono essere certificati attraverso la piattaforma telematica gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  La compensazione avverrà esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, attraverso l'utilizzo del modello F24, nel quale il contribuente esporrà il credito commerciale certificato e il proprio debito. Il buon fine della compensazione è subordinato alla positiva verifica dell'esistenza del credito commerciale effettuata tramite un collegamento in tempo reale alla piattaforma telematica di certificazione.
  Nel caso in cui gli enti debitori non versino all'Agenzia delle entrate l'importo del credito certificato utilizzato in compensazione dal contribuente, le somme saranno recuperate a carico dell'ente medesimo mediante trattenuta dal relativo gettito tributario. Ad esempio, nel caso di crediti certificati dai comuni, le somme saranno trattenuto dal gettito IMU.
  Inoltre, l'Agenzia delle entrate comunica ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze l'importo dei crediti eventualmente non recuperati a carico degli enti, affinché questi Dicasteri provvedano a trattenere tali somme da trasferimenti dovuti dallo Stato agli enti stessi, a qualsiasi titolo.
  In proposito si evidenzia che i crediti commerciali certificati dalla Pubblica amministrazione possono essere già utilizzati in compensazione, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo, secondo una procedura prevista dai decreti attuativi emanati nel 2012. Tuttavia, questa procedura è stata scarsamente utilizzata anche perché caratterizzata da numerosi adempimenti manuali; pertanto, la nuova procedura telematica di compensazione tra crediti commerciali e somme dovute a seguito di detti istituti definitori consentirà anche di sostituire l'attuale procedura di compensazione dei debiti iscritti a ruolo con un sistema più efficiente e quindi maggiormente fruibile da parte dei contribuenti, agevolando significativamente coloro che, nell'attuale fase di crisi economica, pur volendo aderire alla pretesa tributaria non dispongono della liquidità sufficiente per poter adempiere.
  Gli istituti definitori che possono essere compensati sono i seguenti: l'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; la definizione degli inviti a contraddittorio per le imposte dirette e per l'imposta sul valore aggiunto; la definizione dei processi verbali di constatazione; la definizione degli inviti a contraddittorio per le altre imposte indirette; l'acquiescenza; la definizione agevolata delle sanzioni; la conciliazione giudiziale e la mediazione.
  Nell'esercizio 2012 circa 234.000 contribuenti hanno utilizzato gli istituti dell'adesione Pag. 6e dell'acquiescenza per definire circa 265.000 accertamenti emessi ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP.
  Per quanto riguarda le somme riscosse relative agli istituti definitori, nel 2012 sono stati incassati 4,3 miliardi di euro attraverso l'utilizzo del modello F24, come indicato anche in questo caso in una tabella allegata alla relazione scritta.
  Il significativo volume dei crediti vantati dai contribuenti nei confronti della Pubblica amministrazione e l'attuale congiuntura economica hanno determinato una diffusa crisi di liquidità, che in taluni casi ha impedito la definizione della pretesa tributaria derivante dall'attività di accertamento. Si ritiene, quindi, che il nuovo meccanismo di compensazione messo a punto dall'articolo 9 del decreto-legge, possa sicuramente contribuire ad accrescere il ricorso agli istituti definitori della pretesa tributaria, anche se attualmente l'entità appare di difficile definizione.
  Tutto questo consentirà ai contribuenti, da un lato, di allineare la propria posizione con il fisco, ma dall'altro, quale positiva conseguenza di ciò, di rappresentarsi competitivi e affidabili per nuovi lavori e forniture nei rapporti commerciali con la Pubblica amministrazione.
  Termino qui la mia relazione e rimango ovviamente a disposizione per eventuali chiarimenti.

  PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni, sempre nel rispetto dei tempi europei.

  GIAMPAOLO GALLI. Ringrazio il direttore dell'Agenzia delle entrate per questa relazione che chiarisce punti complessi e controversi.
  Le associazioni delle imprese che sono venute in audizione hanno espresso una forte insoddisfazione per i limiti della compensazione – sebbene sia stata ampliata – così come prevista in questo decreto-legge.
  La domanda che rivolgo, quindi, è molto semplice: esiste la possibilità di ampliare questi limiti ? La questione può articolarsi in alcune sottodomande. Qual è il trattamento, ai fini dell'indebitamento della Pubblica amministrazione, di queste somme che vengono compensate ?
  Come è stato detto, i pagamenti della Pubblica amministrazione a fronte di debiti di parte corrente vanno nel debito e non nell'indebitamento, mentre i pagamenti a fronte di debiti in conto capitale vanno nell'indebitamento. Quindi, in base al testo attuale del decreto-legge, se si compensa un credito commerciale a fronte di debiti tributari, per i quali c’è spesa corrente, questo corrisponde a minor gettito e quindi aumenta l'indebitamento, oppure viene trattato come un pagamento e, pertanto, rientra nel debito e non nell'indebitamento ?
  Qualora la risposta fosse, come sembrerebbe logico, che la compensazione venga trattata esattamente come un pagamento – di fatto la compensazione è un pagamento tra due soggetti che quindi compensano le due posizioni – e rientri pertanto nel debito e non nell'indebitamento, mi chiedo perché non ampliare questa facoltà di compensare anche ad altre tipologie di debiti tributari. In particolare, mi riferisco ai debiti che non sono oggetto di contestazione, che non sono iscritti a ruolo, quelli relativi all'anno fiscale 2012 che vengono in pagamento nel 2013.
  Più in generale, dottor Befera, a suo avviso è possibile pensare di ampliare la portata della norma sulle compensazioni ?

  LUIGI TARANTO. Ringrazio anche io il dottor Befera per la relazione.
  Ad adiuvandum rispetto agli argomenti che rappresentava il collega Galli, vorrei notare che, da parte delle associazioni delle imprese, la possibilità del ricorso a un sistema ampio di compensazione è letta come una cintura di salvaguardia dell'operazione, qualora, data la sua complessa architettura, non tutti i meccanismi dovessero risultare immediatamente operativi.
  Da questo punto di vista, accanto ai profili di impatto sulla finanza pubblica, Pag. 7un argomento rilevante, che è stato ricordato ieri in audizione dal Ministro Grilli, è la complessità organizzativa per la funzione pubblica di questa operazione di compensazione.
  Tuttavia, nell'intervento del dottor Befera si menziona il significativo miglioramento della piattaforma telematica e delle procedure per l'accesso alla piattaforma medesima. Da questo punto di vista, vorrei chiedergli se, a suo avviso, ci sarebbero rilevanti complessità organizzative nell'utilizzazione di questa piattaforma per un'operazione più estesa rispetto ai perimetri attualmente definiti dalla norma delle operazioni di compensazione.
  Vi è un altro punto sul quale vorrei soffermarmi. Nell'audizione tenuta dal Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali è emersa, ancora una volta, la sollecitazione alla riduzione dell'aggio di Equitalia. Vorrei chiedere al dottor Befera notizie circa l'attuazione del processo che era stato delineato con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che, come noto, prevedeva anche ulteriori riduzioni qualora si dovessero registrare maggiori entrate rispetto agli andamenti tendenziali della finanza pubblica legati all'ottimizzazione del processo di riscossione e alla riduzione dei costi operativi di Equitalia. Tali maggiori entrate potrebbero determinare, mi sembra di ricordare, un'ulteriore riduzione dell'aggio fino a 4 punti percentuali.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE E DI ALTRI PROVVEDIMENTI URGENTI PRESENTATI DAL GOVERNO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FILIPPO BUBBICO

  GIULIO MARCON. Ringrazio il dottor Befera per la sua relazione. Vorrei porre una domanda relativamente alla tempistica delle compensazioni effettuate dall'Agenzia delle entrate.
  Negli articoli 6 e 7 del decreto-legge si fa riferimento alla tempistica e alle modalità di pagamento per le imprese i cui crediti siano certificati e accertati nella loro regolarità, indicando un tempo di quindici giorni entro il quale deve essere effettuato il pagamento. Vorrei capire, riguardo alle compensazioni, se si può prospettare – una volta accertate la regolarità e l'esistenza del credito dell'impresa sulla piattaforma telematica – una tempistica analoga anche per l'Agenzia delle entrate.
  Vorrei, inoltre, rivolgere una domanda sugli interessi moratori, per sapere se tali interessi sono inclusi o meno e in quale misura vengono calcolati rispetto a debiti di antica data che vanno compensati con i crediti vantati presso la Pubblica amministrazione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI ATTI DEL GOVERNO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI GIANCARLO GIORGETTI

  RAFFAELLO VIGNALI. In primo luogo, vorrei chiedere al dottor Befera se ritiene che sia possibile un'estensione delle compensazioni dei crediti commerciali rispetto a debiti delle imprese sia nei confronti del fisco, che nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, generalizzando questo istituto che, nel decreto-legge, è previsto soltanto in alcuni casi.
  In secondo luogo, vorrei conoscere una stima del debito delle imprese verso il fisco. Ad esempio, abbiamo il dato di quante non hanno pagato IVA, IRES, IMU e, se disponibile, anche IRAP ? Grazie.

