XVII Legislatura

Giunta delle elezioni

Resoconto stenografico



Seduta n. 3 di Giovedì 7 aprile 2016

INDICE

Elezione contestata del deputato Giancarlo Galan proclamato nella VII Circoscrizione Veneto 1:
D'Ambrosio Giuseppe , Presidente ... 2 
Pagano Alessandro (AP) , relatore ... 2 
D'Ambrosio Giuseppe , Presidente ... 7 
Galan Giancarlo (FI-PdL)  ... 7 
D'Ambrosio Giuseppe , Presidente ... 9 
Galan Giancarlo (FI-PdL)  ... 9 
D'Ambrosio Giuseppe , Presidente ... 10 
Abrignani Ignazio (Misto-ALA-MAIE)  ... 10 
D'Ambrosio Giuseppe , Presidente ... 10 
Galan Giancarlo (FI-PdL)  ... 10 
D'Ambrosio Giuseppe , Presidente ... 11 11

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà- Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL;
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Democrazia Solidale - Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;
Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE D'AMBROSIO

  La seduta pubblica comincia alle 14.35.

Elezione contestata del deputato Giancarlo Galan proclamato nella VII Circoscrizione Veneto 1.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento della Giunta delle elezioni, la seduta per la discussione pubblica dell'elezione contestata, per motivi di ineleggibilità sopravvenuta, del deputato Giancarlo Galan, proclamato nella VII Circoscrizione – Veneto 1.
  Ricordo ai colleghi che, a norma dell'articolo 13, comma 7, del Regolamento della Giunta, nella riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata.
  Pertanto, i deputati che dovessero sopraggiungere nell'aula a seduta pubblica già iniziata ovvero allontanarsene prima della sospensione non potranno partecipare alla riunione della camera di consiglio.
  Sarà cura della presidenza registrare i deputati presenti fin dall'inizio della seduta pubblica.
  La presidenza si riserva altresì di autorizzare brevi sospensioni tecniche della seduta pubblica, nel corso delle quali i deputati non potranno comunque allontanarsi dalla zona immediatamente adiacente all'aula della Giunta.
  Il deputato Galan e il candidato Dino Secco non hanno presentato nuovi documenti e non si sono avvalsi della facoltà di prendere visione della documentazione agli atti.
  Il candidato Dino Secco ha comunicato che non parteciperà alla presente seduta e che non sarà rappresentato da un legale.
  È presente il deputato Giancarlo Galan, che ha comunicato – per le vie brevi, tramite il suo legale – di rinunciare alla facoltà di farsi assistere da un rappresentante.
  Avverto che, a norma dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Giunta, nella relazione introduttiva il relatore, onorevole Pagano, si limiterà ad esporre i fatti e le questioni senza esprimere giudizi.
  Non essendo presente il candidato Dino Secco, dopo la relazione introduttiva dell'onorevole Pagano, prenderà la parola il deputato Galan. Seguiranno quindi le eventuali domande e osservazioni dei colleghi della Giunta.
  Ricordo che, in base alla costante prassi, i componenti la Giunta potranno rivolgere le loro domande al deputato Galan, su specifiche questioni, solo per il tramite del presidente, al quale, a norma dell'articolo 13, comma 3, del Regolamento della Giunta, spetta la direzione della discussione e la disciplina della seduta.
  Il presidente svolgerà l'ordinario vaglio di ammissibilità delle domande, anche con riferimento all'ambito di materia e ai profili istituzionali di competenza della Giunta.
  Invito il deputato Galan ad entrare in aula.
  Invito il relatore a svolgere la relazione introduttiva.

