I Commissione

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

Commissione I (Affari costituzionali)

Comm. I

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
SOMMARIO
Mercoledì 22 novembre 2017

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. Emendamenti C. 4303 Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) ... 13

COMITATO DEI NOVE:

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. Emendamenti C. 4653, approvata, in un testo unificato, dal Senato ... 14

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ... 14

5-12764 Sisto: Sull'arresto del sindaco di Gallipoli avvenuto presso l'aeroporto internazionale di Ezeiza (Buenos Aires) ... 14

5-12761 Costantino e altri: Sulle esigenze di trasparenza rispetto alle attività di organizzazioni di estrema destra ... 14

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) ... 35

5-12762 Zanetti e Parisi: Sul recente episodio di protesta organizzata dei migranti ospitati dal centro di accoglienza di Cona ... 14

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) ... 37

5-12763 Toninelli e altri: Sulle esigenze di pubblicità in relazione alla composizione e ai lavori della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017 ... 15

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) ... 38

5-12765 Fiano e altri: Sulla carenza di organico del personale di polizia nell'ambito del territorio di Pistoia e della Valdinievole ... 15

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) ... 39

5-12766 Plangger e Cera: Sull'ipotesi di istituire un Commissariato di pubblica sicurezza a San Giovanni Rotondo (FG) ... 15

ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) ... 41

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ... 16

Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini.
Audizione di rappresentanti dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) (Svolgimento e conclusione) ... 16

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Svolgimento e conclusione) ... 16

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 17

ALLEGATO 6 (Parere approvato) ... 43

ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di parere del gruppo del MoVimento 5 Stelle) ... 48

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unificato C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello (Seguito dell'esame e rinvio) ... 17

ALLEGATO 8 (Emendamento del Relatore) ... 54

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. Modifiche al codice penale in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Nuovo testo C. 4376 Molteni (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 19

ALLEGATO 9 (Parere approvato) ... 55

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 21

ALLEGATO 10 (Parere approvato) ... 56

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Testo unificato C. 556 Damiano ed abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 27

ALLEGATO 11 (Parere approvato) ... 57

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 29

ALLEGATO 12 (Parere approvato) ... 58

I Commissione - Resoconto di mercoledì 22 novembre 2017

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 9.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
Emendamenti C. 4303 Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, indi della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-12764 Sisto: Sull'arresto del sindaco di Gallipoli avvenuto presso l'aeroporto internazionale di Ezeiza (Buenos Aires).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che il deputato Sisto ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Acquisito il consenso del rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione ad altra data.

5-12761 Costantino e altri: Sulle esigenze di trasparenza rispetto alle attività di organizzazioni di estrema destra.

  Celeste COSTANTINO (SI-SEL-POS), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Celeste COSTANTINO (SI-SEL-POS), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Comprende infatti che alcune delle questioni poste siano più di competenza della magistratura, alla quale il Ministero dell'interno non può sostituirsi. Tuttavia sottolinea che l'interrogazione riguarda un territorio specifico, nel quale sono emerse, grazie anche ad inchieste giornalistiche e alla campagna elettorale, criticità relative all'ordine pubblico, meritevoli, quindi, di attenzione da parte delle forse di polizia. Evidenzia poi come con l'interrogazione non si voglia mettere in discussione il mutualismo in generale, ma la scarsa trasparenza sulla gestione delle risorse da lei considerate eccessive di cui dispone l'organizzazione di estrema destra in questione, fatto anche questo meritevole di attenzione. Attenzione che non emerge dalla risposta del sottosegretario, cosa di cui si dispiace.

5-12762 Zanetti e Parisi: Sul recente episodio di protesta organizzata dei migranti ospitati dal centro di accoglienza di Cona.

  Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) illustra l'interrogazione in titolo chiedendo come sia stato possibile assecondare in modo diretto e pubblico le richieste dei migranti di non tornare al centro di accoglienza e quali soggetti responsabili e livelli istituzionali siano stati interessati nel processo che ha portato a questa decisione.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), replicando, ritiene che le decisioni assunte nella gestione di tale grave episodio hanno di fatto rappresentato una sorta di cedimento rispetto alla protesta messa in atto dai migranti, che potrebbe aprire precedenti pericolosi, oltre a gesti di emulazione. Pur considerando meritorio il lavoro svolto dalle forze dell'ordine, ritiene, dunque, che le decisioni assunte, pur avendo consentito di evitare scontri nell'immediato, potrebbero averli solamente rinviati. Si chiede poi se tali scelte siano state avallate anche a livello centrale.

5-12763 Toninelli e altri: Sulle esigenze di pubblicità in relazione alla composizione e ai lavori della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017.

  Andrea CECCONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, che fa seguito a un'analoga interrogazione a risposta immediata presentata in Assemblea, alla quale il ministro dell'Interno ha fornito, a suo avviso, una risposta insoddisfacente. Lo scopo delle due interrogazioni è quello di conoscere composizione e attività sia della Commissione prevista dalla legge elettorale in vigore, sia di quella che ha svolto sui collegi elettorali un lavoro preparatorio. Si tratta di una Commissione costituita con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui ha avuto casualmente notizia e di cui non si sa praticamente nulla. È un organo che svolge un ruolo delicato per la democrazia e, proprio per questo, ritiene indispensabile che ci sia la massima trasparenza, alla quale si richiama l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Andrea CECCONI (M5S), replicando, fa presente al sottosegretario che, dato che la legge elettorale è stata discussa e votata dal Parlamento, il suo contenuto gli è ben noto. Osserva inoltre come sia estremamente difficile ritrovare notizia dei lavori della Commissione sul sito Amministrazione trasparente. Non trova soddisfacente che alle questioni poste si risponda rimandando allo schema di decreto legislativo che, ovviamente, sarà portato all'esame del Parlamento. Sarebbe stato importante, lo ribadisce, avere notizia prima su un lavoro così delicato e rilevante per la democrazia, anche per verificarne la correttezza. In sostanza, la risposta del rappresentante del Governo è inutile e sottolinea, invece, come il Governo non abbia voluto fornire i dati e le informazioni che il Movimento 5 Stelle chiede da giorni.

5-12765 Fiano e altri: Sulla carenza di organico del personale di polizia nell'ambito del territorio di Pistoia e della Valdinievole.

  Edoardo FANUCCI (PD), cofirmatario dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere al fine di garantire un numero adeguato di personale di polizia anche al territorio di Pistoia e della Valdinievole, in particolare in relazione ai comuni di Pescia e Montecatini Terme.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Edoardo FANUCCI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, soprattutto laddove emerge la volontà dell'Esecutivo di colmare le carenze di organico del personale di polizia nell'ambito della provincia di Pistoia e della Valdinievole.

5-12766 Plangger e Cera: Sull'ipotesi di istituire un Commissariato di pubblica sicurezza a San Giovanni Rotondo (FG).

  Angelo CERA (Misto-UDC-IDEA) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Angelo CERA (Misto-UDC-IDEA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo. Era a conoscenza delle iniziative da lui richiamate e afferma di apprezzare il Ministro Minniti per l'impegno e la serietà dimostrati. Osserva però che quando si parla del Gargano, si fa riferimento a un territorio complesso, più esteso del Molise e ricco di foreste e montagne, di cui San Severo e Manfredonia rappresentano solo le porte d'accesso. Proprio per questo sarebbe utile un commissariato di pubblica sicurezza a San Giovanni Rotondo, che affiancherebbe la stazione dei Carabinieri già esistente, chiedendo l'aiuto del Comune per reperire i locali idonei. Ribadisce infatti le difficoltà del territorio, le cui strade principali sono state recentemente teatro di numerosi episodi delittuosi e di transito di sostanze stupefacenti. Per questo ribadirà in altra sede al Ministro la sua richiesta.

  Roberta AGOSTINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Roberta AGOSTINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini.
Audizione di rappresentanti dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).
(Svolgimento e conclusione).

  Francesca BOTTALICO, Assessora alle Pari Opportunità e Welfare del Comune di Bari svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Antonio DISTASO (Misto-DI), a più riprese, Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) e Marilena FABBRI (PD).

  Francesca BOTTALICO, Assessora alle Pari Opportunità e Welfare del Comune di Bari, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
(Svolgimento e conclusione).

  Aldo RESCHIGNA, Vice Coordinatore della Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) e la deputata Roberta AGOSTINI, presidente.

  Aldo RESCHIGNA, Vice Coordinatore della Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Roberta AGOSTINI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Atto n. 464.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2017.

  Roberta AGOSTINI, presidente, avverte che è pervenuto il parere della Conferenza unificata pertanto la Commissione può procedere all'espressione del parere di competenza.
  Comunica che il relatore ha presentato una nuova proposta di parere (vedi allegato 6).
  Comunica, altresì, che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo Movimento 5 Stelle a prima firma della deputata Dadone (vedi allegato 7).

  Andrea GIORGIS (PD), relatore, illustra la sua nuova proposta di parere che contiene alcune ulteriori osservazioni.

  Roberta AGOSTINI, presidente, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere del relatore. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere a prima firma Dadone si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

  La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (vedi allegato 6).

  La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 15.45.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Testo unificato C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2017.

  Roberta AGOSTINI, presidente, comunica che il relatore ha presentato un emendamento riferito all'articolo 6 (vedi allegato 8).

  Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), relatore, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, precisando che altrimenti il suo parere sarebbe contrario.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE si rimette alla Commissione.

  Alfredo D'ATTORRE (MDP), intervenendo sugli identici emendamenti Roberta Agostini 1.1, Marcon 1.2 e Sisto 1.3, osserva che la proposta in esame, prevedendo un abbassamento di soglia per l'elezione del sindaco al primo turno, ovvero in presenza di un candidato che superi il 40 per cento più uno dei voti validi, rischia di introdurre – alla luce di un progressivo incremento dell'astensionismo tra i cittadini – un meccanismo che attribuisce in sostanza ad una minoranza il poter di scegliere il sindaco, peraltro con il sostegno di una maggioranza blindata nel consiglio comunale. Ritiene che vi sia sempre più la tendenza, testimoniata anche a livello nazionale con l'approvazione del cosiddetto «Rosatellum», di ricorrere a meccanismi elettorali ipermaggioritari, che hanno come finalità quella di garantire la governabilità a scapito della rappresentatività, nel tentativo di fronteggiare il distacco sempre più forte dei cittadini dalla politica. Peraltro, ritiene che una simile governabilità sarebbe solo teorica, atteso che la mancata legittimità dal punto di vista della rappresentanza reale, rischierebbe di rendere fragili e deboli candidati eletti con tale sistema. Fa poi notare che lo strumento del ballottaggio è stato ampiamente sperimentato ed ha condotto a buoni risultati in termini di governabilità. Dichiara dunque il suo orientamento contrario all'impianto del provvedimento in esame.

  Emanuele FIANO (PD) rileva come l'intervento del deputato D'Attorre stimoli una riflessione sul tema della partecipazione democratica al voto. Sottolinea prima di tutto come non risponda al vero che in tutte le ultime elezioni amministrative la percentuale di votanti sia stata estremamente bassa e cita in proposito gli esempi di Catanzaro, L'Aquila e Palermo. Osserva inoltre che gli sviluppi della situazione post-elettorale in Germania dimostrino la difficoltà di un sistema proporzionale a favorire la formazione di una coalizione di Governo ex post e la stabilità del sistema politico. Non condivide le argomentazioni del deputato D'Attorre riguardo al doppio turno e ricorda la contrarietà del medesimo deputato al ballottaggio previsto dall’Italicum. Ritiene che la disaffezione dei cittadini al voto sia colpa della politica e non dei sistemi elettorali. Evidenzia come il testo unificato del relatore riproponga sostanzialmente il sistema elettorale vigente in Sicilia. Si tratta di un sistema che assicura la governabilità, un'esigenza che fa da contraltare alle pur giuste argomentazioni del deputato D'Attorre sulla scarsa rappresentatività, rispetto al complesso del corpo elettorale, del vincitore delle elezioni che risulterebbe dal sistema medesimo.