  GIOVANNI LEGNINI. Ringrazio il direttore dell'Agenzia delle entrate per la sua esposizione che ci aiuta a riportare nei giusti confini la discussione che abbiamo svolto finora. Da alcune audizioni è emerso infatti che l'ampliamento della compensazione costituirebbe una misura quasi risolutiva di questa problematica. Sembrerebbe, invece, dalla sua esposizione che, quanto meno relativamente ai crediti Pag. 8fiscali – poi c’è anche la partita dei crediti contributivi – non sia propriamente così, stante la fortissima accelerazione dei rimborsi che è in atto e che, mi è sembrato di capire, avete intenzione di rafforzare ulteriormente.
  Chiedo innanzitutto un chiarimento e poi rivolgo due rapide domande. Questo prospetto allegato alla sua relazione rappresenta il totale dei rimborsi dovuti – mi ricollego alla domanda posta dal collega Vignali – o si tratta dei soli rimborsi programmati entro il ristretto arco temporale che abbiamo di fronte ? È questo il totale dovuto dall'erario a titolo di rimborso al 31 dicembre 2012, o c’è altro ? Mi sembra, infatti, di ricordare che, nella relazione tecnica a questo decreto-legge, il fondo al quale si attinge per i rimborsi viene indicato di 34,9 miliardi. Una cifra ben superiore a quella stabilita nel prospetto.
  Uno dei temi che stiamo cercando di dipanare è quello impropriamente denominato del «circolo vizioso», vale a dire le imprese che non riscuotono non pagano il fisco né i contributi, e ciò comporta il blocco del DURC e di tutto il sistema.
  Una norma che consentisse di affrontare questo tema nei limiti del dovuto alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, sbloccando quelle situazioni paralizzate, che effetto avrebbe sul gettito ? Certamente non possiamo chiederle che effetto avrebbe sull'indebitamento piuttosto che sul debito, ma sul gettito sì, perché dovrebbe avere un effetto virtuoso, sbloccando somme che allo stato non si riscuotono. Le domando se avete un quadro di queste situazioni, presumendo che la morosità tributaria e contributiva sia andata aggravandosi durante la crisi economica di questi anni.
  Infine, cosa produce la compensazione illimitata ? Secondo taluni, infatti, la compensazione incondizionata, come nei rapporti civilistici, produrrebbe un disastro inimmaginabile per l'erario. Lo chiedo non per accademia, ma per capire quanto siamo lontani da questa situazione.

  CARLO DELL'ARINGA. Intervengo ancora sull'argomento delle compensazioni, al fine di aggiungere qualche ulteriore elemento a ciò che è stato detto, considerando le fortissime richieste da parte delle imprese su questo punto.
  Vorrei riprendere l'osservazione su una compensazione di carattere universalistico. Chiedo se ci sia una via di mezzo fra questo tipo di compensazione e quella prevista dal decreto, cioè se fra la platea degli istituti definitori della pretesa tributaria indicati e la totalità degli stessi ci sia la possibilità di allargare la platea attraverso una soluzione intermedia.
  Alcune imprese hanno suggerito di ricorrere a un rafforzamento dell'utilizzo di questo strumento come rete protettiva, nel caso in cui, dopo un certo numero di mesi, il pagamento diretto non funzionasse nel modo previsto, quindi non fosse appropriato e sufficientemente veloce. Anche questa proposta potrebbe essere presa in considerazione.
  Si tratta solamente di due dei suggerimenti possibili per rassicurare – abbiamo sentito il Ministro – sull'esito di una situazione che preveda un «rubinetto» con un flusso poco controllabile.
  Accanto alla platea degli istituti definitori della pretesa tributaria ci sono anche altre opzioni per ridurre questa possibilità di accesso alla compensazione. Qualcuno ha suggerito, ad esempio, di far riferimento ai soli debiti fiscali nei confronti dello Stato, oppure di ridurre sul versante dei crediti commerciali, per tranche o seniority. In altre parole, ci sono tante possibilità di utilizzare questo ampliamento dello strumento dando qualche rassicurazione al Governo, in modo che abbia la possibilità di controllare il flusso somma di questi due diversi strumenti, vale a dire il pagamento diretto e le compensazioni.
  Vorrei fare un'ultima osservazione. Si è detto della possibilità di anticipare al 2013 l'aumento della soglia, la quale, peraltro, potrebbe essere ulteriormente aumentata, e questo sarebbe un altro strumento. Lei, dottor Befera, parla di difficoltà organizzative che potrebbero ricadere sugli stessi Pag. 9richiedenti. Vorrei che ci spiegasse meglio questo passaggio, che è stato illustrato in modo forse troppo riassuntivo.

  MARIO MARAZZITI. Vorrei porre una sola domanda che, pur non riguardando direttamente il pagamento dei debiti alle imprese, attiene al problema dei debiti e a una sofferenza.
  Collegandomi alla domanda già posta sulla possibilità di abbattere l'aggio di Equitalia, vorrei sottolineare il problema della quantità di mora accumulata, laddove l'aggio si paga sulla mora che si accumula, per chiedere se si possa riconsiderare la possibilità di ulteriori rateizzazioni.
  Vorrei sapere, inoltre, se sia possibile concepire un meccanismo meno automatico di prelievo dalle disponibilità del debitore verso Equitalia, garantendo uno «zoccolo duro» iniziale alle famiglie, solo oltre il quale si arrivi al prelievo automatico dallo stipendio e dalla banca. Intendo qualcosa di simile al momento del sequestro e del pignoramento nel caso in cui non si abbia niente. Chiedo quindi se, in casi di estrema difficoltà, non si possa garantire che alla famiglia o all'impresa indebitata rimanga un minimo e che i meccanismi automatici di prelievo siano attivati solo in un secondo momento.

  PRESIDENTE. Do la parola al dottor Befera per la replica.