  ALESSANDRO PAGANO, relatore. Grazie, presidente. Prima di accingermi ad illustrare la relazione vorrei precisare, facendo seguito alle sue parole, quindi rafforzandole con la mia volontà, che intendo rispettare in modo rigoroso il dettato dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento Pag. 3della Giunta, secondo il quale il relatore espone i fatti e le questioni senza esprimere alcun giudizio. Anche la narrazione sarà rigorosa al testo, per evitare che possano esserci incongruenze o incoerenze.
  Ricordo d'altra parte come tale disposizione regolamentare sia del tutto conforme al modo strettamente istituzionale e ispirato a criteri di assoluta imparzialità, con il quale ho inteso esercitare anche la funzione di coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze.
  Il presente procedimento ha preso avvio a seguito del deferimento alla Giunta da parte del Presidente della Camera, con lettera del 19 novembre 2015, di copia della sentenza emessa in data 16 ottobre 2014 dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Venezia, irrevocabile dal 2 luglio 2015, nei confronti del deputato Giancarlo Galan, trasmessa alla Camera dei deputati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Venezia, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in data 11 novembre 2015 e pervenuta il 18 novembre 2015.
  La vicenda processuale – limitatamente ai profili di interesse della Giunta – può essere sintetizzata come segue. Con sentenza del GUP di Venezia del 16 ottobre 2014 è stata disposta l'applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti del deputato Galan nella misura di 2 anni e 10 mesi di reclusione, in ordine ai reati ascrittigli.
  I capi di imputazione si riferiscono essenzialmente al delitto di cui all'articolo 319 del Codice penale (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio). L'interessato ha quindi successivamente presentato ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza.
  La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2 luglio 2015 n. 4692, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Pertanto, il 2 luglio 2015, la sentenza è diventata irrevocabile.
  Si sono allora determinati i presupposti per una valutazione da parte della Camera di appartenenza ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una causa di ineleggibilità sopravvenuta e, quindi, di decadenza dal mandato parlamentare, così come previsto dagli articoli 1, 3, 15, 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (la cosiddetta «Legge Severino»).
  Trattandosi della prima procedura di decadenza attivata presso la Camera dei deputati in applicazione del predetto decreto, l'Ufficio di Presidenza integrato dei rappresentanti dei gruppi della Giunta delle elezioni, nella riunione del 26 novembre 2015, ha ritenuto all'unanimità di conformarsi ai precedenti di contestazione dell'elezione a seguito della comunicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, di una condanna della pena accessoria della interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici.
  C'è un precedente, il caso Frigerio, nella XIV legislatura, un altro precedente nella XV legislatura, il caso Previti, e infine un altro ancora nella XVI legislatura, il caso Drago.
  Nella citata riunione, inoltre, l'esame della posizione del deputato Galan è stata deferita al Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, da me coordinato per i profili in questione, affinché svolgesse la propria attività istruttoria e presentasse una proposta alla Giunta entro il termine di quattro mesi, così come previsto dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento di questa Giunta.
  Il Comitato, che ha avviato l'istruttoria il 3 dicembre 2015, si è poi riunito il 17 dicembre 2015, il 14 e il 21 gennaio, l'11 e il 18 febbraio del 2016, per concludere i lavori nella riunione del 23 febbraio 2016, quindi con ampio anticipo rispetto ai quattro mesi previsti dal nostro Regolamento, e deliberando, a maggioranza, di proporre alla Giunta di accertare la sussistenza della causa di ineleggibilità sopravvenuta e, quindi, di decadenza dal mandato parlamentare, nei confronti dell'onorevole Giancarlo Galan.
  Segnalo, preliminarmente, come sia emerso un prevalente orientamento contrario allo svolgimento da parte della Pag. 4Giunta plenaria di audizioni informali di esperti della materia, contestuali e propedeutiche allo svolgimento dei lavori del Comitato.
  Al fine di compiere un'esaustiva e obiettiva verifica, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di una causa di decadenza, nel Comitato si è ritenuto di procedere delineando, in primo luogo, il quadro normativo di riferimento ed enucleando dalla vicenda giudiziaria gli elementi giuridicamente significativi in un siffatto contesto normativo.
  Si è quindi rilevato in particolare come i fatti ascritti all'interessato risultino commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge Severino, avvenuta il 5 gennaio 2013, e come la sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta delle parti sia stata pronunciata il 16 ottobre 2014 e poi successivamente passata in giudicato il 2 luglio 2015, dopo l'entrata in vigore della normativa appena citata.
  Il dibattito nel Comitato si è allora sviluppato attorno alla tematica centrale della irretroattività o della retroattività delle disposizioni del decreto legislativo n. 235 del 2012, che prevedono una causa di ineleggibilità sopravvenuta e, quindi, di decadenza dal mandato parlamentare, questione inevitabilmente connessa alla possibilità o meno di qualificare la decadenza come sanzione penale. Tutto ciò anche tenendo conto del più recente orientamento della giurisprudenza costituzionale in materia, la cui riferibilità al caso di specie non è peraltro risultata pacifica.
  Negli obiter dicta della sentenza n. 236 del 2015, che pure, come si dirà meglio in seguito, è riferita a disposizioni della legge Severino diverse da quelle che vengono in considerazione per il deputato Galan, sono contenute alcune considerazioni generali sulla natura giuridica dell'istituto della decadenza.
  La Corte costituzionale segnatamente esclude che le misure della incandidabilità e della decadenza abbiano carattere sanzionatorio. Tali misure non costituirebbero sanzioni o effetti penali della condanna, ma conseguenze del venire meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche considerate o per il loro mantenimento, rientrando pertanto nell'alveo dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, il quale attribuisce al legislatore il potere di stabilire i requisiti di eleggibilità, e non già in quello dell'articolo 25, comma secondo, della Costituzione, che invece sancisce il principio della irretroattività della legge penale.
  Nella riunione del 21 gennaio 2016 il Comitato ha deliberato, a maggioranza, l'apertura della fase dell'istruttoria in contraddittorio, così come prevista dall'articolo 16, comma 2, lettera c), del Regolamento della Giunta delle elezioni.
  Il 4 febbraio 2016 sono pervenute le controdeduzioni scritte dall'interessato, il quale ha peraltro rinunciato alla facoltà di essere ascoltato dal Comitato.
  Questa, in sintesi, è la prospettazione contenuta nella memoria difensiva prodotta dall'onorevole Galan, il cui esame da parte del Comitato è iniziato nella riunione dell'11 febbraio 2016:

   a) Nel caso di specie, la nuova causa di decadenza prevista dalla legge Severino verrebbe applicata retroattivamente con riferimento a fatti commessi in un momento in cui la norma censurata non era in vigore. Si sottolinea come i fatti siano anteriori anche all'entrata in vigore della legge delega. A tali fatti verrebbe quindi applicato un trattamento sanzionatorio più gravoso rispetto a quello vigente al momento della commissione del reato, ciò in violazione del principio di irretroattività della legge penale, oltre che del principio di legalità e di predeterminazione e proporzionalità delle sanzioni penali;

   b) Con la pronuncia n. 236 del 2015 la Corte costituzionale ha negato carattere retroattivo alla disposizione introdotta dall'articolo 11 della legge Severino. Tale sentenza, tuttavia, non si è pronunciata sulla legittimità costituzionale e sulla compatibilità dell'intera normativa al principio di irretroattività, bensì del solo articolo 11, che riguarda la sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizioni di incandidabilità;

Pag. 5

   c) Dalla predetta sentenza si evince come il giudice remittente non abbia invocato il contrasto con l'articolo 25, comma secondo, della Costituzione, precludendo così alla Corte di esaminare la questione con riferimento al parametro costituzionale rappresentato dal principio di irretroattività della legge penale;

   d) L'interpretazione secondo la quale le misure della incandidabilità e della decadenza non costituirebbero sanzioni o effetti penali della condanna si pone in contrasto con la giurisprudenza sull'articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, elaborata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. L'applicazione degli autonomi criteri utilizzati dalla Corte EDU per qualificare come penale una sanzione (cosiddetti «criteri Engel») induce, infatti, a riconoscere la natura sanzionatoria penale dell'incandidabilità e della decadenza dal mandato parlamentare. Si assume, pertanto, violato l'articolo 7 CEDU per violazione del divieto di retroattività delle sanzioni penali e del principio di legalità, sufficiente predeterminazione e proporzionalità delle sanzione stesse;

   e) Si assume altresì violato l'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, che sancisce il diritto alle libere elezioni. La decadenza lede infatti il diritto del parlamentare a continuare a rivestire la carica legittimamente assunta e la legittima aspettativa del corpo elettorale alla permanenza in carica dello stesso per tutta la durata della legislatura.

