XVII Legislatura

IV Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 1 di Martedì 24 febbraio 2015

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Vito Elio , Presidente ... 3 

Proposta di legge (Discussione e rinvio):
Vito Elio , Presidente ... 3 
Zanin Giorgio (PD) , relatore ... 3 
Vito Elio , Presidente ... 4 
Basilio Tatiana (M5S)  ... 4 
Duranti Donatella (SEL)  ... 5 
Marcolin Marco (LNA)  ... 5 
Rossi Domenico (PI-CD) , Sottosegretario di Stato per la difesa ... 5 
Vito Elio , Presidente ... 5 
Zanin Giorgio (PD) , relatore ... 5 
Vito Elio , Presidente ... 5 

ALLEGATO: Nuovo testo adottato come testo base ... 6

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Lega Nord e Autonomie: LNA;
Per l'Italia-Centro Democratico: (PI-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ELIO VITO

  La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Discussione della proposta di legge Carlo Galli ed altri: «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato» (2428).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Carlo Galli ed altri: «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato» (2428).
  È la prima seduta in sede legislativa di questa legislatura per la nostra Commissione.
  Ricordo che la Commissione ha già esaminato la proposta di legge in titolo in sede referente, apportando alcune modifiche. Peraltro, in quella sede, sono stati anche acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni Giustizia, Attività produttive e Lavoro, nonché il parere favorevole con un'osservazione della Commissione Affari costituzionali e il parere favorevole con un'osservazione della Commissione Bilancio.
  Ricordo, inoltre, che dopo la conclusione dell'esame in sede referente, si sono perfezionati i presupposti per richiedere, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, il trasferimento alla sede legislativa, disposto dall'Assemblea nella seduta del 20 febbraio 2014.
  Ringrazio per la disponibilità e la collaborazione il rappresentante del Governo, anche per aver reso possibile il trasferimento della proposta in sede legislativa.
  Ora procederemo come il Regolamento prevede, auspicando una celere conclusione dell'iter del provvedimento.
  Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali e do la parola al relatore, onorevole Zanin.

  GIORGIO ZANIN, relatore. Grazie, presidente. Esprimo soddisfazione per il conseguimento di tutte le condizioni necessarie a questo trasferimento di sede.
  Ricordo che il contenuto della proposta di legge è già stato ampiamente delineato con la mia relazione introduttiva del 17 settembre 2014, durante l'esame in sede referente, alla quale rinvio. Dunque, riassumo sostanzialmente in questa seduta le indicazioni generali che erano emerse già in quella circostanza.
  La finalità del provvedimento è quella di stabilire incompatibilità volte ad assicurare, ai fini della trasparenza, una divisione chiara e netta tra le Forze armate e le imprese che operano nel procurement della Difesa, vale a dire quelle che forniscono sistemi d'arma complessi oppure prestazioni di integrazione o apparati o sottosistemi o componenti dei sistemi Pag. 4d'arma complessi, oppure operano in generale nella manutenzione dei sistemi d'arma o, ancora, prestano servizi anche di consulenza in questo campo.
  A tal fine, la proposta di legge prevede che i dirigenti delle Forze armate, sia militari sia civili, che operano nel settore del procurement militare, non possano ricoprire cariche o esercitare funzioni o assumere incarichi nelle imprese in questione.
  Le predette incompatibilità valgono nei tre anni successivi alla cessazione del servizio o al collocamento in aspettativa o alla sospensione dell'impiego dei dirigenti anzidetti.
  È previsto che sul rispetto delle incompatibilità vigili l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e che, in caso di violazione dei divieti, siano previste sanzioni a carico sia dell'interessato sia delle società nelle quali l'interessato risulti inserito.
  Ricordo che nel corso dell'esame in sede referente sono stati approvati in modo unanime emendamenti volti a migliorare il testo della proposta di legge iniziale. In particolare, il novero delle società per le quali valgono le incompatibilità è stato esteso a comprendere le società operanti nella manutenzione dei sistemi d'arma. Inoltre, mentre nella formulazione iniziale della proposta di legge era previsto che le incompatibilità riguardassero tutti i militari con il grado di generale o equivalente, nel corso dell'esame in sede referente l'ambito soggettivo della disposizione è stato precisato, specificando che l'incompatibilità riguarda i generali che nei quindici anni precedenti alla cessazione del servizio siano stati impiegati, anche senza il grado di generale e anche temporaneamente, in attività collegabili direttamente o indirettamente all'acquisizione dei sistemi d'arma o ai programmi d'arma.
  Infine, è stato previsto che le predette incompatibilità e il relativo sistema di vigilanza e di sanzione valgano anche per i dirigenti civili che abbiano rivestito l'incarico di Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti o altri incarichi nelle direzioni generali e tecnico-amministrative del Ministero della difesa che operano nel settore del procurement militare.
  Signor presidente, ritengo che la Commissione debba riprendere il lavoro già svolto in sede referente, che – lo ripeto – è stato condiviso in modo unanime e che debba pertanto adottare come testo base per il seguito della discussione in sede legislativa il testo che è frutto di quel percorso di emendamenti condivisi e approvati nel corso dell'esame in sede referente.