  ATTILIO BEFERA, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Non darei, almeno inizialmente, risposte alle singole domande, poiché credo che i temi fondamentali di questi interventi siano l'ampliamento della compensabilità e i riflessi sulle finanze pubbliche.
  Rispetto a questa seconda domanda, vi pregherei di rinnovarla a chi interverrà nell'audizione successiva, cioè al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto l'Agenzia delle entrate non ha esperienza sui problemi di finanza pubblica. Per quanto mi riguarda, posso dire che è un'azione incontrollata perché la compensazione, sia ben chiaro, è un'iniziativa del contribuente non governata dall'Agenzia delle entrate o comunque dal Ministero, con un controllo solo a posteriori. Pertanto, non so bene quali riflessi possa avere sulla finanza pubblica una compensazione allargata alle partite correnti. Sicuramente, questo potrebbe determinare la necessità di incrementare notevolmente il debito pubblico perché le imposte correnti, pagate in compensazione, non generano entrate di cassa, per cui i pagamenti dovrebbero essere fatti con il debito pubblico. Ciò accade perché la compensazione è un annullamento di partite, dunque comunque verrebbe a mancare un flusso di cassa.
  Stabilire quanto questo incide sulla finanza pubblica è – ripeto – più un problema da Ragioneria e da Dipartimento delle finanze che da Agenzia delle entrate poiché quest'ultima, essendo un gestore, non interviene su questo aspetto. Posso dire, però, che se togliamo le imposte correnti, avendo consentito, ormai anche in modo abbastanza veloce, attraverso la piattaforma e quant'altro, la compensazione di tutti i debiti fiscali pregressi, ovvero da ruolo e da accertamento, rimarrebbero fuori soltanto le imposte correnti. Ecco, non so se ho risposto anche all'onorevole Dell'Aringa.
  In effetti, includiamo tutto, tranne le imposte correnti. Occorre poi fare un ragionamento, che non riguarda noi, ma gli istituti previdenziali su eventuali recuperi di contributi previdenziali. Per quanto riguarda l'ampliamento della compensazione da 516 mila a 700 mila euro, ho fatto due considerazioni. La prima è che andiamo a creare qualche problema alle imprese che devono rifare la dichiarazione integrativa; la seconda è che, prima della dichiarazione integrativa, che arriva a noi e che controlliamo, si sono già pagati i rimborsi fino al 31 dicembre 2012, più una parte dei rimborsi trimestrali IVA 2013. Ora, siccome, nella tabella allegata alla relazione scritta, al 31 dicembre 2012 i debiti dello Stato nei confronti dei contribuenti sono circa 10 miliardi, in effetti Pag. 10paghiamo tutto, vale a dire che i debiti arretrati non ci saranno più entro il 31 dicembre.
  Ho anche detto che abbiamo dato ordine agli uffici di spostare risorse verso il controllo dei rimborsi per accelerarli, ma stiamo mettendo a punto una procedura che emaneremo nel mese di maggio per cui anche il rapporto con l'utenza e la documentazione che l'utenza deve presentare per ottenere il rimborso verrà diversificata secondo una classe di rischio che stiamo mettendo a punto.
  Mi spiego meglio. Abbiamo delle imprese che hanno l'aliquota a scaletta, per cui sono costantemente a credito e sostanzialmente per la stessa cifra. Allora, è inutile richiedere ogni volta a queste imprese sempre la stessa documentazione perché il rischio non c’è. Viceversa, c’è il rischio laddove un'impresa che non si è mai presentata, chieda il rimborso. Noi diversificheremo le procedure per accelerarle ulteriormente, quindi al 31 dicembre chiuderemo la partita rimborsi richiesti fino al 31 dicembre 2012 e quasi tutti i rimborsi trimestrali richiesti nel 2013.
  Rispetto all'aggio di Equitalia, la riduzione è già stata effettuata. C’è una norma che dice che dal prossimo anno dobbiamo richiedere il rimborso dei costi che Equitalia sostiene per la riscossione coattiva. Considerando che Equitalia è oggetto tuttora di situazioni di difficoltà e che, anche per alcune norme, ha rallentato la propria attività, compiendo soltanto azioni mirate di recupero e non più generalizzate come avveniva in precedenza, stiamo riducendo notevolmente i costi anche attraverso una continua procedura di riesame dei costi stessi e di una riorganizzazione al fine di ridurli. Vedremo, quindi, se riusciremo a farlo.
  Per quanto riguarda l'aggio, sugli interessi di mora non c’è. Inoltre, si potrebbe stabilire – ma occorre una disposizione di legge – che Equitalia intervenga a pignorare soltanto oltre una certa cifra. Tuttavia, non potrà essere Equitalia a stabilire qual è la cifra perché deve essere coerente...

  MARIO MARAZZITI. Occorrerebbe, piuttosto stabilire il minimo che serve per vivere. Per esempio, a una famiglia con uno o tre figli, che ha uno stipendio di 1.800 euro, 1.000 euro non possono essere tolti.

  ATTILIO BEFERA, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Certamente, purché si intervenga per legge. Peraltro, stabilire qual è il minimo di sopravvivenza non è facile. Attualmente, se non ricordo male, il minimo di sopravvivenza è calcolato sulla pensione sociale, quindi 500 euro.
  Esiste, poi, un problema che sta sorgendo adesso, quindi è bene che lo anticipi perché ci sta preoccupando. Noi non possiamo pignorare più del quinto dello stipendio o della pensione. Ora, siccome lo stipendio o la pensione viene per legge inserito in un conto corrente bancario, noi non sappiamo, quando andiamo sul conto corrente bancario, che c’è uno stipendio, quello potrebbe essere il secondo conto. Su questo bisogna, allora, intervenire per stabilire delle regole. Essendo oramai il versamento obbligatorio, è chiaro che non sequestriamo oltre il quinto dello stipendio, ma solo la differenza, quando si va sul conto corrente. Occorre, pertanto, stabilire velocemente una regola.
  Per parte nostra, abbiamo dato la disposizione che, su segnalazione del contribuente, blocchiamo il pignoramento del conto corrente. Tuttavia, questa non può essere che un'iniziativa del contribuente perché non sappiamo che cosa affluisce nel conto. Questo è un problema che si sta verificando adesso e che sta diventando serio.
  Sulla questione del minimo vitale, esiste il limite di 516 euro, come reddito, che non viene mai toccato. Presumo, però, che lei, onorevole Marazziti, facesse riferimento non solo al reddito, ma anche al patrimonio, ovvero al saldo contabile. In quel caso, bisogna intervenire stabilendo delle regole che siano uguali per tutti.
  Per quanto riguarda l'utilizzo più esteso della piattaforma – ripeto – riguarda soltanto i debiti correnti, visto che le altre voci le abbiamo inserite tutte. Pag. 11Forse, bisognerà ragionare, ma non è campo di mia competenza, sui debiti previdenziali.

  GIOVANNI LEGNINI. Sul corrente cosa succede ?

  ATTILIO BEFERA, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Dal punto di vista dell'Agenzia delle entrate, sul corrente non succede niente perché verrà presentato un F24 con la compensazione. Siccome non è «a rubinetto», cioè non si può bloccare la compensazione, il problema sulla finanza pubblica e sul debito potrebbe essere micidiale.
  L'estensione della soglia da 700.000 a oltre...

  CARLO DELL'ARINGA. Si potrebbe pensare ai debiti fiscali solo nei confronti dello Stato o per tranche di compensazione rispetto ai debiti commerciali...

  ATTILIO BEFERA, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Dando per scontato che la piattaforma funzioni, analizzandola, si possono fare quelli che io chiamo i «rubinetti», cioè si stabilisce «un pezzo», con la possibilità di muoversi al suo interno. Tuttavia, direi che prima di tutto serve la conoscenza dei debiti della piattaforma.
  Sussiste, poi, anche un problema di recupero. Il problema è che se il debito non è onorato dall'ente, si va a recuperare sul gettito proprio, con conseguenze che potrebbero essere a caduta non solo sullo Stato, ma anche sugli enti locali. L'importante è che sia inquadrato il problema.
  Per quanto riguarda, invece, l'elevazione a 800-900 mila euro, sarei contrario per logica perché andremmo a favorire soltanto le grandi imprese, mentre chi sta soffrendo adesso sono quelle piccole e medie. Un credito IVA di un milione annuo non mi pare da impresa media. Quindi, sarebbe meglio indirizzarci su altre tipologie di intervento.
  Non ho al momento il dato del debito delle imprese verso il fisco, ma posso farlo avere alla Commissione. Ovviamente, parliamo di debiti pregressi, rispetto ai quali bisogna esaminare i dati con attenzione perché vi rientra di tutto, per esempio anche cifre significative relative a imprese fallite da anni che non vengono cancellate dalle procedure dello Stato, il cui credito è, però, comunque inesigibile. Posso trasmettere alla Commissione, se lo ritenete utile, i dati sugli stock di debiti maturati negli ultimi due-tre anni perché è più significativo e reale.
  Mi è stato chiesto se gli interessi di mora sono compensabili. Rispondo in modo affermativo. La misura degli interessi di mora è stabilita per legge, quindi ve ne sono vari tipi. Anche su questo posso far avere alla Commissione una tabella.
  Per quanto riguarda i tempi, i quindici giorni sono per i pagamenti che devono essere fatti alle imprese; la compensazione è istantanea, nel senso che, nel momento in cui matura il giorno di pagamento delle imposte, attraverso il modello F24, l'impresa indica il credito e non paga.

  PRESIDENTE. Do la parola ad alcuni colleghi che hanno chiesto di intervenire per porre ulteriori quesiti al dottor Befera.

  DONATA LENZI. Vorrei ritornare sulla questione del quinto dello stipendio perché ho ricevuto in proposito moltissime sollecitazioni di protesta. Per capire quale tipo di chiarimento normativo lei ha chiesto di fare, siccome la norma è rimasta ferma al fatto che non si può pignorare più del quinto dello stipendio, immagino che il problema si ponga per via della normativa dell'anno scorso, quindi per l'obbligo dei pagamenti superiori ai 1.000 euro attraverso bonifico bancario.

  ATTILIO BEFERA, Direttore dell'Agenzia delle entrate. No, non è l'obbligo dei pagamenti, ma quello del pagamento degli stipendi mediante accredito in conto.