  La memoria difensiva contiene anche un articolato petitum rivolto alla Giunta delle elezioni. Si chiede, in via principale, di ritenere non applicabile al caso di specie il decreto legislativo n. 235 del 2012; in via subordinata, si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del predetto decreto legislativo; in ulteriore subordine, di promuovere il rinvio pregiudiziale alla Corte EDU; in estremo subordine, di sospendere la decisione della Giunta delle elezioni in attesa delle decisioni della Corte EDU nel caso Berlusconi c. Italia, ritenuto analogo a quello dell'onorevole Galan.
  Alla memoria difensiva sono stati, infine, allegati dei pareri pro veritate di esperti in materia, riferiti peraltro al procedimento parlamentare, svoltosi in questa legislatura al Senato, che ha condotto alla delibera di decadenza dal mandato parlamentare di Silvio Berlusconi.
  Le controdeduzioni dell'onorevole Galan sono state oggetto di attento esame da parte del Comitato, nell'ambito del quale sono emersi due orientamenti contrapposti, che ho già avuto modo di illustrare nella mia relazione introduttiva dei lavori della Giunta plenaria.
  Il primo orientamento, sostanzialmente adesivo alle difese dell'interessato e, quindi, contrario all'applicazione della causa di decadenza, ha attribuito rilevanza determinante alla circostanza che i reati ascritti all'interessato siano stati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge Severino; all'inapplicabilità al caso di specie della citata giurisprudenza costituzionale, che ha negato carattere retroattivo alla legge Severino con riferimento esclusivo agli amministratori locali in condizioni di incandidabilità sopravvenuta, ma senza entrare nel merito della disciplina in quanto riferita ai membri del Parlamento; alla specificità del diritto di elettorato passivo di cui agli articoli 56 e 58 della Costituzione, che gode di una tutela rafforzata; alla violazione di tale diritto, attuata tramite l'arbitraria estensione ai parlamentari di cause di incandidabilità già previste per le elezioni locali e regionali, l'irragionevole bilanciamento di interessi operato dal legislatore e l'applicazione retroattiva di una sanzione penale, poiché tale – secondo questa prospettazione – è la decadenza dal mandato parlamentare.
  Nel corso dei lavori del Comitato, segnatamente, hanno sostenuto l'inapplicabilità della causa di decadenza l'onorevole Gregorio Fontana e l'onorevole Ignazio Abrignani, i quali hanno anche rilevato come un'eventuale decisione della Camera nel senso dell'applicazione della decadenza dell'onorevole Galan, potrebbe essere presto smentita dalla stessa Corte costituzionale, Pag. 6 chiamata di recente a pronunciarsi nuovamente sulla legge Severino.
  Il secondo orientamento, invece, risulta prevalente, e si è espresso in senso contrario alle argomentazioni prospettate dall'interessato, nonché alle richieste da questi avanzate, sia in via principale che subordinata, e, quindi, a favore dell'applicazione della causa di decadenza, ritenendo determinante la data di pronuncia della sentenza che ha disposto l'applicazione della pena su richiesta delle parti.
  Secondo l'onorevole Davide Crippa, l'applicabilità della causa di decadenza al deputato Galan appare evidente quale esito di una mera interpretazione letterale del decreto legislativo n. 235 del 2012. L'onorevole Giuseppe Lauricella ha quindi rilevato in particolare come sia fuorviante argomentare in termini di retroattività o irretroattività della legge con riferimento al tempus commissi delicti, poiché l'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo prevede espressamente che l'incandidabilità operi anche con riferimento alle sentenze applicative della pena su richiesta delle parti quando, come nel caso di specie, esse siano «pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo», giacché l'interessato che si trovi a prestare il proprio consenso dopo l'entrata in vigore della legge ha la possibilità di operare ogni opportuna e consapevole valutazione sulle conseguenze e sugli effetti della legge stessa, a differenza di chi invece abbia prestato il consenso in un momento anteriore.
  In base a tali premesse, il Comitato, nella riunione del 23 febbraio 2016, ha deliberato, a maggioranza, di proporre che la Giunta accerti l'ineleggibilità sopravvenuta dell'onorevole Giancarlo Galan e deliberi conseguentemente la contestazione della sua elezione.
  Nella seduta della Giunta plenaria del 25 febbraio 2016 ho quindi svolto la relazione sugli esiti dell'istruttoria svolta dal Comitato, fornendo anche talune precisazioni sull'oggetto e sulla natura del presente procedimento, che ritengo opportuno richiamare sommariamente.
  In primo luogo, ho rilevato le ragioni, normative e giurisprudenziali, della riconducibilità all'istituto dell'incandidabilità, espressamente disciplinato dalla normativa in questione, al più ampio genus dell'ineleggibilità, chiarendo come il presente procedimento, che trova la propria fonte di rango più elevato nell'articolo 66 della Costituzione, oltre che nel principio di autonomia degli organi costituzionali, abbia pertanto ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni per ritenere applicabile, al caso di specie, una causa di ineleggibilità sopravvenuta e, conseguentemente, di decadenza dal mandato parlamentare.
  Ho inoltre ricordato le ragioni per le quali, secondo una costante e risalente prassi seguita dalla Giunta delle elezioni della Camera, il presente procedimento non abbia natura giurisdizionale, e come né questa Giunta, né l'Assemblea della Camera dei deputati possano qualificarsi come giudici a quo ai fini dell'eventuale rimessione alla Corte Costituzionale di questioni di legittimità costituzionale.
  Analoghe ragioni inducono a ritenere che i predetti organi non possano qualificarsi come «giudici» neanche ai fini di un eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte EDU.
  L'esame della Giunta è proseguito nelle sedute del 3 e dell'8 marzo 2016. Dal dibattito sono emersi – sia pure con maggiore approfondimento e articolazione – gli stessi orientamenti contrapposti che hanno caratterizzato l'attività istruttoria del Comitato. In particolare, sono intervenuti, sviluppando le proprie precedenti argomentazioni, gli onorevoli Fontana, Crippa e Lauricella, e ancora gli onorevoli Bianconi e Galgano.
  Nella seduta dell'8 marzo 2016 la Giunta infine è pervenuta ad approvare, a maggioranza, le proposte di contestazione dell'elezione del deputato Giancarlo Galan, con conseguente fissazione per oggi della seduta pubblica.
  Tanto dovevo, signor presidente, e, rimanendo fedele a quanto detto prima, non esprimerò giudizi e ritengo di avere finito qui la mia funzione di relatore al Comitato.

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  PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pagano.
  Prima di lasciare la parola al deputato Galan, ricordo ai colleghi che successivamente all'intervento del deputato Galan avrete più o meno, come accordo preso all'inizio con le parti, tre minuti per integrare domande od osservazioni alle quali il deputato Galan potrà ancora replicare successivamente, e poi ci sarà la Camera di consiglio nella quale, invece, c'è il vero e proprio dibattito tra i Gruppi.
  Do la parola al deputato Galan.

