XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 1 di Mercoledì 27 gennaio 2016

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 2892  MOLTENI, C. 3384  MAROTTA, C. 3380  LA RUSSA E C. 3434  GREGORIO FONTANA, RECANTI MODIFICA ALL'ARTICOLO 52 DEL CODICE PENALE, IN MATERIA DI DIFESA LEGITTIMA

Audizione di Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione.
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 
Baldi Fulvio , Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione ... 3 
Ferranti Donatella , Presidente ... 4 
Baldi Fulvio , Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione ... 4 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Molteni Nicola (LNA)  ... 6 
Marotta Antonio (AP)  ... 7 
Ferraresi Vittorio (M5S)  ... 7 
Ferranti Donatella , Presidente ... 8 
Baldi Fulvio , Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione ... 8 
Ferraresi Vittorio (M5S)  ... 9 
Baldi Fulvio , Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione ... 9 
Sannicandro Arcangelo (SI-SEL)  ... 9 
Baldi Fulvio , Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione ... 10 
Ermini David (PD)  ... 10 
Baldi Fulvio , Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Baldi Fulvio , Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL;
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Democrazia Solidale - Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;
Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, ove non vi siano obiezioni, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso della Camera dei deputati.
  (Così rimane stabilito).

Audizione di Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa e C. 3434 Gregorio Fontana, recanti modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima, l'audizione di Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione.
  Il dottor Baldi ha elaborato sul punto una ricognizione specifica della giurisprudenza.
  Do la parola al nostro ospite per lo svolgimento della relazione.

  FULVIO BALDI, Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione. Ringrazio il presidente e gli onorevoli per l'invito. Avendo svolto, tra le mie varie attività in carriera, anche quella di coordinatore dell'Ufficio del massimario, sono abituato a seguire le evoluzioni giurisprudenziali e non ho mancato di fare qualche ricerca in ordine alla legittima difesa.
  Ho preso immediatamente atto del fatto che su ItalgiureWeb, il sito che raccoglie la giurisprudenza della Cassazione, dal 1983 sono state pubblicate per esteso 2.497 sentenze in materia di legittima difesa, delle quali 546 sono state massimate. C’è una percentuale di massimazione del 20 per cento, superiore alla percentuale di legittimazione tipica di ogni altro istituto, che si aggira tra il 10 e il 15 per cento e si assesta per lo più sul 12 per cento. Abbiamo una messe di dati più significativa rispetto agli altri istituti.
  Dopo l'intervento della legge n. 59 del 2006 sulla legittima difesa domiciliare, la Cassazione ha elaborato 139 sentenze in materia di legittima difesa domiciliare, ma solo dieci sono andate a massimazione. Le massime le produrrò in seguito. Questo è dipeso in parte dal fatto che molte sentenze lambivano l'istituto ma non lo investivano e in parte dal fatto che i princìpi che venivano di volta in volta elaborati erano tralatici e reiterativi di quelli già elaborati.
  Soltanto per curiosità, vi dico che in cinque di queste dieci sentenze massimate chi invocava la legittima difesa ha visto accolto il ricorso e annullato con rinvio il provvedimento; negli altri cinque casi, invece, ci sono stati il rigetto del ricorso e la condanna per il mancato riconoscimento della legittima difesa domiciliare.
  Mi concentro soprattutto sulla giurisprudenza della legge n. 59 del 2006, che ha introdotto l'esenzione dalla valutazione del principio di proporzione nei casi di aggressione presso il domicilio. La giurisprudenza conosce due filoni di pensiero in ordine a questo tipo di argomento.Pag. 4
  In primo luogo, ha chiarito con estrema lucidità che questo istituto costituisce specificazione del principio di proporzione e non una nuova scriminante. Contrariamente all'opinione della dottrina e anche del professor Padovani, che riteneva si fosse in presenza di una nuova figura di scriminante, la giurisprudenza ha chiarito che l'istituto costituisce una deroga solo al principio di proporzione. In buona sostanza, gli altri elementi della legittima difesa, vale a dire la reazione legittima e, quindi, l'offesa ingiusta, rimangono invariati e come tali devono essere valutati dal giudice.
  In questi casi, quello che rileva è che non si farà il giudizio di valutazione sulla proporzione tra offesa e difesa perché questo giudizio ha un esito presunto iuris et de iure, cioè con presunzione assoluta.
  Il secondo aspetto rilevante emerso dal monitoraggio della giurisprudenza in materia di legge n. 59 del 2006 è che questo istituto va interpretato in maniera restrittiva. La giurisprudenza ha dato cioè una valutazione assolutamente restrittiva dei presupposti dell'istituto. L'istituto prevede l'aggressione presso il domicilio e la giurisprudenza ha chiarito che deve trattarsi di aggressione e di aggressione presso il domicilio. Quando non c’è aggressione in senso stretto, non c’è ricorso alla forma di scriminante della legittima difesa domiciliare.
  Il caso della sentenza n. 35709 del 2014 è emblematico. Il soggetto entrato nel domicilio non era entrato per aggredire coloro che erano lì, ma per sedare una lite tra suoi parenti e/o persone unite tra di loro da relazione parentale. Chi ha reagito male nei confronti di questo individuo non ha potuto avvalersi della legittima difesa perché non si trattava di un'aggressione.
  Quando, invece, l'ingresso avviene in luoghi che sono diversi da quelli dell'articolo 614 del codice penale, luoghi cioè che non sono in senso stretto domicilio, ugualmente non si può fare ricorso alla figura della legittima difesa domiciliare.