  DONATA LENZI. Certo. Tuttavia, non capisco dove sia il problema, visto che la causale che viene adoperata per gli stipendi, il codice ABI, è 27, quindi si vede che è uno stipendio perché c’è scritto di fianco, all'arrivo del bonifico. Non vedo, Pag. 12quindi, perché ce la si debba prendere con la povera gente che ha lo stipendio obbligatoriamente caricato su conto corrente. Fra l'altro, ricordo che avevamo anche discusso di non far pagare i conti e così via. Allora, non comprendo perché si debba andare a prendere anche quei soldi, quando c’è una norma chiarissima sulla loro tutela.

  ATTILIO BEFERA, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le spiego il meccanismo di funzionamento. Presso il datore di lavoro, facciamo il pignoramento del quinto, oppure in misura diversa a seconda delle norme, dopodiché andiamo presso l'istituto bancario dove c’è il conto corrente e chiediamo di pignorare il saldo, non i movimenti. Questo è ovvio perché non possiamo distinguere nell'ambito del saldo, dal momento che ci può essere qualcuno con problemi di altra natura. Noi, quindi, prendiamo il saldo.
  Allora, o c’è una legge che dice all'istituto bancario di escludere dal saldo gli stipendi oppure l'istituto di credito non lo fa. Per quanto ci riguarda, abbiamo detto ai nostri uffici di sentire il contribuente, per cui se c’è lo stipendio, stando a quanto ci dice il contribuente, noi non lo prendiamo. Tuttavia, questa non può essere un'iniziativa singola perché funziona solo se c’è buona volontà, cioè se il nostro impiegato o il contribuente si muovono. Senza legge, la banca ci dà il saldo, ma non si preoccupa dei movimenti. Non ci dice che c’è lo stipendio.

  ENRICO ZANETTI. Vorrei fare una domanda specifica sulle maggiori somme per i rimborsi che verranno distribuite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Mi sembra di capire che, per esempio, i dazi doganali non sono interessati da questo tipo di maggiore dotazione.

  ATTILIO BEFERA, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Abbiamo parlato di rimborsi IVA, che è la parte che riguarda il maggior numero di soggetti. Tuttavia, normalmente, facciamo molti altri rimborsi, compresi i dazi doganali; sono circa 18.000 per 190 milioni. Abbiamo pagato canoni RAI agli ultrasettantenni per circa un milione; abbiamo fatto i pagamenti sui non residenti per 170 milioni e così via. Questi, però, sono tutti pagamenti ordinari di scarsa significatività rispetto al problema.

  ENRICO ZANETTI. Sì, ma una spalmatura di questi maggiori importi riguarderà anche queste voci minori ?

  ATTILIO BEFERA, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Sì.

  CARLA RUOCCO. Vorrei porre una domanda sulla TARES. Il 29 marzo è stato adottato un provvedimento dal direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale sono stati stabiliti tempi e modalità per l'interscambio tra l'Amministrazione finanziaria e i comuni delle informazioni utili all'accertamento del tributo TARES. Questo provvedimento, tra l'altro, ha avuto anche il parere favorevole della Conferenza Stato-città e autonomie locali e dell'ANCI e adempie quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiedo, quindi, al direttore se le piattaforme informatiche per lo scambio dei dati sono state predisposte e sono funzionanti.

  ATTILIO BEFERA, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Sì, altrimenti non avrei firmato il provvedimento. È tutto funzionante.

  GIAMPAOLO GALLI. Chiederemo al Dipartimento delle finanze gli effetti su indebitamento e debito, ma c’è un punto della questione che credo interessi anche l'Agenzia delle entrate. La domanda è se esiste una procedura, in questo rapporto fra la piattaforma informatica dell'Agenzia delle entrate e quella della Consip su cui si registrano i crediti delle imprese verso la Pubblica amministrazione, che vi consenta, alla fine dell'anno, di dire che il Pag. 13gettito che abbiamo avuto sarebbe stato più cento, se non ci fossero state queste compensazioni.

  ATTILIO BEFERA, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Lo sappiamo minuto per minuto dall'F24. Tenga conto che accediamo alla procedura per verificare se il credito c’è.

  PRESIDENTE. Ringraziamo il dottor Befera e dichiaro conclusa l'audizione.
  Sospendo brevemente la seduta prima di procedere all'audizione di rappresentanti del Dipartimento delle finanze.

  La seduta, sospesa alle 17,50, è ripresa alle 18.

Audizione di rappresentanti del Dipartimento delle Finanze.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nel quadro dell'indagine conoscitiva relativa all'esame del decreto-legge n. 35 del 2013 recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, l'audizione di rappresentanti del Dipartimento delle Finanze.
  Sono presenti il dottor Puglisi, direttore dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, e il dottor D'Avanzo, direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali. Partecipano anche la dottoressa Claudia Rotunno e il dottor Giovanni Battista Lopreiato.
  Do la parola ai nostri ospiti per lo svolgimento della relazione.