  Teresa PICCIONE (PD) fa notare che il sistema di elezione proposto nel testo – che peraltro si basa su meccanismi che hanno mostrato buona efficacia nelle recenti elezioni svoltesi a Palermo – mira a perseguire un equilibrato bilanciamento di interessi, tra rappresentanza e governabilità. Quanto al tema dell'aumento dell'astensionismo tra i cittadini, ritiene che la questione, che giudica seria e da approfondire, coinvolga una crisi di valori della società che non potrebbe essere affrontata e risolta con una mera legge elettorale.

  Andrea GIORGIS (PD) sottolinea il clima rilassato e quasi accademico della discussione odierna rispetto a quello sulla legge elettorale, dovuto alla fine imminente della legislatura che rende improbabile un'approvazione definitiva del testo in esame. Osserva che il testo unificato del relatore non affronta il tema dell'utilità del sacrificio della rappresentatività al fine di assicurare la governabilità, ma si limita a togliere la possibilità del secondo turno. È una questione che, a suo avviso, merita un approfondimento ulteriore, anche da parte del suo gruppo. Approfondimento che, dati i tempi stretti, potrebbe essere rimandato all'esame del provvedimento in Assemblea.

  Andrea CECCONI (M5S) ritiene che le problematiche che affliggono le elezioni amministrative non sarebbero risolte con l'abbassamento di soglia per l'elezione del sindaco al primo turno, considerando necessario intervenire su altri versanti. Giudica opportuno piuttosto eliminare alcuni meccanismi distorsivi che si annidano nel voto disgiunto o nelle troppe ampie possibilità di coalizione, semplificando il sistema di elezione del sindaco, così come proposto dagli emendamenti presentati dal suo gruppo. Fa presente, infatti, che nel sistema di elezione attuale si registra una eccessiva frammentazione di liste, coalizzatesi per mere convenienze elettorali, che rendono forte il rischio di ribaltoni nel secondo turno, quando viene meno l'apporto dei voti «clientelari».

  Alfredo D'ATTORRE (MDP) si dichiara sorpreso dall'analisi del Movimento 5 Stelle sui ballottaggi, dato che molti sindaci di quella forza politica sono stati eletti proprio grazie al secondo turno. Sottolinea la diversità tra un sistema per l'elezione di un organo amministrativo quale il Sindaco, che può benissimo essere uninominale con doppio turno, e quello per l'elezione del Parlamento, per il quale è la Costituzione a porre dei paletti precisi. Ribadisce come il calo di affluenza dei votanti fa sì che in un sistema come quello proposto dal testo in esame, con il 40 per cento dei voti risulterà vincitrice una minoranza.

  Marilena FABBRI (PD) ritiene che la proposta in esame sia volta a valorizzare il meccanismo di elezione al primo turno, garantendo una maggioranza relativa sufficiente ad un governo stabile, tenuto conto di alcune criticità emerse con il ballottaggio, che può dar luogo a ribaltoni o a forme di ricatto tra gli schieramenti. Osserva che spetterà poi al buon senso dei sindaci governare nell'interesse di tutti i cittadini e dell'intera collettività, a prescindere da chi lo ha sostenuto. Ritiene, in ogni caso, illusorio pensare che la governabilità possa essere assicurata attraverso alchimie istituzionali, spettando piuttosto alla politica il compito di conferire stabilità alle proprie scelte.

  Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), relatore, apprezzate le circostanze, rinuncia a replicare nella seduta odierna alle argomentazioni svolte dai deputati intervenuti. A nome del suo gruppo, che aveva richiesto la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per il 27 novembre, propone alla Commissione di chiedere alla Presidente della Camera e alla Conferenza dei Presidenti di gruppo un rinvio di una settimana per l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento medesimo, al fine si poter svolgere un compiuto esame degli emendamenti.

  La Commissione, all'unanimità, concorda.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 16.15.