  GIANCARLO GALAN. Grazie, presidente, grazie, onorevoli colleghi presenti. Contrariamente all'ultima occasione, come vedete sono qui, contrariamente soprattutto all'occasione più importante, quella in cui si decise l'autorizzazione al provvedimento di carcerazione cautelare emesso nei miei confronti, alla quale non potetti essere presente.
  Perché torno a questa occasione? So bene che questo dibattito, presidente, è destinato alla decisione intorno alla dichiarazione di ineleggibilità o meno, ma torno a quell'episodio perché proprio da quell'episodio, cioè dall'autorizzazione della Camera in mia assenza a concedere la carcerazione preventiva, discendono tutte le conseguenze, compresa quella odierna sulla decisione circa l'ineleggibilità e la decadenza conseguente.
  In quell'episodio – ritorno a quell'episodio perché fu particolarmente amaro ed è particolarmente amaro per il sottoscritto – si decise di non concedere a un componente della Camera dei Deputati neppure la possibilità di essere presente, neppure la possibilità di intervenire per sostenere le sue ragioni.
  Sono venuto qui – credetemi – per chiedere scusa a voi e al Parlamento per non essermi dimesso, per non essermi dimesso da presidente della Commissione cultura e per non essermi dimesso da parlamentare della Repubblica italiana, ma sono venuto qui anche per spiegarvi perché non l'ho fatto.
  Non l'ho fatto perché quella decisione non dipendeva dal sottoscritto, ma dipendeva dalla Camera dei Deputati che, senza darmi la possibilità di dedicare un quarto d'ora o dieci minuti al mio ascolto, mi impedì – ricordo a tutti che non ero affetto da una frattura alla gamba, che può permetterti di arrivare ingessato in Parlamento e di difenderti, mentre una trombosi venale profonda no – di essere presente.
  Avrei spiegato, non so l'esito quale sarebbe stato, ma almeno il mio diritto sarebbe stato tutelato, difeso, almeno gli onorevoli colleghi avrebbero potuto decidere avendo ascoltato anche l'altra parte.
  Non è successo per me in quell'occasione quello che è successo invece al Senato poco dopo, quando il presidente del Gruppo parlamentare più importante di questa legislatura scrisse ai suoi parlamentari di «pensarci bene» dopo una decisione della Giunta delle elezioni in senso opposto, non è capitato, non c'è stato un presidente del Gruppo parlamentare più importante della Camera dei Deputati in tal senso, mi dispiace.
  Mi dispiace davvero molto, perché io avrei voluto che i parlamentari fossero almeno posti nella condizione di dover decidere per quale motivo l'arresto in carcere invece degli arresti domiciliari. Ricordo con brevità e senza voler abusare del vostro tempo che i fatti ascritti risalgono a tre anni prima di quella data, che i miei accusatori erano quelli con cui avrei potuto reiterare eventualmente il reato.
  Perché non i domiciliari? È evidente, perché da questo dipende, come cercherò di dimostrarvi sia pur brevemente, non approfittando della vostra personale cortesia e del vostro tempo, discendono tutte le conseguenze. Perché? Perché era necessario esercitare nei confronti del sottoscritto la più forte, la più violenta, la più decisa delle forme di pressione, per portarmi al patteggiamento. Difatti fui costretto a patteggiare, e vengo al secondo dei tre punti (ne ho solo tre).
  Perché patteggiai, che è il motivo per cui voi probabilmente mi dichiarerete ineleggibile? Intanto io ve lo devo dire: non auguro a nessuno di provare nemmeno una notte per un eccesso di velocità l'esperienza del carcere, perché è qualcosa di tragicamente devastante anche nelle forme migliori, Pag. 8 in particolare per certe persone chiaramente non abituate a quella vita. Ho scoperto di essere fra i pochi parlamentari ad aver fatto perfino il servizio militare, ma quella del carcere è un'esperienza assolutamente devastante, che cambia il parametro di giudizio, i metodi di pensiero, il modo stesso di pensare la vita.
  A parte questo, voi direte che capita a tanti, ma su di me ebbe un effetto particolarmente straziante, intanto per motivi di salute, in quanto dimagrii di ventidue chili in settanta giorni. Qualcuno penserà che mi avrebbe anche fatto bene, ma ventidue chili in settanta giorni indica qualcosa in più: io sono stato costretto a venire qui contro il parere non solo degli avvocati, ma perfino dei medici, che difatti mi hanno costretto ad essere accompagnato dal dottor Cavallo che è qui presente.
  Fu devastante anche e soprattutto per le conseguenze familiari (conti correnti bloccati, tutto assolutamente bloccato), per cui la mia famiglia non poteva neppure accendere il riscaldamento.
  Questa è la verità. Spero che questo sia noto a tutti voi, ma l'effetto più devastante fu un altro, fu quello su mia figlia. Come voi sapete, le passioni senili (io ebbi la mia prima figlia all'età di 51 anni) sono devastanti, sono più importanti, più pesanti. Mia figlia nacque con una grave malformazione cardiaca, la Tetralogia di Fallot, una malattia per la quale i più giovani di voi si sarebbero salvati con ferite e cicatrici devastanti in tutto il corpo, quelli della mia età sarebbero purtroppo morti, ora invece la chirurgia moderna riesce a salvarli, ma con conseguenze pesanti, tanto che dovrà essere sottoposta a un nuovo intervento fra non molto.
  Questo ha avuto quindi conseguenze devastanti per la sua stabilità psichica: aveva ricominciato a fare pipì a letto, aveva soprattutto elaborato il meccanismo mentale per cui io non tornavo a casa, non perché impedito da qualcun altro, ma perché impedito dall'odio nei suoi confronti, era colpa sua se il papà non tornava a casa.
  Ultimo motivo, perché fra le conseguenze del patteggiamento non mi aspettavo certo la decadenza, perché mi fidavo delle parole del Ministro della giustizia italiano, in quanto l'onorevole Orlando disse esplicitamente: «la legge Severino non si applica al caso Galan».