  PRESIDENTE. In un negozio, ad esempio ?

  FULVIO BALDI, Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione. Negozi e attività imprenditoriali sono previsti direttamente dall'articolo 52 del codice penale.
  La giurisprudenza ha però preso in esame il caso dell'autoveicolo. Nel caso di aggressione avvenuta in macchina, chi ha reagito non si è potuto avvalere di questo istituto introdotto dalla legge n. 59 del 2006 perché è al di fuori dei casi tipici. Lo stesso per chi è entrato in una parte dell'abitazione non collegata ma pertinente alla stessa, come un corpo di fabbrica scollegato dall'abitazione. Nemmeno chi ha reagito violentemente contro questo tipo di invasore si è potuto avvalere di questa forma di legittima difesa.
  Ciò vuol dire che per la giurisprudenza sulla legge n. 59 del 2006,innanzitutto, gli elementi della legittima difesa devono essere tutti valutati, fatta salva la proporzione. In secondo luogo, gli elementi previsti nello stesso articolo 52 del codice penale, così come integrato nel 2006, sono elementi di strettissima interpretazione e non possono essere oggetto di interpretazione estensiva.
  Questo chiaramente apre dei problemi. L'applicazione della legge n. 59 del 2006 è un'applicazione stricto iure, assolutamente limitata, che non può andare bene a tutti i casi possibili di aggressione perché sono previste soltanto alcune tipologie di aggressione in determinati luoghi. È una norma che non può andare bene per tutte le stagioni.
  Per verificare quali sono i problemi della legittima difesa bisogna vedere la giurisprudenza generale sull'articolo 52 del codice penale e sull'istituto, soprattutto avendo riguardo ai nodi irrisolti. Ci sono, infatti, dei nodi assolutamente risolti e pacifici e dei nodi assolutamente irrisolti. Su questi bisogna concentrarci.
  Partirei con un accenno rapidissimo a quelli pacifici. Per esempio, per quanto riguarda l'offesa ingiusta e la nozione di diritto aggredito, per la giurisprudenza pacificamente deve trattarsi di un diritto soggettivo. Il soggetto che reagisce male contro chi gli sta per «soffiare» un parcheggio non ha un diritto a parcheggiare Pag. 5in pubblica sede. Di conseguenza, se reagisce, non può avvalersi della legittima difesa. Non si tratta soltanto di una pretesa legittima, sebbene attinente alla sfera soggettiva, ma si deve trattare di un diritto soggettivo puro. La dottrina sul punto, però, dissente perché ha una valutazione più ampia del diritto aggredito.
  Parimenti, sull'attualità del pericolo oggi siamo tranquilli. La giurisprudenza ha raggiunto una sorta di sedimentazione di princìpi, stabilendo che non deve trattarsi di danno passato perché altrimenti la reazione si tradurrebbe in una vendetta. Non deve trattarsi di danno futuro perché c’è la possibilità di scappare o di rivolgersi alla pubblica autorità. Deve trattarsi di pericolo perdurante o anche semplicemente imminente.
  Il pericolo, secondo una giurisprudenza pacifica e senza pieghe, deve essere non provocato direttamente dal soggetto agente, cioè da chi invoca la legittima difesa. Qui la dottrina non è d'accordo. Dice la dottrina che in realtà la distinzione con l'articolo 54 del codice penale sullo stato di necessità verrebbe meno perché nello stato di necessità il legislatore prevede che il pericolo non sia volontariamente causato, ma non lo prevede nella legittima difesa. Ergo, nella legittima difesa il pericolo può essere volontariamente causato.
  La giurisprudenza è pacifica sull'argomento, così come è pacifica nel riconoscere che, quando ci sono vie di fuga, queste ultime vanno praticate evitando la reazione se non c’è necessità in senso stretto di difendersi, cioè se ci si può sottrarre al pericolo senza offendere l'aggressore e sempre che la fuga non leda beni personali, come l'onore o la salute dell'aggredito, superiori a quelli che l'aggredito stesso recherebbe all'aggressore difendendosi.
  Vengo alle dolenti note della legittima difesa. Ebbene, signori, le dolenti note riguardano tutte il principio di proporzione tra offesa e difesa. È verissimo che la giurisprudenza sull'argomento ha una massima consolidata, ma secondo me è una massima di facciata. La giurisprudenza dice che la proporzione tra offesa e difesa è una proporzione che deve riguardare i beni aggrediti.
  In un'ipotetica scala di valori costituzionali, chi aggredisce il patrimonio non può vedersi leso, mediante l'invocazione di legittima difesa, il diritto alla salute, all'integrità personale e addirittura alla vita. Se qualcuno entra in una casa per rubare, non può essere ucciso o ferito perché sta attentando al patrimonio. In una scala di valori gerarchici, la vita e la salute sono superiori al patrimonio.
  La proporzione è tra offese, ma i problemi legati alla proporzione sono tantissimi e li voglio soltanto rapidamente passare in rassegna per capire che «vespaio» è il giudizio di proporzione e quante insidie può nascondere.