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. Modifiche al codice penale in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.
Nuovo testo C. 4376 Molteni.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO (PD), presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, fa presente che la proposta di legge, nel testo elaborato dalla Commissione Giustizia, modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale per escludere l'applicabilità del rito abbreviato nei procedimenti penali per i delitti puniti con l'ergastolo, modifica il procedimento del rito abbreviato per i delitti di competenza della corte di assise e limita in favore di alcune circostanze aggravanti il bilanciamento con le circostanze attenuanti nei delitti contro la persona.
  La proposta di legge si compone di sei articoli.
  Gli articoli 1 e 2 modificano l'articolo 438 del codice di procedura penale disponendo che: è escluso il giudizio abbreviato quando si procede per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo; se si procede per uno di tali delitti, l'imputato può comunque chiedere l'accesso al rito speciale, subordinando la richiesta a una diversa qualificazione del fatto. In sostanza, l'imputato può chiedere al giudice dell'udienza preliminare di valutare l'imputazione formulata dal pubblico ministero per, eventualmente, derubricare il reato in un delitto per il quale non sia previsto l'ergastolo e così consentire all'imputato l'accesso al rito abbreviato e al conseguente sconto di pena; tanto in caso di rigetto della richiesta di integrazione probatoria quanto di rigetto della richiesta di diversa qualificazione del fatto, l'imputato può riproporre le richieste fino a che in udienza preliminare non siano formulate le conclusioni.
  L'articolo 3 inserisce nel codice di procedura penale, nel titolo relativo al giudizio abbreviato, due ulteriori articoli. L'articolo 438-bis è volto a disciplinare la richiesta di rito abbreviato in dibattimento e consente all'imputato di rinnovare o presentare per la prima volta la richiesta di rito abbreviato al giudice del dibattimento, prima della dichiarazione di apertura dello stesso, nelle seguenti ipotesi: l'imputato ha chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinando il rito speciale ad una integrazione probatoria, che il Giudice per l'udienza preliminare ha negato; l'imputato, per il quale il Pubblico ministero ha formulato l'imputazione per un delitto punito con l'ergastolo, ha chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinandolo a una diversa qualificazione del fatto, come reato non punito con l'ergastolo, e il Giudice per l'udienza preliminare ha negato tale diversa qualificazione; l'imputato, per il quale il Pubblico ministero aveva formulato una richiesta di rinvio a giudizio per un reato punito con l'ergastolo, è stato poi, all'esito dell'udienza preliminare, rinviato a giudizio per un reato diverso, non punito con l'ergastolo. L'articolo 438-bis prevede, inoltre, che l'imputato possa presentare la richiesta di rito abbreviato anche nel corso del dibattimento se, all'esito dell'istruzione dibattimentale, il Pubblico ministero ha modificato l'imputazione contestando un reato per il quale non è prevista la pena dell'ergastolo. Sulle richieste il giudice provvede con ordinanza. L'articolo 438-ter disciplina il rito abbreviato in corte d'assise, prevedendo che quando si procede per un delitto di competenza della corte d'assise per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice dell'udienza preliminare, dopo avere disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla corte d'assise competente, indicando alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione; la disposizione comporta che il giudizio abbreviato per i più gravi reati di competenza della corte di assise si svolga davanti a quest'ultima – e dunque alla presenza dei giudici popolari – e non davanti al giudice dell'udienza preliminare.
  L'articolo 4, con finalità di coordinamento, sopprime dall'articolo 442 del codice di procedura penale, relativo alla pena applicabile a conclusione del giudizio abbreviato, ogni riferimento alle diminuzioni di pena in caso di condanna all'ergastolo.
  L'articolo 5 modifica le disposizioni di attuazione del codice di rito penale, introducendo l'articolo 134-ter, relativo al decreto che dispone il giudizio abbreviato: quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438-ter del codice, si applica l'articolo 132 delle norme di attuazione. In base all'articolo 132 – concernente il decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale – quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire; per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica
anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio.
  L'articolo 6 introduce una disposizione volta a disciplinare il concorso di circostanze nei delitti contro la persona. Inserendo un ultimo comma all'articolo 69 del codice penale, la riforma prevede che nei delitti contro la persona, quando siano applicabili le aggravanti dell'aver agito per motivi abbietti o futili o dell'aver adoperato sevizie o dell'aver agito con crudeltà verso le persone, eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti. La pena dovrà dunque essere calcolata dapprima applicando le suddette aggravanti e solo poi potrà essere diminuita, calcolando la diminuzione sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 9).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, segnala che il decreto-legge n. 148 del 2017 reca un ampio quadro di misure, incentrate principalmente su misure fiscali ma nel contempo esteso anche ad altre linee di intervento, che si sono poi significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato.
  In materia fiscale, si segnala in primo luogo la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per il 2018 e accise per il 2019, che viene completata nel disegno di legge di bilancio 2018. Altri interventi in materia fiscale e di entrata riguardano: la riammissione alla definizione agevolata, la proroga delle rate scadute nel 2017 e l'estensione del beneficio ai carichi affidati fino al 30 settembre 2017; la facoltà dei contribuenti di effettuare le comunicazioni IVA con cadenza semestrale e la disapplicazione delle sanzioni per il primo semestre 2017; la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017; la proroga al 30 settembre 2018 dei versamenti e gli adempimenti tributari nei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia, nonché gli stanziamenti per favorire la ricostruzione e la ripresa economica; per i territori colpiti dal sisma in Centro Italia del 2016 e 2017, la proroga al 31 maggio 2018 per gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria, la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta e la ripresa della riscossione dal 1o giugno 2018; l'estensione dello split payment a enti pubblici economici, fondazioni partecipate, nonché società controllate e partecipate da amministrazioni pubbliche; l'anticipo del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari sulla stampa, anche online, e sulle emittenti locali, esteso anche agli enti non commerciali; la vendita di tabacchi lavorati e assimilati, estendendo tra l'altro, a fini antielusivi, il divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica; agevolazioni fiscali in materia di Onlus, società di mutuo soccorso, alimenti a fini medici speciali e lavoratori rientrati in Italia; la regolarizzazione di somme detenute all'estero o derivanti da vendita di immobili detenuti all'estero; la prosecuzione della concessione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea; l'incremento di 130 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
  Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, si segnala, in primo luogo, l'introduzione di una nuova finalizzazione del Fondo crescita sostenibile che viene destinato anche agli interventi a favore di imprese in crisi di grande dimensione che siano in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità e che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Per tale specifica nuova finalità, si incrementa il Fondo di 300 milioni di euro per il 2018. Si incrementa il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e si inserisce Cassa Depositi e Prestiti tra i soggetti abilitati ad aumentare la dotazione del Fondo. Si interviene inoltre sulla disciplina della misura di sostegno a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», con particolare riguardo agli oneri della convenzione stipulata tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Invitalia, nonché al requisito del limite di età per i beneficiari. Altri interventi per le imprese riguardano: l'estensione ai liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi della possibilità di partecipazione ai confidi; l'estensione della firma digitale alla sottoscrizione di determinati atti di natura fiscale concernenti le imprese; la possibilità per il Consiglio delle Camere di commercio di essere rinnovato per due volte invece che per una sola volta; la fissazione al 1o dicembre 2018 del termine per l'avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza; l'introduzione, in materia di trasparenza societaria, della cosiddetta norma anti-scorrerie, che estende gli obblighi di comunicazione per chi acquisisca una partecipazione rilevante in una società quotata; l'estensione al settore della cosiddetta alta tecnologia l'esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla governance di società strategiche (golden power). Si prevede inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi di notifica funzionali all'esercizio di tali poteri.
  In materia di ambiente si segnala: l'assegnazione di 27 milioni di euro per l'anno 2017 al soggetto attuatore degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio; il trasferimento al Comune di Matera, capitale europea della cultura 2019, di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana; l'attribuzione ai comuni delle valutazioni di incidenza di opere edilizie minori, da realizzare nei siti di importanza comunitaria, anche per i siti che interessano il territorio di più comuni; l'inclusione degli enti gestori delle aree protette per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille; l'estensione dei contributi ai comuni in zone a rischio sismico alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio, con 10 milioni di euro in più per ciascuno degli anni 2018-2019; l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 per coprire gli oneri derivanti dal decreto-legge.
  In materia di infrastrutture si segnala: l'introduzione delle spese di progettazione per opere pubbliche, tra le finalità a cui possono essere destinati i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia; l'introduzione di una specifica disciplina sul riaffidamento di alcune concessioni autostradali scadute e sulla stipula delle relative convenzioni di concessione, nonché l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni di concedente; l'autorizzazione di spesa, nel limite di 35 milioni di
euro per il 2017, per interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po; l'introduzione di disposizioni volte: ad integrare i criteri di priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per l'effettuazione di investimenti; a prevedere la stipula di una convenzione tra Ministero delle infrastrutture e Cassa depositi e prestiti per la progettazione delle infrastrutture prioritarie; nonché a disciplinare la destinazione delle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità e per il project review delle infrastrutture prioritarie; l'autorizzazione di spesa, per 100.000 euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, per assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  In materia di emergenze di protezione civile si segnala: la già citata sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017; l'introduzione di misure più favorevoli per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia, nonché di stanziamenti per favorire la ricostruzione e la ripresa economica a Ischia; la proroga al 31 maggio 2018 del termine per gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione, per i territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 e, per gli stessi territori, la precisazione che l'indicazione delle imprese affidatarie dei lavori di ricostruzione deve avvenire dopo l'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, nonché una serie di disposizioni volte a integrare la disciplina per la ricostruzione; una serie di disposizioni riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo il 6 aprile 2009; una serie di disposizioni riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012.
  In materia di trasporto aereo si segnala: il differimento al 30 aprile 2018 del termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto-legge n. 50 del 2017, proroga fino al 30 settembre 2018 della durata del finanziamento già concesso per il 2017, nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria, nonché lo incrementa di 300 milioni di euro da erogarsi nel 2018; l'obbligo per i cessionari che subentrano nelle rotte gravate da oneri di servizio pubblico, di assicurare il servizio, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione delle gare; il diritto per la società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi di trattenere le somme relative ai diritti aeroportuali introitati a compensazione delle limitazioni all'operatività dello scalo connesse all'intervento militare internazionale in Libia del 2011; una nuova disciplina della procedura di subentro nella concessioni aeroportuali per la realizzazione di opere inamovibili costruite sull'area demaniale anche nell'ipotesi di subentro alla scadenza naturale della concessione, attraverso una novella del comma quinto dell'articolo 703 del codice della navigazione.
  In materia di trasporto ferroviario si segnala: l'assegnazione di 420 milioni di euro per l'anno 2017 destinati al finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A; la modifica della disciplina relativa ai contratti di programma, con specifico riferimento alla procedura di esame parlamentare degli stessi, alla strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché in materia di contratti di servizio con specifico riferimento agli obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale; l'assegnazione alla regione Piemonte un contributo straordinario volto ad assicurare
la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, in considerazione della grave situazione finanziaria in cui versa la società Gruppo Torinese Trasporti-GTT Spa; un ulteriore stanziamento di 4,5 milioni di euro destinato al sostegno del trasporto ferroviario delle merci una modifica del regime relativo alla sicurezza ferroviaria delle reti ferroviarie isolate. La disposizione interviene anche sulla competenza in materia di incidenti su tali reti, nonché nelle vie d'acqua interne nazionali e nei trasporti con impianti fissi e autorizza inoltre l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza ferroviaria (ANSF) ad assumere personale per lo svolgimento delle proprie funzioni.