  Patteggiai anche per un altro motivo, perché non è vero che in Italia la carcerazione preventiva dura tre mesi. A me era stato già annunciato non soltanto che sarei stato trasferito da un carcere speciale, quello di Opera, con un reparto di infermeria, a un carcere normale in condizioni quindi pesantemente peggiori, ma che sarei stato trattenuto altri sei mesi, perché nei miei confronti era già pronta la richiesta e quindi la concessione dell'ordinanza relativa al giudizio immediato con carcerazione di altri sei mesi ed eventualmente con arrivo a sentenza, per uno qualsiasi dei motivi di cui io non mi dichiaro – si guardi bene – innocente per tutti, ma bastava una condanna parziale, relativa, e io avrei cominciato a scontare la condanna in quella situazione e per chissà quanto tempo fino al processo d'appello.
  Avevo alternative? C'erano alternative al patteggiamento? Come si può non patteggiare? Ma per forza che patteggiai! E patteggiai. Un errore? No, non lo considero un errore. Sono pentito per aver patteggiato? No, non sono pentito, perché non avevo alternative: solo il patteggiamento mi avrebbe restituito a una vita che speravo, pensavo, sognavo almeno normale, solo il patteggiamento mi avrebbe restituito a una vita in cui avrei potuto difendermi dalle accuse che mi venivano rivolte, sulle quali non ho una grande preoccupazione.
  Se infatti qualcuno di voi mi chiedesse cosa desidero di più oggi, non gli risponderei la libertà, i soldi, la vacanza, gli risponderei: «desidero un processo, un processo vero» in cui poter portare, di fronte alle accuse (mi insegnavano queste belle cose a Giurisprudenza) dei PM le mie argomentazioni di difesa.
  Sapete che io non sono mai, mai stato interrogato? Questo non è stato possibile, e concludo rapidamente ringraziandovi ancora una volta per avermi ascoltato. Voi dovete sapere, perché non posso pretendere che qualcuno legga... anche se so che voi avete letto molto perché questo è un Pag. 9caso importante, è il primo giudizio della Camera sull'ineleggibilità sopravvenuta di un parlamentare, quindi è un momento storico, dunque mi permetto di abusare di altri tre minuti del vostro tempo per farvi una premessa.
  Io ho commesso di tutto, ho mantenuto un partito a quei livelli, il primo partito di gran lunga nel Veneto per anni, sono colpevole di mille cose, molte delle quali le ho anche ammesse, ma io non sono mai stato corrotto, non c'è né un atto, né una delibera, né una decisione in quindici anni di governo nel Veneto, fatta perché in cambio io ricevessi un vantaggio, non c'è e difatti non mi viene contestata.
  I miei accusatori sono tre: l'ingegner Baita, il quale mi rivolge l'accusa di aver fatto ristrutturare la mia abitazione per un certo importo a carico della società di cui lui era amministratore delegato. Su questo non spendo una parola perché c'è un giudizio in corso, quello degli altri imputati, e quindi attendo con fiducia nella magistratura e nel sistema giudiziario italiano la decisione di quello dei primi tre reati che mi vengono ascritti, gli altri sono stati come minimo dichiarati prescritti.
  Il secondo reato è quello di aver accettato di partecipare a una società, che secondo l'accusa avrebbe dovuto presentare project financing alla regione, di cui io avrei avuto la disponibilità del 7 per cento, alla quale, visto che il project financing secondo chi ha condotto l'indagine sarebbe un sistema assolutamente discrezionale per attribuire i lavori, avrei attribuito i lavori per far aumentare il valore della società e quindi del mio 7 per cento.
  Non entro nel merito perché, presidente, so che abuso e la ringrazio, ma sapete quanti project financing sono stati assegnati durante i miei quindici anni a quella società? Neanche uno, zero.
  Terza accusa, quella dell'ingegner Mazzacurati, alla quale ho anche replicato, che sostiene di avermi dato uno stipendio – lo sostiene al quarto interrogatorio, interrotto con una pausa discutibile e poi ripreso fra balbettamenti, balbuzie e quant'altro – negli anni fino al 2011, quando non contavo più nulla, nulla, nulla! Voi siete parlamentari e sapete che tutto quello che riguarda il MOSE è un procedimento nazionale e che i finanziamenti vengono decisi a livello nazionale e che le leggi sono nazionali e che la regione non c'entra nulla, nulla!
  Sostiene di avermi dato un milione all'anno, non dice come, non dice chi me lo portava, e nessuno glielo domanda, nulla di tutto questo. E un milione all'anno sono quasi 100.000 euro al mese!
  Vi dico qual è la verità? Lo dico apertamente e l'ho detto apertamente: se li è messi in tasca lui! Difatti quando sono potuto uscire, consultare un po' di carte e vedere cosa c'era, non c'è solo il suo viaggio, dal quale non sarà mai più disturbato, a La Jolla in California, in una casa del Consorzio Venezia Nuova, di cui lui usufruisce fino in fondo, a La Jolla, in California, dove non può essere disturbato perché è ormai demente, è diventato demente giusto dopo aver deposto contro di me!
  Quei soldi dove sono finiti? Guardatelo, abbiate tre minuti, altri tre, ve li chiedo, oggi pomeriggio. Il mio obiettivo è mettervi un dubbio. Andate a leggere cosa sta facendo la famiglia, anzi le famiglie, dell'ingegner Mazzacurati a Bibbona, giusto a fianco di Castagneto Carducci, una famiglia che ha figli e nipoti che non hanno mai guadagnato una lira nella loro vita, mai!
  Stanno costruendo l'Assia S.r.l., un wine and oil luxury resort di 200 stanze, 200 posti letto, campo da equitazione, campo da golf, SPA. Con quali soldi? Quelli che l'ingegner Mazzacurati imputa e dice di aver dato a me! Questa è la situazione. Io voglio instillarvi un dubbio, per questo chiedo disperatamente un processo, eppure, ho finito davvero, presidente, glielo giuro stavolta...

