VIII Commissione

Ambiente, territorio e lavori pubblici

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)

Commissione VIII (Ambiente)

Comm. VIII

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
SOMMARIO
Giovedì 6 aprile 2017

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni) ... 111

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 127

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo del gruppo MoVimento 5 Stelle) ... 144

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) ... 112

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. Atto n. 402 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) ... 120

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11060 Grimoldi: Sulla messa in sicurezza della strada statale n. 34 del Lago Maggiore ... 124

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 159

5-10919 Pastorelli: Sull'emergenza della viabilità della Strada statale 16 e dei trasporti nella provincia di Foggia ... 125

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 160

5-10780 Vella: Sulle conseguenze della riduzione dell'invaso del bacino idrico di Campotosto ... 125

5-10920 Borghi: Sui tempi previsti per il rilascio del parere in merito alla realizzazione del raddoppio dello svincolo autostradale dell'A26 in località Baveno ... 125

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 161

5-11058 Matarrese: Sul completamento delle opere pugliesi incompiute ritenute prioritarie dal Governo ... 125

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 162

5-11061 Mannino: Sull'emanazione dei decreti ministeriali attuativi del codice dei contratti pubblici ... 125

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) ... 163

5-11059 Pellegrino: Iniziative di competenza in materia di traffico aereo in quanto fonte di inquinamento atmosferico ... 126

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) ... 200

VIII Commissione - Resoconto di giovedì 6 aprile 2017

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Atto n. 397.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 5 aprile.

  Raffaella MARIANI, relatrice, illustra la proposta di parere come riformulata (vedi allegato 1), anche con riferimento alle osservazioni sottopostele dai colleghi, sottolineando in particolare le integrazioni intervenute sui temi dell'offerta anomala e dei sistemi antiturbativa, del fondo di progettazione, della digitalizzazione. Ritiene inoltre di aver accolto alcune delle indicazioni contenute nella proposta di parere alternativa relativamente al dibattito pubblico e alla questione della manodopera, sottolineando peraltro la necessità di mantenersi entro i limiti dei principi della legge delega. Da ultimo segnala che nella proposta di parere su alcuni aspetti è stata evidenziata la non completa attuazione da parte del Governo dei criteri di delega.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che una proposta di parere di analogo contenuto è stata già approvata nella giornata di oggi dai colleghi della Commissione Lavori pubblici del Senato.

  Claudia MANNINO (M5S), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto su un provvedimento complesso e in tempi ristretti, ricorda che il Ministro Delrio, intervenendo in audizione lo scorso 4 aprile, aveva demandato alle Commissioni competenti di Camera e Senato alcune scelte importanti, tra le quali, in particolare, l'eventuale previsione di un periodo transitorio per quanto riguarda la qualificazione delle stazioni appaltanti in ragione dell'innalzamento da 1 milione di euro a 2.5 milioni di euro del limite per il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa. Segnala altresì la questione posta dall'ANAC in merito all'articolo 20 del codice, che interviene in materia di opere pubbliche realizzate da privati a loro carico, senza addivenire alla fissazione di limiti o soglie. Presenta una proposta di parere alternativa (vedi allegato 2), sottolineando che già nella giornata di lunedì della scorsa settimana erano stati sottoposti alla relatrice alcuni rilievi, che non sono stati tenuti in alcun conto. Anticipa quindi il voto contrario da parte dei componenti del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Salvatore MATARRESE (CI), nell'esprimere un plauso alla relatrice per il copioso lavoro svolto, manifesta tuttavia il proprio dissenso per le modalità con cui è stato affrontato il tema del subappalto, evidenziando che la soluzione adottata nella proposta di parere, senza andare a beneficio delle piccole e medie imprese, configura un rischio di procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Nell'apprezzare l'apertura nei confronti di un eventuale innalzamento da 1 milione di euro a 2,5 milioni di euro della soglia per il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, ribadisce il parere contrario relativamente alla proposta in materia di subappalto.

  Tino IANNUZZI (PD), nel preannunciare il voto favorevole dei componenti del gruppo del PD, reitera i propri ringraziamenti alla relatrice per l'intenso e proficuo lavoro svolto, in esito allo svolgimento di una seria ed attenta discussione con i colleghi del Senato, che ha consentito di fornire un importante contributo, integrando e migliorando il testo, già ampiamente positivo, dello schema di decreto correttivo. Segnala favorevolmente il fatto che la proposta di parere formulata dalla relatrice, pur prendendo atto delle posizioni espresse, in particolare da regioni e comuni, abbia demandato al Governo le decisioni relative alla modifica delle diverse soglie fissate dal codice nonché alla previsione di eventuali periodi transitori. Nel rilevare inoltre come si sia attribuito al Governo un orizzonte di intervento più ampio, soprattutto attraverso la sollecitazione ad individuare risorse adeguate per la qualificazione del personale della pubblica amministrazione, ribadisce la convinzione che la proposta di parere formulata dalla relatrice rappresenti un importante contributo al miglioramento del sistema degli appalti pubblici nel nostro Paese.

  Filiberto ZARATTI (MDP), nel condividere i ringraziamenti alla relatrice per l'ottimo lavoro svolto su un provvedimento tanto complesso, segnala che la proposta di parere alternativa presentata nella seduta di ieri dal suo gruppo è volta a rendere note le perplessità e le proposte dei componenti del gruppo MDP in merito allo schema di decreto correttivo. Pur ribadendo un parere positivo sul lavoro svolto dalla relatrice, preannuncia voto di astensione sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), nel manifestare alla relatrice stima e apprezzamento per il lavoro svolto, che ha comunque contribuito a porre un argine all'intervento del Governo, sottoscrive le osservazioni avanzate dai colleghi nel corso della discussione sullo schema di decreto correttivo, con particolare riguardo alla mancata centralità del progetto esecutivo, che a suo avviso rappresenta l'aspetto più grave. Preannuncia da ultimo il suo voto contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte infine che sarà posta in votazione la proposta di parere, come riformulata dalla relatrice e che, in caso di sua approvazione, risulteranno precluse le votazioni sulle proposte di parere alternative presentate dai gruppi MdP e M5S.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dalla relatrice, risultando pertanto preclusa la votazione delle proposte di parere alternative presentate dai gruppi MDP e M5S.

  La seduta termina alle 16.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Atto n. 401.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Maria Chiara GADDA (PD) relatrice, ricorda ai colleghi che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo, volto ad attuare la direttiva 2014/52/UE, che ha modificato la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (c.d. direttiva VIA). La predetta direttiva apporta una serie di innovazioni alla normativa europea, anche allo scopo di rafforzare la qualità della procedura di impatto ambientale. La delega al Governo per il recepimento della nuova direttiva in materia di VIA è stata concessa dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) che, all'articolo 14, ha altresì dettato una serie di principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega stessa, volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE tra i quali segnalo i principi di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di VIA, anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale, il criterio del rafforzamento della qualità della procedura di VIA, nonché la revisione e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio.
  Lo schema di decreto legislativo è composto da 27 articoli, prevalentemente volti a novellare gli articoli della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'ambiente).
  Passo quindi a dare conto in sintesi dei contenuti dello schema di decreto, rinviando per un'analisi più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.
  L'articolo 1, nell'ambito delle finalità del decreto legislativo 152/2006, è volto a recepire la direttiva 2014/52/UE che, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, prende in considerazione nuovi temi, quali quello della biodiversità, della tutela del paesaggio e della vulnerabilità e resistenza dei progetti rispetto ad incidenti e a calamità naturali. Rispetto a fattori già previsti dal decreto vigente vengono introdotti: la popolazione e la salute umana, la biodiversità – con particolare riferimento alle specie e agli habitat protetti – il paesaggio e la vulnerabilità dei progetti ai rischi di gravi incidenti e calamità naturali. La norma contiene inoltre una nuova definizione di «impatti ambientali», che comprende gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui fattori elencati.
  L'articolo 2, che modifica le definizioni previste dal decreto legislativo 152/2006, è volto a introdurre una definizione più articolata di «valutazione di impatto ambientale», quella di «valutazione di impatto sanitario» (o «VIS») e di «valutazione di incidenza». È inoltre sostituita la definizione di «progetto» prevedendo, ai fini dei procedimenti di VIA, la possibilità da parte dei proponenti di presentare degli elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del «progetto di fattibilità», di cui all'articolo 23, comma 6, del Codice dei contratti pubblici; alternativamente, il livello di dettaglio dovrà comunque consentire una valutazione degli impatti ambientali. Vengono modificate le definizioni di «studio di impatto ambientale», «verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto», «provvedimento di assoggettabilità a VIA di un progetto» e «provvedimento di VIA». Ulteriori nuove definizioni riguardano la «condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA», la «condizione ambientale del provvedimento di VIA», l’«autorizzazione» e l’«autorità competente».
  L'articolo 3, che sostituisce integralmente i commi da 5 a 11 dell'articolo 6 del decreto legislativo 152/06, prevede che la valutazione di impatto ambientale si applica solo ai progetti che possono avere impatti ambientali negativi. Sono altresì specificate le tipologie di progetti sottoposti ad una previa verifica di assoggettabilità a VIA e alla procedura di VIA. L'articolo 3 introduce, inoltre, l'istituto del pre-screening stabilendo che il proponente, ove presuma che le modifiche o le estensioni dei progetti specificati non producano impatti ambientali negativi, possa chiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite liste di controllo, una valutazione preliminare volta ad individuare la eventuale procedura da avviare. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, l'autorità competente comunicherà l'esito delle proprie valutazioni, che avranno carattere non vincolante, indicando se il progetto debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA oppure direttamente alla procedura di VIA. Sono altresì disciplinate le esenzioni in materia di VIA per alcune tipologie di progetti, secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/52/UE, con specifico riguardo a progetti, o parti di progetti, che hanno come scopo non solo la difesa nazionale, ma anche che abbiano l'unico obiettivo di risposta alle emergenze di protezione civile, qualora la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi. Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'ambiente, in casi eccezionali e dopo aver ricevuto il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa esentare in tutto o in parte un progetto
dalle disposizioni in materia di VIA, qualora ritenga che esse pregiudichino le finalità del progetto purché siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 7 del cd. Codice dell'ambiente, al fine di esplicitare in tale articolo solo il riferimento alle competenze in materia di VAS e AIA», considerato che le competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA sono disciplinate dal nuovo articolo 7-bis del decreto legislativo 152/2006, inserito dall'articolo 5 dello schema di decreto.
  L'articolo 5, infatti, inserisce nel Codice dell'ambiente l'articolo 7-bis relativo alle competenze di materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, disciplinando sia quelle statali che regionali. Si prevede che le due procedure devono essere effettuate a diversi livelli istituzionali razionalizzando i procedimenti ed evitando duplicazioni. Si distinguono i progetti di competenza statale da quelli di competenza regionale facendo riferimento agli elenchi contenuti negli allegati, sui quali interviene l'articolo 22 dello schema. Si disciplinano le competenze amministrative a livello statale e l'autorità competente a livello regionale, che è la pubblica amministrazione preposta alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente in base alle leggi regionali o delle Province autonome. Con disposizione innovativa, volta a recepire l'articolo 1 paragrafo 9 della direttiva 2014/52/UE che inserisce nella direttiva 2011/92/Ue l'articolo 9-bis in materia di conflitto di interessi, si stabilisce che, nel caso in cui l'autorità competente nei procedimenti di VIA o di assoggettabilità a VIA coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime dovranno separare in modo appropriato e nell'ambito dell'organizzazione delle proprie competenze amministrative le funzioni confliggenti che riguardano l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto. Si specifica, inoltre, che il procedimento di VIA regionale deve rispettare il procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa al procedimento amministrativo e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, all'articolo 14, comma 4, secondo le modifiche apportate dall'articolo 24 dello schema in esame.
  L'articolo 6 sostituisce integralmente l'articolo 8 del cd. Codice dell'ambiente, che disciplina la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, VIA e VAS. La norma specifica il numero massimo di quaranta componenti della Commissione, i requisiti professionali dei Commissari e prevede che l'incarico di Commissario è rinnovabile una sola volta. Si prevede che a supporto della Commissione operi uno specifico Comitato tecnico istruttorio, posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto da 30 componenti A decorrere dall'anno 2017 i costi del funzionamento di questi organi – compresi i compensi per i componenti – sono determinati annualmente con un decreto del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 7, concernente il coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale, prevede che l'autorizzazione integrata ambientale, per i progetti in cui è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, può essere rilasciata solo dopo che l'autorità competente abbia stabilito che i progetti medesimi non vadano effettivamente assoggettati a VIA. Viene, altresì, modificato un riferimento normativo interno al fine di identificare il richiamo al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
  L'articolo 8 modifica l'articolo 19 del Codice, collocando in esso la disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA), attualmente contenuta nel testo vigente dell'articolo 20 del Codice medesimo. Si prevede che il proponente trasmetta all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, assieme alla copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori.
La verifica della circostanza se il progetto comporti possibili impatti ambientali è condotta dall'autorità competente. Eventuali chiarimenti o integrazioni possono essere richiesti, per una sola volta, entro trenta giorni dal ricevimento dello studio preliminare; in tal caso, i chiarimenti richiesti devono essere trasmessi entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni, non prorogabili; qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta e si procede all'archiviazione della domanda medesima. Rispetto alla procedura vigente, nel testo in esame viene soppressa la fase della consultazione del pubblico. I termini per l'adozione, da parte dell'Autorità competente, del procedimento di screening di VIA sono fissati entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web dello studio preliminare ambientale, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti od integrazioni eventualmente richiesti. In circostanze eccezionali – legate alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto – è previsto che l'Autorità competente proroghi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica. In questo caso è compito dell'Autorità proponente comunicare al proponente per iscritto le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. È specificata la natura perentoria per le pubbliche amministrazioni dei termini citati. Ad esito della propria istruttoria, e qualunque sia la decisione assunta, l'Autorità competente dovrà specificare i «motivi principali» che ne sono alla base. In caso di decisione di non assoggettare un determinato progetto al procedimento di VIA, l'Autorità competente specifica, ove richiesto dal proponente, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali negativi. Si ribadisce quanto già stabilito dal nuovo testo dell'articolo 6, comma 6, lettere c) e d), del Codice (come riscritto dall'articolo 3 del presente schema), vale a dire che la verifica di assoggettabilità a VIA statale e regionale per i progetti rispettivamente elencati dagli allegati II-bis e IV deve avvenire in base ai criteri e alle soglie definiti dal decreto ministeriale Ambiente 30 marzo 2015, recante «Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome».
  L'articolo 9, che sostituisce integralmente l'articolo 20 del Codice dell'ambiente, prevede che il proponente ha facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'Autorità competente, che è finalizzata a definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. L'Autorità competente – basandosi sulla documentazione trasmessa dal proponente – comunica a quest'ultimo l'esito delle proprie valutazioni entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Spetta all'Autorità competente assicurare che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.
  L'articolo 10 – che sostituisce integralmente l'articolo 21 del d.lgs. 152/2006 – disciplina una fase di consultazione eventuale tra il proponente, l'Autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di determinare i contenuti dello studio di impatto ambientale.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo 152/2006, che disciplina la predisposizione dello studio di impatto ambientale e i suoi contenuti. Si conferma quanto previsto dalla disposizione vigente (rispettivamente dai commi 2 e 1), secondo cui, in particolare, lo studio di impatto ambientale (SIA) è predisposto a cura e spese del proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII. La norma disciplina i contenuti minimi dello SIA. Le innovazioni rispetto al testo vigente riguardano l'obbligo, per il proponente, di tener conto delle conoscenze e
dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni, nonché di curare che l'esattezza della documentazione sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali o da esperti che sottoscrivono lo SIA.
  Gli articoli 12, 13 e 14 modificano la disciplina del procedimento di VIA contenuta nel testo vigente degli artt. 23-27 del Codice. Ricordo che nella relazione illustrativa di accompagnamento del provvedimento in esame e nell'allegata analisi di impatto della regolamentazione (AIR) si precisa che, da un'analisi «della durata media delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di circa 3 anni e che, nonostante la normativa vigente preveda termini più ridotti (da un minimo di 150 a un massimo di 390 giorni), le attuali tempistiche minime per lo svolgimento di una valutazione di impatto ambientale sono di circa 300 giorni fino ad un massimo di 6 anni».
  La nuova disciplina del procedimento, che si articola in diverse fasi, si applica, in maniera diretta, solamente ai procedimenti di VIA di competenza statale. In particolare, l'articolo 12 modifica l'articolo 23 del Codice, che disciplina la presentazione dell'istanza, l'avvio del procedimento di VIA e la pubblicazione degli atti, anche ai fini della semplificazione degli adempimenti a carico del proponente e all'accelerazione della procedura, mediante l'indicazione di tempi certi, più brevi e perentori, coerentemente con quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 114/2015, che prevede la semplificazione, l'armonizzazione e la razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale. Il nuovo testo, infatti, non riproduce la disposizione vigente, in base alla quale all'istanza è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati. Si prevede, in sostituzione di tale norma, che, una volta che l'autorità competente abbia verificato la completezza dei documenti, sia la stessa autorità a comunicare per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
  L'articolo 13 modifica l'articolo 24 del Codice, che disciplina la consultazione del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le consultazioni transfrontaliere nell'ambito del procedimento di VIA. Le innovazioni sono principalmente volte ad incidere sulla certezza dei tempi e sulla velocizzazione delle procedure, perseguita sia attraverso la riduzione dei termini previsti dal testo vigente che attraverso l'eliminazione degli obblighi di pubblicazione degli avvisi a mezzo stampa contemplati dal medesimo testo vigente. La norma dispone che dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA. Specifiche disposizioni attengono alle ipotesi nelle quali sia necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita ovvero nel caso in cui le modifiche apportate siano sostanziali.
  L'articolo 14 modifica il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 152/2006, relativo alla valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione, facendo confluire nel nuovo testo anche il contenuto di alcune disposizioni attualmente contenute negli articoli 26 e 27 del Codice medesimo e relative alla decisione (cioè al provvedimento di VIA) e all'informazione sulla decisione adottata. Sono disciplinati, quindi l'adozione, i contenuti e i termini per l'adozione del provvedimento di VIA e le forme di pubblicità dello stesso, nonché l'acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate. Rispetto al testo vigente, che fissa i termini
di conclusione del procedimento ancorandoli alla data di presentazione dell'istanza (fissando un termine di 150 giorni), il nuovo testo fa decorrere i termini dalla conclusione della fase di consultazione e sono dimezzati i tempi concessi per il prolungamento dell'istruttoria. Appare rilevante l'innovazione in base alla quale tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della L. 241/1990.
  L'articolo 15, che sostituisce l'articolo 26 del decreto legislativo 152/2006, dispone che il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista. In recepimento della normativa europea, si prevede che l'autorizzazione deve comprendere almeno il provvedimento di VIA e le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.
  L'articolo 16 introduce una procedura di VIA statale alternativa a quella delineata dagli articoli 12-14, che può essere attivata su richiesta del proponente, e che consente di concentrare in un unico provvedimento (denominato «provvedimento unico in materia ambientale») tutti i titoli abilitativi o autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, attraverso il ricorso allo strumento della conferenza di servizi decisoria (vale a dire lo stesso strumento previsto per il procedimento unico di VIA regionale dall'articolo 24 dello schema). Mentre nell'articolo 24 la norma prevede che, nell'ambito della conferenza di servizi, sono acquisite tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, nell'articolo in esame viene precisato che autorizzazioni, intese, pareri, concerti, nulla osta, o atti di assensi che confluiscono nel «provvedimento unico» sono quelli in materia ambientale e vengono elencate le autorizzazioni, il cui rilascio è compreso nell'ambito del «provvedimento unico in materia ambientale». Il procedimento comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario: autorizzazione integrata ambientale; autorizzazione per gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; autorizzazione per immersione in mare da attività di escavo e di posa di cavi e condotte; autorizzazione paesaggistica; autorizzazione culturale; autorizzazione sul vincolo idrogeologico; nulla osta di fattibilità per la realizzazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati alla c.d. normativa Seveso; autorizzazione antisismica (articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001). Le nuove disposizioni introdotte dallo schema in esame sono il risultato dell'innesto della disciplina della conferenza di servizi utilizzata per la VIA regionale all'interno del procedimento di VIA statale delineato dagli articoli 12-14 dello schema. Il procedimento si articola in una serie di fasi. Segnalo in questa sede che la conclusione della conferenza – che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, in ossequio alle disposizioni dell'articolo 14-ter della legge 241/1990 – deve avvenire entro 210 giorni e che la decisione di rilasciare i titoli è assunta sulla base del provvedimento di VIA. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli. Qualora sia necessaria l'AIA, il provvedimento deve contenere le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo 152/2006, sulle misure incluse nell'AIA e sulle misure relative alle migliori tecniche disponibili e alle norme di qualità ambientale. Anche nell'ambito di tale procedimento, tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 241/1990.