  Innanzitutto, parto dal presupposto che è un giudizio, una valutazione. Il giudizio di proporzione è concretamente una valutazione e, come tutte le valutazioni, è sottoposto a soggettivismi. Ogni giudice giudica secondo scienza e coscienza, ma non è detto che giudichi esattamente come il giudice della porta accanto. È un giudizio soggetto anche agli oneri di prova. Il pubblico ministero deve provare il fatto senza il concorso della scriminante; chi invece vuole invocare la scriminante deve allegare i fatti a sostegno della scriminante.
  Soprattutto, questo slogan della proporzione tra offesa e difesa non è esaustivo. Come possiamo pensare che non si debba avere riguardo ai mezzi utilizzati ? I mezzi utilizzati vanno valutati in concreto, anche alla luce della loro potenzialità lesiva. Perpetrare un'aggressione con una pistola puntata verso il pavimento o scarica o con un'arma giocattolo è cosa ben diversa dall'utilizzare un temperino, che è molto meno offensivo di una pistola, puntato direttamente alla gola della persona aggredita.
  Abbiamo un mezzo più blando – il temperino rispetto alla pistola – ma usato in maniera più offensiva. Non possiamo ignorarlo nel principio di proporzione, guardando soltanto il bene offeso e il bene aggredito, guardando soltanto a quest'aspetto Pag. 6formale della gerarchia di valori costituzionali tra beni. Bisogna necessariamente tener conto anche dei mezzi.
  Bisogna tenere conto anche del tempo al quale riferire la valutazione ai fini della legittima difesa. Il tempo è fondamentale. La giurisprudenza sul punto, con qualche oscillazione, si riferisce alla percezione dell'aggredito nel momento in cui viene aggredito. Si dice che si giudica con valutazione ex ante se il soggetto era o non era nella condizione oggettiva di avvalersi della scriminante. I latini dicevano adgreditus non habet staderam in manu. L'aggredito non ha il bilancino in mano e, quindi, non sa.
  La dottrina invece è totalmente in disaccordo. Dice la dottrina che la scena del crimine, al momento del giudizio, è definita e che dobbiamo valutare se c’è o meno legittima difesa guardando a tutto quello che c’è sulla scena stessa. Anche questa valutazione ex ante o ex post è oggetto di forti discussioni in giurisprudenza e in dottrina.
  Come non tener conto, in questo principio di proporzione, del problema dell'intensità del pericolo ? Come non tenere conto dello stato soggettivo dell'aggressore ? Lo stato soggettivo dell'aggressore è duplice: l'attività dell'aggressore può essere direttamente contra ius, cioè palesemente illecita, dolosa o colposa; oppure può essere un'attività non autorizzata, cioè non iure. Il contesto cambia sia ai fini dell'intensità del pericolo sia ai fini dell’animus dell'aggressore.
  Come non tenere conto, in questo giudizio di proporzione, del grado di comprensibilità dell'offesa da parte della vittima ? Una vittima in stato di minorata difesa, ad esempio una vittima dormiente, come può rendersi conto del grado di aggressione alla sua sfera soggettiva ? Non può rendersi nemmeno conto se l'aggressione riguarda il proprio patrimonio, la propria vita, o semplicemente la propria incolumità o, ancor peggio, se non ci sia alcuna aggressione. Pensate a chi dormendo, in una sorta di dormiveglia, vede un'ombra nella stanza che si muove.
  Quando diciamo che questo giudizio di proporzione chiarisce tutto, perché alla luce di questo bilanciamento riusciamo a capire se è degna di tutela la figura dell'aggressore leso da chi ha reagito o piuttosto la figura dell'aggredito, probabilmente non teniamo conto di questi problemi.
  La soluzione di questi problemi è tanto più pacifica e facile quanto più si oggettivizza il parametro della proporzione e lo si lega a parametri oggettivi, concreti, prefissati legislativamente, come può essere, per esempio, l'approfittamento dallo stato di minorata difesa di un soggetto. In presenza di questi parametri non c’è giudizio, ma si presume iuris et de iure l'esistenza della proporzione. È uno dei nodi che, secondo me, può essere toccato legislativamente perché rappresenta un punctum pruriens nella materia della legittima difesa.
  Quando si oggettivizza il criterio della presunzione, collegandolo a vicende fattuali, verificate le quali si deduce che la proporzione esiste, senza questo giudizio così pieno di insidie e di trappole logiche e logico-giuridiche, si fa decisamente più l'interesse dell'aggredito rispetto all'interesse dell'aggressore e forse ci si avvicina di più allo spirito della legittima difesa, cioè alla difesa dell'autotutela privata, alla surroga del potere della pubblica autorità che non è potuta intervenire, alla lotta al crimine che non è stato perseguito o punito dallo Stato e, soprattutto, all'esaltazione di quello che io chiamerei il principio di non contraddizione.
  In base a tale principio, non si può tutelare un diritto e nel contempo imporre al titolare di accertarne la distruzione.