  PRESIDENTE. Solo per rimanere nell'ambito delle nostre competenze...

  GIANCARLO GALAN. Lo so, la ringrazio, questa è l'unica occasione, l'unica volta in cui ho potuto parlare. Io sono stato condannato, radiato dalla società, odiato – ed ero anche benvoluto perfino dalla sinistra, almeno nella mia regione – per queste dichiarazioni, per questo patteggiamento che è stato fatto, per quello che è successo. Pag. 10
  Vi dico quale è stato il mio più colossale stupore? Nessun giornalista, nessun organo d'informazione che abbia avuto un dubbio che magari il ladro fosse qualcun altro, che avessero rubato le aziende. No, nessuno. Ho dovuto aspettare Piero Ostellino, il grande Piero Ostellino a 81 anni, perché ci fosse un giornalista con le palle per sollevare un dubbio.
  La cosa che mi ha stupefatto di più è che questo è un sistema, non è una ruberia, non è un episodio locale, è un sistema che dura da quando è stato costituito il Consorzio Venezia Nuova. È uno dei più grandi scandali nazionali, ne fanno parte le grandi aziende nazionali, FIAT con Impregilo, Condotte, il sistema delle cooperative, il sistema locale, è nato con il MOSE, con la legge speciale per Venezia, durato trent'anni con vari presidenti, con vari direttori generali, perfezionato dall'ingegner Baita negli ultimi tempi, ma è un grande sistema che si rivolgeva agli enti decisori, e gli enti decisori sono soltanto nazionali.
  I grandi delinquenti di questo sistema, i grandi architetti del sistema perverso chi sono? Galan e Orsoni! No, per piacere, potrà venire un dubbio? Ecco, a me stupisce.
  Non mi stupisce che nell'intero arco parlamentare molti abbiano aderito a questa tesi dei magistrati. Conveniva a tutti, conviene a tutti, a tantissimi, ma che anche forze politiche nuove, quindi minimamente non coinvolte, per nessun motivo e per nessuna ipotesi, in quello che è stato fatto in questi trenta anni, che nessuno di loro abbia avuto un dubbio. Vuoi che delle volte, per tutelare un sistema che dura da trent'anni, chi se ne fotte di Galan, di Orsoni, di questi?
  È un sistema che è durato tanti ministri, tanti Governi di centro, di destra, di sinistra, tutti. No, i delinquenti: Galan e Orsoni.
  Ho terminato. Vi ringrazio, perché so di essere andato apparentemente... lo so, presidente, che lei avrebbe potuto togliermi la parola, lo so benissimo, ne ho approfittato e vi ringrazio perché mi avete ascoltato e perché soprattutto mi avete dato per la prima volta la possibilità di parlare e di dire qualche cosa.