  GIOVANNI D'AVANZO, Direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali del Dipartimento delle finanze. Vorrei, innanzitutto, ringraziare le Commissioni riunite e i loro presidenti per aver dato la possibilità anche al Dipartimento delle finanze di essere audito su un tema di straordinaria importanza, quale, appunto, il decreto-legge n. 35 del 2013, volto ad imprimere una significativa accelerazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni scaduti al 31 dicembre 2012.
  Come indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento a questo decreto-legge, si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica in quanto concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici delineati nella relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009, in ordine alla quale Camera e Senato hanno espresso il loro parere, impegnando con apposite risoluzioni il Governo all'adozione di un decreto di urgenza, quale quello che siamo discutendo.
  Nell'ambito di questi obiettivi programmatici, il rapporto deficit-PIL aggiornato con il nuovo DEF 2013 vede, appunto, questo rapporto passare da 2,4 per cento a 2,9 per cento (con un aumento dello 0,5 per cento). Sottostanti a questo livello di deficit in rapporto al PIL, insistono entrate tributarie per circa 478 miliardi di euro sul 2013 che, rispetto alla previsione formulata a settembre 2012, ovviamente con un diverso quadro macroeconomico, ha visto una riduzione delle entrate tributarie di circa 15 miliardi di euro, sostanzialmente ascrivibili al trascinamento del risultato registrato sul 2012 per circa 9 miliardi di euro, quindi in meno rispetto a quanto era stato stimato, e per circa 5-6 miliardi di euro in relazione al ciclo economico non favorevole.
  Il decreto-legge in esame si muove, quindi, nei limiti di questi obiettivi programmatici. Per il resto, gli articoli di questo provvedimento di urgenza che interessano strettamente la parte fiscale del Dipartimento delle finanze sono l'articolo 8, in merito alla detassazione delle cessioni dei crediti commerciali nell'ambito privato, e l'articolo 9 sulle compensazioni delle certificazioni dei crediti commerciali con i debiti fiscali, relativamente alla parte afferente all'accertamento con adesione e all'acquiescenza, ossia agli istituti deflattivi del contenzioso tributario. In particolare, il comma 2 di questo stesso articolo attiene all'elevazione del limite annuale per Pag. 14la fruizione delle compensazioni da 516.000 a 700.000 euro. L'articolo 10 ridisciplina la TARES per l'anno 2013. L'articolo 11 attiene agli equilibri finanziari della Regione siciliana, in attuazione dell'articolo 27 dello Statuto della stessa regione. Infine, l'articolo 12 riguarda, nell'ambito della copertura finanziaria, la parte di risorse che sono state utilizzate, appunto, a copertura del decreto-legge derivante dall'imposta sul valore aggiunto connessa ai pagamenti da parte della PA dei crediti commerciali.
  La direzione che dirigo è deputata, tra l'altro, a predisporre le relazioni tecniche alle norme fiscali. Passando agli articoli che ho citato, vorrei darvi qualche indicazione sulla metodologia di stima di questi effetti che sono stati quantificati ed indicati nella relazione tecnica.
  L'articolo 8, sulla detassazione di imposte e tasse nel caso in cui si effettua la cessione di crediti, è stato quantificato in 6,5 milioni nel 2013 ed è una stima prudenziale in quanto ci siamo tarati sul dato di ammontare di crediti da fonte Banca d'Italia, che è un po’ più elevato rispetto a quelli di altre fonti. Non c’è una stima precisa, come è stato già detto in altre audizioni. Pertanto, dei 90 miliardi di questo stock di crediti commerciali, escludendo i 40 miliardi previsti dal decreto-legge (20 per il 2013 e 20 per il 2014), resterebbero 50 miliardi, il cui 50 per cento, quindi 25 miliardi, si ipotizza di smaltire per un 10 per cento all'anno in 5 anni.
  Questo è sempre un dato molto prudenziale. Su questi 5 miliardi, ipotizzando un credito commerciale medio di circa 150.000 euro, si è pervenuti al numero di cessioni che possono esser fatte, ossia 35.000. Considerando che su queste operazioni si applica l'imposta di bollo (14,62 euro) e l'imposta di registro (168 euro) in misura fissa, non sul valore (ecco perché serve il dato del numero delle cessioni che possono essere fatte), moltiplicandole per 35.000 si ottengono circa 6,5 milioni, a decorrere dal 2013 per 5 anni, di cui 5,9 milioni di euro sono riferiti all'imposta di registro e 0,6 all'imposta di bollo.
  L'altra disposizione che ha richiesto una relazione tecnica è l'articolo 9 sulle compensazioni. Riguardo al comma 1, che prevede, appunto, la compensazione tra certificazione dei crediti commerciali e debiti fiscali correlati a un'attività di accertamento per gli istituti deflativi del contenzioso tributario, anche in considerazione della poco significativa entità degli importi ricadenti in questa tipologia di accertamento, non sono stati ascritti effetti, anche in virtù del fatto che trattandosi, appunto, di cifre modeste, l'ente ha comunque la liquidità sufficiente per mettere a disposizione dell'Agenzia delle entrate, struttura di gestione, le risorse per compensare l'anticipo che è stato effettuato dall'Agenzia delle entrate stessa.
  Ovviamente, sono state inserite anche norme di salvaguardia, nel senso che, se l'ente non dovesse restituire e riversare sulla contabilità speciale 1778 della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, sarà la stessa struttura di gestione che potrà recuperare quell'ammontare che ha anticipato indirettamente, attraverso la compensazione di cui l'impresa ha fruito, dai gettiti che essa dovrebbe attribuire in sede di versamenti unificati ai vari enti. Ove anche questo non dovesse essere possibile, sovverrebbe l'altro comma che demanda al Ministero dell'interno la possibilità di recuperare dalle erogazioni dei trasferimenti in favore degli enti.
  L'altra norma strettamente correlata è quella sul pagamento dei crediti commerciali afferenti la copertura finanziaria, cioè l'articolo 12. Sono stati indicati 600 milioni di IVA per l'anno 2014 in quanto l'immissione di liquidità di 20 miliardi sul 2013 e 20 miliardi sul 2014 ha dato un quadro macroeconomico diverso e migliore rispetto a quello che sarebbe stato se non ci fosse stata questa immissione di liquidità. Sostanzialmente, la variazione del PIL sarebbe stata di meno 1,5 per cento contro meno 1,3 per cento e pure i consumi sarebbero stati più bassi, se – ripeto – non ci fosse stata questa immissione di liquidità.
  Il miglioramento di alcune variabili macroeconomiche di questo quadro ha Pag. 15portato indirettamente ad avere un livello di gettito superiore. Questa immissione di liquidità è data da fatture emesse o da emettere (peraltro, anche se sono state emesse, vale il meccanismo per cui nei confronti della Pubblica amministrazione l'IVA va per cassa, cioè, anche se è stata emessa una fattura, l'impresa ha l'obbligo di versamento dell'IVA soltanto quando riceve in pagamento la fattura), quindi si ha un ulteriore rientro di gettito causato proprio da questa tipologia di operazione.
  Se ci fosse stata un'immissione di risorse tout court, senza avere poi un seguito come tassazione, si sconterebbe soltanto questo effetto di immissione di liquidità; invece, considerando che questa immissione comporta anche un recupero di ulteriore gettito, prudenzialmente sono stati considerati, solo dal 2014, 600 milioni di euro. Dico questo per ribadire che la relazione è stata improntata, per tutte le misure che ho descritto, a carattere di prudenzialità.
  Sull'articolo 10 riguardante la TARES e sull'articolo 11 riguardante gli equilibri finanziari della regione Sicilia per l'attuazione dell'articolo 37 del suo Statuto, passerei la parola al collega Paolo Puglisi, che può considerare anche qualche aspetto giuridico delle disposizioni che ho descritto.

  PAOLO PUGLISI, Direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze. Vorrei aggiungere poche parole per rubare meno tempo possibile alle eventuali domande che vorrete porci. Mi concentrerei, più nel dettaglio, sull'articolo 10 che reca delle disposizioni in materia di finanza degli enti locali in generale e in particolare in materia di tributi comunali. Mi riferisco, ovviamente, alle novità che l'articolo 10 ha introdotto in materia di TARES e di IMU.
  In materia di TARES, lo scopo del legislatore è stato quello di risolvere o favorire il passaggio al nuovo tributo che, nella volontà del legislatore del cosiddetto decreto «Salva Italia» (articolo 14), era quella di ricondurre a unità, con un obiettivo anche di semplificazione, le varie tipologie di prelievi sul servizio di gestione dei rifiuti che erano compresenti nei diversi comuni italiani, istituendo un nuovo tributo qualificato chiaramente come tale, che è, appunto, la TARES.
  Questo tributo parte dal 2013 e il legislatore del decreto-legge n. 35 del 2013 reca alcune disposizioni per evitare problemi gestionali che erano stati segnalati in particolare dagli enti locali, a fronte del fatto che dall'istituzione del tributo, con il decreto-legge n. 201 del 2011, fino ad oggi, non erano state intraprese da parte degli enti locali tutte le attività necessarie per un ordinato avvio del prelievo da gennaio, ma persistevano dei problemi applicativi, che sono stati risolti con alcuni interventi. Ne citerei alcuni.
  Primo, in materia di numero e scadenza delle rate il problema derivava dal fatto che, per un intervento successivo, la prima rata del tributo era stata rinviata a luglio 2013. Questo da una parte dava più tempo ai contribuenti per ricevere le istruzioni, ma sicuramente creava un problema di liquidità per gli enti locali stessi e per i soggetti che intervengono nella gestione del ciclo dei rifiuti nei vari enti locali. La norma introdotta prevede che la scadenza e il numero delle rate per il versamento del tributo sono stabilite dal comune; ciò implica che il comune potrebbe anticipare la prima rata di luglio a una scadenza anteriore, fermo restando che, a tutela del contribuente, il legislatore stesso stabilisce che l'eventuale determinazione di nuove scadenze debba essere pubblicata sul sito istituzionale almeno un mese prima della scadenza medesima.
  L'altro intervento che facilita la gestione della TARES in questo anno 2013, che si configura, quindi, come un anno di transizione al regime del nuovo tributo, è quello sulle modalità di versamento del tributo. A regime, l'articolo 14 del «Salva Italia» prevede l'utilizzo di un bollettino di conto corrente postale o dell'F24 in via esclusiva. Invece, la norma che ha introdotto il legislatore del decreto-legge n. 35 consente ai comuni per le prime scadenze, esclusa l'ultima rata, di prevedere che si Pag. 16utilizzino le modalità di versamento relative ai tributi o ai prelievi attualmente operati, utilizzando anche i bollettini ovvero le modalità di pagamento già utilizzate con i medesimi importi, fermo restando che poi, in sede di ultima rata, occorrerà da una parte utilizzare il mezzo attualmente previsto dalla norma, che è quello del bollettino postale o dell'F24, e dall'altra adeguare i versamenti a saldo all'importo della TARES che i comuni dovranno disciplinare con proprio regolamento.
  La terza novità particolarmente rilevante riguarda la cosiddetta «maggiorazione standard» di 0,30 euro per metro quadrato sulla quale il legislatore del decreto-legge n. 35 opera due interventi. Da una parte, viene posticipato il versamento di questa maggiorazione standard all'ultima rata di versamento della TARES; dall'altra, il gettito derivante da tale maggiorazione è riservato allo Stato. Questo ha avuto l'effetto che lo stesso legislatore del decreto-legge n. 35 ha previsto che non operasse a carico dei comuni sul Fondo sperimentale di riequilibrio, e sul Fondo comunale di solidarietà nel futuro, il taglio che era stato previsto corrispondente al gettito atteso dalla maggiorazione dello 0,30.
  Accanto a questa previsione, relativamente alla maggiorazione standard, è stata eliminata la facoltà per il comune di elevare questa maggiorazione standard di 0,30 euro di ulteriori 0,10, per un totale di 0,40. Quindi, per il 2013, a legislazione vigente, salvo l'iter parlamentare, la maggiorazione resterà soltanto fissata nello 0,30.
  Le ultime due disposizioni relative alla TARES riguardano la soluzione di un problema applicativo che è stato segnalato relativamente al fatto che il nuovo tributo possa essere riscosso tramite gli attuali soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare, era stata segnalata la possibilità che, in alcune situazioni, tali soggetti affidatari, non gestendo attualmente un tributo, poi non avrebbero avuto titolo a continuare a gestire la TARES, creando dei problemi sia per il bilancio degli enti locali che si trovavano in questa situazione, sia per l'operatività dei medesimi soggetti affidatari.
  L'ultimo aspetto che vorrei citare – dopodiché mi fermo rimandando alle vostre eventuali domande le questioni relative agli ulteriori interventi in materia di IMU – riguarda la decisione, sempre in materia di TARES, che è stata intrapresa al fine di chiarire la tassazione delle cosiddette «aree pertinenziali» relative ad aree tassabili diverse dalle civili abitazioni.
  Secondo l'attuale disposizione, vengono, pertanto, escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, nonché le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In aggiunta a questa previsione, che è appunto quella dell'originario comma 4 dell'articolo 14, il legislatore del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 35 ha escluso anche le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, con ciò escludendo, analogamente a quello che esisteva nel regime della TARSU, le aree scoperte pertinenziali a superfici tassabili possedute da imprese o soggetti commerciali.
  Questo è stato previsto a fini di coordinamento perché nella previsione della disciplina della TARES era stata riproposta unicamente la disciplina relativa alle civili abitazioni, per cui l'esclusione dell'imposizione per le aree pertinenziali relative a superfici tassabili possedute da imprese era stata lasciata in una disciplina fuori sistema che, non essendo stata esplicitamente richiamata dal decreto «Salva Italia», sarebbe stata non applicabile. Quindi, con questo intervento, il legislatore ha provveduto a risolvere anche questo problema.
  Visto che abbiamo preso venti minuti, credo sia il caso che mi fermi, restando a disposizione, con il collega D'Avanzo, per tutte le domande che vorrete porci.