  In materia di comunicazioni si segnala: una nuova disciplina relativa alla cadenza del rinnovo e della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica, che deve essere su base mensile o di multipli del mese, con l'attribuzione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni della verifica del rispetto di tale obbligo e l'eventuale irrogazione di sanzioni; un nuovo obbligo per le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ossia l'indicazione di informazioni «chiare e trasparenti» riguardo alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi, introducendo anche la definizione di infrastruttura in fibra ottica completa.
  Per quanto riguarda la scuola, si prevede che i genitori ovvero i tutori o i soggetti affidatari dei minori di anni 14 possono autorizzare le istituzioni scolastiche, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, a consentire l'uscita autonoma degli stessi dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. Tale autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Si prevede, inoltre, che, se gli stessi soggetti intendono consentire ai minori di anni 14 di usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, devono rilasciare apposita autorizzazione all'ente locale gestore del servizio. Tale autorizzazione esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dallo scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata, anche nel caso di rientro a casa al termine delle attività scolastiche.
  In tema di sanità il decreto-legge detta alcune disposizioni in diverse materie. Vengono apportate modifiche alla disciplina transitoria riguardanti la riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana relative a: i trasferimenti dei beni dalla vecchia alla nuova Associazione; la procedura di liquidazione della precedente Associazione; i rapporti, antecedenti la data di privatizzazione dei comitati territoriali, tra il comitato centrale e i comitati territoriali stessi nonché il termine temporale di trasferimento presso pubbliche amministrazioni di alcuni dipendenti della vecchia Associazione e i termini relativi alla mobilità volontaria, sempre presso pubbliche amministrazioni, di alcuni dirigenti della vecchia Associazione. Viene disposto l'accantonamento, per l'anno 2017, di 32,5 milioni di euro, a valere sulle somme già stanziate del Fondo sanitario nazionale, da destinare per 9 milioni di euro a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con specifica prevalenza di trapianti di tipo allogenico, per 12,5 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, che eroghino, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne e a 11 milioni, a strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico. Viene rimessa ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione delle strutture citate. Viene inserita una norma di interpretazione autentica sull'applicazione
delle procedure di mobilità dei dipendenti tra le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, gli ospedali cosiddetti classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato. Vengono poi modificati i limiti massimi di fatturato per l'applicazione di misure di sconto più favorevoli per alcune categorie di farmacie. Alcune modifiche sono adottate nella disciplina sulle procedure connesse agli obblighi di vaccinazione, relative alle aziende sanitarie locali, nonché ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale. Viene disciplinata la produzione e trasformazione della cannabis per uso terapeutico o di ricerca; la rimborsabilità delle relative preparazioni magistrali nonché la formazione professionale concernente i relativi usi terapeutici. Sono poi dettate norme riguardanti l'estinzione dei debiti sanitari della Regione Sardegna accertati alla data del 31 dicembre 2016.
  In materia penale e di lotta alla mafia si segnala: l'impossibilità di estinzione del delitto di atti persecutori a seguito delle condotte riparatorie previste dall'articolo 162-ter del codice penale; l'ampliamento dell'ambito di applicazione della cosiddetta confisca allargata, integrando l'elenco dei reati associativi che, in caso di condanna, costituiscono il presupposto delle misura; l'esclusione della necessità per la pubblica amministrazione di acquisire la documentazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di fondi europei nel limite di 5.000 euro. Nell'ottica di una maggiore efficienza della giustizia amministrativa, sono modificati, in favore del personale degli uffici giudiziari amministrativi, i criteri e la procedura di riparto delle risorse derivanti dal maggior gettito conseguente all'aumento del contributo unificato per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato. Nel settore delle professioni: sono introdotte disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi, il diritto a percepire un equo compenso nei rapporti con clienti diversi dai consumatori ovvero con i clienti come banche e assicurazioni; è modificata la legge forense escludendo, per gli avvocati, l'obbligo di polizza per gli infortuni occorsi nell'esercizio dell'attività professionale.
  Il personale militare e di alcune forze di polizia è interessato da alcune norme sia in tema di assunzioni che in materia organizzativa. Quanto alle assunzioni, si destinano i risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni, all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia; inoltre destina altre risorse alla medesima finalità, nonché all'incremento delle assunzioni per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza. L'Arma dei carabinieri viene altresì autorizzata ad assumere: personale operaio per le funzioni di tutela ambientale e forestale, nell'ambito del trasferimento all'Arma delle funzioni dell'assorbito Corpo forestale; personale operaio a tempo indeterminato. Sono recate poi disposizioni in materia di assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cittadini italiani impiegati civili presso la Comunità atlantica, licenziati a seguito di riorganizzazione delle basi militari. In materia di organici va poi segnalata la riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria, fissata in un numero massimo non superiore a 55 posti. Quanto alle norme organizzative, si interviene in tema di pernottamento a titolo gratuito del personale della Polizia penitenziaria presso le caserme ed in materia di alloggi di servizio connessi ad incarico attinente alle funzioni un tempo svolte dal Corpo forestale dello Stato. Introduce poi disposizioni concernenti l'iscrizione ai fondi previdenziali da parte del personale militare che sia transitato in un nuovo ruolo e, infine, porta a 3 anni non rinnovabili la durata dei vertici delle Forze armate e della Guardia di finanza.
  In tema di difesa e forze armate il decreto-legge apporta una serie di novelle alla legge quadro sulle missioni internazionali di cui alla legge n. 145 del 2016 volte a porre rimedio ad alcune criticità
emerse in fase in prima applicazione, soprattutto dal punto di vista contabile. Si provvede, inoltre, rifinanziamento del fondo missioni per euro 140 milioni per il 2017, al fine di garantire la prosecuzione delle missioni per l'ultimo trimestre del 2017. Si interviene poi sull'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che gli incarichi di Capo di Stato maggiore della Difesa o di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Segretario generale del Ministero della difesa abbiano durata triennale, escludendo la possibilità di proroga o rinnovo. Vengono, inoltre, previste norme concernenti l'iscrizione ai fondi previdenziali da parte del personale militare che sia transitato in un nuovo ruolo.
  Tra le ulteriori disposizioni recate dal provvedimento si segnala un incremento delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione per il periodo 2017-2025, a valere sulle risorse derivanti dai minori oneri, derivanti dall'attuazione della cosiddetta ottava salvaguardia. In materia previdenziale, si interviene sui requisiti per il trattamento pensionistico di alcune categorie, inerenti al settore della navigazione aerea. Si estende a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore, affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che attualmente opera in regime di esclusiva. Vanno poi richiamate alcune disposizioni in materia di adempimenti dei contribuenti ed attività di accertamento e riscossione, quali, tra le altre: la previsione che ove la notifica della cartella di pagamento sia effettuata dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale e se per il perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, queste possono essere compiute, in un periodo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi; la precisazione che l'Agenzia delle entrate-Riscossione rientra nel novero degli enti che sono tenuti a completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e che comportano il pagamento di denaro entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Da segnalare infine la previsione di uno stanziamento per il 2017 in favore della Regione Lombardia, in relazione alla candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali – EMA. Si ricorda in proposito che nella giornata del 20 novembre 2017, a seguito delle procedure di voto svolte presso il Consiglio Affari generali dell'Unione europea, è stata disposta l'attribuzione ad Amsterdam della sede del predetto ente.
  Con riguardo alle motivazioni della necessità ed urgenza, nel preambolo al decreto-legge si evidenzia la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere disposizioni in materia finanziaria e contabile e misure per esigenze indifferibili, in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di personale delle Forze di polizia e militare, di imprese, ambiente, cultura e sanità.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento reca una pluralità di interventi, riconducibili a diversi ambiti materiali, tra cui, in primo luogo, le materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie», «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) ed s) della Costituzione. Viene al contempo in rilievo la materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Il testo interviene altresì, per alcuni profili, su ulteriori ambiti materiali quali la «tutela della salute» e le «grandi reti di trasporto e di navigazione», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e «difesa e Forze armate», «norme generali sull'istruzione», «ordine
pubblico e sicurezza» di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d), n) e h) della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 10).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Testo unificato C. 556 Damiano ed abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge C. 556 (Damiano ed altri), C. 2210 (Baldassarre ed altri), C. 2919 (Placido ed altri) interviene in materia di organizzazione degli enti pubblici previdenziali (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.), prevedendo, in particolare, la reintroduzione del Consiglio di amministrazione e la ridefinizione dei compiti di tutti gli organi degli istituti. Il provvedimento reca, inoltre, due deleghe legislative Governo per il riordino degli organi collegiali territoriali di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. Il testo unificato si compone di 4 articoli.
  L'articolo 1 definisce il nuovo ordinamento interno di INPS e INAIL, disponendo innanzitutto che per quanto non previsto dalla legge, esso è determinato mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge n.400 del 1988. Sono organi degli istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di strategia e vigilanza, il direttore generale e il collegio dei sindaci. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza assoluta dei loro componenti. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza, delibera ogni triennio il piano industriale; predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale; propone la nomina del direttore generale e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali; trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta. Il consiglio di strategia e vigilanza è composto da 15 membri per l'INPS e di 16 membri per l'INAIL. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e, in particolare, definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione; esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione; esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance; predispone e adotta il bilancio sociale; presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina. Per quanto concerne i compiti, il direttore generale ha, in particolare, la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto; assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati; propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È previsto, quindi, un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.
  L'articolo 2 prevede due deleghe legislative al Governo per ridefinire ordinamento, composizione e compiti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS e dei comitati consultivi provinciali dell'INAIL.
  L'articolo 3 abroga le disposizioni vigenti incompatibili con le nuove norme e prevede che si proceda al rinnovo degli organi degli istituti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; inoltre, prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli istituti.
  L'articolo 4 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi (presidente, consiglio di amministrazione, consiglio di strategia e vigilanza, direttore generale e collegio dei sindaci) di INPS e INAIL. I maggiori oneri finanziari previsti, pari a 700.000 euro per l'anno 2018 e a un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, sono coperti mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di potestà legislativa esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 11).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.
C. 4679, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame è stata approvata in prima lettura dal Senato – in un testo unificato – il 3 ottobre scorso. Essa reca disposizioni dirette a promuovere la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, sostenendo e promuovendo gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e sordocecità e, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconoscendo e tutelando la lingua dei segni italiana (LIS), anche nella forma della LIS tattile. Il provvedimento si compone di 14 articoli.