  PRESIDENTE. Ringrazio il deputato Galan.
  Si passa ora alle eventuali domande e osservazioni dei colleghi.

  IGNAZIO ABRIGNANI. Trenta secondi per una risposta di due. Mi hanno colpito tante cose, ma in particolare quando ha detto che è la prima volta che ha potuto difendersi. Non c'è mai stato un interrogatorio di alcun genere da parte di un PM, di un GIP, a cui uno abbia raccontato quello che poteva raccontare, al di là dell'aspetto esterno.
  È questo che mi ha stupito e volevo conferma di questo.

  PRESIDENTE. Prego, onorevole Galan.

  GIANCARLO GALAN. Grazie. Le confermo che io non sono mai stato interrogato né da un PM, né da un giudice, da nessuno. È ovvio che quando uno viene incarcerato c'è l'interrogatorio di garanzia, però è uno di quegli aggettivi abusati, perché dov'è la garanzia quando uno viene interrogato senza sapere quali sono le accuse? Perché mica vengono depositate tutte! In quell'occasione oltretutto il PM mandò un delegato di Milano, essendo io recluso, e quindi io mi avvalsi (ero appena stato arrestato) della facoltà di non rispondere.
  Chiesi due volte di poter essere interrogato e mi venne risposto che era meglio se presentavo un memoriale, che avete visto, ma mai interrogato. Mi ero annotato un'ultima cosa, però non ho più la resistenza delle sedute notturne per approvare il bilancio in regione di un tempo, per cui mi viene meno bene di una volta, cerco di ricordarmelo ma non me lo ricordo più! Sì, va detto per gli atti soprattutto che io non sono intervenuto sul merito giuridico della decadenza e del diritto, perché intanto sono stato difeso molto bene da Gregorio Fontana che ringrazio qui, in questa occasione, e devo dire che anche la relazione dell'onorevole Pagano è stata assolutamente corretta, e, in secondo luogo, sarebbe un po' presuntuoso che io con una vecchissima, antiquata laurea in giurisprudenza mi arrogassi il diritto di insegnare il diritto a qualcun altro.
  L'hanno fatto i miei avvocati e l'hanno depositato, per cui non mi resta che appellarmi e far riferimento a quello che è stato Pag. 11depositato, a quello che è stato detto e ancora una volta alle parole del Ministro Orlando, che fu chiaramente esplicito, chiarissimo in quell'occasione.

  PRESIDENTE. Se non vi sono ulteriori quesiti e osservazioni, desidero rammentare che, a norma dell'articolo 13, comma 7, del Regolamento della Giunta, alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata.
  Pertanto, i deputati che fossero sopraggiunti nell'aula a seduta pubblica già iniziata ovvero che se ne fossero allontanati prima della sospensione non potranno partecipare alla riunione in camera di consiglio.
  Invito il deputato Galan e il pubblico a uscire dall'aula.
  Sospendo la seduta pubblica per riunire immediatamente la Giunta in camera di consiglio.

  La seduta pubblica, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 16.05.

  PRESIDENTE. Riprende la seduta pubblica.
  Comunico che la Giunta riunita in camera di consiglio ha assunto la seguente deliberazione:

«La Giunta delle elezioni,

   in seduta pubblica, udita l'esposizione del relatore e l'intervento del deputato Giancarlo Galan, riunitasi in camera di consiglio;

   vista la sentenza n. 2097/2014, emessa in data 16 ottobre 2014 dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Venezia, con la quale è stata disposta l'applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti del deputato Giancarlo Galan prevedendo, in particolare, l'applicazione della pena della reclusione nella misura di due anni e dieci mesi, con riferimento al delitto di cui all'articolo 319 del codice penale, come indicato nei capi d'imputazione;

   vista l'ordinanza del 2 luglio 2015, n. 4692, con la quale la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal deputato Galan avverso la predetta sentenza, che pertanto è divenuta in pari data irrevocabile;

   visti gli articoli 56 e 66 della Costituzione, nonché la disciplina in materia di elezione della Camera dei deputati;

   visti gli articoli 1, 3, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235,

accerta

  che si è in presenza di una causa sopraggiunta di ineleggibilità e, respinto ogni contrario avviso in procedendo e nel merito,

delibera

  di proporre all'Assemblea la decadenza dal mandato parlamentare, per motivi di ineleggibilità sopravvenuta, del deputato Giancarlo Galan, e la proclamazione in suo luogo del candidato Dino Secco, per la lista Il Popolo della Libertà nella VII Circoscrizione – Veneto 1.
  Così deciso in Roma, in questa sede, alle ore 16.04».

  Nomino l'onorevole Alessandro Pagano quale relatore per l'Assemblea, mentre preannuncio che l'onorevole Gregorio Fontana si riserva di presentare la relazione di minoranza per l'Assemblea.
  Dichiaro conclusa la seduta.

  La seduta pubblica termina alle 16.10.