  PRESIDENTE. Do ora la parola ai colleghi che desiderano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

Pag. 17

  LUIGI TARANTO. Nel corso della discussione che si è fin qui svolta è emersa la forte sollecitazione da parte di larga parte delle associazioni imprenditoriali a valorizzare il meccanismo delle compensazioni. In particolare, la richiesta sarebbe quella di compensazioni tra crediti commerciali certificati, che si sviluppino secondo una procedura di pagamento per lotti storici di anzianità, assicurando in questo modo il rispetto del tetto complessivo dell'intervento. Da questo punto di vista, abbiamo ripetutamente cercato di avere una risposta chiara a una domanda semplice: un meccanismo di questa natura che impatti comporta sul versante della finanza pubblica ? In particolare, è un meccanismo che comporterebbe aggravi del deficit ?

  GIOVANNI LEGNINI. Ripropongo la domanda che ho formulato prima al dottor Befera sulla compensazione illimitata, sistemica. Se introducessimo un principio di compensazione senza condizioni, gli effetti presumibili sulla finanza pubblica quali sarebbero ? Inoltre, chiedo se il sistema prefigurato da questo decreto è molto distante da un principio di compensazione piena o meno.
  In secondo luogo, ove si provasse a introdurre nel decreto un meccanismo che in presenza di adempimenti a carico degli enti debitori previsti dal decreto, scaduto il termine per l'adempimento, prevedesse un meccanismo di compensazione automatica, dal vostro punto di vista sarebbe sostenibile ? Chiedo questo, a maggior ragione, perché c’è un tetto e un monitoraggio affidato al Ministero dell'economia per non oltrepassare il tetto dei 40 miliardi.
  Non so se la domanda è chiara. Insomma, se la regione deve fare il contratto di prestito con il Ministero dell'economia, ma non lo fa, trascorso un certo tempo, si potrebbe prevedere che le imprese che hanno il credito certificato possano compensare andando oltre i limiti previsti dal decreto. Ecco, chiedo se un meccanismo di questo tipo sarebbe sostenibile, dal punto di vista dell'impatto sulla finanza pubblica.
  Infine, vorrei sapere se è possibile prevedere un meccanismo per sbloccare quelle situazioni nelle quali la morosità delle imprese nei confronti dell'erario o degli istituti di previdenza è stata determinata dal mancato pagamento dei crediti da parte delle pubbliche amministrazioni.

  GIAMPAOLO GALLI. Ancora sul tema delle compensazioni. In merito agli effetti sulla finanza pubblica, se si guarda la tabella riassuntiva della relazione tecnica, l'articolo 9, comma 1, non compare. Vi sono, quindi, zero effetti sul saldo da finanziare, sul fabbisogno e sull'indebitamento. Si resta, allora, un po’ stupiti alla luce delle considerazioni che si sono sentite in passato circa l'elevato costo di una norma sulle compensazioni, in relazione alla discussione che è stata sollevata nei precedenti interventi. Guardando la relazione tecnica, l'articolo 9, comma 1 – che è, appunto, questo delle compensazioni – dice che la disposizione non determina variazioni sul gettito, trattandosi di una semplice compensazione che garantisce l'accertamento e il versamento delle entrate derivanti dagli istituti sopra citati.
  Non c’è, quindi, nessun effetto né sul debito, né sull'indebitamento. Allora, cosa ci impedisce di fare ciò che proponeva poc'anzi l'onorevole Legnini ? Non vale lo stesso principio «nessun effetto sul debito e sull'indebitamento» anche se lo facciamo sui debiti tributari correnti e non solo su quelli pregressi ? E, in ogni caso, come mai non c’è nessun effetto ?

  LUIGI BOBBA. Vorrei sollevare due problemi che riguardano i piccoli comuni che, come è noto, con la legge di stabilità del dicembre 2012 sono soggetti anch'essi al vincolo del Patto di stabilità. Ora, nelle audizioni che abbiamo fatto precedentemente, l'ANCI ci ha presentato diversi emendamenti, tra cui anche quello volto a cancellare questo vincolo introdotto per alcuni comuni che prima non ce l'avevano e che oggi, di fatto, anche in virtù delle Pag. 18norme precedenti sul rapporto fra spesa totale e spesa per il personale, diventano praticamente dei notai dell'esistente, senza nessuna possibilità di fare. La prima domanda è se si cancellasse questo vincolo, quanto varrebbe sul totale della quota del Patto di stabilità ?
  Personalmente vengo dalla regione Piemonte, nella quale più della metà dei comuni sono sotto la soglia dei 5.000 abitanti; in Lombardia siamo a percentuali simili poiché si tratta di due regioni in cui quasi la metà dei comuni sono, appunto, in questo comparto. In queste regioni, diversi di questi comuni si sono visti cancellare, di fatto, un'entrata tutt'altro che irrilevante (parlo soprattutto di comuni montani) perché le piccole centrali di produzione elettrica site in immobili di categoria D sono state soggette all'IMU, il cui importo è stato interamente riscosso dallo Stato, mentre prima veniva riscosso dal comune attraverso l'ICI. Ciò ha comportato un doppio danno: uno al Comune stesso che ha una minore entrata e l'altro allo Stato più in generale perché passano anni prima che l'Agenzia delle entrate faccia l'accertamento sui valori effettivi di questi immobili, mentre il comune avrebbe tutto l'interesse a farlo, visto che nella legge è stata introdotta una rivalutazione catastale di questi stessi immobili.
  Mi domando, allora, se la norma congegnata in questo modo non sia, di fatto, da modificare perché va a peggiorare ancora di più la condizione di questi piccoli comuni, non producendo neppure un effettivo vantaggio per lo Stato che avrebbe tutto l'interesse ad avere i comuni come soggetti attivi di questo accertamento dei valori.