  L'articolo 17, che sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo 152/2006, disciplina la procedura di monitoraggio e controllo del corretto adempimento delle condizioni ambientali previste nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA. Si prevede che il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA e sono disciplinate le modalità con cui l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali e l'adozione delle opportune misure correttive. Le disposizioni dell'articolo 28 regolano i casi di verifica positiva e di esito negativo della verifica di ottemperanza, nel qual caso l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale si applicano le sanzioni. Qualora i risultati delle attività di verifica accertino la sussistenza di impatti ambientali negativi imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, è prevista la possibilità da parte della autorità competente di acquisire ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, modificando il provvedimento di VIA, e stabilendo eventuali condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario.
  L'articolo 18, che sostituisce l'articolo 29 del Codice, disciplina il sistema sanzionatorio relativo al procedimento di valutazione d'Impatto ambientale. Rispetto alla norma vigente, si prevede, in caso di inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello valutato, che l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, diffida, ovvero sospende l'attività per un tempo determinato in caso di rischio di impatti ambientali negativi, ovvero revoca il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente. Si prevede, inoltre, la possibilità, in taluni casi tra i quali i progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o al procedimento di VIA, di assegnare da parte della autorità competente un termine all'interessato per avviare un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, consentendo nel frattempo la possibilità di prosecuzione dei lavori o delle attività. Sono inoltre introdotte sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di realizzazione di un progetto o parte di esso, senza VIA o senza verifica di assoggettabilità, ove prescritte, e nei confronti del soggetto che non osserva le condizioni ambientali presenti nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA o di VIA (comma 5). I proventi derivanti dalle sanzioni di competenza statale sono destinate, tra l'altro, alla vigilanza e al monitoraggio ambientale.
  L'articolo 19, che sostituisce il comma 2-bis dell'articolo 30, prevede, in caso di progetti con impatti interregionali, che l'autorità competente metta a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinché i soggetti interessati assumano le determinazioni.
  L'articolo 20, che modifica l'articolo 32 del Codice concernente le consultazioni transfrontaliere, alla lettera a), prevede l'obbligo di trasmissione dell'autorità competente agli Stati membri consultati anche delle decisioni finali e di tutte le informazioni riguardanti le valutazioni degli impatti ambientali e del provvedimento di VIA di cui all'articolo 25 sostituito dall'articolo 14 dello schema in esame.
  L'articolo 21, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 33 del Codice, prevede che le tariffe da applicare ai proponenti siano determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie di monitoraggio e controllo
delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, con un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che – sulla base di quanto previsto dall'articolo 25, comma 7, dello schema in esame – deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
  L'articolo 22 reca una serie di modifiche agli allegati alla parte II del Codice. Il comma 1 reca una serie di modifiche all'allegato II, che elenca i progetti sottoposti a VIA di competenza statale. Il comma 2 introduce il nuovo allegato II-bis, che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (c.d. screening di VIA) di competenza statale. Il comma 3 introduce puntuali modifiche all'allegato III, concernente i progetti di competenza regionale. Il comma 4 introduce puntuali modifiche all'Allegato IV, che elenca i Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza regionale, al fine precipuo di eliminare da tale allegato le categorie progettuali inserite nel nuovo Allegato II-bis. Il comma 5 aggiunge l'Allegato IV-bis al decreto legislativo 152/2006 relativo ai contenuti dello studio preliminare ambientale. Il comma 6 sostituisce l'Allegato V concernente i criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19, mentre il comma 7 interviene sull'allegato VII, che disciplina dettagliatamente i contenuti dello studio di impatto ambientale, al fine di recepire quanto introdotto dalla direttiva 2014/52/UE.
  L'articolo 23 detta una serie di disposizioni principalmente finalizzate a regolare il passaggio tra la disciplina vigente e quella nuova risultante dalle modifiche previste dal decreto in esame. Si prevede l'applicazione della normativa attualmente vigente, che verrà modificata dal provvedimento in esame, ad una serie di procedimenti avviati prima del 16 maggio 2017. La norma fa riferimento ai procedimenti di screening di VIA pendenti a tale data, nonché ai procedimenti di VIA per i quali risulti avviata alla medesima data la fase di consultazione relativa alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale o per i quali sia stata presentata l'istanza di VIA.
  L'articolo 24 modifica il comma 4 dell'articolo 14 della legge 241/1990, che ha introdotto una disciplina specifica per la conferenza di servizi sui progetti sottoposti a VIA, al fine di chiarirne l'applicabilità alle sole procedure di VIA di competenza regionale e di apportare le modifiche necessarie a rendere il testo coerente con le modifiche apportate dallo schema in esame al cd. Codice dell'ambiente. Rispetto al testo vigente, si stabilisce che – al fine di consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa da parte della Conferenza di servizi, finalizzata al rilascio di tutti i titoli necessari – il proponente è tenuto, all'atto della presentazione dell'istanza di VIA, ad allegare la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore. Viene, altresì, precisato che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi reca l'indicazione esplicita del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi rilasciati e viene specificato che la decisione di concedere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, è assunta sulla base del provvedimento di VIA. Si prevede, inoltre, che la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine di 300 giorni.
  L'articolo 25, in attuazione delle modifiche apportate al decreto legislativo 152/06 da parte dello schema in esame, prevede l'adozione di sette decreti ministeriali e la previsione di un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, tra Ministero dell'ambiente e il Ministero dei beni e delle attività culturali, per la definizione di forme e modalità di raccordo per l'esercizio delle rispettive competenze disciplinate dal medesimo Codice, come modificato dal provvedimento in esame.
  L'articolo 26 provvede ad abrogare una serie di disposizioni del testo vigente del
Codice, al fine di coordinare la disciplina introdotta dallo schema in esame con l'attuale quadro normativo.
  L'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Tutto ciò premesso rileva che si tratta di un provvedimento corposo, molto delicato che presenta numerosi aspetti sui quali la Commissione ambiente può fornire un importante contributo in direzione della certezza dei tempi di realizzazione delle opere, della trasparenza delle procedure nonché della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Nel ricordare ai colleghi che per la prossima settimana è previsto un breve ciclo di audizioni di soggetti interessati, chiede al presidente se si possano acquisire i risultati del lavoro svolto al Senato, dove l'esame del provvedimento è stato già avviato.

  Ermete REALACCI, presidente, nel condividere l'opinione della relatrice sulla delicatezza dei temi posti dal provvedimento in esame, precisa che, come concordato nella scorsa riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella prossima settimana si svolgeranno le audizioni di rappresentanti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'ANCI e della Conferenza stato-regioni. Da ultimo ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 25 aprile.

  Filiberto ZARATTI (MDP), lamenta il fatto paradossale che non ci sia stato da parte del Governo un adeguato percorso partecipativo, pur trattandosi di interventi sul sistema della valutazione di impatto ambientale dei progetti, che coinvolge tra i diversi soggetti anche i cittadini. Ritiene pertanto indispensabile che vengano auditi anche rappresentanti delle associazioni ambientaliste e dei cittadini, considerato in particolare che il provvedimento all'esame intenderebbe introdurre modifiche radicali rispetto alle attuali procedure.

  Ermete REALACCI, presidente, nel preannunciare l'intenzione di verificare la fattibilità di una dilazione del termine per l'espressione del parere, invita i colleghi a sottoporre entro la giornata di martedì prossimo un elenco di soggetti, ai quali chiedere un contributo scritto sul contenuto del provvedimento in esame, riservandosi la possibilità di una loro audizione nel caso in cui i tempi lo dovessero consentire. Concorda con la relatrice sull'opportunità di acquisire gli esiti dell'esame del Senato.