  PRESIDENTE. La ringrazio per la completezza del panorama giurisprudenziale che ci ha voluto offrire.
  Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  NICOLA MOLTENI. Ringrazio il dottor Baldi per l'utilissima e fondamentale relazione. Credo che tutti questi elementi di Pag. 7natura giurisprudenziale dovranno essere tenuti in considerazione da noi alla luce di quanto è stato esposto. Se mi permette, questa relazione ci fa capire ancora di più – ed è il fine delle proposte di legge – che un «tagliando» alla legge sulla legittima difesa, a circa dieci anni di distanza, dovrebbe essere fatto.
  Le pongo una domanda estremamente semplice. Ci sono quattro proposte di legge con un taglio in alcune parti simile e in altre parti diverso. Potrebbe darci il suo giudizio sulle quattro proposte ed eventualmente suggerirci un percorso serio e giuridicamente compatibile per arrivare a una migliore definizione e a una futura migliore applicazione di questo istituto, anche e soprattutto alla luce del fatto che è alla ribalta della cronaca politica e giudiziaria ?

  ANTONIO MAROTTA. È doveroso il ringraziamento al dottor Baldi, che ha fatto una relazione precisa e puntuale sull'argomento che oggi ci occupa.
  Da quello che ho capito e percepito della relazione, il punto focale mi pare sia rappresentato dal principio di proporzione, soprattutto con riferimento a una valutazione che è affidata a un giudizio e può essere interpretata in modo diverso. Chi deve giudicare non ha parametri precisi rispetto ai quali valutare il principio stesso.
  La oggettivazione di cui ci ha parlato come può essere individuata in concreto affinché il legislatore possa dare un'indicazione precisa sul principio di proporzione, tale da mettere in condizione chi deve giudicare di applicare la legge con precisione e con certezza, in base alle risultanze e alla dinamica dei fatti, individuando punti certi e precisi e non affidandosi a valutazioni di natura soggettiva ?