  L'articolo 1 esplicita la finalità della legge, prevedendo che la Repubblica, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 (Non discriminazione) e 26 (Inserimento delle persone con disabilità) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in raccordo con la legge n. 104 del 1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e con il decreto legislativo n. 66 del 2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107), nonché in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dalla legge n. 18 del 2009, riconosca i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione ed alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva. Viene anche assicurata la tutela, il sostegno e la promozione di tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sordità e sordocecità, nonché gli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio. Inoltre, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, viene riconosciuta, promossa e tutelata la lingua dei segni italiana in un'ottica di bilinguismo tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS, e la LIS tattile. Vengono poi promossi la diffusione e la piena accessibilità di tutti gli strumenti tecnologici, dei servizi e delle risorse finalizzati ad assicurare l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione per i soggetti citati, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile. Infine viene valorizzata la promozione della ricerca scientifica e tecnologia su sordità e sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico. Per le finalità della legge nella provincia autonoma di Bolzano la lingua dei segni tedesca e la lingua dei segni tattile tedesca sono equiparate alla LIS e alla LIS tattile.
  L'articolo 2 attribuisce in capo alla Repubblica il compito di riconoscere il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità comunicative, ai percorsi educativi ed agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, provvedendo alle garanzie necessarie perché i soggetti sopracitati possano fare liberamente uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti gli ambiti pubblici e privati. Viene poi affermato il divieto di discriminazione di qualsiasi persona per l'esercizio del suo diritto di opzione alla LIS o alla LIS tattile e di mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito pubblico o privato.
  L'articolo 3 prevede che la Repubblica promuova l'uso di strumenti idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordo cecità, quali le indagini preventive in gravidanza, lo screening neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini degli appropriati interventi di protesizzazione, implantologia e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. Vengono anche promossi, quali livelli essenziali di assistenza, gli interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla diagnosi di sordità e sordocecità. Viene poi promossa la costituzione, nelle Regioni e nelle province autonome, di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste dall'articolo in esame, da qualificare come livelli essenziali di assistenza.
   L'articolo 4 sancisce la promozione, da parte della Repubblica, dei seguenti principi: accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, ivi compresi oggetti, strumenti, utensili e dispositivi, al fine di garantirne la comprensibilità, l'utilizzabilità e la praticabilità da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile (comma 1); accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti. Si prevede, a questo scopo, la promozione dell'implementazione negli edifici sia di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso agli spazi interni ed esterni e il loro utilizzo, sia di sistemi di automazione e domotica (comma 2); diffusione e utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS e le tecnologie per la sottotitolazione, per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento ai programmi di informazione ed attualità, a film, fiction e documentari, ai messaggi promozionali e ad ogni altro contenuto trasmesso dalle emittenti televisive pubblica e private (comma 3); accessibilità alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di campagne pubblicitarie istituzionali, pagine e portali internet di pubblica utilità o finanziati con fondi pubblici, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in LIS e ogni altro metodo inclusivo. In particolare, si prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel caso in cui promuovano o sovvenzionino
congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche sono tenute a facilitare la loro accessibilità (comma 4); accesso delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, comprese le applicazioni mobili, ed accesso ai messaggi rivolti ai cittadini, relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali (comma 5); l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, quali la LIS e la LIS tattile, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, e di ogni strumento tecnico o informatico, accessibile ed inclusivo, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, ivi inclusi smartphone, tablet e analoghi dispositivi; viene altresì sancito il principio della promozione della prestazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti che favoriscano per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti alla generalità dei cittadini (comma 6); la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei confronti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nei procedimenti giudiziari, in applicazione dell'articolo 143 del codice di procedura penale che sancisce il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete di lingua italiana, e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.
  L'articolo 5 definisce le norme per l'inclusione scolastica, nella cornice dei principi e delle finalità sanciti dal recente decreto legislativo n. 66 del 2017 (qui un approfondimento dell'esame parlamentare dello schema di decreto). In particolare, nell'ambito dei principi e delle finalità indicate all'articolo 1 del predetto decreto legislativo, il comma 1 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di garantire, ognuno in base alle prestazioni, alle competenze e ai limiti di applicazione stabiliti dall'articolo 3 del medesimo decreto, i servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieco, tra cui la presenza, a seconda delle necessità di ciascun alunno, dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione nel caso di alunni sordi e dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione nel caso di alunni sordociechi, dell'interprete in LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici e di altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione e l'accessibilità alle attività scolastiche ed extrascolastiche. Il comma 2 stabilisce inoltre che le amministrazioni (dello Stato, regionali e locali) tengano conto delle esigenze d'insegnamento della LIS e della LIS tattile agli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi che abbiano optato per queste lingue, prevedendo azioni nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con decreto del MIUR, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si prevede la determinazione di standard nazionali dei percorsi formativi per l'accesso alle professionalità di assistente alla comunicazione, di assistente all'autonomia e alla comunicazione e di interprete in LIS e LIS tattile, al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile e per i differenti ruoli, tenuto anche conto delle competenze definite dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (comma 3). Con l'emanando decreto del MIUR dovranno inoltre essere definite le norme transitorie per chi già esercita, alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime professioni sopraindicate. Ai fini dell'adozione del decreto dovrà essere sentito un gruppo di esperti nominati dal Ministro dell'istruzione, che ricomprenda anche rappresentanti delle associazioni operanti nel settore della sordità e della sordocecità. In proposito viene stabilita una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, in quanto, ai componenti del suddetto
gruppo di esperti, si prevede non spetti alcuna indennità, rimborso spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
  L'articolo 6 detta disposizioni di principio in materia di formazione universitaria e post-universitaria e, in particolare, la promozione da parte della Repubblica: dell'accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria per gli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi, mediante tutti gli strumenti e servizi volti all'abbattimento delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, anche mettendo a disposizione misure inclusive e strumenti, quali la stenotipia (tecnica per scrivere in stenografia – scrittura manuale più rapida della grafia alfabetica –, ma con l'ausilio di una macchina), il respeakeraggio (tecnica per il riconoscimento del parlato che produce testi in trascrizione, resocontazione o sottotitoli per le persone sorde) la LIS, la LIS tattile ed ogni altra metodologia, idonea ad assicurare pari opportunità ed autonomia, in base alle necessità personali e alle opzioni indicate (comma 1); l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS e della LIS tattile nonché di tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream (comma 2).
  L'articolo 7, in tema di inclusione lavorativa delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche nei luoghi di lavoro e di formazione permanente, detta il principio della promozione, da parte della Repubblica, delle pari opportunità e accessibilità a ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e per tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, ivi comprese applicazioni, chat, e-mail e videoconferenze.
  L'articolo 8, in materia di tutela della salute, definisce il principio di promozione, da parte della Repubblica, dell'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, oltre che attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici e delle tecnologie volti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche (comma 1). In proposito si deve ricordare che tra i principi indicati dall'Intesa tra Stato e regioni del 10 luglio 2014 che ha definito il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, l'accesso ai servizi ed alle prestazioni deve essere caratterizzato da equità ed universalismo. Inoltre, le amministrazioni pubbliche competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono chiamate ad adottare le misure necessarie per garantire l'accesso alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, alle campagne informative e preventive in materia di salute attraverso sistemi innovativi e pienamente inclusivi, quali la LIS, la LIS tattile, i sistemi di sottotitolazione ed ogni altro supporto idoneo a tal fine (comma 2).
  L'articolo 9, in materia di arte, cultura e tempo libero, definisce il principio della promozione, da parte della Repubblica, della piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, del turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione (comma 1).
  L'articolo 10 impegna la Repubblica a promuovere le misure per garantire l'accessibilità e la fruibilità di normative, campagne di informazione, tribune e elettorali e programmi concernenti eventi elettorali, veicolando l'uniformazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione. Spetta alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica, alle Regioni e agli enti locali, il compito di promuovere servizi di interpretariato in LIS e in LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale.
  L'articolo 11 prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con uno o più regolamenti attuativi – da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri ministri interessati per quanto di rispettiva competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentiti le università, gli enti di ricerca, le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, nonché le associazioni professionali operanti nel settore – quali associazioni professionali delle professioni non organizzate, di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 – sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 10 della legge. Viene poi stabilito che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento – da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988 –, sono adottate le disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
  L'articolo 12 attribuisce all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (di cui all'articolo 3 della legge n. 18 del 2009), nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il compito di provvedere al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e di predisporre una relazione sullo stato di attuazione della legge, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 3. Per lo svolgimento delle citate funzioni l'Osservatorio costituisce al proprio interno un apposito gruppo di lavoro, i cui membri sono scelti tra esperti di comprovata esperienza scientifica nel campo della sordità e sordocecità. Il gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni: predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'incisione delle persone sorde, con disabilità uditiva e sordocieche; promuove la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione dei soggetti indicati anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; predispone la relazione sullo stato di attuazione della legge; promuove la realizzazione di studi e ricerche per individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni ed interventi per la promozione dei diritti dei soggetti indicati.
  L'articolo 13 attribuisce al Governo il compito di provvedere al monitoraggio dell'attuazione della legge – mediante le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità – e di trasmettere ogni due anni una relazione alle Camere.
  L'articolo 14 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento reca disposizioni dirette a promuovere la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, sostenendo e promuovendo gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e sordocecità e, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconoscendo e tutelando la lingua dei segni italiana (LIS), anche nella forma della LIS tattile, e riguarda diversi ambiti di competenza legislativa. Esso, ponendosi in attuazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 2 e 3, nonché di norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sembra investire, innanzi tutto, la materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione. Per quanto attiene alle norme sull'inclusione scolastica e a quelle sulla formazione universitaria e post-universitaria può essere richiamato l'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sull'istruzione, nonché il terzo comma dello stesso articolo 117, che attribuisce alla potestà legislativa concorrente la materia dell'istruzione. Per quanto attiene poi ai profili relativi all'uso della LIS e della LIS tattile, nonché di ogni strumento idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e nei giudizi civili e penali, possono essere richiamate le materie di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera g) e l) (rispettivamente ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale), riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Infine, per quanto attiene al profilo della prevenzione e identificazione precoce della sordità e sordocecità, nonché dell'adozione di strumenti idonei ad attenuare o correggere il deficit uditivo e visivo, può essere richiamata la materia della tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 12).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.20.