  Claudia MANNINO (M5S) invita la relatrice a valutare le eventuali sovrapposizioni, lamentate da diversi enti locali, tra il provvedimento in esame e i contenuti della cosiddetta riforma Madia, che interviene anche in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
Atto n. 402.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Roberto MORASSUT (PD), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto che, in attuazione della delega contenuta all'articolo 9 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015), adegua la normativa nazionale alle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 305/2011 in materia di commercializzazione dei prodotti da costruzione, col fine di semplificare o chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti, tenendo altresì conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione comunitaria.
  Scopo del citato regolamento è quello di assicurare informazioni affidabili su tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono realizzati per diventare parte permanente di opere di costruzione, in relazione alle loro prestazioni nei sette criteri ritenuti essenziali: resistenza meccanica e stabilità; sicurezza in caso di fuoco; igiene, sicurezza e ambiente; sicurezza in uso; protezione contro il rumore; risparmio energetico; uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni. Il regolamento ha su tali basi modificato le condizioni di accesso al mercato e, dal luglio 2013, per poter essere immessi sul mercato unico europeo i prodotti da costruzione – che rientrano nel campo di applicazione di una norma armonizzata o sono conformi ad una Valutazione Tecnica Europea – devono essere accompagnati dalla Dichiarazione di Prestazione per poter recare la marcatura CE. È il fabbricante a fornire la Dichiarazione di Prestazione all'atto dell'immissione sul mercato, assumendosi la responsabilità delle prestazioni dichiarate che concernono l'impiego previsto, le caratteristiche essenziali relative all'impiego previsto, le performance di almeno una delle caratteristiche essenziali.
  Passando all'esame del provvedimento – che si compone di 31 articoli – l'articolo 1, oltre ad indicare le sopra indicate finalità del provvedimento, fa salve le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche per la progettazione, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione. L'obiettivo è quello di chiarire che le norme del presente schema di decreto si applicano alla commercializzazione dei prodotti, mentre il loro utilizzo è sottoposto alla normativa nazionale.
  All'articolo 2 sono riportate le definizioni considerati utili per una corretta applicazione del provvedimento. Si segnala in particolare che si intendono per amministrazioni competenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, competente per il requisito resistenza meccanica e stabilità dei prodotti, il Ministero dell'Interno, competente per la sicurezza in caso di incendio, e il Ministero dello sviluppo economico, competente per i restanti requisiti.
  In attuazione del criterio di delega indicato al comma 2, lettera b), del citato articolo 9 della legge di delegazione europea 2015, l'articolo 3 istituisce, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di cui fanno parte di diritto rappresentanti designati dalle tre Amministrazioni competenti (in un numero massimo di nove) nonché i componenti italiani del Comitato permanente per le costruzioni, istituito dall'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 per assistere la Commissione europea. Tali componenti, come stabilito al successivo articolo 26, sono designati in numero di tre, uno per ciascuna amministrazione competente. Il comitato, senza nuovi oneri per lo Stato, ha i fondamentali compiti di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e determina indirizzi volti ad assicurare l'uniformità ed il controllo dell'attività di valutazione degli organismi notificati.
  Come previsto dal citato regolamento UE, con l'articolo 4 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del punto di contatto nazionale prodotti (denominato pcP-Italia), il punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, che si avvarrà della collaborazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
  L'articolo 5 è finalizzato a garantire la piena integrazione fra le regole comunitarie per la commercializzazione dei prodotti e quelle nazionali per l'impiego degli stessi. In tema di commercializzazione, si prevedono disposizioni nel caso in cui un prodotto da costruzione rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza desumibile dall'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il
prodotto in questione. In tale caso, salvo specifiche esclusioni previste dall'articolo 5 del regolamento UE, ai fini dell'immissione sul mercato, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione ed appone la marcatura CE, ai sensi della normativa dell'Unione europea. Il medesimo articolo specifica che, per quanto riguarda invece l'impiego nelle opere di un prodotto da costruzione, si applicano le disposizioni nazionali: per i materiali e prodotti per uso strutturale, si applicano le norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e per i materiali e prodotti per uso antincendio si applicano le disposizioni adottate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
  L'articolo 6 riporta le disposizioni attuative riguardanti il contenuto della dichiarazione di prestazione del prodotto e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza, specificando che è responsabilità del fabbricante individuare le caratteristiche da evidenziare.
  Nell'articolo 7 si stabilisce, in attuazione del criterio direttivo di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 9 della legge di delegazione europea 2015, nonché dell'articolo 29 del regolamento (UE) n.  305/2011, di designare un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB), composto da personale del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione Centrale per la prevenzione o la sicurezza tecnica del Ministero dell'interno e dell'Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La definizione delle modalità di funzionamento dell'organismo è demandata ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  Il Capo III dello schema di decreto è relativo agli organismi notificati, vale a dire – come previsto dal regolamento UE n. 305/2011 – agli organismi autorizzati a svolgere attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto, per i casi in cui l'intervento di un'entità terza sia previsto obbligatoriamente ai sensi del citato regolamento. A tal fine l'articolo 8 stabilisce che alle tre amministrazioni competenti sopra indicate spetta il compito di rilasciare all'organismo richiedente, ciascuna per i requisiti di competenza del prodotto, i preventivi decreti di autorizzazione, di durata massima quadriennale, sulla cui base il Ministero dello sviluppo economico, in quanto autorità notificante, procederà alla notifica. Al comma 2 del medesimo articolo si stabilisce che, ai fini della autorizzazione e della notifica degli organismi, si applicano due distinte procedure (dettagliate ai successivi articoli 11 e 12), a seconda che siano o meno basate sul certificato di accreditamento.
  L'articolo 9 prevede che possono essere organismi notificati le società di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati, i quali dimostrino il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 43 del citato regolamento UE, tra i quali l'istituzione a norma del diritto nazionale e la personalità giuridica, l'indipendenza dall'organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta, la capacità di svolgere tutte le fasi del processo di valutazione e verifica e la disposizione del personale e dei mezzi necessari. L'elenco dettagliato dei requisiti richiesti per gli organismi notificati e per la loro attività è contenuto all'allegato D, che costituisce parte integrante del provvedimento.
  L'articolo 10 stabilisce le modalità di redazione e presentazione della domanda di notifica da parte dei soggetti interessati ad essere autorizzati e notificati.
  Come anticipato, l'articolo 11 disciplina le modalità di autorizzazione, ai fini della notifica basata sul certificato di accreditamento. In tal caso l'autorizzazione è adottata sulla base del certificato di accreditamento rilasciato dalla società Accredia, ovvero l'Organismo unico nazionale di accreditamento, che attesta che l'organismo in questione rispetta tutti i requisiti richiesti dal regolamento UE e dal presente provvedimento. Ai fini del rilascio
del certificato di accreditamento, i rapporti tra le amministrazioni competenti e l'organismo unico nazionale di accreditamento sono regolati con apposita convenzione, pubblicata sui siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti, alle quali spetta il compito di svolgere attività di monitoraggio e di vigilanza sul processo di accreditamento.
  Come disposto dall'articolo 12, nel solo caso in cui manchi la convenzione prevista all'articolo precedente tra organismo di accreditamento e amministrazioni competenti, l'autorizzazione è soggetta ad istruttoria da parte delle amministrazioni competenti volta a verificare il possesso dei requisiti richiesti. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria ed i termini del procedimento di autorizzazione ai fini della notifica sono riportati nell'allegato C al provvedimento.
  Le procedure da adottarsi in tutti i casi di rinnovo dell'autorizzazione, previste all'articolo 13, sono sostanzialmente analoghe a quelle per la prima autorizzazione, con la possibilità di trasmettere una semplice di dichiarazione di permanenza dei requisiti nel caso di documentazione invariata rispetto a quella già agli atti delle amministrazioni. Alla durata del rinnovo si applica la durata prevista dalla prima autorizzazione, che in generale è di quattro anni.
  L'articolo 14 disciplina la modalità di presentazione da parte degli organismi notificati della relazione annuale alle amministrazioni competenti sulle attività svolte nell'anno precedente nel settore dei prodotti da costruzione.
  L'articolo 15 prevede che siano a carico dei richiedenti le spese sostenute per le attività connesse all'attuazione del regolamento UE. Le tariffe, i termini e le modalità di versamento, nonché i criteri di riparto, con l'eccezione delle tariffe relativa all'attività di Accredia, saranno successivamente determinate con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  In attuazione di quanto previsto dal regolamento UE, nonché dal criterio di delega dettato dalla lettera h) del citato articolo 9 della legge di delegazione europea 2015, il Capo V del provvedimento riguarda il fondamentale aspetto delle procedure per la vigilanza sul mercato nei settore dei prodotti da costruzione.
  In primo luogo, l'articolo 16 stabilisce le modalità di controllo da parte delle amministrazioni competenti sull'attività degli organismi notificati, per accertare la permanenza del requisiti posti alla base dell'autorizzazione. A tal fine si conferiscono al personale delle amministrazioni i necessari poteri di accesso ai luoghi e ai documenti, stabilendo le procedure di diffida, sospensione, limitazione e revoca dell'autorizzazione, a seconda della gravità della difformità eventualmente riscontrata.
  Ai sensi dell'articolo 17, le amministrazioni competenti sono autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione, per i quali risulta rilevante il requisito base di rispettiva competenza. La vigilanza si attua attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli tesi a verificare che i prodotti di costruzioni utilizzati, eventualmente anche prodotti in altri Stati dell'UE, siano conformi ai requisiti stabiliti.
  L'articolo 18 demanda la definizione delle procedure da attuarsi nello svolgimento delle sopraindicate attività di controllo e vigilanza ad un decreto interministeriale delle amministrazioni competenti, da adottarsi entro sei mesi dall'emanazione del provvedimento in questione. Il medesimo articolo stabilisce che gli eventuali provvedimenti che – ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 – proibiscono o limitano la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto o ne dispongono il ritiro o il richiamo siano proporzionati alla natura del rischio e adeguatamente motivati, indicando inoltre i mezzi di impugnativa ed il termine entro cui è possibile ricorrere, e vengano notificati all'interessato entro sette giorni dall'adozione.

  Gli articoli da 19 a 23 recano la disciplina dell'impianto sanzionatorio del decreto in esame, mentre l'articolo 24, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera l) dal comma 2 dell'articolo 9 della legge di delegazione europea 2015, abroga le disposizioni incompatibili con il provvedimento in questione.
  Quanto agli articoli 25 e 26, essi definiscono, in attuazione dei criteri di delega, le modalità di designazione dei rappresentanti italiani nel gruppo di coordinamento degli organismi notificati e nel comitato permanente per lo costruzioni, di cui agli articoli 55 e 64 del regolamento (UE) n. 305 del 2011.
  L'articolo 27 definisce gli obblighi di riservatezza per tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del provvedimento, mentre l'articolo 28 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, siano effettuati eventuali ulteriori adeguamenti della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti. Si stabilisce, altresì, che per gli aspetti tecnici l'aggiornamento e la modifica degli allegati al decreto siano predisposti mediante decreto interministeriale delle Amministrazioni competenti.
  L'articolo 29 riporta le disposizioni transitorie necessarie a garantire la graduale e corretta applicazione del nuovo decreto, senza soluzioni di continuità. In conclusione, gli articoli 30 e 31 recano rispettivamente la clausola generale di invarianza finanziaria e la disposizione relativa all'entrata in vigore del provvedimento.
  Tutto ciò premesso, si riserva di predisporre una proposta di parere a seguito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza della vicepresidente Serena PELLEGRINO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Simona Vicari.

  La seduta comincia alle 16.35.

  Serena PELLEGRINO, presidente, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture. Comunica che, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2012, la pubblicità sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la web-tv della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-11060 Grimoldi: Sulla messa in sicurezza della strada statale n. 34 del Lago Maggiore.

  Roberto SIMONETTI (LNA) (LNA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Roberto SIMONETTI (LNA) (LNA) ringrazia la sottosegretaria per la parte della risposta relativa al ripristino del piano viario danneggiato dalla frana, rilevando tuttavia che non si tratta di un episodio isolato. Si dichiara comunque insoddisfatto, dal momento che il Ministero competente non appare nell'ottica di intervenire sulla messa in sicurezza dell'intero asse viario, che rappresenta peraltro l'unico collegamento tra la zona di Verbania e la Svizzera.

5-10919 Pastorelli: Sull'emergenza della viabilità della Strada statale 16 e dei trasporti nella provincia di Foggia.

  Angelo CERA (Misto-UDC), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Angelo CERA (Misto-UDC), auspica che gli interventi indicati vengano eseguiti con urgenza, considerato il notevole flusso di traffico che caratterizza la strada statale adriatica, in particolare in primavera ed estate, e il quotidiano verificarsi di incidenti mortali. Nel ringraziare in particolare la CISL locale per l'impegno, ribadisce la necessità di intervenire con urgenza.

5-10780 Vella: Sulle conseguenze della riduzione dell'invaso del bacino idrico di Campotosto.

  Serena PELLEGRINO, presidente, presidente, avverte e che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-10780, presentata dal deputato Vella, è rinviata ad altra seduta.

5-10920 Borghi: Sui tempi previsti per il rilascio del parere in merito alla realizzazione del raddoppio dello svincolo autostradale dell'A26 in località Baveno.

  Enrico BORGHI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Enrico BORGHI (PD), replicando, ringrazia la sottosegretaria per aver fornito chiarimenti in merito all’iter procedurale in corso, comunicando altresì che il rilascio del parere è previsto per la fine del corrente mese di aprile. Esprime soddisfazione, anche in considerazione della complessità della procedura autorizzatoria, trattandosi di un'arteria importante, caratterizzata da diverse criticità, tanto più che in Italia di norma i due terzi dei tempi richiesti per il completamento di un'opera sono da attribuirsi ad adempimenti burocratici.

5-11058 Matarrese: Sul completamento delle opere pugliesi incompiute ritenute prioritarie dal Governo.

  Salvatore MATARRESE (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Salvatore MATARRESE (CI) replicando, esprime la propria soddisfazione per il fatto che le opere pugliesi ritenute prioritarie dal Governo siano addirittura in numero superiore al previsto. Tuttavia rileva come nella risposta non vengano fornite indicazioni circa le iniziative che il Ministero intende adottare per sbloccare tali lavori, importanti sia per la dotazione infrastrutturale pugliese sia per i risvolti occupazionali.