  VITTORIO FERRARESI. Ringrazio per la relazione il dottor Baldi.
  Penso che dovremmo focalizzare l'attenzione su due punti principali. Vorrei capire quali sono le proposte di legge migliori tra quelle depositate perché ognuna affronta il tema dando risposte talvolta simili e talvolta diverse.
  Secondo me, il primo punto fondamentale è l'individuazione del luogo. Ci sono stati casi di cronaca, anche recenti, in cui l'aggressore era per le scale, era nelle vicinanze del domicilio, stava entrando o uscendo dal giardino o era nelle pertinenze. Individuare il luogo può servire a dare una stretta sulla legittima difesa.
  Il secondo punto, a mio avviso, fondamentale è la proporzione, ma non tanto per gli aspetti di cui si è parlato. È abbastanza evidente che ci sia un giudizio e che sia molto difficile. Il problema, secondo noi, ma anche secondo i cittadini, riguarda il caso in cui – sarò molto schietto e concreto – si sorprenda una persona all'interno del proprio domicilio di notte o al buio, senza poter verificare se questa persona sia armata o non armata. Il dubbio del cittadino è che non si può sapere, in quel momento, se il malvivente voglia aggredire solo il patrimonio o anche la vita delle persone o voglia compiere, ad esempio, un'aggressione sessuale. C’è un punto interrogativo.
  È qui che la norma scricchiola. Se il cittadino interviene, presumendo che ci sia un'ulteriore offesa rispetto al danno al patrimonio, sicuramente sarà punito per lesioni od omicidio. Se il cittadino non interviene credendo di avere davanti un ladro, ma poi quello cagiona delle sofferenze, causando la morte o il ferimento di qualcuno, cosa deve fare il cittadino ? Può intervenire o no ? Tengo molto alla questione perché è davvero difficile e andrebbe affrontata nel migliore dei modi.
  Le proposte di legge danno risposte, alcune simili e alcune diverse. La proposta del collega Molteni, ad esempio, parla del luogo e prevede che si possa respingere l'ingresso nel domicilio.
  La proposta di legge dell'onorevole Marotta risponde con l'imprevedibilità e la minorata difesa, ipotizzando un'offesa sul momento imprevedibile, come dicevo prima.
  La proposta di legge La Russa parla sia di luogo esterno sia di presunzione in ore notturne oppure di agitazione della persona offesa. Bisogna fare molta attenzione. Pag. 8Già è difficile identificare la proporzionalità, come si fa a valutare uno stato di agitazione ?
  La proposta di legge Fontana, infine, si affida a un «vedendo minacciata la propria o l'altrui incolumità», come già scritto nella formulazione attuale, e alla lettera b) dell'articolo 52-bis del codice penale, introdotto dal comma 2 dell'articolo 1 della medesima proposta, parla di «minaccia dei propri beni». Anche questo, secondo me, è già previsto dall'articolo 52. Aggiunge, però, un elemento ulteriore, cioè «l'inefficacia di ogni invito a desistere». Potrebbe essere un punto da tenere in considerazione. Una volta aver avvertito il malvivente di un intervento a breve per difendere i propri beni, se non c’è desistenza, si interviene.
  Se si vuole veramente intervenire, credo occorra dare una definizione corretta in modo da restringere quanto più possibile la discrezionalità e dare al cittadino, nell'interpretazione della norma, la conoscenza di dove possa arrivare, di cosa possa e non possa fare.
  C’è molta ignoranza, seppure in buona fede, della normativa e dei limiti stabiliti.

  PRESIDENTE. Do ora la parola al dottor Baldi per la replica.