I Commissione - mercoledì 22 novembre 2017

ALLEGATO 1

5-12761 Costantino e altri: Sulle esigenze di trasparenza rispetto alle attività di organizzazioni di estrema destra.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
   gli interroganti chiedono al Governo di attenzionare le attività di alcune organizzazioni di estrema destra, come Forza Nuova e Casapound, riferendo di alcune iniziative poste in essere in occasione della recente campagna elettorale per l'elezione dei rappresentanti del X Municipio di Roma Capitale, quale la distribuzione di generi alimentari, nonché richiamando episodi di violenza nei confronti di giovani e attivisti impegnati nel sostegno a persone senza fissa dimora o migranti.
  Al riguardo, la Questura di Roma ha rappresentato che all'esito dell'attività informativa di monitoraggio su quello specifico territorio, è emerso che militanti di Casapound distribuiscono gratuitamente, in maniera ricorrente, generi alimentari a persone indigenti residenti nel citato Municipio, sia presso la sede del movimento che in altri luoghi pubblici.
  Non si conosce la provenienza delle risorse impiegate per reperire i generi alimentari distribuiti, sebbene gli esponenti di quell'organizzazione abbiano dichiarato, in qualche occasione, che per il loro acquisto si sia fatto ricorso all'autofinanziamento.
  In merito, poi, ai riferiti episodi di aggressione, la Questura di Roma ha segnalato che il 2 febbraio 2017 ha avuto luogo, in Piazza della Stazione Vecchia, una manifestazione organizzata dal movimento in questione per richiamare l'attenzione dell'Amministrazione comunale e della Commissione Straordinaria del X Municipio su problematiche di viabilità di via Costanza Casana, cui hanno partecipato alcune decine di persone, senza alcuna ripercussione per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  Successivamente, tuttavia, un attivista dell'Associazione «Alternativa Onlus» ha presentato querela presso la Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Ostia per lesioni personali, dichiarando che alcuni esponenti di Casapound lo avevano aggredito in Piazza della Stazione Vecchia, procurandogli lesioni.
  Ricordo, inoltre, che in occasione delle richiamate recenti elezioni sono state predisposte mirate attività di controllo del territorio. In particolare, in occasione del turno di ballottaggio, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui ha partecipato il Ministro Minniti, sono stati previsti specifici controlli in prossimità dei seggi elettorali con l'impiego di personale in borghese, per porre in essere un'efficace e discreta attività di vigilanza sulle operazioni di voto. Le unità operanti sono state sensibilizzate in modo da assicurare il rigoroso rispetto della normativa sui divieti di propaganda elettorale in concomitanza con le consultazioni.
  Più in generale, le forze di polizia svolgono sull'intero territorio nazionale un continuo monitoraggio verso i contesti e gli ambienti connotati da estremismo di qualunque orientamento politico, al fine di intercettare per tempo e prevenire il compimento di qualsiasi illegalità. Al tempo stesso, segnalano con tempestività all'autorità giudiziaria le fattispecie che integrano gli estremi di reato per le valutazioni
di competenza, con particolare riferimento alle manifestazioni di discriminazione e di violenza xenofoba.
  Informo che, nel periodo 2011-2016, sono stati segnalati a vario titolo all'Autorità Giudiziaria 512 militanti del movimento politico in questione, 26 dei quali sono stati tratti in arresto.
  Infine, in merito al sito internet menzionato nell'interrogazione, si rappresenta che non vi sono elementi informativi giacché alcuna segnalazione è pervenuta al Dipartimento della Pubblica sicurezza. La Polizia Postale e delle Comunicazioni svolge, comunque, una costante attività di monitoraggio della rete Internet al fine di individuare i contenuti di eventuale rilevanza penale all'interno degli spazi e servizi di comunicazione on-line, siti o spazi web, forum e portali.
  L'attività si svolge sia su iniziativa delle sezioni operative specializzate che su segnalazioni e riguarda, principalmente, l'eventuale presenza di contenuti inneggianti al fascismo o a forme di discriminazione razziale, xenofobia e altre configurazioni di intolleranza e incitamento all'odio.

ALLEGATO 2

5-12762 Zanetti e Parisi: Sul recente episodio di protesta organizzata dei migranti ospitati dal centro di accoglienza di Cona.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
   nella mattinata del 13 novembre scorso un gruppo di richiedenti protezione internazionale alloggiati presso il centro di accoglienza di Cona ha messo in atto una estemporanea iniziativa di protesta a seguito della decisione dell'ente gestore di rimuovere, per motivi di sicurezza, alcuni fornelletti elettrici posizionati all'interno delle tensostrutture.
  La manifestazione, nei giorni successivi, è proseguita nelle forme di un corteo itinerante, composto da circa 200 ospiti di quel centro, con l'intenzione di raggiungere la sede della prefettura di Venezia.
  L'iniziativa è stata costantemente monitorata dalle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza che hanno assicurato un attento servizio di ordine e sicurezza pubblica finalizzato ad evitare blocchi stradali nonché a scongiurare i rischi per l'incolumità dei cittadini, degli utenti delle strade interessate al passaggio del corteo e degli stessi manifestanti.
  In considerazione della difficile situazione che si era venuta a determinare e al fine di allentare la tensione sociale creata della protesta in atto, il 17 novembre il Ministero dell'interno, anche a seguito dell'azione di mediazione svolta personalmente dal Prefetto e dal Questore, ha autorizzato la distribuzione in ambito regionale dei migranti che, la notte precedente, erano stati ospitati presso le parrocchie del territorio di Mira, messe a disposizione dal patriarca di Venezia.
  In particolare, il Prefetto di Venezia ha disposto la seguente distribuzione: 30 migranti nella provincia di Verona, 30 migranti nella provincia di Vicenza, 32 migranti nella provincia di Padova, 35 migranti nella provincia di Treviso, 30 migranti nella provincia di Belluno, 26 migranti nella provincia di Rovigo e 69 nella provincia di Venezia.
  Tale soluzione, impegnata sull'alleggerimento delle presenze nel centro di Cona, è conforme peraltro alla strategia più volte affermata dal Ministro dell'interno di un graduale superamento dei grandi centri, con l'obiettivo di realizzare un sistema di accoglienza diffusa sul territorio, in grado di contemperare i diritti di chi accoglie e di chi è accolto.
  Segnalo, al riguardo, che il centro di Cona ha registrato negli ultimi mesi un significativo decremento delle presenze, passando dalle 1.407 del 5 luglio scorso alle attuali 796 presenze, numero inferiore rispetto alla capienza teorica certificata dalla ASL.
  Infine, in ordine alla lamentata mancata adozione dei provvedimenti di revoca del programma di accoglienza, si fa presente che, secondo quanto riferito dal Prefetto di Venezia, l'allontanamento dei migranti dal centro di Cona non poteva essere considerato come volontà di uscire dal sistema di accoglienza, bensì come una estemporanea manifestazione di protesta, peraltro, come già detto, monitorata e seguita in ogni sua fase dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

ALLEGATO 3

5-12763 Toninelli e altri: Sulle esigenze di pubblicità in relazione alla composizione e ai lavori della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli colleghi,
   la riforma del sistema di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica è stata, come noto, approvata con la legge n. 165 del 3 novembre scorso, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del successivo 11 novembre.
  La legge ha delegato il Governo ad adottare, entro trenta giorni, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione dei due rami del Parlamento.
  Secondo i criteri direttivi previsti dall'articolo 3 della stessa legge, nella formazione dei collegi elettorali dovranno essere garantiti, in particolare, la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, l'omogeneità degli stessi sotto gli aspetti economico-sociali e storico-culturali, nonché la continuità dei territori di riferimento. Altrettanto significativo è, poi, il principio di delega che impone di formare collegi con una distribuzione della popolazione sufficientemente equilibrata, prevedendo uno scostamento massimo della popolazione di un singolo collegio rispetto alla media dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccedenza o in difetto.
  Come già ha avuto modo di precisare il Ministro Minniti in occasione della risposta fornita, l'8 novembre scorso, al Question Time in Assemblea presentato dagli stessi onorevoli interroganti, l'esercizio della delega non è affidato all'iniziativa e alla responsabilità del Ministro dell'interno, bensì al Governo nella sua collegialità.
  E, ai fini dell'esercizio della delega, la legge stabilisce altresì che in vista della predisposizione dello schema di decreto legislativo, il Governo si avvale di una Commissione, composta dal Presidente dell'Istat, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione stessa è chiamata a svolgere.
  Tale organismo tecnico è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 novembre scorso. Il provvedimento è stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto la voce Disposizioni Generali – Atti Generali – DPCM Organismi collegiali.
  La Commissione di esperti è istituita presso il Dipartimento per le riforme istituzionale ed è composta, oltre che dal presidente dell'Istat, da un consulente del Servizio studi della Camera dei deputati e da nove professori universitari esperti in geografia economica, scienze statistiche, scienza della politica, demografia, sociologia e geografia.
  I nominativi dei componenti della Commissione sono, ovviamente, riportati nel decreto in questione che stabilisce, altresì, la gratuità dell'incarico, salvo il diritto al rimborso delle spese di trasporto.