5-11061 Mannino: Sull'emanazione dei decreti ministeriali attuativi del codice dei contratti pubblici.

  Claudia MANNINO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Claudia MANNINO (M5S), nel replicare si dichiara insoddisfatta, evidenziando che con lo schema di decreto correttivo vengono posticipate anche in maniera consistente le date fissate dal codice dei contratti pubblici per l'emanazione dei decreti ministeriali, come avviene a titolo esemplificativo per il provvedimento sulla tutela del patrimonio archeologico. Rileva inoltre che non sono stati rispettati i termini che lo stesso Ministro aveva indicato nella tabella sinottica messa a disposizione del Parlamento nello scorso mese di marzo. Da ultimo segnala che con l'atto di sindacato ispettivo in questione si intendeva non tanto essere aggiornati sullo stato dell'arte, quanto piuttosto sapere se il Ministero si fosse dato dei termini per completare l'attuazione della normativa europea in materia di appalti.

5-11059 Pellegrino: Iniziative di competenza in materia di traffico aereo in quanto fonte di inquinamento atmosferico.

  Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), presidente, illustra l'interrogazione in titolo, di cui è prima firmataria.

  La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), presidente, replicando, ringrazia la sottosegretaria per l'esauriente risposta fornita, che riguarda tuttavia l'azione del Governo esclusivamente a livello internazionale, ribadendo la gravità dei dati forniti dalle agenzie ambientali, con particolare riguardo all'ARPA della regione Umbria. Segnala la necessità di porre ai gas di scarico dei velivoli la medesima attenzione rivolta all'inquinamento prodotto dai veicoli stradali, stigmatizzando il fatto che il trasporto aereo non sia stato preso in considerazione in occasione della COP21 di Parigi. Da ultimo sollecita un'azione anche con riguardo al trasporto aereo militare, sottolineando come la salute dei cittadini rappresenti un bene primario, superiore a tutte le altre considerazioni.

  Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 17.05.

VIII Commissione - giovedì 6 aprile 2017

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   premesso che:
    lo schema di decreto in esame è stato adottato ai sensi della legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante la delega per l'adozione del nuovo codice degli appalti, che è stata attuata con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'articolo 1, comma 8, di tale legge autorizza infatti il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e della medesima procedura, ad adottare disposizioni correttive e integrative del codice;
    lo schema di decreto in esame dovrà pertanto essere adottato in via definitiva entro il 19 aprile 2017, previa acquisizione, entro venti giorni, dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, ed, entro trenta giorni, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorsi tali termini, il decreto legislativo può essere adottato anche in mancanza dei pareri;
    inoltre, ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi della legge delega, il Governo, con osservazioni ed eventuali modifiche, ritrasmette il testo per il parere definitivo alle Commissioni, che si esprimono entro quindici giorni;
    apprezzato l'approfondito e articolato parere espresso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione speciale del 22 marzo 2017, di cui si condividono i contenuti e i rilievi espressi e che arricchisce il lavoro istruttorio delle competenti Commissioni parlamentari, che nelle condizioni ed osservazioni del presente parere hanno fatto proprie molte delle valutazioni del Consiglio;
    apprezzato altresì il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 30 marzo 2017 che, nel rappresentare le specifiche esigenze e istanze dei territori locali, ha fornito importanti spunti di riflessione ai fini della stesura del parere da parte delle Commissioni parlamentari;
    considerati gli elementi informativi acquisiti nel corso dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici, svolta congiuntamente dalle competenti Commissioni di Camera e Senato (con particolare riguardo alle audizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione), nonché attraverso i contributi pervenuti dai vari soggetti interessati pubblici e privati;
   rilevato che:
    la nuova disciplina sui contratti pubblici necessita, per la sua piena operatività, di una serie di provvedimenti attuativi puntualmente elencati nel codice, la cui adozione – per la quale nella maggior parte dei casi sono già scaduti i termini – è però indispensabile per la
compiuta applicazione dei principali istituti innovativi, di carattere strategico, del codice medesimo;
    in particolare, appare necessario che venga adottato in tempi rapidi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a disciplinare l'applicazione della procedura di dibattito pubblico, di cui all'articolo 22, comma 2, del codice;
    appare, altresì, necessario adottare al più presto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a definire i requisiti per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, previsto dall'articolo 38, comma 2, del codice, al fine di garantire l'attuazione del sistema della qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, che rappresenta un pilastro fondamentale del nuovo impianto normativo, e così consentire l'adozione delle linee guida per l'attuazione del sistema di qualificazione stesso;
    il predetto sistema di qualificazione rappresenta infatti condizione indispensabile per una compiuta valorizzazione del ruolo delle province e delle città metropolitane, nel generale contesto della riduzione delle stazioni appaltanti;
    ancora nella prospettiva della qualificazione delle stazioni appaltanti e tenuto conto del carattere innovativo di talune disposizioni introdotte dal codice per il recepimento delle direttive europee del 2014, assume una centrale rilevanza il tema della formazione delle risorse umane delle medesime stazioni appaltanti, a cui dovrebbero essere destinati appositi stanziamenti con ulteriori provvedimenti;
    sarebbe, altresì, necessario che il Governo destinasse ulteriori risorse con successivi provvedimenti per finanziare il fondo per la progettazione destinato a regioni ed enti locali e per rendere più agevole ed efficace l'accesso a tali risorse, atteso che i meccanismi previsti a legislazione vigente non sono stati sufficientemente implementati nel corso degli anni;
    appare opportuno che il Governo definisca una strategia nazionale per la digitalizzazione nel settore delle costruzioni e delle opere pubbliche, che contenga misure e metodi per garantire la graduale conversione dei predetti settori da modelli tradizionali a modelli più innovativi, a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 23, comma 13, del codice, volto tra l'altro all'introduzione di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (Building Information Modeling o BIM);
    lo schema di decreto in esame introduce innovazioni rilevanti in materia di criteri ambientali e sociali, finalizzate a una valorizzazione dei medesimi criteri, nella direzione auspicata dalle Commissioni parlamentari competenti nel parere sul codice;
    come puntualmente ribadito dal Consiglio di Stato nel suo parere, «i correttivi conseguono un effetto utile se intervengono dopo un ragionevole periodo di applicazione pratica, necessario per una compiuta verifica di impatto della regolamentazione». Si ritiene pertanto necessario, da un lato attendere il completamento del quadro normativo della nuova disciplina, attraverso l'emanazione dei provvedimenti attuativi ancora mancanti, dall'altro assicurare un adeguato periodo di stabilità della disciplina stessa, che possa consentire di apprezzarne l'impatto in tutti i vari aspetti;
    anche al fine di evitare, per quanto possibile, l'introduzione disordinata di modifiche normative, spesso di carattere disomogeneo, in una materia assai complessa e delicata (come accaduto purtroppo con il precedente Codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), è auspicabile che eventuali, futuri interventi sulla disciplina conservino un carattere unitario ed organico; a tal fine il Parlamento dovrà valutare l'opportunità di verifiche a cadenza triennale, così come segnalato anche dal Consiglio di Stato nel suo parere;

   considerato che:
    il partenariato pubblico privato (PPP), e più in generale la compartecipazione dei capitali privati per la realizzazione delle opere pubbliche, hanno registrato in questi anni difficoltà operative, con ricadute negative sull'andamento degli investimenti pubblici;
    appare opportuno quindi intervenire sulla disciplina del PPP, contenuta nella parte quarta del codice, anche allo scopo di agevolare il reperimento delle fonti finanziarie, garantendo una corretta allocazione dei rischi e definendo più precisamente l'ambito di applicazione;
    al fine di superare talune criticità riscontrate nell'applicazione delle operazioni di PPP, sarebbe opportuno che il Governo garantisse un coordinamento e una sinergia nella valutazione dei progetti, anche attraverso una struttura di supporto qualificato alle amministrazioni, relativamente alla valutazione complessiva degli aspetti tecnici e di quelli economico-finanziari dei progetti, finalizzata anche a sviluppare un insieme di buone pratiche per massimizzare l'efficienza e il rendimento economico sociale di ciascun progetto;
   rilevato, altresì, che:
    lo schema di decreto in esame, accanto a correzioni di carattere formale, apporta numerose e significative modifiche al testo del vigente codice dei contratti pubblici, proponendo anche, per alcune fattispecie, un'impostazione molto diversa rispetto a quella adottata dallo stesso codice;
    alcune delle modifiche proposte potrebbero risultare non pienamente compatibili con i criteri della legge delega n. 11 del 2016, per cui appare opportuna, a seconda dei casi, una loro soppressione o ridefinizione. Si segnalano, in particolare le seguenti disposizioni:
     a) in materia di appalto integrato, l'articolo 35, comma 1, lettera b), dello schema, che inserisce un nuovo comma 1-ter all'articolo 59 del codice, consentendo di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definivo, quando ricorrano i presupposti di urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c). Tale norma amplia eccessivamente le possibilità di ricorso all'appalto integrato, laddove la legge delega all'articolo 1, comma, 1, lettera oo), richiede una limitazione radicale di tali possibilità;
     b) in materia di subappalto, l'articolo 66, comma 1, lettera d), che modifica il comma 6 dell'articolo 105 del codice, e l'articolo 95, che modifica l'articolo 174, comma 2, del codice, relativo al subappalto nelle concessioni. La prima norma demanda alla valutazione discrezionale della stazione appaltante la decisione su quando sia obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta e la possibilità di prevedere nel bando o nell'avviso di gara ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna in sede di stipula del contratto, anche sotto le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35. La seconda norma prevede che l'indicazione della terna dei subappaltatori, nei casi ivi previsti, debba avvenire, anziché in sede di offerta, prima della stipula del contratto. Entrambe tali modifiche non appaiono coerenti con l'articolo 1, comma 1, lettera rrr), che prevede l'espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto;
     c) in materia di affidamenti dei concessionari autostradali, certamente in violazione della legge delega – articolo 1, comma 1, lettera iii) – è la modifica proposta dall'articolo 97, comma 1, lettera a), dello schema, che interviene sull'articolo 177, comma 1, del codice, alterando il rapporto percentuale, ivi previsto, tra i contratti di lavori, servizi e forniture da affidare con procedura ad evidenza pubblica e quelli eseguibili direttamente da parte dei concessionari autostradali;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 3, che modifica l'articolo 3 del codice, recante le definizioni, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti capoversi:
   «oo-quater) “manutenzione ordinaria”, gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità. La manutenzione ordinaria è, di norma, preventiva e ricorrente;
   oo-quinquies) “manutenzione straordinaria”, gli interventi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;»;
    c) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   «b-bis) alla lettera zz), dopo le parole: “in condizioni operative normali,” sono aggiunte le seguenti: “per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non imputabili al concessionario o comunque non prevedibili rispetto alle assunzioni poste a base del piano economico finanziario,”;
   b-ter) alla lettera eee), dopo le parole: “si applicano” sono aggiunte le seguenti: “, per i soli profili di tutela della finanza pubblica,”»;
    d) alla lettera e), capoverso ggggg-bis), sostituire le parole: «principio di univocità dell'invio» con le seguenti: «principio di unicità dell'invio»;
   all'articolo 6, che modifica l'articolo 17 del codice, riguardante le esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, apportare le seguenti modificazioni:
    a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera d), numero 2), le parole: “di cui al punto 1.1)” sono sostituite dalle seguente: “di cui al punto 1)”;
   b) dopo la lettera l) è aggiunta, in fine, la seguente:
   “l-bis) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.”»;
   all'articolo 8, che modifica l'articolo 21 del codice, riguardante il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, apportare la seguente modificazione:
    al comma 1, sopprimere la lettera d);
   all'articolo 9, che modifica l'articolo 22 del codice, in materia di trasparenza
nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico, apportare la seguente modificazione:
    al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);
   all'articolo 10, che modifica l'articolo 23 del codice, relativo ai livelli della progettazione, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) al comma 1, lettera f), le parole: “l'efficientamento energetico” sono sostituite con le seguenti: “l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera” e, in fine, il segno: “;” è sostituito dal seguente: “.”;»;
    b) sopprimere la lettera b);
    c) al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «degli interventi di manutenzione» fino a: «importo» con le seguenti: «degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.»;
    d) al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole da: «Il progetto di fattibilità» a: «successive.» con le seguenti: «Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione.»;
    e) al comma 1, sopprimere la lettera e);
    f) al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: “misure di salvaguardia;”, sono inserite le seguenti: “deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;”»;
    g) al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   «h) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante individua nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.”»;
   all'articolo 11, che modifica l'articolo 24 del codice, sulla progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, apportare la seguente modificazione:
    al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: “I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un
profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione”.»;
   all'articolo 14, che modifica l'articolo 27 del codice, sulle procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «né di tracciato né» con le seguenti: «nel progetto e in» e sostituire le parole: «e paesaggistica» con le seguenti: «, paesaggistica e antisismica»; sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP»;
   all'articolo 17, che modifica l'articolo 30 del codice, in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) al comma 4, dopo le parole: “nei lavori” sono inserite le seguenti: “, servizi e forniture”»;
   all'articolo 20, che modifica l'articolo 34 del codice, in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale, apportare la seguente modificazione:
    al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal competente Ministero»;
   all'articolo 22, che modifica l'articolo 36 del codice, relativo ai contratti sotto soglia, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
    «1) alla lettera b), le parole: “di almeno cinque operatori economici” sono sostituite dalle seguenti: “rispettivamente di almeno quindici operatori economici, per i lavori, e di almeno dieci operatori economici per le forniture e i servizi,”»;
    b) al comma 1, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo;
    c) al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-bis) dopo il comma 7, è inserito il seguente: “7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento.”»;
   all'articolo 23, che modifica l'articolo 37 del codice, in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
   «b-bis) al comma 4, lettera c), dopo le parole: “costituita presso” sono inserite le seguenti: “le province, le città metropolitane ovvero”;
   b-ter) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: “le attribuzioni” sono inserite le seguenti: “delle province, delle città metropolitane e”;»;
   all'articolo 24, che modifica l'articolo 38 del codice, concernente la qualificazione delle stazioni appaltanti, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole «al terzo periodo, la parola “regionali” è soppressa ed»;