  FULVIO BALDI, Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione. Io devo rispondere con l’habitus del giudice e non del legislatore, l’habitus di chi è abituato a leggere la norma e si dovrebbe trovare di fronte una norma che sia il più possibile chiara da applicare e che sia soprattutto nuova e diversa rispetto a quella che già esisteva.
  Vedo che molte delle proposte sono fondamentalmente specificazioni dell'istituto esistente, un istituto che ha già visto incuneata la legittima difesa domiciliare per effetto della legge n. 59 del 2006. Se si interviene, anche per evitare interpretazioni giurisprudenziali sofisticate e non chiare, soprattutto dal punto di vista della leggibilità da parte del cittadino, bisogna scrivere una norma nuova, di tipo diverso. Bisogna cioè prevedere un'ipotesi che sia marcatamente diversa da quella che è già scritta.
  La normativa del codice Rocco, che è stata in vigore dal 1930 al 2006 – ben 76 anni – era già abbastanza esaustiva, con tutte le interpretazioni giurisprudenziali. Abbiamo creato una figura speciale, che, come detto, deroga soltanto al principio di proporzione, che è quella della legge n. 59 del 2006. Adesso, francamente, io uscirei dalle ulteriori specificazioni del concetto di domicilio o del concetto di aggressione, ed eviterei di arrivare a superfetazioni di carattere soggettivistico come il procurato allarme alla tranquillità del soggetto che reagisce invocando la legittima difesa.
  Per scrivere una norma nuova e diretta bisogna semplicemente oggettivizzare il criterio della proporzionalità tra offesa e difesa, ancorandolo a dati certi, in presenza dei quali non tenere conto di quel criterio. Per esempio, quando c’è un'aggressione in caso di minorata difesa – circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da non favorire la reazione da parte della persona offesa – è evidente che se prevedete che ogni volta che c’è questa forma di aggressione così circostanziata la reazione non sia sottoposta al vaglio del giudizio incerto e vago di proporzione e proporzionalità avrete scritto una norma nuova e diversa, con chiara vocazione a un'applicazione univoca.
  La cosa peggiore è scrivere una norma che sia ripetitiva o sovrappositiva di un'altra norma oppure meramente specificativa o che contenga una regola desumibile dal sistema. La norma veramente nuova, il novum legislativo, offre alla giurisprudenza uno spazio interpretativo molto stretto, e non è un male. Le leggi più sono poche e chiare più sono efficaci, anche perché lasciano meno spazio all'interpretazione giurisprudenziale.
  Se volete scrivere una norma nuova e completamente diversa, dovete strutturarla con la neutralizzazione del principio di proporzione, senza indulgere a considerare luoghi, stati d'animo, ore in cui avviene l'aggressione, ma semplicemente ancorandola a dati certi. In questo, la proposta di legge dell'onorevole Marotta è Pag. 9più vicina a quello che avevo pensato valutando i problemi specifici desumibili dalle maglie dell'interpretazione giurisprudenziale.
  L'interpretazione giurisprudenziale ex legge n. 59 del 2006 si è inserita e innestata sulla vaghezza dell'interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 52 del codice penale. Visto che sono state create due vaghezze che si sovrappongono e si relazionano tra di loro, almeno che si scriva una norma fuori da ogni dubbio interpretativo o che il più possibile tenda a questo fine.

  VITTORIO FERRARESI. Dottore, deve capire che non è facile identificare una norma senza criteri soggettivi.
  La proposta di legge Marotta parla anche di imprevedibilità. La minorata difesa è individuabile in modo abbastanza certo, ma l'imprevedibilità ? Come si fa, una volta che la persona è dentro casa, a capire se sia prevedibile o non prevedibile un'offesa di un certo tipo ?
  Le faccio un esempio. Il fatto che l'intruso non punti al patrimonio, ma vada verso la persona che si trova dentro il proprio domicilio o un suo familiare e che questi sia all'oscuro di cosa abbia l'aggressore in mano – un pugno, un coltello o una pistola – potrebbe essere un criterio ? Potrebbe resistere a un vaglio successivo della Corte e alla giurisprudenza il fatto che io sia nel mio domicilio ed entri una persona che, invece di scappare o di andare verso gli oggetti di valore, venga verso di me e ci sia un'aggressione ? Possiamo ammettere la presunzione in un caso come questo, in cui non si hanno nozioni per capire, magari al buio, se questa persona sia armata, non armata o abbia altre intenzioni ?
  Secondo lei, questa definizione, per esempio, potrebbe «reggere» ?