  PAOLO ARRIGONI. In ordine alla TARES, abbiamo ascoltato le imprese chiedere a più riprese il rinvio di questa imposta, richiesta peraltro pervenuta da parte di diversi gruppi parlamentari, perlomeno al Senato.
  La modifica introdotta nel decreto non evade queste richieste, ma porta un unico beneficio agli enti locali perché quella parte legata alla maggiorazione, che doveva inizialmente essere incassata dal comune e sulla quale, parimenti, lo Stato andava a diminuire il Fondo di riequilibrio, viene versata direttamente alle casse dello Stato, attenuando il rischio di insolvenza a cui sarebbero andati incontro i comuni stessi.
  Il decreto non fa altro che differire a dicembre questa doppia imposta, quindi non risolve la richiesta di rinvio dell'ingorgo fiscale a fine anno. Pertanto, consapevoli del fatto che con la maggiorazione lo Stato ha previsto di incassare un miliardo circa di euro, chiedo se sia possibile lasciare per il 2013 il versamento della parte di imposta legata alla maggiorazione e rinviare totalmente al 2014 la parte di tributo legata alla copertura del servizio tributi. In questo modo, gli enti locali continuerebbero ad applicare per il corrente anno la TARSU o la TIA, cosa che non andrebbe a gravare il tributo sulle attività economiche, molte delle quali registrerebbero aumenti del 300-400 per cento.

  GIANLUCA BENAMATI. Mi riallaccio a una questione che è già stata posta per allargarne un pochino il perimetro. Il tema è sempre quello delle compensazioni perché, come è stato detto in precedenza, oltre al tema dell'uso delle compensazioni in maniera naturale e organica all'interno del decreto-legge, c’è stata, soprattutto da parte delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, una richiesta di utilizzare il sistema delle compensazioni come rete di salvaguardia allorché dovesse succedere che alcuni degli adempimenti che la Pubblica amministrazione deve svolgere per rendere fruibili questi pagamenti dovessero fallire. Come hanno detto i colleghi, è una specie di cintura di sicurezza.
  L'onorevole Legnini poneva il tema dell'effetto sui saldi e sulla finanza pubblica, che è una risposta che tutti vorremo sentire. C’è, però, anche un altro tema che si è evidenziato nell'audizione precedente, che è quello della reale possibilità anche gestionale, in termini di controllo e di fattibilità, di un'operazione di questo tipo, Pag. 19anche perché, per esempio, poc'anzi abbiamo visto con il dottor Befera come già l'estensione a 700 mila euro del limite di compensazione, che è previsto per il 2014, quest'anno creerebbe qualche appesantimento. Allora, oltre agli affetti sulla finanza pubblica, che sono importanti, c’è la capacità di sostenere in maniera efficace un'operazione di questo tipo, da un punto di vista gestionale e operativo ?

  GIROLAMO PISANO. In questo momento ci stiamo ponendo una questione relativa alla modalità con cui il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze va a distribuire gli spazi finanziari alle regioni sulla base della certificazione che esse stesse devono fare entro il 30 aprile.
  In particolare, il tema che ci poniamo è quello della modalità con cui attualmente nel decreto è prevista questa assegnazione di spazio finanziario. Al momento, è previsto che in modo proporzionale oppure attraverso la Conferenza Stato-città e Stato-regioni si faccia un'assegnazione preventiva rispetto al criterio cronologico, che è pure stabilito dal decreto. Ci stiamo ponendo il dubbio se sia più importante anteporre, a livello nazionale, il criterio cronologico, con la possibilità di mettere in ordine tutti i crediti certificati in un unico elenco e poi, partendo dal più anziano, svuotare la lista con gli spazi finanziari disponibili.
  Questo, ovviamente, porterebbe come risultato di avere, alla fine dell'intervento, un maggiore equilibrio sullo stock di debito delle singole regioni, portando l'Italia in una situazione più equilibrata. Inoltre, offrirebbe l'opportunità di eliminare contenziosi che potrebbero provocare danni all'erario, perché le regioni là dove sono in difficoltà avrebbero maggiore aiuto, quindi si risolverebbero problematiche di contenziosi per il recupero dei crediti da parte dei creditori.
  Tuttavia, si porrebbe il problema delle regioni più virtuose che non dovessero riuscire a ottenere spazi finanziari perché non rientrerebbero nella parte dei crediti estinti grazie a questo meccanismo di priorità nazionale; su quelle regioni, porremmo la possibilità di aprire il Patto di stabilità solo sulle disponibilità liquide. Avremmo, quindi, due meccanismi, uno opererebbe sul debito, sull'apertura finanziaria che lo Stato andrebbe a finanziare attraverso i contratti di prestito, basato esclusivamente sul criterio cronologico nazionale; l'altro, per andare incontro alle regioni virtuose, aprirebbe uno spazio esclusivamente sul Patto di stabilità, là dove siano disponibili nella tesoreria regionale le disponibilità liquide.
  Mi chiedevo se questo doppio meccanismo, in particolare l'apertura sul Patto di stabilità, comporterebbe comunque una diminuzione degli spazi finanziari destinati all'estinzione del debito attraverso il prestito oppure potrebbero camminare in parallelo e non costituirebbero, quindi, una sovrapposizione.

  RAFFAELLO VIGNALI. Vorrei porre due brevi domande sulla TARES. La prima riguarda le imprese che hanno l'obbligo di conferire rifiuti speciali a particolari consorzi, che si troverebbero a pagare due volte le tasse sullo smaltimento dei rifiuti. Vorrei capire se avete una stima del costo di un'eventuale esenzione per queste aziende.
  Sotto un secondo aspetto, è chiaro che il mancato rinvio rende anche più difficile, sempre sulla TARES, lavorare su un principio che personalmente trovo molto iniquo, cioè il criterio del metro quadro. È chiaro che una famiglia numerosa si trova a pagare una tassa molto maggiore rispetto a un single. Da questo punto di vista, continuiamo a penalizzare chi produce ricchezza in questo Paese. Questa, più che una domanda, è una considerazione, ma credo sia un problema che rimane.

  PRESIDENTE. Do ora la parola ai nostri auditi per la replica.

  GIOVANNI D'AVANZO, Direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali del Dipartimento delle finanze. Comincio a rispondere, anche se molte domande non attengono strettamente alla parte fiscale. Pag. 20Alcune domande sono legate tra loro, quindi do un'unica risposta per tutti.
  Il problema delle compensazioni è cercare di capire qual è effettivamente l'impatto, anche in considerazione del fatto che – come giustamente qualcuno rileva – all'articolo 9, comma 1, non sono stati ascritti effetti nel prospetto riepilogativo allegato al decreto-legge.
  Innanzitutto, la norma nel decreto afferisce unicamente alla compensazione con debiti fiscali relativi, appunto, all'accertamento con adesione, all'acquiescenza e, in generale, agli istituti deflativi che hanno un'incidenza marginale sul gettito, per cui non si è ascritto nessun effetto perché non si pone il problema, visto che la compensazione è relativamente sicura. Consideriamo, poi, che non essendo di entità consistente, l'ente (la regione o il comune) ha la possibilità di restituire alla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate il credito che è stato compensato relativamente a questo accertamento con adesione o acquiescenza. Questo il motivo per cui non è stato indicato nessun effetto.
  Se, invece, ampliamo a tutti i debiti fiscali – per debito fiscale intendiamo le entrate correnti, cioè il gettito che affluisce annualmente alle scadenze previste – ho fatto una stima, giusto per avere l'ordine di grandezza per renderci conto di quale potrebbe essere la conseguenza sui conti. Quale sarebbe il gettito atteso dal mondo delle imprese ? L'IRES (imposta sul reddito delle società), cioè il capitolo che sta in bilancio viene tutto dalle imprese. Sull'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) si prende solo la quota relativa alle imprese. In sostanza, l'IRES si vede: sta in bilancio ed è un unico capitolo; invece, l'IRPEF è una stima, quindi da 165 miliardi di euro – qual è la previsione complessiva di questo tributo – dobbiamo estrarre la parte afferente alle imprese, che ho stimato in circa 14-15 miliardi. L'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) è solo quella che deriva dal mondo delle imprese e, escludendo i professionisti, è di circa 22 miliardi di euro. L'IVA rientra quasi tutta, quindi sono circa 110 miliardi di euro. Infine, la quota di IMU è di circa 7 miliardi di euro.
  Complessivamente, abbiamo 190 miliardi, una cifra capiente nel senso che la restante parte di crediti commerciali che potrebbero essere compensati con questi tributi che le imprese dovrebbero pagare sarà pari a ulteriori 30-40 miliardi, in aggiunta ai 40 miliardi di questo decreto. Pertanto, sicuramente si scaricano tutti su questo gettito. Tuttavia, essendo cifre ragguardevoli, il meccanismo che li fa confluire nella struttura di gestione della contabilità speciale, mentre prima si riferiva solo all'accertamento con adesione, quindi a importi minimali, riguarderebbe, in questo caso, 30-40 miliardi; quindi probabilmente non si potrà restituire all'Agenzia delle entrate sulla contabilità speciale quello che le imprese hanno compensato.
  Inoltre, poiché nel bilancio dello Stato alcune poste, come le entrate tributarie, sono nettizzate, ovvero evidenziate al netto dei rimborsi e delle compensazioni, il mancato riversamento da parte della regione e del comune, riducendo l'entrata netta, ha effetti, oltre che in termini di indebitamento netto, anche in termini di fabbisogno di cassa e quindi va ad incidere sul conto di disponibilità che è quello della Banca d'Italia per svolgere il servizio di tesoreria, il quale andrà in rosso, per cui la Banca d'Italia non farà altro che bloccare i pagamenti. Si potrebbe, quindi, determinare l'effetto perverso per cui vogliamo accelerare i pagamenti, ma poi Banca d'Italia li bloccherà perché il conto di disponibilità va in rosso proprio a causa della mancanza del gettito conseguente al fatto che le imprese hanno compensato. Ovviamente, mancando il gettito, con le entrate che sono registrate al netto di rimborsi e compensazioni, anche il livello delle entrate è più basso e conseguentemente si riflette sul deficit.
  Questa è la spiegazione tecnica di cosa potrebbe verificarsi se allargassimo questa possibilità di compensare anche sui debiti fiscali.
  Per quanto riguarda la domanda dell'onorevole Bobba sul Patto di stabilità, Pag. 21sicuramente cancellare un vincolo comporterà qualche effetto. Su questo, però, è più competente la Ragioneria generale dello Stato. Insomma, sul Patto di stabilità non potrei darvi una risposta, non essendo materia attinente alle competenze del Dipartimento delle finanze.
  Sulla TARES risponde, invece, il collega Paolo Puglisi.