    b) al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2);
   all'articolo 29, che modifica l'articolo 48 del codice, relativo ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici, apportare la seguente modificazione:
    al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.”»;
   all'articolo 34, che modifica l'articolo 58 del codice, concernente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, apportare la seguente modificazione:
    al comma 1, lettera c), dopo le parole: «predette piattaforme, nonché» sono inserite le seguenti: «salvo diversa previsione normativa»;
   all'articolo 35, che modifica l'articolo 59 del codice, per la parte concernente l'appalto integrato, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai commi 1-bis e 1-ter» con le seguenti: «al comma 1-bis»;
    b) al comma 1, lettera b):
     1) al capoverso 1-bis), sopprimere le parole da: «ovvero in caso» fino a: «competitivo»;
     2) sopprimere il capoverso 1-ter;
     3) al capoverso 1-quater, sostituire le parole: «ai commi 1-bis e 1-ter» con le seguenti: «al comma 1-bis»;
   all'articolo 42, che modifica l'articolo 76 del codice, relativo alle informazioni dei candidati e degli offerenti, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) al comma 2:
    1) all'alinea, dopo le parole: “dell'offerente” sono inserite le seguenti: “e del candidato”;
    2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;”»;
   all'articolo 43, che modifica l'articolo 77 del codice, riguardante la commissione giudicatrice, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera c):
     1) sopprimere il numero 1);
     2) dopo il numero 2), inserire il seguente: «3) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.”»;
   all'articolo 44, che modifica l'articolo 78 del codice, riguardante l'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, apportare la seguente modificazione:
    al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «primo periodo,» fino a: «al»;
   all'articolo 49, che modifica l'articolo 83 del codice, relativo ai criteri di selezione, apportare la seguente modificazione:
    al comma 1, premettere la seguente lettera:
   «0a) al comma 2, le parole: “linee guida dell'ANAC adottate” sono sostituite
dalle seguenti: “decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC”»;
   all'articolo 50, che modifica l'articolo 84 del codice, concernente il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, apportare la seguente modificazione:
    al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3):
     sopprimere l'articolo 56, che modifica l'articolo 94 del codice, relativo ai principi generali in materia di selezione;
   all'articolo 57, che modifica l'articolo 95 del Codice, in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b):
     1) sostituire il numero 1) con il seguente:
    «1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, con applicazione dell'esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 97, comma 8;”»;
    2) sopprimere il numero 3);
    b) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”.»;
    c) al comma 1, lettera f), il capoverso 10-ter è sostituito dal seguente: «10-ter. La stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.»;
    d) al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «e alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero”.»;
    e) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   «h-bis) dopo il comma 14, è inserito il seguente:
  “14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.”»;
   all'articolo 59, che modifica l'articolo 97 del Codice, sulle offerte anormalmente basse, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) al comma 2:
    1) all'alinea, la parola: “procedendo” è sostituita dalla seguente: “il RUP o la Commissione giudicatrice procedono”;
    2) alla lettera a) le parole: “dieci per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento”;
    3) alla lettera b) le parole: “dieci per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore”;
    4) alla lettera c), le parole: “venti per cento” sono sostituite dalle seguenti: “quindici per cento”;
    5) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;”;

    6) alla lettera e), le parole da: “coefficiente sorteggiato dalla Commissione giudicatrice” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “coefficiente sorteggiato dalla Commissione giudicatrice o, in mancanza della Commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.”»;
    b) al comma 1, lettera d), sopprimere il n. 2);
    c) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   «e) al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2 è sempre utilizzata dalla stazione appaltante se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero. Comunque l'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.”»;
   all'articolo 63, che modifica l'articolo 102 del codice, riguardante i collaudi e le verifiche di conformità, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   «f) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”»;
    b) al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   «g) al comma 7:
    1) alla lettera b), dopo le parole: “ruoli della pubblica amministrazione” sono aggiunte le seguenti: “in servizio, ovvero” e le parole: “è stata svolta” sono sostituite con le seguenti: “è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza,”;
    2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.”»;
    c) al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) al comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.”»;
   all'articolo 66, che modifica l'articolo 105 del codice, in materia di subappalto, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 2);
    b) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   «b-bis) al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) le prestazioni
rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.”»;
    c) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   «il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
   a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
   b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
   c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
   d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.”»;
    d) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   «d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  “6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.”»;
    e) al comma 1, sopprimere le lettere e) e g);
   all'articolo 67, che modifica l'articolo 106 del codice, in tema di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, apportare la seguente modificazione:
    al comma 1, sopprimere la lettera c);
   dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.
(Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

  1. All'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;”»;
   all'articolo 93, che modifica l'articolo 165 del codice, relativo al rischio ed all'equilibrio economico-finanziario nelle concessioni, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), premettere il seguente numero:
   «01) al primo periodo, le parole: “ha luogo dopo la” sono sostituite dalle seguenti: “può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della”»;

    b) al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   «c) al comma 5:
    1) al primo periodo, dopo le parole: “rapporto in caso di” sono inserite le seguenti: “mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di”, le parole: “obbligazioni di progetto” sono sostituite dalle seguenti: “obbligazioni emesse dalle società di progetto” e le parole: “comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione”;
    2) al terzo periodo, dopo le parole: “Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo” sono aggiunte le seguenti: “e del precedente comma 3”»;
    c) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «d) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.”»;
   sopprimere l'articolo 95, che modifica l'articolo 174 del codice, sul subappalto nelle concessioni;
   sopprimere l'articolo 97, che modifica l'articolo 177 del codice, riguardante gli affidamenti dei concessionari;
   all'articolo 98, che modifica l'articolo 178 del codice, dedicato alle norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente codice» con le seguenti: «entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice»;
    b) al comma 1, sopprimere la lettera b);
    c) al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, prima delle parole: “Per le concessioni autostradali” sono aggiunte le seguenti: “Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato con canone di disponibilità,”»;
    d) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   «e) dopo il comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  “8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183.
  8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i poteri di cui al citato articolo 5.”»;
   all'articolo 99, che modifica l'articolo 180 del codice, dedicato alle norme in materia di partenariato pubblico privato, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, premettere le seguenti lettere:
   «0a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;»;
   «0b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica”.»;

    b) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   «c) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.”»;
   all'articolo 100, che modifica l'articolo 181 del codice, dedicato alle norme in materia di procedure di affidamento dei concessionari, apportare la seguente modificazione:
    sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sono soppresse le parole: “Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione come prevista dall'articolo 180, comma 1,”;
   b) al comma 4, le parole: “sentito il Ministro” sono sostituite con le seguenti: “sentito il Ministero”»;
   dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.
(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

  1. All'articolo 182, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.”»;
   all'articolo 102, che modifica l'articolo 188 del codice, concernente il contratto di disponibilità, l'inserimento della modifica di cui alla lettera a), relativa alla sostituzione del progetto di fattibilità tecnico ed economica con il capitolato prestazionale, è subordinato all'inserimento, nell'ambito delle definizioni di cui all'articolo 3 del codice, degli elementi minimi del capitolato prestazionale;
   all'articolo 110, che modifica l'articolo 201 del codice, concernente gli strumenti di pianificazione e programmazione nell'ambito della disciplina delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, apportare la seguente modificazione:
    a) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 4, sono aggiunte infine le seguenti parole: “e le Commissioni parlamentari competenti”.»;
   all'articolo 116, che modifica l'articolo 213 del codice, riguardante l'Autorità nazionale anticorruzione, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, premettere la seguente lettera:
   «0a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, l'ordinamento giuridico e la disciplina economica del proprio personale sulla base di quanto contenuto nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1o febbraio 2016 emanato ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e il trattamento economico del personale dell'Autorità, non può eccedere quello già definito in attuazione del soprarichiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.»;
    b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di beni e servizi,» inserire le seguenti: «avvalendosi a tal fine, sulla base
di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale,»;
    c) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
    «2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva.”»;
    d) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   «b-bis) al comma 9:
    1) al secondo periodo, dopo le parole: “con i relativi sistemi in uso” sono inserite le seguenti: “presso le sezioni regionali e”;
    2) al quinto periodo, sopprimere le parole: “ovvero di analoghe strutture delle regioni” e la parola: “stesse”;
   dopo l'articolo 116, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.
(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

  1. All'articolo 214 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4:
    1) al primo periodo, dopo la parola: “promuovendo” sono inserite le seguenti: “anche attività di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché”;
    2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8-bis”;
   b) al comma 7, dopo le parole: “I commissari straordinari” sono inserite le seguenti: “agiscono in autonomia e con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e”;
   c) al comma 8, le parole: “, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziate per tale finalità”;
   d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8-bis.”»;
   all'articolo 118, che modifica l'articolo 216 del codice, sulle disposizioni transitorie e di coordinamento, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i cui progetti definitivi risultino approvati» con le seguenti: «i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente», sostituire le
parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «con pubblicazione del bando entro dodici mesi»;
    b) al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   «e-bis) al comma 22, è premesso il seguente periodo: “Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice”.»;
   all'articolo 119, che modifica l'articolo 217 del codice, recante le abrogazioni, apportare la seguente modificazione:
    a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo la lettera i) è inserita la seguente: “i-bis) l'articolo 2, commi 289, 289-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il comma 2-bis dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101”.»;
   e con le seguenti osservazioni:
    a) all'articolo 10, che modifica l'articolo 23 del codice, relativo ai livelli della progettazione, con specifico riferimento alle integrazioni disposte dallo schema di decreto in esame concernenti i prezziari regionali, valuti il Governo l'opportunità di un coordinamento tra i predetti prezziari e l'attribuzione all'ANAC della funzione di elaborazione dei costi standard, disposta dalla lettera h-bis) del comma 3 dell'articolo 213 del medesimo Codice, inserita dall'articolo 116, comma 1, lettera a), dello schema in esame;
    b) all'articolo 59, che modifica l'articolo 97 del codice, relativo alle offerte anormalmente basse, con particolare riferimento al comma 5, lettera d), valuti il Governo l'osservazione formulata nel merito dal Consiglio di Stato che ha fatto esplicito riferimento alla non derogabilità dei minimi salariali;
    c) valuti il Governo l'opportunità di inserire specifiche disposizioni con riferimento alle specifiche tecniche di cui all'articolo 68, comma 2, del codice, in particolare precisando che tali specifiche devono riportare l'obbligo, per le imprese produttrici di beni, di rendere disponibili alla Stazione Appaltante e alle imprese affidatarie dei servizi di manutenzione tutte le informazioni, manuali, chiavi e codici di accesso a software necessari all'erogazione della manutenzione in maniera autonoma ed indipendente;
    d) le condizioni proposte nel parere per la riformulazione degli articoli 57 e 59 dello schema, che modificano rispettivamente gli articoli 95 (criteri di aggiudicazione dell'appalto) e 97 (offerte anormalmente basse) del Codice, intervengono sui contratti di lavori, servizi e forniture affidati con il criterio del minor prezzo, rideterminando in particolare i criteri per l'esclusione automatica delle offerte anomale in maniera da rendere non predeterminabile l'individuazione delle soglie di anomalia. Il combinato disposto delle suddette condizioni prevede inoltre che i criteri debbano essere scelti sempre mediante sorteggio e che, per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia, sulla base dei criteri individuati, se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero. Sulla base delle predette condizioni proposte nel parere, che introducono maggiori garanzie di trasparenza e di prevenzione dei fenomeni di turbativa negli affidamenti con il criterio del minor prezzo, valuti il Governo l'opportunità di elevare il limite di 1.000.000 di euro attualmente previsto per l'applicazione del suddetto criterio del minor prezzo nei contratti di lavori, come peraltro richiesto anche da Comuni in relazione all'articolo 78, che modifica l'articolo 137 del Codice, in materia di offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi, valuti il Governo la possibilità di aggiungere, dopo il comma 1, il seguente: «1-bis. All'articolo 137 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione”»;
    e) relativamente all'articolo 98, comma 1, lettera b), che introduce un nuova comma 2-bis all'articolo 178 del Codice, concernente norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio, ferma restando l'opportunità di sopprimere la norma come proposto nella relativa condizione del parere, valuti il Governo la possibilità di adottare norme ad hoc di carattere transitorio per risolvere eventuali problemi legati a situazioni specifiche, introducendo nel contempo, all'interno del Codice, una definizione chiara e univoca di «quadro esigenziale»;
    f) l'articolo 12, comma 1, lettera c), che modifica l'articolo 25 del codice in tema di verifica preventiva dell'interesse archeologico, consente alle stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, già inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici, di accelerare il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora si ritenga che tale procedimento lo stesso abbia eccessiva durata. In particolare, la modifica interviene ampliando la facoltà delle stazioni appaltanti di ricorrere alla procedura accelerata di cui al regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194), nella fattispecie «quando non siano rispettati i termini fissati nell'accordo tra il soprintendente e la stazione appaltante». Atteso che tale ampliamento potrebbe conferire eccessiva discrezionalità alle stazioni appaltanti nella fase di verifica dell'interesse archeologico, poiché riferirsi in modo vago a dei termini fissati in un accordo non costituisce sufficiente garanzia, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la suddetta modifica introdotta dallo schema di decreto in esame;
    g) l'articolo 217, comma 1, lettera v), del Codice abroga l'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, riportando così a 50 anni la soglia per la presunzione di interesse culturale per gli immobili pubblici. Come rilevato anche in una nota del Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo, tale abrogazione causerebbe tuttavia problemi interpretativi e una sorta di «vuoto» normativo, non essendo più chiaro, di fatto, se ci si debba riferire nello specifico alla soglia dei 50 anni o dei 70 anni, come viceversa stabilito dalla legge. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di intervenire attraverso il provvedimento in esame per correggere la citata norma di cui all'articolo 217, comma 1, del Codice, facendo chiarezza sull'effettiva indicazione normativa, per la quale sarebbe comunque auspicabile una interpretazione favorevole al mantenimento della soglia dei 50 anni;
    h) con riferimento all'articolo 144 del Codice in materia di servizi di ristorazione, si evidenzia la necessità di fare chiarezza sull'uso e la funzione dei buoni pasto, in particolare quando gli stessi sono utilizzati non solo per la fruizione dei servizi di mensa, ma per gli acquisti presso esercizi convenzionati. In questi anni si è infatti creata una forte speculazione nel settore, in quanto gli sconti sempre più elevati offerti (senza alcun controllo) dalle società emettitrici (spesso grandi multinazionali straniere) a favore di enti pubblici e di clienti privati vanno a penalizzare gli esercenti, sui quali vengono scaricati gli aumenti delle commissioni da corrispondere alle stesse società emettitrici. Occorre inoltre ricordare che anche il trattamento ai fini IVA dei buoni pasto è diverso da quello dei buoni acquisto, che sono esenti dall'IVA, ma che se usati come buoni pasto devono pagare l'IVA prevista. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di modificare
l'articolo 144, comma 8 del Codice, prevedendo che i buoni pasto non siano cedibili, commercializzabili o convertibili in denaro e possano essere usati esclusivamente per l'intero valore facciale, obbligando le stazioni appaltanti che li acquistano, le società emettitrici e gli esercizi convenzionati a consentirne per l'intero valore facciale, fino ad un valore complessivo massimo giornaliero non superiore a euro 21, adottando tutte le misure idonee a garantire un uso corretto degli stessi buoni pasto;
    i) con la procedura d'infrazione n. 2013/4212 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato illegittima la norma di cui all'articolo 64, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del vecchio Codice degli appalti (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), che prevedeva tra l'altro l'obbligo delle società organismi di attestazione (SOA) di avere una sede legale nel territorio della Repubblica italiana, ritenendola lesiva del principio della libertà di stabilimento all'interno della UE. L'Italia ha ottemperato alla sentenza approvando l'articolo 5, comma 1, della legge europea 2015/2016 (legge n. 122 del 2016) che, oltre a sopprimere la norma dichiarata illegittima, prevede che le SOA debbano avere una sede nel territorio della Repubblica. In sostanza, l'Italia ha ritenuto comunque necessario che le SOA, per la delicatezza e la rilevanza dei compiti ad essi affidati, mantengano almeno una sede operativa in Italia. Tale condizione è essenziale per garantire un controllo effettivo da parte dell'ANAC sulla serietà e affidabilità di queste società, controllo che sarebbe invece scarsamente efficace se esse fossero ubicate all'estero in un altro Stato membro dell'Unione. A favore di tale esigenza milita anche la necessità di prevenire casi di irregolarità, corruzione e perfino infiltrazioni della criminalità organizzata che si sono purtroppo verificati in relazione ad alcune SOA. Poiché la Commissione europea ha giudicato insoddisfacente anche tale soluzione, ritenendo che la violazione delle norme europee persista, ha inviato all'Italia una lettera complementare di messa in mora, alla quale il Governo ha risposto sostenendo le ragioni della scelta italiana. Per quanto sopra, nel condividere pienamente la scelta legislativa di mantenere l'obbligo di una sede operativa in Italia per le SOA (scelta che, si ricorda, era stata frutto di un emendamento di iniziativa parlamentare), si raccomanda al Governo di assumere tutte le iniziative necessarie per difendere la posizione dell'Italia, confermando la piena disponibilità del Parlamento a collaborare a tal fine con tutti i mezzi più opportuni;
    l) valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 96, che modifica l'articolo 176 del codice, in materia di cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro, con il seguente:

«Art. 96.
(Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

  1. All'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;”;
   b) al comma 4, lettera c), le parole: “del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione;” sono sostituite dalle seguenti: “, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.”;
   c) al comma 5, dopo le parole: “al comma 4” sono aggiunte le seguenti: “e al successivo comma 7”;

   d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.”;
   e) al comma 7, le parole: “trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “sono rimborsati a quest'ultimo gli importi di cui al precedente comma 4, lettera a).”;
   f) al comma 8, secondo periodo, la parola: “indicano” è sostituita dalle seguenti: “possono indicare”;
   g) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. La stazione appaltante prevede nella documentazione di gara il diritto di subentro degli enti finanziatori di cui al comma 8.”;
   h) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: “10-bis. Il presente articolo si applica ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato e agli operatori economici titolari di tali contratti.”».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La VIII Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» contiene le definizioni per l'applicazione del provvedimento in oggetto;
    preso atto che potrebbe risultare opportuno reintrodurre nel codice la definizione di «lavori di manutenzione», al fine di consentire un corretto inquadramento di questa tipologia di appalto, pur essendo necessario delimitarne con attenzione il perimetro applicativo, così come di introdurre ex novo la definizione «studio di pre-fattibilità», intendendo con esso il documento che definisca, in forma inequivocabile e realistica, gli obiettivi ed i risultati attesi attraverso la contestualizzazione e la quantificazione parametrica delle possibili soluzioni progettuali, ricavate dall'esperienza di gestione in progetti similari ed in contesti generalmente più avanzati. Lo studio dovrebbe altresì prevedere l'iter autorizzativo necessario e la congruità con gli strumenti di pianificazione urbana e territoriale che alle varie scale lo coinvolgono, al fine di poter ipotizzare un cronoprogramma realistico e di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di decidere se è opportuno procedere con la formulazione del progetto di fattibilità. Sulla base del predetto studio di prefattibilità si dovrebbe, altresì, stabilire il valore stimato dei lavori inclusi nella programmazione triennale di cui all'articolo 21 del Codice. A tale proposito la programmazione dovrebbe dare concreta attuazione ai principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa al fine di determinare il quadro delle esigenze di approvvigionamento di risorse dal mercato in relazione agli obiettivi di mandato delle amministrazioni aggiudicatrici, valutandone le alternative, i rischi ed i costi totali sul loro ciclo di vita;
    l'articolo 20 del decreto n. 50 del 2016 stabilisce l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al predetto codice laddove sia prevista la realizzazione, previa convenzione con un'amministrazione pubblica, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale da parte di un soggetto pubblico o privato a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni. Appare, tuttavia, mancante in linea con quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, sulla Delibera Anac n. 763 del 13 luglio 2016, la disposizione in oggetto laddove non esplicita che tale opera deve essere realizzata «a titolo gratuito» dal soggetto pubblico o privato, nonché laddove sia richiamato il rispetto non solo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice ma anche dei Criteri di selezione e del possesso dei requisiti di qualificazione di cui, rispettivamente,
agli artt. 83 e 84 del codice. A tale proposito risulterebbe opportuno anche la previsione di un «tetto» connesso al valore dell'opera da realizzare stabilito ragionevolmente in un importo complessivo non superiore ad 1.000.000 euro ed inoltre tali opere pubbliche sono comunque inserite nella programmazione triennale dei lavori pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 21;
    si ritiene opportuno stralciare le modifiche previste dal comma 1, lettera c) dell'articolo 9 dell'AG 397 che intervengono sull'articolo 22, comma 4 del Codice in quanto, attraverso una formulazione peraltro poco chiara, vengono fortemente ridimensionati gli strumenti per la partecipazione ed il dibattito pubblico. Atteso che l'articolo 22 del Codice disciplina, inoltre, le modalità di espletamento del dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali e di rilevanza sociale, sarebbe opportuno garantire che per le predette opere il cui valore sia superiore ai 1.000.000 euro sia comunque garantito il dibattito pubblico indipendentemente dai criteri qualitativi e dimensionali previsti dall'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 22 del Codice, rilevato, altresì, che il parere delle commissioni parlamentari competenti sullo stesso provvedimento non è purtroppo vincolante;
    preso atto che il comma 4 dell'articolo 29 del Codice prevede che per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedano all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità tramite i sistemi informatizzati regionali, che garantiscono l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, sarebbe opportuno che le regole del predetto interscambio delle informazioni nonché dell'interoperabilità siano definite attraverso un protocollo generale al fine di assicurare la riduzione degli oneri amministrativi e il raccordo e la razionalizzazione degli adempimenti informatici e di pubblicità vigenti in materia di contratti pubblici previsti dalla normativa nazionale e regionale;
    l'articolo 40 del Codice stabilisce che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di aggiudicazione svolte dalle stazioni appaltanti debbano essere eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Appare utile che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di aggiudicazione siano svolte nell'immediato futuro esclusivamente attraverso mezzi di comunicazione elettronici e che al fine di favorire un maggiore coordinamento e collaborazione tra stazioni appaltanti, operatori economici e autorità di controllo, sia realizzata dall'Anac, in fase sperimentale della durata di un anno, un'unica piattaforma telematica per lo svolgimento delle procedure di cui al citato Codice, destinata ad essere utilizzata su tre livelli corrispondenti alle necessità dei cittadini, degli operatori economici e delle stazioni appaltanti nonché delle autorità di controllo;
    l'implementazione di tale piattaforma telematica, unitamente al ricorso a bandi-tipo, nonché una adeguata formazione delle risorse umane delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento al responsabile unico del procedimento, potrebbe consentire di superare alcune criticità riscontrabili in alcuni significativi istituti previsti sia nel testo vigente del Codice che nelle modifiche introdotte dal presente decreto correttivo, quali la procedura negoziata, il subappalto e i criteri di selezione, così come sarà indicato più diffusamente nel prosieguo del presente atto. Tali istituti presentano, infatti, evidenti difformità rispetto agli obiettivi e ai contenuti delle direttive comunitarie in quanto vincolano la scelta dei contraenti a parametri quantitativi, fissati in maniera astratta, che hanno l'effetto di penalizzare la partecipazione delle imprese prescindendo dalla adeguata verifica della effettiva attinenza delle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti offerenti all'oggetto
del contratto e deresponsabilizzando l'intero impianto di scelta del contraente;
    atteso che il vigente articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell'ambito dell'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia ed in particolare per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro per i lavori o inferiori ai 135.000 euro per le forniture e i servizi ammette la procedura negoziata, previa consultazione, di almeno cinque operatori, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'AG 397 stabilisce all'articolo 22 che il numero dei partecipanti da consultare sia aumentato a 10 per affidamenti di lavori del valore compreso tra 40.000 e 150.000 euro. Come noto, un numero sufficientemente elevato di imprese consultate con procedura negoziata limiterebbe gli effetti distorsivi del sorteggio. Andrebbe valutata un ulteriore aumento fino a 15 operatori economici per l'affidamento dei lavori del valore compreso tra 40.000 e 150.000 euro, fino a 20 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro e di almeno 10 operatori economici per i servizi e le forniture. Tale ampliamento della partecipazione consentirebbe di ridurre in maniera significativa il ricorso al meccanismo automatico del sorteggio, attualmente previsto nei casi in cui si presentino soggetti in numero superiore rispetto a quello previsto dalla legge, e dunque affidando ad uno strumento casuale le più basilari esigenze di partecipazione e concorrenza. Inoltre andrebbe considerata l'opportunità di sostituire tale criterio di stralcio, con un criterio in base a cui a tutti i soggetti offerenti, in numero superiore rispetto a quanto previsto dalla legge, sia richiesto nella manifestazione d'interesse di integrare con ulteriori elementi la propria offerta quali il rispetto delle clausole sociali, il rispetto delle SOA, il rispetto di criteri ambientali anche ulteriori rispetto ai CAM, tipologia di contratto applicato o altri ed ulteriori elementi comunque strettamente attinenti e connessi all'oggetto del bando, per far sì che la casualità possa lasciare il posto ad un criterio meritocratico. Al riguardo giova evidenziare come in un immediato futuro grazie all'implementazione della piattaforma digitale delle procedure di gara (di cui nel presente atto si auspica l'istituzione a breve) il numero prestabilito dei partecipanti da consultare potrebbe essere anche ulteriormente allargato se non eliminato in modo da ottemperare agli obiettivi comunitari connessi al favor partecipationis;
    l'articolo 20 dell'AG 397 rafforza condivisibilmente lo strumento dei criteri ambientali minimi prevedendo che le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi (CAM) siano applicate per l'intero valore delle forniture, dei servizi e dei lavori sia nei casi degli appalti sopra che sotto la soglia comunitaria, ivi inclusi gli affidamenti diretti. Si supera dunque la previsione di una applicazione pro quota dei CAM rispetto al valore dell'appalto, come oggi previsto dal vigente articolo 34 e dal decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 2016 che stabilisce soglie progressivamente crescenti;
    nell'ottica della realizzazione degli obiettivi sopra richiamati della tutele dell'ambiente andrebbe valutato di prevedere misure di effettiva «verifica» del rispetto dei CAM da parte delle imprese aggiudicatarie nell'applicazione del contratto a partire dalla capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura richiesta dall'articolo 38 del Codice come criterio di qualificazione delle stazioni appaltanti. Tali interventi potrebbero porre un freno ai più volte riscontrati inadempimenti, nonostante gli obblighi di legge, rispetto all'osservanza dei CAM anche in relazione alla non sempre agevole verifica dei requisiti ambientali. Andrebbe inoltre valutato di chiarire se il decreto del 24 maggio 2016 che stabiliva soglie crescenti di applicazione dei CAM sia ancora in vigore in caso di approvazione del novellato comma 3 dell'articolo 34;