ALLEGATO 4

5-12765 Fiano e altri: Sulla carenza di organico del personale di polizia nell'ambito del territorio di Pistoia e della Valdinievole.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
   la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio della provincia di Pistoia non presenta situazioni di particolare gravità, anche se talune tipologie di reato, in particolare quelli predatori, quali furti e rapine, incidono sulla percezione della sicurezza presso la popolazione residente.
  Secondo dati interforze resi dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale, l'andamento generale dei delitti nella provincia di Pistoia ha fatto registrare nel periodo compreso tra il 1o gennaio fino al 30 settembre del corrente anno una diminuzione del 5,7 per cento rispetto all'analogo periodo del 2016.
  Anche in relazione ai reati cosiddetti predatori si osserva una riduzione sia con riferimento al dato delle rapine (-1,6 per cento), che a quello dei furti (-5,3 per cento).
  La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Pistoia è, in ogni caso, costantemente attenzionata dalle Forze di polizia che, al fine di incrementare l'attività di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di illegalità, ottimizzano l'impiego delle risorse disponibili rimodulando, nel corso di apposite riunioni tecniche interforze, i servizi di prevenzione generale sulla base delle criticità riscontrate e secondo specifiche strategie che garantiscono sempre un'adeguata presenza di operatori delle Forze dell'ordine sul territorio.
  Inoltre, l'ordinario dispositivo di controllo del territorio, qualora necessario, viene supportato da aliquote dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e delle omologhe Compagnie di intervento Operative dell'Arma dei Carabinieri.
  Dette misure hanno consentito di ottenere, in ambito provinciale e nei primi nove mesi del corrente anno, oltre al descritto tendenziale decremento sul totale dei delitti e dei reati predatori, di denunciare e di arrestare complessivamente 3.157 persone, sempre secondo dati interforze resi dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale.
  Per quanto concerne la situazione degli organici della Polizia di Stato presso gli Uffici a presidio della sicurezza del capoluogo e della provincia di Pistoia, si rileva, effettivamente, un deficit del personale dei ruoli operativi di 80 unità rispetto alla previsione della forza pari a 390.
  Tale situazione è parzialmente compensata dalla presenza di 21 appartenenti ai ruoli tecnici, che nell'espletamento delle peculiari mansioni concorrono anch'essi al buon andamento degli Uffici.
  Si soggiunge che in occasione delle immissioni in ruolo di Agenti avvenute nel corso dell'anno 2016 è stata disposta l'assegnazione in ambito provinciale di 7 unità di rinforzo, ciò in base alle risorse concretamente disponibili e al contemperamento delle analoghe esigenze di altre aree del territorio nazionale.
  Si soggiunge che il presidio del territorio provinciale è, inoltre, assicurato da 365 militari dell'Arma dei Carabinieri e da 131 appartenenti alla Guardia di Finanza che, seppur svolgendo prevalenti compiti di polizia tributaria, concorrono anch'essi ai piani coordinati di controllo del territorio.

  Anche queste ultime dotazioni, già incrementate in un recente passato, costituiscono, al momento, il massimo sforzo organizzativo possibile, tenuto conto degli analoghi impegni di pubblica sicurezza sul restante territorio nazionale.
  Posso assicurare, in conclusione, che la segnalata esigenza di incremento degli organici degli uffici della Polizia di Stato operanti nella provincia è ben nota e di essa si potrà tener conto in occasione delle future immissioni in ruolo.

ALLEGATO 5

5-12766 Plangger e Cera: Sull'ipotesi di istituire un Commissariato di pubblica sicurezza a San Giovanni Rotondo (FG).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
   all'indomani del gravissimo fatto di sangue avvenuto il 9 agosto nelle campagne di San Marco in Lamis, è stata definita una strategia d'intervento articolata su tre linee di azione: la messa a punto di un piano straordinario di controllo del territorio; il rafforzamento delle capacità e delle strutture investigative locali; l'adozione, anche in via sperimentale, delle più moderne tecnologie di indagine.
  A tal fine, il Ministero dell'interno ha disposto l'invio immediato di più di 200 unità di personale, tra cui 75 unità dei reparti Prevenzione crimine della Polizia di Stato, 84 militari dell'Arma dei carabinieri, parte dei quali appartenenti al raggruppamento Cacciatori di Calabria, 20 unità dei Baschi Verdi della Guardia di finanza e 50 investigatori appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri.
  Al riguardo, ricordo che il Ministro Minniti ha recentemente assicurato, nel corso di un Question Time tenutosi il 25 ottobre scorso, che tutti i rinforzi assegnati permarranno sul territorio fino a quando sarà necessario.
  I risultati delle azioni intraprese nella provincia di Foggia sono oggetto di un costante ed attento monitoraggio da cui è emerso, intanto, una netta diminuzione dei reati (meno 20,41 per cento) nel periodo 10 agosto-22 ottobre rispetto all'analogo periodo del 2016.
  Il potenziamento del dispositivo di sicurezza ha consentito di cinturare e saturare il territorio in una «morsa» di controlli, volti ad assicurare la massima prevenzione e sicurezza anche attraverso una caratterizzazione sul piano investigativo dei cosiddetti Commissariati ricadenti sotto la competenza della Questura di Foggia, e specificamente di quelli di Manfredonia, San Severo e Cerignola.
  È stato, altresì, costituito ex novo un Gruppo di Investigatori su Vieste, in stretto collegamento con l'analoga struttura operante su Manfredonia, per intensificare le operazioni sul versante garganico. Tale Gruppo Investigativo, unitamente a quello potenziato già presente nel Commissariato di Manfredonia, si occupa della mafia garganica, coordinandosi con le attività investigative dell'Arma dei Carabinieri sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.
  Il dispositivo di controllo del territorio sarà, poi, ulteriormente rafforzato con l'istituzione di una sede del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato nel comune di San Severo, che ha già messo a disposizione uno stabile garantendo i necessari lavori di adeguamento.
  La Puglia potrà, in tal modo, contare su tre reparti prevenzione crimine al pari di quanto già previsto per la Calabria.
  Inoltre, l'Arma dei carabinieri è già impegnata nella costituzione del Reparto «Cacciatori di Puglia», un reparto di elevatissima specializzazione nella lotta al crimine organizzato secondo moduli operativi efficacemente sperimentati in Calabria, Sardegna e Sicilia.
  Per quel che attiene, infine, all'istituzione di un Commissariato di Pubblica Sicurezza in San Giovanni Rotondo, si rappresenta che eventuali ipotesi in tal senso andrebbero valutate alla luce della
rivisitazione in atto della distribuzione dei presidi delle Forze di polizia sull'intero territorio nazionale.
  Tuttavia si osserva che nel circondario del Comune di San Giovanni Rotondo già operano un Comando Compagnia dell'Arma dei Carabinieri con 28 militari, una Stazione Carabinieri con 18 militari e, infine, una Stazione Forestale con 2 militari, per complessive 48 unità.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 464).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (atto n. 464);
   preso atto del parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 16 novembre 2017;
   preso atto della valutazione favorevole espressa, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento della Camera, dalla V Commissione il 25 ottobre 2017;
   preso atto dei rilievi deliberati, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera, dalla III Commissione il 18 ottobre 2017;
   preso atto dei rilievi deliberati, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera, dalla II Commissione l'8 novembre 2017;
   preso atto delle osservazioni formulate dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza nel corso dell'audizione svolta il 7 novembre 2017;
   ricordato che l'articolo 18, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dall'articolo 15 della legge 7 aprile 2017, n. 47, prevede che «il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito»;
   considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, modificando l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, attribuisce al tribunale per i minorenni, anziché al giudice tutelare, la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore del minore non accompagnato;
   evidenziata l'opportunità nei suddetti casi, anche alla luce dell'esigenza di assicurare decisioni in tempi rapidi ed in aderenza con quanto previsto dalle direttive UE in materia e di quanto da ultimo rilevato nella procedura di infrazione n. 2014/2171, di prevedere che il tribunale per i minorenni operi in forma monocratica;
   osservato che l'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto, apporta modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 che reca disposizioni sull'elenco dei tutori volontari»;
   rilevato che nel suddetto ambito, al fine di assicurare il migliore svolgimento
delle funzioni attribuite dalla legge all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre meccanismi che consentano a tale organismo di monitorare lo stato di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47, prevedendo, ad esempio che i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborino con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza anche predisponendo rapporti sulle attività realizzate;
   rilevato che l'articolo 2, comma 4, modifica la disposizione di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, che attualmente esclude l'applicabilità di tutte le disposizioni del decreto-legge medesimo ai minori stranieri non accompagnati, specificando che per i minori non accompagnati trovano applicazione esclusivamente le disposizioni del citato decreto-legge n. 13 del 2017 che: attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea; disciplinano procedimenti giurisdizionali; sono relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale a alla Commissione nazionale per il diritto di asilo;
   ricordato che l'articolo 12, par. 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, prevede che ogni minore deve avere la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante;
   rilevata l'opportunità di prevedere che, come evidenziato nel parere espresso dalla Conferenza unificata, i colloqui su cui interviene lo schema di decreto in esame siano condotti, ove possibile, anche in presenza di un rappresentante dell'UNHCR;
   evidenziata l'opportunità di specificare espressamente, al medesimo articolo 19-bis, comma 1, come modificato dall'articolo 2, comma 4, del provvedimento in esame, che «in ogni caso è assicurato il diritto all'ascolto del minore nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali che lo riguardano» e di specificare altresì che «In ogni caso il tribunale deve, nell'interesse del minore, disporre l'udienza per l'ascolto del ricorrente che abbia presentato la domanda durante la minore età ovvero, qualora il minore abbia meno di dodici anni o sia impossibilitato, del suo tutore»;
   ricordato che il provvedimento in esame dispone che il presidente di ciascuna commissione territoriale è tenuto a svolgere l'incarico in via esclusiva,
   evidenziata, al riguardo, l'opportunità di estendere anche ai presidenti di sezione la previsione che dispone l'esclusività dell'incarico per i presidenti delle commissioni territoriali,
   preso atto che il Ministro dell'interno, in data 8 settembre 2017, ha adottato il Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale,
   rilevata l'opportunità di recepire, con specifiche modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015, quanto previsto dal suddetto Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale in ordine all'estensione dell'applicazione delle linee guida previste dall'articolo 14, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 142 del 2015 anche alle strutture straordinarie di accoglienza individuate dalle prefetture-UTG ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 142,
   rilevata altresì l'opportunità di recepire, con specifiche modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015, quanto previsto dal Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale, ai fini dell'introduzione di accorgimenti idonei a garantire la maggior sicurezza possibile e adeguati servizi, assicurando in particolare: la presenza nelle strutture di accoglienza
di alloggi e servizi igienici in aree separate per le donne sole e i nuclei familiari; lo sviluppo di procedure standard in materia di prevenzione e di risposta alla violenza sessuale e di genere per il personale che lavora nelle strutture di accoglienza; la presenza obbligatoria di personale femminile di riferimento, in particolare per i servizi di mediazione culturale, quelli legali e medici; l'adozione di un regolamento in merito alle procedure operative per l'individuazione, l'invio ai servizi e la presa in carico delle persone di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che, al contempo, identifichi meccanismi di coordinamento tra le istituzioni competenti,
   considerato che l'articolo 2, comma 2, lettera a), n. 1), del provvedimento in esame, modifica il comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 gennaio 2008, n. 25, nel senso di specificare che per le competenze del tribunale per i minorenni ivi previste per la nomina del tutore, si applicano gli articoli 343 e seguenti del codice civile «in quanto compatibili»,
   evidenziata, alla luce delle suddette modifiche disposte dall'articolo 2, l'opportunità di introdurre analoga specificazione (si applicano «in quanto compatibili») anche all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, in cui si fa menzione della competenza del tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, così da evitare incertezze in sede applicativa,
   ricordato infine che è in corso la procedura di infrazione n. 2014/2171 – Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo in cui la Commissione europea ha rilevato nel sistema di asilo italiano significativi ritardi per quanto riguarda la nomina del tutore per i minori non accompagnati che intendano fare domanda di protezione internazionale ritenendo inoltre i tutori (o gli assistenti sociali ove a questi ultimi ne siano delegati i compiti) sovraccarichi della responsabilità di un gran numero di minori non accompagnati in modo tale da non espletare adeguatamente le funzioni previste dalla normativa europea; tale situazione di fatto, secondo la Commissione europea, viola, tra l'altro: l'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva accoglienza ove si prevede che «il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori» e l'articolo 19, paragrafo 1, che stabilisce, tra l'altro che gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza,
   evidenziata dunque l'opportunità di introdurre tutte le misure necessarie per poter procedere quanto prima alla conclusione della procedura di infrazione UE n. 2014/2171 2);
   considerata l'opportunità, al fine di meglio attuare le indicazioni che provengono dall'Unione europea in ordine alla tutela dei diritti di richiedenti asilo, di valutare l'inserimento nel testo del provvedimento di ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, in attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità, sulla base di quanto esposto in premessa e al fine di rimuovere ogni eventuale incertezza interpretativa, di specificare espressamente, all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, come modificato dall'articolo 2, comma 4, del provvedimento in esame, che «in ogni caso è assicurato il diritto all'ascolto del minore nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali
che lo riguardano» e di specificare altresì che «In ogni caso il tribunale deve, nell'interesse del minore, disporre l'udienza per l'ascolto del ricorrente che abbia presentato la domanda durante la minore età ovvero, qualora il minore abbia meno di dodici anni o sia impossibilitato, del suo tutore»;
   b) si valuti l'opportunità di prevedere che, come evidenziato nel parere espresso dalla Conferenza unificata, i colloqui su cui interviene lo schema di decreto in esame siano condotti, ove possibile, anche in presenza di un rappresentante dell'UNHCR;
   c) si valuti l'opportunità, anche alla luce dell'esigenza di assicurare decisioni in tempi rapidi ed in aderenza con quanto previsto dalle direttive UE in materia e di quanto da ultimo rilevato nella procedura di infrazione n. 2014/2171, di prevedere all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, che il tribunale per i minorenni operi in forma monocratica laddove agisce per aprire la tutela e nominare il tutore del minore non accompagnato;
   d) si valuti l'opportunità di estendere anche ai presidenti di sezione la previsione che dispone l'esclusività dell'incarico per i presidenti delle commissioni territoriali;
   e) si valuti l'opportunità di recepire, con specifiche modifiche legislative, quanto previsto dal Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale, adottato dal Ministro dell'interno l'8 settembre 2017, con particolare riguardo ai profili evidenziati in premessa;
   f) alla luce delle modifiche disposte dall'articolo 2, si valuti, al fine di evitare incertezze interpretative, l'opportunità di introdurre analoga specificazione (si applicano «in quanto compatibili») anche all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, in cui si fa menzione della competenza del tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
   g) nell'ambito delle disposizioni in materia di elenco dei tutori volontari, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, modificato dall'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame, si valuti l'opportunità, al fine di assicurare il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di introdurre meccanismi che consentano a tale organismo di monitorare lo stato di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47, prevedendo, ad esempio, che i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborino con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza anche predisponendo rapporti sulle attività realizzate;
   h) si valuti l'esigenza di adottare tutte le misure necessarie per poter procedere quanto prima alla conclusione della procedura di infrazione UE n. 2014/2171;
   i) al fine di meglio attuare le indicazioni che provengono dall'Unione europea in ordine alla tutela dei diritti di richiedenti asilo tenuto conto delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE:
    1. agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015, si valuti la possibilità di prevedere, in aderenza con la normativa dell'Unione europea, una disciplina più articolata e dettagliata, già in sede di prima accoglienza, sullo svolgimento di un colloquio individuale, mediante l'ausilio di mediatori linguistico-culturali, che prenda in considerazione la situazione complessiva della persona ed in cui la stessa sia informata riguardo alla facoltà di presentare domanda di protezione internazionale ed alla successiva procedura;
    2. sia valutata l'opportunità di prevedere disposizioni volte a meglio assicurare le misure di accoglienza, e in special modo alle persone portatrici di esigenze particolare ai sensi dell'articolo 17, fino alla conclusione del procedimento sulla domanda di protezione internazionale;