  PAOLO PUGLISI, Direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze. Salvo errori od omissioni, cercherò di rispondere alle altre due domande in materia di TARES e alla domanda dell'onorevole Bobba sugli immobili nei piccoli comuni. Ricordo soltanto che l'intervento che è stato effettuato con la legge di stabilità, all'articolo 1, comma 380, ha ridisegnato l'IMU allo scopo di renderla un'imposta meno ibrida e compartecipata – lasciatemi passare la formulazione non proprio tecnica, che, però, rende l'idea – tra comune e Stato, con una sorta di compartecipazione all'inverso, destinando tutto il gettito ai comuni, fatta salva, in particolare, una tipologia di immobili, quelli della categoria catastale D.
  La logica che ritengo il legislatore abbia seguito in questa ripartizione è, oltre quella di ripartire non trasversalmente bensì settorialmente, cioè per tipologie di immobili, l'intervento della componente erariale da quella comunale in merito alla tassazione degli immobili, quella di aver scelto gli immobili di categoria D, scelta che può avere il senso di attribuire all'erario una quota di imposizione immobiliare afferente a strutture che, essenzialmente, sono facenti parte di imprese e organismi produttivi, quindi più vicine a un obiettivo di leva fiscale, anche dal punto di vista della politica industriale.
  Detto questo a titolo di ricostruzione generale, occorre ricordare che la lettera f) del comma 380 che citavo prima attribuisce allo Stato il gettito ad aliquota standard (0,76) dell'IMU relativa ai fabbricati di categoria D; invece, la lettera g) prevede che i comuni possano aumentare di 0,3 punti percentuali questa aliquota. Quindi, la possibilità – per i comuni dove siano presenti immobili di categoria D con un peso specifico rilevante relativamente alle basi imponibili – resta.
  Il legislatore, ovviamente, ha tenuto conto del fatto che vi potesse essere concentrazione di immobili di categoria D in particolari comuni e che, quindi, questi comuni vedessero diminuire il proprio spazio di manovra fiscale, tenendo conto di ciò nei criteri di distribuzione del nuovo Fondo comunale di solidarietà, che è previsto dalla lettera d), in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, i cui criteri di ripartizione al numero 1) prevedono proprio gli effetti finanziari derivanti dalla modifica della composizione della tassazione immobiliare a livello nazionale tra comune e Stato. Quindi, i comuni della regione Piemonte che citava l'onorevole Bobba hanno due possibilità...

  LUIGI BOBBA. Detto in una battuta: prima te li prendo poi forse te li ridò.

  PAOLO PUGLISI, Direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze. A parte che il forse, visto i ricorsi che abbiamo avuto, non è un forse ma una certezza, ma un comune può certamente, a parte la battuta, determinare l'ulteriore tassazione di 0,3 punti percentuali e quindi avere direttamente quella quota di gettito; questo per quanto riguarda la prima osservazione.
  Venendo alle domande in materia di TARES, la prima è relativa al rinvio in toto al 2014. Secondo me, occorrerebbe dare il giusto peso al fatto che la TARES ha perseguito un obiettivo di semplificazione e unificazione che tutti noi, da cittadini, dobbiamo considerare meritorio. Nondimeno, per effetto di varie circostanze contingenti, l'anno appena passato è stato difficile da un punto di vista applicativo per gli enti locali. Non tutti gli adempimenti sono stati portati a termine, come ricordavo all'inizio, per un ordinato ingresso della nuova tassazione; il legislatore ne ha tenuto conto mantenendo, tranne l'ultima rata, l'attuale struttura dei prelievi Pag. 22per tutto il 2013. Un primo problema che si pone è la maggiorazione dello 0,30; l'altro è la copertura integrale del servizio.
  Questo, però, è un problema di sistema. Ricordo, infatti, che nel regime TARSU la copertura del servizio poteva e può essere non integrale; è una questione di finanza pubblica allargata che va tenuta in considerazione. A parte questo, tenendo ferma la copertura integrale del servizio, prevedere che per tutto il 2013 vi possano essere importi analoghi a quelli del 2012, se il comune riesce nel proprio bilancio a garantire la copertura integrale del servizio, lascia aperto il problema e di conseguenza la copertura della maggiorazione standard di 0,30 euro a metro quadro.
  Per quanto riguarda la stima che chiedeva l'onorevole Benamati sull'eventuale esenzione completa dei soggetti che hanno l'obbligo di conferire rifiuti a particolare consorzi, non sono in grado di fornirla adesso. Ci lavoreremo ed, eventualmente, ve la faremo avere. Ricordo soltanto che nell'attuale struttura del tributo è previsto che i regolamenti comunali tengano conto delle particolari situazioni in cui non vi sia una raccolta diretta da parte del comune o vi siano punti di raccolta particolarmente distanti dalle imprese, prevedendo opportune riduzioni tariffarie, che possono arrivare, in particolari situazioni, anche all'esenzione.
  Per questo, ritengo che mantenere in piedi la struttura normativa della TARES per arrivare a questa regolazione a livello comunale sia quanto mai opportuno.
  L'ultima notazione è sul metro quadro per familiare. La logica dei prelievi sui rifiuti, sia gli attuali, di natura corrispettiva, sia quelli del 2012, di natura tributaria, è quella che il prelievo viene effettuato proporzionalmente alla capacità di produrre rifiuti. Capisco che, in un'ottica di tassazione proporzionale, il riferimento alla numerosità delle famiglie possa essere contraddittorio, ma una famiglia numerosa produce più rifiuti di un single. Nondimeno, anche di queste situazioni e di particolari casi di disagio sociale e quant'altro lo stesso regolamento comunale che dovrà istituire la TARES potrà e dovrà, secondo il mio parere di cittadino, tenere conto. Grazie.

  PRESIDENTE. Con l'audizione dei rappresentati del Dipartimento delle finanze, che ringraziamo, si chiude il ciclo di audizioni che le Commissioni speciali di Camera e Senato hanno previsto nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 35.
  Ringraziamo i colleghi senatori presenti, che in questo momento devono abbandonare l'aula perché tra un minuto riprenderemo i lavori in sede referente come Commissione speciale della Camera sullo stesso decreto-legge e decideremo come procedere.
  Nel ringraziare nuovamente i nostri auditi, dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 19,05.