    come noto, inoltre, l'articolo 95 del Codice disciplina tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, stabilendo che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del predetto criterio individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita;
    inoltre l'articolo 57 dell'AG 397 interviene sull'articolo 95 stabilendo, inter alia, che la stazione appaltante stabilisce il tetto massimo per il punteggio economico in modo da evitare che tale elemento sia talmente prevalente sugli altri da determinare, in concreto, l'applicazione del criterio del minor prezzo. L'articolo 57 stabilisce, preliminarmente, che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici. A tale riguardo sarebbe opportuno indicare espressamente nella valorizzazione degli elementi qualitativi dell'offerta l'osservanza dei criteri ambientali minimi i cui criteri premianti di cui all'articolo 34 del decreto sono, peraltro, per espressa previsione dell'articolo 20 dell'AG 397, «tenuti in considerazione» anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione proprio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
    inoltre, in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, preso atto che il comma 13 dell'articolo 95 del Codice assegna un maggior punteggio all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, sarebbe opportuno includervi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero;
    preso atto che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 dell'AG 397 che modifica l'articolo 36, comma 3 del Codice appare eccessivamente permissivo laddove stabilisce che per l'affidamento dei lavori pubblici relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo si applichino le modalità di aggiudicazione previste dal comma 2 differenziate a seconda dell'importo dei lavori, si ritiene opportuno stralciare tale disposizione oppure in via alternativa attenuarne gli effetti prevedendo limitazioni riferite all'importo dei lavori nonché forme di verifica sulla capacità tecnico-economica del soggetto e sull'esatta esecuzione dei lavori. Si sottolinea che tale norma non risulta «coordinata» con l'articolo 16 comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che tra l'altro si riferisce ancora al decreto legislativo n. 163 del 2006 e che prevede procedure in deroga al Codice che andrebbero soppresse, con particolare riferimento all'articolo 35 comma 9 del vigente Codice;
    l'articolo 24 interviene sull'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed istituisce presso l'ANAC un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. Tale qualificazione si basa su taluni requisiti premianti, tra cui l'applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento. Al fine di tutelare e valorizzare le peculiarità di ciascuna realtà territoriale in cui è prevista la realizzazione dell'opera o del servizio, sarebbe opportuno declinare il predetto requisito della sostenibilità ambientale e sociale in aderenza alle specifiche necessità dei soggetti committenti sul territorio, nel caso in cui la stazione appaltante operi su un livello territoriale sovracomunale. A tale ultimo riguardo il pieno rispetto della ripartizione in lotti del bando, ove possibile e ragionevole, estenderebbe la partecipazione anche ad imprese locali;
    premesso che l'articolo 51 del Codice recante «Suddivisione in lotti» al fine di favorire l'accesso delle microimprese,
piccole e medie imprese stabilisce che le stazioni appaltanti siano tenute a suddividere in lotti (funzionali o prestazionali) gli appalti in conformità alla disciplina comunitaria. Il richiamato articolo 51 stabilisce, tuttavia, che le medesime stazioni appaltanti possano non procedere alla suddivisione in lotti del bando qualora esse motivino tale scelta nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 13. Appare prassi ricorrente che le stazioni appaltanti non diano corso alle previsioni di cui all'articolo 51 motivando in maniera assolutamente discrezionale e generica il mancato assolvimento dell'obbligo di suddividere in lotti, peraltro evidenziandosi palesi disparità su tutto il territorio nazionale. Viene così eluso un interesse meritevole di tutela consistente nella più ampia partecipazione delle imprese anche se esse siano micro, piccole e medie. Infatti la mancata suddivisione in lotti consente, di fatto, molto frequentemente, la partecipazione ad appalti di determinate soglie e complessità solo ad imprese di grandi dimensioni che si vedono operare in un sostanziale regime di monopolio di fatto. Il rischio è che i maxi appalti finiscano per essere aggiudicati alle solite aziende che, nella migliore delle ipotesi, coinvolgeranno le imprese minori nei subappalti;
    nel rispetto delle soglie di cui all'articolo 35 e del divieto di elusione delle norme del Codice previsto dall'articolo 51, comma 1, ultimo periodo, sarebbe comunque opportuno demandare ad una autorità indipendente quale l'ANAC, sentita l'Antitrust, il compito di stabilire, tipizzandole, le motivazioni richiamate al secondo periodo del citato comma 1 oppure predisponendo dei criteri vincolanti per arginare la discrezionalità delle stazioni appaltanti nel suddividere o meno i bandi in lotti. Resta inteso che attraverso la predisposizione di bandi-tipo nonché l'implementazione di un'unica piattaforma telematica per lo svolgimento delle procedure potrebbe condurre ad un maggior controllo delle eventuali motivazioni poste a base della mancata suddivisione in lotti;
    in riferimento all'articolo 43 dell'AG 397 recante modifiche all'articolo 77 del Codice, risulterebbe opportuno introdurre una specifica disciplina per i casi di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, che consenta alla stazione appaltante di selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche al proprio interno, d'intesa con l'Anac;
    con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 83 del Codice e ai criteri di valutazione degli stessi sarebbe opportuno affidarne la definizione ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture su proposta dell'ANAC, così come in riferimento al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 84, sulla base della non univoca natura giuridica delle linee guida vincolanti dell'Anac la cui efficacia non può essere ricondotta a quella propria degli atti normativi sulla base dei principi che presiedono le fonti del diritto;
    in riferimento ai requisiti per le attività superspecialistiche di cui all'articolo 89 del Codice, dovrebbe essere applicati tali requisiti oltre che per la fase di qualificazione anche per la fase di esecuzione. In tema di avvalimento, si potrebbe prevedere già nel bando di gara l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in sede di valutazione dell'offerta nei casi in cui l'impresa ausiliaria assuma anche il ruolo di subappaltatore. Tale misura favorisce la convergenza in capo al soggetto dotato delle necessarie qualifiche dell'espletamento dei lavori in subappalto;
    in riferimento all'articolo 95 del Codice, fino alla effettiva applicazione della disposizione in ordine alla qualificazione delle stazioni appaltanti, sarebbe opportuno che il criterio del minor prezzo possa essere utilizzato per lavori di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, oppure a 2,5 milioni di euro, quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo; prevedendo, nel combinato
disposto con l'articolo 97, comma 8 del Codice, l'applicazione della clausola di esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale;
    in riferimento alla disciplina di cui all'articolo 105 del Codice, il subappalto è consentito nel limite massimo del 30 per cento dell'importo dell'opera e previa espressa autorizzazione della stazione appaltante. L'articolo 66 dell'AG 397 modifica il citato articolo 105 in senso ulteriormente restrittivo in relazione al ricorso al subappalto prevedendo, inter alia, che la percentuale del 30 per cento sia calcolata sulla categoria prevalente in caso di lavori e che la terna dei subappaltatori sia indicata già nella fase di offerta, confermando il divieto generale di subappalto di cui al primo comma del predetto articolo 105 salvo le specifiche deroghe previste;
    tuttavia, come da ultimo segnalato dalla Commissione europea, Direzione generale del mercato Interno, dell'Industria, dell'Imprenditoria e delle pmi, «tali meccanismi sono prima facie molto preoccupanti» in quanto si configurano come norme restrittive in materia di subappalto in contraddizione con l'obiettivo di favorire la partecipazione con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché limitando «..l'opportunità [delle amministrazioni aggiudicatrici] di ricevere offerte più numerose e diversificate..»;
    nella nota citata si ricorda all'Italia che secondo la Corte di Giustizia, il ricorso al subappalto è «in linea di principio (...) illimitato»;
    si ritiene pertanto che anche alla luce della giurisprudenza comunitaria e dai rilievi di Bruxelles l'articolo 105 del Codice vada interamente riscritto. In questa sede si propone di eliminare il criterio quantitativo rappresentato dal limite del 30 per cento e di sostituirlo con un meccanismo qualitativo che consenta di verificare le capacità tecniche e professionali dei subappaltatori attraverso l'adeguata formazione delle risorse umane delle stazioni appaltanti, ivi compreso il responsabile unico del procedimento, con meccanismi di controllo più incisivi che si avvalgano di un'unica piattaforma telematica per lo svolgimento delle procedure di gara, nonché il ricorso a bandi-tipo;
    inoltre, nei casi di corresponsione diretta da parte dell'appaltatore si ritiene opportuno che la stazione appaltante provveda alla verifica puntuale di tutti I pagamenti effettuati, sospendendo i pagamenti nei confronti dell'appaltatore qualora il subappaltatore non abbia ricevuto il corrispettivo dovuto;
    nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'articolo 163 del Codice che può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente, risulta opportuno prevedere un termine breve per l'effettivo avvio dei lavori;
    in riferimento all'articolo 97 dell'AG 397 si ritiene opportuno lo stralcio della lettera a) in quanto disposizione contraria ai principi e criteri direttivi dell'articolo 1, comma 1, lettera iii) della legge delega n. 11 del 2016. Tale proposta è finalizzata a mantenere l'attuale formulazione della norma in quanto si ritiene necessario che anche i lavori di manutenzione ordinaria debbano essere affidati secondo le regole dell'articolo 177, ovvero nel rispetto della quota dell'80 per cento;
    in merito alla disciplina della cabina di regia di cui all'articolo 212 del Codice si ritiene opportuno che le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal codice stesso siano non solo esaminate ma anche rese pubbliche;
    preso atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione gestisce tutte le informazioni tramite una banca dati nazionale dei contratti pubblici si ritiene opportuno rendere
esplicita l'applicazione del principio dell'univocità dell'invio definito dall'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis) dell'AG 397;
    nell'ambito dell'individuazione dei mezzi di prova dei criteri di selezione indicati nell'Allegato XVII del Codice, appare opportuno che nell'ambito dell'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni le amministrazioni aggiudicatrici siano tenute a precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima ovvero più di tre anni in caso di servizi e forniture. Tale indicazione è attualmente prevista solo in via facoltativa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

  All'articolo 3, comma 1, lettera a), inserire, dopo la lettera oo-ter), la seguente:
   «oo-quater) “lavori di manutenzione”, lavori che costituiscono la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera od un impianto nelle condizioni di svolgere le sue funzioni».

  All'articolo 3, comma 1, lettera e), inserire, dopo la lettera ggggg-ter), la seguente:
   «ggggg-ter.1) “studio di identificazione del progetto o studio di pre-fattibilità”, studio che definisce, in forma inequivocabile e realistica, gli obiettivi ed i risultati attesi attraverso la contestualizzazione e la quantificazione parametrica delle possibili soluzioni progettuali, ricavate dall'esperienza di gestione in progetti similari ed in contesti generalmente più avanzati».

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: “un soggetto pubblico o privato si impegni”, aggiungere le seguenti: “, a titolo gratuito,”;
   b) al comma 1, sostituire le parole: “dell'articolo 80”, con le seguenti: “degli articoli 80, 83 e 84”».

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

  All'articolo 20, comma 1, dopo le parole: “stipuli una convenzione”, aggiungere le seguenti: “, per un importo complessivo non superiore ad 1.000.000 euro,”;
   e, conseguentemente inserire dopo il comma 2, il seguente comma: “2-bis. Le opere pubbliche di cui al comma 1 sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 21”.».

  All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «i lavori il cui valore stimato», sono aggiunte le seguenti: «, attraverso lo studio di identificazione di cui all'articolo 21-bis,»;
    2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.».

  All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera b), inserire a seguente:
   b.1) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. La programmazione costituisce concreta attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa ed è finalizzata a determinare il quadro delle esigenze di approvvigionamento di risorse dal mercato in relazione agli obiettivi di mandato delle amministrazioni aggiudicatrici, valutandone le alternative, i rischi ed i costi totali sul loro ciclo di vita.».

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Articolo 8-bis.
(Articolo 21-bis – articolo aggiuntivo).

  Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è inserito il seguente:

«Articolo 21-bis.
(Studio di identificazione del progetto o studio di pre-fattibilità).

  1. Lo studio di identificazione del progetto, definito anche studio di pre-fattibilità o fase di pre-investimento, definisce preliminarmente l'obiettivo, i risultati attesi e le proposte progettuali che consentono di soddisfare in misura migliore i fabbisogni identificati. Tale definizione è effettuata con stima parametrica, senza indagini di campo, tenuto conto delle pregresse migliori esperienze in contesti similari. Lo studio deve altresì prevedere l'iter autorizzativo necessario e la congruità con gli strumenti di pianificazione urbana e territoriale che alle varie scale lo coinvolgono al fine di poter ipotizzare un cronoprogramma realistico.
  2. Lo studio di identificazione deve consentire alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di decidere se è opportuno procedere con la formulazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
  3. L'ANAC definisce, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con proprio atto da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, una disciplina di maggior dettaglio relativa ai contenuti dello studio di identificazione del progetto e provvede, altresì, alla elaborazione di un modello standard per la predisposizione del medesimo».

  All'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera c).

  All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la lettera: «b-bis) Al comma 3 dopo le parole: “aggiudicatore proponente” aggiungere le parole: “di importo superiore al 1.000.000 euro”».

  All'articolo 9, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), sopprimere il numero 1);
   b) alla lettera c), sopprimere le parole da: «e le parole» fino alla fine della lettera;

  All'articolo 12, al comma 1, sopprimere le lettere b) e c);

  All'articolo 13, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera b) inserire la seguente:
   «b.1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Ferme restando le competenze del Ministero per lo sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, attraverso il Servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020”.»;

   b) dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente:
   «d.1) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: «8-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito l'Ente unico nazionale accreditamento, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l'accreditamento e la certificazione di cui al comma 6-bis, nonché per la sorveglianza del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.”»;

  All'articolo 16, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «5. Le amministrazioni centrali e regionali titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al precedente comma, e coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 40, definiscono in un protocollo generale le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati ed degli atti in coerenza con il principio di univocità dell'invio delle informazioni al fine di assicurare la riduzione degli oneri amministrativi e il raccordo e la razionalizzazione degli adempimenti informatici e di pubblicità vigenti in materia di contratti pubblici previsti dalla normativa nazionale e regionale».

  Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Articolo 24-bis.
(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito con il seguente: A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici.
  2. All'articolo 40 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “3. A partire dal primo gennaio 2018 e fino al termine indicato nel comma precedente, l'Anac, nell'ambito delle sue attività di vigilanza, controllo e regolazione sui contratti pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 213, provvede all'avvio di una fase sperimentale, della durata di un anno, tesa all'implementazione di un'unica piattaforma telematica per lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e per favorire un maggiore coordinamento e collaborazione tra stazioni appaltanti, operatori economici e autorità di controllo, tale piattaforma sarà articolata su tre livelli per consentire: 1) Nel primo livello con accesso pubblico, ai cittadini, previa registrazione alla piattaforma, di poter visionare tutti gli atti e la documentazione relativa alle procedure di affidamento, garantendone la fruibilità anche in forma sintetica; 2) Nel secondo livello, destinato agli operatori economici, che consente di visionare e consultare tutti gli atti e documenti messi a disposizione dalle stazioni appaltanti connessi ad ogni singola procedura di affidamento nonché per inserire e periodicamente aggiornare tutte le certificazioni e la documentazione necessaria per la dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione; 3) Nel terzo livello con accesso per le stazioni appaltanti e le autorità di controllo, per consentire alle stazioni appaltanti, di pubblicare tutti gli atti e i documenti relativi ad ogni singola procedura di affidamento nonché di visionare tutte le certificazioni e le informazioni fornite degli operatori economici che partecipano a ciascuna gara, assicurandone l'accessibilità e la piena disponibilità anche ai fini di cui all'articolo 213, comma 6. I bandi di gara dovranno essere classificati e organizzati per: a) Categorie (Progettazioni, Lavori, Servizi, Forniture); b) CPV (vocabolario comune
per gli appalti pubblici); c) Aree geografiche; d) Fasce d'importo; e) Stazione appaltante”.».