  FULVIO BALDI, Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione. Sicuramente può reggere facilmente quella di minorata difesa perché è desumibile da un istituto consolidato del codice penale, cioè l'articolo 61, comma 5.
  La proposta di legge Marotta non esplode il concetto, ma è evidente che sistematicamente si desume dal 61, comma 5, del codice penale, laddove si parla di «circostanze di tempo, di luogo o di persona [...] tali da ostacolare la [...] privata difesa». L'imprevedibilità andrebbe meglio campita e definita come imprevedibilità oggettiva o come imprevedibilità in concreto. Oppure, andrebbe trovata una formula più riempitiva di quella che è una clausola generale.
  Il concetto, però, è chiaro. Per lo più l'ipotesi è quella del soggetto che, non aspettandosi in quel momento di essere aggredito, viene aggredito. In questo contesto di aggressione non gli si chiederà di provare che ha aggredito, nel difendersi, un bene perlomeno pari a quello che difendeva e cioè la propria incolumità, e questo perché non è in condizioni di sapere quale bene venga aggredito.
  In questo caso il giudizio di proporzione, con tutti i dubbi e le aporie che esso contiene, è un giudizio pericoloso, che può anche portare a disuguaglianze in concreto tra casi assolutamente simili. La sensibilità del giudice di Bergamo, ad esempio, potrebbe essere completamente diversa dalla sensibilità di un giudice che vive in un piccolo posto tranquillo, dove magari si sta nella propria abitazione con la chiave inserita nella serratura della porta e si vive beatamente perché nulla mai è successo e nulla potrebbe infastidire la quiete di una persona.
  Più si oggettivizzano i criteri e meno c’è spazio per il soggettivismo del giudizio e per le incertezze interpretative. Chiaramente si tratta di scegliere la chiave di oggettivizzazione, che però non devo scegliere io.

  ARCANGELO SANNICANDRO. Ritiene utile, alla luce dello stato della giurisprudenza, intervenire normativamente sul punto ? Dal momento che la giurisprudenza ha già elaborato molti princìpi consolidati e altri non consolidati, ma comunque chiari, ritiene proprio necessario ossificare quei principi in una norma ?Pag. 10
  Lei sta spingendo per la oggettivizzazione di un concetto che io ritengo risponda a questa esigenza.

  FULVIO BALDI, Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione. Lo ritengo di fondamentale importanza perché la giurisprudenza che ho passato in rassegna all'inizio mostra oscillazioni sull'articolo 52 del codice penale in generale, mentre sulla legge n. 59 del 2006 ha dato un'interpretazione assolutamente restrittiva, tale per cui i concetti interpolati dalla legge n. 59 del 2006 nell'articolo 52 del codice penale mai potrebbero essere pacificamente oggetto di un'interpretazione estensiva.
  Da ciò deriva che l'ambito applicativo della legge n. 59 del 2006 si è talmente ristretto che non può coprire tutte le tutele, ma soprattutto non può soddisfare in ordine a tutti gli episodi di cronaca che sono avvenuti di recente e che vanno tutelati in un'altra maniera. Bisogna scegliere, in altri termini, se tutelare meglio l'aggressore o l'aggredito. Io, in questa fase storica, sinceramente tutelerei meglio l'aggredito.
  È una mia valutazione personale, non tecnica.

  DAVID ERMINI. Noi nel 2006 non c'eravamo, ma non credo che allora i parlamentari volessero tutelare l'aggressore.
  Mi sembrava che il segnale fosse diverso.

  FULVIO BALDI, Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione. Non ho detto questo e non ho accusato nessuno di voler tutelare l'aggressore.
  Ho detto che, alla luce di questi episodi di cronaca, le norme offrono maglie interpretative nelle quali l'aggressore può, attraverso un giudizio di proporzionalità, «farla franca», dicendo di essere entrato nell'appartamento non per aggredire, ma mirando a rubare più che a rapinare o ferire. Sulla base del giudizio di proporzione, con tutti i dubbi interpretativi che ci sono, potrebbe verificarsi qualche evento di carattere indulgenziale da parte della giurisprudenza.
  Del resto, ho esordito dicendo che, delle dieci sentenze massimate, in cinque chi invocava la legittima difesa è stato assolto e in cinque chi invocava la legittima difesa è stato condannato. Se è stato condannato chi invocava la legittima difesa, vuol dire che l'aggressore è stato «creduto» e tutelato più dell'aggredito.
  È finita cinque a cinque.

  PRESIDENTE. Se è morto.

  FULVIO BALDI, Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione. Non è detto che l'aggressione trasmodi in un omicidio. Comunque è finita cinque a cinque, in parità.
  Non so se sia un bilanciamento giusto, ma è una valutazione politica che non posso, non devo, né mi permetto di fare io.

  PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.45.