  PRESIDENTE. Grazie. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo e ai colleghi che intendano intervenire, comunico che procederemo nel modo seguente. Il relatore ha chiesto di adottare come testo base il testo conclusivo della sede referente. Quindi, una volta chiusa la discussione sulle linee generali, lo porremo ai voti. A quel punto dovremo fissare un termine per gli emendamenti e, se non saranno approvati emendamenti, potremo passare, in una successiva seduta, direttamente all'approvazione finale del testo. Qualora, invece, fossero presentati ed eventualmente approvati emendamenti, dovremo acquisire i pareri delle altre Commissioni.
  Quindi, se non ci sono emendamenti, nella prossima seduta possiamo già chiudere; se, invece, ci sono emendamenti che modificano il testo, dobbiamo ripassare per le Commissioni.
  Visto che nessuno chiede di intervenire in questa fase, pongo in votazione la proposta del relatore, onorevole Zanin, di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente (vedi allegato).
  La Commissione approva.

  TATIANA BASILIO. Vorrei ringraziare il relatore e soprattutto il nostro collega Carlo Galli per la splendida – a mio avviso – proposta di legge che è arrivata in Commissione difesa ed è finalmente giunta in discussione in sede legislativa.
  Trovo che le idee condivise, le buone idee, possano essere portate avanti da Pag. 5qualsiasi partito, qualsiasi sia il colore della sua bandiera.
  Ho assai apprezzato il fatto che molti degli emendamenti presentati siano stati accolti e, quindi, la proposta di legge sia stata ulteriormente migliorata.
  Pertanto condivido le considerazioni del presidente Vito di procedere già dalla prossima seduta alle votazioni finali della proposta di legge dell'onorevole Carlo Galli.

  DONATELLA DURANTI. Signor presidente, intervengo anch'io per dire che, grazie al dibattito che abbiamo svolto nella nostra Commissione, la proposta di legge a prima firma dell'onorevole Carlo Galli è stata ulteriormente migliorata.
  Penso anch'io che ci fosse la necessità di un testo di legge come questo e ringrazio sia l'onorevole Carlo Galli sia il relatore, onorevole Zanin, per aver accolto buona parte degli emendamenti che il nostro gruppo aveva segnalato.
  Penso che si possa adottare come testo base il testo che abbiamo licenziato in sede referente, con le modifiche apportate ed auspico che al più presto si possa concludere l'iter di questo provvedimento di cui c’è un grande bisogno.

  MARCO MARCOLIN. Ringrazio il relatore. Ritengo che questo sia un segnale che va dato, perché gli alti gradi dell'Esercito erano troppo soggetti, dal mio punto di vista, alla politica. Questa è dunque un'iniziativa doverosa, per trasparenza anche rispetto alle aziende italiane che stanno operando sul mercato. Noi siamo d'accordo con la proposta di legge.

  DOMENICO ROSSI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Desidero unicamente sottolineare che il Governo ha dato l'assenso alla legislativa sul testo approvato dalla Commissione in sede referente.
  È evidente come questo fatto significhi una comunione di intenti nello spirito di questo provvedimento.