  All'articolo 22, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il punto 1) con il seguente: 1) alla lettera b), dopo le parole: «ove esistenti,» sono inserite le seguenti: «di almeno quindici operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno dieci operatori economici»;
   b) al punto 2) sostituire le parole: «quindici operatori» con le seguenti: «venti operatori».

  All'articolo 22, comma 1, sopprimere la lettera c).

  Oppure, in via subordinata:
  All'articolo 22, comma 1, lettera c), dopo le parole: «a quelli di cui all'articolo 35», aggiungere le seguenti: «calcolati secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9».

  All'articolo 22, comma 1, lettera c), dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «lettera a), b) e c) a condizione che l'importo complessivo delle opere pubbliche correlate all'intervento urbanistico di trasformazione del territorio – che il titolare del/dei permesso/i è stato autorizzato a realizzare – da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, sia rispettivamente inferiore alla soglie fissate nel medesimo comma 2, lettere a), b) e c)».

  All'articolo 22, comma 1, lettera c), dopo le parole: «a quelli di cui all'articolo 35» le parole seguenti: «calcolati secondo le disposizioni di cui al medesimo articolo 35, comma 9».

  e conseguentemente,
   aggiungere dopo le parole: «di cui al comma 2» le seguenti: «lettera c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, e di cui al comma 2 lettera d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro».

  All'articolo 22, comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: «a quelli di cui all'articolo 35» le seguenti: «calcolati secondo le disposizioni di cui al medesimo articolo 35, comma 9».

  e conseguentemente
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di ricorso all'affidamento diretto e/o all'esecuzione in amministrazione diretta delle opere di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) e b), la convenzione tra il titolare del permesso di costruire e l'amministrazione prevede che:
    a) quest'ultima è tenuta ad accertare la capacità tecnico-economica del soggetto al quale è affidata l'esecuzione dei lavori ed a vigilare sul rispetto dei principi di regolarità contabile e delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
    b) che la quota parte del contributo per il rilascio del permesso di costruire che il titolare del suddetto titolo – in caso di realizzazione delle opere di urbanizzazione correlate all'intervento urbanistico-edilizio – può detrarre dall'importo complessivamente dovuto, venga, in ogni caso, calcolata a consuntivo ad esito del collaudo delle opere e non sulla base dei quadri tecnico-economici facenti parte dei progetti delle opere di urbanizzazione approvati dall'amministrazione.

  All'articolo 24, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0.a) al comma 1, al secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “nonché alle specifiche necessità dell'amministrazione committente qualora la stazione appaltante operi su un livello territoriale sovracomunale”».

  Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Modifiche all'articolo 51 del decreto 50 del 2016).

  1. Al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
  “L'ANAC con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce con una disciplina di maggiore dettaglio i criteri in base ai quali sono da considerarsi legittime le motivazioni che possono giustificare il mancato assolvimento all'obbligo di cui al primo periodo”.».

  Sopprimere l'articolo 35.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Articolo 37-bis.
(Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

  All'articolo 63 comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalle amministrazioni, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili ne alla stazione appaltante ne all'amministrazione beneficiaria dell'opera, del servizio, della fornitura”.».

  All'articolo 43, comma 1, lettera c), aggiungere, dopo il punto 2), il seguente punto:
    «3) dopo il quinto periodo, inserire il seguente: “In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'Anac previa richiesta e dialogo sulla specificità dei profili con la stazione appaltante può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante”.».

  All'articolo 49, comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «linee guida dell'ANAC adottate», sono sostituite con le seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, adottato»;

  e, conseguentemente
   al terzo periodo, le parole: «dette linee guida», sono sostituite con le seguenti: «detto decreto».

  All'articolo 49, comma 1, lettera d), sostituire il punto 3) con il seguente:
    «3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione”.».

  All'articolo 49, comma 1, lettera d), sopprimere il punto 4).

  All'articolo 50, comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 2, primo periodo, le parole: «L'ANAC, con le linee guida», sono sostituite con le seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto».

  All'articolo 53, comma 1, lettera c), sostituire il punto 2) con il seguente: «2) al terzo periodo, le parole: “loro esecuzione” sono sostituite dalle seguenti: “qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84 e per la loro successiva esecuzione, suscettibili di essere periodicamente revisionati”.».

  All'articolo 53, comma 1, dopo la lettera a), inserire, la seguente:
   «a.1) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “La stazione appaltante può prevedere nel bando di gara l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in sede di valutazione dell'offerta nei casi in cui l'impresa ausiliaria assuma anche il ruolo di subappaltatore, nel rispetto dei limiti di cui al periodo precedente”.».

  All'articolo 57, comma 1, lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente:
    «1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) fino all'entrata in vigore di quanto previsto dagli articoli 37 comma 5 e 38 comma 2, per i lavori di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, nonché nei casi di cui all'articolo 59, comma 1, 1-bis, 1-ter, con applicazione dell'esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 97, comma 8».

  Oppure, in via subordinata:
    «1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) fino all'entrata in vigore di quanto previsto dagli articoli 37 comma 5 e 38 comma 2, per i lavori di importo pari o inferiore a 2.500.000 euro quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, nonché nei casi di cui all'articolo 59, comma 1, 1-bis, 1-ter, con applicazione dell'esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 97, comma 8».

  All'articolo 57, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
    «1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.500.000 euro, quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, con applicazione dell'esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 97, comma 8;”»;
   b) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
    h-bis) dopo il comma 14, è inserito il seguente:
  «14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.»;

  All'articolo 57, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c.1) al comma 6, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
    h) l'adozione di criteri ambientali superiori ai criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34 comma 1.

  All'articolo 57, comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo la parola: «legalità» è sostituita dalla seguente: «impresa»;
    2) alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero».

  All'articolo 57, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) al comma 14 le lettere a) e b) sono soppresse.

  All'articolo 59 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a) con la seguente:
    «a) al comma 2:
     1) all'alinea, la parola: “procedendo” è sostituita dalla seguente: “il RUP o la Commissione giudicatrice procedono”;
     2) alla lettera a) le parole: “dieci per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento”;
     3) alla lettera b) le parole: “dieci per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore”;
     4) alla lettera c), le parole: “venti per cento” sono sostituite dalle seguenti: “quindici per cento”;
     5) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;”;
     6) alla lettera e), le parole da: “coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della Commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.”»;
   b) sostituire la lettera e) con la seguente:
    «e) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Per i lavori di importo pari o superiore a 2,5 milioni di euro e per i servizi e le forniture, e comunque per importi inferiori alle soglie di rilevanza di cui all'articolo 35, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Per i lavori di importo pari o inferiore a 2,5 milioni di euro, l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2 è sempre utilizzata dalla stazione appaltante se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.”»;

  All'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere la lettera a);
   b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a.1) al comma 1 il terzo periodo è soppresso;
   c) dopo la lettera d) inserire la seguente: «d.1) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, le parole: “venti giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'istruttoria di cui al presente comma è affidata al personale della stazione appaltante debitamente specializzato e formato in relazione alla prestazione oggetto del subappalto”».

  All'articolo 66, comma 1, lettera b), sopprimere il punto 2).

  All'articolo 66, comma 1, sopprimere la lettera g).

  All'articolo 66, comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   «f.1) al comma 13, dopo la lettera c) è inserito il seguente periodo: “Ai fini della
corresponsione diretta nei casi di cui alla lettera b) del comma precedente, la stazione appaltante provvede alla puntuale verifica di tutti i pagamenti effettuati dall'appaltatore al subappaltatore provvedendo, altresì, alla sospensione dei successivi pagamenti nei confronti dell'appaltatore laddove quest'ultimo non abbia corrisposto al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite”.».

  All'articolo 78, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione»;

  All'articolo 91, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:
   «a.1) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e essere avviata entro tre mesi dal verificarsi dello stato di urgenza di cui al comma 1”.».

  Oppure, in via subordinata:
   «a.1) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e essere avviata entro sei mesi dal verificarsi dello stato di urgenza di cui al comma 1”.».

  All'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la lettera a);
   b) alla lettera b), sopprimere il numero 2);

  Sopprimere l'articolo 97,

  Oppure, in via subordinata:

  All'articolo 97, comma 1, sopprimere la lettera a).

  Sostituire l'articolo 115, con il seguente:

«Articolo 115.
(Modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

  1. All'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «esaminare», sono inserite le seguenti: «e pubblicare».

  All'articolo 116, comma 1, lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente:
    «1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per le finalità di cui al comma 2, nonché nel rispetto del principio di univocità dell'invio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis) e coerentemente con quanto previsto dall'articolo 212, comma 1, lettera d) del presente codice, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive”.».

  All'articolo 118, al comma 1, sopprimere la lettera c).

  All'Allegato XVII, alla parte II, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) i seguenti elenchi:
    i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici devono
precisare che sarà presa in considerazione anche la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;
    ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici devono precisare che sarà presa in considerazione anche la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;.

ALLEGATO 4

5-10919 Pastorelli: Sull'emergenza della viabilità della Strada statale 16 e dei trasporti nella provincia di Foggia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla viabilità nella provincia di Foggia, ANAS riferisce di avere in corso di redazione la progettazione definitiva dei lotti 1, 2 e 3 della Tangenziale di Foggia per una estesa complessiva di circa 21 km.
  Tale intervento consiste nell'ammodernamento e nell'adeguamento alla Sezione tipo III del C.N.R. 80 dell'attuale SS 16 Adriatica, che si estende dal casello dell'autostrada A 14 fino all'innesto con la nuova SS 16 Foggia-Cerignola.
  I tre lotti sono inseriti nella proposta di Piano Pluriennale ANAS 2016-2020 per un importo complessivo pari a circa 186 milioni di euro (54,8 per il lotto 1 -87,4 per il lotto 2 -43,8 milioni per il lotto 3) e con ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione.
  Oltre ai predetti interventi, nella programmazione ANAS 2016-2020 vi è un intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SS 16 nel tratto tra Foggia e San Severo, il cui necessario finanziamento di 130 milioni di euro è previsto a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione.
  L'intervento citato è stato oggetto di un Atto Convenzionale stipulato tra ANAS e Provincia di Foggia che prevede, in particolare, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo, a carico di ANAS, a fronte di un contributo della Provincia di Foggia di 400.000 euro.
  Ad oggi, nelle more dell'assegnazione del primo contributo da parte della Provincia di Foggia pari a 200.000 mila euro, ANAS ha in corso di attivazione le indagini geognostiche e i rilievi topografici unitamente ad altri servizi a supporto delle progettazioni.
  Infine, ANAS informa che nel corso del 2016 il tratto della SS 16 Adriatica da Foggia a San Severo e fino al confine con la regione Molise è stato interessato da lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale per complessivi 26,7 chilometri (tratti saltuari) e con importo di circa 2,7 milioni di euro.

ALLEGATO 8

5-11059 Pellegrino: Iniziative di competenza in materia di traffico aereo in quanto fonte di inquinamento atmosferico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In premessa ENAC fa presente che la realizzazione delle opere sugli aeroporti avviene nel rispetto delle previsioni normative contenute nel Codice dell'Ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), pertanto lo stesso Ente, in qualità di soggetto proponente, svolge presso il Ministero dell'ambiente le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). In tali procedure, detto Dicastero, per il tramite della Commissione Tecnica VIA/VAS, valuta gli impatti generati sulle diverse componenti ambientali dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere.
  Il trasporto aereo contribuisce sicuramente con le proprie emissioni a introdurre nell'atmosfera fattori inquinanti che possono influenzare negativamente la salute umana, animale e vegetale.
  In ambito ICAO (Organizzazione internazionale per l'aviazione civile delle Nazioni Unite) vengono ampiamente dibattute le questioni relative alla protezione ambientale nel trasporto aereo e, in particolare, il Comitato consultivo del Consiglio ICAO per la protezione ambientale nel trasporto aereo (CAEP) emette raccomandazioni utili all'adozione degli standard sulla materia. Si ricorda la formale adozione, a fine febbraio 2017, dello standard sul CO2 che oggi istituisce il Volume III dell'Annesso XVI alla Convenzione di Chicago; questo standard indica i requisiti minimi certificativi per consentire nel prossimo futuro le operazioni degli aeromobili civili nei termini utili indicati dagli accordi internazionali che limitano le emissioni CO2 ai fini del contenimento del cambiamento climatico.
  Nel programma triennale del CAEP (2016-2019) è altresì prevista la conclusione dell'analisi tecnica relativa al Particolato, polveri sottili derivanti dalla combustione del kerosene dei motori a turbina, che inquinano significativamente l'ambiente circostante nelle fasi di decollo e atterraggio.
  Per quanto concerne i limiti di certificazione attualmente ammessi – relativi alle emissioni gassose presenti negli scarichi di combustione prodotti dai motori turbogetto installati a bordo di aeromobili – questi sono attualmente contenuti nel Volume II dell'Annesso 16 ICAO (Environmental Protection – Aircraft Engine Emissions).
  In generale, i limiti riportati nell'Annesso citato riguardano i quantitativi ammissibili di:
   idrocarburi (HC);
   monossido di carbonio (CO);
   diossido di carbonio (anidride carbonica – CO2);
   ossidi di azoto (NOx);
   ossido nitrico (monossido di Azoto – NO).

  Nel CAEP sono presenti diversi Paesi europei, oltre a CE, EASA ed Eurocontrol come osservatori. Grazie all’expertise posta in carico ai colleghi europei e italiani, siamo in grado di garantire un contributo efficace ai Gruppi di lavoro ambientali posti sotto l'egida del CAEP e, in particolare, il WG3 che si occupa di emissioni gassose e lo ISG (Impacts and Science Group) dove si studia l'influenza dell'inquinamento sia acustico che gassoso sulla salute umana, sul mondo animale e vegetale.
  È atteso che in tempi brevi l'ICAO adotti uno standard sul Particolato e che, di conseguenza, anche il legislatore europeo integri con strumenti normativi adeguati la definizione e classificazione degli inquinanti attribuibili al trasporto aereo al fine di indicarne i valori guida e limite a carico degli aeromobili. Si è favorevoli all'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale dove trattare l'argomento e, per la normativa ICAO, poter condividere con i soggetti istituzionali nazionali preposti lo stato di avanzamento dell'analisi in corso cui ENAC, per parte italiana, già attivamente partecipa.