    3. tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, si valuti l'opportunità di prevedere l'obbligo della motivazione per ogni specifica domanda che venga rigettata dalla Commissione territoriale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008.
   l) si valuti infine l'opportunità di inserire nello schema di decreto legislativo in esame una norma di coordinamento che, modificando l'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, espliciti che le autorità di pubblica sicurezza, ai fini dell'accertamento dell'età, consultino il neo-istituito sistema informativo dei minori stranieri non accompagnati e che, al fine di aggiornare tempestivamente i dati contenuti nel predetto sistema, i tribunali per i minorenni debbano comunicare il provvedimento di accertamento dell'età al ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 464).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

  La I Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
   premesso che:
    al fine di rispettare, ai sensi dell'articolo 117, comma 1 Cost. l'obbligo internazionale derivante dell'articolo 12, par. 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, occorre prevedere che ogni minore abbia la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante;
    per attuare gli articoli 3, par. 1, e 17, par. 1 della direttiva 2013/33/UE che prevedono che il richiedente ha diritto di accedere al sistema di accoglienza fin dal momento della sua manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, le informazioni sull'accesso al sistema di accoglienza gli devono essere fornite non già al momento della ricezione della domanda (concetto non sempre univocamente interpretato nella prassi e che può addirittura rinviare il tutto al momento del deposito formale di una domanda scritta o della sua verbalizzazione), bensì fin dal momento in cui l'ufficio di polizia riceve tale manifestazione di volontà;
    per dare effettiva e completa attuazione all'articolo 6, par. 6 della direttiva 2013/33/UE che vieta agli Stati di esigere documenti inutili o sproporzionati o di imporre altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti garantiti dalla direttiva stessa, risulta necessario modificare in tal senso l'articolo 4 del decreto legislativo n. 142/2015;
    col comma 4 dell'articolo 5 decreto legislativo n. 142/2015 l'Italia si avvale della facoltà prevista dall'articolo 7, par. 2 della direttiva 2013/33/UE. Tuttavia al fine di rispettare le disposizioni della direttiva e le riserve di legge in materia di stranieri (articolo 10, comma 2 Cost.) e in materia di misure limitative della libertà di circolazione (articolo 16 Cost.), occorre espressamente prevedere che il prefetto esercita la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica del richiedente soltanto – come prevede la direttiva – nei casi concreti in cui sussistano motivi di
pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;
    al fine di dare effettiva implementazione alla definizione di rischio di fuga del richiedente quale presupposto del suo trattenimento consentito dall'articolo 8, par. 3, lettera b) della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 6, comma 2, lettera d), decreto legislativo n. 142/2015 nella parte in cui tale rischio si riferisce all'inottemperanza dei provvedimenti dell'articolo 14 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, deve essere modificato in modo da riferire tale rischio soltanto a precedenti violazioni dei provvedimenti impartiti allo straniero espulso (e non anche dei provvedimenti impartiti allo straniero respinto, essendo il respingimento incompatibile con l'applicazione delle norme in materia di asilo ai sensi dell'articolo 10 decreto legislativo n. 286/1998) indicati in tale articolo che possano costituire davvero una manifestazione della volontà dello straniero di volersi sottrarre all'esecuzione di provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato (sottrazione dalle misure coercitive alternative al trattenimento, inottemperanza senza giustificato motivo all'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato impartito allo straniero espulso, fuga da un centro di identificazione ed espulsione);
    occorre dare esatta e completa attuazione all'articolo 11, par. 4 della direttiva 2013/33/UE ed evitare in modo sistematico quelle frequenti situazioni di promiscuità che comportino violazioni del divieto di trattamenti degradanti previsto dall'articolo 3 CEDU e lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU, rilevate e condannate nell'attuale sistema italiano di accoglienza dei richiedenti asilo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Tarakhel c. Suisse del 4 novembre 2014. In secondo luogo occorre prevedere che gli eventuali dinieghi di accesso al centro di permanenza temporanea in cui è trattenuto il richiedente asilo devono essere disposti con atto scritto e motivato al fine di consentirne l'eventuale impugnazione. In terzo luogo la riserva di legge in materia di stranieri e di diritto di asilo e in materia di libertà personale (articoli 10, commi 2 e 3, e 13 Cost.) esigono di meglio individuare espressamente con norma di rango legislativo quali sono le persone le cui condizioni del richiedente asilo impediscono il trattenimento, facendo riferimento sia alle persone portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17, sia alle ipotesi indicate nelle disposizioni penali e processuali che impediscono l'esecuzione delle pene detentive per motivi di salute;
    nell'articolo 8 che delinea in generale il sistema di accoglienza occorre introdurre precise garanzie volte ad implementare i diritti del richiedente asilo previsti dalle norme internazionali ed europee. 1) Le attività di soccorso di migranti ritrovati o che entrino nel territorio dello Stato in situazione di soggiorno irregolare devono comunque comprendere una completa informazione in lingua comprensibile a chiunque della facoltà di manifestare la volontà di presentare domanda di asilo, e dei suoi diritti, come prevede l'articolo 8 della direttiva 2013/32/UE e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ciò vale in generale per qualsiasi straniero potenzialmente interessato a richiedere protezione internazionale. L'informazione deve essere accurata, fatta attraverso un mediatore culturale, in lingua comprensibile e solo dopo che il richiedente ha ricevuto un primo aiuto e sia stato posto in condizioni di poter in modo sereno ricevere le informazioni medesime. L'attività informativa è compito dello Stato. Può essere fornita da soggetti terzi di provata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con lo Stato, senza che tuttavia a questi soggetti possa essere contestualmente affidate attività di monitoraggio/garanzia nello stesso centro o in altri centri di eguale natura. 2) In mancanza di tale informazione ogni eventuale provvedimento di respingimento o di espulsione deve intendersi nullo (Cass., sez. VI, ord. 25 marzo 2015, n. 5926). 3) Le operazioni
di identificazione sono effettuate da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nelle ipotesi, nei modi, nei limiti e nei termini previsti dalla legge per la generalità dei cittadini e dal Regolamento n. 603/2013 che istituisce EURODAC. 4) Poiché l'articolo 8 par. 2 della direttiva 2013/32/UE prevede che le organizzazioni e le persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti abbiano effettivo accesso ai richiedenti presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne occorre prevedere espressamente tale accesso e garantire un accesso effettivo alle strutture di accoglienza o di trattenimento ad enti indipendenti che possano monitorare l'effettivo rispetto del diritto all'informazione di cui al comma 2- ter dell'articolo 8. Tali organizzazioni dovranno poter avere accesso a tutti i luoghi in cui sono presenti o transitano gli stranieri. L'accesso ai centri e alle singole parti di questi non può essere sottoposto a previa autorizzazione. Tali organizzazioni in occasione dei loro accessi possono altresì fornire informazioni direttamente ai richiedenti asilo Tali organizzazioni non possono svolgere in convenzione con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività di cui al comma 2-ter dell'articolo 8 ovvero altre attività in convenzione con pubblica Amministrazione nei centri di primo soccorso di cui all'articolo 8 comma 2 o di prima accoglienza di cui all'articolo 9 o nei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 decreto legislativo n. 286/1998. 5) Lo straniero che abbia manifestato volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che sia cittadino di Stati che sono ammessi dalle norme dell'Unione europea alla ricollocazione in altri Stati dell'Unione europea deve essere tempestivamente informato, deve esprimere le sue preferenze e informare sull'eventuale presenza di familiari in altri Stati dell'UE e fino al momento del trasferimento è ospitato in centri di accoglienza. Infatti gli articoli 5 e 6 della Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio del 14 settembre 2015 e della Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio del 22 settembre 2015 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia prevedono che dopo l'identificazione le procedure per la ricollocazione si concludano entro 60 giorni durante i quali il richiedente asilo usufruisce comunque delle misure di accoglienza, e in ogni caso ai fini della ricollocazione in altro Stato si privilegia il superiore interesse del minore e l'esigenza di mantenere unite le famiglie e si deve garantire che il richiedente asilo sia informato nella sua lingua della possibilità della ricollocazione in altro Stato. 6) Al fine di ottemperare ai requisiti generali dell'accoglienza previsti dall'articolo 18 par. 1 lettera b) della direttiva 2013/33/UE, occorre prevedere che i centri di soccorso e di prima assistenza e i centri governativi di prima accoglienza siano destinati soprattutto alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti debbano essere in ogni caso trasferiti nel minor tempo possibile nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 14, o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 11. 7) Si sono registrate criticità in merito all'applicazione dell'articolo 8, comma 2, decreto legislativo n. 25/2008 per il riferimento ai centri di soccorso e prima accoglienza istituiti dal decreto- legge 30 ottobre 1995 n. 51 convertito in legge 29 dicembre 1995 n. 573. Tale legge infatti si riferiva ad una emergenzialità circoscritta in termini geografici e temporali e dava la più ampia discrezionalità al Governo nella disciplina di tali centri, in contrasto con la riserva di legge in materia di stranieri prevista dall'articolo 10, comma 2 Cost. Perciò risulta necessaria una norma di rango legislativo che indichi i termini massimi di accoglienza, i minimi standard di accoglienza e una modalità legittima di istituzione dei centri medesimi;
    il provvedimento risulta carente dal punto di vista dell'informazione circa la possibilità di richiedere asilo, dell'accoglienza
dei minori non accompagnati, della regolamentazione degli standard minimi presso i CAS;
    risulta altresì opportuno prevedere forme di accesso al lavoro ai fini di una maggiore integrazione sociale, essendo insufficiente prevedere esclusivamente forme di volontariato;
    il sistema di protezione internazionale dovrebbe assumere carattere ordinario, mentre al momento riceve un'applicazione esigua e non efficace,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 2, comma 4 dello schema di decreto legislativo, di novella dell'articolo 19-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il tribunale deve sempre disporre l'udienza per l'ascolto del ricorrente che abbia presentato la domanda durante la minore età ovvero, qualora il minore abbia meno di dodici anni o sia impossibilitato, del suo tutore.»;
   b) al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 le parole «che riceve la domanda» sono sostituite con le parole «al quale è manifestata la volontà di presentare la domanda»;
   c) al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «In ogni caso l'accesso alle misure di accoglienza, l'effettiva presentazione della domanda e la sua verbalizzazione non possono essere mai ritardate od omesse a causa della raccolta di altre notizie da parte dell'autorità di pubblica sicurezza o a causa dell'effettuazione delle operazioni di identificazione del richiedente o a causa dell'impossibilità del richiedente di indicare al momento della presentazione della domanda un luogo preciso in Italia in cui abbia il proprio effettivo domicilio»;
   d) all'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori non accompagnati ospitati in uno dei centri indicati nell'articolo 19 l'indirizzo del centro costituisce domicilio e dimora abituale ai fini delle medesime notifiche e comunicazioni, che devono essere fatte contestualmente anche al tutore.»; 2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «Il prefetto può disporre tale prescrizione soltanto nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda»;
   e) all'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche: 1) Alla fine del comma 2, lettera d) sono aggiunte le seguenti parole «con riferimento alle violazioni indicate nei commi 1-bis, 5-ter e 7 di tale articolo commesse dallo straniero espulso». 2) Alla fine del comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: «In ogni caso, la durata esatta di ogni periodo di trattenimento, nei limiti previsti dalle norme vigenti, è comunque stabilita dal giudice nella sua ordinanza che dispone la convalida». 3) Nel comma 7 le parole «fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto» sono sostituite con le seguenti: «fino all'adozione di sospensione del provvedimento impugnato disposto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 35-bis». 4) Il comma 8 è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a trenta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale, finché 8 permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento
ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente centocinque giorni. Allorché il trattenimento cessi o il giudice sospenda l'efficacia della decisione impugnata, il richiedente asilo riceve il permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed è accolto in un centro del sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 14 o, in mancanza, in uno dei centri di cui all'articolo 11». 5) Alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «in ogni caso il trattenimento del richiedente può essere disposto o prorogato soltanto se nel caso concreto non sia applicabile nessuna tra le misure alternative al trattenimento indicate nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
   f) all'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche: 1) Alla fine del comma 1 la proposizione «ove possibile è preservata l'unità del nucleo familiare» è sostituita con la seguente proposizione: «Alle famiglie trattenute deve essere comunque fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'unità e l'intimità». 2) Alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Il diniego deve essere comunicato con atto scritto e specificamente motivato in relazione alle circostanze del singolo caso e alla situazione del richiedente». 3) Alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso non possono essere trattenute le persone portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 e quelle che si trovano nelle medesime condizioni di salute indicate nell'articolo 146 del codice penale e nell'articolo 286-bis del codice di procedura penale»;
   g) all'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono inserite le seguenti modifiche: 1) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le funzioni di soccorso e prima assistenza nonché di identificazione devono avvenire in strutture a tal fine destinate e appositamente istituite con decreto del Ministro dell'interno. La durata massima dell'accoglienza in tali centri non può comunque superare i sette giorni e devono in ogni caso essere rispettate le modalità di accoglienza di cui all'articolo 10 comma 1». 3) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Allorché il soccorso avvenga in mare tali prestazioni sono erogate nei limiti previsti dalle norme del diritto internazionale del mare, delle norme dell'Unione europea, delle linee guida sul soccorso in mare di migranti e rifugiati elaborate dall'UNHCR insieme con l'Organizzazione internazionale del mare e nei limiti del personale, dei servizi e dei materiali effettivamente disponibili a bordo delle imbarcazioni che effettuano il salvataggio. La persona soccorsa e i suoi familiari che si trovino con essa hanno diritto al riposo immediato, al rifocillamento e ad indossate nuovi indumenti ripuliti e sono sottoposte alle immediate verifiche sanitarie, salvo che si riveli la necessità di interventi ospedalieri o ambulatoriali. La persona soccorsa e i suoi familiari una volta giunti sulla terraferma sono ospitati nell'ambito di un centro di primo soccorso e accoglienza o di un centro governativo di prima accoglienza o, in mancanza in una delle strutture attivate ai sensi dell'articolo 11, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloquio, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie
pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo;
   h) poiché l'assistenza dei richiedenti protezione internazionale ha la natura di diritto soggettivo garantito dalla direttiva 2013/33/UE, la sua tutela giurisdizionale deve essere assicurata in forme piene, effettive e conformi a tale natura e perciò deve spettare non già al giudice amministrativo, che è il giudice degli interessi legittimi, bensì al giudice ordinario, che è il giudice dei diritti soggettivi e perciò occorre correggere in tal senso l'articolo 15, comma 6 decreto legislativo n. 142/2015;
   i) al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 25 della direttiva 2013/32/UE a tutela dei minori non accompagnati e alla riserva in materia di stranieri prevista nell'articolo 10, comma 2 e 3 Cost. occorre consolidare in norme legislative le prescrizioni circa il contenuto di questi servizi attualmente previste dalle linee guida del Ministro dell'interno per la disciplina delle condizioni di accoglienza nei centri di accoglienza dei minori non accompagnati, In secondo luogo poiché il testo attuale dell'articolo 19, comma 3 decreto legislativo n. 142/2015 prevede che ogni Comune deve collocare i minori stranieri non accompagnati nei propri centri per minori nei casi in cui non siano momentaneamente disponibili posti negli appositi centri per minori stranieri non accompagnati istituiti e finanziati nell'ambito dello SPRAR occorre abrogare l'articolo 19, comma 3-bis (inserito dall'articolo 1-ter della legge n. 160/2016, di conversione con modificazione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113), il quale, nella estrema genericità della formulazione, collocando i minori stranieri tra 14 e 16 anni in appositi grandi strutture temporanee di prima accoglienza gestite dai Prefetti, così derogando agli standard in vigore per tutti i minori, che in nome della tutela del superiore interesse del minore garantito dalle norme internazionali, esigono dimensioni ridotte dei numeri e degli operatori e un rapporto ridotto tra minori ed operatori da collocarsi presso i singoli enti locali, ha introdotto nell'ordinamento italiano una norma che discrimina i minori stranieri non accompagnati rispetto ai minori italiani ed ai minori accolti all'interno dei centri SPRAR e, dunque, viola i principi costituzionali di eguaglianza senza distinzioni e di tutela dei minori (articoli 3 e 31 Cost). L'inutilità e la pericolosità della permanenza in vigore di tale disposizione è accresciuta dopo l'entrata in vigore della legge 7 aprile 2017, n. 47 che tutela i minori stranieri non accompagnati e ha istituito e finanziato all'interno dello SPRAR i Comuni e i loro appositi centri per i minori stranieri non accompagnati.
Dadone, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio.

ALLEGATO 10

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (C. 4741 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 4741 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;
   considerato che il contenuto del provvedimento reca una pluralità di interventi, riconducibili a diversi ambiti materiali, tra cui, in primo luogo, le materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie», «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) ed s) della Costituzione;
   evidenziato che viene al contempo in rilievo la materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e che il testo interviene altresì, per alcuni profili, su ulteriori ambiti materiali quali la «tutela della salute» e le «grandi reti di trasporto e di navigazione», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e «difesa e Forze armate», «norme generali sull'istruzione», «ordine pubblico e sicurezza» di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d), n) e h) della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 12

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche (C. 4679, approvata dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 4679, approvata dal Senato, e abb., recante «Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche»
   rilevato che il contenuto del provvedimento appare riconducibile alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
   osservato poi, per quanto attiene alle norme sull'inclusione scolastica e a quelle sulla formazione universitaria e post-universitaria, che può essere richiamato l'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sull'istruzione, nonché il terzo comma dello stesso articolo 117, che attribuisce alla potestà legislativa concorrente la materia dell'istruzione;
   valutato che, per quanto attiene poi ai profili relativi all'uso della LIS e della LIS tattile, nonché di ogni strumento idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e nei giudizi civili e penali, possono essere richiamate le materie di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera g) e l) (rispettivamente ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale), riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
   valutato, infine, per quanto attiene al profilo della prevenzione e identificazione precoce della sordità e sordocecità, nonché dell'adozione di strumenti idonei ad attenuare o correggere il deficit uditivo e visivo, può essere richiamata la materia della tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.