  PRESIDENTE. Adesso dobbiamo fissare un termine per la presentazione degli emendamenti. Onorevole relatore, ho già ricordato che, se non saranno presentati emendamenti, nella prossima seduta potremo già passare al voto finale; qualora fossero, invece, presentati emendamenti dovremo esaminarli. Abbiamo, quindi, due strade: fissare un termine già a breve, nella giornata di domani e mettere il provvedimento all'ordine del giorno, o dare un termine più ampio.
  Do la parola al relatore.

  GIORGIO ZANIN, relatore. Signor presidente, io direi di far tesoro anche delle indicazioni che sono emerse nella discussione di oggi. Mi pare che ci sia un consenso ampio; abbiamo registrato il lavoro condiviso anche da parte del Governo e abbiamo emendato il testo. Io sarei favorevole a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti all'inizio della prossima settimana, per esempio lunedì.

  PRESIDENTE. Accogliendo le indicazioni del relatore, preannuncio che, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, proporrò di stabilire il termine per la presentazione di emendamenti al testo base per la giornata di lunedì 2 marzo.
  Ricordo che, ove la Commissione intendesse modificare il testo base, sarebbe necessario acquisire il parere delle Commissioni competenti per materia; diversamente si potrebbe procedere nella prossima seduta direttamente alla votazione finale per l'approvazione del provvedimento.
  Rinvio, quindi, il seguito della discussione ad un'altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

Pag. 6

ALLEGATO

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato (C. 2428 Carlo Galli).

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa

1.

  1. Al fine di assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa, nonché una maggiore efficienza nel controllo dell'operato nel settore del procurement militare e il conseguente rafforzamento delle capacità tecnologiche e industriali nazionali attraverso la previsione di regole che garantiscano la più ampia affidabilità del sistema militare e industriale italiano nelle procedure relative all'approvvigionamento, la manutenzione e l'ammodernamento di materiali e sistemi d'armamento, dopo l'articolo 982 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inseriti i seguenti:

«  982-bis.
(Incompatibilità riguardanti il personale militare che abbia rivestito incarichi nei settori della programmazione dei sistemi d'arma e del procurement militare).

  1. Il militare che lascia il servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata e di generale o grado equivalente, per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria e durante il servizio, negli ultimi quindici anni, è stato impiegato, indipendentemente dal grado rivestito, anche temporaneamente, in attività collegabili o riconducibili all'individuazione o definizione dei requisiti operativi dei sistemi d'arma, o alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale, non può, nei tre anni successivi alla data della cessazione dal servizio permanente, ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo o temporaneo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa. Le disposizioni del primo periodo si applicano al personale ivi indicato anche qualora sia collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego.
  2. Ai fini del presente articolo, per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono:
   a) le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi;
   b) le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d'arma di cui alla lettera a);Pag. 7
   c) le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, imprese o enti di cui alla lettera a);
   d) le società, le imprese o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d'arma;
   e) le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti di cui alle lettere a), b), c) e d).

  3. Chiunque assume una delle cariche, funzioni o incarichi indicati al comma 1 in violazione del divieto ivi previsto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico.
  4. All'accertamento della violazione conseguono la decadenza dalla carica o funzione e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile.

982-ter.
(Poteri di vigilanza e sanzione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in relazione alle incompatibilità di cui all'articolo 982-bis).

  1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 982-bis e vigila sul rispetto del divieto ivi previsto.
  2. Qualora accerti la violazione del divieto previsto all'articolo 982-bis, l'Autorità:
   a) applica la sanzione prevista al citato articolo 982-bis, comma 3;
   b) dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico ai sensi del citato articolo 982-bis, comma 4.

  3. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 2, lettera b), si applica alla società, impresa o ente la sanzione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 982-bis e 982-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inseriti dalla presente legge, si applicano anche nei confronti dei dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle Direzioni Generali tecnico-amministrative del Ministero della Difesa che operano nel settore del procurement militare.
  3. Al personale di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dai medesimi articoli 982-bis e 982-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inseriti dalla presente legge.